CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 14 marzo 2022
759.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
Pag. 6

ALLEGATO 1

Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (A.C. 2681 Governo e abbinate).

EMENDAMENTI 1.26, 2.73, 3.34, 4.13, 6.2, 7.5, 8.1, 9.43, 10.24, 11.4, 12.13, 14.1, 15.9, 16.11, 17.3, 18.10, 19.10, 20.3, 21.6, 22.4, 24.5, 25.8, 27.4, 28.5, 29.21, 30.11, 31.4, 32.2, 33.2, 34.3, 35.3 e 38.1 DEL GOVERNO E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

ART. 1.

  All'emendamento del Governo 1.26, parte principale, sostituire le parole da: dopo la parola «semidirettivi», fino alle parole: «incarichi semidirettivi», con le seguenti: sostituire le parole: «direttivi e semidirettivi», con le seguenti: «di coordinamento degli uffici giudiziari».

  Conseguentemente:

  1) ovunque ricorrano nel testo, sostituire le parole: direttivi e semidirettivi con le seguenti: di coordinamento degli uffici giudiziari;
  2) sopprimere la parte consequenziale.
0.1.26.3. Businarolo, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Ferraresi, Giuliano, Salafia, Sarti, Scutellà, D'Orso.

  All'emendamento 1.26 del Governo, parte principale, dopo la parola: rivedere aggiungere la seguente: secondo criteri meritocratici.
0.1.26.10. Bartolozzi.

  All'emendamento del Governo 1.26, parte conseguenziale, numero 2), capoverso d), la parola: ordinari è soppressa.
0.1.26.8. Bartolozzi.

  All'emendamento 1.26 del Governo, parte conseguenziale, dopo il numero 1) inserire il seguente:

    1-bis) al medesimo comma 1, alla lettera b) aggiungere infine le seguenti parole: «ed inoltre per garantire che i componenti non magistrati partecipino alla trattazione ed alle decisioni relative a tutti gli affari trattati;».
0.1.26.6. Potenti, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

  All'emendamento del Governo 1.26, parte conseguenziale, numero 2), capoverso d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: prevedendo il divieto di esercitare incarichi direttivi e semidirettivi per 5 anni successivi alla fine del periodo di collocamento fuori ruolo e, fino a collocamento a riposo, il divieto dell'accesso agli incarichi direttivi e semi-direttivi.
0.1.26.4. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli, Vinci.

  All'emendamento del Governo 1.26, parte consequenziale, alla lettera d) dopo le parole: al riordino della disciplina del collocamento in posizione di fuori ruolo dei magistrati ordinari inserire le seguenti: , prevedendo l'esclusione della possibilità per i magistrati di ricoprire incarichi in posizione di fuori ruolo dall'organico della magistratura,Pag. 7 salvo quanto previsto dagli articoli dal 12 al 18.
0.1.26.5. Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi.

  All'emendamento 1.26 del Governo, parte consequenziale, numero 2, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , contenendo entro il limite massimo di 200 unità anche coloro che risultino da assegnare o già assegnati ad organi costituzionali o di rilevanza costituzionale.
0.1.26.11. Bartolozzi.

  All'emendamento 1.26 del Governo, parte conseguenziale, numero 2, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , in termini di eccezionalità e assoluta limitatezza del fenomeno.
0.1.26.14. Maschio, Varchi, Lucaselli.

  All'emendamento 1.26 del Governo, parte consequenziale, numero 2, dopo il capoverso d), aggiungere il seguente:

   d-bis) al riordino della disciplina del collocamento in posizione di fuori ruolo dei magistrati amministrativi.
0.1.26.1. Colletti.

  All'emendamento 1.26 del Governo, parte consequenziale, numero 2, dopo il capoverso d) aggiungere il seguente:

   d-bis) all'allineamento della disciplina di collocamento fuori ruolo e attribuzione degli incarichi tra la magistratura amministrativa e contabile alla magistratura ordinaria, specificamente provvedendo alla eliminazione del cumulo di compensi ed allo svolgimento in simultanea delle funzioni.
0.1.26.13. Bartolozzi.

  All'emendamento 1.26 del Governo, parte consequenziale, numero 2, dopo il capoverso d) aggiungere il seguente:

   d-bis) al riordino della disciplina di collocamento fuori ruolo dei magistrati amministrativi e contabili e alla revisione degli incarichi loro attribuiti, contenendone il limite massimo complessivo entro un tetto prefissato per legge.
0.1.26.12. Bartolozzi.

  All'emendamento 1.26 del Governo, parte conseguenziale, sopprimere il numero 3.
0.1.26.2. Colletti.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: semidirettivi aggiungere le seguenti: , di rivedere il numero degli incarichi semidirettivi,.

  Conseguentemente:

  1) al medesimo comma 1, lettera a), sopprimere le parole: e alla necessità di garantire un contenuto minimo nella formazione del progetto organizzativo dell'ufficio del pubblico ministero;
  2) al medesimo comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   «d) al riordino della disciplina del collocamento in posizione di fuori ruolo dei magistrati ordinari»;

  3) al comma 4, dopo le parole: ai sensi dell'articolo 17-bis aggiungere le seguenti: , commi 1 e 2,.
1.26. Il Governo.

ART. 2.

  All'emendamento 2.73 del Governo relativo all'articolo 2, comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) Ai fini dell'idoneità ad assumere incarichi direttivi e semidirettivi, prevedere un concorso per esami a cadenza quadriennale che preveda un esame teorico-pratico Pag. 8scritto e orale, cui possano accedere i magistrati che hanno conseguito la terza valutazione di professionalità; stabilire, in particolare, che le prove scritte consistano nella risoluzione di uno o più casi pratici, aventi carattere di complessità e implicanti alternativamente o congiuntamente la risoluzione di rilevanti questioni probatorie, istruttorie e cautelari, relative alle funzioni richieste e stabilendo, altresì, che le prove orali consistano nella discussione del caso o dei casi pratici oggetto della prova scritta, e siano volte inoltre ad accertare la capacità di efficiente organizzazione del lavoro giudiziario;.

  Conseguentemente, al medesimo emendamento 2.73 del Governo relativo all'articolo 2, comma 1:

   alla lettera d), dopo la parola: semidirettivi aggiungere le seguenti: tra coloro che sono risultati idonei ai concorsi di cui alla lettera 0a);

   alla lettera d), aggiungere infine le seguenti parole: , tenendo conto in particolare del numero di provvedimenti emanati, della durata dei procedimenti gestiti, del rispetto dei termini processuali e dell'esito degli affari nelle successive fasi e nei gradi del procedimento e del giudizio;

   alla lettera e), sopprimere le parole da: , salvo che fino alla fine del periodo;

   alla lettera f), prima delle parole: conservare il criterio dell'anzianità premettere le seguenti : prevedere che il punteggio ottenuto nel concorso di cui alla lettera 0a) sia uno degli elementi da prendere in considerazione;.
0.2.73.14. Costa, Magi.

  All'emendamento del Governo 2.73, relativo all'articolo 2, comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) modificare i requisiti per il conferimento delle funzioni direttive di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, prevedendo, che:

    1) per il conferimento delle funzioni di cui al comma 10 del citato articolo 10 è richiesto il conseguimento almeno della quarta valutazione di professionalità;

    2) per il conferimento delle funzioni di cui al comma 11 del citato articolo 10 è richiesto il conseguimento almeno della quinta valutazione di professionalità;

    3) per il conferimento delle funzioni di cui ai commi 12, 13 e 14 del citato articolo 10 è richiesto il conseguimento almeno della sesta valutazione di professionalità;

    4) per il conferimento delle funzioni di cui al comma 15 del citato articolo 10 è richiesto il conseguimento della settima valutazione di professionalità;.
0.2.73.6. Sarti, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Ferraresi, Giuliano, Salafia, Scutellà.

  All'emendamento 2.73 del Governo relativa all'articolo 2, comma 1, lettera a), dopo le parole: tutti gli atti dei procedimenti aggiungere le seguenti: ed i verbali delle sedute istruttorie.
0.2.73.34. Bartolozzi.

  All'emendamento 2.73 del Governo relativa all'articolo 2, comma 1, lettera a), sopprimere la parola: intranet.
0.2.73.56. Maschio, Varchi, Lucaselli.

  All'emendamento 2.73 del Governo relativo all'articolo 2, comma 1, lettera a), dopo le parole: Consiglio superiore della magistratura aggiungere le seguenti: fin dall'avvio degli stessi procedimenti.

  Conseguentemente,

   al medesimo emendamento 2.73 del Governo relativo all'articolo 2, comma 1:

   dopo la lettera a), aggiungere la seguente: a-bis) prevedere una preclusione generale che vieti il conferimento di funzioni direttive e semi direttive a chi è stato collocato fuori ruolo nei 2 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando per il Pag. 9conferimento della posizione direttiva o semi direttiva;

   sostituire la lettera d) con la seguente: prevedere che tra gli indicatori generali siano compresi in ogni caso i seguenti: le funzioni direttive o semidirettive in atto o pregresse; le esperienze maturate nel lavoro giudiziario; le attività di collaborazione e direzione nella gestione degli uffici; i risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi nello svolgimento dell'attività giudiziaria e nell'esercizio di funzioni direttive, semidirettive o di collaborazione alla gestione dell'ufficio in atto o pregresse; le competenze ordinamentali; le capacità relazionali dimostrate dall'aspirante all'interno dell'ufficio;

   alla lettera i), dopo le parole: prima di sei anni dall'assunzione, aggiungere le seguenti: e prima di un anno dalla cessazione;

   al medesimo emendamento 2.73 del Governo relativo all'articolo 2, comma 2, all'alinea, prima delle parole: Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, premettere le seguenti: Fermo restando le attribuzioni del Procuratore della Repubblica di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 106 del 2006, titolare esclusivo dell'azione penale;

   al medesimo emendamento 2.73 del Governo relativo all'articolo 2, comma 3:

   dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

   c-bis) prevedere che il Consiglio direttivo della Corte di cassazione sia composto: dal primo presidente della Corte di cassazione, dal procuratore generale presso la stessa Corte e dal presidente del Consiglio nazionale forense, da quattro magistrati, di cui uno che esercita funzioni requirenti, eletti da tutti e tra tutti i magistrati in servizio presso la Corte e la Procura generale, nonché da due professori universitari di ruolo di materie giuridiche, nominati dal Consiglio universitario nazionale, e da un avvocato con almeno venti anni di effettivo esercizio della professione, iscritto da almeno cinque anni nell'albo speciale di cui all'articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, nominato dal Consiglio nazionale forense;

   c-ter) prevedere che l'articolo 8 del decreto legislativo del 27 gennaio 2006, n. 25 venga abrogato;

   alla lettera g), sostituire le parole: per eccezionali e comprovate esigenze con le seguenti: con provvedimento motivato ove presenti evidenti elementi di irrazionalità da indicarsi specificamente.
0.2.73.77. Annibali, Ferri, Vitiello.

  Al medesimo emendamento 2.73 del Governo relativo all'articolo 2, comma 1, alla lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: fin dall'avvio degli stessi procedimenti.
0.2.73.15. Costa, Magi.

  Al medesimo emendamento 2.73 del Governo relativo all'articolo 2, comma 1, alla lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: e prevedere il divieto di contemporanea presentazione da parte del magistrato di domanda di assegnazione per incarico direttivo e semidirettivo.
0.2.73.28. Potenti, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

  Al medesimo emendamento 2.73 del Governo relativo all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) prevedere che il presidente della quinta commissione del Consiglio superiore della magistratura verifichi, con cadenza trimestrale, la regolare corrispondenza e trasmissione dei pareri da parte dei consigli giudiziari interessati, adoperando all'uopo ogni opportuna iniziativa di impulso;.
0.2.73.35. Bartolozzi.

  All'emendamento 2.73 del Governo relativo all'articolo 2, comma 1, lettera b), sostituirePag. 10 la parola: definiti con le seguenti: avviati, istruiti e definiti.
0.2.73.36. Bartolozzi.

  All'emendamento 2.73 del Governo relativo all'articolo 2, comma 1, lettera b), dopo le parole: siano definiti aggiungere le seguenti: dalla competente commissione entro giorni trenta dalla ricezione del fascicolo del consiglio giudiziario di appartenenza dell'aspirante.
0.2.73.37. Bartolozzi.

  All'emendamento 2.73 del Governo relativo all'articolo 2, comma 1, lettera b), dopo la parola: deroghe aggiungere la seguente: limitate.
0.2.73.62. Bordo.

  All'emendamento 2.73 del Governo relativo all'articolo 2, comma 1, lettera b), sostituire le parole: gravi e giustificati motivi con le seguenti: gravi e giustificate ragioni compiutamente motivate.
0.2.73.38. Bartolozzi.

  All'emendamento 2.73 del Governo relativo all'articolo 2, comma 1, lettera b), dopo la parola: motivi aggiungere la seguente: oggettivi.
0.2.73.2. Colletti.

  All'emendamento 2.73 del Governo relativo all'articolo 2, comma 1, dopo lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) prevedere che per l'assegnazione degli incarichi direttivi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il Consiglio superiore della magistratura, esaurite le procedure di valutazione, indichi una terna di candidati idonei per l'assegnazione dell'incarico in caso di numero di aspiranti sino a dodici e una quaterna di candidati in caso di numero di aspiranti superiore a dodici, tra le quali il vincitore sarà prescelto per sorteggio;.
*0.2.73.7. Ascari.
*0.2.73.5. Colletti.

  All'emendamento 2.73 del Governo, relativo all'articolo 2, al comma 1, lettera c), sostituire la parola: sempre con le seguenti: , quando almeno un componente della commissione competente o uno dei candidati lo richieda.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere le parole da: salvo sino a: tutti i suoi componenti.
0.2.73.39. Bartolozzi.

  All'emendamento 2.73 del Governo relativo all'articolo 2, al comma 1, lettera c) dopo le parole: proceda sempre all'audizione dei candidati, sopprimere le parole da: salvo, quando il numero dei candidati è eccessivamente elevato, fino alle seguenti: tenendo conto dell'indicazione di tutti i suoi componenti;.
0.2.73.29. Potenti, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

  All'emendamento 2.73 del Governo relativo all'articolo 2, al comma 1, lettera c), dopo le parole: proceda sempre all'audizione dei candidati aggiungere le seguenti: o ad una prova scritta consistente nella redazione di un elaborato scritto.

  Conseguentemente, alla medesima lettera c) sopprimere le parole da: l'audizione di almeno tre di essi fino alle parole: dell'indicazione di tutti i suoi componenti.
0.2.73.31. Potenti, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

  All'emendamento 2.73 del Governo relativo all'articolo 2, al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: , salvo quando il Pag. 11numero fino alle parole: tutti i suoi componenti.
0.2.73.10. D'Orso.

  All'emendamento 2.73 del Governo relativo all'articolo 2, al comma 1, lettera c), sostituire le parole: tenendo conto dell'indicazione di tutti i suoi componenti con le seguenti: tenendo conto dell'indicazione della maggioranza dei suoi componenti;

  Conseguentemente, al medesimo emendamento 2.73 del Governo relativo all'articolo 2:

   al comma 1:

   alla lettera c), sopprimere le parole: e riservata;

   alla lettera e), sostituire le parole: salvo che, in relazione alla natura e alle competenze dell'amministrazione o dell'ente che conferisce l'incarico, nonché della natura dell'incarico, esse siano idonee a favorire l'acquisizione di competenze coerenti con le funzioni semidirettive o direttive; con le seguenti: salvo quando la natura dell'incarico fuori ruolo abbia comportato attività di studio e di ricerca coerente con le funzioni semidirettive o direttive;

   al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   e-bis) quanto alle pubblicazioni prevedere che la Commissione debba tenere conto della loro rilevanza scientifica, anche in relazione alle riviste o alle collane in cui dette pubblicazioni sono edite;.
0.2.73.9. Sarti, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Ferraresi, Giuliano, Salafia, Scutellà.

  All'emendamento 2.73 del Governo relativo all'articolo 2, al comma 1, lettera c), sopprimere le parole:, dei magistrati e.
0.2.73.40. Bartolozzi.

  All'emendamento 2.73 del Governo relativo all'articolo 2, al comma 1, lettera c), sostituire la parola: valuti con la seguente: motivi.
0.2.73.41. Bartolozzi.

  All'emendamento 2.73 del Governo relativo all'articolo 2, al comma 1, lettera c), dopo le parole: valuti specificamente aggiungere le seguenti: dandone adeguata motivazione.
0.2.73.16. Costa, Magi.

  All'emendamento 2.73 del Governo relativo all'articolo 2, al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

   c-bis) prevedere che l'audizione sia accompagnata dalla trattazione di un caso pratico di natura ordinamentale, elaborato dalla commissione competente, il cui esito sarà oggetto di valutazione secondo criteri ponderati;.
0.2.73.32. Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi.

  All'emendamento 2.73 del Governo relativo all'articolo 2, al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

   d) prevedere che, nell'assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi, le attitudini, il merito e l'anzianità dei candidati siano valutati, in conformità a criteri previsti da una legge che recepisca il TU sulla Dirigenza Giudiziaria contenuto nella Circolare n. P 14858 del 28 luglio 2015 (Delibera del 28 luglio 2015), aggiornata al 16 giugno 2021, con specifico riferimento all'incarico da ricoprire, assegnando rilevanza al criterio dell'acquisizione di specifiche competenze rispetto agli incarichi per cui è richiesta una particolare specializzazione, e che le attitudini direttive e semidirettive siano positivamente accertate nel corso del procedimento disciplinato per legge, oltre che in forza degli elementi indicati dall'articolo 12, commi 10, 11, e 12 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, anche con particolare attenzione alla conoscenza del complesso dei servizi resi Pag. 12dall'ufficio o dalla sezione per la cui direzione è indetto il concorso, alla capacità di analisi ed elaborazione dei dati statistici, alla conoscenza delle norme ordinamentali e alla capacità di efficiente organizzazione del lavoro;.
0.2.73.61. D'Ettore, Parisse.

  All'emendamento 2.73 del Governo, relativo all'articolo 2, al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: , in conformità ai criteri dettati dal Consiglio Superiore della magistratura,.

  Conseguentemente, al medesimo emendamento 2.73 del Governo, relativo all'articolo 2, al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

   o) prevedere ai fini del presente articolo una definizione normativa del termine «merito» individuandone i parametri di misura sulle capacità professionali, le competenze personali, i risultati conseguiti, la competenza sociale e la leadership.
0.2.73.27. Potenti, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

  All'emendamento 2.73 del Governo relativo all'articolo 2, al comma 1, alla lettera d), aggiungere infine le seguenti parole: , tenendo conto in particolare del numero di provvedimenti emanati, della durata dei procedimenti gestiti, del rispetto dei termini processuali e dell'esito degli affari nelle successive fasi e nei gradi del procedimento e del giudizio;.
0.2.73.17. Costa, Magi.

  All'emendamento 2.73 del Governo relativo all'articolo 2, al comma 1, alla lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: siano altresì valutate le misure adottate dall'aspirante volte a incrementare la trasparenza nell'amministrazione della giustizia, anche con riferimento ai criteri di affidamento degli incarichi ad amministratori giudiziari, curatori fallimentari, amministratori di sostegno, periti, consulenti ed altri ausiliari, nonché alla liquidazione dei compensi; le attività di formazione, sul piano giuridico e sul piano etico, dei magistrati, del personale amministrativo e dei professionisti, svolte anche in collaborazione con l'avvocatura; i protocolli per il migliore funzionamento del servizio-giustizia conclusi con organismi rappresentativi dell'avvocatura, enti pubblici e parti sociali; la organizzazione e la gestione dell'ufficio per il processo; il contributo dato allo sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'attività giudiziaria; le iniziative realizzate in raccordo con organismi europei e internazionali;.
0.2.73.42. Bartolozzi.

  All'emendamento 2.73 del Governo relativo all'articolo 2, al comma 1, alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e agli esiti delle verifiche ispettive sulle pregresse esperienze.
0.2.73.57. Varchi, Maschio, Lucaselli.

  All'emendamento 2.73 del Governo, capoverso articolo 2, al comma 1, alla lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: inoltre, nell'assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi nonché nell'ambito della procedura di valutazione necessaria alla progressione di carriera, prevedere che siano valutati gli anni di effettivo servizio prestati dai magistrati presso sedi disagiate, ai sensi della legge 4 maggio 1998, n. 133;.
0.2.73.79. Miceli.

  All'emendamento 2.73 del Governo relativo all'articolo 2, al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) prevedere che, alla cessazione della durata dell'incarico elettivo presso il Consiglio superiore della magistratura, il magistrato per la durata di cinque anni non possa avanzare domanda per un ufficio direttivo, né semidirettivo, salvo il caso in cui l'incarico sia stato ricoperto in precedenza, né possa avanzare domanda per Pag. 13accedere alle funzioni di consigliere di Cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione, salvo il caso in cui le funzioni siano state ricoperte in precedenza.
0.2.73.21. Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Paolini, Tateo, Tomasi.

  All'emendamento 2.73 del Governo relativo all'articolo 2, al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) prevedere che il magistrato che abbia cessato di far parte del Consiglio Superiore della Magistratura non possa proporre domanda per un ufficio direttivo o semi direttivo, salvo il caso in cui l'incarico direttivo o semi direttivo sia stato ricoperto in precedenza, né può proporre domanda per accedere alle funzioni di consigliere di Cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione, salvo il caso in cui le funzioni siano già state ricoperte in precedenza.
0.2.73.22. Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Paolini, Tateo, Tomasi.

  All'emendamento 2.73 del Governo relativo all'articolo 2, al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) prevedere meccanismi premiali di natura non solo economica, ma anche di progressione di carriera e di assegnazione di incarichi direttivi o semidirettivi per quei magistrati che abbiano ricoperto, per almeno cinque anni ulteriori a quelli di prima nomina, incarichi presso uffici in sedi disagiate;.
0.2.73.25. Paolini, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo, Tomasi.

  All'emendamento 2.73 del Governo relativo all'articolo 2, al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) Prevedere, in sede di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi, nonché per l'attribuzione di priorità nella assegnazione di sedi in caso di trasferimento a richiesta, meccanismi premiali di natura non solo economica, per i magistrati che, per almeno 5 anni ulteriori a quelli di prima nomina, abbiano ricoperto incarichi requirenti o giudicanti presso sedi disagiate e storicamente afflitte da notevole «turn over»;.
0.2.73.26. Paolini, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo, Tomasi.

  All'emendamento 2.73 del Governo relativo all'articolo 2, al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) prevedere la pubblicazione sul sito www.cosmag.it dell'autorelazione dell'aspirante, del parere attitudinale, delle statistiche anche comparate e del progetto organizzativo;.
0.2.73.43. Bartolozzi.

  All'emendamento 2.73 del Governo relativo all'articolo 2, al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) prevedere il rafforzamento degli effetti delle valutazioni negative sul piano della progressione retributiva del magistrato e dell'idoneità dello stesso ad accedere a funzioni di grado superiore;.
0.2.73.66. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  All'emendamento 2.73 del Governo relativo all'articolo 2, al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) prevedere che ai magistrati assegnati alle sedi di cui all'articolo 1 della legge 4 maggio 1998, n. 133, che ivi siano rimasti per quattro anni si dia priorità nell'assegnazione degli incarichi semidirettivi qualora abbiano conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità e nell'assegnazione degli incarichi direttivi Pag. 14qualora abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità.
0.2.73.69. Ferri, Annibali.

  All'emendamento 2.73 del Governo relativo all'articolo 2, al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: delle attitudini organizzative.

  Conseguentemente, al medesimo emendamento 2.73 del Governo, relativo all'articolo 2:

   al comma 1, lettera e) sostituire le parole da: salvo che fino alla fine della lettera, con le seguenti: fatta eccezione di quelle maturate presso organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, ovvero presso organi di giurisdizione internazionale;

   al comma 3, lettera h) sostituire le parole da: nei quali, fino alla fine della lettera, con le seguenti: di esperienze maturate presso organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, ovvero presso organi di giurisdizione internazionale;.
0.2.73.64. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  All'emendamento 2.73 del Governo, al comma 1, lettera e), sostituire le parole: non si tenga conto con le seguenti: si tenga conto;.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole da: salvo che in relazione fino alla fine della lettera, con le seguenti: soprattutto se la natura e le competenze dell'amministrazione o dell'ente che conferisce l'incarico, nonché della natura dell'incarico, siano idonee a favorire l'acquisizione di competenze coerenti con le funzioni semidirettive e direttive.
0.2.73.63. Bordo.

  All'emendamento 2.73 del Governo, relativo all'articolo 2, al comma 1, lettera e), sopprimere le seguenti parole: , salvo che, in relazione alla natura e alle competenze dell'amministrazione o dell'ente che conferisce l'incarico, nonché della natura dell'incarico, esse siano idonee a favorire l'acquisizione di competenze coerenti con le funzioni semidirettive o direttive;.
*0.2.73.3. Colletti.
*0.2.73.18. Costa, Magi.

  All'emendamento 2.73 del Governo, relativo all'articolo 2, al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: salvo che fino alla fine della lettera con le seguenti: salvo quelle maturate presso gli organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, ovvero presso organi giurisdizionali internazionali;.

  Conseguentemente, al medesimo emendamento 2.73 del Governo, relativo all'articolo 2:

   al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

   e-bis) escludere, comunque, dalla valutazione, ai fini della verifica dell'attitudine organizzativa e ai fini della maturazione di esperienze ordinamentali, le altre esperienze maturate nell'ambito di incarichi elettivi di carattere politico a livello nazionale o locale, nonché quelle svolte nell'ambito del governo e, a qualsiasi titolo, negli enti territoriali (regione, provincia, città metropolitana e comune) e presso gli organismi elettivi sovranazionali;

   al comma 3, lettera h), sostituire le parole che da: nei quali, fino alla fine della lettera, con le seguenti: di esperienze maturate presso gli organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, ovvero presso organi giurisdizionali internazionali;

   al comma 3, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

   h-bis) escludere, comunque, dalla valutazione le altre esperienze maturate nell'ambito di incarichi elettivi di carattere politico a livello nazionale o locale, nonché quelle svolte nell'ambito del governo e, a qualsiasi titolo, negli enti territoriali (regione, provincia, città metropolitana e comune)Pag. 15 e presso gli organismi elettivi sovranazionali;.
0.2.73.68. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  All'emendamento 2.73 del Governo, relativo all'articolo 2, al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: salvo che fino alla fine della lettera con le seguenti: se non in via residuale, a parità delle altre condizioni.
0.2.73.33. Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi.

  All'emendamento 2.73 del Governo, relativo all'articolo 2, al comma 1, lettera e), aggiungere in fine le seguenti parole: o al candidato che abbia svolto le sue funzioni in una sede disagiata per un periodo significativo di tempo.
0.2.73.60. Varchi, Maschio, Lucaselli.

  All'emendamento 2.73 del Governo, relativo all'articolo 2, al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   e-bis) escludere, comunque, dalla valutazione, ai fini della verifica dell'attitudine organizzativa e ai fini della maturazione di esperienze ordinamentali, le altre esperienze maturate nell'ambito di incarichi elettivi di carattere politico a livello nazionale o locale, nonché quelle svolte nell'ambito del governo e, a qualsiasi titolo, negli enti territoriali (regione, provincia, città metropolitana e comune) e presso gli organismi elettivi sovranazionali;.

  Conseguentemente, al medesimo emendamento 2.73 del Governo, relativo all'articolo 2, al comma 3, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

   h-bis) escludere, comunque, dalla valutazione le altre esperienze maturate nell'ambito di incarichi elettivi di carattere politico a livello nazionale o locale, nonché quelle svolte nell'ambito del governo e, a qualsiasi titolo, negli enti territoriali (regione, provincia, città metropolitana e comune) e presso gli organismi elettivi sovranazionali;.
0.2.73.65. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  All'emendamento 2.73 del Governo, relativo all'articolo 2, al comma 1, lettera f), sostituire le parole: residuale a parità di valutazione risultante dagli con le seguenti: concorrente con gli.
0.2.73.59. Maschio, Varchi, Lucaselli.

  All'emendamento 2.73 del Governo, relativo all'articolo 2, al comma 1, lettera g), sostituire le parole: tenga conto con le seguenti: dia conto motivandone specificamente.
0.2.73.44. Bartolozzi.

  All'emendamento 2.73 del Governo, relativo all'articolo 2, al comma 1, lettera g), sostituire le parole: delle osservazioni del consiglio con le seguenti: dei pareri del consiglio.
0.2.73.45. Bartolozzi.

  All'emendamento 2.73 del Governo, relativo all'articolo 2, al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: a campione.
0.2.73.72. Annibali, Vitiello.

  All'emendamento 2.73 del Governo, relativo all'articolo 2, al comma 1, lettera i), sostituire le parole: sei anni con le seguenti: cinque anni.
*0.2.73.13. Sarti, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Ferraresi, Giuliano, Salafia, Scutellà.
*0.2.73.71. Annibali, Ferri, Vitiello.
*0.2.73.76. Vitiello, Annibali.
*0.2.73.80. Ferro, Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

Pag. 16

  All'emendamento 2.73 del Governo, relativo all'articolo 2, al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

   i-bis) stabilire una preclusione al conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi a chi sia stato collocato fuori ruolo almeno nei quattro anni precedenti;.
0.2.73.55. Varchi, Maschio, Mollicone.

  All'emendamento 2.73 del Governo, relativo all'articolo 2, al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

   i-bis) prevedere una riduzione della durata delle funzioni direttive e semidirettive, modificando l'articolo 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e in particolare stabilendo che le stesse abbiano natura temporanea e siano conferite per la durata di quattro anni, al termine dei quali il magistrato può essere confermato, secondo le modalità già stabilite, per una sola volta e per un periodo massimo di ulteriori due anni;.
0.2.73.8. Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Ferraresi, Giuliano, Salafia, Sarti, Scutellà.

  All'emendamento 2.73 del Governo, relativo all'articolo 2, al comma 1, lettera l), sostituire le parole: la reiterata mancata approvazione con le seguenti: la mancata approvazione per due volte consecutive.
0.2.73.46. Bartolozzi.

  All'emendamento 2.73 del Governo, relativo all'articolo 2, al comma 1, lettera l), sopprimere la seguente parola: reiterata.
0.2.73.23. Potenti, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

  All'emendamento 2.73 del Governo, relativo all'articolo 2, al comma 1, lettera l), dopo la parola: valutazione aggiungere la seguente: specifica.
0.2.73.47. Bartolozzi.

  All'emendamento 2.73 del Governo, relativo all'articolo 2, al comma 1, lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e indicare la figura di un coordinatore, individuato, previo interpello, fra i magistrati che hanno manifestato disponibilità; prevedere che l'attribuzione delle funzioni semidirettive, sempre revocabile in caso di risultati inadeguati, sia sottoposta alla valutazione del consiglio giudiziario.
0.2.73.58. Varchi, Maschio, Lucaselli.

  All'emendamento 2.73 del Governo, relativo all'articolo 2, al comma 1, lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed a tal fine creando figure di coordinatori per le sezioni, nominati con procedura tabellare, per periodi corrispondenti alla durata delle tabelle e senza esoneri.
0.2.73.48. Bartolozzi.

  All'emendamento 2.73 del Governo, relativo all'articolo 2, al comma 2, lettera a), dopo le parole: e il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati aggiungere le seguenti: a cui va dato un congruo termine per esprimere il proprio parere.
0.2.73.24. Potenti, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

  All'emendamento 2.73 del Governo, relativo all'articolo 2, al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

   b-bis) prevedere che nei documenti organizzativi degli uffici venga indicata l'incidenza di indagini e/o procedimenti per strage legati alla criminalità organizzata nei diversi distretti di Corte d'appello, affinché il Consiglio superiore della magistratura possa valutare l'assegnazione, anche extra previsione di organico, di magistrati sia con funzioni giudicanti sia requirenti che con incarichi direttivi o semi direttivi;.
0.2.73.78. Miceli.

Pag. 17

  All'emendamento 2.73 del Governo, relativo all'articolo 2, al comma 2, lettera c), sostituire le parole: stabilito in base alla con le seguenti: di giorni trenta dalla.
0.2.73.49. Bartolozzi.

  All'emendamento 2.73 del Governo, relativo all'articolo 2, al comma 3, lettera a), sostituire le parole da: Prevedere fino a: dieci anni con le seguenti: prevedere quale condizione preliminare per l'accesso il possesso della quarta valutazione di professionalità e l'effettivo esercizio, per almeno dieci anni, delle funzioni giudicanti o requirenti da conferire;.
0.2.73.67. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  All'emendamento 2.73 del Governo, relativo all'articolo 2, al comma 3, lettera a), sostituire le parole: di primo o di secondo grado con le seguenti: di primo e di secondo grado complessivamente.

  Conseguentemente, al medesimo emendamento 2.73 del Governo, relativo all'articolo 2, al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) prevedere che se la permanenza in servizio presso la Corte d'appello supera i sei anni, il magistrato ha diritto, in caso di trasferimento a domanda presso la Corte di cassazione, ad essere preferito a tutti gli altri aspiranti;.
0.2.73.70. Vitiello, Annibali, Ferri.

  All'emendamento 2.73 del Governo, relativo all'articolo 2, al comma 3, lettera a), sostituire le parole: dieci anni con le seguenti: dodici anni.
0.2.73.50. Bartolozzi.

  All'emendamento 2.73 del Governo, relativo all'articolo 2, al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: prevedere che nei successivi quattro anni dal fuori ruolo non si possa accedere ad incarichi direttivi o semidirettivi.
0.2.73.4. Colletti.

  All'emendamento 2.73 del Governo, relativo all'articolo 2, al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) prevedere che il magistrato esprima l'opzione al termine del tirocinio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), ovvero, per i magistrati in ruolo, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto o dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, circa l'assegnazione alle funzioni giudicanti o requirenti e che tale opzione sia vincolante per tutto il periodo di collocamento in ruolo;.
0.2.73.74. Annibali, Vitiello, Ferri.

  All'emendamento 2.73 del Governo, relativo all'articolo 2, al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) prevedere il riordino degli organi di autogoverno della giustizia amministrativa, tributaria e contabile al fine di introdurre quale unico organo di autogoverno il Consiglio superiore della magistratura.
0.2.73.75. Vitiello, Annibali.

  All'emendamento 2.73 del Governo, relativo all'articolo 2, al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) prevedere, ai fini della valutazione delle attitudini, del merito e dell'anzianità, l'adozione di criteri per l'attribuzione di un punteggio per ciascuno dei suddetti parametri, assicurando, nella valutazione del criterio dell'anzianità, un sistema di punteggi per effetto del quale ad ogni valutazione di professionalità corrisponda un punteggio;.
0.2.73.12. Sarti, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Ferraresi, Giuliano, Salafia, Scutellà.

Pag. 18

  All'emendamento 2.73 del Governo, relativo all'articolo 2, al comma 3, lettera c), sostituire le parole: alla capacità scientifica e di analisi delle norme, da valutare anche con le seguenti: alla produttività e alla capacità scientifica e di analisi delle norme, da valutare tenendo conto in particolare del numero di provvedimenti emanati, della durata dei procedimenti gestiti, del rispetto dei termini processuali e.
0.2.73.19. Costa, Magi.

  All'emendamento 2.73 del Governo, relativo all'articolo 2, al comma 3, lettera c), sostituire la parola: significativi con le seguenti: positivi, anche comparati.
0.2.73.51. Bartolozzi.

  All'emendamento 2.73 del Governo, relativo all'articolo 2, al comma 3, lettera c), sostituire le parole: degli esiti con le seguenti: nei tempi di trattazione.
0.2.73.30. Potenti, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

  All'emendamento 2.73 del Governo, relativo all'articolo 2, al comma 3, sopprimere la lettera d).
0.2.73.73. Ferri.

  All'emendamento 2.73 del Governo, relativo all'articolo 2, al comma 3, lettera d), sopprimere la parola: solo.
0.2.73.52. Bartolozzi.

  All'emendamento 2.73 del Governo, relativo all'articolo 2, al comma 3, lettera g), sopprimere le parole da: alla diversa valutazione fino alla fine della lettera.
0.2.73.54. Bartolozzi.

  All'emendamento 2.73 del Governo, relativo all'articolo 2, al comma 3, lettera g), dopo la parola: ragioni aggiungere le seguenti: compiutamente motivate.
0.2.73.53. Bartolozzi.

  All'emendamento 2.73 del Governo, relativo all'articolo 2, al comma 3, lettera h), sostituire le parole: siano valutate nei soli casi nei quali l'incarico abbia a oggetto attività assimilabili a quelle giudiziarie o che presuppongano particolare attitudine allo studio e alla ricerca giuridica con le seguenti: siano escluse dalla valutazione.
0.2.73.20. Costa, Magi.

