CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 aprile 2022
779.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
Pag. 92

ALLEGATO

Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura. C. 2681 Governo, C. 226 Ceccanti, C. 227 Ceccanti, C. 489 Zanettin, C. 976 Rossello, C. 989 Bartolozzi, C. 1156 Dadone, C. 1919 Colletti, C. 1977 Dadone, C. 2233 Pollastrini, C. 2517 Sisto, C. 2536 Zanettin, C. 2691 Costa e C. 3017 Costa.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 6.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.
(Modifiche alla pianta organica e alle competenze dell'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione)

  1. L'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

«Art. 115.
(Magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione)

   1. Della pianta organica della Corte di cassazione fanno parte sessantasette magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo; al predetto ufficio possono essere designati magistrati che hanno conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità e con almeno otto anni di effettivo esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado, previa valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme da parte della commissione di cui all'articolo 12, comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.
   2. L'esercizio di funzioni a seguito del collocamento fuori del ruolo della magistratura non può essere equiparato all'esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado ai fini di cui al comma precedente.
   3. Il primo presidente della Corte di cassazione, al fine di assicurare la celere definizione dei procedimenti pendenti, tenuto conto delle esigenze dell'ufficio del massimario e del ruolo e secondo i criteri previsti dalle tabelle di organizzazione, può applicare la metà dei magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo alle sezioni della Corte per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimità, purché abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità e abbiano un'anzianità di servizio nel predetto ufficio non inferiore a due anni.».
6.2. Il Governo.

ART. 7.

  All'emendamento 7.5 del Governo, lettera b-ter), aggiungere, in fine, le seguenti parole: L'esito del procedimento di accertamento della esclusione, in concreto, della ricorrenza della incompatibilità di cui al comma precedente è comunicata al Consiglio dell'Ordine degli avvocati del circondario in cui prestano servizio gli interessati.
0.7.5.3. Paolini, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo, Tomasi.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

   b-bis) all'articolo 18, secondo comma, le parole: «La ricorrenza in concreto dell'incompatibilitàPag. 93 di sede è verificata sulla base dei seguenti criteri» sono sostituite dalle seguenti: «La ricorrenza in concreto dell'incompatibilità di sede è verificata sulla base dei seguenti concorrenti criteri, valutati unitariamente»;

   b-ter) all'articolo 19, il secondo comma è sostituito dal seguente:

   «La ricorrenza dell'incompatibilità può essere esclusa in concreto quando la situazione non comporti modifiche nell'organizzazione dell'ufficio e non interferisca nei rapporti tra uffici diversi della medesima sede.».
7.5. Il Governo.

ART. 8.

  All'emendamento 8.1 del Governo sopprimere la parte principale.
0.8.1.12. I Relatori.

  All'emendamento 8.1 del Governo, parte conseguenziale, capoverso «Art. 8-bis», comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:

   h) all'articolo 26-bis, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

   «5-bis. Specifici corsi di formazione con i contenuti di cui al comma 1 e per la durata di cui al comma 1-bis sono riservati ai magistrati ai quali è stata conferita nell'anno precedente la funzione direttiva o semidirettiva.».
*0.8.1.9. (Nuova formulazione) Annibali.
*0.8.1.7. (Nuova formulazione) Maschio.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. All'articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, le parole: «per qualsiasi causa indipendente da loro colpa» sono soppresse, e dopo le parole: «piena indipendenza e imparzialità» sono aggiunte le seguenti: «, salvo che per lo stesso fatto sia promosso procedimento disciplinare».

  Conseguentemente, dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, in materia di corsi di formazione per le funzioni direttive e semidirettive)

  1. Al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 2, comma 1, lettera d-bis), dopo la parola: «direttivi» sono inserite le seguenti: «e semidirettivi»;

   b) all'articolo 26-bis, comma 1:

    1) dopo la parola: «direttivi» sono inserite le seguenti: «e semidirettivi»;

    2) dopo le parole: «mirati allo studio» sono inserite le seguenti: «della materia ordinamentale,»;

    3) dopo le parole: «competenze riguardanti» sono inserite le seguenti: «la capacità di analisi ed elaborazione dei dati statistici»;

   c) all'articolo 26-bis, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1-bis. I corsi hanno la durata di almeno tre settimane, anche non consecutive, e devono includere lo svolgimento di una prova finale diretta ad accertare le capacità acquisite.»;

   d) all'articolo 26-bis, comma 2:

    1) dopo la parola: «direttivi» sono inserite le seguenti: «e semidirettivi»;

    2) le parole: «alle capacità organizzative» sono sostituite dalle seguenti: «alle materie oggetto del corso»;

   e) all'articolo 26-bis, comma 3, dopo la parola: «valutazione» sono inserite le seguenti: «le schede valutative redatte dai docenti e la documentazione relativa alla prova finale di cui al comma 1-bis»;

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   f) all'articolo 26-bis, comma 4, le parole: «Gli elementi di valutazione» sono sostituite dalle seguenti: «I dati di cui al comma 3»;

   g) all'articolo 26-bis, comma 5:

    1) dopo la parola: «direttivi» sono inserite le seguenti: «e semidirettivi»;

    2) dopo la parola: «formazione» sono inserite le seguenti: «in data non risalente a più di cinque anni prima della scopertura dell'incarico oggetto della domanda».
8.1. Il Governo.

ART. 9.

  All'emendamento 9.43 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 25-bis, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sostituire le parole: L'illecito con le seguenti: La condanna e le parole: dall'irrevocabilità dell'accertamento con le seguenti: dalla data in cui la sentenza disciplinare di condanna è divenuta irrevocabile;

   b) al comma 2, sostituire le parole: L'illecito con le seguenti: La condanna e sostituire le parole: dalla sua irrevocabilità con le seguenti: dalla data in cui la sentenza disciplinare di condanna è divenuta irrevocabile.
0.9.43.33. (Nuova formulazione) Bazoli.

ART. 2.

  All'emendamento 2.73 del Governo, comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) prevedere che, nella valutazione delle attitudini, siano considerate anche le esperienze maturate nel lavoro giudiziario, in relazione allo specifico ambito di competenza, penale o civile, e alle specifiche funzioni, giudicanti o requirenti, del posto da conferire e che sia attribuita rilevanza alla capacità scientifica e di analisi delle norme, da valutare anche tenendo conto di andamenti statistici gravemente anomali degli esiti degli affari nelle successive fasi e nei gradi del procedimento e del giudizio, nonché al pregresso esercizio di funzioni di addetto all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione;
0.2.73.100. I Relatori.

  All'emendamento 2.73 del Governo, comma 1, lettera i), sostituire le parole: sei anni con le seguenti: cinque anni.
*0.2.73.13. Sarti, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Ferraresi, Giuliano, Salafia, Scutellà.
*0.2.73.71. Annibali, Ferri, Vitiello.
*0.2.73.76. Vitiello, Annibali.
*0.2.73.80. Ferro, Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Revisione dell'assetto ordinamentale della magistratura: criteri di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi, con rivisitazione del numero di questi ultimi; procedure di approvazione delle tabelle di organizzazione previste dall'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; criteri di accesso alle funzioni di consigliere di Cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina delle funzioni direttive e semidirettive sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) prevedere espressamente l'applicazione dei princìpi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto compatibili, ai procedimenti per la copertura dei posti direttivi e semidirettivi e che tutti gli atti dei Pag. 95procedimenti siano pubblicati nel sito intranet istituzionale del Consiglio superiore della magistratura, ferme restando le esigenze di protezione dei dati sensibili, da realizzare con l'oscuramento degli stessi;

   b) prevedere che i medesimi procedimenti, distinti in relazione alla copertura dei posti direttivi e dei posti semidirettivi, siano definiti secondo l'ordine temporale con cui i posti si sono resi vacanti, salva la possibilità di deroghe per gravi e giustificati motivi e fatta comunque salva la trattazione prioritaria dei procedimenti relativi alla copertura dei posti di primo presidente della Corte di cassazione e di procuratore generale presso la Corte di cassazione;

   c) prevedere che nei procedimenti per la copertura dei posti direttivi la Commissione competente del Consiglio superiore della magistratura proceda sempre all'audizione dei candidati, salvo, quando il numero dei candidati è eccessivamente elevato, l'audizione di almeno tre di essi, individuati dalla Commissione tenendo conto dell'indicazione di tutti i suoi componenti; stabilire in ogni caso modalità idonee ad acquisire il parere del Consiglio dell'ordine degli avvocati competente per territorio, nonché, in forma semplificata e riservata, dei magistrati e dei dirigenti amministrativi assegnati all'ufficio giudiziario di provenienza dei candidati; prevedere che la Commissione valuti specificamente gli esiti di tali audizioni e interlocuzioni ai fini della comparazione dei profili dei candidati;

   d) prevedere che, nell'assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi, le attitudini, il merito e l'anzianità dei candidati siano valutati, in conformità ai criteri dettati dal Consiglio superiore della magistratura, con specifico riferimento all'incarico da ricoprire, assegnando rilevanza al criterio dell'acquisizione di specifiche competenze rispetto agli incarichi per cui è richiesta una particolare specializzazione, e che le attitudini direttive e semidirettive siano positivamente accertate nel corso del procedimento, oltre che in forza degli elementi indicati dall'articolo 12, commi 10, 11, e 12, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, anche con particolare attenzione alla conoscenza del complesso dei servizi resi dall'ufficio o dalla sezione per la cui direzione è indetto il concorso, alla capacità di analisi ed elaborazione dei dati statistici, alla conoscenza delle norme ordinamentali e alla capacità di efficiente organizzazione del lavoro giudiziario;

   e) prevedere che, ai fini della valutazione delle attitudini organizzative, non si tenga conto delle esperienze maturate nel lavoro non giudiziario a seguito del collocamento fuori del ruolo della magistratura, salvo che, in relazione alla natura e alle competenze dell'amministrazione o dell'ente che conferisce l'incarico, nonché della natura dell'incarico, esse siano idonee a favorire l'acquisizione di competenze coerenti con le funzioni semidirettive o direttive;

