CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 22 marzo 2022
765.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

DL 4/2022: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico. C. 3522 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 3522, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico;

   rilevato come il provvedimento appaia riconducibile, sulla base del preambolo, alla finalità unitaria dell'adozione di misure urgenti per fronteggiare la crisi economica determinata dall'emergenza COVID-19, anche per quanto concerne gli effetti derivanti dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico;

   sottolineato come il provvedimento si configuri come ab origine a contenuto plurimo e come si sia notevolmente ampliato nel corso dell'esame in prima lettura al Senato;

   rilevato inoltre come nel provvedimento sia confluito il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13, recante misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili, ancora in corso di conversione e all'esame del Senato (S. 2545);

   richiamati a tale ultimo proposito gli ordini del giorno approvati dalla Camera, nel corso dell'esame di precedenti provvedimenti, con i quali è stato impegnato il Governo ad operare per evitare la «confluenza» tra diversi decreti-legge, limitando tale fenomeno a circostanze di assoluta eccezionalità da motivare adeguatamente nel corso dei lavori parlamentari, nonché a porre in essere ogni iniziativa volta, in continuità di dialogo con il Parlamento, ad evitare, ove possibile, tale confluenza;

   ricordato, altresì, al medesimo riguardo, che il Presidente della Repubblica, nella sua lettera ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2021, nel segnalare l'opportunità di «un ricorso più razionale e disciplinato alla decretazione d'urgenza» ha rilevato che «la confluenza di un decreto-legge in un altro provvedimento d'urgenza, oltre a dover rispettare il requisito dell'omogeneità di contenuto, dovrà verificarsi solo in casi eccezionali e con modalità tali da non pregiudicarne l'esame parlamentare.»,

   rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento appaia principalmente riconducibile alle materie «tutela della concorrenza», «previdenza sociale», «profilassi internazionale», «coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale», «tutela dell'ambiente», attribuite alla competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), o), q), r) ed s), della Costituzione, alle materie «istruzione», «tutela della salute», «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», «ordinamento sportivo», «governoPag. 413 del territorio», «coordinamento della finanza pubblica», «promozione e organizzazione di attività culturali», attribuite alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nonché alle materie, di competenza regionale residuale, agricoltura e trasporto locale, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

   evidenziata l'opportunità, a fronte di tale intreccio di competenze, di prevedere ulteriori forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, rispetto a quelle già previste dal provvedimento, con particolare riferimento:

    al comma 2 dell'articolo 9, in materia di modalità di riparto delle risorse ulteriormente dedicate alle spese sanitarie e di sanificazione delle società sportive, alla luce del concorso nella disposizione della competenza esclusiva statale in materia di profilassi internazionale, che appare prevalente, e della competenza concorrente in materia di ordinamento sportivo;

    al comma 3 dell'articolo 9, in materia di adozione del decreto dell'autorità delegata in materia di sport per il riparto del contributo alle associazioni e società sportive dilettantistiche colpite dalle restrizioni per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, alla luce del carattere concorrente della competenza legislativa coinvolta (ordinamento sportivo);

    al comma 8 dell'articolo 24, in materia di adozione del decreto ministeriale chiamato a individuare le modalità di riparto delle risorse stanziate per i servizi interregionali, internazionali e di trasporto regionale e locale non soggetti a obblighi di servizio pubblico, alla luce del concorso nella disposizione della competenza esclusiva in materia di tutela della concorrenza, che appare prevalente, e della competenza regionale e degli enti locali in materia di trasporto locale,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) con riferimento al comma 2 dell'articolo 9, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare le modalità di riparto delle risorse ulteriormente dedicate alle spese sanitarie e di sanificazione delle società sportive, prevedendo forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, ad esempio prevedendo il parere in sede di Conferenza Stato-regioni, alla luce del concorso, nella disposizione, della competenza legislativa esclusiva statale in materia di profilassi internazionale, che appare prevalente, e della competenza concorrente in materia di ordinamento sportivo;

   b) con riferimento al comma 3 dell'articolo 9, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, ad esempio prevedendo la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, ai fini dell'adozione del decreto dell'autorità delegata in materia di sport per il riparto del contributo alle associazioni e società sportive dilettantistiche colpite dalle restrizioni per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, alla luce del carattere concorrente della competenza legislativa coinvolta, relativa all'ordinamento sportivo;

   c) con riferimento al comma 8 dell'articolo 24, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, ad esempio prevedendo il parere in sede di Conferenza unificata, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale chiamato a individuare le modalità di riparto delle risorse stanziate per i servizi interregionali, internazionali e di trasporto regionale e locale non soggetti a obblighi di servizio pubblico, alla luce del concorso, in tale disposizione, della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, che appare prevalente, con le competenze regionali e degli enti locali in materia di trasporto locale.

