CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 24 febbraio 2022
748.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare («legge SalvaMare») (C. 1939-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

  Al comma 2, alinea, sostituire le parole: decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 con le seguenti: decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197.

  Conseguentemente, all'articolo 2:

   a) al comma 3, sostituire le parole: del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 con le seguenti: del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197;

   b) al comma 5, sostituire le parole: dell'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 con le seguenti: dell'articolo 8, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197.
1.1. Le Relatrici.

ART. 12.

  Sopprimerlo
12.1. Le Relatrici.

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ALLEGATO 2

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernenti il controllo delle emissioni di sostanze emananti odore (C. 1440 Ilaria Fontana).

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

  Sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera i-ter), dopo le parole: «di sostanze» sono inserite le seguenti: «, incluse le sostanze odorigene,»;

   b) alla lettera i-septies), dopo le parole: «di sostanze» sono inserite le seguenti: «incluse le sostanze odorigene,»;

   c) dopo la lettera v-octies) sono aggiunte le seguenti:

   «v-novies) odore: sensazione percepita dall'individuo a causa di uno stimolo olfattivo;

   v-decies) sostanza odorigena o odorante: composto chimico che ha la capacità di stimolare l'organo olfattivo umano;

   v-undecies) disturbo olfattivo: effetto negativo prodotto sull'individuo da un singolo evento di esposizione all'odore;

   v-duodecies) impatto olfattivo: misura del disturbo olfattivo che integra intensità e frequenza di esposizione all'odore;

   v-terdecies) molestia olfattiva: effetto cumulato prodotto su un individuo dal ripetersi di disturbi olfattivi;»;

  Conseguentemente, all'articolo 268 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera f-bis) è inserita la seguente: f-ter) valori limite di emissione odorigena: valori espressi come concentrazione di odore [ouE/m3] o portata di odore [ouE/m3] che devono essere rispettati al fine di assicurare che l'impatto olfattivo prodotto dalle emissioni odorigene non ecceda i valori di accettabilità presso il recettore.
1.1. Federico, Daga, Deiana, D'Ippolito, Di Lauro, Maraia, Terzoni, Traversi, Varrica, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Ai fini della presente legge vale la terminologia e le definizioni di qualità dell'aria e odori, di cui alla Norma tecnica UNI 11806:2021.
1.6. Cortelazzo, Mazzetti, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini.

  Al comma 1, lettera c), capoverso lettera v-novies, sostituire le parole: attributo organolettico di una sostanza volatile percepibile attraverso l'olfatto con le seguenti: sensazione percepita dall'individuo a causa di uno stimolo olfattivo.
1.3. Valbusa, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Vallotto.

  Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso lettera v-decies con i seguenti:

   «v-decies) odorante: composto chimico che ha la capacità di stimolare l'organo olfattivo umano;

   v-decies.1) gas odorigeno: gas odorante avente una concentrazione di odore maggiore di 1 ouE/m3;

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   v-decies.2) disturbo olfattivo: effetto negativo prodotto sull'individuo da un singolo evento di esposizione all'odore;».
1.4. Valbusa, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Vallotto.

  Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso lettera v-undecies con il seguente:

   v-undecies) molestia olfattiva: rilascio, diretto o indiretto, di sostanze odorigene che lede l'uso legittimo dell'ambiente emettendo odore di intensità superiore alle soglie definite dagli indirizzi e dalle linee guida elaborate in materia dal Coordinamento di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155;.
1.5. Valbusa, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Vallotto.

  Al comma 1, lettera c), capoverso lettera v-undecies), dopo le parole: negli altri luoghi inserire le seguenti: secondo lo standard tecnico EN 13725:2003.
1.2. Federico, Daga, Deiana, D'Ippolito, Di Lauro, Maraia, Terzoni, Traversi, Varrica, Vignaroli, Zolezzi.

ART. 2.

  Al comma 1, capoverso lettera m-bis), dopo il secondo periodo inserire il seguente: Le disposizioni e le misure di cui alla presente lettera sono individuate nel pieno rispetto di quanto previsto dalle BAT Conclusions di riferimento dell'attività dell'impianto.
2.1. Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Casino, Ferraioli, Valentini.

