CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 maggio 2022
802.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
Pag. 37

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza) (Atto n. 374).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La II Commissione,

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza) (AG 374);

   preso atto che:

    il provvedimento è stato predisposto in esecuzione della delega contenuta nella legge di delegazione europea 2019-2020 (legge n. 53 del 2021), che include, al n. 22 dell'allegato A ad essa annesso, la direttiva 2019/1023;

   premesso che:

    lo schema di decreto legislativo che recepisce la direttiva europea 2019/1023/UE introduce innovazioni e modifiche, anche significative, al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, contenente il nuovo codice della crisi di impresa (CCII), elaborato sulla base della legge delega 19 ottobre 2017, n. 155, finalizzata a riformare in modo organico e sistematico l'attuale legge fallimentare;

    le modifiche previste dallo schema di decreto seguono quelle già adottate con il c.d. «decreto correttivo» del codice della crisi (decreto legislativo n. 147 del 2020) e non solo correggono ulteriormente le norme del codice, ma introducono nuovi istituti che si aggiungono o si sostituiscono integralmente a quelli ivi previsti e disciplinati, integrando, tra l'altro, nel codice la normativa di cui ai sopravvenuti decreti legge nn. 118 e 152 del 2021;

    questo succedersi di interventi, in un arco di tempo limitato, produce una stratificazione normativa che, inevitabilmente, rischia di produrre incertezza e disorientamento tra gli operatori del settore, incidendo sullo sforzo di riforma organica e sistematica perseguita con il nuovo codice della crisi;

    auspica dunque una interlocuzione sempre più tempestiva ed efficace, anche in via preventiva, con le commissioni di esperti designate dal Ministero della giustizia e gli uffici legislativi, in un campo di così rilevante interesse pubblico;

   considerato che:

    l'articolo 3, comma 4, lettera c), del codice, come modificato dall'articolo 2 dello schema di decreto, prevede che costituisca segnale di allarme l'esistenza di esposizioni scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma, purché rappresentino complessivamente almeno il 5 per cento del totale delle esposizioni;

    al fine di evitare criticità per le imprese e in conformità con quanto previstoPag. 38 dalla Nuova Definizione di Default Bancario introdotta, con decorrenza 1° gennaio 2021, dall'articolo 178 del regolamento UE n. 575/2013, andrebbe valutato di portare da sessanta a novanta giorni il limite previsto dalla norma e di fare riferimento agli affidamenti accordati e non a quelli ottenuti;

    l'articolo 8 del codice, come modificato dall'articolo 4, comma 2, dello schema di decreto, chiarisce che le misure protettive – la cui durata massima resta stabilita in 12 mesi in conformità a quanto previsto dall'articolo 6, paragrafo 8, della Direttiva – inclusi eventuali proroghe e rinnovi, possono essere adottate solo fino all'omologazione del quadro di ristrutturazione o all'apertura della procedura di insolvenza, ma non specifica se nella durata complessiva delle misure protettive relative ai quadri di ristrutturazione vada considerata anche la durata delle misure di cui il debitore ha usufruito durante la composizione negoziata;

    pertanto, andrebbe valutato di precisare che nella durata complessiva delle misure protettive relative ai quadri di ristrutturazione, che la direttiva impone non superiore a 12 mesi complessivi, vada considerata anche la durata delle misure di cui il debitore ha usufruito durante la composizione negoziata;

    l'articolo 12, comma 3, del codice, come modificato dall'articolo 6 dello schema di decreto, precisa che alla composizione negoziata della crisi non si applica l'articolo 38 del codice, che impone al pubblico ministero di presentare ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale in ogni caso in cui ha notizia di uno stato di insolvenza, introducendo però un'eccezione poco coerente con le previsioni generali del codice, soprattutto rispetto alle altre «parentesi giurisdizionali» che si aprono nell'ambito del procedimento di insolvenza;

    pertanto, andrebbe valutato di fare salva la possibilità di segnalazione da parte dell'autorità giudiziaria al pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, CCII;

    l'articolo 16, comma 2, del codice, come modificato dall'articolo 6 dello schema di decreto legislativo, relativo ai requisiti di indipendenza e ai doveri dell'esperto e delle parti nella composizione negoziata, prevede che l'esperto possa avvalersi di soggetti dotati di specifica competenza, anche nel settore economico in cui opera l'imprenditore, e di un revisore legale, non legati all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale;

