CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 17 febbraio 2022
743.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e V)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

DL 228/2021: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (C. 3431 Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. Al fine di accelerare la programmazione e l'attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), fino al 31 dicembre 2026 i comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore a 250.000 abitanti, che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono procedere alle assunzioni di cui all'articolo 31-bis, comma 10, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, con oneri a carico dei propri bilanci, ma comunque nel rispetto del limite finanziario di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
1.190. Le Relatrici.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni in materia di rateazione dei carichi di ruolo)

  1. All'articolo 13-decies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

   «5-bis. Le disposizioni del comma 5, primo periodo, si applicano anche alle richieste di rateazione relative ai carichi di cui allo stesso comma 5, presentate dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022. Con riferimento a tali richieste restano definitivamente acquisite le somme eventualmente già versate anche ai sensi dell'articolo 19, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602».
*2.08. (Nuova formulazione) D'Attis, Anna Lisa Baroni, Fassina.
*3.0102. (Nuova formulazione) Gusmeroli, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.
*3.143. (Nuova formulazione) Montaruli, Trancassini, Prisco, Lucaselli, Rampelli, Albano.
*3.268. (Nuova formulazione) Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Gusmeroli.
*3.373. (Nuova formulazione) Lupi.
*3.416. (Nuova formulazione) D'Attis, Anna Lisa Baroni, Squeri, Prestigiacomo, Paolo Russo, Cannizzaro, Gentile, Polidori, Porchietto, Giacometto, Calabria.
*3.321. (Nuova formulazione) Martinciglio.
*3.98. (Nuova formulazione) Trano.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. Al fine di contrastare efficacemente e contenere il diffondersi della variantePag. 36 Omicron del virus SARS-CoV-2, all'articolo 1, comma 691, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «31 marzo 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».
  8-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-bis, pari a euro 3.678.770 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
4.166. (Nuova formulazione) Maria Tripodi, Silli, Deidda.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 75-bis è sostituito dal seguente:

   «75-bis. A decorrere dal 30 settembre 2022, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica commercializzati in Italia devono essere dotati di indicatori luminosi di svolta e di freno su entrambe le ruote. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica già in circolazione prima di tale data devono essere adeguati alle prescrizioni del primo periodo entro il 1° gennaio 2024»;

   b) il comma 75-terdecies è sostituito dal seguente:

   «75-terdecies. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono circolare:

   a) nei centri abitati, esclusivamente sulle strade con limite di velocità non superiore a 50 chilometri orari, nelle aree pedonali, sui percorsi pedonali e ciclabili, sulle corsie ciclabili, sulle strade a priorità ciclabile, sulle piste ciclabili in sede propria e su corsia riservata e ovunque sia consentita la circolazione dei velocipedi;

   b) fuori dei centri abitati, esclusivamente sulle piste ciclabili e sugli altri percorsi riservati alla circolazione dei velocipedi».
*10.84. (Nuova formulazione) De Lorenzis.
*10.137. (Nuova formulazione) Rosso, Sozzani, Pella.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Fino al termine della durata della gestione commissariale, il Commissario straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017 esercita le funzioni previste dall'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, anche con i poteri di ordinanza previsti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e dall'articolo 11, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Nell'esercizio delle funzioni di cui al primo periodo del presente comma, il Commissario straordinario può avvalersi della collaborazione degli uffici della struttura commissariale di cui all'articolo 50 del citato decreto-legge n. 189 del 2016. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.
  4-ter. Agli interventi della ricostruzione post-sisma nell'isola di Ischia possono essere applicate, con ordinanza commissariale, le disposizioni dell'articolo 12 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e ogni altra misura di semplificazione finalizzata ad accelerare Pag. 37la ricostruzione privata, pubblica e degli edifici di culto.
  4-quater. All'articolo 24-bis, comma 2, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'alinea, le parole: «all'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 3-bis del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156»;

   b) alle lettere b) e c), le parole: «di cui al comma 4 del citato articolo 11 del decreto-legge n. 189 del 2016» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 123 del 2019».

  4-quinquies. All'articolo 25, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole da: «ma è comunque» fino alla fine del comma sono soppresse.
**13.2. (Nuova formulazione) Topo.
**13.24. (Nuova formulazione) Pentangelo, Sarro, Paolo Russo.

