CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 8 marzo 2022
755.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista (Testo unificato C. 243 Fiano e C. 3357 Perego di Cremnago).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

  All'articolo 1, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: libertà religiosa aggiungere le seguenti: e nel rispetto dei princìpi e dei valori dell'ordinamento costituzionale italiano
1.2. (Nuova formulazione) Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro, Fogliani.

  All'articolo 1, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le finalità perseguite dalla presente legge non pregiudicano od ostacolano le misure e le azioni di contrasto e repressione di ogni forma di criminalità violenta, né l'adozione o l'esecuzione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio nazionale nei casi previsti dalla normativa vigente.
1.5. (Nuova formulazione) Montaruli, Prisco.

  All'articolo 2, comma 1, sopprimere le parole: Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del
2.1. (Nuova formulazione) Montaruli, Prisco.

  All'articolo 10, comma 2, sostituire le parole: e araba con le seguenti: , araba e nelle altre lingue che si riveleranno utili per il contrasto alla radicalizzazione di matrice jihadista.
10.2. Zoffili, Iezzi, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

  All'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al secondo periodo, sostituire le parole da: operanti fino a: sociale e con le seguenti: che siano attivi nella realizzazione in Italia di progetti e iniziative finalizzati, in coerenza con i princìpi della Costituzione, a promuovere l'integrazione culturale e sociale e la tolleranza religiosa nonché;

   b) dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. In ogni caso non possono essere nominati componenti del CRAD soggetti che si trovino nelle seguenti condizioni:

   a) essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva, o essere sottoposti a procedimento penale per i reati riguardanti l'appartenenza o il favoreggiamento di gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata, per il delitto di cui all'articolo 604-bis del codice penale o comunque per i reati aggravati ai sensi dell'articolo 604-ter del medesimo codice;

   b) essere sottoposti o comunque essere stati destinatari di misure di prevenzione, fatti salvi gli effetti della riabilitazione.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, sostituire le parole da: operanti fino a: sociale con le seguenti: che siano attivi nella realizzazione di progetti e iniziative finalizzati, in coerenza con i princìpi della Costituzione, a promuovere l'integrazione culturale e sociale e la tolleranza religiosa;

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   b) dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. In ogni caso non possono essere nominati componenti del CCR soggetti che si trovino nelle seguenti condizioni:

   a) essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva, o essere sottoposti a procedimento penale per i reati riguardanti l'appartenenza o il favoreggiamento di gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata, per il delitto di cui all'articolo 604-bis del codice penale o comunque per i reati aggravati ai sensi dell'articolo 604-ter del medesimo codice;

   b) essere sottoposti o comunque essere stati destinatari di misure di prevenzione, fatti salvi gli effetti della riabilitazione.
2.3. (Nuova formulazione) Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi.

  All'articolo 2, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il CRAD segnala all'Autorità giudiziaria o agli organi di polizia territorialmente competenti i casi di discriminazione o le pratiche di cui al primo periodo dei quali abbia avuto notizia a causa o nell'esercizio dei propri compiti.
2.13. (Nuova formulazione) Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Detenzione di materiale con finalità di terrorismo)

  1. Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quinquies del codice penale, consapevolmente si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso di congegni bellici micidiali di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza o di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da due a sei anni.
  2. Non è punibile chi si procura o detiene il materiale di cui al comma 1 per finalità di lavoro, di studio o comunque per finalità estranee al compimento di condotte penalmente illecite.
11.04. (Nuova formulazione) Il Relatore.