CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 7 marzo 2022
754.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (III e IV)
ALLEGATO
Pag. 5

ALLEGATO

DL 14/2022: Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina. C. 3491 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) sopprimere l'articolo 1;

   b) sopprimere l'articolo 2.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Fondo per il sostegno alle imprese nazionali con attività commerciali di esportazione in Ucraina e nella Federazione Russa)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dalla guerra in Ucraina con finanziamenti a fondo perduto, è istituito per l'anno 2022 un fondo pari a un importo di 165,4 milioni di euro.
  2. L'accesso al fondo, di cui al comma 1, è consentito esclusivamente alle imprese aventi sede in Italia che nell'anno 2021 hanno condotto attività commerciali di esportazione pari o superiori al 20 per cento del proprio fatturato, a esclusione di beni o servizi di tipologia militare, in Ucraina o nella Federazione Russa.
  3. Entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, con decreto attuativo del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le disposizioni per l'erogazione del fondo di cui al comma 1.
1.17. Raduzzi.

  Sopprimerlo.
*1.1. Sodano.
*1.2. Cabras, Corda.

  Al comma 1, premettere il seguente:

   01. Le partecipazioni alle iniziative NATO di cui al presente articolo sono vincolate a finalità esclusivamente difensive entro i confini dei Paesi membri dell'Alleanza atlantica. Gli assetti e i contingenti impegnati non partecipano ad alcuna operazione militare nei Paesi non appartenenti alla NATO.
1.4. Cabras, Corda.

  Sopprimere il comma 1.
1.3. Cabras, Corda.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , per finalità non offensive e comunque rientranti nei soli territori dei Paesi membri della NATO.
1.5. Cabras, Corda.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. La consistenza massima del contingente nazionale di cui al comma 1 è limitata a 700 unità, 40 mezzi terrestri, 1 mezzo navale, 2 mezzi aerei.
1.6. Cabras, Corda.

  Sopprimere il comma 2.
1.7. Cabras, Corda.

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  Al comma 2, sopprimere la lettera a).
1.8. Cabras, Corda.

  Al comma 2, sopprimere la lettera b).
1.9. Cabras, Corda.

  Al comma 2, sopprimere la lettera c).
1.10. Cabras, Corda.

  Al comma 2, sopprimere la lettera d).
1.11. Cabras, Corda.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. La partecipazione di personale militare di cui al comma 2 è vincolata e finalizzata esclusivamente ad attività difensive e comunque rientranti nei soli territori dei Paesi membri della NATO.
*1.13. Corda.
*1.14. Corda, Cabras, Sapia.

  Al comma 3, premettere il seguente:

   03. Le partecipazioni di personale militare di cui ai commi 1 e 2 sono limitate a finalità strettamente difensive e in nessun caso possono essere impiegate al di fuori dei Paesi membri della NATO o svolgere operazioni che abbiano compimento al di fuori dei confini di questi.
1.12. Cabras, Corda.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

   3-bis. Per le finalità di cui al comma 2, al fine di facilitare l'applicazione di specifiche convenzioni agli enti inquadrati nella NATO, all'articolo 17, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 504 del 1995 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «alle Forze armate» sono sostituite con le seguenti: «al Personale»;

   b) dopo le parole: «Nord Atlantico» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero di enti inquadrati o dipendenti dall'Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord»;

   c) sostituire le parole: «delle Forze armate nazionali» con le seguenti: «del Personale nazionale».
1.15. Silli.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. In relazione all'emergenza della crisi in Ucraina, il fondo per esigenze di difesa nazionale, di cui all'articolo 615 del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010, recante codice dell'ordinamento militare, è incrementato di 500 milioni di euro a decorrere dal 2022.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione annuale del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.01. Ferrari, Boniardi, Fantuz, Gobbato, Pretto, Piccolo, Lorenzo Fontana, Castiello, Zicchieri, Scoma, Zoffili, Formentini.

ART. 2.

