CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 19 maggio 2022
799.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Modifiche e integrazioni della disciplina concernente i testimoni di giustizia. C. 1740 Aiello.

PROPOSTE EMENDATIVE E SUBEMENDATIVE

ART. 1.

  Sostituirlo con il seguente:

  1. Al comma 2-ter dell'articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I testimoni e collaboratori di giustizia sottoposti alle speciali misure di protezione di cui all'articolo 13, comma 1, hanno diritto a ricevere copia degli atti applicativi, modificativi e revocativi delle speciali misure di sicurezza di cui sono destinatari nonché degli atti presupposti strettamente indispensabili all'esercizio del diritto di tutela amministrativa, anche per estratto e previa formale declassificazione, anche parziale, dei medesimi da parte della Commissione Centrale di cui al comma 2, entro 30 giorni dalla formale richiesta.
  2. Non sono ostensibili atti e documenti coperti da segreto istruttorio, investigativo o tali per cui la loro divulgazione potrebbe compromettere l'esito di investigazioni in corso o la tutela e la sicurezza di altri beneficiari di programmi di protezione o disvelare la identità di fonti confidenziali o agenti sotto copertura.
  3. Le comunicazioni a carattere non meramente interlocutorio sono effettuate in forma scritta, mediante rilascio di copia datata sottoscritta da chi le effettua. I provvedimenti a carattere decisorio suscettibili di impugnazione ai sensi dell'articolo 10, comma 2-quinquies, sono notificati, a cura del personale del Servizio Centrale di Protezione, con le modalità di cui all'articolo 137 del codice di procedura civile in quanto compatibili».
1.1. Paolini, Potenti, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Tateo.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. Il comma 2-bis, dell'articolo 10, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, è sostituito dal seguente:

   «2-bis. La Commissione è presieduta da un magistrato delle giurisdizioni superiori posto fuori ruolo e nominato dal Ministro della Giustizia di intesa con il Consiglio Superiore della Magistratura, da un avvocato dello Stato, da ulteriori due magistrati, da quattro funzionari ed ufficiali ed un membro del ruolo prefettizio. Uno dei componenti assume la qualità di vicepresidente, dopo deliberazione della commissione centrale, e può presiedere al funzionamento dell'organo anche per il periodo di assenza o decadenza del presidente. La venuta meno di uno dei membri della commissione centrale, compreso il Presidente, comporta la sua sostituzione entro 30 giorni. La commissione assume le sue deliberazioni a maggioranza. I componenti magistrati, funzionari ed ufficiali dovranno essere in possesso di esperienze di servizio in materia di criminalità organizzata, mafia e terrorismo, di reati in materia di violenza familiare e sessuale».
1.2. Potenti, Paolini, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Tateo.

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  Al comma 1, sostituire le parole da: possono chiedere fino a: che li riguardano con le seguenti: per ragioni di giustizia, hanno diritto di accesso agli atti ed ai provvedimenti della commissione che li riguardano. Agli stessi è comunque fatto divieto di divulgare altrimenti le informazioni apprese a seguito dell'esercizio del diritto di accesso.
1.3. Annibali, Ferri, Vitiello.

  Al comma 1, sostituire le parole da: possono chiedere fino a: che li riguardano con le seguenti: hanno diritto di accesso agli atti ed ai provvedimenti della commissione che li riguardano, ai fini della difesa in giudizio, e non possono divulgare a terzi il contenuto degli stessi, visionati o ricevuti in copia. Non sono considerati terzi i difensori nominati.
1.4. Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Dori, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: È fatto obbligo al testimone di non divulgare a terzi il contenuto degli atti conosciuti o ricevuti in copia.
1.5. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Rossello.

  Al comma 1, terzo periodo, alle parole: Una copia delle relazioni premettere le seguenti: Nei casi in cui venga attivato il sostegno psicologico.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, al fine di tutelare il diritto alla salute.
1.6. Saitta, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Dori, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Salafia, Sarti, Scutellà.

  Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.
1.7. Varchi, Maschio.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Gli atti e i documenti richiesti possono essere rilasciati solo se la loro divulgazione non pregiudica inchieste in corso oppure l'efficacia delle misure di protezione adottate nei confronti dei testimoni e dei collaboratori di giustizia. Sono, in ogni caso, coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari in corso.
1.8. Bordo.

  All'articolo aggiuntivo 1.01 della Relatrice, comma 1, capoverso 2.bis., secondo periodo, sostituire la parola: concordanti con le seguenti: entrambe favorevoli.
0.1.01.1. Potenti, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Dopo il comma 2 dell'articolo 11 della legge 11 gennaio 2018, n. 6, è inserito il seguente:

   «2-bis. Nel caso in cui le informazioni di cui al comma 2 siano concordanti la commissione centrale delibera la proposta di ammissione e il relativo status di collaboratore o testimone. Nel caso in cui le medesime informazioni di cui al comma 2 non siano concordanti la commissione delibera l'ammissione del soggetto alle speciali misure di protezione previste per il testimone di giustizia sulla base delle informazioni ricevute».
1.01. La Relatrice.

