CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 maggio 2022
798.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
Pag. 56

ALLEGATO 1

Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano. C. 306 e abb.

PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminata la proposta di legge C. 306 Meloni, recante modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano, adottata come testo base, cui è abbinata la proposta di legge C. 2599 Carfagna;

   rilevato come la proposta di legge novelli il comma 6 dell'articolo 12 della legge n. 40 del 2004, il quale punisce con la reclusione da 3 mesi a 2 anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro «chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità», estendendo la punibilità di tali reati alle condotte commesse in Paese estero, anche quando tale Paese non qualifichi le stesse come illecite;

   rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come la proposta di legge sia riconducibile alla materia «ordinamento penale», attribuita alla competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Delega al Governo in materia di contratti pubblici. C. 3514 Governo, approvato dal Senato, e abb.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 3514, approvato dal Senato, e abbinate, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente;

   evidenziato come il disegno di legge, al comma 1 dell'articolo 1, conferisca delega al Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, uno o più decreti legislativi, al fine di adeguare la disciplina dei contratti pubblici a quella del diritto europeo e ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali, e di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché al fine di evitare l'avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione europea e di giungere alla risoluzione delle procedure avviate;

   rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento risulti riconducibile sia alla materia «tutela della concorrenza», attribuita alla competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, sia alla materia «governo del territorio», attribuita alla competenza concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

   rilevato come, a fronte di tale concorso di competenze, il disegno di legge preveda, all'articolo 1, comma 4, primo periodo, il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali attraverso il parere, in sede di Conferenza unificata, sugli schemi di decreto legislativo attuativi della delega;

   richiamata la giurisprudenza costituzionale, che, a fronte di questo concorso di competenze, richiede in generale l'adozione di procedure concertative con il sistema delle autonomie territoriali e, in particolare, appare orientata (ad esempio nella sentenza n. 7 del 2016) a ritenere la previsione dell'intesa la forma più idonea di coinvolgimento regionale in presenza di prevalenza di una materia di legislazione concorrente o di residuale competenza regionale, mentre (si vedano le sentenze n. 56 e n. 72 del 2019), qualora l'intervento legislativo configuri un «nodo inestricabile» di competenze esclusive, concorrenti e residuali, nel quale non sia possibile stabilire una competenza prevalente (come nel caso di prevalenza di una competenza esclusiva statale o in presenza di un numero limitato e chiaramente definibile di competenze sia statali sia concorrenti o residuali), si può procedere alla previsione del parere,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 58

ALLEGATO 3

Disposizioni per l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e domestica. Nuovo testo unificato C. 1458 e abb.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 1458 e abbinate, recante disposizioni per l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e domestica, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

   osservato come il nuovo testo unificato in esame preveda agevolazioni contributive in favore dei datori di lavoro privati che assumano a tempo indeterminato le donne vittime di violenza di genere e domestica, contemplando altresì l'inserimento di queste ultime nelle categorie protette ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro, nonché l'introduzione di agevolazioni fiscali in favore delle lavoratrici autonome vittime di violenza;

   sottolineata la notevole rilevanza sociale del provvedimento, che costituisce un ulteriore tassello delle azioni concrete in favore delle donne vittime di violenza;

   rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento sia riconducibile alle materie «sistema tributario», «ordinamento civile» e «previdenza sociale», attribuite alla competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), l) e o), della Costituzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 59

ALLEGATO 4

Modifica all'articolo 114 della Costituzione, in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica. C. 1854 cost. Barelli, C. 2938 cost. Morassut, C. 2961 cost. Ceccanti e C. 3118 cost. Meloni.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

Art. 1.

  1. L'articolo 114 della Costituzione è sostituito dal seguente:

   «Art. 114. – La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, da Roma capitale, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.
   I Comuni, le Province, Roma capitale, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione.
   Roma capitale è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento».

  2. All'articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo comma, le parole: «e dalle Regioni» sono sostituite dalle seguenti: «, dalle Regioni e da Roma capitale»;

   b) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

   «Spetta a Roma capitale la potestà legislativa e regolamentare nelle materie attribuite alla competenza delle Regioni, ad eccezione della tutela della salute. È esclusiva la potestà legislativa e regolamentare di Roma capitale nelle seguenti materie: rapporti internazionali e con l'Unione europea di Roma capitale; protezione civile; governo del territorio; valorizzazione e gestione dei beni culturali e ambientali; promozione e organizzazione di attività culturali; agricoltura».