  Sopprimere l'articolo 2.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Fondo per il sostegno alle imprese nazionali con attività commerciali di esportazione in Ucraina e nella Federazione Russa)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dalla guerra in Ucraina con finanziamenti a fondo perduto, è istituito per Pag. 7l'anno 2022 un fondo pari a un importo di 12 milioni di euro.
  2. L'accesso al fondo, di cui al comma 1, è consentito esclusivamente alle imprese aventi sede in Italia che nell'anno 2021 hanno condotto attività commerciali di esportazione pari o superiori al 20 per cento del proprio fatturato, a esclusione di beni o servizi di tipologia militare, in Ucraina o nella Federazione Russa.
  3. Entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, con decreto attuativo del Ministero dell'economia e delle finanze sono indicate le disposizioni per l'erogazione del fondo di cui al comma 1.
2.4. Raduzzi.

  Al comma 1, sostituire le parole da: mezzi fino a: dell'Ucraina con le seguenti: beni di prima necessità e di sostentamento per la popolazione civile nelle aree interessate dal conflitto.
2.1. Cabras, Corda.

  All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, sopprimere la lettera a).
*0.2.0100.1. Sapia, Corda.
*0.2.0100.3. Dori, Romaniello, Paolo Nicolò Romano, Siragusa.
*0.2.0100.4. Corda.
*0.2.0100.7. Corda, Cabras, Sapia.
*0.2.0100.10. Cabras, Corda.
*0.2.0100.17. Sapia, Corda, Cabras.

  All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera a), sostituire il capoverso Art. 2-bis. con il seguente:

Art. 2-bis.

  1. Fino al 31 dicembre 2022, previo atto di indirizzo delle Camere, è autorizzata la cessione di mezzi ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, in deroga alle disposizioni di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, e agli articoli 310 e 311 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e alle connesse disposizioni attuative, subordinata alla condizione che per la loro consegna non vi sia alcun ricorso a contractor e che per la stessa le Camere ricevano ogni volta preliminare informativa del Presidente del Consiglio contenente rassicurazione che non si dia luogo, da parte del cedente, ad invasioni di territori esterni all'Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord.
  2. Con uno o più decreti del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze, sono definiti l'elenco dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari oggetto della cessione di cui al comma 1, nonché le modalità di realizzazione della stessa, anche ai fini dello scarico contabile, nel rispetto della condizione di cui al comma 1.
**0.2.0100.2. Sapia, Corda.
**0.2.0100.18. Sapia, Corda, Cabras.

  All'emendamento 2.0100 del Governo, lettera a), capoverso Art. 2-bis, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Fino al 31 dicembre 2022, previo atto di indirizzo delle Camere, è autorizzata la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, ad uso esclusivamente difensivo.;

   b) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

   2-bis. Sono esclusi dall'elenco di cui al comma 2 i materiali di armamento di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 185.
*0.2.0100.5. Corda.
*0.2.0100.8. Corda, Cabras, Sapia.

  All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera a), capoverso Art. 2-bis, comma Pag. 81, sostituire le parole: 31 dicembre 2022 con le seguenti: 30 aprile 2022.
0.2.0100.12. Cabras, Corda.

  All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera a), capoverso Art. 2-bis, comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2022 con le seguenti: 31 maggio 2022.
0.2.0100.13. Cabras, Corda.

  All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera a), capoverso Art. 2-bis, comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2022 con le seguenti: 30 giugno 2022.
0.2.0100.14. Cabras, Corda.

  All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera a), capoverso Art. 2-bis, comma 1, sostituire le parole: in deroga alle con le seguenti: nei limiti consentiti dalle.
0.2.0100.15. Cabras, Corda.

  All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera a), capoverso Art. 2-bis, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nei limiti della consistenza massima stabilita nel medesimo atto di indirizzo delle Camere.
0.2.0100.11. Cabras, Corda.

  All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera a), capoverso Art. 2-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I decreti di cui al precedente periodo sono immediatamente trasmessi alle Camere che li approvano secondo i rispettivi regolamenti.
0.2.0100.16. Cabras, Corda.

  All'emendamento 2.0100 del Governo, lettera a), capoverso Art. 2-bis, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. Il Ministro della difesa e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con cadenza almeno trimestrale, riferiscono alle Camere sull'evoluzione della situazione in atto anche alla luce di quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo.
0.2.0100.37. Delrio, Berlinghieri, D'Elia, Cenni, Frailis.