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  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

   «e) specificare dettagliatamente tutti i beni posseduti o controllati direttamente o per interposta persona e le altre utilità delle quali dispongono direttamente o indirettamente, nonché immediatamente dopo l'ammissione alle speciali misure di protezione, versare il denaro frutto di attività illecite. Al momento dell'ingresso nel programma definitivo di protezione il servizio centrale di protezione deve effettuare gli accertamenti patrimoniali sui beni posseduti o controllati direttamente o per interposta persona e le altre utilità di cui dispongono direttamente o indirettamente. L'autorità giudiziaria provvede al sequestro del denaro e dei beni illeciti. Per gli immobili leciti il collaboratore può usufruire dei benefici di cui all'articolo 6, comma 1, lettera h), della legge 11 gennaio 2018, n. 6».
1.02. La Relatrice.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. La documentazione medica, le relazioni dei servizi sociali, le relazioni psicologiche personali, possono essere richieste in copia dall'interessato, ai fini dell'esercizio di un diritto, ove non sussistano specifici motivi ostativi di segretezza e previa eventuale declassificazione.
1.03. Paolini, Potenti, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Tateo.

ART. 2.

  Al comma 1, premettere la seguente lettera:

   0a) alla lettera g), secondo periodo, le parole: «a un terzo se è assolutamente necessario al fine di realizzare l'autonomia reddituale del testimone di giustizia o degli altri protetti.» sono sostituite dalle seguenti: «al doppio, se appare necessario al fine di realizzare l'autonomia reddituale del testimone di giustizia o degli altri protetti».
2.1. Paolini, Potenti, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Tateo.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
2.2. Potenti, Paolini, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Tateo.

  All'emendamento 2.35 della Relatrice, lettera a), capoverso g), secondo periodo, dopo le parole: può essere corrisposta aggiungere le seguenti: per una sola volta in favore del testimone o degli altri soggetti protetti.

  Conseguentemente, al medesimo emendamento 2.35 della Relatrice, lettera a), capoverso g), secondo periodo, sopprimere le parole da: al fine sino a: soggetti protetti.
0.2.35.1. Potenti, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

  All'emendamento 2.35 della Relatrice, lettera a), capoverso g), terzo periodo, sostituire le parole: in tempi celeri e congrui per l'avvio del medesimo con le seguenti: in tre mesi.
0.2.35.2. Paolini, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo, Tomasi.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) la lettera g) è sostituita dalla seguente:

   «g) la capitalizzazione del costo dell'assegno periodico di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), è quantificata ai sensi dei regolamenti di cui all'articolo 26. In aggiunta alla capitalizzazione può essere corrisposta sulla base di un concreto progettoPag. 58 lavorativo, previa valutazione sulla sua attuabilità, una somma pari alla metà dell'importo della capitalizzazione spettante, al fine di realizzare l'autonomia reddituale del testimone di giustizia o degli altri soggetti protetti. La valutazione del progetto di reinserimento lavorativo è deliberata in tempi celeri e congrui per l'avvio del medesimo».
2.35. La Relatrice.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) alla lettera g), terzo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) dopo le parole: «previa valutazione» sono inserite le seguenti: «, entro novanta giorni dalla sua presentazione»;

    2) le parole: «alle condizioni contingenti di mercato, alle capacità del singolo e» sono soppresse.
2.3. Cataldi, Ascari, Barbuto, Di Sarno, Di Stasio, Dori, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

  Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: capitalizzazione con le seguenti: la somma corrispondente alla capitalizzazione.
2.4. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Rossello.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e, ove non sufficiente, può essere integrata mediante l'accesso ai mutui agevolati di cui alla lettera e).
2.5. Conte.

  Al comma 1, lettera a) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Dette somme, ove da sole non sufficienti, possono essere integrate mediante accesso ai mutui agevolati di cui alla lettera e).».
2.6. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Rossello.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nella scelta dell'acquisto dell'unità abitativa o dell'esercizio di un'attività imprenditoriale, il testimone di giustizia può avvalersi della professionalità di agenti del Nucleo operativo di protezione».
2.7. Rampelli, Varchi, Maschio.

  Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

   a-bis) dopo la lettera g), è aggiunta la seguente:

   «g-bis) la somma corrispondente alla capitalizzazione può essere utilizzata per l'acquisto di un'unità abitativa, per l'esercizio di un'attività imprenditoriale o per entrambe. Tali somme, ove da sole non sufficienti, possono essere integrate mediante accesso ai mutui agevolati, di cui alla lettera e)».
2.8. Di Sarno, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Stasio, Dori, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

  All'emendamento 2.36 della Relatrice, sopprimere le seguenti parole: equivalente a quella pregressa.
0.2.36.1. Potenti, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

  All'emendamento 2.36 della Relatrice, dopo le parole: equivalente a quella pregressa aggiungere le seguenti: per causa a lui non imputabile.
0.2.36.2. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano.

