CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 aprile 2022
779.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Documento di economia e finanza 2022.
Doc. LVII, n. 5, Annesso e Allegati.

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,

   esaminato, per quanto di competenza, il Documento di economia e finanza 2022 (Doc. LVII, n. 5) e i relativi Annesso e Allegati;

   considerato che il DEF reca un aggiornamento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, che prospetta uno scostamento rispetto ai precedenti obiettivi, nei termini riportati nella relazione presentata ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, annessa al Documento;

   tenuto conto che il Documento tiene conto del peggioramento del quadro economico determinato da diversi fattori, in particolare l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, l'aumento dei prezzi dell'energia, degli alimentari e delle materie prime, l'andamento dei tassi d'interesse e la minor crescita dei mercati di esportazione dell'Italia;

   considerato che tali fattori concorrono al peggioramento dello scenario macroeconomico che era alla base della Nota di aggiornamento al DEF (NADEF) presentata lo scorso settembre, ma che permangono margini finanziari che saranno utilizzati dal Governo per ripristinare alcuni fondi che erano stati utilizzati a copertura del recente decreto-legge n. 17 del 2022, integrare le risorse destinate a compensare l'aumento del costo delle opere pubbliche a fronte della dinamica del prezzo dell'energia e delle materie prime, intervenire ancora per contenere il costo dei carburanti e dell'energia, sostenere le imprese più danneggiate dalle sanzioni nei confronti della Russia e fornire assistenza ai profughi ucraini;

   preso atto che, nonostante il peggioramento del quadro congiunturale, il Governo ha deciso di confermare gli obiettivi programmatici di disavanzo precedentemente fissati, dimostrando la sua attenzione verso la sostenibilità della finanza pubblica e, al contempo, la sua intenzione di continuare a operare per promuovere una crescita economica più elevata e sostenibile;

   rilevato che gli obiettivi programmatici del Documento si fondano su uno scenario in cui l'economia rallenta fortemente ma registra comunque una crescita annua significativa e che i margini di bilancio derivanti dalla conferma degli obiettivi fissati nella NADEF saranno utilizzati per sostenere ulteriormente il sistema produttivo, le famiglie e per realizzare gli investimenti programmati;

   ricordato che, nel corso del 2021, il Governo ha adottato misure in materia di lavoro per fronteggiare la crisi conseguente alla pandemia da COVID-19, in linea, in particolare, con la Raccomandazione n. 3 del Consiglio dell'Unione europea del 18 giugno 2021 e con il considerando n. 3 ad essa collegato, in base al quale, quando le condizioni epidemiologiche ed economiche lo avessero consentito, le misure di emergenza avrebbero dovuto essere gradualmente eliminate, contrastando, al contempo, l'impatto della crisi sul mercato del lavoro;

   osservato che tali misure hanno riguardato in particolare: la diminuzione del ricorso ai trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19 e l'eliminazione dal 1° luglio 2021 del divieto di licenziamento per le grandi imprese del settore manifatturiero e delle costruzioni (tranne per il comparto tessile, dell'abbigliamento e della pelletteria), rimasto tuttavia in vigore, da novembre 2021 al 31 Pag. 270dicembre 2021, solo per le imprese utilizzatrici dei trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19;

   considerato che nel 2021 è proseguita la crescita degli occupati, soprattutto della componente dei contratti a termine (365.000 su circa 597.000); il numero di contratti attivati ha quasi raggiunto il livello di crescita che ci sarebbe stato se l'evoluzione della domanda di lavoro si fosse mantenuta, anche durante l'emergenza sanitaria, sugli stessi ritmi del periodo 2018-2019; si è registrato un aumento delle assunzioni a tempo indeterminato e delle trasformazioni, fino a superare i livelli del 2019;

   tenuto conto dei numerosi interventi recati dalla legge di bilancio per il 2022 volti a rafforzare tali tendenze;

   ricordato che il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) reca diverse misure per il rafforzamento delle politiche attive del lavoro e per promuovere l'accesso al mercato del lavoro delle donne, dei giovani e, in particolare, dei NEET, nonché il rifinanziamento fino al 2029 del Reddito di cittadinanza, in relazione al quale sono state anche approvate modifiche volte a eliminare alcune delle criticità applicative che ne hanno fortemente limitato il ruolo di politica attiva del lavoro;