   f) conservare il criterio dell'anzianità come criterio residuale a parità di valutazione risultante dagli indicatori del merito e delle attitudini, salva la necessità di dare prevalenza, a parità di valutazione in relazione agli indicatori del merito e delle attitudini, al candidato appartenente al genere meno rappresentato, nel caso in cui emerga una significativa sproporzione, su base nazionale e distrettuale, nella copertura dei posti direttivi o semidirettivi analoghi a quelli oggetto di concorso;

   g) prevedere che il Consiglio superiore della magistratura, nella valutazione ai fini della conferma di cui agli articoli 45 e 46 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, tenga conto anche dei pareri espressi dai magistrati dell'ufficio, acquisiti con le modalità definite dallo stesso Consiglio, del parere del presidente del tribunale o del procuratore della Repubblica, rispettivamente quando la conferma riguarda il procuratore della Repubblica o il presidente del tribunale, e delle osservazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati e che valuti i provvedimenti tabellari e organizzativi redatti dal magistrato in valutazione, nonché, a campione, i rapporti redatti ai fini delle valutazioni di professionalità dei magistrati dell'ufficio o della sezione;

   h) prevedere un procedimento per la valutazione dell'attività svolta nell'esercizio Pag. 96di un incarico direttivo o semidirettivo anche in caso di mancata richiesta di conferma; prevedere, altresì, che l'esito della predetta valutazione sia considerato in caso di partecipazione a successivi concorsi per il conferimento di altri incarichi direttivi o semidirettivi;

   i) stabilire che il magistrato titolare di funzioni direttive o semidirettive, anche quando non chiede la conferma, non può partecipare a concorsi per il conferimento di un ulteriore incarico direttivo o semidirettivo prima di sei anni dall'assunzione delle predette funzioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 45, comma 1, e 46, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in caso di valutazione negativa;

   l) prevedere che la reiterata mancata approvazione da parte del Consiglio superiore della magistratura dei provvedimenti organizzativi adottati nell'esercizio delle funzioni direttive possa costituire causa ostativa alla conferma di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e, in ogni caso, che sia oggetto di valutazione in sede di eventuale partecipazione ad ulteriori concorsi per il conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi;

   m) prevedere che la capacità di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto organizzativo sia valutata ai fini di quanto previsto dall'articolo 12, commi 10 e 11, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nonché nella valutazione ai fini della conferma di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;

   n) prevedere una complessiva rivisitazione dei criteri dettati per l'individuazione degli incarichi per cui è richiesta l'attribuzione delle funzioni semidirettive, al fine di contenerne il numero.

  2. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina della formazione e approvazione delle tabelle di organizzazione degli uffici previste dagli articoli 7-bis e 7-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) prevedere che il presidente della corte d'appello trasmetta le proposte tabellari corredate da documenti organizzativi generali, concernenti l'organizzazione delle risorse e la programmazione degli obiettivi di buon funzionamento degli uffici, anche sulla base dell'accertamento dei risultati conseguiti nel quadriennio precedente; stabilire che tali documenti siano elaborati dai dirigenti degli uffici giudicanti, sentito il dirigente dell'ufficio requirente corrispondente e il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati; prevedere che i suddetti documenti possano essere modificati nel corso del quadriennio anche tenuto conto dei piani di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, e dei programmi di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

   b) prevedere che i documenti organizzativi generali degli uffici, le tabelle e i progetti organizzativi siano elaborati secondo modelli standard stabiliti con delibera del Consiglio superiore della magistratura e trasmessi in via telematica; prevedere altresì che i pareri dei consigli giudiziari siano redatti secondo modelli standard, contenenti i soli dati concernenti le criticità, stabiliti con delibera del Consiglio superiore della magistratura;

   c) semplificare le procedure di approvazione delle tabelle di organizzazione degli uffici previste dall'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e dei progetti organizzativi dell'ufficio del pubblico ministero, prevedendo che le proposte delle tabelle di organizzazione degli uffici e dei progetti organizzativi dell'ufficio del pubblico ministero e delle relative modifiche si intendano approvate, ove il Consiglio superiore della magistratura non si esprima in senso contrario entro un termine stabilito in base alla data di invio del parere del consiglio giudiziario, salvo che siano state presentate osservazioni dai magistrati dell'ufficioPag. 97 o che il parere del consiglio giudiziario sia a maggioranza.

  3. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti la ridefinizione dei criteri per il conferimento delle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) prevedere quale condizione preliminare per l'accesso, fermo il possesso della valutazione di professionalità richiesta, l'effettivo esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado per almeno dieci anni; prevedere che l'esercizio di funzioni a seguito del collocamento fuori del ruolo della magistratura non possa essere equiparato all'esercizio delle funzioni di merito ai fini di cui alla prima parte della presente lettera;

   b) prevedere l'adozione di criteri di valutazione delle attitudini, del merito e dell'anzianità;

   c) prevedere che, nella valutazione delle attitudini, siano considerate anche le esperienze maturate nel lavoro giudiziario, in relazione allo specifico ambito di competenza, penale o civile, in cui si colloca il posto da conferire e che sia attribuita rilevanza alla capacità scientifica e di analisi delle norme, da valutare anche tenendo conto di andamenti statisticamente significativi degli esiti degli affari nelle successive fasi e nei gradi del procedimento e del giudizio, nonché al pregresso esercizio di funzioni giudicanti o requirenti di secondo grado e di addetto all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione;

   d) introdurre i criteri per la formulazione del motivato parere della commissione di cui all'articolo 12, comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, prevedendo che la valutazione espressa sia articolata nei seguenti giudizi: inidoneo, discreto, buono o ottimo, il quale ultimo può essere espresso solo qualora l'aspirante presenti titoli di particolare rilievo;

   e) prevedere che il parere di cui alla lettera d) sia fondato sull'esame di provvedimenti estratti a campione nelle ultime tre valutazioni di professionalità e su provvedimenti, atti o pubblicazioni liberamente prodotti dai candidati, nel numero stabilito dal Consiglio superiore della magistratura;

   f) prevedere che la commissione di cui all'articolo 12, comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, valuti la capacità scientifica e di analisi delle norme dei candidati tenendo conto delle peculiarità delle funzioni esercitate;

   g) prevedere che, nella valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme, il parere della commissione di cui all'articolo 12, comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, abbia valore preminente, salva diversa valutazione da parte del Consiglio superiore della magistratura per eccezionali e comprovate ragioni;

   h) prevedere che, ai fini del giudizio sulle attitudini, le attività esercitate fuori del ruolo organico della magistratura siano valutate nei soli casi nei quali l'incarico abbia ad oggetto attività assimilabili a quelle giudiziarie o che presuppongano particolare attitudine allo studio e alla ricerca giuridica;

   i) escludere la possibilità di accesso alle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità prevista dall'articolo 12, comma 14, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, per i magistrati che non hanno ottenuto il giudizio di ottimo dalla commissione di cui all'articolo 12, comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;

   l) prevedere l'applicazione dei princìpi di cui al comma 1, lettera a), ai procedimenti per il conferimento delle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità.
2.73. Il Governo.

ART. 3.

  All'emendamento 3.34 del Governo, parte principale, lettera a), sostituire le parole da: delle segnalazioni fino alla fine della lettera, con le seguenti: del contenuto delle segnalazioni di fatti specifici, positivi o negativi, Pag. 98incidenti sulla professionalità del magistrato in valutazione nel caso in cui il consiglio dell'ordine degli avvocati abbia effettuato le predette segnalazioni sul magistrato in valutazione; prevedere che, nel caso in cui la componente degli avvocati intenda discostarsi dalla predetta segnalazione, debba richiedere una nuova determinazione del consiglio dell'ordine degli avvocati;
0.3.34.41. (Nuova formulazione) Vazio.

  All'emendamento 3.34 del Governo, parte conseguenziale, numero 2), lettera b-bis), dopo la parola: articolato aggiungere le seguenti: , secondo criteri predeterminati,
0.3.34.32. (Nuova formulazione) D'Ettore.

  All'emendamento 3.34 del Governo, parte conseguenziale, numero 2) dopo la lettera b-quater), inserire la seguente:

   b-quater.1) prevedere, in ogni caso, l'esclusione ai fini delle valutazioni di professionalità dei periodi di aspettativa del magistrato per lo svolgimento di incarichi elettivi di carattere politico a livello nazionale o locale, nonché quelli svolti nell'ambito del governo e, a qualsiasi titolo, negli enti territoriali (regione, provincia, città metropolitana e comune) e presso gli organismi elettivi sovranazionali;
0.3.34.35. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  All'emendamento 3.34 del Governo, parte conseguenziale, numero 2), sostituire la lettera b-quinquies) con la seguente:

   b-quinquies) prevedere che, ai fini della valutazione di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il consiglio giudiziario acquisisca le informazioni necessarie ad accertare la sussistenza di gravi anomalie in relazione all'esito degli affari nelle successive fasi o nei gradi del procedimento, nonché, in ogni caso, che acquisisca, a campione, i provvedimenti relativi all'esito degli affari del magistrato in valutazione nelle successive fasi o gradi del procedimento e del giudizio;
0.3.34.6. (Nuova formulazione) Sarti.

