CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 maggio 2022
798.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Delega al Governo in materia di contratti pubblici. Nuovo testo C. 3514 Governo e abb., approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La X Commissione,

   esaminato il nuovo testo del disegno di legge, adottato come testo base, recante, «Delega al Governo in materia di contratti pubblici» (C. 3514 Governo, approvato dal Senato, e abb.);

   valutati con favore i previsti criteri di delega contenuti nell'articolo 1, comma 2, e in particolare, tra gli altri, quelli concernenti:

    la previsione, al fine di favorire la partecipazione da parte delle micro e piccole imprese, di criteri premiali per l'aggregazione di impresa, della possibilità di procedere alla suddivisione degli appalti in lotti sulla base di criteri qualitativi o quantitativi nonché del divieto di accorpamento artificioso dei lotti, anche al fine di valorizzare le imprese di prossimità (lettera c));

    la semplificazione delle procedure finalizzate alla realizzazione di investimenti in tecnologie verdi e digitali, nonché in innovazione e ricerca e innovazione sociale (lettera e));

    l'introduzione dell'obbligo per le stazioni appaltanti di inserire nei bandi di gara, negli avvisi e inviti, in relazione alle diverse tipologie di contratti pubblici, un regime obbligatorio di revisione dei prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva e non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta, compreso il costo derivante dal rinnovo dei CCNL applicabili (lettera f));

    l'indicazione di meccanismi di razionalizzazione e semplificazione delle forme di partenariato pubblico-privato, con particolare riguardo alla finanza di progetto, alle concessioni di servizi e alla locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità con l'obiettivo di rendere tali procedure maggiormente attrattive per gli investitori professionali e per gli operatori del mercato delle opere pubbliche (lettera v));

    la revisione del sistema delle garanzie fideiussorie per la partecipazione ed esecuzione dei contratti pubblici stabilendo in relazione alle garanzie dell'esecuzione dei contratti la possibilità di sostituire le stesse mediante l'effettuazione di una ritenuta di garanzia proporzionata all'importo del contratto in occasione del pagamento di ciascun stato avanzamento lavori (lettera aa));

    l'individuazione di meccanismi sanzionatori e premiali volti a incentivare la tempestiva esecuzione dei contratti da parte dell'aggiudicatario, nonché di meccanismi di rafforzamento dei metodi di risoluzione delle controversie che siano alternativi al rimedio giurisdizionale (lettere ff) e hh));

    la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di pagamento da parte delle stazioni appaltanti del corrispettivo contrattuale, anche riducendo gli oneri amministrativi a carico delle imprese (lettera gg)),