   preso atto che, in tale cornice normativa, il quadro tendenziale esposto nel DEF prevede una prosecuzione della crescita dell'occupazione nel quadriennio 2022-2025, che alla fine del 2022 si attesterebbe sui valori pre-pandemici, e una riduzione del tasso di disoccupazione dal 9,5 per cento del 2021, all'8,7 nel 2022, fino all'8,0 per cento a fine periodo;

   considerato che, rispetto allo scenario tendenziale determinato a legislazione vigente, lo scenario programmatico evidenzia un maggior numero di occupati e un minor tasso di disoccupazione, che si attesta all'8,1 per cento nel 2023, per poi ridursi ulteriormente all'8,0 per cento nel 2024 e al 7,9 per cento nel 2025;

   tenuto conto delle tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico italiano esposte nel DEF, che evidenziano un rapido invecchiamento della popolazione, cui conseguono maggiori costi per la finanza pubblica legati ai sistemi pensionistici e alle tendenze relative alle spese per l'assistenza sanitaria e l'assistenza a lungo termine;

   rilevato che, anche in ossequio a quanto prescritto dalla raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea sul programma di stabilità 2021 dell'Italia, resa il 18 giugno 2021, in premessa nel DEF si afferma, preliminarmente e in linea generale che, «nel pieno rispetto dell'equilibrio dei conti pubblici, della sostenibilità del debito e dell'impianto contributivo del sistema, occorrerà trovare soluzioni che consentano forme di flessibilità in uscita ed un rafforzamento della previdenza complementare. Occorrerà, altresì, approfondire le prospettive pensionistiche delle giovani generazioni»;

   osservato che, tra i provvedimenti collegati alla manovra di bilancio 2023-2025 rilevano, per le materie di interesse della Commissione il disegno di legge per l'aggiornamento e il riordino della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il disegno di legge di adeguamento delle pensioni di invalidità, nonché, per più limitati profili, il provvedimento recante delega al Governo per il coordinamento e il graduale aggiornamento della fascia anagrafica di riferimento delle politiche giovanili nonché misure per la promozione dell'autonomia e dell'emancipazione dei giovani,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) in considerazione della risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2021 recante raccomandazioni alla Commissione sulla protezione dei lavoratori dall'amianto (2019/2182(INL)) il Governo valuti l'opportunità di prevedere l'implementazione di piani e risorse per l'eliminazione definitiva dell'amianto da spazi pubblici e privati e dai contesti di lavoro, politiche più Pag. 271incisive per la cura e la prevenzione delle patologie asbesto-correlate, l'implementazione in termini di risorse ed efficientamento del Fondo per le vittime dell'amianto in modo da garantire un adeguato indennizzo alle vittime;

   b) valuti il Governo l'opportunità di rafforzare e accelerare il percorso della condivisione dei carichi di lavoro familiari attraverso la retribuzione al 100 per cento dei congedi obbligatori e incremento al 50 per cento di quelli facoltativi, l'ampliamento del congedo obbligatorio per il padre, il bonus babysitter per lavoratori e lavoratrici che lavorano su turni e prestazioni di welfare aziendale che non sia considerato reddito;

   c) in materia di formazione, valuti il Governo l'opportunità di ampliare l'ambito di applicazione dell'articolo 1, comma 249, della legge di bilancio 2022, che, nell'ambito del programma nazionale denominato «Garanzia di occupabilità dei lavoratori» (GOL), istituisce i progetti formativi e di inserimento lavorativo per la formazione nei settori della transizione ecologica e digitale, estendendolo anche ad altri settori, tenendo conto delle esigenze occupazionali dei territori e delle imprese interessate;

   d) valuti inoltre il Governo, al fine di un rafforzamento della contrattazione collettiva, l'opportunità di prevedere una detassazione degli incrementi retributivi a seguito dei rinnovi contrattuali;

   e) si valuti l'opportunità di predisporre un puntuale e constante monitoraggio delle azioni previste dal programma «Garanzia di occupabilità dei lavoratori» (GOL) e dal Piano nazionale nuove competenze, nonché l'ulteriore incremento della dotazione del Fondo nuove competenze;