  All'emendamento 3.34 del Governo, parte conseguenziale, numero 2), dopo la lettera b-quinquies), aggiungere la seguente:

   b-sexies) ai fini delle valutazioni di professionalità di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e ai fini delle valutazioni delle attitudini per il conferimento degli incarichi di cui all'articolo 2:

    1) prevedere l'istituzione del fascicolo per la valutazione del magistrato, contenente, per ogni anno di attività, i dati statistici e la documentazione necessaria per valutare il complesso dell'attività svolta, inclusa quella cautelare, sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo, la tempestività nell'adozione dei provvedimenti, la sussistenza di caratteri di grave anomalia in relazione all'esito degli atti e dei provvedimenti nelle successive fasi o nei gradi del procedimento e del giudizio, nonché ogni altro elemento richiesto ai fini della valutazione;

    2) stabilire un raccordo con la disciplina già vigente del fascicolo personale del magistrato;
0.3.34.16. (Nuova formulazione) Costa.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) introdurre la facoltà per i componenti avvocati e professori universitari di partecipare alle discussioni e di assistere alle deliberazioni relative all'esercizio delle competenze del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari di cui, rispettivamente, agli articoli 7, comma 1, lettera b), e 15, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, con attribuzione alla componente degli avvocati della facoltà di esprimere un voto unitario sulla base delle segnalazioni di cui all'articolo 11, comma 4, lettera f), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nel Pag. 99caso in cui il consiglio dell'ordine degli avvocati abbia effettuato le predette segnalazioni sul magistrato in valutazione;

  Conseguentemente, al medesimo comma 1:

   1) alla lettera b), sostituire la parola: maturi con la seguente: matura;

   2) dopo lettera b), aggiungere le seguenti:

   b-bis) prevedere che, nell'applicazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il giudizio positivo sia articolato nelle seguenti ulteriori valutazioni: discreto, buono o ottimo con riferimento alle capacità del magistrato di organizzare il proprio lavoro;

   b-ter) prevedere che nell'applicazione dell'articolo 11, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sia espressamente valutato il rispetto da parte del magistrato di quanto indicato nei programmi annuali di gestione redatti a norma dell'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

   b-quater) prevedere che, ai fini delle valutazioni di professionalità di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, i magistrati che abbiano goduto di esoneri totali o parziali dal lavoro giudiziario siano tenuti a produrre documentazione idonea alla valutazione dell'attività alternativa espletata;

   b-quinquies) prevedere che, ai fini della valutazione di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il consiglio giudiziario acquisisca, a campione, la documentazione necessaria ad accertare l'esito degli affari nelle successive fasi o gradi del procedimento e del giudizio;

   3) alla lettera c), numero 1), dopo le parole: svolta dal magistrato, aggiungere le seguenti: anche con specifico riferimento a quella espletata con finalità di mediazione e conciliazione;

   4) alla lettera c), sopprimere il numero 2);

   5) alla lettera c), sostituire il numero 5) con il seguente:

    5) che i fatti accertati in via definitiva in sede di giudizio disciplinare siano oggetto di valutazione ai fini del conseguimento della valutazione di professionalità successiva all'accertamento, anche se il fatto si colloca in un quadriennio precedente, ove non sia già stato considerato ai fini della valutazione di professionalità relativa a quel quadriennio.
3.34. Il Governo.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   d) modificare la disciplina delle valutazioni di professionalità prevedendo:

    1) che ad un secondo giudizio non positivo possa non seguire una valutazione negativa, ma che in questo caso, in aggiunta agli effetti già previsti per il giudizio non positivo, conseguano ulteriori effetti negativi sulla progressione economica, nonché sul conferimento di funzioni di legittimità o di funzioni semidirettive e direttive;

    2) che nel caso di giudizio non positivo successivo ad un primo giudizio negativo, possa non seguire la dispensa dal servizio, ma che in questo caso, in aggiunta agli effetti già previsti per il giudizio non positivo, conseguano ulteriori effetti negativi sulla progressione economica, nonché sul conferimento di funzioni di legittimità o di funzioni semidirettive e direttive;
3.31. (Nuova formulazione) Zanettin.

ART. 4.

  All'emendamento 4.13 del Governo, parte conseguenziale, numero 4), capoverso Art. 4-bis, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, alinea, dopo le parole: dei magistrati ordinari aggiungere le seguenti: , amministrativi e contabili;

   b) al comma 1, lettera c), dopo le parole: di un magistrato ordinario aggiungerePag. 100 le seguenti: , amministrativo e contabile;

   c) al comma 1, lettera c), sostituire le parole: il Consiglio superiore della magistratura debba con le seguenti: i rispettivi organi di autogoverno debbano;

   d) al comma 1, lettera f), le parole: dal Consiglio superiore della magistratura sono sostituite dalle seguenti: dai rispettivi organi di autogoverno;

   e) al comma 1, lettera g), dopo le parole: i magistrati ordinari aggiungere le seguenti: , amministrativi e contabili;

   f) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 2. Lo schema di decreto o gli schemi dei decreti legislativi di cui al presente articolo sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'università e della ricerca, secondo la procedura indicata all'articolo 1, commi 2 e 3.

  Conseguentemente, nella rubrica, dopo le parole: dei magistrati ordinari aggiungere le seguenti: , amministrativi e contabili.
0.4.13.30. (Nuova formulazione) Bisa.

  All'emendamento 4.13 del Governo, parte conseguenziale, numero 4), capoverso Art. 4-bis, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) individuare le tipologie di incarichi extragiudiziari da esercitarsi esclusivamente con contestuale collocamento in posizione di fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico, tenendo conto della durata dello stesso, del tipo di impegno richiesto e delle possibili situazioni di conflitto di interesse tra le funzioni esercitate nell'ambito di esso e quelle esercitate presso l'amministrazione di appartenenza e includendo in ogni caso il Capo di gabinetto, Vice capo di gabinetto, Direttore dell'ufficio di gabinetto, Capo della segreteria del Ministro;
0.4.13.1. (Nuova formulazione) Colletti.

  All'emendamento 4.13 del Governo, parte conseguenziale, numero 4), capoverso Art. 4-bis, comma 1, lettera d), dopo le parole: organi costituzionali inserire le seguenti: ; gli incarichi presso organi di rilievo costituzionale;.
0.4.13.47. Bazoli.

  All'emendamento 4.13 del Governo, parte conseguenziale, numero 4), capoverso Art. 4-bis, comma 1, lettera g), dopo le parole: complessivamente i aggiungere le seguenti: sette anni, salvo che per gli incarichi, da indicare tassativamente, presso gli organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, gli organi del Governo e gli organismi internazionali, per i quali il tempo in posizione di fuori ruolo non può superare complessivamente.
0.4.13.44. (Nuova formulazione) Zanettin.

  All'emendamento 4.13 del Governo, parte conseguenziale, numero 4), capoverso Art. 4-bis, comma 1, sostituire la lettera h), con la seguente:

   h) ridurre il numero massimo di magistrati che possono essere collocati in posizione di fuori ruolo, sia in termini assoluti che in relazione alle diverse tipologie di incarico che saranno censite, prevedendo la possibilità di collocamento fuori ruolo dei magistrati per la sola copertura di incarichi rispetto ai quali risulti necessario un elevato grado di preparazione in materie giuridiche o l'esperienza pratica maturata nell'esercizio dell'attività giudiziaria o una particolare conoscenza dell'organizzazione giudiziaria; individuare tassativamente le fattispecie cui tale limite non si applica;.
0.4.13.29. (Nuova formulazione) Potenti.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: possa organizzare con la seguente: organizzi

  Conseguentemente:

   1) al medesimo comma 1, lettera c), dopo le parole: del presente comma aggiungerePag. 101 le seguenti: oppure che abbiano prestato la loro attività presso l'ufficio del processo di cui all'articolo 14 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113

   2) al medesimo comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

   c-bis) prevedere che la prova scritta del concorso per magistrato ordinario abbia la prevalente funzione di verificare la capacità di inquadramento teorico-sistematica dei candidati e consista nello svolgimento di tre elaborati scritti, rispettivamente vertenti sul diritto civile, sul diritto penale, sul diritto amministrativo, anche alla luce dei principi costituzionali e dell'Unione europea;

   3) al medesimo comma 1, lettera d), dopo le parole: diritto del lavoro aggiungere le seguenti: , diritto della crisi e dell'insolvenza;

   4) dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto legislativo recante riordino della disciplina del collocamento in posizione di fuori ruolo dei magistrati ordinari è adottato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) individuare le tipologie di incarichi extragiudiziari da esercitarsi esclusivamente con contestuale collocamento in posizione di fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico, tenendo conto della durata dello stesso, del tipo di impegno richiesto e delle possibili situazioni di conflitto di interesse tra le funzioni esercitate nell'ambito di esso e quelle esercitate presso l'amministrazione di appartenenza;

   b) individuare le tipologie di incarichi extragiudiziari per le quali è ammesso il ricorso all'istituto dell'aspettativa ai sensi dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

   c) prevedere che il collocamento fuori ruolo di un magistrato ordinario può essere autorizzato a condizione che l'incarico da conferire corrisponda a un interesse dell'amministrazione di appartenenza; stabilire i criteri dei quali il Consiglio superiore della magistratura debba tenere conto nella relativa valutazione e prevedere che, in ogni caso, vengano sempre valutate puntualmente le possibili ricadute che lo svolgimento dell'incarico fuori ruolo può determinare sotto il profilo dell'imparzialità e dell'indipendenza del magistrato;

   d) prevedere che la valutazione della sussistenza dell'interesse di cui alla lettera precedente sia effettuata sulla base di criteri oggettivi che tengano conto anche dell'esigenza di distinguere, in ordine di rilevanza: gli incarichi che la legge affida esclusivamente a magistrati; gli incarichi di natura giurisdizionale presso organismi internazionali e sovranazionali; gli incarichi presso organi costituzionali; gli incarichi non giurisdizionali apicali e di diretta collaborazione presso istituzioni nazionali o internazionali; gli altri incarichi;

   e) prevedere che il magistrato, al termine di incarico in posizione di fuori ruolo per un periodo superiore a cinque anni, può essere nuovamente collocato fuori ruolo, indipendentemente dalla natura del nuovo incarico, non prima che siano trascorsi tre anni dalla presa di possesso nell'ufficio giudiziario, e indicare tassativamente le ipotesi di deroga;

   f) prevedere che non possa comunque essere autorizzato il collocamento del magistrato in posizione di fuori ruolo prima del decorso di dieci anni di effettivo esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti e quando la sua sede di servizio presenta una rilevante scopertura di organico, sulla base di parametri definiti dal Consiglio superiore della magistratura;

   g) stabilire che i magistrati ordinari non possono essere collocati in posizione di fuori ruolo per un tempo che superi complessivamente i dieci anni, ferme le deroghe Pag. 102già previste dall'articolo 1, comma 70, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

   h) ridurre il numero massimo di magistrati che possono essere, complessivamente e in relazione alle diverse tipologie di incarico, collocati in posizione di fuori ruolo, stabilendo tassativamente le fattispecie cui tale limite non si applica;

   i) disciplinare specificamente, con regolamentazione autonoma che tenga conto della specificità dell'attività, gli incarichi fuori ruolo svolti in ambito internazionale.
4.13. Il Governo.

ART. 9.