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

5-08111 Squeri: Sull'estensione delle garanzie e sulla proroga dei finanziamenti agevolati del Fondo di garanzia per le PMI per fare fronte agli effetti del conflitto russo-ucraino.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Grazie Presidente, Grazie Onorevoli interroganti.
  Come correttamente ricordato con l'atto in parola, il Documento di economia e finanza 2022 (DEF 2022), approvato il 6 aprile 2022, prevede un nuovo intervento per potenziare gli strumenti di garanzia per l'accesso al credito delle imprese, in considerazione del peggioramento del quadro economico determinato dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, dall'aumento dei prezzi dell'energia, degli alimentari e delle materie prime, dall'andamento dei tassi d'interesse e dalla minor crescita dei mercati di esportazione dell'Italia.
  Nell'ambito del decreto-legge n. 50 del 17 maggio 2022 recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», sono previsti interventi per sostenere le imprese più direttamente danneggiate dal conflitto, sia nella forma di ristoro dei danni subiti, sia in quella di sostegno alla liquidità per le imprese che si trovano a dover affrontare il rincaro dei costi energetici e/o che intendano intraprendere investimenti per diversificare le fonti di approvvigionamento energetico.
  Nel merito, il predetto decreto-legge, introduce una operatività rafforzata del Fondo di garanzia per le PMI, inquadrata nel «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina», prevedendo, tra l'altro, previa autorizzazione della Commissione europea, che la garanzia del fondo possa essere concessa su finanziamenti individuali, concessi successivamente all'entrata in vigore della norma e destinati a finalità di investimento o copertura dei costi del capitale di esercizio, nel rispetto di talune condizioni.
  In particolare, tale concessione di garanzia è prevista nella misura del 90 per cento su finanziamenti concessi alle imprese danneggiate dal conflitto, sia per finalità di investimento che di copertura dei costi del capitale di esercizio, e che abbiano intrapreso progetti di efficientamento o diversificazione della produzione o del consumo energetici.
  In particolare, il decreto in parola stabilisce che la garanzia del Fondo può essere concessa a titolo gratuito nei confronti delle imprese localizzate in Italia, che operino in uno o più settori o sotto-settori particolarmente colpiti (di cui all'allegato I alla Comunicazione della Commissione europea 2022/C 131 1/01), nel rispetto delle condizioni di compatibilità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato, previste dalla citata Comunicazione e dai pertinenti regolamenti «de minimis» o di esenzione per categoria.
  Oltre a quanto sopra disposto dal recentissimo decreto-legge del 17 maggio 2022, il Ministero dello sviluppo economico sta valutando la possibilità di istituire, tramite apposita notifica alla Commissione europea, un nuovo regime per portare una buona parte dell'operatività del Fondo (ossia tutta quella rivolta ad imprese che abbiano subito comunque danni dal conflitto, ma non ricomprese nella casistica prevista dal decreto aiuti) nell'alveo del citato Quadro temporaneo per il conflitto russo-ucraino.
  Inoltre, si ricorda che il sostegno alle imprese colpite dal perdurante stato di crisi viene assicurato anche da altre misure poste in essere dal Governo.Pag. 188
  In primo luogo, si rappresenta il lavoro della task force istituita il 4 marzo scorso presso il Ministero dello sviluppo economico, con il compito di monitorare e valutare i contraccolpi del conflitto in Ucraina sulle filiere e sui prezzi delle materie prime, nonché l'istituzione di un numero verde della task force a disposizione delle imprese per segnalazioni di difficoltà in seguito al conflitto in parola. Si tratta di un gruppo di lavoro che potrà formulare proposte, rispondere alle domande e dubbi delle imprese coinvolte. Le richieste principali del mondo produttivo riguardano, infatti, la necessità di affrontare la crisi energetica in atto, anche attraverso un prezzo controllato dell'energia, nonché attraverso maggiore flessibilità per l'autoproduzione e l'autoconsumo energetico.
  Per quello che riguarda gli interventi normativi, si sottolineano le misure a sostegno delle imprese operanti in settori ad alta intensità energetica (Legge di Bilancio 2022, Decreto Sostegni-ter), nonché le misure contro il caro bollette e la riduzione delle accise su benzina e gasolio (Decreto Energia e decreto-legge n. 21 del 2022).
  In conclusione, si ribadisce che è massima l'attenzione del Governo nell'arginare le criticità che le imprese italiane stanno affrontando a causa della situazione economica determinata dal susseguirsi della crisi pandemica, del rincaro delle bollette di energia e gas e della crisi internazionale dovuta alla guerra in Ucraina.

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ALLEGATO 3

5-08112 Benamati: Sulla ritardata adozione del decreto di competenza per la richiesta di accesso al Fondo e per la liquidazione dell'indennizzo per i danni agli immobili derivanti dall'esposizione all'inquinamento dell'ILVA di Taranto.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Grazie Presidente, grazie Onorevoli interroganti.
  Con riferimento al question time in parola, sentita al riguardo anche la Direzione Generale competente del Ministero dello sviluppo economico, si rappresenta quanto segue.
  Com'è noto la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, con la sentenza del 28 gennaio 2021, n. 18810, depositata lo scorso 2 luglio 2021, in riferimento al risarcimento danni degli immobili situati vicino allo stabilimento siderurgico ex Ilva (quantificato, in via equitativa, in un importo pari al 20 per cento del valore degli immobili al momento della domanda), ha confermato le decisioni di primo e di secondo grado (rispettivamente del 2014 e del 2018), evidenziando l'esistenza di un danno da compressione del diritto della proprietà, scaturente dalla ridotta possibilità di godimento degli immobili generato dalla continua esposizione degli stessi al fenomeno di immissioni di polveri minerali.
  In tale contesto giurisprudenziale, l'articolo 77 decreto-legge n. 73 del 2021 (decreto Sostegni-bis) ha previsto l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, di un fondo da 5 milioni per il 2021 e da 2,5 milioni per il 2022 per indennizzare i proprietari di immobili esposti all'inquinamento degli stabilimenti ex Ilva a Taranto, a favore dei quali sia stato disposto il risarcimento dei danni in virtù di una sentenza definitiva.
  Tale indennizzo viene riconosciuto ex lege in ragione dei maggiori costi connessi alla manutenzione degli stabili di loro proprietà ovvero per la riduzione delle possibilità di godimento dei propri immobili, nonché per il deprezzamento subito dagli stessi a causa delle emissioni inquinanti provenienti dagli stabilimenti siderurgici del gruppo ILVA.
  Inoltre, la norma – come ricordato dagli Onorevoli interroganti – ha previsto che l'erogazione dell'indennizzo sia nella misura massima del 20 per cento del valore di mercato dell'immobile danneggiato al momento della domanda e comunque per un ammontare non superiore a 30.000 euro per ciascuna unità abitativa.
  Quanto al Decreto del MISE, che deve stabilire condizioni e modalità per la presentazione della richiesta per l'accesso al fondo, si rappresenta che le competenti Direzioni Generali del MiSE hanno avviato già da diverso tempo attività interlocutoria per definire le modalità attuative, caratterizzate da diverse difficoltà in ragione all'oggetto e ai parametri della norma primaria, per risolvere le quali è necessaria la piena collaborazione di tutte le Amministrazioni coinvolte per addivenire ad una effettiva e precisa implementazione della misura, con l'impegno di concludere l'iter rapidamente.