  All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera a), capoverso Art. 2-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al termine del periodo di cui al comma 1 e comunque al cessare delle esigenze di riservatezza connesse al periodo emergenziale dichiarato in conseguenza dalla crisi in Ucraina, il Governo trasmette alle Commissioni parlamentari competenti una relazione a titolo informativo sulla spesa affrontata in tale periodo per le cessioni autorizzate dal presente articolo.
0.2.0100.38. Ferrari, Boniardi, Fantuz, Gobbato, Pretto, Piccolo, Lorenzo Fontana, Castiello, Zicchieri, Scoma, Zoffili, Formentini.

  All'emendamento 2.0100 del Governo, lettera a), capoverso Art. 2-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. L'elenco dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari oggetto della cessione di cui al comma 1 è sottoposto al previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
*0.2.0100.6. Corda.
*0.2.0100.9. Corda, Cabras, Sapia.

  All'articolo aggiuntivo 2.0.100, lettera a), dopo il capoverso Art. 2-bis, aggiungere il seguente:

Art. 2-ter
(Disposizioni in materia di rafforzamento dello strumento militare nazionale)

  1. Ferma restando ogni disposizione in materia di partecipazione militare a sostegno della crisi in Ucraina, è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per il 2022 al Pag. 9fine di garantire, da parte del Ministero della difesa, il rafforzamento dello strumento militare nazionale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 80 milioni di euro per il 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 6.

  Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   sostituire l'alinea con il seguente: Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1, 2, 2-ter, 4 e 5, commi 1 e 2, pari a euro 257.681.253 per l'anno 2022 e a euro 21.000.000 per l'anno 2023, si provvede;

   alla lettera b), sostituire le parole: 6 milioni di euro per l'anno 2022 con le seguenti: 86 milioni di euro per l'anno 2022.
0.2.0100.29. Caiata, Deidda, Galantino, Giovanni Russo.

  All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, sopprimere la lettera b), capoverso Art. 5-bis.
0.2.0100.23. Vianello, Corda, Cabras, Sarli, Suriano, Benedetti, Ehm, Fioramonti.

  All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera b), capoverso Art. 5-bis, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: a prescindere dalla dichiarazione del livello di emergenza;

   b) al comma 2, sopprimere il terzo periodo.
0.2.0100.19. Vianello, Corda, Cabras, Sarli, Suriano, Benedetti, Ehm, Fioramonti.

  All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera b), capoverso Art. 5-bis, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: sono adottate aggiungere le seguenti: previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia.;

   b) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: Autorità di regolazione per energia reti e ambiente aggiungere le seguenti: e alle Commissioni parlamentari competenti in materia.
0.2.0100.20. Vianello, Corda, Cabras, Sarli, Suriano, Benedetti, Ehm, Fioramonti.

  All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera b), capoverso Art. 5-bis, apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le misure adottate ai sensi del comma 1 al fine di conseguire la riduzione programmata dei consumi devono in particolare prevedere la riduzione di un grado di riscaldamento negli usi civili, l'incentivazione della sostituzione delle caldaie a gas con pompe di calore, lo svolgimento di campagne di sensibilizzazione del risparmio nel settore elettrico, la soppressione degli sconti fiscali oggi garantiti ai consumi di gas per la mobilità.

   b) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: In caso di adozione delle misure finalizzate a ridurre il consumo di gas naturale nel settore termoelettrico ai sensi del comma 1, con le seguenti: In caso di adozione delle misure finalizzate a ridurre il consumo di gas naturale nel settore termoelettrico ai sensi dei commi 1 ed 1-bis.
0.2.0100.22. Vianello, Corda, Cabras, Sarli, Suriano, Benedetti, Ehm, Fioramonti.