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  Al comma 1, lettera b), capoverso h), sostituire il primo periodo con il seguente: L'accesso del testimone di giustizia, qualora non abbia altrimenti riacquistato l'autonomia economica equivalente a quella pregressa, ed in alternativa al progetto di reinserimento lavorativo, a un programma di assunzione in una pubblica amministrazione, con qualifica e con funzioni corrispondenti al titolo di studio e alla professionalità possedute, fatte salve quelle che richiedono il possesso di specifici requisiti.
2.36. La Relatrice.

  Al comma 1, lettera b), capoverso h), primo periodo, sostituire le parole: , in alternativa alla capitalizzazione utilizzata per un'attività imprenditoriale, con le seguenti: , qualora non abbia altrimenti riacquistato l'autonomia economica,.
2.9. Perantoni, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Dori, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

  Al comma 1, lettera b), capoverso lettera h), primo periodo, sopprimere le seguenti parole: utilizzata per una attività imprenditoriale.
2.10. Paolini, Potenti, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Tateo.

  Al comma 1, lettera b), capoverso lettera h), primo periodo, sostituire le parole: utilizzata per una attività imprenditoriale con le seguenti: , e qualora non abbia altrimenti riacquistato l'autonomia economica.
2.11. Paolini, Potenti, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Tateo.

  Al comma 1, lettera b), capoverso lettera h), primo periodo, dopo le parole: in una pubblica amministrazione aggiungere le seguenti: o ente pubblico economico o società partecipata in misura non inferiore al 20 per cento dallo Stato,.
2.12. Paolini, Potenti, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Tateo.

  Al comma 1, lettera b), capoverso lettera h), secondo periodo, sostituire le parole: anche se in sovrannumero e in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, commi 2 e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 con le seguenti: nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti dei posti vacanti nelle piante organiche e nel rispetto delle disposizioni limitative in materia di assunzioni, sulla base delle intese conseguite tra il Ministero dell'interno e le amministrazioni interessate. A tale fine si applica ai testimoni di giustizia il diritto al collocamento obbligatorio con precedenza previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
2.13. Paolini, Potenti, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Tateo.

  Al comma 1, lettera b), capoverso h), dopo il secondo periodo, inserire i seguenti: Possono essere ammessi al programma di assunzione anche coloro che, pur avendo ottenuto la capitalizzazione, di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, prima della data di entrata in vigore della presente legge non abbiano riacquistato l'autonomia lavorativa o il godimento di un reddito proprio equivalenti a quelli pregressi, per cause a loro non imputabili. La valutazione di tale requisito è demandata alla Commissione centrale.
2.14. Dori, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

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  Al comma 1, lettera b), capoverso lettera h), terzo periodo, sopprimere le parole: o dall'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza di tipo mafioso.
2.15. Paolini, Potenti, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Tateo.

  Al comma 1, lettera b), capoverso h), quarto periodo, sostituire le parole da: Per il coniuge e i figli, ovvero per i fratelli sino alle parole: , a condizione che siano rispettate le misure di protezione con le seguenti: Per il coniuge e i figli, stabilmente conviventi con essi e ammessi alle speciali misure di protezione, è consentita esclusivamente in via sostitutiva all'assunzione dell'avente diritto a titolo principale, la liquidazione di un importo utile a realizzare l'autonomia reddituale.
2.16. Potenti, Paolini, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Tateo.

  Al comma 1, lettera b), capoverso lettera h), quarto periodo, dopo la parola: ovvero inserire le seguenti: in subordine.
2.17. Paolini, Potenti, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Tateo.

  Al comma 1, lettera b), capoverso lettera h), quarto periodo, sopprimere le seguenti parole: a carico.
2.18. Paolini, Potenti, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Tateo.

  Al comma 1, lettera b), capoverso lettera h), quarto periodo, sostituire le parole: con essi con le seguenti: a carico.
2.19. Paolini, Potenti, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Tateo.

  Al comma 1, lettera b), capoverso lettera h), quarto periodo, sopprimere le parole: fuori dai casi previsti di collocamento obbligatorio.
2.20. Paolini, Potenti, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Tateo.

  Al comma 1, lettera b), capoverso lettera h), quarto periodo, sostituire le parole: fuori dai casi previsti di collocamento obbligatorio con le seguenti: che non abbia esercitato il diritto al collocamento obbligatorio.
2.21. Paolini, Potenti, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Tateo.