  Al comma 1, lettera a), al numero 1), premettere i seguenti:

   01) alla lettera a), le parole: «fatto salvo quanto previsto dalle lettere b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «fatto salvo quanto previsto dalle lettere b), c), g) e m)»;

   02) alla lettera n) dopo le parole: «delle norme regolamentari» sono inserite le seguenti: «, delle direttive»;

  Conseguentemente, al medesimo comma 1:

   1) alla lettera a), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

    1-bis) alla lettera v):

     i) dopo le parole: «la violazione» sono inserite le seguenti: «di quanto disposto dall'»;

     ii) le parole: «del divieto di cui all'» sono soppresse;

     iii) le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2, 2-bis e 3»;

   2) alla lettera a), numero 2), capoverso «ee-bis», dopo le parole: 15 luglio 2011, n. 111, inserire le seguenti: , nonché l'omessa segnalazione al capo dell'ufficio da parte del presidente di sezione delle situazioni di cui all'articolo 37, comma 5-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

   3) dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

   a-bis) all'articolo 3, comma 1, nella lettera e) dopo le parole: «indirettamente,» sono inserite le seguenti: «per sé o per altri,»;

   a-ter) dopo l'articolo 3-bis è inserito il seguente:

«Art. 3-ter.
(Estinzione dell'illecito)

   1. L'illecito disciplinare previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera q), è estinto quando il piano di smaltimento, adottato a norma dell'articolo 37, comma 5-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è stato rispettato.
   2. Il beneficio di cui al comma precedente può essere riconosciuto una sola volta»;

   4) sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) al capo II, dopo l'articolo 25 è aggiunto il seguente:

«Art. 25-bis.
(Condizioni per la riabilitazione)

   1. L'illecito disciplinare che ha comportato l'applicazione della sanzione disciplinare dell'ammonimento perde ogni effetto dopo che siano trascorsi tre anni dall'irrevocabilità dell'accertamento a condizione che il magistrato consegua una successiva valutazione di professionalità positiva.
   2. L'illecito disciplinare che ha comportato l'applicazione della sanzione disciplinare della censura perde ogni effetto dopo che siano trascorsi cinque anni dalla sua irrevocabilità a condizione che il magistrato consegua una successiva valutazione di professionalità positiva.
   3. Per i magistrati che hanno conseguito la settima valutazione di professionalità la Pag. 103riabilitazione di cui ai commi precedenti è subordinata, oltre che al decorso del termine di cui al primo e al secondo comma, alla positiva valutazione del loro successivo percorso professionale nelle forme e nei modi stabiliti dal Consiglio superiore della magistratura.
   4. Il Consiglio superiore della magistratura stabilisce forme e modi per l'accertamento delle condizioni dettate per la riabilitazione di cui al presente articolo, comunque assicurando che vi si provveda in occasione del primo procedimento in cui ciò sia rilevante.».
9.43. Il Governo.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

    3) alla lettera gg) le parole: «fuori dei casi consentiti» sono sostituite dalle seguenti: «in assenza dei presupposti previsti» e dopo le parole: «grave ed inescusabile» sono aggiunte le seguenti: «; l'avere indotto l'emissione di un provvedimento restrittivo della libertà personale in assenza dei presupposti previsti dalla legge, omettendo di trasmettere al giudice, per negligenza grave ed inescusabile, elementi rilevanti»;

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

    3) all'articolo 12, comma 4, dopo le parole: «particolare gravità» sono aggiunte le seguenti: «, nonché nei casi in cui ai fatti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera gg) sia seguito il riconoscimento dell'ingiusta detenzione ai sensi dell'articolo 314 del codice di procedura penale».
9.1. (Nuova formulazione) Costa.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 3, comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti lettere:

   «l-bis) l'adoperarsi per condizionare indebitamente l'esercizio delle funzioni del Consiglio superiore della magistratura, al fine di ottenere un ingiusto vantaggio per sé o per altri o di arrecare un danno ingiusto ad altri;

   l-ter) l'omissione, da parte del componente del Consiglio superiore della magistratura, della comunicazione agli organi competenti di fatti a lui noti che possono costituire illecito disciplinare ai sensi della lettera l-bis».
9.29. (Nuova formulazione) Morrone.

ART. 10.

  All'emendamento 10.24 del Governo, parte conseguenziale, numero 2), capoverso Art. 10-bis, comma 1, capoverso 6, sostituire la lettera a) con le seguenti:

   a) le misure organizzative finalizzate a garantire l'efficace e uniforme esercizio dell'azione penale, tenendo conto dei criteri di priorità di cui alla lettera a-bis);

   a-bis) i criteri di priorità, finalizzati a selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre e definiti, nell'ambito dei criteri generali indicati dal Parlamento con legge, tenendo conto del numero degli affari da trattare, della specifica realtà criminale e territoriale e dell'utilizzo efficiente delle risorse tecnologiche, umane e finanziarie disponibili.
0.10.24.19. (Nuova formulazione) Bazoli.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente:

    1) al medesimo comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

   a-bis) all'articolo 1:

    1) al comma 1, dopo le parole: «per i quali,» sono inserite le seguenti: «in ragione dello stanziamento deliberato»;

    2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero della giustizia determina annualmente, entro il mese di febbraio, i posti Pag. 104che si sono resi vacanti nell'anno precedente e quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo e ne dà comunicazione al Consiglio superiore della magistratura.»;

   a-ter) all'articolo 3:

    1) al comma 1, le parole: «con cadenza di norma annuale» sono soppresse;

    2) al comma 2, dopo le parole: «il concorso» sono inserite le seguenti: «, fermo il disposto dell'articolo 1, comma 1, è bandito entro il mese di settembre di ogni anno» e dopo le parole «numero dei posti» sono aggiunte le seguenti: «tenendo conto degli elementi indicati ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis».

    2) dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106)

  1. All'articolo 1 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, i commi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

   «6. Il procuratore della Repubblica predispone, in conformità ai principi generali definiti dal Consiglio superiore della magistratura, il progetto organizzativo dell'ufficio, con il quale determina:

   a) le misure organizzative dell'ufficio, che tengano conto dei criteri di priorità indicati dalla legge per la trattazione dei procedimenti, nonché del numero degli affari da trattare e dell'utilizzo efficiente delle risorse disponibili;

   b) i compiti di coordinamento e direzione dei procuratori aggiunti;

   c) i criteri di assegnazione e di coassegnazione dei procedimenti e le tipologie di reato per le quali i meccanismi di assegnazione dei procedimenti sono di natura automatica;

   d) i criteri e le modalità di revoca dell'assegnazione dei procedimenti;

   e) i criteri per l'individuazione del procuratore aggiunto o comunque del magistrato designato come vicario, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106;

   f) i gruppi di lavoro, salvo che la disponibilità di risorse umane non ne consenta la costituzione, e i criteri di assegnazione dei sostituti procuratori a tali gruppi, che devono valorizzare il buon funzionamento dell'ufficio e le attitudini dei magistrati, nel rispetto della disciplina della permanenza temporanea nelle funzioni.

   7. Il progetto organizzativo dell'ufficio è adottato ogni quattro anni, sentito il dirigente dell'ufficio giudicante corrispondente e il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati, ed è approvato dal Consiglio superiore della magistratura, previo parere del Consiglio giudiziario e valutate le eventuali osservazioni formulate dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195. Decorso il quadriennio l'efficacia del progetto è prorogata fino a che non sopravvenga il nuovo. Con le medesime modalità di cui al primo periodo, il progetto organizzativo può essere variato nel corso del quadriennio per sopravvenute esigenze dell'ufficio.».
10.24. Il Governo.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) all'articolo 13;

  1) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto dall'interessato, per non più di una volta nell'arco dell'intera carriera, entro il termine di sei anni dal maturare per la prima volta della legittimazione al tramutamento previsto dall'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Oltre il termine temporale di cui al secondo periodo è consentito, per una sola volta, il passaggio dalle funzioni giudicanti alle funzioni requirenti, quando l'interessato non abbia mai svolto funzioni giudicanti penali, nonché il passaggioPag. 105 dalle funzioni requirenti alle funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, ove vi siano posti vacanti in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. In quest'ultimo caso, il magistrato non può in alcun modo essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni giudicanti di natura penale o miste, anche in occasione di successivi trasferimenti. In ogni caso il passaggio può essere disposto solo previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale e subordinatamente ad un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario.» e nell'ultimo periodo le parole «secondo e terzo» sono sostituite dalle seguenti: «quinto e sesto»;

    2) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Per il conferimento delle funzioni di legittimità di cui all'articolo 10, commi 15 e 16, nonché per il conferimento delle funzioni requirenti di cui al comma 6 e al comma 14 dello stesso articolo 10 non opera alcuna delle limitazioni di cui al comma 3. Per il conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità di cui ai commi 6 e 14 dell'articolo 10, che comportino il mutamento da requirente a giudicante, fermo il divieto di assegnazione di funzioni giudicanti penali, non operano le limitazioni di cui al comma 3 relative alla sede di destinazione.»

  Conseguentemente, al medesimo articolo al comma 2, dopo le parole: delle medesime funzioni inserire le seguenti: , nonché richiedere il conferimento delle funzioni requirenti di legittimità ai sensi del comma 6 dell'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160,
10.11. (Nuova formulazione) Zanettin.

ART. 11.

  All'emendamento 11.4 del Governo, parte principale, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) al comma 1, lettera b), le parole: «tenuto conto dei carichi esigibili di lavoro dei magistrati individuati dai competenti organi di autogoverno,» sono sostituite dalle seguenti: «con l'indicazione per ciascuna sezione ovvero, in assenza, per ciascun magistrato, dei risultati attesi sulla base dell'accertamento dei dati relativi al quadriennio precedente e di quanto indicato nel piano di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240 e, comunque, nei limiti dei carichi esigibili di lavoro individuati dai competenti organi di autogoverno, nonché».
0.11.4.9. I Relatori.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

   a) al comma 1, alla lettera b), le parole: «tenuto conto dei carichi esigibili di lavoro dei magistrati individuati dai competenti organi di autogoverno» sono sostituite dalle seguenti: «con l'indicazione per ciascun magistrato o per ciascuna sezione dei risultati attesi anche sulla base dell'accertamento dei dati relativi al quadriennio precedente e di quanto indicato nel piano di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240»;

   a-bis) al comma 2, dopo le parole: «degli obiettivi fissati per l'anno precedente», aggiungere le parole: «anche in considerazione del piano di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240»;

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b):

   1) al capoverso 5-bis, sostituire le parole: deve accertarne le cause e adottare con le seguenti: ne accerta le cause e adotta;

   2) al capoverso 5-ter, dopo le parole: al 10 per cento rispetto all'anno precedente aggiungere le seguenti: e comunque a fronte di andamenti anomali e sostituire le parole: deve accertarne le cause e adottare con le seguenti: ne accerta le cause e adotta;

   3) al capoverso 5-quater, lettera b), sostituire la parola: serio con la seguente: rilevante.
11.4. Il Governo.