    andrebbe valutata l'opportunità di prevedere che i soggetti dotati di specifica competenza nel settore economico in cui opera l'imprenditore, di cui l'esperto può avvalersi nell'esercizio delle sue funzioni, siano scelti prevalentemente fra quelli indicati dalle rispettive associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio;

    l'articolo 18, comma 5, del codice, come modificato dall'articolo 6 dello schema di decreto, in materia di misure protettive che possono conseguire all'accesso dell'imprenditore alla procedura di composizione negoziata della crisi, prevede che i creditori nei cui confronti operano tali misure non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di richiesta delle medesime misure, ma non chiarisce se la norma si riferisca solo ai contratti pendenti essenziali per la gestione corrente dell'impresa;

    andrebbe, di conseguenza, valutato di precisare che la norma si riferisce solo ai contratti pendenti essenziali per la gestione corrente dell'impresa e se sia opportuno ancorare tale misura a una richiesta specifica dell'imprenditore;

    l'articolo 23, comma 1, lettera c), del codice, come modificato dall'articolo 6 dello schema di decreto, nel disciplinare le diverse possibilità di definizione della procedura a conclusione delle trattative, prevedePag. 39 la possibilità di conclusione di un accordo, sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto, specifica che tale accordo produce gli stessi effetti del piano di risanamento (esclusione di revocatoria e del reato di bancarotta, ai sensi degli articoli 166, comma 3, lettera d), e 324), senza però chiarire se sia necessaria l'attestazione del piano prevista dall'articolo 166, comma 3, lettera d), del codice;

    andrebbe valutato di chiarire che, nei casi di accordo, sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto, non occorre l'attestazione del piano prevista dall'articolo 166 comma 3, lettera d), CCII;

    l'articolo 25-octies del codice, introdotto dall'articolo 6 dello schema di decreto, relativo alla segnalazione dell'organo di controllo (riproduttivo del contenuto dell'articolo 15 del decreto-legge n. 118 del 2021), affidando all'organo di controllo societario il compito di segnalare all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di nomina di un esperto per l'avvio della composizione negoziata della crisi, in combinazione con il venir meno degli «indicatori della crisi», originariamente previsti dall'articolo 13 del codice, rende molto incerta la responsabilità degli organi di controllo, soprattutto in riferimento al momento in cui si sarebbero dovuti attivare, non essendovi più una demarcazione oggettiva e verificabile del superamento di indicatori oggettivi;

    quindi, andrebbe valutata l'introduzione di una migliore delimitazione della responsabilità degli organi di controllo, anche in ottica della riforma delle norme penali fallimentari;

    l'articolo 25-novies del codice, introdotto dall'articolo 6 dello schema di decreto, disciplinando i casi in cui i creditori pubblici qualificati sono tenuti ad effettuare una segnalazione nei confronti dell'imprenditore e, ove esistente, dell'organo di controllo, nella persona del presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale, a differenza delle previsioni originarie delle misure di allerta, individua importi eccessivamente bassi per l'attivazione dell'obbligo di segnalazione;

    pertanto, andrebbe valutato di innalzare e opportunamente calibrare in funzione della dimensione dell'impresa gli importi previsti per l'obbligo di segnalazione da parte dei creditori pubblici qualificati;

    l'articolo 64-bis, introdotto dall'articolo 16 dello schema di decreto, prevede il piano di ristrutturazione omologato (PRO), con il quale il debitore che si trova in stato di crisi o di insolvenza può prevedere il soddisfacimento dei creditori, previa suddivisione in classi degli stessi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei;

    la domanda con riserva di un PRO consente di posticipare la presentazione della proposta e del piano, facilitando uno uso distorto del meccanismo come accaduto in passato con i cd. concordati in bianco, e consente una maggiore facilità nella conferma delle misure protettive da parte del tribunale e una automatica prededucibilità dei crediti sorti in costanza di procedura;

    in tal modo si rischia di disincentivare il ricorso alla composizione negoziata, che è un istituto già in difficoltà;

    pertanto andrebbe valutato se al PRO si possa ricorrere solo dopo avere esperito la composizione negoziata o se sia più opportuno non introdurre un nuovo istituto e rafforzare semplicemente gli accordi di ristrutturazione e concordato preventivo;

    il richiamato articolo 64-bis, al comma 8, prevede – attraverso il richiamo all'articolo 107, comma 4, del codice – termini di decadenza molto brevi per i creditori dissenzienti per proporre opposizione;

    andrebbe valutata l'opportunità di termini più lunghi tenuto conto delle gravi conseguenze di tale decadenza, che può comportare per i creditori concorsuali il venir meno di privilegi e garanzie di cui agli articoli 2740 c.c. e 2741 c.c.;

