CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 22 giugno 2022
818.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione, cessione e consumo della cannabis e dei suoi derivati. Nuovo testo unificato C. 2307 Magi e abb.

PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE

  La XII Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 2307 Magi e abbinata, recante «Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione, cessione e consumo della cannabis e dei suoi derivati», quale risultante dalle proposte emendative approvate dalla Commissione di merito;

   rilevato, in particolare, che l'articolo 3, con riferimento alla possibilità di disporre, per il tossicodipendente, l'applicazione del lavoro di pubblica utilità per una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva, prevede rispetto alla normativa vigente: che la condizione di tossicodipendenza sia certificata da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata autorizzata a svolgere attività sanitaria e socio-sanitaria a favore di soggetti tossicodipendenti; che al lavoro di pubblica utilità si accompagni la frequentazione di un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero nell'ambito di una struttura privata autorizzata;

   considerato che l'articolo 7 demanda al Ministero dell'istruzione la promozione, in collaborazione con gli uffici scolastici regionali, con gli enti locali e con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche antidroga, all'inizio di ogni anno scolastico, nelle scuole di primo e secondo grado, di una giornata nazionale sui danni derivanti da alcolismo, tabagismo e uso delle sostanze stupefacenti e psicotrope senza tuttavia prevedere il coinvolgimento del Ministero della salute, ciò che sarebbe invece opportuno;

   rilevato altresì che l'articolo 8, con riferimento agli obiettivi di prevenzione e recupero dei tossicodipendenti posti a carico dei comuni, specifica che gli enti locali dovranno predisporre anche interventi di inserimento socio-lavorativo e occupazionale,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 7, il coinvolgimento anche del Ministero della salute nella promozione della giornata nazionale sui danni derivanti da alcolismo, tabagismo e uso delle sostanze stupefacenti e psicotrope.

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ALLEGATO 2

Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione, cessione e consumo della cannabis e dei suoi derivati. Nuovo testo unificato C. 2307 Magi e abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XII Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 2307 Magi e abbinata, recante «Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione, cessione e consumo della cannabis e dei suoi derivati», quale risultante dalle proposte emendative approvate dalla Commissione di merito;

   rilevato, in particolare, che l'articolo 3, con riferimento alla possibilità di disporre, per il tossicodipendente, l'applicazione del lavoro di pubblica utilità per una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva, prevede, rispetto alla normativa vigente: che la condizione di tossicodipendenza sia certificata da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata autorizzata a svolgere attività sanitaria e socio-sanitaria a favore di soggetti tossicodipendenti; che al lavoro di pubblica utilità si accompagni la frequentazione di un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti ovvero nell'ambito di una struttura privata autorizzata;

   considerato che l'articolo 7 demanda al Ministero dell'istruzione la promozione, in collaborazione con gli uffici scolastici regionali, con gli enti locali e con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche antidroga, all'inizio di ogni anno scolastico, nelle istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo di istruzione, di una giornata nazionale sui danni derivanti da alcolismo, tabagismo e uso delle sostanze stupefacenti e psicotrope senza tuttavia prevedere il coinvolgimento del Ministero della salute, ciò che sarebbe invece necessario;

   rilevato altresì che l'articolo 8, con riferimento agli obiettivi di prevenzione e recupero dei tossicodipendenti posti a carico dei comuni, specifica che gli enti locali dovranno predisporre anche interventi di inserimento socio-lavorativo e occupazionale,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:

   provveda la Commissione di merito a integrare l'articolo 7 del provvedimento, nel senso di prevedere il coinvolgimento anche del Ministero della salute nella promozione della giornata nazionale sui danni derivanti dall'alcolismo, dal tabagismo e dall'uso delle sostanze stupefacenti e psicotrope.

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ALLEGATO 3

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza. Testo unificato C. 105 Boldrini e abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XII Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 105 Boldrini e abbinate: «Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza»;

   rilevato che il testo in esame, intervenendo sulla predetta legge n. 91 del 1992, introduce una nuova fattispecie di acquisizione della cittadinanza circoscritta ai minori a condizione che ricorrano determinati presupposti – l'essere nati in Italia o l'avervi fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età, l'aver risieduto legalmente e senza interruzioni in Italia – tra i quali si evidenzia l'aver frequentato regolarmente, per almeno cinque anni, uno o più cicli scolastici presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale idonei al conseguimento di una qualifica professionale (cosiddetto ius culturae),

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 4

Disposizioni per l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e domestica. Nuovo testo unificato C. 1458 Frassinetti e abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XII Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 1458 Frassinetti e abbinate, recante «Disposizioni per l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e domestica», quale risultante dalle proposte emendative approvate;

   condivise le finalità del provvedimento in oggetto, che reca disposizioni volte a favorire l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e domestica attraverso la previsione di agevolazioni contributive in favore dei datori di lavoro privati che assumano a tempo indeterminato tali donne, l'inserimento delle medesime nelle categorie protette ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro e l'introduzione di agevolazioni fiscali in favore delle lavoratrici autonome vittime di violenza,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 5

