CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 12 luglio 2022
830.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-08385 Colletti: Sull'incidenza dei processi verbali di conciliazione redatti ai sensi dell'articolo 696-bis del codice di procedura civile in materia di responsabilità medico-sanitaria.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'atto di sindacato ispettivo innanzi indicato, gli interroganti – dopo avere premesso che «... l'accertamento tecnico preventivo ex articolo 696-bis cpc prevede lo svolgimento della consulenza tecnica preventiva con la finalità primaria di favorire la composizione della lite nella fase antecedente a quella processuale; l'articolo 8 della legge n. 24/2017 (Gelli Bianco) disciplina, nell'ambito della responsabilità medico sanitaria, il ricorso ex articolo 696-bis cpc quale condizione di procedibilità del giudizio di risarcimento del danno; tali disposizioni dovrebbero dunque essere uno strumento deflattivo per l'instaurazione dei giudizi di merito; proprio per il raggiungimento di tale fine il consulente tecnico nominato di ufficio ex articolo 696-bis cpc dovrebbe tentare la conciliazione tra le parti...» – domandano alla Ministra della giustizia «... quali siano i numeri dei processi verbali di avvenuta ed effettiva conciliazione che sono stati redatti in sede di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'articolo 696-bis cpc in materia di responsabilità medico sanitaria e le percentuali in relazione ai ricorsi depositati...».
  Al riguardo occorre mettere in risalto che, alla stregua delle indicazioni fornite in data 6 luglio 2022 dalla Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi di questo Dicastero, «...il dato richiesto non è disponibile...» in quanto il campo relativo non è previsto nel sistema di registro.
  In effetti gli uffici del Ministero hanno tentato di procedere all'estrazione dei dati e per l'oggetto indicato è emerso soltanto il flusso completo del 2021, che è il seguente:

  Sopravvenuti

Definiti

Pendenti
fine

  Consulenza tecnica preventiva (articolo 696-bis cpc) – responsabilità sanitaria L. 24/2017

  3688

  801

  2926

  Il Ministero comunque valuterà le iniziative più opportune per monitorare anche tale settore.

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ALLEGATO 2

5-08386 Zanettin: Su iniziative di competenza per assicurare alla giurisdizione domestica ex brigatisti rossi e terroristi per i quali la Corte di appello di Parigi ha rifiutato l'estradizione.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'atto di sindacato ispettivo innanzi indicato, l'interrogante – dopo avere premesso che, leggo testualmente: «... il 29 giugno scorso la Chambre de l'Instruction della Corte di Appello di Parigi ha emesso parere sfavorevole alle procedure di estradizione di dieci ex brigatisti rossi e terroristi, arrestati nell'ambito dell'operazione Ombre Rosse nell'aprile 2021» – domanda alla Ministra della giustizia «.. se e quali urgenti iniziative... il Governo intenda intraprendere...».
  In data 29 giugno 2022 la Chambre de l'Instruction della Corte di Appello di Parigi, nell'ambito delle summenzionate procedure di estradizione, ha emesso provvedimenti contrari alla consegna dei 10 latitanti fondati su richiami agli articoli 6 e 8 della CEDU.
  Tempestivamente la Procura Generale presso la Corte di Appello di Parigi, unico soggetto legittimato a impugnare i provvedimenti in questione, ha presentato ricorso per cassazione.
  A seguito di ciò, sono state assunte dal Ministero della giustizia tutte le iniziative conseguenti, al fine di sostenere anche nella sede del giudizio di legittimità le ragioni dello Stato italiano; tenendo comunque presente che nelle procedure estradizionali, secondo il diritto francese, allo Stato richiedente non viene riconosciuta la posizione di «parte» in senso stretto.
  A questo scopo si sta procedendo – con l'ausilio tecnico giuridico del magistrato di collegamento italiano in Francia e del legale nominato quale difensore dell'Italia nei procedimenti di estradizione – a un'accurata disamina delle motivazioni dei provvedimenti, in vista della redazione di un apposito memorandum (in corso di stesura) che supporti il ricorso da parte della Procura Generale presso la Corte di Appello di Parigi e la illustrazione dei motivi di gravame innanzi alla Corte di Cassazione francese che verranno depositati.
  A questo proposito deve essere rimarcato che il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione è consentito nell'ordinamento francese solo a una ristrettissima cerchia di legali a ciò appositamente abilitati. Con l'ausilio del già nominato difensore, dunque, si è immediatamente avviata anche la procedura finalizzata a nominare all'Italia, quale Stato richiedente l'estradizione, un ulteriore legale che la rappresenti e la difenda nei giudizi di legittimità.