  Dopo il comma 25, aggiungere i seguenti:

  25-bis. Per l'anno 2022, il termine di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è prorogato al 30 settembre, al fine di prevedere nell'aggiornamento del preventivo economico gli oneri relativi al trattamento economico degli organi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. All'articolo 4-bis della citata legge n. 580 del 1993, il primo periodo del comma 2-bis è soppresso e dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

   «2-ter. Con il decreto di cui al comma 2 è prorogato il divieto dei compensi degli organi per le camere di commercio in corso di accorpamento fino al 1° gennaio dell'anno successivo al completamento dell'accorpamento stesso. Il medesimo decreto stabilisce i criteri per il trattamento economico relativo agli incarichi degli organi delle camere di commercio ed è adottato nei limiti delle risorse disponibili per le camere di commercio in base alla legislazione vigente, senza che possa essere previsto l'innalzamento del diritto annuale di cui all'articolo 18».

  25-ter. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno degli oneri derivanti dal comma 25-bis, pari a 5,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
  25-quater. All'articolo 54-ter, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
1.159. (Ulteriore nuova formulazione) Prestigiacomo.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Proroga del termine per la presentazione della domanda per l'accesso al Fondo indennizzo risparmiatori)

  1. Al comma 915 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «entro il 15 marzo 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 1° maggio 2022».
*3.049. (Nuova formulazione) Lacarra, Ubaldo Pagano, Zanettin, Calabria, Gentile, Milanato, Paolo Russo, Sarro, Tartaglione,Pag. 38 Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Pella, Prestigiacomo.
*3.173. (Nuova formulazione) Bitonci, Cestari, Covolo, Paolin, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Proroga in materia di prodotti succedanei dei prodotti da fumo e disposizioni in materia di imposta di consumo sui prodotti che contengono nicotina)

  1. Al primo periodo del comma 1-bis dell'articolo 62-quater del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «al venti per cento e al quindici per cento dal 1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti «al venti per cento e al quindici per cento dal 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022, al quindici per cento e al dieci per cento dal 1° aprile 2022 fino al 31 dicembre 2022».
  2. Dopo l'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è inserito il seguente:

«Art. 62-quater.1.
(Imposta di consumo sui prodotti che contengono nicotina)

   1. I prodotti, diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa, contenenti nicotina e preparati allo scopo di consentire, senza combustione e senza inalazione, l'assorbimento di tale sostanza da parte dell'organismo, anche mediante involucri funzionali al loro consumo, sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari a 22 euro per chilogrammo, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219. Ai fini della determinazione dell'imposta di cui al presente comma si tiene conto anche del peso degli involucri, se presenti.
   2. Sono obbligati al pagamento dell'imposta:

   a) il fabbricante, per i prodotti di cui al comma 1 ottenuti nel territorio nazionale;

   b) 1'importatore, per i prodotti di cui al medesimo comma 1 provenienti da Paesi terzi;

   c) il soggetto cedente che adempie al medesimo pagamento e agli obblighi previsti dal presente articolo per il tramite di un rappresentante fiscale avente sede nel territorio nazionale autorizzato ai sensi del comma 4, per i prodotti di cui al comma 1 provenienti da uno Stato dell'Unione europea.