5-08292 Bologna: Iniziative per limitare il ricorso da parte delle ASL a personale medico esterno.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'esternalizzazione di servizi e di attività è stato negli ultimi anni un fenomeno in continua crescita negli enti pubblici, compreso il comparto sanità. Molte aziende sanitarie, infatti, hanno proceduto con l'esternalizzazione delle attività sanitarie, i cui costi gravano sulle «spese per beni e servizi».
  Tale tendenza spesso ha comportato, però, un impiego distorto dello strumento dell'appalto di servizi, con un conseguente incremento del fenomeno del precariato ed il rischio che le prestazioni vengano affidate a soggetti non sempre in possesso delle necessarie competenze.
  Va comunque ricordato che la P.A., ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, può affidare lo svolgimento di determinati compiti istituzionali a soggetti esterni, dotati di comprovata capacità professionale e di specifica conoscenza tecnica della materia, in presenza di casi particolari e contingenti, ogni qualvolta si verificano:

   a) la straordinarietà e l'eccezionalità delle esigenze da soddisfare;

   b) la mancanza di strutture e di apparati preordinati al loro soddisfacimento, ovvero, pur in presenza di detta organizzazione, la carenza, in relazione all'eccezionalità delle finalità, del personale addetto, sia sotto l'aspetto quantitativo che qualitativo.
   Pertanto, nell'ordinamento vigente non sussiste un divieto per la P.A. di ricorrere alla esternalizzazione delle prestazioni di alcuni servizi per l'assolvimento di compiti istituzionali, fermo restando il principio generale che l'utilizzazione di questo strumento non può avvenire se non nel rispetto delle condizioni e dei limiti sopra specificati, in assenza dei quali sussiste la responsabilità di coloro che adottano i relativi atti.
   Con specifico riferimento alle Aziende sanitarie, il decreto legislativo n. 502 del 1992 s.m. ha introdotto anche nel comparto sanità la possibilità di utilizzare risorse esterne alle strutture sanitarie per l'assolvimento di compiti svolti all'interno delle stesse. Nei casi di esternalizzazione da parte di un'Azienda sanitaria, si è soliti operare una distinzione tra attività essenziali (core business) ed attività di prestazioni di servizio (facilities). Normalmente sono queste ultime ad essere esternalizzate, in quanto attività meramente strumentali.
   La scelta di avvalersi di risorse esterne dovrebbe muovere da motivazioni fondamentalmente strategiche per l'azienda, tuttavia mentre inizialmente il ricorso alle esternalizzazioni era destinato ad attività non prettamente sanitarie (mensa, pulizie...), negli ultimi anni, anche in ragione degli stringenti vincoli alla spesa di personale imposti dal legislatore, il fenomeno si è esteso sempre più anche ad attività sanitarie, con iniziative che non sempre si sono dimostrate virtuose.
   A tal proposito, proprio con l'obiettivo di potenziare in modo strutturale il personale del SSN la legge di bilancio per il 2022 ha stanziato apposite risorse per consentire la stabilizzazione dei professionisti del ruolo sanitario e socio sanitario che durante l'emergenza pandemica hanno svolto la propria attività nell'ambito del SSN con contratti a tempo determinato, anche al fine di reinternalizzare i servizi appaltati.
   In particolare, l'articolo 1, comma 268 della legge di bilancio per il 2022, ha stabilito che «Al fine di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste d'attesa e di consentire la valorizzazione della professionalità Pag. 346acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l'emergenza da COVID-19, gli enti del Servizio sanitario nazionale, nei limiti di spesa consentiti per il personale degli enti medesimi dalle vigenti disposizioni;

   c) possono, anche al fine di reintemalizzare i servizi appaltati ed evitare differenze retributive a parità di prestazioni lavorative, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, avviare procedure selettive per il reclutamento del personale da impiegare per l'assolvimento delle funzioni reinternalizzate, prevedendo la valorizzazione, anche attraverso una riserva di posti non superiore al 50 per cento di quelli disponibili, del personale impiegato in mansioni sanitarie e socio-sanitarie corrispondenti nelle attività dei servizi esternalizzati che abbia garantito assistenza ai pazienti in tutto il periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021 e con almeno tre anni di servizio».

  Da ultimo, l'articolo 1, comma 269, della legge n. 234 del 2021, ha rinviato ad uno specifico decreto interministeriale di iniziativa del Ministro della salute, la definizione di una apposita metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale, anche ai fini di una graduale revisione della disciplina delle assunzioni.
  In particolare le regioni, sulla base della predetta metodologia, potranno predisporre i propri piani dei fabbisogni triennali per il servizio sanitario regionale, che, una volta valutati e approvati dal tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12, comma 1, dell'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, consentirà loro di poter usufruire del regime di flessibilità dei vincoli di spesa del personale previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito con legge 25 giugno 2019, n. 60 e s.m. nel rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del SSR.
  Concludo auspicando che tutte le iniziative «messe in campo» e sopra sintetizzate concorrano a far diminuire il ricorso alla «esternalizzazione» dei servizi e delle attività nel comparto sanità.