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    l'articolo 84, in materia di finalità del concordato preventivo e tipologie di piano, come sostituito dall'articolo 19, comma 2, dello schema di decreto legislativo, disciplina il caso in cui il piano di concordato contenga l'offerta di acquisto da parte di un soggetto individuato, avente a oggetto l'affitto o il trasferimento in suo favore, anche prima dell'omologazione, dell'azienda o più rami di azienda, prevedendo in tal caso che il commissario giudiziale verifica l'assenza di soluzioni alternative migliori sul mercato e assicura il rispetto dei princìpi di pubblicità e trasparenza;

    l'articolo 91 del codice della crisi di impresa contempla un'analoga fattispecie, quale quella delle offerte concorrenti, in virtù della quale, quando il piano di concordato comprende un'offerta irrevocabile da parte di un soggetto già individuato e avente ad oggetto il trasferimento in suo favore, anche prima dell'omologazione, verso un corrispettivo in denaro o comunque a titolo oneroso, dell'azienda o di uno o più rami d'azienda o di specifici beni, il tribunale o il giudice da esso delegato dispone che dell'offerta stessa sia data idonea pubblicità al fine di acquisire offerte concorrenti. In caso di manifestazioni di interesse, il tribunale o il giudice da esso delegato, dispone con decreto l'apertura della procedura competitiva;

    andrebbe quindi valutato di ribadire anche all'articolo 84 il principio dell'adozione di procedure competitive;

    l'articolo 86, come modificato dall'articolo 19, comma 4, prevede una regola generale per il pagamento differito dei creditori muniti di garanzia reale, eliminando la specifica che la moratoria non possa essere superiore a due anni dall'omologazione;

    andrebbe valutata l'opportunità di ripristinare tale limite temporale;

    l'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, prevede, ai commi 9-quater e 9-quinquies, l'obbligatorietà del deposito telematico dei rapporti riepilogativi finali da parte del curatore fallimentare e dei rapporti riepilogativi semestrali da parte del commissario giudiziale della procedura di concordato preventivo;

    andrebbe valutata l'opportunità di prevedere espressamente nel codice della crisi di impresa i richiamati obblighi di deposito dei rapporti riepilogativi, in attuazione dei princìpi di efficienza delle procedure e di efficace vigilanza dei professionisti, previsti dalla direttiva,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) all'articolo, 3 comma 4, lettera c), del codice, come modificato dall'articolo 2 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di portare da sessanta a novanta giorni il limite previsto dalla norma e di fare riferimento agli affidamenti accordati e non a quelli ottenuti;

   b) all'articolo 8 del codice, come modificato dall'articolo 4 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di precisare che nella durata complessiva delle misure protettive relative ai quadri di ristrutturazione, che la direttiva impone non superiore a 12 mesi complessivi, vada considerata anche la durata delle misure di cui il debitore ha usufruito durante la composizione negoziata;

   c) all'articolo 12, comma 3, del codice, come modificato dall'articolo 6 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di fare salva la possibilità di segnalazione da parte dell'autorità giudiziaria al pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, CCII;

   d) all'articolo 16, comma 2, del Codice, come modificato dall'articolo 6 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che i soggetti dotati di specifica competenza nel settore economico in cui opera l'imprenditore, di cui l'esperto può avvalersi nell'esercizio delle sue funzioni, siano scelti fra quelli indicati dalle rispettive associazioni di categoria Pag. 41maggiormente rappresentative sul territorio;

   e) all'articolo 18, comma 3, del codice, come modificato dall'articolo 6 dello schema di decreto, e all'articolo 55, comma 3, del codice, come introdotto dall'articolo 13 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che il debitore può riproporre l'istanza relativa alle misure protettive e cautelari quando l'inefficacia sia dipesa da una inattività dell'ufficio giudiziario non imputabile al debitore medesimo;