  3. All'articolo 118 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo comma, dopo la parola: «Province,» sono inserite le seguenti: «Roma capitale,»;

   b) al secondo comma, dopo le parole: «le Province» sono inserite le seguenti: «, Roma capitale»;

   c) al quarto comma, dopo la parola: «Province» sono inserite le seguenti: «, Roma capitale».

  4. All'articolo 119 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) ai commi primo, secondo, quinto e sesto, dopo la parola: «Province,» sono inserite le seguenti: «Roma Capitale,»;

   b) al quarto comma, dopo le parole: «alle Province,» sono inserite le seguenti: «a Roma capitale,».

  5. All'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, dopo le parole: «delle Province» sono inserite le seguenti: «, di Roma capitale».
1.12. Meloni, Rampelli, Lollobrigida, Prisco, Mollicone, Bellucci, Silvestroni, Trancassini, Montaruli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. Al terzo comma dell'articolo 114 della Costituzione sono aggiunte, in fine, le seguentiPag. 60 parole: «attribuendo a Roma tutte le funzioni amministrative utili all'assolvimento delle funzioni di Città Capitale e assicurando l'integrale erogazione delle risorse finanziarie necessarie»;

  Conseguentemente, sostituire l'articolo 2 con il seguente:

Art. 2.

  1. All'articolo 117 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «Una legge Costituzionale conferisce a Roma le competenze legislative indispensabili per l'assolvimento delle funzioni di Città Capitale».
1.26. Casu.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. Al terzo comma dell'articolo 114 della Costituzione sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «attribuendo a Roma Capitale tutte le funzioni amministrative utili all'assolvimento delle funzioni di Città Capitale e assicurando l'integrale erogazione delle risorse finanziarie necessarie»;

  Conseguentemente, sostituire l'articolo 2 con il seguente:

Art. 2.

  1. All'articolo 117 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «Una legge Costituzionale conferisce a Roma Capitale le competenze legislative indispensabili per l'assolvimento delle funzioni di Città Capitale».
1.27. Casu.

  Al comma 1 premettere il seguente:

  01. Il primo periodo dell'articolo 114 della Costituzione è sostituito dal seguente: «La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, da Roma capitale, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.».

  Conseguentemente dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 118 della Costituzione, al primo, secondo e quarto comma, dopo la parola: «Province,» sono inserite le seguenti: «Roma Capitale,»;
  2. All'articolo 119 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) ai commi primo, secondo, quinto e sesto, dopo la parola: «Province,» sono inserite le seguenti: «Roma Capitale,»;

   b) al quarto comma, dopo le parole: «alle Province,» sono inserite le seguenti: «a Roma capitale,».

  3. All'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, dopo le parole: «delle Province» sono inserite le seguenti: «, di Roma capitale».
1.13. Meloni, Rampelli, Lollobrigida, Prisco, Mollicone, Bellucci, Silvestroni, Trancassini, Montaruli.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: «Roma Capitale è ente dotato di potestà legislativa e forme di autonomia secondo le modalità disciplinate dallo statuto, approvato con legge costituzionale».

   b) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Nelle more dell'approvazione con legge costituzionale del nuovo statuto, la legge dello Stato disciplina l'ordinamento di Roma Capitale e la sua articolazione territoriale.»

  Conseguentemente, all'articolo 2 sopprimere il comma 2.
1.3. Magi.

Pag. 61

  Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: «Roma Capitale dispone di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo quanto stabilito dal proprio statuto speciale adottato con legge costituzionale».
1.33. Nobili, Marco Di Maio, Frate.

  Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento e le riconosce ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, esclusa la tutela della salute e nelle altre materie stabilite d'intesa fra Stato e Roma Capitale.
1.36. Nobili, Marco Di Maio, Frate.

  Al comma 1 sostituire il capoverso con il seguente: Roma Capitale dispone di poteri legislativi definiti nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, esclusa la tutela della salute. Roma Capitale può conferire con legge le proprie funzioni amministrative a municipi.
1.37. Nobili, Frate, Marco Di Maio.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, capoverso, sostituire il primo e il secondo periodo con il seguente: Roma dispone di potestà legislativa, autonomia regolamentare, amministrativa e finanziaria secondo lo Statuto adottato con legge costituzionale;

   b) sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Nelle more dell'adozione dello Statuto di cui al comma 1, la legge statale disciplina le forme di autonomia, l'ordinamento di Roma e assicura adeguati mezzi e risorse per lo svolgimento delle sue funzioni.

