CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 15 febbraio 2022
741.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e V)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (C. 3431 Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE DELLE RELATRICI

ART. 1.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente: «12-bis. Al fine di accelerare la programmazione e l'attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), fino al termine del 31 dicembre 2026, i Comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore a 250.000 abitanti, che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-bis, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono procedere alle assunzioni di cui all'articolo 31-bis, comma 10, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, con oneri a carico dei propri bilanci, ma comunque nel rispetto del limite finanziario di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».
1.190. Le Relatrici.

ART. 4.

  Aggiungere, infine, il seguente comma: «8-bis. All'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021 n. 152, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: “28 febbraio 2022” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2022”.».
4.179. Le Relatrici.

ART. 18.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. All'articolo 78, comma 1-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole “per l'anno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “per tutta la durata del periodo di emergenza”.».

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, infine, le seguenti parole: «e garanzia di liquidità per le aziende agricole».
18.30. Le Relatrici.

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ALLEGATO 2

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (C. 3431 Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 3.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 21 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 5, la parola: «centotrenta» è sostituita dalla seguente: «centotrentacinque».

   b) al comma 7, lettera b), le parole: «tecnico-economica» sono soppresse.
3.285. (Nuova formulazione) Varrica, D'Orso.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifica all'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di recupero dell'IVA su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali)

  1. All'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «si applicano alle procedure concorsuali avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite con le seguenti: «, si applicano alle procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021 compreso».
3.058. Albano, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Proroga del termine per l'adozione delle tabelle uniche nazionali per il risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità)

  1. All'articolo 138 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, alinea, le parole: «con decreto» sono sostituite dalle seguenti: «con due distinti decreti», le parole: «entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 1° maggio 2022», le parole da: «su proposta del Ministro dello sviluppo economico» fino a: «Ministro della giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «il primo, di cui alla lettera a), su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, e il secondo, di cui alla lettera b), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, sentito l'IVASS» e le parole: «una specifica tabella unica su» sono sostituite dalle seguenti: «specifiche tabelle uniche per»;

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   b) al comma 2:

    1) all'alinea, le parole: «La tabella unica nazionale è redatta» sono sostituite dalle seguenti: «Le tabelle uniche nazionali di cui al comma 1 sono redatte»;

    2) alla lettera a), le parole: «della tabella» sono sostituite dalle seguenti: «delle tabelle».

   c) al comma 3, le parole: «dalla tabella unica nazionale di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «dalla tabella unica nazionale di cui al comma 1, lettera b)»;

   d) al comma 5, dopo le parole: «nella tabella unica nazionale» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1, lettera b),».
*3.092. Alemanno.
*3.0109. Prisco, Trancassini, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.
*3.0134. D'Attis.
*3.023. Buratti.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 55, relativo all'importo massimo garantito dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «A decorrere dalla medesima data del 1° luglio 2022 fino al 31 dicembre 2022, ferme restando le maggiori coperture previste, in relazione a particolari tipologie di soggetti beneficiari, dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 2017, la garanzia del Fondo è concessa:

   a) per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, nella misura massima dell'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 3, 4 e 5 di cui al predetto modello di valutazione e nella misura massima del 60 per cento in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 1 e 2 del medesimo modello. In relazione alla riassicurazione, la predetta misura massima del 60 per cento è riferita alla misura della copertura del Fondo di garanzia rispetto all'importo dell'operazione finanziaria sottostante, come previsto dall'articolo 7, comma 3, del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017;

   b) per esigenze connesse al sostegno alla realizzazione di investimenti, nella misura massima dell'80 per cento dell'operazione finanziaria in favore di tutti i soggetti beneficiari, indipendentemente dalla fascia di appartenenza di cui al predetto modello di valutazione»;

   b) al comma 57, relativo al limite cumulato massimo degli impegni che possono essere assunti dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, le parole: «di cui 160.000 milioni di euro» e le parole: «50.000 milioni di euro riferiti» sono soppresse.