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ALLEGATO 6

5-08293 Novelli: Corsi per i medici dell'emergenza sanitaria territoriale svolti nell'ultimo triennio e previsti per il 2022.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Come noto, nell'attuale ordinamento i medici dell'emergenza territoriale (118) sono medici convenzionati ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992, il cui rapporto giuridico, è disciplinato dall'Accordo Collettivo Nazionale (ACN) di settore nonché dai relativi Accordi integrativi regionali.
  Alla convenzione si accede con l'attestato di formazione specifica in medicina generale, unitamente all'apposito attestato di idoneità all'esercizio dell'attività di emergenza sanitaria territoriale, rilasciato dalle Aziende sanitarie. In particolare l'articolo 66 del vigente ACN 28 aprile 2022 (che ripropone integralmente quanto già previsto dall'articolo 96 dell'ACN 23 marzo 2005 e s.m.) nel disciplinare l'idoneità all'esercizio dell'attività di emergenza territoriale prevede che i medici «1 (....) devono essere in possesso di apposito attestato di idoneità all'esercizio dell'attività di emergenza sanitaria territoriale, rilasciato dalle Aziende sulla base di quanto disposto ai successivi commi. Le linee guida per i corsi sono riportate nell'allegato 10. 2. Le Regioni formulano, sulla base della normativa vigente, il programma di un apposito corso di formazione della durata di almeno 4 mesi, per un orario complessivo non inferiore a 300 ore, da svolgersi prevalentemente in forma di esercitazione e tirocinio pratico secondo le norme vigenti».
  Lo stesso ACN stabilisce inoltre che l'organizzazione della emergenza sanitaria territoriale venga realizzata in osservanza della programmazione regionale, in coerenza con le norme vigenti, con gli atti d'intesa tra Stato e regioni, nonché con gli accordi regionali che ne definiscono le modalità organizzative (Articolo 62).
  Ciò posto la programmazione e la gestione dei corsi di formazione per l'acquisizione dell'idoneità all'esercizio dell'attività di emergenza sanitaria territoriale, nonché la gestione degli incarichi stessi, nell'attuale ordinamento è demandata esclusivamente alla programmazione regionale, nel rispetto di quanto previsto dall'Accordo Collettivo nazionale di settore.
  Sulla base delle argomentazioni sopra rese, allo stato non sono disponibili i dati per singola regione, riferiti ai corsi per i medici di emergenza territoriale svolti nell'ultimo triennio e quanti ne sono previsti nel 2022. Tuttavia, al fine di corrispondere a quanto richiesto, si è provveduto tempestivamente a richiedere al Coordinamento tecnico della Commissione salute di fornire i menzionati dati, che appena acquisiti potranno essere forniti agli Onorevoli interroganti.
  Si osserva, comunque, che dai dati forniti annualmente dalla SISAC (Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati) alla competente Direzione Generale di questo Ministero, basati sulla rilevazione delle deleghe sindacali al 1° gennaio di ogni anno, risulta quanto segue: il numero complessivo di medici d'emergenza sanitaria territoriale è rimasto pressoché stabile negli ultimi tre anni, essendo passato da complessive 2.962 unità del 2019 a 2.952 unità del 2021. Al contempo, la distribuzione di tali professionisti sul territorio nazionale mette in luce una grande variabilità tra le diverse realtà regionali.
  Infatti, in alcune regioni come Campania, Emilia-Romagna, Sicilia ed Umbria, si registra un significativo incremento di tali professionisti nel periodo 2019-2021 (rispettivamente +27 per cento, +16 per cento, +8 per cento, +44 per cento), mentre nelle regioni Piemonte, Puglia e Molise i dati mostrano un trend in diminuzione nel medesimo periodo (rispettivamente -16 per Pag. 348cento, -12 per cento, -17 per cento dal 2019 al 2021).
  Da ultimo, si ricorda che l'articolo 1, comma 272, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022) con l'obiettivo di potenziare i servizi di emergenza territoriale ha stabilito che: «Al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, il personale medico in servizio presso le strutture del sistema di emergenza-urgenza territoriale 118, che alla data di entrata in vigore della presente legge ha maturato un'anzianità lavorativa di almeno trentasei mesi, può accedere alle procedure di assegnazione degli incarichi convenzionali a tempo indeterminato destinate al servizio di emergenza-urgenza 118 anche senza il possesso del diploma attestante la formazione specifica in medicina generale. A determinare il requisito di anzianità lavorativa di cui al precedente periodo concorrono periodi di attività, anche non continuativi, effettuati negli ultimi dieci anni, nei servizi di emergenza-urgenza 118 con incarico convenzionale a tempo determinato».

