CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 10 maggio 2022
792.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza. (Testo unificato C. 105 Boldrini, C. 194 Fitzgerald Nissoli, C. 221 La Marca, C. 222 La Marca, C. 717 Polverini, C. 920 Orfini, C. 2269 Siragusa, C. 2981 Sangregorio e C. 3511 Ungaro).

RELAZIONE TRASMESSA DAL GOVERNO

  In relazione all'emendamento Ravetto 1.29, che sostituisce il capoverso 2-bis della lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 del testo unificato, si esprime parere contrario in relazione ai seguenti aspetti:

  Frequentato almeno due cicli d'istruzione secondo il sistema scolastico italiano

  L'emendamento, ancorando il riconoscimento dello status civitatis alla «frequentazione», si presta a diversi sbocchi interpretativi.
  Il nostro ordinamento prevede due cicli di istruzione (legge 28 marzo 2003, n. 53). Il primo dura 8 anni e ricomprende la scuola primaria (per alunni da 6 a 11 anni) e la scuola secondaria di primo grado (per alunni da 11 a 14 anni). Il secondo ciclo prevede due tipi di percorsi di durata variabile da 3 a 5 anni: la scuola secondaria di secondo grado (quinquennale per gli studenti da 14 a 19 anni) e i percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) di competenza regionale (di 3 o 4 anni), rivolti a coloro che hanno concluso positivamente il primo ciclo di istruzione.
  Ciò posto, per come è formulata la proposta, non risulta chiaro se il requisito della «frequentazione» si realizzerebbe soltanto qualora lo straniero abbia completato integralmente i predetti cicli e quindi abbia frequentato la scuola italiana per 11 anni (fino a un massimo di 13 anni a seconda del percorso prescelto) oppure se possa trovare riconoscimento anche il periodo d'istruzione svolto nel paese di origine.
  Questa duplice possibilità interpretativa comporta indubbie difficoltà applicative, ancor più se rapportata al dato oggettivo dei 5 anni di frequenza nel territorio nazionale previsto dal testo base.

  Almeno due cicli d'istruzione

  Alla luce dell'attuale sistema d'istruzione, come sopra descritto, la proposta presenta due criticità.
  In primo luogo, si realizzerebbe una compressione del diritto allo studio (art. 34 Cost.) e una discriminazione (art. 3 Cost.) tra coloro che hanno deciso di intraprendere il percorso di formazione professionale che si conclude a 17 o a 18 anni, a seconda dell'indirizzo scelto, e coloro che hanno optato invece per il liceo o l'istituto tecnico o l'istituto professionale, che concludono il percorso a 19 anni.
  In questo ultimo caso, poi, e questa rappresenta la seconda criticità, il requisito si perfezionerebbe oltre la maggior età. Conseguentemente, al compimento della maggiore età (18 anni) potrebbero essere pienamente in possesso del requisito solo gli interessati che abbiano frequentato corsi di formazione triennale.
  Un'ulteriore variabile scaturisce dalle procedure in tema di iscrizione scolastica.
  Per gli stranieri la norma di riferimento è l'articolo 45 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).Pag. 18
  La norma attribuisce ai minori stranieri(1) presenti sul territorio nazionale il diritto dovere all'istruzione alla stessa stregua dei cittadini italiani, indipendentemente dalla regolarità in ordine al loro soggiorno: gli alunni privi di documentazione anagrafica o in posizione di irregolarità sono iscritti con riserva in attesa della regolarizzazione e l'iscrizione può essere richiesta in qualsiasi momento dell'anno scolastico.
  Per decidere a quale classe iscrivere il minore straniero appena arrivato in Italia occorre tener presente una serie di fattori:

   l'età anagrafica;

   il livello di competenze nei saperi essenziali, anzitutto nella lingua italiana;

   la scolarizzazione nel paese di origine.

