CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 5 luglio 2022
825.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Modifiche al codice civile e alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di affidamento dei minori. C. 2102 Bazoli, C. 2264 Locatelli, C. 2897 Ascari, C. 2937 Giannone, C. 2796 Bellucci e C. 3148 Boldrini.

PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO PRESENTATA DALLA RELATRICE

ART. 1
(Delega al Governo in materia di condizione dei minori fuori della famiglia)

  1. Al fine di garantire la piena attuazione del principio del superiore interesse del minore e del diritto dei bambini e degli adolescenti a vivere e a crescere all'interno della loro famiglia di origine, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma della disciplina relativa ai procedimenti per la tutela e l'affidamento dei minori previsti dal codice civile e dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) escludere che i provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale possano essere adottati esclusivamente sulla base di valutazioni in ordine all'idoneità genitoriale;

   b) prevedere che i provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale non possano essere mai motivati facendo riferimento a sindromi prive delle necessarie evidenze scientifiche, anche ove risultanti da patologie o disturbi comportamentali scientificamente rilevabili;

   c) prevedere interventi di sostegno e di aiuto a favore delle famiglie indigenti al fine di garantire che le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la responsabilità genitoriale non siano di ostacolo all'esercizio del diritto del minore a crescere nella propria famiglia, in attuazione di quanto disposto dalla legge 4 maggio 1983, n. 184;

   d) modificare la disciplina dell'affidamento del minore di cui agli articoli 2 e 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, prevedendo:

    1) l'ordine di priorità dei provvedimenti adottabili a tutela del minore, dando precedenza all'allontanamento del genitore che ha assunto condotte pregiudizievoli per l'incolumità psico-fisica del minore o, in subordine, all'affidamento ai familiari del minore con cui lo stesso abbia rapporti significativi privilegiando, in caso di assenza di familiari idonei e disponibili alla cura, l'affidamento presso una famiglia affidataria rispetto all'inserimento in una comunità di tipo familiare;

    2) il divieto di separazione dei fratelli, derogabile solo in casi di assoluta necessità di tutela dei minori stessi;

    3) l'esplicitazione dei requisiti di idoneità dei soggetti affidatari;

    4) l'obbligo di motivazione, nel provvedimento di affidamento, dell'esito negativo degli interventi di sostegno e di aiuto disposti ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 maggio 1983, n. 184, indicando specificamente le misure che risultano essere state inutilmente adottate nonché eventuali ragioni per le quali non si procede secondo l'ordine di priorità di cui al numero 1);

    5) l'obbligo di indicazione della durata dell'affidamento, limitata a un periodo massimo di dodici mesi, in mancanza della quale l'affidamento ha comunque una durata di dodici mesi;

    6) un procedimento innanzi all'autorità giudiziaria volto alla verifica della permanenza delle condizioni che avevano imposto l'affidamento e all'adozione di ulteriori provvedimenti, della durata massima di dodici mesi, ritenuti idonei per la Pag. 27tutela del minore, da assumere entro la scadenza del periodo di durata dell'affidamento, nel contraddittorio tra le parti;

    7) il diritto del minore di frequentare i genitori, gli altri familiari e tutti i soggetti con cui abbia rapporti significativi e, comunque, di mantenere i contatti con essi, durante il periodo di collocamento fuori del suo contesto domestico abituale, salva diversa disposizione motivata dell'autorità giudiziaria;

    8) il diritto del minore di essere ascoltato e il corrispondente obbligo di ascolto da parte del giudice, nel procedimento che riguarda il minore stesso, salvo che sussistano impedimenti specifici e obiettivi ovvero altre motivate ragioni e tenendo conto della sua età e della sua capacità di comprensione e discernimento;

   e) prevedere la possibilità di presentare presso il tribunale unico per le persone, i minorenni e le famiglie le domande delle coppie e delle persone singole che si rendono disponibili all'affidamento familiare di uno o più minori;

   f) prevedere l'inserimento della cura affettiva del minore tra gli obblighi degli affidatari;

   g) istituire una banca di dati centralizzata e completa delle informazioni riguardanti i minori collocati al di fuori dalla famiglia di origine, basata su indicatori uniformi e comuni per tutto il territorio nazionale, al fine di monitorare il numero e le caratteristiche dei minori fuori della famiglia, le tipologie del percorso di accoglienza, nonché i tempi e le modalità di uscita dallo stesso;

   h) istituire una banca di dati nazionale degli aspiranti affidatari, degli affidatari, nonché delle case-famiglia e delle comunità di tipo familiare e degli enti destinati ad accogliere i minori, previo coordinamento con le banche di dati già esistenti;

   i) introdurre disposizioni volte a individuare particolari modalità di esecuzione dei provvedimenti di affidamento, allontanamento e collocamento dei minorenni al fine di tutelare l'integrità psicofisica del minore, anche prevedendo la necessaria collaborazione di specifiche figure professionali;

   j) prevedere per gli assistenti sociali un obbligo di tirocinio post-laurea con indirizzi specifici di durata annuale;

   k) estendere la disciplina in materia di incompatibilità dei giudici onorari minorili ai soggetti che esercitano le funzioni di garante regionale dell'infanzia e dell'adolescenza;

   l) introdurre l'obbligo per le case-famiglia e per le comunità di tipo familiare di prevedere la presenza fissa di almeno un educatore e uno psicologo;

   m) prevedere l'istituzione presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri di un Osservatorio nazionale sulle comunità di tipo familiare avente i seguenti compiti:

    1) monitorare le strutture di accoglienza di minori, sottoponendole a controlli periodici e non preannunciati sulla regolare tenuta della documentazione, anche contabile, sulla salubrità dei locali e sulle condizioni di benessere psicofisico dei minori ospitati;

    2) effettuare segnalazioni alle autorità competenti in ordine allo stato delle comunità di tipo familiare e alle condizioni del soggiorno dei minori presso di esse;

    3) presentare al Presidente del Consiglio dei ministri, per la trasmissione alle Camere, una relazione annuale sui risultati della propria attività, formulando eventuali osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sulla necessità di adeguamento della legislazione vigente, anche per assicurarne la conformità alla normativa dell'Unione europea.