  All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera b) capoverso Art. 5-bis, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Nell'ambito delle misure finalizzate a ridurre il consumo di gas naturale nel settore termoelettrico ai sensi del comma 1, l'autorità adotta provvedimenti volti a favorire il contributo offerto dalla produzione di energia termica delle biomasse, anche prevedendo la modifica dei parametri previsti dal capo II del titolo V decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 concernentePag. 10 attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.
  2-ter. Al fine di favorire l'utilizzo delle biomasse nella produzione di energia termica, all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sono apportate le seguenti modificazioni:

   1) al comma 1 lettera a dopo le parole: «a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici» sono aggiunte le seguenti: «a biomassa con classe di qualità 5 stelle individuata dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186»;

   2) al comma 1, lettera c), le parole: «, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE,» sono soppresse.
0.2.0100.31. Squeri, Valentini, Maria Tripodi, Orsini, Perego Di Cremnago.

  All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera b), capoverso Art. 5-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Nell'ambito delle misure finalizzate a ridurre il consumo di gas naturale nel settore termoelettrico ai sensi del comma 1, l'autorità adotta provvedimenti che consentano di avvalersi con continuità del contributo offerto dalla produzione di energia elettrica fornita da impianti alimentati da bioliquidi sostenibili per i quali dovranno prevedersi adeguate misure di reintegro dei costi.
0.2.0100.30. Squeri, Maria Tripodi, Valentini, Orsini, Perego Di Cremnago.

  All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera b), capoverso Art. 5-bis, dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. In relazione alle misure finalizzate a ridurre il consumo di gas naturale nel settore termoelettrico ai sensi del comma 1, ci si dovrà avvalere con continuità, in via prioritaria e al fine di minimizzare i livelli emissivi, del contributo offerto dalla produzione di energia elettrica fornita da impianti alimentati da bioliquidi sostenibili per i quali saranno adottate adeguate misure di reintegro dei costi.
0.2.0100.42. Lucchini, Formentini, Ferrari, Zoffili, Boniardi, Castiello, Fantuz, Lorenzo Fontana, Gobbato, Piccolo, Pretto, Scoma, Zicchieri, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera b), capoverso Art. 5-bis, sopprimere il comma 3.
0.2.0100.24. Vianello, Corda, Cabras, Sarli, Suriano, Benedetti, Ehm, Fioramonti.

  All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera b), capoverso Art. 5-bis, al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sopprimere la parola: esclusivamente;

   b) sostituire le parole: in deroga a con le seguenti: ed inoltre i.
0.2.0100.21. Vianello, Corda, Cabras, Sarli, Suriano, Benedetti, Ehm, Fioramonti.

  All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera b), capoverso Art. 5-bis, dopo il comma 3, inserire il seguente:

  3-bis. Per gli anni 2022 e 2023, gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili sono autorizzati ad utilizzare durante il periodo emergenziale combustibile convenzionale, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, fermo restando i vigenti valori limite di emissione in atmosfera di cui alle rispettive autorizzazioni.
0.2.0100.41. Lucchini, Formentini, Ferrari, Zoffili, Boniardi, Castiello, Fantuz, Pag. 11Lorenzo Fontana, Gobbato, Piccolo, Pretto, Scoma, Zicchieri, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera b), capoverso Art. 5-bis, al comma 4, dopo le parole: delle fonti rinnovabili aggiungere le seguenti: e per implementare misure compensative sistemiche temporanee relativamente alle aziende energivore.
0.2.0100.43. Baratto.

  All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera b), dopo il capoverso Art. 5-bis, inserire il seguente:

Art. 5-bis.1.
(Misure a favore di imprese che esportano o hanno filiali o partecipate in Ucraina, Federazione Russa o Bielorussia)

  1. Alle domande di finanziamento per sostegno ad operazioni di patrimonializzazione, presentate, ai sensi dell'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, da imprese che hanno realizzato, negli ultimi tre bilanci depositati, un fatturato medio, derivante da operazioni di esportazione diretta verso l'Ucraina, la Federazione Russa e la Bielorussia, pari ad almeno il 20 per cento del fatturato aziendale totale, si applicano le seguenti disposizioni:

   a) in deroga all'articolo 11, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è ammesso il cofinanziamento a fondo perduto di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

   b) la percentuale di cofinanziamento a fondo perduto di cui alla lettera a) non è superiore al quaranta per cento dell'intervento complessivo di sostegno.