ART. 3.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Modifiche agli allegati alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

  1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di garantire uniformità su tutto il territorio nazionale in termini di prevenzione e limitazione delle emissioni odorigene, il Ministro della Transizione Ecologica, tenuto conto degli indirizzi e delle linee guida elaborate in materia dal Coordinamento di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, con uno o più decreti da emanarsi ai sensi dell'articolo 281, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provvede a modificare gli allegati alla parte quinta del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di introdurre criteri di valutazione per soglie di emissione individuabili in funzione della sensibilità dei recettori in base alle Zone Territoriali Omogenee di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.
  2. Con il decreto o i decreti di cui al comma 1 sono altresì definiti le metodologie per l'analisi degli impatti delle sostanze odorigene al recettore, nonché criteri di validità per indagini di campo, questionari e metodi di segnalazione che coinvolgono la popolazione residente.
3.2. Federico, Daga, Deiana, D'Ippolito, Di Lauro, Maraia, Terzoni, Traversi, Varrica, Vignaroli, Zolezzi.

  Sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della transizione ecologica approva con apposito decreto gli indirizzi e le linee guida elaborate dal Coordinamento di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, in ordine alle soglie di riferimento per le emissioni delle sostanze odorigene e per le eventuali miscele di esse comunemente generate dagli impianti, individuabili mediante l'olfattometria dinamica di cui alla norma tecnica UNI 11806:2021 e la caratterizzazione chimica delle fonti emissive, anche tenendo conto della specificità dei territori. Il Ministro della transizione ecologica provvede all'aggiornamento dei valori di cui al precedente periodo, sulla base degli aggiornamenti degli indirizzi e delle linee guida elaborate dal Coordinamento.
3.3. Valbusa, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Vallotto.

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  Al comma 1, sostituire le parole da: il Ministro dell'ambiente fino a: con proprio decreto con le seguenti: , al fine di garantire uniformità su tutto il territorio nazionale in termini di prevenzione e limitazione delle emissioni odorigene, il Ministro della transizione ecologica, tenuto conto degli indirizzi e delle linee guida elaborate in materia dal Coordinamento di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, con uno o più decreti da emanarsi ai sensi dell'articolo 281, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
3.1. Federico, Daga, Deiana, D'Ippolito, Di Lauro, Maraia, Terzoni, Traversi, Varrica, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 1, sostituire le parole: tenuto conto con le seguenti: nel rispetto
3.6. Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Casino, Valentini.

  Al comma 2 sostituire le parole: norma tecnica UNI EN 16841-1:2017 con le seguenti: norma tecnica UNI 11806:2021.
3.5. Valbusa, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Vallotto.

ART. 5.

  Al comma 1, capoverso comma 11-ter, dopo le parole: da rifiuti inserire le seguenti: impianti zootecnici, nonché le autorizzazioni rilasciate ai sensi della Parte seconda del presente decreto,.
5.2. Federico, Daga, Deiana, D'Ippolito, Di Lauro, Maraia, Terzoni, Traversi, Varrica, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 1, capoverso comma 11-ter, sostituire la parole: la loro eliminazione con le seguenti: il loro contenimento.
*5.3. Valbusa, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Vallotto.
*5.4. Mazzetti, Cortelazzo, Labriola, Ferraioli, Casino, Valentini.

  Al comma 1, capoverso comma 11-ter, sostituire le parole: la loro eliminazione con le seguenti: il loro abbattimento.
5.1. Federico, Daga, Deiana, D'Ippolito, Di Lauro, Maraia, Terzoni, Traversi, Varrica, Vignaroli, Zolezzi.

ART. 6.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,

  Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 1-bis. Le regioni provvedono a dare attuazione alle previsioni di cui al comma 1 dell'articolo 272-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente articolo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 3, comma 1, della presente legge.
*6.2. Valbusa, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Vallotto.
*6.6. Mazzetti, Cortelazzo, Labriola, Casino, Ferraioli, Valentini.

  Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione con le seguenti: Entro sei mesi dall'adozione del decreto del Ministro della Transizione Ecologica, tenuto conto degli indirizzi e delle linee guida elaborate in materia dal Coordinamento di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, che introduce criteri di valutazione per soglie di emissione individuabili in funzione della sensibilità dei recettori in base alle Zone Territoriali Omogenee di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.
6.1. Federico, Daga, Deiana, D'Ippolito, Di Lauro, Maraia, Terzoni, Traversi, Varrica, Vignaroli, Zolezzi.

