CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 21 aprile 2022
783.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura. Testo unificato C. 2049 e abb.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 2049 e abbinate, recante disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura, quale risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente;

   evidenziato come il provvedimento rechi disposizioni per il settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura, al fine di promuovere il lavoro e l'imprenditoria femminile, eliminare le criticità esistenti, contrastare le disparità salariali e le discriminazioni di genere, nonché di monitorare l'impatto di genere delle misure adottate nel settore in oggetto;

   evidenziato come l'articolo 1, comma 2, preveda che «con decreto» siano recepite le norme necessarie a dare attuazione alla direttiva 2010/41/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sull'applicazione del principio di parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano una attività autonoma, senza specificare la natura del decreto e il soggetto chiamato ad adottarlo;

   evidenziato come l'articolo 3, comma 2, preveda l'attribuzione all'Ufficio per la promozione dell'imprenditoria e del lavoro femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura anche delle competenze spettanti all'Osservatorio nazionale per l'imprenditoria e il lavoro femminile in agricoltura istituito dal decreto ministeriale del 13 ottobre 1997, senza tuttavia precisare se l'Osservatorio debba intendersi soppresso;

   evidenziato come l'articolo 5, comma 8, preveda che, con regolamento adottato mediante decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, siano stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni dell'articolo, senza specificare a quali commi dell'articolo il regolamento dovrebbe dare attuazione, nonché senza prevedere il coordinamento tra tale regolamento e il decreto ministeriale previsto dal comma 1;

   rilevato, per quanto attiene al rispetto degli ambiti di competenza legislativa costituzionalmente definiti, come il provvedimento appaia riconducibile alle materie «tutela della concorrenza» e «sistema tributario dello Stato», attribuite alla competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, e «ordinamento civile», attribuita alla competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, che appaiono prevalenti, nonché alla materia agricoltura, attribuita alla competenza residuale regionale, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

   rilevato, in particolare, come la giurisprudenza costituzionale riconduca alla materia «tutela della concorrenza» le agevolazioni in favore dell'imprenditoria femminile;

   rilevata l'opportunità, a fronte dell'evidenziato intreccio di competenze, di prevedere ulteriori forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali nell'adozionePag. 58 dei provvedimenti attuativi, rispetto a quelle già previste dal testo,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) al comma 2 dell'articolo 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare la natura del decreto ivi previsto e il soggetto chiamato ad adottarlo;

   b) al comma 3 dell'articolo 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare se l'Osservatorio nazionale per l'imprenditoria e il lavoro femminile in agricoltura debba intendersi soppresso a seguito dell'attribuzione, ivi prevista, delle sue competenze all'Ufficio per la promozione dell'imprenditoria e del lavoro femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura;

   c) al comma 5 dell'articolo 4, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere ulteriori forme di coinvolgimento delle Regioni, quale ad esempio l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni, ai fini dell'adozione del regolamento – con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge – con cui sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni per favorire la costituzione e l'aggregazione di imprese a conduzione femminile nel settore dell'agricoltura, della silvicoltura, dell'itticoltura e dell'acquacoltura previste dal medesimo articolo 4;

   d) al comma 8 dell'articolo 5, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare a quali commi dell'articolo medesimo il regolamento ivi previsto dovrebbe dare attuazione, nonché di prevedere il coordinamento tra tale regolamento e il decreto ministeriale previsto dal comma 1 dell'articolo stesso.

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ALLEGATO 2

Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta. C. 183-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminata la proposta di legge C. 183 – B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, recante norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta;

   richiamato come il Comitato abbia già esaminato in prima lettura il provvedimento, esprimendo su di esso, nella seduta dell'11 ottobre 2018, parere favorevole con un'osservazione, la quale è stata recepita nel corso del successivo iter;

   rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come la proposta di legge incida sia sulla materia «tutela della concorrenza», assegnata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, sia sulla materia «alimentazione», attribuita alla competenza concorrente tra Stato e Regioni dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

   evidenziato inoltre come la proposta contenga disposizioni riguardanti la vendita al dettaglio dei prodotti alimentari, afferenti alla materia del commercio, attribuita alla competenza residuale delle Regioni, sulla quale si registra un'abbondante produzione normativa regionale;

   osservato come, a fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento già stabilisca, in ottemperanza all'osservazione contenuta nel parere espresso dal Comitato in occasione dell'esame in prima lettura alla Camera del provvedimento, alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, in particolare al comma 1 dell'articolo 5, che prevede il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel procedimento di adozione del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con il quale sono istituiti il logo «chilometro zero» e il logo «filiera corta» per i prodotti agricoli e alimentari;

   ribadita, con riferimento al citato articolo 5, che contempla l'istituzione del logo «chilometro zero» e del logo «filiera corta», l'esigenza di tenere conto dell'evoluzione della giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di Giustizia dell'Unione europea in merito alla compatibilità di previsioni che stabiliscano elementi identificativi circa la provenienza geografica e le caratteristiche dei prodotti (quali, appunto, loghi e marchi) con gli articoli da 34 a 36 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, quindi, con l'articolo 117, primo comma, della Costituzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 3

Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021. Doc. CCLXIII, n. 1.