  2. Per i finanziamenti agevolati concessi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, in favore delle imprese di cui al comma 1 nonché di quelle che hanno filiali operative o partecipate dirette in Ucraina, Federazione Russa o Bielorussia può essere disposta una sospensione fino a dodici mesi del pagamento della quota capitale e degli interessi delle rate in scadenza nel corso dell'anno 2022, con conseguente traslazione del piano di ammortamento per un periodo corrispondente.
  3. Le misure di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino al 31 dicembre 2022, secondo condizioni e modalità stabilite con una o più delibere del comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, tenuto conto delle risorse disponibili e dell'ammontare complessivo delle domande presentate. L'efficacia del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
0.2.0100.36. Di Stasio, Emiliozzi, Valentini.

  All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera b), capoverso Art. 5-ter, comma 1, sopprimere le parole: di trattenimento e.
0.2.0100.25. Magi.

  All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera b), capoverso Art. 5-ter, dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate in via prioritaria per la copertura delle spese necessarie per accogliere e assistere donne, bambini, malati oncologici e gli altri soggetti gravemente malati provenienti dall'Ucraina, al fine di garantire loro le necessarie cure e il dovuto sostegno psicologico e sanitario.
0.2.0100.35. Papiro.

Pag. 12

  All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera b), capoverso Art. 5-ter, comma 2, sostituire la cifra: 3.000 con la seguente: 5.000.

  Conseguentemente:

   sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. L'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, è sostituito dal seguente: «Per far fronte alle accresciute esigenze di accoglienza, anche in conseguenza della crisi politica in atto in Afghanistan e del conflitto in Ucraina, al fine di consentire l'attivazione di ulteriori 5.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), la dotazione del Fondo nazionale per le politiche e per i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è incrementata di 11.335.320 euro per l'anno 2021, di 62.837.100 euro per l'anno 2022 e di 74.953.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024».

   al comma 7, lettera b), sostituire le parole: quanto a 37.702.260 euro per l'anno 2022 e a 44.971.650 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 con le seguenti: quanto a 62.837.100 euro per l'anno 2022 e a 74.953.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
0.2.0100.28. Magi.

  All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera b), capoverso Art. 5-ter, dopo il comma 3, inserire il seguente:

  3-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Con la progressiva attivazione dei posti nel Sistema di accoglienza ed integrazione (SAI) di cui al comma precedente, le prefetture territorialmente competenti per territorio provvedono al trasferimento dei beneficiari nelle strutture del SAI e alla progressiva dismissione di posti attivati nelle strutture di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, fatte salve nuove sopraggiunte esigenze.».
0.2.0100.26. Magi.

  All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera b), capoverso Art. 5-ter, sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. All'articolo 1, comma 390, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole da: «richiedenti asilo» ad: «Afghanistan» sono sostituite dalle seguenti: «dei richiedenti asilo e dei cittadini ucraini e afghani in fuga dai conflitti in quei Paesi».
0.2.0100.27. Magi.

  All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera b), capoverso Art. 5-ter, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

  7-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione iniziale di 250 milioni di euro per l'anno 2022 finalizzato a finanziare le spese connesse all'assistenza sanitaria e all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, in favore dei cittadini ucraini di cui al comma 1. Al finanziamento di cui al presente comma accedono tutte le regioni e province autonome in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente secondo una ripartizione da definire sulla base di apposita intesa in sede di conferenza permanete per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano da adottarsi entro il 31 marzo 2022.
  7-ter. Agli oneri derivanti al comma 7-bis, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo Pag. 1312, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
0.2.0100.39. Vanessa Cattoi, Panizzut, Ferrari, Zoffili, Boniardi, Fantuz, Gobbato, Pretto, Piccolo, Lorenzo Fontana, Formentini, Castiello, Zicchieri, Scoma, Covolo.

  All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera b), capoverso Art. 5-quater, comma 1, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 500.000 euro con le seguenti: 1 milione euro.
*0.2.0100.32. Tuzi, Del Sesto.
*0.2.0100.40. Toccalini, Ferrari, Zoffili, Boniardi, Fantuz, Gobbato, Pretto, Piccolo, Lorenzo Fontana, Formentini, Castiello, Zicchieri, Scoma.