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ALLEGATO 3

5-08387 Ascari: Sulla concessione e sull'applicazione di benefici penitenziari in assenza dei presupposti di legge nei confronti di soggetti condannati per gravi fatti di mafia.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'atto di sindacato ispettivo in oggetto, gli onorevoli interroganti sollevano specifici quesiti in ordine al provvedimento emesso dalla Magistratura di sorveglianza di Firenze, con il quale è stata concessa la misura della semilibertà al detenuto Giovanni Sutera, condannato all'ergastolo per l'omicidio di Graziella Campagna, avvenuto il 12 dicembre del 1985.
  In via generale, non è compito di questo Dicastero sindacare le determinazioni assunte dall'autorità giudiziaria.
  D'altronde, va evidenziato che il Sutera non era in espiazione di reati «di mafia», in quanto le condanne in esecuzione non sono attinte dalle aggravanti di cui al comma 1 dell'articolo 4-bis o.p., né dalla sentenza emergono circostanze dalle quali evincere l'agevolazione mafiosa o le modalità mafiose. Tale osservazione vale ad escludere la necessità, nel caso concreto, di espletare qualsiasi attività ispettiva.
  Si ritiene, in ogni caso, opportuno fornire alcuni elementi utili a ricostruire la complessa vicenda giudiziaria del detenuto Giovanni Sutera.
  Il titolo esecutivo è costituito da un cumulo di 5 condanne che comprendono due omicidi volontari, commessi l'uno nel 1982 e l'altro nel 1985.
  La pena detentiva decorre dal 13 agosto 1986, allorché il Sutera venne arrestato.
  Dal momento della carcerazione alla data della ordinanza oggetto dell'interrogazione, il Sutera beneficiava una prima volta della semilibertà nel 2011; nel 2015 veniva ammesso alla liberazione condizionale, poi revocata nel 2018 a seguito di applicazione della custodia cautelare in carcere per fatti ulteriori. La medesima richiesta di liberazione condizionale, riproposta nel 2020, veniva respinta. Ripresentata nuovamente domanda di liberazione condizionale e, in subordine, di semilibertà, la difesa rinunciava all'istanza maggiore e insisteva da ultimo per la semilibertà.
  Con l'ordinanza in oggetto, del 31 maggio 2022, il Tribunale concedeva al Sutera il beneficio della semilibertà posto che, da un lato, risultava accertata l'esistenza di un'attività di volontariato sociale, gratuito e di pubblica utilità, presso l'ente assistenziale «Ieri, Oggi, Domani» di Firenze e, dall'altro, si riteneva che la pendenza per il reato di bancarotta non fosse ostativa alla misura, ben più restrittiva, della semilibertà.
  Infine, giova precisare che: il Sutera ha espiato a tutt'oggi oltre 35 anni di ininterrotta detenzione, ben oltre il limite di ammissibilità della misura concessa (che per l'ergastolo è pari a 20 anni); quanto ai profili attinenti alla rieducazione, il Tribunale, nei plurimi provvedimenti concessivi, ha verificato, oltre ad una piena ammissione dei fatti commessi, un ripensamento critico della propria pregressa condotta di vita, unito ad una sincera volontà a proseguire nelle attività di pubblica utilità a fini, lato sensu, riparatori.

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ALLEGATO 4

5-08388 Bazoli: Sull'applicazione uniforme della disposizione in materia di obbligo per il professionista di formazione continua permanente.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'atto di sindacato ispettivo innanzi indicato, gli interroganti – dopo avere premesso che «il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 ha introdotto l'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali e ha stabilito che la violazione di questo obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e, come tale, è sanzionato dall'ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione; tale obbligo è stato assoggettato a deroghe per determinate categorie di professionisti che hanno determinato una disparità di trattamento sia tra professionisti appartenenti ad ordini diversi, sia tra professionisti iscritti a sedi diverse di uno stesso ordine; la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, all'articolo 11, dopo aver sancito l'obbligo per l'avvocato di curare il continuo e costante aggiornamento, al comma 2 stabilisce che sono esentati da tale obbligo, tra gli altri, i componenti di organi con funzioni legislative e i componenti del Parlamento europeo nonché i docenti e i ricercatori confermati delle università in materie giuridiche [...]» – domandano alla Ministra della giustizia «[...] se ritenga possibile, per il principio dell'analogia legis, estendere l'esenzione dall'obbligo di formazione continua prevista per gli appartenenti all'ordine forense dall'articolo 11, comma 2, della legge n. 247 del 2012, anche agli appartenenti agli ordini professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 137 del 2012 che siano, altresì, componenti di organi con funzioni legislative ovvero componenti del Parlamento europeo [...] ovvero quali altri provvedimenti intenda comunque adottare, anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3 della Costituzione, al fine di garantire un'applicazione uniforme della disposizione in esame per tutti gli ordini professionali e su tutto il territorio nazionale.».
  Sotto il profilo squisitamente giuridico, deve osservarsi che la deroga prevista per taluni esercenti la professione di avvocato che si trovano in una situazione del tutto peculiare è, in quanto norma eccezionale, di stretta interpretazione e, dunque, non suscettibile di essere applicata analogicamente oltre i casi espressamente contemplati, in ossequio al principio scolpito all'articolo 14 delle «disposizioni sulla legge in generale». Peraltro, nel caso di specie, difetterebbero anche i presupposti per l'applicazione dell'istituto dell'analogia, sussistendo una disciplina di carattere generale espressamente introdotta da una norma primaria.
  Tanto premesso, e ribadita la – nota – sensibilità di questo Dicastero avverso il rispetto dei princìpi e dei diritti costituzionalmente garantiti, deve osservarsi che una eventuale estensione del regime delle eccezioni al generale obbligo previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 137 del 2012 è rimessa al prudente apprezzamento dell'organo legislativo e ad eventuali proposte di legge in tal senso, che debbono sempre rispettare il principio di ragionevolezza, alla luce del quale – secondo costante giurisprudenza costituzionale – debbono essere trattate in modo eguale situazioni eguali, ma debbono altresì essere differenziate situazioni diverse. Pertanto, dal punto di vista del Ministero, si potrebbe aprire alla valutazione di una possibile estensione, con un intervento normativo che tenga comunque conto delle peculiarità proprie delle singole professioni vigilate.

