CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 4 maggio 2022
789.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
Pag. 58

ALLEGATO 1

Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione, cessione e consumo della cannabis e dei suoi derivati. Testo unificato C. 2307 Magi e C. 2965 Licatini.

SUBEMENDAMENTI IRRICEVIBILI

ART. 5.

  All'emendamento 5.12 del relatore, comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) che il quantitativo sia proveniente dalla propria coltivazione domestica di cannabis, nei limiti previsti dal comma 1-bis dell'articolo 26 per detta coltivazione di cui al comma 1-bis, purché la quantità di sostanza stupefacente e psicotropa contenuta nel materiale detenuto non superi i limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche antidroga.
0.5.12.8. Parisse.

  All'emendamento 5.12 del relatore, comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) che il quantitativo sia proveniente dalla propria coltivazione domestica di cannabis, nei limiti previsti dal comma 1-bis dell'articolo 26 per detta coltivazione di cui al comma 1-bis purché la quantità di THC contenuta nel materiale detenuto non superi lo 0,2 per cento.
0.5.12.9. Parisse.

  All'emendamento 5.12 del relatore, comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) che le infiorescenze e le resine detenute siano il prodotto ricavato da una coltivazione domestica di cannabis che rispetti i limiti di cui al comma 1-bis dell'articolo 26, la mancanza di indici di un inserimento dell'attività nell'ambito del mercato degli stupefacenti, purché il prodotto presenti una percentuale di THC non superiore allo 0,2 per cento, indichi l'oggettiva destinazione di quanto prodotto all'uso personale esclusivo del coltivatore.
0.5.12.4. Parisse.

  All'emendamento 5.12 del relatore, comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) che il prodotto raccolto da una coltivazione domestica sia il prodotto ricavato da una coltivazione domestica di cannabis che rispetti i limiti di cui al comma 1-bis dell'articolo 26, la mancanza di indici di un inserimento dell'attività nell'ambito del mercato degli stupefacenti, purché il prodotto presenti una percentuale di THC non superiore allo 0,2 per cento, indichi l'oggettiva destinazione di quanto prodotto all'uso personale esclusivo del coltivatore.
0.5.12.10. Parisse.

Pag. 59

ALLEGATO 2

Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione, cessione e consumo della cannabis e dei suoi derivati. Testo unificato C. 2307 Magi e C. 2965 Licatini.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 5.12 DEL RELATORE

ART. 5.

  All'emendamento 5.12 del relatore, comma 1, capoverso lettera c), sopprimere le parole: anche se superiore al limite di cui al comma 1-bis dell'articolo 26,
*0.5.12.1. Bellucci.
*0.5.12.2. Potenti, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi, Alessandro Pagano.

  All'emendamento 5.12 del relatore, comma 1, capoverso lettera c), sostituire le parole: la mancanza di indici di un inserimento dell'attività nell'ambito del mercato degli stupefacenti con le seguenti: la mancanza di qualunque indice che riveli la destinazione del prodotto alla cessione a terzi
0.5.12.3. Potenti, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi, Alessandro Pagano.

  All'emendamento 5.12 del relatore, comma 1, capoverso lettera c), aggiungere in fine il seguente periodo: Resta comunque soggetta al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e può costituire condotta penalmente rilevante, la commercializzazione dei derivati costituiti da inflorescenze (marjuana) e da resina (hashish), indipendentemente dalla quantità di THC contenuta nelle stesse, come pure la coltivazione per fini diversi da quelli elencati dalla legge n. 242 del 2016.
0.5.12.5. Parisse.

  All'emendamento 5.12 del relatore, comma 1, capoverso lettera c), aggiungere in fine il seguente periodo: Resta comunque soggetta al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e può costituire condotta penalmente rilevante, la commercializzazione, la detenzione e la coltivazione delle sostanze di cui alla tabella II, indipendentemente dalla quantità di THC contenuta nelle stesse, come pure la coltivazione per fini diversi da quelli elencati dalle legge n. 242 del 2016.
0.5.12.7. Parisse.

  All'emendamento 5.12 del relatore, comma 1, capoverso lettera c), aggiungere in fine il seguente periodo: Restano comunque soggette al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e possono costituire condotte penalmente rilevanti, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze di cui alla tabella II, indipendentemente dalla quantità di THC contenuta nelle stesse, come pure la coltivazione per fini diversi da quelli elencati dalle legge n. 242 del 2016.
0.5.12.6. Parisse.

Pag. 60

  Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

Art. 5.
(Illeciti amministrativi)

  1. All'articolo 75 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, comma 1-bis, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

   c) che le infiorescenze e le resine detenute siano il prodotto ricavato in esito al procedimento di estrazione da una coltivazione domestica di cannabis di minima dimensione che per la rudimentalità delle tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, anche se superiore al limite di cui al comma 1-bis dell'articolo 26, la mancanza di indici di un inserimento dell'attività nell'ambito del mercato degli stupefacenti, indichi l'oggettiva destinazione di quanto prodotto all'uso personale esclusivo del coltivatore.
5.12. Il Relatore.

Pag. 61

ALLEGATO 3

Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione, cessione e consumo della cannabis e dei suoi derivati. Testo unificato C. 2307 Magi e C. 2965 Licatini.

PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE DEL RELATORE

ART. 2.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: da 3 a 12 anni e della multa a euro 20.000 a 250.000 euro con le seguenti: da 3 a 8 anni e della multa a euro 15.000 a 150.000
2.298. (Nuova formulazione) Magi.

  All'articolo 2, comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente: e) il comma 4 è sostituito dal seguente: «Se taluno dei fatti previsti dal comma 1 riguarda sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV previste dall'articolo 14, si applicano la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da euro 5.000,00 a euro 80.000,00, fatta salva la detenzione, ad uso esclusivamente personale, del prodotto derivante dalla coltivazione di quattro piante femmine di cannabis idonee e finalizzate alla produzione di sostanza stupefacente».
*2.377. (nuova formulazione) Magi.
*2.378. (nuova formulazione) Annibali.

ART. 3.

  Al comma 1, capoverso Art. 73-bis, comma 2, sopprimere le seguenti parole: o la cattura
3.136. (Nuova formulazione) Magi.