  All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera b), capoverso Art. 5-quater, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di favorire l'integrazione e di contribuire al superamento del trauma psicologico e del disagio legato all'evento bellico in atto, ai giovani di nazionalità ucraina in età scolare è garantita la possibilità di accedere, senza limitazione alcuna, ai servizi scolastici italiani nonché alle iniziative di doposcuola, alle iniziative ludiche e alle attività sportive.
0.2.0100.33. Tuzi, Del Sesto.

  All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera b), capoverso Art. 5-quater, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Ai soggetti di nazionalità ucraina in età minore, giunti nel territorio nazionale in conseguenza del conflitto bellico, è riconosciuta l'assistenza sanitaria e ospedaliera a titolo gratuito.
0.2.0100.34. Ruggiero, D'Arrando, Federico, Lorefice, Mammì, Misiti, Nappi, Penna, Provenza, Sportiello, Villani.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari)

   1. Fino al 31 dicembre 2022, previo atto di indirizzo delle Camere, è autorizzata la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, in deroga alle disposizioni di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, e agli articoli 310 e 311 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e alle connesse disposizioni attuative.
   2. Con uno o più decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti l'elenco dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari oggetto della cessione di cui al comma 1 nonché le modalità di realizzazione della stessa, anche ai fini dello scarico contabile.

   b) dopo l'articolo 5 inserire i seguenti:

Art. 5-bis.
(Disposizioni per l'adozione di misure preventive necessarie alla sicurezza del sistema nazionale del gas naturale)

   1. Al fine di fronteggiare l'eccezionale instabilità del sistema nazionale del gas naturale derivante dalla guerra in Ucraina e di consentire il riempimento degli stoccaggi di gas dell'anno termico 2022-2023, possono essere adottate le misure finalizzate all'aumento della disponibilità di gas e alla riduzione programmata dei consumi di gas previste dal piano di emergenza del Pag. 14sistema italiano del gas naturale, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2019, adottato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, a prescindere dalla dichiarazione del livello di emergenza. Le misure di cui al primo periodo sono adottate mediante provvedimenti e atti di indirizzo del Ministro della transizione ecologica. Delle predette misure è data comunicazione nella prima riunione del Consiglio dei ministri successiva all'adozione delle misure medesime.
   2. In caso di adozione delle misure finalizzate a ridurre il consumo di gas naturale nel settore termoelettrico ai sensi del comma 1, la società Terna s.p.a. predispone un programma di massimizzazione dell'impiego degli impianti di generazione di energia elettrica con potenza termica nominale superiore a 300 MW che utilizzino carbone o olio combustibile in condizioni di regolare esercizio, per il periodo stimato di durata dell'emergenza, fermo restando il contributo degli impianti alimentati a energie rinnovabili. La società Terna s.p.a. trasmette con periodicità settimanale al Ministero della transizione ecologica e all'autorità di regolazione per energia, reti e ambiente un programma di utilizzo degli impianti di cui al primo periodo ed effettua il dispacciamento degli impianti medesimi, nel rispetto dei vincoli di sicurezza della rete, in modo da massimizzarne l'utilizzo, nonché assimilandoli alle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico. L'autorità di regolazione per energia, reti e ambiente definisce i corrispettivi a reintegrazione degli eventuali maggiori costi sostenuti dai predetti impianti.
   3. Tenuto conto della finalità di cui al comma 1 e della situazione di eccezionalità che giustifica la massimizzazione dell'impiego degli impianti di cui al comma 2, a tali impianti si applicano esclusivamente i valori limite di emissione nell'atmosfera e le regole sulla qualità dei combustibili previsti dalla normativa eurounitaria, in deroga a più restrittivi limiti eventualmente prescritti a livello nazionale in via normativa o amministrativa.
   4. Nelle ipotesi di cui al comma 2, il Ministro della transizione ecologica adottare necessarie misure per incentivare l'uso delle fonti rinnovabili.