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ALLEGATO 5

5-08389 Di Sarno: Sull'immediata riapertura dell'Ufficio del giudice di pace di Sant'Anastasia.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'atto di sindacato ispettivo innanzi indicato, l'interrogante – dopo avere premesso che «... la pianta organica dell'Ufficio del Giudice di Pace di Sant'Anastasia è...sottodimensionata, con 1 direttore amministrativo, 1 cancelliere esperto, 2 operatori giudiziari e 1 ausiliario, nonostante che in quell'Ufficio siano operativi 8 Giudici di Pace; ...l'Ufficio non è stato in grado di gestire la notevole mole di attività e adempimenti; ciò ha comportato notevoli ritardi nella pubblicazione delle sentenze e dei decreti ingiuntivi e nelle udienze penali nonché rinvii di quelle civili, causando la sospensione e la chiusura dello stesso...» – domanda alla Ministra della giustizia «...se non intenda adottare provvedimenti urgenti e indifferibili finalizzati alla applicazione di personale che consentano una immediata riapertura dell'Ufficio nonché disporre la revisione della pianta organica, contestualizzandola alle reali esigenze organizzative dello stesso, con conseguente revoca del decreto n. 188/2022 emesso dal Tribunale di Nola, che di fatto ha determinato la chiusura del presidio giudiziario...».
  Al riguardo, deve essere innanzitutto posto in risalto che in seguito alla delega conferita al Governo con la legge del 14 settembre 2011 n. 148 per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio nazionale degli Uffici Giudiziari di primo grado è stata disposta, relativamente agli Uffici del Giudice di Pace, la soppressione di 664 delle 846 sedi degli Uffici stessi, con la contestuale previsione della facoltà per gli enti locali interessati di chiedere il mantenimento del presidio giudiziario.
  Le residue sedi degli Uffici del Giudice di Pace delle quali è stata prevista la permanenza a totale carico dell'Amministrazione Statale sono complessivamente 182, di cui 136 sedi circondariali, 30 sedi corrispondenti ai Tribunali di cui è stata disposta la soppressione e 16 sedi non circondariali.
  In particolare, l'Ufficio del Giudice di Pace di Sant'Anastasia, ubicato nel territorio del Tribunale di Nola, rientra tra i 16 Uffici non circondariali di cui è stata prevista la permanenza a totale carico dell'Amministrazione Statale. Siffatto Ufficio ricomprende il territorio dei comuni di Cercola, Massa di Somma, Pollena Trocchia, San Sebastiano al Vesuvio, Sant'Anastasia, Somma Vesuviana e Volla.
  I decreti legislativi del 7 settembre 2012 n. 156 e del 19 febbraio 2014 n. 14, attuativi della delega conferita con la legge n. 148/2011, hanno poi stabilito la soppressione dell'Ufficio del Giudice di Pace di Pomigliano d'Arco, prevedendone l'accorpamento all'Ufficio del Giudice di Pace di Sant'Anastasia.
  Tuttavia, l'Ufficio del Giudice di Pace di Pomigliano d'Arco è rimasto operativo senza soluzione di continuità in forza della volontaria assunzione dei relativi oneri da parte degli enti locali richiedenti. Siffatto Ufficio ricomprende il territorio dei Comuni di Casalnuovo di Napoli, Castello di Cisterna e Pomigliano d'Arco.
  La pianta organica dell'Ufficio del Giudice di Pace di Sant'Anastasia prevede 13 unità di personale di magistratura e 5 unità di personale amministrativo (1 direttore, 1 cancelliere esperto, 2 operatori giudiziari e 1 ausiliario).
  Ciò posto, con specifico riferimento alle attuali vacanze nell'organico del personale amministrativo denunciate nell'atto di sindacato ispettivo va ricordato in linea generale il rilevante piano assunzionale messo in campo da questo Dicastero al fine di sopperire alle scoperture dei posti del personalePag. 54 amministrativo anche in relazione ad alcuni dei profili di interesse per l'Ufficio del Giudice di Pace di Sant'Anastasia, dal direttore al cancelliere esperto all'operatore giudiziario (sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, da assumere anche in sovrannumero rispetto alla attuale dotazione organica).
  Inoltre, per quanto concerne l'eventuale implementazione degli organici del personale amministrativo dell'Ufficio del Giudice di Pace di Sant'Anastasia si rappresenta che, tenuto conto della costante attività di monitoraggio delle esigenze operative degli Uffici Giudiziari e in vista dei programmati interventi di riordino generale del personale amministrativo, appare opportuno che ogni determinazione in merito al fabbisogno di personale amministrativo sia condotta, analogamente a quanto avvenuto per il personale di magistratura, nell'ambito di un progetto organico che consenta di formulare analisi e valutazioni comparative, anche al fine di evitare che interventi parziali si risolvano nel mero spostamento del disagio da un Ufficio Giudiziario all'altro.
  Ne consegue che le specifiche esigenze e necessità operative dell'Ufficio del Giudice di Pace di Sant'Anastasia illustrate nell'atto di sindacato ispettivo potranno essere adeguatamente considerate, comparativamente alle esigenze di ogni altro Ufficio Giudiziario, in occasione dei programmati interventi di riordino generale, all'esito della analisi dei fabbisogni rilevati per le singole sedi e della puntuale individuazione e ripartizione dei contingenti dei diversi profili professionali del personale amministrativo sviluppate nei limiti delle dotazioni nazionali fissate da ultimo dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 aprile 2022 n. 54.

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ALLEGATO 6

5-08390 Turri: Sui tempi della trasmissione alle Camere degli schemi dei decreti attuativi delle riforme del processo penale e del processo civile.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In relazione all'atto ispettivo in oggetto, con cui l'interrogante chiede alla Ministra della giustizia, in relazione alle riforme costituenti obiettivi indicati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, di conoscere lo «stato dell'arte» e dunque gli stati di avanzamento finora raggiunti, posso osservare che con riguardo tanto alla riforma del processo penale e del sistema sanzionatorio quanto a quella del processo civile, che i gruppi di lavoro hanno ultimato le attività loro demandate, predisponendo i testi ora all'esame degli uffici tecnici del Ministero per le inevitabili e fisiologiche – in specie quando si tratta di compendi normativi estesi – attività di revisione, di drafting e di coordinamento delle proposte normative elaborate.
  Sono insomma in corso le ultime fasi necessarie per la predisposizione dei testi dei decreti legislativi con le indispensabili relazioni di accompagnamento.
  Al fine di garantire il rispetto dei tempi stringenti programmati, il Ministero provvederà quanto prima, e comunque entro la fine di luglio, ai necessari invii alla Presidenza del Consiglio degli articolati che possono essere considerati ormai pronti; ciò con riferimento tanto al processo penale che al processo civile.

