CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 19 maggio 2022
799.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO
Pag. 98

ALLEGATO 1

Delega al Governo in materia di contratti pubblici. Nuovo testo C. 3514 Governo, approvato dal Senato, e abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

   esaminato il disegno di legge C. 3514 e abb., recante la delega al Governo in materia di contratti pubblici, approvato dal Senato, quale risultante dalle modifiche apportate in sede referente;

   premesso che:

    il disegno di legge è volto a razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché a migliorarne l'armonizzazione con il diritto comunitario anche al fine di evitare l'avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione europea e di giungere alla risoluzione delle procedure avviate;

    l'adozione della riforma in esame rientra tra gli impegni assunti dal Governo con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR – componente 1 concernente «Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA» della Missione 1 in materia di digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura –M1C1-70); la decisione del Consiglio UE del 13 luglio 2021 che ha approvato il Piano richiede l'entrata in vigore della legge delega entro il 30 giugno 2022, l'adozione dei decreti legislativi di attuazione entro il 31 marzo 2023 e l'entrata in vigore di tutte le necessarie misure di esecuzione e delle norme di diritto derivato entro il 30 giugno 2023; in base alla citata decisione, la legge di delega deve dettare principi e criteri direttivi volti a: 1) ridurre la frammentazione delle stazioni appaltanti, stabilendo tra le altre cose gli elementi di base del sistema di qualificazione, conferendo all'ANAC il potere di riesaminare la qualificazione delle stazioni appaltanti in termini di procurement capacity e stabilendo incentivi all'uso delle centrali di committenza professionali esistenti; 2) semplificare e digitalizzare le procedure delle centrali di committenza; 3) definire le modalità per digitalizzare le procedure per tutti gli appalti pubblici e concessioni e definire i requisiti di interoperabilità e interconnettività; 4) ridurre progressivamente le restrizioni al subappalto;

    al fine di consentire il tempestivo avvio dell'attuazione degli interventi previsti nel PNRR con il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, sono state introdotte nella materia in oggetto norme speciali volte ad una accelerazione delle procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati con le risorse europee e con quelle complementari nazionali; tra le innovazioni previste nel predetto decreto-legge, l'articolo 48 è intervenuto in materia di ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nel caso di progetti cofinanziati dall'Unione europea mediante il Dispositivo per la ripresa e la resilienza o i fondi strutturali, l'articolo 49 è nuovamente intervenuto sulla disciplina del subappalto, mentre l'articolo 51 ha novellato la disciplina in materia di appalti di valore inferiore alle soglie previste per l'applicazione delle direttive sugli appalti pubblici sulla quale era in precedenza intervenuto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76;

    tra gli obiettivi principali del provvedimento in esame assume peculiare rilevo l'adeguamento della disciplina dei contratti pubblici al diritto europeo, ai princìpi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali, nonché quello di giungere alla risoluzione delle procedure Pag. 99di infrazione avviate dalla Commissione europea e di prevenirne ulteriori;

    la materia dei contratti pubblici è attualmente oggetto di una procedura di infrazione aperta nei confronti dell'Italia (procedura n. 2018/2273) per garantire il corretto recepimento delle direttive 2014/24/UE, 2014/25/UE e 2014/23/UE, recanti, rispettivamente, disposizioni in materia di aggiudicazione dei contratti di concessione, di appalti pubblici nei «settori ordinari» e di procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali;

    le non conformità del quadro giuridico italiano alle direttive del 2014 sugli appalti pubblici sono state oggetto di una lettera di costituzione in mora del 25 gennaio 2019, di una prima lettera di costituzione in mora complementare del 28 novembre 2019 e, da ultimo, di una seconda lettera di costituzione in mora complementare del 6 aprile 2022;

    la citata seconda lettera della Commissione europea è intervenuta nonostante i diversi interventi legislativi adottati negli ultimi anni nella materia dei contratti pubblici al fine di adeguarla al diritto europeo; tra tali interventi si ricorda l'abrogazione, con effetto a decorrere dal 1° novembre 2021, del divieto di subappaltare più del 30 per cento dell'importo dell'appalto, disposta dall'articolo 49 del decreto-legge n. 77/2021, nonché la recente legge 23 dicembre 2021, n. 238 (Legge europea 2019-2020), il cui articolo 10 contiene disposizioni volte proprio a risolvere questioni censurate nella citata procedura di infrazione;

    nel suo nuovo intervento la Commissione europea, pur dando atto dei notevoli progressi compiuti dall'Italia nel conformare la propria legislazione al quadro dell'UE in materia di appalti pubblici, invita le autorità italiane ad affrontare alcune questioni rimanenti e aggiuntive concernenti il recepimento delle norme dell'UE in materia di appalti pubblici. In particolare, secondo la Commissione, alcune più recenti norme italiane, come le disposizioni sulle procedure negoziate senza gara d'appalto, non sono conformi al diritto dell'Unione, mentre altre, sollevate nelle precedenti lettera di costituzione in mora, rimangono ancora in sospeso, come nel caso del divieto per i subappaltatori di ricorrere ad altri subappaltatori;

