CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 luglio 2022
831.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Modifiche alla legge 8 marzo 2017, n. 24, al codice di procedura civile e alle disposizioni per la sua attuazione nonché alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in materia di responsabilità sanitaria. C. 1321.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminata, per quanto di competenza, la proposta di legge C. 1321, recante modifiche alla legge 8 marzo 2017, n. 24, al codice di procedura civile e alle disposizioni per la sua attuazione nonché alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in materia di responsabilità sanitaria;

   evidenziato come la proposta di legge in esame intervenga in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, al fine di ricondurre la responsabilità civile del medico nell'ambito della responsabilità contrattuale e di abrogare la specifica fattispecie di reato configurabile in caso di responsabilità colposa per omicidio o lesioni personali in ambito medico, così riconducendo la relativa responsabilità penale nell'ambito delle fattispecie generali di omicidio colposo, di cui all'articolo 589 del codice penale, e lesioni personali colpose, di cui all'articolo 590 del codice penale, come previsto prima dell'entrata in vigore della legge 8 marzo 2017, n. 24, e modifichi, inoltre, la disciplina applicabile alla consulenza tecnica, sia nella fase preventiva di composizione della lite, sia nel corso di un giudizio già avviato.

   rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento appaia prevalentemente riconducibile alla materia «ordinamento civile e penale», attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

   evidenziato come assumano altresì rilievo le materie «professioni» e «tutela della salute», attribuite alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

   richiamata la giurisprudenza della Corte costituzionale e, in particolare, la sentenza n. 98 del 2013, che ha affermato il principio per cui «la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale»;

   segnalato, per quanto concerne il coinvolgimento del sistema delle autonomie, come l'articolo 1, comma 1, lettera d), capoverso comma 7 (il quale riproduce per intero il vigente comma 6 dell'articolo 10 della legge n. 24 del 2017), preveda la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del decreto del Ministro dello sviluppo economico con cui, tra l'altro, sono determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie, prevedendo l'individuazione di classi di rischio a cui far corrispondere massimali differenziati,

  esprime

NULLA OSTA

   per quanto attiene ai profili relativi al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

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ALLEGATO 2

Disposizioni per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari. C. 2933.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminata la proposta di legge C. 2933 Bruno, recante disposizioni per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente;

   osservato come le finalità della proposta di legge, che intende esplicitamente contribuire al recupero e al reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti, siano pienamente coerenti con il principio della funzione rieducativa delle pene sancito dall'articolo 27, terzo comma, della Costituzione;

   rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come la proposta di legge intervenga sulla materia «ordinamento penale», attribuita alla competenza legislativa esclusiva statale dall'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

   rilevato inoltre come tale proposta incida anche sulla materia «organizzazione di attività culturali», attribuita alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

   segnalato sotto tale profilo come la lettera b) del comma 5 dell'articolo 1 preveda che il tavolo tecnico per lo sviluppo e la realizzazione di attività e spettacoli teatrali negli istituti penitenziari mantenga e rafforzi i rapporti, tra gli altri enti, anche con le regioni e gli enti locali,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 3

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021. C. 3634 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 3634, approvato dal Senato, recante legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021;

   rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il disegno di legge intervenga sulla materia «tutela della concorrenza», attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;

   osservato, inoltre, come il disegno di legge incida, con riferimento a singole disposizioni, sulle materie «mercati finanziari», «ordinamento civile» e «tutela dell'ambiente», attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), l), s), della Costituzione;

   rilevato altresì come il disegno di legge incida anche sulle materie «governo del territorio»; «porti e aeroporti civili»; «grandi reti di trasporto e di navigazione»; «ordinamento della comunicazione»; «produzione, trasporto, distribuzione nazionale dell'energia» e «tutela della salute», attribuite alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e sulla materia trasporto pubblico locale, di competenza legislativa residuale delle regioni, in base all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

   ricordato a tale ultimo proposito come la materia trasporto pubblico locale sia stata individuata dalla sentenza n. 222 del 2005 della Corte costituzionale come una delle materie di competenza legislativa residuale delle regioni;

   rilevato come la giurisprudenza della Corte costituzionale abbia evidenziato il carattere trasversale della materia «tutela della concorrenza», alla luce del suo approccio finalistico;

   osservato come la predetta materia «tutela della concorrenza» si intrecci con altre materie attribuite alla competenza legislativa concorrente o con quella residuale regionale (si veda in tal senso la sentenza n. 93 del 2017) e come a essa sia inoltre sotteso «l'intendimento del legislatore costituzionale del 2001 di unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese» (sentenza n. 14 del 2004);

   evidenziato come, a fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento preveda forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali;

   segnalato altresì come il comma 4 dell'articolo 9 preveda che il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili proponga l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge n. 131 del 2003, ai fini dell'avvio delle procedure di affidamento, in caso di omessa pubblicazione, nei termini prescritti dalla disposizione, dei bandi di gara ovvero di mancato affidamento, entro la medesima data, con procedure ad evidenza pubblica, dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale in scadenza;

   evidenziato come il comma 3 dell'articolo 27 preveda il parere, ovvero, per i profili di competenza regionale, l'intesa, in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega al Governo per la revisione dei procedimenti amministrativi in funzione di sostegno alla concorrenza;

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   rilevato come il comma 4 del medesimo articolo 27 preveda che il Governo, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega, possa adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) con riferimento all'articolo 27, comma 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di distinguere meglio i profili di delega, per la cui attuazione sarà necessario il parere in sede di Conferenza unificata, rispetto a quelli per i quali sarà invece necessaria l'intesa in tale sede;

   b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di approfondire la formulazione del comma 4 dell'articolo 27, che non consente di individuare in modo inequivoco il termine ultimo per l'emanazione dei decreti legislativi integrativi e correttivi, valutando a tal fine l'opportunità di fare riferimento all'entrata in vigore di «ciascuno» dei decreti legislativi adottati, di modo che il termine per l'esercizio della delega volta all'emanazione di disposizioni integrative e correttive a ciascuno dei decreti legislativi adottati scada, in modo inequivoco, un anno dopo l'entrata in vigore di ciascuno di questi ultimi.