  All'emendamento 2.73 del Governo, relativo all'articolo 2, al comma 3, lettera h), sopprimere le parole da: o che presuppongano fino alla fine della lettera.
0.2.73.11. D'Orso.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Revisione dell'assetto ordinamentale della magistratura: criteri di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi, con rivisitazione del numero di questi ultimi; procedure di approvazione delle tabelle di organizzazione previste dall'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; criteri di accesso alle funzioni di consigliere di Cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina delle funzioni direttive e semidirettive sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) prevedere espressamente l'applicazione dei princìpi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto compatibili, ai procedimenti per la copertura dei posti direttivi e semidirettivi e che tutti gli atti dei procedimenti siano pubblicati nel sito intranet istituzionale del Consiglio superiore Pag. 19della magistratura, ferme restando le esigenze di protezione dei dati sensibili, da realizzare con l'oscuramento degli stessi;

   b) prevedere che i medesimi procedimenti, distinti in relazione alla copertura dei posti direttivi e dei posti semidirettivi, siano definiti secondo l'ordine temporale con cui i posti si sono resi vacanti, salva la possibilità di deroghe per gravi e giustificati motivi e fatta comunque salva la trattazione prioritaria dei procedimenti relativi alla copertura dei posti di primo presidente della Corte di cassazione e di procuratore generale presso la Corte di cassazione;

   c) prevedere che nei procedimenti per la copertura dei posti direttivi la Commissione competente del Consiglio superiore della magistratura proceda sempre all'audizione dei candidati, salvo, quando il numero dei candidati è eccessivamente elevato, l'audizione di almeno tre di essi, individuati dalla Commissione tenendo conto dell'indicazione di tutti i suoi componenti; stabilire in ogni caso modalità idonee ad acquisire il parere del Consiglio dell'ordine degli avvocati competente per territorio, nonché, in forma semplificata e riservata, dei magistrati e dei dirigenti amministrativi assegnati all'ufficio giudiziario di provenienza dei candidati; prevedere che la Commissione valuti specificamente gli esiti di tali audizioni e interlocuzioni ai fini della comparazione dei profili dei candidati;

   d) prevedere che, nell'assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi, le attitudini, il merito e l'anzianità dei candidati siano valutati, in conformità ai criteri dettati dal Consiglio superiore della magistratura, con specifico riferimento all'incarico da ricoprire, assegnando rilevanza al criterio dell'acquisizione di specifiche competenze rispetto agli incarichi per cui è richiesta una particolare specializzazione, e che le attitudini direttive e semidirettive siano positivamente accertate nel corso del procedimento, oltre che in forza degli elementi indicati dall'articolo 12, commi 10, 11, e 12, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, anche con particolare attenzione alla conoscenza del complesso dei servizi resi dall'ufficio o dalla sezione per la cui direzione è indetto il concorso, alla capacità di analisi ed elaborazione dei dati statistici, alla conoscenza delle norme ordinamentali e alla capacità di efficiente organizzazione del lavoro giudiziario;

   e) prevedere che, ai fini della valutazione delle attitudini organizzative, non si tenga conto delle esperienze maturate nel lavoro non giudiziario a seguito del collocamento fuori del ruolo della magistratura, salvo che, in relazione alla natura e alle competenze dell'amministrazione o dell'ente che conferisce l'incarico, nonché della natura dell'incarico, esse siano idonee a favorire l'acquisizione di competenze coerenti con le funzioni semidirettive o direttive;

   f) conservare il criterio dell'anzianità come criterio residuale a parità di valutazione risultante dagli indicatori del merito e delle attitudini, salva la necessità di dare prevalenza, a parità di valutazione in relazione agli indicatori del merito e delle attitudini, al candidato appartenente al genere meno rappresentato, nel caso in cui emerga una significativa sproporzione, su base nazionale e distrettuale, nella copertura dei posti direttivi o semidirettivi analoghi a quelli oggetto di concorso;

   g) prevedere che il Consiglio superiore della magistratura, nella valutazione ai fini della conferma di cui agli articoli 45 e 46 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, tenga conto anche dei pareri espressi dai magistrati dell'ufficio, acquisiti con le modalità definite dallo stesso Consiglio, del parere del presidente del tribunale o del procuratore della Repubblica, rispettivamente quando la conferma riguarda il procuratore della Repubblica o il presidente del tribunale, e delle osservazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati e che valuti i provvedimenti tabellari e organizzativi redatti dal magistrato in valutazione, nonché, a campione, i rapporti redatti ai fini delle valutazioni di professionalità dei magistrati dell'ufficio o della sezione;

   h) prevedere un procedimento per la valutazione dell'attività svolta nell'esercizio di un incarico direttivo o semidirettivo anchePag. 20 in caso di mancata richiesta di conferma; prevedere, altresì, che l'esito della predetta valutazione sia considerato in caso di partecipazione a successivi concorsi per il conferimento di altri incarichi direttivi o semidirettivi;

   i) stabilire che il magistrato titolare di funzioni direttive o semidirettive, anche quando non chiede la conferma, non può partecipare a concorsi per il conferimento di un ulteriore incarico direttivo o semidirettivo prima di sei anni dall'assunzione delle predette funzioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 45, comma 1, e 46, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in caso di valutazione negativa;

   l) prevedere che la reiterata mancata approvazione da parte del Consiglio superiore della magistratura dei provvedimenti organizzativi adottati nell'esercizio delle funzioni direttive possa costituire causa ostativa alla conferma di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e, in ogni caso, che sia oggetto di valutazione in sede di eventuale partecipazione ad ulteriori concorsi per il conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi;

   m) prevedere che la capacità di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto organizzativo sia valutata ai fini di quanto previsto dall'articolo 12, commi 10 e 11, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nonché nella valutazione ai fini della conferma di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;

   n) prevedere una complessiva rivisitazione dei criteri dettati per l'individuazione degli incarichi per cui è richiesta l'attribuzione delle funzioni semidirettive, al fine di contenerne il numero.

  2. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina della formazione e approvazione delle tabelle di organizzazione degli uffici previste dagli articoli 7-bis e 7-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) prevedere che il presidente della corte d'appello trasmetta le proposte tabellari corredate da documenti organizzativi generali, concernenti l'organizzazione delle risorse e la programmazione degli obiettivi di buon funzionamento degli uffici, anche sulla base dell'accertamento dei risultati conseguiti nel quadriennio precedente; stabilire che tali documenti siano elaborati dai dirigenti degli uffici giudicanti, sentito il dirigente dell'ufficio requirente corrispondente e il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati; prevedere che i suddetti documenti possano essere modificati nel corso del quadriennio anche tenuto conto dei piani di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, e dei programmi di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

   b) prevedere che i documenti organizzativi generali degli uffici, le tabelle e i progetti organizzativi siano elaborati secondo modelli standard stabiliti con delibera del Consiglio superiore della magistratura e trasmessi in via telematica; prevedere altresì che i pareri dei consigli giudiziari siano redatti secondo modelli standard, contenenti i soli dati concernenti le criticità, stabiliti con delibera del Consiglio superiore della magistratura;

   c) semplificare le procedure di approvazione delle tabelle di organizzazione degli uffici previste dall'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e dei progetti organizzativi dell'ufficio del pubblico ministero, prevedendo che le proposte delle tabelle di organizzazione degli uffici e dei progetti organizzativi dell'ufficio del pubblico ministero e delle relative modifiche si intendano approvate, ove il Consiglio superiore della magistratura non si esprima in senso contrario entro un termine stabilito in base alla data di invio del parere del consiglio giudiziario, salvo che siano state presentate osservazioni dai magistrati dell'ufficio o che il parere del consiglio giudiziario sia a maggioranza.

Pag. 21

  3. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti la ridefinizione dei criteri per il conferimento delle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) prevedere quale condizione preliminare per l'accesso, fermo il possesso della valutazione di professionalità richiesta, l'effettivo esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado per almeno dieci anni; prevedere che l'esercizio di funzioni a seguito del collocamento fuori del ruolo della magistratura non possa essere equiparato all'esercizio delle funzioni di merito ai fini di cui alla prima parte della presente lettera;

   b) prevedere l'adozione di criteri di valutazione delle attitudini, del merito e dell'anzianità;

   c) prevedere che, nella valutazione delle attitudini, siano considerate anche le esperienze maturate nel lavoro giudiziario, in relazione allo specifico ambito di competenza, penale o civile, in cui si colloca il posto da conferire e che sia attribuita rilevanza alla capacità scientifica e di analisi delle norme, da valutare anche tenendo conto di andamenti statisticamente significativi degli esiti degli affari nelle successive fasi e nei gradi del procedimento e del giudizio, nonché al pregresso esercizio di funzioni giudicanti o requirenti di secondo grado e di addetto all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione;

   d) introdurre i criteri per la formulazione del motivato parere della commissione di cui all'articolo 12, comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, prevedendo che la valutazione espressa sia articolata nei seguenti giudizi: inidoneo, discreto, buono o ottimo, il quale ultimo può essere espresso solo qualora l'aspirante presenti titoli di particolare rilievo;

   e) prevedere che il parere di cui alla lettera d) sia fondato sull'esame di provvedimenti estratti a campione nelle ultime tre valutazioni di professionalità e su provvedimenti, atti o pubblicazioni liberamente prodotti dai candidati, nel numero stabilito dal Consiglio superiore della magistratura;

   f) prevedere che la commissione di cui all'articolo 12, comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, valuti la capacità scientifica e di analisi delle norme dei candidati tenendo conto delle peculiarità delle funzioni esercitate;

   g) prevedere che, nella valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme, il parere della commissione di cui all'articolo 12, comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, abbia valore preminente, salva diversa valutazione da parte del Consiglio superiore della magistratura per eccezionali e comprovate ragioni;

   h) prevedere che, ai fini del giudizio sulle attitudini, le attività esercitate fuori del ruolo organico della magistratura siano valutate nei soli casi nei quali l'incarico abbia ad oggetto attività assimilabili a quelle giudiziarie o che presuppongano particolare attitudine allo studio e alla ricerca giuridica;

   i) escludere la possibilità di accesso alle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità prevista dall'articolo 12, comma 14, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, per i magistrati che non hanno ottenuto il giudizio di ottimo dalla commissione di cui all'articolo 12, comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;

   l) prevedere l'applicazione dei princìpi di cui al comma 1, lettera a), ai procedimenti per il conferimento delle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità.
2.73. Il Governo.

ART. 3.

  All'emendamento 3.34 del Governo, parte principale, lettera a), sostituire le parole: introdurre la facoltà per i componenti avvocati e professori universitari di partecipare alle discussioni e di assistere alle con le seguenti: i componenti avvocati e professoriPag. 22 universitari partecipano alle discussioni e votano nelle.
0.3.34.7. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci, Prisco, Lucaselli.

  All'emendamento 3.34 del Governo, parte principale, lettera a), sostituire le parole da: di partecipare alle discussioni fino alla fine della lettera, con le seguenti: di partecipare alle discussioni e di esercitare il diritto di voto, contribuendo alle deliberazioni relative all'esercizio delle competenze del consiglio direttivo della Cassazione e dei consigli giudiziari, fatta salva l'astensione obbligatoria per i casi di parentela sino al quarto o affinità, convivenza o commensalità, nei casi in cui abbia causa pendente, grave inimicizia, rapporto di debito o credito o comunque sussistano gravi ragioni di convenienza, con cui il magistrato per cui vi è pratica sono in esame.
0.3.34.25. Bartolozzi.

  All'emendamento 3.34 del Governo, parte principale, lettera a), sostituire le parole: e di assistere alle deliberazioni con le seguenti: e alle deliberazioni con diritto di voto.

  Conseguentemente:

   a) sostituire le parole: alla componente degli avvocati della facoltà di esprimere un voto unitario con le seguenti: agli avvocati della facoltà di esprimere il proprio voto;

   b) sopprimere le parole da: sulla base delle segnalazioni fino alla fine della lettera.
0.3.34.9. Costa, Magi.

  All'emendamento 3.34 del Governo, parte principale, lettera a), sopprimere le parole: di assistere.

  Conseguentemente sopprimere le parole da: con attribuzione alla componente fino alla fine della lettera.
0.3.34.34. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  All'emendamento 3.34 del Governo, parte principale, lettera a), sopprimere le parole: di cui, rispettivamente, agli articoli 7, comma 1, lettera b), e 15, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25.
0.3.34.10. Costa, Magi.

  All'emendamento 3.34 del Governo, parte principale, lettera a), sopprimere le parole da: con attribuzione alla componente degli avvocati fino alla fine della lettera.
0.3.34.2. Ferraresi, Sarti.

  All'emendamento 3.34 del Governo, parte principale, lettera a), sostituire le parole da: alla componente degli avvocati fino alla fine della lettera, con le seguenti: agli avvocati del diritto di esprimere sempre il proprio voto personale.
0.3.34.1. Colletti.

  All'emendamento 3.34 del Governo, parte principale, lettera a), sostituire la parola: unitario con le seguenti: per ciascuna componente.
0.3.34.23. Bisa, Turri, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Paolini, Tateo, Tomasi.

  All'emendamento 3.34 del Governo, parte principale, lettera a), sopprimere le parole da: sulla base delle segnalazioni fino alla fine della lettera.
0.3.34.30. Varchi, Maschio, Lucaselli.

  All'emendamento 3.34 del Governo, parte principale, lettera a), sopprimere le parole da: nel caso in cui fino alla fine della lettera.
0.3.34.19. Potenti, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

  All'emendamento 3.34 del Governo, parte principale, lettera a), sostituire le parole da: nel caso in cui fino alla fine della lettera, Pag. 23con le seguenti: . Tale voto è espressione di quanto formalmente deliberato dal Consiglio dell'ordine competente per territorio.
0.3.34.41. Vazio.

  All'emendamento 3.34 del Governo, parte conseguenziale, numero 2), sostituire la lettera b-bis) con la seguente:

   b-bis) prevedere che il giudizio di professionalità di cui al comma 9 dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, venga espresso con l'attribuzione di voti che vanno dal 4 al 10. I voti 10 «eccellente» e 9 «più che positivo» sono da attribuirsi quando la valutazione evidenzi capacità eccellenti o più che positive in relazione a ciascuno dei parametri di cui al comma 2 della medesima norma. I voti 8 «positivo» e 7 «più che sufficiente» corrispondono ad un giudizio di professionalità positivo, da attribuirsi quando la valutazione risulti positiva o più che sufficiente in relazione ai parametri di cui al comma 2 della medesima norma. Il voto 6 corrisponde a un giudizio di professionalità «sufficiente», 5 «non positivo» e il voto 4 corrisponde ad un giudizio di professionalità «negativo», secondo i parametri valutativi già indicati nel comma 9; prevedere che solo i voti 8, 9 e 10 determinino il passaggio alla classe stipendiale successiva;.
0.3.34.12. Costa, Magi.

  All'emendamento 3.34 del Governo, parte conseguenziale, numero 2), lettera b-bis), sopprimere le parole: discreto, buono o ottimo.
0.3.34.5. Sarti, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Ferraresi, Giuliano, Salafia, Scutellà.

  All'emendamento 3.34 del Governo, parte conseguenziale, numero 2), lettera b-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: secondo criteri definiti con legge.
0.3.34.32. D'Ettore, Parisse.

  All'emendamento 3.34 del Governo, parte conseguenziale, numero 2), sostituire la lettera b-quater) con la seguente:

   b-quater) per i magistrati che abbiano goduto di esoneri totali o parziali dal lavoro giudiziario, prevedere che tali periodi non siano conteggiati ai fini della sottoposizione alle valutazioni di professionalità quadriennali di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 e che conseguentemente non vengano computati ai fini del riconoscimento delle relative progressioni stipendiali;.
0.3.34.18. Costa, Magi.

  All'emendamento 3.34 del Governo, parte conseguenziale, numero 2), lettera b-quater), sostituire le parole da: i magistrati fino alla fine della lettera, con le seguenti: rilevi esclusivamente il lavoro non giudiziario svolto dai magistrati a seguito del collocamento fuori ruolo presso organi costituzionali o di rilevanza costituzionale ovvero presso organi di giurisdizione internazionale;.

  Conseguentemente, dopo la lettera b-quater), inserire la seguente:

   b-quater.1) prevedere che, ai fini delle valutazioni di professionalità di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, siano esclusi i periodi di aspettativa del magistrato per l'espletamento di incarichi elettivi di carattere politico a livello nazionale o locale, nonché quelli svolti nell'ambito del governo e, a qualsiasi titolo, negli enti territoriali (regione, provincia, città metropolitana e comune) e presso gli organismi elettivi sovranazionali;.
0.3.34.38. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  All'emendamento 3.34 del Governo, parte conseguenziale, numero 2), lettera b-quater), sostituire le parole da: i magistrati fino alla fine della lettera, con le seguenti: rilevi esclusivamente il lavoro non giudiziario svolto dai magistrati a seguito del collocamento fuori ruolo presso organi costituzionaliPag. 24 o di rilevanza costituzionale ovvero presso organi di giurisdizione internazionale;.
0.3.34.37. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  All'emendamento 3.34 del Governo, parte conseguenziale, numero 2) dopo la lettera b-quater), inserire la seguente:

   b-quater.1) prevedere, in ogni caso, l'esclusione ai fini delle valutazioni di professionalità dei periodi di aspettativa del magistrato per l'espletamento di incarichi elettivi di carattere politico a livello nazionale o locale, nonché quelli svolti nell'ambito del governo e, a qualsiasi titolo, negli enti territoriali (regione, provincia, città metropolitana e comune) e presso gli organismi elettivi sovranazionali;.
0.3.34.35. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  All'emendamento 3.34 del Governo, parte conseguenziale, numero 2), sopprimere la lettera b-quinquies).
*0.3.34.4. Scutellà.
*0.3.34.33. Bordo.

  All'emendamento 3.34 del Governo, parte conseguenziale, numero 2), lettera b-quinquies), sopprimere le parole: , a campione, e dopo la parola: documentazione inserire le seguenti: completa e.
0.3.34.6. Sarti, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Ferraresi, Giuliano, Salafia, Scutellà.

  All'emendamento 3.34 del Governo, parte conseguenziale, numero 2), lettera b-quinquies), sopprimere le parole: , a campione, e aggiungere, in fine, i seguenti periodi: A tale fine, è istituito il fascicolo informatico di performance del magistrato, che contiene: per i magistrati del pubblico ministero, l'indicazione dei procedimenti loro assegnati, i tempi di definizione, l'esito con particolare riferimento alla percentuale di assoluzioni e alla formula ove abbiano esercitato l'azione penale con citazione diretta a giudizio, la percentuale di accoglimento delle richieste di rinvio a giudizio e di quelle di misure cautelari, il numero sentenze di assoluzione impugnate e confermate nel grado successivo, il numero di ingiuste detenzioni su misure cautelari richieste; per i magistrati che svolgono funzione di gup-gip, la percentuale di assoluzioni nei procedimenti per i quali hanno disposto il rinvio a giudizio e l'esito nei gradi successivi delle sentenze pronunciate nel rito abbreviato, l'esito dei procedimenti per i quali hanno disposto misure cautelari e il grado di tenuta delle stesse in seguito ai ricorsi proposti; per i magistrati che svolgono la funzione di giudice in composizione monocratica o collegiale, la tenuta delle sentenze emesse anche con riferimento alle formule delle stesse, il numero di ingiuste detenzione su misure cautelari disposte;.
0.3.34.15. Costa, Magi.

  All'emendamento 3.34 del Governo, parte conseguenziale, numero 2), lettera b-quinquies), sopprimere le parole: , a campione, e aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Prevedere che tale valutazione sia basata su punteggi oggettivi che considerino, per i magistrati del pubblico ministero, l'indicazione dei procedimenti loro assegnati, i tempi di definizione, l'esito con particolare riferimento alla percentuale di assoluzioni e alla formula ove abbiano esercitato l'azione penale con citazione diretta a giudizio, la percentuale di accoglimento delle richieste di rinvio a giudizio e di quelle di misure cautelari, il numero sentenze di assoluzione impugnate e confermate nel grado successivo, il numero di ingiuste detenzioni su misure cautelari richieste; per i magistrati che svolgono funzione di gup-gip, la percentuale di assoluzioni nei procedimenti per i quali hanno disposto il rinvio a giudizio e l'esito nei gradi successivi delle sentenze pronunciate nel rito abbreviato, l'esito dei procedimenti per i quali hanno disposto misure cautelari e il grado di tenuta delle stesse in seguito ai ricorsi Pag. 25proposti; per i magistrati che svolgono la funzione di giudice in composizione monocratica o collegiale, la tenuta delle sentenze emesse anche con riferimento alle formule delle stesse, il numero di ingiuste detenzione su misure cautelari disposte;.
0.3.34.14. Costa, Magi.

  All'emendamento 3.34 del Governo, parte conseguenziale, numero 2), lettera b-quinquies), sopprimere le parole: , a campione,.
0.3.34.31. Maschio, Varchi, Lucaselli.

  All'emendamento 3.34 del Governo, parte conseguenziale, numero 2) lettera b-quinquies), sostituire le parole: , a campione, con le seguenti: tutta la documentazione dell'intera attività del magistrato nel triennio precedente la valutazione e.
0.3.34.24. Bisa, Turri, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Paolini, Tateo, Tomasi.

  All'emendamento 3.34 del Governo, parte conseguenziale, numero 2) lettera b-quinquies), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ; in particolare, con riguardo alla fase procedimentale, i tempi di svolgimento della stessa e il rapporto tra richieste di misure cautelari e provvedimenti applicativi disposti dall'Autorità procedente anche in sede di riesame.
0.3.34.27. Bartolozzi.

  All'emendamento 3.34 del Governo, parte conseguenziale, numero 2) dopo la lettera b-quinquies), aggiungere la seguente:

   b-sexies) ai fini delle valutazioni di professionalità di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 e ai fini delle valutazioni delle attitudini per il conferimento degli incarichi di cui all'articolo 2, prevedere l'istituzione del fascicolo informatico di performance del magistrato. Il fascicolo contiene, per i magistrati del pubblico ministero l'indicazione dei procedimenti loro assegnati, i tempi di definizione, l'esito con particolare riferimento alla percentuale di assoluzioni e alla formula ove abbiano esercitato l'azione penale con citazione diretta a giudizio, la percentuale di accoglimento delle richieste di rinvio a giudizio e di quelle di misure cautelari, il numero sentenze di assoluzione impugnate e confermate nel grado successivo, il numero di ingiuste detenzioni su misure cautelari richieste; per i magistrati che svolgono funzione di gup-gip, la percentuale di assoluzioni nei procedimenti per i quali hanno disposto il rinvio a giudizio e l'esito nei gradi successivi delle sentenze pronunciate nel rito abbreviato, l'esito dei procedimenti per i quali hanno disposto misure cautelari e il grado di tenuta delle stesse in seguito ai ricorsi proposti; per i magistrati che svolgono la funzione di giudice in composizione monocratica o collegiale, la tenuta delle sentenze emesse anche con riferimento alle formule delle stesse, il numero di ingiuste detenzione su misure cautelari disposte;.
0.3.34.16. Costa, Magi.

  All'emendamento 3.34 del Governo, parte conseguenziale, numero 2), dopo la lettera b-quinquies), aggiungere la seguente:

   b-sexies) prevedere, ai fini delle valutazioni di professionalità con esito negativo, la soppressione della previsione della dispensa in caso di secondo giudizio negativo e il rafforzamento degli effetti delle valutazioni negative sul piano della progressione retributiva del magistrato e dell'idoneità dello stesso ad accedere a funzioni di grado superiore;.
0.3.34.36. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  All'emendamento 3.34 del Governo, parte conseguenziale, numero 2), dopo la lettera b-quinquies), aggiungere la seguente:

   b-sexies) per i magistrati del pubblico ministero, prevedere che il numero sentenze di assoluzione impugnate e confermate nel grado successivo costituisca uno degli elementi da tenere in considerazione Pag. 26ai fini delle valutazioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;.
0.3.34.13. Costa, Magi.

  All'emendamento 3.34 del Governo, parte conseguenziale, dopo la lettera b-quinquies), aggiungere la seguente:

   b-sexies) al fine di fornire informazioni affidabili sul reale valore professionale e sulla diligenza dei magistrati ordinati secondo il merito, prevedere che la II e la IV valutazione di professionalità vengano svolte tramite un esame teorico-pratico scritto;.
0.3.34.11. Costa, Magi.

  All'emendamento 3.34 del Governo, parte conseguenziale, numero 3), sostituire le parole: anche con specifico riferimento a quella espletata con finalità di mediazione e conciliazione, con le seguenti: e dell'ufficio del processo che coadiuva il magistrato.
0.3.34.20. Potenti, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

  All'emendamento 3.34 del Governo, parte conseguenziale, dopo il numero 4), inserire il seguente:

  4-bis) alla lettera c), numero 3), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: a tale fine, prevedere che le statistiche siano individuali e analitiche, con suddivisione per tipi di procedimenti definiti, contengano i tempi di definizione dei procedimenti suddivisi per fasce di difficoltà, con indicazione della tempistica media su base nazionale, l'esito con particolare riferimento alla percentuale di assoluzioni anche con riferimento alle formule delle stesse, e indichino il numero di rinvii delle udienze o i casi di nullità, distinguendo ove siano addebitabili a disfunzioni della cancelleria o del magistrato in qualità di responsabile dell'andamento del suo ufficio; prevedere che tali statistiche siano pubbliche e facilmente accessibili a tutti i cittadini.
0.3.34.17. Costa, Magi.

  All'emendamento 3.34 del Governo, parte conseguenziale, sopprimere il numero 5).
0.3.34.39. Ferri.

  All'emendamento 3.34 del Governo, parte conseguenziale, numero 5), capoverso 5), sostituire le parole: fatti accertati con le seguenti: fatti sanzionati.
0.3.34.28. Bartolozzi.

  All'emendamento 3.34 del Governo, parte conseguenziale, numero 5), dopo il capoverso 5), aggiungere il seguente:

    5-bis) che, nel procedimento disciplinare, sia previsto il deposito degli atti da parte della Procura Generale al fine di consentire alla difesa una piena interlocuzione;.
0.3.34.29. Bartolozzi.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) introdurre la facoltà per i componenti avvocati e professori universitari di partecipare alle discussioni e di assistere alle deliberazioni relative all'esercizio delle competenze del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari di cui, rispettivamente, agli articoli 7, comma 1, lettera b), e 15, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, con attribuzione alla componente degli avvocati della facoltà di esprimere un voto unitario sulla base delle segnalazioni di cui all'articolo 11, comma 4, lettera f), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nel caso in cui il consiglio dell'ordine degli avvocati abbia effettuato le predette segnalazioni sul magistrato in valutazione;.

Pag. 27

  Conseguentemente, al medesimo comma 1:

    1) alla lettera b), sostituire la parola: maturi con la seguente: matura;

    2) dopo lettera b), aggiungere le seguenti:

   «b-bis) prevedere che, nell'applicazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il giudizio positivo sia articolato nelle seguenti ulteriori valutazioni: discreto, buono o ottimo con riferimento alle capacità del magistrato di organizzare il proprio lavoro;

   b-ter) prevedere che nell'applicazione dell'articolo 11, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sia espressamente valutato il rispetto da parte del magistrato di quanto indicato nei programmi annuali di gestione redatti a norma dell'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

   b-quater) prevedere che, ai fini delle valutazioni di professionalità di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, i magistrati che abbiano goduto di esoneri totali o parziali dal lavoro giudiziario siano tenuti a produrre documentazione idonea alla valutazione dell'attività alternativa espletata;

   b-quinquies) prevedere che, ai fini della valutazione di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il consiglio giudiziario acquisisca, a campione, la documentazione necessaria ad accertare l'esito degli affari nelle successive fasi o gradi del procedimento e del giudizio»;

    3) alla lettera c), numero 1), dopo le parole: svolta dal magistrato, aggiungere le seguenti: anche con specifico riferimento a quella espletata con finalità di mediazione e conciliazione,;

    4) alla lettera c), sopprimere il numero 2);

    5) alla lettera c), sostituire il numero 5) con il seguente:

    «5) che i fatti accertati in via definitiva in sede di giudizio disciplinare siano oggetto di valutazione ai fini del conseguimento della valutazione di professionalità successiva all'accertamento, anche se il fatto si colloca in un quadriennio precedente, ove non sia già stato considerato ai fini della valutazione di professionalità relativa a quel quadriennio.».
3.34. Il Governo.

ART. 4.

  All'emendamento 4.13 del Governo, la parte principale, è sostituita dalla seguente:

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) fermo restando quanto previsto dalla lettera a) del presente comma, prevedere che la Scuola superiore della magistratura organizzi, anche in sede decentrata in coordinamento con il Consiglio nazionale forense, scuola di formazione superiore congiunta e corsi di preparazione al concorso per magistrato ordinario per laureati, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che abbiano in corso o abbiano svolto il tirocinio formativo di cui alla lettera b) del presente comma oppure che abbiano prestato la loro attività presso l'ufficio del processo di cui all'articolo 14 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, stabilendo che i costi di organizzazione gravino sui partecipanti in una misura che tenga conto delle condizioni reddituali dei singoli e dei loro nuclei familiari.

  Conseguentemente il numero 1) della parte conseguenziale è soppresso.
0.4.13.46. Annibali, Ferri, Vitiello.

  All'emendamento 4.13 del Governo, parte principale, dopo la parola: organizzi inserire le seguenti: , avvalendosi di formatori scelti tra magistrati che, oltre a comprovate esperienze acquisite, abbiano conseguito almenoPag. 28 la quarta valutazione di professionalità.
0.4.13.14. Di Sarno.

  All'emendamento 4.13, parte principale, dopo la parola: organizzi aggiungere le seguenti: in coordinamento con il Consiglio nazionale forense, scuole di formazione superiore congiunta e.
0.4.13.18. Costa, Magi.

  All'emendamento 4.13 del Governo, parte conseguenziale, numero 2), sostituire la lettera c-bis) con le seguenti:

   c-bis) prevedere che l'accesso al concorso per magistrato avvenga all'esito di un percorso post-laurea propedeutico e obbligatorio la cui frequenza sia riservata ai laureati in giurisprudenza con corso di laurea almeno quadriennale. Si preveda la possibilità di frequentare alternativamente un percorso biennale di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 o la facoltà di iniziare il tirocinio formativo di cui all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Alternativamente, prevedere l'accesso al concorso a coloro che abbiano conseguito il titolo di avvocato da almeno 5 anni oppure, abbiano svolto funzioni per un biennio di vice procuratore onorario, giudice onorario di tribunale;

   c-ter) in alternativa, prevedere che la scuola superiore per la magistratura organizzi in sede decentrata e previo corsi di preparazione al concorso per magistrato ordinario con prove intermedie, stabilendo che i costi di frequenza immediata ammissione a partecipare al concorso con obbligo siano a carico dei partecipanti ma proporzionali alla situazione reddituale;

   c-quater) prevedere che il percorso di cui alle lettere a) e b) consenta l'espressione di una valutazione che incida in misura non superiore ad un quarto rispetto alla valutazione delle prove d'esame. Prevedere che la prova scritta del concorso per magistrato abbia la funzione prevalente di verificare la capacità di inquadramento teorico-sistematica dei candidati e consista nello svolgimento di tre elaborato scritti rispettivamente vertenti sul diritto civile penale e amministrativo anche alla luce dei princìpi costituzionali e dell'Unione;

   c-quinquies) prevedere che la prova scritta abbia la funzione prevalente di verificare la capacità di inquadramento teorico-sistematica del candidato e consiste nello svolgimento di tre elaborati scritti, rispettivamente vertenti sul diritto civile, diritto penale, sul diritto amministrativo anche alla luce dei principi costituzionali e dell'Unione europea;

   c-sexies) prevedere che la prova orale verta anche su un colloquio in lingua straniera previsto dall'articolo 1 comma 4, lettera m) del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;

   c-septies) prevedere la possibilità di partecipare al concorso senza limitazione di tentativi.
0.4.13.31. Potenti, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

  All'emendamento 4.13 del Governo, parte conseguenziale, numero 2), sostituire la lettera c-bis) con la seguente:

   c-bis) prevedere tra i requisiti per l'accesso al concorso per magistrato ordinario un tirocinio, della durata di diciotto mesi, propedeutico e obbligatorio che preveda l'affiancamento a un magistrato indifferentemente giudice o pubblico ministero, il quale redigerà una relazione sullo svolgimento dell'attività da parte del tirocinante. La relazione deve indicare specifiche attitudini e competenze. Essa sarà oggetto di valutazione della commissione esaminatrice del concorso per l'accesso ai ruoli della magistratura.
0.4.13.27. Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi.

Pag. 29

  All'emendamento 4.13 del Governo, parte conseguenziale, numero 2), sostituire la lettera c-bis) con la seguente:

   c-bis) prevedere come requisito obbligatorio per accedere al concorso per il ruolo di magistrato ordinario la positiva conclusione dello stage presso gli uffici giudiziari o del tirocinio professionale per diciotto mesi presso l'Avvocatura dello Stato, di cui all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, anche per coloro che frequentano le scuole di specializzazione per le professioni legali previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, o le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162. Prevedere contestualmente il libero accesso allo stage presso gli uffici giudiziari o al tirocinio professionale per diciotto mesi presso l'Avvocatura dello Stato mediante la soppressione dei requisiti di punteggio agli esami o nel voto di laurea attualmente previsti dall'articolo 73 del citato decreto-legge n. 69 del 2013.
0.4.13.28. Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi.

  All'emendamento 4.13 del Governo, parte conseguenziale, numero 2) lettera c-bis), sostituire le parole: tre elaborati con le seguenti: due elaborati e sopprimere le parole: sul diritto amministrativo,.
0.4.13.13. D'Orso, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Ferraresi, Giuliano, Salafia, Sarti, Scutellà.

  All'emendamento 4.13 del Governo, parte conseguenziale, numero 2), lettera c-bis), dopo le parole: e dell'Unione europea aggiungere le seguenti: e internazionali, con specifico riferimento alla tutela dei diritti dell'uomo.
0.4.13.34. Bartolozzi.

  All'emendamento 4.13 del Governo, parte conseguenziale, numero 2), dopo la lettera c-bis), aggiungere la seguente:

   c-ter) prevedere il divieto per i magistrati in servizio di svolgere compiti didattici o organizzativi presso scuole private che offrano corsi di preparazione al concorso in magistratura.
0.4.13.35. Bartolozzi.

  All'emendamento del Governo 4.13, parte consequenziale, sopprimere il numero 4.
0.4.13.48. Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi.

  All'emendamento 4.13 del Governo, parte conseguenziale, numero 4), capoverso Art. 4-bis, comma 1, alinea, la parola: ordinari è soppressa.

  Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere la parola: ordinari
0.4.13.36. Bartolozzi.

  All'emendamento 4.13 del Governo, parte conseguenziale, numero 4), capoverso Art. 4-bis, comma 1, alinea: dei magistrati ordinari aggiungere le seguenti: amministrativi, e contabili.

  Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: dei magistrati ordinari aggiungere le seguenti: amministrativi, e contabili.
0.4.13.30. Bisa, Turri, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Paolini, Tateo, Tomasi.

  All'emendamento 4.13 del Governo, parte conseguenziale, numero 4), capoverso Art. 4-bis, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) prevedere che il collocamento in fuori ruolo sia previsto per i soli incarichi che la legge affida esclusivamente a magistrati, ferme le deroghe già previste dall'articoloPag. 30 1, comma 70, della legge 6 novembre 2012, n. 90.

  Conseguentemente, sopprimere le lettere c), d), e), g), h) e i).
0.4.13.20. Costa, Magi.

  All'emendamento 4.13 del Governo, parte conseguenziale, numero 4), capoverso Art. 4-bis, comma 1, lettera a), dopo la parola: extragiudiziari aggiungere le seguenti: quali il Capo di gabinetto, il Vice capo di gabinetto, il Direttore dell'ufficio di gabinetto, il Capo della segreteria del Ministro.
0.4.13.1. Colletti.

  All'emendamento 4.13 del Governo, parte conseguenziale, numero 4), capoverso Art. 4-bis, comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

   b-bis) prevedere che siano consentiti come incarichi extragiudiziari esclusivamente incarichi di docenza e che essi siano a titolo gratuito.
0.4.13.19. Costa, Magi.

  All'emendamento 4.13 del Governo, parte conseguenziale, numero 4), capoverso Art. 4-bis, comma 1, lettera c), sopprimere la parola: ordinario e sostituire le parole: Consiglio superiore della magistratura con le seguenti: il rispettivo organo di autogoverno.
0.4.13.37. Bartolozzi.

  All'emendamento 4.13 del Governo, parte conseguenziale, numero 4), capoverso Art. 4-bis, comma 1, lettera c), dopo le parole: può essere autorizzato inserire la seguente: esclusivamente e dopo le parole: che l'incarico da conferire corrisponda ad un interesse aggiungere le seguenti: oggettivo e comprovabile.
0.4.13.3. Colletti.

  All'emendamento 4.13 del Governo, parte conseguenziale, numero 4), capoverso Art. 4-bis, comma 1, lettera c), dopo le parole: interesse dell'amministrazione di appartenenza aggiungere le seguenti: prevedere che non possa comunque essere autorizzato il collocamento del magistrato in posizione di fuori ruolo per incarichi apicali e di diretta collaborazione presso istituzioni nazionali o internazionali;.

  Conseguentemente, alla lettera d) sopprimere le parole: gli incarichi non giurisdizionali apicali e di diretta collaborazione presso istituzioni nazionali o internazionali;.
0.4.13.42. Varchi, Maschio, Lucaselli.

  All'emendamento 4.13 del Governo, parte conseguenziale, numero 4), capoverso Art. 4-bis, comma 1, lettera c), sopprimere le parole: stabilire i criteri dei quali il Consiglio superiore della magistratura debba tenere conto nella relativa valutazione e.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: gli anni in cui il magistrato è collocato fuori ruolo non vengono computati ai fini della sottoposizione alla valutazione di professionalità quadriennale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 e conseguentemente non vengono computati ai fini del riconoscimento delle relative progressioni stipendiali.
0.4.13.25. Costa, Magi.

  All'emendamento 4.13 del Governo, parte conseguenziale, numero 4), capoverso Art. 4-bis, comma 1, lettera c), dopo le parole: vengano sempre valutate puntualmente aggiungere le seguenti: e in via prioritaria.
0.4.13.4. Colletti.

  All'emendamento 4.13 del Governo, parte conseguenziale, numero 4), lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: prevedere in ogni caso che presso gli uffici legislativi del Ministero della giustizia la quota Pag. 31di magistrati non possa superare il 30 per cento del personale in essi impiegato.
0.4.13.26. Costa, Magi.

  All'emendamento 4.13 del Governo, parte conseguenziale, numero 4), lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e della funzionalità dell'ufficio, da assicurare anche mediante previsioni di tempestiva sostituzione del magistrato da collocare fuori ruolo.
0.4.13.32. Potenti, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

  All'emendamento 4.13 del Governo, parte conseguenziale, numero 4), lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: prevedere il divieto per i magistrati in servizio di svolgere compiti didattici o organizzativi presso scuole private che offrano corsi di preparazione al concorso in magistratura.
0.4.13.33. Bartolozzi.

  All'emendamento 4.13 del Governo, parte conseguenziale, numero 4), lettera d), sopprimere la parola: anche.
0.4.13.5. Colletti.

  All'emendamento 4.13 del Governo, parte conseguenziale, numero 4), lettera d), dopo le parole: organi costituzionali inserire le seguenti: ; gli incarichi presso organi a rilevanza costituzionale;.
0.4.13.47. Bazoli.

  All'emendamento 4.13 del Governo, parte conseguenziale, numero 4), lettera d), sopprimere le parole: gli altri incarichi.
0.4.13.6. Colletti.

  All'emendamento 4.13 del Governo, parte conseguenziale, numero 4), dopo la lettera d) inserire la seguente:

   d-bis) prevedere che per gli incarichi svolti in posizione di fuori ruolo non possano essere riconosciute indennità aggiuntive rispetto al trattamento economico già spettante.
0.4.13.22. Costa, Magi.

  All'emendamento 4.13 del Governo, parte conseguenziale, numero 4), sopprimere la lettera e).

  Conseguentemente, alla lettera g) sostituire la parola: dieci con la seguente: cinque.
0.4.13.21. Costa, Magi.

  All'emendamento 4.13 del Governo, parte conseguenziale, numero 4), sostituire la lettera e) con la seguente:

   e) prevedere che il periodo di collocamento fuori ruolo del magistrato non deve eccedere i cinque anni, continuativi o frazionati, nel corso dell'intera carriera, fatti salvi gli incarichi ricoperti presso il Consiglio superiore della magistratura, la Presidenza della Repubblica e la Corte costituzionale;.

  Conseguentemente, sopprimere la lettera g).
0.4.13.44. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  All'emendamento 4.13 del Governo, parte conseguenziale, numero 4), lettera e), sostituire la parola: cinque con la seguente: tre.
0.4.13.2. Colletti.

