CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 31 gennaio 2022
732.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e V)
ALLEGATO
Pag. 40

ALLEGATO

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (C. 3431 Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di garantire l'attuazione delle prioritarie esigenze di potenziamento e di rilancio delle politiche pubbliche nel settore ippico e di garantire la piena funzionalità del Ministero tramite un potenziamento delle strutture e delle articolazioni del Ministero medesimo, i posti di funzione dirigenziale di livello generale presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono incrementati di una unità, da destinare all'istituzione della posizione dirigenziale di livello generale per il settore ippico, in attuazione della disposizione di cui all'articolo 23-quater, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  Conseguentemente, la dotazione organica dirigenziale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, come definita dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132 e dall'articolo 1, comma 166 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel numero massimo di dodici posizioni di livello generale e di sessantuno posizioni di livello non generale, è rideterminata nel numero massimo di tredici posizioni di livello generale e di sessantuno posizioni di livello non generale. A tal fine è autorizzata la spesa di 260.000 euro a decorrere dall'anno 2022.
  1-ter. Al fine di dare celere attuazione al comma 1-bis, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modifica, entro sessanta giorni, il proprio regolamento di organizzazione e la propria pianta organica con uno o più decreti adottati con le modalità di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97.
  1-quater. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 260.000 a partire dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
1.155. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 31-bis, comma 10, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «I restanti comuni capoluogo di provincia che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario possono procedere alle assunzioni di cui al presente comma con oneri a carico dei propri bilanci e nei limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».
1.79. Miceli.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, Pag. 41all'alinea le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024» e alla lettera c) le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
1.101. Mura, Viscomi, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Lacarra.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 1, comma 993, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, le parole: «per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2021 al 2024».
  1-ter. All'articolo 1, comma 994, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, le parole: «per gli anni 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2020 al 2024».
1.81. Miceli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 3, comma 5-sexies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo le parole: «per il triennio 2019-2021» sono aggiunte dalle seguenti: «e per il triennio 2022-2024».
1.78. Boccia, Ubaldo Pagano, De Luca, Miceli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto infine il seguente periodo: «Per le medesime finalità, gli incrementi di cui al primo periodo del presente comma si applicano anche all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
1.80. Pezzopane, Miceli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le graduatorie concorsuali delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la cui validità è fissata dall'articolo 1, comma 147, lettera c), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono valide ed utilizzabili fino al 31 dicembre 2022.
1.102. Carla Cantone, Viscomi, Mura, Gribaudo, Lepri, Lacarra.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per consentire il potenziamento straordinario del personale, gli Enti locali possono effettuare assunzioni a tempo determinato, per un periodo temporale non superiore ai termini di applicazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di istruttori, funzionari e/o dirigenti. Tali assunzioni possono essere effettuate tramite bando pubblico, con selezione per soli titoli, a cui potranno accedere soggetti in possesso di diploma di scuola media superiore o di laurea triennale o magistrale.
1.27. Aprile.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), le parole: «30 marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022»;

   b) alla lettera b), le parole: «30 settembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2022»;

   c) alla lettera c), le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni».
1.37. Marco Di Maio, Del Barba.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le graduatorie concorsuali delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la cui validità è fissata dall'articolo 1, comma 147, lettera c), della legge 27 Pag. 42dicembre 2019, n. 160, sono valide ed utilizzabili fino al 31 dicembre 2022.
*1.51. Fornaro, Fassina.
*1.17. Muroni.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «30 settembre 2022», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2023».
**1.18. Muroni.
**1.52. Fornaro, Fassina.
**1.65. Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Prestipino, Lattanzio, Nitti, Rossi, Orfini, Ciampi.
**1.48. Trano, Costanzo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le graduatorie concorsuali di comuni e città metropolitane di cui all'articolo 1 comma, 147, lettera c), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono valide ed efficaci ed utilizzabili fino al 31 dicembre 2022.
1.138. Topo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024» e alla lettera c) le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
1.53. Fornaro, Fassina.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I vigili del fuoco volontario che svolgono attività di soccorso o di formazione ed addestramento ai sensi del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e successive modificazioni, hanno diritto, al pari dei vigili del fuoco di ruolo, alla proroga del termine del pagamento della prima rata pensionistica di dodici mesi rispetto al limite anagrafico di collocamento a riposo.
1.184. Ruffino.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, i contratti del personale militare assunto ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e agli articoli 19 e 21 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 2022.
  2-ter. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 2-bis è autorizzata, per l'annualità 2022, la spesa complessiva di euro 20.000.000. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dalla presente disposizione.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 3 (Diritti sociali e politiche sociali per la famiglia), programma 3.2, azione 9, Reddito di cittadinanza, sono apportate le seguenti modificazioni:

  2021:

   CP: – 20.000.000;
   CS: – 20.000.000.

  2022:

   CP: – 20.000.000;Pag. 43
   CS: – 20.000.000.

  2023:

   CP: – 20.000.000;
   CS: – 20.000.000.
1.74. Deidda, Prisco, Trancassini, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. È autorizzato l'inserimento della figura professionale del tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58, in misura almeno pari a un tecnico sia nel comparto sicurezza-difesa che nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
1.95. Licatini.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Le graduatorie concorsuali di comuni e città metropolitane, anni 2018 e 2019 attinenti al comparto sicurezza della Polizia locale si intendono prorogate e sono valide fino al 31 dicembre 2022.
1.139. Topo.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e successive modificazioni, apportare le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, alinea, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;

   b) al comma 7 le parole: «di cui agli articoli 90 e 110» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 90 e 110, comma 2».
1.164. Cannizzaro.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: «fino al 31 dicembre del decimo anno successivo» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2032».
1.185. Della Frera.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al periodo precedente si estendono anche al 30 per cento al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
1.93. Tucci.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, nel rispetto dei seguenti limiti:

   a) le graduatorie approvate nell'anno 2011 sono utilizzabili fino al 31 marzo 2022 previa frequenza obbligatoria, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente, e previo superamento di un apposito esame-colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità;

   b) le graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 sono utilizzabili fino al 30 settembre 2022;

   c) le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 sono utilizzabili entro quattro anni dalla loro approvazione.
1.36. Ferri, Marco Di Maio, Del Barba.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 Pag. 44marzo 2010, n. 66, è autorizzata l'assunzione straordinaria di personale nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prioritariamente attraverso lo scorrimento fino ad esaurimento della graduatoria del concorso a 184 posti nella qualifica di Vigile del Fuoco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 24 del 27 marzo 1998. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
1.76. Varchi, Maschio, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Le assunzioni di cui ai commi da 1 a 4 sono incrementate, anche in deroga alle percentuali di turn over previste da disposizioni di legge, fino al 110 per cento per l'anno 2022, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione, nonché del Ministro responsabile dell'amministrazione che intende procedere alle assunzioni.
1.82. Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

  4-bis. A decorrere dall'anno 2022, in relazione alle esigenze di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, nelle società di cui al comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, non si applica la disposizione di cui all'articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
1.150. Cassinelli, Cortelazzo, D'Attis.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. A decorrere dall'anno 2022, in relazione alle esigenze di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, per le attività di cui al comma 1, non si applicano le limitazioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 7 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
1.149. Cassinelli, Cortelazzo, D'Attis.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 112, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «limitatamente al periodo d'imposta 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente ai periodi d'imposta 2022 e 2023». Agli oneri derivanti dal presente comma valutati in 12,2 milioni di euro per l'anno 2022 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.130. Montaruli, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 7 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di garantire le immissioni in ruolo da graduatoria di concorso, la graduatoria di cui all'articolo 59, comma 17, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è integrata, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente, con i candidati risultati idonei per aver raggiunto o superato il punteggio minimo previsto dal comma 15 del medesimo articolo.».
1.99. Gallo.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. All'articolo 24, comma 6, primo periodo, della legge 30 dicembre 2010, Pag. 45n. 240, la parola: «decimo» è sostituita dalla seguente: «tredicesimo»>.

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 297, lettera a), secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo la parola: «18» sono inserite le seguenti: «e all'articolo 24, comma 6, primo periodo,».
1.34. Raciti.

  Al comma 8, lettera a), numero 1, sostituire le parole: 31 marzo 2022 con le seguenti: termine di vigenza dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 30 gennaio 2020.
1.166. Novelli.

  Al comma 8, lettera a), numero 1, dopo le parole: 31 marzo 2022 aggiungere, in fine, il seguente periodo: il numero degli idonei non vincitori dei concorsi svoltisi nel biennio 2020-2021 non può essere superiore ad un terzo dei posti messi a bando fino al 31 marzo 2022;.
1.108. Trano.

  Al comma 8, lettera b), sostituire le parole: 31 marzo 2022 con le seguenti: termine di vigenza dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 30 gennaio 2020.
1.167. Novelli.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. All'articolo 1, comma 993, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «Per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2021 e 2022».
  8-ter. Agli oneri di cui al comma 8-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.66. Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Al fine di accrescere l'efficienza degli istituti penitenziari è autorizzata l'assunzione nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria, a partire dal 1° marzo 2022, di:

   a) 38 unità, quale anticipazione delle straordinarie facoltà assunzionali previste per l'anno 2022 dall'articolo 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

   b) 100 unità, quale anticipazione delle straordinarie facoltà assunzionali previste per l'anno 2022 dall'articolo 1, comma 381, lettera d), della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

   c) 18 unità, quale anticipazione delle straordinarie facoltà assunzionali previste per l'anno 2022 dall'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162;

   d) 129 unità, quale anticipazione delle straordinarie facoltà assunzionali previste per l'anno 2022 dall'articolo 1, comma 984, lettera b), della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

  Alle assunzioni di cui al presente comma si provvede per 205 posti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2199 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, mediante scorrimento delle graduatorie finali di merito relative al concorso per l'assunzione degli allievi agenti della Polizia Penitenziaria del concorso pubblico bandito con decreto 11 febbraio 2019 e per la parte residua di 80 posti attraverso l'avviamento al corso di formazione dei soli candidati risultati idonei alle visite conseguenti all'applicazione dell'articolo 259-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
1.84. Prisco, Varchi, Ferro, Maschio, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Al fine di assicurare lo svolgimento dei maggiori compiti demandati all'amministrazionePag. 46 della pubblica sicurezza, è autorizzata, nel rispetto della riserva di cui al comma 7-bis dell'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, l'assunzione straordinaria di 600 unità di allievi agenti della Polizia di Stato, in via prioritaria, mediante scorrimento fino ad esaurimento della graduatoria di cui al concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione di 1148 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con il bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 maggio 2017 – 4ª serie speciale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
1.85. Prisco, Varchi, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. In deroga alle vigenti disposizioni di legge, sono ammessi a partecipare al 216° Corso di formazione di cui all'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, anche i 101 soggetti risultati idonei non vincitori del concorso pubblico per l'assunzione di 1650 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia del 29 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale del 31 gennaio 2020. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, quantificati in euro 10 milioni per il 2022, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
1.77. Varchi, Maschio, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, i contratti del personale militare assunto ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto-legge 24 aprile 2020, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e agli articoli 19 e 21 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 2022. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1 è autorizzata, per le annualità 2021 e 2022, la spesa complessiva di euro 20.000.000.
1.58. Giovanni Russo, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Al fine di garantire la tutela dei diritti dei lavoratori di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, all'articolo 1, comma 276, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «1.400.000 annui a decorrere dall'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «2.000.000 annui a decorrere dall'anno 2022». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 600 mila euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.4. Siragusa.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Al fine di incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, di ripristinarne la piena funzionalità e di prevenire i rischi della diffusione del Covid-19, le assunzioni nel Corpo di Polizia penitenziaria avvengono, in via prioritaria, attraverso lo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico bandito con decreto dell'11 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 18 del 5 marzo 2019. La validità della suddetta graduatoria è prorogata al 31 dicembre 2023.
1.110. Morrone, Fogliani, Tonelli, Iezzi, Di Muro, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Pag. 47Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Al fine di assicurare lo svolgimento dei maggiori compiti demandati all'amministrazione della pubblica sicurezza, è autorizzata l'assunzione straordinaria degli allievi agenti della Polizia di Stato, mediante scorrimento della graduatoria dei militari in congedo, aliquota C, di cui al concorso pubblico per titoli ed esami, per l'assunzione di 1148 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con il bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 maggio 2017 – 4ª serie speciale.
1.86. Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Le assunzioni degli allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria di cui al comma 8, lettera a), sono autorizzate, in via prioritaria, mediante scorrimento della graduatoria degli idonei del concorso pubblico a 976 posti, elevati a 996, di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria maschile e femminile, indetto con provvedimento direttoriale 13 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale – n. 80 del 13 novembre 2020.
1.83. Prisco, Ferro, Varchi, Maschio, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Le assunzioni nel corpo della Polizia penitenziaria per aliquota civile avvengono mediate scorrimento fino ad esaurimento della graduatoria del concorso pubblico indetto con decreto ministeriale 11 febbraio 2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4ª serie speciale n. 18 del 5 marzo 2019. Per le finalità di cui al presente comma la validità della predetta graduatoria è prorogata sino al 31 dicembre 2022.
1.5. Piera Aiello, Trano.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. All'articolo 34, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: «per gli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2021, 2022 e 2023». In considerazione delle esigenze connesse in relazione a quanto stabilito ai sensi del primo periodo, per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'autorità ivi indicata si avvale, entro il 30 giugno 2022, delle facoltà di cui all'articolo 2, commi 4-duodecies, e con le modalità di selezione pubblica ivi previste, e 4-terdecies del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
1.40. Comaroli.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024» e alla lettera c) le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
1.19. Muroni.

  Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

  11-bis. I diritti d'uso delle frequenze nella banda 24,5-26,5 GHz, in scadenza il 31 dicembre 2022, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2024, previa presentazione di una apposita richiesta da avanzare ai sensi del comma 9 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal decreto legislativo n. 207 del 2021, entro il 30 aprile 2022.
  11-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 63 del decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal decreto legislativo n. 207 del 2021, la proroga è soggetta al versamento di un contributo annuo determinato entro il 31 luglio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in base Pag. 48al valore di base d'asta della banda 26 GHz di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 dell'11 luglio 2018, Quinta serie speciale – Contratti Pubblici, in proporzione alla quantità di frequenze, alla popolazione coperta, alla durata del diritto d'uso, considerando, altresì, il progressivo spegnimento delle frequenze oggetto di proroga.
1.69. Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. All'articolo 3, comma 5-sexies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, le parole: «Per il triennio 2019-2021» sono sostituire dalle seguenti: «Per il quadriennio 2019-2022».
*1.87. Ubaldo Pagano, Boccia, Navarra, De Menech, Miceli.
*1.115. Iezzi, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*1.141. Paolo Russo, Sarro, Pella, Milanato.

  Al comma 12, lettera a), numero 2), dopo le parole: Ministro per la pubblica amministrazione aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
1.59. Buratti.

  Al comma 12, lettera a), numero 3, sostituire le parole: entro il 30 aprile 2022 con le seguenti: entro il 1° gennaio 2023.
1.11. Ruffino.

  Al comma 12, lettera a), numero 3), sostituire le parole: 30 aprile 2022 con le seguenti: 31 dicembre 2022.
*1.116. Iezzi, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*1.88. De Menech, Miceli, Navarra.

  Al comma 12, lettera a), numero 3), dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

   «c-bis) articolo 19, comma 5, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.»
**1.96. Faro.
**1.143. Pella.

  Al comma 13, sostituire le parole: 28 febbraio 2022, con le seguenti: 15 marzo 2022.

  Conseguentemente, all'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 inserire, in fine, i seguenti periodi: «Nell'ambito delle misure di semplificazione di cui al presente comma e fermi i termini di cui al primo periodo limitatamente agli adempimenti di natura civilistici ivi previsti, all'articolo 19, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo il numero 4-bis) è aggiunto il seguente:

  4-ter) per i clienti che, essendo già stati identificati da un soggetto obbligato e previa identificazione elettronica basata su credenziali che assicurano i requisiti previsti dall'articolo 4 del Regolamento Delegato (UE) 2018/389 della Commissione del 27 novembre 2017, consentono al soggetto tenuto all'obbligo di identificazione di avere accesso alle informazioni relative agli estremi del conto di pagamento intrattenuto dal cliente all'interno dell'Unione europea presso il già menzionato soggetto obbligato. Tale modalità di identificazione e verifica dell'identità può essere utilizzata solo con riferimento a rapporti relativi a servizi di disposizione di ordini di pagamento e a servizi di informazione sui conti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1) punti 7 e 8, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. I soggetti tenuti all'obbligoPag. 49 di identificazione acquisiscono in ogni caso il nome e il cognome del cliente»;

   b) dopo il comma 5, inserire i seguenti:

   5-bis. All'articolo 31-novies, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «entro il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2022»;

   b) le parole: «non oltre il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2023».

   5-ter. All'articolo 1, comma 234, primo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché 2022».
   5-quater. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dopo il comma 6-sexies, è aggiunto il seguente:
   «6-septies. Nei casi di tardiva o errata trasmissione delle certificazioni uniche relative a somme e valori corrisposti per i periodi d'imposta dal 2015 al 2017, non si da luogo all'applicazione della sanzione di cui al comma 6-quinquies del presente articolo, se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine indicato nel comma 6-quinquies, primo periodo, del medesimo articolo».
   5-quinquies. All'articolo 71, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, la parola: «2021» è sostituita dalla seguente: «2022».
   5-sexies. In ragione del protrarsi della straordinaria emergenza epidemiologica da COVID-19, il mancato assolvimento dell'obbligo formativo discendente dall'iscrizione al registro della revisione legale, previsto dall'articolo 5, commi 2 e 5, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, relativo agli anni 2017, 2018 e 2019, può essere accertato, ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 luglio 2021, a decorrere dal 30 aprile 2022. Per effetto di quanto stabilito ai sensi del primo periodo, all'articolo 9-bis, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) partecipa al processo di elaborazione di principi e standard in materia di informativa contabile e di sostenibilità a livello europeo ed internazionale, intrattenendo rapporti con la IFRS Foundation, con l'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) e con gli organismi di altri paesi preposti alle medesime attività». All'articolo 9-ter, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, le parole: «all'International Accounting Standard Board (IASB)» sono sostituite dalle seguenti: «alla IFRS Foundation».
   5-septies. Al comma 808 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
*1.186. Pella, Sarro.
*1.187. Fassina.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

  13-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 6-bis, è aggiunto il seguente:

   «6-ter. Per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati, prorogati o rinnovati dalle società di cui al comma 1 per l'espletamento delle attività di supporto di cui al presente articolo, non trovano applicazione i limiti di cui agli articoli 19, 21 e 23 decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. A tal fine, i suddetti contratti di lavoro a tempo determinato possono essere stipulati, prorogati ovvero rinnovati per un periodo complessivo anche superiore a trentasei mesi, ma comunque non eccedente il 31 dicembre 2026.»
**1.154. Pella, D'Attis.
**1.26. Ceccanti.