  Al comma 1, lettera b), capoverso lettera h), sopprimere il quinto periodo.
2.22. Paolini, Potenti, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Tateo.

  Al comma 1, lettera b), capoverso h), sostituire il quinto periodo con il seguente: «Il soggetto assunto dalla pubblica amministrazione, dopo il periodo di prova, può richiedere e ottenere, previo parere favorevole della Commissione centrale e a condizione che siano rispettate le misure di protezione adottate nei suoi confronti, il trasferimento o il distacco presso un'altra sede, da indicare all'atto della richiesta».
2.23. Bordo.

  Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

   b-bis) la lettera i) è sostituita dalla seguente:

   «i) la Commissione centrale può altresì adottare, su richiesta, anche collettiva, di uno o più testimoni di giustizia e degli altri protetti, appartenenti al medesimo nucleo familiare, misure straordinarie atte a favorire il reinserimento sociale e lavorativo dei beneficiari, anche mediante erogazione di mutui agevolati stipulati sulla base Pag. 61di convenzioni tra il Ministero dell'interno e gli Istituti di Credito, e fornitura di assistenza tecnica, formativa e logistica».
2.24. Paolini, Potenti, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Tateo.

  Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso i-bis) con il seguente:

   «i-bis) ai figli dei testimoni e dei collaboratori di giustizia sono garantiti: il diritto allo studio, fino al conseguimento di un titolo di istruzione terziaria, compreso il diritto a un alloggio qualora la sede di studio sia ubicata in un luogo diverso dal domicilio dello studente, che può effettuare tale scelta in base alle sue esigenze; la concessione di un contributo per il mantenimento, qualora la sede di studio sia ubicata in un luogo diverso dal domicilio dello studente, corrisposto mensilmente per l'intera durata del percorso di studi; l'esenzione dal pagamento delle quote di iscrizione o delle tasse universitarie e il prestito gratuito dei libri di testo previsti dal piano di studio scelto. I benefici di cui alla presente lettera permangono qualora lo studente: sostenga annualmente, con esito positivo, almeno il 50 per cento degli esami previsti dal piano di studi per l'anno in corso; consegua il titolo richiesto dal corso di studio frequentato entro la durata normale del medesimo aumentato di un anno; nel caso di iscrizione a corso di laurea triennale il godimento del beneficio permane fino al raggiungimento della laurea magistrale fatto salvo quanto disposto al periodo successivo in materia di durata massima del beneficio. Il godimento del beneficio non può, in ogni caso, essere complessivamente superiore ai sei anni fatta esclusione per i corsi di durata superiore a cinque anni, per i quali il limite massimo entro il quale decade il diritto al godimento del beneficio di cui alla presente lettera è di sette anni».
2.25. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Aprea, Rossello.

  Al comma 1, lettera c), capoverso i-bis), dopo la parola: laurea aggiungere le seguenti: specialistica e comunque per 5 anni oltre la durata legale del corso,.
2.27. Potenti, Paolini, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Tateo.

  Al comma 1, lettera c), capoverso i-bis), dopo la parola: laurea aggiungere la seguente: specialistica,.
2.26. Potenti, Paolini, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Tateo.

  Al comma 1, lettera c), capoverso i-bis), sostituire le parole: sia ubicato in un luogo diverso dal domicilio dello studente con le seguenti: sia ubicato in un luogo distante oltre 200 chilometri dal luogo di domicilio dello studente.
2.28. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Rossello.

  Al comma 1, lettera c), capoverso i-bis), sostituire le parole: che può effettuare tale scelta in base alle sue esigenze, con le seguenti: che può effettuare tale libera scelta se non confliggente con le speciali misure di protezione od altre esigenze di sicurezza.
2.29. Potenti, Paolini, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Tateo.

  Al comma 1, lettera c), capoverso i-bis), sostituire le parole: 50 per cento, con le seguenti: 60 per cento.
2.30. Varchi, Maschio.

  Al comma 1, lettera c), capoverso i-bis), sostituire le parole: decadono, in ogni caso, al sesto anno dalla data di iscrizione all'università,Pag. 62 con le seguenti: cessano al compimento del primo anno fuori corso.
2.31. D'Orso, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Dori, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

  Al comma 1, lettera c), capoverso i-ter), aggiungere, in fine, le seguenti parole: o, comunque, fino alla revoca del programma di protezione.
2.32. Varchi, Maschio.

  All'emendamento 2.37 della Relatrice, capoverso i-quater), dopo le parole: il Ministro dell'interno aggiungere le seguenti: , ove sia garantito il mantenimento di idoneo livello di sicurezza dei soggetti protetti,.
0.2.37.1. Potenti, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

  Al comma 1, lettera c), dopo il capoverso i-ter), aggiungere il seguente:

   i-quater) il Ministro dell'interno può sottoscrivere accordi bilaterali con Paesi esteri al fine di facilitare il trasferimento di collaboratori e di testimoni di giustizia che ne facciano richiesta in un Paese estero.
2.37. La Relatrice.

