CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 29 giugno 2022
823.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo. C. 3625 Governo, e abb., approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

   esaminato il disegno di legge C. 3625 Governo, e abb., approvato dal Senato, recante «Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo»;

   considerato che il provvedimento di iniziativa governativa, che definisce un nuovo assetto normativo del lavoro dello spettacolo, è uno dei disegni di legge collegati alla manovra di bilancio per il triennio 2023-2025, a norma dell'articolo 7, comma 2, lettera f), della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

   esaminati in particolare, per i profili di competenza:

    l'articolo 1, che, nel ridefinire la cornice giuridica di riferimento del settore dello spettacolo, richiama anche la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005, ratificata dalla legge 1° ottobre 2020, n. 133, che riconosce il diritto umano alla conoscenza e all'uso dell'eredità culturale e promuove la responsabilità individuale e collettiva nei confronti del patrimonio culturale, nonché la Risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2007 sullo statuto sociale degli artisti (2006/2249(INI)), che reca proposte e raccomandazioni agli Stati membri rivolte al miglioramento della situazione degli artisti in Europa;

    l'articolo 2, che, nel definire i principi e criteri di delega al Governo per la riforma del settore dello spettacolo e delle forme di sostegno e tutela dei lavoratori del settore, richiama in particolare la conformità con la raccomandazione del Consiglio, del 22 maggio 2018 (2018/C189/01), relativa allo sviluppo di competenze chiave per l'apprendimento permanente, e include tra i criteri di delega, alla lettera m), il sostegno alla diffusione dello spettacolo italiano all'estero e ai processi di internazionalizzazione, in particolare in ambito europeo, attraverso iniziative di coproduzione artistica, collaborazione e scambio, favorendo la mobilità e la circolazione delle opere, lo sviluppo di reti di offerta artistico-culturale di qualificato livello internazionale, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri;

   tenuto conto dell'importanza del provvedimento, le cui linee di intervento appaiono volte ad applicare al settore dello spettacolo linee di riforma coerenti con alcune delle principali azioni promosse a livello europeo, quali la promozione della parità di genere, della valorizzazione delle professionalità e dei talenti dei giovani, nonché della tutela del lavoro in tutte le sue forme, anche quelle meno strutturate, tipiche del mondo dello spettacolo,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto al bracconaggio ittico nelle acque interne. C. 2328, approvata dalla 9a Commissione permanente dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

   esaminata la proposta di legge C. 2328, approvata dalla 9a Commissione permanente del Senato recante: «Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016 n. 154, in materia di contrasto al bracconaggio ittico nelle acque interne»;

   considerato che il testo in esame, che si compone di un solo articolo suddiviso in due commi, apporta diverse modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, recante «Contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne», volte a disciplinare il già vigente divieto generale dell'esercizio illegale della pesca nelle acque, articolando tale divieto sulla base della specifica tipologia di acque interne in cui vengono svolte le attività non consentite;

   tenuto conto del richiamo al rispetto della normativa dell'Unione europea, operato dalla disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso 2-quater, che attribuisce alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano il potere di definire con propri provvedimenti, con efficacia circoscritta ai corpi idrici minori, deroghe ai divieti per la pesca delle specie eurialine e dei gamberi di fiume,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/561, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le date di applicazione di alcune delle sue disposizioni. Atto n. 384.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/561, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le date di applicazione di alcune delle sue disposizioni;

   ricordato che lo schema di decreto è stato predisposto in attuazione della disciplina di delega di cui agli articoli 1 e 15 della legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea 2019-2020) e mira a sostituire, per adeguarla ai citati regolamenti, l'attuale normativa inerente ai dispositivi medici, inclusi quelli impiantabili attivi, prevista, rispettivamente, dai decreti legislativi 24 febbraio 1997, n. 46, e 14 dicembre 1992, n. 507, oggetto di abrogazione ad opera del presente schema,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) sotto il profilo redazionale, all'articolo 7, il comma 2 fa riferimento ai dati di cui al comma 3 mentre il richiamo dovrebbe concernere i dati di cui al comma 1;