   f) all'articolo 18, comma 5, del codice, come modificato dall'articolo 6 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità se precisare che la norma si riferisce solo ai contratti pendenti essenziali per la gestione corrente dell'impresa e se sia opportuno ancorare tale misura a una richiesta specifica dell'imprenditore;

   g) all'articolo 23, comma 1, lettera c), del codice, come modificato dall'articolo 6 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di chiarire che, nei casi di accordo, sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto, non occorre l'attestazione del piano prevista dall'articolo 166, comma 3, lettera d), CCII;

   h) all'articolo 25-octies del codice, introdotto dall'articolo 6 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità dell'introduzione di una migliore delimitazione della responsabilità degli organi di controllo, anche in ottica della riforma delle norme penali fallimentari;

   i) all'articolo 25-novies del codice, introdotto dall'articolo 6 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di innalzare e opportunamente calibrare in funzione della dimensione dell'impresa gli importi previsti per l'obbligo di segnalazione da parte dei creditori pubblici qualificati;

   j) all'articolo 64-bis, introdotto dall'articolo 16 dello schema di decreto, valuti il Governo l'effettiva opportunità del nuovo istituto introdotto, verificando se non sia il caso o di rafforzare gli accordi di ristrutturazione e concordato preventivo o comunque di ricorrere al PRO solo dopo avere esperito la composizione negoziata;

   k) al medesimo articolo 64-bis, introdotto dall'articolo 16, al comma 8, valuti il Governo l'opportunità di termini di decadenza più lunghi per proporre opposizione;

   l) all'articolo 84, comma 9, come sostituito dall'articolo 19, comma 2, valuti il Governo l'opportunità di prevedere espressamente l'apertura della procedura competitiva;

   m) all'articolo 86, come modificato dall'articolo 19, comma 4, valuti il Governo l'opportunità di ripristinare il limite massimo dei due anni per la moratoria dei creditori privilegiati ivi contemplata;

   n) valuti il Governo l'opportunità di inserire nel codice della crisi di impresa le disposizioni ora previste all'articolo 16-bis, commi 9-quater e 9-quinquies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, in materia di obbligatorietà del deposito telematico dei rapporti riepilogativi finali da parte del curatore fallimentare e dei rapporti riepilogativi semestrali da parte del commissario giudiziale della procedura di concordato preventivo.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza) (Atto n. 374).

PARERE APPROVATO

  La II Commissione,

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza) (AG 374);

   preso atto che:

    il provvedimento è stato predisposto in esecuzione della delega contenuta nella legge di delegazione europea 2019-2020 (legge n. 53 del 2021), che include, al n. 22 dell'allegato A ad essa annesso, la direttiva 2019/1023;

   premesso che:

    lo schema di decreto legislativo che recepisce la direttiva europea 2019/1023/UE introduce innovazioni e modifiche, anche significative, al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, contenente il nuovo codice della crisi di impresa (CCII), elaborato sulla base della legge delega 19 ottobre 2017, n. 155, finalizzata a riformare in modo organico e sistematico l'attuale legge fallimentare;

    le modifiche previste dallo schema di decreto seguono quelle già adottate con il c.d. «decreto correttivo» del codice della crisi (decreto legislativo n. 147 del 2020) e non solo correggono ulteriormente le norme del codice, ma introducono nuovi istituti che si aggiungono o si sostituiscono integralmente a quelli ivi previsti e disciplinati, integrando, tra l'altro, nel codice la normativa di cui ai sopravvenuti decreti legge nn. 118 e 152 del 2021;

    questo succedersi di interventi, in un arco di tempo limitato, produce una stratificazione normativa che, inevitabilmente, rischia di produrre incertezza e disorientamento tra gli operatori del settore, incidendo sullo sforzo di riforma organica e sistematica perseguita con il nuovo codice della crisi;

    auspica dunque una interlocuzione sempre più tempestiva ed efficace, anche in via preventiva, con le commissioni di esperti designate dal Ministero della Giustizia e gli uffici legislativi, in un campo di così rilevante interesse pubblico;

   considerato che:

    l'articolo 3, comma 4, lettera c), del codice, come modificato dall'articolo 2 dello schema di decreto, prevede che costituisca segnale di allarme l'esistenza di esposizioni scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma, purché rappresentino complessivamente almeno il 5 per cento del totale delle esposizioni;