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  Al comma 1 dopo la lettera a) inserire la seguente:

   a-bis) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Le regioni e le province autonome promuovono specifici interventi formativi a favore di amministratori e dipendenti regionali e degli enti locali, sulle tematiche del contenimento degli odori, lo sviluppo di tecnologie impiantistiche, la mitigazione degli impatti odorigeni e le esperienze maturate in ambito nazionale e internazionale, anche avvalendosi della collaborazione di Università, istituti e centri studi particolarmente qualificati, con i quali stipulano apposite convenzioni.».
6.4. Valbusa, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Vallotto.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).
6.5. Lucchini, Valbusa, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Vallotto.

ART. 7.

  Sopprimerlo.
7.2. Valbusa, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Vallotto.

  Alla lettera a), punto 13-bis, dopo le parole: sostanze odorigene inserire le seguenti: , incluse le sostanze che possono generare disturbi olfattivi durante il trattamento delle acque reflue,

  Conseguentemente, sopprimere la lettera b).
7.1. Federico, Daga, Deiana, D'Ippolito, Di Lauro, Maraia, Terzoni, Traversi, Varrica, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*7.3. Lucchini, Valbusa, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Vallotto.
*7.4. Cortelazzo, Labriola, Mazzetti, Ferraioli, Casino, Valentini.

ART. 8.

  Al comma 1, capoverso comma 13, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le ispezioni finalizzate a verificare e monitorare i livelli di contaminazione dei siti destinati allo smaltimento dei rifiuti anche se dichiarati chiusi»
8.1. Il Relatore.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Articolo 8-bis.
(Modifica all'articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155)

  1. Ai fini della presente legge e del potenziamento del Coordinamento tra Ministero, regioni ed autorità competenti in materia di aria e ambiente, al comma 1, articolo 20, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Al Coordinamento partecipano anche rappresentanti delle attività produttive che emettono sostanze odorigene, nonché tecnici esperti del monitoraggio e delle strategie di mitigazione degli odori».
*8.01. Cortelazzo, Labriola, Mazzetti, Ferraioli, Casino, Valentini.
*8.02. Lucchini, Valbusa, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Vallotto.

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ALLEGATO 3

5-06549 Frailis: Tempi per la nomina del consiglio direttivo del Parco dell'Asinara e per la sottoscrizione del Protocollo d'Intesa tra il parco, la regione Sarda, la provincia di Sassari e il comune di Porto Torres.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alle questioni poste dall'Onorevole interrogante, si osserva che le procedure di nomina degli Enti Parco sono espletate attraverso atti provvedimentali articolati e complessi, richiedendo pertanto tempi tecnici non eludibili.
  Per quanto concerne l'individuazione del Presidente dell'Ente, ai sensi della legge n. 394 del 1991, come modificato dal decreto-legge n. 76 del 2020, l'iter prevede l'individuazione di una terna proposta dal Ministero su cui la regione deve esprimere una intesa.