Pag. 106

  Al comma 1), lettera b), capoverso «5-quater, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

   c) la segnalazione dei ritardi può essere effettuata anche dagli avvocati difensori delle parti.
11.2. (Nuova formulazione) Delmastro Delle Vedove.

ART. 12.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 12.
(Eleggibilità dei magistrati)

  1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, non sono eleggibili alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, di senatore o di deputato o a quella di presidente della giunta regionale, di consigliere regionale, di presidente delle province autonome di Trento e di Bolzano o di consigliere provinciale nelle medesime province autonome se prestano servizio, o lo hanno prestato nei tre anni precedenti la data di accettazione della candidatura, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nella regione nella quale è inclusa la circoscrizione elettorale. Essi non sono, altresì, eleggibili alla carica di sindaco o consigliere comunale se prestano servizio, o lo hanno prestato nei tre anni precedenti la data di accettazione della candidatura, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nel territorio della provincia in cui è compreso il comune, o in province limitrofe. Le disposizioni del primo periodo si applicano anche per l'assunzione dell'incarico di assessore e di sottosegretario regionale. Le disposizioni del secondo periodo si applicano anche per l'assunzione dell'incarico di assessore comunale.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai magistrati in servizio da almeno tre anni presso le giurisdizioni superiori o presso gli uffici giudiziari con competenza territoriale a carattere nazionale. Per gli altri magistrati in servizio presso le giurisdizioni superiori o presso gli uffici giudiziari con competenza territoriale a carattere nazionale, ai fini di cui al comma 1, si ha riguardo alla sede o all'ufficio giudiziario in cui hanno prestato servizio prima del trasferimento presso le giurisdizioni superiori o all'ufficio giudiziario con competenza territoriale a carattere nazionale.
  3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai magistrati collocati fuori del ruolo organico e si ha riguardo alla sede o all'ufficio giudiziario in cui hanno prestato servizio prima del collocamento fuori ruolo.
  4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, non sono in ogni caso eleggibili i magistrati che, all'atto dell'accettazione della candidatura, non siano in aspettativa senza assegni.
  5. I magistrati non possono assumere le cariche indicate al comma 1, se al momento in cui sono indette le elezioni sono componenti del Consiglio superiore della magistratura o lo sono stati nei due anni precedenti.
12.13. Il Governo.

ART. 14.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 14.
(Status dei magistrati in costanza di mandato o di incarico di governo nazionale, regionale o locale)

  1. L'aspettativa è obbligatoria per l'intero periodo di svolgimento del mandato o dell'incarico di governo sia nazionale che regionale o locale e comporta il collocamento fuori ruolo del magistrato, fermo restando quanto disposto dall'articolo 58, secondo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Per i mandati o gli incarichi diversi da quelli indicati nell'articolo 81 del Pag. 107decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i magistrati in aspettativa conservano il trattamento economico in godimento, senza possibilità di cumulo con l'indennità corrisposta in ragione della carica. È comunque fatta salva la possibilità di optare per la corresponsione della sola indennità di carica. Restano fermi i limiti di cui all'articolo 1 della legge 9 novembre 1999, n. 418, e all'articolo 3, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85. Il periodo trascorso in aspettativa è computato a tutti gli effetti ai fini pensionistici e dell'anzianità di servizio.
14.1. Il Governo.

ART. 15.

  Al comma 1, sostituire le parole: di sindaco in comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti con le seguenti: di sindaco o consigliere comunale

  Conseguentemente:

   1) al medesimo comma 1, sostituire le parole: ufficio del distretto con le seguenti: ufficio ubicato nella regione nel cui territorio ricade il distretto

   2) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. I magistrati di cui al comma 1 in servizio presso le giurisdizioni superiori o presso gli uffici giudiziari con competenza territoriale a carattere nazionale, candidatisi ma non eletti, a seguito del ricollocamento in ruolo sono destinati dai rispettivi organi di autogoverno allo svolgimento di attività non direttamente giurisdizionali, né giudicanti né requirenti, senza che derivino posizioni soprannumerarie

   3) al comma 2, sostituire la parola: ricoprire con la seguente: assumere e sopprimere le parole: o di conseguire qualifiche direttive

   4) al comma 3, sostituire le parole: e 2 con le seguenti: , 1-bis e 2.
15.9. Il Governo.

ART. 16.

  All'emendamento 16.11 del Governo, parte principale, al comma 1, primo periodo, dopo le parole: né requirenti, inserire le seguenti: , fermo il rispetto delle norme ordinamentali che disciplinano l'accesso a quelle specifiche funzioni,
0.16.11.15. (Nuova formulazione) D'Ettore.

  All'emendamento 16.11 del Governo, parte principale, al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: La collocazione può avvenire, in posizione di fuori ruolo, in un ruolo separato, anche presso l'Avvocatura dello Stato.
0.16.11.1. (Nuova formulazione) D'Orso.

  Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

  1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che hanno ricoperto la carica di parlamentare nazionale o europeo, di consigliere regionale o provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di presidente nelle giunte delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, di sindaco o di consigliere comunale al termine del mandato, qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio, sono collocati in posizione di fuori ruolo, presso il ministero di appartenenza oppure, per i magistrati amministrativi e contabili, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ovvero sono ricollocati in ruolo e destinati dai rispettivi organi di autogoverno allo svolgimento di attività non direttamente giurisdizionali, né giudicanti né requirenti, salva l'assunzione di diversi incarichi fuori ruolo presso altre amministrazioni senza che derivino posizioni soprannumerarie. In caso di collocamento in posizione di fuori ruolo Pag. 108ai sensi del presente comma, nella dotazione organica della magistratura è congelato un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario, sino alla cessazione dall'impiego. Il trattamento economico spettante ai magistrati di cui al periodo precedente resta a carico dell'amministrazione di appartenenza senza nuovi o maggiori oneri.

  Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le parole: e incarichi di governo;
16.11. Il Governo.

ART. 17.

  Sopprimerlo.
17.3. Il Governo.

ART. 18.

  Sopprimerlo.
18.10. Il Governo.

ART. 19.

  All'emendamento 19.10 del Governo, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

  1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari collocati fuori ruolo per l'assunzione di incarichi di capo e di vicecapo dell'ufficio di gabinetto, di Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, di capo e di vice-capo di dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri, nonché presso i Consigli e le Giunte regionali, per un periodo di un anno decorrente dal giorno di cessazione dell'incarico, restano collocati fuori ruolo, in ruolo non apicale, presso il ministero di appartenenza o presso l'avvocatura dello Stato, in un ruolo separato, o presso altre amministrazioni senza che derivino posizione sopranumerarie, oppure, per i magistrati amministrativi e contabili, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. In alternativa possono essere ricollocati in ruolo e destinati dai rispettivi organi di autogoverno allo svolgimento di attività non giurisdizionali, né giudicanti né requirenti, fermo il rispetto delle norme ordinamentali che disciplinano l'accesso a quelle specifiche funzioni. Per un ulteriore periodo di tre anni i magistrati indicati al primo periodo non possono assumere incarichi direttivi e semidirettivi.
  2. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, non eletti, che hanno ricoperto la carica di componente del governo, di assessore nella giunta delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, e di assessore comunale, al termine del mandato, qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio, sono collocati in posizione di fuori ruolo, presso il ministero di appartenenza oppure, per i magistrati amministrativi e contabili, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ovvero sono ricollocati in ruolo e destinati dai rispettivi organi di autogoverno allo svolgimento di attività non direttamente giurisdizionali, né giudicanti né requirenti, fermo il rispetto delle norme ordinamentali che disciplinano l'accesso a quelle specifiche funzioni, salva l'assunzione di diversi incarichi fuori ruolo presso altre amministrazioni senza che derivino posizioni soprannumerarie. La collocazione può avvenire, in posizione di fuori ruolo, in un ruolo separato, anche presso l'Avvocatura dello Stato. In caso di collocamento in posizione di fuori ruolo ai sensi del presente comma, nella dotazione organica della magistratura è congelato un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario, fino alla cessazione dall'impiego. Il trattamento economico spettante ai magistrati di cui al periodo precedente resta a carico dell'amministrazione di appartenenza senza nuovi o maggiori oneri»;

   b) al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , salvo che la cessazione consegua a dimissioni volontarie che non Pag. 109dipendano da ragioni di sicurezza, da motivi di salute o da altra giustificata ragione.
0.19.10.29. (Nuova formulazione) Bordo.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 19.
(Ricollocamento a seguito dell'assunzione di incarichi apicali e incarichi di governo non elettivi)

  1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari collocati fuori ruolo per l'assunzione di incarichi di capo e di vicecapo dell'ufficio di gabinetto, di Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, di capo e di vicecapo di dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri, nonché presso i consigli e le giunte regionali per un periodo di tre anni decorrente dal giorno di cessazione dell'incarico sono ricollocati in ruolo senza che derivino posizioni soprannumerarie e destinati dai rispettivi organi di autogoverno allo svolgimento di attività non direttamente giurisdizionali, né giudicanti né requirenti.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, non eletti, che hanno ricoperto la carica di componente del governo, di assessore nella giunta delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, e di assessore comunale a seguito del ricollocamento in ruolo, ad eccezione del limite dei tre anni e fino alla maturazione dell'età per il pensionamento obbligatorio. Resta ferma la possibilità di collocamento in posizione di fuori ruolo, presso il ministero di appartenenza oppure, per i magistrati amministrativi e contabili, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e di assunzione di diversi incarichi fuori ruolo presso altre amministrazioni con congelamento nella dotazione organica della magistratura di appartenenza di un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario, sino alla cessazione dall'impiego. Il trattamento economico spettante ai magistrati di cui al periodo precedente resta a carico dell'amministrazione di appartenenza senza nuovi o maggiori oneri.
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nei casi in cui l'incarico sia cessato prima del decorso di un anno dall'assunzione.
  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli incarichi ivi previsti assunti dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
19.10. Il Governo.