  All'emendamento 4.13 del Governo, parte conseguenziale, numero 4), lettera e), sostituire le parole: tre anni, con le seguenti: cinque anni.
0.4.13.7. Colletti.

Pag. 32

  All'emendamento 4.13 del Governo, parte conseguenziale, numero 4), lettera e), sopprimere le parole: e indicare tassativamente le ipotesi di deroga;.
0.4.13.8. Colletti.

  All'emendamento 4.13 del Governo, parte conseguenziale, numero 4), lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nei soli casi in cui la presenza di magistrati possa costituire un interesse per la pubblica amministrazione e compiutamente motivandone;.
0.4.13.38. Bartolozzi.

  All'emendamento 4.13 del Governo, parte conseguenziale, numero 4), lettera f), sostituire le parole: dieci anni con le seguenti: dodici anni.
0.4.13.39. Bartolozzi.

  All'emendamento 4.13 del Governo, parte conseguenziale, numero 4), lettera f), sopprimere le parole da: e quando fino alla fine della lettera.
0.4.13.43. Bordo.

  All'emendamento 4.13 del Governo, parte conseguenziale, numero 4), dopo la lettera f) inserire la seguente:

   f-bis) prevedere che non possano essere conferite funzioni direttive e semidirettive a chi è stato collocato fuori ruolo nei quattro anni antecedenti la data di pubblicazione del bando per il conferimento della posizione direttiva o semidirettiva.
0.4.13.23. Costa, Magi.

  All'emendamento 4.13 del Governo, parte conseguenziale, numero 4), dopo la lettera f) inserire la seguente:

   f-bis) prevedere che ai fini delle progressioni di carriera dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, non venga computata una quota pari a un terzo degli anni complessivamente trascorsi in collocamento fuori ruolo.
0.4.13.24. Costa, Magi.

  All'emendamento 4.13 del Governo, parte conseguenziale, numero 4), lettera g), sopprimere la parola: ordinari.

  Conseguentemente, alla medesima lettera g) sopprimere le parole: dall'articolo 1, comma 70, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
0.4.13.40. Bartolozzi.

  All'emendamento 4.13 del Governo, parte conseguenziale, numero 4), lettera g), sostituire la parola: dieci con la seguente: cinque e aggiungere, in fine, le seguenti parole: e possono essere ricollocati in ruolo decorsi ulteriori due anni in posizione di studio, in distretto diverso da quello di assegnazione.
0.4.13.45. Vitiello, Annibali, Ferri.

  All'emendamento 4.13 del Governo, parte conseguenziale, numero 4), lettera g), sostituire le parole: ferme le deroghe già previste dall'articolo 1, comma 70, della legge 6 novembre 2012, n. 190; con le seguenti: fatta salva la deroga per membri di Governo e cariche elettive;.
0.4.13.9. Colletti.

  All'emendamento 4.13 del Governo, parte conseguenziale, numero 4), sostituire la lettera h), con la seguente:

   h) ridurre il numero massimo di magistrati ordinari collocati fuori ruolo nel senso di limitarne l'impiego a non più di 50 unità complessive di cui 30 per le destinazioni di Ministero della giustizia, l'Ispettorato generale, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Camera dei deputati, gli altri Ministeri, le Autorità indipendenti, le Commissioni parlamentari, gli Organismi internazionali, la Scuola superiore Pag. 33della Magistratura. Stabilire tassativamente che tale limite sia inderogabile.
0.4.13.29. Potenti, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

  All'emendamento 4.13 del Governo, parte conseguenziale, numero 4), lettera h), sopprimere le parole: e in relazione alle diverse tipologie di incarico.
0.4.13.10. Colletti.

  All'emendamento 4.13 del Governo, parte conseguenziale, numero 4), lettera h), sopprimere le parole: stabilendo tassativamente le fattispecie in cui tale limite non si applica;.
*0.4.13.11. Colletti.
*0.4.13.41. Bartolozzi.

  All'emendamento 4.13 del Governo, parte conseguenziale, numero 4), dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:

Art. 4-ter.
(Collocamento fuori ruolo dei magistrati amministrativi)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto legislativo recante riordino della disciplina del collocamento in posizione di fuori ruolo dei magistrati amministrativi è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi e oggettivi:

   a) individuare le tipologie di incarichi extragiudiziari, come ad esempio Capo di gabinetto, Vice capo di Gabinetto, Direttore dell'ufficio di gabinetto, Capo della segreteria del Ministro, da esercitarsi esclusivamente con contestuale collocamento in posizione di fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico, tenendo conto della durata dello stesso, del tipo di impegno richiesto e delle possibili situazioni di conflitto di interesse tra le funzioni esercitate nell'ambito di esso e quelle esercitate presso l'amministrazione di appartenenza;

   b) individuare le tipologie di incarichi extragiudiziari per le quali è ammesso il ricorso all'istituto dell'aspettativa ai sensi dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

   c) prevedere che il collocamento fuori ruolo di un magistrato amministrativo può essere autorizzato solamente quando l'incarico da conferire corrisponda a un interesse oggettivo e comprovabile dell'amministrazione di appartenenza; stabilire i criteri tassativi dei quali il Consiglio di giustizia amministrativa, debba tenere conto preventivamente nella relativa valutazione e prevedere che, in ogni caso, vengano sempre valutate in maniera prioritaria e puntualmente le possibili ricadute che lo svolgimento dell'incarico fuori ruolo può determinare sotto il profilo dell'imparzialità e dell'indipendenza del magistrato;

   d) prevedere che la valutazione della sussistenza dell'interesse di cui alla lettera precedente sia effettuata sulla base di criteri oggettivi che tengano conto anche dell'esigenza di distinguere, in ordine di rilevanza: gli incarichi che la legge affida esclusivamente a magistrati amministrativi; gli incarichi di natura giurisdizionale presso organismi internazionali e sovranazionali; gli incarichi presso organi costituzionali; gli incarichi non giurisdizionali apicali e di diretta collaborazione presso istituzioni nazionali o internazionali;

   e) prevedere che il magistrato amministrativo, al termine di incarico in posizione di fuori ruolo per un periodo superiore a tre anni, può essere nuovamente collocato fuori ruolo, indipendentemente dalla natura del nuovo incarico, non prima che siano trascorsi cinque anni dalla presa di possesso nell'ufficio giudiziario;

   f) prevedere che non possa comunque essere autorizzato il collocamento del magistrato amministrativo in posizione di fuori ruolo prima del decorso di dieci anni di effettivo esercizio delle funzioni quando la sua sede di servizio presenta una rilevante scopertura di organico;

Pag. 34

   g) ridurre a dieci il numero massimo di magistrati amministrativi che possono essere, complessivamente e in relazione alle diverse tipologie di incarico, collocati in posizione di fuori ruolo;

   h) eliminare la possibilità per i magistrati amministrativi collocati in posizione di fuori ruolo, di cumulare lo stipendio da lavoro con altre indennità, ferma restando la possibilità di scegliere tra una delle due.
0.4.13.12. Colletti.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: possa organizzare con la seguente: organizzi.

  Conseguentemente:

  1) al medesimo comma 1, lettera c), dopo le parole: del presente comma aggiungere le seguenti: oppure che abbiano prestato la loro attività presso l'ufficio del processo di cui all'articolo 14 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
  2) al medesimo comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

   c-bis) prevedere che la prova scritta del concorso per magistrato ordinario abbia la prevalente funzione di verificare la capacità di inquadramento teorico-sistematica dei candidati e consista nello svolgimento di tre elaborati scritti, rispettivamente vertenti sul diritto civile, sul diritto penale, sul diritto amministrativo, anche alla luce dei principi costituzionali e dell'Unione europea;

  3) al medesimo comma 1, lettera d), dopo le parole: diritto del lavoro aggiungere le seguenti: , diritto della crisi e dell'insolvenza;
  4) dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto legislativo recante riordino della disciplina del collocamento in posizione di fuori ruolo dei magistrati ordinari è adottato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) individuare le tipologie di incarichi extragiudiziari da esercitarsi esclusivamente con contestuale collocamento in posizione di fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico, tenendo conto della durata dello stesso, del tipo di impegno richiesto e delle possibili situazioni di conflitto di interesse tra le funzioni esercitate nell'ambito di esso e quelle esercitate presso l'amministrazione di appartenenza;

   b) individuare le tipologie di incarichi extragiudiziari per le quali è ammesso il ricorso all'istituto dell'aspettativa ai sensi dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

   c) prevedere che il collocamento fuori ruolo di un magistrato ordinario può essere autorizzato a condizione che l'incarico da conferire corrisponda a un interesse dell'amministrazione di appartenenza; stabilire i criteri dei quali il Consiglio superiore della magistratura debba tenere conto nella relativa valutazione e prevedere che, in ogni caso, vengano sempre valutate puntualmente le possibili ricadute che lo svolgimento dell'incarico fuori ruolo può determinare sotto il profilo dell'imparzialità e dell'indipendenza del magistrato;

   d) prevedere che la valutazione della sussistenza dell'interesse di cui alla lettera precedente sia effettuata sulla base di criteri oggettivi che tengano conto anche dell'esigenza di distinguere, in ordine di rilevanza: gli incarichi che la legge affida esclusivamente a magistrati; gli incarichi di natura giurisdizionale presso organismi internazionali e sovranazionali; gli incarichi presso organi costituzionali; gli incarichi non giurisdizionali apicali e di diretta collaborazione presso istituzioni nazionali o internazionali; gli altri incarichi;

   e) prevedere che il magistrato, al termine di incarico in posizione di fuori ruolo per un periodo superiore a cinque anni, può essere nuovamente collocato fuori ruolo, indipendentemente dalla natura del nuovo Pag. 35incarico, non prima che siano trascorsi tre anni dalla presa di possesso nell'ufficio giudiziario, e indicare tassativamente le ipotesi di deroga;

   f) prevedere che non possa comunque essere autorizzato il collocamento del magistrato in posizione di fuori ruolo prima del decorso di dieci anni di effettivo esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti e quando la sua sede di servizio presenta una rilevante scopertura di organico, sulla base di parametri definiti dal Consiglio superiore della magistratura;

   g) stabilire che i magistrati ordinari non possono essere collocati in posizione di fuori ruolo per un tempo che superi complessivamente i dieci anni, ferme le deroghe già previste dall'articolo 1, comma 70, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

   h) ridurre il numero massimo di magistrati che possono essere, complessivamente e in relazione alle diverse tipologie di incarico, collocati in posizione di fuori ruolo, stabilendo tassativamente le fattispecie cui tale limite non si applica;

   i) disciplinare specificamente, con regolamentazione autonoma che tenga conto della specificità dell'attività, gli incarichi fuori ruolo svolti in ambito internazionale.
4.13. Il Governo.

ART. 6.

  All'emendamento 6.2 del Governo, capoverso Art. 115, apportare le seguenti modificazioni:

    1) al comma 1:

   a) sostituire le parole: «sessantasette magistrati» con le seguenti: «trentasette magistrati»;

   b) sostituire le parole: «seconda valutazione» con le seguenti: «terza valutazione»;

   c) sopprimere le parole: «previa valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme da parte della Commissione di cui all'articolo 12, comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160»;

    2) al comma 2:

   a) dopo le parole: «non può» inserire le seguenti: «in alcun modo»;

   b) sopprimere le parole: «ai fini di cui al comma precedente».
0.6.2.1. Scutellà, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Ferraresi, Giuliano, Salafia, Sarti.

  All'emendamento 6.2 del Governo, capoverso Art. 115, comma 1, sostituire le parole: almeno la seconda valutazione di professionalità e con almeno otto anni con le seguenti: almeno la terza valutazione di professionalità e con almeno dodici anni.
0.6.2.6. Varchi, Maschio, Lucaselli.

  All'emendamento 6.2 del Governo, capoverso Art. 115, comma 1, sostituire le parole: almeno la seconda valutazione di professionalità e con almeno otto anni con le seguenti: almeno la terza valutazione di professionalità e con almeno dieci anni.
0.6.2.2. Bartolozzi.

  All'emendamento 6.2 del Governo, capoverso Art. 115, comma 2, dopo le parole: non può essere inserire le seguenti: di regola.
0.6.2.7. Bazoli.

  All'emendamento 6.2 del Governo, capoverso Art. 115, comma 3, dopo le parole: può applicare aggiungere le seguenti: , previa valutazione e comparazione debitamente motivata,.
0.6.2.3. Bartolozzi.

  All'emendamento 6.2 del Governo, capoverso Art. 115, comma 3, sostituire le parole: due anni con le seguenti: quattro anni.
0.6.2.4. Bartolozzi.

Pag. 36

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.
(Modifiche alla pianta organica e alle competenze dell'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione)

  1. L'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

«Art. 115.
(Magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione)

   1. Della pianta organica della Corte di cassazione fanno parte sessantasette magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo; al predetto ufficio possono essere designati magistrati che hanno conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità e con almeno otto anni di effettivo esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado, previa valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme da parte della commissione di cui all'articolo 12, comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.
   2. L'esercizio di funzioni a seguito del collocamento fuori del ruolo della magistratura non può essere equiparato all'esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado ai fini di cui al comma precedente.
   3. Il primo presidente della Corte di cassazione, al fine di assicurare la celere definizione dei procedimenti pendenti, tenuto conto delle esigenze dell'ufficio del massimario e del ruolo e secondo i criteri previsti dalle tabelle di organizzazione, può applicare la metà dei magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo alle sezioni della Corte per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimità, purché abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità e abbiano un'anzianità di servizio nel predetto ufficio non inferiore a due anni.».
6.2. Il Governo.

ART. 7.

  All'emendamento 7.5 del Governo, alla lettera b-bis) premettere la seguente:

   b.1) all'articolo 18, primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, dottore commercialista, curatore fallimentare, commissario giudiziale, perito, consulente».

  Conseguentemente:

    1) alla lettera b-bis), dopo le parole: La ricorrenza in concreto della incompatibilità di sede è verificata aggiungere le seguenti: anche in relazione alla professione di dottore commercialista, curatore fallimentare, commissario giudiziale, perito, consulente,;

    2) dopo la lettera b-bis), aggiungere la seguente:

   b-bis.1) all'articolo 18, secondo comma, lettera a), le parole: «della professione forense» sono sostituite dalle seguenti: «delle professioni di cui al comma precedente» e le parole: «una porzione minore della professione forense» sono sostituite dalle seguenti: «una porzione minore della professione».
0.7.5.2. Paolini, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo, Tomasi.

  All'emendamento 7.5 del Governo, lettera b-bis), sopprimere le parole: in concreto.
0.7.5.5. Bartolozzi.

  All'emendamento 7.5 del Governo, dopo la lettera b-bis) aggiungere la seguente:

   b-bis.1) all'articolo 18, quarto comma, le parole da: «salvo valutazione» fino a: «civile e penale» sono soppresse.
0.7.5.6. Bartolozzi.

Pag. 37

  All'emendamento 7.5 del Governo, dopo la lettera b-bis) aggiungere la seguente:

   b-bis.1) all'articolo 18, dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:

   «Sul sito intranet di ogni Tribunale sono pubblicate ogni e qualsiasi situazione di astratta incompatibilità di sede per ragioni di parentela o affinità con esercenti la professione forense. L'elenco è aggiornato trimestralmente a cura del dirigente dell'Ufficio.».
0.7.5.7. Bartolozzi.

  All'emendamento 7.5 del Governo, dopo la lettera b-bis) aggiungere la seguente:

   b-bis.1) all'articolo 19, quinto comma, le parole da: «salvo valutazione» fino a: «civile e penale» sono soppresse.
0.7.5.8. Bartolozzi.

  All'emendamento 7.5 del Governo, dopo la lettera b-bis) aggiungere la seguente:

   b-bis.1) all'articolo 19, dopo il sesto comma è aggiunto il seguente:

   «Sul sito intranet di ogni Tribunale sono pubblicate ogni e qualsiasi situazione di astratta incompatibilità di sede per ragioni di parentela o affinità con magistrati o ufficiali o agenti di polizia giudiziaria della stessa sede. L'elenco è aggiornato trimestralmente a cura del dirigente dell'Ufficio.».
0.7.5.9. Bartolozzi.

  All'emendamento 7.5 del Governo, sopprimere la lettera b-ter).
*0.7.5.1. Bisa, Turri, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Paolini, Tateo, Tomasi.
*0.7.5.10. Bartolozzi.

  All'emendamento 7.5 del Governo, lettera b-ter), aggiungere, in fine, le seguenti parole: L'esito del procedimento di accertamento della esclusione, in concreto, della ricorrenza della incompatibilità di cui al comma precedente è comunicata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del circondario in cui prestano servizio gli interessati.
0.7.5.3. Paolini, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo, Tomasi.

  All'emendamento 7.5 del Governo, dopo la lettera b-ter) aggiungere la seguente:

   b-quater) all'articolo 19, dopo il sesto comma è aggiunto il seguente:

   «La ricorrenza delle incompatibilità di sede, disciplinata dall'articolo 18 e dal presente articolo, è sempre sussistente e non ammette deroghe nei casi di svolgimento di funzioni direttive di merito.».
0.7.5.4. Bartolozzi.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

   b-bis) all'articolo 18, comma 2, le parole: «La ricorrenza in concreto dell'incompatibilità di sede è verificata sulla base dei seguenti criteri» sono sostituite dalle seguenti: «La ricorrenza in concreto dell'incompatibilità di sede è verificata sulla base dei seguenti concorrenti criteri, valutati unitariamente»;

   b-ter) all'articolo 19, il secondo comma è sostituito dal seguente:

   «La ricorrenza dell'incompatibilità può essere esclusa in concreto quando la situazione non comporti modifiche nell'organizzazione dell'ufficio e non interferisca nei rapporti tra uffici diversi della medesima sede.».
7.5. Il Governo.

ART. 8.

  All'emendamento 8.1 del Governo, parte principale, sostituire le parole: , salvo che per lo stesso fatto sia promosso procedimento disciplinare con le seguenti: Nel caso in cui sia promosso, per lo stesso fatto, Pag. 38procedimento disciplinare, il trasferimento d'ufficio potrà essere disposto anche prima della sua conclusione.
0.8.1.5. Paolini, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo, Tomasi.

  All'emendamento 8.1 del Governo, parte principale, sostituire le parole: , salvo che per lo stesso fatto sia promosso procedimento disciplinare con le seguenti: Nel caso in cui sia promosso, per lo stesso fatto, procedimento disciplinare, il trasferimento d'ufficio potrà essere disposto solo all'esito di esso.
0.8.1.4. Paolini, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo, Tomasi.

  All'emendamento 8.1 del Governo, parte conseguenziale, capoverso Art. 8-bis, comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

   a-bis) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6.
(Nomina)

   1. Fanno parte del comitato direttivo dodici componenti di cui quattro scelti dal Consiglio superiore della magistratura fra magistrati, anche in quiescenza, quattro scelti dal Consiglio Universitario Nazionale fra professori universitari, anche in quiescenza, e quattro dal Consiglio Nazionale Forense fra avvocati che abbiano esercitato la professione per almeno dieci anni.
   2. I componenti del comitato direttivo sono nominati per un periodo di quattro anni; essi non possono essere immediatamente rinnovati e non possono fare parte delle commissioni di concorso per magistrato ordinario.
   3. I componenti cessano dalla carica per dimissioni o per il venire meno dei requisiti previsti per la nomina».
0.8.1.11. Annibali, Ferri, Vitiello.

  All'emendamento 8.1 del Governo, parte conseguenziale, capoverso Art. 8-bis, comma 1, lettera c), sostituire le parole: I corsi hanno la durata di almeno tre settimane, anche non consecutive, con le seguenti: I corsi si tengono in ciascuno dei tre anni precedenti la procedura continuativamente nel corso dell'anno con impegno di almeno tre ore settimanali.
0.8.1.1. Costa, Magi.

  All'emendamento 8.1 del Governo, parte conseguenziale, capoverso Art. 8-bis, comma 1, lettera c), dopo le parole: I corsi aggiungere le seguenti: , che coinvolgeranno come docenti anche soggetti esterni alla magistratura competenti nelle rispettive materie,.
0.8.1.3. Costa, Magi.

  All'emendamento 8.1 del Governo, parte conseguenziale, capoverso Art. 8-bis, comma 1, lettera c), sostituire le parole: tre settimane con le seguenti: tre mesi e sostituire la parola: consecutive con la seguente: consecutivi.
0.8.1.9. Annibali, Ferri, Vitiello.

  All'emendamento 8.1 del Governo, parte conseguenziale, capoverso Art. 8-bis, comma 1, lettera c), sostituire le parole: almeno tre settimane con le seguenti: almeno otto settimane.
0.8.1.7. Maschio, Varchi, Mollicone.

  All'emendamento 8.1 del Governo, parte conseguenziale, capoverso Art. 8-bis, comma 1, lettera c), sostituire le parole: tre settimane con le seguenti: sei mesi.
0.8.1.2. Costa, Magi.

  All'emendamento 8.1 del Governo, parte conseguenziale, capoverso Art. 8-bis, comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: I corsi sono tenuti da dirigenti degli uffici giudiziari, con una formazione e competenze propriamente manageriali, Pag. 39con particolare riguardo agli aspetti organizzativi degli uffici.
0.8.1.8. Varchi, Maschio, Mollicone.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. All'articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, le parole: «per qualsiasi causa indipendente da loro colpa» sono soppresse, e dopo le parole: «piena indipendenza e imparzialità» sono aggiunte le seguenti: «, salvo che per lo stesso fatto sia promosso procedimento disciplinare».

  Conseguentemente, dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, in materia di corsi di formazione per le funzioni direttive e semidirettive)

  1. Al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 2, comma 1, lettera d-bis), dopo la parola: «direttivi» sono inserite le seguenti: «e semidirettivi»;

   b) all'articolo 26-bis, comma 1:

    1) dopo la parola: «direttivi» sono inserite le seguenti: «e semidirettivi»;

    2) dopo le parole: «mirati allo studio» sono inserite le seguenti: «della materia ordinamentale,»;

    3) dopo le parole: «competenze riguardanti» sono inserite le seguenti: «la capacità di analisi ed elaborazione dei dati statistici»;

   c) all'articolo 26-bis, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1-bis. I corsi hanno la durata di almeno tre settimane, anche non consecutive, e devono includere lo svolgimento di una prova finale diretta ad accertare le capacità acquisite.»;

   d) all'articolo 26-bis, comma 2:

    1) dopo la parola: «direttivi» sono inserite le seguenti: «e semidirettivi»;

    2) le parole: «alle capacità organizzative» sono sostituite dalle seguenti: «alle materie oggetto del corso»;

   e) all'articolo 26-bis, comma 3, dopo la parola: «valutazione» sono inserite le seguenti: «le schede valutative redatte dai docenti e la documentazione relativa alla prova finale di cui al comma 1-bis»;

   f) all'articolo 26-bis, comma 4, le parole: «Gli elementi di valutazione» sono sostituite dalle seguenti: «I dati di cui al comma 3»;

   g) all'articolo 26-bis, comma 5:

    1) dopo la parola: «direttivi» sono inserite le seguenti: «e semidirettivi»;

    2) dopo la parola: «formazione» sono inserite le seguenti: «in data non risalente a più di cinque anni prima della scopertura dell'incarico oggetto della domanda».
8.1. Il Governo.

ART. 9.

  All'emendamento 9.43 del Governo, parte principale, al numero 01), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole: «violando i doveri di cui all'articolo 1, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti» sono sostituite dalle seguenti: «violano i doveri di cui all'articolo 1»;
0.9.43.4. Costa, Magi.

  All'emendamento 9.43 del Governo, parte principale, dopo il numero 01) inserire i seguenti:

    01-bis) alla lettera c), la parola: «consapevole» è soppressa;

    01-ter) alla lettera d), le parole: «abitualmente o gravemente» sono soppresse;

Pag. 40

    01-quater) alla lettera g), la parola: «inescusabile» è soppressa;

    01-quinquies) alla lettera h), la parola: «inescusabile» è soppressa;

    01-sexies) dopo la lettera h), è inserita la seguente: «h-bis) il perseguimento di fini estranei ai suoi doveri e alla funzione giudiziaria»;

    01-septies) alla lettera m) le parole: «e inescusabile, che abbiano leso diritti personali o, in modo rilevante» sono sostituite dalle seguenti: «che abbiano leso diritti personali».
0.9.43.5. Costa, Magi.

  All'emendamento 9.43 del Governo, parte conseguenziale, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al numero 1-bis), premettere il seguente:

  1.1) alla lettera r), le parole: «in modo abituale e ingiustificato» sono soppresse;

  Conseguentemente, dopo il numero 1-bis) aggiungere i seguenti:

    1-ter) alla lettera u), le parole: «quando è idonea a ledere indebitamente diritti altrui» sono soppresse;

    1-quater) alla lettera cc), la parola: «intenzionale» è soppressa;

    1-quinquies) alla lettera gg), le parole: «determinata da negligenza grave ed inescusabile» sono soppresse.
0.9.43.7. Costa, Magi.

  All'emendamento 9.43 del Governo, parte conseguenziale, al numero 1-bis) premettere il seguente:

  1.1) dopo la lettera r), è inserita la seguente:

   «r-bis) il non aver riscontrato nei tempi stabiliti le richieste del Ministero della giustizia in ordine a dati e elementi statistici relativi al loro ufficio;».
0.9.43.8. Costa, Magi.

  All'emendamento 9.43 del Governo, parte conseguenziale, numero 1-bis), al punto i) premettere il seguente:

   0i) dopo le parole: «diritti altrui» sono inserite le seguenti: «o a compromettere i valori della dignità della persona e l'immagine di imparzialità del magistrato».
0.9.43.10. Costa, Magi.

  All'emendamento 9.43 del Governo, al numero 1-bis), punto iii), sopprimere le parole: 2-bis).
0.9.43.34. Bazoli.

  All'emendamento 9.43 del Governo, parte conseguenziale, numero 1-bis), al punto iii) le parole: e 3 sono sostituite dalle seguenti: , 3, 3-bis, 3-ter e 4.
0.9.43.30. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  All'emendamento 9.43 del Governo, parte conseguenziale, numero 1-bis), al punto iii) le parole: e 3 sono sostituite dalle seguenti: , 3, 3-bis e 3-ter.
0.9.43.29. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  All'emendamento 9.43 del Governo, parte consequenziale, sopprimere la lettera a-ter).
*0.9.43.2. Colletti.
*0.9.43.23. Costa, Magi.

  All'emendamento 9.43 del Governo, parte conseguenziale, sostituire la lettera a-ter) con la seguente:

   a-ter) l'articolo 3-bis è sostituito dal seguente:

Art. 3-bis.
(Estinzione dell'illecito)

  1. L'illecito disciplinare previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera q), è estinto Pag. 41quando il piano di smaltimento, adottato a norma dell'articolo 37, comma 5-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è stato rispettato.
  2. Il beneficio di cui al comma precedente può essere riconosciuto una sola volta.
0.9.43.25. Potenti, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

  All'emendamento 9.43 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 25-bis, al comma 1 sostituire le parole: tre anni con le seguenti: cinque anni.
0.9.43.26. Potenti, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

  All'emendamento 9.43 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 25-bis, apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 1, sostituire le parole: dall'irrevocabilità dell'accertamento con le seguenti: dalla data in cui la sentenza disciplinare di condanna è divenuta irrevocabile;

   al comma 2, sostituire le parole: dalla sua irrevocabilità con le seguenti: dalla data in cui la sentenza disciplinare di condanna è divenuta irrevocabile.
0.9.43.33. Bazoli.

  All'emendamento 9.43 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 25-bis, al comma 3, dopo le parole: la settima valutazione di professionalità inserire le seguenti: e per coloro i quali nel momento in cui l'illecito è stato commesso abbiano rivestito incarichi direttivi o semidirettivi.
0.9.43.27. Potenti, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

  Al comma 1, lettera a), al numero 1), premettere i seguenti:

  01) alla lettera a), le parole: «fatto salvo quanto previsto dalle lettere b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «fatto salvo quanto previsto dalle lettere b), c), g) e m)»;
  02) alla lettera n) dopo le parole: «delle norme regolamentari» sono inserite le seguenti: «, delle direttive»;

  Conseguentemente, al medesimo comma 1:

    1) alla lettera a), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

    1-bis) alla lettera v):

   i) dopo le parole: «la violazione» sono inserite le seguenti: «di quanto disposto dall'»;

   ii) le parole: «del divieto di cui all'» sono soppresse;

   iii) le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2, 2-bis e 3»;

    2) alla lettera a), numero 2), capoverso ee-bis), dopo le parole: 15 luglio 2011, n. 111, inserire le seguenti: , nonché l'omessa segnalazione al capo dell'ufficio da parte del presidente di sezione delle situazioni di cui all'articolo 37, comma 5-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

    3) dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

   a-bis) all'articolo 3, comma 1, nella lettera e) dopo le parole: «indirettamente,» sono inserite le seguenti: «per sé o per altri,»;

   a-ter) dopo l'articolo 3-bis è inserito il seguente:

«Art. 3-ter.
(Estinzione dell'illecito)

   1. L'illecito disciplinare previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera q), è estinto quando il piano di smaltimento, adottato a Pag. 42norma dell'articolo 37, comma 5-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è stato rispettato.
   2. Il beneficio di cui al comma precedente può essere riconosciuto una sola volta»;

    4) sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) al capo II, dopo l'articolo 25 è aggiunto il seguente:

«Art. 25-bis.
(Condizioni per la riabilitazione)

   1. L'illecito disciplinare che ha comportato l'applicazione della sanzione disciplinare dell'ammonimento perde ogni effetto dopo che siano trascorsi tre anni dall'irrevocabilità dell'accertamento a condizione che il magistrato consegua una successiva valutazione di professionalità positiva.
   2. L'illecito disciplinare che ha comportato l'applicazione della sanzione disciplinare della censura perde ogni effetto dopo che siano trascorsi cinque anni dalla sua irrevocabilità a condizione che il magistrato consegua una successiva valutazione di professionalità positiva.
   3. Per i magistrati che hanno conseguito la settima valutazione di professionalità la riabilitazione di cui ai commi precedenti è subordinata, oltre che al decorso del termine di cui al primo e al secondo comma, alla positiva valutazione del loro successivo percorso professionale nelle forme e nei modi stabiliti dal Consiglio superiore della magistratura.
   4. Il Consiglio superiore della magistratura stabilisce forme e modi per l'accertamento delle condizioni dettate per la riabilitazione di cui al presente articolo, comunque assicurando che vi si provveda in occasione del primo procedimento in cui ciò sia rilevante.».
9.43. Il Governo.

ART. 10

  All'emendamento 10.24 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 10, comma 1, premettere, alla lettera a-bis), la seguente:

   0a-bis) all'articolo 12, dopo il comma 12, sono inseriti i seguenti:

   «12-bis. Nei procedimenti per l'assegnazione delle funzioni direttive e semidirettive, fatto salvo quanto previsto dal comma 12-ter, non sono valutati gli aspiranti che, rispetto al più anziano tra i legittimati che non abbia revocato la domanda e che sia stato ritenuto idoneo, presentino:

   a) un'anzianità di servizio inferiore di oltre sette anni per le funzioni semidirettive indicate dall'articolo 10;

   b) un'anzianità di servizio inferiore di oltre cinque anni per le funzioni direttive indicate dall'articolo 10.

   12-ter. In deroga a quanto previsto dal comma 12-bis:

   a) per le funzioni direttive di cui all'articolo 10, comma 13, del presente decreto, per le funzioni di presidente del tribunale per i minorenni, di procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni e di presidente del tribunale di sorveglianza, nonché per le funzioni di presidente delle sezioni indicate dall'articolo 47-ter, comma 2, lettera b), dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, sono valutati anche gli aspiranti che abbiano esercitato per almeno cinque anni le funzioni presso gli uffici o le sezioni corrispondenti a quelli il cui posto direttivo o semidirettivo è oggetto del concorso;

   b) in ogni caso, con espressa motivazione che deve tenere conto di specifiche esperienze maturate nell'ambito degli uffici o delle sezioni corrispondenti a quelli il cui posto direttivo o semidirettivo è oggetto del concorso oppure di altre specifiche e rilevanti esperienze professionali, può essere valutato anche l'aspirante che presenti titoliPag. 43 e indicatori attitudinali di spiccato ed eccezionale rilievo, in relazione alle concrete esigenze dell'ufficio o della sezione il cui posto direttivo o semidirettivo è oggetto del concorso»;.
0.10.24.5. Sarti, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Ferraresi, Giuliano, Salafia, Scutellà, Ascari.

  All'emendamento 10.24 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 10, alla lettera a-bis), numero 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al concorso si accede a seguito della frequenza di un percorso post laurea di durata almeno biennale.
0.10.24.21. Potenti, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

  All'emendamento 10.24 del Governo, parte conseguenziale, numero 2), capoverso 6, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) le misure organizzative, al fine di garantire l'efficace e uniforme esercizio dell'azione penale, nell'ambito dei criteri generali indicati dal Parlamento con legge, basate su criteri di priorità trasparenti e predeterminati al fine di selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre, tenendo conto anche del numero degli affari da trattare e dell'utilizzo efficiente delle risorse disponibili;
0.10.24.19. Bazoli.

  All'emendamento 10.24 del Governo, parte conseguenziale, numero 2), capoverso 6, lettera a), sostituire le parole: tengano conto dei con le seguenti: osservino pedissequamente i.
0.10.24.6. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli, Vinci.

  All'emendamento 10.24 del Governo, parte conseguenziale, numero 2), capoverso 6, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) effettivi e stringenti meccanismi di valutazione delle professionalità, idonei a individuare anche le specifiche attitudini dei magistrati;.
0.10.24.11. Varchi, Maschio, Mollicone.

  All'emendamento 10.24 del Governo, parte conseguenziale, numero 2), sostituire il capoverso 7 con il seguente:

   «7. Il progetto organizzativo dell'ufficio è sottoposto a valutazione periodica da parte del Consiglio giudiziario, integrato dai rappresentati del consiglio dell'ordine degli avvocati, ed è approvato dal Consiglio superiore della magistratura.».
0.10.24.12. Maschio, Varchi, Lucaselli.

  All'emendamento 10.24, parte conseguenziale, capoverso comma 7, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Al progetto organizzativo è data adeguata pubblicità attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale della procura della Repubblica.
0.10.24.10. Costa, Magi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente:

    1) al medesimo comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

   a-bis) all'articolo 1:

    1) al comma 1, dopo le parole: «per i quali,» sono inserite le seguenti: «in ragione dello stanziamento deliberato»;

    2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero della giustizia determina annualmente, entro il mese di febbraio, i posti che si sono resi vacanti nell'anno precedente e quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo e ne dà comunicazione al Consiglio superiore della magistratura.»;

   a-ter) all'articolo 3:

    1) al comma 1, le parole: «con cadenza di norma annuale» sono soppresse;

Pag. 44

    2) al comma 2, dopo le parole: «il concorso» sono inserite le seguenti: «, fermo il disposto dell'articolo 1, comma 1, è bandito entro il mese di settembre di ogni anno» e dopo le parole «numero dei posti» sono aggiunte le seguenti: «tenendo conto degli elementi indicati ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis»;

    2) dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106)

  1. All'articolo 1 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, i commi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

   «6. Il procuratore della Repubblica predispone, in conformità ai principi generali definiti dal Consiglio superiore della magistratura, il progetto organizzativo dell'ufficio, con il quale determina:

   a) le misure organizzative dell'ufficio, che tengano conto dei criteri di priorità indicati dalla legge per la trattazione dei procedimenti, nonché del numero degli affari da trattare e dell'utilizzo efficiente delle risorse disponibili;

   b) i compiti di coordinamento e direzione dei procuratori aggiunti;

   c) i criteri di assegnazione e di coassegnazione dei procedimenti e le tipologie di reato per le quali i meccanismi di assegnazione dei procedimenti sono di natura automatica;

   d) i criteri e le modalità di revoca dell'assegnazione dei procedimenti;

   e) i criteri per l'individuazione del procuratore aggiunto o comunque del magistrato designato come vicario, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106;

   f) i gruppi di lavoro, salvo che la disponibilità di risorse umane non ne consenta la costituzione, e i criteri di assegnazione dei sostituti procuratori a tali gruppi, che devono valorizzare il buon funzionamento dell'ufficio e le attitudini dei magistrati, nel rispetto della disciplina della permanenza temporanea nelle funzioni.

   7. Il progetto organizzativo dell'ufficio è adottato ogni quattro anni, sentito il dirigente dell'ufficio giudicante corrispondente e il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati, ed è approvato dal Consiglio superiore della magistratura, previo parere del Consiglio giudiziario e valutate le eventuali osservazioni formulate dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195. Decorso il quadriennio l'efficacia del progetto è prorogata fino a che non sopravvenga il nuovo. Con le medesime modalità di cui al primo periodo, il progetto organizzativo può essere variato nel corso del quadriennio per sopravvenute esigenze dell'ufficio.».
10.24. Il Governo.

ART. 11.

  All'emendamento 11.4 del Governo, parte principale, sopprimere il capoverso a).
0.11.4.8. Varchi, Maschio, Lucaselli.

  All'emendamento 11.4 del Governo, parte principale, relativa all'articolo 11, comma 1, alla lettera a), dopo le parole: per ciascun magistrato, aggiungere le seguenti: tenuto conto dei carichi esigibili di lavoro come individuati dai competenti organi di autogoverno.
0.11.4.4. Bartolozzi.

  All'emendamento 11.4 del Governo, parte principale, relativa all'articolo 11, comma 1, alla lettera a-bis), aggiungere in fine le seguenti parole: e tenuto conto della attribuzione tabellare del carico giudiziario per ogni sezione a cui il magistrato è assegnato.
0.11.4.2. Potenti, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

Pag. 45

  All'emendamento 11.4 del Governo, parte principale, relativa all'articolo 11, comma 1, dopo la lettera a-bis), aggiungere la seguente:

   a-bis.1) I criteri di priorità per il settore penale, nel rispetto delle disposizioni di legge sono sulla base delle direttive elaborate dal Consiglio Superiore della Magistratura.
0.11.4.7. Bartolozzi.

  All'emendamento 11.4 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 11, comma 1, lettera b), al capoverso 5-ter, sopprimere le parole: e comunque a fronte di andamenti anomali.
0.11.4.1. Bisa, Turri, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Paolini, Tateo, Tomasi.

  All'emendamento 11.4 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 11, comma 1, lettera b), al capoverso 5-ter, dopo la parola: accerta aggiungere la parola: tempestivamente e dopo la parola: adotta aggiungere le parole: con urgenza.
0.11.4.5. Bartolozzi.

  All'emendamento 11.4 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 11, comma 1, lettera b), al capoverso 5-quater sopprimere la parte relativa al capoverso 5-quater.
0.11.4.3. Bisa, Turri, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Paolini, Tateo, Tomasi.