   b) con riferimento all'articolo 10, che disciplina la vigilanza sugli incidenti verificatisi dopo l'immissione sul mercato, si rileva che le norme sanzionatorie di cui al comma 45 del successivo articolo 27 richiamano – oltre ai referenti per la vigilanza (sui dispositivi medici) eventualmente previsti da disposizioni regionali – esclusivamente gli operatori sanitari e non anche i responsabili della struttura a cui gli operatori abbiano fatto eventualmente riferimento. Inoltre la medesima norma sanzionatoria richiama, per gli operatori sanitari, solo l'obbligo di comunicazione verso il Ministero della salute, di cui al comma 2 dell'articolo 10 e non anche gli obblighi di comunicazione agli altri operatori economici, quali il fabbricante e il mandatario, previsti ai commi 5 e 6 dello stesso articolo. Si consideri l'opportunità di una valutazione di tali profili;

   c) in riferimento all'articolo 27, si ricorda che, nello schema in titolo, la disciplina di alcuni degli obblighi oggetto delle sanzioni previste dovrà essere integrata mediante l'adozione di successivi provvedimenti. Si valuti l'opportunità di un chiarimento riguardo alla decorrenza delle norme sanzionatorie relative a tali obblighi;

   d) in riferimento all'articolo 29, si ricorda che la disciplina di delega ha previsto il riordino del meccanismo di definizionePag. 433 dei tetti di spesa nel rispetto delle norme ivi richiamate. Si valuti l'opportunità di chiarire il rapporto tra il decreto ministeriale previsto dall'articolo 29 e le norme richiamate dal medesimo articolo, le quali già prevedono una procedura di definizione dei suddetti tetti;

   e) in riferimento ai commi 1 e 3 dell'articolo 31 e al comma 10 dell'articolo 32, si valuti se sussista l'esigenza di far riferimento alle date del 26 maggio 2025 e del 26 maggio 2024, anziché a quelle del 27 maggio 2025 e del 27 maggio 2024, tenuto conto dei termini posti dai paragrafi 2, 3 e 4 dell'articolo 120 del regolamento (UE) 2017/745, e successive modificazioni. Riguardo al riferimento, posto dal comma 4 dell'articolo 31, alla pubblicazione da parte della Commissione europea dell'avviso sulla piena funzionalità di Eudamed, si consideri l'opportunità di valutare se occorra far riferimento anche al termine dilatorio di sei mesi dalla pubblicazione suddetta, posto dal paragrafo 3, lettera d), dell'articolo 123 del regolamento (UE) 2017/745, e successive modificazioni.

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ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/746, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/112 che modifica il regolamento (UE) 2017/746 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinati dispositivi medico-diagnostici in vitro e l'applicazione differita delle condizioni concernenti i dispositivi fabbricati internamente. Atto n. 385.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/746, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/112 che modifica il regolamento (UE) 2017/746 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinati dispositivi medico-diagnostici in vitro e l'applicazione differita delle condizioni concernenti i dispositivi fabbricati internamente;

   ricordato che lo schema di decreto è stato predisposto in attuazione della disciplina di delega di cui agli articoli 1 e 15 della legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea 2019-2020) e mira a sostituire, per adeguarla ai citati regolamenti, l'attuale disciplina inerente ai dispositivi medico-diagnostici in vitro, prevista dal decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332, oggetto di abrogazione ad opera del presente schema,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) in riferimento all'articolo 13, che disciplina la vigilanza sugli incidenti verificatisi dopo l'immissione sul mercato, si rileva che le norme sanzionatorie di cui al comma 37 del successivo articolo 27 richiamano – oltre ai referenti per la vigilanza (sui dispositivi medici) eventualmente previsti da disposizioni regionali – esclusivamente gli operatori sanitari e non anche i responsabili della struttura a cui gli operatori abbiano fatto eventualmente riferimento. Inoltre la medesima norma sanzionatoria richiama, per gli operatori sanitari, solo l'obbligo di comunicazione verso il Ministero della salute, di cui al comma 2 dell'articolo 13 e non anche gli obblighi di comunicazione agli altri operatori economici, quali il fabbricante e il mandatario, previsti ai commi 5 e 6 dello stesso articolo. Si consideri l'opportunità di una valutazione di tali profili;

   b) gli articoli 18, 24 e 25 recano norme identiche a quelle poste dagli articoli 22, 28 e 29 dell'atto del Governo n. 384. Considerato che le suddette norme di entrambi gli schemi di decreto fanno letteralmente riferimento alla generalità dei dispositivi medici, si valuti l'opportunità di evitare una duplicità di fonti normative;

   c) in riferimento all'articolo 27, si rileva che il comma 21 reca una sanzione amministrativa pecuniaria massima di 250.000 euro, a fronte del limite massimo di 150.000 euro indicato come criterio generale di delega dall'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge n. 234 del 2012;

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   d) sempre in riferimento all'articolo 27, si ricorda che, nello schema di decreto in titolo, la disciplina di alcuni degli obblighi oggetto di sanzione dovrà essere integrata mediante l'adozione di successivi provvedimenti; si valuti, al riguardo, l'opportunità di un chiarimento riguardo alla decorrenza delle norme sanzionatorie relative a tali obblighi;

   e) in riferimento all'articolo 29, comma 3, e alla pubblicazione da parte della Commissione europea dell'avviso sulla piena funzionalità di Eudamed, si consideri l'opportunità di valutare se occorra far riferimento anche al termine dilatorio di sei mesi dalla pubblicazione suddetta, posto dal paragrafo 3, lettera f), dell'articolo 113 del regolamento (UE) 2017/746, e successive modificazioni.

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ALLEGATO 5

Schema di decreto legislativo recante attuazione del regolamento (UE) 2019/1238 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP). Atto n. 389.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione del regolamento (UE) 2019/1238 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP), predisposto in attuazione della delega di cui agli articoli 1 e 20 della legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea 2019-2020);

   ricordato che:

    il regolamento (UE) 2019/1238 ha istituito un nuovo tipo di prodotto pensionistico individuale ad adesione volontaria (Pan-European Personal Pension Products – PEPP), con caratteristiche armonizzate su base europea, che può essere offerto nei Paesi dell'Unione europea da compagnie di assicurazione, banche, fondi pensione professionali, imprese di investimento e gestori di attivi, che beneficiano di un passaporto europeo in base al quale possono offrire tale prodotto finanziario in diversi Stati membri dell'Unione;

    il regolamento disciplina gli obblighi precontrattuali di fornitori e distributori, la documentazione che deve supportare le scelte di investimento, il regime di responsabilità civile, la possibilità di trasferire le risorse accumulate da un fornitore a un altro e quella di continuare a versare sul proprio PEPP in caso di trasferimento della propria residenza da uno Stato membro a un altro, nonché la cosiddetta fase di decumulo, in cui il capitale accumulato negli anni viene trasformato in prestazione pensionistica complementare; agli Stati membri è lasciata la possibilità di disciplinare alcuni aspetti relativi sia alla fase di accumulo delle risorse sia a quella della erogazione delle prestazioni;

   preso atto che l'articolo 9 dispone che i fornitori di PEPP trasmettano ai risparmiatori in PEPP proiezioni pensionistiche aggiuntive rispetto a quelle previste dal citato regolamento al fine di permettere il confronto dei PEPP con le forme pensionistiche individuali contemplate dalla disciplina generale in materia di previdenza complementare, quali i fondi pensione aperti ad adesione individuale e i piani pensionistici individuali (PIP), di cui, rispettivamente, agli articoli 12 e 13 del decreto legislativo n. 252 del 2005;

   valutata con favore la portabilità tra gli Stati membri e l'amplia flessibilità, specie nella fase di decumulo, che caratterizzano il nuovo prodotto pensionistico paneuropeo rispetto ai prodotti analoghi attualmente previsti nell'ordinamento italiano,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.