  Al comma 1, lettera c), dopo il capoverso i-ter), aggiungere il seguente:

   i-quater) ai figli minori di collaboratori e testimoni di giustizia sono garantiti: un credito da utilizzare in attività extrascolastiche, volto al reinserimento sociale e alla tutela psicofisica del bambino.
2.33. Mollicone, Varchi, Maschio.

  Al comma 1, lettera c), dopo il capoverso i-ter), aggiungere il seguente:

   i-quater) ai figli minori di collaboratori e testimoni di giustizia è garantita l'assistenza psicologica gratuita.
2.34. Mollicone, Varchi, Maschio.

  All'emendamento 2.38 della Relatrice, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: o di esigenze legate alla composizione del nucleo familiare.
0.2.38.1. Potenti, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

  All'emendamento 2.38 della Relatrice, ultimo periodo, dopo la parola: familiari aggiungere la seguente: già
0.2.38.2. Potenti, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. La capitalizzazione delle misure di assistenza economica, con riferimento ai collaboratori della giustizia, avviene mediante l'erogazione di una somma di denaro pari all'importo dell'assegno di mantenimento erogato per la durata di 5 anni. La capitalizzazione può essere riferita ad un periodo fino a 10 anni in presenza di documentati e concreti progetti di reinserimento socio-lavorativo. Alla somma a titolo di capitalizzazione si aggiunge l'importo forfetario di 10.000 euro rivalutabile secondo gli indici ISTAT quale contributo per la sistemazione alloggiativa. I predetti criteri si applicano anche a tutti i nuclei familiari inseriti nel programma di protezione.
2.38. La Relatrice.

ART. 3.

  Sopprimerlo.
*3.1. Potenti, Paolini, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Tateo.
*3.2. Varchi, Maschio.

  All'emendamento 3.12 della Relatrice, comma 1, lettera a), sostituire le parole: può essere anche individuato dal con le seguentiPag. 63: può anche essere individuato dall'Amministrazione sentito il.
0.3.12.2. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano.

  All'emendamento 3.12 della Relatrice, comma 1, lettera a), dopo le parole: individuato dal testimone di giustizia aggiungere le seguenti: purché, a parere della commissione centrale che acquisisce elementi di valutazione dalle Autorità provinciali di Pubblica Sicurezza, possegga requisiti tali da garantire livelli di sicurezza.
0.3.12.1. Potenti, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

  All'emendamento 3.12 della Relatrice, comma 1, lettera a), dopo le parole: Gli alloggi predisposti per la popolazione protetta aggiungere le seguenti: devono essere ubicati a una distanza non inferiore a 50 chilometri gli uni dagli altri e.
0.3.12.3. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

  1. All'articolo 6 della legge 11 gennaio 2018, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera c), dopo le parole: «sia per dimensioni» sono inseriti i seguenti periodi: «L'alloggio può essere anche individuato dal testimone di giustizia. Gli alloggi predisposti per la popolazione protetta una volta non più in possesso del nucleo familiare, non possono essere assegnati a nessun altro protetto. I danni riscontrati nell'alloggio al momento in cui viene restituito sono a carico del possessore dell'alloggio previa notifica della documentazione contabile relativa ai medesimi danni»;

   b) al comma 1, lettera f), le parole da: «per il pregiudizio» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «per i danni materiali subiti a causa dell'applicazione delle speciali misure di protezione»;

   c) al comma 1, lettera h), è aggiunto in fine il seguente periodo: «La valutazione va effettuata al momento dell'entrata nel programma di protezione dagli organi preposti»;

   d) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Il programma di protezione dei soggetti non facenti parte dello stato di famiglia del testimone di giustizia, inseriti nel medesimo programma di protezione, ha una durata massima di due anni, con riconoscimento, ove possibile, di quanto previsto dal comma 1, lettera g), dell'articolo 5 e del comma 1, lettera g), dell'articolo 7».
3.12. La Relatrice.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Misure di sostegno economico)

  1. All'articolo 6, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera c), dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «L'alloggio destinato ai testimoni di giustizia e agli altri collaboratori nelle località protette non deve essere stato in precedenza assegnato ad altri soggetti protetti. La distanza tra gli alloggi assegnati a tali soggetti non può essere inferiore a trenta chilometri»;

   b) alla lettera f), ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e degli altri danni subiti».
3.3. Giuliano, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Dori, D'Orso, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Al comma 1 dell'articolo 6, della legge 11 gennaio 2018, n. 6, alla lettera c), le parole: «nei limiti delle risorse disponibili Pag. 64a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,» sono soppresse.
3.4. Potenti, Paolini, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Tateo.