  All'emendamento 11.4 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 11, comma 1, lettera b), al capoverso 5-quater dopo la parola: rilevante aggiungere le seguenti: rispetto al semestre precedente.
0.11.4.6. Bartolozzi.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

   a) al comma 1, alla lettera b), le parole: «tenuto conto dei carichi esigibili di lavoro dei magistrati individuati dai competenti organi di autogoverno» sono sostituite dalle seguenti: «con l'indicazione per ciascun magistrato o per ciascuna sezione dei risultati attesi anche sulla base dell'accertamento dei dati relativi al quadriennio precedente e di quanto indicato nel piano di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240»;

   a-bis) al comma 2, dopo le parole: «degli obiettivi fissati per l'anno precedente», aggiungere le parole: «anche in considerazione del piano di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240»;

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b):

    1) al capoverso 5-bis, sostituire le parole: deve accertarne le cause e adottare con le seguenti: ne accerta le cause e adotta;

    2) al capoverso 5-ter, dopo le parole: al 10 per cento rispetto all'anno precedente aggiungere le seguenti: e comunque a fronte di andamenti anomali e sostituire le parole: deve accertarne le cause e adottare con le seguenti: ne accerta le cause e adotta;

    3) al capoverso 5-quater, lettera b), sostituire la parola: serio con la seguente: rilevante.
11.4. Il Governo.

ART. 12.

  All'emendamento 12.13 del Governo, al comma 1, dopo la parola: contabili aggiungere le seguenti: e tributari.

  Conseguentemente all'articolo 15, comma 1, dopo la parola: contabili aggiungere le seguenti: e tributari.
0.12.13.9. Bartolozzi.

Pag. 46

  All'emendamento 12.13 del Governo, ovunque ricorrano, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: cinque anni.
*0.12.13.1. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci, Prisco, Lucaselli.
*0.12.13.7. Potenti, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

  All'emendamento 12.13 del Governo, al comma 1, dopo le parole: nei tre anni precedenti la data di accettazione della candidatura ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: o dieci anni in caso di giudice penale o di pubblico ministero.
0.12.13.3. Costa, Magi.

  All'emendamento 12.13 del Governo, al comma 1 sopprimere le parole: Le disposizioni del secondo periodo si applicano anche per l'assunzione dell'incarico di assessore comunale.
0.12.13.10. Bartolozzi.

  All'emendamento 12.13 del Governo, sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altri magistrati in servizio presso le giurisdizioni superiori o presso gli uffici giudiziari con competenza territoriale a carattere nazionale, ai fini di cui al comma 1, avendo riguardo alla sede o all'ufficio giudiziario in cui hanno prestano servizio prima del trasferimento presso le giurisdizioni superiori o all'ufficio giudiziario con competenza territoriale a carattere nazionale.
0.12.13.13. D'Ettore, Parisse.

  All'emendamento 12.13 del Governo, al comma 2 sopprimere il primo periodo.

  Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: per gli altri con le seguenti: per i.
0.12.13.4. Costa, Magi.

  All'emendamento 12.13 del Governo, al comma 2 sopprimere il primo periodo.
0.12.13.12. D'Ettore, Parisse.

  All'emendamento 12.13 del Governo, al comma 3 dopo le parole: prima del collocamento fuori ruolo aggiungere le seguenti: e dove prestano servizio da fuori ruolo al momento dell'elezione.
0.12.13.6. Bisa, Turri, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Paolini, Tateo, Tomasi.

  All'emendamento 12.13 del Governo, al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: da almeno 4 mesi.
0.12.13.8. Paolini, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo, Tomasi.

  All'emendamento 12.13 del Governo, al comma 5, sostituire le parole: due anni con le seguenti: cinque anni.
*0.12.13.5. Costa, Magi.
*0.12.13.2. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci, Prisco, Lucaselli.

  All'emendamento 12.13 del Governo, al comma 5, sostituire le parole: due anni con le seguenti: quattro anni.
0.12.13.11. Bartolozzi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 12.
(Eleggibilità dei magistrati)

  1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, non sono eleggibili alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, di senatore o di deputato o a quella di presidente della giunta regionale, di consigliere regionale, di presidente delle province autonome di Trento e di Bolzano o di consigliere provinciale Pag. 47nelle medesime province autonome se prestano servizio, o lo hanno prestato nei tre anni precedenti la data di accettazione della candidatura, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nella regione nella quale è inclusa la circoscrizione elettorale. Essi non sono, altresì, eleggibili alla carica di sindaco o consigliere comunale se prestano servizio, o lo hanno prestato nei tre anni precedenti la data di accettazione della candidatura, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nel territorio della provincia in cui è compreso il comune, o in province limitrofe. Le disposizioni del primo periodo si applicano anche per l'assunzione dell'incarico di assessore e di sottosegretario regionale. Le disposizioni del secondo periodo si applicano anche per l'assunzione dell'incarico di assessore comunale.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai magistrati in servizio da almeno tre anni presso le giurisdizioni superiori o presso gli uffici giudiziari con competenza territoriale a carattere nazionale. Per gli altri magistrati in servizio presso le giurisdizioni superiori o presso gli uffici giudiziari con competenza territoriale a carattere nazionale, ai fini di cui al comma 1, si ha riguardo alla sede o all'ufficio giudiziario in cui hanno prestato servizio prima del trasferimento presso le giurisdizioni superiori o all'ufficio giudiziario con competenza territoriale a carattere nazionale.
  3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai magistrati collocati fuori del ruolo organico e si ha riguardo alla sede o all'ufficio giudiziario in cui hanno prestato servizio prima del collocamento fuori ruolo.
  4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, non sono in ogni caso eleggibili i magistrati che, all'atto dell'accettazione della candidatura, non siano in aspettativa senza assegni.
  5. I magistrati non possono assumere le cariche indicate al comma 1, se al momento in cui sono indette le elezioni sono componenti del Consiglio superiore della magistratura o lo sono stati nei due anni precedenti.
12.13. Il Governo.

ART. 14.

  All'emendamento 14.1 del Governo, relativo all'articolo 14, dopo le parole: dell'incarico di Governo sia aggiungere le seguenti: internazionale, che europeo che.
0.14.1.3. Bartolozzi.

  All'emendamento 14.1 del Governo, relativo all'articolo 14, dopo le parole: dell'incarico di Governo sia nazionale aggiungere le seguenti: , internazionale, europeo.
0.14.1.2. Bartolozzi.

  All'emendamento 14.1 del Governo, relativo all'articolo 14, dopo le parole: e dell'anzianità di servizio.
0.14.1.1. Colletti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 14.
(Status dei magistrati in costanza di mandato o di incarico di governo nazionale, regionale o locale)

  1. L'aspettativa è obbligatoria per l'intero periodo di svolgimento del mandato o dell'incarico di governo sia nazionale che regionale o locale e comporta il collocamento fuori ruolo del magistrato, fermo restando quanto disposto dall'articolo 58, secondo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Per i mandati o gli incarichi diversi da quelli indicati nell'articolo 81 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i magistrati in aspettativa conservano il trattamento economico in godimento, senza possibilità di cumulo con l'indennità corrispostaPag. 48 in ragione della carica. È comunque fatta salva la possibilità di optare per la corresponsione della sola indennità di carica. Restano fermi i limiti di cui all'articolo 1 della legge 9 novembre 1999, n. 418, e all'articolo 3, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85. Il periodo trascorso in aspettativa è computato a tutti gli effetti ai fini pensionistici e dell'anzianità di servizio.
14.1. Il Governo.

ART. 15.

  All'emendamento 15.9 del Governo, parte principale, sostituire i punti 1) e 2) con i seguenti:

    1) sostituire il comma 1 con il seguente:

   «1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari in aspettativa candidatisi ma non eletti alla carica di parlamentare nazionale o europeo, di consigliere regionale o provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di sindaco, successivamente alla proclamazione degli eletti alle medesime cariche, qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio, sono inquadrati in un ruolo autonomo del Ministero della giustizia, di un altro Ministero o della Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo quanto previsto dal presente articolo e dal regolamento di cui all'articolo 17 e non si considerano appartenenti ai ruoli della magistratura. Tale inquadramento determina la riduzione temporanea della dotazione organica della magistratura, fino alla cessazione dall'impiego, mediante il congelamento di un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario».

    2) sostituire il comma 2 con il seguente:

   «2. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle competizioni elettorali indette successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».
0.15.9.8. Annibali, Ferri, Vitiello.

  All'emendamento 15.9 del Governo, parte principale, relativa all'articolo 15, comma 1, dopo le parole: consigliere comunale aggiungere le seguenti: non possono tornare a esercitare le funzioni giurisdizionali svolte prima della candidatura.

  Conseguentemente:

   al medesimo emendamento 15.9 del Governo, parte conseguenziale:

   sopprimere il numero 1;

   sostituire i numeri 3 e 4 con il seguente:

    2) sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:

  2. I magistrati di cui ai precedenti commi sono inquadrati, a parità di trattamento, in un ruolo del Ministero della giustizia ai sensi di quanto previsto dal regolamento da adottare entro tre mesi dalla data in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con il quale il Presidente del Consiglio dei ministri disciplina l'inquadramento dei magistrati di cui al presente articolo;

   all'articolo 15, comma 1, sostituire la parola: ma con la seguente: eletti e sopprimere le parole da: successivamente alla fino a: al momento della candidatura.

   alla rubrica dell'articolo 15 sostituire parole: e non eletti con le seguenti: a cariche pubbliche elettive.
0.15.9.4. Pittalis, Cassinelli, Cristina, Giannone, Siracusano, Rossello.

  All'emendamento 15.9 del Governo, parte principale, relativa all'articolo 15, comma 1, dopo le parole: consigliere comunale aggiungere le seguenti: non possono tornare a esercitare le funzioni giurisdizionali svolte prima della candidatura.

Pag. 49

  Conseguentemente:

   al medesimo emendamento 15.9 del Governo, parte conseguenziale:

   sopprimere il numero 1;

   sostituire i numeri 3 e 4 con il seguente:

   «2. I magistrati di cui ai precedenti commi sono inquadrati, a parità di trattamento, in un ruolo del Ministero della giustizia ai sensi di quanto previsto dal regolamento da adottare entro tre mesi dalla data in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con il quale il Presidente del Consiglio dei ministri disciplina l'inquadramento dei magistrati di cui al presente articolo.»;

   all'articolo 15, comma 1, sostituire la parola: ma con la seguente: eletti e sopprimere le parole da: successivamente alla fino a: al momento della candidatura.
0.15.9.5. Pittalis, Cassinelli, Cristina, Giannone, Siracusano, Rossello.

  All'emendamento 15.9 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 15, sostituire le parole da: al medesimo comma 1 fino alle parole: ricade il distretto con le seguenti: al medesimo comma 1, sostituire le parole da: «non possono essere ricollocati» fino a «candidatura» con le seguenti: «non possono tornare a esercitare le funzioni giurisdizionali svolte prima della candidatura.».

  Conseguentemente, nella medesima parte conseguenziale:

  1) al numero 2, sostituire le parole da: a seguito del ricollocamento in ruolo fino a: posizioni soprannumerarie con le seguenti: non possono tornare a esercitare le funzioni giurisdizionali svolte prima della candidatura;
  2) sopprimere il numero 3);
  3) sostituire il numero 4) con il seguente:

    4) sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:

   «2. I magistrati di cui ai precedenti commi sono inquadrati, a parità di trattamento, in un ruolo del Ministero della giustizia, ai sensi di quanto previsto dal regolamento da adottare entro tre mesi dalla data in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con cui il Presidente del Consiglio dei ministri disciplina l'inquadramento dei magistrati di cui al presente articolo.»;

  4) alla rubrica dell'articolo 15, sostituire parole: e non eletti con le seguenti: a cariche pubbliche elettive.
0.15.9.6. Pittalis, Cassinelli, Cristina, Giannone, Siracusano, Rossello.

  All'emendamento 15.9 del Governo, parte principale, relativa all'articolo 15, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e sostituire le parole: «non possono essere ricollocati in ruolo con assegnazione a un ufficio avente competenza in tutto o in parte sul territorio di una regione compresa in tutto o in parte nella circoscrizione elettorale in cui hanno presentato la candidatura, né possono essere ricollocati in ruolo con assegnazione a un ufficio del distretto nel quale esercitavano le funzioni al momento della candidatura» con le seguenti: «qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio, sono inquadrati in un ruolo autonomo del Ministero della giustizia, di un altro Ministero o della Presidenza del Consiglio dei ministri e non si considerano appartenenti ai ruoli della magistratura. Tale inquadramento determina la riduzione temporanea della dotazione organica della magistratura, fino alla cessazione dall'impiego, mediante il congelamento di un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario».

  Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 15, sopprimere le parole: in ruolo.
0.15.9.1. Costa, Magi.

  All'emendamento 15.9 del Governo, parte conseguenziale, numero 2), dopo le parole: Pag. 50sono destinati aggiungere le seguenti: per il periodo di anni cinque.

  Conseguentemente, all'articolo 13, comma 3, sostituire la parola: tre con la seguente: cinque.
0.15.9.3. Bartolozzi.

  All'emendamento 15.9 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 15, comma 3, sostituire le parole: al comma 3, sostituire le parole: «e 2» con le seguenti: , 1-bis e 2 con le seguenti: sopprimere il comma 3.
0.15.9.2. Costa, Magi.

  All'emendamento 15.9 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 15, comma 3, dopo le parole: 1-bis e 2 aggiungere le seguenti: e sostituire le parole da: «tre anni» fino alla fine del comma con le seguenti: «cinque anni».
0.15.9.7. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  Al comma 1, sostituire le parole: di sindaco in comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti con le seguenti: di sindaco o consigliere comunale

  Conseguentemente:

  1) al medesimo comma 1, sostituire le parole: ufficio del distretto con le seguenti: ufficio ubicato nella regione nel cui territorio ricade il distretto;
  2) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

   «1-bis. I magistrati di cui al comma 1 in servizio presso le giurisdizioni superiori o presso gli uffici giudiziari con competenza territoriale a carattere nazionale, candidatisi ma non eletti, a seguito del ricollocamento in ruolo sono destinati dai rispettivi organi di autogoverno allo svolgimento di attività non direttamente giurisdizionali, né giudicanti né requirenti, senza che derivino posizioni soprannumerarie».

  3) al comma 2, sostituire la parola: ricoprire con la seguente: assumere e sopprimere le parole: o di conseguire qualifiche direttive;
  4) al comma 3, sostituire le parole: e 2 con le seguenti: , 1-bis e 2.
15.9. Il Governo.

ART. 16.

  All'emendamento del Governo 16.11, parte principale relativa al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: o europeo, , aggiungere le seguenti: di componente del governo, di assessore nella giunta delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, e di assessore comunale.

  Sopprimere la parte consequenziale.
0.16.11.2. Sarti, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Ferraresi, Giuliano, Salafia, Scutellà.

  All'emendamento 16.11 del Governo, parte principale relativa al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: di consigliere comunale inserire le seguenti: di componente del governo, di assessore nella giunta delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, e di assessore comunale.

  Conseguentemente, sopprimere la parte conseguenziale.
0.16.11.17. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  All'emendamento 16.11 del Governo, parte principale, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: di consigliere comunale aggiungere le seguenti: , di componente del governo, di assessore nella giunta delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, e di assessore comunale;

   b) al comma 1, dopo le parole: né giudicanti né requirenti, inserire le seguenti:Pag. 51 ovvero sono destinati, anche in soprannumero, nei ruoli dell'Avvocatura dello Stato,;

   c) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis). Sostituire il comma 3 con il seguente: «I magistrati in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, alla cessazione del mandato parlamentare, su loro richiesta, sono collocati a riposo, anche in deroga alla normativa vigente, con possibilità di riscatto figurativo fino ad un massimo di anni cinque di servizio, compatibili in aggiunta ai periodi già riscattati, e salvo, in ogni caso, il limite di trentacinque anni di contribuzione previsto al fine del trattamento pensionistico di anzianità.».

  Sopprimere la parte conseguenziale.
0.16.11.18. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  All'emendamento 16.11 del Governo, parte principale, relativa al comma 1, al primo periodo, dopo la parola: mandato aggiungere le seguenti: o di un periodo di collocamento fuori ruolo superiore a 3 anni.
0.16.11.3. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli, Vinci.

  All'emendamento 16.11 del Governo, parte principale relativa al comma 1, dopo le parole: al termine del mandato, inserire le seguenti: della durata di almeno un anno.
0.16.11.9. Bartolozzi.

  All'emendamento 16.11 del Governo, parte principale relativa al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: al termine del mandato, inserire le seguenti: di capo e di vice capo di gabinetto presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri al termine dell'incarico,.
0.16.11.20. Siracusano, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Rossello.

  All'emendamento 16.11 del Governo, parte principale relativa al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: pensionamento obbligatorio aggiungere le seguenti: per 6 anni.
0.16.11.16. Bordo.

  All'emendamento 16.11 del Governo, parte principale, relativa al comma 1, sostituire le parole da: sono collocati in posizione di fuori ruolo fino alla fine del comma, con le seguenti: qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio, sono inquadrati in un ruolo autonomo del Ministero della giustizia, di un altro Ministero o della Presidenza del Consiglio dei ministri e non si considerano appartenenti ai ruoli della magistratura. Tale inquadramento determina la riduzione temporanea della dotazione organica della magistratura, fino alla cessazione dall'impiego, mediante il congelamento di un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.
0.16.11.5. Costa, Magi.

  All'emendamento 16.11 del Governo, parte principale, apportare le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, sostituire le parole da: sono collocati in posizione di fuori ruolo fino alla fine del comma con le seguenti: qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio, sono inquadrati in un ruolo autonomo del Ministero della giustizia, di un altro Ministero o della Presidenza del Consiglio dei ministri e non si considerano appartenenti ai ruoli della magistratura. Tale inquadramento determina la riduzione temporanea della dotazione organica della magistratura, fino alla cessazione dall'impiego, mediante il congelamento di un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.

   b) dopo il comma 1, inserire i seguenti:

  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, non eletti, che hanno ricoperto la carica di componente del governo, di assessore nella giunta Pag. 52delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, e di assessore comunale.
  1-ter. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo provvede a disciplinare l'inquadramento dei magistrati ricollocati nei ruoli di cui al presente articolo. Il regolamento disciplina le modalità del predetto inquadramento, prevedendo la collocazione funzionale dei magistrati all'interno dell'amministrazione in cui sono ricollocati e il relativo trattamento economico.
  1-quater. L'inquadramento giuridico ed economico dei magistrati ricollocati prevede l'assegnazione nei ruoli amministrativi dirigenziali non generali delle amministrazioni di destinazione e, se superiore a quello previsto dal nuovo inquadramento, la conservazione, senza soluzione di continuità, del trattamento economico annuo lordo in godimento all'atto del collocamento in aspettativa. Il predetto trattamento economico è determinato limitatamente alle voci fisse e continuative, con esclusione delle voci correlate allo svolgimento della funzione magistratuale, mediante il riconoscimento di un assegno ad personam, riassorbibile con gli eventuali miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

  Conseguentemente sopprimere la parte conseguenziale.
0.16.11.6. Costa, Magi.

  All'emendamento 16.11 del Governo, parte principale relativa al comma 1, dopo le parole: sono collocati, inserire le seguenti: per un periodo di cinque anni decorrente dal giorno di cessazione dell'incarico e, dopo le parole: sino alla cessazione dall'impiego inserire le seguenti: o al decorso del periodo di cinque anni di cui al primo periodo.
0.16.11.24. Bazoli, Bordo.

  All'emendamento 16.11 del Governo, parte principale relativa al comma 1, dopo le parole: sono collocati, inserire le seguenti: per un periodo di cinque anni decorrente dal giorno di cessazione dell'incarico e, dopo le parole: sino alla cessazione dall'impiego inserire le seguenti: o al decorso del periodo di cinque anni di cui al primo periodo.
0.16.11.25. Bazoli, Bordo.

  All'emendamento 16.11 del Governo, parte principale relativa al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: sono collocati, aggiungere: per un periodo di anni cinque.
0.16.11.10. Bartolozzi.

  All'emendamento 16.11 del Governo, parte principale relativa al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: il Ministero di appartenenza, aggiungere le seguenti: , un altro Ministero o della Presidenza del Consiglio dei ministri.
0.16.11.11. Bartolozzi.

  All'emendamento 16.11 del Governo, parte principale relativa al comma 1, al primo periodo, le parole: , per i magistrati amministrativi e contabili sono soppresse.
0.16.11.12. Bartolozzi.

  All'emendamento 16.11 del Governo, parte principale relativa al comma 1, al primo periodo, le parole: e contabili, sono sostituite dalle seguenti: , contabili e tributari.
0.16.11.8. Bartolozzi.

  All'emendamento 16.11 del Governo, parte principale relativa al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: Presidenza del Consiglio dei ministri aggiungere le seguenti: con esclusione degli incarichi di diretta collaborazione, salva l'assunzione di diversi incarichi fuori ruolo presso altre amministrazioni.
0.16.11.21. Annibali, Vitiello.

Pag. 53

  All'emendamento 16.11 del Governo, parte principale relativa al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: Presidenza del Consiglio, aggiungere le seguenti: o presso l'Avvocatura dello Stato.
0.16.11.1. D'Orso, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Ferraresi, Giuliano, Salafia, Sarti, Scutellà.

  All'emendamento 16.11 del Governo, parte principale relativa al comma 1, al primo periodo, sopprimere le parole da: , ovvero sono ricollocati in ruolo fino alla fine del periodo.
0.16.11.23. Vitiello, Annibali.

  All'emendamento 16.11 del Governo, parte principale relativa al comma 1, al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: ovvero sono ricollocati in ruolo e destinati dai rispettivi organi di autogoverno allo svolgimento di attività non direttamente giurisdizionali, né giudicanti né requirenti,.
0.16.11.15. D'Ettore, Parisse.

  All'emendamento 16.11 del Governo, parte principale relativa al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: ricollocati in ruolo e destinati aggiungere le seguenti: per un periodo di anni cinque.
0.16.11.13. Bartolozzi.

  All'emendamento 16.11 del Governo, parte principale, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: né giudicanti né requirenti, inserire le seguenti: ovvero sono destinati, anche in soprannumero, nei ruoli dell'Avvocatura dello Stato,;

   b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: 1-bis). I magistrati in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, alla cessazione del mandato parlamentare, su loro richiesta, sono collocati a riposo, anche in deroga alla normativa vigente, con possibilità di riscatto figurativo fino ad un massimo di anni cinque di servizio, compatibili in aggiunta ai periodi già riscattati, e salvo, in ogni caso, il limite di trentacinque anni di contribuzione previsto al fine del trattamento pensionistico di anzianità.
0.16.11.19. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  All'emendamento 16.11 del Governo, parte principale relativa al comma 1, al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: salva l'assunzione di diversi incarichi fuori ruolo presso altre amministrazioni senza che derivino posizioni soprannumerarie.
0.16.11.4. Costa, Magi.

  All'emendamento 16.11 del Governo, parte principale relativa al comma 1, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , decorso un periodo di due anni in posizione di studio e con assegnazione a distretto diverso da quello di ultima assegnazione.
0.16.11.22. Vitiello, Annibali.

  All'emendamento 16.11 del Governo, parte principale relativa al comma 1, al terzo periodo, dopo le parole: di cui al periodo precedente, aggiungere le seguenti: , ivi compresa la progressione economica e previdenziale anche in relazione al disposto dell'articolo 5 della legge 5 agosto 1998, n. 303.
0.16.11.14. Bartolozzi.

  All'emendamento 16.11 del Governo, prima della parte conseguenziale, inserire il seguente periodo:

  Al comma 3, dopo la parola: assunte aggiungere la seguente: mantenute.
0.16.11.7. Costa, Magi.

  Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

  1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che hanno ricoperto la Pag. 54carica di parlamentare nazionale o europeo, di consigliere regionale o provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di presidente nelle giunte delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, di sindaco o di consigliere comunale al termine del mandato, qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio, sono collocati in posizione di fuori ruolo, presso il ministero di appartenenza oppure, per i magistrati amministrativi e contabili, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ovvero sono ricollocati in ruolo e destinati dai rispettivi organi di autogoverno allo svolgimento di attività non direttamente giurisdizionali, né giudicanti né requirenti, salva l'assunzione di diversi incarichi fuori ruolo presso altre amministrazioni senza che derivino posizioni soprannumerarie. In caso di collocamento in posizione di fuori ruolo ai sensi del presente comma, nella dotazione organica della magistratura è congelato un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario, sino alla cessazione dall'impiego. Il trattamento economico spettante ai magistrati di cui al periodo precedente resta a carico dell'amministrazione di appartenenza senza nuovi o maggiori oneri.

  Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le parole: e incarichi di governo;
16.11. Il Governo.

ART. 17.

  Sopprimerlo.
17.3. Il Governo.

ART. 18.

  Sopprimerlo.
18.10. Il Governo.

ART. 19.

  All'emendamento 19. 10 del Governo, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire il comma 1 con il seguente: 1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari collocati fuori ruolo per l'assunzione di incarichi di capo e di vicecapo dell'ufficio di gabinetto, di Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, di capo e di vicecapo di dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri, nonché presso i consigli e le giunte regionali per un periodo di due anni decorrente dal giorno di cessazione dell'incarico non possono fare domanda per accedere a incarichi direttivi o a qualifiche direttive, fatto salvo il caso in cui l'incarico direttivo sia stato ricoperto o la qualifica già posseduta;

   b) al comma 2, sostituire il primo periodo con i seguenti: Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari non eletti, che hanno ricoperto la carica di componente del governo, di assessore nella giunta delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, e di assessore comunale a seguito del ricollocamento in ruolo, per un periodo di tre anni decorrente dal giorno di cessazione dell'incarico fino alla maturazione dell'età per il pensionamento obbligatorio. Nel corso del suddetto periodo gli stessi magistrati possono essere destinati solo allo svolgimento di attività non direttamente giurisdizionali, né giudicanti né requirenti ovvero a funzioni individuate dai rispettivi organi di autogoverno che non comportano situazioni anche astratte di incompatibilità in relazione alla attività svolta durante lo svolgimento dell'incarico.
0.19.10.29. Bordo, Bazoli.

  All'emendamento 19.10 del Governo, sostituire il comma 1, con il seguente: 1. Al rientro in ruolo dei magistrati ordinari, Pag. 55amministrativi, contabili, tributari e militari che abbiano ricoperto incarichi apicali quali capo o vicecapo di un ufficio di diretta collaborazione, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e di Ministeri, capo o vicecapo di dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri e di Ministeri, capo o vicecapo di dipartimento presso i consigli e le giunte regionali, si applica la disciplina giuridica di cui al precedente articolo 16.
0.19.10.13. Bartolozzi.

  All'emendamento 19.10 del Governo, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari collocati fuori ruolo per l'assunzione di incarichi di capo e di vicecapo di un ufficio di diretta collaborazione, di Segretario generale della Presidenza dei Consiglio dei ministri e dei Ministeri, di capo e di vicecapo di dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri, nonché presso i consigli e le giunte regionali non possono fare domanda per accedere a incarichi direttivi o a qualifiche direttive per un periodo di due anni decorrente dal giorno di cessazione dell'incarico, fatto salvo il caso in cui in precedenza l'incarico direttivo sia stato ricoperto o la qualifica già posseduta.
0.19.10.26. Bazoli, Bordo.

  All'emendamento 19.10 del Governo, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari collocati fuori ruolo per l'assunzione di incarichi di capo e di vicecapo dell'ufficio di gabinetto, di Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, di capo e di vicecapo di dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri, nonché presso i consigli e le giunte regionali, dal giorno di cessazione dell'incarico sono ricollocati in ruolo.
0.19.10.18. Bordo.

  All'emendamento 19.10 del Governo, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: per l'assunzione di incarichi aggiungere le seguenti: di componente delle Autorità amministrative indipendenti, comunque denominate, nonché di Segretario generale, Direttore generale o Capo di Gabinetto presso le medesime Autorità amministrative indipendenti,;

   b) al comma 1, sostituire le parole: non direttamente giurisdizionali, né giudicanti né requirenti con le seguenti: , anche giurisdizionali, in materie diverse da quelle riconducibili agli ambiti di competenza dell'ultimo incarico svolto.;

   c) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: in posizione di fuori ruolo, aggiungere le seguenti: anche con riguardo a quanto previsto dal comma 5-bis dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 nonché dal comma 1-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021 n. 215,.
*0.19.10.1. Schullian.
*0.19.10.2. Conte, Fassina.
*0.19.10.11. Bisa, Turri, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Paolini, Tateo, Tomasi.

  All'emendamento 19.10 del Governo, comma 1, dopo le parole: di capo e di vicecapo di dipartimento aggiungere le seguenti: , di capo o di componente dell'ufficio legislativo.
0.19.10.22. Pittalis, Cassinelli, Cristina, Giannone, Siracusano, Rossello.

  All'emendamento 19.10 del Governo, comma 1, dopo le parole: i consigli e le giunte regionali aggiungere le seguenti: e il Capo e Vice capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.
0.19.10.9. Costa, Magi.

Pag. 56

  All'emendamento 19.10 del Governo, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sostituire le parole: per un periodo di tre anni decorrente dal giorno di cessazione dell'incarico sono ricollocati in ruolo con le seguenti: sono ricollocati in ruolo presso altre amministrazioni;

   b) al comma 1, sopprimere le parole: e destinati dai rispettivi organi di autogoverno allo svolgimento di attività non direttamente giurisdizionali, né giudicanti né requirenti,;

   c) al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: , ad eccezione del limite dei tre anni.
0.19.10.17. D'Ettore, Parisse.

  All'emendamento 19.10 del Governo, comma 1, sopprimere le parole: per un periodo di tre anni decorrente.
0.19.10.8. Costa, Magi.

  All'emendamento 19.10 del Governo, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: e le giunte regionali per un periodo di sostituire la parola: tre con la seguente: due e sostituire le parole: sono ricollocati in ruolo senza che derivino posizioni soprannumerarie e destinati dai rispettivi organi di autogoverno allo svolgimento di attività non direttamente giurisdizionali, né giudicanti né requirenti con le seguenti: non possono fare domanda per accedere a incarichi direttivi o a qualifiche direttive, fatto salvo il caso in cui l'incarico direttivo sia stato ricoperto o la qualifica già posseduta;

   b) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: ad eccezione del limite dei tre anni e con le seguenti: per un periodo di tre anni decorrente dal giorno di cessazione dell'incarico o e, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Nel corso del suddetto periodo gli stessi magistrati possono essere destinati solo allo svolgimento di attività non direttamente giurisdizionali, né giudicanti né requirenti ovvero a funzioni individuate dai rispettivi organi di autogoverno che non comportano situazioni anche astratte di incompatibilità in relazione alla attività svolta durate lo svolgimento dell'incarico.
0.19.10.28. Bordo, Bazoli.

  All'emendamento 19. 10 del Governo, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sostituire la parola: tre con la seguente: due e aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero a funzioni individuate dai rispettivi organi di autogoverno che non comportano situazioni anche astratte di incompatibilità in relazione alla attività svolta durante lo svolgimento dell'incarico;

   b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: ricollocamento in ruolo, aggiungere le seguenti; per un periodo di tre anni decorrente dal giorno di cessazione dell'incarico o al decorso del periodo di tre anni di cui al presente comma e dopo le parole: sino alla cessazione dell'impiego aggiungere le seguenti: o al decorso del periodo di tre anni di cui al primo periodo del presente comma.
0.19.10.30. Bordo, Bazoli.

  All'emendamento 19.10, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sostituire la parola: tre con la seguente: due e aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero a funzioni individuate dai rispettivi organi di autogoverno che non comportano situazioni anche astratte di incompatibilità in relazione alla attività svolta durante lo svolgimento dell'incarico;

   b) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: ad eccezione del limite dei tre anni e con le seguenti: per un periodo di tre anni decorrente dal giorno di cessazione dell'incarico o e, al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o al Pag. 57decorso del periodo di tre anni di cui al primo periodo del presente comma.
0.19.10.27. Bordo, Bazoli.

  All'emendamento 19.10 del Governo, commi 1 e 2, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: cinque anni.
*0.19.10.6. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli, Vinci.
*0.19.10.7. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci, Prisco, Lucaselli.

  All'emendamento 19.10 del Governo, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sostituire le parole da: sono ricollocati in ruolo fino alla fine del periodo con le seguenti: sono collocati in posizione di fuori ruolo, presso il Ministero di appartenenza oppure, per i magistrati amministrativi e contabili, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Il trattamento economico spettante ai magistrati di cui al periodo precedente resta a carico dell'amministrazione di appartenenza senza nuovi o maggiori oneri;

   b) sopprimere il comma 2.
0.19.10.24. Vitiello, Annibali.

  All'emendamento 19.10 del Governo, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: decorso un periodo di due anni in posizione di studio fuori ruolo e con assegnazione a distretto diverso da quello di ultima assegnazione.
0.19.10.25. Vitiello, Annibali.

  All'emendamento 19.10 del Governo, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sopprimere il comma 2;

   b) al comma 3, sostituire le parole: di cui ai commi 1 e 2 con le seguenti: del comma 1.
0.19.10.20. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  All'emendamento 19.10:

    1) sopprimere il comma 2;

    2) al comma 3, sostituire le parole: «ai commi 1 e 2» con le seguenti:

   «al comma 1»;

    3) alla rubrica dell'articolo 19, sopprimere le seguenti parole: «e incarichi di governo non elettivi».
0.19.10.32. Sarti, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Ferraresi, Giuliano, Salafia, Scutellà.

  All'emendamento 19.10, sopprimere il comma 2 e alla rubrica, sopprimere le parole «e incarichi di governo non elettivi».
0.19.10.33. Costa, Magi.

  All'emendamento 19.10 del Governo, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire il comma 2 con il seguente: 2. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari non eletti che hanno ricoperto la carica di componente del Governo, di assessore nella giunta delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, e di assessore comunale al termine del mandato, qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio, sono collocati in posizione di fuori ruolo, presso il Ministero di appartenenza oppure, per i magistrati amministrativi e contabili, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ovvero sono ricollocati in ruolo e destinati dai rispettivi organi di autogoverno allo svolgimento di attività non direttamente giurisdizionali, né giudicanti né requirenti, ovvero sono destinati, anche in soprannumero, nei ruoli dell'Avvocatura dello Stato, salva l'assunzione di diversi incarichi fuori ruolo presso altre amministrazioni senza che derivino posizioni soprannumerarie. In caso di collocamento in posizione di fuori ruolo ai sensi del presente comma, nella dotazione organica della magistratura è congelato un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario, sino alla cessazione dall'impiego.Pag. 58 Il trattamento economico spettante ai magistrati di cui al periodo precedente resta a carico dell'amministrazione di appartenenza senza nuovi o maggiori oneri.;

   b) al comma 3, sostituire le parole: di cui ai commi 1 e 2 con le seguenti: di cui al comma 1;

   c) dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. I magistrati di cui al comma 2, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, alla cessazione dell'incarico, su loro richiesta, sono collocati a riposo, anche in deroga alla normativa vigente, con possibilità di riscatto figurativo fino a un massimo di anni cinque di servizio, compatibili in aggiunta ai periodi già riscattati, e salvo, in ogni caso, il limite di trentacinque anni di contribuzione previsto al fine del trattamento pensionistico di anzianità.
0.19.10.21. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  All'emendamento 19.10 del Governo, sostituire il comma 2 con il seguente: 2. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, non eletti, che hanno ricoperto la carica di componente del Governo, di assessore nella giunta delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, e di assessore comunale, per quattro anni sono collocati in posizione di fuori ruolo, presso il Ministero di appartenenza oppure, per i magistrati amministrativi e contabili, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ovvero sono ricollocati in ruolo e destinati dai rispettivi organi di autogoverno allo svolgimento di attività non direttamente giurisdizionali, né giudicanti né requirenti, salva l'assunzione di diversi incarichi fuori ruolo presso altre amministrazioni senza che derivino posizioni soprannumerarie. In caso di collocamento in posizione di fuori ruolo ai sensi del presente comma, nella dotazione organica della magistratura è congelato un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario, fino alla cessazione dell'impiego. Il trattamento economico spettante ai magistrati di cui al periodo precedente resta a carico dell'amministrazione di appartenenza senza nuovi o maggiori oneri.
0.19.10.19. Bordo.

  All'emendamento 19.10 del Governo, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: di cui al comma 1 con le seguenti: di cui all'articolo 16 e sopprimere le parole da: a seguito del ricollocamento in ruolo fino alla fine del comma.
0.19.10.15. Bartolozzi.

  All'emendamento 19.10 del Governo, comma 2, primo periodo, dopo la parola: contabili aggiungere la seguente: , tributari.
0.19.10.14. Bartolozzi.

  All'emendamento 19.10 del Governo, comma 2, primo periodo, sostituire la parola: tre con la seguente: cinque.
0.19.10.16. Bartolozzi.

  All'emendamento 19.10 del Governo, comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: e di assunzione di diversi incarichi fuori ruolo presso altre amministrazioni.
0.19.10.12. Bisa, Turri, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Paolini, Tateo, Tomasi.

  All'emendamento 19.10 del Governo, sopprimere i commi 3 e 4.
0.19.10.3. Colletti.

  All'emendamento 19.10 del Governo, sostituire il comma 4 con il seguente: 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti gli incarichi ivi previsti decorsi novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
0.19.10.23. Annibali, Ferri, Vitiello.

Pag. 59

  All'emendamento 19.10 del Governo, comma 4, dopo la parola: assunti aggiungere le seguenti: o mantenuti.
0.19.10.10. Costa, Magi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 19.
(Ricollocamento a seguito dell'assunzione di incarichi apicali e incarichi di governo non elettivi)

  1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari collocati fuori ruolo per l'assunzione di incarichi di capo e di vicecapo dell'ufficio di gabinetto, di Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, di capo e di vicecapo di dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri, nonché presso i consigli e le giunte regionali per un periodo di tre anni decorrente dal giorno di cessazione dell'incarico sono ricollocati in ruolo senza che derivino posizioni soprannumerarie e destinati dai rispettivi organi di autogoverno allo svolgimento di attività non direttamente giurisdizionali, né giudicanti né requirenti.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, non eletti, che hanno ricoperto la carica di componente del governo, di assessore nella giunta delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, e di assessore comunale a seguito del ricollocamento in ruolo, ad eccezione del limite dei tre anni e fino alla maturazione dell'età per il pensionamento obbligatorio. Resta ferma la possibilità di collocamento in posizione di fuori ruolo, presso il ministero di appartenenza oppure, per i magistrati amministrativi e contabili, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e di assunzione di diversi incarichi fuori ruolo presso altre amministrazioni con congelamento nella dotazione organica della magistratura di appartenenza di un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario, sino alla cessazione dall'impiego. Il trattamento economico spettante ai magistrati di cui al periodo precedente resta a carico dell'amministrazione di appartenenza senza nuovi o maggiori oneri.
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nei casi in cui l'incarico sia cessato prima del decorso di un anno dall'assunzione.
  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli incarichi ivi previsti assunti dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
19.10. Il Governo.

