CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 29 giugno 2022
823.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. Testo unificato C. 2098 Comaroli, C. 2247 Elvira Savino, C. 2392 Serracchiani, C. 2478 Rizzetto e C. 2540 Segneri.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Conservazione del posto di lavoro)

  1. I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati riconosciuti con handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge del 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto di richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a ventiquattro mesi. Durante il congedo il dipendente conserva il posto di lavoro, ha diritto alla retribuzione nella misura del 100 per cento e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo è compatibile con la concorrente fruizione di altri eventuali benefici, economici o giuridici, non è computato nel periodo di comporto ed è computato nell'anzianità di servizio e ai fini previdenziali.
  2. I dipendenti pubblici e privati affetti da malattie oncologiche, da malattie croniche in scarso compenso clinico, da malattie o terapie che abbiano prodotto esiti invalidanti, ivi inclusi i lavoratori giudicati temporaneamente inidonei assoluti alla mansione, hanno diritto a richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a ventiquattro mesi. Durante il congedo il dipendente conserva il posto di lavoro, ha diritto alla retribuzione nella misura del 50 per cento e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo è compatibile con la concorrente fruizione di altri eventuali benefici, economici o giuridici, non è computato nel periodo di comporto ed è computato nell'anzianità di servizio e ai fini previdenziali. Sono comunque fatte salve le previsioni più favorevoli della contrattazione collettiva o della disciplina applicabile al proprio rapporto di lavoro.
  3. Qualora si renda disponibile un posto di lavoro in una mansione compatibile con le condizioni di salute del lavoratore, i datori di lavoro pubblici e privati sono obbligati a riassumere in servizio in via prioritaria il lavoratore che, per l'aggravamento della propria condizione di disabilità preesistente all'atto dell'assunzione in servizio o per disabilità sopravvenuta, abbia perso il posto di lavoro in conseguenza dell'esaurimento del periodo di comporto previsto dal relativo CCNL o del giudizio di inidoneità permanente alla specifica mansione di assunzione.
  4. Ai fini del comma 1, la certificazione è costituita dal verbale di accertamento dell'handicap con connotazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, rilasciato dall'apposita commissione medica presso l'azienda sanitaria locale competente per territorio. Ai fini del comma 2, la certificazione è rilasciata dal medico specialista dipendente o convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o dal medico di medicina generale che ha in cura il lavoratore.
  5. Per la condizione di handicap con connotazione di gravità di cui al comma 1 e le malattie di cui al comma 2, la sospensione dell'esecuzione della prestazione dell'attività svolta in via continuativa per il committente da parte di un lavoratore autonomo, di cui all'articolo 14, comma 1, Pag. 364della legge 22 maggio 2017, n. 81, si applica per un periodo non superiore a duecentocinquanta giorni per anno solare.
1.7. Tasso.

  Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41, comma 2, lettera e-ter), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in merito alla visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi salute di durata superiore a sessanta giorni continuativi, al fine di verificarne l'idoneità alla mansione, i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati affetti da malattie oncologiche, da malattie invalidanti o da malattie croniche, individuate ai sensi dell'articolo 3, in caso di giudizio di inidoneità allo svolgimento della mansione specifica espresso dal medico competente, possono richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a ventiquattro mesi.
1.2. Menga.

  Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo condizioni di maggiore favore previste dai contratti collettivi nazionali di categoria.
1.14. De Lorenzo.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: diritto alla retribuzione aggiungere le seguenti: , con eccezione delle terapie invalidanti, per le quali è prevista la retribuzione intera.
1.13. Segneri.

  Al comma 1, sostituire il quarto periodo con il seguente: Il congedo è computato nell'anzianità di servizio ed è coperto da contribuzione figurativa.

  Conseguentemente, sopprimere il quinto e sesto periodo.
1.12. Segneri.

  Al comma 1, sostituire il quarto e il quinto periodo con il seguente: Al congedo si applica la contribuzione figurativa nella misura di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.
1.5. Mura, Gribaudo, Carla Cantone, Viscomi, Lacarra.

  Al comma 1, al quinto periodo, dopo le parole: prosecuzione volontaria aggiungere le seguenti: usufruendo dell'esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, riconosciuto, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda 35.000 euro lordi nell'anno 2022.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Agli oneri si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come incrementato ai sensi dell'articolo 1, comma 122, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per gli anni 2022 e 2023. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1.11. Segneri.

  Al comma 2, sostituire le parole: dall'azienda sanitaria locale competente per territorio con le seguenti: dal medico di medicina generale.
1.3. Menga.

  Al comma 2, dopo le parole: medico specialista aggiungere le seguenti: operante in struttura pubblica o privata convenzionata.
1.4. Menga.