ART. 20.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. All'articolo 1 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dopo il primo comma è inserito il seguente:

   «1-bis. All'interno del Consiglio i componenti svolgono le loro funzioni in piena indipendenza e imparzialità. I magistrati eletti si distinguono tra loro solo per categoria di appartenenza».
20.3. Il Governo.

ART. 21.

  All'emendamento 21.6 del Governo, al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Il Presidente del Consiglio superiore, ogni sedici mesi, su proposta del Comitato di Presidenza, nomina le commissioni previste dalla legge e dal regolamento generale, in conformità ai criteri di composizione in quest'ultimo dettati.
0.21.6.4. Scutellà, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Ferraresi, Giuliano, Salafia, Sarti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 21.
(Modifiche concernenti la composizione delle Commissioni)

  1. L'articolo 3 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente: «Il PresidentePag. 110 del Consiglio superiore, ogni due anni, su proposta del Comitato di Presidenza, nomina le commissioni previste dalla legge e dal regolamento generale. I componenti effettivi della sezione disciplinare possono essere assegnati a una sola commissione e non possono comporre le commissioni per il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, per le valutazioni di professionalità e in materia di incompatibilità nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e di applicazione dell'articolo 2, secondo comma, del regio decreto 31 maggio 1946, n. 511.».
21.6. Il Governo.

ART. 22.

  All'emendamento 22.4 del Governo, parte consequenziale, numero 2), capoverso, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Consiglio superiore determina i criteri per la sostituzione dei componenti della sezione disciplinare, che può essere disposta solo in caso di incompatibilità, astensione o altro motivato impedimento».
0.22.4.3. (Nuova formulazione) Scutellà, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Ferraresi, Giuliano, Salafia, Sarti.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

   «I componenti effettivi sono: il vicepresidente del Consiglio superiore, che presiede la sezione per l'intera durata della consiliatura; un componente eletto dal Parlamento; un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; due magistrati che esercitano le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c); un magistrato che esercita le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b).»;

  Conseguentemente, al medesimo comma 1:

    1) sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) il terzo comma è sostituito dal seguente: «I componenti supplenti sono: un componente eletto dal Parlamento; un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; due magistrati che esercitano le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c); un magistrato che esercita le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b). Resta ferma la possibilità di eleggere ulteriori componenti supplenti in caso di impossibilità di formare il collegio.»;

  2) sostituire la lettera d) con la seguente:

   d) dopo l'ultimo comma è inserito il seguente: «Il Consiglio superiore determina i criteri per la sostituzione dei componenti della sezione disciplinare, che può essere disposta solo in caso di incompatibilità o impedimento assoluto. Il Presidente della sezione disciplinare predetermina i criteri per l'assegnazione dei procedimenti ai componenti effettivi della sezione e li comunica al Consiglio.»;

  3) sopprimere la lettera e).
22.4. Il Governo.

ART. 24.

  All'emendamento 24.5 del Governo, parte principale, al comma 1, capoverso 1, ovunque ricorrano, dopo le parole: ha conseguito aggiungere la seguente: almeno.
0.24.5.1. (Nuova formulazione) Scutellà, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Ferraresi, Giuliano, Salafia, Sarti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 24.
(Selezione dei magistrali addetti alla segreteria)

  1. L'articolo 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

   «1. La segreteria del Consiglio superiore della magistratura è diretta da un magistrato,Pag. 111 segretario generale, che ha conseguito la quinta valutazione di professionalità, e da un magistrato, vicesegretario generale, che ha conseguito la terza valutazione di professionalità, che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di impedimento.
   2. Il segretario generale è individuato dal Comitato di presidenza, previo interpello aperto a tutti i magistrati, e l'incarico è conferito con delibera del Consiglio superiore della magistratura. Il vicesegretario generale è nominato dal Comitato di presidenza, previo concorso per titoli aperto a tutti i magistrati. A seguito della nomina il segretario e il vicesegretario sono posti fuori del ruolo organico della magistratura. Fermo restando il limite massimo complessivo decennale di collocamento fuori ruolo per i magistrati, gli incarichi di segretario generale e di vicesegretario generale hanno una durata massima di sei anni. L'assegnazione alla segreteria, nonché la successiva ricollocazione nel ruolo, sono considerate a tutti gli effetti trasferimenti d'ufficio.
   3. La segreteria dipende funzionalmente dal Comitato di presidenza. Le funzioni del segretario generale e del magistrato che lo coadiuva sono definite dal regolamento generale.
   4. Il Consiglio superiore della magistratura può assegnare alla segreteria un numero non superiore a diciotto componenti esterni, nei limiti delle proprie risorse finanziarie, selezionati mediante procedura di valutazione dei titoli e colloquio. La commissione incaricata della selezione è formata da due magistrati di legittimità e da tre professori ordinari in materie giuridiche, individuati dal Comitato di presidenza. Almeno un terzo dei posti è riservato a dirigenti amministrativi provenienti da organi costituzionali e amministrazioni pubbliche con almeno otto anni di esperienza. I magistrati devono possedere almeno la seconda valutazione di professionalità. La graduatoria degli idonei, adottata in esito ad ogni procedura selettiva, ha validità di tre anni. I magistrati assegnati alla segreteria sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura. Fermo restando il limite massimo complessivo decennale di collocamento fuori ruolo per i magistrati, l'incarico di magistrato o dirigente amministrativo addetto alla segreteria generale ha una durata massima di sei anni.
   5. Ove ai magistrati di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo siano riconosciute indennità, il limite massimo retributivo onnicomprensivo non può superare quello indicato all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come integrato dall'articolo 1, comma 68, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

  Conseguentemente, dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37)

  1. L'articolo 3 del decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37, è sostituito dal seguente:

   «1. Il C.S.M., nei limiti dei fondi stanziati per il suo funzionamento, può stipulare contratti di collaborazione continuativa per esigenze che richiedano particolari professionalità e specializzazioni per la segreteria particolare del vicepresidente, per l'assistenza di segreteria e di studio dei componenti del consiglio.
   2. I contratti di cui al comma 1 non possono riguardare più di trentadue unità; scadono automaticamente alla cessazione dell'incarico del componente che ne ha chiesto il conferimento, non possono essere rinnovati e non possono convertirsi in contratti a tempo indeterminato.
   3. Qualora i collaboratori di cui al comma 1 e 2 siano pubblici dipendenti, sono posti fuori ruolo, nel limite massimo di dodici unità, in aspettativa o comando, senza alcun onere economico per l'amministrazione di appartenenza.
   4. Il C.S.M., nei limiti dei fondi stanziati per il suo funzionamento, può stipulare contratti di collaborazione continuativa ai fini di conferire l'incarico previsto e regolato dall'articolo 7, comma 4, della legge 24 marzo 1958, n. 195.Pag. 112
   5. I dirigenti di cui all'articolo 7, comma 4, della legge 24 marzo 1958, n. 195, selezionati mediante le procedure concorsuali previste dal predetto comma 4, sono posti fuori ruolo, in aspettativa o comando, senza alcun onere economico per l'amministrazione di appartenenza. I contratti di cui al comma 4 hanno durata massima di sei anni, non possono essere rinnovati e non possono convertirsi in contratti a tempo indeterminato.
   6. Il C.S.M., nei limiti dei fondi stanziati per il suo funzionamento, può stipulare ulteriori contratti di collaborazione continuativa al fine di conferire ad avvocati con almeno dieci anni di esercizio effettivo e a professori e ricercatori universitari in materie giuridiche l'incarico previsto e regolato dall'articolo 7-bis, comma 3-bis, della legge 24 marzo 1958, n. 195. Tali contratti hanno durata massima di sei anni, non possono essere rinnovati e non possono convertirsi in contratti a tempo indeterminato.
   7. Qualora i professori e ricercatori universitari in materie giuridiche di cui al comma 6 siano pubblici dipendenti, sono posti fuori ruolo in aspettativa o comando, senza alcun onere economico per l'amministrazione di appartenenza.
   8. I tempi ed i modi di svolgimento delle prestazioni, nonché il relativo compenso, devono essere definiti all'atto della sottoscrizione del contratto.
   9. Agli adempimenti di quanto previsto dal presente articolo e dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, provvede il Segretario generale.».
24.5. Il Governo.

ART. 25.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 25.
(Modifiche in materia di ufficio studi e documentazione)

  1. All'articolo 7-bis della legge 24 marzo 1958, n. 195, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

   «3-bis. Il Consiglio superiore della magistratura può assegnare all'ufficio studi e documentazione un numero non superiore a dodici componenti esterni, nei limiti delle proprie risorse finanziarie, selezionati mediante procedura di valutazione dei titoli e colloquio, aperta ai magistrati ordinari che abbiano conseguito la seconda valutazione di professionalità, professori e ricercatori universitari in materie giuridiche e avvocati con almeno dieci anni di esercizio effettivo. La commissione incaricata della selezione è formata da due magistrati di legittimità e da tre professori ordinari in materie giuridiche, individuati dal Comitato di presidenza. Almeno un terzo dei posti è riservato a professori e ricercatori universitari in materie giuridiche e avvocati con almeno dieci anni di esercizio effettivo. I magistrati assegnati all'ufficio studi sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura. I professori universitari sono collocati in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'articolo 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. La graduatoria degli idonei adottata in esito ad ogni procedura selettiva ha validità di tre anni. Agli avvocati si applica l'articolo 20 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Fermo restando il limite massimo complessivo decennale di collocamento fuori ruolo per i magistrati, l'incarico di addetto all'ufficio studi ha una durata massima di sei anni. Ove ai magistrati di cui al presente comma siano riconosciute indennità, il limite massimo retributivo onnicomprensivo non può superare quello indicato all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come integrato dall'articolo 1, comma 68, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».
25.8. Il Governo.

ART. 27.

  Sopprimerlo.