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ALLEGATO 7

5-08391 Conte: Sull'eventuale iniziativa del Governo in materia di riorganizzazione della geografia giudiziaria, con particolare riguardo all'accorpamento dei tribunali di Benevento e Avellino.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In relazione all'atto di informazione e controllo in oggetto – con cui l'interrogante chiede alla Ministra della giustizia di sapere se «corrisponde al vero la notizia riportata su alcuni organi di stampa della volontà di procedere a una nuova organizzazione della geografia giudiziaria, in particolar modo riguardo alla soppressione ed accorpamento dei tribunali di Avellino e di Benevento» – deve evidenziarsi l'attuale assenza, presso questo Dicastero, di qualsiasi progetto relativo alla rimodulazione della geografia giudiziaria, sia in generale che con specifico riferimento ai citati tribunali di Benevento e Avellino.
  Per ragioni di completezza, preme ricordare che, essendo la materia oggetto di riserva di legge, un eventuale intervento riformatore è subordinato alla proposizione di una specifica iniziativa legislativa, anche nella forma della delega al Governo, come è avvenuto con la legge 14 settembre 2011, n. 148.
  In tal senso, si segnala che presso i due rami del Parlamento sono stati presentati diversi progetti di riforma della geografia giudiziaria, di iniziativa parlamentare o regionale, alcuni dei quali in corso di trattazione da parte della competente Commissione giustizia della Camera e del Senato.

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ALLEGATO 8

5-08392 Varchi: Sull'autorizzazione concessa ad un'associazione privata a incontrare detenuti in regime di 41-bis.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'atto ispettivo in questione, gli onorevoli interroganti, richiamando l'autorizzazione alla visita a due istituti penitenziari sardi, da parte dell'associazione «Nessuno tocchi Caino», chiedono notizie in particolare circa il rispetto delle disposizioni dell'ordinamento penitenziario.
  Al riguardo, è essenziale tenere conto che l'ordinamento penitenziario distingue nettamente tra visite come quella autorizzata nei casi menzionati dall'atto ispettivo, e colloqui.
  Le prime sono rivolte alla verifica delle condizioni di vita negli istituti penitenziari, secondo la previsione dell'articolo 117, comma 1, secondo periodo, reg. esec. ord. pen; i colloqui, invece, sono interlocuzioni verbali che avvengono secondo modalità precise e regolamentate, che diventano ancora più stringenti nel caso di detenuti in regime di 41-bis.
  Tra i soggetti cui è consentito di effettuare visite, l'articolo 117 del reg. di esecuzione individua anche figure diverse dai parlamentari o da altri soggetti istituzionali, che possono essere autorizzate dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria volta per volta, senza preclusioni in ordine ai reparti visitabili, nemmeno per quelli destinati ai detenuti in isolamento giudiziario (i quali possono conferire solo con il difensore e gli operatori penitenziari e quindi si trovano in una condizione ancor più limitativa di quella discendente dal regime di cui all'articolo 41-bis).
  Per tali ragioni, già in passato, come del resto richiamato dagli stessi onorevoli interroganti, l'Amministrazione penitenziaria ha autorizzato l'ingresso anche nei reparti del 41-bis della Casa circondariale di Tolmezzo (rappresentanza dei Radicali italiani, in data 3 novembre 2017), nella Casa di reclusione di Viterbo (Partito radicale non violento, in data 18 aprile 2019), nell'Istituto di Rebibbia Nuovo complesso (Commissione carcere delle Camere penali 25 maggio 2017). E analoga iniziativa è stata assunta in occasione dell'episodio oggetto della presente interrogazione, in cui l'Amministrazione penitenziaria, esercitando le prerogative previste dalla vigente normativa, ha autorizzato la visita di una Associazione da sempre impegnata in ambito penitenziario, i cui esponenti erano già stati ammessi in altre occasioni all'ingresso in reparti dello stesso tipo; autorizzazione avvenuta anche in ragione della peculiare situazione degli istituti interessati, in specie quello sassarese, rispetto al quale erano state segnalate gravi carenze dell'Area sanitaria.
  Nel frangente, la visita è stata svolta alla presenza vigile della direzione e del personale del Reparto operativo mobile, che ha registrato i movimenti e le interlocuzioni dei visitatori all'interno dell'istituto e ha effettuato un puntuale rapporto, dal quale non è emersa alcuna anomalia. Del resto, come ormai acquisito almeno a partire dalla circolare Dap 7 novembre 2013 n. 3651/6101, i soggetti visitatori possono parlare con le persone ristrette. La Presidente dell'Associazione, inoltre, ha successivamente fatto pervenire al Dipartimento un report della visita, segnalando criticità, in particolare per quanto concerne il cattivo funzionamento dell'Area sanitaria.
  Va in conclusione evidenziato che in alcun modo le autorizzazioni concesse in passato e da ultimo possono interpretarsi come un cambio di regolamentazione nel ricorso al cosiddetto carcere duro.
  Lo confermano i dati: dall'inizio del suo mandato ad oggi, la Ministra Cartabia ha firmato 520 decreti tra proroghe e applicazioni di 41-bis che resta, quando ricorrono i presupposti di legge, uno strumento Pag. 58efficace per il contrasto alle mafie e ad ogni forma di crimine organizzato. Uno strumento che non sarà inciso dalla riforma dell'articolo 4-bis in discussione in Parlamento. Uno strumento osservato con interesse anche da altri Paesi: da ultimo, i Ministri della Giustizia e della tutela giuridica dei Paesi Bassi, trovandosi a Roma, hanno voluto approfondire proprio questi profili caratteristici del nostro contrasto alla criminalità organizzata, visitando il reparto 41-bis del carcere di Rebibbia.