  Al riguardo si rappresenta che dal punto di vista delle attività inerenti alle funzioni del Parco Nazionale, le stesse sono assicurate dal Commissario straordinario, mentre è in corso la fase di individuazione della terna di candidati da sottoporre al Presidente della regione Sardegna.
  Con riferimento alla composizione del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco, si rappresenta che gli uffici competenti del Ministero, al fine di assicurare la piena governance dell'ente, ha dato avvio alla procedura sin dal luglio del 2019, provvedendo a chiedere la designazione dei propri rappresentanti rispettivamente al Ministero delle politiche agricole, all'ISPRA, alle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e alla Comunità del Parco.
  Successivamente, la Comunità del Parco è stata sollecitata due volte nel corso del 2020 al fine di designare i propri rappresentanti in seno al Consiglio direttivo, la cui maggioranza dei componenti non risulta ad oggi ancora designata.
  A tale proposito la regione Sardegna ha comunque rappresentato al Ministero che è proprio intendimento convocare la Comunità del Parco non appena raggiunta l'intesa con il Ministero stesso sulla nomina del Presidente dell'ente.
  Per quanto attiene alla richiesta dell'interrogante di salvaguardare la valorizzazione sostenibile del patrimonio immobiliare esistente e delle infrastrutture pubbliche, si segnala che il Ministero della transizione ecologica, attraverso il Programma Parchi per il Clima 2019-2020 a sostegno degli interventi destinati alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici da realizzare nei territori dei parchi, a favore di quello dell'Asinara ha assentito risorse per l'efficientamento energetico del Palazzo Reale sull'isola dell'Asinara e della Casa del Parco sede del Centro di Educazione all'Ambiente e alla Sostenibilità del Parco.
  Più recentemente, questo Ministero ha ulteriormente destinato al Parco Nazionale dell'Asinara risorse finanziare per consentire l'efficientamento energetico dell'immobile «Casa del Fanalista» quale Osservatorio del mare e Centro di recupero di animali marini del Parco.
  Al riguardo, inoltre, l'Agenzia Conservatoria delle Coste della Regione rappresenta di aver adottato urgenti misure volte alla messa in sicurezza e restauro di vari fabbricati presenti sull'isola, nonché di aver pubblicato bandi per la nuova viabilità, mentre sono in corso di pubblicazione quelli finalizzati alle opere di smaltimento dell'amianto.
  Infine, con riferimento alla lamentata mancata sottoscrizione del Protocollo d'Intesa tra la regione, il Parco, la provincia di Sassari ed il comune di Porto Torres, di cui alla delibera regionale n. 6\62 del febbraio 2019, gli uffici competenti del Ministero hanno provveduto recentemente a sollecitare l'Ente Parco, che si è reso pienamente disponibile alla stipula di suddetto Protocollo.Pag. 79
  La regione Sardegna, dal suo canto, ha contestualmente rappresentato di voler definire e sottoscrivere lo stesso in tempi brevi, al fine di operare per la valorizzazione del potenziale ambientale, turistico e agricolo dell'isola dell'Asinara.
  Il Ministero della transizione ecologica continuerà ad agire con particolare attenzione affinché vengano definite in tempi brevi le procedure per la governance dell'Ente, ovvero la definizione della nomina del Presidente e del Consiglio Direttivo, già da tempo avviate così come descritto, attraverso un'azione di vigilanza sul puntuale adempimento di quanto è prescritto dalla normativa vigente.