ART. 20.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. All'articolo 1 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dopo il primo comma è inserito il seguente:

   «1-bis. All'interno del Consiglio i componenti svolgono le loro funzioni in piena indipendenza e imparzialità. I magistrati eletti si distinguono tra loro solo per categoria di appartenenza».
20.3. Il Governo.

ART. 21.

  All'emendamento 21.6 del Governo, comma 1, sostituire le parole da: il Presidente del Consiglio sino a: regolamento generale con le seguenti: I componenti della singola commissione sono individuati annualmente tramite sorteggio, garantendo un equilibrato rapporto interno in relazione alle categorie dei magistrati.
0.21.6.8. Bartolozzi.

  All'emendamento 21.6 del Governo, comma 1, sostituire le parole da: Il Presidente del Consiglio superiore, fino alla fine del periodo, con le seguenti: I componenti Pag. 60delle singole Commissioni sono individuati annualmente tramite sorteggio.
0.21.6.5. Scutellà, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Ferraresi, Giuliano, Salafia, Sarti.

  All'emendamento 21.6 del Governo, comma 1, sostituire le parole da: Il Presidente del Consiglio superiore, fino alla fine del periodo, con le seguenti: Il Presidente del Consiglio superiore, ogni sedici mesi, su proposta del Comitato di Presidenza, nomina le commissioni previste dalla legge e dal regolamento generale, in conformità ai criteri di composizione in quest'ultimo dettati.
0.21.6.4. Scutellà, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Ferraresi, Giuliano, Salafia, Sarti.

  All'emendamento 21.6 del Governo, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, sostituire le parole: due anni con le seguenti: ogni anno;

   b) al secondo periodo, sostituire le parole: a una sola commissione e non possono con le seguenti: , in base al principio della rotazione applicato a tutti i componenti del Consiglio superiore della magistratura, a ogni commissione e possono;

   c) dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Ciascun componente non può far parte della medesima commissione per più di due volte, comunque non consecutive.
0.21.6.1. Colletti.

  All'emendamento 21.6 del Governo, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, sostituire le parole: due anni con le seguenti: otto mesi;

   b) al secondo periodo, sostituire le parole: a una sola commissione e non possono con le seguenti: , in base al principio della rotazione applicato a tutti i componenti del Consiglio superiore della magistratura, a ogni commissione e possono;

   c) dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Ciascun componente non può far parte della medesima commissione per più di due volte, comunque non consecutive.
0.21.6.2. Colletti.

  All'emendamento 21.6 del Governo, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. I Presidenti delle commissioni curano, almeno semestralmente, l'interlocuzione con le Commissioni Giustizia della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
0.21.6.7. Potenti, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

  All'emendamento 21.6 del Governo, aggiungere, in fine, il seguente:

  1-bis. La composizione delle commissioni e la nomina degli incarichi di presidenza e vicepresidenza devono rispettare la proporzione dei componenti eletti tra i magistrati e quelli eletti dal Parlamento e assicurare, per i componenti eletti tra i magistrati, il pluralismo conseguente ai risultati elettorali.
0.21.6.6. Cirielli, Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci, Prisco, Lucaselli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 21.
(Modifiche concernenti la composizione delle Commissioni)

  1. L'articolo 3 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente: «Il Presidente del Consiglio superiore, ogni due anni, su proposta del Comitato di Presidenza, nomina le commissioni previste dalla legge e dal regolamento generale. I componenti effettivi della sezione disciplinare possono essere assegnati a una sola commissione e non possono comporre le commissioniPag. 61 per il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, per le valutazioni di professionalità e in materia di incompatibilità nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e di applicazione dell'articolo 2, secondo comma, del regio decreto 31 maggio 1946, n. 511.».
21.6. Il Governo.

ART. 22.

  All'emendamento 22.4 del Governo, parte principale, lettera b), sostituire le parole: un componente eletto dal Parlamento; un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; due magistrati che esercitano le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c) con le seguenti: due componenti eletti dal Parlamento; un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; un magistrato che esercita le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c).
0.22.4.7. Maschio, Varchi, Lucaselli.

  All'emendamento 22.4 del Governo, parte consequenziale, sopprimere il numero 2).
0.22.4.1. Colletti.

  All'emendamento del Governo 22.4, nella parte consequenziale, numero 2), capoverso, sostituire il primo periodo con il seguente: Il Consiglio superiore determina i criteri per la sostituzione dei componenti della sezione disciplinare, che può essere disposta solo in caso di incompatibilità, astensione, ricusazione o altro motivato impedimento.
0.22.4.3. Scutellà, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Ferraresi, Giuliano, Salafia, Sarti.

  All'emendamento 22.4 del Governo, parte conseguenziale, numero 2), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: Il presidente della sezione disciplinare con le seguenti: Il Consiglio superiore della magistratura e, conseguentemente, sopprimere le parole: e li comunica al Consiglio.
0.22.4.6. Bartolozzi.

  All'emendamento 22.4 del Governo, parte consequenziale, numero 2), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il vicepresidente del Consiglio superiore è componente di diritto, gli altri componenti della sezione, effettivi e supplenti, sono individuati tramite sorteggio.
0.22.4.4. Scutellà, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Ferraresi, Giuliano, Salafia, Sarti.

  All'emendamento 22.4 del Governo, parte consequenziale, sopprimere il numero 3).
0.22.4.2. Colletti.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

   «I componenti effettivi sono: il vicepresidente del Consiglio superiore, che presiede la sezione per l'intera durata della consiliatura; un componente eletto dal Parlamento; un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; due magistrati che esercitano le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c); un magistrato che esercita le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b).»;

  Conseguentemente, al medesimo comma 1:

  1) sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) il terzo comma è sostituito dal seguente: «I componenti supplenti sono: un componente eletto dal Parlamento; un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; due magistrati che esercitano le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c); un magistrato che esercita le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b). Resta Pag. 62ferma la possibilità di eleggere ulteriori componenti supplenti in caso di impossibilità di formare il collegio.»;

  2) sostituire la lettera d) con la seguente:

   d) dopo l'ultimo comma è inserito il seguente: «Il Consiglio superiore determina i criteri per la sostituzione dei componenti della sezione disciplinare, che può essere disposta solo in caso di incompatibilità o impedimento assoluto. Il Presidente della sezione disciplinare predetermina i criteri per l'assegnazione dei procedimenti ai componenti effettivi della sezione e li comunica al Consiglio.».

  3) sopprimere la lettera e).
22.4. Il Governo.

ART. 24.

  All'emendamento 24.5 del Governo, parte principale, comma 1:

   al capoverso 1, dopo le parole: ha conseguito, ovunque ricorrano, inserire la seguente: almeno;

   al capoverso 2, sostituire il primo periodo con i seguenti: Il segretario generale e il vicesegretario sono individuati dal Consiglio, su proposta del Comitato di presidenza, previo concorso per titoli aperto, rispettivamente, ai magistrati con almeno la quinta e la terza valutazione di professionalità. I titoli valutabili e i criteri per la relativa valutazione sono definiti nel regolamento generale.
0.24.5.1. Scutellà, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Ferraresi, Giuliano, Salafia, Sarti.

  All'emendamento 24.5 del Governo, parte principale, comma 1, al capoverso 1, sostituire le parole: quinta valutazione con le seguenti: quarta valutazione.
0.24.5.5. Bartolozzi.

  All'emendamento 24.5 del Governo, parte principale, capoverso Articolo 24, comma 1, sostituire le parole: terza valutazione con le seguenti: quarta valutazione.
0.24.5.6. Bartolozzi.

  All'emendamento 24.5 del Governo, parte principale, capoverso Articolo 24, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) all'alinea comma 2 , primo periodo, sostituire la parola: individuato con la seguente: proposto;

   b) all'alinea comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: nominato con la seguente: proposto;

   c) all'alinea comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'incarico è conferito con delibera del Consiglio superiore della magistratura;

   d) all'alinea comma 4, terzo periodo, sostituire la parola: Almeno con le seguenti: Non oltre.
0.24.5.16. Bazoli.

  All'emendamento 24.5 del Governo, parte principale, capoverso Articolo 24, comma 1, alinea comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: previo concorso per titoli con le seguenti: previo esperimento di una prova articolata in un elaborato scritto ed un colloquio.

  Conseguentemente, all'alinea comma 4, primo periodo, sostituire le parole: dei titoli e colloquio con le seguenti: consistente in un elaborato scritto e un colloquio.
0.24.5.3. Potenti, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

  All'emendamento 24.5 del Governo, parte principale, capoverso Articolo 24, comma 1, alinea comma 2, sostituire le parole: previo concorso per titoli con le seguenti: previo interpello.
0.24.5.7. Bartolozzi.

Pag. 63

  All'emendamento 24.5 del Governo, parte principale, capoverso Articolo 24, comma 1, alinea comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: La Commissione incaricata fino alle: Almeno un terzo con le seguenti: La Commissione incaricata della selezione è formata da un magistrato di legittimità, che la presiede, un consigliere di Stato e tre professori ordinari in materie giuridiche. I magistrati sono individuati dal Consiglio entro una rosa di nomi, rispettivamente, per ciascuna figura da selezionare, di cinque e tre unità, individuata dal Comitato di presidenza tra coloro che abbiano manifestato preventivamente disponibilità a seguito di interpello. I professori sono individuati dal Consiglio entro una rosa di nomi non superiore a nove indicata dal Consiglio universitario nazionale (CUN), a seguito di interpello. Un quinto.
0.24.5.2. Scutellà, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Ferraresi, Giuliano, Salafia, Sarti.

  All'emendamento 24.5 del Governo, parte principale, capoverso Articolo 24, comma 1, alinea comma 4, secondo periodo, dopo le parole: due magistrati di legittimità aggiungere le seguenti: , un avvocato dopo venti anni di esercizio e, conseguentemente, sostituire le parole: tre professori con le seguenti: due professori.
0.24.5.8. Bartolozzi.

  All'emendamento 24.5 del Governo, parte principale, capoverso Articolo 24, comma 1, alinea comma 4, quarto periodo, sostituire le parole: almeno la seconda valutazione con le seguenti: almeno la quarta valutazione di professionalità.
0.24.5.9. Bartolozzi.

  All'emendamento 24.5 del Governo, parte conseguenziale, capoverso Articolo 24-bis, comma 1, alinea comma 2, sostituire le parole: dell'incarico del componente che ne ha chiesto il conferimento con le seguenti: della consiliatura.
0.24.5.10. Bartolozzi.

  All'emendamento 24.5 del Governo, parte conseguenziale, capoverso Articolo 24-bis, comma 1, alinea comma 4, dopo le parole: contratti di collaborazione continuativa aggiungere le seguenti: per un numero massimo di cinque unità.
0.24.5.11. Bartolozzi.

  All'emendamento 24.5 del Governo, parte conseguenziale, capoverso Articolo 24-bis, comma 1, alinea comma 6, dopo le parole: contratti di collaborazione continuativa aggiungere le seguenti: per un numero massimo di cinque unità.
0.24.5.12. Bartolozzi.

  All'emendamento 24.5 del Governo, parte conseguenziale, capoverso Articolo 24-bis, comma 1, alinea comma 6, primo periodo, sostituire le parole: dieci anni con le seguenti: quindici anni.
0.24.5.13. Bartolozzi.

  All'emendamento 24.5 del Governo, parte conseguenziale, capoverso Articolo 24-bis, comma 1, alinea comma 6, primo periodo, sostituire le parole: dieci anni con le seguenti: dodici anni.
0.24.5.14. Bartolozzi.

  All'emendamento 24.5 del Governo, parte conseguenziale, capoverso Articolo 24-bis, comma 1, alinea comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: e ricercatori.

  Conseguentemente, all'alinea comma 7, sopprimere le parole: e ricercatori.
0.24.5.15. Bartolozzi.

Pag. 64

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 24.
(Selezione dei magistrali addetti alla segreteria)

  1. L'articolo 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

   «1. La segreteria del Consiglio superiore della magistratura è diretta da un magistrato, segretario generale, che ha conseguito la quinta valutazione di professionalità, e da un magistrato, vicesegretario generale, che ha conseguito la terza valutazione di professionalità, che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di impedimento.
   2. Il segretario generale è individuato dal Comitato di presidenza, previo interpello aperto a tutti i magistrati, e l'incarico è conferito con delibera del Consiglio superiore della magistratura. Il vicesegretario generale è nominato dal Comitato di presidenza, previo concorso per titoli aperto a tutti i magistrati. A seguito della nomina il segretario e il vicesegretario sono posti fuori del ruolo organico della magistratura. Fermo restando il limite massimo complessivo decennale di collocamento fuori ruolo per i magistrati, gli incarichi di segretario generale e di vicesegretario generale hanno una durata massima di sei anni. L'assegnazione alla segreteria, nonché la successiva ricollocazione nel ruolo, sono considerate a tutti gli effetti trasferimenti d'ufficio.
   3. La segreteria dipende funzionalmente dal Comitato di presidenza. Le funzioni del segretario generale e del magistrato che lo coadiuva sono definite dal regolamento generale.
   4. Il Consiglio superiore della magistratura può assegnare alla segreteria un numero non superiore a diciotto componenti esterni, nei limiti delle proprie risorse finanziarie, selezionati mediante procedura di valutazione dei titoli e colloquio. La commissione incaricata della selezione è formata da due magistrati di legittimità e da tre professori ordinari in materie giuridiche, individuati dal Comitato di presidenza. Almeno un terzo dei posti è riservato a dirigenti amministrativi provenienti da organi costituzionali e amministrazioni pubbliche con almeno otto anni di esperienza. I magistrati devono possedere almeno la seconda valutazione di professionalità. La graduatoria degli idonei, adottata in esito ad ogni procedura selettiva, ha validità di tre anni. I magistrati assegnati alla segreteria sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura. Fermo restando il limite massimo complessivo decennale di collocamento fuori ruolo per i magistrati, l'incarico di magistrato o dirigente amministrativo addetto alla segreteria generale ha una durata massima di sei anni.
   5. Ove ai magistrati di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo siano riconosciute indennità, il limite massimo retributivo onnicomprensivo non può superare quello indicato all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come integrato dall'articolo 1, comma 68, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

  Conseguentemente, dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37)

  1. L'articolo 3 del decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37, è sostituito dal seguente:

   «1. Il C.S.M., nei limiti dei fondi stanziati per il suo funzionamento, può stipulare contratti di collaborazione continuativa per esigenze che richiedano particolari professionalità e specializzazioni per la segreteria particolare del vicepresidente, per l'assistenza di segreteria e di studio dei componenti del consiglio.
   2. I contratti di cui al comma 1 non possono riguardare più di trentadue unità; scadono automaticamente alla cessazione dell'incarico del componente che ne ha chiesto il conferimento, non possono essere rinnovati e non possono convertirsi in contratti a tempo indeterminato.Pag. 65
   3. Qualora i collaboratori di cui al comma 1 e 2 siano pubblici dipendenti, sono posti fuori ruolo, nel limite massimo di dodici unità, in aspettativa o comando, senza alcun onere economico per l'amministrazione di appartenenza.
   4. Il C.S.M., nei limiti dei fondi stanziati per il suo funzionamento, può stipulare contratti di collaborazione continuativa ai fini di conferire l'incarico previsto e regolato dall'articolo 7, comma 4, della legge 24 marzo 1958, n. 195.
   5. I dirigenti di cui all'articolo 7, comma 4, della legge 24 marzo 1958, n. 195, selezionati mediante le procedure concorsuali previste dal predetto comma 4, sono posti fuori ruolo, in aspettativa o comando, senza alcun onere economico per l'amministrazione di appartenenza. I contratti di cui al comma 4 hanno durata massima di sei anni, non possono essere rinnovati e non possono convertirsi in contratti a tempo indeterminato.
   6. Il C.S.M., nei limiti dei fondi stanziati per il suo funzionamento, può stipulare ulteriori contratti di collaborazione continuativa al fine di conferire ad avvocati con almeno dieci anni di esercizio effettivo e a professori e ricercatori universitari in materie giuridiche l'incarico previsto e regolato dall'articolo 7-bis, comma 3-bis, della legge 24 marzo 1958, n. 195. Tali contratti hanno durata massima di sei anni, non possono essere rinnovati e non possono convertirsi in contratti a tempo indeterminato.
   7. Qualora i professori e ricercatori universitari in materie giuridiche di cui al comma 6 siano pubblici dipendenti, sono posti fuori ruolo in aspettativa o comando, senza alcun onere economico per l'amministrazione di appartenenza.
   8. I tempi ed i modi di svolgimento delle prestazioni, nonché il relativo compenso, devono essere definiti all'atto della sottoscrizione del contratto.
   9. Agli adempimenti di quanto previsto dal presente articolo e dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, provvede il Segretario generale.».
24.5. Il Governo.

ART. 25.

  All'emendamento 25.8 del Governo, capoverso 3-bis, al primo periodo, sostituire le parole: dei titoli e colloquio con le seguenti: consistente in un elaborato scritto ed un colloquio.
0.25.8.4. Potenti, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

  All'emendamento 25.8 del Governo, capoverso 3-bis, primo periodo, dopo le parole: magistrati ordinari, sono aggiunte le seguenti: amministrativi e contabili,.
*0.25.8.3. Costa, Magi.
*0.25.8.11. Annibali, Ferri, Vitiello.

  All'emendamento 25.8 del Governo, capoverso 3-bis, le parole: la seconda, sono sostituite dalle seguenti: la quarta.
0.25.8.6. Bartolozzi.

  All'emendamento 25.8 del Governo, capoverso 3-bis, ovunque ricorrano, le parole: e ricercatori sono soppresse.
0.25.8.7. Bartolozzi.

  All'emendamento 25.8 del Governo, capoverso 3-bis, ovunque ricorrano, le parole: dieci anni, sono sostituite da: venti anni.
0.25.8.8. Bartolozzi.

  All'emendamento 25.8 del Governo, capoverso 3-bis, ovunque ricorrano, le parole: dieci anni, sono sostituite dalle seguenti: sedici anni.
0.25.8.9. Bartolozzi.

  All'emendamento 25.8 del Governo, capoverso 3-bis, sostituire il secondo periodo con il seguente: La commissione incaricata Pag. 66della selezione è formata con le modalità indicate nel comma 4 dell'articolo 7.
0.25.8.2. Scutellà, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Ferraresi, Giuliano, Salafia, Sarti.

  All'emendamento 25.8 del Governo, capoverso 3-bis, dopo le parole: due magistrati di legittimità, sono aggiunte le seguenti: un avvocato dopo venti anni di esercizio e, conseguentemente, le parole: tre professori sono sostituite dalle seguenti: due professori.
0.25.8.10. Bartolozzi.

  All'emendamento 25.8 del Governo, capoverso 3-bis, sopprimere le seguenti parole: Agli avvocati si applica l'articolo 20 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
0.25.8.1. Colletti.

  All'emendamento 25.8 del Governo, capoverso 3-bis, al settimo periodo, dopo le parole: Agli avvocati aggiungere la seguente: assegnati.
0.25.8.5. Potenti, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 25.
(Modifiche in materia di ufficio studi e documentazione)

  1. All'articolo 7-bis della legge 24 marzo 1958, n. 195, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

   «3-bis. Il Consiglio superiore della magistratura può assegnare all'ufficio studi e documentazione un numero non superiore a dodici componenti esterni, nei limiti delle proprie risorse finanziarie, selezionati mediante procedura di valutazione dei titoli e colloquio, aperta ai magistrati ordinari che abbiano conseguito la seconda valutazione di professionalità, professori e ricercatori universitari in materie giuridiche e avvocati con almeno dieci anni di esercizio effettivo. La commissione incaricata della selezione è formata da due magistrati di legittimità e da tre professori ordinari in materie giuridiche, individuati dal Comitato di presidenza. Almeno un terzo dei posti è riservato a professori e ricercatori universitari in materie giuridiche e avvocati con almeno dieci anni di esercizio effettivo. I magistrati assegnati all'ufficio studi sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura. I professori universitari sono collocati in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'articolo 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. La graduatoria degli idonei adottata in esito ad ogni procedura selettiva ha validità di tre anni. Agli avvocati si applica l'articolo 20 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Fermo restando il limite massimo complessivo decennale di collocamento fuori ruolo per i magistrati, l'incarico di addetto all'ufficio studi ha una durata massima di sei anni. Ove ai magistrati di cui al presente comma siano riconosciute indennità, il limite massimo retributivo onnicomprensivo non può superare quello indicato all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come integrato dall'articolo 1, comma 68, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».
25.8. Il Governo.

ART. 27.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 27 aggiungere il seguente:

Art. 27 – bis.
(Regolamento generale)

  1. All'articolo 20, comma 1, della legge 24 marzo 1958, n. 195, il n. 7 è sostituito dal seguente:

    «7) adotta il Regolamento generale per la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del Consiglio».
27.4. Il Governo.

Pag. 67

ART. 28.

  All'emendamento 28.5 del Governo, al comma 1, dopo le parole: di esercizio effettivo, aggiungere le seguenti: purché non siano componenti del Governo e non lo siano stati negli ultimi due anni e non siano componenti delle giunte delle regioni e delle provincie autonome di Trento e Bolzano e non lo siano stati negli ultimi due anni.
0.28.5.5. Bartolozzi.

  All'emendamento 28.5 del Governo, al comma 1, dopo le parole: esercizio effettivo, aggiungere le seguenti: purché non siano componenti del Governo e non lo siano stati negli ultimi due anni.
0.28.5.3. Sarti, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Ferraresi, Giuliano, Salafia, Scutellà.

  All'emendamento 28.5 del Governo, al comma 1, dopo le parole: esercizio effettivo, aggiungere le seguenti: purché non siano membri del Parlamento e non lo siano stati negli ultimi due anni.
0.28.5.4. Scutellà, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Ferraresi, Giuliano, Salafia, Sarti.

  All'emendamento 28.5 del Governo, al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Non sono comunque eleggibili coloro che hanno ricoperto la carica di deputato, senatore, Ministro, sottosegretario, presidente della giunta regionale, consigliere regionale, sottosegretario regionale, assessore regionale, presidente delle province autonome di Trento e Bolzano o di consigliere provinciale delle medesime province autonome, di sindaco, di consigliere comunale e di assessore comunale, prima che siano passati cinque anni dalla cessazione del mandato.
0.28.5.2. Colletti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 28.
(Eleggibilità dei componenti eletti dal Parlamento)

  1. Il quarto comma dell'articolo 22 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

   «I componenti da eleggere dal Parlamento sono scelti, nel rispetto della parità di genere garantita dagli articoli 3 e 51 della Costituzione, secondo principi di trasparenza nelle procedure di candidatura e di selezione, tra professori ordinari di università in materie giuridiche e tra avvocati dopo quindici anni di esercizio effettivo, nel rispetto dell'articolo 104 della Costituzione».
28.5. Il Governo.

ART. 29.

  All'emendamento 29.21 del Governo, comma 1, capoverso Art. 23, al comma 1, dopo le parole: magistratura avviene aggiungere le seguenti: mediante estrazione a sorte da un elenco di persone togate pari a cinque volte il numero di posti disponibili, formato da persone elette dai magistrati.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:

   sostituire il comma 2 con il seguente: 2. L'elezione si effettua su base collegiale, mediante un turno di votazione per la composizione dell'elenco dei candidati estraibili a sorte e nella successiva estrazione a sorte dei candidati che saranno proclamati eletti.;

   sostituire i commi 3 e 4 con il seguente: 3. Le operazioni di estrazione a sorte dei candidati da proclamare eletti sono definite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Pag. 68legge, da un decreto del Ministro della giustizia.
0.29.21.3. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli, Vinci.

  All'emendamento 29.21 del Governo, comma 1, capoverso Art. 23, comma 1, dopo la parola: personale, aggiungere la seguente: diretto.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso al comma 2, sostituire le lettere c) e d) con la seguente:

   c) in quattro collegi territoriali, per tredici magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;.
0.29.21.10. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  All'emendamento 29.21 del Governo, comma 1, capoverso, al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il rapporto tra la quota di eletti che provengono dalle funzioni giudicanti e la quota di eletti che provengono dalla funzione requirente deve rispettare la proporzione esistente tra magistrati giudicanti e magistrati requirenti al momento della presentazione delle candidature.
0.29.21.4. Costa, Magi.

  All'emendamento 29.21 del Governo, capoverso, sostituire i commi 2, 3 e 4 con i seguenti:

  2. L'elezione si effettua:

   a) in un collegio unico nazionale, per due magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte;

   b) in un collegio unico nazionale, per dieci magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia, ovvero che sono destinati alla Procura generale presso la Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 116 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 2 della legge 13 febbraio 2001, n. 48;

   c) in un collegio unico nazionale, per otto magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941, come sostituito dall'articolo 2 della citata legge n. 48 del 2001.

  3. Al primo turno l'Ufficio elettorale costituito ai sensi dell'articolo 25, comma 2, entro trenta giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni estrae a sorte, anche avvalendosi di strumenti informatici, tra tutti i magistrati aventi diritto all'elettorato passivo, 96 nominativi distribuiti tra i collegi di cui al comma 2, secondo le seguenti indicazioni:

   a) 12 magistrati per il collegio sub a) del comma 2;

   b) 24 magistrati per il collegio sub b) del comma 2;

   c) 60 magistrati per il collegio sub c) del comma 2.

  4. Al secondo turno di scelta, l'elezione avviene, per collegi, con voto personale, diretto e segreto tra i magistrati risultati estratti a sorte.
  5. Lo svolgimento dell'incarico di componente del Consiglio superiore della magistratura costituisce dovere d'ufficio e non è rinunciabile, salvi gravissimi e comprovati motivi di salute o inerenti il servizio della Giustizia, autorizzati dal Consiglio superiore della magistratura uscente.
0.29.21.9. Varchi, Maschio, Lucaselli, Mollicone.

  All'emendamento 29.21 del Governo, capoverso, sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. L'elezione si effettua: a) in un collegio unico nazionale, per due magistrati che Pag. 69esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte; b) in trentadue collegi territoriali, per cinque magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo; c) in trentadue collegi territoriali, per tredici magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, al comma 3, sostituire le parole da: tenendo conto dell'esigenza fino alla fine del comma, con le seguenti: Nella determinazione territoriale dei collegi, l'accorpamento, anche solo parziale, di più distretti di corte d'appello è effettuato in continuità territoriale e i magistrati del singolo distretto di corte d'appello sono inclusi nel medesimo collegio salvo che, al fine di garantire la composizione numericamente equivalente del corpo elettorale dei diversi collegi, risulti necessario sottrarre dai singoli distretti uno o più uffici per aggregarli al collegio territorialmente più vicino. I magistrati fuori ruolo sono conteggiati nel distretto di corte di appello in cui esercitavano le funzioni prima del collocamento fuori ruolo. I magistrati che esercitano le funzioni presso uffici con competenza nazionale sono conteggiati nel distretto di Corte di appello di Roma. Le composizioni territoriali dei collegi di cui alla lettera b) e alla lettera c) del comma 2 possono coincidere per non oltre la metà della loro estensione.
0.29.21.2. Scutellà, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Ferraresi, Giuliano, Salafia, Sarti.

  All'emendamento 29.21 del Governo, capoverso, sostituire il comma 2 con i seguenti:

  2. L'individuazione dei venti componenti togati del Consiglio superiore della magistratura avviene tramite elezione tra gli ottanta candidati sorteggiati ai sensi dell'articolo 21, comma 8, lettera a), tra i magistrati ordinari appartenenti alle varie categorie con almeno dieci anni di anzianità di servizio e i cui requisiti di candidabilità e di eleggibilità sono stati verificati dall'ufficio centrale elettorale di cui all'articolo 25.
  2-bis. L'elezione è effettuata:

   a) in un collegio unico nazionale, per due magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte;

   b) in un collegio unico nazionale, per sei magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia;

   c) in un collegio unico nazionale, per dodici magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

  Conseguentemente:

  1) al medesimo capoverso, sopprimere il comma 4;
  2) dopo l'articolo 29 aggiungere i seguenti:

«Art. 29-bis.

   1. L'articolo 21 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

“Art. 21.
(Operazioni di sorteggio)

   1. Il sorteggio per l'individuazione dei candidati all'elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura ha luogo entro quattro mesi dallo scadere del precedente Consiglio.
   2. Il Presidente del Consiglio superiore della magistratura nomina con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale i componenti della Commissione di controllo delle operazioni di sorteggio, composta da due Pag. 70membri togati e due membri eletti dal Parlamento e presieduta dal più anziano di età.
   3. Il Presidente del Consiglio superiore della magistratura fissa la data del sorteggio con il decreto di cui al comma 1.
   4. Tra la data di pubblicazione del decreto e quella del sorteggio devono passare trenta giorni.
   5. Le operazioni di sorteggio si svolgono nel giorno fissato dal Presidente del Consiglio superiore della magistratura con proprio decreto e vengono da questo dirette.
   6. Sono ammessi a partecipare al sorteggio coloro che hanno manifestato il proprio interesse e che possiedono i requisiti richiesti.
   7. Entro dieci giorni dal provvedimento di convocazione delle operazioni di sorteggio devono essere presentate alla Commissione di controllo di cui al comma 2 le manifestazioni di interesse alla selezione mediante sorteggio da parte dei soggetti ammessi dalla legge, tramite apposita dichiarazione, anche telematica, resa secondo le modalità indicate nel decreto di convocazione.
   8. Le operazioni di sorteggio si svolgono in seduta pubblica presso la sede del Consiglio superiore della magistratura tramite l'utilizzo di un sistema elettronico certificato che individua in maniera casuale:

   a) centoventisei magistrati, novantasei candidati e ventiquattro riserve, per l'elezione dei componenti togati ripartiti nel seguente modo:

    1) sedici magistrati, dieci candidati e sei riserve, che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte;

    2) trentotto magistrati, trenta candidati e otto riserve, che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia;

    3) settantadue magistrati, sessanta candidati e dodici riserve, che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

   9. I candidati che, successivamente al sorteggio o all'elezione, rinunciano alla nomina non possono partecipare, per i successivi dieci anni, ad altri procedimenti elettorali.
   10. In caso di rinuncia di un candidato, quest'ultimo viene sostituito dalla prima riserva disponibile, da individuare secondo l'ordine di estrazione, tra quelle rientranti nella medesima categoria di candidati individuata ai sensi del comma 8”.

Art. 29-ter.

   1. Dopo l'articolo 21 della legge 24 marzo 1958, n. 159, è inserito il seguente:

“Art. 21-bis.
(Convocazione dei corpi elettorali)

   1. Le elezioni per il Consiglio superiore della magistratura hanno luogo entro trenta giorni dalla conclusione delle operazioni di sorteggio.
   2. Le elezioni si svolgono nei giorni stabiliti dal Presidente del Consiglio superiore e dai Presidenti delle Camere.
   3. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della convocazione dei rispettivi corpi elettorali e dei nomi dei candidati sorteggiati avviene almeno venti giorni prima delle elezioni.
   4. Nel sito internet del Consiglio superiore della magistratura sono pubblicati i curriculum vitae aggiornati dei candidati”».
0.29.21.1. Colletti.

  All'emendamento 29.21 del Governo, capoverso Art. 23, comma 2, lettera a), sostituire le parole: due magistrati con le seguenti: tre magistrati.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 2, alla lettera d), sostituire le parole: cinque magistrati con le seguenti: quattro magistrati.
*0.29.21.19. Ferri, Vitiello, Annibali.
*0.29.21.5. Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi.

Pag. 71

  All'emendamento 29.21 del Governo, capoverso Art. 23, al comma 2, alla lettera a), sostituire la parola: due con la seguente: tre e aggiungere in fine le seguenti parole: , unitamente ai magistrati di merito addetti al Tribunale superiore delle acque pubbliche ad all'Ufficio del massimario.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso Art. 23:

   al comma 2, sostituire la lettera b), con la seguente: b) in sei distinti collegi per i magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia;

   al comma 2 sostituire la lettera c) con la seguente: c) in sei distinti collegi per i magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, unitamente ai magistrati di merito addetti al Tribunale superiore delle acque pubbliche ed all'Ufficio del massimario;

   al comma 2 sopprimere la lettera d);

   sostituire il comma 3 con i seguenti:

   «3. I collegi di cui al comma 2, lettere b) e c), sono composti da uffici giudiziari, di dimensioni tendenzialmente omogenee, e sono estratti a sorte e adottati con decreto del Ministro della giustizia emanato entro il termine di cui all'articolo 25, comma 7-bis. I collegi di cui al comma 2, lettera c), sono individuati mediante la seguente procedura:

   a) formazione di 6 maxi gruppi corrispondenti ai distretti delle seguenti corti di appello: 1 Milano, 2 Torino, 3 Roma, 4 Napoli, 5 Palermo, 6 Catania;

   b) smembramento degli ulteriori distretti di corte d'appello per uffici giudiziari che li compongono;

   c) raggruppamento degli uffici giudiziari di cui alla lettera b) ordinati in via decrescente per dimensioni di pianta organica;

   d) ulteriore suddivisione degli uffici di cui alla lettera b) in altri 4 mini gruppi contenenti: 1) gli uffici giudiziari metropolitani composti da 100 unità di personale di magistratura in su, 2) gli uffici giudiziari grandi composti da 50 a 99 unità, 3) gli uffici giudiziari medio grandi composti da 21 a 49 unità, 4) gli uffici giudiziari piccoli composti da 9 a 20 unità;

   e) per ciascuno dei maxi gruppi di cui alla lettera a) estrazione da ciascuno dei 4 mini gruppi di cui alla lettera d) di un ufficio giudiziario e abbinamento al maxi gruppo fino alla composizione di complessivi 6 collegi elettorali territoriali.

   4. I magistrati fuori ruolo sono conteggiati nel distretto di corte di appello in cui esercitavano le funzioni prima del collocamento fuori ruolo. I magistrati che esercitano le funzioni presso uffici con competenza nazionale sono conteggiati nel distretto di Corte di appello di Roma»;

   aggiungere, in fine, il seguente comma: 5. I magistrati eleggibili non possono candidarsi nel collegio elettorale all'interno del quale è presente l'ufficio giudiziario dove esercitano le funzioni giudiziarie. Il limite si estende all'intero territorio regionale ove è posto il Distretto o i Distretti giudiziari che comprende l'ufficio giudiziario di appartenenza; i magistrati appartenenti agli uffici di cui al comma 2 lettera a) possono candidarsi nei relativi collegi.
0.29.21.8. Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi.

  All'emendamento 29.21 del Governo, capoverso Art. 23, comma 2, sostituire le lettere c) e d) con la seguente:

   c) in quattro collegi territoriali, per tredici magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;.
0.29.21.11. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  All'emendamento 29.21 del Governo, capoverso Art. 23, comma 3, secondo periodo, Pag. 72sostituire le parole: con decreto del Ministro della giustizia emanato almeno quattro mesi prima del giorno fissato per le elezioni con le seguenti: con legge dello Stato.
0.29.21.6. Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi.

  All'emendamento 29.21 del Governo, capoverso all'Art. 23, comma 4, sopprimere le parole: deve essere espresso un numero minimo di sei candidature e.
0.29.21.20. Morrone, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi.

  L'articolo 29 è sostituito dal seguente:

Art. 29.
(Modifiche in materia di componenti eletti dai magistrati)

  1. L'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

Art. 23.
(Componenti eletti dai magistrati)

  1. L'elezione da parte dei magistrati ordinari di venti componenti del Consiglio superiore della magistratura avviene con voto personale, libero e segreto.
  2. L'elezione si effettua:

   a) in un collegio unico nazionale, per due magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte;

   b) in due collegi territoriali, per cinque magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;

   c) in quattro collegi territoriali, per otto magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

   d) in un collegio unico nazionale per cinque magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

  3. I collegi indicati al comma 2, lettere b) e c) sono, rispettivamente, formati in modo tale da essere composti, tendenzialmente, dal medesimo numero di elettori. I collegi sono determinati con decreto del Ministro della giustizia emanato almeno quattro mesi prima del giorno fissato per le elezioni, tenendo conto dell'esigenza di garantire che tutti i magistrati del singolo distretto di corte d'appello siano inclusi nel medesimo collegio e che vi sia continuità territoriale tra i distretti inclusi nei singoli collegi, salva la possibilità, al fine di garantire la composizione numericamente equivalente del corpo elettorale dei diversi collegi, di sottrarre dai singoli distretti uno o più uffici per aggregarli al collegio territorialmente più vicino. I magistrati fuori ruolo sono conteggiati nel distretto di corte di appello in cui esercitavano le funzioni prima del collocamento fuori ruolo. I magistrati che esercitano le funzioni presso uffici con competenza nazionale sono conteggiati nel distretto di Corte di appello di Roma.
  4. In ognuno dei collegi di cui al comma 1, lettere a), b) e c) deve essere espresso un numero minimo di sei candidature e ogni genere deve essere rappresentato in misura non inferiore alla metà dei candidati effettivi.
29.21. Il Governo.

Pag. 73

ART. 30.

  All'emendamento 30.11 del Governo, sostituirlo con il seguente:

Art. 30.
(Modifiche in materia di elettorato attivo e passivo)

  1. All'articolo 24 della legge 24 marzo 1958, n. 195 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 1 le parole da «con la sola eccezione» fino a «non» sono sostituite dalle seguenti «ai quali» e le parole «e dei» sono sostituite dalle seguenti «ad esclusione dei»;

    2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Ciascun elettore può esprimere il proprio voto per i candidati del collegio di cui all'articolo 23, comma 1, lettere b) e c) nel cui territorio è collocato il proprio ufficio giudiziario di appartenenza, oltre che per i candidati del collegio unico nazionale di cui all'articolo 23, comma 1, lettere a). I magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte esprimono il loro voto, per i candidati del collegio unico nazionale di cui alla lettera a).»;

    3) al comma 2:

   a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) i magistrati che al tempo della convocazione delle elezioni non abbiano conseguito la quinta valutazione di professionalità»;

   b) alla lettera d) le parole: «per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni» sono sostituite dalle seguenti: «per cinque anni dal ricollocamento in ruolo»;

   c) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

   «e-bis) i magistrati che fanno parte del comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura o che ne hanno fatto parte nel quadriennio precedente alla data di convocazione delle elezioni per la rinnovazione del Consiglio superiore della magistratura.».