Pag. 50

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

  13-bis. All'articolo 132 del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma 3, dopo le parole: «sviluppo economico» sono aggiunte le seguenti: «da adottare entro il 31 dicembre 2023».
1.128. Bignami, Trancassini, Prisco, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 15 sostituire le parole: «31 dicembre 2022» con le seguenti: «31 dicembre 2023».
1.136. Rizzetto, Trancassini, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

  15-bis. In ossequio ai principi di economicità, trasparenza e pubblicità dell'azione della Pubblica Amministrazione e tenuto conto delle gravi ripercussioni legate all'emergenza epidemiologica da COVID-19 che hanno influito inevitabilmente sui processi di reclutamento e ringiovanimento del personale dipendente, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici per un ulteriore anno. A tal fine le graduatorie oggi vigenti devono intendersi prorogate di un anno e, segnatamente:

   a) le graduatorie approvate nell'anno 2019, come tali soggette a scadenza triennale, devono intendersi prorogate di un ulteriore anno;

   b) le graduatorie approvate negli anni 2020 e 2021, come tali soggette a scadenza biennale ai sensi della normativa vigente, devono intendersi prorogate di un ulteriore anno.
1.175. Paolo Russo.

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

  15-bis. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni connesse alla piena attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza delle amministrazioni comunali, anche alla luce del perdurare dell'epidemia da COVID-19, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la validità delle graduatorie dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale della polizia locale, in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e con scadenza fissata entro il 30 marzo 2022, è prorogata fino al 31 dicembre 2022.
1.176. Giacometto.

  Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

  16-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

   b) al comma 2, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

   16-ter. Al fine di facilitare e favorire l'inclusione e la partecipazione degli attori sociali rispetto ai rischi delle infiltrazioni mafiose all'interno del tessuto produttivo, la Direzione Investigativa Antimafia è autorizzata a una spesa aggiuntiva pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022, per proseguire la preparazione e l'organizzazione di iniziative nell'ambito della celebrazione del 30° anniversario dalla sua istituzione nonché per il potenziamento dell'attività di contrasto alla criminalità organizzata.
   16-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 16-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
1.165. Cannizzaro.

  Al comma 18, sostituire le parole: 31 dicembre 2022 con le seguenti: 30 luglio 2023.
*1.14. Frailis, Pagani, De Menech, Enrico Borghi, Carè, Losacco, Lotti.

Pag. 51

*1.109. Ferrari, Tonelli, Maria Tripodi, Morrone, Di Muro, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*1.152. D'Attis.

  Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

  18-bis. All'articolo 1919 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2020, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, l'alinea è sostituito dal seguente: «1. L'indennità di cui all'articolo 1914 è dovuta ai sottoufficiali dell'Esercito, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei Carabinieri, inclusi gli appuntati, iscritti da almeno sei anni al pertinente fondo, i quali sono:»;

   b) dopo il comma 1, inserire il seguente:

   «1-bis. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), si applica anche agli Ufficiali dell'Esercito, della Marina Militare, dell'Aeronautica e dell'Arma dei Carabinieri.»;

   c) l'applicazione di cui al comma 1, s'intende retroattiva e si applica per tutti i militari transitati da Esercito, Marina, Aeronautica e Carabinieri dalla data di entrata in vigore del codice dell'ordinamento militare.

  18-ter. All'onere derivante dal comma 18-bis, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.120. Troiano.

  Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

  18-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 10-bis le parole: «2 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «2 giugno 2022»;

   b) al comma 10-ter sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «Le attribuzioni della commissione di secondo grado, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, sono demandate alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Le modalità attuative di concessione delle ricompense di cui al comma 10-bis sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri»;

   c) al comma 10-quinquies le parole: «Il Ministro della difesa provvede» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro della difesa e la Presidenza del Consiglio provvedono».
1.28. Pagani, De Menech, Enrico Borghi, Carè, Frailis, Losacco, Lotti.

  Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

  18-bis. All'articolo 614, comma 2-bis, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «2018, 2019, 2020 e 2021», sono sostituite dalle seguenti: «2018, 2019, 2020, 2021 e 2022»;

   b) all'ultimo periodo, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «e per l'anno 2022, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
1.119. Rizzo, Aresta, Troiano.

  Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

  18-bis. Al comma 1 dell'articolo 31-quinquies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: Pag. 52«15 aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti: «15 aprile 2023».
*1.105. Costa, Angiola.
*1.124. Miceli.

  Sopprimere il comma 19.
**1.106. Colletti, Forciniti, Trano.
**1.29. Forciniti, Trano.

  Sopprimere i commi 20 e 21.
1.30. Forciniti, Trano.

  Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

  20-bis. Per l'anno 2022 sono autorizzati i richiami, ai sensi dell'articolo 986, comma 1, lettera b), del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, del personale dell'Arma dei carabinieri in ausiliaria, nel ruolo di ispettori e sovrintendenti, già richiamati e in servizio alla data del 31 dicembre 2021. Il predetto personale è richiamato in servizio, a domanda e senza assegni, fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età, nella medesima sede e con il medesimo incarico e funzioni assegnati alla predetta data. I doveri di dipendenza gerarchica nei confronti del personale richiamato sono altresì osservati dal personale in servizio permanente.
1.35. Baldini, Ferri, Marco Di Maio, Del Barba.

  Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:

  21-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1023, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023» e le parole: «e dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023 di un contingente di 5.000 unità» sono soppresse;

   b) al comma 1024, le parole: «di euro 149.721.230 per l'anno 2022 e di euro 137.070.683 per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 163.540.959,13 per l'anno 2022 e di euro 164.484.819,6 per l'anno 2023» e le parole «di euro 147.250.547 e di euro 2.470.683» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 160.842.224,50 e di euro 2.698.734,63» e le parole «di euro 134.600.000 e di euro 2.470.683» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 161.520.000 e di euro 2.964.820».

  21-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 21-bis, pari a euro 13.819.729,13 per l'anno 2022 e a euro 27.414.136,6 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.50. Tonelli, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

  21-bis. All'articolo 614, comma 2-bis, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al primo periodo le parole: «e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, 2021 e dal 2022»;

   b) al secondo periodo le parole: «e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, 2021 e dal 2022».
*1.6. Pagani, De Menech, Enrico Borghi, Carè, Frailis, Losacco, Lotti.
*1.7. Pagani, De Menech, Enrico Borghi, Carè, Frailis, Losacco, Lotti.

  Sopprimere i commi 22 e 23.
1.31. Forciniti, Trano.

Pag. 53

  Al comma 24, sostituire le parole: fino al 31 maggio 2022 con le seguenti: fino al 31 dicembre 2022.
1.123. Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Sopprimere il comma 25.
1.107. Colletti.

  Dopo il comma 25, aggiungere i seguenti:

  25-bis. All'articolo 54-ter, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
  25-ter. Alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 14, comma 2, le parole: «per una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «per due volte».

   b) all'articolo 4-bis, comma 2-bis, il primo periodo è soppresso e dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

   «2-ter. Con il decreto di cui al comma precedente è prorogato il divieto dei compensi degli organi per le camere di commercio che hanno in corso gli accorpamenti fino al 1° gennaio dell'anno successivo al completamento degli stessi. Il medesimo decreto stabilisce i criteri per il trattamento economico relativo agli incarichi degli organi delle camere di commercio ed è adottato nei limiti delle risorse vigenti in capo alle camere di commercio, senza innalzamento del diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno degli oneri derivanti, pari a 5,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.»
1.159. Prestigiacomo.

  Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:

  25-bis. Alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 14, comma 2, le parole: «per una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «per due volte»;

   b) all'articolo 4-bis, comma 2-bis, il primo periodo è soppresso;

   c) all'articolo 4-bis, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

   «2-ter. Con il decreto di cui al comma precedente è prorogato il divieto dei compensi degli organi per le camere di commercio che hanno in corso gli accorpamenti fino al 1° gennaio dell'anno successivo al completamento degli stessi. Il medesimo decreto stabilisce i criteri per il trattamento economico relativo agli incarichi degli organi delle camere di commercio ed è adottato nei limiti delle risorse vigenti in capo alle camere di Commercio, senza innalzamento del diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno degli oneri derivanti, pari a 5,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.»
1.118. Di Muro, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Pag. 54Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:

  25-bis. Alla legge 29 dicembre 1993, n. 580 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 14, comma 2, le parole: «per una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «per due volte»;

   b) all'articolo 4-bis, comma 2-bis, il primo periodo è soppresso e dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

   «2-ter. Con il decreto di cui al comma precedente è prorogato il divieto dei compensi degli organi per le camere di commercio che hanno in corso gli accorpamenti fino al 1° gennaio dell'anno successivo al completamento degli stessi. Il medesimo decreto stabilisce i criteri per il trattamento economico relativo agli incarichi degli organi delle camere di commercio ed è adottato nei limiti delle risorse vigenti in capo alle camere di commercio, senza innalzamento del diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno degli oneri derivanti, pari a 5,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.».
*1.134. Montaruli, De Toma, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*1.158. Prestigiacomo.
*1.60. Iezzi, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*1.55. Stumpo, Fornaro, Fassina.

  Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:

  25-bis. Alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 14, comma 2, le parole: «per una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «per due volte».

   b) all'articolo 4-bis, comma 2-bis, il primo periodo è soppresso e dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

   «2-ter. Con il decreto di cui al precedente comma sono altresì stabilite le voci e i relativi importi del trattamento economico spettante al Presidente e ai componenti del Consiglio e della Giunta delle camere di commercio>>. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno degli oneri derivanti, pari a 5,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. Il decreto di cui al primo periodo può essere adottato nei limiti delle risorse vigenti in capo alle Camere di Commercio, senza innalzamento del diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.».
**1.39. Del Barba, Marco Di Maio.
**1.70. Cestari, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:

  25-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito,Pag. 55 con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Per l'acquisto di prodotti agricoli e alimentari istantaneo, con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito, presso soggetti in possesso unicamente dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2010, dalle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e che abbiano residenza fuori del territorio dello Stato, il limite per il trasferimento di denaro contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è elevato a 15.000 euro a condizione che il cedente del bene provveda agli adempimenti previsti dalla lettera a) e dalla lettera b) del sopracitato comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012 n. 16».
1.127. Bignami, Trancassini, Prisco, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:

  25-bis. Al fine di garantire la continuità delle attività di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del Piano nazionale di ripresa e resilienza sono prorogati, fino al 31 dicembre 2026, gli incarichi in essere presso le Strutture tecniche di supporto previste dall'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che operano nell'ambito delle Amministrazioni centrali dello Stato. Gli oneri derivanti dalla proroga di cui al presente comma sono posti a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, nonché sulle risorse di bilancio delle Amministrazioni interessate, ordinariamente già destinate allo scopo.
1.57. Ferro, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:

  25-bis. All'Articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo il comma 1-ter aggiungere i seguenti:

   1-quater. I «metadati» definiti nelle regole tecniche si applicano ai documenti informatici trattati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 del presente Codice. L'utilizzo dei medesimi per i documenti trattati dai privati è facoltativo fino al 31 gennaio 2023.
   1-quinquies. I «metadati» definiti nelle regole tecniche si applicano ai documenti informatici trattati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. del presente Codice. L'utilizzo dei medesimi per i documenti trattati dai privati sarà definito entro ventiquattro mesi dall'attuazione delle regole tecniche, previa consultazione con le associazioni di categoria rappresentative del settore privato.
1.41. Centemero, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:

  25-bis. All'articolo 71 del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è aggiunto il seguente comma:

   1-quater. I «metadati» definiti nelle regole tecniche si applicano ai documenti informatici trattati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del presente Codice. L'utilizzo dei medesimi per i documenti trattati dai privati sarà definito entro ventiquattro mesi dall'attuazione delle regole tecniche, previa consultazione con le associazioni di categoria e professionali rappresentative del settore privato.
*1.49. Trano.
*1.22. Villarosa.

  Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:

  25-bis. All'articolo 71 del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto Pag. 56legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è aggiunto il seguente comma:

   1-quater. I «metadati» definiti nelle regole tecniche si applicano ai documenti informatici trattati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del presente Codice. L'utilizzo dei medesimi per i documenti trattati dai privati sarà definito entro ventiquattro mesi dall'attuazione delle regole tecniche, previa consultazione con le associazioni di categoria rappresentative del settore privato.
**1.63. Boldi, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
**1.126. Bignami, Prisco, Trancassini, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:

  28-bis. All'articolo 71 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è aggiunto il seguente comma:

   «1-quater. I metadati definiti nelle regole tecniche si applicano ai documenti informatici trattati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. L'utilizzo dei metadati per i documenti trattati dai soggetti privati è definito entro ventiquattro mesi dall'attuazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo previa consultazione con le associazioni di categoria rappresentative del settore privato».
1.91. Zanichelli.

  Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:

  25-bis. All'articolo 71 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è aggiunto il seguente comma:

   1-quater. I «metadati» definiti nelle regole tecniche si applicano ai documenti informatici trattati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del presente Codice. L'utilizzo dei medesimi per i documenti trattati dai privati è facoltativo fino al 31 gennaio 2023.
1.125. Bignami, Prisco, Trancassini, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:

  25-bis. All'articolo 71 del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è aggiunto il seguente comma:

   «1-quater. Ai metadati definiti nelle regole tecniche, si applicano i documenti informatici trattati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. Per i soggetti privati l'utilizzo dei documenti trattati, s'intende facoltativo fino al 31 gennaio 2023.»
1.90. Zanichelli.

  Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:

  25-bis. Per assicurare continuità all'azione amministrativa nel raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, gli incarichi dirigenziali di livello generale in essere nell'anno 2022 sono prorogati oltre il limite di età per il collocamento a riposo dei titolari degli stessi incarichi e su loro richiesta, sino alla scadenza triennale in deroga al comma 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
*1.73. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Trancassini, Prisco, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.
*1.153. Aprea, Saccani Jotti, Casciello, Palmieri, Pella, Sarro.

  Dopo il comma 25 aggiungere il seguente:

  25-bis. Al fine di consentire il sollecito avvio delle opere connesse al Piano nazionale di ripresa e resilienza e in considerazione delle difficoltà derivanti dall'emergenzaPag. 57 pandemica in atto, i provveditori alle opere pubbliche il cui mandato sia in scadenza nell'anno 2022, sono prorogati di un anno.
1.161. Caon.

  Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:

  25-bis. Al comma 1 dell'articolo 31-quinquies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: «15 aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti: «15 aprile 2023».
1.68. Navarra, Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 25, è inserito il seguente:

  25-bis. All'articolo 14, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, le parole: «per una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «per due volte».
1.67. Ubaldo Pagano.

  Al comma 26, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) all'alinea, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) le parole: «Nel triennio 2019-2021,» sono sostituite dalle seguenti: «Negli anni 2019-2022,»;

    2) le parole: «nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale», sono sostituite dalle seguenti: «anche in deroga, in qualità di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione organica e al piano di fabbisogno del personale e a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296».
1.25. Bordo.

  Al comma 26, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'alinea, le parole: «nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale» sono sostituite dalle seguenti: «anche in deroga, per gli anni 2021 e 2022, in qualità di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione organica e al piano di fabbisogno del personale»;.
1.170. Pittalis, Cappellacci, Cassinelli, Cristina, Siracusano.

  Al comma 26, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

   «h) per consentire il completamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato avviate ai sensi dell'articolo 1, comma 207, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, da concludere inderogabilmente entro il 31 marzo 2022, è autorizzata la proroga dei contratti a tempo determinato fino al 31 marzo 2022 a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fino ad un massimo di 30 milioni di euro a titolo di compartecipazione dello Stato. Le proroghe sono effettuate in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 259 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. All'onere derivante dalla presente disposizione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»
1.104. Bruno Bossio, Viscomi, Carla Cantone, Mura, Gribaudo, Lepri, Lacarra.

  Al comma 26, lettera b), le parole: inderogabilmente entro il 31 marzo 2022 sono Pag. 58sostituite dalle seguenti: inderogabilmente entro il 31 maggio 2022.
1.2. Tasso.

  Al comma 26, lettera b), sostituire le parole: 31 marzo 2022 con le seguenti: 31 dicembre 2022.
1.171. Pittalis, Cappellacci, Cassinelli, Cristina, Siracusano.

  Dopo il comma 26, aggiungere i seguenti:

  26-bis. All'articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «anche in deroga, per il solo anno 2020 in qualità di lavoratori sovrannumerari», sono sostituite dalle seguenti: «anche in deroga, per il solo anno 2022 in qualità di lavoratori sovrannumerari».
  26-ter. All'articolo 1, comma 497, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «entro il 31 marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 maggio 2022».
  26-quater. All'articolo 1, comma 497, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «Al fine del riparto le predette amministrazioni, entro il 31 gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine del riparto le predette amministrazioni, entro il 31 marzo 2022».
1.1. Tasso.

  Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

  26-bis. Al comma 1 dell'articolo 37-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ivi compresi i ministeri e gli uffici periferici di loro diretta pertinenza, anche nel caso in cui titolare del progetto sia un ente diverso».
1.169. Pittalis, Cappellacci, Cassinelli, Cristina, Siracusano.

  Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

   26-bis. All'articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al primo periodo le parole: «fino al 31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 marzo 2022» e al secondo periodo le parole: «per il solo anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2021 e 2022».
1.32. Bordo.

  Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

  26-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 229 è inserito il seguente:

   «229-bis. Per il triennio 2022-2024, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le Unioni di comuni possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over.».
1.45. Rossi.

  Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

  26-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 292, le parole: «Nell'anno 2021» sono sostituite con le seguenti: «Nell'anno 2022»;

   b) al comma 295, le parole: «fino al 31 marzo 2021» sono sostituite con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2022»;

   c) al comma 294, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2022»;

Pag. 59

   d) al comma 296, le parole: «per il solo 2021» sono sostituite con le seguenti: «per gli anni 2021 e 2022».
1.103. Viscomi, Mura, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Lacarra.

  Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

  26-bis. Per le finalità di cui al comma 26, al comune di Manfredonia è riconosciuto un contributo straordinario di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili in essere alla data del 31 luglio 2021. All'onere di cui al presente comma, parti a 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.183. D'Attis.

  Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

  26-bis. Le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, sono prorogate al 31 dicembre 2022 nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1.172. Pittalis, Cappellacci, Cassinelli, Cristina, Siracusano.

  Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

  26-bis. Al comma 5-sexies dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: «per triennio 2019-2021» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2019-2024».
1.44. Rossi.

  Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

  26-bis. Al comma 1 dell'articolo 31-quinquies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, con la legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: «15 aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti: «15 aprile 2023».
1.3. Cecconi.

  Dopo il comma 27, aggiungere i seguenti:

  27-bis. Al solo fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Piano nazionale di ripresa e resilienza), gli enti locali che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dai predetti progetti possono, in deroga all'articolo 110, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mantenere i contratti a tempo determinato del personale con qualifica anche dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del Piano nazionale di ripresa e resilienza e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. Le predette assunzioni sono subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.
  27-ter. Le disposizioni del comma 27-bis, per le finalità e con le modalità ivi previste, si applicano anche agli enti locali strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-bis, 243-ter e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle more dell'espressione della propedeutica verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico, come ridenominata ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, da effettuare entro trenta giorni dal ricevimento Pag. 60della richiesta inoltrata dai comuni interessati.
  27- quater. Alle assunzioni a tempo determinato previste dal comma 27-bis gli enti locali possono applicare le disposizioni previste dagli articoli 1, comma 3, 3-bis e 3-ter del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
  27-quinquies. Ai maggiori oneri di cui ai commi da 27-bis a 27-quater, quantificati in 1 milione e 800 mila euro per l'anno 2022 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.180. Siracusano, Giannone.

  Dopo il comma 27, aggiungere i seguenti:

  27-bis. In considerazione dell'emergenza sanitaria per la pandemia da COVID-19 è prorogata fino al 31 dicembre 2022 la facoltà delle amministrazioni pubbliche di assumere a tempo indeterminato i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché i lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, i lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità nonché i lavoratori ASU Siciliani di cui all'articolo 30, comma 1, della legge della Regione Siciliana 28 gennaio 2014, n. 5, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali.
  27-ter. Dall'attuazione del comma 27-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'amministrazione interessata provvede agli adempimenti previsti dai presenti commi con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
1.179. Siracusano, Prestigiacomo, Giannone.

  Dopo il comma 27, aggiungere i seguenti:

  27-bis. All'articolo 3, comma 5-sexies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: «Per il triennio 2019-2021» sono sostituite dalle seguenti: «Per il quinquennio 2019-2023».
  27-ter. All'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «per processi di mobilità, nonché quelle» sono soppresse.
1.89. Ferraresi, Zolezzi, Zanichelli, Ascari, Sarti, Carbonaro, Spadoni.

  Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

  27-bis. All'articolo 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
1.33. Bordo.

  Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

  27-bis. Al fine di consentire l'accelerazione delle procedure e degli investimenti pubblici, con particolare riferimento a quelli in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, ambientale, manutenzione di scuole e strade, opere infrastrutturali, edilizia sanitaria, per l'attuazione dei progetti attuativi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Piano nazionale di ripresa e resilienza), nonché in ottemperanza alla sentenza della Corte costituzionale n. 168 del 23 luglio 2021, al fine di concorrere all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e di attuare il piano di rientro dei disavanzi sanitari, per gli anni 2022 e 2023, la regione Calabria può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, oltre i limiti previsti dal comma 1 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, in misura non superiore al 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato nell'annoPag. 61 precedente. Gli oneri derivanti dalla disposizione di cui al periodo precedente sono a carico dei bilanci della medesima regione, fermo l'obbligo del rispetto dell'equilibrio di bilancio pluriennale.
1.156. Cannizzaro, Maria Tripodi, Torromino, Prestigiacomo, D'Attis, Paolo Russo.

  Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

  27-bis. Al fine di garantire la massima efficienza nell'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni sanitarie, le regioni sottoposte al piano di rientro, per la sua attuazione e limitatamente alla durata del piano stesso, possono assegnare incarichi dirigenziali corrispondenti a posizioni vacanti al personale di pari livello dirigenziale appartenente alle aziende sanitarie, territoriali, ospedaliere o universitarie, del medesimo servizio sanitario regionale, attraverso il ricorso al comando, distacco, all'assegnazione temporanea o ad altro istituto analogo, anche in deroga al relativo ordinamento. Ai fini di cui al presente comma, le regioni provvedono nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e gli incarichi conferiti non sono computati ai fini del raggiungimento dei limiti assunzionali. Ai fini di cui al periodo precedente, i contratti per il conferimento degli incarichi dirigenziali prevedono una clausola risolutiva espressa che ne consente la cessazione all'atto dell'assunzione del personale a seguito della conclusione di procedure concorsuali.
1.162. Cannizzaro.

  Dopo il comma 27 aggiungere il seguente:

  27-bis. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa e consentire l'accelerazione delle procedure e degli investimenti pubblici per l'attuazione dei progetti attuativi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Piano nazionale di ripresa e resilienza), la regione Calabria può avviare procedure selettive per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, anche in soprannumero riassorbibile, in deroga ai limiti assunzionali vigenti, valorizzando le esperienze professionali maturate dal personale in servizio presso l'Azienda Calabria Lavoro, che ha già prestato attività lavorativa presso la regione Calabria, per il tramite di Azienda Calabria Lavoro, in forza ad un contratto a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa per almeno 12 mesi. Le procedure selettive di cui al comma 1 sono organizzate, per figure professionali omogenee, dal Dipartimento della funzione pubblica tramite l'Associazione Formez PA. Gli oneri derivanti dalla presente disposizione sono a carico del bilancio della regione Calabria, fermo l'obbligo del rispetto dell'equilibrio di bilancio pluriennale.
1.157. Cannizzaro, Gentile, Torromino, Maria Tripodi.

  Dopo il comma 27 aggiungere il seguente:

  27-bis. Le disposizioni di cui al comma 27 si applicano anche alle amministrazioni pubbliche della regione Puglia per l'assunzione dei medesimi lavoratori contrattualizzati al 31 luglio 2021. All'onere di cui al presente comma quantificato in 30 milioni di euro a decorrere dal 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.178. D'Attis.

  Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

  27-bis. Al fine di implementare compiutamente le nuove funzioni istituzionali attribuite alla Corte dei conti dalla più recente legislazione, i componenti elettivi del Consiglio di presidenza, in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 2-bis, della legge 13 aprile 1988, n. 117, perdurano nella carica fino al completamento delle riforme interne e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026.
1.61. Iezzi, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, VanessaPag. 62 Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

  27-bis. Al fine di implementare compiutamente le nuove funzioni istituzionali attribuite alla Corte dei conti dalla più recente legislazione, i componenti elettivi del Consiglio di presidenza, in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 2-bis, della legge 13 aprile 1988, n. 117, sono prorogati fino al 31 dicembre 2022.
1.62. Iezzi, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo il comma 27 aggiungere il seguente:

  27-bis. Al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: «Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi» sono aggiunte le seguenti: «dell'articolo 90, comma 1, e»
1.177. Siracusano.

  Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

  27-bis. Al comma 1 dell'articolo 37-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono inserite, in fine, le seguenti parole: «ivi compresi i ministeri e gli uffici periferici di loro diretta pertinenza, anche nel caso in cui titolare del progetto sia un ente diverso».
1.38. Marco Di Maio, Del Barba.

  Al comma 28, secondo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire le parole: «di euro 9.340.500 per l'anno 2022», con le seguenti: «di euro 10.124.500 per l'anno 2022»;

   b) dopo le parole: «allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei beni e delle attività culturali», aggiungere le seguenti: «quanto a euro 784.000, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei beni e delle attività culturali».
1.42. Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Lattanzio, Rossi, Nitti, Prestipino, Orfini, Ciampi.

  Dopo il comma 28, aggiungere i seguenti:

  28-bis. Al fine di garantire la piena funzionalità degli uffici giudiziari e di far fronte alle gravi carenze di scoperture di organico, il Ministero della giustizia è autorizzato, per l'anno 2022, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a indire procedure concorsuali pubbliche, finalizzate alla soluzione concreta dell'attuale precariato dell'Amministrazione giudiziaria e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza dal 1° gennaio 2023, anche in sovrannumero rispetto all'attuale dotazione organica e alle assunzioni già programmate, un contingente di 1.500 unità di personale amministrativo non dirigenziale, di Area II, posizione economica F1, riservato esclusivamente agli attuali operatori giudiziari, già assunti con contratto di lavoro a tempo determinato per 24 e per 12 mesi, in applicazione, rispettivamente, dell'articolo 255 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché dell'articolo 1, commi 925 e Pag. 63926, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, utilizzando la medesima graduatoria nascente dal concorso pubblico per la copertura di complessive 1.000 unità di personale non dirigenziale, a tempo determinato della durata di 24 mesi, per il profilo professionale di operatore giudiziario, area funzionale seconda, fascia economica F1, nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria, anche in sovrannumero, ad eccezione della Regione Valle d'Aosta. Al fine di velocizzare le procedure assunzionali, l'Amministrazione giudiziaria, nel rispetto delle norme anti-Covid, assume 1.500 unità con contratto a tempo indeterminato e con il profilo professionale di operatore giudiziario, attingendo direttamente dalla graduatoria derivante dalle procedure selettive di cui al bando del Ministero della giustizia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 15 settembre 2020, garantendo la permanenza nelle stesse sedi, salvo diversa richiesta da parte degli interessati.
  28-ter. Le procedure concorsuali con contratto di lavoro a tempo indeterminato del personale non dirigenziale, per n. 1.200 unità di personale di Area II, posizione economica F2 e n. 300 unità di Area III, posizione economica F1, da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria, vengono espletate secondo le previsioni dell'articolo 1, comma 858, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
  28-quater. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali, di cui ai commi 28-bis e 28-ter, è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2022 – 2023.
  28-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 28-bis, 28-ter e 28-quater, pari a euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2022 – 2023, e ad euro 119.010.951 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.97. Di Sarno, Grippa, Barbuto, Ascari.

  Dopo il comma 28, aggiungere i seguenti commi:

  28-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2 le parole: «permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, e successive proroghe» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;

   b) al comma 3, primo periodo, le parole: «permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;

   c) al comma 3, ultimo periodo, le parole: «permanere dello stato di emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

  28-ter. Fino al 31 dicembre 2022, nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina adottata al livello dell'Unione europea, alla dichiarazione di equivalenza dei titoli di studio conseguiti all'estero e necessari per l'ammissione alle procedure concorsuali provvede la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, sentiti il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca. Nelle more dell'acquisizione della dichiarazione di cui al primo periodo è disposta l'ammissione con riserva dei candidati che abbiano avanzato richiesta di equivalenza. La dichiarazione di equivalenza è resa esclusivamente ai candidati utilmente collocati nella graduatoria ai fini dell'assunzione conseguente al superamento di concorso pubblico. È facoltà delle amministrazioni procedere alle assunzioni dei candidati ammessi con riserva prima del rilascio della dichiarazione di equivalenza, prevedendo una clausola di risoluzione espressa per il caso di mancato ottenimento della dichiarazione. Nelle more della definizione del processo di semplificazione di cui all'articolo 3, comma 10-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, i titoli di studio, professionali e di servizio conseguiti all'estero utili ai fini dell'attribuzione di punteggio nei concorsi pubblici sono valutati dalle commissioni Pag. 64esaminatrici, fermi restando i controlli anche a campione svolti dalle amministrazioni all'atto dell'assunzione. Le disposizioni di cui al presente comma operano anche con riguardo ai bandi di concorso già emanati o contenenti clausole difformi.
1.146. Sarro, Pella.

  Dopo il comma 28, aggiungere i seguenti:

  28-bis. Fino al 31 dicembre 2026, le amministrazioni titolari di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, ivi incluse le regioni e gli enti locali, possono conferire incarichi di consulenza ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga al divieto di attribuire incarichi retribuiti a lavoratori collocati in quiescenza ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e fuori dalle ipotesi di cui ai commi 4, 5 e 15 dell'articolo 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nei limiti delle risorse finanziarie già destinate per tale finalità nei propri bilanci, sulla base della legislazione vigente.
  28-ter. Fino al 31 dicembre 2026, al fine di garantire continuità all'efficienza delle specifiche attività, le amministrazioni titolari dei seguenti interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, ivi incluse le regioni e le città metropolitane, possono trattenere in servizio i dirigenti generali amministrativi di vertice e i soprintendenti preposti agli stessi:

   a) M1C1: DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA

   b) M1C2: DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ NEL SISTEMA PRODUTTIVO

   c) M1C3: TURISMO E CULTURA 4.0

   d) M2C1: ECONOMIA CIRCOLARE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE

   e) M2C2: ENERGIA RINNOVABILE, IDROGENO, RETE E MOBILITÀ SOSTENIBILE

   f) M5C1: POLITICHE PER IL LAVORO

   g) M5C3: INTERVENTI SPECIALI PER LA COESIONE TERRITORIALE

  28-quater. Il trattenimento di cui al comma 28-ter è consentito previo assenso dell'interessato, per un periodo non superiore a tre anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. In tal caso al personale trattenuto in servizio non è corrisposto il trattamento economico di quiescenza, ma continua a percepire il trattamento economico previsto per la posizione occupata.
1.160. Cortelazzo, Pella, Sarro.

  Dopo il comma 28, aggiungere i seguenti:

  28-bis. Al fine di accrescere l'efficienza degli istituti penitenziari è autorizzata l'assunzione nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria, a partire dal 1° gennaio 2022, di: a) 38 unità, quale anticipazione delle straordinarie facoltà assunzionali previste per l'anno 2022 dall'articolo 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; b) 100 unità, quale anticipazione delle straordinarie facoltà assunzionali previste per l'anno 2022 dall'articolo 1, comma 381, lettera d), della legge 27 dicembre 2017, n. 205; c) 18 unità, quale anticipazione delle straordinarie facoltà assunzionali previste per l'anno 2022 dall'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8; d) 129 unità, quale anticipazione delle straordinarie facoltà assunzionali previste per l'anno 2022 dall'articolo 1, comma 984, lettera b), della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
  «28-ter. Alle assunzioni di cui al comma 28-bis si provvede, rispettivamente, per 205 posti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2199 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, mediante scorrimento delle graduatorie finali di merito relative al concorso per l'assunzione degli allievi agenti della Polizia Penitenziaria del concorso pubblico bandito con decreto 11 febbraio 2019 e, per la parte Pag. 65residua di 80 posti, attraverso l'avviamento al corso di formazione dei soli candidati risultati idonei alle visite conseguenti all'applicazione dell'articolo 259-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».
1.98. Di Sarno, Corneli, Giuliano.

  Dopo il comma 28, aggiungere i seguenti commi:

  28-bis. Al fine di assicurare la piena attuazione degli interventi di transizione fondamentale inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (Piano nazionale di ripresa e resilienza), di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, del programma React-EU, di cui al regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, connessi al superamento dell'emergenza formativa digitale, ecologica e amministrativa dei dipendenti della pubblica amministrazione, a decorrere dall'anno 2022 è assegnato a FORMEZ PA, nel quadro delle funzioni attribuite ai sensi del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021 n. 113, un contributo aggiuntivo pari a 4 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026.
  28-ter. Agli oneri derivanti dal comma 28-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione di spesa del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.168. Pella, Sarro, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

  28-bis. All'articolo 11-sexiesdecies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le parole «1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2022».
*1.64. Ribolla, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
*1.46. Trano.

  Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

  28-bis. Alla legge 5 aprile 1985, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al titolo della legge, dopo le parole: «Ministero dell'agricoltura e delle foreste», sono aggiunte le seguenti: «e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria»;

   b) dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Per fronteggiare le esigenze connesse allo svolgimento di attività agricole, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria – CREA può ricorrere ad assunzioni di personale operaio con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato. Il contingente massimo del personale operaio a tempo indeterminato in servizio è fissato in 100 unità per anno. Le assunzioni e il trattamento economico sono regolati dalle norme sulla disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti e da quelle sul collocamento. Nella fase di prima applicazione del presente articolo il CREA procede all'assunzione degli operai a tempo indeterminato secondo una procedura ad evidenza pubblica che tenga conto delle giornate lavorative svolte dal personale già assunto dal CREA a tempo determinato con il contratto collettivo nazionale di lavoro. Al personale assunto ai sensi del presente articolo con contratto a tempo indeterminato si applicano le disposizioni di cui al titolo II della legge 8 agosto 1972, n. 457. L'operaio assunto ai sensi della presente legge non acquista la qualifica di dipendente di pubblica amministrazionePag. 66 ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».
1.100. Licatini.

  Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

  28-bis. Al fine di sostenere e accelerare, anche per l'anno 2022, l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici d'investimento, garantendo la massima sinergia con gli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, dopo il comma 7-octies dell'articolo 10 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è inserito il seguente:

   «7-nonies. Le previsioni di cui al comma 7-quinquies si applicano anche agli interventi pubblici previsti dal programma React-EU, di cui al regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, dai fondi europei di cui al regolamento (UE, EURATOM) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, dal Fondo europeo di cui al regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, dai fondi strutturali per il periodo 2021-2027 di cui al regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, dal fondo complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, o comunque previsti nell'ambito di piani o strumenti di programmazione europea.».
1.173. Giacomoni, Pella.

  Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

  28-bis. L'articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è sostituito dal seguente:

«Art. 1-bis.

   1. Al fine di rafforzare l'azione di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale, il Ministero della cultura è autorizzato a coprire, entro il 31 dicembre 2022, nei limiti di una spesa massima pari a euro 1.501.455, nel rispetto della vigente dotazione organica nonché delle facoltà assunzionali, già maturate e disponibili a legislazione vigente, e dei limiti previsti dalla normativa vigente, le carenze di personale nei profili professionali afferenti alle Aree funzionali II e III mediante lo scorrimento delle proprie vigenti graduatorie regionali di merito, già approvate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, relative alle procedure selettive interne per il passaggio, rispettivamente, all'Area II e all'Area III, posizioni economiche F1, assumendo in ordine di graduatoria i candidati attualmente collocati in posizione utile nelle medesime graduatorie regionali nel limite della somma stanziata per ciascuno dei profili professionali per i quali originariamente sono state indette le relative procedure interne.».
*1.54. Fornaro, Fassina.
*1.20. Muroni.

  Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

  28-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, inserire il seguente:

   «1-bis. Per l'acquisto di prodotti agricoli e alimentari istantanee, con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito, presso soggetti in possesso unicamente dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2010, dalle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e che abbiano residenza fuori del territorio dello Stato, il limite per il trasferimento di denaro contante di cui all'articoloPag. 67 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è elevato a 15.000 euro a condizione che il cedente del bene provveda agli adempimenti previsti dalla lettera a) e dalla lettera b) del sopracitato comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012 n. 16.».
1.21. Villarosa.

  Dopo il comma 28 aggiungere il seguente:

  28-bis. All'articolo 31-quinquies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, le parole: «alla data del 31 dicembre 2021» sono sostituite con le parole: «alla data del 31 dicembre immediatamente successivo alle elezioni degli organismi della rappresentanza sindacale»;

   b) al comma 1, le parole: «entro il 15 aprile 2022.» sono sostituite con le parole: «nella prima data utile, individuata con gli appositi accordi previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, successiva alla dichiarazione di termine dello stato di emergenza da parte del Governo.».
1.163. Sarro, Calabria, Milanato.

  Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

  28-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a causa del perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e del rispetto delle misure di contenimento disposte, i termini ordinatori o perentori in scadenza nell'anno 2022 per gli adempimenti di natura non pecuniaria del privato nei confronti della pubblica amministrazione possono essere prorogati, per una sola volta, per un periodo non superiore a 90 giorni, su richiesta da parte del privato, con apposita istanza da notificare, anche telematicamente, all'amministrazione competente.
1.92. Galizia.

  Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

  28-bis. Al fine di fronteggiare il perdurante stato di emergenza prodotto dalla pandemia da COVID-19, la durata dei contratti a tempo determinato del personale operante presso i centri funzionali e le sale operative della Protezione Civile della regione Molise, può essere prorogata fino al 31 dicembre 2022. La regione Molise è autorizzata ad assumere nei propri ruoli con contratto a tempo indeterminato il personale di cui al primo periodo entro il medesimo termine.
1.174. Tartaglione.

  Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

  28-bis. L'articolo 90, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si interpreta nel senso che gli enti locali in regime di piano di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo possono costituire uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta e degli assessori per l'esercizio delle funzioni di controllo e di indirizzo loro attribuite dalla legge.
*1.140. Paolo Russo, Pella.
*1.111. Di Muro, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

  28-bis. Ai fini del rinnovo delle concessioni per il commercio su aree pubbliche, come stabilito dalle linee guida emanate dal Ministero dello sviluppo economico il 27 novembre 2020, e recepite dalla regione Toscana con delibera di giunta regionale n. 1548 del 9 dicembre 2020, si prevede la sola «posizione aperta» per gli operatori Pag. 68che hanno conferito in gestione la loro attività o i rami d'azienda della stessa.
1.24. Villarosa.

  Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

  28-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 706 le parole: «31 marzo 2022» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2022».

   b) al comma 707 le parole: «82,5 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite con le seguenti: «330 milioni di euro per l'anno 2022».
1.23. Villarosa.

  Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

  28-bis. Al comma 1 dell'articolo 31-quinquies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: «15 aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti: «15 aprile 2023».
1.15. Sodano.

  Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

  28-bis. All'articolo 1, comma 873, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ultimo periodo, dopo le parole: «e 3 unità di personale dirigenziale di seconda fascia da assumere nell'anno 2022» inserire le seguenti: «di cui due riservate al personale interno».
1.75. Trancassini, Prisco, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

  28-bis. Al comma 1 dell'articolo 31-quinquies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: «entro il 15 aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 settembre 2022».
1.121. Del Sesto, Casa, Cimino, Licatini, Faro.

  Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

  28-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, le parole: «Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 15 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 3000 al 15 giugno 3000»
1.133. Montaruli, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

  28-bis. All'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Non si intendono consecutivi quei mandati interrotti da periodi di gestione commissariale».
1.113. Raffaelli, Morrone, Iezzi, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

  28-bis. Gli effetti dell'articolo 25, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza.
1.117. Di Muro, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

Pag. 69

  Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

  28-bis. All'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023».
1.129. Foti, Prisco, Trancassini, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

  28-bis. All'articolo 11-sexiesdecies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le parole: «1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2022».
*1.56. Trancassini, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.
*1.137. Lupi.
*1.151. Squeri, D'Attis, Cannizzaro, Prestigiacomo, Polidori, Torromino, Calabria.

  Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

  28-bis. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «Per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «Sino all'anno 2024».
1.135. Montaruli, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

  28-bis. All'articolo 51, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «due anni, sei mesi e un giorno» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni».
1.112. Raffaelli, Morrone, Iezzi, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

  28-bis. All'articolo 35, comma 5-ter, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «due anni» sono sostituite con le seguenti: «tre anni».
1.94. Parentela.

  Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

  28-bis. All'articolo 3, comma 10-bis, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
*1.122. Faro.
*1.144. Pella.

  Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

  28-bis. All'articolo 8 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, le parole: «10 gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «10 gennaio 3022».
1.132. Montaruli, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

  28-bis. L'articolo 1 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, è abrogato.
1.131. Montaruli, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

  28-bis. All'articolo 31-quinquies, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: «15 Pag. 70aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti: «15 aprile 2023».
*1.72. Bucalo, Frassinetti, Donzelli, Prisco, Trancassini, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.
*1.114. Patassini, Scoma, Iezzi, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster.

  Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

  28-bis. All'articolo 31-quinquies, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: «15 aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti: «15 maggio 2022».
1.71. Bucalo, Frassinetti, Prisco, Trancassini, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

  28-bis. L'amministrazione penitenziaria entro il 31 dicembre 2022 è autorizzata a procedere all'assunzione di 80 unità di personale tramite lo scorrimento della graduatoria di cui all'articolo 259-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con le medesime modalità di cui al citato articolo.
1.181. Tartaglione.

  Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

  28-bis. All'articolo 52-quater del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «Autorità garante della concorrenza e del mercato» è aggiunto il seguente periodo: «sulla scorta della equiparabilità delle funzioni svolte e del livello di responsabilità rivestito. La predetta equiparazione, sia con riferimento al trattamento economico in servizio che previdenziale, produce effetti avendo riguardo alle anzianità di servizio maturate a seguito del nuovo inquadramento nei ruoli dell'Autorità nazionale anticorruzione, da definire entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, con decorrenza 1° gennaio 2020, nell'ambito della contrattazione relativa al triennio 2019-2021.»;

   b) dopo le parole: «finanza pubblica» è aggiunto il seguente periodo: «Per le finalità di cui al comma 1 l'Autorità provvede a valere sulle risorse disponibili del proprio bilancio.».
1.182. Labriola.

  Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

  28-bis. All'articolo 1, comma 56, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, primo periodo, dopo le parole: «entro tre mesi» è aggiunto il seguente periodo: «, o entro sei mesi nel caso sia sopravvenuta la necessità di ripetere la procedura di affidamento, validamente attivata entro il termine ordinario, per cause non ascrivibili alla responsabilità dell'ente,».
1.10. Ruffino.

  Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

  28-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2 le parole: «permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, e successive proroghe» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;

   b) al comma 3, primo periodo, le parole: «permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri Pag. 71il 31 gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;

   c) al comma 3, ultimo periodo, le parole: «permanere dello stato di emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
1.145. Giacometto, Sarro, Pella.

  Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

  28-bis. Le risorse finanziarie residue stanziate dall'articolo 1, comma 205, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il triennio 2018-2020, nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, capitolo 243 «Fondo per l'innovazione sociale», sono riassegnate al medesimo capitolo sino al completamento del Programma triennale disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2018 per comuni capoluogo e città metropolitane.
1.147. Pella, Sarro.

  Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

  28-bis. All'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino al 31 dicembre 2026 la disposizione di cui al precedente periodo non si applica agli enti pubblici non economici con organico fino a 200 unità.».
1.148. Sarro, Pella.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Proroga dei termini previsti per la mobilità del personale del Corpo forestale dello Stato)

  1. Al fine di correggere il breve spazio temporale concesso e i ridotti posti disponibili previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, il personale del disciolto Corpo forestale dello Stato transitato nei corpi e negli enti previsti dagli articoli 7, 9, 10, 11 e 12 del decreto legislativo medesimo, può, in deroga all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 80 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e all'articolo 3, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, presentare domanda di mobilità, anche in sovrannumero, in una delle seguenti amministrazioni pubbliche: Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, Polizia di Stato, Guardia di finanza, Direzione generale dell'economia montana e delle foreste (Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali), Ispettorato centrale tutela qualità e repressioni frodi agro-alimentari (Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali), Consiglio per la ricerca in agricoltura e analisi dell'economia agraria – Settore foreste e legno (Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali), Dipartimento della protezione civile, Ministeri, regioni ed enti locali. La domanda deve essere presentata presso l'amministrazione di appartenenza entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la quale provvede a inoltrarla all'amministrazione prescelta e al Dipartimento della funzione pubblica entro i successivi quarantacinque giorni.
  2. Ai fini contrattuali, previdenziali, giuridici, economici e amministrativi, il servizio svolto dal 1° gennaio 2017 dal personale del disciolto Corpo forestale dello Stato è equiparato a tutti gli effetti al servizio svolto nell'amministrazione di destinazione prescelta con la relativa ricostruzione della carriera giuridica, economica e previdenziale. Allo stesso personale si applicano le norme ordinamentali e contrattuali previste per i corrispondenti ruoli del personale dell'amministrazione di destinazione prescelta.
  3. Il personale che transita ai sensi del presente articolo:

    1) è assegnato, anche in soprannumero, in una sede ubicata nella stessa provincia di servizio alla data del 31 dicembre 2016 o in subordine in un'altra provincia indicata dal richiedente;

Pag. 72

    2) ove possibile conserva le specializzazioni acquisite, è inquadrato nei corrispondenti ruoli e con qualifiche equiparate, conservando l'anzianità già maturata nel Corpo forestale dello Stato e nelle successive assegnazioni e il relativo ordine di iscrizione in ruolo;

    3) frequenta uno specifico corso di aggiornamento professionale, secondo le disposizioni emanate nell'ambito degli ordinari stanziamenti già previsti per la formazione e senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

  4. Al fine di salvaguardare i livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del mare e della sicurezza agroalimentare, il transito del personale in servizio nell'Arma dei carabinieri avviene per aliquote non superiori a cinquecento unità annue, per un massimo di tre anni, stabilite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti i Ministri della difesa, dell'interno, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze, e nel limite delle facoltà assunzionali straordinarie destinate alla specialità e concesse nell'anno di riferimento.
  5. Il transito del personale in servizio nel Corpo nazionale Vigili del fuoco, nella Polizia di Stato, nella Guardia di finanza, nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e nei Ministeri interessati dalla mobilità prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 novembre 2016, avviene con aliquote non superiori a trecento unità annue, per un massimo di tre anni, stabilite con decreto dei Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze, e nel limite delle facoltà assunzionali straordinarie destinate alla specialità e concesse nell'anno di riferimento.
  6. Per l'anno 2022 e in relazione all'esercizio della facoltà di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è autorizzata, con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di ottocento unità nei ruoli base delle amministrazioni cedenti, nel limite della dotazione organica e in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a decorrere dal 1° dicembre.
  7. Agli oneri derivanti dalle assunzioni straordinarie di cui ai commi 6 e 7, pari a un importo massimo di 8.256.000 euro annui per il triennio 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, commi 877, 878, 879, 984, 985 e 986, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, oltre ai fondi attingibili dal Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza e dal «Fondo Mobilità» di cui al relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in vigore, utilizzato di norma per le mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
  8. Al fine di incidere progressivamente in anni finanziari diversi, la mobilità di cui al presente articolo viene scaglionata in un arco temporale di un triennio a partire dall'anno 2022. Il personale accede alla mobilità annuale tramite graduatoria in cui viene data priorità alla maggiore anzianità di servizio maturata all'atto della domanda e a parità di anzianità di servizio alla maggiore età anagrafica del richiedente.
  9. L'assunzione straordinaria degli ulteriori contingenti massimi di cui al comma 5, ove necessaria in relazione all'avvenuto esercizio della facoltà di cui al comma 1, è autorizzata con successivi provvedimenti normativi.
*1.01. Tasso.
*1.02. Benedetti.
*1.017. Prisco, Silvestroni, Trancassini, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.
*1.09. Alberto Manca, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Maglione, Marzana, Parentela, Pignatone.
*1.021. Paolo Russo.

Pag. 73

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Proroga dei termini previsti per la mobilità del personale del Corpo forestale dello Stato)

  1. Il personale del Corpo forestale dello Stato transitato nei corpi e negli enti previsti dagli articoli 7, 9, 10, 11 e 12 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, può, in deroga all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 80 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e all'articolo 3, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, presentare domanda di mobilità, anche in sovrannumero, in una delle seguenti amministrazioni pubbliche: Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, Polizia di Stato, Guardia di finanza, Direzione generale dell'economia montana e delle foreste (Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali), Ispettorato centrale tutela qualità e repressioni frodi agro-alimentari (Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali), Consiglio per la ricerca in agricoltura e analisi dell'economia agraria – Settore foreste e legno (Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali), Dipartimento della protezione civile, Ministeri, regioni ed enti locali. La domanda deve essere presentata presso l'amministrazione di appartenenza entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, la quale provvede a inoltrarla all'amministrazione prescelta e al Dipartimento della funzione pubblica entro i successivi quarantacinque giorni.
  2. Ai fini contrattuali, previdenziali, giuridici, economici e amministrativi, il servizio svolto dal 1° gennaio 2017 dal personale del disciolto Corpo forestale dello Stato è equiparato a tutti gli effetti al servizio svolto nell'amministrazione di destinazione prescelta con la relativa ricostruzione della carriera giuridica economica e previdenziale. Allo stesso personale si applicano le norme ordinamentali e contrattuali previste per i corrispondenti ruoli del personale dell'amministrazione di destinazione prescelta.
  3. Il personale che transita ai sensi del presente articolo:

    1) è assegnato, anche in soprannumero, in una sede ubicata nella stessa provincia di servizio alla data del 31 dicembre 2016 o in subordine in un'altra provincia indicata dal richiedente;

    2) ove possibile conserva le specializzazioni acquisite, è. inquadrato nei corrispondenti ruoli e con qualifiche equiparate, conservando l'anzianità già maturata nel Corpo forestale dello Stato e nelle successive assegnazioni e il relativo ordine di iscrizione in ruolo;

    3) frequenta uno specifico corso di aggiornamento professionale, secondo le disposizioni emanate nell'ambito degli ordinari stanziamenti già previsti per la formazione e senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

  4. Al fine di salvaguardare i livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del mare e della sicurezza agroalimentare, il transito del personale in servizio nell'Arma dei carabinieri avviene per aliquote non superiori a cinquecento unità annue, per un massimo di tre anni, stabilite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti i Ministri della difesa, dell'interno, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze, e nel limite delle facoltà assunzionali straordinarie destinate alla specialità e concesse nell'anno di riferimento.
  5. Il transito del personale in servizio nel Corpo nazionale Vigili del fuoco, nella Polizia di Stato, nella Guardia di finanza, nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e nei Ministeri interessati dalla mobilità prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 novembre 2016, avviene con aliquote non superiori a trecento unità annue, per un massimo di tre anni, stabilite con decreto dei Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze, e Pag. 74nel limite delle facoltà assunzionali straordinarie destinate alla specialità e concesse nell'anno di riferimento.
  6. Per l'anno 2022 e in relazione all'esercizio della facoltà di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è autorizzata, con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di ottocento unità nei ruoli base delle amministrazioni cedenti, nel limite della dotazione organica e in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a decorrere dal 1° dicembre.
  7. Agli oneri derivanti dalle assunzioni straordinarie di cui ai commi 6 e 7, pari a un importo massimo di 8.256.000 euro annui per il triennio 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 986, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, oltre ai fondi attingibili dal Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza e dal «Fondo Mobilità» di cui al relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in vigore, utilizzato di norma per le mobilità di cui all'articolo n. 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
  8. Al fine di incidere progressivamente in anni finanziari diversi, la mobilità di cui al presente articolo viene scaglionata in un arco temporale di un triennio a partire dall'anno 2022. Il personale accede alla mobilità annuale tramite graduatoria in cui viene data priorità alla maggiore anzianità di servizio maturata all'atto della domanda e a parità di anzianità di servizio alla maggiore età anagrafica del richiedente.
  9. L'assunzione straordinaria degli ulteriori contingenti massimi di cui al comma 5, ove necessaria in relazione all'avvenuto esercizio della facoltà di cui al comma 1, è autorizzata con successivi provvedimenti normativi.
1.06. Pezzopane.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Proroga dei termini in materia di determinazione della spesa per il personale di Polizia locale)