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ALLEGATO 9

5-08393 Annibali: Su iniziative urgenti per fare fronte alla carenza di personale del tribunale di Nocera Inferiore.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'atto di sindacato ispettivo innanzi indicato, l'interrogante, lamentando la scopertura nell'organico del personale amministrativo e del personale di magistratura del Tribunale di Nocera Inferiore (Ufficio Giudiziario ricompreso nel Distretto di Corte di Appello di Salerno), chiede alla Ministra della giustizia di conoscere le iniziative intraprese per sopperire a tale situazione.
  Al riguardo, per quanto concerne il personale amministrativo, deve essere innanzitutto ricordato che per il Tribunale di Nocera Inferiore (che ha beneficiato a partire dall'anno 2020 dell'assunzione di 9 unità) è prevista una dotazione organica di 98 unità a fronte delle quali prestano servizio 76 risorse umane, con una scopertura del 22,45 per cento (in linea con quella nazionale). Le scoperture interessano i profili professionali di direttore amministrativo (1 vacanza su 3 posti in organico), di funzionario giudiziario (10 su 19, posti già accantonati e resi indisponibili per interpello nazionale), di cancelliere (1 su 18, posto già accantonato e reso indisponibile per interpello nazionale), di assistente giudiziario (6 su 30, con la presenza di 1 unità in posizione di distacco da un altro Ufficio Giudiziario), di operatore giudiziario (2 su 9, scopertura in parte compensata da 1 unità assunta a tempo determinato e da 1 unità accantonata e resa indisponibile per interpello nazionale), di conducente di automezzi (1 su 5) e di ausiliario (5 su 12). Di contro il profilo professionale di contabile è in soprannumero di 1 unità rispetto a quanto previsto nella pianta organica e vi è un centralinista telefonico non previsto nella pianta organica. La posizione dirigenziale risulta coperta con incarico di reggenza.
  A ciò si aggiunga, nella prospettiva di un ulteriore rafforzamento dell'organico, che è in via di conclusione il concorso Ripam per la copertura di 2.242 posti di funzionario giudiziario, essendosi in attesa della pubblicazione della graduatoria definitiva.
  Merita poi di essere segnalato che nell'ambito delle attività dirette all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è previsto un progetto straordinario di reclutamento di personale amministrativo con contratto di lavoro a tempo determinato (cristallizzato nel decreto-legge del 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni dalla legge del 6 agosto 2021 n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle Pubbliche Amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e per l'efficienza della giustizia») diretto a migliorare le prestazioni degli Uffici Giudiziari e ad accompagnare e completare il processo di transizione digitale del sistema giudiziario nello sforzo di abbattimento dell'arretrato e di riduzione della durata dei procedimenti. Per tale obiettivo, al pari degli altri contenuti nel PNRR, la linea di progetto non prevede l'assunzione di personale a tempo indeterminato (in quanto preclusa dalla Commissione europea) bensì investe sul potenziamento dell'Ufficio per il Processo e sul rafforzamento del capitale umano giovane, attraverso la costituzione di veri e propri team di supporto al magistrato.
  In quest'ambito è prevista l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di 16.500 addetti all'Ufficio per il Processo – laureati in scienze giuridiche ed economiche, così ripartiti: sino a 16.100 unità per gli Uffici Giudicanti di primo e secondo grado in due cicli da 8.050 unità ciascuno (un primo ciclo per una durata massima di 2 anni e 7 mesi, un secondo ciclo per una durata massima di 2 anni); sino a 400 unità per la Corte di cassazione, Pag. 60in due cicli da 200 unità ciascuno (un primo ciclo per una durata massima di 2 anni e 7 mesi, un secondo ciclo per una durata massima di 2 anni).
  Con decreto emesso in data 26 luglio 2021 sono state adottate le prime, urgenti, misure organizzative idonee a dare tempestiva attuazione al PNRR e in particolare quelle necessarie per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato del personale amministrativo addetto all'Ufficio per il Processo al fine di conseguire, nei tempi utili alla realizzazione degli obiettivi fissati, la piena operatività di siffatta struttura organizzativa. La consistenza numerica complessiva delle risorse assegnate al Distretto di Corte di Appello di Salerno è pari a 218 unità.
  Con il successivo decreto emesso in data 28 settembre 2021 sono stati quindi ripartiti tra i Tribunali e le Corti di Appello i contingenti distrettuali del personale amministrativo assunto con contratto di lavoro a tempo determinato addetto all'Ufficio per il Processo già individuati con il decreto ministeriale del 26 luglio 2021. Al Tribunale di Nocera Inferiore sono state così attribuite 50 unità di addetti all'Ufficio per il Processo.
  L'immissione in possesso negli Uffici Giudicanti di merito dei vincitori del concorso diretto alla assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato del primo contingente di 8.171 unità è avvenuta tra il mese di febbraio e il mese di maggio dell'anno 2022.
  Inoltre, è stata avviata la procedura per l'assunzione di altre 5.410 unità a tempo determinato di personale tecnico (informatico, contabile, edile, gestionale e statistico) e giuridico amministrativo, nell'ambito della quale al Distretto di Corte di Appello di Salerno risultano assegnate 119 unità, di cui 33 di personale laureato e 86 di personale diplomato. Nel corso dell'anno 2024 sarà poi assunto un altro contingente di 8.250 addetti all'Ufficio per il Processo, che in totale saranno 16.500.
  Ovviamente, tutto quanto sinora illustrato non preclude la possibilità medio tempore di garantire una migliore funzionalità dei servizi attraverso provvedimenti di natura transitoria, quali ad esempio i comandi da altre Pubbliche. Amministrazioni, le applicazioni temporanee in ambito distrettuale e gli scambi di sedi, tutti strumenti previsti nell'Accordo sulla Mobilità del personale amministrativo del 15 luglio 2020. Per quanto riguarda il personale di magistratura, che ha beneficiato a settembre del 2020 di un aumento della pianta organica (3 unità), attualmente il Tribunale di Nocera Inferiore non presenta scoperture nel ruolo del Presidente di Tribunale e del Presidente di Sezione di Tribunale e presenta invece 2 scoperture nel ruolo di Giudice (28 giudici presenti sui 30 della pianta organica) e 5 scoperture nel ruolo di Giudice Onorario di Tribunale (10 giudici presenti sui 15 della pianta organica).
  Effetti positivi per gli Uffici Giudiziari in generale – e quindi anche per il Tribunale di Nocera Inferiore – potranno derivare in seguito alla attuazione delle disposizioni approvate nel mese di dicembre dell'anno 2019 (articolo 1 comma 432 della legge del 27 dicembre 2019 n. 160 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022») che, modificando la legge del 13 febbraio 2001 n. 48, prevedono l'istituzione delle piante organiche flessibili distrettuali, da destinare alla sostituzione di magistrati assenti ovvero all'assegnazione agli Uffici Giudiziari del distretto che presentino condizioni critiche di rendimento.
  La proposta di determinazione delle piante organiche flessibili distrettuali è stata trasmessa, in data 30 ottobre 2020, al Consiglio Superiore della Magistratura per il prescritto parere. Tale proposta prevede, in conformità al quadro normativo di riferimento, la determinazione sia del contingente complessivo nazionale – individuato in 179 unità, di cui 125 con funzioni giudicanti e 54 con funzioni requirenti – sia dei contingenti destinati ai singoli distretti. Al Distretto di Corte di Appello di Salerno è stata proposta l'attribuzione di un contingente di 5 unità, di cui 4 destinate alle funzioni giudicanti e a quelle requirenti.
  Il Consiglio Superiore della Magistratura, nel parere deliberato nella seduta Pag. 61dell'8 settembre 2021, ha pressoché integralmente condiviso il progetto ministeriale sia in punto di unità complessive dedicate (179) sia quanto alla loro distribuzione funzionale (tra giudicanti e requirenti) e distrettuale. Nello specifico, nel suddetto parere il Consiglio Superiore della Magistratura ha ritenuto di accogliere pienamente la proposta elaborata con riferimento al Distretto di Corte di Appello di Salerno, per quanto concerne sia i posti previsti per le funzioni giudicanti sia quelli previsti per le funzioni requirenti.
  In data 27 dicembre 2021 è stato emesso il decreto che individua le condizioni critiche di rendimento degli Uffici Giudiziari (relativi anche alla magistratura di sorveglianza) che danno luogo all'assegnazione delle nuove risorse dell'organico flessibile distrettuale e fissa la durata minima dell'assegnazione (pari a 1 anno), nonché stabilisce i criteri di priorità per destinare i magistrati della pianta organica flessibile distrettuale alla sostituzione nei casi di assenza dal servizio ovvero per l'assegnazione agli Uffici Giudiziari che versino in condizioni critiche di rendimento.
  In data 23 marzo 2022 è stato adottato il decreto relativo alla dotazione nazionale delle piante organiche flessibili distrettuali, con il quale sono stati assegnati al Distretto di Corte di Appello di Salerno 4 magistrati giudicanti e 1 magistrato requirente.
  In merito, poi, alla possibilità di apportare modificazioni in aumento alla dotazione organica del personale amministrativo e del personale di magistratura – al fine di ampliare la pianta organica del Tribunale di Nocera Inferiore –, si osserva che, essendo la materia oggetto di riserva di legge, ciò è realizzabile solo tramite una iniziativa legislativa specificamente rivolta alla complessiva razionalizzazione della distribuzione del suddetto personale negli Uffici Giudiziari di primo grado presenti sull'intero territorio nazionale.