    valutato con favore l'impianto generale del provvedimento, e in particolare il principio direttivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), che impone il perseguimento di obiettivi di stretta aderenza alle direttive europee attraverso l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione corrispondenti a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse – in coerenza con l'obiettivo di evitare il cosiddetto «gold plating» scongiurando l'imposizione agli operatori economici di adempimenti e oneri che potrebbero essere evitati – assicurando l'apertura alla concorrenza e al confronto competitivo tra i diversi operatori, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese;

    rilevata l'esigenza di rivedere anche la disciplina degli appalti di valore inferiore alle soglie previste per l'applicazione delle direttive sugli appalti pubblici, assicurando principi generali di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione specie laddove gli appalti presentino un rilevante interesse per gli operatori economici situati in altri Stati membri;

    considerato come la riforma in esame, oltre a risultare funzionale all'attuazione del PNRR di cui essa stessa costituisce una parte strategica, risulti fondamentale, alla luce di quanto sopra evidenziato, sia per addivenire ad una definitiva composizione al contenzioso in essere con l'Unione europea, sia per inquadrare in un contesto organico e coerente con il diritto europeo le norme speciali definite con provvedimenti d'urgenza sulla cui base sono in corso le procedure di affidamento delle opere finanziate con le risorse del PNRR,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura. Testo unificato C. 2049 Spena e abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

   esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 2049 e abbinate, recante disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura, quale risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente;

   rilevato che il provvedimento reca disposizioni per il settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura, al fine di valorizzare le competenze le professionalità delle donne per lo sviluppo ambientalmente e socialmente sostenibile, eliminando le criticità esistenti nel settore, contrastando le disparità salariali e le discriminazioni di genere e monitorando l'impatto di genere delle misure adottate, nonché prevedendo interventi che garantiscano il diritto alla maternità, la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, i servizi di assistenza, la continuità della formazione, l'accesso al credito, alla terra e alle acque, nonché la rappresentanza di entrambi i sessi negli organismi decisionali e nelle cariche direttive del settore;

   considerato che l'insieme delle misure previste nel provvedimento s'inquadra nell'ambito del più generale obiettivo di promozione del lavoro femminile definito dalla Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026, in attuazione delle normative e degli indirizzi dell'Unione europea;

   ricordato che la promozione della parità di genere è inclusa tra le priorità strategiche trasversali del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e assume un particolare rilievo in sede europea, ove negli ultimi anni sono state adottate diverse misure sulla parità di trattamento e l'integrazione della dimensione di genere in tutte le altre politiche;

   ricordato altresì che nonostante i notevoli progressi compiuti negli ultimi decenni, la disuguaglianza di genere rimane una questione aperta nell'Unione europea e che anche per tale ragione il Centro comune di ricerca della Commissione europea ha recentemente inaugurato un portale di monitoraggio online a sostegno dell'attuazione della Strategia per la parità di genere 2020 – 2025, al fine di facilitare lo sviluppo di iniziative politiche che affrontino la disuguaglianza di genere monitorando i progressi dell'Unione nelle tre dimensioni principali della strategia volte a porre fine alla violenza di genere, a colmare i divari di genere nel mercato del lavoro e a raggiungere l'equilibrio di genere nel processo decisionale;

   evidenziato come l'articolo 1, comma 2, preveda che «con decreto» siano recepite le norme necessarie a dare attuazione alla direttiva 2010/41/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sull'applicazione del principio di parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano una attività autonoma e che abroga la direttiva 86/613/CEE del Consiglio, senza specificare la natura del decreto, il soggetto chiamato ad adottarlo e l'ambito oggettivo nel quale si intende intervenire;

   condivise le finalità e le misure contemplate nel provvedimento al fine di promuovere un effettivo riequilibrio di genere in ambiti essenziali dell'economia nazionale e valutata la loro coerenza con la Pag. 101normativa e gli indirizzi adottati in materia in sede europea,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) al comma 2 dell'articolo 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di indicare la natura del decreto ivi previsto e il soggetto chiamato ad adottarlo, nonché di specificare l'ambito oggettivo nel quale si intende intervenire;

   b) all'articolo 4, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare che le risorse del nuovo Fondo per promuovere l'aggregazione dell'imprenditoria femminile agricola, istituito ai sensi del comma 3, destinate alla realizzazione di iniziative e di percorsi di aggregazione imprenditoriale femminile agricola, compresa la costituzione di reti di imprese agricole femminili, siano ripartite nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimento.

