CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 6 luglio 2022
826.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO
Pag. 114

ALLEGATO 1

DL 73/2022: Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali. C. 3653 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

   esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 73 del 2022, avente ad oggetto misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali;

   rilevato che il decreto-legge, composto di 47 articoli, appare prevalentemente finalizzato a semplificare le procedure riguardanti gli adempimenti fiscali a carico dei contribuenti e dell'Amministrazione finanziaria (Titolo I), le procedure di incasso e pagamento della Tesoreria dello Stato (Titolo II), nonché aspetti amministrativi di altri settori, incluse le procedure di rilascio del nulla osta al lavoro, disciplinando altresì i profili finanziari e ordinamentali del provvedimento (Titolo III);

   considerati in particolare, per i profili di competenza:

    l'articolo 18, che modifica il regime dell'IVA attualmente applicabile alle prestazioni mediche rese dalle case di cura non convenzionate e alle prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate, in conformità con la disciplina europea in materia di imposta sul valore aggiunto;

    l'articolo 22, che proroga al 31 dicembre 2026 l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile IVA facoltativa (cd. reverse charge), in coerenza con la direttiva (UE) 2022/890 del Consiglio, del 3 giugno 2022, che ha modificato la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda la proroga del periodo di applicazione del predetto meccanismo facoltativo di inversione contabile relativo alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi e del meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA;

    l'articolo 25, che mira ad estendere all'alcole e alle bevande alcoliche immesse in consumo nello Stato un sistema di track and tracing simile a quello previsto per i tabacchi lavorati nel territorio dell'Unione europea;

    l'articolo 26, che estende l'applicabilità di alcune agevolazioni fiscali e finanziarie per il Terzo settore, non sottoposte a regime autorizzatorio dell'Unione europea, ai soggetti che, con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), hanno acquisito ex novo la qualifica di ente del Terzo settore (ETS);

    l'articolo 34, che disciplinando il commissariamento della società SOGIN S.p.A. conferisce all'organo commissariale il potere di operare in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto, tra l'altro, dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

    l'articolo 35, commi 1-3, che proroga i termini per la registrazione presso il Registro nazionale aiuti di Stato (RNA) delle misure di aiuto fiscali automatiche;

    l'articolo 36, che nel disciplinare le procedure per l'individuazione dei beneficiariPag. 115 dell'indennità una tantum per i lavoratori dipendenti, richiama il rispetto della normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali;

   valutata l'assenza di profili ostativi dal punto di vista della compatibilità del provvedimento con l'ordinamento dell'Unione europea,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 116

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette. Atto n. 383.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette (Atto n. 383);

   ricordato che lo schema di decreto legislativo è stato predisposto in attuazione della disciplina di delega di cui agli articoli 1 e 14, comma 2, lettere a), b), n), o), p) e q), della legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea 2019-2020), al fine di adeguare, assieme ad altri schemi di decreto legislativo, la normativa interna al regolamento (UE) 2016/429, conosciuto anche come Animal Health Law – AHL, che consolida all'interno di un unico quadro normativo una serie di disposizioni già esistenti materia di benessere animale, in attuazione della strategia per la salute degli animali nell'Unione europea (2007-2013) «Prevenire è meglio che curare», e fa parte di un pacchetto di misure proposte dalla Commissione europea per rafforzare l'applicazione degli standard di salute e sicurezza per gli animali nonché per l'intera filiera agroalimentare;

   considerato che lo schema di decreto è finalizzato ad applicare le norme minime di prevenzione della diffusione di malattie animali e zoonotiche anche agli animali selvatici o esotici e domestici, comprese le strutture che detengono tali animali, in quanto il regolamento (UE) 2016/429 si applica sia agli animali allevati a fini zootecnici, sia a tutti gli animali terrestri, compresi gli animali da compagnia, selvatiche ed esotici, tenuti in cattività, essendo tutti in grado di diffondere malattie trasmissibili ad altri animali o all'uomo;

   rilevato che, a tali fini, lo schema di decreto detta disposizioni in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica, nonché di formazione per operatori e professionisti degli animali, e introduce norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette, stabilendo, in particolare, il divieto di importare, detenere o commerciare animali di specie selvatiche ed esotiche (articolo 3), fatti salvi i giardini zoologici e gli animali da compagnia che saranno inclusi nel decreto da adottarsi entro 30 giorni (articolo 5), nonché la possibilità di detenere e commercializzare le scorte di animali esotici, già posseduti, fino al termine della loro vita naturale, evitando la loro riproduzione e il loro rilascio nell'ambiente (articoli 6 e 7);

   valutata la necessità di limitare l'introduzione di animali che comportano rischi per la salute e la biodiversità;

   preso atto del parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 8 giugno 2022 e trasmesso in data 14 giugno 2022,

Pag. 117

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) si valuti l'opportunità di integrare il preambolo con il richiamo agli articoli 9 e 41 della Costituzione – recentemente novellati, ad opera della legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, con la specifica previsione della tutela degli animali, dell'ambiente e della biodiversità – nonché con il richiamo all'articolo 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che riconosce gli animali come esseri senzienti;

   b) all'articolo 3 comma 1, si valuti l'opportunità di precisare che il termine «ambiente naturale» si riferisce all'ambiente di provenienza o nascita dell'animale;

   c) all'articolo 3, comma 2, si valuti l'opportunità di espungere la lettera f), rappresentando il commercio di insetti un grave rischio per la biodiversità e l'agricoltura, oltre che un possibile vettore di malattie e zoonosi.