  4-ter. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, relativo agli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, dopo la lettera m-bis) è inserita la seguente:

   «m-ter) per i finanziamenti di cui alle lettere m) e m-bis), il cui termine iniziale di rimborso del capitale è previsto nel corso dell'anno 2022, il termine anzidetto, su richiesta del soggetto finanziato e previo accordo tra le parti, può essere differito di un periodo non superiore a sei mesi, fermi restando gli obblighi di segnalazione e prudenziali».
3.138. (Nuova formulazione) Lucaselli, Prisco, Trancassini, Montaruli, Rampelli.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Per i soggetti che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree soggette a restrizioni sanitarie per le emergenze dell'influenza aviaria e della peste suina africana sono prorogati al 31 Pag. 32luglio 2022 i termini aventi scadenza nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022 per i versamenti relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, alle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, e all'imposta sul valore aggiunto. I versamenti sospesi sono effettuati in unica soluzione entro il 16 settembre 2022 o in quattro rate mensili di pari importo da corrispondere entro il giorno 16 di ciascuno dei mesi da settembre 2022 a dicembre 2022.
3.263. (Nuova formulazione) Molinari, Bitonci, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino, Viviani, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Proroga dei termini per la consegna dei beni ordinati entro il 31 dicembre 2021 ai fini della fruizione del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1054, le parole: «ovvero entro il 30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero entro il 31 dicembre 2022»;

   b) al comma 1056, le parole: «ovvero entro il 30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero entro il 31 dicembre 2022».
*3.09. Fregolent, Marco Di Maio, Del Barba.
*3.053. Navarra.
*3.0123. Calabria, Sarro, Pella.
*3.07. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini.
*3.017. Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Nardi, Ubaldo Pagano, Soverini, Zardini.
*3.063. Albano, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.
*3.440. Pella, Prestigiacomo.
*3.139. Lucaselli, Prisco, Trancassini, Montaruli, Rampelli.
*3.39. Cenni, Incerti, Critelli, Avossa, Cappellani, Frailis.
*3.320. Lovecchio.

ART. 4.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. All'articolo 18, comma 1, alinea, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: «e 2021» ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «, 2021 e 2022».
  8-ter. All'articolo 38, comma 1-novies, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, 2021 e 2022».
*4.20. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini.
*4.67. Lorenzin, Carnevali.
*4.148. Calabria, Pella.
*4.36. Trano, Leda Volpi.
*4.99. D'Uva.
*4.114. Ianaro, Lorefice, D'Arrando.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, si applicano al consiglio di amministrazione dell'Istituto Pag. 33superiore di sanità decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; il consiglio di amministrazione dell'Istituto superiore di sanità delibera, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, le conseguenti modifiche allo statuto. Con successivo decreto del Ministro della salute, da adottare ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del citato decreto legislativo n. 106 del 2012, è nominato il nuovo consiglio di amministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al secondo periodo, resta in carica il consiglio di amministrazione nominato con decreto del Ministro della salute 2 marzo 2020.
  8-ter. Le disposizioni del comma 8-bis non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
**4.44. De Filippo.
**4.122. Azzolina.

(Parte ammissibile)

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. All'articolo 7 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, al comma 2, secondo periodo, le parole: «da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro il 31 dicembre 2022».
4.68. (Nuova formulazione) Lorenzin, Gariglio.

ART. 5.

  Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ferma restando la facoltà, anche dopo tale data, di continuare a effettuare in videoconferenza le sedute dei gruppi di lavoro, dandone comunicazione all'istituzione scolastica presso la quale sono istituiti.
5.42. De Toma, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. All'articolo 1, comma 765, primo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024» e le parole: «che costituisce» sono sostituite dalle seguenti: «, importi che costituiscono».
  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 400.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, dell'incremento, disposto dall'articolo 1, comma 503, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, del Fondo di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.
5.38. Azzolina.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. L'articolo 2-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, è sostituito dal seguente:

   «Art. 2-ter. – (Incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie)1. Per garantire il regolare svolgimento delle attività nonché l'erogazione del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia paritarie qualora si verifichi l'impossibilità di reperire, per i relativi incarichi in sostituzione, personale docente con il prescritto titolo di abilitazione, è consentito, in via straordinaria, per l'anno scolastico 2021/2022 e per l'anno scolastico 2022/2023, prevedere incarichi temporanei attingendo anche alle graduatorie degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. Il servizio prestato a seguito dei suddetti incarichi temporanei non è valido per gli aggiornamenti delle graduatorie di istituto delle scuole statali».
*5.1. Ruffino.
*5.18. Bitonci, Belotti, Colmellere, De Angelis, Mariani, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.