RISOLUZIONE APPROVATA (N. 8-00166)

   La I Commissione,

   all'esito dell'esame, ai sensi dell'articolo 124 del Regolamento, della Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, riferita all'anno 2021 (Doc. CCLXIII, n. 1);

   rilevato come l'esame della Relazione abbia consentito alle Commissioni parlamentari di avviare il monitoraggio circa lo stato di realizzazione del PNRR e circa i progressi compiuti nella sua attuazione, anche con riferimento alle singole misure, con particolare attenzione al rispetto e al raggiungimento degli obiettivi inerenti alle priorità trasversali del medesimo Piano, quali il clima, il digitale, la riduzione dei divari territoriali, la parità di genere e i giovani;

   sottolineata la rilevanza cruciale di un adeguato e costante coinvolgimento del Parlamento nell'attuazione delle misure previste dal PNRR, nonché nell'individuazione degli eventuali correttivi da apportare al meccanismo di governance dello stesso PNRR;

   preso atto degli importanti elementi di informazione acquisiti durante il ciclo di audizioni svolto dalla Commissione nell'ambito dell'esame della Relazione, in particolare in occasione delle audizioni della Ministra per le pari opportunità e la famiglia, del Ministro per la Pubblica amministrazione e del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale;

   sottolineato positivamente come il documento in esame, che costituisce la prima Relazione sullo stato di attuazione del Piano (Doc. CCLXIII, n. 1), segnali il raggiungimento, da parte dell'Italia, dei 51 traguardi e obiettivi con scadenza al 31 dicembre 2021, funzionali al pagamento della prima rata di sovvenzioni e di prestiti da parte dell'Unione europea;

   rilevato come, per quanto riguarda ai profili di interesse della Commissione Affari costituzionali, rilevino principalmente gli obiettivi di crescita digitale, di modernizzazione della pubblica amministrazione e di rafforzamento della capacità amministrativa del settore pubblico, che il PNRR considera prioritari ai fini del rilancio del sistema Paese, per la cui realizzazione il PNRR prevede due aree di intervento nell'ambito della Componente 1 della Missione 1;

   evidenziato, in tale contesto, come, tra gli obiettivi conseguiti entro il termine previsto del 31 dicembre 2021, si annoverino, quanto ai profili maggiormente connessi agli ambiti di competenza della I Commissione: l'entrata in vigore della legislazione primaria sulla governance del PNRR di cui al citato decreto-legge n. 77 del 2021; la semplificazione delle procedure di acquisto di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR, di cui all'articolo 53 del citato decreto-legge n. 77 del 2021; la semplificazione del contesto normativo per facilitare gli interventi di digitalizzazione della pubblica amministrazione, quali la migrazione al cloud e la interoperabilità tra le amministrazioni, di cui agli articoli 39 e 41 del predetto decreto; l'entrata in vigore della legislazione primaria necessaria per fornire assistenza tecnica e rafforzare la creazione di capacità per l'attuazione del PNRR e l'assunzione del pool di 1.000 esperti da impiegare a supporto delle amministrazioni nella gestione delle nuove procedure per fornire assistenza tecnica, nonché il completamento delle relative procedure di assunzione;Pag. 61 l'entrata in vigore della legislazione primaria necessaria per la semplificazione delle procedure amministrative per l'attuazione del PNRR, di cui al decreto-legge n. 77 del 2021 e al decreto-legge n. 152 del 2021;

   rilevata, in particolare, l'esigenza di proseguire nel processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione, soprattutto attraverso la creazione di infrastrutture digitali per la pubblica amministrazione, l'interoperabilità dei dati, l'offerta di servizi digitali e la sicurezza cibernetica, in quanto tale processo costituisce uno degli assi strategici attorno al quale sviluppare l'intero Piano;

   evidenziati, a tale particolare riguardo, i passi avanti compiuti, nell'ambito della Componente 1, con riferimento all'Investimento 1.1, Infrastrutture digitali, quanto alla realizzazione del Polo Strategico Nazionale (PSN), infrastruttura cloud nazionale pubblico-privata, per la quale si è proceduto all'affidamento, ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 52 del 2021, alla società Difesa Servizi, del compito di espletare le procedure di gara per la realizzazione del Polo strategico nazionale, che si concluderanno entro il 2022;