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ALLEGATO 2

Norme per favorire interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno e la promozione del settore castanicolo nazionale e della filiera produttiva. Nuovo testo C. 1650 e abb.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 1650, recante norme per favorire interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno e la promozione del settore castanicolo nazionale e della filiera produttiva, alla quale sono abbinate le proposte di legge C. 175, C. 2957, C. 3153 e C. 3282, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

   rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come la proposta di legge sia prevalentemente riconducibile alla materia «agricoltura», di competenza residuale regionale, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

   rilevato altresì come assuma rilievo anche la materia «tutela dell'ambiente», di esclusiva competenza legislativa statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, nonché – con riferimento all'articolo 14, recante sanzioni amministrative – la materia «ordinamento civile», sempre di esclusiva competenza legislativa statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

   osservato quindi come, a fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento preveda alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, tra cui, in particolare – al comma 2 dell'articolo 3 – la partecipazione dei rappresentanti delle regioni e delle province autonome al tavolo di filiera per la frutta in guscio, nonché – agli articoli 4, comma 1, 10, comma 1, 11, comma 2, 12, comma 1, e 13, comma 4 – la previa intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione, rispettivamente, del piano di settore della filiera castanicola, dei decreti ministeriali chiamati ad individuare le zone sul territorio nazionale che possono assumere nomi legati alla presenza storica del castagno, dei protocolli per la produzione di materiale vivaistico, nonché del decreto ministeriale di riparto del fondo per la promozione della filiera castanicola;

   rilevata l'opportunità di prevedere di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali ad esempio l'intesa in sede di Conferenza unificata, anche nell'ambito dell'articolo 7, comma 1, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale, ivi previsto, volto a definire l'entità delle risorse disponibili, le modalità di accesso alle gara e le tipologie di progetti ammissibili, nell'ambito del finanziamento dei progetti di ricerca e sviluppo nel settore castanicolo, finalizzati all'innovazione dei modelli colturali e del miglioramento della competitività della filiera;

   osservato come l'articolo 9, al comma 2, preveda, al primo periodo, che il Ministro delle politiche agricole, «d'intesa con le Regioni», può individuare criteri di premialità nell'ambito del piano di sviluppo rurale (PSR) e del piano strategico, nonché, al secondo periodo, che il medesimo Ministro individua, «in accordo con le Regioni», specifiche misure ed interventi adeguati e dedicate alle aziende castanicole aggregate nell'ambito dei PSR, senza tuttavia fare riferimento, in entrambi i casi, alla procedura formale dell'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni;

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   rilevato poi come la previa intesa in sede di Conferenza unificata prevista dal già richiamato articolo 10, comma 1, riguardi l'adozione, da parte del Ministero delle politiche agricole, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, di un decreto che può prevedere l'inserimento delle materie tecniche legate al mondo della castanicoltura nei «percorsi formativi superiori»;

   segnalata a tale ultimo proposito l'opportunità di precisare meglio cosa si intenda per «percorsi formativi superiori», al fine di chiarire se si faccia riferimento alla formazione professionale, di competenza regionale – per la quale la previsione dell'intesa, recata dal predetto articolo 10, comma 1, sarebbe giustificata – o alle scuole secondarie di secondo grado, in relazione alle quali potrebbe risultare maggiormente idonea la previsione del parere della Conferenza unificata, essendo in tal caso coinvolta in modo prevalente la competenza legislativa esclusiva statale concernente le norme generali dell'istruzione, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione;

   richiamata al riguardo anche la sentenza n. 200 del 2009 della Corte costituzionale, che ha ricondotto all'esclusiva competenza statale la previsione generale del contenuto dei programmi,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) all'articolo 7, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali ad esempio l'intesa in sede di Conferenza unificata, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale ivi previsto;

   b) all'articolo 9, comma 2, primo e secondo periodo, valuti la Commissione di merito l'opportunità fare riferimento espressamente alla procedura formale dell'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, in luogo delle espressioni «d'intesa» e «in accordo con le regioni»;

   c) all'articolo 10, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire se l'espressione «percorsi formativi superiori», faccia riferimento alla formazione professionale o alle scuole secondarie di secondo grado, anche ai fini della definizione della più consona modalità di coinvolgimento delle autonomie territoriali.

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ALLEGATO 3

Modifiche agli articoli 57 e 83 della Costituzione, in materia di base territoriale per l'elezione del Senato della Repubblica e di riduzione del numero di delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica. C. 2238 cost. Fornaro.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 2.

  Sopprimerlo.
2.400. Il Relatore.

ART. 3.

  Sopprimerlo.
*3.1. Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
*3.2. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.