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ALLEGATO 7

5-08298 Mammì: Salvaguardia dei profili professionali dell'infermiere e dell'operatore socio-sanitario.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alla questione sollevata con l'atto ispettivo in esame, segnalo quanto segue.
  Al fine di consentire un completo inquadramento della figura dell'Operatore socio sanitario (OSS), ricordo che essa è stata individuata e disciplinata con l'Accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le regioni e province autonome del 22 febbraio 2001. In particolare, l'Operatore socio sanitario è l'operatore che, a seguito dell'attestato di qualifica conseguito al termine di specifica formazione professionale regionale, svolge attività indirizzata a soddisfare bisogni primari della persona, nell'ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale che sanitario.
  Il predetto Accordo, oltre alle attività e alle specifiche competenze dell'OSS, individua anche gli obiettivi del relativo percorso formativo attraverso corsi di 1.000 ore, la cui organizzazione viene interamente demandata alle regioni e alle province autonome (articolo 2, comma 1). L'istituzione dei corsi e la conseguente individuazione del numero dei posti disponibili è subordinata al fabbisogno regionale annualmente determinato (articolo 2, comma 2).
  La figura professionale dell'OSS è infatti nata in risposta alle esigenze del SSN di prevedere operatori che collaborassero con le professioni sanitarie e sociali, anche a seguito dell'evoluzione formativa e ordinamentale di tali professioni, a fronte di una crescente evoluzione dei servizi alla persona. Segnalo che il percorso formativo dell'OSS è finalizzato allo svolgimento di una serie di attività rivolte alla cura della persona e del relativo ambiente di vita, con un orientamento prettamente rivolto al sociale. Ne discende che, nel vigente ordinamento, per la tipologia di formazione e le competenze attribuite, l'Operatore Socio-Sanitario può oggi essere annoverato nell'ambito della categoria dell'operatore di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 26 febbraio 2006, n. 43.
  L'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1, ha poi consentito all'operatore socio sanitario di collaborare con l'infermiere o con l'ostetrica e di svolgere alcune attività assistenziali in base all'organizzazione dell'unità funzionale di appartenenza e conformemente alle direttive dell'assistenza infermieristica od ostetrica e sotto la sua supervisione. In attuazione di tali previsioni normative si è reso, dunque, necessario completare il profilo dell'OSS con una formazione complementare in assistenza sanitaria disciplinata con l'Accordo siglato in data 16 gennaio 2003.
  L'OSSS (Operatore socio sanitario specializzato) – che con formazione complementare acquisisce pertanto una sorta di «specializzazione» – consegue, al termine di detta formazione, un attestato che gli consente di collaborare con l'infermiere e con l'ostetrica nello svolgimento di alcune attività assistenziali, nell'ambito, comunque, dei limiti ben individuati dalla legge e dall'Accordo medesimo.
  Osservo, altresì, che l'articolo 3-octies del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 già prevedeva l'istituzione di una specifica area delle professioni sociosanitarie all'interno del Servizio sanitario nazionale. Tale previsione ha trovato attuazione per effetto di quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 3 del 2018.
  Ritengo, tuttavia, necessario evidenziare che l'inserimento dell'OSS nell'ambito dell'areaPag. 350 professionale sociosanitaria, ai sensi del citato articolo 5 della legge n. 3 del 2018, non ha attribuito allo stesso lo status giuridico di professione sanitaria (professioni sanitarie ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 43 del 2006, sono infatti solo quelle per le quali è prevista una specifica abilitazione all'esercizio professionale all'esito di un corso triennale universitario.) L'OSS è, invece, configurato nell'ambito della categoria degli operatori di interesse sanitario, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 43 del 2006, la cui formazione è demandata alle regioni.
  In estrema sintesi, l'Operatore socio sanitario, si caratterizza per essere sprovvisto delle caratteristiche della professione sanitaria in senso proprio, per la mancanza di autonomia professionale, con funzioni accessorie e strumentali e per una formazione conseguente a corsi regionali (e non universitaria). Per tali operatori inoltre non è prevista l'iscrizione ad uno specifico Albo professionale, che è invece obbligatoria per le professioni sanitarie al fine del relativo esercizio professionale.
  La predetta ricostruzione giuridico-normativa ha trovato di recente conferma nella giurisprudenza amministrativa (cfr. sentenza Tar Lazio n. 5387/2020, pubblicata il 21 maggio 2020).
  Concludo comunicando che, tenuto conto del significativo contributo professionale fornito dall'OSS nel contesto emergenziale determinato dalla pandemia, in data 9 giugno u.s. è stato istituito un Gruppo di lavoro tecnico tra Ministero della salute e regioni, finalizzato alla revisione del profilo di operatore socio sanitario e della relativa formazione complementare in assistenza sanitaria.

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ALLEGATO 8

5-08294 Carnevali: Emanazione del decreto attuativo dell'articolo 5-ter del decreto-legge n. 18 del 2020, in materia di ossigenoterapia.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In via preliminare, ricordo che l'articolo 5-ter del decreto-legge n. 18 del 2020, che prevede l'adozione del decreto di cui al presente question time reca una disposizione, dettata da motivazioni e necessità collegate alla prima fase della pandemia da SARS-CoV-2, finalizzata a sopperire alla carenza di ossigeno, prevedendo la possibilità della fornitura dello stesso nonché la ricarica dei presidi portatili, anche presso strutture sanitarie individuate dalle regioni ovvero, in via sperimentale, dalle farmacie dei servizi.
  Ciò premesso, è necessario segnalare che la criticità che sta alla base dell'adozione della norma, ovvero la carenza di ossigeno, già durante la prima fase della pandemia non era tanto connessa alla carenza di punti di distribuzione e ricarica, quanto alla carenza di bombole, in quanto, nonostante l'industria lavorasse a pieno regime, la domanda era nettamente superiore alla capacità produttiva.
  Quanto sopra è confermato dal comunicato che AIFA ha diramato il 16 novembre 2020 (https://www.aifa.gov.it/en/-/aggiornamenti-in-merito-alla-disponibilita-di-ossigeno-medicinale#:~:text=%C3%88%20pertanto%20di%20fondamentale%20importanza,riempimento%20e%20al%20successivo%20utilizzo), segnatamente l'AIFA ha messo in evidenza, da una parte che «non vi è alcun rischio di carenza del farmaco» (vale a dire l'ossigeno) e, dall'altra, la fondamentale importanza «che i recipienti per l'ossigeno vengano restituiti alla farmacia appena svuotati, per rendere le bombole immediatamente disponibili al riempimento e al successivo utilizzo».
  Pertanto, allora come oggi, è già possibile recarsi presso le strutture del Servizio Sanitario nazionale o presso le farmacie per ricevere una nuova bombola (portatile) di ossigeno o la ricarica di quella già in uso. A ciò si aggiunga che la situazione emergenziale che aveva indotto all'emanazione della norma in parola risulta superata.
  È, inoltre, opportuno segnalare come il termine «presìdi portatili», utilizzata dalla norma, può determinare dubbi interpretativi, nel senso che potrebbe far intendere che rientrano nell'ambito di applicazione anche i cosiddetti «concentratori di ossigeno», che sono sì presidi portatili (a zainetto o a tracolla), ma non necessitano di ricarica posto che, a differenza delle bombole, che devono essere ricaricate di ossigeno, i concentratori hanno un'autonomia virtualmente illimitata in quanto producono ossigeno a partire dall'aria circostante e funzionano elettricamente.
  Sulla base delle valutazioni sopra rese, comunico che gli uffici competenti stanno effettuando ulteriori approfondimenti tecnici necessari a superare i dubbi interpretativi sopra sintetizzati, in modo che si possa adottare il decreto in coerenza con il quadro normativo di riferimento.