    4) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

   «2-bis. I magistrati eleggibili ai sensi del comma 2 si possono candidare esclusivamente nel collegio nel cui territorio è incluso l'ufficio presso il quale esercitano le funzioni giudiziarie oppure nel collegio nel cui territorio è incluso il distretto di corte di appello al quale appartiene l'ufficio presso il quale esercitano le funzioni giudiziarie. Per il collegio unico nazionale di cui all'articolo 23, comma 2, lettera a), si possono candidare esclusivamente i magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione o la Procura generale presso la stessa Corte.».
0.30.11.20. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  All'emendamento 30.11 del Governo, sostituirlo con il seguente:

Art. 30.
(Modifiche in materia di elettorato attivo e passivo)

  1. All'articolo 24 della legge 24 marzo 1958, n. 195 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 1 le parole da: «con la sola eccezione» fino a: «non» sono sostituite dalle seguenti: «ai quali» e le parole: «e dei» sono sostituite dalle seguenti: «ad esclusione dei»;

    2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Ciascun elettore può esprimere il proprio voto per i candidati del collegio Pag. 74di cui all'articolo 23, comma 1, lettere b) e c) nel cui territorio è collocato il proprio ufficio giudiziario di appartenenza, oltre che per i candidati del collegio unico nazionale di cui all'articolo 23, comma 1, lettere a). I magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte esprimono il loro voto per i candidati del collegio unico nazionale di cui alla lettera a).»;

    3) al comma 2:

   a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) i magistrati che al tempo della convocazione delle elezioni non abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità»;

   b) alla lettera d) le parole: «per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni» sono sostituite dalle seguenti: «per cinque anni dal ricollocamento in ruolo»;

   c) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

   «e-bis) i magistrati che fanno parte del comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura o che ne hanno fatto parte nel quadriennio precedente alla data di convocazione delle elezioni per la rinnovazione del Consiglio superiore della magistratura.».

    4) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

   «2-bis. I magistrati eleggibili ai sensi del comma 2 si possono candidare esclusivamente nel collegio nel cui territorio è incluso l'ufficio presso il quale esercitano le funzioni giudiziarie oppure nel collegio nel cui territorio è incluso il distretto di corte di appello al quale appartiene l'ufficio presso il quale esercitano le funzioni giudiziarie. Per il collegio unico nazionale di cui all'articolo 23, comma 2, lettera a), si possono candidare esclusivamente i magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione o la Procura generale presso la stessa Corte.».
0.30.11.21. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  All'emendamento 30.11 del Governo, al comma 1, numero 2) , sostituire le parole da: Ciascun elettore fino a: ultimo periodo con le seguenti: Fra tutti i magistrati che hanno diritto di voto vengono sorteggiati sessanta tra i magistrati che esercitano funzioni giudicanti presso gli uffici di merito, ventiquattro tra i magistrati che esercitano funzioni inquirenti presso gli uffici di merito e dodici fra i magistrati che esercitano funzioni di legittimità. Fra i candidati sorteggiati verranno eletti i sedici componenti del Consiglio Superiore della Magistratura secondo le modalità previste dall'articolo 23;

  Conseguentemente, al medesimo comma, numero 3), sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) i magistrati che al tempo della convocazione delle elezioni non abbiano compiuto almeno otto anni di servizio e ottenuto il riconoscimento della seconda valutazione di professionalità».
0.30.11.3. Cirielli, Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci, Prisco, Lucaselli.

  All'emendamento 30.11 del Governo, al comma 1, numero 2), secondo periodo, sostituire le parole da: oltre che fino alla fine, con le seguenti: per i candidati del collegio unico nazionale di cui alla lettera a);

  Conseguentemente, al medesimo comma, numero 3), lettera a), capoverso b), sostituire la parola: terza con la seguente: quinta.
0.30.11.9. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  All'emendamento 30.11 del Governo, al comma 1, al numero 2), secondo periodo, sostituire le parole da: , oltre che fino alla fine, con le seguenti: per i candidati del Pag. 75collegio unico nazionale di cui all'articolo 23, comma 2, lettera a).
0.30.11.10. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  All'emendamento 30.11 del Governo, al comma 1, numero 3), sopprimere la lettera a).
0.30.11.13. Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi.

  All'emendamento 30.11 del Governo, al comma 1, numero 3), lettera a), capoverso b), sostituire la parola: terza con la seguente: quinta.
*0.30.11.5. Potenti, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.
*0.30.11.7. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  All'emendamento 30.11 del Governo, al comma 1, numero 3), lettera a), capoverso b), sostituire la parola: terza con la seguente: quarta.
0.30.11.1. Di Sarno.

  All'emendamento del Governo 30.11, al comma 1, numero 3), dopo la lettera a) inserire la seguente:

   a-bis) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

   «c) i magistrati che al momento della convocazione delle elezioni abbiano subito sanzione disciplinare, più grave dell'ammonimento, ovvero siano sospesi o dispensati dal servizio».
0.30.11.16. Morrone, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi.

  All'emendamento 30.11 del Governo, al comma 1, numero 3), dopo la lettera a) inserire la seguente:

   a-bis) dopo la lettera b) è inserita la seguente:

   «b-bis) i magistrati ricollocati in ruolo a seguito dell'assunzione di incarichi di capo e di vicecapo dell'ufficio di gabinetto, di Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, di capo e di vicecapo di dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri, nonché presso i consigli e le giunte regionali. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano ai magistrati, non eletti, che hanno ricoperto la carica di componente del governo, di assessore nella giunta delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, e di assessore comunale e che hanno ricoperto la carica di parlamentare nazionale o europeo, di consigliere regionale o provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di presidente nelle giunte delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, di sindaco o di consigliere comunale al termine del mandato.».
0.30.11.8. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  All'emendamento 30.11 del Governo, al comma 1, numero 3), lettera b), sostituire la parola: cinque con la seguente: tre.
0.30.11.11. Bazoli.

  All'emendamento 30.11 del Governo, al comma 1, numero 3), dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) la lettera e) è sostituita con la seguente:

   «e) i magistrati che abbiano fatto parte del Consiglio superiore della magistratura anche non per l'intero periodo previsto dall'articolo 32, comma 2.».
0.30.11.6. Varchi, Maschio, Lucaselli, Mollicone.

Pag. 76

  All'emendamento 30.11 del Governo, al comma 1, numero 3), lettera c), dopo il capoverso e-bis) aggiungere il seguente:

   e-ter) I magistrati collocati fuori ruolo anche nel quadriennio precedente alla convocazione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Superiore della Magistratura.
0.30.11.4. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci, Prisco, Lucaselli.

  All'emendamento 30.11 del Governo, al comma 1, numero 3), lettera c), dopo il capoverso e-bis) aggiungere i seguenti:

   «e-ter) magistrati che, alla data di inizio del mandato, non assicurino almeno quattro anni di servizio prima della data di collocamento a riposo;

   e-quater) magistrati che non abbiano conseguito almeno la quarta valutazione di professionalità»
0.30.11.19. Ferri, Vitiello, Annibali.

  All'emendamento 30.11 del Governo, al comma 1, sopprimere il numero 4).
0.30.11.12. Potenti, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tomasi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 30.
(Modifiche in materia di elettorato attivo e passivo)

  1. All'articolo 24 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 1 le parole da: «con la sola esclusione» fino a: «non» sono sostituite dalle seguenti: «ai quali» e le parole: «e dei» sono sostituite dalle seguenti: «ad esclusione dei»;

    2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Ciascun elettore può esprimere il proprio voto per i candidati del collegio di cui all'articolo 23, comma 1, lettere b) e c) nel cui territorio è collocato il proprio ufficio giudiziario di appartenenza, oltre che per i candidati del collegio unico nazionale di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a). I magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte esprimono il loro voto, oltre che per i candidati del collegio unico nazionale di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a), per i candidati dei collegi di cui all'articolo 23, comma 1, lettere b) e c) ai quali sono abbinati ai sensi dell'articolo 23, comma 3, ultimo periodo.»;

    3) al comma 2:

   a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) i magistrati che al tempo della convocazione delle elezioni non abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità»;

   b) alla lettera d) dopo le parole: «per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni» sono aggiunte le seguenti: «e per cinque anni dal ricollocamento in ruolo»;

   c) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

   «e-bis) i magistrati che fanno parte del comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura o che ne hanno fatto parte nel quadriennio precedente alla data di convocazione delle elezioni per la rinnovazione del Consiglio superiore della magistratura.».

    4) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

   «2-bis. I magistrati eleggibili ai sensi del comma 2 si possono candidare esclusivamente nel collegio nel cui territorio è incluso l'ufficio presso il quale esercitano le funzioni giudiziarie oppure nel collegio nel cui territorio è incluso il distretto di corte di appello al quale appartiene l'ufficio presso il quale esercitano le funzioni giudiziarie. Per il collegio unico nazionale di cui all'articolo 23, comma 2, lettera a), si possono candidare esclusivamente i magistrati che Pag. 77esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione o la Procura generale presso la stessa Corte.».
30.11. Il Governo.

ART. 31.

  All'emendamento 31.4 del Governo, sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. L'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

«Art. 25.
(Convocazione delle elezioni, uffici elettorali e verifica e integrazione delle candidature)

   1. La convocazione delle elezioni è fatta dal Consiglio superiore della magistratura almeno novanta giorni prima della data stabilita per l'inizio della votazione.
   2. Nei cinque giorni successivi al provvedimento di convocazione delle elezioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina l'ufficio elettorale centrale presso la Corte suprema di cassazione costituito da sei magistrati effettivi e da sei supplenti in servizio presso la stessa Corte che non hanno subito sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento; l'ufficio è presieduto dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano di età.
   3. Entro dieci giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni l'ufficio elettorale l'ufficio elettorale centrale procede alla composizione, fra i magistrati in possesso dei requisiti di cui all'Articolo 24, di sei elenchi separati contenenti, rispettivamente:

    1) un elenco dei magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte;

    2) due elenchi, uno per ciascuno dei collegi, dei magistrati che ivi esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;

    3) quattro elenchi, ciascuno per ogni singolo collegio, dei magistrati che ivi esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

    4) Entro i successivi dieci giorni la commissione centrale, in seduta pubblica, procede all'estrazione a sorte dall'elenco dei candidati dai singoli elenchi: dall'elenco di cui al comma 3, numero 1) quindici magistrati, di cui i primi dieci costituiscono l'elenco dei candidati e i restanti cinque l'elenco dei supplenti; da ciascuno dei due elenchi di cui comma 3, numero 2) diciotto magistrati di cui i primi dodici costituiscono l'elenco dei candidati e i restanti sei l'elenco dei supplenti; da ciascuno dei quattro elenchi di cui al comma 3, numero 3) ventiquattro magistrati di cui i primi sedici costituiscono l'elenco dei candidati e i restanti otto l'elenco dei supplenti. I magistrati estratti a sorte sono inseriti in un elenco numerato progressivamente, seguendo l'ordine di estrazione, e sono candidati in assenza di dichiarazione di indisponibilità. Ciascuno dei magistrati estratti può comunicare la propria indisponibilità alla candidatura entro il termine di quarantotto ore dalla pubblicazione dell'esito dell'estrazione. I magistrati estratti che rinunciano alla propria candidatura sono sostituiti, in ordine di estrazione, dai magistrati estratti e inseriti nell'elenco dei supplenti. Nel caso in cui, pur attingendo da tale elenco, non sia raggiunto il numero minimo di candidature si procede a una nuova estrazione secondo le modalità previste dal presente comma fino al raggiungimento delle candidature stabilite.;

   4. I magistrati estratti a sorte sono inseriti in un elenco numerato progressivamente, seguendo l'ordine di estrazione, e sono candidati in assenza di dichiarazione di indisponibilità. Ciascuno dei magistrati estratti può comunicare la propria indisponibilità alla candidatura entro il termine di quarantotto ore dalla pubblicazione dell'esito dell'estrazione. I magistrati estratti che rinunciano alla propria candidatura sono sostituiti, in ordine di estrazione, dai magistratiPag. 78 estratti e inseriti nell'elenco dei supplenti. Nel caso in cui, pur attingendo da tale elenco, non sia raggiunto il numero minimo di candidature si procede a una nuova estrazione secondo le modalità previste dal presente comma fino al raggiungimento delle candidature stabilite. 4. Scaduto il termine di cui al comma 3, nei cinque giorni successivi l'ufficio elettorale centrale verifica che le candidature rispettino i requisiti richiesti, ed esclude le candidature relative a magistrati ineleggibili. Contro il provvedimento di esclusione, che deve essere motivato, è ammesso ricorso alla Corte di cassazione nei due giorni successivi alla comunicazione al soggetto interessato. La Corte si pronuncia entro i successivi tre giorni dal ricevimento del ricorso e da immediata comunicazione dell'esito all'ufficio elettorale centrale.
   5. Gli elenchi dei candidati sorteggiati sono formati in modo tale da rispettare il tendenziale rapporto del cinquanta per cento fra generi.
   6. Esaurite le attività di cui al comma 4 l'ufficio elettorale centrale trasmette immediatamente alla segreteria generale del Consiglio superiore della magistratura l'elenco dei candidati.
   7. L'elenco dei candidati, distinti nei collegi di cui all'articolo 23, comma 2, è immediatamente pubblicato, in ordine alfabetico, sul notiziario del Consiglio superiore della magistratura, con l'indicazione dei collegamenti manifestati dai diversi candidati. Il notiziario è inviato a tutti i magistrati presso i rispettivi uffici almeno venti giorni prima della data della votazione, ed è affisso, entro lo stesso termine, a cura del Presidente della Corte d'appello di ogni distretto, presso tutte le sedi giudiziarie.
   8. Entro il ventesimo giorno antecedente quello delle votazioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina una commissione centrale elettorale composta da cinque magistrati effettivi e due supplenti in servizio presso la Corte suprema di cassazione che non abbiano subito sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento, presieduta dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano.
   9. I consigli giudiziari provvedono alla costituzione, presso ciascun tribunale del distretto, di un seggio elettorale composto di cinque magistrati che prestano servizio nel circondario e che non abbiano subito sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento, presieduto dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano. Sono nominati altresì tre supplenti, i quali sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento.
   10. I candidati estratti a sorte hanno diritto, per il periodo intercorrente tra l'estrazione e il giorno fissato per le elezioni, all'astensione dal lavoro giudiziario. Per le attività connesse alla promozione della propria candidatura e alla conoscenza degli uffici giudiziari inclusi nel proprio collegio elettorale, ai candidati estratti a sorte che si recano presso uffici giudiziari diversi da quello di appartenenza è riconosciuto il trattamento economico di missione.».
0.31.4.22. Zanettin, Rossello, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano.

  All'emendamento 31.4 del Governo, sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. L'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

«Art. 25.
(Convocazione delle elezioni, uffici elettorali e verifica e integrazione delle candidature)

   1. La convocazione delle elezioni è fatta dal Consiglio superiore della magistratura almeno novanta giorni prima della data stabilita per l'inizio della votazione.
   2. Nei cinque giorni successivi al provvedimento di convocazione delle elezioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina l'ufficio elettorale centrale presso la Corte suprema di cassazione costituito da sei magistrati effettivi e da sei supplenti in servizio presso la stessa Corte che non hanno subito sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento; l'ufficio è presieduto dal più elevato in grado o da colui che vanta Pag. 79maggiore anzianità di servizio o dal più anziano di età.
   3. Entro dieci giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni l'ufficio elettorale l'ufficio elettorale centrale procede alla composizione, fra i magistrati in possesso dei requisiti di cui all'Articolo 24, di tre elenchi separati contenenti, rispettivamente, i nominativi dei magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte; dei magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e dei magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Entro i successivi dieci giorni la commissione centrale, in seduta pubblica, procede all'estrazione a sorte dagli elenchi di cui al periodo precedente di un elenco di quindici magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte, di cui i primi dieci costituiscono l'elenco dei candidati e i restanti cinque l'elenco dei supplenti; un elenco di trentasette magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo di cui i primi 25 costituiscono l'elenco dei candidati e i restanti dodici l'elenco dei supplenti; un elenco di novantotto magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, di cui i primi sessantacinque costituiscono l'elenco dei candidati e i restanti trentatré l'elenco dei supplenti. I magistrati estratti a sorte sono inseriti in un elenco numerato progressivamente, seguendo l'ordine di estrazione, collocandoli tendenzialmente nei diversi collegi nei quali ricade il distretto di Corte d'Appello nel cui ambito essi svolgono le loro funzioni, e sono candidati in assenza di dichiarazione di indisponibilità. Ciascuno dei magistrati estratti può comunicare la propria indisponibilità alla candidatura entro il termine di quarantotto ore dalla pubblicazione dell'esito dell'estrazione. I magistrati estratti che rinunciano alla propria candidatura sono sostituiti, in ordine di estrazione, dai magistrati estratti e inseriti nell'elenco dei supplenti. Nel caso in cui, pur attingendo da tale elenco, non sia raggiunto il numero minimo di candidature si procede a una nuova estrazione secondo le modalità previste dal presente comma fino al raggiungimento delle candidature stabilite. Gli elenchi dei candidati sorteggiati sono formati in modo tale da rispettare il tendenziale rapporto del cinquanta per cento fra generi.
   4. Scaduto il termine di cui al comma 3, nei cinque giorni successivi l'ufficio elettorale centrale verifica che le candidature rispettino i requisiti richiesti, ed esclude le candidature relative a magistrati ineleggibili. Contro il provvedimento di esclusione, che deve essere motivato, è ammesso ricorso alla Corte di cassazione nei due giorni successivi alla comunicazione al soggetto interessato. La Corte si pronuncia entro i successivi tre giorni dal ricevimento del ricorso e da immediata comunicazione dell'esito all'ufficio elettorale centrale.
   5. Esaurite le attività di cui al comma 4, l'ufficio elettorale centrale trasmette immediatamente alla segreteria generale del Consiglio superiore della magistratura l'elenco dei candidati.
   6. Nei collegi di cui all'articolo 23, comma 1, lettera c), i candidati, non oltre il termine di trenta giorni prima del giorno fissato per le elezioni, possono dichiarare all'ufficio elettorale centrale il proprio collegamento con uno o più candidati dello stesso o di altri collegi tra quelli previsti dal medesimo articolo 23, comma 1, lettera c). Ogni candidato non può appartenere a più di un gruppo di candidati collegati e il collegamento non opera se non è reciproco tra tutti i candidati di un gruppo. L'ufficio elettorale centrale invita i candidati a rimuovere le eventuali irregolarità nel termine di 24 ore e in assenza rimuove da ogni collegamento il candidato che risulti collegato a più gruppi di candidati.Pag. 80
   7. L'elenco dei candidati, distinti nei collegi di cui all'articolo 23, comma 2, è immediatamente pubblicato, in ordine alfabetico, sul notiziario del Consiglio superiore della magistratura, con l'indicazione dei collegamenti manifestati dai diversi candidati. Il notiziario è inviato a tutti i magistrati presso i rispettivi uffici almeno venti giorni prima della data della votazione, ed è affisso, entro lo stesso termine, a cura del Presidente della Corte d'appello di ogni distretto, presso tutte le sedi giudiziarie.
   8. Entro il ventesimo giorno antecedente quello delle votazioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina una commissione centrale elettorale composta da cinque magistrati effettivi e due supplenti in servizio presso la Corte suprema di cassazione che non abbiano subito sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento, presieduta dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano.
   9. I consigli giudiziari provvedono alla costituzione, presso ciascun tribunale del distretto, di un seggio elettorale composto di cinque magistrati che prestano servizio nel circondario e che non abbiano subito sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento, presieduto dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano. Sono nominati altresì tre supplenti, i quali sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento.
   10. I candidati estratti a sorte hanno diritto, per il periodo intercorrente tra l'estrazione e il giorno fissato per le elezioni, all'astensione dal lavoro giudiziario. Per le attività connesse alla promozione della propria candidatura e alla conoscenza degli uffici giudiziari inclusi nel proprio collegio elettorale, ai candidati estratti a sorte che si recano presso uffici giudiziari diversi da quello di appartenenza è riconosciuto il trattamento economico di missione.».
0.31.4.23. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  All'emendamento 31.4 del Governo, al comma 1, capoverso «Art. 25», comma 2, dopo la parola: nomina aggiungere le seguenti: tramite sorteggio;

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 9, dopo la parola: nomina aggiungere le seguenti: tramite sorteggio.
0.31.4.4. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli, Vinci.

  All'emendamento 31.4 del Governo, al comma 1, capoverso «Art. 25», sostituire il comma 3 con i seguenti:

  3. Entro dieci giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni l'ufficio elettorale l'ufficio elettorale centrale procede alla composizione, fra i magistrati in possesso dei requisiti di cui all'Articolo 24, di sei elenchi separati contenenti, rispettivamente:

    1) un elenco dei magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte;

    2) due elenchi, uno per ciascuno dei collegi, dei magistrati che ivi esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;

    3) quattro elenchi, ciascuno per ogni singolo collegio, dei magistrati che ivi esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

    4) Gli elenchi dei candidati sorteggiati sono formati in modo tale da rispettare il tendenziale rapporto del cinquanta per cento fra generi.

  3-bis. Entro i successivi dieci giorni la commissione centrale, in seduta pubblica, procede all'estrazione a sorte dall'elenco dei candidati dai singoli elenchi: dall'elenco di cui al comma 3, numero 1) quindici magistrati, di cui i primi dieci costituiscono l'elenco dei candidati e i restanti cinque l'elenco dei supplenti; da ciascuno dei due elenchi di cui comma 3, numero 2) diciotto Pag. 81magistrati di cui i primi dodici costituiscono l'elenco dei candidati e i restanti sei l'elenco dei supplenti; da ciascuno dei quattro elenchi di cui al comma 3, numero 3) ventiquattro magistrati di cui i primi sedici costituiscono l'elenco dei candidati e i restanti otto l'elenco dei supplenti. I magistrati estratti a sorte sono inseriti in un elenco numerato progressivamente, seguendo l'ordine di estrazione, e sono candidati in assenza di dichiarazione di indisponibilità. Ciascuno dei magistrati estratti può comunicare la propria indisponibilità alla candidatura entro il termine di quarantotto ore dalla pubblicazione dell'esito dell'estrazione. I magistrati estratti che rinunciano alla propria candidatura sono sostituiti, in ordine di estrazione, dai magistrati estratti e inseriti nell'elenco dei supplenti. Nel caso in cui, pur attingendo da tale elenco, non sia raggiunto il numero minimo di candidature si procede a una nuova estrazione secondo le modalità previste dal presente comma fino al raggiungimento delle candidature stabilite.».

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:

   a) sopprimere il comma 5;

   b) al comma 6 sostituire le parole: di cui ai commi 4 e 5 con il seguente: di cui al comma 4;

   c) sopprimere il comma 7.
0.31.4.12. Zanettin, Rossello, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano.

  All'emendamento 31.4 del Governo, al comma 1, capoverso «Art. 25», sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Entro dieci giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni l'ufficio elettorale l'ufficio elettorale centrale procede alla composizione, fra i magistrati in possesso dei requisiti di cui all'Articolo 24, di tre elenchi separati contenenti, rispettivamente, i nominativi dei magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte; dei magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e dei magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Entro i successivi dieci giorni la commissione centrale, in seduta pubblica, procede all'estrazione a sorte dagli elenchi di cui al periodo precedente di un elenco di quindici magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte, di cui i primi dieci costituiscono l'elenco dei candidati e i restanti cinque l'elenco dei supplenti; un elenco di trentasette magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo di cui i primi 25 costituiscono l'elenco dei candidati e i restanti dodici l'elenco dei supplenti; un elenco di novantotto magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, di cui i primi sessantacinque costituiscono l'elenco dei candidati e i restanti trentatré l'elenco dei supplenti. I magistrati estratti a sorte sono inseriti in un elenco numerato progressivamente, seguendo l'ordine di estrazione, collocandoli tendenzialmente nei diversi collegi nei quali ricade il distretto di Corte d'Appello nel cui ambito essi svolgono le loro funzioni, e sono candidati in assenza di dichiarazione di indisponibilità. Ciascuno dei magistrati estratti può comunicare la propria indisponibilità alla candidatura entro il termine di quarantotto ore dalla pubblicazione dell'esito dell'estrazione. I magistrati estratti che rinunciano alla propria candidatura sono sostituiti, in ordine di estrazione, dai magistrati estratti e inseriti nell'elenco dei supplenti. Nel caso in cui, pur attingendo da tale elenco, non sia raggiunto il numero minimo di candidature si procede a una nuova estrazione secondo le modalità previstePag. 82 dal presente comma fino al raggiungimento delle candidature stabilite.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:

   a) sopprimere il comma 5;

   b) al comma 6 sostituire le parole: di cui ai commi 4 e 5 con le seguenti: di cui al comma 4;

   c) sopprimere il comma 7.
0.31.4.8. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  All'emendamento 31.4 del Governo, al comma 1, capoverso «Art. 25», sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Entro dieci giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni l'ufficio elettorale l'ufficio elettorale centrale procede alla composizione, fra i magistrati in possesso dei requisiti di cui all'Articolo 24, di tre elenchi separati contenenti, rispettivamente, i nominativi dei magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte; dei magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e dei magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Entro i successivi dieci giorni la commissione centrale, in seduta pubblica, procede all'estrazione a sorte dagli elenchi di cui al periodo precedente di un elenco di quindici magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte, di cui i primi dieci costituiscono l'elenco dei candidati e i restanti cinque l'elenco dei supplenti; un elenco di trentasette magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo di cui i primi 25 costituiscono l'elenco dei candidati e i restanti dodici l'elenco dei supplenti; un elenco di novantotto magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, di cui i primi sessantacinque costituiscono l'elenco dei candidati e i restanti trentatré l'elenco dei supplenti. I magistrati estratti a sorte sono inseriti in un elenco numerato progressivamente, seguendo l'ordine di estrazione, collocandoli tendenzialmente nei diversi collegi nei quali ricade il distretto di Corte d'Appello nel cui ambito essi svolgono le loro funzioni e sono candidati in assenza di dichiarazione di indisponibilità. Ciascuno dei magistrati estratti può comunicare la propria indisponibilità alla candidatura entro il termine di quarantotto ore dalla pubblicazione dell'esito dell'estrazione. I magistrati estratti che rinunciano alla propria candidatura sono sostituiti, in ordine di estrazione, dai magistrati estratti e inseriti nell'elenco dei supplenti. Nel caso in cui, pur attingendo da tale elenco, non sia raggiunto il numero minimo di candidature si procede a una nuova estrazione secondo le modalità previste dal presente comma fino al raggiungimento delle candidature stabilite.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:

   a) sopprimere il comma 5;

   b) al comma 6 sostituire le parole: ai commi 4 e 5 con le seguenti: al comma 4.
0.31.4.9. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  All'emendamento 31.4 del Governo, al comma 1, capoverso «Art. 25», sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Entro dieci giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni l'ufficio elettorale l'ufficio elettorale centrale procede alla composizione, fra i magistrati in possesso dei requisiti di cui all'Articolo 24, di tre elenchi separati contenenti, rispettivamente, i nominativi dei magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Pag. 83Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte; dei magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e dei magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Entro i successivi dieci giorni la commissione centrale, in seduta pubblica, procede all'estrazione a sorte dagli elenchi di cui al periodo precedente di un elenco di quindici magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte, di cui i primi dieci costituiscono l'elenco dei candidati e i restanti cinque l'elenco dei supplenti; un elenco di trentasette magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo di cui i primi 25 costituiscono l'elenco dei candidati e i restanti dodici l'elenco dei supplenti; un elenco di novantotto magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, di cui i primi sessantacinque costituiscono l'elenco dei candidati e i restanti trentatré l'elenco dei supplenti. I magistrati estratti a sorte sono inseriti in un elenco numerato progressivamente, seguendo l'ordine di estrazione, e sono candidati in assenza di dichiarazione di indisponibilità. Ciascuno dei magistrati estratti può comunicare la propria indisponibilità alla candidatura entro il termine di quarantotto ore dalla pubblicazione dell'esito dell'estrazione. I magistrati estratti che rinunciano alla propria candidatura sono sostituiti, in ordine di estrazione, dai magistrati estratti e inseriti nell'elenco dei supplenti. Nel caso in cui, pur attingendo da tale elenco, non sia raggiunto il numero minimo di candidature si procede a una nuova estrazione secondo le modalità previste dal presente comma fino al raggiungimento delle candidature stabilite. Gli elenchi dei candidati sorteggiati sono formati in modo tale da rispettare il tendenziale rapporto del cinquanta per cento fra generi. I magistrati estratti a sorte sono inseriti in un elenco numerato progressivamente, seguendo l'ordine di estrazione, e sono candidati in assenza di dichiarazione di indisponibilità. Ciascuno dei magistrati estratti può comunicare la propria indisponibilità alla candidatura entro il termine di quarantotto ore dalla pubblicazione dell'esito dell'estrazione. I magistrati estratti che rinunciano alla propria candidatura sono sostituiti, in ordine di estrazione, dai magistrati estratti e inseriti nell'elenco dei supplenti. Nel caso in cui, pur attingendo da tale elenco, non sia raggiunto il numero minimo di candidature si procede a una nuova estrazione secondo le modalità previste dal presente comma fino al raggiungimento delle candidature stabilite.».

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:

   a) sopprimere il comma 5;

   b) al comma 6 sostituire le parole: ai commi 4 e 5 con le seguenti: al comma 4.
0.31.4.11. Zanettin, Rossello, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano.

  All'emendamento del Governo 31.4, comma 1, capoverso «Art. 25», sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Entro venti giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni l'ufficio elettorale centrale provvede a sorteggiare una rosa di candidati tra tutti i magistrati che non si trovino nelle condizioni di ineleggibilità di cui all'articolo 24, comma 2 e che, entro il termine di cinque giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni, non abbiano manifestato, con comunicazione anche telematica diretta al Consiglio Superiore della Magistratura, la loro indisponibilità a essere candidati. La rosa, nell'ambito della quale sono eletti i componenti ai sensi degli articoli 25, 26 e 27, deve comprendere almeno 12 candidati per il collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera a), 30 candidati per i collegi di cui Pag. 84all'articolo 23, comma 2, lettera b), 48 candidati per i collegi di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c). L'estrazione avviene da elenchi separati per genere, in modo tale sia rispettato il rapporto tra i generi. I magistrati estratti a sorte sono inseriti in un elenco numerato progressivamente, differenziato per genere, formato secondo l'ordine di estrazione, e sono candidati nel collegio seguendo l'ordine di estrazione. In presenza di gravi motivi, ciascuno dei magistrati estratti può comunicare la propria indisponibilità alla candidatura entro il termine di quarantotto ore dalla pubblicazione dell'esito dell'estrazione. L'ufficio elettorale provvede alle operazioni di cui al presente comma in seduta pubblica.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:

   a) sopprimere i commi 4 e 5;

   b) al comma 6 sostituire le parole: 4 e 5 con la seguente: precedenti.
0.31.4.2. Morrone, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi.

  All'emendamento 31.4 del Governo, comma 1, capoverso «Art. 25», al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: devono essere presentate fino alla fine del comma con le seguenti: l'ufficio elettorale centrale procede alla composizione, fra i magistrati in possesso dei requisiti di cui all'Articolo 24, commi 2 e 2-bis, e che non siano collocati fuori ruolo, di tre elenchi separati contenenti, rispettivamente, i nominativi dei magistrati di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a), articolo 23, comma 1, lettera b) e articolo 23, comma 1, lettere c) e d) . Entro i successivi cinque giorni la commissione centrale, in seduta pubblica, procede all'estrazione a sorte dagli elenchi di cui al periodo precedente di un numero pari al quintuplo dei magistrati eleggibili in ciascuno dei collegi di cui all'articolo 23, comma 1, di cui i primi due terzi costituiscono l'elenco dei candidati e i restanti l'elenco dei supplenti. I magistrati estratti a sorte sono inseriti in un elenco numerato progressivamente, seguendo l'ordine di estrazione, e sono candidati in assenza di dichiarazione di indisponibilità. Ciascuno dei magistrati estratti può comunicare la propria indisponibilità alla candidatura entro il termine di quarantotto ore dalla pubblicazione dell'esito dell'estrazione. I magistrati estratti che rinunciano alla propria candidatura sono sostituiti, in ordine di estrazione, dai magistrati estratti e inseriti nell'elenco dei supplenti. Nel caso in cui, pur attingendo da tale elenco, non sia raggiunto il numero minimo di candidature o non sia rispettato il rapporto tra i generi indicato dall'articolo 23, comma 4, si procede secondo le modalità di cui al comma 5.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:

   a) sopprimere il comma 4;

   b) al comma 5:

  1) sostituire il primo periodo con il seguente: . Espletate le procedure di cui al comma 3, quando non sia raggiunto il numero minimo di candidature o non sia rispettato il rapporto tra i generi indicato dall'articolo 23, comma 4, l'ufficio elettorale centrale, entro tre giorni procede, in seduta pubblica, all'estrazione a sorte delle candidature mancanti tra tutti i magistrati che sono eleggibili ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 2-bis, nel singolo collegio.
  2) al secondo periodo, sopprimere le parole: sia raggiunto il numero minimo di sei candidature e;
  3) al terzo periodo, sopprimere le parole: per raggiungere il numero minimo di sei o;
  4) all'ultimo periodo, sopprimere le parole: del primo periodo o;

   c) al comma 6, sostituire le parole: commi 4 e 5 con le seguenti: commi 3 e 5.
0.31.4.15. Ferri, Vitiello, Annibali.

  All'emendamento 31.4 del Governo, comma 1, capoverso «Art. 25», al comma 3, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti Pag. 85parole: cui sono apposte in calce le sottoscrizioni di cui all'articolo 23 comma 3.
0.31.4.16. Potenti, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

  All'emendamento 31.4 del Governo, comma 1, capoverso «Art. 25», dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

  4-bis. Esaurite le attività di cui al comma 4, l'ufficio elettorale centrale provvede a sorteggiare una rosa di candidati tra i magistrati che hanno presentato la candidatura. La rosa, nell'ambito della quale sono eletti i componenti ai sensi degli articoli 25, 26 e 27, deve comprendere almeno 6 candidati per il collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera a), 16 candidati per i collegi di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b), 40 candidati per i collegi di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c). L'ufficio elettorale provvede alle operazioni di cui al presente comma in seduta pubblica.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, al comma 6, dopo le parole: commi 4 inserire le seguenti: , 4-bis.
0.31.4.1. Morrone, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi.

  All'emendamento 31.4 del Governo, comma 1, capoverso «Art. 25», al comma 5, ovunque ricorra, sostituire la parola: sei con la seguente: quattro.
0.31.4.17. Potenti, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

  All'emendamento 31.4 del Governo, comma 1, capoverso «Art. 25», sopprimere il comma 7.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, al comma 8, sopprimere le parole: , con l'indicazione dei collegamenti manifestati dai diversi candidati.
0.31.4.5. Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi.

  All'emendamento 31.4 del Governo, comma 1, capoverso «Art. 25», sopprimere il comma 7.
*0.31.4.19. Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi.
*0.31.4.10. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.
*0.31.4.3. Scutellà, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Ferraresi, Giuliano, Salafia, Sarti.

  All'emendamento 31.4 del Governo, comma 1, capoverso «Art. 25», al comma 7, ovunque ricorra, sopprimere le parole: lettera c).
0.31.4.18. Potenti, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

  All'emendamento 31.4 del Governo, comma 1, capoverso «Art. 25», al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: il collegamento non opera se inserire le seguenti: non è garantita la rappresentanza di genere e.
0.31.4.14. Pollastrini, Serracchiani, D'Elia, Morani, Boldrini, Madia, Quartapelle Procopio, Gribaudo, Berlinghieri, Bruno Bossio, Pezzopane, Carnevali, Cenni, Prestipino, Mura, Ciagà, Ciampi, Piccoli Nardelli.

  All'emendamento 31.4 del Governo, comma 1, capoverso «Art. 25», dopo il comma 7 inserire il seguente:

  7-bis. Entro il medesimo termine di cui al comma 3, il Ministero della giustizia forma i sei collegi elettorali di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b) e c) mediante Pag. 86l'estrazione degli uffici giudiziari che ne fanno parte.
0.31.4.20. Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi.

  All'emendamento 31.4 del Governo, comma 1, capoverso «Art. 25», al comma 8, primo periodo, sostituire le parole da: «nei collegi di cui all'articolo 23, comma 2» fino alla fine del periodo con le seguenti: «per il singolo collegio cui sono stati abbinati, è immediatamente pubblicato, in ordine alfabetico, sul notiziario del Consiglio superiore della magistratura».
0.31.4.21. Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi.