   preso altresì atto, quanto all'Investimento 1.2, Abilitazione e facilitazione al cloud per le PA locali, il quale ha l'obiettivo di garantire la migrazione dei dati e delle applicazioni delle pubbliche amministrazioni locali verso un'infrastruttura cloud sicura, consentendo a ciascuna amministrazione di scegliere liberamente all'interno di una serie di ambienti cloud pubblici certificati, che, entro la prima metà del 2022, saranno pubblicati gli avvisi che consentiranno alle amministrazioni locali di accedere ai finanziamenti;

   sottolineata la rilevanza delle misure per l'innovazione della pubblica amministrazione, principalmente per quanto attiene alla valorizzazione del personale e della capacità amministrativa del settore pubblico;

   considerata la necessità di potenziare le risorse umane in forza agli enti locali, principale fulcro della realizzazione dei progetti legati all'attuazione del PNRR;

   richiamata in questo quadro l'importanza dell'Investimento 1.4, Servizi digitali e cittadinanza digitale, che ha l'obiettivo di sviluppare un'offerta integrata e armonizzata di servizi digitali per i cittadini, garantirne la diffusione generalizzata nell'amministrazione centrale e locale e migliorare l'esperienza degli utilizzatori, segnatamente per quanto attiene all'accessibilità dei servizi, ai pagamenti tramite PagoPA, all'applicazione IO, al Sistema pubblico di identità digitale (SPID), alla Carta d'identità elettronica (CIE), all'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e alla Piattaforma notifiche digitali;

   valutata positivamente, in tale contesto, l'attivazione, dal novembre 2021, del servizio del portale dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), attraverso il quale è possibile scaricare 14 tipologie diverse di certificati digitali in modo autonomo e gratuito, per sé o per un componente della propria famiglia, accedendo con la propria identità digitale e senza necessità di recarsi fisicamente allo sportello;

   sottolineata l'esigenza di accelerare e ampliare l'impatto degli investimenti per la digitalizzazione delle grandi amministrazioni centrali, tra le quali assume rilievo nevralgico il Ministero dell'Interno, con l'obiettivo di ridisegnare e digitalizzare un insieme di processi, attività e servizi prioritari nelle grandi amministrazioni centrali, al fine di per migliorare l'efficienza di tali amministrazioni e semplificare le procedure;

   sottolineata l'esigenza di perseguire gli obiettivi della semplificazione, intesa sia come semplificazione normativa sia come semplificazione dell'attività amministrativa e dei procedimenti, in quanto componenti che devono accompagnare l'intera attuazione del PNRR;

   evidenziato, in particolare, come la semplificazione normativa costituisca un intervento riformatore essenziale per favorire la crescita del Paese, trasversale rispettoPag. 62 a tutte e sei le missioni del Piano, superando i limiti incontrati nell'azione di semplificazione e razionalizzazione della legislazione, tramite il potenziamento delle strutture amministrative a ciò deputate e interventi mirati di miglioramento dell'efficacia e della qualità della regolazione, segnatamente attraverso: il rafforzamento delle strutture per la semplificazione amministrativa e normativa, tramite il reclutamento delle professionalità necessarie; l'adozione di provvedimenti attuativi della riforma della pubblica amministrazione; la costituzione, nell'ambito del DAGL, di un'apposita unità per la semplificazione normativa; l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dell'Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione;

   rilevata, a tale ultimo riguardo, l'importanza dell'Investimento 1.3, Dati ed interoperabilità, rispetto all'obiettivo di garantire la piena interoperabilità e la condivisione di informazione tra le pubbliche amministrazioni secondo il principio dell'once-only («una volta per tutte»), evitando al cittadino di dover fornire più volte la stessa informazione a diverse amministrazioni, sia attraverso lo sviluppo della Piattaforma digitale nazionale dati (PDND), sia attraverso lo Sportello digitale unico, che consentirà l'armonizzazione tra gli Stati membri e la digitalizzazione di procedure e servizi;

   considerato che italiadomani.gov.it., in quanto portale ufficiale dedicato a «Italia Domani, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza», è lo strumento a disposizione di tutti i cittadini per controllare e monitorare i contenuti del Piano, nonché il percorso di attuazione delle riforme, con notizie in continuo aggiornamento;

   evidenziato, quanto alla semplificazione amministrativa, come gli investimenti e le azioni in materia dovranno perseguire le finalità di eliminare i vincoli burocratici, rendere più efficiente ed efficace l'azione della Pubblica Amministrazione, con l'effetto di ridurre tempi e costi per le imprese e i cittadini, non solo attraverso misure di carattere normativo, ma anche con interventi organizzativi, soprattutto a livello locale, nonché con investimenti nel personale, nel riordino di processi e procedure e nelle risorse strumentali e tecnologiche;