   f) si consideri l'opportunità di introdurre, compatibilmente con i vincoli di bilancio, il riscatto della laurea gratuito, la pensione di garanzia per i giovani, la flessibilità in uscita con modifiche alla legge Fornero, prevedendo anche interventi mirati per le lavoratrici, in quanto soggette a lavori spesso discontinui e a bassi salari, l'allargamento delle categorie dei lavori usuranti e di implementare la staffetta generazionale;

   g) per quanto riguarda i contratti a termine, andrebbe valutata l'opportunità di una riduzione delle tipologie contrattuali flessibili;

   h) si valuti l'opportunità di adottare misure più incisive, non solamente sul piano repressivo, per un più efficace contrasto al lavoro sommerso e al fenomeno degli infortuni sul lavoro, incentivando iniziative di diffusione della cultura della legalità e del lavoro dignitoso.

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ALLEGATO 2

Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. C. 2098 Comaroli, C. 2247 Elvira Savino, C. 2392 Serracchiani, C. 2478 Rizzetto e C. 2540 Segneri.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE

Art. 1
(Conservazione del posto di lavoro)

  1. I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati affetti da malattie oncologiche, da malattie invalidanti o da malattie croniche, individuate ai sensi dell'articolo 3, possono richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a ventiquattro mesi. Durante il congedo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo è compatibile con la concorrente fruizione di altri eventuali benefici, economici o giuridici, e la sua fruizione decorre dall'esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, a qualunque titolo riconosciuti al dipendente. Il congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali. Il dipendente può comunque procedere al riscatto del periodo di congedo, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria. Sono comunque fatte salve le previsioni più favorevoli della contrattazione collettiva o della disciplina applicabile al proprio rapporto di lavoro.
  2. La certificazione della malattia di cui al comma 1 è rilasciata dall'azienda sanitaria locale competente per territorio o dal medico specialista che ha in cura il lavoratore.
  3. Per le malattie di cui al comma 1 la sospensione dell'esecuzione della prestazione dell'attività svolta in via continuativa per il committente da parte di un lavoratore autonomo, di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81, si applica per un periodo non superiore a duecentocinquanta giorni per anno solare.

Art. 2
(Permessi di lavoro per visite, esami strumentali e cure mediche)

  1. Al fine di tutelare la salute dei dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati affetti dalle malattie oncologiche, invalidanti o croniche individuate ai sensi dell'articolo 3 che richiedono visite, esami strumentali e cure mediche frequenti, il numero annuale delle ore di permesso retribuito previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro è aumentato in base alle indicazioni del medico specialista che ha in cura il lavoratore, fino ad un massimo di 10 ore annue.
  2. Per la fruizione delle ore di permesso aggiuntive di cui al comma 1:

   a) nel settore privato, il datore di lavoro domanda il rimborso degli oneri a suo carico all'ente previdenziale;

   b) nel settore pubblico, le amministrazioni provvedono alla sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche nonché del personale per il quale è prevista la sostituzione obbligatoria.

  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 52 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economiaPag. 273 e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  4. In caso di fruizione irregolare, le somme revocate e riscosse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla medesima finalità di spesa.

Art. 3.
(Disposizioni attuative)

  1. Con decreto del Ministro della salute è predisposto l'elenco delle malattie al cui sussistere si applicano le disposizioni della presente legge.
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale è fissata la disciplina attuativa dell'articolo 2, prevedendo in particolare: i requisiti ed i presupposti per la fruizione delle ore di permesso, la non cumulabilità del beneficio con altri benefici riconosciuti per la medesima ragione, i limiti massimi, per persona e per datore di lavoro, di ore o giornate ammissibili al beneficio, differenziati in base alla malattia e alle esigenze terapeutiche, gli oneri a carico del datore di lavoro privato, le sostituzioni obbligatorie nella pubblica amministrazione, le modalità di controllo e revoca dei benefici irregolarmente fruiti.
  3. I decreti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Alla modificazione o integrazione dei predetti decreti si applica la medesima procedura di cui al precedente periodo.