  1. Al fine di assicurare lo svolgimento dei controlli per il rispetto delle misure connesse al perdurare dell'emergenza da COVID-19 e le attività correlate alla fase post-emergenziale, fermo restando il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria, di pianificazione dei fabbisogni di personale e dell'equilibrio di bilancio, le spese per le nuove assunzioni del personale di polizia locale disposte a decorrere dall'entrata del presente decreto-legge e per la durata di un anno, non rilevano ai fini del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e non si computano ai fini della determinazione dei limiti alla spesa di personale stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  2. Le spese per nuove assunzioni effettuate ai sensi del comma precedente dopo la durata di un anno dall'entrata in vigore del presente decreto-legge continuano a non rilevare, senza alcuna ulteriore valenza ai fini assunzionali, per il rispetto del valore soglia per altri due anni al solo fine di garantire il calcolo del valore soglia al netto di tale spesa.
1.03. Muroni.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Proroga di termini in materia di personale della ricerca sanitaria)

  1. Allo scopo di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche nell'ambito dello sviluppo delle attività di ricerca e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personalePag. 75 della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria che ha prestato servizio anche durante l'emergenza pandemica, degli IRCCS e IZS pubblici, nei limiti di spesa consentiti dal comma 424 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e ferma restando, quanto a requisiti e procedure, l'applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025 possono assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, il personale del ruolo della ricerca sanitaria, delle attività di supporto alla ricerca sanitaria che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le assunzioni definite dall'articolo 1, comma 432, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 e che abbiano maturato al 31 dicembre 2022 e per ciascun anno fino al 31 dicembre 2025, alle dipendenze di un ente del servizio sanitario nazionale almeno 3 anni, anche non continuativi, di cui almeno 6 mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione.
  In deroga a quanto previsto al comma 428 della legge n. 205 del 2017 e alle previsioni di cui al decreto del Ministero della salute n. 164 del 20 novembre 2019 in tema di valutazione del personale della ricerca sanitaria, fino al 31 dicembre 2025 il requisito per accedere alle procedure di assunzione è aver avuto un triennio con valutazione positiva e valutazione di idoneità al termine del triennio. Con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero per la pubblica amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono proporzionalmente adeguati i criteri di cui al decreto ministeriale n. 164 del 20 novembre 2019.
  2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 423 le parole: «rapporti di lavoro a tempo determinato» sono sostituite dalle seguenti: «rapporti di lavoro a tempo indeterminato o determinato»;

   b) al comma 424 le parole: «contratto di lavoro subordinato a tempo determinato» sono sostituite dalle seguenti: «contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato»;

   c) al comma 426 le parole: «contratto di lavoro subordinato a tempo determinato» sono sostituite dalle seguenti: «contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato».
1.04. Muroni.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150)

  1. All'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 1, le parole: «redigono e pubblicano sul sito istituzionale ogni anno», sono sostituite con le seguenti: «redigono, attraverso apposito applicativo messo a disposizione dal Dipartimento della funzione pubblica sul Portale della performance, e pubblicano sul sito istituzionale ogni anno»;

    2) dopo il comma 1-ter, è aggiunto il seguente comma:

   «1-quater. Ove ricorrano specifiche ed individuate esigenze, il Dipartimento della funzione pubblica può autorizzare, con apposito provvedimento, una dilazione dei termini di cui al comma 1.»;

    3) al comma 5, dopo le parole: «In caso di mancata adozione del Piano della performance» sono aggiunte le seguenti: «o della Relazione sulla performance»;

    4) al comma 5, sono soppresse le seguenti parole: «In caso di ritardo nell'adozione del Piano o della Relazione sulla performance, l'amministrazione comunica tempestivamente le ragioni del mancato rispetto dei termini al Dipartimento della funzione pubblica»;

Pag. 76

    5) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

   «5-bis. Nel caso in cui la Relazione sulla performance è adottata con un ritardo superiore ad 1 anno rispetto al termine di cui al comma 1, lettera b), è fatto divieto assoluto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che hanno concorso alla ritardata adozione della Relazione sulla performance. Nel caso in cui, dopo l'attuazione del comma 5-bis, residuassero risorse non utilizzate, le stesse sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.».

  2. All'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2-bis:

    1) le parole: «di norma» sono soppresse;

    2) le parole: «definisce i criteri sulla base dei quali le amministrazioni possono istituire l'organismo in forma monocratica» sono sostituite con le seguenti: «definisce i casi nei quali le amministrazioni con meno di duecentocinquanta dipendenti possono costituire l'organismo in forma monocratica»;

   b) al comma 4, dopo la lettera h), è aggiunta la seguente:

   «h-bis) verifica preventivamente la qualità degli obiettivi e degli indicatori proposti del Piano della performance formulando osservazioni agli organi di indirizzo politico-amministrativo e tiene conto del relativo recepimento in sede di validazione di cui alla lettera c) e di proposta della valutazione di cui alla lettera e)»;

  3. All'articolo 14-bis del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 2 è sostituito con il seguente:

   «2. La nomina dell'organismo indipendente di valutazione è effettuata, tra gli iscritti all'elenco di cui al comma 1, secondo le seguenti modalità:

   a) due componenti, uno dei quali assume il ruolo di presidente, sono nominati dal Ministro delegato per la pubblica amministrazione. L'individuazione dei componenti avviene nell'ambito di una lista di nominativi sorteggiati tra gli iscritti nell'Elenco di cui al comma 1, sulla base di criteri stabiliti con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro delegato per la pubblica amministrazione;

   b) un componente è nominato, previa procedura selettiva pubblica, dall'organo di indirizzo politico amministrativo dell'amministrazione interessata».

   b) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti commi:

   «2-bis. Nel caso di organismo monocratico la nomina avviene con le modalità indicate dal comma 2, lettera a).
   2-ter. Con il decreto di cui al comma 2 sono individuate le modalità con cui il Dipartimento della funzione pubblica svolge le funzioni di verifica dell'operato degli Organismi indipendenti di valutazione. Nel medesimo decreto sono altresì definiti i casi di inadempienze particolarmente gravi a fronte delle quali il Dipartimento, previo contraddittorio con gli interessati, procede alla cancellazione dall'Elenco nazionale e alla conseguente revoca dell'incarico.»;

   c) al comma 3, le parole: «procedura selettiva pubblica» sono sostituite con le seguenti: «valutazione positiva dell'operato dell'organismo effettuata dal Dipartimento della funzione pubblica secondo le modalità individuate con il decreto di cui al comma 2»;

   d) il comma 6 è abrogato.
1.08. Alaimo, D'Orso.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Proroga delle misure in materia di turn-over delle unioni di comuni)

  1. All'articolo 3, comma 5-sexies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,Pag. 77 con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo le parole: «per il triennio 2019-2021» sono aggiunte dalle seguenti: «e per il quadriennio 2022-2024».
1.010. Iezzi, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Semplificazione delle assunzioni di personale per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

  1. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le medesime finalità, gli incrementi di cui al primo periodo del presente comma si applicano anche all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
*1.012. Iezzi, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*1.015. Ciaburro, Caretta, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.
*1.020. Prisco, Trancassini, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.
*1.024. Pella, Sarro, Calabria, Milanato.
*1.036. Ruffino.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Proroga delle misure volte al potenziamento del personale impiegato nei servizi scolastici gestiti direttamente dagli enti locali)

  1. All'articolo 48-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «Per l'anno scolastico 2020/2021», sono sostituite dalle seguenti: «Fino all'anno scolastico 2022/2023»;

   b) le parole: «subordinato a tempo determinato», sono sostituite dalle seguenti: «diversi da quello subordinato a tempo indeterminato».
**1.013. Iezzi, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
**1.07. Pezzopane.
**1.026. Pella, Sarro, Calabria, Milanato.
**1.037. Ruffino.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis
(Proroga termini affidamento opere messa in sicurezza edifici e territorio)

  1. Al comma 143 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «I termini di cui al primo periodo sono prorogati di sei mesi, con 16 riferimento alle opere oggetto di contributi assegnati entro il 31 dicembre 2021, fermi restando in ogni caso i termini e le condizioni di cui al comma 139-ter».
1.016. Ciaburro, Caretta, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Proroga disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale)

  1. I trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, Pag. 78con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono riconosciuti, con le modalità ivi previste, per ulteriori 13 settimane nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2022. I trattamenti di cui al presente comma sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 657,9 milioni di euro per l'anno 2022, ripartito in 304,3 milioni di euro per i trattamenti di assegno ordinario e in 353,6 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 2022, di cui all'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
1.018. Rizzetto, Trancassini, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Bonus Salute mentale)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 6-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, volte a favorire l'accesso ai servizi psicologici delle fasce più deboli della popolazione sono riconosciute per l'anno 2022.
  2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato.
  3. Agli oneri derivanti pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.019. Rizzetto, Trancassini, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Semplificazione delle assunzioni di personale per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e proroga delle misure in materia di turn-over delle unioni di comuni)

  2. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le medesime finalità, gli incrementi di cui al primo periodo del presente comma si applicano anche all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
  2. All'articolo 3, comma 5-sexies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo le parole: «per il triennio 2019-2021» sono aggiunte dalle seguenti: «e per il triennio 2022-2024».
1.022. Pella, Musella, Bagnasco, Sarro, Calabria, Milanato.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Proroga delle misure volte al potenziamento del personale di polizia locale)

  1. All'articolo 1, comma 993, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2021 al 2024».
  2. All'articolo 1, comma 994, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «per gli anni 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2020 al 2024».
*1.027. Pella, Sarro, Calabria, Milanato.
*1.014. Iezzi, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*1.035. Ruffino.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure in materia di prestazioni di malattia)

  1. Fino al 31 dicembre 2026, nell'ambito delle azioni di prevenzione e contrasto all'erogazionePag. 79 indebita delle prestazioni di malattia per i lavoratori pubblici e privati, l'Istituto nazionale della previdenza sociale può adottare trattamenti automatizzati di dati personali anche appartenenti alle particolari categorie di cui all'articolo 9 del regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente articolo.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Istituto si avvale di elaborazioni statistiche su base campionaria secondo criteri previamente individuati con proprio provvedimento, a garanzia dei diritti delle libertà fondamentali dei soggetti interessati, sentito il Garante della protezione dei dati, il quale si pronuncia entro 60 giorni dalla sua adozione.
  3. Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 2-sexies, comma 2, lettera l), dopo la parola: «ispettive» sono aggiunte le seguenti: «comprese quelle relative alla verifica ed al controllo della sussistenza del diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali ed al rispetto degli obblighi contributivi di legge in capo ai soggetti che ne sono tenuti»;

   b) all'articolo 2-undecies, comma 1, dopo la lettera f-bis) è aggiunta la seguente:

   «f-ter) agli interessi tutelati in materia previdenziale ed assistenziale e allo svolgimento delle attività di prevenzione e contrasto all'erogazione di prestazioni previdenziali ed assistenziali indebite ed all'evasione degli obblighi contributivi»;

   c) all'articolo 2-undecies, comma 3, le parole: «e), f) e f-bis)», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «e), f), f-bis) e i-ter)».
1.028. Pella, Sarro.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1 Al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo l'articolo 31, è inserito il seguente:

«Art. 31-bis.
(Proroga accordi quadro e convenzioni delle centrali di committenza in ambito digitale)

   1. Al fine di consentire in tempi utili, su tutto il territorio nazionale, il perseguimento dell'obiettivo di transizione digitale previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, gli accordi quadro e le convenzioni di cui all'articolo 3, lettere cccc) e dddd), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel settore merceologico “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e macchine per l'ufficio” che risultino esauriti alla data di pubblicazione del presente provvedimento, sono prorogati, con i medesimi soggetti aggiudicatari, per un importo ed una durata pari a quelli previsti nella procedura originaria.».
1.029. D'Attis.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo l'articolo 31, è inserito il seguente:

«Art. 31-bis.
(Proroga accordi quadro e convenzioni delle centrali di committenza in ambito digitale)

   1. In conseguenza dell'imponente adesione delle pubbliche amministrazioni e tenuto conto delle tempistiche necessarie all'indizione di nuove procedure di gara, gli accordi quadro e convenzioni di cui all'articolo 3, lettere cccc) e dddd), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel settore merceologico “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e macchine per l'ufficio” che risultino esauriti alla data di pubblicazione del presente provvedimento, sono prorogati, con i medesimi soggetti aggiudicatari, per un importo ed una durata pari a quelli previsti nella procedura originaria, Pag. 80al fine di non pregiudicare il perseguimento, su tutto il territorio nazionale, dell'obiettivo di transizione digitale previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.».
1.030. D'Attis.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo l'articolo 31, è inserito il seguente:

«Art. 31-bis.
(Proroga accordi quadro e convenzioni delle centrali di committenza in ambito digitale)

   1. In conseguenza del crescente fabbisogno delle amministrazioni aderenti, gli accordi quadro e le convenzioni di cui all'articolo 3, lettere cccc) e dddd), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel settore merceologico “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e macchine per l'ufficio” che siano andati ad esaurimento entro un periodo di 6 mesi dalla loro attivazione, sono prorogati, con i medesimi soggetti aggiudicatari, per un importo ed una durata pari a quelli previsti nella procedura originaria, al fine di evitare pregiudizi al raggiungimento, su tutto il territorio nazionale, dell'obiettivo di transizione digitale previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.»
1.031. D'Attis.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Ai fini dell'attribuzione di contributi agli enti locali, di natura corrente o in conto capitale, commisurati alla popolazione o alla fascia demografica di appartenenza, il riferimento al dato demografico comunale è quello più favorevole tra il dato più elevato e la media aritmetica della popolazione comunale risultante dagli ultimi tre censimenti permanenti effettuati dall'ISTAT.
1.033. Ruffino.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Uffici di diretta collaborazione con gli organi di governo)

  1. All'articolo 31-bis, comma 10, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I comuni capoluogo di provincia possono procedere, con oneri a carico dei propri bilanci, all'assunzione di cui al presente comma, nei limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,».
*1.032. Pella, Bagnasco, Musella.
*1.05. Napoli, Ruffino.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Uffici di diretta collaborazione con gli organi di governo)

  1. All'articolo 31-bis, comma 10, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «I restanti comuni capoluogo di provincia che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario possono procedere alle assunzioni di cui al presente comma con oneri a carico dei propri bilanci e nei limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,Pag. 81 dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.».
**1.011. Iezzi, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
**1.034. Ruffino.
**1.023. Pella, Musella, Bagnasco, Sarro, Calabria, Milanato.

ART. 2.

  Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2022 con le seguenti: 31 dicembre 2022.
*2.3. Ruffino.
*2.17. Fornaro, Pastorino, Fassina.
*2.23. Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.
*2.25. Navarra, De Menech, Miceli.
*2.31. Iezzi, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*2.38. Prisco, Trancassini, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.
*2.40. Pella, Sarro, Calabria, Milanato, Paolo Russo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 31 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, il comma 1-bis è sostituito con i seguenti:

   «1-bis. Nei comuni interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, al fine di accelerarne la programmazione e l'attuazione, nell'ambito degli uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco o degli assessori, di cui all'articolo 90 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono essere conferiti a esperti di comprovata qualificazione professionale incarichi di consulenza e collaborazione in numero non superiore a quello di seguito indicato per ciascuna classe demografica, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, lettere a), c) e d), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'importo massimo di 30.000 euro lordi annui per singolo incarico: a) un incarico per comuni con meno di 500 abitanti e fino 19.999 abitanti; b) tre incarichi per comuni da 20.000 a 99.999 abitanti; c) cinque incarichi per comuni da 100.000 a 249.999 abitanti; d) dieci incarichi per comuni oltre 250.000 abitanti. Gli incarichi hanno durata non superiore al 31 dicembre 2026, cessano comunque automaticamente con la cessazione del mandato amministrativo del conferente e non sono cumulabili con altri incarichi conferiti ai sensi del presente comma. Agli oneri derivanti dal conferimento degli incarichi di cui al primo periodo gli enti provvedono nell'ambito delle proprie risorse, fermo restando il rispetto dell'equilibrio pluriennale di bilancio. Agli incarichi di cui al presente comma si applicano l'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'articolo 1, comma 471, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e l'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
   1-ter. L'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dall'articolo 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124 è sospeso fino al 31 dicembre 2026.».
2.50. Pella, Cattaneo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 583, alinea, le parole: «e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario» sono sostituite dalle seguenti: «, dei sindaci dei comuni ubicati Pag. 82nelle regioni a statuto ordinario e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto speciale in cui si applica la Tabella A del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 119, e successive modificazioni»;

   b) dopo il comma 583 è inserito il seguente:

  «583-bis. È facoltà dei singoli comuni, con popolazione superiore ai 500.000 abitanti, nel rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio fermo il limite di cui all'articolo 82, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nell'ambito delle proprie entrate e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, riconoscere ai consiglieri comunali un aumento dell'importo del gettone di presenza per la partecipazione alle sedute dei rispettivi consigli fino alla stessa misura percentuale dell'incremento dell'indennità spettante al sindaco in applicazione della presente disposizione.».