   rilevato, in particolare, come tali misure dovranno perseguire alcuni obiettivi specifici: ridurre i tempi per la gestione delle procedure, con particolare riferimento a quelle che prevedono l'intervento di una pluralità di soggetti, per accelerare gli interventi cruciali nei settori chiave per la ripresa economica; liberalizzare, semplificare (anche mediante l'eliminazione di adempimenti non necessari), reingegnerizzare e uniformare le procedure; digitalizzare le procedure amministrative per edilizia e attività produttive; monitorare gli interventi per la misurazione della riduzione di oneri e tempi e per la loro comunicazione;

   sottolineato come gli investimenti organizzativi e strumentali in materia dovranno concentrarsi: sull'assistenza tecnica a livello centrale e locale, a supporto delle amministrazioni territoriali nella realizzazione delle riforme di semplificazione dei procedimenti e nella gestione delle nuove procedure; sulla semplificazione e standardizzazione delle procedure, realizzando uno screening dei procedimenti amministrativi e introducendo conseguenti meccanismi di semplificazione; sulla digitalizzazione delle procedure, anche attraverso la definizione di standard tecnici comuni di interoperabilità, per dare piena attuazione al richiamato principio «once-only»; sul monitoraggio e la comunicazione delle azioni di semplificazione; sulla realizzazione di un'amministrazione pubblica orientata ai risultati, con l'introduzione di nuove iniziative di benchmarking nelle amministrazioni e di specifici incentivi alle performance collegati ai risultati ottenuti, anche attraverso una riforma degli organismi indipendenti di valutazione (OIV);

   valutati al riguardo positivamente gli interventi, già attuati con il decreto-legge n. 77 del 2021 e con il decreto-legge n. 152 del 2021, per semplificare e accelerare in primo luogo le procedure direttamente collegate all'attuazione del PNRR;

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   sottolineato il rilievo centrale attribuito alla strategia per la parità di genere, in quanto rappresenta una delle tre priorità trasversali del Piano in termini di inclusione sociale (unitamente a Giovani e Mezzogiorno), anche al fine di colmare il divario che ancora separa sotto questo profilo il nostro Paese dai Paesi più avanzati;

   segnalato, in particolare, come la strategia nazionale per la parità di genere dovrà svilupparsi attraverso un approccio multidimensionale che coinvolga le Amministrazioni centrali, le Regioni e gli Enti locali, e dovrà perseguire gli obiettivi di: individuare buone pratiche per combattere gli stereotipi di genere; colmare il divario di genere nel mercato del lavoro; raggiungere la parità nella partecipazione ai diversi settori economici; affrontare il problema del divario retributivo e pensionistico; conseguire l'equilibrio di genere nel processo decisionale;

   rilevata, altresì, l'esigenza di rafforzare ulteriormente le risorse umane e strumentali delle forze dell'ordine e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, attraverso una politica di investimenti mirata a rafforzarne la capacità operativa, in vista delle nuove sfide che tali articolazioni essenziali della pubblica amministrazione dovranno affrontare nei prossimi anni;

   sottolineata l'esigenza di perseguire l'obiettivo della sicurezza dei cittadini attraverso politiche imperniate su una strategia integrata, basata sul pieno coinvolgimento delle autonomie territoriali e delle polizie locali, nonché su meccanismi di prevenzione sociale dei fenomeni criminali, anche attraverso progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre le situazioni di emarginazione e degrado;

   considerato che, secondo il rapporto annuale dell'Ufficio lotta antifrode della Commissione europea (O.L.A.F.), l'Italia risulta quarta per numero di irregolarità nella gestione di tali fondi nel periodo 2015-2019;

   rilevata l'importanza della direttiva europea n. 2019/1937 sul whisteblowing, quanto ai sistemi di segnalazione di illeciti in ambito professionale, non ancora integralmente recepita nel nostro Paese;

   segnalata l'esigenza, oggetto dell'Investimento 1.5, Cybersecurity, di rafforzare le infrastrutture legate alla protezione cibernetica del Paese, a partire dall'attuazione della disciplina prevista dal Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, avviata con il decreto-legge n. 82 del 2021, che ha definito l'architettura nazionale di cybersicurezza e ha istituito l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), di cui sono stati adottati i regolamenti di organizzazione, del personale e di contabilità;

   evidenziata l'esigenza di potenziare il Servizio civile universale, inteso quale strumento di formazione e integrazione delle giovani generazioni nella vita sociale, culturale e politica del Paese, nonché di potenziare il Servizio civile digitale, avviato in via sperimentale nel 2021, che prevede il reclutamento di giovani per aiutare gli utenti ad acquisire competenze digitali di base,

impegna il Governo:

   a) a valutare, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, la possibilità di intensificare la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti amministrativi e dei processi, garantendo al contempo il raggiungimento degli obiettivi di celerità, efficienza e trasparenza della elaborazione, realizzazione, finanziamento ed esecuzione dei singoli progetti, anche attuati dai piccoli comuni, garantendo a tutti i cittadini un pieno monitoraggio delle attività prodromiche al finanziamento delle opere;

   b) a valutare, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, la possibilità di adottare tutte le iniziative necessarie per accrescere la capacità amministrativa e gestionale degli enti locali, anche di minore dimensione, in caso di criticità nella progettazione, nella gestione della spesa e nell'attuazione degli interventi, affinché gli stessi possano far fronte all'impegno straordinario di attuare i programmi del PNRR, anche sull'esempio del Portale PA digitale 2026 recentemente messo a disposizione degli enti locali e del Digital transformation Pag. 64office incardinato presso il MITD, valorizzando la Piattaforma di servizi a supporto di regioni, province, città metropolitane e comuni per l'attuazione del PNRR, realizzata dal Governo in sinergia con CDP-Invitalia-MCC, tesa all'assistenza costante e al monitoraggio della capacità progettuale degli enti locali, al fine di scongiurare il rischio che le realtà territoriali con maggiori necessità di investimenti possano risultare destinatarie di risorse insufficienti;

   c) a valutare, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, la possibilità di assumere le iniziative, anche normative, necessarie a potenziare le risorse umane in forza agli enti locali, con particolare attenzione alle regioni del Mezzogiorno, sia tramite l'indizione di nuove procedure concorsuali che favoriscano l'assunzione di giovani, sia tramite il supporto diretto da parte delle amministrazioni centrali, al fine di sopperire alla carenza di personale tecnico e qualificato necessario, implementando le risorse con personale altamente specializzato, in tal modo agevolando la realizzazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza;

   d) a valutare, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, la possibilità di provvedere all'adeguamento e all'integrazione del portale «ItaliaDomani», implementandone la fruibilità e la comprensione in favore di tutta l'utenza, aggiornando le informazioni, al fine di garantire una piena accessibilità non limitata ai singoli bandi, ma relativa allo stato di avanzamento dei progetti in considerazione della singola missione, con l'obiettivo di consentire un monitoraggio trasparente dell'attuazione del Piano;

   e) sul terreno della digitalizzazione, a valutare, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, la possibilità di ottimizzare, altresì, l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) che, tra i diversi benefici, potrà consentire il superamento delle tessere elettorali ai fini dell'espressione del voto e la semplificazione delle relative modalità e, più in generale, a valorizzare il rapporto tra accesso agli strumenti digitali ed effettivo esercizio dei diritti di partecipazione;

   f) a recepire la direttiva europea n. 2019/1937 sul whisteblowing – che avrebbe dovuto essere recepita negli ordinamenti nazionali entro dicembre 2021 – al fine di armonizzare la disciplina italiana quanto ai sistemi di segnalazione di illeciti in ambito professionale;

   g) ad intraprendere iniziative per rendere più efficiente ed efficace il contrasto da parte delle pubbliche amministrazioni alle irregolarità nella gestione dei fondi UE;

   h) in merito alla promozione della parità di genere, a valutare, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, la possibilità di sviluppare, quanto prima, specifici indicatori per monitorare l'impatto degli interventi sulle relative politiche.
(8-00166) «Baldino».

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ALLEGATO 4

Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021. Doc. CCLXIII, n. 1.

RISOLUZIONE APPROVATA (N. 8-00167)

   La I Commissione,

   all'esito dell'esame, ai sensi dell'articolo 124 del Regolamento, della Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, riferita all'anno 2021 (Doc. CCLXIII, n. 1);

   premesso che:

    il documento in esame rappresenta «la prima Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e il suo scopo è quello di dare conto dell'utilizzo delle risorse del programma Next Generation EU, dei risultati raggiunti e delle eventuali misure necessarie per accelerare l'avanzamento dei progetti»; la Relazione muove dall'assunto che «il PNRR è un piano con obiettivi e traguardi ben definiti, da realizzare in tempi certi: la rendicontazione finale è prevista entro il 2026»;

    alla luce del nuovo scenario determinato dal rincaro dei materiali e dell'energia, appare sempre più evidente la necessità di ripensare criteri, obiettivi e priorità del Piano, come anche richiesto dalle imprese; occorre avviare una nuova negoziazione in sede europea per adattare il Piano al mutato contesto economico;

    l'Europa deve essere costruita anche sul pilastro della solidarietà nei confronti degli Stati che si troveranno a pagare maggiormente gli effetti indiretti delle sanzioni applicate contro la Russia in conseguenza della deliberata invasione dell'Ucraina;