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  Al comma 3, sostituire le parole: duecentocinquanta giorni con le seguenti: trecento giorni.
1.8. Rizzetto.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Al fine di tutelare il diritto al lavoro delle persone guarite da patologie oncologiche, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sono definite le modalità per la cancellazione dalle banche di dati gestite da datori di lavoro pubblici e privati o a cui i medesimi datori di lavoro possono avere accesso dei dati personali e di tutte le altre informazioni relative a patologie oncologiche pregresse, quando siano trascorsi dieci anni dalla conclusione del trattamento attivo della patologia, in assenza di recidive o ricadute, ovvero cinque anni se la patologia è insorta prima del ventunesimo anno di età.
  3-ter. In sede di rilascio o rinnovo di certificazioni richieste per lo svolgimento di funzioni o attività di qualsiasi genere o che comunque attestano l'idoneità fisica a tale svolgimento o lo stato di salute dell'interessato, non possono essere richieste all'interessato informazioni sul suo stato di salute relative a patologie oncologiche pregresse, quando siano trascorsi dieci anni dalla conclusione del trattamento attivo della patologia, in assenza di recidive o ricadute, ovvero cinque anni se la patologia è insorta prima del ventunesimo anno di età.
1.1. Trizzino.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Ai fini della tutela fiscale, i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, e i lavoratori artigiani e commercianti iscritti alla gestione speciale presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, con reddito minimale e con riduzione di fatturato di almeno il 33 per cento, rispetto a ricavi o compensi non superiori a 30.000 euro nell'anno 2021, sono esentati dagli adempimenti fiscali. Il termine iniziale dell'esonero coincide con la data del ricovero in ospedale o con quella dell'inizio delle terapie oncologiche domiciliari. Il termine finale coincide con il completo ristabilimento psico-fisico, previa comprovante certificazione di qualunque introito percepito e relativo al periodo della predetta sospensione.
  3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, nel limite di spesa di 30.000 euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1.9. Segneri.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Ai fini della tutela fiscale, i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, e i lavoratori artigiani e commercianti iscritti alla gestione speciale presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono esentati dagli adempimenti fiscali. Il termine iniziale dell'esonero coincide con la data del ricovero in ospedale o con quella dell'inizio delle terapie oncologiche domiciliari. Il termine finale coincide con il completo ristabilimento psico-fisico, previa comprovante certificazione di qualunque introito percepito e relativo al periodo della predetta sospensione.
  3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, nel limite di spesa di 30.000 euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con Pag. 366propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1.10. Segneri.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Decorso il termine del congedo di cui al comma 1, il lavoratore dipendente ha diritto a svolgere la propria attività lavorativa, qualora esercitabile, in modalità agile ai sensi del Capo II della legge 22 maggio 2017, n. 81.
1.6. Mura, Gribaudo, Carla Cantone, Viscomi, Lacarra.

ART. 2.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Permessi di lavoro per visite, esami strumentali e cure mediche)

  1. Al fine di tutelare la salute dei dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati affetti dalle condizioni e malattie di cui all'articolo 1, che richiedono visite mediche, esami ematochimici, esami strumentali, follow-up e cure mediche frequenti, il numero annuale delle ore di permesso retribuito previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro è aumentato in base alle indicazioni del medico specialista che ha in cura il lavoratore, fino a un massimo di trenta ore annue, che non sono computate nel periodo di comporto. Per i dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati affetti dalle condizioni e malattie di cui all'articolo 1, per i quali non sono previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro ore di permesso retribuito per l'effettuazione di visite mediche, esami ematochimici, esami strumentali e cure mediche frequenti, il numero annuale delle ore di permesso retribuito per effettuare visite mediche, esami ematochimici, esami strumentali e cure mediche frequenti è pari a un massimo di quarantotto ore annue, non computate nel periodo di comporto. Le ore di permesso aggiuntive di cui al presente comma sono riconosciute secondo quanto riportato dal giustificativo dell'assenza dal lavoro redatto dall'ente che ha erogato la prestazione sanitaria. I tempi di viaggio da e per il luogo di cura erogante la prestazione sanitaria non sono conteggiati nel monte ore annuo di permessi.
  2. Per la fruizione delle ore di permesso aggiuntive di cui al comma 1:

   a) nel settore privato, il datore di lavoro domanda il rimborso degli oneri a suo carico all'ente previdenziale;

   b) nel settore pubblico, le amministrazioni provvedono alla sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche nonché del personale per il quale è prevista la sostituzione obbligatoria.
2.4. Tasso.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati affetti dalle malattie oncologiche, invalidanti o croniche individuate ai sensi dell'articolo 3, previa prescrizione da parte del proprio medico di medicina generale o medico specialista operante in struttura pubblica o privata convenzionata, possono fruire di ulteriori ore di permesso retribuito per visite, esami strumentali e cure mediche frequenti, in aggiunta a quanto previsto dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino a un aumento massimo di dieci ore annue.
2.1. Menga.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le ore di permesso sono aumentate anche per il genitore caregiver del paziente minore di età affetto dalle medesime patologie individuate ai sensi dell'articolo 3.
2.2. Elvira Savino, Zangrillo, Polverini.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso in cui il paziente Pag. 367sia minore di età, i permessi sono attribuiti ai genitori che li accompagnano alle visite di controllo.
2.3. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Minardo, Moschioni, Parolo.

  Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale.
2.5. De Lorenzo.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Tutela dei diritti delle persone guarite da malattie oncologiche)

  1. In sede di stipulazione di contratti riferiti a operazioni e servizi bancari, finanziari o assicurativi, non possono essere richieste al consumatore informazioni concernenti il suo stato di salute relative a patologie oncologiche pregresse, quando siano trascorsi dieci anni dalla conclusione del trattamento attivo della patologia, in assenza di recidive o ricadute, ovvero cinque anni se la patologia è insorta prima del ventunesimo anno di età.
  2. L'impresa bancaria, finanziaria o assicurativa che stipula i contratti di cui al comma 1 non può richiedere l'effettuazione di visite mediche di controllo o accedere a banche di dati concernenti lo stato di salute del consumatore.
  3. Trascorso il periodo di cui al comma 1, le informazioni relative a patologie oncologiche eventualmente fornite in sede di stipulazione dei contratti di cui al medesimo comma 1 non possono più essere considerate ai fini della valutazione del rischio o della solvibilità del consumatore.
  4. Le imprese bancarie, finanziarie o assicurative in possesso di documenti contenenti le informazioni di cui al comma 3 li distruggono, previa comunicazione al consumatore.
  5. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, non possono essere applicati al consumatore limiti, costi e oneri aggiuntivi rispetto a quelli ordinariamente applicati alla generalità dei consumatori.
  6. Il consumatore che si trovi nelle condizioni di cui al comma 1 deve essere informato in modo esaustivo dagli operatori bancari, finanziari e assicurativi, in tutte le fasi della stipulazione del contratto, dei diritti derivanti dalle disposizioni della presente legge.
  7. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, definisce l'elenco delle patologie oncologiche per le quali si applicano termini diversi da quelli previsti dal comma 1, ovvero particolari requisiti terapeutici ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nel rispetto delle sue finalità.
  8. Il Ministro della salute, con proprio decreto, aggiorna l'elenco di cui al comma 7 con cadenza biennale.
  9. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, con proprie deliberazioni, adottano le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.
  10. I contratti bancari, finanziari o assicurativi stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge in violazione del presente articolo sono nulli e l'operatore dell'impresa bancaria, finanziaria o assicurativa responsabile della stipulazione del contratto è punito con l'ammenda di 5.000 euro.
  11. Alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 22, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

   «4-bis. Le indagini di cui al comma 4 attinenti la salute dei richiedenti non possono riportare informazioni relative a patologie oncologiche pregresse quando siano trascorsi dieci anni dalla conclusione del trattamento attivo della patologia, in assenza di recidive o ricadute, ovvero cinque anni se la patologia è insorta prima del ventunesimo anno di età»;

   b) all'articolo 29-bis, comma 4, lettera c), dopo le parole: «familiare e sanitaria» Pag. 368sono aggiunte le seguenti: «, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 22, comma 4-bis,»;

   c) all'articolo 57, comma 3, lettera a), dopo le parole: «la salute» sono aggiunte le seguenti: «, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 22, comma 4-bis,».

  12. La competenza ai fini dell'applicazione del presente articolo è demandata al Garante per la protezione dei dati personali.
2.01. Trizzino.

ART. 3.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Disposizioni applicative)

  1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente norma sono richiamate nei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) del settore pubblico e privato in occasione di ogni rinnovo dei medesimi CCNL.
3.7. Tasso.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Con decreto del Ministro della salute, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, è predisposto l'elenco delle malattie oncologiche, invalidanti o croniche e sono altresì individuati i requisiti minimi in termini di condizioni cliniche, necessità di cure e percentuale di invalidità riconosciuta ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al cui sussistere si applicano le disposizioni della presente legge.
3.1. Menga.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Con decreto del Ministro della salute è predisposto l'elenco delle malattie invalidanti o croniche al cui sussistere si applicano i congedi e i permessi di cui agli articoli 1 e 2. In caso di malattie oncologiche, le disposizioni della presente legge sono applicabili a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.
3.6. Mura, Gribaudo, Carla Cantone, Viscomi, Lacarra.

  Al comma 2, dopo le parole: della previdenza sociale aggiungere le seguenti: , di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione,.
3.2. Menga.

  Al comma 2, sopprimere le parole: i limiti massimi, per persona e per datore di lavoro, di ore o giornate ammissibili al beneficio, differenziati in base alla malattia e alle esigenze terapeutiche,.
3.3. Menga.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Per il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi incluse le autorità amministrative indipendenti, la disciplina attuativa dell'articolo 2 è fissata con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione.

  Conseguentemente, al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: e con il Ministro per la pubblica amministrazione.
3.5. Zangrillo, Polverini, Musella.

  Al comma 3, sopprimere le parole: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione,.
3.4. Menga.

Pag. 369

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Periodo di comporto per assenze dovute ad endometriosi)

  1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i periodi di comporto previsti dalla normativa vigente, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, sono incrementati di una quota non inferiore al 30 per cento del totale in caso di assenza dovuta a endometriosi, aumentata al 50 per cento in caso di trattamento dell'infertilità determinata dall'endometriosi, certificato dal medico curante.
3.01. Spena, Polverini, Marrocco.