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ALLEGATO 4

5-06908 Gallo: Requisiti per l'accesso alle risorse del PNRR dei progetti nel settore fognario e depurativo.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alla questione posta dall'interrogante, in merito alla circolare del 12 maggio 2021 con cui gli uffici competenti di questo Ministero hanno richiesto alle regioni; in coordinamento e di concerto con gli Enti di governo d'ambito, di inviare entro il 15 giugno un elenco di interventi per il settore fognario e depurativo al fine di individuare quelli eleggibili a finanziamento nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), si rappresenta quanto segue.
  Innanzitutto, si precisa che tra gli investimenti previsti dal PNRR rientra, nell'ambito della Missione 2 «Rivoluzione verde e transizione ecologica» Componente 4 «Tutelo del territorio e della risorsa idrica», l'investimento 4.4 «Investimenti in fognatura e depurazione». La Decisione di Esecuzione del Consiglio Ecofin dell'UE puntualizza che gli investimenti finanziabili devono avere l'obiettivo di contribuire a ridurre il numero di agglomerati con reti fognarie e sistemi di depurazione inadeguati.
  Alla linea di investimento 4.4 citata sono state assegnate risorse pari a 600 milioni di euro. Parallelamente, nell'ambito della Missione e Componente sopracitata, è altresì prevista la riforma del quadro giuridico per una migliore gestione e uso sostenibile dell'acqua, promuovendo per il settore idrico misure che riducano significativamente la frammentazione del settore, diminuendo il numero degli operatori e incoraggiando le economie di scala.
  La circolare ministeriale sopramenzionata è conseguenza delle interlocuzioni avute sul PNRR nel corso delle numerose riunioni con il MEF e le altre strutture deputate alla definizione e programmazione delle risorse, al fine di avviare una prima ricognizione su possibili proposte di intervento da ammettere a finanziamento.
  Inoltre, la stessa circolare illustra nel dettaglio i diversi criteri posti alla base dell'assegnazione delle risorse, tra cui la presenza di un Soggetto Gestore affidatario del servizio, adeguatamente strutturato efficiente ed affidabile, così come da direttive ricevute dai soggetti preposti.
  Con riguardo alla regione Campania, quest'ultima ha trasmesso l'elenco delle proposte di interventi inerenti al settore fognario depurativo per un totale di 152, da ammettere a finanziamento, rubricati in ordine di priorità decrescente così come richiesto dal Ministero.
  Nello specifico le prime 28 proposte si riferiscono ad interventi urgenti e indispensabili per il risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno, ricompresi nel Distretto Sarnese Vesuviano dove il Servizio Idrico Integrato (SII) è affidato al gestore assentito Gori S.p.A.
  Ulteriori 17 interventi sono relativi all'efficientamento e alla rifunzionalizzazione dei sistemi depurativi comprensoriali di rilevanza regionale, finalizzata all'adeguamento al decreto legislativo n. 152 del 2006 in ottemperanza alla direttiva 91/271/CEE.
  I restanti progetti individuati rappresentano le proposte dei gestori strutturati del SII, operanti nei distretti in cui è articolato l'AITO Unico Regionale. Tra questi sono inseriti gli interventi proposti da ABC di Napoli che si configura come un «Gestore di fatto», ovvero come soggetto che continua ad erogare il servizio benché non risulti ancora affidatario ai sensi della normativa vigente.
  In particolare, si tratta di 20 interventi, per la quasi totalità inerenti alla rete fognaria, con un fabbisogno esposto di circa Pag. 81138 milioni di euro e con la seguente maturità progettuale: 12 interventi sono nella fase di studio di fattibilità tecnico economica, 5 nella fase definitiva e ulteriori 3 nella fase esecutiva.
  Infine, il 3 febbraio scorso, a seguito dell'acquisizione del parere condiviso di ARERA, gli uffici competenti del Ministero hanno inoltrato lo schema di decreto ministeriale alla Ragioneria Generale al fine di consentire la valutazione preliminare dello stesso con i requisiti richiesti dal PNRR, così come previsto dalla circolare n. 21 del 14 ottobre 2021 del Ministero delle finanze.
  Lo schema di decreto, che dovrà acquisire il parere della Conferenza Stato-regioni, definisce i criteri di riparto delle risorse nonché quelli di ammissibilità.
  Si precisa che si tratta di interventi cosiddetti «a regia», per i quali, secondo la procedura concertativa negoziale, a valle della loro individuazione saranno sottoscritti specifici Accordi di programma fra le parti interessate, ovvero Ministero, regioni ed Enti di Governo d'Ambito.

