CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 14 giugno 2022
813.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Modifica all'articolo 114 della Costituzione, in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica. C. 1854 cost. Barelli, C. 2938 cost. Morassut, C. 2961 cost. Ceccanti e C. 3118 cost. Meloni.

EMENDAMENTI 1.100 E 2.100 DEI RELATORI E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

ART. 1.

  All'emendamento 1.100 dei Relatori, lettera b), sopprimere la parola: speciale.
0.1.100.3. Magi.

  All'emendamento 1.100 dei Relatori, lettera b), sostituire la parola: speciale con le seguenti: di autonomia.
0.1.100.2. Magi.

  All'emendamento 1.100 dei Relatori, lettera b), sostituire le parole: adottato da Roma Capitale con le seguenti: approvato.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e adottato con legge dello Stato.
0.1.100.4. Magi.

  All'emendamento 1.100 dei Relatori, lettera b), dopo le parole: Regione Lazio. aggiungere il seguente periodo: Roma Capitale può conferire con legge le proprie funzioni amministrative a municipi.
0.1.100.5. Nobili.

  All'emendamento 1.100 dei Relatori, lettera b), dopo le parole: Regione Lazio. aggiungere il seguente periodo: Roma Capitale può conferire con legge le proprie funzioni amministrative alle circoscrizioni di decentramento, ove costituite.
0.1.100.1. Francesco Silvestri, Baldino.

  Al comma 1, capoverso, apportare le seguenti modificazioni:

   a) premettere il seguente periodo: La legge dello Stato disciplina l'ordinamento di Roma Capitale, riconoscendo forme e condizioni particolari di autonomia normativa, amministrativa e finanziaria e assicurando adeguati mezzi e risorse per lo svolgimento delle sue funzioni.

   b) sostituire le parole da: e le altre materie fino alla fine del comma con le seguenti: , individuati con statuto speciale adottato da Roma capitale a maggioranza dei due terzi dei componenti dell'Assemblea capitolina, sentita la Regione Lazio.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
1.100. I Relatori.

ART. 2.

  All'emendamento 2.100 dei Relatori, al capoverso comma 2, sostituire le parole: due anni con le seguenti: un anno.
0.2.100.1. Lollobrigida, Rampelli, Mollicone, Bellucci, Trancassini, De Toma, Silvestroni, Prisco, Montaruli.

  All'emendamento 2.100 dei Relatori, al capoverso comma 2, dopo le parole: della Costituzione inserire le seguenti: , che può essere oggetto di modifiche da parte delle Camere e, in tal caso, Roma Capitale può Pag. 17formulare osservazioni o rinunciare all'attribuzione della maggiore autonomia.
0.2.100.4. Nobili.

  All'emendamento 2.100 dei Relatori, al capoverso comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: A seguito dell'entrata in vigore dello statuto speciale si applicano a Roma capitale le disposizioni di cui agli articoli 127 e 134 della Costituzione.
0.2.100.3. Magi.

  All'emendamento 2.100 dei Relatori, al capoverso comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e l'articolazione territoriale dell'ente.
0.2.100.2. Magi.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge costituzionale, Roma Capitale adotta lo Statuto speciale di cui all'articolo 114, terzo comma, della Costituzione. Con legge dello Stato, sentite Roma Capitale e la Regione Lazio, sono definite le norme di attuazione.
2.100. I Relatori.

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ALLEGATO 2

Modifica all'articolo 114 della Costituzione, in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica. C. 1854 cost. Barelli, C. 2938 cost. Morassut, C. 2961 cost. Ceccanti e C. 3118 cost. Meloni.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 2.

  All'emendamento 2.100 dei Relatori, al capoverso comma 2, sostituire le parole: due anni con le seguenti: un anno.
0.2.100.1. Lollobrigida, Rampelli, Mollicone, Bellucci, Trancassini, De Toma, Silvestroni, Prisco, Montaruli.

  All'emendamento 2.100 dei Relatori, al capoverso comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: A seguito dell'entrata in vigore dello statuto speciale si applicano a Roma Capitale le disposizioni di cui agli articoli 127 e 134 della Costituzione.
*0.2.100.3. Magi.
*0.2.100.5. (Nuova formulazione) (ex 1.19) De Angelis, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, Roma Capitale adotta lo Statuto speciale di cui all'articolo 114, terzo comma, della Costituzione. Con legge dello Stato, sentite Roma Capitale e la Regione Lazio, sono definite le norme di attuazione.
2.100. I Relatori.