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: Proroga di termini, inserire le seguenti: e ulteriori disposizioni.
2.20. Fiano, De Maria.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di consentire l'effettivo esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali, anche in relazione alla perdita di gettito connessa alla perdurante emergenza epidemiologica da COVID-19, le risorse del fondo di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come rifinanziato dall'articolo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dall'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, assegnate nel biennio 2020-2021, e non utilizzate al termine dell'esercizio 2021, in deroga all'articolo 1, comma 823, secondo periodo, della medesima legge, possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
2.16. Vanessa Cattoi, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per l'anno 2022 i termini per la presentazione delle istanze relative ai progetti di rigenerazione urbana di cui al comma 42 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono fissati a centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 43 dell'articolo 1 della medesima legge n. 160 del 2019. Per l'anno 2022 le relative risorse sono incrementate di 200 milioni a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia, di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.
2.45. Cattaneo, D'Attis, Paolo Russo, Calabria, Tartaglione, Prestigiacomo, Torromino, Pella.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di garantire l'effettiva ed efficace realizzazione degli interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché di messa in sicurezza di strade, con riferimento ai contributi relativi all'anno 2021, il termine per l'affidamento della progettazione fissato ai sensi dell'articolo 1 comma 56 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è prorogato al 31 marzo 2022.
2.15. Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

Pag. 83

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al comma 829 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dal comma 590 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «31 ottobre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2022»;

   b) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «A decorrere dall'anno 2022, il limite di 250.000 abitanti di cui al comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applica ai comuni capoluogo di città metropolitane.».
2.49. Cannizzaro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per l'anno 2021, in caso di mancata approvazione entro il termine stabilito dall'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, del regolamento comunale del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all'articolo 1, comma 817, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, trovano applicazione tariffe stabilite ai sensi dei commi 826, 827, 831, 841 e 842 del medesimo articolo 1 della legge n. 160 del 2019.
2.44. Caon.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 565, primo periodo, le parole: «31 gennaio 2022» sono sostituite con le seguenti: «28 febbraio 2022»;

   b) al comma 567, dopo le parole: «capoluogo di città metropolitana» sono inserite le seguenti: «e ai comuni sede di capoluogo di regione»;

   c) al comma 767, le parole: «31 gennaio 2022» sono sostituite con le seguenti: «28 febbraio 2022».
2.14. Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. I Piani integrati contenenti gli interventi comunali in materia di efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile e messa in sicurezza degli edifici e valorizzazione del territorio, di cui agli articoli 20 e 21 del decreto-legge n. 152 del 2021, convertito nella legge 29 dicembre 2021, n. 233, devono essere presentati dai singoli comuni entro il 30 giugno 2022.
2.51. Ruffino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ai commi 28 e 30, sopprimere, ovunque ricorra, la parola «obbligatoriamente».
2.8. Forciniti, Trano.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 3-quater, comma 1, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2008, n. 88, la parola: «5.000» è sostituita con la seguente: «10.000».
2.6. Pizzetti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

   1-bis. All'articolo 11-terdecies, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021 n. 87, le parole: «al 31 Pag. 84dicembre 2021» sono sostituite con le seguenti: «al 31 dicembre 2022».
2.34. Iezzi, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Sopprimere il comma 2.
2.18. Palazzotto, Fornaro, Fassina.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale istituito con il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche, dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente:

   «1-quater. I metadati definiti nelle Regole Tecniche si applicano ai documenti informatici trattati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del presente Codice. L'utilizzo dei medesimi per i documenti trattati dai Privati sarà definito entro 24 mesi dall'attuazione delle regole tecniche, previa consultazione con le associazioni di categoria e professionali rappresentative del settore privato.».
2.43. Calabria, Sarro.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Per l'anno 2022, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al fine di fare fronte alla cronica carenza di segretari comunali e per garantire la piena operatività di tutti gli enti locali delle regioni, gravate dal protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i sindaci possono richiamare in servizio i segretari comunali in quiescenza con incarico di consulenza a tempo determinato per non più di 12 mesi eventualmente rinnovabili e comunque fino al termine dello stato di emergenza.
2.36. Fogliani, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al personale appartenente alle Forze di Polizia a ordinamento civile, a ordinamento militare e al corpo nazionale dei vigili del fuoco, deceduti a seguito di contagio da COVID-19, vengono riconosciuti i benefici previsti dalla normativa vigente in materia di vittime del dovere.
2.24. Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. All'articolo 1, comma 993, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativo alle maggiori spese di personale sostenute per i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale della polizia locale dei comuni, città metropolitane e unioni dei comuni, le parole: «Per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2021 e 2022».
  5-ter. All'articolo 115, primo comma, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo alle risorse destinate al finanziamento del lavoro straordinario effettuato dal personale di polizia locale, le parole: «e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, 2021 e 2022».
2.19. Pastorino, Fornaro, Fassina.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. All'articolo 65, comma 6, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022».
  6-ter. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 6-bis, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 3,5 milioni di euro per l'anno 2022. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Pag. 85Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2022. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato.
  6-quater. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 6-bis e 6-ter, valutati in 3,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.10. Marco Di Maio, Baldini, Del Barba.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. Per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica derivante dal COVID-19 il termine di sei mesi previsto dall'articolo 14, comma 2-bis, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, è prorogato di ulteriori sei mesi per il rilascio degli estratti e dei certificati di stato civile precedenti al 1948 necessari ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana.
  6-ter. Sono sospesi i procedimenti per il riconoscimento della cittadinanza avviati dall'autorità diplomatica o consolare o dall'ufficiale di stato civile a seguito di istanze fondate su fatti accaduti prima del 1° gennaio 1948 e ancora in corso.
2.2. Siragusa.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. Per il rafforzamento urgente della capacità operativa nelle attività di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, per i corpi forestali delle regioni a statuto speciale, è autorizzata l'acquisizione di mezzi operativi, terrestri e aerei, e di attrezzature per la lotta attiva agli incendi boschivi, ulteriori rispetto alla vigente programmazione, entro il limite complessivo di euro 40 milioni.
  6-ter. All'onere derivante dal comma 6-bis, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.26. Alaimo, D'Orso.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. All'articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, lettera i), primo periodo, le parole: «entro il 31 dicembre 2022», sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2023» e le parole: «entro il 30 giugno 2021», sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2022»; all'ultimo periodo le parole: «31 dicembre 2021», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
  6-ter. All'articolo 11-duodecies, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le parole: «7 ottobre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «7 ottobre 2022».
2.13. Vanessa Cattoi, Binelli, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. All'articolo 1, comma 1012, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «degli anni 2022 e 2023» sono inserite le seguenti: «e 2024».
  6-ter. All'onere derivante dal comma 6-bis, pari a 200.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.27. Lovecchio, Faro.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Alle province che, alla data del 31 dicembre 2021, hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto, è attribuito, per ciascuno degli Pag. 86anni del triennio 2022-2024, un contributo nell'importo complessivo di 15 milioni di euro annui. Il contributo di cui al periodo precedente è ripartito, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo criteri e importi da definire, su proposta dell'UPI, previa intesa in sede di conferenza Stato-città ed autonomie locali, da conseguire entro il 31 gennaio 2022. Qualora l'intesa non sia raggiunta, ovvero non sia stata presentata alcuna proposta, il decreto è comunque adottato, entro il 10 febbraio 2022, ripartendo il contributo stesso in proporzione alla massa passiva residua da ripianare.
2.32. Molinari, Iezzi, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. In considerazione delle esigenze connesse all'emergenza sanitaria causata dalla pandemia da COVID-19 e delle esigenze di tutela dell'ordine e sicurezza pubblica, per le assunzioni straordinarie del personale di Polizia di Stato previste per l'anno 2022, si procede in via prioritaria mediante lo scorrimento delle graduatorie, a partire da quelle del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, bandito con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 40 del 26 maggio 2017. All'uopo la validità delle predette graduatorie è prorogata fino al 31 dicembre 2022.
2.30. Tonelli, Morrone, Di Muro, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Per l'esercizio 2021 il termine di cui all'articolo 9, comma 4, secondo periodo della legge 6 luglio 2012, n. 96, è prorogato al 15 luglio 2022. Conseguentemente, al medesimo articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sono soppresse le parole: «o in un consiglio regionale o nei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano»;

   b) al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: «unitamente agli atti di cui al secondo periodo del presente comma,» sono inserite le seguenti: «dai soggetti di cui al comma 1».
2.48. Tartaglione.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Al fine di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, con riferimento all'installazione, da parte dei comuni, di sistemi di videosorveglianza, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del citato decreto-legge n. 14 del 2017 è confermata per il triennio 2023-2025 con un ammontare di risorse pari a 25 milioni di euro per ciascun anno.
*2.4. Ruffino.
*2.22. Miceli.
*2.28. Manzo, Faro.
*2.33. Tonelli, Iezzi, Zoffili, Morrone, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*2.39. Prisco, Trancassini, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.
*2.41. Pella, Sarro, Calabria, Milanato.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni,Pag. 87 dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, il comma 11-bis è sostituito con il seguente:

   «11-bis. Il termine di cui all'articolo 9, comma 4, secondo periodo, della legge 6 luglio 2012, n. 96, è prorogato al 31 dicembre 2022 per gli esercizi 2013, 2014, 2015 e 2016 e, con riguardo a quelle annualità, sono retroattivamente annullate le sanzioni amministrative pecuniarie applicate ai sensi del citato articolo 9, comma 4, della legge 6 luglio 2012, n. 96».
2.46. Rotondi.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. È autorizzato lo scorrimento della graduatoria del concorso per il reclutamento di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, successivamente elevati a 1182, aperto ai cittadini italiani in possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione nella Polizia di Stato, ai sensi dell'articolo 1, primo comma, lettera a), del bando dei concorsi pubblici per l'assunzione di complessivi 1148 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia del 18 maggio 2017.
2.29. Giuliano, Baldino.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 1, comma 143, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «I termini di cui al primo periodo sono prorogati di sei mesi, con riferimento alle opere oggetto di contributi assegnati entro il 31 dicembre 2021, fermi restando in ogni caso i termini e le condizioni di cui al comma 139-ter.».
2.37. Lucchini, Patassini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 706, le parole: «31 marzo 2022» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2022»;

   b) al comma 707, le parole: «82,5 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite con le seguenti: «330 milioni di euro per l'anno 2022».

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2022 della consistenza del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.9. Baldini, Ferri, Del Barba, Marco Di Maio.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, le parole: «31 marzo 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
*2.5. Enrico Borghi, Pagani, De Menech, Carè, Frailis, Losacco, Lotti.
*2.35. Tonelli, Di Muro, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
**2.7. Pagani, Enrico Borghi, Carè, De Menech, Frailis, Losacco, Lotti.
**2.21. Silvestroni, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

Pag. 88

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 1, comma 148-ter, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di mesi tre per quanto attiene i contributi relativi all'annualità 2021.».
2.11. Marco Di Maio, Del Barba.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 1, comma 823, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «nel biennio 2020-2021», sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «nel triennio 2020-2022».
2.12. Del Barba, Marco Di Maio.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 9, comma 4, ultimo periodo, della legge 6 luglio 2012, n. 96, le parole: «di euro 200.000» sono sostituite con le seguenti: «da euro 12.000 a euro 120.000».
2.47. Rotondi.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato)

  1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi all'emergenza sanitaria in corso causata dalla pandemia di COVID-19 e per le esigenze di prevenzione e contrasto delle attività criminali e di eventuali iniziative terroristiche, oltre che di presidio e controllo delle frontiere, anche connesse allo svolgimento del Giubileo della Chiesa Cattolica nell'anno 2025, è autorizzata l'assunzione di 1.300 allievi agenti della Polizia di Stato, nei limiti di quota parte delle facoltà assunzionali non soggette alle riserve di posti di cui all'articolo 703, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Alle predette assunzioni si provvede attingendo all'elenco degli idonei alla prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 40 del 26 maggio 2017.
  2. L'Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle assunzioni di cui al comma 1 a valere su quota parte delle facoltà assunzionali previste per l'anno 2022, entro un massimo di 600 unità, e per l'anno 2023, entro un massimo di 700 unità, previa individuazione delle cessazioni intervenute rispettivamente negli anni 2021 e 2022 e nei limiti dei relativi risparmi di spesa determinati ai sensi dell'articolo 66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Si provvede ai sensi del primo periodo del presente comma limitatamente ai soggetti:

   a) risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito, purché abbiano ottenuto alla predetta prova scritta una votazione pari o superiore a quella minima conseguita dai soggetti destinatari della disposizione di cui all'articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, ferme restando le riserve, le preferenze e i requisiti applicabili secondo la normativa vigente alla data dell'indizione della procedura concorsuale di cui al comma 1 del presente articolo;

   b) che risultino idonei all'esito degli accertamenti dell'efficienza fisica, psicofisici e attitudinali previsti dalla disciplina vigente, ove non già espletati.

  3. Gli interessati a partecipare alla procedura assunzionale, a pena di esclusione di diritto, dovranno formulare istanza con modalità telematiche tramite apposito portale che sarà attivato dall'Amministrazione della pubblica sicurezza, secondo le modalitàPag. 89 ed entro il termine perentorio che saranno indicati in apposito avviso da pubblicarsi sul sito web istituzionale della Polizia di Stato, avente valore di notifica a tutti gli effetti.
  4. Non sono inclusi nell'ambito di applicazione delle disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo i soggetti già convocati per l'accertamento dei requisiti di idoneità ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, e di cui all'articolo 260-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  5. La posizione in ruolo dei soggetti da assumere, secondo l'ordine decrescente di voto conseguito nella prova scritta d'esame, ai sensi del comma 2, è determinata in base ai punteggi ottenuti in quest'ultima e all'esito del corso di formazione, secondo la normativa vigente.
  6. Gli interessati sono avviati a uno o più corsi di formazione di cui all'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, secondo le disponibilità organizzative e logistiche degli istituti di istruzione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
  7. Resta fermo che l'Amministrazione della pubblica sicurezza procede all'assunzione, ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei candidati risultati idonei nell'ambito dei concorsi per l'accesso alla qualifica di agente della Polizia di Stato successivi a quello di cui al comma 1 del presente articolo, per i posti non soggetti alle riserve di cui all'articolo 703, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, nel rispetto dei limiti e delle modalità di cui al comma 2, primo periodo, del presente articolo.
  8. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo provvede il Ministero dell'interno nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2.06. Tonelli, Di Muro, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. Nel titolo I del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:

Art. 7-bis.
(Espropriazione degli immobili in stato di degrado o di abbandono)

   1. Il comune può espropriare gli immobili, individuati dagli uffici comunali o segnalati dai cittadini ovvero da altri soggetti pubblici o privati, che presentino un grave deperimento degli elementi strutturali o i cui proprietari:

   a) abbiano omesso, a seguito di specifica ordinanza, l'esecuzione di interventi urgenti al fine di prevenire rischi alla pubblica incolumità dei cittadini;

   b) abbiano lasciato gli immobili in stato di degrado o di abbandono da almeno dieci anni. Lo stato di abbandono risulta dal concorso dei seguenti elementi:

    1) grave deperimento degli elementi strutturali dell'edificio;

    2) mancanza di utilizzazione dell'immobile per il periodo indicato al comma 1. Non si considera utilizzazione dell'immobile la sua occupazione da parte di soggetti privi di titolo legittimo.

   2. Con propria delibera i comuni accertano la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, dettano le prescrizioni necessarie per il recupero del bene e avviano il Pag. 90procedimento di espropriazione. Al fine di assicurare la tutela dei diritti dei proprietari, la deliberazione comunale è affissa all'albo pretorio nonché pubblicata nel sito internet istituzionale del comune e inviata, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'ultima residenza conosciuta di ciascuno dei proprietari dell'immobile.
   3. Decorso il termine di sei mesi, qualora il proprietario o i proprietari dell'immobile siano irreperibili o dichiarino di non essere in grado di recuperarlo, questo è acquisito senza indugio al patrimonio comunale, tramite deliberazione i cui contenuti sono trascritti nei registri immobiliari. Nel medesimo termine, se non fatti valere, decadono gli eventuali diritti reali o le ipoteche esistenti sul bene. Nei casi in cui il bene sia di proprietà indivisa tra più soggetti, decorso il termine di sei mesi, la proprietà è attribuita integralmente al proprietario o ai proprietari che assumano l'onere di procedere agli interventi previsti dalle ordinanze comunali, entro un termine concordato con il comune, decorso il quale, se i lavori non sono stati interamente eseguiti, l'immobile è comunque acquisito al patrimonio comunale. A tale fine, le quote di proprietà non intervenute sono paritariamente ripartite tra i soggetti intervenuti. Nel medesimo termine di sei mesi, il soggetto eventualmente titolare di ipoteca sull'immobile, ove assuma l'onere di procedere agli interventi previsti dalle ordinanze comunali con le modalità prescritte dal presente comma, ne diviene proprietario, ove il proprietario o i proprietari del bene siano irreperibili.
   4. I comuni, con propria delibera, possono concedere gli immobili di cui al comma 1, a seguito della conclusione del procedimento di esproprio, in comodato gratuito ad associazioni, soggetti pubblici e privati che si impegnano a recuperare, valorizzare e ristrutturare tali immobili a beneficio ed interesse della comunità.
   5. Le concessioni di cui al comma 4 vengono effettuate nel rispetto dei seguenti principi generali:

   a) assegnazione, mediante avviso pubblico e mediante procedure comparative nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento mediante procedure comparative riservate alle medesime, a fronte della realizzazione di un progetto di attività rivolto alla cittadinanza, coerente con gli indirizzi strategici fissati dall'Amministrazione comunale;

   b) utilizzazione degli spazi comunali, valorizzando le loro caratteristiche strutturali e la loro posizione nel territorio, in conformità alle linee strategiche dell'Amministrazione comunale;

   c) condivisione degli spazi da parte di più destinatari per consentire la massima partecipazione e favorire lo scambio di idee e di saperi.
2.010. Ciampi.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni in materia di alloggi di edilizia residenziale pubblica)

  1. All'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 22-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 47, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza da parte dei soggetti interessati, e relativamente alle aree per cui il Consiglio Comunale ha deliberato la trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà, il comune deve trasmettere le proprie determinazioni in ordine al corrispettivo dovuto e alla procedura di trasformazione.»;

   b) al comma 48, primo periodo, le parole: «dell'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, escludendo la riduzione prevista dal secondo periodo dello stesso comma,» sono sostituite con le seguenti: «dell'articolo 37, comma 1, del decretoPag. 91 del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,»;

   c) al comma 48, secondo periodo, sono soppresse le seguenti parole: «con l'ulteriore limite massimo di euro 5.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri quadrati, indipendentemente dall'anno di stipulazione della relativa convenzione»;

   d) al comma 49-bis, il secondo e il settimo periodo sono soppressi.
*2.01. Fragomeli, Quartapelle Procopio.
*2.07. Cattaneo.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Assunzione funzionari tecnici della biologia del Ministero della difesa reclutati per l'emergenza pandemica)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2023 il Ministero della difesa, nell'ambito delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni predisposto ai sensi dell'articolo 6 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato fino a un massimo di quindici unità di personale di livello non dirigenziale di Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica, già titolare di incarichi a tempo determinato a seguito delle procedure selettive di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che alla data del 31 dicembre 2022 abbia maturato almeno quattordici mesi di servizio, anche non continuativi.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, nel limite di spesa pari a euro 562.331 a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sulle facoltà assunzionali del Ministero della difesa previste a legislazione vigente.
2.02. Pagani, Enrico Borghi, De Menech, Carè, Frailis, Losacco, Lotti.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Proroga termini in materia di ricompense al valor militare)

  1. All'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2021, n. 228, dopo il comma 18, è inserito il seguente:

   «18-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

   1. al comma 10-bis, le parole: “2 giugno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “2 giugno 2022”;

   2. al comma 10-ter, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: “Le attribuzioni della commissione di secondo grado, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, sono demandate alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Le modalità attuative di concessione delle ricompense di cui al comma 10-bis sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri”;

   3. al comma 10-quinquies, le parole: “Il Ministro della difesa provvede” sono sostituite dalle seguenti: “Il Ministro della difesa e la Presidenza del Consiglio provvedono”».
2.03. Pagani, De Menech, Enrico Borghi, Carè, Frailis, Losacco, Lotti.