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ALLEGATO 10

Modifiche al codice civile e alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di affidamento dei minori. C. 2102 Bazoli, C. 2264 Locatelli, C. 2897 Ascari, C. 2937 Giannone, C. 2796 Bellucci e C. 3148 Boldrini.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE

ART. 1
(Delega al Governo in materia di condizione dei minori fuori della famiglia)

  1. Al fine di garantire la piena attuazione del principio del superiore interesse del minore e del diritto dei bambini e degli adolescenti a vivere e a crescere all'interno della loro famiglia di origine, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma della disciplina relativa ai procedimenti per la tutela e l'affidamento dei minori previsti dal codice civile e dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) escludere che i provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale possano essere adottati esclusivamente sulla base di valutazioni in ordine all'idoneità genitoriale;

   b) prevedere che i provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale non possano essere mai motivati facendo riferimento a sindromi prive delle necessarie evidenze scientifiche, anche ove risultanti da patologie o disturbi comportamentali scientificamente rilevabili;

   c) prevedere interventi di sostegno e di aiuto a favore delle famiglie indigenti al fine di garantire che le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la responsabilità genitoriale non siano di ostacolo all'esercizio del diritto del minore a crescere nella propria famiglia, in attuazione di quanto disposto dalla legge 4 maggio 1983, n. 184;

   d) modificare la disciplina dell'affidamento del minore di cui agli articoli 2 e 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, prevedendo:

    1) l'ordine di priorità dei provvedimenti adottabili a tutela del minore, dando precedenza all'allontanamento del genitore che ha assunto condotte pregiudizievoli per l'incolumità psico-fisica del minore o, in subordine, all'affidamento ai familiari del minore con cui lo stesso abbia rapporti significativi privilegiando, in caso di assenza di familiari idonei e disponibili alla cura, l'affidamento presso una famiglia affidataria rispetto all'inserimento in una comunità di tipo familiare;

    2) il divieto di separazione dei fratelli, derogabile solo in casi di assoluta necessità di tutela dei minori stessi;

    3) l'esplicitazione dei requisiti di idoneità dei soggetti affidatari;

    4) l'obbligo di motivazione, nel provvedimento di affidamento, dell'esito negativo degli interventi di sostegno e di aiuto disposti ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 maggio 1983, n. 184, indicando specificamente le misure che risultano essere state inutilmente adottate nonché eventuali ragioni per le quali non si procede secondo l'ordine di priorità di cui al numero 1);

    5) l'obbligo di indicazione della durata dell'affidamento, limitata a un periodo massimo di dodici mesi, in mancanza della quale l'affidamento ha comunque una durata di dodici mesi;

    6) un procedimento innanzi all'autorità giudiziaria volto alla verifica della permanenza delle condizioni che avevano imposto l'affidamento e all'adozione di ulteriori provvedimenti, della durata massima di dodici mesi, ritenuti idonei per la Pag. 63tutela del minore, da assumere entro la scadenza del periodo di durata dell'affidamento, nel contraddittorio tra le parti;

    7) il diritto del minore di frequentare i genitori, gli altri familiari e tutti i soggetti con cui abbia rapporti significativi e, comunque, di mantenere i contatti con essi, durante il periodo di collocamento fuori del suo contesto domestico abituale, salva diversa disposizione motivata dell'autorità giudiziaria;

