CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 5 luglio 2022
825.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VII e XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo (C. 3625 Governo, approvato dal Senato, C. 1985 Mollicone, C. 2658 Gribaudo e C. 2885. Racchella).

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 2.

  Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), sopprimere le seguenti parole: indipendentemente dalla qualificazione autonoma o subordinata del rapporto e dalla tipologia del contratto di lavoro sottoscritto dalle parti;

   b) alla lettera b), sopprimere le parole: quale elemento distinto e aggiuntivo del compenso o della retribuzione e le parole: o di garantire una prestazione esclusiva;

   c) sopprimere la lettera d).
2.1. Aprea, Mandelli, Saccani Jotti, Casciello.

  Al comma 6, sostituire la lettera e) con la seguente:

   e) previsione di meccanismi contributivi a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori;.
2.4. Aprea, Mandelli, Saccani Jotti, Casciello.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Per gli anni 2020 e 2021 è riconosciuto agli attori un bonus pari ai contributi previdenziali nominali necessari al raggiungimento del numero di giornate lavorative annuali richieste per maturare il diritto al trattamento previdenziale.
2.5. Racchella, Belotti, Basini, Bianchi, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Toccalini.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'istituzione, nell'ambito dell'organizzazione del Ministero della cultura, del Fondo per le Arti Nazionali, riformando il sistema di contribuzione pubblica dello spettacolo dal vivo nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:

   a) aggiornamento e definizione dei requisiti di accesso agli strumenti di sostegno fondati su accessibilità e inclusione;

   b) revisione del ruolo dei comitati consultivi;

   c) promozione del coordinamento con le attività degli strumenti analoghi di natura regionale e locale.

  6-ter. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'istituzione, nell'ambito dell'organizzazione del Ministero della cultura, di specifici organi consultivi, in seno alla Direzione Generale Spettacolo, definiti «Consiglio Generale per le Arti Sceniche» e le «Commissioni Consultive per le Arti Sceniche». La Consulta per lo spettacolo svolge funzioni di consulenza e verifica in ordine alla elaborazione e attuazione delle politiche di settore e in particolare con riferimento alla predisposizione di indirizzi e di criteri generali relativi alla destinazione delle risorse statali per il sostegno alle attività dello spettacolo. È composta da quattro sezioni, per le arti sceniche, ciascuna competente per musica, danza, prosa, attività circensi e spettacolo viaggiante; è presieduta dal Ministro e composta dai Pag. 12componenti di ciascuna sezione (non più di sette), cioè appartenenti a sindacati ed associazioni di categoria e rappresentanti della Conferenza unificata, nonché dal Direttore Generale. I componenti vengono nominati con decreto del Ministro a seguito di designazione delle associazioni di categoria su invito del Direttore Generale.
  6-quater. Le Commissioni consultive di cui al comma 6-ter per lo spettacolo dal vivo (per la musica, per il teatro, per la danza, e per i circhi e lo spettacolo viaggiante) hanno funzione consultiva, possono aumentare o diminuire il contributo in base a percentuali prestabilite, in ordine alla valutazione degli aspetti qualitativi dei progetti e delle iniziative afferenti alle richieste di contributo nei settori di rispettiva competenza. Le Commissioni con il parere non escludono istanze dai contributi. I componenti di ogni commissione sono sette scelti tra esperti, operatori, docenti universitari, critici e personaggi di chiara fama altamente qualificati nelle materie di competenza. I suoi componenti sono cinque, nominati dal Ministro della cultura, uno dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e uno dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
2.6. Mollicone, Frassinetti, Rizzetto, Bucalo.

  Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

  6-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'istituzione, nell'ambito dell'organizzazione del Ministero della cultura, tra gli uffici dirigenziali generali centrali di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, della Direzione generale Musica.
  6-ter. La Direzione generale svolge funzioni in materia di interventi finanziari per il sostegno e promozione delle attività musicali e liriche e di interventi finanziari e gestione delle agevolazioni fiscali per le attività di produzione e distribuzione delle opere musicali, definendo i criteri e modalità per la concessione dei contributi alle attività musicali. La Direzione generale svolge altresì funzioni di vigilanza e sostegno alle fondazioni lirico-sinfoniche, esprimendo pareri in materia di diritto d'autore e vigilanza sulla Società Italiana Autori ed editori (SIAE).
2.7. Mollicone, Frassinetti, Rizzetto, Bucalo.

  Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

  6-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per garantire che, nell'ambito della normativa sulle Fondazioni Lirico-Sinfoniche, sia istituito un Osservatorio sulla gestione dei finanziamenti.
  6-ter. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per garantire che, nell'ambito della normativa sulle Fondazioni Lirico-Sinfoniche, nella pianta organica siano presenti quattro complessi artistici: orchestra, coro, ballo e tecnici, pena la decadenza dello status.
2.8. Mollicone, Frassinetti, Rizzetto, Bucalo.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:

  6-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per garantire l'istituzione del «Consorzio Lirico», ente pubblico economico a base associativa, tra i tre maggiori teatri calabresi (Teatro Rendano di Cosenza, Fondazione Politeama di Catanzaro, Teatro Cilea di Reggio Calabria). Il Consorzio è retto da un proprio Statuto, la cui azione è informata ai princìpi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, così come disposto dai teatri che ne fanno parte.
2.9. Mollicone, Frassinetti, Rizzetto, Bucalo.

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  Dopo il comma 6, inserire il seguente:

  6-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per garantire l'istituzione dell'Accademia Italiana di equitazione al fine di tutelare la conservazione e il tramandamento delle tradizioni specifiche; l'addestramento degli equini secondo gli insegnamenti caprilliani, con una forte visione etologica atta a promulgare il rispetto del cavallo secondo le più recenti teorie; la formazione dei cavalieri secondo i canoni caprilliani; la valorizzazione del turismo legato allo spettacolo equestre. L'Accademia avrà la forma giuridica di Fondazione composta da rappresentanti dell'esercito italiano, federazioni sportive relative, e associazioni d'arte equestre.
2.10. Mollicone, Frassinetti, Rizzetto, Bucalo.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:

  6-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per garantire l'introduzione della detrazione del consumo culturale nell'ambito del sistema fiscale nazionale.
2.11. Mollicone, Frassinetti, Rizzetto, Bucalo.

ART. 3.

  Al comma 2, dopo le parole: associazioni professionali inserire le seguenti: ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4.
3.1. Mollicone, Frassinetti, Rizzetto, Bucalo.

ART. 11.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Istituzione del liceo delle arti e dei mestieri dello spettacolo)

  1. A decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 è istituito il liceo delle arti e dei mestieri dello spettacolo, di durata quinquennale.
  2. Con regolamento adottato mediante proprio decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, stabilisce le finalità specifiche, gli obiettivi di apprendimento, l'articolazione del curricolo e il quadro orario del liceo delle arti e dei mestieri dello spettacolo.
11.01. Racchella, Belotti, Basini, Bianchi, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Toccalini.