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ALLEGATO 5

5-07023 Vietina: Mancato rispetto da parte delle amministrazioni locali dell'obbligo normativo di messa a dimora di un albero per ogni neonato.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alla questione posta dall'interrogante, in merito all'obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica, si rappresenta quanto segue.
  Si evidenzia innanzitutto che con la legge n. 133 del 29 gennaio 1992 è stato inizialmente istituito l'obbligo per i comuni di piantare un albero per ogni nuovo nato, con lo scopo di implementare le aree verdi cittadine e contrastare il disboscamento.
  Successivamente il provvedimento è stato «rinnovato» con la legge n. 10 del 14 gennaio 2013, la quale ha anche introdotto prescrizioni per la tutela degli alberi monumentali, nonché ridefinito la Giornata Nazionale dell'Albero, allo scopo di valorizzare la tutela del patrimonio arboreo e boschivo italiano.
  Inoltre, con l'articolo 3 della sopra citata legge, è stata prevista l'istituzione del Comitato per lo sviluppo del verde pubblico presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora della transizione ecologica), nonché l'attribuzione delle relative competenze.
  Tra le varie attribuzioni del Comitato rientrano quelle di effettuare azioni di monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni della citata legge n. 113 del 1992, oltre che di tutte le vigenti disposizioni di legge con finalità di incremento e tutela del verde pubblico e privato.
  Inoltre, il Comitato, con il supporto di ISPRA, ha il compito di predisporre una relazione, da trasmettere annualmente alle Camere, recante i risultati del monitoraggio e la programmazione degli interventi necessari a garantire la piena attuazione della normativa di settore.
  Successivamente, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 28 del 2 febbraio 2018 sono state definite la composizione e le modalità di funzionamento del Comitato.
  La normativa sopracitata, pertanto, mira alla salvaguardia e alla promozione del verde pubblico e dispone, fra l'altro, alcune azioni da porre in essere da parte dei comuni, con l'obiettivo di attivare lo sviluppo dei centri urbani in modo sostenibile e rispettoso dell'ambiente e con esso dei cittadini, nella piena consapevolezza e conoscenza del proprio patrimonio verde, da gestire al meglio.
  Fra le iniziative di maggiore rilevanza curate da questo Ministero tramite il suddetto Comitato si evidenziano le pubblicazioni di Linee guida a cui i comuni fanno riferimento per porre in essere strumenti e migliori pratiche di gestione del verde pubblico, nonché la pubblicazione della «Strategia nazionale del verde urbano» nel 2018.
  Inoltre, sentito il Comitato, è stato emanato un apposito DM (n. 146 del 31 maggio 2016), per la messa a dimora di specie arboree in occasione della giornata nazionale degli alberi, di cui all'articolo 1 della legge n. 10 del 2013, con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche.
  Si evidenzia, altresì, per il positivo impatto inter-istituzionale riscontrato, la promozione di «stati generali» per il verde urbano, in collegamento con la giornata nazionale degli alberi, a favore di una diffusa sensibilizzazione delle varie istituzioni pubbliche preposte alla realizzazione delle attività indicate dalla norma.
  Nel merito specifico della attuazione della legge n. 113 del 1992, si fa presente che nel 2019 il Comitato ha posto un quesito all'Autorità Nazionale Anticorruzione Pag. 83(ANAC) in merito all'obbligo da parte dei comuni al di sopra dei 15.000 abitanti della pubblicazione del bilancio arboreo a inizio e fine mandato del sindaco.
  La stessa ANAC ha dato riscontro con apposita delibera inoltrata al Comitato, in cui si determina la sussistenza per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti dell'osservanza delle disposizioni contenute nella legge 29 gennaio 1992, n. 113, ovvero l'obbligo di assicurare la conoscibilità del bilancio arboreo attraverso la sua pubblicazione nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale.
  Inoltre, la delibera precisa che ai casi di violazione dell'obbligo di pubblicare il bilancio arboreo si applicano le previsioni degli articoli 45, comma 4, e 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni».
  In particolare, il citato articolo 45 prevede che «Il mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare. L'Autorità nazionale anticorruzione segnala l'illecito all'ufficio dell'amministrazione interessata ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare a carico del responsabile della pubblicazione o del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni. L'autorità nazionale anticorruzione segnala altresì gli inadempimenti ai vertici politici delle amministrazioni, agli OIV e, se del caso, alla Corte dei conti, ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità. L'autorità nazionale anticorruzione, inoltre, controlla e rende noti i casi di mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 14 del decreto, pubblicando i nominativi dei soggetti interessati per i quali non si è proceduto alla pubblicazione».
  L'ANAC rappresenta, altresì, che la vigilanza sul rispetto dell'obbligo di pubblicazione del bilancio arboreo è esercitato dall'Autorità ai sensi nel «Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33», adottato in data 29 marzo 2017.
  Infine, si specifica che la sopra richiamata delibera è stata diffusa ai comuni interessati tramite l'ANCI, presente nel Comitato per lo sviluppo del verde pubblico con un proprio rappresentante.
  Questo Ministero continuerà a vigilare sulla applicazione della legislazione di settore valutando, altresì, ulteriori azioni tese a rafforzare la promozione e valorizzazione degli spazi verdi urbani.