Pag. 113

  Conseguentemente, dopo l'articolo 27 aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Regolamento generale)

  1. All'articolo 20, comma 1, della legge 24 marzo 1958, n. 195, il n. 7 è sostituito dal seguente:

    «7) adotta il Regolamento generale per la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del Consiglio».
27.4. Il Governo.

ART. 28.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 28.
(Eleggibilità dei componenti eletti dal Parlamento)

  1. Il quarto comma dell'articolo 22 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

   «I componenti da eleggere dal Parlamento sono scelti, nel rispetto della parità di genere garantita dagli articoli 3 e 51 della Costituzione, secondo principi di trasparenza nelle procedure di candidatura e di selezione, tra professori ordinari di università in materie giuridiche e tra avvocati dopo quindici anni di esercizio effettivo, nel rispetto dell'articolo 104 della Costituzione».
28.5. Il Governo.

ART. 29.

  All'emendamento 29.21 del Governo, capoverso Art. 23, sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. I collegi indicati al comma 2, lettere b) e c) sono, rispettivamente, formati in modo tale da essere composti, tendenzialmente, dal medesimo numero di elettori. I magistrati fuori ruolo sono conteggiati nel distretto di corte di appello in cui esercitavano le funzioni prima del collocamento fuori ruolo. I magistrati che esercitano le funzioni presso uffici con competenza nazionale sono conteggiati nel distretto di Corte di appello di Roma. Con decreto del Ministro della giustizia emanato almeno quattro mesi prima del giorno fissato per le elezioni, si provvede alla composizione dei collegi mediante estrazione a sorte tra tutti i distretti di corte di appello, in modo tale che i distretti di corte di appello siano suddivisi in quattro collegi per i magistrati giudicanti e in due collegi per i magistrati requirenti. Le modalità delle estrazioni a sorte sono determinate con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura.
0.29.21.8. (Nuova formulazione) Turri.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 29.
(Modifiche in materia di componenti eletti dai magistrati)

  1. L'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

«Art. 23.
(Componenti eletti dai magistrati)

   1. L'elezione da parte dei magistrati ordinari di venti componenti del Consiglio superiore della magistratura avviene con voto personale, libero e segreto.
   2. L'elezione si effettua:

   a) in un collegio unico nazionale, per due magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte;

   b) in due collegi territoriali, per cinque magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;

Pag. 114

   c) in quattro collegi territoriali, per otto magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

   d) in un collegio unico nazionale per cinque magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

   3. I collegi indicati al comma 2, lettere b) e c) sono, rispettivamente, formati in modo tale da essere composti, tendenzialmente, dal medesimo numero di elettori. I collegi sono determinati con decreto del Ministro della giustizia emanato almeno quattro mesi prima del giorno fissato per le elezioni, tenendo conto dell'esigenza di garantire che tutti i magistrati del singolo distretto di corte d'appello siano inclusi nel medesimo collegio e che vi sia continuità territoriale tra i distretti inclusi nei singoli collegi, salva la possibilità, al fine di garantire la composizione numericamente equivalente del corpo elettorale dei diversi collegi, di sottrarre dai singoli distretti uno o più uffici per aggregarli al collegio territorialmente più vicino. I magistrati fuori ruolo sono conteggiati nel distretto di corte di appello in cui esercitavano le funzioni prima del collocamento fuori ruolo. I magistrati che esercitano le funzioni presso uffici con competenza nazionale sono conteggiati nel distretto di Corte di appello di Roma.
   4. In ognuno dei collegi di cui al comma 1, lettere a), b) e c) deve essere espresso un numero minimo di sei candidature e ogni genere deve essere rappresentato in misura non inferiore alla metà dei candidati effettivi.»
29.21. Il Governo.

ART. 30.

  All'emendamento 30.11 del Governo, comma 1, numero 3), lettera c), dopo il capoverso e-bis), aggiungere il seguente:

   «e-ter) magistrati che, alla data di inizio del mandato, non assicurino almeno quattro anni di servizio prima della data di collocamento a riposo».
0.30.11.19. (Nuova formulazione) Ferri, Vitiello, Annibali.

  All'emendamento 30.11 del Governo, al comma 1, numero 4, sopprimere le seguenti parole: nel collegio nel cui territorio è incluso l'ufficio presso il quale esercitano le funzioni giudiziarie oppure
0.30.11.100. I Relatori.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 30.
(Modifiche in materia di elettorato attivo e passivo)

   1. All'articolo 24 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 1 le parole da: «con la sola esclusione» fino a: «non» sono sostituite dalle seguenti: «ai quali» e le parole: «e dei» sono sostituite dalle seguenti: «ad esclusione dei»;

    2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Ciascun elettore può esprimere il proprio voto per i candidati del collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettere b) e c) nel cui territorio è collocato il proprio ufficio giudiziario di appartenenza, oltre che per i candidati del collegio unico nazionale di cui all'articolo 23, comma 2, lettera a). I magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte esprimono il loro voto, oltre che per i candidati del collegio unico nazionale di cui all'articolo 23, comma Pag. 1152, lettera a), per i candidati dei collegi di cui all'articolo 23, comma 2, lettere b) e c) ai quali sono abbinati ai sensi dell'articolo 23, comma 3, ultimo periodo.»;

    3) al comma 2:

   a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) i magistrati che al tempo della convocazione delle elezioni non abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità»;

   b) alla lettera d) dopo le parole: «per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni» sono aggiunte le seguenti: «e per cinque anni dal ricollocamento in ruolo»;

   c) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

   «e-bis) i magistrati che fanno parte del comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura o che ne hanno fatto parte nel quadriennio precedente alla data di convocazione delle elezioni per la rinnovazione del Consiglio superiore della magistratura.».

    4) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

   «2-bis. I magistrati eleggibili ai sensi del comma 2 si possono candidare esclusivamente nel collegio nel cui territorio è incluso l'ufficio presso il quale esercitano le funzioni giudiziarie oppure nel collegio nel cui territorio è incluso il distretto di corte di appello al quale appartiene l'ufficio presso il quale esercitano le funzioni giudiziarie. Per il collegio unico nazionale di cui all'articolo 23, comma 2, lettera a), si possono candidare esclusivamente i magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione o la Procura generale presso la stessa Corte.».
30.11. Il Governo.

ART. 31.

  All'emendamento 31.4 del Governo, al comma 1, capoverso Art. 25, comma 7, secondo periodo, dopo le parole: il collegamento non opera se inserire le seguenti: non è garantita la rappresentanza di genere e
0.31.4.14. Pollastrini, Serracchiani, D'Elia, Morani, Boldrini, Madia, Quartapelle Procopio, Gribaudo, Berlinghieri, Bruno Bossio, Pezzopane, Carnevali, Cenni, Prestipino, Mura, Ciagà, Ciampi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 31.
(Modifiche in materia di convocazione delle elezioni)

  1. L'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

«Art. 25.
(Convocazione delle elezioni, uffici elettorali e verifica e integrazione delle candidature)

   1. La convocazione delle elezioni è fatta dal Consiglio superiore della magistratura almeno novanta giorni prima della data stabilita per l'inizio della votazione.
   2. Nei cinque giorni successivi al provvedimento di convocazione delle elezioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina l'ufficio elettorale centrale presso la Corte suprema di cassazione costituito da sei magistrati effettivi e da sei supplenti in servizio presso la stessa Corte che non hanno subito sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento; l'ufficio è presieduto dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano di età.
   3. Entro venti giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni devono essere presentate all'ufficio centrale elettorale le candidature, mediante apposita dichiarazione con firma autenticata dal Presidente del tribunale nel cui circondario il magistrato esercita le sue funzioni. La presentazione può avvenire anche con modalità telematiche definite con decreto del Ministro della giustizia, che ne attestino con certezza la provenienza. Dalla dichiarazionePag. 116 di cui al primo periodo deve risultare anche, sotto la responsabilità del candidato, che non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità di cui all'articolo 24.
   4. Scaduto il termine di cui al comma 3, nei cinque giorni successivi l'ufficio elettorale centrale verifica che le candidature rispettino i requisiti richiesti, ed esclude le candidature relative a magistrati ineleggibili. Contro il provvedimento di esclusione, che deve essere motivato, è ammesso ricorso alla Corte di cassazione nei due giorni successivi alla comunicazione al soggetto interessato. La Corte si pronuncia entro i successivi tre giorni dal ricevimento del ricorso e dà immediata comunicazione dell'esito all'ufficio elettorale centrale.
   5. Quando le candidature ammesse sono in numero inferiore a sei oppure non è rispettano il rapporto tra i generi indicato dall'articolo 23, comma 4, l'ufficio elettorale centrale, non oltre cinque giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4, primo periodo, del presente articolo o dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 4, ultimo periodo, del presente articolo, procede, in seduta pubblica, all'estrazione a sorte delle candidature mancanti tra tutti i magistrati che sono eleggibili ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 2-bis, nel singolo collegio, e che, entro il termine di venti giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni, non abbiano manifestato, con comunicazione anche telematica diretta al Consiglio superiore della magistratura, la loro indisponibilità ad essere candidati. L'estrazione avviene da elenchi separati per genere, in modo tale che sia raggiunto il numero minimo di sei candidature e sia rispettato l'indicato rapporto tra i generi. Ai fini di cui al periodo precedente, i magistrati eleggibili sono estratti a sorte in numero pari al triplo di quelli necessari per raggiungere il numero minimo di sei o per assicurare l'indicato rapporto tra i generi. I magistrati estratti a sorte sono inseriti in un elenco numerato progressivamente, differenziato per genere, formato secondo l'ordine di estrazione, e sono candidati nel collegio seguendo l'ordine di estrazione per integrare il numero delle candidature previsto dall'articolo 23, comma 4. In presenza di gravi motivi ciascuno dei magistrati estratti può comunicare la propria indisponibilità alla candidatura entro il termine di quarantotto ore dalla pubblicazione dell'esito dell'estrazione. Nel caso in cui il numero delle indisponibilità rese ai sensi del primo periodo o del periodo precedente non consente di raggiungere il numero minimo di candidature o di rispettare il rapporto percentuale tra i generi indicati dall'articolo 23, comma 4, si procederà senza ulteriore integrazione.
   6. Esaurite le attività di cui ai commi 4 e 5 l'ufficio elettorale centrale trasmette immediatamente alla segreteria generale del Consiglio superiore della magistratura l'elenco dei candidati.
   7. Nei collegi di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c), i candidati, non oltre il termine di trenta giorni prima del giorno fissato per le elezioni, possono dichiarare all'ufficio elettorale centrale il proprio collegamento con uno o più candidati dello stesso o di altri collegi tra quelli previsti dal medesimo articolo 23, comma 2, lettera c). Ogni candidato non può appartenere a più di un gruppo di candidati collegati e il collegamento non opera se non è reciproco tra tutti i candidati di un gruppo. L'ufficio elettorale centrale invita i candidati a rimuovere le eventuali irregolarità nel termine di 24 ore e in assenza rimuove da ogni collegamento il candidato che risulti collegato a più gruppi di candidati.
   8. L'elenco dei candidati, distinti nei collegi di cui all'articolo 23, comma 2, è immediatamente pubblicato, in ordine alfabetico, sul notiziario del Consiglio superiore della magistratura, con l'indicazione dei collegamenti manifestati dai diversi candidati. Il notiziario è inviato a tutti i magistrati presso i rispettivi uffici almeno venti giorni prima della data della votazione, ed è affisso, entro lo stesso termine, a cura del Presidente della Corte d'appello di ogni distretto, presso tutte le sedi giudiziarie.
   9. Entro il ventesimo giorno antecedente quello delle votazioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina una commissione centrale elettorale composta da cinque magistrati effettivi e due supplenti Pag. 117in servizio presso la Corte suprema di cassazione che non abbiano subito sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento, presieduta dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano.
   10. I consigli giudiziari provvedono alla costituzione, presso ciascun tribunale del distretto, di un seggio elettorale composto di cinque magistrati che prestano servizio nel circondario e che non abbiano subito sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento, presieduto dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano. Sono nominati altresì tre supplenti, i quali sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento.
   11. I candidati estratti a sorte hanno diritto, per il periodo intercorrente tra l'estrazione e il giorno fissato per le elezioni, all'astensione dal lavoro giudiziario. Per le attività connesse alla promozione della propria candidatura e alla conoscenza degli uffici giudiziari inclusi nel proprio collegio elettorale, ai candidati estratti a sorte che si recano presso uffici giudiziari diversi da quello di appartenenza è riconosciuto il trattamento economico di missione.».
31.4. Il Governo.