  Conseguentemente, all'articolo 2, sopprimere il comma 2.
1.8. Casu.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, capoverso, sostituire il primo e il secondo periodo con il seguente: Roma dispone di potestà legislativa, autonomia regolamentare, amministrativa e finanziaria secondo lo Statuto adottato con legge costituzionale, sentita la Regione;

   b) sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Nelle more dell'adozione dello Statuto di cui al comma 1, la legge statale disciplina le forme di autonomia, l'ordinamento di Roma e assicura adeguati mezzi e risorse per lo svolgimento delle sue funzioni.

  Conseguentemente, all'articolo 2, sopprimere il comma 2.
1.24. Casu.

  Al comma 1, capoverso, sostituire il primo e il secondo periodo con i seguenti: Roma è la capitale della Repubblica. Spetta a Roma Capitale, nel rispetto del principio di leale collaborazione con la regione Lazio, la potestà legislativa e regolamentare, derogatoria rispetto alla normativa della regione Lazio, nelle materie attribuite alla competenza delle regioni ad eccezione della tutela della salute.
1.17. De Angelis, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: Roma Capitale con le seguenti: Roma capitale della Repubblica.
1.1. Francesco Silvestri, Baldino.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sostituire le parole: dispone di poteri legislativi definiti nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, esclusa la tutela della salute e le altre materie stabilite d'intesa con la Regione Lazio e lo Stato, secondo legge dello Stato approvata dalle Camere a maggioranzaPag. 62 assoluta dei componenti. Roma Capitale può conferire con legge le proprie funzioni amministrative a municipi con le seguenti: dispone di potestà legislativa, autonomia regolamentare, amministrativa e finanziaria secondo lo Statuto adottato con legge costituzionale;

   b) sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Nelle more dell'adozione dello Statuto di cui al comma 1, la legge statale disciplina le forme di autonomia, l'ordinamento di Roma Capitale e assicura adeguati mezzi e risorse per lo svolgimento delle sue funzioni.

  Conseguentemente, all'articolo 2, sopprimere il comma 2.
1.23. Casu.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, capoverso, sostituire le parole: dispone di poteri legislativi definiti nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, esclusa la tutela della salute e le altre materie stabilite d'intesa con la Regione Lazio e lo Stato, secondo legge dello Stato approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti. Roma Capitale può conferire con legge le proprie funzioni amministrative a municipi con le seguenti: dispone di potestà legislativa, autonomia regolamentare, amministrativa e finanziaria secondo lo Statuto adottato con legge costituzionale, sentita la Regione;

   b) sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Nelle more dell'adozione dello Statuto di cui al comma 1, la legge statale disciplina le forme di autonomia, l'ordinamento di Roma Capitale e assicura adeguati mezzi e risorse per lo svolgimento delle sue funzioni.

  Conseguentemente, all'articolo 2, sopprimere il comma 2.
1.25. Casu.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sostituire le parole: dispone di poteri legislativi definiti nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, esclusa la tutela della salute e le altre materie stabilite d'intesa con la Regione Lazio e lo Stato, secondo legge dello Stato approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti. Roma Capitale può conferire con legge le proprie funzioni amministrative a municipi con le seguenti: dispone di autonomia normativa, amministrativa e finanziaria secondo lo Statuto adottato con legge costituzionale, sentita la Regione;

   b) sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Nelle more dell'adozione dello Statuto di cui al comma 1, la legge statale disciplina le forme di autonomia, l'ordinamento di Roma Capitale e assicura adeguati mezzi e risorse per lo svolgimento delle sue funzioni.

  Conseguentemente, all'articolo 2, sopprimere il comma 2.
1.28. Casu.

  Al comma 1, capoverso, primo periodo, sopprimere la parola: definiti.
1.14. Lollobrigida, Rampelli, Mollicone, Bellucci, Trancassini, De Toma, Silvestroni, Prisco, Montaruli.

  Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire la parola: nelle con le seguenti: nell'ambito delle.
1.5. D'Elia.

  Al comma 1, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: e le altre materie stabilite d'intesa con la Regione Lazio e lo Stato.
1.30. Nobili, Marco Di Maio, Frate.

Pag. 63

  Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: e le altre materie con le seguenti: ed escluse altresì le altre materie eventualmente.
1.4. Piccoli Nardelli.

  Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: d'intesa con la Regione Lazio e lo Stato, secondo con la seguente: con.
1.15. Lollobrigida, Rampelli, Mollicone, Bellucci, Trancassini, De Toma, Silvestroni, Prisco, Montaruli.

  Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: con la Regione Lazio con le seguenti: fra Roma Capitale e, dopo le parole: lo Stato aggiungere le seguenti: , sentita la Regione Lazio.
1.32. Nobili, Marco Di Maio, Frate.

  Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: con la Regione Lazio con le seguenti: fra Roma Capitale.
1.31. Nobili, Marco Di Maio, Frate.

  Al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo le parole: secondo legge inserire la seguente: sostanziale.
1.34. Nobili, Marco Di Maio, Frate.

  Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: a municipi con le seguenti: alle circoscrizioni di decentramento, ove costituite.
1.2. Francesco Silvestri, Baldino.

  Al comma 1, capoverso, sostituire il terzo periodo con il seguente: Le forme di coordinamento tra la Regione Lazio e Roma Capitale sono stabilite, sentiti gli enti interessati, con legge dello Stato.
1.7. Ciampi.

  Al comma 1, capoverso, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , nel rispetto dell'articolo 119.
1.35. Nobili, Marco Di Maio, Frate.

  Al comma 1, capoverso, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e disciplina l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni proprie di Roma Capitale.
1.9. Rampelli, Prisco, Montaruli.

  Al comma 1, capoverso, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e disciplina il riparto delle spese legate all'erogazione dei servizi per gli organismi internazionali e i beni culturali siti sul territorio di Roma Capitale.
1.11. Rampelli, Prisco, Montaruli.

  Al comma 1, capoverso, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e crea le condizioni per consentire a Roma Capitale di competere con le altre capitali occidentali.
1.10. Rampelli.

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Roma Capitale è dotata di una struttura autonoma e indipendente per la gestione delle emergenze e di Protezione Civile.
1.38. Bellucci, Prisco, Montaruli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Dopo il terzo comma dell'articolo 114 della Costituzione è aggiunto il seguente: «Nei limiti e nelle condizioni previste per le regioni ad autonomia ordinaria, Roma Capitale può promuovere questione di legittimità costituzionale per difendere le proprie attribuzioni».
1.19. De Angelis, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

Pag. 64

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Dopo il terzo comma dell'articolo 114 della Costituzione è aggiunto il seguente: «La legge può attribuire a Roma ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia nelle materie di cui all'articolo 116, comma 3, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119».
1.18. De Angelis, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Sopprimere il comma 2.
*1.16. Lollobrigida, Rampelli, Mollicone, Bellucci, Trancassini, De Toma, Silvestroni, Prisco, Montaruli.
*1.20. De Angelis, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Sostituire il comma 2 con il seguente: Fintantoché non abbia esercitato i nuovi poteri legislativi ad essa attribuiti, a Roma Capitale si applicano le leggi della Regione Lazio.
1.6. Morassut.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifica all'articolo 117 della Costituzione)

  1. All'articolo 117, primo comma, della Costituzione, le parole: «e dalle Regioni» sono sostituite dalle seguenti: «, dalle Regioni e da Roma capitale della Repubblica».
1.01. Francesco Silvestri, Baldino.

ART. 2.

  Al comma 2, sostituire le parole: due anni dall'entrata in vigore della presente legge costituzionale. con le seguenti: due mesi dall'entrata in vigore della legge dello Stato approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti di cui all'articolo 1.
2.1. Raciti.

  Al comma 2, sostituire le parole: due anni con le seguenti: un anno.
*2.5. De Angelis, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
*2.2. Lollobrigida, Rampelli, Mollicone, Bellucci, Trancassini, De Toma, Silvestroni, Prisco, Montaruli.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il periodo: Il disegno di legge che recepisce l'intesa di cui al terzo comma dell'articolo 114 della Costituzione può essere oggetto di modifiche da parte delle Camere e, in tal caso, Roma Capitale può formulare osservazioni o rinunciare all'attribuzione della maggiore autonomia.
2.3. Nobili, Marco Di Maio, Frate.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e, in presenza di gravi motivi, può essere revocato con le medesime modalità previste dal terzo comma dell'articolo 114 della Costituzione, così come modificato dall'articolo 1.
2.4. Nobili, Marco Di Maio, Frate.