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ALLEGATO 2

Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. Testo unificato C. 2098 Comaroli, C. 2247 Elvira Savino, C. 2392 Serracchiani, C. 2478 Rizzetto e C. 2540 Segneri.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1

  Al comma 2, sostituire le parole: dall'azienda sanitaria locale competente per territorio con le seguenti: dal medico di medicina generale.
1.3. Menga.

  Al comma 2, dopo le parole: medico specialista aggiungere le seguenti: operante in struttura pubblica o privata convenzionata.
1.4. Menga.

  Al comma 3, sostituire le parole: duecentocinquanta giorni con le seguenti: trecento giorni.
1.8. Rizzetto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Decorso il termine del congedo di cui al comma 1, il lavoratore dipendente ha, per lo svolgimento della propria attività lavorativa, accesso prioritario alla modalità agile, ove possibile, ai sensi della legge 22 maggio 2017, n. 81.
1.6. (Nuova formulazione) Mura, Gribaudo, Carla Cantone, Viscomi, Lacarra.

ART. 2.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati affetti dalle malattie oncologiche, invalidanti o croniche individuate ai sensi dell'articolo 3, previa prescrizione da parte del proprio medico di medicina generale o medico specialista operante in struttura pubblica o privata convenzionata, possono fruire di ulteriori ore di permesso retribuito per visite, esami strumentali e cure mediche frequenti, in aggiunta a quanto previsto dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino a un aumento massimo di dieci ore annue.
2.1. Menga.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso in cui il paziente sia minore di età, i permessi sono attribuiti ai genitori che li accompagnano alle visite di controllo.
*2.2. (Nuova formulazione) Elvira Savino, Zangrillo, Polverini.
*2.3. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Minardo, Moschioni, Parolo.

  Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale.
2.5. De Lorenzo.

ART. 3.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai casi di malattie oncologiche Pag. 371dalla data della sua entrata in vigore. L'elenco delle malattie invalidanti o croniche al cui sussistere sono riconosciuti i congedi e i permessi di cui agli articoli 1 e 2 è formato con decreto del Ministro della Salute.

  Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole sessanta giorni con le seguenti: novanta giorni.
3.6. (Nuova formulazione) Mura, Gribaudo, Carla Cantone, Viscomi, Lacarra.

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ALLEGATO 3

Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore. C. 544-2387-2692-2868-2946-3014-B.

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,

   esaminata, per quanto di competenza, la proposta di legge C. 544-2387-2692-2868-2946-3014-B, recante: Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato;

   considerato che il provvedimento è volto all'istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, di cui sono parte integrante gli Istituti tecnici superiori (ITS), che assumono la denominazione di Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), al fine di promuovere l'occupazione, in particolare giovanile;

   ricordato che ai percorsi di istruzione offerti dagli ITS Academy possono accedere i giovani e gli adulti in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di un diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale, unitamente a un certificato di specializzazione tecnica superiore conseguito all'esito dei corsi di istruzione e formazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge n. 144 del 1999, della durata di almeno 800 ore;

   segnalato che, tra i compiti degli ITS Academy, dettagliati dall'articolo 2, vi è anche il sostegno alle politiche attive del lavoro, soprattutto in relazione alla transizione dei giovani nel mondo del lavoro, anche attraverso la promozione di organici raccordi con la formazione continua dei lavoratori nel quadro dell'apprendimento permanente per tutto il corso della vita;

   rilevata, all'articolo 4, comma 9, l'applicazione ai percorsi di istruzione e formazione delle Fondazioni ITS Academy delle disposizioni del decreto legislativo n. 184 del 1997, con riferimento al riscatto degli anni di studio ai fini pensionistici, nonché le agevolazioni fiscali ivi previste e, in particolare, quelle in materia di deducibilità delle rette versate e dei contributi erogati;

   osservato che l'articolo 5, comma 2, individua gli standard minimi dei percorsi formativi degli ITS Academy, alla cui conclusione è rilasciato un diploma, rispettivamente, di specializzazione per le tecnologie applicate e di specializzazione superiore per le tecnologie applicate, che costituiscono titolo valido per l'accesso ai pubblici concorsi;

   apprezzata la previsione che, tra gli standard minimi dei percorsi formativi, vi è la possibilità di partecipazione facilitata degli adulti occupati (articolo 5, comma 3, lettera c), nonché, tra gli standard organizzativi minimi, la previsione della possibilità, per i lavoratori occupati, di distribuire il monte ore complessivo in modo da tenere conto degli impegni di lavoro nell'articolazione dei tempi e nelle modalità di svolgimento (articolo 5, comma 4, lettera b);

   considerato che i docenti dei percorsi di formazione, sulla base di contratti di lavoro autonomo, di cui all'articolo 2222 del codice civile, sono selezionati, per almeno il 50 per cento, tra soggetti provenienti dal mondo del lavoro, ivi compresi i centri di ricerca privati, e aventi una specifica esperienza professionale, maturata per almeno tre anni, in settori produttivi correlabili all'area tecnologica di riferimento dell'ITS Academy;

   segnalato che, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, gli ITS Academy sono autorizzati svolgere le attività di intermediazione di manodopera, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili, nei relativi Pag. 373siti internet istituzionali, i curricula dei propri studenti dalla data di immatricolazione almeno fino al dodicesimo mese successivo alla data del conseguimento del diploma;