Pag. 92

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifica dell'articolo 2 della legge n. 470 del 1988)

  1. All'articolo 2 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Il cittadino residente all'estero e iscritto all'AIRE ha la facoltà indicare come comune di ultima residenza quello in cui è proprietario di bene immobile in Italia e di iscriversi alla sua anagrafe. Nel caso in cui il cittadino abbia più di un immobile in comuni diversi, egli sceglie, tra questi, il comune da indicare».
2.04. Ungaro, Marco Di Maio, Del Barba.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Proroghe in materia di edilizia residenziale per dipendenti delle amministrazioni dello Stato)

  1. All'articolo 12, comma 7, terzo periodo, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
2.05. Ruggiero, Giuliano.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Proroga scadenze Rottamazione-ter e saldo e stralcio)

  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole: «se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge n. 119 del 2018, entro il 9 dicembre 2021.» sono sostituite dalle seguenti: «se effettuato, con il pagamento dell'unica o della prima rata entro il 31 marzo 2022, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge n. 119 del 2018. Le restanti rate sono da corrispondere il 30 aprile, il 31 maggio, il 30 giugno e il 31 luglio 2022.».
  2. Non si fa luogo all'applicazione di sanzioni o decadenza dei piani di rateizzazione a carico dei contribuenti che non abbiano rispettato il termine precedentemente previsto dal comma 1 dell'articolo 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215. Le sanzioni e le decadenze applicate dal 10 dicembre 2021 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono nulle.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
2.08. D'Attis, Anna Lisa Baroni.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Risorse per province in dissesto e predissesto)

  1. Alle province che, alla data del 30 novembre 2021, hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto, è attribuito, per il triennio 2022-2024, un contributo pari a 15 milioni di euro annui. Il contributo di cui al periodo precedente è ripartito, con decreto del MinisteroPag. 93 dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo criteri e importi da definire, su proposta dell'UPI, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da conseguire entro il 21 marzo 2022. Qualora l'intesa non sia raggiunta, ovvero non sia stata presentata alcuna proposta, il decreto è comunque adottato, entro il 31 marzo 2022, ripartendo il contributo stesso in proporzione alla massa passiva residua da ripianare.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, legge 23 dicembre 2014 n. 190.
2.09. Gagliardi.

ART. 3.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Fermi i termini di cui al primo periodo limitatamente agli adempimenti civilistici ivi previsti, al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 19, comma 1, lettera a), dopo il numero 4-bis) è aggiunto il seguente: «4-ter) per i clienti che, essendo già stati identificati da un soggetto obbligato e previa identificazione elettronica basata su credenziali che assicurano i requisiti previsti dall'articolo 4 del Regolamento Delegato (UE) 2018/389 della Commissione del 27 novembre 2017, consentono al soggetto tenuto all'obbligo di identificazione di avere accesso alle informazioni relative agli estremi del conto di pagamento intrattenuto dal cliente all'interno dell'Unione europea presso il già menzionato soggetto obbligato. Tale modalità di identificazione e verifica dell'identità può essere utilizzata solo con riferimento a rapporti relativi a servizi di disposizione di ordini di pagamento e a servizi di informazione sui conti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1) punti 7 e 8, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. I soggetti tenuti all'obbligo di identificazione acquisiscono in ogni caso il nome e il cognome del cliente»;

   b) all'articolo 38, comma 3, al primo periodo le parole: «l'identità del segnalante sia mantenuta riservata» sono sostituite dalle seguenti: «l'identità del segnalante, l'esistenza della segnalazione medesima nonché le informazioni provenienti dalle FIU siano mantenute riservate» e le parole da: «ogni accorgimento idoneo a tutelare il segnalante» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «ogni accorgimento idoneo a tutelare il segnalante, la segnalazione e le informazioni provenienti dalle FIU. Si applica la sanzione di cui all'articolo 9, comma 10, della legge 16 marzo 2006, n. 146.».
*3.360. Prisco, Trancassini, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.
*3.459. D'Attis.
*3.477. Gagliardi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

   1-bis. All'articolo 56-quater del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024»;

   b) al comma 2, alle parole: «entro trenta giorni» sono premesse le seguenti: «per l'anno 2021,» e sono aggiunte, in fine, le parole: «e, per gli anni dal 2022 al 2024, entro il 31 marzo di ciascun anno»;

   c) al comma 3, dopo le parole: «si tiene conto» sono inserite le seguenti: «, per l'anno 2021,» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Agli stessi fini, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si tiene conto delle spese sostenute dai comuni interessati nell'anno precedente, nonché dell'incidenza di tali spese sul totale delle spese correnti di ciascun ente rilevate Pag. 94dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), sulla base di una dichiarazione degli enti stessi da effettuare esclusivamente per via telematica con modalità e termini stabiliti mediante decreto del Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 15 febbraio 2022. Sulla base delle dichiarazioni degli enti, il Ministero dell'interno può determinare normalizzazione dei costi unitari per minore preso in carico, a rettifica d'ufficio di dichiarazioni da considerarsi anomale. In caso di insufficienza dei fondi disponibili per soddisfare il fabbisogno risultante dalle dichiarazioni presentate, il riparto avviene per ciascun anno in proporzione dei fabbisogni dichiarati, eventualmente rettificati ai sensi del periodo precedente»;

   d) al comma 4, le parole: «pari a 3 milioni di euro, si provvede» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021 e a 20 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede, per l'anno 2021,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
**3.196. Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
**3.27. Ruffino.
**3.395. Pella, Sarro, Calabria, Milanato.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, le parole: «1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2022» e le parole: «15 novembre 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «15 novembre 2022». Ai fini dell'esercizio delle facoltà di cui al precedente periodo, l'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, si interpreta nel senso che non si ha abuso del diritto nel caso di rideterminazione del valore di acquisto con imposta sostitutiva e la successiva cessione a terzi di partecipazioni, non negoziate in mercati regolamentati, in società nel cui bilancio figurino utili di esercizio o riserve di utili portati a nuovo ovvero partecipazioni di controllo in altre società aventi nel proprio bilancio tali utili e riserve, sempre che la cessione avvenga a favore di soggetti non controllati dal cedente, né a lui collegati e di cui, comunque, il cedente non sia il beneficiario effettivo.
3.74. Del Barba, Marco Di Maio.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «15 giugno 2021» sono sostituite con le seguenti: «15 marzo 2022» e le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti: «30 giugno 2022»;

   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore degli autoservizi pubblici non di linea e bus, di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, e alla legge 11 agosto 2003, n. 218, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì alla quota interessi».
3.81. Del Barba, Marco Di Maio.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. I termini per il riconoscimento del contributo di cui all'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono riaperti per coloro che, in possesso dei requisiti ivi previsti, abbiano presentato la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'impostaPag. 95 in corso al 31 dicembre 2020 ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. L'istanza è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3.411. Anna Lisa Baroni, D'Attis, Paolo Russo, Sarro, Tartaglione, Gentile, Cannizzaro, Prestigiacomo, Porchietto, Giacometto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per le annualità di bilancio 2022, 2023 e 2024, alle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con riferimento ai risultati di esercizio conseguiti dalle società dalle stesse partecipate, rispettivamente, negli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022, non si applica la disposizione di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
3.187. Molinari, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 7 della legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. L'autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi a oggetto l'alienazione di unità da diporto o la costruzione di diritti di garanzia sulle medesime può essere richiesta anche ai raccomandatari marittimi titolari degli STED di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152».
3.77. Paita, Del Barba, Marco Di Maio.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 31-novies, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) ovunque ricorrano, le parole: «entro il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2022»;

   b) le parole: «non oltre il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2023».
*3.329. Rixi, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*3.398. Calabria, Cattaneo, D'Attis, Paolo Russo, Tartaglione, Prestigiacomo.
*3.216. Ubaldo Pagano.
*3.65. Del Barba, Marco Di Maio.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1, comma 56, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «entro tre mesi» sono aggiunte le seguenti: «, o entro sei mesi nel caso sia sopravvenuta la necessità di ripetere la procedura di affidamento, validamente attivata entro il termine ordinario, per cause non ascrivibili alla responsabilità dell'ente,».
**3.195. Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
**3.390. Pella, Sarro, Calabria, Milanato.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018, 2019, 2020 e 2021» sono sostituite Pag. 96con le seguenti: «il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi dal 2018 al 2022».
3.176. Bellachioma, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 5-bis, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022»;

   b) al comma 5-ter, le parole: «per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2023».
3.169. Ribolla, Fogliani, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 5-bis, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono soppresse;

   b) al comma 5-ter, le parole: «per l'anno 2022» sono soppresse.
3.168. Ribolla, Fogliani, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1, comma 823, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato» sono sostituite con le seguenti: «Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono vincolate alla manutenzione straordinaria del patrimonio dell'ente».
3.175. Bellachioma, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per le società che operano in ambito socio-assistenziale, le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, si applicano anche in relazione alle perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2021.
3.183. Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, le parole: «1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2022» e le parole: «15 novembre 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «15 novembre 2022».
3.75. Mor, Marco Di Maio, Del Barba.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, le parole: «15 novembre 2021» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «15 novembre 2022».
3.223. Silvestroni, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

Pag. 97

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1, comma 823, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il secondo periodo è sostituito con il seguente: «Le risorse non utilizzate alla fine dell'esercizio relativo all'anno 2021 possono essere utilizzate nell'anno 2022 per le finalità di cui al presente comma.».
3.180. Vanessa Cattoi, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Ribolla.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
3.182. Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: «entro il termine di sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine di trecentosessantacinque giorni».
3.224. Silvestroni, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1, comma 823, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «nel biennio 2020-2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «nel triennio 2020-2022.».
3.174. Bellachioma, Belotti, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Ribolla.

  Sopprimere il comma 3.
*3.66. Del Barba, Marco Di Maio.
*3.258. Molinari, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
*3.356. Foti, Prisco, Trancassini, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.
*3.468. Gagliardi.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. All'articolo 200-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «residenti nei comuni capoluoghi di città metropolitane o capoluoghi di provincia» sono soppresse;

   b) le parole: «entro il 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2022».

  3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
**3.113. Dal Moro, Benamati.
**3.472. D'Ettore.
**3.454. Pella, Mandelli, D'Attis, Prestigiacomo, Cannizzaro, Paolo Russo, Milanato.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 200-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 Pag. 98luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «residenti nei comuni capoluoghi di città metropolitane o capoluoghi di provincia» sono soppresse;

   b) le parole: «entro il 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2022».
3.228. Trancassini, Prisco, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. All'articolo 51, comma 7, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2022».
  3-ter. All'articolo 34, comma 3, lettera b), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le parole: «entro il 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2022».
  3-quater. All'articolo 1, comma 790, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I contributi possono essere erogati anche nel corso dell'esercizio 2022, all'esito della procedura di assegnazione e riparto effettuata con il decreto ministeriale di cui al precedente periodo».
3.330. Maccanti, Rixi, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nell'ambito delle azioni di contenimento della spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato e di perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la dismissione di beni immobili pubblici, l'alienazione e la permuta di tali immobili sono considerate urgenti con prioritario riferimento a quelli il cui prezzo sia determinato secondo criteri e valori di mercato, ovvero a quelli utili alla realizzazione di iniziative immobiliari strategiche, anche connesse ai traguardi e agli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.»;

    2) al secondo periodo, dopo le parole: «in uso,» sono inserite le seguenti: «a permutare e»;

    3) al quinto periodo dopo le parole: «l'alienazione» sono inserite le seguenti: «e la permuta»;

   b) al comma 2, le parole: «la vendita fa» sono sostituite dalle seguenti: «la vendita e la permuta fanno»;

   c) al comma 3, dopo le parole: «di alienazione» sono inserite le seguenti: «e di permuta».
*3.53. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini.
*3.164. Dal Moro.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 100, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «Per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2021 e 2022».

  Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 12 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, Pag. 99comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.122. Pastorino, Cassinelli, Fornaro, Fassina.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 100, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «Per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2021 e 2022».
3.121. Pastorino, Cassinelli, Fornaro, Fassina.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «30 giugno 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».
3.312. Zolezzi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 4 le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2022 e per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo».
3.419. Squeri, Calabria, Milanato, Paolo Russo, Sarro, Tartaglione, Gentile, Cannizzaro, D'Attis, Prestigiacomo, Pella, Torromino, Porchietto, Polidori, Giacometto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 34, comma 3, lettera b), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le parole: «entro il 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2022».
3.369. Maccanti, Rixi, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 152, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «31 agosto 2021» sono sostituite dalle seguenti: «termine dello stato di emergenza».
3.315. Zolezzi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 145, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «31 agosto 2021» sono sostituite dalle seguenti: «termine dello stato di emergenza».
3.314. Zolezzi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «30 agosto 2021» sono sostituite dalle seguenti: «termine dello stato di emergenza».
3.313. Zolezzi.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 6-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge. 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «Per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2022».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 12 milioni Pag. 100di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*3.328. Toccafondi, Marco Di Maio, Del Barba.
*3.430. Pella.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 807, alle parole: «Per l'iscrizione all'albo» sono premesse le seguenti: «A decorrere dal 2020,»;

   b) il comma 808 è sostituito dal seguente:

   «808. I soggetti già iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997 devono adeguare il proprio capitale sociale alle misure minime di cui al comma 807 del presente articolo, entro il 31 dicembre 2024.».
3.111. Buratti.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 1, comma 808, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».
3.110. Buratti.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, sono da ritenere sospesi:

   a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti hanno operato in qualità di sostituti d'imposta, dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021;

   b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021.

  4-ter. I versamenti non ancora effettuati e sospesi ai sensi del comma precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 maggio 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di sette rate mensili di pari importo, pari al 50 per cento del totale dovuto, e l'ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo. Il versamento della prima rata avviene entro il 30 maggio 2022, senza interessi. I versamenti relativi al mese di dicembre 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 del detto mese. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
  4-quater. Esclusi i casi in cui gli omessi versamenti di cui al comma 4-bis, lettere a) e b) siano stati già oggetto di accertamento e/o contestazione da parte degli Organi di controllo competenti e a condizione di adesione al pagamento nei termini e alle condizioni di cui al comma 4-ter, non si applicano:

   a) le sanzioni di cui all'articolo 10-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;

   b) le sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;

   c) le sanzioni di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

  4-quinquies. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 4-bis e ai commi 923 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021, nonché in caso di decadenza dalla richiesta di pagamento in forma rateale, resta salva l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 4-quater.
3.155. Caiata, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

Pag. 101

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 476, dopo le parole: «da adibire ad abitazione principale del mutuatario» sono inserite le seguenti: «o destinati ad attività economiche, commerciali e produttive limitatamente agli eventi di cui al successivo comma 479, lettera d)»;

   b) al comma 479, dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente:

   «c-ter) la sospensione del pagamento di mutui relativi all'acquisto di immobili destinati all'abitazione principale o alle attività economiche, commerciali e produttive per atto normativo o regolamentare, inagibili in conseguenza agli eventi di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189»;

   c) dopo il comma 479, sono inseriti i seguenti:

   «479-bis. In deroga al comma 476, per gli eventi di cui al comma 479, lettera d), la durata della sospensione delle rate dei mutui può arrivare fino al termine dello stato di inagibilità dell'abitazione o dell'immobile destinato ad attività economiche, commerciali e produttive.
   479-ter. In deroga al comma 478, per gli eventi di cui al comma 479, lettera d), il Fondo istituito dal comma 475, provvede, al pagamento degli interessi compensativi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione al tasso di interesse contrattuale applicato ai mutui».

  4-ter. Al fine della realizzazione degli ulteriori interventi di cui al comma 2-bis, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è rifinanziato per euro 20 milioni annui a decorrere dal 2022.
  4-quater. Agli oneri derivanti dal comma 4-ter, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
3.171. Marchetti, Lucentini, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Tutti i termini dei versamenti di cui all'articolo 1, comma 923, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono sospesi fino al 31 dicembre 2022. I versamenti sospesi dal 1° maggio 2022 al 31 dicembre 2022 sono effettuati, senza applicazioni di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 28 febbraio 2023 o mediante rateizzazione fino a un massimo di sei rate mensili di pari importo, senza interessi. Il versamento della prima rata avviene entro il 28 febbraio 2023, quelle successive, rispettivamente, in data 31 marzo 2023, 2 maggio 2023, 31 maggio 2023 e 30 giugno 2023.
  4-ter. Il comma 924 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è sostituito dal seguente:

   «924. I versamenti sospesi ai sensi del comma 923 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di sette rate mensili di pari importo, pari al 50 per cento del totale dovuto, e l'ultima rata di giugno 2023 pari al valore residuo. Il versamento della prima rata avviene entro il 30 novembre 2022, senza interessi. I versamenti relativi al mese di giugno 2023 devono essere effettuati entro il giorno 30 del detto mese. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato».
3.154. Caiata, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

   4-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «30 giugno 2022»;

Pag. 102

   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. La misura di cui al comma 1 determina l'allungamento del piano di ammortamento per un periodo non superiore a sessanta mesi. Il riavvio del piano di ammortamento decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al comma 1.».