  All'emendamento 31.4 del Governo, capoverso «Art. 25», sostituire il comma 11 con il seguente:

  11. I candidati hanno diritto, nei 30 giorni precedenti alla data fissata per le elezioni, all'astensione dal lavoro giudiziario. Per le attività connesse alla promozione della propria candidatura e alla conoscenza degli uffici giudiziari inclusi nel proprio collegio elettorale, ai candidati che si recano presso uffici giudiziari diversi da quello di appartenenza è riconosciuto il trattamento economico di missione.
0.31.4.7. Bordo.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 31.
(Modifiche in materia di convocazione delle elezioni)

  1. L'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

«Art. 25.
(Convocazione delle elezioni, uffici elettorali e verifica e integrazione delle candidature)

   1. La convocazione delle elezioni è fatta dal Consiglio superiore della magistratura almeno novanta giorni prima della data stabilita per l'inizio della votazione.
   2. Nei cinque giorni successivi al provvedimento di convocazione delle elezioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina l'ufficio elettorale centrale presso la Corte suprema di cassazione costituito da sei magistrati effettivi e da sei supplenti in servizio presso la stessa Corte che non hanno subito sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento; l'ufficio è presieduto dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano di età.
   3. Entro venti giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni devono essere presentate all'ufficio centrale elettorale le candidature, mediante apposita dichiarazione con firma autenticata dal Presidente del tribunale nel cui circondario il magistrato esercita le sue funzioni. La presentazione può avvenire anche con modalità telematiche definite con decreto del Ministro della giustizia, che ne attestino con certezza la provenienza. Dalla dichiarazione di cui al primo periodo deve risultare anche, sotto la responsabilità del candidato, che non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità di cui all'articolo 24.
   4. Scaduto il termine di cui al comma 3, nei cinque giorni successivi l'ufficio elettorale centrale verifica che le candidature rispettino i requisiti richiesti, ed esclude le candidature relative a magistrati ineleggibili. Contro il provvedimento di esclusione, che deve essere motivato, è ammesso ricorso alla Corte di cassazione nei due giorni successivi alla comunicazione al soggetto interessato. La Corte si pronuncia entro i successivi tre giorni dal ricevimento del ricorso e dà immediata comunicazione dell'esito all'ufficio elettorale centrale.
   5. Quando le candidature ammesse sono in numero inferiore a sei oppure non è rispettano il rapporto tra i generi indicato dall'articolo 23, comma 4, l'ufficio elettorale centrale, non oltre cinque giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4, primo periodo, del presente articolo o dalla ricezione della comunicazione di cui al Pag. 87comma 4, ultimo periodo, del presente articolo, procede, in seduta pubblica, all'estrazione a sorte delle candidature mancanti tra tutti i magistrati che sono eleggibili ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 2-bis, nel singolo collegio, e che, entro il termine di venti giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni, non abbiano manifestato, con comunicazione anche telematica diretta al Consiglio superiore della magistratura, la loro indisponibilità ad essere candidati. L'estrazione avviene da elenchi separati per genere, in modo tale che sia raggiunto il numero minimo di sei candidature e sia rispettato l'indicato rapporto tra i generi. Ai fini di cui al periodo precedente, i magistrati eleggibili sono estratti a sorte in numero pari al triplo di quelli necessari per raggiungere il numero minimo di sei o per assicurare l'indicato rapporto tra i generi. I magistrati estratti a sorte sono inseriti in un elenco numerato progressivamente, differenziato per genere, formato secondo l'ordine di estrazione, e sono candidati nel collegio seguendo l'ordine di estrazione per integrare il numero delle candidature previsto dall'articolo 23, comma 4. In presenza di gravi motivi ciascuno dei magistrati estratti può comunicare la propria indisponibilità alla candidatura entro il termine di quarantotto ore dalla pubblicazione dell'esito dell'estrazione. Nel caso in cui il numero delle indisponibilità rese ai sensi del primo periodo o del periodo precedente non consente di raggiungere il numero minimo di candidature o di rispettare il rapporto percentuale tra i generi indicati dall'articolo 23, comma 4, si procederà senza ulteriore integrazione.
   6. Esaurite le attività di cui ai commi 4 e 5 l'ufficio elettorale centrale trasmette immediatamente alla segreteria generale del Consiglio superiore della magistratura l'elenco dei candidati.
   7. Nei collegi di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c), i candidati, non oltre il termine di trenta giorni prima del giorno fissato per le elezioni, possono dichiarare all'ufficio elettorale centrale il proprio collegamento con uno o più candidati dello stesso o di altri collegi tra quelli previsti dal medesimo articolo 23, comma 2, lettera c). Ogni candidato non può appartenere a più di un gruppo di candidati collegati e il collegamento non opera se non è reciproco tra tutti i candidati di un gruppo. L'ufficio elettorale centrale invita i candidati a rimuovere le eventuali irregolarità nel termine di 24 ore e in assenza rimuove da ogni collegamento il candidato che risulti collegato a più gruppi di candidati.
   8. L'elenco dei candidati, distinti nei collegi di cui all'articolo 23, comma 2, è immediatamente pubblicato, in ordine alfabetico, sul notiziario del Consiglio superiore della magistratura, con l'indicazione dei collegamenti manifestati dai diversi candidati. Il notiziario è inviato a tutti i magistrati presso i rispettivi uffici almeno venti giorni prima della data della votazione, ed è affisso, entro lo stesso termine, a cura del Presidente della Corte d'appello di ogni distretto, presso tutte le sedi giudiziarie.
   9. Entro il ventesimo giorno antecedente quello delle votazioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina una commissione centrale elettorale composta da cinque magistrati effettivi e due supplenti in servizio presso la Corte suprema di cassazione che non abbiano subito sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento, presieduta dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano.
   10. I consigli giudiziari provvedono alla costituzione, presso ciascun tribunale del distretto, di un seggio elettorale composto di cinque magistrati che prestano servizio nel circondario e che non abbiano subito sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento, presieduto dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano. Sono nominati altresì tre supplenti, i quali sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento.
   11. I candidati estratti a sorte hanno diritto, per il periodo intercorrente tra l'estrazione e il giorno fissato per le elezioni, all'astensione dal lavoro giudiziario. Per le attività connesse alla promozione della propria candidatura e alla conoscenza degli uffici giudiziari inclusi nel proprio collegio Pag. 88elettorale, ai candidati estratti a sorte che si recano presso uffici giudiziari diversi da quello di appartenenza è riconosciuto il trattamento economico di missione.».
31.4. Il Governo.

ART. 32.

  All'emendamento 32.2, comma 1, capoverso Art. 26, sostituire il comma 6 con il seguente:

  6. Ogni elettore riceve una scheda ed esprime il proprio voto indicando sulla scheda il nominativo di un candidato, oppure due se di diverso genere.
0.32.2.1. Potenti, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 32.
(Modifiche in materia di votazioni)

  1. L'articolo 26 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

«Art. 26.
(Votazioni)

   1. I magistrati in servizio presso i tribunali, le procure della Repubblica presso i tribunali, le corti d'appello, le procure generali presso le corti d'appello, i tribunali per i minorenni e le relative procure, nonché presso i tribunali di sorveglianza votano nel seggio del tribunale del luogo nel quale ha sede l'ufficio di appartenenza.
   2. I magistrati dell'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione e i magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo votano presso il seggio del tribunale di Roma.
   3. I magistrati della Corte di cassazione e della Procura generale presso la stessa Corte, nonché i magistrati del Tribunale superiore delle acque pubbliche votano presso l'ufficio centrale elettorale costituito presso la Corte di cassazione.
   4. I magistrati collocati fuori ruolo votano nel seggio previsto per i magistrati dell'ufficio di provenienza.
   5. Alle operazioni di voto è dedicato un tempo complessivo effettivo non inferiore a diciotto ore.
   6. Ogni elettore riceve tre schede, una per ogni collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettere a), b) e c), ed esprime il proprio voto indicando su ogni scheda il nominativo di un solo candidato.
   7. Sono bianche le schede prive di voto.
   8. Sono nulle le schede nelle quali vi sono segni che rendono il voto riconoscibile.
   9. È nullo il voto espresso per magistrati eleggibili in collegi diversi da quello in cui è espresso il voto, nonché il voto espresso in difformità da quanto previsto al comma 6.».
32.2. Il Governo.

ART. 33.

  All'emendamento 33.2 del Governo, sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. L'articolo 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

«Art. 27.
(Scrutinio e dichiarazione degli eletti)

   1. I seggi elettorali e l'ufficio centrale elettorale costituito presso la Corte di cassazione presiedono alle operazioni di voto, all'esito delle quali trasmettono le schede alla commissione centrale elettorale di cui all'articolo 25, comma 8, che provvede allo scrutinio.
   2. La commissione centrale elettorale provvede allo scrutinio separatamente per ciascun collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettere a), b) e c), e determina:

   a) il totale dei voti validi;

   b) il totale dei voti per ciascun candidato;

   3. La commissione centrale elettorale dichiara eletti nei singoli collegi indicati Pag. 89all'articolo 23, comma 1, lettere a), b) i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi. Rispetto a singoli collegi di cui all'articolo 23, comma 1, lettera c) la commissione centrale dichiara eletti i primi tre candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi. Nei collegi di cui all'articolo 23, comma 1, lettera b) la commissione centrale dichiara altresì eletto l'ulteriore candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti tra i candidati dei due collegi, determinato dividendo il numero complessivo dei voti ricevuti dal singolo candidato per il numero degli aventi diritto al voto nel rispettivo collegio e moltiplicando il risultato per cento. Nei collegi di cui all'articolo 23, comma 1, lettera c) la commissione centrale dichiara altresì eletto l'ulteriore candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti tra i candidati dei quattro collegi, determinato dividendo il numero complessivo dei voti ricevuti dal singolo candidato per il numero degli aventi diritto al voto nel rispettivo collegio e moltiplicando il risultato per cento.
   4. In ogni caso in cui vi è parità di voti prevale sempre il candidato del genere che risulta meno rappresentato a livello nazionale in relazione a tutti i componenti eletti dai magistrati. In caso di ulteriore parità prevale il candidato più anziano nel ruolo.
   5. Ciascun candidato può assistere alle operazioni di voto nel collegio di appartenenza e alle successive operazioni di scrutinio presso la commissione centrale elettorale.».
0.33.2.16. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  All'emendamento 33.2 del Governo, sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. L'articolo 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

«Art. 27.
(Scrutinio e dichiarazione degli eletti)

   1. I seggi elettorali e l'ufficio centrale elettorale costituito presso la Corte di cassazione presiedono alle operazioni di voto, all'esito delle quali trasmettono le schede alla commissione centrale elettorale di cui all'articolo 25, comma 8, che provvede allo scrutinio.
   2. La commissione centrale elettorale provvede allo scrutinio separatamente per ciascun collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettere a), b) e c), e determina:

   a) il totale dei voti validi;

   b) il totale dei voti per ciascun candidato;

   3. La commissione centrale elettorale dichiara eletti nei singoli collegi indicati all'articolo 23, comma 1, lettere a), b) i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi. Rispetto a singoli collegi di cui all'articolo 23, comma 1, lettera c) la commissione centrale dichiara eletti i primi tre candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi. Nei collegi di cui all'articolo 23, comma 1, lettera b) la commissione centrale dichiara altresì eletto l'ulteriore candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti tra i candidati dei due collegi, determinato dividendo il numero complessivo dei voti ricevuti dal singolo candidato per il numero dei votanti nel rispettivo collegio e moltiplicando il risultato per cento. Nei collegi di cui all'articolo 23, comma 1, lettera c) la commissione centrale dichiara altresì eletto l'ulteriore candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti tra i candidati dei quattro collegi, determinato dividendo il numero complessivo dei voti ricevuti dal singolo candidato per il numero dei votanti nel rispettivo collegio e moltiplicando il risultato per cento.
   4. In ogni caso in cui vi è parità di voti prevale sempre il candidato del genere che risulta meno rappresentato a livello nazionale in relazione a tutti i componenti eletti dai magistrati. In caso di ulteriore parità prevale il candidato più anziano nel ruolo.
   5. Ciascun candidato può assistere alle operazioni di voto nel collegio di appartenenza e alle successive operazioni di scrutinioPag. 90 presso la commissione centrale elettorale.».
0.33.2.17. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  All'emendamento 33.2 del Governo, parte relativa all'Art. 27, comma 2, alinea, dopo le parole: di cui all'articolo 23, comma 2 sopprimere le parole: lettere a), b), c).

  Conseguentemente, al medesimo emendamento 33.2 del Governo, parte relativa all'Art. 27, comma 2, lettera c), dopo le parole: di cui all'articolo 23, comma 2 sopprimere le seguenti: lettera c).
0.33.2.5. Potenti, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

  All'emendamento 33.2 del Governo, parte relativa all'Art. 27, comma 2, sopprimere la lettera c).

  Conseguentemente, al medesimo emendamento 33.2 del Governo, parte relativa all'articolo 27:

   sopprimere il comma 3;

   sostituire il comma 4 con i seguenti:

   «4. La commissione centrale elettorale dichiara eletti nel collegio indicato all'articolo 23, comma 2, lettera a), i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi. Nei collegi indicati all'articolo 23, comma 2, lettera b), la commissione centrale elettorale dichiara eletti i tre candidati che hanno conseguito, in termini percentuali rispetto al numero dei rispettivi elettori, il risultato migliore, con il limite di un candidato per ciascun collegio. Nei collegi indicati all'articolo 23, comma 2, lettera c), la commissione centrale elettorale dichiara eletti i sette candidati che hanno conseguito, in termini percentuali rispetto al numero dei rispettivi elettori, il risultato migliore, con il limite di un candidato per ciascun collegio.
   4-bis. I rimanenti otto seggi, due dei quali per magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e gli altri sei per magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono assegnati attraverso elezione suppletiva, da svolgersi, in una data compresa tra sessanta e novanta giorni dalla proclamazione degli eletti di cui al comma precedente, in due collegi unici nazionali, uno per i magistrati requirenti e l'altro per i magistrati giudicanti.
   4-ter. All'elezione suppletiva, per ciascun collegio nazionale, requirente e giudicante, partecipano tutti i candidati non eletti, rispettivamente requirenti e giudicanti, che sono risultati primi nel proprio collegio territoriale. Partecipano all'elezione suppletiva anche i magistrati appartenenti ai collegi territoriali nei quali sono stati assegnati seggi, qualora abbiano conseguito una percentuale di voti che supera di oltre sette punti percentuali il candidato non eletto, tra quelli di cui al periodo che precede, con la percentuale più bassa di voti.
   4-quater. All'esito delle elezioni suppletive, la commissione centrale elettorale dichiara eletti i due magistrati requirenti e i sei magistrati giudicanti che nel rispettivo collegio nazionale hanno conseguito il maggior numero di voti rispetto agli altri.».
0.33.2.1. Scutellà, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Ferraresi, Giuliano, Salafia, Sarti.

  All'emendamento 33.2 del Governo, parte relativa all'Art. 27, comma 2, sopprimere la lettera c).

  Conseguentemente, al medesimo emendamento 33.2 del Governo, parte relativa all'articolo 27:

   sopprimere il comma 3;

   sostituire il comma 4 con il seguente:

   «4. La commissione centrale elettorale dichiara eletti nei singoli collegi indicati all'articolo 23, comma 1, lettere a), b) i due candidati che hanno ottenuto il maggiorPag. 91 numero di voti validamente espressi. Rispetto a singoli collegi di cui all'articolo 23, comma 1, lettera c) la commissione centrale dichiara eletti i primi tre candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi. Nei collegi di cui all'articolo 23, comma 1, lettera b) la commissione centrale dichiara altresì eletto l'ulteriore candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti tra i candidati dei due collegi, determinato dividendo il numero complessivo dei voti ricevuti dal singolo candidato per il numero degli aventi diritto al voto nel rispettivo collegio e moltiplicando il risultato per cento. Nei collegi di cui all'articolo 23, comma 1, lettera c) la commissione centrale dichiara altresì eletto l'ulteriore candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti tra i candidati dei quattro collegi, determinato dividendo il numero complessivo dei voti ricevuti dal singolo candidato per il numero degli aventi diritto al voto nel rispettivo collegio e moltiplicando il risultato per cento».
0.33.2.2. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  All'emendamento 33.2 del Governo, parte relativa all'Art. 27, comma 2, sopprimere la lettera c).

  Conseguentemente, al medesimo emendamento 33.2 del Governo, parte relativa all'articolo 27:

   sopprimere il comma 3;

   sostituire il comma 4 con il seguente:

   «4. La commissione centrale elettorale dichiara eletti nei singoli collegi indicati all'articolo 23, comma 1, lettere a), b) i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi. Rispetto a singoli collegi di cui all'articolo 23, comma 1, lettera c) la commissione centrale dichiara eletti i primi tre candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi. Nei collegi di cui all'Articolo 23, comma 1, lettera b) la commissione centrale dichiara altresì eletto l'ulteriore candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti tra i candidati dei due collegi, determinato dividendo il numero complessivo dei voti ricevuti dal singolo candidato per il numero dei votanti nel rispettivo collegio e moltiplicando il risultato per cento. Nei collegi di cui all'Articolo 23, comma 1, lettera c) la commissione centrale dichiara altresì eletto l'ulteriore candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti tra i candidati dei quattro collegi, determinato dividendo il numero complessivo dei voti ricevuti dal singolo candidato per il numero dei votanti nel rispettivo collegio e moltiplicando il risultato per cento.».
0.33.2.3. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  All'emendamento 33.2 del Governo, parte relativa all'Art. 27, comma 2, sopprimere la lettera c).
0.33.2.9. Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi.

  All'emendamento 33.2 del Governo, parte relativa all'Art. 27, sopprimere il comma 3.
0.33.2.10. Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi.

  All'emendamento 33.2 del Governo, parte relativa all'Art. 27, sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. La commissione centrale elettorale dichiara eletti nel collegio indicato all'articolo 23, comma 1, lettera a), i tre candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi. Con riferimento ai collegi indicati all'articolo 23, comma 1, lettera c) la commissione procede a conteggiare unitariamente i voti riportati dai candidati in tutti e sei i collegi e a proclamare eletti i dodici candidati che realizzano il maggior numero di voti validamente espressi. Con riferimento ai collegi indicati dall'articolo 23, comma 1, lettera b), la commissione procede a conteggiare unitariamente i voti riportati dai candidati in Pag. 92tutti e sei i collegi e a proclamare eletti i cinque candidati che realizzano il maggior numero di voti validamente espressi.
0.33.2.11. Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi.

  All'emendamento 33.2 del Governo, parte relativa all'Art. 27, comma 4, primo periodo, dopo le parole: indicati all'articolo 23, comma 2, sopprimere le parole: lettere a), b) e c).

  Conseguentemente, al medesimo emendamento 33.2 del Governo, parte relativa all'Art. 27, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: i due candidati con le seguenti: i quattro candidati.
0.33.2.7. Potenti, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

  All'emendamento 33.2 del Governo, parte relativa all'Art. 27, comma 4, sopprimere il secondo, il terzo e il quarto periodo.
0.33.2.8. Potenti, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

  All'emendamento 33.2 del Governo, parte relativa all'Art. 27, comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: individuati in applicazione dei criteri di cui al comma 3, lettera b) con le seguenti: che hanno ottenuto il maggior numero di voti tra i candidati dei quattro collegi, determinato dividendo il numero complessivo dei voti ricevuti dal singolo candidato per il numero degli aventi diritto al voto nel rispettivo collegio e moltiplicando il risultato per cento.
0.33.2.14. Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi.

  All'emendamento 33.2 del Governo, parte relativa all'Art. 27, comma 4, sopprimere il terzo periodo.
0.33.2.15. Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 33.
(Modifiche in materia di scrutinio e dichiarazione degli eletti)

  1. L'articolo 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

«Art. 27.
(Scrutinio e dichiarazione degli eletti)

   1. I seggi elettorali e l'ufficio centrale elettorale costituito presso la Corte di cassazione presiedono alle operazioni di voto, all'esito delle quali trasmettono le schede alla commissione centrale elettorale di cui all'articolo 25, comma 8, che provvede allo scrutinio.
   2. La commissione centrale elettorale provvede allo scrutinio separatamente per ciascun collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettere a), b) e c) e determina:

   a) il totale dei voti validi;

   b) il totale dei voti per ciascun candidato;

   c) il totale dei voti di ciascun candidato non collegato ad altri candidati e di ciascun gruppo di candidati collegati, detratti i voti conseguiti da quei candidati collegati che per il collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettere c) hanno ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi e presentano i presupposti per essere dichiarati eletti ai sensi del comma 4, primo periodo.

   3. La commissione centrale elettorale procede, altresì:

   a) alla determinazione del quoziente base per l'assegnazione dei seggi relativi al collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera d), dividendo la cifra dei voti validi calcolati ai sensi comma 2, lettera c), per il numero dei seggi da assegnare;

   b) alla determinazione del numero dei seggi spettante a ciascun gruppo di candidati collegati o a ciascun singolo candidato non collegato ad altri candidati dividendo Pag. 93la cifra elettorale dei voti da essi conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tal modo vengono attribuiti in ordine decrescente ai gruppi di candidati collegati o ai singoli candidati non collegati ad altri candidati cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelli che abbiano avuto il maggior numero di voti; a parità anche di voti si procede per sorteggio.

   4. La commissione centrale elettorale dichiara eletti nei singoli collegi indicati all'articolo 23, comma 1, lettere a), b) e c) i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi. Rispetto al collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettere d) la commissione centrale elettorale dichiara altresì eletti gli ulteriori cinque candidati individuati in applicazione dei criteri di cui al comma 3, lettera b). Nell'ambito del medesimo gruppo di candidati collegati sono eletti coloro che hanno ottenuto in percentuale il maggior numero di voti, determinati dividendo il numero complessivo dei voti ricevuti dal singolo candidato per il numero degli aventi diritto al voto nel rispettivo collegio e moltiplicato il risultato per cento. Nel collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b), la commissione centrale dichiara altresì eletto l'ulteriore candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti tra i candidati dei due collegi, determinato dividendo il numero complessivo dei voti ricevuti dal singolo candidato per il numero degli aventi diritto al voto nel rispettivo collegio e moltiplicando il risultato per cento.
   5. In ogni caso in cui vi è parità di voti prevale sempre il candidato del genere che risulta meno rappresentato a livello nazionale in relazione a tutti i componenti eletti dai magistrati. In caso di ulteriore parità prevale il candidato più anziano nel ruolo.
   6. Ciascun candidato può assistere alle operazioni di voto nel collegio di appartenenza e alle successive operazioni di scrutinio presso la commissione centrale elettorale».
33.2. Il Governo.

ART. 34.

  Sopprimerlo.
34.3. Il Governo.

ART. 35.

  All'emendamento 35.3 del Governo, relativo all'articolo 35, capoverso «Art. 39», comma 1, al primo periodo sostituire le parole da: dal magistrato fino a: terzo periodo con le seguenti: mediante estrazione a sorte tra i restanti candidati eletti nella lista del collegio di riferimento.

  Conseguentemente, al terzo periodo, sostituire le parole da: con le modalità fino alla fine del periodo con le seguenti: mediante estrazione a sorte da un elenco di persone togate pari a cinque volte il numero di posti disponibili, formato da persone elette dai magistrati con voto personale, diretto e segreto.
0.35.3.1. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli, Vinci.

  All'emendamento 35.3 del Governo, relativo all'articolo 35, capoverso «Art. 39», comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: , ovvero, nel caso fino a: dell'articolo 27, comma 5.
0.35.3.3. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  All'emendamento 35.3 del Governo, relativo all'articolo 35, capoverso «Art. 39», comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le stesse regole di cui al presente articolo si applicano anche in caso di cessazione dalla carica del magistrato eletto nelle elezioni suppletive.
0.35.3.2. Cirielli, Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci, Prisco, Lucaselli.

Pag. 94

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 35.
(Modifiche in materia di sostituzione dei componenti eletti dai magistrati)

  1. L'articolo 39 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

«Art. 39.
(Sostituzione dei componenti eletti dai magistrati)

   1. Il componente eletto dai magistrati che cessa dalla carica per qualsiasi ragione prima della scadenza del Consiglio superiore della magistratura è sostituito dal magistrato non eletto che, nell'ambito dello stesso collegio, lo segue per numero di voti, ovvero, nel caso in cui cessi dalla carica un componente eletto ai sensi dell'articolo 27, comma 4, secondo periodo, è sostituito dal magistrato non eletto che lo segue per numero di voti computati ai sensi dell'articolo 27, comma 4, terzo periodo, fermo il disposto dell'articolo 27, comma 5. Le stesse regole si applicano in caso di cessazione dalla carica del magistrato subentrato. Esaurita la possibilità di subentro ai sensi del primo periodo, per l'assegnazione del seggio o dei seggi rimasti vacanti, nel collegio da cui proviene il componente da sostituire sono indette elezioni suppletive, con le modalità previste dagli articoli da 23 a 27, salvi i necessari adeguamenti ove sia rimasto vacante un solo seggio.».
35.3. Il Governo.

ART. 38.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 38.
(Disposizioni transitorie e per l'attuazione e il coordinamento del nuovo sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura)

  1. Per le prime elezioni del Consiglio superiore della magistratura successive alla data di entrata in vigore della presente legge il decreto di cui all'articolo 23, comma 3, della legge 24 marzo 1958, n. 195, deve essere adottato entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.
  2. Per le elezioni di cui al comma 1, il provvedimento di convocazione delle elezioni di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 24 marzo 1958, n. 195, deve essere adottato entro sessanta giorni prima della data stabilita per l'inizio delle votazioni, il termine per la presentazione delle candidature di cui all'articolo 25, comma 3, della legge 24 marzo 1958, n. 195, è ridotto a quindici giorni, il termine di cui all'articolo 25, comma 7, della legge 24 marzo 1958, n. 195, è ridotto a venti giorni prima del giorno fissato per le elezioni e il termine di cui all'articolo 25, comma 8, della legge 24 marzo 1958, n. 195, può essere ridotto fino al quindicesimo giorno antecedente la data della votazione.
  3. Per quanto non diversamente disposto dalla legge 24 marzo 1958, n. 195, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, nonché del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2002, n. 67, fino all'adozione da parte del Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di nuove disposizioni per l'attuazione e il coordinamento della disciplina di cui al presente capo.
38.1. Il Governo.

Pag. 95

ALLEGATO 2

Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (A.C. 2681 Governo e abbinate).

PROPOSTE SUBEMENDATIVE AGLI EMENDAMENTI 1.26, 2.73, 3.34, 4.13, 6.2, 8.1, 9.43, 10.24, 19.10, 20.3, 21.6, 22.4, 24.5, 25.8, 27.4, 28.5, 29.21, 31.4, 34.3, e 38.1 DEL GOVERNO, RITENUTE IRRICEVIBILI

ART. 1.

  All'emendamento 1.26 del Governo, parte principale, dopo la parola: lettera a) inserire le seguenti: dopo le parole: «della magistratura» aggiungere le seguenti: «previa distinzione di funzioni tra la inquirente e la giudicante sin all'atto del concorso pubblico e che tale opzione sia vincolante per tutto il periodo di collocamento in ruolo» e.
0.1.26.9. Bartolozzi.

  All'emendamento 1.26 del Governo, parte conseguenziale, numero 2, dopo il capoverso d) aggiungere il seguente:

   d-bis) alla modifica dei criteri di attribuzione e passaggio delle funzioni giudicanti e quelle requirenti e viceversa nel senso di limitare le facoltà di passaggio tra di funzione.
0.1.26.7. Potenti, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

ART. 2.

  All'emendamento 2.73 del Governo, relativo all'articolo 2, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  4. Adottare norme di modifica dell'assetto ordinamentale della magistratura per escludere la possibilità per i magistrati di passare dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa.
0.2.73.1. Morrone, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi.

ART. 3.

  All'emendamento 3.34 del Governo, parte principale, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) prevedere, in materia di elezioni per il rinnovo dei Consigli giudiziari, che l'elettorato passivo sia riservato ai magistrati che abbiano conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità.
0.3.34.3. Di Sarno.

  All'emendamento 3.34 del Governo, parte principale, lettera a), sostituire le parole: e di assistere con le seguenti: e di votare sulle.

  Conseguentemente dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

   a-bis) prevedere che tra i membri di diritto del consiglio giudiziario istituito presso ogni corte di appello, di cui all'articolo 9 del decreto 27 gennaio 2006, n. 25, sia inserito il Presidente del Consiglio dell'Ordine Distrettuale degli Avvocati;

   a-ter) prevedere che il consiglio giudiziario istituito presso ogni corte di appello,Pag. 96 oltre che dai membri di diritto di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 25 del 27 gennaio 2006, sia così composto:

    1) nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo fino a trecentocinquanta magistrati da sette altri membri, di cui: quattro magistrati, tre dei quali addetti a funzioni giudicanti e uno a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e tre componenti non togati, di cui due professori universitari in materie giuridiche nominati dal Consiglio universitario nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e un avvocato, con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all'interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto;

    2) nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo compreso tra trecento cinquantuno e seicento magistrati, da undici altri membri, di cui: sei magistrati, quattro dei quali addetti a funzioni giudicanti e due a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e cinque componenti non togati, di cui tre professori universitari in materie giuridiche nominati dal Consiglio universitario nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e due avvocati con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all'interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto;

    3) nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo superiore a seicento magistrati, da tredici altri membri, di cui: otto magistrati, cinque dei quali addetti a funzioni giudicanti e tre a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e sette componenti non togati, di cui quattro professori universitari in materie giuridiche nominati dal Consiglio universitario nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e tre avvocati con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all'interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto;

    4) in caso di mancanza o impedimento i membri di diritto del consiglio giudiziario siano sostituiti da chi ne esercita le funzioni;

   a-quater) prevedere che l'articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, sia abrogato.
0.3.34.40. Annibali, Ferri, Vitiello.

  All'emendamento 3.34 del Governo, parte principale, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tra i membri di diritto del consiglio giudiziario istituito presso le corti di Appello è aggiunto il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati.
0.3.34.26. Bartolozzi.

  All'emendamento 3.34 del Governo, parte principale, dopo lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) prevedere che i membri togati dei consigli giudiziari, oltre quelli di diritto, vengano nominati tramite sorteggio tra tutti i magistrati del singolo distretto di competenza, secondo le proporzioni di cui al comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, con contemporanea abrogazione di tutte le norme di natura elettorale;.

  Conseguentemente, nella parte conseguenziale, dopo il numero 4), inserire il seguente:

    4-bis) alla lettera c), dopo il numero 3, inserire il seguente:

  3-bis) nella relazione di cui al numero 3) il consiglio giudiziario deve tenere conto Pag. 97anche della solidità dei provvedimenti adottati dal singolo magistrato e dell'esito di eventuali impugnazioni avverso gli stessi.
0.3.34.8. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci, Prisco, Lucaselli.

  All'emendamento 3.34 del Governo, parte conseguenziale, dopo il 4), inserire il seguente:

    4-bis) alla lettera c), numero 3), sopprimere le parole da: utilizzando il rapporto fino a: spontaneamente prodotti dall'interessato.
0.3.34.21. Potenti, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

ART. 4.

  All'emendamento 4.13 del Governo, parte conseguenziale, numero 4), dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:

Art. 4-ter.
(Stabilizzazione dei magistrati onorari che optano per la incompatibilità assoluta con altra attività lavorativa)

  1. I Giudici di pace, i giudici onorari di tribunale e i viceprocuratori in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che optino per la incompatibilità assoluta con altra attività lavorativa pubblica o privata, sono stabilizzati nelle loro funzioni, con verifiche solo ordinarie, mantenendo, anche in caso di modifica del loro status, le funzioni giudicanti autonome e requirenti fino al compimento del 72esimo anno di età svolte al momento della entrata in vigore del presente decreto, ma comunque non oltre il limite di età previsto per i magistrati di carriera, e con la gradualità della responsabilità disciplinare e civile prevista per quest'ultimi. Inoltre, gli stessi, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, potranno svolgere, nell'ambito delle proprie competenze acquisite, compiti di organizzazione e formazione dei nuovi giudici onorari.
  2. Il Governo è autorizzato a emanare, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

   a) indicare le modalità per la rimozione di eventuali situazioni di incompatibilità;

   b) prevedere che ai magistrati onorari venga corrisposta una retribuzione pari a euro 72.000, da erogarsi in 13 mensilità, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali;

   c) prevedere l'estensione ai magistrati onorari delle previsioni normative in materie di lavoro subordinato;

   d) prevedere che le imposte sui redditi restino regolate dall'articolo 50, lettera f) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

   e) prevedere che non possano essere assegnati e che non possano essere inseriti nell'organico dell'ufficio del processo del tribunale, salvo domanda dell'interessato e previo interpello da parte dell'amministrazione;

   f) prevedere che l'Ufficio del Giudice di Pace sia coordinato dal Giudice di Pace Coordinatore, il quale provvede a tutti i compiti di gestione dell'ufficio del giudice di pace che ha sede nel circondario, distribuendo il lavoro tra i giudici, anche attraverso il ricorso a procedure automatiche, vigilando sulla loro attività e sorvegliando l'andamento dei servizi di cancelleria e ausiliari. Prevedere che al Giudice di Pace Coordinatore venga attribuita ogni altra funzione di direzione che la legge attribuisce al dirigente dell'ufficio giudiziario;

   g) prevedere che il Giudice di Pace Coordinatore si avvalga dell'ausilio di un vice coordinatore individuato tra i giudici onorari di pace che esercitano le funzioni nel medesimo ufficio del giudice di pace e che l'individuazione avvenga sulla base del criterio dei maggiori titoli, ovvero della Pag. 98maggiore anzianità nelle funzioni giudiziarie esercitate o, in mancanza, della maggiore anzianità, avuto riguardo alla data di assunzione dell'incarico oppure, in caso di eguale anzianità, della maggiore anzianità di età;

   h) specificare che ai magistrati onorari si applicano le disposizioni in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari;

   i) individuare titoli di preferenza per i magistrati onorari che hanno esercitato per otto anni per l'accesso alle Commissioni tributarie, per i concorsi indetti dalle amministrazioni dello Stato e per l'accesso alla magistratura amministrativa.

  3. Ai costi derivanti dalla presente disposizione, stimati in 151 milioni di euro per anno, si provvede mediante riduzione e rimodulazione delle missioni di spesa del Ministero della giustizia.
0.4.13.15. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci, Prisco, Lucaselli.

  All'emendamento 4.13 del Governo, parte conseguenziale, numero 4), dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Stabilizzazione dei magistrati onorari che optano per la incompatibilità assoluta con altra attività lavorativa)

  1. Il Governo è autorizzato ad indire uno o più concorsi pubblici per soli titoli per la stabilizzazione dei magistrati onorari che optano per la incompatibilità assoluta con altra attività lavorativa, nella misura massima del 100 per cento del contingente in servizio.
  2. Entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo è autorizzato ad emanare uno o più decreti nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

   a) indicare le modalità per la rimozione di eventuali situazioni di incompatibilità;

   b) prevedere che ai magistrati onorari venga corrisposta una retribuzione pari a euro 72.000, da erogarsi in 13 mensilità, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali;

   c) prevedere l'estensione ai magistrati onorari delle previsioni normative in materie di lavoro subordinato;

   d) prevedere che le imposte sui redditi restino regolate dall'articolo 50, lettera f) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

   e) prevedere che non possano essere assegnati e che non possano essere inseriti nell'organico dell'ufficio del processo del tribunale, salvo domanda dell'interessato e previo interpello da parte dell'amministrazione;

   f) prevedere che l'Ufficio del Giudice di Pace sia coordinato dal Giudice di Pace Coordinatore, il quale provvede a tutti i compiti di gestione dell'ufficio del giudice di pace che ha sede nel circondario, distribuendo il lavoro tra i giudici, anche attraverso il ricorso a procedure automatiche, vigilando sulla loro attività e sorvegliando l'andamento dei servizi di cancelleria e ausiliari. Prevedere che al Giudice di Pace Coordinatore venga attribuita ogni altra funzione di direzione che la legge attribuisce al dirigente dell'ufficio giudiziario;

   g) prevedere che il Giudice di pace coordinatore si avvalga dell'ausilio di un vice coordinatore individuato tra i giudici onorari di pace che esercitano le funzioni nel medesimo ufficio del giudice di pace e che l'individuazione avvenga sulla base del criterio dei maggiori titoli, ovvero della maggiore anzianità nelle funzioni giudiziarie esercitate o, in mancanza, della maggiore anzianità, avuto riguardo alla data di assunzione dell'incarico oppure, in caso di eguale anzianità, della maggiore anzianità di età;

   h) specificare che ai magistrati onorari si applicano le disposizioni in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari;

Pag. 99

   i) individuare titoli di preferenza per i magistrati onorari che hanno esercitato per otto anni per l'accesso alle Commissioni Tributarie, per i concorsi indetti dalle amministrazioni dello Stato e per l'accesso alla magistratura amministrativa.

  3. Ai costi derivanti dalla presente disposizione, stimati in 151 milioni di euro per anno, si provvede mediante riduzione e rimodulazione delle missioni di spesa del Ministero della giustizia.
0.4.13.16. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci, Prisco, Lucaselli.

  All'emendamento 4.13 del Governo, parte conseguenziale, numero 4), dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:

Art. 4-ter.
(Misure propedeutiche alla separazione delle carriere)

  1. Al fine di addivenire alla separazione delle carriere, dall'entrata in vigore della presente legge sono banditi distinti concorsi per l'accesso alla magistratura per la funzione inquirente e per la funzione giudicante.
0.4.13.17. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci, Prisco, Lucaselli.

  All'emendamento 4.13, parte conseguenziale, dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente articolo:

Art. 4-ter.

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il decreto legislativo recante modifica della disciplina dei criteri di attribuzioni e passaggio di funzioni dei magistrati ordinari, è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

    1) che il parere del consiglio giudiziario rilasciato al CSM al fine di disporre assegnazione e passaggio di funzione sia vincolante. Al detto parere sia espressamente acclusa una valutazione della componente dell'avvocatura i cui membri del consiglio giudiziario devono prendere parte alla votazione del detto parere.

    2) il passaggio di cui al comma 3 di cui al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 sia limitato ad un numero non superiore a due nell'intera carriera a distanza di un tempo congruo e non inferiore a 10 anni e motivato da esigenze non esclusivamente dipendente dalla richiesta dell'interessato ma confacente al miglior impiego delle risorse professionali della magistratura e sulla base delle attitudini, dell'anzianità di servizio. Che inoltre le osservazioni del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati sia sempre richiesto da parte del presidente di Corte d'Appello o dal Procuratore generale presso la stessa Corte.
0.4.13.49. Potenti, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

ART. 6.

  All'emendamento 6.2 del Governo, dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Istituzione presso la Corte di Cassazione della sezione suprema del Tribunale superiore dei conflitti)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti l'istituzione del Tribunale superiore dei conflitti mediante novelle al codice di procedura civile, al codice di procedura penale, al codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, al codice di giustizia contabile, di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e alle disposizioni sul processo tributario previste dal decreto legislativo 31 Pag. 100dicembre 1992, n. 546, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

   a) istituire presso la Corte di cassazione il Tribunale superiore dei conflitti quale organo giurisdizionale supremo per la risoluzione delle questioni di giurisdizione insorte nei giudizi civili, penali, amministrativi, contabili, tributari e dei giudici speciali;

   b) attribuire in via esclusiva al Tribunale superiore dei conflitti la cognizione dei conflitti di giurisdizione e del regolamento preventivo di giurisdizione provvedendo alla razionalizzazione della disciplina di tali conflitti;

   c) prevedere che il ricorso al Tribunale superiore dei conflitti sia ammissibile anche quando miri alla statuizione del difetto di giurisdizione di qualsiasi giudice;

   d) prevedere le modalità attraverso le quali il prefetto, nel caso in cui la pubblica amministrazione non sia parte in causa, possa richiedere, in ogni stato e grado del processo e finché la giurisdizione non sia stata affermata con sentenza passata in giudicato, che il Tribunale superiore dei conflitti dichiari il difetto di giurisdizione del giudice a causa dei poteri attribuiti alla pubblica amministrazione;

   e) stabilire la composizione del Tribunale superiore dei conflitti nel numero di dodici membri, di cui sei magistrati della Corte di cassazione, tre del Consiglio di Stato e tre della Corte dei conti, prevedendo che la presidenza venga attribuita a turno ai magistrati dei tre ordini con rotazione annuale;

   f) prevedere che l'assegnazione dei giudici al Tribunale superiore dei conflitti avvenga da parte degli organi di autogoverno delle magistrature nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, attraverso la riorganizzazione e la razionalizzazione degli uffici esistenti, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e fermi restando i limiti complessivi delle rispettive dotazioni organiche;

   g) prevedere che i magistrati assegnati al Tribunale superiore dei conflitti esercitino le relative funzioni in via esclusiva;

   h) stabilire l'intervento della Procura generale della Corte di cassazione nel giudizio di fronte al Tribunale superiore dei conflitti;

   i) prevedere che la segreteria del Tribunale superiore dei conflitti sia istituita presso la Corte di cassazione;

   l) disciplinare il rito del procedimento attribuito al Tribunale superiore dei conflitti secondo criteri di uniformità, speditezza e semplificazione, con specifica attenzione alla garanzia del contraddittorio tra le parti;

   m) prevedere che l'udienza di trattazione possa tenersi con l'intervento non obbligatorio del procuratore generale e la possibilità di requisitoria in forma scritta e di interlocuzione, parimenti per iscritto, da parte dei difensori;

   n) prevedere il regolamento di giurisdizione d'ufficio attribuendo al giudice indicato come fornito di giurisdizione, a seguito di declinatoria del giudice adito, davanti al quale sia riassunta la causa, il potere di sollevare d'ufficio la questione davanti al Tribunale superiore dei conflitti;

   o) stabilire che le statuizioni del Tribunale superiore dei conflitti indichino definitivamente, oltre all'estinzione del giudizio a quo, il giudice legittimato in ordine alla controversia davanti al quale le parti possono riassumere il processo con conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda;

   p) stabilire la proponibilità del rimedio del regolamento preventivo di giurisdizione innanzi al Tribunale superiore dei conflitti finché non sia intervenuta una decisione sulla causa in sede cautelare o di merito;

   q) prevedere l'adozione di misure cautelari, nel giudizio sospeso a seguito del regolamento di giurisdizione, a meno che il giudice non ritenga insussistente la propria giurisdizione e che la dichiarazione di una delle parti di voler proporre il regolamento di giurisdizione impedisca al giudice remittente, in sede di decisione della domanda cautelare, di definire il giudizio con sentenza,Pag. 101 concedendo un termine di rinvio per consentire la proposizione del regolamento di giurisdizione e la contestuale fissazione della data per il prosieguo della trattazione;

   r) ristabilire, nel caso di regolamento incidentale di giurisdizione, che il giudice davanti a cui pende la causa sospenda con ordinanza motivata il processo soltanto se non ritenga l'istanza manifestamente inammissibile o la contestazione della giurisdizione manifestamente infondata individuando i termini e le forme di riassunzione di fronte al giudice legittimato a seguito della pronuncia sulla giurisdizione;

   s) prevedere che i provvedimenti giurisdizionali del Tribunale superiore dei conflitti che decidono sulla giurisdizione, resi sia in sede di regolamento sia in sede di ricorso ordinario, siano adottati sulla base di modelli sintetici di motivazione, se del caso mediante rinvio a precedenti, laddove le questioni non richiedano una diversa estensione degli argomenti;

   t) prevedere che la pronuncia sulla giurisdizione resa dal Tribunale superiore dei conflitti sia vincolante per ogni giudice e per le parti anche in un altro processo;

   u) prevedere l'emanazione delle necessarie norme transitorie, di attuazione e di esecuzione, nonché di coordinamento con le disposizioni vigenti in materia di conflitti di giurisdizione e di tutte le altre norme integrative che il nuovo ordinamento renda necessarie.