ART. 32.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 32.
(Modifiche in materia di votazioni)

  1. L'articolo 26 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

«Art. 26.
(Votazioni)

   1. I magistrati in servizio presso i tribunali, le procure della Repubblica presso i tribunali, le corti d'appello, le procure generali presso le corti d'appello, i tribunali per i minorenni e le relative procure, nonché presso i tribunali di sorveglianza votano nel seggio del tribunale del luogo nel quale ha sede l'ufficio di appartenenza.
   2. I magistrati dell'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione e i magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo votano presso il seggio del tribunale di Roma.
   3. I magistrati della Corte di cassazione e della Procura generale presso la stessa Corte, nonché i magistrati del Tribunale superiore delle acque pubbliche votano presso l'ufficio centrale elettorale costituito presso la Corte di cassazione.
   4. I magistrati collocati fuori ruolo votano nel seggio previsto per i magistrati dell'ufficio di provenienza.
   5. Alle operazioni di voto è dedicato un tempo complessivo effettivo non inferiore a diciotto ore.
   6. Ogni elettore riceve tre schede, una per ogni collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettere a), b) e c), ed esprime il proprio voto indicando su ogni scheda il nominativo di un solo candidato.
   7. Sono bianche le schede prive di voto.
   8. Sono nulle le schede nelle quali vi sono segni che rendono il voto riconoscibile.
   9. È nullo il voto espresso per magistrati eleggibili in collegi diversi da quello in cui è espresso il voto, nonché il voto espresso in difformità da quanto previsto al comma 6.».
32.2. Il Governo.

ART. 33.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 33.
(Modifiche in materia di scrutinio e dichiarazione degli eletti)

  1. L'articolo 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

«Art. 27.
(Scrutinio e dichiarazione degli eletti)

Pag. 118

   1. I seggi elettorali e l'ufficio centrale elettorale costituito presso la Corte di cassazione presiedono alle operazioni di voto, all'esito delle quali trasmettono le schede alla commissione centrale elettorale di cui all'articolo 25, comma 8, che provvede allo scrutinio.
   2. La commissione centrale elettorale provvede allo scrutinio separatamente per ciascun collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettere a), b) e c), e determina:

   a) il totale dei voti validi;

   b) il totale dei voti per ciascun candidato;

   c) il totale dei voti di ciascun candidato non collegato ad altri candidati e di ciascun gruppo di candidati collegati, detratti i voti conseguiti da quei candidati collegati che per il collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c), hanno ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi e presentano i presupposti per essere dichiarati eletti ai sensi del comma 4, primo periodo.

   3. La commissione centrale elettorale procede, altresì:

   a) alla determinazione del quoziente base per l'assegnazione dei seggi relativi al collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera d), dividendo la cifra dei voti validi calcolati ai sensi del comma 2, lettera c), per il numero dei seggi da assegnare;

   b) alla determinazione del numero dei seggi spettante a ciascun gruppo di candidati collegati o a ciascun singolo candidato non collegato ad altri candidati dividendo la cifra elettorale dei voti da essi conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tal modo vengono attribuiti in ordine decrescente ai gruppi di candidati collegati o ai singoli candidati non collegati ad altri candidati cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelli che abbiano avuto il maggior numero di voti; a parità anche di voti si procede per sorteggio.

   4. La commissione centrale elettorale dichiara eletti nei singoli collegi indicati all'articolo 23, comma 2, lettere a), b) e c), i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi. Rispetto al collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera d), la commissione centrale elettorale dichiara altresì eletti gli ulteriori cinque candidati individuati in applicazione dei criteri di cui al comma 3, lettera b). Nell'ambito del medesimo gruppo di candidati collegati sono eletti coloro che hanno ottenuto in percentuale il maggior numero di voti, determinati dividendo il numero complessivo dei voti ricevuti dal singolo candidato per il numero degli aventi diritto al voto nel rispettivo collegio e moltiplicato il risultato per cento. Nel collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b), la commissione centrale dichiara altresì eletto l'ulteriore candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti tra i candidati dei due collegi, determinato dividendo il numero complessivo dei voti ricevuti dal singolo candidato per il numero degli aventi diritto al voto nel rispettivo collegio e moltiplicando il risultato per cento.
   5. In ogni caso in cui vi è parità di voti prevale sempre il candidato del genere che risulta meno rappresentato a livello nazionale in relazione a tutti i componenti eletti dai magistrati. In caso di ulteriore parità prevale il candidato più anziano nel ruolo.
   6. Ciascun candidato può assistere alle operazioni di voto nel collegio di appartenenza e alle successive operazioni di scrutinio presso la commissione centrale elettorale.».
33.2. Il Governo.

ART. 34.

  Sopprimerlo.
*34.3. Il Governo.
*34.1. Annibali.

Pag. 119

ART. 35.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 35.
(Modifiche in materia di sostituzione dei componenti eletti dai magistrati)

  1. L'articolo 39 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

«Art. 39.
(Sostituzione dei componenti eletti dai magistrati)

   1. Il componente eletto dai magistrati che cessa dalla carica per qualsiasi ragione prima della scadenza del Consiglio superiore della magistratura è sostituito dal magistrato non eletto che, nell'ambito dello stesso collegio, lo segue per numero di voti, ovvero, nel caso in cui cessi dalla carica un componente eletto ai sensi dell'articolo 27, comma 4, secondo periodo, è sostituito dal magistrato non eletto che lo segue per numero di voti computati ai sensi dell'articolo 27, comma 4, terzo periodo, fermo il disposto dell'articolo 27, comma 5. Le stesse regole si applicano in caso di cessazione dalla carica del magistrato subentrato. Esaurita la possibilità di subentro ai sensi del primo periodo, per l'assegnazione del seggio o dei seggi rimasti vacanti, nel collegio da cui proviene il componente da sostituire sono indette elezioni suppletive, con le modalità previste dagli articoli da 23 a 27, salvi i necessari adeguamenti ove sia rimasto vacante un solo seggio.».
35.3. Il Governo.

ART. 38.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 38.
(Disposizioni transitorie e per l'attuazione e il coordinamento del nuovo sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura)

  1. Per le prime elezioni del Consiglio superiore della magistratura successive alla data di entrata in vigore della presente legge il decreto di cui all'articolo 23, comma 3, della legge 24 marzo 1958, n. 195, deve essere adottato entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.
  2. Per le elezioni di cui al comma 1, il provvedimento di convocazione delle elezioni di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 24 marzo 1958, n. 195, deve essere adottato entro sessanta giorni prima della data stabilita per l'inizio delle votazioni, il termine per la presentazione delle candidature di cui all'articolo 25, comma 3, della legge 24 marzo 1958, n. 195, è ridotto a quindici giorni, il termine di cui all'articolo 25, comma 7, della legge 24 marzo 1958, n. 195, è ridotto a venti giorni prima del giorno fissato per le elezioni e il termine di cui all'articolo 25, comma 8, della legge 24 marzo 1958, n. 195, può essere ridotto fino al quindicesimo giorno antecedente la data della votazione.
  3. Per quanto non diversamente disposto dalla legge 24 marzo 1958, n. 195, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, nonché del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2002, n. 67, fino all'adozione da parte del Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di nuove disposizioni per l'attuazione e il coordinamento della disciplina di cui al presente capo.
38.1. Il Governo.

ART. 39.

  Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) prevedere l'introduzione in ciascuna procura militare del posto di procuratore militare aggiunto, con corrispondentePag. 120 soppressione per ogni ufficio di un posto di sostituto procuratore militare;
39.5. Annibali.

  Al comma 2, lettera d), sostituire le parole da: anche con l'esigenza fino alla fine della lettera con le seguenti: e che il numero dei componenti eletti sia aumentato a quattro per garantire la maggioranza di tale componente elettiva;.
39.4. Annibali.

ART. 41.

  Dopo l'articolo 41 inserire il seguente:

Art. 42.

   La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
41.0100. I Relatori.