Art. 5-ter
(Accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina)

   1. Per far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza dei cittadini ucraini in conseguenza del conflitto bellico in atto in quel Paese, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno relative all'attivazione, alla locazione e alla gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza sono incrementate di 54.162.000 euro per l'anno 2022.
   2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, è autorizzata l'attivazione di ulteriori 3.000 posti nel sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.
   3. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, le parole da: «richiedenti asilo» fino a: «medesimi richiedenti», sono sostituite dalle seguenti: «profughi provenienti dall'Afghanistan e dall'Ucraina in conseguenza delle crisi politiche e militari in atto, al fine di consentire per i medesimi».
   4. All'articolo 1, comma 390, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole da: «richiedenti asilo» fino a: «Afghanistan», sono sostituite dalle seguenti: «profughi, in conseguenza delle crisi politiche e militari in atto in Afghanistan e in Ucraina».
   5. I cittadini ucraini di cui al comma 1 possono essere accolti, a decorrere dall'inizio del conflitto bellico, nelle strutture di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, nonché nel sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, anche se non in possesso della qualità di richiedente protezione internazionale o degliPag. 15 altri titoli di accesso previsti dalla normativa vigente.
   6. Per l'anno 2022 non si applica l'articolo 1, comma 767, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Al fine di provvedere al soddisfacimento di eventuali ulteriori esigenze rispetto a quanto indicato al comma 1, per l'anno 2022 sono autorizzate variazioni compensative tra gli stanziamenti dei capitoli di bilancio iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito del programma «Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose» della missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti», da adottare ai sensi dell'articolo 33, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
   7. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari complessivamente a euro 91.864.260 per l'anno 2022 e a euro 44.971.650 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede:

   a) quanto a 54.162.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

   b) quanto a 37.702.260 euro per l'anno 2022 e a 44.971.650 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente utilizzo delle risorse disponibili del fondo nazionale per le politiche e i servizi per l'asilo, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

Art. 5-quater
(Misure a sostegno degli studenti, dei ricercatori e dei docenti di nazionalità ucraina che svolgono attività di studio o ricerca presso le università, le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e gli enti di ricerca)

  1. Al fine di promuovere iniziative di sostegno in favore degli studenti di nazionalità ucraina iscritti, ovvero aderenti al programma Erasmus, presso le università, anche non statali, legalmente riconosciute, ammesse al contributo di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, nonché dei dottorandi, dei ricercatori e dei professori di nazionalità ucraina che partecipano, a qualsiasi titolo, alle attività delle predette università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica o degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un apposito fondo con una dotazione di 500.000 euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite la ripartizione tra le università, le istituzioni e gli enti di cui al primo periodo nonché le modalità di utilizzazione delle risorse di cui al primo periodo, anche attraverso la previsione di borse di studio ovvero di altri strumenti e servizi di diritto allo studio. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 500.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

  Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Il decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 16 del 2022.
2.0100. Il Governo.

Pag. 16

ART. 3.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di potenziare la risposta alle emergenze sociali e umanitarie, inclusa la crisi in Ucraina, gli enti riconosciuti ai sensi dell'articolo 8 dell'accordo tra Italia e Sovrano Militare Ordine di Malta fatto a Roma il 17 maggio 2012 sono equiparati agli enti del terzo settore ai fini della realizzazione di iniziative di assistenza e di solidarietà finanziate da amministrazioni pubbliche.
*3.1. Fregolent, Migliore, Occhionero.
*3.2. Valentini.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Misure urgenti in materia di minori provenienti dall'Ucraina)

  1. Fino alla data del 31 dicembre 2022 e comunque fino alla conclusione dello stato di emergenza connesso alla crisi ucraina i tribunali per i minorenni hanno facoltà di disporre l'affidamento temporaneo familiare dei soggetti minorenni sfollati provenienti dall'Ucraina.
  2. Le famiglie residenti in Italia che intendono accogliere un minore proveniente dall'Ucraina, presentano dichiarazione di disponibilità al comune presso il quale hanno residenza.
  3. I servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli o associati, anche avvalendosi per quanto di competenza delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, svolgono, entro i 15 giorni successivi alla presentazione della domanda, le seguenti attività:

   a) informazione sull'affido e sulle relative procedura;

   b) acquisizione di elementi sulla situazione personale, familiare e sanitaria dei soggetti affidatari, sul loro ambiente sociale, sulle motivazioni che li determinano, sulla loro attitudine a farsi carico di un affido, sulla loro capacità di rispondere in modo adeguato alle esigenze di più minori o di uno solo, sulle eventuali caratteristiche particolari dei minori che essi sarebbero in grado di accogliere, nonché acquisizione di ogni altro elemento;

   c) redazione di una relazione sugli elementi acquisiti e una valutazione di idoneità o inidoneità all'accoglimento di minori in affidamento.