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ALLEGATO 5

Disposizioni in materia di impiego delle guardie giurate all'estero. C. 1295 Lollobrigida, C. 1830 Galantino, C. 1869 Belotti e C. 2695 Pagani.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME BASE

Art. 1.
(Finalità e ambito di applicazione)

  1. I servizi di vigilanza privata, disciplinati dagli articoli 133 e seguenti del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, di seguito denominato «testo unico», e dagli articoli 249 e seguenti del regolamento per l'esecuzione del medesimo testo unico, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, di seguito denominato «regolamento per l'esecuzione», possono essere svolti anche al di fuori dei confini nazionali con l'impiego di guardie giurate destinate alla protezione delle merci, dei valori e degli impianti delle imprese pubbliche e private operanti in territorio estero ogni qual volta ne sia ravvisata la necessità in relazione ai livelli di rischio dell'area in cui tali imprese operano.
  2. Le imprese incaricate dei servizi di vigilanza privata ai sensi del comma 1 devono avere attività di produzione e sede legale e fiscale in Italia.

Art. 2.
(Requisiti delle guardie giurate)

  1. I servizi di protezione prestati dalle guardie giurate ai sensi dell'articolo 1 sono considerati a tutti gli effetti servizi di sicurezza sussidiaria.
  2. In aggiunta a quelli previsti dall'articolo 138 del testo unico, le guardie giurate, ai fini dello svolgimento dei servizi di protezione di cui all'articolo 1, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

   a) essere in possesso di licenza di porto di arma corta o di arma lunga per difesa personale;

   b) aver superato i corsi teorico-pratici previsti dall'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n. 154, disciplinati con apposito provvedimento del Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, o aver prestato servizio nelle Forze armate, senza essere stati congedati con disonore, per un periodo non inferiore a tre anni, ovvero aver partecipato, per un periodo di almeno tre mesi, alle missioni internazionali di pace ricoprendo incarichi operativi; tale requisito deve essere attestato dal Ministero della difesa;

   c) essere in possesso della certificazione rilasciata in base al Quadro comune europeo per la conoscenza delle lingue che attesta la conoscenza di una lingua straniera, secondo il livello stabilito dall'accordo contrattuale, comunque non inferiore al livello B2.

Art. 3.
(Codice di condotta)

  1. Le imprese di sicurezza privata devono aderire ai princìpi contenuti nel Documento di Montreux sui pertinenti obblighi giuridici e sulle buone prassi per gli Stati concernenti le operazioni condotte dalle società militari e di sicurezza private in situazioni di conflitto armato, adottato il 17 settembre 2008 e sottoscritto dall'Italia il 15 giugno 2009.
  2. Alle imprese di sicurezza privata che svolgono la loro attività fuori del territorio nazionale non è consentito operare in subappalto con altre imprese di sicurezza privata nello Stato nel quale operano.

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Art. 4.
(Regolamento di servizio)

  1. Con regolamento di servizio, predisposto ai sensi dell'allegato D annesso al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 1° dicembre 2010, n. 269, per quanto applicabile, approvato dal questore della provincia dove ha sede l'istituto di vigilanza privata ovvero della provincia dove ha sede l'impresa che si avvale delle guardie giurate, qualora queste ultime siano dipendenti della medesima impresa, ai sensi dell'articolo 133 del testo unico, sono stabilite le modalità per lo svolgimento dei servizi di protezione, ai sensi di quanto previsto dal citato regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno n. 269 del 2010.
  2. I regolamenti di servizio devono tenere conto delle seguenti prescrizioni:

   a) il numero delle guardie giurate impiegate deve essere sempre adeguato in rapporto alle esigenze di difesa e rapportato alla tipologia dell'area della quale si deve garantire la sicurezza, nonché al numero e alla tipologia dei sistemi di autoprotezione attivati; il numero deve, altresì, essere idoneo a garantire il rispetto della normativa in materia di orario di lavoro, di riposo e di lavoro straordinario;

   b) nel caso di impiego di più di una guardia giurata, deve essere nominato un responsabile del nucleo, individuato tra le guardie giurate con maggior esperienza, a cui è affidata l'organizzazione operativa del nucleo stesso, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di servizio;

   c) l'uso delle armi deve essere limitato alla sola ipotesi di espressa autorizzazione ottenuta dallo Stato estero in cui il servizio deve essere svolto.

Art. 5.
(Giurisdizione)

  1. L'azienda che si avvale dei servizi di sicurezza privata ai sensi della presente legge è tenuta a stipulare una convenzione con le competenti autorità della Stato in cui opera, che preveda il riconoscimento della giurisdizione nazionale italiana nei casi in cui si renda necessario perseguire gli operatori della sicurezza privata per comportamenti ritenuti illeciti o penalmente rilevanti.
  2. In nessun caso può venire meno l'obbligo dell'azione penale da parte dello Stato italiano.