    nell'ambito della Componente 1, con riferimento all'Investimento 1.1, Infrastrutture digitali, si esprime soddisfazione per l'accoglimento delle istanze di FDI quanto alla realizzazione del Polo Strategico Nazionale (PSN), infrastruttura cloud nazionale pubblico-privata, per la quale si è proceduto all'affidamento alla società Difesa Servizi, del compito di espletare le procedure di gara per la realizzazione del Polo strategico nazionale;

    l'Investimento 1.2, Abilitazione e facilitazione al cloud per le PA locali, ha l'obiettivo di garantire la migrazione dei dati e delle applicazioni delle pubbliche amministrazioni locali verso un'infrastruttura cloud sicura, consentendo a ciascuna amministrazione di scegliere liberamente all'interno di una serie di ambienti cloud pubblici certificati e che, entro la prima metà del 2022, saranno pubblicati gli avvisi che consentiranno alle amministrazioni locali di accedere ai finanziamenti;

    nell'ottica di assicurare la raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per il monitoraggio dell'attuazione delle attività e dei risultati, in coerenza con le raccomandazioni dell'articolo 29 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, l'amministrazione centrale deve garantire l'alimentazione tempestiva e continua del sistema informatizzato da parte dei Soggetti Attuatori, anche per il tramite di eventuali altri sistemi locali di supporto, finalizzata a verificare l'avanzamento attuativo dei progetti, il raggiungimento dei milestone e dei target, concordati a livello europeo e nazionale per le misure del PNRR, anche a livello di singolo intervento;

    in sede di attuazione del PNRR, tuttavia, l'Italia ha previsto un nuovo e complesso sistema di monitoraggio e controllo, che allo stato attuale risulta non essere ancora operativo, tanto che le amministrazioni centrali e locali si trovano Pag. 66costrette a continuare a fare affidamento sui loro normali sistemi di gestione del bilancio; questo può determinare ritardi e mancato raggiungimento degli obiettivi;

    tale situazione non solo impedisce di fornire il livello di garanzia richiesto dalla Commissione europea per quanto attiene al pieno rispetto delle vigenti normative, anche con particolare riferimento al contrasto degli illeciti, ma comporta anche il concreto rischio di doppi finanziamenti al medesimo progetto;

    a livello centrale si sconta il ritardo nella messa a punto del sistema informatico ReGIS, messo a disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'attività di monitoraggio, con la conseguenza che le amministrazioni devono ancora inserire i dati manualmente, aumentando il rischio di errore nelle informazioni inserite, mentre, soprattutto a livello locale, ma non solo, le amministrazioni soffrono della carenza di personale adeguatamente formato;

    stando alla norma che ne reca l'istituzione, il sistema ReGIS è finalizzato a «supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU» e, contestualmente, ad aderire ai principi di informazione, pubblicità e trasparenza prescritti dalla normativa europea e nazionale, assicurando la tracciabilità e trasparenza delle operazioni e l'efficiente scambio elettronico dei dati tra i diversi soggetti coinvolti nella governance del Piano;

    la rapida definizione e messa a regime del sistema ReGIS appare pertanto di prioritaria importanza, al fine di non incorrere nella violazione di un obbligo derivante dagli accordi siglati in sede di Unione europea e scongiurare interventi della Commissione europea tesi a ridurre il contributo da erogare, o, addirittura, chiedere il rimborso anticipato del prestito;

    le amministrazione locali soffrono da tempo di una scarsa capacità di progettazione, controllo e verifica dei progetti di investimento, a seguito della progressiva riduzione del personale dipendente, soprattutto nei ruoli tecnici, non rimpiazzato negli anni, per il blocco delle assunzioni, e il rafforzamento della capacità amministrative delle amministrazioni pubbliche richiede un lasso di tempo che appare incompatibile con il raggiungimento degli obiettivi in termini di volumi di investimenti obiettivo del PNRR;

    in particolare, il Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), durante la sua audizione presso la Commissione Bilancio, ha risposto negativamente alla domanda se le amministrazioni comunali riusciranno a spendere le risorse nei tempi previsti, riconducendo tale difficoltà proprio alla carenza di personale;

    l'ANCI ha altresì evidenziato «il tema delle regole semplificate su cui registriamo segnalazioni in ordine alla difficoltà di applicare per investimenti uguali e spesso connessi procedure diverse. Va urgentemente fatta una verifica in ordine alla possibilità di estendere le semplificazioni introdotte dal decreto-legge 77 del 2021 a tutti gli investimenti»;

    un'ulteriore criticità riguarda, infatti, più in generale, l'espletamento delle gare di appalto per i progetti di investimento pubblico: il PNRR prevede la riforma della normativa sugli appalti, che è già stata organicamente riformata nel 2016-2017 e successivamente ha subito interventi correttivi limitati sui criteri di aggiudicazione e il formato di gara, alcuni dei quali a carattere non permanente; a questo si aggiunga l'incertezza interpretativa delle norme, anche in relazione alla mancata adozione dei decreti attuativi delle nuove norme di semplificazione, della costante interpretazione delle norme da parte di ANAC e forse della necessità di ripensare la normativa più a misura delle imprese italiane che non sono, per lo più, grandi oligopolisti;