   3. Il soggetto che intende fabbricare i prodotti di cui al comma 1 è preventivamente autorizzato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. A tale fine il medesimo soggetto presenta alla medesima Agenzia un'istanza, in forma telematica, in cui sono indicati, oltre ai dati previsti dalla determinazione di cui al comma 15, il possesso dei requisiti stabiliti per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, la denominazione e il contenuto dei prodotti di cui al comma 1 che intende realizzare, la quantità di prodotto presente in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico, nonché gli altri elementi informativi previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
   4. Il rappresentante fiscale di cui al comma 2, lettera c), designato dal soggetto cedente i prodotti di cui al comma 1 provenienti da uno Stato dell'Unione europea, è preventivamente autorizzato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. A tale fine il medesimo rappresentante presenta alla medesima Agenzia, un'istanza, in forma telematica, in cui sono indicati, oltre ai dati previsti dalla determinazione di cui al comma 15, il possesso dei requisiti stabiliti Pag. 39per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, la denominazione e il contenuto dei prodotti di cui al comma 1 provenienti da Paesi dell'Unione europea che saranno immessi in consumo nel territorio nazionale, la quantità di prodotto presente in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico, nonché gli altri elementi informativi previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
   5. Il soggetto obbligato di cui al comma 2 è tenuto a garantire il pagamento dell'imposta dovuta per ciascun periodo di imposta di cui al comma 1 mediante la costituzione di cauzioni ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348. Per il fabbricante, la cauzione è pari al 10 per cento dell'imposta dovuta sul prodotto mediamente in giacenza nei dodici mesi solari precedenti e comunque non inferiore alla media dell'imposta dovuta in relazione a ciascuno dei dodici mesi solari precedenti. Per il rappresentante fiscale, la cauzione è determinata in misura corrispondente alla media dell'imposta dovuta in relazione a ciascuno dei dodici mesi solari precedenti.
   6. L'autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui ai commi 3 e 4 è revocata in caso di violazione delle disposizioni in materia di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo di cui al comma 1. La medesima autorizzazione decade nel caso in cui i soggetti autorizzati perdano il possesso di uno o più requisiti soggettivi di cui ai commi 3 e 4 o qualora venga meno la garanzia di cui al comma 5.
   7. Per i soggetti obbligati di cui al comma 2, diversi dagli importatori, l'imposta dovuta è determinata sulla base degli elementi indicati nella dichiarazione mensile che il soggetto medesimo deve presentare ai fini dell'accertamento entro il mese successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce. Entro lo stesso termine è effettuato il versamento dell'imposta dovuta.
   8. Per i prodotti di cui al comma 1 provenienti da Paesi terzi, l'imposta di cui al comma 1 è accertata e riscossa dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con le modalità previste per i diritti di confine.
   9. I prodotti di cui al comma 1 destinati ad essere immessi in consumo nel territorio nazionale sono inseriti in un'apposita tabella di commercializzazione. A tal fine il fabbricante e, per i prodotti provenienti da Paesi terzi, l'importatore chiedono l'inserimento dei prodotti di cui al comma 1 nella predetta tabella indicando la denominazione e il contenuto dei medesimi prodotti. Allo stesso adempimento è tenuto il rappresentante di cui al comma 2 per i prodotti di cui al comma 1, provenienti da altri Paesi dell'Unione europea che il soggetto cedente di cui al comma 2 intende immettere in consumo nel territorio nazionale. L'inserimento dei prodotti di cui al comma 1 nella tabella di commercializzazione è effettuato solo per i prodotti di cui è consentita la vendita per il consumo nel territorio nazionale.
   10. A decorrere dal 1° gennaio 2023, la circolazione dei prodotti di cui al presente articolo è legittimata mediante applicazione di appositi contrassegni di legittimazione sui singoli condizionamenti.
   11. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 è soggetta alla vigilanza dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 18, per quanto applicabili.
   12. La vendita dei prodotti di cui al comma 1 è effettuata in via esclusiva per il tramite delle rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293. Per la vendita a distanza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21, commi 11 e 12, del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6.
   13. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti, per gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie, le modalità e i requisiti per l'autorizzazione alla vendita e per l'approvvigionamento dei prodotti di cui al comma 1 secondo i seguenti criteri:

   a) prevalenza, per gli esercizi di vicinato, escluse le farmacie e le parafarmacie, dell'attività di vendita dei prodotti di cui al comma 1;

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   b) effettiva capacità di garantire il rispetto del divieto di vendita ai minori;

   c) non discriminazione tra i canali di approvvigionamento;

   d) presenza dei medesimi requisiti soggettivi previsti per le rivendite di generi di monopolio.

   14. Nelle more dell'adozione della determinazione di cui al comma 13 agli esercizi di cui al medesimo comma è consentita la prosecuzione dell'attività.
   15. Le disposizioni degli articoli 291-bis, 291-ter e 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applicano ai prodotti di cui al comma 1 secondo il criterio in base al quale un grammo di tabacco lavorato convenzionale equivale a 10 grammi di prodotti di cui al comma 1 determinati al lordo del peso di eventuali involucri funzionali al consumo degli stessi prodotti. Si applicano, altresì, ai medesimi prodotti di cui al comma 1 le disposizioni di cui all'articolo 50, nonché le disposizioni degli articoli 96 della legge 17 luglio 1942, n. 907, e 5 della legge 18 gennaio 1994, n. 50.
   16. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza ai fini dell'autorizzazione di cui ai commi 3 e 4, le modalità di presentazione e i contenuti della richiesta di inserimento dei prodotti di cui al comma 1 nella tabella di commercializzazione di cui al comma 9, nonché le modalità di tenuta dei registri e documenti contabili in conformità con quelle vigenti per i tabacchi lavorati, per quanto applicabili. Con il medesimo provvedimento sono emanate le ulteriori prescrizioni necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5.
   17. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 7,2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