    al fine di evitare criticità per le imprese e in conformità con quanto previstoPag. 43 dalla Nuova Definizione di Default Bancario introdotta, con decorrenza 1° gennaio 2021, dall'articolo 178 del regolamento UE n. 575/2013, andrebbe valutato di portare da sessanta a novanta giorni il limite previsto dalla norma e di fare riferimento agli affidamenti accordati e non a quelli ottenuti;

    l'articolo 8 del codice, come modificato dall'articolo 4, comma 2, dello schema di decreto, chiarisce che le misure protettive – la cui durata massima resta stabilita in 12 mesi in conformità a quanto previsto dall'articolo 6, paragrafo 8, della Direttiva – inclusi eventuali proroghe e rinnovi, possono essere adottate solo fino all'omologazione del quadro di ristrutturazione o all'apertura della procedura di insolvenza, ma non specifica se nella durata complessiva delle misure protettive relative ai quadri di ristrutturazione vada considerata anche la durata delle misure di cui il debitore ha usufruito durante la composizione negoziata;

    pertanto, andrebbe valutato di precisare che nella durata complessiva delle misure protettive relative ai quadri di ristrutturazione, che la direttiva impone non superiore a 12 mesi complessivi, vada considerata anche la durata delle misure di cui il debitore ha usufruito durante la composizione negoziata;

    l'articolo 12, comma 3, del codice, come modificato dall'articolo 6 dello schema di decreto, precisa che alla composizione negoziata della crisi non si applica l'articolo 38 del codice, che impone al pubblico ministero di presentare ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale in ogni caso in cui ha notizia di uno stato di insolvenza, introducendo però un'eccezione poco coerente con le previsioni generali del codice, soprattutto rispetto alle altre «parentesi giurisdizionali» che si aprono nell'ambito del procedimento di insolvenza;

    pertanto, andrebbe valutato di fare salva la possibilità di segnalazione da parte dell'autorità giudiziaria al pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, CCII;

    l'articolo 16, comma 2, del codice, come modificato dall'articolo 6 dello schema di decreto legislativo, relativo ai requisiti di indipendenza e ai doveri dell'esperto e delle parti nella composizione negoziata, prevede che l'esperto possa avvalersi di soggetti dotati di specifica competenza, anche nel settore economico in cui opera l'imprenditore, e di un revisore legale, non legati all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale;

    andrebbe valutata l'opportunità di prevedere che i soggetti dotati di specifica competenza nel settore economico in cui opera l'imprenditore, di cui l'esperto può avvalersi nell'esercizio delle sue funzioni, siano scelti prevalentemente fra quelli indicati dalle rispettive associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio;

    l'articolo 18, comma 5, del codice, come modificato dall'articolo 6 dello schema di decreto, in materia di misure protettive che possono conseguire all'accesso dell'imprenditore alla procedura di composizione negoziata della crisi, prevede che i creditori nei cui confronti operano tali misure non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di richiesta delle medesime misure, ma non chiarisce se la norma si riferisca solo ai contratti pendenti essenziali per la gestione corrente dell'impresa;

    andrebbe, di conseguenza, valutato di precisare che la norma si riferisce solo ai contratti pendenti essenziali per la gestione corrente dell'impresa e se sia opportuno ancorare tale misura a una richiesta specifica dell'imprenditore;

    l'articolo 23, comma 1, lettera c), del codice, come modificato dall'articolo 6 dello schema di decreto, nel disciplinare le diverse possibilità di definizione della procedura a conclusione delle trattative, prevedePag. 44 la possibilità di conclusione di un accordo, sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto, specifica che tale accordo produce gli stessi effetti del piano di risanamento (esclusione di revocatoria e del reato di bancarotta, ai sensi degli articoli 166, comma 3, lettera d), e 324), senza però chiarire se sia necessaria l'attestazione del piano prevista dall'articolo 166, comma 3, lettera d), del codice;

    andrebbe valutato di chiarire che, nei casi di accordo, sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto, non occorre l'attestazione del piano prevista dall'articolo 166 comma 3, lettera d), CCII;

    l'articolo 25-octies del codice, introdotto dall'articolo 6 dello schema di decreto, relativo alla segnalazione dell'organo di controllo (riproduttivo del contenuto dell'articolo 15 del decreto-legge n. 118 del 2021), affidando all'organo di controllo societario il compito di segnalare all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di nomina di un esperto per l'avvio della composizione negoziata della crisi, in combinazione con il venir meno degli «indicatori della crisi», originariamente previsti dall'articolo 13 del codice, rende molto incerta la responsabilità degli organi di controllo, soprattutto in riferimento al momento in cui si sarebbero dovuti attivare, non essendovi più una demarcazione oggettiva e verificabile del superamento di indicatori oggettivi;