  Al comma 1, sostituire le parole: può essere anche individuato dal testimone di giustizia, con le seguenti: deve essere compatibile con tutte le misure di protezione adottate ed è individuato, ove possibile, d'accordo con il testimone di giustizia.
3.5. Bordo.

  Al comma 1, sostituire le parole: può essere anche individuato dal testimone di giustizia, con le seguenti: è individuato di comune accordo con il testimone di giustizia.
*3.6. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Rossello.
*3.7. Conte.

  Al comma 1, sostituire le parole: anche individuato dal testimone di giustizia, con le seguenti: individuato dal testimone di giustizia senza maggiori oneri e se le esigenze di sicurezza lo consentano.
3.8. Potenti, Paolini, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Tateo.

  Al comma 1, dopo le parole: di giustizia aggiungere le seguenti: , previa valutazione da parte della Commissione centrale.
3.9. Varchi, Maschio.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. Al comma 1 dell'articolo 6, della legge 11 gennaio 2018, n. 6, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

   «f) un indennizzo onnicomprensivo, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, determinato secondo criteri oggettivi stabiliti dai regolamenti di cui all'articolo 26, a titolo di ristoro per i danni materiali e morali subiti quale conseguenza della testimonianza resa in ragione della quale è stata disposta l'applicazione delle speciali misure di protezione, che tenga conto del mancato guadagno derivante dalla cessazione dell'attività lavorativa propria del testimone, del coniuge o del figlio convivente. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 13 della legge 23 febbraio 1999, n. 44. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno è surrogato, quanto alle somme corrisposte al testimone di giustizia a titolo di mancato guadagno, nei diritti verso i responsabili dei danni. Le somme recuperate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'interno in deroga all'articolo 2, commi 615, 616 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;».
3.10. Potenti, Paolini, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Tateo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. Al comma 1 dell'articolo 6, della legge 11 gennaio 2018, n. 6, dopo la lettera h) è inserita la seguente:

   «h-bis) in alternativa alla ipotesi di vendita o acquisizione al patrimonio dello Stato di cui alla lettera h), il mantenimento del patrimonio aziendale e/o immobiliare attraverso idoneo strumento di amministrazione a spese dello Stato disposto nel suo interesse su richiesta del procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo di ultima residenza».
3.11. Potenti, Paolini, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Tateo.

Pag. 65

ART. 4.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Misure di tutela)

  1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 6, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

   «h-bis) successivamente al cambio di generalità, al testimone di giustizia è garantita la possibilità di chiedere di riacquistare, in qualsiasi momento, le generalità d'origine oltre al conseguente aggiornamento da parte del Servizio centrale di protezione, dei documenti d'identità, ove custoditi dallo stesso. Al testimone di giustizia uscito dal programma di protezione è garantito l'accompagnamento e scorta da parte del personale di pubblica sicurezza per recarsi in tribunale, anche in casi diversi da quelli relativi a fatti da lui denunciati nonché l'accompagnamento e scorta da parte del personale di pubblica sicurezza per recarsi nella località d'origine per necessità legate a motivi familiari o di salute. È sempre garantito il mantenimento della residenza presso il polo fittizio».
4.1. Potenti, Paolini, Turri, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Tateo.

  Al comma 1, sostituire il capoverso h-bis), con il seguente:

   h-bis) la possibilità per il testimone di giustizia di chiedere di riacquistare, al termine del programma di protezione e sempre che non vi siano giustificati motivi di sicurezza tali da impedirlo, le generalità d'origine;
4.2. Bordo.

  Al comma 1, sostituire il capoverso h-bis), con la seguente:

   h-bis) la possibilità, per il testimone di giustizia, successivamente al cambio di generalità, di chiedere di riacquistare, in qualsiasi momento, le generalità d'origine, previo parere vincolante della Commissione centrale. Tale scelta comporta la revoca delle misure di protezione di cui alla presente legge.
4.3. Varchi, Maschio.

  Al comma 1, capoverso h-bis), sostituire le parole da: chiedere, fino alla fine del capoverso, con le seguenti: riacquistare le generalità di origine, secondo le modalità e alle condizioni di cui al comma 1-bis;

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 6, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

   «1-bis. La misura di cui al comma 1, lettera h-bis), ferma restando in ogni caso il protrarsi di adeguate tutele, è concessa previa dichiarazione di irreperibilità da parte della Commissione Centrale delle generalità attribuite dallo Stato, con contestuale ripristino delle generalità originarie.
   1-ter. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, in caso di richiesta di revoca delle generalità acquisite dallo Stato».
4.4. Sarti, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Dori, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Scutellà.

  Al comma 1, capoverso h-bis), dopo la parola: chiedere aggiungere le seguenti: e ottenere.
4.5. Conte.