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ALLEGATO 4

5-08113 Alemanno: Erogazione del contributo a fondo perduto alle attività esercitate con codice Ateco 93.29.10 «discoteche, sale da ballo night club e simili» e suo mancato riconoscimento a quelle che tra di esse risultano con attività non prevalente.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Grazie Presidente. Grazie Onorevoli interroganti.
  Con l'interrogazione in esame si chiedono chiarimenti sulle iniziative adottate a sostegno del settore delle discoteche e delle sale da ballo, duramente inciso dalle chiusure rese necessarie per il contenimento del contagio da COVID-19.
  Nello specifico, gli interroganti si riferiscono alla previsione contenuta nell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito dalla legge n. 106 del 23 luglio 2021, che, istituendo presso il Ministero dello Sviluppo Economico il «Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse», ha stabilito che i criteri per l'erogazione di ristori di settore e le modalità di erogazione vengano individuati con apposito decreto del MiSE, di concerto con il MEF, tenendo conto della dotazione finanziaria e della presenza di altre misure di ristoro già adottate.
  A tal riguardo, sentita la Direzione generale competente del Ministero dello sviluppo economico, si rappresenta che il decreto ministeriale 9 settembre 2021 ha previsto che possano beneficiare degli aiuti i soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione che, alla data del 23 luglio 2021, svolgessero come «attività prevalente» un'attività che risulta chiusa in conseguenza delle misure di prevenzione anti-COVID-19, rappresentata dalle attività individuate dal codice ATECO 93.29.10 – «Discoteche, sale da ballo, night club e simili», oppure che svolgessero, ancora una volta come «attività prevalente», una delle attività individuate e ricomprese in una corposa lista di codici ATECO 2007, allegata al decreto ministeriale, rispetto alla quale dichiarino di aver registrato, per effetto delle medesime misure anti-covid, la chiusura per un periodo complessivo di almeno cento giorni.
  La normativa in esame ha introdotto misure urgenti di sostegno a settori sui quali l'impatto economico delle chiusure di prevenzione del contagio avrebbero potuto causare gravissime difficoltà.
  In quest'ottica, si è inteso ottimizzare i fondi a disposizione del Ministero, indirizzando questo flusso di risorse verso quelle attività legate in via prevalente ai settori che hanno subito più a lungo la chiusura imposta dalla necessità di contenimento del contagio.
  Si è trattato di organizzare e disciplinare l'erogazione, tempestiva e rapida, di risorse ingenti per sostenere i settori maggiormente colpiti dalla pandemia di covid e dai suoi effetti, mediati ed immediati.
  A partire dal 1° settembre 2021, discoteche e sale da ballo, chiuse per necessità di prevenzione del contagio, hanno potuto richiedere contributi a fondo perduto fino ad un massimo di 25.000 euro per ciascun soggetto beneficiario.
  In linea generale, risultano erogati contributi per complessivi euro 82.838.991,00 a n. 17.486 soggetti beneficiari di cui 16.721 in via automatica a fine anno e n. 765 in autotutela.
  Tra i 765 operatori a cui è stato erogato il contributo a seguito di accoglimento di istanza di autotutela, una parte potrebbe essere relativa a quei soggetti che, in fase istruttoria, hanno dimostrato alle Direzioni Provinciali delle Entrate di aver omesso di comunicare l'aggiornamento del codice ATECO e svolgevano effettivamente, in via prevalente – alla data del 23 luglio 2021 – Pag. 191una delle attività stabilite dal decreto ministeriale.
  Si precisa, altresì, che oggi il settore delle discoteche e delle sale da ballo, insieme a quelli, contigui, dell'intrattenimento e dell'organizzazione di feste e cerimonie, beneficia di un complesso di risorse articolato in diversi provvedimenti, tra i quali, il «decreto Ristori», il «decreto Sostegni» e il «decreto Sostegni bis».
  Sono state realizzate specifiche infrastrutture tecniche per garantire un'agevole presentazione delle istanze ed una corretta e tempestiva erogazione dei contributi.
  Sono altresì previste misure fiscali e tributarie pensate per contrastare gli effetti economici negativi derivanti dal lungo perdurare dell'emergenza pandemica.
  Si è voluto così predisporre un sistema corposo di provvedimenti, coordinati tra loro, di portata generale, che garantisse la distribuzione sinergica, coordinata e capillare di risorse e che tenesse conto non solo del calo di fatturato, ma anche delle perdite e dei costi fissi di esercizio per le aziende.