  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, sentite le competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono resi entro il termine di sessanta giorni dall'assegnazione, decorsi i quali i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Qualora il termine di cui al secondo periodo del presente comma scada nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dall'alinea del comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo termine è prorogata di sessanta giorni.
  3. Il Governo, con la procedura indicata al comma 2, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio delle deleghe e nel rispetto dei pertinenti principi e criteri direttivi di cui al comma 1, può adottare disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
0.6.2.5. Bartolozzi.

ART. 8.

  All'emendamento 8.1 del Governo, parte conseguenziale, all'articolo 8-bis premettere il seguente:

Art. 8.1.
(Armonizzazione del trattamento economico del personale di magistratura nei casi di congedo straordinario e di aspettativa per malattia)

  1. All'articolo 3, comma 1, della legge 19 febbraio 1981, n. 27, le parole: «con esclusione dei periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa,» sono sostituite dalle seguenti: «con esclusione dei periodi di aspettativa o di congedo straordinario per causa diversa da infermità o dalla fruizione di permessi ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché dei periodi».
0.8.1.10. Ferri, Annibali, Vitiello.

  All'emendamento 8.1 del Governo, parte conseguenziale, dopo l'articolo 8-bis aggiungere il seguente:

Art. 8-ter.
(Modifiche alla legge 19 febbraio 1981, n. 27 in materia di indennità speciale)

  1. All'articolo 3, comma 1, della legge 19 febbraio 1981, n. 27, le parole: «di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa», sono soppresse.
0.8.1.6. Bartolozzi.

Pag. 102

ART. 9.

  All'emendamento 9.43 del Governo, parte principale, dopo il numero 02) inserire il seguente:

    03) la lettera q) è sostituita dalla seguente:

   «q) il ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni».
0.9.43.6. Costa, Magi.

  All'emendamento 9.43 del Governo, parte conseguenziale, dopo il numero 1-bis) aggiungere il seguente:

    1-ter) dopo la lettera v), è inserita la seguente:

   «v-bis) pubbliche dichiarazioni o interviste che, al di fuori dei casi di cui alla lettera v), per il riferimento agli affari oggetto di trattazione da parte di un ufficio giudiziario o ai magistrati incaricati della medesima ovvero per il contesto in cui sono intervenute e per le reazioni suscitate sono idonee ad arrecare pregiudizio al prestigio o al decoro dell'istituzione giudiziaria ovvero a integrare la violazione dei doveri di cui all'articolo 1;».
0.9.43.14. Costa, Magi.

  All'emendamento 9.43 del Governo, parte conseguenziale, dopo il numero 1-bis) aggiungere il seguente:

    1-ter) dopo la lettera v), è inserita la seguente:

   «v-bis) l'emanazione, da parte di un Procuratore generale, di un atto motivato autorizzativo di una conferenza stampa o di un comunicata stampa in assenza dell'interesse pubblico;».
0.9.43.19. Costa, Magi.

  All'emendamento 9.43 del Governo, parte conseguenziale, dopo il numero 1-bis) aggiungere il seguente:

    1-ter) dopo la lettera v), è inserita la seguente:

   «v-bis) il rilasciare dichiarazioni ed interviste in violazione dei criteri di equilibrio e di misura;».
0.9.43.9. Costa, Magi.

  All'emendamento 9.43 del Governo, parte conseguenziale, dopo il capoverso riferito alla lettera a), numero 2, aggiungere il seguente:

   alla lettera a), dopo il numero 2) inserire il seguente:

    2-bis) alla lettera gg), dopo le parole: «grave ed inescusabile;» sono aggiunte le seguenti: «l'aver concorso, con negligenza o superficialità, anche attraverso la richiesta di applicazione della misura della custodia cautelare, all'adozione dei provvedimenti di restrizione della libertà personale per i quali sia stata disposta la riparazione per ingiusta detenzione ai sensi degli articoli 314 e 315 del codice di procedura penale. A tal fine, l'ordinanza che accoglie la domanda di riparazione è trasmessa agli organi titolari dell'azione disciplinare nei riguardi dei magistrati, per le valutazioni di loro competenza;».
0.9.43.15. Costa, Magi.

  All'emendamento 9.43 del Governo, parte conseguenziale, dopo il capoverso riferito alla lettera a), numero 2, inserire il seguente:

   alla lettera a), dopo il numero 2) inserire il seguente:

    2-bis) all'articolo 2, il comma 2 è abrogato.
0.9.43.16. Costa, Magi.

  All'emendamento 9.43 del Governo, parte conseguenziale, dopo la lettera a-bis) inserire la seguente:

   a-bis.1) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

   «e-bis) la pubblica manifestazione di consenso o dissenso in ordine a un procedimentoPag. 103 in corso quando, per la posizione del magistrato o per le modalità con cui il giudizio è espresso, sia idonea a condizionare la libertà di decisione nel procedimento medesimo;».
0.9.43.17. Costa, Magi.

  All'emendamento 9.43 del Governo, parte conseguenziale, dopo la lettera a-bis) è inserita la seguente:

   a-bis.1) all'articolo 3, comma 1, lettera h), dopo le parole: «l'iscrizione o la partecipazione sistematica e continuativa a partiti politici» sono inserite le seguenti: «ovvero a movimenti organizzati in vista della candidatura a competizioni elettorali, se anteriore alla data di richiesta del collocamento in aspettativa,».
0.9.43.12. Costa, Magi.

  All'emendamento 9.43 del Governo, parte conseguenziale, dopo la lettera a-bis) inserire la seguente:

   a-bis.1) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera i) è inserita la seguente:

   «i-bis) ogni altro comportamento tale da compromettere l'indipendenza, la terzietà e l'imparzialità del magistrato, anche sotto il profilo dell'apparenza;».
0.9.43.18. Costa, Magi.

  All'emendamento 9.43 del Governo, parte conseguenziale, dopo il capoverso riferito alla lettera a) numero 2), inserire il seguente:

   alla lettera a), dopo il numero 2) inserire il seguente:

  2-bis) dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

«Art. 2-bis.
(Performance)

   1. Costituiscono oggetto di valutazione negativa sulla performance e sulla professionalità per il conferimento di uffici direttivi i seguenti comportamenti:

   a) omessa collaborazione del magistrato nell'attuazione delle misure di cui all'articolo 37, comma 5-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché la reiterazione, all'esito dell'adozione di tali misure, delle condotte che le hanno imposte, se attribuibili al magistrato;

   b) omessa adozione da parte del capo dell'ufficio delle iniziative di cui all'articolo 37, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

   c) l'omissione, da parte del capo dell'ufficio o del presidente di una sezione, della comunicazione, rispettivamente, al consiglio giudiziario e al consiglio direttivo della Corte di cassazione o al capo dell'ufficio, delle condotte del magistrato dell'ufficio che non collabori nell'attuazione delle misure di cui all'articolo 37, comma 5-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

   d) la reiterata violazione dei doveri di cui all'articolo 37, commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.».
0.9.43.32. Annibali, Ferri, Vitiello.

  All'emendamento 9.43 del Governo, parte conseguenziale, dopo la lettera a-bis) inserire la seguente:

   a-bis.1) l'articolo 3-bis è abrogato.
0.9.43.20. Costa, Magi.

  All'emendamento 9.43 del Governo, parte conseguenziale, al capoverso: sostituire la lettera c) con la seguente premettere il seguente: dopo la lettera b) inserire la seguente:

   b-bis) all'articolo 16, comma 5-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

Pag. 104

   a) le parole: «procede all'archiviazione» sono sostituite dalle seguenti: «richiede l'archiviazione al Primo presidente della Corte di cassazione che, se accoglie la richiesta, la dispone»;

   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli atti relativi all'archiviazione possono essere richiesti da chiunque ne abbia interesse e comunque sempre dall'autore della segnalazione».
0.9.43.21. Costa, Magi.

  All'emendamento 9.43 del Governo, parte conseguenziale, al capoverso: sostituire la lettera c) con la seguente premettere il seguente: dopo la lettera b), inserire la seguente:

   b-bis) all'articolo 16, comma 5-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli atti relativi all'archiviazione possono essere richiesti da chiunque ne abbia interesse e comunque sempre dall'autore della segnalazione».
0.9.43.22. Costa, Magi.

  All'emendamento 9.43 del Governo, parte conseguenziale, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

   1-bis. All'articolo 17 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
   «2-bis. Il soggetto che ha presentato denunzia o esposto a carico del magistrato ha facoltà di conoscere l'esito delle indagini compiute dai titolari dell'azione disciplinare, tenuti a esitare la richiesta entro il termine di ogni trenta dalla ricezione».
0.9.43.28. Bartolozzi.

  All'emendamento 9.43 del Governo, parte conseguenziale, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

   1-bis. Al fine di garantire il rispetto del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106 e l'attuazione dell'articolo 2, comma 1 lettera v) del decreto legislativo 23 febbraio 2009, n. 109, come modificato dalla presente legge, l'Ispettorato generale del Ministero della giustizia effettua un monitoraggio costante degli atti motivati dei procuratori della Repubblica in ordine alla sussistenza dell'interesse pubblico che giustifica l'autorizzazione a conferenze stampa e comunicati degli organi inquirenti.
0.9.43.13. Costa, Magi.

  All'emendamento 9.43 del Governo, parte conseguenziale, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

   1-bis. Al fine di garantire il rispetto dell'articolo 2, comma 1 lettera v) del decreto legislativo 23 febbraio 2009, n. 109 come modificato dalla presente legge, il Governo è delegato a modificare l'articolo 114 del codice di procedura penale, ripristinando il divieto di pubblicazione integrale dell'ordinanza di custodia cautelare.
0.9.43.11. Costa, Magi.

  All'emendamento 9.43 del Governo, parte conseguenziale, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

   1-bis. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti le modifiche in materia di illeciti disciplinari sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

   a) introdurre una procedura formale, chiara e univoca, per la presentazione degli esposti disciplinari alla Procura generale e al Ministero della giustizia;

   b) prevede che l'autore dell'esposto sia informato dell'esito dell'esposto stesso.
0.9.43.31. Annibali, Ferri, Vitiello.

Pag. 105

  All'emendamento 9.43 del Governo, parte conseguenziale, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117 in materia di responsabilità civile dei magistrati)

  1. Alla legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 dell'articolo 7 è sostituito dai seguenti:

   «1. Il Tribunale che ha pronunciato la decisione di accoglimento della domanda di risarcimento del danno, trasmette la sentenza, quando sia definitiva e irrevocabile, al Procuratore regionale competente presso le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti per l'esercizio delle sue attribuzioni.
   1-bis. A tal fine, il Presidente del Tribunale di cui al comma precedente, trasmette la documentazione del relativo giudizio alla Corte dei conti che, con decreto da notificarsi al magistrato nei cui confronti si procede, fissa il giudizio.
   1-ter. Il magistrato il cui comportamento, atto o provvedimento rileva in giudizio può presentare atti e documenti a propria difesa nel modo e nei termini stabiliti nel regolamento di procedura dei giudizi della Corte.
   1-quater. Quando la Corte riconosca la responsabilità del magistrato, liquida il debito e pronunzia la condanna al pagamento nei confronti dello Stato.
   1-quinquies. Le decisioni della Corte sono trasmesse a cura del Procuratore regionale della Corte dei conti, per la loro esecuzione, al Ministro della giustizia.
   1-sexies. Per l'esecuzione delle decisioni della Corte sono applicabili le norme di competenza, i mezzi e le forme stabilite dalla legge per la riscossione dei tributi diretti».

   b) la rubrica dell'articolo 7 è sostituita dalla seguente: «Giudizio amministrativo-contabile»;

   c) i commi 1 e 2 dell'articolo 8 sono abrogati.
0.9.43.3. Cirielli, Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci, Prisco, Lucaselli.

  All'emendamento del Governo 9.43, parte conseguenziale, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117 in materia di responsabilità civile dei magistrati)

  1. Alla legge 13 aprile 1988, n. 117 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 2, comma 1, le parole: «contro lo Stato» sono soppresse;

   b) all'articolo 4, comma 2, le parole: «contro lo Stato» sono soppresse;

   c) all'articolo 6, comma 1, le parole: «non può essere chiamato in causa ma» sono soppresse;

   d) all'articolo 16, comma 4, le parole: «in sede di rivalsa,» sono soppresse;

   e) all'articolo 16, comma 5, le parole: «di rivalsa ai sensi dell'articolo 8» sono soppresse.
0.9.43.1. Morrone, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi.

  All'emendamento 9.43 del Governo, parte conseguenziale, sostituire la parte relativa alla lettera c) con la seguente: sopprimere la lettera c).
0.9.43.24. Costa, Magi.

ART. 10.

  All'emendamento del Governo 10.24, parte conseguenziale relativa all'Art. 10-bis, premettere il seguente:

«Art. 10.1.
(Modifiche in materia di carriere dei magistrati giudicanti e requirenti)

Pag. 106

   1. All'articolo 192, comma 6, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, le parole: “ , salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del consiglio superiore della magistratura” sono soppresse.
   2. All'articolo 18, della legge 4 gennaio 1963, n. 1, il comma 3 è soppresso.
   3. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 le parole: “nonché per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa” sono soppresse.
   4. Al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   all'articolo 11, comma 2, le parole: “riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti” sono soppresse;

   all'articolo 13, alla rubrica, le parole: “e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa” sono soppresse;

   all'articolo 13, comma 1, le parole: “il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti,” sono soppresse;

   all'articolo 13 i commi 3, 4, 5 e 6 sono soppressi.

   5. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009 n. 193, convertito con modificazioni nella legge 22 febbraio 2010, n. 24, le parole: “Il trasferimento d'ufficio dei magistrati di cui al primo periodo del presente comma può essere disposto anche in deroga al divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa, previsto dall'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.” sono soppresse».
0.10.24.1. Morrone, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi.

  All'emendamento 10.24, sostituire la parte principale con la seguente:

   la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   a) all'articolo 11, comma 2, le parole: «riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti» sono soppresse.

   Nella parte conseguenziale, prima del capoverso Art. 10-bis, aggiungere i seguenti:

   sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 1, le parole: «il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti» sono soppresse;

    2) al comma 3, le parole da: «all'interno dello stesso distretto» fino alla fine del comma sono soppresse;

    3) i commi 4, 5 e 6 sono abrogati;

   sostituire il comma 2 con i seguenti:

   «2. Al sesto comma dell'articolo 192 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, le parole: “salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del Consiglio superiore della magistratura” sono soppresse.
   2-bis. Alla legge 4 gennaio 1963, n. 1, articolo 18, il terzo comma è abrogato.
   2-ter. Al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, all'articolo 23, comma 1, le parole: “nonché per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa” sono soppresse.
   2-quater. Al decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, articolo 3, comma 1, l'ultimo periodo è soppresso».

  Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Separazione delle funzioni)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla revisione ordinamentale della magistratura sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

   a) prevedere per l'ingresso in magistratura che sia bandito annualmente un concorso e che i candidati debbano indicare nella domanda, a pena di inammissibilità,Pag. 107 se intendano accedere ai posti nella funzione giudicante ovvero a quelli nella funzione requirente; prevedere che le tracce d'esame siano differenziate in base all'opzione sulla funzione prescelta nella domanda di partecipazione; prevedere che, al momento dell'attribuzione delle funzioni, tale indicazione costituisca titolo preferenziale per la scelta della sede di prima destinazione e che tale scelta, nei limiti delle disponibilità dei posti, debba avvenire nell'ambito della funzione prescelta;

   b) prevedere che le commissioni del Consiglio superiore della magistratura di cui all'articolo 4 e all'articolo 11 comma 3 della legge 24 marzo 1958, n. 195, siano composte da due sezioni rispettivamente riferite ai magistrati che svolgono funzioni requirenti e a quelli che svolgono funzioni giudicanti e i cui membri svolgano le rispettive funzioni.

   c) modificare la normativa relativa al funzionamento della Scuola superiore della magistratura e all'aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, al fine di prevedere l'istituzione di due distinti corsi per la funzione requirente e giudicante.
0.10.24.7. Costa.

  All'emendamento 10.24, sostituire la parte principale con la seguente:

   la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   a) all'articolo 11, comma 2, le parole: «riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti» sono soppresse.

  Conseguentemente, nella parte conseguenziale, prima del capoverso Art. 10-bis, aggiungere i seguenti:

   sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 1, le parole: «il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti» sono soppresse;

    2) al comma 3, le parole da: «all'interno dello stesso distretto» fino alla fine del comma sono soppresse;

    3) i commi 4, 5 e 6 sono abrogati;

   sostituire il comma 2 con i seguenti:

   «2. Al sesto comma dell'articolo 192 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, le parole: “salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del Consiglio superiore della magistratura” sono soppresse.
   2-bis. Alla legge 4 gennaio 1963, n. 1, articolo 18, il terzo comma è abrogato.
   2-ter. Al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, all'articolo 23, comma 1, le parole: “nonché per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa” sono soppresse.
   2-quater. Al decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, articolo 3, comma 1, l'ultimo periodo è soppresso».
0.10.24.8. Costa, Magi.

  All'emendamento 10.24 del Governo, parte principale, dopo le parole: sopprimere la lettera a), aggiungere le seguenti: e la lettera b).
0.10.24.3. Ferraresi.

  All'emendamento 10.24 del Governo, parte principale, dopo le parole: sopprimere la lettera a) aggiungere le seguenti: e sostituire la lettera b) con la seguente: b) all'articolo 13, comma 3, secondo periodo, le parole: «quattro volte nell'arco dell'intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata» sono sostituite dalle seguenti: «una sola volta entro il primo quadriennio dalla data della sua nomina, e comunque all'esito della prima valutazione di professionalità».

  Conseguentemente, al comma 2 del medesimo articolo 10, sostituire le parole da: possono effettuare fino alla fine del comma, Pag. 108con le seguenti: non possono effettuare ulteriori mutamenti delle medesime funzioni.
0.10.24.16. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  All'emendamento 10.24 del Governo, parte principale, dopo le parole: sopprimere la lettera a) aggiungere le seguenti: e sostituire la lettera b) con la seguente: b) all'articolo 13, comma 3, secondo periodo, le parole: «quattro volte» sono sostituite dalle seguenti: «una volta»;

  Conseguentemente, al comma 2 del medesimo articolo 10, sostituire parole: a condizione che non abbiano già effettuato quattro mutamenti di funzione con le seguenti: a condizione che non ne abbiano già effettuato uno.
0.10.24.14. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  All'emendamento 10.24 del Governo, parte principale, dopo le parole: sopprimere la lettera a) aggiungere le seguenti: e sostituire la lettera b) con la seguente: b) all'articolo 13, comma 3, secondo periodo, le parole: «quattro volte nell'arco dell'intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata» sono sostituite dalle seguenti: «una sola volta all'esito della prima valutazione di professionalità».
0.10.24.15. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  All'emendamento 10.24 del Governo, parte principale, dopo le parole: sopprimere la lettera a) aggiungere le seguenti: e sostituire la lettera b) con la seguente: b) all'articolo 13, comma 3, secondo periodo, le parole: «quattro volte» sono sostituite dalle seguenti: «una volta».
0.10.24.18. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  All'emendamento 10.24 del Governo, parte principale, dopo le parole: sopprimere la lettera a) aggiungere le seguenti: e sostituire la lettera b) con la seguente: b) all'articolo 13, comma 3, secondo periodo, le parole da: «quattro» a: «esercitata» sono sostituite dalle seguenti: «una volta nell'arco dell'intera carriera, entro cinque anni dall'assunzione delle funzioni».
0.10.24.13. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  All'emendamento 10.24 del Governo, parte principale, dopo le parole: sopprimere la lettera a) aggiungere le seguenti: e alla lettera b), sostituire la parola: due con la seguente: una.

  Conseguentemente, al comma 2 del medesimo articolo 10, sostituire le parole: a condizione che non abbiano già effettuato quattro mutamenti di funzione con le seguenti: a condizione che non ne abbiano già effettuato uno.
0.10.24.17. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

  All'emendamento 10.24 del Governo, parte principale, dopo le parole: sopprimere la lettera a), aggiungere le seguenti: e, alla lettera b), la parola: «due» è sostituita dalla seguente: «tre».
0.10.24.2. Ferraresi.

  All'emendamento 10.24 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 1, comma 1, alla lettera a-ter) dopo il numero 2) aggiungere il seguente: 2-bis) sopprimere la lettera c).
0.10.24.20. Vitiello, Annibali.

  All'emendamento 10.24 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'Art. 10-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Ove il procuratore della Repubblica o il procuratore aggiunto o il magistratoPag. 109 a ciò delegato ritengano di non potere apporre l'assenso di cui al precedente comma 2, formulano con provvedimento scritto i loro rilievi. Il provvedimento di diniego dell'assenso è allegato alla richiesta cautelare personale o reale e, con essa, è trasmesso al giudice competente a decidere. Gli elementi e i rilievi espressi nel provvedimento di diniego dell'assenso dovranno costituire oggetto di specifica valutazione ed esplicita motivazione da parte del giudice che accolga la richiesta.».
0.10.24.4. Ascari.

  All'emendamento 10.24, parte conseguenziale, relativa all'Art. 10-bis, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 5 comma 2 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Sono vietate la pubblicazione e la diffusione dei nomi e delle immagini dei magistrati relativamente ai procedimenti e processi penali loro affidati. Il divieto relativo alle immagini non si applica all'ipotesi di cui all'articolo 147, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, nonché quando, ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca, la rappresentazione dell'avvenimento non possa essere separata dall'immagine del magistrato».
0.10.24.9. Costa, Magi.

ART. 19.

  All'emendamento 19.10 del Governo, dopo l'articolo 19 inserire il seguente:

«Art. 19-bis.
(Disposizione temporanee in materia di collocamento a riposo dei magistrati per raggiunti limiti di età)

   1. Al fine di assicurare l'espletamento dei compiti assegnati dalla legge e di contenere il numero di vacanze in organico e di contribuire a ridurre l'arretrato, l'età di collocamento d'ufficio a riposo per raggiunti limiti di età è aumentata di due anni, a richiesta degli interessati, per i magistrati ordinari che siano in servizio alla data del 1 marzo 2022.
   2. L'aumento di due anni dell'età di collocamento a riposo non si applica ai magistrati che nella medesima data rivestano gli incarichi direttivi di cui all'art. 10 del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160.
   3. I magistrati che richiedono il differimento della collocazione a riposo prevista dal primo comma possono essere collocati, con provvedimento dei rispettivi capi dei loro uffici, anche in sezioni o settori diversi da quelle in cui prestano servizio al fine di affrontare specifiche esigenze di scopertura degli organici o un elevato numero di pendenze arretrate. Tale provvedimento è adottato d'ufficio anche in deroga alle norme ordinamentali vigenti e previa consultazione con il competente ufficio giudiziario.
   4. le disposizioni di cui al primo comma cessano di avere efficacia dalla data del 31 dicembre 2025».
0.19.10.4. Colletti.

  All'emendamento 19.10 del Governo, dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.
(Disposizioni temporanee in materia di collocazione a riposo dei magistrati per raggiunti limiti di età)

   1. Al fine di assicurare l'espletamento dei compiti assegnati dalla legge e di contenere il numero di vacanze in organico e di contribuire a ridurre l'arretrato l'età di collocamento d'ufficio a riposo per raggiunti limiti di età è aumentata di due anni, a richiesta degli interessati, per i magistrati ordinari i che siano in servizio alla data del 1° marzo 2022.
   2. L'aumento di due anni dell'età di collocamento a riposo non si applica ai magistrati che alla medesima data rivestano gli incarichi direttivi di cui all'articolo 10 decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160.
   3. I magistrati che richiedono il differimento della collocazione a riposo prevista Pag. 110dal primo comma possono essere collocati, con provvedimento dei rispettivi capi dei loro uffici, anche in sezioni o settori diversi da quelle in cui prestano servizio al fine di affrontare specifiche esigenze di scopertura degli organici o un elevato numero di pendenze arretrate. Tale provvedimento è adottato d'ufficio anche in deroga alle norme ordinamentali vigenti e previa consultazione con il competente Consiglio giudiziario.
   4. Le disposizioni di cui al primo comma cessano di avere efficacia alla data del 31 dicembre 2025.»
0.19.10.5. Ascari.

  All'emendamento 19.10 del Governo, parte relativa all'articolo 19, sostituire l'articolo 19 con il seguente:

Art. 19.
(Ricollocamento a seguito dell'assunzione di incarichi di governo non elettivi)

  1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari collocati fuori ruolo per l'assunzione di incarichi componente del governo, di assessore nella giunta delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, e di assessore comunale a seguito del ricollocamento in ruolo sono destinati allo svolgimento di attività non direttamente giurisdizionali, né giudicanti né requirenti, che saranno individuate dai rispettivi organi di autogoverno fino alla maturazione dell'età per il pensionamento obbligatorio.
  2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano qualora l'incarico sia cessato prima del decorso di un anno dall'assunzione.
  3. Le disposizioni del comma 1 si applicano agli incarichi ivi previsti assunti dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
0.19.10.31. Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi.

ART. 20.

  All'emendamento 20.3 del Governo, apportare le seguenti modificazioni:

   a) all'alinea comma 2, sostituire le parole: è inserito il seguente con le seguenti: sono inseriti i seguenti;

   b) dopo il capoverso comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente:

   «1-ter. L'articolo 32 della legge 24 marzo 1958, n. 195, si interpreta nel senso che per i componenti eletti dai magistrati, la durata del mandato è di quattro anni, ovvero, se inferiore, pari al tempo in cui l'eletto permane in servizio. La perdita del requisito della permanenza in servizio determina la cessazione dalle carica.».
0.20.3.1. Bartolozzi.

ART. 21.

  All'emendamento 21.6 del Governo, sostituire il comma 1 con i seguenti:

  1. Delle Commissioni competenti per il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi e per il conferimento delle funzioni di consigliere e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione, per le valutazioni della professionalità nonché in materia di incompatibilità nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e di applicazione dell'articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, non fanno parte i componenti effettivi della sezione disciplinare nominati ai sensi dell'articolo 4, quarto comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195.
  2. Le commissioni sono formate all'inizio della consiliatura e per l'intero quadriennio sulla base delle tabelle numeriche – una per ogni anno – redatte tramite l'assegnazione a sorteggio di un numero a ciascun componente. Si procede, tramite scambi con componenti sorteggiati tra quelli idonei, alle successive correzioni che risultano necessarie, al fine di rispettare le Pag. 111incompatibilità eventualmente risultanti a seguito del sorteggio dei componenti della commissione disciplinare.
  3. Anche le presidenze delle commissioni sono sorteggiate, sulla base del principio che a uno stesso componente non sia assegnata una seconda presidenza fino a quando la stessa non sia stata assegnata a tutti i componenti e che la medesima presidenza non sia assegnata una seconda volta al medesimo componente.
0.21.6.3. Businarolo, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Ferraresi, Giuliano, Salafia, Sarti, Scutellà, D'Orso.

ART. 22.

  All'emendamento 22.8 del Governo, parte conseguenziale, aggiungere il seguente numero:

  5) dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.
(Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195)

   1. All'articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, sono abrogate le parole da: “, amministrazione della giustizia” fino a: “predette materie”;

   b) al comma 3, le parole: “su ogni altra materia”, sono sostituite dalle seguenti: “esclusivamente sulle materie”».
0.22.4.8. Annibali, Ferri, Vitiello.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

   «2. I componenti effettivi sono: il vicepresidente del Consiglio superiore, che presiede la sezione, per l'intera durata della consiliatura; due componenti eletti dal Parlamento, di cui uno presiede il collegio di cui al quinto comma in sostituzione del vicepresidente del Consiglio superiore; un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; due magistrati tra coloro che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito o che sono destinati all'ufficio del massimario o del ruolo della Corte di cassazione o che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito o presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo».

  Conseguentemente, al medesimo comma:

   sostituire la lettera c) con la seguente:

   «c) il terzo comma è sostituito dal seguente:

   “3. I componenti supplenti sono: due componenti eletti dal Parlamento; un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; due magistrati tra coloro che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di me rito ovvero che sono destinati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione o che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito o presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. Dopo due anni dall'insediamento i componenti supplenti diventano effettivi e i componenti originariamente individuati come effettivi diventano componenti supplenti”»;

   alla lettera d), sostituire le parole: è componente con le seguenti: ed i componenti eletti dal Parlamento sono componenti;

   alla lettera e), capoverso, dopo la parola: componente aggiungere le seguenti: più anziano.
0.22.4.5. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci, Prisco, Lucaselli.

Pag. 112

ART. 24.

  All'emendamento 24.5 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 24-bis, dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 24-ter.
(Abolizione dell'immunità per i consiglieri del CSM)

  1. L'articolo 32-bis della legge 24 marzo 1958 n. 195 è abrogato.
0.24.5.4. Potenti, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

ART. 25.

  All'emendamento 25.8 del Governo, al comma 1 dopo le parole: legge 24 marzo 1958, n. 195 inserire le seguenti: il comma 1 è soppresso e,.
0.25.8.12. Bazoli.

ART. 27.

  All'emendamento 27.4 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 27-bis, dopo tale articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 27-ter.

  1. All'articolo 13 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

   «I componenti della commissione di scrutinio vengono individuati tramite sorteggio tra tutti i magistrati assegnati da almeno due anni.».
0.27.4.1. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Prisco, Lucaselli, Vinci.

  All'emendamento 27.4 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 27-bis, dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. All'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

   «4-bis. All'interno del Consiglio non possono essere costituiti gruppi tra i suoi componenti e ogni membro esercita le proprie funzioni in piena indipendenza».

  Conseguentemente la rubrica dell'articolo 27-bis è sostituita dalla seguente: (Regolamento generale e principio di indipendenza all'interno del CSM)
0.27.4.2. D'Ettore, Parisse.

ART. 28.

  All'emendamento 28.5 del Governo, sostituire l'articolo 28 con il seguente:

Art. 28.
(Eleggibilità dei componenti eletti dal Parlamento)

  1. L'individuazione dei dieci componenti eletti dal Parlamento del Consiglio superiore della magistratura avviene tramite elezione alla quale partecipano i cinquanta candidati sorteggiati tra professori ordinari di università in materie giuridiche e tra gli avvocati aventi quindici anni di esercizio professionale, che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, condanna esecutiva anche non definitiva a una sanzione disciplinare più grave dell'avvertimento e che abbiano espresso il proprio consenso all'elezione.
  2. Per l'elezione dei componenti eletti dal Parlamento, il Presidente della Camera dei deputati provvede, sessanta giorni prima dell'elezione, al sorteggio di cinquanta candidati e dodici riserve. In caso di rinunce tali da non consentire l'individuazione dei cinquanta candidati tra i sorteggiati, si procede a nuovi sorteggi, sino al raggiungimento del numero minimo necessario.Pag. 113
  3. L'elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura da parte del Parlamento avviene in seduta comune delle due Camere a scrutinio segreto e con la maggioranza dei tre quinti dell'Assemblea.
  4. Per ogni scrutinio sono gradualmente proclamati eletti coloro che hanno riportato la maggioranza prevista dal comma 3.
  5. Per gli scrutini successivi al secondo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti.
0.28.5.1. Colletti.

ART. 29.

  All'emendamento 29.21 del Governo, sostituire l'articolo 23 con il seguente:

Art. 23.
(Componenti eletti dai magistrati)

  1. L'elezione da parte dei magistrati ordinari dei venti componenti del Consiglio superiore della magistratura avviene con voto personale, diretto e segreto in un numero di collegi corrispondenti ai distretti di Corte d'appello.
  2. Il procedimento elettorale si svolge in un unico turno. In ogni collegio si eleggono 4 magistrati di cui: 3 in rappresentanza delle funzioni giudicanti ed un rappresentante per le funzioni requirenti.
  3. I magistrati candidabili presentano la propria candidatura sottoscritta da almeno 10 e non più di venti magistrati presentatori che appongono la propria firma autenticata od apposta mediante sottoscrizione digitale.
  4. In ogni collegio l'elettore esprime quattro preferenze. Tra i magistrati così eletti nei singoli collegi sono scelti attraverso sorteggio i venti membri togati del Consiglio nel rispetto di quota di 1/3 in rappresentanza dei magistrati delle funzioni requirenti. Ove non disciplinato, le modalità di convocazione, voto, scrutinio e dichiarazione degli eletti sono individuate con decreto del Ministro della giustizia da emanarsi entro mesi 3 dal giorno fissato per le elezioni.
0.29.21.7. Potenti, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

ART. 31.

  All'emendamento 31.4 del Governo, sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. I commi da 1 a 5 dell'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono sostituiti dai seguenti:

   «1. La convocazione delle elezioni è fatta dal Consiglio superiore della magistratura almeno sessanta giorni prima della data stabilita per l'estrazione a sorte di cui all'articolo 23, comma 2.
   2. Nei cinque giorni successivi al provvedimento di convocazione delle elezioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina l'ufficio centrale elettorale presso la Corte suprema di cassazione costituito da tre magistrati effettivi e da tre supplenti in servizio presso la stessa Corte che non abbiano subito sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento, e presieduto dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano.
   3. Effettuata l'estrazione a sorte di cui all'articolo 23, comma 2, nei cinque giorni successivi, l'ufficio centrale elettorale accerta che i magistrati estratti esercitino le funzioni indicate nell'articolo 23, comma 2, lettere a), b) o c), che non sussista in capo agli stessi alcuna delle cause di ineleggibilità indicate al comma 2 dell'articolo 24. Trasmette quindi immediatamente l'elenco degli estratti alla Segreteria del Consiglio superiore della magistratura.
   4. Contro il provvedimento di esclusione, che è sempre motivato, è ammesso ricorso alla Corte suprema di cassazione nei tre giorni successivi alla comunicazione all'interessato. La Corte si pronuncia entro i successivi cinque giorni dal ricevimento del ricorso. Il ricorso per ottenere l'esonero di cui all'articolo 23, comma 5, è proposto Pag. 114entro tre giorni al CSM che si pronuncia entro i successivi cinque giorni dal ricevimento del ricorso, anche nella sola Commissione competente. I magistrati esonerati dal CSM sono sostituiti entro tre giorni dall'Ufficio Elettorale mediante estrazione nell'ambito del medesimo collegio di appartenenza.
   5. L'elenco dei candidati, distinti nei collegi di cui all'articolo 23, comma 2, è immediatamente pubblicato sul notiziario del Consiglio superiore della magistratura e inviato a tutti i magistrati presso i rispettivi uffici almeno venti giorni prima della data della votazione, ed è affisso, entro lo stesso termine, a cura del Presidente della Corte d'appello di ogni distretto, presso tutte le sedi giudiziarie.».
0.31.4.6. Varchi, Maschio, Lucaselli, Mollicone.

ART. 34.

  L'articolo 34 è sostituito dal seguente:

  1. All'articolo 36 della legge 24 marzo 1958, n. 195 le parole: «al quale appartengono o hanno appartenuto» sono sostituite dalle seguenti: «successivo a quello al quale hanno appartenuto.».
0.34.3.1. Cirielli, Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci, Prisco, Lucaselli.

  L'emendamento 34.3 del Governo è sostituito dal seguente:

Art. 34.
(Durata della carica)

  1. All'articolo 32 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sostituire le parole: «non sono immediatamente rieleggibili» con le seguenti parole: «non sono rieleggibili anche ove abbiano ricoperto il mandato per un periodo inferiore a quello previsto dal presente comma.».
0.34.3.2. Varchi, Maschio, Lucaselli, Mollicone.

ART. 38.

  All'emendamento 38.1 del Governo, relativo all'articolo 38, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. Al secondo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Prima che siano trascorsi quattro anni dal giorno in cui ha cessato di far parte del Consiglio superiore della magistratura, il magistrato non può proporre domanda per un ufficio direttivo o semidirettivo, fatto salvo il caso in cui l'incarico direttivo o semidirettivo sia stato ricoperto in precedenza, né gli è consentito di far parte della Corte di cassazione, della Procura Generale, dell'Ufficio del Massimario, della D.N.A.. Prima che siano trascorsi quattro anni dal giorno in cui ha cessato di far parte del Consiglio superiore della magistratura, il magistrato non può essere collocato fuori del ruolo organico per lo svolgimento di funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie. Le disposizioni del presente comma non si applicano quando il collocamento fuori del ruolo organico è disposto per consentire lo svolgimento di funzioni elettive».
0.38.1.1. D'Ettore, Parisse.