  Al comma 1, capoverso h-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: . Tale scelta comporta la revoca delle misure di protezione di cui alla presente legge;
4.6. Varchi, Maschio.

Pag. 66

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  2. All'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 6, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. In caso di revoca dello speciale cambio delle generalità, le persone legate al destinatario del provvedimento di revoca possono avanzare motivata istanza alla commissione centrale affinché il provvedimento di revoca non produca effetti nei loro confronti, Per i figli minori si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119. La commissione centrale, acquisiti elementi di valutazione dalle autorità provinciali di pubblica sicurezza e dal servizio centrale di protezione, accoglie l'istanza nel caso in cui l'applicazione della revoca delle generalità di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, espone il coniuge, la parte dell'unione civile o i figli a rischio per l'incolumità personale. In tale caso la commissione centrale provvede ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, indicando gli adempimenti da compiere negli atti, iscrizioni, trascrizioni o provvedimenti relativi alla persona».

  3. Il comma 3-quater dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, è abrogato.
4.7. La Relatrice.

ART. 5.

  Al comma 1, dopo le parole: come modificato dalla presente legge, aggiungere le seguenti: salvo le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), capoverso i-ter).
5.1. Varchi, Maschio.

ART. 6.

  Sopprimerlo.
6.1. Palmisano, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Dori, D'Orso, Giuliano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

  Al comma 2, lettera b), dopo la parola: fiscali, aggiungere le seguenti: e contributivi.
6.2. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Rossello.

  Al comma 2, sostituire la lettera d), con la seguente:

   d) le procedure esecutive immobiliari e mobiliari;
6.3. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Rossello.

  Al comma 7, dopo le parole: dal servizio centrale di protezione, aggiungere le seguenti: anche al giudice della esecuzione.
6.4. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Rossello.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  8. Con la revoca del programma di protezione il Servizio centrale di protezione notifica la cessazione della sospensione speciale dei termini a tutti i creditori del testimone di giustizia che hanno ricevuto la comunicazione di cui al comma 6.
6.5. Varchi, Maschio.

ART. 7.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.
(Audizione del testimone di giustizia e degli altri protetti)

  1. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge 11 gennaio 2018, n. 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La notificazione della data dell'audizione deve avvenire almenoPag. 67 15 giorni prima del suo espletamento».
7.1. Annibali, Ferri, Vitiello.

  Al comma 1, sostituire le parole: entro quindici giorni dalla stessa, con le seguenti: almeno quindici giorni prima della stessa.
*7.2. Perantoni, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Dori, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.
*7.3. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Rossello.

ART. 8.

  Al comma 1, capoverso 4-bis, sopprimere le parole: e comunque dopo l'effettiva liquidazione di tutte le somme a lui spettanti, qualora ne abbia diritto.
8.1. Varchi, Maschio.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Al comma 3 dell'articolo 26 della legge 11 gennaio 2018, n. 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e riportano, in termini quantitativi e qualitativi, l'impiego annuale delle risorse stanziate per i programmi di protezione dei testimoni di giustizia e dei collaboratori di giustizia».
8.01. Mollicone, Varchi, Maschio.

ART. 9.

  Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: Non è insolvente l'imprenditore, con le seguenti: Non si considera insolvente l'imprenditore.
9.2. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Rossello.

  Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: che ha fatto richiesta di accesso alle misure, con le seguenti: a cui sono state concesse le misure.
9.3. Varchi, Maschio.

  Al comma 1, lettera a), primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , qualora l'insolvenza dipenda dall'ammissione al programma di protezione.
9.1. Saitta, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Dori, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Salafia, Sarti, Scutellà.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: che ha fatto richiesta di accedere alle misure, con le seguenti: a cui sono state concesse le misure.
9.4. Varchi, Maschio.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: ha fatto richiesta di accedere alle misure, con le seguenti: ha ottenuto le misure.
9.5. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Rossello.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. All'articolo 20 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, dopo il comma 7-ter, sono aggiunti i seguenti:

   «7-quater. Per i soggetti cui è stato riconosciuto il diritto all'elargizione ai sensi della presente legge, la ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto delle sospensioni e proroghe disposte dal presente articolo avviene contestualmente alla corresponsione dell'elargizione. I medesimi soggetti versano le somme oggetto di sospensione senza applicazione di sanzioni e interessi e con la possibilità di rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili.
   7-quinquies. All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma Pag. 681, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
9.6. Verini, Miceli, Bazoli, Bordo, Vazio, Zan.

ART. 10.

  Al comma 1, capoverso 8-ter, secondo periodo, sostituire le parole: l'avvenuta e l'effettiva data di notificazione dell'atto, con le seguenti: l'avvenuta notificazione dell'atto e la data di essa.
10.1. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Rossello.