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ALLEGATO 9

5-08295 Bellucci: Verifica della copertura degli organici sanitari e della ripartizione tra i vari ospedali delle risorse finanziarie pubbliche.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alla questione in esame, si evidenzia che sia il PNRR che il Piano Nazionale per gli investimenti complementari al PNRR destinano ingenti risorse per l'ammodernamento degli asset tecnologici (apparecchiature sanitarie), per la digitalizzazione dei processi clinico-assistenziali ospedaliere dei dipartimenti d'emergenza e accettazione (DEA) nonché per le strutture ospedaliere, anche sotto il profilo dell'antisismica.
  In particolare, ci si riferisce per la Component 2 del PNRR alle seguenti misure:

   1.1.1.1 Digitalizzazione DEA I e II costo complessivo assegnato Euro 1.450.110.000,00;

   1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature) costo complessivo assegnato Euro 1.189.155.000,00;

   1.2.1 Verso un ospedale sicuro e sostenibile costo complessivo assegnato Euro 638.851.083,00.

  Per il Piano Nazionale Complementare (PNC) alla seguente linea d'intervento:

   Verso un ospedale sicuro e sostenibile costo complessivo assegnato 1.450.000.000,00.

  Le risorse relative agli investimenti a sostegno del rafforzamento del personale del sistema sanitario e dello sviluppo delle loro competenze tecnico-professionali, digitali e manageriali sono pari a 737.600.000,00 euro. Tali risorse hanno consentito di finanziare 4.200 contratti di formazione specialistica in medicina aggiuntivi alla programmazione dell'anno accademico 2020-2021.
  L'investimento prevede, inoltre, il finanziamento di ulteriori 900 borse l'anno per la formazione di medicina generale per tre cicli consecutivi.
  A queste si aggiungono 290.000 operatori formati mediante corsi di formazione straordinaria in materia di infezione ospedaliera e 4.500 operatori sanitari coinvolti in progetti di formazione manageriale e digitale.
  Le restanti risorse – soprattutto quelle stanziate per la Component 1 – consentiranno di rafforzare l'Assistenza Sanitaria Territoriale, così da ridurre anche la pressione in ospedale, con riferimento agli accessi in pronto soccorso, riferibili ai codici bianchi e in parte ai codici verdi, e da diminuire i ricoveri inappropriati, con particolare riferimento ai pazienti cronici.
  Quanto alle segnalate carenze strutturali e organizzative di alcune realtà ospedaliera, si osserva che la tematica è già allo studio degli Uffici tecnici del Ministero, con particolare riferimento al setting dell'emergenza urgenza. Va anche detto che in questo ambito è attualmente in corso la revisione del decreto ministeriale n. 70 del 2015, con l'obbiettivo di potenziare l'offerta ospedaliera, anche tenendo conto delle potenzialità indirette, in termini di incremento dell'appropriatezza e di decremento del numero degli accessi ai Pronto Soccorso, conseguente alla riforma dell'assistenza territoriale.