   a) quanto a euro 1.008.333 per l'anno 2022, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 2;

   b) quanto a euro 6.191.667 per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.».
**3.054. (Nuova formulazione) Bitonci, Frassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster, Cavandoli, Cantalamessa, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
**3.103. (Nuova formulazione) Buratti, Nardi, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Soverini, Zardini.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «Fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2022»;

   b) al secondo periodo, le parole: «ai sensi degli articoli 2-bis e 2-ter» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 2-ter, comma 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60»
*4.120. (Nuova formulazione) Misiti, Baldino, Alaimo, Azzolina, Maurizio Cattoi, Corneli, De Carlo, Dieni, Giordano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi, Lovecchio, Adelizzi, Buompane, Donno, Faro, Flati, Gallo, Gubitosa, Manzo.
*4.136. (Nuova formulazione) Prisco, Trancassini, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.

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*4.151. (Nuova formulazione) Bagnasco, Mandelli, Novelli, Calabria.
*4.177. (Nuova formulazione) Bologna.
*4.85. (Nuova formulazione) Ubaldo Pagano, Carnevali.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Al fine di assicurare l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, le risorse di cui al comma 338 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di 2 milioni di euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.1. (Nuova formulazione) Lapia, Baldino, Alaimo, Azzolina, Maurizio Cattoi, Corneli, De Carlo, Dieni, Giordano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi, Lovecchio, Adelizzi, Buompane, Donno, Faro, Flati, Gallo, Gubitosa, Manzo, Misiti, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bellachioma, Bitonci, Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Boschi, Del Barba, Marco Di Maio, Vitiello, Trano.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 1, comma 244, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo al progetto della Scuola europea di industrial engineering and management, le parole: «per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2021 e 2022». Ai fini dell'attuazione della disposizione di cui al primo periodo, presso il Ministero dell'università e della ricerca è istituito un apposito fondo a cui sono altresì trasferiti i residui delle autorizzazioni di spesa di cui al citato articolo 1, comma 244, della legge n. 145 del 2018, nonché quella di cui all'articolo 1, comma 534, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. A tale fine, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le modalità attuative del progetto di cui al citato articolo 1, comma 244, della legge n. 145 del 2018, comprese le modalità di impiego delle risorse di cui al presente comma, sono stabilite in apposita convenzione tra la Scuola europea di industrial engineering and management e il Politecnico di Bari, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 537, della citata legge n. 178 del 2020. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 300.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6.50. D'Attis, Prisco.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, relativo all'individuazione degli enti del Terzo settore, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, dopo le parole: «Agli enti religiosi civilmente riconosciuti» sono inserite le seguenti: «e alle fabbricerie di cui all'articolo 72 della legge 20 maggio 1985, n. 222,»;

   b) al quarto periodo, dopo le parole: «gli enti religiosi civilmente riconosciuti» sono inserite le seguenti: «e le fabbricerie di cui all'articolo 72 della legge n. 222 del 1985»;

   c) al quinto periodo, dopo le parole: «dell'ente religioso civilmente riconosciuto» sono aggiunte le seguenti: «o della fabbriceria».

  1-ter. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, relativo alle imprese sociali, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, dopo le parole: «Agli enti religiosi civilmente riconosciuti» sono inserite le seguenti: «e alle fabbricerie di cui all'articolo 72 della legge 20 maggio 1985, n. 222,»;

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   b) al quarto periodo, dopo le parole: «gli enti religiosi civilmente riconosciuti» sono inserite le seguenti: «e le fabbricerie di cui all'articolo 72 della legge n. 222 del 1985»;

   c) al quinto periodo, dopo le parole: «dell'ente religioso civilmente riconosciuto» sono inserite le seguenti: «o della fabbriceria».