    quindi, andrebbe valutata l'introduzione di una migliore delimitazione della responsabilità degli organi di controllo, anche in ottica della riforma delle norme penali fallimentari;

    l'articolo 25-novies del codice, introdotto dall'articolo 6 dello schema di decreto, disciplinando i casi in cui i creditori pubblici qualificati sono tenuti ad effettuare una segnalazione nei confronti dell'imprenditore e, ove esistente, dell'organo di controllo, nella persona del presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale, a differenza delle previsioni originarie delle misure di allerta, individua importi eccessivamente bassi per l'attivazione dell'obbligo di segnalazione;

    pertanto, andrebbe valutato di innalzare e opportunamente calibrare in funzione della dimensione dell'impresa gli importi previsti per l'obbligo di segnalazione da parte dei creditori pubblici qualificati;

    l'articolo 64-bis, introdotto dall'articolo 16 dello schema di decreto, prevede il piano di ristrutturazione omologato (PRO), con il quale il debitore che si trova in stato di crisi o di insolvenza può prevedere il soddisfacimento dei creditori, previa suddivisione in classi degli stessi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei;

    la domanda con riserva di un PRO consente di posticipare la presentazione della proposta e del piano, facilitando uno uso distorto del meccanismo come accaduto in passato con i cd. concordati in bianco, e consente una maggiore facilità nella conferma delle misure protettive da parte del tribunale e una automatica prededucibilità dei crediti sorti in costanza di procedura;

    in tal modo si rischia di disincentivare il ricorso alla composizione negoziata, che è un istituto già in difficoltà;

    pertanto andrebbe valutato se al PRO si possa ricorrere solo dopo avere esperito la composizione negoziata o se sia più opportuno non introdurre un nuovo istituto e rafforzare semplicemente gli accordi di ristrutturazione e concordato preventivo;

    il richiamato articolo 64-bis, al comma 8, prevede – attraverso il richiamo all'articolo 107, comma 4, del codice – termini di decadenza molto brevi per i creditori dissenzienti per proporre opposizione;

    andrebbe valutata l'opportunità di termini più lunghi tenuto conto delle gravi conseguenze di tale decadenza, che può comportare per i creditori concorsuali il venir meno di privilegi e garanzie di cui agli articoli 2740 c.c. e 2741 c.c.;

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    l'articolo 84, in materia di finalità del concordato preventivo e tipologie di piano, come sostituito dall'articolo 19, comma 2, dello schema di decreto legislativo, disciplina il caso in cui il piano di concordato contenga l'offerta di acquisto da parte di un soggetto individuato, avente a oggetto l'affitto o il trasferimento in suo favore, anche prima dell'omologazione, dell'azienda o più rami di azienda, prevedendo in tal caso che il commissario giudiziale verifica l'assenza di soluzioni alternative migliori sul mercato e assicura il rispetto dei princìpi di pubblicità e trasparenza;

    l'articolo 91 del codice della crisi di impresa contempla un'analoga fattispecie, quale quella delle offerte concorrenti, in virtù della quale, quando il piano di concordato comprende un'offerta irrevocabile da parte di un soggetto già individuato e avente ad oggetto il trasferimento in suo favore, anche prima dell'omologazione, verso un corrispettivo in denaro o comunque a titolo oneroso, dell'azienda o di uno o più rami d'azienda o di specifici beni, il tribunale o il giudice da esso delegato dispone che dell'offerta stessa sia data idonea pubblicità al fine di acquisire offerte concorrenti. In caso di manifestazioni di interesse, il tribunale o il giudice da esso delegato, dispone con decreto l'apertura della procedura competitiva;

    andrebbe quindi valutato di ribadire anche all'articolo 84 il principio dell'adozione di procedure competitive;

    l'articolo 86, come modificato dall'articolo 19, comma 4, prevede una regola generale per il pagamento differito dei creditori muniti di garanzia reale, eliminando la specifica che la moratoria non possa essere superiore a due anni dall'omologazione;

    andrebbe valutata l'opportunità di ripristinare tale limite temporale;