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ALLEGATO 10

5-08296 Noja: Snellimento delle procedure informatiche per la compilazione della ricetta elettronica veterinaria.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Come noto, il sistema informativo per la tracciabilità dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati, compresa la ricetta elettronica veterinaria (REV) è diventato obbligatorio dal 16 aprile 2019, mediante il decreto del Ministro della salute 8 febbraio 2019 recante «Modalità applicative delle disposizioni in materia di tracciabilità dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati».
  Fra gli obiettivi che il sistema si prefigge, vi è la tutela della salute pubblica, collegata non soltanto al fenomeno dell'antimicrobico-resistenza, a cui troppe volte e in maniera impropria il settore veterinario è associato. Nel concetto più ampio di tutela della salute dell'uomo, infatti, il settore veterinario è volto alla salvaguardia della salute e del benessere degli animali, al fine di prevenirne le malattie, con un conseguente aumento della sicurezza e della qualità degli alimenti di origine animale, della sicurezza degli approvvigionamenti, della tutela delle economie rurali e, non ultimo, la protezione dell'ambiente per il rischio sia di diffusione diretta di microrganismi che di sostanze e principi attivi impiegati nelle pratiche terapeutiche e/o industriali.
  Il sistema rientra in un processo di semplificazione, avviato con l'Agenda per la Semplificazione 2015-2017 che ha fissato una serie di azioni in materia di sanità veterinaria e sicurezza degli alimenti tramite la digitalizzazione, con l'intento di ridurre gli adempimenti e di ottimizzare le procedure di controllo ufficiale a maggiore garanzia per gli utenti.
  Come per tutti i sistemi innovativi, il passaggio alla ricetta veterinaria elettronica ha, nella fase antecedente alla sua obbligatorietà, destato non poche preoccupazioni tra alcuni attori del sistema. Tuttavia, dal 16 aprile 2019, esso è ininterrottamente utilizzato dai diversi utenti, come si desume anche dai dati di utilizzo del sistema, disponibili sul sito della ricetta veterinaria elettronica (https://www.ricettaveterinariaelettronica.it/dati_utilizzo.html). Fanno eccezione alcuni rari blocchi temporanei del sistema centrale, prontamente comunicati all'utenza sia attraverso l'applicativo che attraverso il Portale del Ministero della salute.
  Tali evenienze non possono, però, essere lette come inefficienza dell'intero sistema, in quanto sono state debitamente trattate nel Manuale operativo messo a disposizione dell'utenza, dove si può leggere: «Se per cause di forza maggiore (quali ad esempio black-out, blocco del sistema centrale, ecc.), fosse impossibile utilizzare il sistema informativo per la gestione del medicinale veterinario e del mangime medicato, al fine di garantire la cura agli animali, è possibile utilizzare in alternativa le precedenti modalità operative cartacee. Entro 24 ore lavorative dal ripristino della corretta funzionalità del sistema, per quanto di propria competenza, le informazioni relative a prescrizione/erogazione e somministrazione devono essere inserite a sistema, con le funzionalità disponibili».
  È anche vero che il sistema, in virtù dei collegamenti alle numerose banche dati e anagrafi che ruotano attorno al settore veterinario, ha costituito un'importante volano per il loro miglioramento e per l'applicazione degli adempimenti ad esse connessi. Basti pensare alla necessità di integrare anagrafi a disposizione delle regioni/ PA con quelle nazionali, ad esempio per le strutture veterinarie, l'anagrafe degli animali da affezione, ecc. Inoltre, il sistema costituisce lo strumento su cui si basa la classificazione, in base al rischio, degli allevamentiPag. 354 e delle altre strutture veterinarie al fine consentire controlli ufficiali mirati in materia di farmaco, finalizzati alla tutela della salute pubblica e della sanità animale, del benessere degli animali e dell'ambiente.
  Uno degli obiettivi del sistema di tracciabilità (compresa la REV), vale a dire il contrasto al fenomeno dell'antimicrobico-resistenza, è rivolto al settore degli animali da compagnia. Una recente pubblicazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) (Assessment of animal diseases caused by bacteria resistant to antimicrobials: Dogs and cats https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6680) identifica – anche nei cani e nei gatti – batteri zoonosici (o dal potenziale zoonosico cioè trasmissibili all'uomo) resistenti agli antimicrobici da considerare come «i più rilevanti nell'Unione europea».
  Ancora, il nuovo regolamento sui medicinali veterinari [Regolamento (UE) 2019/6] – che tra le principali novità contiene misure specifiche e concrete per contrastare il fenomeno della resistenza antimicrobica – affronta il rischio collegato a tale fenomeno in maniera più ampia, inserendo nelle diverse misure non soltanto gli antibiotici, ma anche gli antivirali, gli antimicotici e gli antiparassitari e non soltanto per gli animali da produzione di alimenti ma anche per quelli da compagnia.
  Quanto alle segnalazioni di deficienze del portale informatico, rappresento che il sistema già consente allo stato di intervenire per:

   inserire nella stessa prescrizione più righe di medicinale, veterinario e non;

   inserire il campo relativo al numero di telefono del veterinario associato al profilo e aggiornarlo in autonomia;

   selezionare il medicinale partendo da quello in commercio, con il campo «Reperibile nel normale circuito distributivo e in ospedale» visibile di default.

  Infine, in riferimento all'ipotizzato mancato rispetto della privacy, faccio presente che le trasmissioni dei dati avvengono in modalità sicura; ciascuna autorità competente è autorizzata all'accesso al sistema con riferimento ai dati del proprio territorio e per le specifiche funzioni istituzionali; sono previsti diversi livelli di accesso e di cooperazione applicativa dei sistemi informatici e dei flussi informativi da parte di vari soggetti della filiera produttiva e distributiva, in funzione della necessità di garantire la sicurezza, la riservatezza delle informazioni nonché la salvaguardia e l'autonomia del patrimonio informativo del Ministero della salute; il PIN, che cambia da ricetta a ricetta, permette di garantire l'opportuno livello di privacy nell'accesso alle ricette.
  In ogni caso, il sistema è in continuo miglioramento, attraverso anche una stretta collaborazione con i veterinari liberi professionisti, al fine consentire, nel pieno rispetto delle disposizioni normative, la semplificazione delle procedure informatiche tenuto conto delle più comuni pratiche veterinarie.