  Al comma 1, capoverso 8-ter, secondo periodo, sostituire le parole: e l'effettiva data di notificazione dell'atto, con le seguenti: notificazione dell'atto e la data di essa.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:

   a) al terzo periodo, sostituire le parole: ai sensi dell'articolo 96, con le seguenti: ai sensi degli articoli 96, 100 e 101;

   b) all'ultimo periodo, dopo le parole: Servizio centrale di protezione, aggiungere le seguenti: che le comunica entro tre giorni al testimone.
10.2. Salafia, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Dori, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Sarti, Scutellà.

ART. 11.

  Al comma 1, capoverso «Art. 159-bis», sopprimere le parole: pena l'inefficacia dell'atto.
11.1. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Rossello.

ART. 12.

  Al comma 1, capoverso «Art. 143-bis», al primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere i commi terzo, quarto e quinto.
12.5. Annibali, Ferro, Vitiello.

  Al comma 1, capoverso «Art. 143-bis», secondo comma, sostituire le parole: l'avvenuta e l'effettiva data di notificazione dell'atto, con le seguenti: l'avvenuta notificazione dell'atto e la data di essa.
12.1. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Rossello.

  Al comma 1, capoverso «Art. 143-bis», secondo comma, sostituire le parole: e l'effettiva data della notificazione dell'atto, con le seguenti: notificazione dell'atto e la data della stessa.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, sesto comma, dopo le parole: ai parenti, aggiungere le seguenti: , agli affini.
12.2. Scutellà, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Dori, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 143-bis», ultimo comma, dopo la parola: parenti, aggiungere le seguenti: agli affini.
*12.3. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Rossello.
*12.4. Conte.

Pag. 69

  Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Misure di sostegno per gli imprenditori vittime di racket e usura, modifiche alla legge 23 febbraio 1999, n. 44)

  1. Dopo il comma 1-ter dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, sono aggiunti i seguenti:

   «1-quater. È istituito presso il Mediocredito Centrale un Fondo di garanzia con lo scopo di rilasciare garanzie agli istituti di credito che concedono prestiti, altri finanziamenti e mutui ai soggetti di cui al comma 1, del presente articolo e dell'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Il Fondo ha una dotazione massima complessiva che costituisce limite massimo di spesa di euro 30 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e a decorrere dal 2023. La percentuale di copertura della garanzia di cui al periodo precedente è stabilita al 100 per cento di ciascuna operazione finanziaria a condizione che vi sia un piano di ristrutturazione asseverato, da professionista indipendente. La garanzia è concessa a titolo gratuito e copre le operazioni finanziarie dei soggetti di cui al primo periodo. Per l'elargizione dei prestiti, finanziamenti e mutui da parte degli istituti di credito si applicano le disposizioni di cui alla presente legge in quanto compatibili.
   1-quinquies. Il fondo di garanzia di cui al comma 1-quater, verificata la legittimità della richiesta, provvede a liquidare in favore degli istituti di credito, entro novanta giorni, un anticipo pari al 50 per cento della quota massima richiesta dai soggetti di cui al comma 1-quater. Possono beneficiare della misura di cui al comma 1-quater i soggetti di cui al medesimo comma 1-quater, le cui esposizioni debitorie alla data di entrata in vigore della presente legge siano classificate anche come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi. Gli Intermediari ed il Fondo di garanzia non devono tener conto:

   a) delle medesime pregresse garanzie rilasciate dal medesimo Fondo di MCC così come non considerare pregiudizievoli eventuali prolungamenti di garanzie in presenza della sospensione dei termini ai sensi della presente legge e della legge n. 108 del 1996;

   b) delle inadempienze probabili e posizioni classificate come scadute oppure posizioni deteriorate e classificate come sofferenti alle Centrali dei rischi di Banca D'Italia;

   c) del rating finanziario adottato dagli intermediari finanziari quale strumento principale per valutare l'affidabilità e la solvibilità dei soggetti (imprese ed operatori economici) che si trovino ad avere bilanci “inquinati” da eventi criminosi e pertanto che non rispecchiano le reali condizioni finanziari delle medesime imprese.

   1-sexies. Le operazioni finanziarie sono ammesse senza valutazione, alla garanzia di cui al comma 1-quater.
   1-septies. Con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è disciplinato il Fondo di cui al comma 1-quater.
   1-octies. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
   1-novies. Ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo che godono della sospensione dei termini di cui all'articolo 20 è consentito il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ovunque previsto esibendo esclusivamente il certificato di godimento della sospensione dei termini di cui al medesimo articolo 20».
12.01. La Relatrice.

ART. 13.

  Sopprimerlo.
13.1. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Rossello.

Pag. 70

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
13.2. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Rossello.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
13.3. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Rossello.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
13.4. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Rossello.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 100 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
13.5. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Rossello.

Pag. 71

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 70 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
13.6. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Rossello.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 40 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
13.7. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Rossello.