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ALLEGATO 6

5-07290 Rotta: Regolamentazione delle attività di tracciabilità e utilizzo del gesso di defecazione da fanghi e del carbonato di defecazione.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alla questione posta dall'interrogante, in merito alla vicenda legata all'azienda Sicit, si rappresenta quanto segue.
  La regione Veneto rappresenta che la SICIT Group, con sede nel comune di Arzignano, è titolare di autorizzazione integrata ambientale rilasciata dalla provincia di Vicenza per recupero di rifiuti provenienti da concerie per la produzione di fertilizzanti, così come da decreto legislativo n. 75 del 2010 e successive modifiche.
  Parimenti, L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV), e segnatamente il Dipartimento di Verona, ha comunicato che ha ricevuto le prime segnalazioni da parte di alcuni cittadini di San Giovanni Lupatoto nello scorso mese di luglio 2021, i quali lamentavano odori sgradevoli di forte intensità in corrispondenza della presenza di una sostanza nei campi.
  A seguito di suddette segnalazioni, sono seguiti sopralluoghi da parte dei tecnici del Dipartimento ARPAV, anche in collaborazione con la Polizia locale, che hanno permesso di identificare la sostanza quale «gesso da defecazione» prodotto dalla azienda SICIT.
  A tale proposito la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona ha avviato il relativo procedimento penale per attività di gestione dei rifiuti non autorizzata ai sensi dell'articolo 256 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
  Inoltre, la Stazione Carabinieri Forestale di Verona ha svolto, nei mesi di luglio e agosto 2021, accertamenti riguardo lo spandimento di gessi di defecazione in agricoltura su delega dell'autorità giudiziaria.
  Si precisa che sono in corso gli accertamenti da parte dell'ARPAV, su delega della autorità giudiziaria, che ha già provveduto all'attività di ricognizione sui nomi dei terzisti, delle quantità trasportate e delle aziende agricole destinatarie in provincia di Verona, oltre ai sopralluoghi sui siti interessati.
  La normativa nazionale riguardante l'utilizzo agronomico dei gessi e dei carbonati di defecazione, richiamata in precedenza, riguarda la materia dei fertilizzanti, la cui competenza è condivisa da questo Ministero con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF).
  Le attività di vigilanza sulla disciplina dei fertilizzanti sono esercitate dal Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari (ICQRF) del MIPAAF e della Agenzia delle dogane.
  Si specifica che per la preparazione dei correttivi, il citato decreto legislativo n. 75 del 2010 stabilisce caratteristiche, modo di preparazione, l'elenco dei componenti essenziali ammissibili, che sono riportati nell'allegato 3, punto 2, schede 21 e 23 del decreto.
  Si precisa, altresì, che le operazioni effettuate prima dell'utilizzo dei correttivi sono sempre sottoposte a regime autorizzatorio, il quale definisce criteri specifici e limiti di accettabilità dei materiali in ingresso tali da assicurare la qualità dei prodotti finali in uscita destinati all'uso agricolo, nonché la sicurezza ambientale.
  Il tipo di processo produttivo, che prevede l'aggiunta di calce viva e l'acido solforico, modifica profondamente i materiali di partenza, e attraverso le rispettive reazioni chimiche ed al calore che si sviluppa, i materiali ne risultano sanificati.
  Si rappresenta che, riguardo la tracciabilità dei correttivi, nel caso in cui l'impianto utilizzi rifiuti nel processo produttivo, come nel caso dei gessi di defecazione Pag. 85da fanghi, si applicano tutte le misure di tracciabilità previste per i rifiuti, ma solamente fino all'ingresso dell'impianto. I gessi di defecazione in uscita dagli impianti, in quanto qualificati come prodotto, hanno un sistema di tracciabilità meno puntuale rispetto a quella dei rifiuti.
  Per l'impiego in agricoltura, i gessi di defecazione seguono protocolli e limitazioni per l'apporto di nutrienti al suolo stabiliti dalla direttiva nitrati ed è altresì previsto, pur se non obbligatoriamente, la redazione del Piano di Utilizzo Agronomico (PDA). La non obbligatorietà rende particolarmente complessa l'attività di indagine e controllo ambientale, come quella condotta da ARPAV nel caso in oggetto.
  Infine, riguardo la richiesta di adottare iniziative normative per la regolamentazione dell'utilizzo del gesso di defecazione da fanghi e del carbonato di calcio di defecazione, questo Ministero si rende disponibile a vagliare eventuali iniziative provenienti dal Parlamento per garantire una comunicazione efficace delle fasi di produzione e di utilizzo di suddette sostanze.
  In particolare, ci si riferisce ad iniziative volte a migliorare la tracciabilità sia dal lato del produttore che del trasportatore.
  In capo al produttore potrebbe essere previsto il contingentamento del peso dei lotti di produzione, l'identificazione di questi ultimi mediante un'analisi che ne attesti il rispetto delle previsioni contenute nel citato decreto legislativo n. 75, oltre all'obbligo per il produttore di conservare la documentazione per un periodo minimo in modo da consentire le attività di controllo da parte degli organi preposti.
  Per il trasportatore, parimenti, si potrebbe prevedere che ogni trasferimento del materiale sia accompagnato da un documento di trasporto contenente i relativi dati, il luogo di produzione e destinazione, nonché l'analisi identificativa del lotto.
  Alla luce delle esigenze rappresentate, questa Amministrazione valuterà ogni eventuale iniziativa normativa in collaborazione con le altre Amministrazioni competenti in materia, al fine di garantire la tracciabilità nell'utilizzo del gesso da defecazione da fanghi.