CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 giugno 2022
814.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione, cessione e consumo della cannabis e dei suoi derivati. Testo unificato C. 2307 Magi e C. 2965 Licatini.

PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE DEL RELATORE

ART. 1

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   d) all'articolo 27 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «3-bis Chiunque intenda coltivare le piante e detenerne il prodotto secondo quanto previsto dal comma 1-bis dell'articolo 26, comunica preventivamente al Ministero della Salute, a mezzo posta elettronica certificata ovvero lettera raccomandata con avviso di ricevimento, le proprie generalità e il luogo di coltivazione delle piante e di detenzione del relativo prodotto ottenuto. L'omessa comunicazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 250.».
1.19. (nuova formulazione) Paolini.

ART. 3

  Al comma 1, capoverso Art. 73-bis, comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: fino a due anni fino alla fine del comma con le seguenti: da sei mesi a quattro anni e della multa fino a euro 10.000. Si applica la reclusione da due mesi a due anni e della multa fino a euro 2.000 nei casi di cui ai commi 2-bis e 4 dell'articolo precedente.
*3.4. (nuova formulazione) Magi.
*3.5. (nuova formulazione) Turri.

  Al comma 1, capoverso Art. 73-bis, sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nei casi in cui le sostanze stupefacenti e psicotrope sono consegnate o comunque destinate da persona di maggiore età a persona di minore età.
3.139. (Nuova formulazione) Magi.

ART. 5

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifiche all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)

  1. All'articolo 77 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. La sanzione di cui al comma 1 è raddoppiata se il fatto è commesso nei luoghi di cui alla lettera g) dell'articolo 80.».
5.01. (nuova formulazione) Potenti.

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ALLEGATO 2

Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione, cessione e consumo della cannabis e dei suoi derivati. Testo unificato C. 2307 Magi e C. 2965 Licatini.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 2

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: nella tabella I con le seguenti: nelle tabelle I e III.
2.387. Il relatore.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 31.000 a 301.000.
2.17. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: da 3 a 12 anni e della multa da euro 20.000 a 250.000 euro con le seguenti: da 3 a 8 anni e della multa da euro 15.000 a 150.000
2.298. (nuova formulazione) Magi.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: se le attività illecite inserire le seguenti: di cui al comma precedente,.
2.372. Annibali

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: nella tabella II con le seguenti: nelle tabelle II e IV.
2.388. Il relatore.

  Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

   d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «Le pene previste dal comma 2 si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14 diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione. Le pene previste dal comma 2-bis si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV previste dall'articolo 14 diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione».
2.389. Il relatore.

  Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

   e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «Se taluno dei fatti previsti dal comma 1 riguarda sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV previste dall'articolo 14, si applicano la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da euro 5.000,00 a euro 80.000,00, fatta salva la detenzione, ad uso esclusivamente personale, del prodotto derivante dalla coltivazione di quattro piante femmine di cannabis idonee e finalizzate alla produzione di sostanza stupefacente».
*2.377. (nuova formulazione) Magi.
*2.378. (nuova formulazione) Annibali.

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ART. 3

  Al comma 1, capoverso Art. 73-bis, comma 1, sostituire le parole da: fino a due anni fino alla fine del comma con le seguenti: da sei mesi a quattro anni e della multa fino a euro 10.000. Si applica la pena della reclusione da due mesi a due anni e della multa fino a euro 2.000 nei casi di cui ai commi 2-bis e 4 dell'articolo 73.
3.4. (nuova formulazione) Magi.

  Al comma 1, capoverso Art. 73-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: ivi previste aggiungere le seguenti: congiuntamente alla frequentazione di un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero nell'ambito di una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116 del presente testo unico.
3.137. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 1, capoverso Art. 73-bis, sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nei casi in cui le sostanze stupefacenti e psicotrope sono consegnate o comunque destinate da persona di maggiore età a persona di minore età.
3.139. (nuova formulazione) Magi.

ART. 4

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: da 10 a 15 anni con le seguenti: da 8 a 15 anni.
4.4. Annibali.

  Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

   a-bis) sopprimere il comma 6.
4.7. Il relatore.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche all'articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)

  1. Dopo il comma 2 dell'articolo 104 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Il Ministero dell'istruzione in collaborazione con gli uffici scolastici regionali e gli Enti locali e con il dipartimento delle politiche antidroga della presidenza del Consiglio promuove, all'inizio di ogni anno scolastico, nelle istituzioni di primo e secondo grado, una giornata nazionale sui danni derivanti dall'alcoolismo, dal tabagismo, dall'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope».
4.07. Di Giorgi, Carnevali, Piccoli Nardelli, Siani, Lepri, Prestipino, Ciampi, Rossi, Nitti.