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ALLEGATO 11

5-08297 Tiramani: Rafforzamento del sistema sanitario attraverso l'utilizzo dei liberi professionisti medici.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In ordine alle questioni sollevate con l'interrogazione in esame, per i profili relativi alla esternalizzazione di servizi e di attività riferite al personale sanitario, nonché a tutte le iniziative del Governo messe in campo per «stabilizzare» il personale sanitario che si è prodigato nel corso della pandemia da COVID-19 – per esigenze di sintesi e per rispettare il tempo che mi è concesso – rinvio alle valutazioni rese per rispondere al primo QT di oggi, a prima firma On. Bologna.
  Con riguardo, invece, alle problematiche riferite alla inapplicabilità del regime di esenzione Iva previsto dall'articolo 10, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 nei confronti della società che svolgono attività sanitarie mediante medici liberi professionisti, riconducibili ai profili di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, allo stato, sembra che non siano in corso specifiche iniziative in tal senso, che potranno comunque essere nel tempo valutate dal menzionato Dicastero unitamente all'Agenzia delle entrate.
  Da ultimo, con riferimento alla possibilità di valutare un intervento volto a modificare l'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003 (cosiddetta riforma Biagi), di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, lo scrivente Ministero seguirà e supporterà, per gli eventuali profili di interesse, il menzionato Dicastero, nel caso in cui eventualmente sarà avviata la riforma in questione.

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ALLEGATO 12

5-08299 Lapia: Modifica degli standard minimi di qualità dell'assistenza ospedaliera.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Al fine di potenziare le risorse umane del SSN, in particolare durante l'emergenza pandemica, sono state adottate misure del tutto straordinarie per il reclutamento di personale con rapporti libero professionali destinando le necessarie risorse.
  Sulla base dei dati rilevati dal Ministero della salute, emerge che, alla data del 17 dicembre 2021, erano in forza presso le Aziende e gli Enti del SSN, per effetto delle predette misure emergenziali, complessivamente 76.557 professionisti sanitari, di cui 18.765 medici, 29.151 infermieri e 28.641 unità di altro personale. Nell'ambito di tale personale più di 19.000 unità sono state reclutate a tempo indeterminato. In merito occorre, infatti, evidenziare che l'immissione nel sistema di risorse destinate al reclutamento di personale con rapporti di lavoro flessibile, ha consentito alle regioni di liberare risorse per il reclutamento anche di personale a tempo indeterminato.
  Ciò posto, questo Ministero, già in tempi antecedenti all'emergenza COVID-19, nella consapevolezza delle carenze legate all'approssimarsi della gobba pensionistica dei medici nell'ambito delle strutture del SSN ha adottato specifiche iniziative volte a garantire il necessario prosieguo del percorso formativo dei neo-laureati in medicina, incrementando le risorse finanziarie destinate ai contratti statali per l'accesso alle scuole di formazione medico specialistica (Legge di bilancio per il 2019, articolo 5 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, cosiddetto «Decreto Rilancio», comma 271 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2020, legge n. 178 del 2020, articolo 1, commi 421-422).
  Ad ulteriore conferma dell'intendimento di questo Ministero di proseguire su tale strada volta al superamento dell'attuale criticità del sistema, il sub-investimento 2.2 d) del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) «Sviluppo delle competenze tecniche, professionali, digitali e manageriali – contratti di formazione medico-specialistica» ha previsto il finanziamento di 4.200 contratti di formazione medico-specialistica aggiuntivi rispetto a quelli finanziati con fondi ordinari, per un ciclo completo di studi (5 anni), a partire dal 2021.
  Per l'anno accademico 2020/2021, ai 13.200 contratti statali, si sono aggiunti 4.200 contratti finanziati dal PNRR, per un totale di 17.400 contratti di formazione specialistica, ossia 4.000 contratti in più rispetto ai 13.400 contratti statali assegnati per l'anno accademico precedente (+30 per cento in termini percentuali), che consentiranno ad altrettanti laureati in medicina e chirurgia di proseguire il percorso formativo accedendo alla formazione post-laurea.
  In sintesi, i 17.400 contratti complessivamente finanziati per l'a.a. 2020/2021, rappresentano più del doppio dei contratti finanziati nell'a.a. 2018/2019 (pari a 8.000 unità) e quasi il triplo di quelli disponibili negli anni precedenti (circa 6.000 unità).
  Tale incremento dei contratti, resosi possibile grazie ai fondi PNRR, ha pertanto consentito non solo di soddisfare appieno il fabbisogno di medici specialisti espresso dalle regioni e determinato con l'accordo Stato-regioni del 3 giugno 2021, ma anche di anticipare una quota parte del fabbisogno riferito all'anno accademico successivo, sanando il gap di professionisti creatosi negli ultimi anni, legato essenzialmente alle importanti fuoriuscite dal sistema per pensionamento ed alle limitate risorse finanziare che hanno indubbiamente condizionato, in passato, la disponibilità dei postiPag. 357 per la formazione post lauream dei laureati in medicina e chirurgia.
  Inoltre, giova altresì evidenziare che, anche al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale sanitario che ha prestato servizio durante l'emergenza pandemica, tenendo conto delle specifiche esigenze espresse dalle regioni, l'articolo 1, comma 268, lettera b) della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (bilancio per il 2022), ha previsto un percorso di stabilizzazione, presso gli enti e le aziende del servizio sanitario nazionale, del personale assunto a tempo determinato che abbia svolto un periodo rilevante del proprio servizio nel corso dell'emergenza pandemica. Per le predette finalità sono state stanziate le necessarie risorse nell'ambito del Fondo Sanitario Nazionale, a decorrere dall'anno 2022, a regime.
  Ricordo, inoltre che il Ministero, in linea con quanto previsto dal Patto per Salute 2019-2021 scheda 15, «a quattro anni dalla sua adozione (del decreto ministeriale n. 70 del 2015) si conviene sulla necessità di revisione del decreto, aggiornandone i contenuti sulla base delle evidenze e delle criticità individuate dalle diverse regioni, nonché integrandolo con indirizzi specifici per alcune tipologie di ambiti assistenziali e prevedendo deroghe per le regioni più piccole.», sta provvedendo all'aggiornamento del decreto ministeriale n. 70 del 2015.
  Aggiungo che con riferimento ai posti letto, il Ministero ha agito in maniera energica e tempestiva, nell'ambito delle misure previste dal decreto-legge n. 34 del 2020, che all'articolo 2 ha aumentato la dotazione di ppll di terapia intensiva, passando dallo 0,07 x 1.000 allo 0,14, per tutte le regioni, finanziando, in maniera dedicata, il gap rilevato per singola regione rispetto al parametro di riferimento.
  È stato inoltre introdotto un principio di flessibilità, ed è stato definito, in maniera inequivocabile, il livello assistenziale della terapia semi-intensiva.
  Segnalo, inoltre, che il parametro dei ppll per mille abitanti fissato dal decreto ministeriale n. 70 del 2015 a 3.7, va ricalcolato con i posti letto aggiuntivi del decreto-legge n. 34 del 2020.
  Nel merito, vanno poi tenute in considerazione le dinamiche di deospedalizzazione delle prestazioni, che hanno portato l'erogazione di diversi servizi al di fuori del contesto del ricovero: mantenendo inalterato il numero di ppll, infatti, questa condizione ne ha comportato un aumento in termini di relativa disponibilità per i cittadini.
  Infine, va evidenziato che il parametro del 3.7 ppll per mille abitanti non rappresenta un elemento di mero rilievo economico, costituendo piuttosto un punto di caduta teso a garantire il giusto equilibrio tra appropriatezza erogativa e appropriatezza allocativa delle prestazioni, avendo come scopo ultimo la tutela della salute dei cittadini.