    l'effettuazione delle gare di appalto in tempi ragionevoli, senza aggravi derivanti da contenziosi presso la giustizia amministrativa, è fondamentale, così come il rafforzamento delle amministrazioni, per Pag. 67realizzare la vasta mole di investimenti del PNRR nei tempi concordati con l'Unione europea (2026);

    il settore dell'edilizia gioca un ruolo fondamentale e strategico per il PNRR, data l'entità di risorse destinate alle missioni che coinvolgono il settore come attore principale, eppure permangono i fattori di incertezza che gravano pesantemente sulle PMI del settore edile, quali i continui cambi di marcia imposti dal Governo con la continua modifica del quadro normativo di riferimento e con i continui annunci di norme che poi svaniscono nel nulla a ridosso dell'approvazione; ultima, in ordine di tempo, la cancellazione dall'articolo 23 del cosiddetto decreto-legge «taglia prezzi» della previsione che avrebbe consentito la sospensione dei cantieri in corso per i forti rincari dei materiali riconoscendo alle imprese la causa di forza maggiore;

    tale norma avrebbe consentito di spostare in avanti i termini su scadenze e stati di avanzamento dell'opera, evitando di far ricadere ancora sulle imprese il costo dei rincari, garantendo una «tregua» che sicuramente non costituiva una soluzione duratura ma era l'unico strumento a disposizione delle imprese per non abbandonare del tutto i cantieri, vista l'impossibilità di proseguire i lavori con i costi attuali e la scarsità dei materiali, in assenza di correttivi, e di iniziare i nuovi lavori già previsti;

    giova ricordare in proposito che, ad oggi, le imprese non hanno ancora percepito neanche i fondi stanziati in loro favore per il primo semestre 2021, quando i costi delle materie prime erano la metà di quelli attuali;

    in assenza di provvedimenti urgenti e liberi dai lacci della burocrazia, salterà l'intera progettazione del PNRR la cui realizzazione è affidata al settore edile;

    anche la transizione digitale comporta obiettivi molto impegnativi, ai quali il PNRR destina circa il sessanta per cento delle risorse complessive del programma, cui vanno aggiunti gli oneri connessi da destinare alla formazione e riqualificazione della forza lavoro e all'inclusione sociale nello stesso ambito;

   la semplificazione delle procedure amministrative per l'attuazione del PNRR, di cui al decreto-legge n. 77 del 2021 e al decreto-legge n. 152 del 2021, è strettamente legata alla digitalizzazione della pubblica amministrazione, ma è irrealizzabile in assenza di infrastrutture digitali adeguate e di personale dedicato e appositamente formato; in assenza di semplificazione, la burocrazia costituisce un ostacolo insormontabile, sia per accedere ai finanziamenti per le fonti rinnovabili, come riconosciuto dallo stesso Presidente del Consiglio, sia per esempio con riferimento alle pratiche necessarie per accedere al Superbonus 110;

   gli investimenti e le azioni programmati dal Piano hanno la finalità di eliminare i vincoli burocratici, rendere più efficiente ed efficace l'azione della Pubblica Amministrazione, con l'effetto di ridurre tempi e costi per le imprese e i cittadini, ma senza tutoring a cittadini, imprese e amministrazioni periferiche, l'obiettivo rimarrà irraggiungibile; è proprio la digitalizzazione delle procedure amministrative per le attività produttive che ha fatto saltare l'impianto per il Superbonus 110, perché, in assenza di affiancamento e di personale dedicato e appositamente formato, ne è derivato un aggravio del carico di lavoro per la pubblica amministrazione che ha bloccato anche l'attività ordinaria;

   il Presidente del Consiglio ha più volte dichiarato che la difesa dei fondi del PNRR dall'assalto delle mafie è tra le priorità del Governo e il Ministero dell'Interno ha previsto unità dedicate presso ogni prefettura per setacciare le società che incassano i fondi, un modello che, grazie allo strumento dell'interdittiva antimafia, ha già dato buoni risultati nelle verifiche per la distribuzione degli aiuti della pandemia;

   negli ultimi due anni sono state bloccate 4.406 imprese, ma per lo sforzo richiesto per i fondi del PNRR, gli organici sono inadeguati: le Prefetture registrano, infatti, carenze di organico del 70 per cento e senza personale non saranno in grado di effettuare i controlli necessari rischiando di fallire in una sfida decisiva per il Paese;