   rilevato che, nel raccordo tra il sistema universitario, gli ITS Academy e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica ai fini di una rapida transizione dei giovani nel mondo del lavoro, realizzato attraverso patti federativi, come disciplinati dall'articolo 8, si possono prevedere, nel confronto con le parti sociali più rappresentative, la promozione e la realizzazione di percorsi per l'innalzamento e la specializzazione delle competenze dei lavoratori, anche licenziati e collocati in cassa integrazione guadagni per effetto di crisi aziendali e di riconversioni produttive, che possono costituire credito formativo per l'eventuale conseguimento di lauree a orientamento professionale, allo scopo di facilitarne il reinserimento in occupazioni qualificate;

   apprezzato, all'articolo 9, il coinvolgimento delle parti sociali nel processo di costituzione degli ITS Academy sul territorio, nel rispetto delle competenze esclusive delle regioni in materia di programmazione dell'offerta formativa,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 4

DL 50/2022: Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. C. 3614 Governo.

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,

   esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 50 del 2022, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina;

   considerata l'ampiezza degli ambiti di intervento del provvedimento, che consta di cinquantanove articoli, suddivisi in due Titoli e cinque Capi, e di quattro Allegati;

   rilevato che l'articolo 22 dispone l'aumento al 70 per cento e al 50 per cento delle aliquote del credito di imposta per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, introdotto dall'articolo 1, comma 211, della legge n. 160 del 2019 nell'ambito del Piano Transizione 4.0, subordinato alla qualificazione dei soggetti che erogano la formazione, individuati da un successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, e alla certificazione dei risultati secondo modalità stabilite con il medesimo decreto;

   richiamata, all'articolo 25, l'istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, di una segreteria tecnica, coordinata da un dirigente di livello generale e composta dal personale in servizio presso il medesimo Ministero, nei limiti della vigente dotazione organica con la finalità di potenziare l'attività di attrazione degli investimenti esteri;

   rilevato che l'articolo 28 riconosce, per gli anni 2022-2028, un contributo complessivo di 290 milioni di euro alle università che promuovono la stipula di Patti territoriali per l'alta formazione per le imprese con imprese, enti o istituzioni di ricerca pubblici o privati, con altre università, pubbliche amministrazioni e società pubbliche, finalizzati a promuovere e migliorare l'offerta formativa, anche attraverso l'integrazione con le correlate attività di ricerca e innovazione;

   considerato che gli articoli 31, 32 e 33 prevedono l'erogazione di indennità una tantum a sostegno del potere d'acquisto, rispettivamente, dei lavoratori dipendenti, dei pensionati e dei lavoratori autonomi;

   osservato che, nelle more del completo espletamento delle procedure di selezione e di assunzione delle unità di personale da destinare ai centri per l'impiego, l'articolo 34 dispone che ANPAL servizi S.p.A. ricontrattualizzi i cosiddetti navigator che abbiano un incarico di collaborazione attivo alla data del 30 aprile 2022 e terminato alla medesima data, alle medesime condizioni e per un periodo di due mesi a decorrere dal 1° giugno 2022, oltre che per lo svolgimento delle attività di assistenza tecnica connesse al Reddito di cittadinanza, anche per quelle connesse all'attuazione del programma Garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL), nell'ambito della Missione 5, Componente 1, del PNRR;

   richiamata, all'articolo 51, commi 1 e 3, la possibilità per il Ministero della cultura – Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio sia di rinnovare, per un massimo di quindici mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2023, i 452 incarichi già autorizzati riguardanti figure professionali specializzati e assistenti tecnici sia di conferire ulteriori cento nuovi incarichi, Pag. 375alla luce del considerevole carico di lavoro cui gli uffici periferici del Ministero devono fare fronte ai fini dell'attuazione degli interventi del PNRR e del PNIEC, nonché di integrare la Segreteria tecnica istituita presso la Soprintendenza speciale per il PNRR di ulteriori esperti di comprovata qualificazione professionale con incarichi di durata massima di trentasei mesi;

   considerato che il medesimo articolo 51, in deroga al termine di durata biennale previsto dalla normativa vigente, proroga di due anni la validità delle graduatorie del concorso per il reclutamento di tredici unità di personale dirigenziale di seconda fascia da inquadrare nel ruolo speciale della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, per garantire la gestione di ulteriori imprevedibili emergenze, visto che attualmente il personale della Protezione civile è impegnato a fare fronte, oltre che alle emergenze nazionali, anche alle esigenze che si sono determinate fuori dal territorio nazionale a causa della guerra in Ucraina,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 5

