CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 29 giugno 2022
823.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (XII e XIII)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette. Atto n. 383.

PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI

  Le Commissioni riunite XII e XIII,

   esaminato il provvedimento in oggetto, che reca disposizioni in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette;

   considerato che:

    lo schema di decreto legislativo in discussione, che si compone di 18 articoli, è diretto a dare attuazione al regolamento (UE) 2016/429 relativo alle malattie animali trasmissibili;

    tale regolamento, che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»), oltre alla gestione delle malattie degli animali allevati a fini zootecnici, si riferisce anche a tutti gli animali terrestri, compresi gli animali da compagnia, selvatici ed esotici tenuti in cattività, i quali sono in grado di diffondere malattie animali e zoonotiche;

    come precisato nella relazione illustrativa, con il provvedimento in esame si ritiene opportuno applicare le norme minime di prevenzione anche agli animali selvatici o esotici e domestici, ivi compresi gli acquatici, detenuti in apposite strutture;

    lo schema di decreto legislativo in parola reca attuazione della delega legislativa di cui l'articolo 14 della legge n. 53 del 2021, che, alle lettere a), b), n), o), p), q), reca princìpi e criteri direttivi specifici anche per quanto riguarda gli animali selvatici ed esotici detenuti in cattività nonché gli animali da compagnia di cui all'allegato 1 del richiamato regolamento (UE) 2016/429;

    la relazione illustrativa sottolinea che sono stati presi in considerazione la trasmissibilità delle malattie animali all'uomo, princìpi di biosicurezza, interazione tra sanità animale, benessere degli animali e salute umana, buone prassi di detenzione e conservazione delle specie animali in questione, compresi anche i trattamenti farmacologici e quindi anche la resistenza antimicrobica; particolare attenzione viene, inoltre, riservata alla formazione periodica degli operatori che gestiscono gli animali all'interno di determinate strutture o vendono, detengono e trasferiscono gli animali da compagnia, prevedendo un apposito provvedimento del Ministero della salute;

   preso atto del parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 8 giugno 2022 e trasmesso in data 14 giugno 2022;

   preso atto altresì dei rilievi espressi dalla V Commissione (Bilancio), ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, il 15 giugno 2022;

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   tenuto conto di quanto emerso nel corso dell'ampio ciclo di audizioni svolto presso le predette Commissioni riunite,

  esprimono

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:

   1) all'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni: a) al comma 2, definire le specie selvatica ed esotica e richiamare le definizioni di specie autoctona ed alloctona contenute nel decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 19 gennaio 2015; b) al comma 3, lettera d), dopo le parole: «da compagnia» inserire le seguenti: «purché siano adottate misure idonee a evitare il contatto tra questi e la fauna selvatica, le abitazioni in cui sono detenuti richiami vivi di cui all'articolo 5, comma 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157»;

   2) all'articolo 3, sia inserita una disposizione diretta a prevedere la possibilità di utilizzare animali ai fini dello svolgimento di attività cinofile;

   3) all'articolo 5, sia soppresso il comma 2;

  e con le seguenti osservazioni:

   valuti il Governo l'opportunità di:

    1) all'articolo 3, comma 2, includere tra i casi di inapplicabilità del divieto di cui al comma 1 la detenzione di animali esotici non pericolosi nati in cattività e la loro riproduzione;

    2) all'articolo 4, apportare le seguenti modificazioni: a) al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedendo tempi e modalità per l'aggiornamento dello stesso»; b) al comma 3, aggiungere dopo le parole «impiegati nei progetti» le seguenti parole «, nei piani nonché nelle attività»; c) ampliare le ipotesi di esclusione di cui al comma 3, in modo da scongiurare l'applicazione del divieto di cui al comma 1 anche alla detenzione di animali esotici comunemente considerati «di compagnia»; d) al medesimo comma 3, includere nelle esenzioni di cui alla lettera f) gli stabilimenti di cui all'articolo 14, comma 12 e 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e includere nelle esenzioni di cui alla lettera g), le collezioni faunistiche diverse dai giardini zoologici, che senza fine commerciale, possono detenere determinate specie esotiche, selvatiche o da reddito derivanti da sequestri, confische o salvataggi di animali nel rispetto della normativa di settore e che possono essere qualificate anche come stabilimenti riconosciuti con status «confinato» ai sensi dell'articolo 95 del regolamento UE 2016/429; e) al comma 5, dopo le parole: «prima dell'acquisizione di nuove specie o esemplari» inserire le seguenti: «e comunque ogni cinque anni»;

    3) all'articolo 6, sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni per i detentori di animali di specie selvatica ed esotica»;

    4) all'articolo 12, comma 2, includere tra la documentazione di cui deve essere corredata la domanda di affidamento di animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca la certificazione antimafia.