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*5.32. Miceli.
*5.43. Pella, Sarro, Calabria, Milanato.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Incremento e revisione delle modalità di riparto del Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità)

  1. All'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «200 milioni». Agli oneri derivanti dal primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 70, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
  2. All'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «70 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «100 milioni», le parole: «degli enti territoriali» sono sostituite dalle seguenti: «delle regioni, delle province e delle città metropolitane» e le parole: «30 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «100 milioni».
5.016. Bitonci, Lazzarini, Frassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

ART. 6.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 3-quater, comma 2, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, in materia di programmazione e reclutamento del personale del comparto AFAM, le parole: «a decorrere dall'anno accademico 2022/2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno accademico 2023/2024».
6.8. Nitti, Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Lattanzio, Rossi, Prestipino, Orfini, Ciampi, Baldino, Alaimo, Azzolina, Maurizio Cattoi, Corneli, De Carlo, Dieni, Giordano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi, Lovecchio, Adelizzi, Buompane, Donno, Faro, Flati, Gallo, Gubitosa, Manzo, Misiti.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 31 marzo 2022 con le seguenti: 31 dicembre 2022.
6.29. Scutellà, Perantoni.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. La durata dell'abilitazione scientifica nazionale, di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, conseguita nell'ambito della tornata 2012 è prorogata da nove a dieci anni.
6.9. Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Lattanzio, Rossi, Nitti, Prestipino, Orfini, Ciampi, Longo, Baldino, Alaimo, Azzolina, Maurizio Cattoi, Corneli, De Carlo, Dieni, Giordano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi, Lovecchio, Adelizzi, Buompane, Donno, Faro, Flati, Gallo, Gubitosa, Manzo, Misiti, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

ART. 8.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, relativo alla durata del tirocinio professionale per l'accesso alla professione forense, dopo le parole: «nella sessione di cui all'articolo 101, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,» sono inserite le seguenti: «o nella sessione di cui all'articolo 6, comma 7-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni,Pag. 35 dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21,».
8.11. Bazoli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: «nove anni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci anni».
*8.44. Colletti, Forciniti, Trano.
*8.21. Varchi, Maschio, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.
*8.20. Delmastro Delle Vedove, Prisco, Trancassini, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.
*8.14. Dori, Fornaro, Fassina.
*8.1. Cardinale.
*8.37. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
*8.41. Costa.
*8.60. Sandra Savino, Novelli, Tartaglione.
*8.19. Verini.
*8.47. Miceli.
*8.3. Morgoni.
*8.29. Saitta, Ascari.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: «nove anni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci anni».
**8.45. Colletti, Forciniti, Trano.
**8.22. Varchi, Maschio, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.
**8.31. Saitta, D'Orso, Ascari.
**8.48. Miceli.

ART. 10.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il termine di cui all'articolo 92, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo al divieto di applicazione di decurtazioni di corrispettivo in ragione delle minori percorrenze realizzate dai gestori dei servizi di trasporto pubblico locale, è differito al 31 marzo 2022, data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.
*10.127. Pentangelo, Sarro, Paolo Russo.
*10.108. Gemmato, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 2-ter del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: «fino al 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».
**10.55. Buratti.
**10.035. Pella, Sozzani, Rosso.
**10.08. Paita, Del Barba, Marco Di Maio.
**10.025. Zolezzi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 103-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di proroga della scadenza delle certificazioni e dei collaudi dei motopescherecci, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022».
*10.81. Scagliusi.
*10.93. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli,Pag. 36 Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*10.16. Gariglio, Casu, Bruno Bossio, Andrea Romano, Pizzetti, Cantini, Del Basso De Caro.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 29-bis, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, in materia di misure a sostegno della conversione ad alimentazione elettrica per i veicoli adibiti al trasporto merci, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
10.82. Zolezzi.

ART. 11.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, in materia di obblighi dell'esercente pratiche che comportano l'impiego di materiali contenenti radionuclidi di origine naturale, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».
*11.75. Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
*11.91. Mazzetti, Mandelli.
*11.17. Fregolent, Del Barba, Marco Di Maio.