    l'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, prevede, ai commi 9-quater e 9-quinquies, l'obbligatorietà del deposito telematico dei rapporti riepilogativi finali da parte del curatore fallimentare e dei rapporti riepilogativi semestrali da parte del commissario giudiziale della procedura di concordato preventivo;

    andrebbe valutata l'opportunità di prevedere espressamente nel codice della crisi di impresa i richiamati obblighi di deposito dei rapporti riepilogativi, in attuazione dei princìpi di efficienza delle procedure e di efficace vigilanza dei professionisti, previsti dalla direttiva,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) all'articolo, 3 comma 4, lettera c), del codice, come modificato dall'articolo 2 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di portare da sessanta a novanta giorni il limite previsto dalla norma e di fare riferimento agli affidamenti accordati e non a quelli ottenuti;

   b) all'articolo 8 del codice, come modificato dall'articolo 4 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di precisare che nella durata complessiva delle misure protettive relative ai quadri di ristrutturazione, che la direttiva impone non superiore a 12 mesi complessivi, vada considerata anche la durata delle misure di cui il debitore ha usufruito durante la composizione negoziata;

   c) all'articolo 12, comma 3, del codice, come modificato dall'articolo 6 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di fare salva la possibilità di segnalazione da parte dell'autorità giudiziaria al pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, CCII;

   d) all'articolo 16, comma 2, del Codice, come modificato dall'articolo 6 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che i soggetti dotati di specifica competenza nel settore economico in cui opera l'imprenditore, di cui l'esperto può avvalersi nell'esercizio delle sue funzioni, siano scelti prevalentemente fra quelli indicati dalle rispettive associazioniPag. 46 di categoria maggiormente rappresentative sul territorio;

   e) all'articolo 18, comma 3, del codice, come modificato dall'articolo 6 dello schema di decreto, e all'articolo 55, comma 3, del codice, come introdotto dall'articolo 13 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che il debitore può riproporre l'istanza relativa alle misure protettive e cautelari quando l'inefficacia sia dipesa da una inattività dell'ufficio giudiziario non imputabile al debitore medesimo;

   f) all'articolo 18, comma 5, del codice, come modificato dall'articolo 6 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità se precisare che la norma si riferisce solo ai contratti pendenti essenziali per la gestione corrente dell'impresa e se sia opportuno ancorare tale misura a una richiesta specifica dell'imprenditore;

   g) all'articolo 23, comma 1, lettera c), del codice, come modificato dall'articolo 6 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di chiarire che, nei casi di accordo, sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto, non occorre l'attestazione del piano prevista dall'articolo 166, comma 3, lettera d), CCII;

   h) all'articolo 25-octies del codice, introdotto dall'articolo 6 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità dell'introduzione di una migliore delimitazione della responsabilità degli organi di controllo, anche in ottica della riforma delle norme penali fallimentari;

   i) all'articolo 25-novies del codice, introdotto dall'articolo 6 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di innalzare e opportunamente calibrare in funzione della dimensione dell'impresa gli importi previsti per l'obbligo di segnalazione da parte dei creditori pubblici qualificati;

   j) all'articolo 64-bis, introdotto dall'articolo 16 dello schema di decreto, valuti il Governo l'effettiva opportunità del nuovo istituto introdotto, verificando se non sia il caso o di rafforzare gli accordi di ristrutturazione e concordato preventivo o comunque di ricorrere al PRO solo dopo avere esperito la composizione negoziata;

   k) al medesimo articolo 64-bis, introdotto dall'articolo 16, al comma 8, valuti il Governo l'opportunità di termini di decadenza più lunghi per proporre opposizione;

   l) all'articolo 84, comma 9, come sostituito dall'articolo 19, comma 2, valuti il Governo l'opportunità di prevedere espressamente l'apertura della procedura competitiva;

   m) all'articolo 86, come modificato dall'articolo 19, comma 4, valuti il Governo l'opportunità di ripristinare il limite massimo dei due anni per la moratoria dei creditori privilegiati ivi contemplata;

   n) valuti il Governo l'opportunità di inserire nel codice della crisi di impresa le disposizioni ora previste all'articolo 16-bis, commi 9-quater e 9-quinquies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, in materia di obbligatorietà del deposito telematico dei rapporti riepilogativi finali da parte del curatore fallimentare e dei rapporti riepilogativi semestrali da parte del commissario giudiziale della procedura di concordato preventivo.