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ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132. Atto n. 374.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza);

   premesso che:

    lo schema di decreto è stato predisposto ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea 2019-2020), che include, al n. 22 dell'allegato A ad essa annesso, la citata direttiva (UE) 2019/1023;

    il Governo si è avvalso della possibilità, prevista dall'articolo 34, paragrafo 2, della medesima direttiva, di prorogare di un anno il termine per la sua attuazione, che pertanto scadrà il prossimo 17 luglio 2022;

    l'attuazione della direttiva in recepimento è prevista anche tra gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che il Governo si è impegnato a realizzare entro la fine del 2022, attraverso una serie di modifiche al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019 (di seguito «Codice»), la cui entrata in vigore è stata rinviata al prossimo 16 maggio 2022, dal decreto-legge n. 118 del 2021 in materia di crisi d'impresa e di giustizia;

    lo schema di decreto prevede tra l'altro la sostituzione del titolo II della parte I del Codice, al fine di introdurre la procedura della «composizione negoziata della crisi» che si avvale di una piattaforma telematica nazionale e della partecipazione di un esperto chiamato ad affiancare l'imprenditore nell'affrontare la sua situazione di squilibrio per una ristrutturazione preventiva, volta a prevenire l'insolvenza ed evitare la liquidazione; tale disciplina, al fine di rispettare le scadenze previste nell'ambito del PNRR, era stata già adottata attraverso alcune disposizioni del decreto-legge n. 118 del 2021 e del decreto-legge n. 152 del 2021, di cui lo schema di decreto legislativo prevede la contestuale abrogazione;

    considerato che la direttiva in recepimento è volta a contribuire al corretto funzionamento del mercato interno, nonché a eliminare gli ostacoli all'esercizio delle libertà fondamentali, quali la libera circolazione dei capitali e la libertà di stabilimento, che derivano dalle differenze tra le legislazioni e procedure nazionali in materia di ristrutturazione preventiva, insolvenza, esdebitazione e interdizioni. Il suo obiettivo principale è di garantire «alle imprese e agli imprenditori sani che sono in difficoltà finanziarie la possibilità di accedere a quadri nazionali efficaci in materia di ristrutturazione preventiva che consentanoPag. 103 loro di continuare a operare, agli imprenditori onesti insolventi o sovraindebitati di poter beneficiare di una seconda opportunità mediante l'esdebitazione dopo un ragionevole periodo di tempo, e a conseguire una maggiore efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, in particolare attraverso una riduzione della loro durata»;

    rilevato che gli effetti economici connessi alla pandemia, unitamente a quelli derivanti dalla più recente crisi energetica e dagli aumenti dei prezzi delle materie prime, suggeriscono l'opportunità di ampliare alcune misure agevolative che facilitino la composizione delle crisi di impresa, con particolare riguardo alla disciplina della transazione fiscale; in particolare, potrebbe risultare opportuno, con riferimento al trattamento dei crediti tributari e contributivi, integrare, anche in un successivo provvedimento normativo, le novelle agli articoli 63 e 88 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, previste, rispettivamente, dagli articoli 15, comma 3 e 19, comma 6, dello schema di decreto, al fine di prevedere che nell'ambito degli accordi di ristrutturazione e del concordato preventivo siano inclusi, tra i soggetti passivi della transazione fiscale – oltre all'amministrazione finanziaria e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie – anche gli enti territoriali con riferimento ai tributi locali di spettanza che incidono sulla crisi d'impresa e che non possono essere oggetto di transazione fiscale ai sensi della disciplina vigente; in ogni caso, ai fini della conformità con quanto disposto dall'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2019/1023 (UE), in entrambe le fattispecie si ravvisa l'esigenza di superare la verifica d'ufficio del c.d. test di convenienza ai fini dell'omologazione degli accordi di ristrutturazione e del concordato preventivo, prevedendola soltanto in caso di opposizione del creditore dissenziente;

    considerato il parere reso sul provvedimento dal Consiglio di Stato nell'adunanza della Commissione speciale del 1° aprile 2022,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) con riferimento alla disciplina dell'omologazione degli accordi di ristrutturazione e del concordato preventivo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria – di cui, rispettivamente, al nuovo comma 2-bis dell'articolo 63 del Codice, introdotto dall'articolo 15, comma 3, lettera b), dello schema di decreto, e al nuovo comma 2-bis dell'articolo 88 del Codice, novellato dall'articolo 19, comma 6, lettera c), dello schema di decreto – si valuti l'opportunità di espungere l'obbligo della verifica d'ufficio, in sede di omologazione, del fatto che la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali sia conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria – ciò in ragione di quanto disposto dall'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2019/1023 (UE), il quale stabilisce, alla lettera d), che «nel caso vi siano creditori dissenzienti, il piano di ristrutturazione superi la verifica del migliore soddisfacimento dei creditori», precisando che il cosiddetto test di convenienza non possa essere eseguito d'ufficio ma solo su opposizione del creditore dissenziente, ovvero che la verifica è effettuata da una autorità giudiziaria o amministrativa «solo se il piano di ristrutturazione è stato contestato per tale motivo»;

   b) con riferimento all'articolo 109, comma 5, del Codice, in materia di maggioranza per l'approvazione del concordato, come novellato dall'articolo 23, comma 1, dello schema di decreto, si valuti la coerenza di quanto disposto dal secondo periodo del citato comma 5 con riguardo alle maggioranze necessarie in ciascuna classe per l'approvazione della proposta di concordato in continuità aziendale, con la previsione di cui all'articolo 9, paragrafo 6, comma 2, della direttiva in recepimento, al fine di fugare l'eventualità che la proposta sia approvata sulla base dei soli creditori votanti senza che sussista la maggioranza dell'importo dei crediti.