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ALLEGATO 5

5-08114 De Toma: Iniziative di competenza volte a risollevare il sito siderurgico ILVA di Taranto e consentire la realizzazione di una filiera industriale nazionale nel settore.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Grazie Presidente, grazie Onorevoli interroganti.
  Con riferimento al question time in esame e sentita la Direzione Generale competente del Ministero dello sviluppo economico, va premesso che la complessa vicenda dell'Ilva è oggetto di accertamenti in sede penale e che le pronunce rese sono state oggetto di impugnazione e risultano attualmente sub giudice.
  Non si ritiene, pertanto, che il Ministero possa allo stato esprimere valutazioni in merito all'esito dei contenziosi, caratterizzati anche dalla presenza di provvedimenti di sequestro che tuttavia prevedono la facoltà d'uso. La stessa procura ha riconosciuto in più occasioni la validità dell'operato dei commissari che sono stati nominati dagli Organi giurisdizionali anche custodi giudiziali.
  In questo quadro è notizia degli ultimi giorni che la Procura di Taranto si è espressa in senso contrario al dissequestro dell'area a caldo del suddetto stabilimento, che era stato richiesto nel mese di marzo dall'ILVA Spa in A.S.
  Sono attualmente in corso, da parte dei Commissari, le opportune valutazioni in merito al suddetto parere della Procura per analizzarne le motivazioni e superarle, anche con opportuni interventi diretti all'integrale completamento del piano ambientale.
  Il Governo sta infatti lavorando unitariamente, con tutti i Ministeri coinvolti, anche nel quadro degli interventi previsti dal PNRR, per un progetto concernente il sito tarantino che consenta la transizione verso le nuove tecnologie meno impattanti sull'ambiente, in primis l'elettrico e l'idrogeno.
  La complessità della vicenda è dovuta anche alla circostanza che l'attuale fase gestionale è legata alle modalità che nel passato sono state prescelte, ovverosia l'affitto dell'azienda, oggetto di una complessa regolamentazione negoziale che proprio in questi giorni si sta ridiscutendo, al fine di attualizzare gli impegni ed obiettivi alle sopravvenienze medio tempore intervenute, ed alla tempistica delle vicende giudiziarie, individuando una road-map condivisa per addivenire alla definitiva cessione dei complessi aziendali.
  Si tratta di una trattativa lunga e articolata, che coinvolge direttamente, ciascuno nell'ambito dei profili di propria competenza, la partecipazione degli investitori esteri attualmente presenti nella compagine sociale, Invitalia, i Commissari straordinari e i vari dicasteri coinvolti, tutti al lavoro per definire, entro il mese di maggio, un assetto negoziale ragionevole che tenga conto delle esigenze delle parti, ma anche dell'attuale contesto di mercato che è estremamente favorevole alla produzione, e che vede pertanto un rinnovato interesse non solo dei privati ma anche dello Stato e delle sue partecipate, vista la strategicità del sito e della relativa produzione.