  1-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter, pari a 36.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9.11. (Nuova formulazione) Mauri, Ferri, D'Ettore.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 44-ter, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al fine di completare tutti gli interventi compresi nel contratto istituzionale di sviluppo per la realizzazione dell'itinerario Sassari-Olbia, all'articolo 9, comma 9-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: «31 dicembre 2020», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
*10.5. Gavino Manca, Frailis, Mura, Casu, Lotti, Delrio.
*10.97. Zoffili, Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-ter.
(Disposizioni urgenti in materia di gestione commissariale per la ricostruzione nei territori interessati da eventi sismici e per il rispetto dei termini di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

  1. Al fine di assicurare il supporto ai procedimenti amministrativi di attuazione degli interventi da realizzare tramite le risorse del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, per gli investimenti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera b), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, il Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è autorizzato ad avvalersi, con decorrenza non anteriore al 1° marzo 2022 e fino al 31 dicembre 2022, di un contingente massimo di otto esperti, di comprovata qualificazione professionale nelle materie oggetto degli interventi, per un importo massimo onnicomprensivo di 106.000 euro lordi annui per singolo incarico. Gli incarichi di cui al presente comma sono conferiti ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. Ai relativi oneri, nel limite di spesa complessivo di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi del comma 3.
  2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, il Commissario straordinario di cui al medesimo comma, mediante apposite convenzioni, può avvalersi del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa – INVITALIA, nel limite di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022.
  3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, nel limite massimo complessivo di 5 milioni di euro, il Commissario straordinario di cui al comma 1 provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 43-bis, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 6 novembre 2021, Pag. 43n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.
13.010. (Ulteriore nuova formulazione) Pezzopane, Melilli, Morani, Morgoni, Verini, Braga, Buratti, Morassut, Pellicani, Rotta, Nardi, Casu, Terzoni, Patassini, Bellachioma.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Al fine di erogare un contributo ai proprietari delle unità immobiliari site nella Torre di via Antonini di Milano, a seguito dell'incendio del 29 agosto 2021 e della conseguente dichiarazione di inagibilità del fabbricato, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 50.000 euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente comma.
  4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 50.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14.5. (Nuova formulazione) Noja, Mor, Marco Di Maio, Del Barba, Iezzi.

  Al comma 1, sostituire le parole: dal seguente con le seguenti: dai seguenti e dopo il capoverso 3-bis, aggiungere il seguente: 3-ter. Al fine di sostenere e incentivare misure volte a favorire le opportunità educative e per il contrasto alla povertà educativa, per promuovere e sviluppare gli studi delle discipline SSH (Social Sciences and Humanities), per l'anno 2022 è autorizzata la spesa di 300.000 euro da destinare all'università degli studi di Roma «Tor Vergata» per potenziare la capacità del sistema nazionale degli studi riguardanti la letteratura e la lingua italiana in prospettiva interdisciplinare ed europea mediante una ricerca con indirizzo letterario sul tema del romanzo di formazione italiano, che prevede anche l'acquisizione di materiale documentale. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 300.000 euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
15.1. (Nuova formulazione) Pella.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «ventiquattro mesi», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «trenta mesi».
12.22. Faro, Serritella.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Al fine di sostenere la transizione occupazionale del personale impiegato nel settore del trasporto aereo è costituito, per gli anni 2022, 2023 e 2024, presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, un apposito bacino finalizzato a garantire ai lavoratori l'erogazione delle attività formative relative alle singole qualifiche professionali necessarie al mantenimento in corso di validità delle licenze e delle certificazioni e alla riqualificazione professionale del personale per la sua ricollocazione. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, il Ministero dello sviluppo economico e le regioni territorialmente interessate possono destinare a tali lavoratori misure di sostegno, nell'ambito degli strumenti e delle risorse già disponibili a legislazione vigente, compresi specifici programmi di outplacement.
  8-ter. Possono accedere al bacino, a seguito di accordo governativo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la partecipazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Ministero dello sviluppo economico e delle regioni interessate, con le organizzazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro del trasporto aereo e maggiormente rappresentative del settore, i lavoratori del trasporto aereo collocati in NASpI a seguito di procedure di Pag. 44licenziamento collettivo avviate dalle imprese del settore aereo.
  8-quater. Per favorire la ricollocazione, le imprese del settore aereo stabilmente operanti nel territorio nazionale individuano prioritariamente il personale da assumere anche tra i lavoratori collocati nel bacino di cui al comma 8-bis.
9.125. (Nuova formulazione) Mura, Viscomi, Frailis, Gavino Manca, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Lacarra, Fassina.

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ALLEGATO 2

DL 228/2021: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (C. 3431 Governo).