  4. I comuni redigono e aggiornano periodicamente una lista dei nuclei familiari idonei all'affido di minori provenienti dall'Ucraina che trasmettono al tribunale per i minorenni competente territorialmente.
  5. Il tribunale per i minorenni dispone, con provvedimento motivato, l'affidamento fissandone le modalità e la durata che comunque non può superare i sei mesi, salvo la facoltà di proroga.
  6. Il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma, nonché la vigilanza durante l'affidamento, deve riferire senza indugio al tribunale per i minorenni ogni evento di particolare rilevanza ed è tenuto a presentare una relazione trimestrale sull'andamento dell'affido.
3.01. Cavandoli, Ferrari, Zoffili, Boniardi, Fantuz, Gobbato, Pretto, Piccolo, Lorenzo Fontana, Formentini, Castiello, Zicchieri, Scoma.

ART. 4.

  Al comma 2, sostituire le parole: 1 milione di euro per l'anno 2022 per l'invio di dieci con le seguenti: 2 milioni di euro per l'anno 2022 per l'invio di.

  Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

   c-bis) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale Pag. 172022-2024 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
4.1. Di Stasio, Emiliozzi.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. Le disposizioni di cui agli articoli 9, 9-bis, 9-bis.1, 9-ter, 9-ter.1, 9-ter.2, 9-quater, 9-quater.1, 9-quinquies, 9-sexies, 9-septies, 9-octies, 9-novies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, si applicano in modo analogo agli italiani e agli immigrati che giungono sul suolo nazionale in violazione delle norme vigenti, senza alcuna discriminazione.
4.03. Delmastro Delle Vedove, Cirielli, Deidda, Galantino, Giovanni Russo.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. Dopo l'articolo 4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è aggiunto il seguente:

«Art. 4-ter.1.
(Estensione dell'obbligo vaccinale agli immigrati)

  1. L'obbligo vaccinale previsto dall'articolo 4, comma 1, si applica altresì agli immigrati che giungono sul suolo nazionale in violazione delle norme vigenti.
  2. Con decreto del Ministero dell'interno sono individuati i soggetti tenuti a garantire il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1 e le modalità di attuazione.».
4.02. Delmastro Delle Vedove, Cirielli, Deidda, Galantino, Giovanni Russo.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. Al decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, è abrogato l'articolo 1.
  2. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, sono abrogati gli articoli 9, 9-bis, 9-bis.1, 9-ter, 9-ter.1, 9-ter.2, 9-quater, 9-quater.1, 9-quinquies, 9-sexies, 9-septies, 9-octies, 9-novies.
4.01. Delmastro Delle Vedove, Cirielli, Deidda, Galantino, Giovanni Russo.

(Inammissibile)

ART. 5.

  Al comma 1, sostituire le parole: 1 milione con le seguenti: 2 milioni.

  Conseguentemente ai maggiori oneri derivanti si provvede mediante corrispondente riduzione annuale del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.2. Zoffili, Formentini, Lorenzo Fontana, Billi, Cecchetti, Coin, Comencini, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Picchi, Ribolla, Snider.

  Al comma 3, sostituire le parole: all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, con le seguenti: all'articolo 24, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
5.4. I Relatori.

Pag. 18

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Incremento della spesa per la difesa e legata al settore militare)

  1. A decorrere dal 2022, le risorse finanziarie stanziate per la spesa annuale complessiva del settore difesa, come comprensiva dei contributi messi a disposizione del Ministero della difesa e della quota effettivamente destinata alle forze armate, non potranno essere inferiori al 3,5 per cento del totale del bilancio finale dello Stato.
5.01. Gagliardi.