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   parimenti, si rileva l'esigenza di rafforzare le risorse umane e strumentali delle Forze dell'ordine e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, attraverso una politica di investimenti mirata a rafforzarne la capacità operativa, in vista delle nuove sfide che tali articolazioni essenziali della pubblica amministrazione dovranno affrontare nei prossimi anni;

   resta prioritaria, pertanto, l'esigenza di perseguire l'obiettivo della sicurezza dei cittadini attraverso politiche imperniate su una strategia integrata, basata sul pieno coinvolgimento delle autonomie territoriali e delle polizie locali, nonché su meccanismi di prevenzione sociale dei fenomeni criminali, anche attraverso progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre le situazioni di emarginazione e degrado;

   una significativa ed efficace direttrice di intervento dovrebbe inoltre riguardare il potenziamento degli strumenti di videosorveglianza, attraverso l'interconnessione delle telecamere degli enti locali e delle Forze armate quale sistema di prevenzione e di contrasto alla criminalità diffusa e predatoria,

impegna il Governo:

   a) a valutare, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, la possibilità di adottare tutte le iniziative necessarie per una rapida definizione e messa a regime del sistema ReGIS, elemento essenziale al fine di consentire un attento e costante monitoraggio dei singoli progetti adottati per l'attuazione del Piano e per scongiurare interventi della Commissione europea tesi a ridurre proporzionalmente il sostegno nell'ambito del dispositivo o di chiedere il rimborso anticipato del prestito per la grave violazione di un obbligo derivante dagli accordi;

   b) in questo quadro, a valutare, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, la possibilità di garantire l'alimentazione tempestiva e continua del sistema informatizzato da parte dei Soggetti Attuatori, anche per il tramite di eventuali altri sistemi locali di supporto, finalizzata a verificare l'avanzamento attuativo dei progetti, il raggiungimento dei milestone e dei target, concordati a livello europeo e nazionale per le misure del PNRR, anche a livello di singolo intervento;

   c) a valutare, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, la possibilità di adottare le iniziative opportune a potenziare la capacità di spesa della pubblica amministrazione, sia a livello centrale sia a livello periferico, anche attraverso la riduzione del numero delle stazioni appaltanti, al fine di potenziarne l'efficacia e la capacità di contrastare fenomeni corruttivi, e scongiurare il rischio del doppio finanziamento dei progetti, e l'inserimento nella pubblica amministrazione di figure professionali tecniche in grado di gestire i progetti e la spesa;

   d) ad adottare in tempi rapidi le riforme necessarie all'attuazione del PNRR nei tempi previsti, con particolare riferimento alla disciplina in materia di appalti;

   e) ad emanare ulteriori misure che consentano alle imprese del settore edile di non abbandonare i cantieri già aperti e di non rinunciare all'avvio dei nuovi cantieri previsti, a causa del caro materiali, adottando al contempo i provvedimenti di competenza che rendano immediate le erogazioni previste a sostegno del settore, come accade nel resto dei Paesi UE;

   f) a valutare, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, la possibilità di attivare un fondo rotativo destinato a finanziare l'affiancamento delle pubbliche amministrazioni nelle fasi di progettazione e assistenza tecnica sull'impiego dei fondi del PNRR;

   g) ad adottare le iniziative opportune per:

    1) creare con urgenza le cosiddette reti di facilitazione digitale, attraverso la previsione di sportelli integrati che eroghino il servizio di tutoring digitale per l'accesso ai servizi digitali e alla cittadinanza digitale, con l'obiettivo di sviluppare un'offerta integrata e armonizzata di servizi digitali per i cittadini;

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    2) favorire la digitalizzazione della pubblica amministrazione attraverso la dotazione di infrastrutture digitali adeguate e di personale dedicato e appositamente formato;

    3) implementare in modo adeguato il numero dei professionisti da destinare al supporto alle amministrazioni nella gestione delle procedure complesse;

    4) semplificare e accelerare le procedure direttamente collegate all'attuazione del PNRR, mediante l'eliminazione delle strozzature critiche, anche promuovendo l'eliminazione delle autorizzazioni non giustificate da motivi imperativi di interesse generale, il ricorso allo strumento delle Conferenze decisorie, ove non già previste dalla normativa vigente, nonché, ove possibile, l'estensione dei meccanismi di silenzio-assenso e l'adozione degli strumenti della SCIA;

   h) a garantire sicurezza urbana, controllo del territorio e sorveglianza sul corretto utilizzo dei fondi del PNRR, investendo sull'utilizzo in comune, da parte della polizia locale e delle forze di polizia, dei sistemi di sicurezza tecnologica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto – legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, nonché sull'installazione di sistemi di videosorveglianza ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a), del medesimo decreto – legge n. 14 del 2017, e su uno speciale piano assunzionale che consenta di colmare il gap di organico in capo alle Forze di polizia, ai Vigili del Fuoco e alle Prefetture.
(8-00167) «Prisco, Montaruli, Meloni».