    8) il diritto del minore di essere ascoltato e il corrispondente obbligo di ascolto da parte del giudice, nel procedimento che riguarda il minore stesso, salvo che sussistano impedimenti specifici e obiettivi ovvero altre motivate ragioni e tenendo conto della sua età e della sua capacità di comprensione e discernimento;

   e) prevedere la possibilità di presentare presso il tribunale unico per le persone, i minorenni e le famiglie le domande delle coppie e delle persone singole che si rendono disponibili all'affidamento familiare di uno o più minori;

   f) prevedere l'inserimento della cura affettiva del minore tra gli obblighi degli affidatari;

   g) istituire una banca di dati centralizzata e completa delle informazioni riguardanti i minori collocati al di fuori dalla famiglia di origine, basata su indicatori uniformi e comuni per tutto il territorio nazionale, al fine di monitorare il numero e le caratteristiche dei minori fuori della famiglia, le tipologie del percorso di accoglienza, nonché i tempi e le modalità di uscita dallo stesso;

   h) istituire una banca di dati nazionale degli aspiranti affidatari, degli affidatari, nonché delle case-famiglia e delle comunità di tipo familiare e degli enti destinati ad accogliere i minori, previo coordinamento con le banche di dati già esistenti;

   i) introdurre disposizioni volte a individuare particolari modalità di esecuzione dei provvedimenti di affidamento, allontanamento e collocamento dei minorenni al fine di tutelare l'integrità psicofisica del minore, anche prevedendo la necessaria collaborazione di specifiche figure professionali;

   j) prevedere per gli assistenti sociali un obbligo di tirocinio post-laurea con indirizzi specifici di durata annuale;

   k) estendere la disciplina in materia di incompatibilità dei giudici onorari minorili ai soggetti che esercitano le funzioni di garante regionale dell'infanzia e dell'adolescenza;

   l) introdurre l'obbligo per le case-famiglia e per le comunità di tipo familiare di prevedere la presenza fissa di almeno un educatore e uno psicologo;

   m) prevedere l'istituzione presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri di un Osservatorio nazionale sulle comunità di tipo familiare avente i seguenti compiti:

    1) monitorare le strutture di accoglienza di minori, sottoponendole a controlli periodici e non preannunciati sulla regolare tenuta della documentazione, anche contabile, sulla salubrità dei locali e sulle condizioni di benessere psicofisico dei minori ospitati;

    2) effettuare segnalazioni alle autorità competenti in ordine allo stato delle comunità di tipo familiare e alle condizioni del soggiorno dei minori presso di esse;

    3) presentare al Presidente del Consiglio dei ministri, per la trasmissione alle Camere, una relazione annuale sui risultati della propria attività, formulando eventuali osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sulla necessità di adeguamento della legislazione vigente, anche per assicurarne la conformità alla normativa dell'Unione europea.

    4) predisporre linee guida per la definizione dei requisiti minimi dei servizi di assistenza che devono essere forniti dalle comunità di tipo familiare che accolgono minori e per l'esercizio delle relative funzioni di verifica e di controllo;

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    5) elaborare un tariffario nazionale relativo ai costi per il collocamento dei minori nelle comunità di tipo familiare e ai costi di gestione delle stesse comunità;

    6) realizzare, di concerto con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, la mappa, aggiornata annualmente, delle comunità di tipo familiare;

   n) prevedere la presentazione, con cadenza annuale, da parte del Ministro della giustizia e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, della relazione al Parlamento riguardante il monitoraggio, a livello nazionale e regionale, del numero dei minori fuori della famiglia, compreso qualsiasi minore destinatario di una misura di allontanamento dalla famiglia di origine o anche da un solo genitore, avendo la cura di monitorare la durata del collocamento in affidamento familiare, in comunità o presso altre strutture;

   o) prevedere che, qualora si renda necessario un trattamento medico-sanitario del minore, il tutore, ove nominato, ovvero i legali rappresentanti della comunità o dell'istituto, possano richiedere tale trattamento al giudice tutelare o all'autorità affidante, che provvedono senza indugio, sentiti, ove ciò non determini il rischio di un grave pregiudizio per il minore, i genitori, e, se necessario, disponendo una perizia sul minore o l'ascolto di quest'ultimo, e che tale autorizzazione sia esclusa nei casi di urgenza, garantendo comunque successivamente un controllo di legittimità dei trattamenti adottati da parte del giudice tutelare o dell'autorità affidante;

   p) prevedere un sistema per l'accreditamento, da parte dell'autorità governativa, delle organizzazioni di volontariato dotate dei necessari requisiti di professionalità in materia di affidamento familiare;

   q) prevedere che le domande di affidamento familiare, le domande di adozione e le dichiarazioni dello stato di adottabilità siano inserite in una rete informatica nazionale consultabile da parte dei giudici del tribunale unico per le persone, i minorenni e le famiglie;

   r) fermo restando quanto previsto dalla legge 19 ottobre 2015, n. 173, prevedere che, qualora, a seguito di un periodo di affidamento, il minore faccia ritorno nella famiglia d'origine o sia dato in affidamento a un'altra famiglia o sia adottato da un'altra famiglia, è comunque tutelata, se rispondente all'interesse del minore, la continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidatesi durante l'affidamento;

   s) prevedere che, nella predisposizione delle linee programmatiche di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, il Consiglio superiore della magistratura e il Ministro della giustizia promuovano lo svolgimento di attività formative finalizzate allo sviluppo e all'aggiornamento di conoscenze e competenze in materia di violenza domestica e di genere, con particolare riferimento alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e resa esecutiva dalla legge 27 giugno 2013, n. 77, nonché in materia di ascolto e di trattamento di minori in occasione di procedimenti giudiziari, stabilendo altresì che teorie e dottrine prive delle necessarie evidenze scientifiche o comunque fondate su pregiudizi o stereotipi possano formare oggetto dei programmi e delle attività formative solo come elemento di conoscenza e non al fine di promuoverne l'applicazione in sede giudiziaria;