5-07891 Ciprini: Sull'assegno unico per i figli a carico.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Ringrazio l'onorevole per aver sollevato questo quesito.
  L'introduzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico ha costituito un vero e proprio cambio di visione nelle politiche per la famiglia.
  Abbiamo infatti superato la disciplina previgente, che era frammentata e disomogenea, concentrando le risorse in un unico istituto onnicomprensivo, che è in grado di sostenere le famiglie e l'occupazione, a partire da quella femminile.
  Per quanto riguarda la spettanza del beneficio agli impiegati del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in servizio presso la rete diplomatico-consolare, è necessario preliminarmente precisare che l'attuale quadro normativo ha previsto criteri dettagliati ai fini del riconoscimento dell'assegno.
  L'articolo 3, comma primo, del decreto legislativo n. 230 del 2021 prevede il riconoscimento dell'assegno a condizione che, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente sia in possesso congiuntamente dei requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno.
  Per questo motivo, a legislazione vigente, i dipendenti a contratto, in servizio presso la rete estera del Ministero degli affari esteri, stante la residenza all'estero, non possono accedere alla misura, né risulta possibile, ai fini del riconoscimento del beneficio, considerare la residenza fiscale in luogo di quella anagrafica.
  In relazione al requisito della residenza, faccio presente che esso è stato individuato dalla legge delega n. 46 del 2021.
  Infine, i criteri oggettivi per individuare la composizione del nucleo familiare e determinare l'ammontare dell'assegno unico sono basati sull'ISEE, la cui certificazione, riferendosi alla famiglia anagrafica, è riservata ai soggetti residenti in Italia, risultando inapplicabile ai nuclei familiari residenti all'estero.
  Ciò detto, comprendo le problematiche che conseguono dall'applicazione della norma e condivido con l'onorevole interrogante che non può essere sottaciuto il legittimo affidamento esistente da parte dei genitori con figli impiegati presso le rappresentanze diplomatico-consolari all'estero, i quali, prima della novella introdotta, beneficiavano delle misure.
  Considerato che non possono essere intaccati l'impianto complessivo, i princìpi e i criteri posti dalla legge delega, il Governo ha portato avanti lo studio di misure speciali alternative, che, preferibilmente attraverso la normativa di settore applicabile alla specifica categoria, da un lato, consentano al personale interessato di mantenere l'importo dei benefici già in godimento fino al 28 febbraio 2022, e, dall'altro, individuino uno strumento ad hoc per assicurare un'adeguata considerazione dei carichi di famiglia.
  Più specificamente, al fine di sanare la situazione evidenziata nell'atto di sindacato ispettivo, segnalo che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale insieme al Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno già provveduto a elaborare una proposta emendativa dell'articolo 157-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, da inserire in un prossimo veicolo normativo, che prevede l'istituzione di una nuova forma di sostegno al nucleo familiare per gli impiegati di nuova assunzione e, contestualmente, salvaguarda i diritti acquisiti dei percettori dell'assegno per il nucleo familiare alla data del 28 febbraio 2022, con gli stessi presupposti e benefici previsti dalla normativa previgente in materia.Pag. 377
  Confido che in tempi brevi potrà essere risolta la problematica in oggetto e ripristinati i diritti economici del degli impiegati e del personale a contratto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale che prestano servizio presso la rete diplomatico-consolare con residenza all'estero.