    4) predisporre linee guida per la definizione dei requisiti minimi dei servizi di assistenza che devono essere forniti dalle comunità di tipo familiare che accolgono minori e per l'esercizio delle relative funzioni di verifica e di controllo;

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    5) elaborare un tariffario nazionale relativo ai costi per il collocamento dei minori nelle comunità di tipo familiare e ai costi di gestione delle stesse comunità;

    6) realizzare, di concerto con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, la mappa, aggiornata annualmente, delle comunità di tipo familiare;

   n) prevedere la presentazione, con cadenza annuale, da parte del Ministro della giustizia e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, della relazione al Parlamento riguardante il monitoraggio, a livello nazionale e regionale, del numero dei minori fuori della famiglia, compreso qualsiasi minore destinatario di una misura di allontanamento dalla famiglia di origine o anche da un solo genitore, avendo la cura di monitorare la durata del collocamento in affidamento familiare, in comunità o presso altre strutture;

   o) prevedere che, qualora si renda necessario un trattamento medico-sanitario del minore, il tutore, ove nominato, ovvero i legali rappresentanti della comunità o dell'istituto, possano richiedere tale trattamento al giudice tutelare o all'autorità affidante, che provvedono senza indugio, sentiti, ove ciò non determini il rischio di un grave pregiudizio per il minore, i genitori, e, se necessario, disponendo una perizia sul minore o l'ascolto di quest'ultimo, e che tale autorizzazione sia esclusa nei casi di urgenza, garantendo comunque successivamente un controllo di legittimità dei trattamenti adottati da parte del giudice tutelare o dell'autorità affidante;

   p) prevedere un sistema per l'accreditamento, da parte dell'autorità governativa, delle organizzazioni di volontariato dotate dei necessari requisiti di professionalità in materia di affidamento familiare;

   q) prevedere che le domande di affidamento familiare, le domande di adozione e le dichiarazioni dello stato di adottabilità siano inserite in una rete informatica nazionale consultabile da parte dei giudici del tribunale unico per le persone, i minorenni e le famiglie;

   r) fermo restando quanto previsto dalla legge 19 ottobre 2015, n. 173, prevedere che, qualora, a seguito di un periodo di affidamento, il minore faccia ritorno nella famiglia d'origine o sia dato in affidamento a un'altra famiglia o sia adottato da un'altra famiglia, è comunque tutelata, se rispondente all'interesse del minore, la continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidatesi durante l'affidamento;

   s) prevedere che, nella predisposizione delle linee programmatiche di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, il Consiglio superiore della magistratura e il Ministro della giustizia promuovano lo svolgimento di attività formative finalizzate allo sviluppo e all'aggiornamento di conoscenze e competenze in materia di violenza domestica e di genere, con particolare riferimento alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e resa esecutiva dalla legge 27 giugno 2013, n. 77, nonché in materia di ascolto e di trattamento di minori in occasione di procedimenti giudiziari, stabilendo altresì che teorie e dottrine prive delle necessarie evidenze scientifiche o comunque fondate su pregiudizi o stereotipi possano formare oggetto dei programmi e delle attività formative solo come elemento di conoscenza e non al fine di promuoverne l'applicazione in sede giudiziaria;

   t) prevedere che gli ordini professionali degli avvocati, dei medici, degli psicologi e degli assistenti sociali, nell'ambito della propria autonomia e delle rispettive competenze, provvedano all'integrazione dei programmi e delle attività di formazione degli iscritti mediante la previsione dello sviluppo e dell'aggiornamento di conoscenze e competenze in materia di violenza domestica e di genere, con particolare riferimento alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e resa esecutiva dalla legge 27 giugno 2013, n. 77, nonché in materia di ascolto e trattamento dei minori nei procedimenti giudiziari, stabilendo altresì che teorie e dottrine prive delle necessarie evidenzePag. 29 scientifiche o comunque fondate su pregiudizi o stereotipi possano formare oggetto dei programmi e delle attività formative solo come elemento di conoscenza e non al fine di promuoverne l'applicazione in sede giudiziaria;

   u) prevedere, attraverso la modifica dell'articolo 337-quater del codice civile, che l'affidamento è sempre esclusivo qualora uno dei genitori sia stato condannato con sentenza definitiva per alcuno dei reati previsti dai capi III e IV del titolo XI e dal le sezioni I, II e III del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale;

   v) prevedere che, qualora il minore sia stato ascoltato in sede di incidente probatorio, il relativo verbale deve essere trasmesso al giudice civile chiamato ad adottare provvedimenti che riguardano il minore stesso e che in tali ipotesi il minore potrà essere nuovamente ascoltato solo ove ricorrano esigenze particolari o sopravvenute;

   w) prevedere modifiche al codice penale introducendo specifiche aggravanti nel caso di maltrattamenti ai danni di minori in affidamento familiare o collocati in comunità e prevedendo nuove fattispecie di reato dirette a punire i casi riguardanti gli operatori dei servizi sociali che, nell'ambito dei procedimenti di affido o adozione dei minori, diano pareri mendaci o affermino fatti non conformi al vero, o che, sempre in riferimento a tale ambito, violino i propri doveri professionali.