   t) prevedere che gli ordini professionali degli avvocati, dei medici, degli psicologi e degli assistenti sociali, nell'ambito della propria autonomia e delle rispettive competenze, provvedano all'integrazione dei programmi e delle attività di formazione degli iscritti mediante la previsione dello sviluppo e dell'aggiornamento di conoscenze e competenze in materia di violenza domestica e di genere, con particolare riferimento alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e resa esecutiva dalla legge 27 giugno 2013, n. 77, nonché in materia di ascolto e trattamento dei minori nei procedimenti giudiziari, stabilendo altresì che teorie e dottrine prive delle necessarie evidenzePag. 65 scientifiche o comunque fondate su pregiudizi o stereotipi possano formare oggetto dei programmi e delle attività formative solo come elemento di conoscenza e non al fine di promuoverne l'applicazione in sede giudiziaria;

   u) prevedere, attraverso la modifica dell'articolo 337-quater del codice civile, che l'affidamento è sempre esclusivo qualora uno dei genitori sia stato condannato con sentenza definitiva per alcuno dei reati previsti dai capi III e IV del titolo XI e dal le sezioni I, II e III del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale;

   v) prevedere che, qualora il minore sia stato ascoltato in sede di incidente probatorio, il relativo verbale deve essere trasmesso al giudice civile chiamato ad adottare provvedimenti che riguardano il minore stesso e che in tali ipotesi il minore potrà essere nuovamente ascoltato solo ove ricorrano esigenze particolari o sopravvenute;

   w) prevedere modifiche al codice penale introducendo specifiche aggravanti nel caso di maltrattamenti ai danni di minori in affidamento familiare o collocati in comunità e prevedendo nuove fattispecie di reato dirette a punire i casi riguardanti gli operatori dei servizi sociali che, nell'ambito dei procedimenti di affido o adozione dei minori, diano pareri mendaci o affermino fatti non conformi al vero, o che, sempre in riferimento a tale ambito, violino i propri doveri professionali.

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ALLEGATO 11

Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne. C. 2328, approvata dalla 9ª Commissione permanente del Senato.

PROPOSTA DI PARERE PRESENTATA DALLA RELATRICE

  La II Commissione,

   esaminata, per le parti di competenza, la proposta di legge C. 2328, recante «Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne», nel testo come risultante dall'esame degli emendamenti approvati nella Commissione di merito;

   premesso che:

    il provvedimento, trasmesso dal Senato, si compone di un solo articolo e reca disposizioni volte a modificare la disciplina vigente in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne prevista dall'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154;

    il comma 4 del citato articolo 40, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera c), prevede che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque violi i divieti in funzione antibracconaggio ittico in acque interne di cui al comma 2, lettere a), b) e c), e ai commi 2-bis e 3 del medesimo articolo, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 2.000 a 12.000 euro;

    ove colui che viola il divieto di cui al comma 3 (raccolta, detenzione, trasporto e commercio di animali storditi o uccisi in violazione dei divieti previsti dai commi 2 e 2-bis) ne sia in possesso, si applicano altresì la sospensione della licenza di pesca per tre anni e la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni per la violazione dei divieti di cui al comma 2 e da quindici a trenta giorni per la violazione dei divieti di cui al comma 2-bis;

    andrebbe valutata l'opportunità di aumentare per le condotte più gravi le sanzioni previste e in ogni caso di prevedere il cumulo e non l'alternatività tra la pena dell'arresto e dell'ammenda;

    il comma 5 dell'articolo articolo 40, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera c), prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, per chi viola i divieti di cui al comma 2, lettere d), e) e f) del medesimo articolo (relativi all'utilizzo, per l'esercizio della pesca sportiva di reti, attrezzi, tecniche o materiali non configurabili come sistemi di pesca sportiva, ai sensi dei regolamenti e delle leggi vigenti; all'utilizzo di attrezzi per la pesca professionale nelle acque dove tale pesca non è consentita o senza essere in possesso del relativo titolo abilitativo, ovvero all'utilizzo di reti e altri attrezzi per la pesca professionale difformi, per lunghezza o dimensione della maglia, da quanto previsto dai regolamenti vigenti) si applica la sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro e, ove il trasgressore ne sia in possesso, la sospensione della licenza di pesca per tre mesi;

    andrebbe valutata l'opportunità di prevedere, in luogo della sanzione amministrativa, una sanzione penale analogamente a quanto previsto dal richiamato nuovo comma 4 dello stesso articolo 40,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) all'articolo 1, comma 1, lettera c), capoverso 4, si valuti l'opportunità di aumentare per le condotte più gravi le sanzioni previste e in ogni caso di prevedere il Pag. 67cumulo e non l'alternatività tra la pena dell'arresto e quella dell'ammenda;

   b) all'articolo 1, comma 1, lettera c), capoverso 5, si valuti l'opportunità di prevedere, in luogo della sanzione amministrativa, una sanzione penale analoga a quella prevista dal nuovo comma 4 dell'articolo 40.

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ALLEGATO 12

Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne. C. 2328, approvata dalla 9ª Commissione permanente del Senato.

PARERE APPROVATO

  La II Commissione,

   esaminata, per le parti di competenza, la proposta di legge C. 2328, recante «Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne», nel testo come risultante dall'esame degli emendamenti approvati nella Commissione di merito;

   premesso che:

    il provvedimento, trasmesso dal Senato, si compone di un solo articolo e reca disposizioni volte a modificare la disciplina vigente in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne prevista dall'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154;

    il comma 4 del citato articolo 40, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera c), prevede che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque violi i divieti in funzione antibracconaggio ittico in acque interne di cui al comma 2, lettere a), b) e c), e ai commi 2-bis e 3 del medesimo articolo, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 2.000 a 12.000 euro;

    ove colui che viola il divieto di cui al comma 3 (raccolta, detenzione, trasporto e commercio di animali storditi o uccisi in violazione dei divieti previsti dai commi 2 e 2-bis) ne sia in possesso, si applicano altresì la sospensione della licenza di pesca per tre anni e la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni per la violazione dei divieti di cui al comma 2 e da quindici a trenta giorni per la violazione dei divieti di cui al comma 2-bis;

    andrebbe valutata l'opportunità di aumentare per le condotte più gravi le sanzioni previste,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   all'articolo 1, comma 1, lettera c), capoverso 4, si valuti l'opportunità di aumentare per le condotte più gravi le sanzioni previste.