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ALLEGATO 6

5-08172 Legnaioli: Sul lavoro nero in Toscana.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Gli onorevoli interroganti pongono quesiti sulle azioni di prevenzione e contrasto al lavoro sommerso, nonché a tutte le forme di lavoro irregolare che incidono sui diritti dei lavoratori, con particolare riferimento alla Toscana.
  Per contrastare il fenomeno dello sfruttamento lavorativo, anche le regioni possono farsi parte attiva nel contrasto a tale fenomeno. La regione Toscana ha aderito alla manifestazione d'interesse del Ministero del lavoro per la presentazione di proposte progettuali volte al contrasto del lavoro sommerso.
  A livello nazionale, per arginare e combattere il lavoro irregolare si è reso necessario rafforzare le attività di vigilanza e controllo e repressione e per questo il Governo ha potenziato le competenze, in materia di salute e sicurezza sul lavoro e l'organico dell'ispettorato nazionale del lavoro.
  Il Governo ha attribuito un'assoluta priorità alle azioni di contrasto e di prevenzione di questo annoso fenomeno nella consapevolezza che l'elusione della normativa lavoristica non solo comprime le tutele retributive e previdenziali, ma anche quelle relative alla salute e alla sicurezza dei lavoratori, determinando conseguenze nefaste anche dal punto di vista economico e produttivo, creando una disparità concorrenziale tra le aziende virtuose e quelle inadempienti.
  In via generale, il tema della regolare costituzione dei rapporti di lavoro non può essere disgiunto nemmeno da quello della sicurezza, rappresentandone una precondizione necessaria. Il lavoro irregolare, come noto, è per definizione un lavoro insicuro che priva il lavoratore di fondamentali tutele alla integrità psicofisica. Non si fa riferimento al solo lavoro nero, in cui il lavoratore è privato delle elementari regole di sicurezza (formazione, dispositivi di protezione individuale, eccetera) ma anche al lavoro meramente irregolare, in quanto il non rispetto dei limiti all'orario di lavoro, le esternalizzazioni illecite e in generale tutte le irregolarità espressive di dumping contrattuale, hanno effetti diretti sull'abbattimento delle tutele e dei livelli di sicurezza dei lavoratori.
  Nel PNRR è stata prevista l'adozione di un Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso che è volto a intervenire nei molteplici settori produttivi interessati dal lavoro nero. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha adottato con tempestività le prime misure di attuazione del PNRR.
  Il 28 febbraio scorso è stato istituito il Tavolo tecnico per l'elaborazione del Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso, che sarà elaborato nel suo insieme entro il 15 ottobre 2022 e attuato entro la fine dell'anno corrente.
  Con il decreto-legge n. 36, recante ulteriori disposizioni di attuazione del PNRR, è stato istituito il Portale unico del contrasto al lavoro sommerso.
  Al fine di un'efficace programmazione dell'attività ispettiva nonché del monitoraggio del fenomeno del lavoro sommerso su tutto il territorio nazionale, le risultanze dell'attività di vigilanza svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro, dal personale ispettivo dell'INPS, dell'INAIL, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza sulle violazioni in materia di lavoro sommerso, nonché in materia di lavoro e legislazione sociale, confluiscono in un portale unico nazionale gestito dall'Ispettorato nazionale del lavoro, che sostituisce ed integra le banche dati esistenti.
  L'obiettivo è quello di realizzare un'azione di contrasto dei fenomeni di dumping contrattuale, di evasione e di elusione contributiva, di lavoro irregolare, di somministrazionePag. 379 abusiva di manodopera, che possa contribuire a un'effettiva tutela dei lavoratori, sia riguardo il profilo retributivo e contributivo, sia riguardo quello della sicurezza.
  Per quanto riguarda specificamente i cosiddetti «falsi part-time», voglio sottolineare che l'attività di vigilanza dell'INL è preordinata a far emergere le diverse forme di sfruttamento lavorativo, la mancata applicazione dei contratti collettivi e le fattispecie di violazione degli obblighi in materia previdenziale ed assicurativa.
  I controlli ispettivi sono normalmente indirizzati anche nei confronti dell'utilizzo improprio di forme contrattuali atipiche o flessibili – tra i quali i contratti part-time – che possono presentare, nei diversi contesti merceologici e territoriali, rilevanti profili di criticità, siccome spesso connessi a fenomeni di elusione contributiva per mascherare veri e propri rapporti di lavoro dipendente a tempo pieno e indeterminato.
  Prosegue per tutto il 2022 la pianificazione e realizzazione delle verifiche ispettive per l'accertamento della illegittima fruizione delle prestazioni previdenziali derivante dall'instaurazione di rapporti di lavoro fittizi, con la conseguente consumazione di fattispecie di reato ed il frequente coinvolgimento, oltre che dei lavoratori e dei datori di lavoro, anche di vere e proprie organizzazioni criminali, diffuse soprattutto in alcuni ambiti produttivi e, in particolare, nel settore agricolo, in cui la programmazione dei controlli ispettivi potrà essere supportata efficacemente dalla individuazione di specifiche situazioni «sintomatiche». Essendo tali condotte illecite finalizzate al conseguimento di indebiti benefici economici a carico dell'INPS (quali l'indennità di disoccupazione, di malattia e di maternità), una volta accertata la natura fittizia del rapporto di lavoro, l'Istituto provvederà al disconoscimento delle stesse prestazioni lavorative ai fini della tutela previdenziale.
  Concludo, pertanto, ribadendo il massimo impegno del Ministero del lavora nell'attività di contrasto la lavoro sommerso, senza dimenticare che è altrettanto necessario però affiancare, all'azione repressiva e di controllo, interventi e misure che favoriscono, anche in un'ottica incentivante, il dialogo e la collaborazione con le imprese e gli operatori di settore. Si tratta di un percorso avviato che deve proseguire con determinazione, nella consapevolezza che la regolarità contrattuale e contributiva è presupposto di una crescita economica sana e di uno sviluppo sostenibile.

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ALLEGATO 7

5-08284 Mura: Sul caso di una lavoratrice dell'ospedale Brotzu di Cagliari.