Art. 6.
(Armamento)

  1. L'autorizzazione relativa all'acquisto, al trasporto, alla detenzione e alla cessione in comodato delle armi è rilasciata, a fronte della presentazione di un'istanza, al legale rappresentante dell'impresa che impiega le guardie giurate o al titolare di licenza dell'istituto di vigilanza, in relazione alla tipologia di armi, dal prefetto, ai sensi dell'articolo 28 del testo unico, ovvero dal questore, ai sensi dell'articolo 31 del testo unico, alle condizioni di cui all'articolo 8 della legge 18 aprile 1975, n. 110, ferma restando la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 9 della medesima legge.
  2. Le guardie giurate, nello svolgimento dei servizi di protezione ed esclusivamente con le autorizzazioni ed entro i limiti imposti dallo Stato estero nel quale il servizio è svolto, possono utilizzare le armi comuni da sparo. Nel caso di utilizzo delle armi regolarmente detenute dalle stesse guardie giurate, si applica la normativa vigente in materia di detenzione, porto, importazione ed esportazione delle armi comuni da sparo, di cui agli articoli 31, 38 e 42 del testo unico e all'articolo 58 del regolamento per l'esecuzione.
  3. Le armi di cui al comma 1, consentite per lo svolgimento dei servizi di protezione, sono esclusivamente quelle portatili individuali, anche a funzionamento automatico, di calibro pari o inferiore a 308 Winchester, scariche e custodite in appositi armadi metallici corazzati, distinti per le armi e per le munizioni, chiusi con serratura di sicurezza tipo cassaforte, collocati in appositi spazi protetti.

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Art. 7.
(Comunicazione con le autorità estere e nazionali)

  1. Il legale rappresentante dell'impresa che impiega le guardie giurate o il titolare di licenza dell'istituto di vigilanza, in occasione di ciascun servizio di protezione da svolgere senza l'impiego delle armi, comunica alla questura della provincia in cui ha sede l'impresa o l'istituto di vigilanza, esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata, almeno quarantotto ore prima dell'inizio del servizio, utilizzando il modello appositamente predisposto dal Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, l'elenco delle guardie giurate impiegate, i dati identificativi del luogo dove il servizio è svolto e le date presunte di inizio e di fine del servizio.
  2. Qualora l'impiego delle armi sia autorizzato dallo Stato estero, il legale rappresentante dell'impresa o il titolare di licenza dell'istituto di vigilanza in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 4, comma 1, a integrazione di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, deve altresì comunicare:

   a) il numero e la tipologia delle armi con i relativi numeri di matricola;

   b) le date e i luoghi di ritiro, di consegna e di impiego delle armi;

   c) la documentazione, ove prevista dallo Stato estero, attestante l'autorizzazione all'uso delle armi nello stesso Stato estero dove le stesse sono impiegate.

  3. Il legale rappresentante dell'impresa è, altresì, tenuto a informare il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministero della difesa e gli altri dicasteri eventualmente interessati di ciascun servizio di protezione da svolgere.
  4. Il legale rappresentante dell'impresa o il titolare di licenza dell'istituto di vigilanza è tenuto all'ottenimento dei permessi e delle autorizzazioni e ad ogni altro adempimento, compresi quelli relativi alle armi da impiegare, richiesti dagli Stati esteri nei quali le guardie giurate devono svolgere il servizio di protezione, affinché le modalità operative siano conformi alla legislazione locale.
  5. Una copia delle comunicazioni di cui al presente articolo è custodita presso la sede dell'impresa o dell'istituto di vigilanza.

Art. 8.
(Divieto di svolgimento di attività di sostegno a operazioni militari all'estero)

  1. È escluso lo svolgimento di attività di sostegno diretto o indiretto di operazioni militari, che restano di esclusiva competenza delle Forze armate dello Stato.

Art. 9.
(Centro di comunicazioni nell'area delle operazioni)

  1. Il soggetto fornitore dei servizi di cui alla presente legge è tenuto ad istituire nell'area delle operazioni un centro di comunicazioni dotato di apparati tecnologici idonei ad assicurare una costante comunicazione tra gli operatori e il supervisore del servizio.
  2. Le operazioni nell'area sono sottoposte alla supervisione di un responsabile con funzioni di senior security manager, secondo le modalità stabilite con disciplinare del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, in base alla norma UNI 10459:2017.