CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 27 aprile 2022
785.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
Pag. 93

ALLEGATO

Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione, cessione e consumo della cannabis e dei suoi derivati (Testo unificato C. 2307 Magi e C. 2965 Licatini).

EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 2.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: nella tabella I con le seguenti: nelle tabelle I e III
2.387. Il Relatore.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: nella tabella II con le seguenti: nelle tabelle II e IV
2.388. Il Relatore.

  Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

   d) il comma 3 è sostituito dal seguente: «Le pene previste dal comma 2 si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14 diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione. Le pene previste dal comma 2-bis si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV previste dall'articolo 14 diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.»
2.389. Il Relatore.

ART. 4.

  Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente: a-bis) sopprimere il comma 6.
4.7. Il Relatore.

ART. 5.

  Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

Art. 5
(Illeciti amministrativi)

  All'articolo 75 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, comma 1-bis, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

   c) che le infiorescenze e le resine detenute siano il prodotto ricavato in esito al procedimento di estrazione da una coltivazione domestica di cannabis di minima dimensione che per la rudimentalità delle tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, anche se superiore al limite di cui al comma 1-bis dell'articolo 26, la mancanza di indici di un inserimento dell'attività nell'ambito del mercato degli stupefacenti, indichi l'oggettiva destinazione di quanto prodotto all'uso personale esclusivo del coltivatore.
5.12. Il Relatore.