  Il collegio dei docenti ha il compito di attivare interventi iniziali di prima alfabetizzazione e/o di consolidamento delle competenze linguistiche, nonché formulare proposte al consiglio d'istituto per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi.
  Il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni, specifici interventi individualizzati o per gruppi per facilitare l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola, ad esempio, nella scuola secondaria di primo grado, è possibile utilizzare le due ore settimanali di insegnamento della seconda lingua straniera per l'apprendimento dell'italiano come lingua veicolare.
  Quando manca del tutto la conoscenza della lingua italiana può essere valutato l'inserimento nella classe precedente rispetto a quelle anagrafica (articolo 45, comma 2, lettera a), allungando in tal modo la durata del ciclo di studi.

  Può al compimento della maggiore età avanzare istanza di cittadinanza italiana

  L'uso del verbo «può» ingenera confusione con i casi di cui all'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, di concessione della cittadinanza da parte del Ministero dell'interno, di natura discrezionale. La collocazione della disposizione nell'articolo 4 presenterebbe, inoltre, un disallineamento rispetto al sistema normativo vigente, in quanto tale articolo disciplina i casi di riconoscimento di un diritto soggettivo ad opera dell'ufficiale di stato civile, organo a cui la legge non attribuisce alcuna valutazione discrezionale sul predetto riconoscimento.

  Ingresso entro il decimo anno di età

  L'abbassamento a 10 anni di età del termine entro cui il minore straniero deve aver fatto ingresso in Italia pone, sul piano applicativo, un ulteriore problema di coordinamento con le previsioni in materia di naturalizzazione. Tale condizione, unitamente a quella relativa al completamento dei due cicli di istruzione a 19 anni, configura un'ipotesi sovrapponibile, nel concreto, a quanto previsto dal citato articolo 9, comma 1, lett. f) della legge 5 febbraio 1992, n. 91 che, ai fini della concessione della cittadinanza, richiede che lo straniero risieda legalmente sul territorio italiano da almeno 10 anni. Nel caso del minore che ha fatto ingresso ad esempio a 9 anni, il requisito del completamento degli studi a 19 anni e quello della residenza ininterrotta per 10 anni sarebbero coincidenti, con conseguente ambiguità applicativa.

  Minore straniero nato in Italia

  La proposta si applicherebbe anche al minore straniero nato in Italia, per il quale l'attuale comma 2 dell'articolo 4 prevede che, qualora abbia risieduto legalmente senza interruzioni sul territorio italiano, diviene cittadino al raggiungimento della maggiore età, a seguito di una mera dichiarazione da rendere all'ufficiale di stato civile entro un anno dalla suddetta data.
  Laddove trovasse accoglimento l'emendamento in parola, infatti, resterebbe dubbia quale disposizione applicare nel caso dello straniero nato in Italia, che abbia Pag. 19optato per la scuola secondaria di secondo grado e abbia raggiunto la maggiore età prima di completare il secondo ciclo scolastico.

  Capoverso 2-ter

  L'emendamento non interviene sul successivo capoverso 2-ter previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 del testo base, il quale, qualora la proposta fosse accolta, si presenterebbe privo di coordinamento con le disposizioni contenute nell'articolo 4 della legge n. 92 del 1991, così modificato.
  In ragione di quanto argomentato, le disposizioni proposte potrebbero favorire diversificate incertezze applicative e situazioni di disparità di trattamento.
  In relazione ai diversi profili evidenziati, appare evidente il rischio di un significativo incremento del contenzioso in materia, a cui il Ministero dell'interno dovrebbe far fronte con le risorse finanziarie, strumentali e di personale disponibili a legislazione vigente.

  (1) La medesima tutela è garantita ai minori richiedenti protezione internazionale e ai minori figli di richiedenti protezione internazionale (art. 21 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142), nonché ai minori stranieri non accompagnati per i quali è prevista la predisposizione di progetti specifici che si avvalgano del ricorso o del coordinamento di mediatori culturali (art. 14 della legge 7 aprile 2017, n. 47).