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ALLEGATO 13

Disciplina delle attività funerarie e cimiteriali, della cremazione e della conservazione o dispersione delle ceneri. Testo unificato C. 928 Brambilla, C. 1143 Foscolo e C. 1618 Pini.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 18.

  Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

  1. Le regioni prevedono incentivi al fine di conseguire l'approvazione di piani generali dei cimiteri e dei crematori a livello di macroaree territoriali vaste e omogenee, anche extra comunali o interprovinciali. Di tali aree fanno parte gli enti locali che scelgono di beneficiare degli strumenti incentivanti di cui al periodo precedente.
  2. Gli enti locali ai sensi del comma precedente, individuano l'ente capofila e, secondo la modalità associativa prevista dal testo unico degli enti locali, individuano i cimiteri e i crematori esistenti e quelli da realizzare e ne definiscono i criteri gestionali, nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla presente legge e dall'Unione europea. I Comuni di cui al secondo periodo del comma 1 approvano il piano generale dei cimiteri e dei crematori di cui al medesimo comma 1.

  Conseguentemente:

   a) al comma 4 sopprimere le parole: e l'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA);

   b) al comma 8, primo periodo, dopo le parole: fatta eccezione aggiungere le seguenti: per quanto stabilito dal piano regolatore cimiteriale e.
*18.1. (Nuova formulazione) Carnevali, Siani, Lepri, Rizzo Nervo, De Filippo, Schirò, Campana.
*18.2. (Nuova formulazione) Pella, Novelli, Bagnasco, Bond, Versace, Brambilla, Mugnai.
*18.6. (Nuova formulazione) Iorio, Sarli, Sportiello, Nappi, D'Arrando.

ART. 19.

  Ai commi 1, 2, 3 e 4, sostituire le parole: definite dalle regioni con le seguenti: di cui all'articolo 18.
19.1. Carnevali, Siani, Lepri, Rizzo Nervo, De Filippo, Schirò, Campana.

  Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

   f) necessità di abbattimento delle barriere architettoniche, come definite dall'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 503, e miglioramento della sicurezza dei visitatori.
19.2. Noja, Carnevali, Versace.

ART. 20.

  Al comma 4, lettera f), dopo le parole: barriere architettoniche aggiungere le seguenti: come definite dall'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 503.
20.5. Noja, Carnevali, Versace.

  Al comma 6, sostituire le parole: del 50 per cento con le seguenti: fino al 50 per cento.
*20.1. Carnevali, Siani, Lepri, Rizzo Nervo, De Filippo, Schirò, Campana.

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*20.2. Pella, Novelli, Bagnasco, Brambilla, Mugnai, Bond, Versace.
*20.3. Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Si tiene altresì conto dell'eventualità di eventi straordinari che possono richiedere un gran numero di inumazioni.
20.4. Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani.