CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 10 maggio 2022
792.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
Pag. 51

ALLEGATO 1

Disposizioni per l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere. Testo unificato delle proposte di legge C. 1458 Frassinetti, C. 1791 Fragomeli, C. 1891 Spadoni, C. 2816 Bruno Bossio, C. 3404 De Lorenzo e C. 3483 Polidori.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Al comma 1, dopo le parole: donne vittime di violenza di genere aggiungere le seguenti: e domestica.

  Conseguentemente:

   all'articolo 2, ovunque ricorrano, sostituire le parole: donne vittime di violenza con le seguenti: vittime di violenza;

   nel titolo sostituire le parole: donne vittime di violenza con le seguenti: vittime di violenza.
1.1. De Lorenzo.

  Al comma 1, dopo le parole: debitamente certificati aggiungere le seguenti: dalla data del decreto che dispone il giudizio ovvero dalla data del decreto di citazione diretta a giudizio, del decreto di condanna o del decreto di giudizio immediato o della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, nonché.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: di protezione certificati aggiungere le seguenti: dalla data del decreto che dispone il giudizio ovvero dalla data del decreto di citazione diretta a giudizio, del decreto di condanna o del decreto di giudizio immediato o della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, ovvero.
1.2. Murelli, Tateo, Cavandoli, Giaccone, Legnaioli, Moschioni, Snider, Caparvi, Caffaratto.

ART. 2.

  Al comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole: ovvero dopo la pubblicazione di una sentenza di primo grado di condanna dell'autore della violenza.
2.1. De Lorenzo.

ART. 3.

  Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Regime di vantaggio fiscale)

  1. Alle donne vittima di violenza di genere di cui all'articolo 1, lavoratrici autonome, che riavviano l'attività lavorativa sospesa a seguito della violenza subita, si applica per cinque anni sui redditi da lavoro, previa opzione da esercitare nella dichiarazione dei redditi, un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, con aliquota al dieci per cento. Ugualmente alle donne vittima di violenza di genere di cui all'articolo 1, lavoratrici autonome, che avviano un'attività lavorativa o riavviano l'attività lavorativa sospesa a seguito della violenza subita, altresì è concessa un'agevolazione del dieci per cento sul coefficiente di redditività individuato in base ai codici Ateco.
  2. All'onere di cui al comma 1, quantificato in 5 milioni di euro per l'anno 2022 e in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, Pag. 52comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'Interno e il Ministro per le pari opportunità, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 1.
3.01. Polidori.

Pag. 53

ALLEGATO 2

Disposizioni per l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere. Testo unificato delle proposte di legge C. 1458 Frassinetti, C. 1791 Fragomeli, C. 1891 Spadoni, C. 2816 Bruno Bossio, C. 3404 De Lorenzo e C. 3483 Polidori.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

  Al comma 1, dopo le parole: donne vittime di violenza di genere aggiungere le seguenti: e domestica.

  Conseguentemente:

   all'articolo 2, ovunque ricorrano, dopo le parole: donne vittime di violenza di genere aggiungere le seguenti: e domestica;

   nel titolo dopo le parole: donne vittime di violenza di genere aggiungere le seguenti: e domestica.
1.1. De Lorenzo (Nuova formulazione).

ART. 3.

  Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Regime di vantaggio fiscale)

  1. Alle donne vittima di violenza di genere di cui all'articolo 1, lavoratrici autonome, che riavviano l'attività lavorativa sospesa a seguito della violenza subita, si applica per cinque anni sui redditi da lavoro, previa opzione da esercitare nella dichiarazione dei redditi, un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, con aliquota al dieci per cento. Ugualmente alle donne vittima di violenza di genere di cui all'articolo 1, lavoratrici autonome, che avviano un'attività lavorativa o riavviano l'attività lavorativa sospesa a seguito della violenza subita, altresì è concessa un'agevolazione del dieci per cento sul coefficiente di redditività individuato in base ai codici Ateco.
  2. All'onere di cui al comma 1, quantificato in 5 milioni di euro per l'anno 2022 e in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'Interno e il Ministro per le pari opportunità, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 1.
3.01. Polidori.