CORREZIONI DI FORMA APPROVATE

  Ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del Regolamento, propongo le seguenti correzioni di forma riferite agli articoli del decreto-legge:

  All'articolo 1:

   al comma 6, dopo le parole: «dall'anno 2022» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

   al comma 12, lettera a), numero 3), capoverso 6-bis, le parole: «termine, non» sono sostituite dalle seguenti: «termine non»;

   al comma 15, le parole: «decreto ministeriale» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno»;

   al comma 20, lettera a), le parole: «raggiunti dal» sono sostituite dalle seguenti: «abbiano raggiunto il»;

   al comma 22, le parole: «raggiunto dal» sono sostituite dalle seguenti: «abbia raggiunto il»;

   al comma 25, le parole: «di cui al successivo articolo» sono sostituite dalle seguenti: «, di cui all'articolo»;

   al comma 28, le parole: «legge 13 ottobre 2020, n. 253» sono sostituite dalle seguenti: «legge 13 ottobre 2020, n. 126».

  All'articolo 2:

   al comma 3, dopo le parole: «all'articolo 135, comma 2, del» sono inserite le seguenti: «codice della strada, di cui al»;

   al comma 4, le parole: «anche per l'anno» sono sostituite dalle seguenti: «anche nell'anno».

  All'articolo 3:

   al comma 6:

    al primo periodo, dopo le parole: «è autorizzata» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

    al secondo periodo, dopo le parole: «per l'anno 2022» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «Programma Fondi di riserva e speciali» sono sostituite dalle seguenti: «programma “Fondi di riserva e speciali”».

  All'articolo 4:

   al comma 2, le parole: «2-quinquies, del» sono sostituite dalle seguenti: «2-quinquies del»;

   al comma 4, lettera c), dopo le parole: «lavoro autonomo» sono inserite le seguenti: «per il conferimento di incarichi»;

   al comma 5, dopo le parole: «per l'anno 2022» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e dopo le parole: «n. 196» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».

  All'articolo 6:

   alla rubrica, la parola: «stato» è sostituita dalla seguente: «Stato».

  All'articolo 9:

   al comma 1, dopo le parole: «comma 1, del» sono inserite le seguenti: «codice del Terzo settore, di cui al»;

   al comma 3, lettera b), capoverso 10-ter, primo periodo, la parola: «dovuti» è sostituita dalla seguente: «dovuta» e le parole: «comma 26, e seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «commi 26 e seguenti,»;

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   al comma 4, le parole: «della legge 1995, n. 335» sono sostituite dalle seguenti: «della legge n. 335 del 1995»;

   al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «all'articolo 54 del» sono inserite le seguenti: «codice di cui al» e le parole: «al cinque per mille», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «per l'accesso alla ripartizione del cinque per mille».

  All'articolo 11:

   al comma 3, dopo le parole: «1° gennaio 2020 e» è inserita la seguente: «il»;

   al comma 4, le parole: «l'Autorità per l'energia elettrica e il gas» sono sostituite dalle seguenti: «l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente»;

   al comma 5, le parole: «su materiali, o» sono sostituite dalle seguenti: «su materiali o» e la parola: «ulteriori» è soppressa.

  All'articolo 13:

   al comma 4, le parole: «legge 31 dicembre 2018, n. 145» sono sostituite dalle seguenti: «legge 30 dicembre 2018, n. 145».

  All'articolo 14:

   al comma 1, primo periodo, le parole: «legge 31 dicembre 1997, n. 449» sono sostituite dalle seguenti: «legge 27 dicembre 1997, n. 449».

  All'articolo 15:

   al comma 1, le parole: «il comma 3-bis, è» sono sostituite dalle seguenti: «il comma 3-bis è»;

   alla rubrica, le parole: «alla povertà» sono sostituite dalle seguenti: «della povertà».

  All'articolo 16:

   al comma 1, dopo le parole: «28 ottobre 2020» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

   al comma 4, dopo le parole: «25 maggio 2021» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».

  All'articolo 19:

   al comma 1, dopo le parole: «4, lettera a)» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

   al comma 4, dopo le parole: «di parte corrente» è inserita la seguente: «iscritto».

  All'articolo 20:

   al comma 1, lettera e), numero 2), capoverso 6-bis, le parole: «Le misure concesse» sono sostituite dalle seguenti: «Gli aiuti concessi» e la parola: «convertite» è sostituita dalla seguente: «convertiti».

  All'articolo 21:

   al comma 1, le parole: «di ILVA S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «della società ILVA S.p.A.» e le parole: «attuati del gestore» sono sostituite dalle seguenti: «attuati dal gestore».