TESTO DELLA RISPOSTA

  I fatti riportati nell'atto di sindacato ispettivo pongono in rilevo il tema dei diritti delle lavoratrici madri e la difficile conciliazione tra i tempi di vita e quelli di lavoro.
  Il nostro ordinamento prevede già degli strumenti utili a favorire la conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro, che necessitano certamente di rafforzamento e implementazione.
  Una rilevante misura di conciliazione è ad esempio quella prevista dall'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo n. 81 del 2015, consistente nella possibilità per il lavoratore di chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale – o entro i limiti del congedo ancora spettante ai sensi del citato decreto legislativo n. 151 del 2001 – la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, purché con una riduzione d'orario non superiore al 50 per cento. L'eventuale rifiuto del datore di lavoro di procedere alla trasformazione del contratto, con conseguenti dimissioni del lavoratore, potrebbe essere valutato, in sede giudiziale come condotta discriminatoria ai sensi del decreto legislativo n. 198 del 2006 (cosiddetto Codice delle pari opportunità tra uomo e donna). In proposito, si segnala che l'articolo 25 del decreto legislativo n. 198 del 2006 (come modificato dall'articolo 2 della legge n. 162 del 2021) ha incluso tra gli atti che costituiscono una discriminazione indiretta anche quelli «di natura organizzativa o incidenti sull'orario di lavoro» qualora mettano o possano mettere i lavoratori di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto a lavoratori dell'altro sesso.
  Occorre, peraltro, considerare che tra i doveri del datore di lavoro rientra anche l'adozione di un comportamento incentrato sui principi di lealtà e di buona fede. In quest'ottica, il rifiuto immotivato di stabilire un turno di lavoro compatibile con le esigenze di conciliazione familiare di una lavoratrice madre, come nel caso prospettato dall'interrogante, si porrebbe in contrasto innanzitutto con il dettato costituzionale che, all'articolo 31, afferma che la Repubblica «protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo» e, all'articolo 37, comma 1, statuisce tra l'altro che: «Le condizioni di lavoro devono consentire» alla donna lavoratrice «l'adempimento della sua essenziale funzione familiare (...)».
  Il comportamento in oggetto lede altresì i principi del diritto comunitario affermati dalla direttiva 2019/1158 che sta per essere recepita nel nostro ordinamento con un decreto legislativo in via di pubblicazione e che intende rafforzare le tutele esistenti a livello nazionale in favore dei lavoratori che siano genitori e/o prestatori di assistenza.
  La vicenda oggetto del presente atto di sindacato ispettivo verrà segnalata – d'intesa con la Consigliera nazionale di parità – alla Consigliera di parità territorialmente competente al fine dell'adozione di ogni utile provvedimento per salvaguardare la lavoratrice in questione. Infatti, per i casi di discriminazione individuale indiretta, gli articoli 36 e seguenti del decreto legislativo n. 198 del 2006 prevedono che colui che subisce una discriminazione, oltre ad avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi, può promuovere il tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile, anche tramite la consigliera o il consigliere di parità della città metropolitana, della provincia (ente di area vasta) o regionale territorialmente competente. Le Pag. 381consigliere o i consiglieri di parità competenti per territorio, su delega dell'interessato, possono ricorrere, anche con procedura d'urgenza, innanzi al tribunale competente ovvero intervenire nei giudizi già promossi dallo stesso.
  Cionondimeno, l'Ispettorato nazionale del lavoro assicurerà adeguata attenzione ai fatti ed alle questioni esposte nell'interrogazione parlamentare.
  L'attività istituzionale dell'Ispettorato del lavoro è finalizzata, infatti, a realizzare una concreta tutela della genitorialità nei confronti di lavoratori potenzialmente esposti ad eventuali abusi o indebite pressioni datoriali mirate alla cessazione del rapporto di lavoro nel delicato periodo della gravidanza e della prima infanzia dei figli.
  Al riguardo, voglio comunicare alcuni dati d'interesse sui temi denunciati.
  Nel corso del biennio 2020-2021 sono stati effettuati 554 interventi da parte dell'Ispettorato del lavoro a tutela di lavoratrici adottando specifici provvedimenti amministrativi e sanzionatoti volti ad assicurare la tutela, fisica ed economica, di gestanti e lavoratrici madri e le pari opportunità tra uomini e donne in materia di lavoro.
  Nel corso dell'anno 2021, inoltre, sono state presentate agli Uffici territoriali 52.436 (di cui 48.707 presso gli uffici afferenti all'INL) richieste di convalida di dimissioni o risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro da parte lavoratrici madri/lavoratori padri nei primi tre anni di vita dei figli.
  Questi dati sono significativi e inducono a proseguire nell'azione avviata dal Governo per il potenziamento dell'attività di controllo svolta dall'Ispettorato del lavoro. Altrettanto importante è intervenire con politiche di welfare volte a conseguire una più equa condivisione delle responsabilità tra uomini e donne e di promuovere un'effettiva parità di genere, sia di ambito lavorativo sia familiare. Proprio quest'ultimo è l'obiettivo principale del citato decreto legislativo di recepimento della direttiva 2019/1158 UE (Work life Balance) relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza, con il quale vengono apportate modifiche al comma 1 dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 151 del 2001.
  In particolare, sono stati previsti tre mesi aggiuntivi di congedo parentale coperti da un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, fruibili alternativamente dai genitori per la cura di ciascun figlio, fino al compimento del dodicesimo anno di vita dello stesso. Pertanto – una volta entrato in vigore tale decreto legislativo – i mesi di congedo parentale coperti da indennità risultano aumentati complessivamente da sei a nove con un'elevazione del limite di età del bambino entro cui l'istituto è fruibile. Inoltre, il nuovo comma 5 dell'articolo 34 del predetto decreto legislativo stabilisce che «I periodi di congedo parentale sono confutati nell'anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all'effettiva presenta in servizio, salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva».
  Concludo sottolineando l'importanza del tema affrontato e che certamente occorre continuare con costanza nell'attuazione di misure efficaci e mirate che permettano di adeguare le esigenze della genitorialità con l'ingresso o la permanenza nel mondo del lavoro e fare in modo che vengano individuate in maggiore misura soluzioni organizzative tutelata giuridicamente che non pregiudichino la conciliazione del diritto alla maternità con il diritto al lavoro.