  4-ter. Agli oneri di cui al comma 4-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3.307. Martinciglio, Di Sarno, Terzoni, Faro.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: «31 dicembre 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
  4-ter. All'articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
  4-quater. Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dai commi 4-bis e 4-ter, nel limite di spesa complessivo di 1.500.000 euro per l'anno 2022. All'onere derivante dal presente comma, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.334. Patassini, D'Eramo, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. L'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, resta privo di qualunque effetto se il contribuente ha regolarmente pagato le somme richieste dall'ente impositore a condizione che il pagamento sia comunque avvenuto durante l'espletamento – e quindi prima del provvedimento di aggiudicazione – delle procedure di gara di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  4-ter. La disposizione di cui al comma 4-bis si applica anche alle procedure di gara già concluse alla data di emanazione del presente decreto, purché all'esito delle stesse non siano stati disposti provvedimenti di aggiudicazione in favore di alcun operatore economico, senza che ciò comporti oneri di spesa per l'Amministrazione appaltante.
  4-quater. La disposizione di cui al comma 4-bis esplica i suoi effetti solo per la durata dello stato di emergenza epidemiologica.
*3.261. Germanà, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.
*3.444. Pella.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «31 dicembre 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».
  4-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1054, le parole: «ovvero entro il 30 giugno 2022» sono sostituite Pag. 103dalle seguenti: «ovvero entro il 31 dicembre 2022»;

   b) al comma 1056, le parole: «ovvero entro il 30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero entro il 31 dicembre 2022.»
3.94. Lotti.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. I termini di cui all'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e di cui all'articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono differiti al 31 dicembre 2022.
  4-ter. Agli oneri di cui al comma 4-bis, pari a 1.500.000 euro per l'anno, che costituisce limite di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.214. Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «fino al 31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla data di cessazione dello stato di emergenza».
  4-ter. All'articolo 4 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ai commi 2, primo periodo, e 2-bis, primo periodo, le parole: «a maggio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «a marzo 2022».
3.149. Giovanni Russo, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021 n. 234, dopo il comma 59 sono aggiunti i seguenti:

   «59-bis. La SACE SpA può concedere, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, garanzie, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato nella forma di protezione del rischio di prima e/o seconda perdita, su portafogli di finanziamenti concessi, ovvero per garanzie fornite o crediti presenti o futuri derivanti da garanzie fornite, sotto qualsiasi forma, alle imprese che prestano servizi collegati all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. La protezione suddetta sarà ripartita tra SACE SpA e il/i mutuante/i (o garante/i) in modo tale da non pregiudicare per il/i mutuante/i / garante/i gli effetti di deconsolidamento e di significativo trasferimento del rischio.
   59-ter. Le garanzie di cui al comma 59-bis possono essere concesse anche dalle società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130. A tal fine alla legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, comma 1-ter:

    1) all'alinea, le parole: “nei confronti” sono sostituite con le seguenti: “e garanzie a favore”;

    2) alla lettera a), dopo le parole: “i prenditori dei finanziamenti” sono inserite le seguenti: “e i soggetti garantiti”;

    3) alla lettera b), dopo le parole: “l'erogazione dei finanziamenti” sono inserite le seguenti: “o la concessione delle garanzie”;

   b) all'articolo 1, comma 1-quater, dopo le parole: “Nel caso in cui il finanziamento” sono inserite le seguenti: “o la garanzia”.

   c) all'articolo 3, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “Nel patrimonio di cui al periodo precedente sono inclusi anche i beni e diritti che in qualunque modo costituiscano la garanzia del rimborso dei crediti relativi a ciascuna operazione, ancorché di proprietà del soggetto cedente, nonché i proventi derivanti dalla loro escussione o realizzo.”».
3.124. Fassina.

Pag. 104

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 55 è sostituito con il seguente:

   «55. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 le garanzie del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono concesse nella misura massima dell'80 per cento di ciascuna operazione finanziaria, l'importo massimo garantito per singola impresa è pari a 5 milioni di euro e la garanzia è concessa mediante applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia allegate al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, fatta salva l'ammissibilità alla garanzia del Fondo dei soggetti rientranti nella fascia 5 del medesimo modello di valutazione. A decorrere dal 1° gennaio 2023, le operazioni finanziarie concesse, per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 1 e 2 del predetto modello di valutazione sono garantite dal Fondo nella misura massima del 60 per cento dell'importo della medesima operazione finanziaria, mentre per tutte le altre operazioni finanziarie la garanzia del Fondo è concessa nella misura massima dell'80 per cento dell'importo della medesima operazione finanziaria. In relazione alla riassicurazione, le predette misure massime del 60 per cento e dell'80 per cento sono riferite alla misura della copertura del Fondo di garanzia rispetto all'importo dell'operazione finanziaria sottostante, come previsto dall'articolo 7, comma 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 2017. Restano ferme le maggiori coperture previste, in relazione a particolari tipologie di soggetti beneficiari, dal predetto decreto ministeriale 6 marzo 2017.».
3.138. Lucaselli, Prisco, Trancassini, Montaruli, Rampelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. Il versamento delle rate da corrispondere negli anni 2020 e 2021 ai fini delle definizioni agevolate di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge n. 119 del 2018, in quattro rate trimestrali di pari importo scadenti, rispettivamente, il 28 febbraio 2022, il 31 maggio 2022 e il 31 agosto 2022 e 30 novembre 2022 con la maggiorazione degli interessi legali a partire dal 1° dicembre 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.».
3.78. Ungaro, Del Barba, Marco Di Maio.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: «agosto 2021» sono aggiunte le seguenti: «e nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2022»;

   b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

   «5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021 e a 100 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede, quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 77 e quanto a 100 milioni per Pag. 105l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio 2022-2024, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».
3.148. Rampelli, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. I risparmiatori che entro il termine di cui all'articolo 1, comma 237, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non abbiano presentato, tramite la apposita procedura di compilazione telematica, l'istanza di indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2019, possono presentare entro il termine del 15 maggio 2022 la domanda per accedere alle prestazioni di cui all'articolo 1, commi da 493 a 506, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nello stesso termine di cui al precedente comma, i risparmiatori in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 1, comma 494, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che abbiano presentato istanze di erogazione dell'indennizzo possono integrarle, anche ove già definite, al fine di sanare eventuali vizi o errori, in modo da poter accedere alle prestazioni del Fondo indennizzo risparmiatori di cui all'articolo 1, comma 501, della medesima legge 30 dicembre 2018, n. 145.
3.173. Bitonci, Cestari, Covolo, Paolin, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, comma 2, lettera a), le parole: «di durata fino a 36 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «di durata fino a 48 mesi»;

   b) all'articolo 13, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) alla lettera a), le parole: «A decorrere dal 1° aprile 2022, le garanzie sono concesse previo pagamento di una commissione da versare al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662» sono soppresse;

    2) alla lettera m), le parole: «A decorrere dal 1 aprile 2022 per il rilascio della garanzia di cui alla presente lettera è previsto il pagamento di una commissione da versare al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662» sono soppresse;

    3) alla lettera p-bis), le parole: «fino a ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «fino a quarantotto mesi».
3.227. Zucconi, Trancassini, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Per fronteggiare gli ulteriori aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel secondo semestre dell'anno 2021, per i contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili rileva, entro il 30 aprile 2022, con proprio decreto, le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel secondo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione maggiormente significativi. Le modalità attuative del presente comma sono disciplinate dall'articolo 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
3.76. Paita, Marco Di Maio, Del Barba.

Pag. 106

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 1, comma 53, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al numero 2), le parole: «1° aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2023» e dopo le parole: «della legge 23 dicembre 1996, n. 662.» è aggiunto il seguente periodo: «A decorrere dal 1° aprile 2022, la garanzia del Fondo può essere rilasciata, su richiesta del soggetto beneficiario e ferma restando la sussistenza dei requisiti previsti per l'accesso al Fondo, anche previo pagamento di un premio di mercato, calcolato secondo le modalità definite da un decreto del Ministero dello sviluppo economico.»;

   b) al numero 4), le parole: «1° aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2023».
3.136. Lucaselli, Prisco, Trancassini, Montaruli, Rampelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Per le imprese colpite dall'emergenza COVID-19 che hanno sede nel territorio dei comuni già fortemente penalizzati da calamità naturali occorse in data successiva al 1° gennaio 2015, le disposizioni degli articoli 1, 1-bis.1 e 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, si applicano fino 31 dicembre 2022. L'importo del prestito assistito da garanzia di cui ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 1 e al comma 1 dell'articolo 13 del medesimo decreto-legge n. 23 del 2020 deve essere calcolato sulla base del maggiore degli importi tra i valori relativi all'anno fiscale precedente la calamità e all'anno fiscale 2019.
3.341. Patassini, D'Eramo, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4, dopo le parole: «previste dalle leggi vigenti» sono aggiunte le seguenti: «o per un errore nella individuazione dei presupposti del credito»;

   b) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

   «5-bis. Il comma 5 si interpreta nel senso che il presupposto costitutivo del credito si intende mancante, in tutto o in parte, solo in presenza di documentazione falsa, artifici o altre condotte fraudolente, posti in essere dal contribuente per l'indebito utilizzo del credito».
3.141. Lucaselli, Prisco, Trancassini, Montaruli, Rampelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «1° marzo 2022 e il 31 dicembre 2022»;

   b) al comma 3, le parole: «quattordici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventuno mesi»;

   c) al comma 4, le parole: «28 febbraio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
3.153. Caiata, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Le disposizioni dell'articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche all'avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020.

Pag. 107

  Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 14 milioni di euro per l'anno 2024, in 19,5 milioni di euro per l'anno 2025 e in 20,1 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.421. Porchietto, D'Attis.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Con riferimento all'estensione della misura «Resto al Sud» ai territori dei comuni delle regioni Lazio, Marche e Umbria di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento».
3.339. Patassini, D'Eramo, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalla seguenti: «fino al 31 dicembre 2022»;

   b) all'articolo 1-bis.1, comma 1, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
3.133. Lucaselli, Prisco, Trancassini, Montaruli, Rampelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: «con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «fino al termine dello stato di emergenza, come rideterminato con delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021.».
3.134. Lucaselli, Prisco, Trancassini, Montaruli, Rampelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 1, comma 54, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino al 31 dicembre 2022 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 1, lettere e), f), g-bis), g-ter), g-quater), h), i), l), o) e p) del medesimo articolo 13, per quanto compatibili con gli altri regimi di aiuto applicati dallo stesso Fondo».
3.137. Lucaselli, Prisco, Trancassini, Montaruli, Rampelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 1, comma 53, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al numero 2), le parole: «1° aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2023»;

   b) al numero 4), le parole: «1° aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2023».
3.135. Lucaselli, Prisco, Trancassini, Montaruli, Rampelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «31 dicembre 2021», Pag. 108ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».
*3.172. Cestari, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Lucchini.
*3.44. Incerti, Cenni, Critelli, Avossa, Cappellani, Frailis.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
3.146. Rampelli, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 241 del decreto-legge 9 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «per gli anni 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2020, 2021 e 2022».
3.150. Giovanni Russo, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 42-bis, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «31 gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022».
3.79. Marco Di Maio, Del Barba.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «al 15 febbraio 2022».
3.152. Caiata, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 14, commi 1 e 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».
3.151. Caiata, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023».
3.467. Gagliardi.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 992, le parole: «possono comunicare, entro i successivi trenta giorni da tale data, la volontà di esercitare la facoltà di rimodulazione del suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale» sono sostituite dalle seguenti: «possono comunicare, entro i successivi sessanta giorni da tale data, la facoltà di rimodulare o riformulare il suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale»;

   b) dopo il comma 992 è inserito il seguente:

   «992-bis. Gli enti locali che hanno approvato i piani di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono utilizzare il fondo di rotazione per la stabilità finanziaria, di cui all'articolo Pag. 109243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 2014 n. 164, quale copertura finanziaria dei disavanzi di amministrazione, dei debiti fuori bilancio o degli accantonamenti per le passività potenziali rilevati con il medesimo piano di riequilibrio. Le risorse del fondo di rotazione costituiscono copertura finanziaria e misura di risanamento ai sensi del comma 6, lettera c), dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.»;

   c) il comma 994 è sostituito dal seguente: «994. Entro i successivi centocinquanta giorni dalla data della comunicazione di cui ai commi 992 e 993 gli enti locali presentano una proposta di rimodulazione o riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale»;

   d) dopo il comma 994 è inserito il seguente:

   «994-bis. I comuni capoluogo di provincia, e i comuni con più di trentamila abitanti sedi di università statali, in condizioni di riequilibrio finanziario pluriennale, che hanno un disavanzo di amministrazione pro-capite superiore a 700 euro, come risultante nella banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) al 31 dicembre 2020, ridotto dai contributi eventualmente ricevuti a titolo di ripiano del disavanzo indicati al comma 568, possono aderire, entro il 31 marzo 2022 in luogo della rimodulazione e/o riformulazione del piano di riequilibrio, alla procedura prevista dal comma 572. In alternativa al contributo previsto dal comma 567, i predetti enti locali possono richiedere l'accesso al fondo di rotazione, anche nel caso in cui vi abbiano già fatto ricorso, nella misura massima di 150 euro per abitante, da utilizzare ai sensi del comma 992-bis e da restituire con le modalità previste dall'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. Per tutta la durata del cronoprogramma, di cui al comma 573 e seguenti sono sospesi i termini di cui all'articolo 243-quater del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e quelli dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 149, limitatamente alla dichiarazione di dissesto finanziario. Ai predetti enti si applicano le procedure previste dai commi da 567 a 580, in quanto compatibili. Nel caso di insufficienza della disponibilità di risorse a valere sul fondo di rotazione rispetto alle richieste degli enti, con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali è indicato per ciascun ente richiedente l'importo erogabile in proporzione delle richieste.».

  5-ter. All'articolo 243-quater del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «All'esito dell'istruttoria, entro il termine perentorio dei successivi trenta giorni, la Commissione redige una relazione finale, con gli eventuali allegati, che è trasmessa entro cinque giorni dalla sottoscrizione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.»;

   b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «entro il termine» è aggiunta la seguente: «perentorio»;

   c) al comma 3 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «In assenza di deliberazione nei termini di cui al periodo precedente, l'ente locale è legittimato a dare esecuzione al Piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato dal Consiglio nei termini di cui all'articolo 243-bis, comma 5.»;

   d) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

   «3-bis. In fase di istruttoria, la sezione regionale di controllo della Corte dei conti può, per una sola volta, formulare rilievi o richieste istruttorie, cui l'ente locale è tenuto a fornire risposta entro trenta giorni. In tale periodo, i termini di cui al comma 3 sono sospesi.».
3.157. Boccia, Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembrePag. 110 2015, n. 208, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 settembre 2021 ed entro il 30 settembre 2022. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 120 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2022 ed entro il 16 giugno 2023.
  5-ter. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2021, poste in essere dal 1° gennaio 2022 al 31 maggio 2022. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al citato comma 121 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2022 e il 30 giugno 2023. Per i soggetti che si avvalgono delle disposizioni del presente comma gli effetti dell'estromissione si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  5-quater. Agli oneri derivanti dai commi 5-bis e 5-ter, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023, a 42,4 milioni di euro per l'anno 2024, a 26 milioni di euro per l'anno 2025, a 27,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3.306. Martinciglio.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dopo il comma 6-sexies è aggiunto il seguente:

   «6-septies. Nei casi di tardiva o errata trasmissione delle certificazioni uniche relative a somme e valori corrisposti per i periodi d'imposta dal 2015 al 2017, non si fa luogo all'applicazione della sanzione di cui al comma 6-quinquies del presente articolo, se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine indicato nel comma 6-quinquies, primo periodo, del medesimo articolo.».

  5-ter. In ragione del protrarsi della straordinaria emergenza epidemiologica da COVID-19, il mancato assolvimento dell'obbligo formativo discendente dall'iscrizione al registro della revisione legale, previsto dall'articolo 5, commi 2 e 5, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, relativo agli anni 2017, 2018 e 2019, può essere accertato, ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 luglio 2021, a decorrere dal 30 aprile 2022. Per effetto di quanto stabilito ai sensi del primo periodo, all'articolo 9-bis, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

   «c) partecipa al processo di elaborazione di principi e standard in materia di informativa contabile e di sostenibilità a livello europeo ed internazionale, intrattenendo rapporti con la IFRS Foundation, con l'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) e con gli organismi di altri paesi preposti alle medesime attività».

  Conseguentemente, all'articolo 9-ter, comma 2, del citato decreto legislativo n. 38 del 2005, le parole: all'International Accounting Standard Board (IASB) sono sostituite dalle seguenti: alla IFRS Foundation.
3.266. Gusmeroli, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. Al comma 8-ter dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «di cui ai Pag. 111commi 1-ter, 4-ter e 4-quater» sono soppresse.
  5-ter. Agli oneri di cui al comma 5-bis si provvede:

   a) mediante riduzione, nei limiti di 250 milioni dall'anno 2020, del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

   b) mediante riduzione, nei limiti di 50 dall'anno 2022, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   c) mediante riduzione, nei limiti di 50 milioni di euro dall'anno 2022, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3.408. Nevi, Calabria, Polidori, Baldelli.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «alla data del 30 aprile 2022»;

   b) al comma 2, le parole: «in essere alla data dell'8 marzo 2020» sono soppresse e le parole: «31 ottobre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «15 maggio 2022».

  5-ter. All'articolo 13-decies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;

   b) al comma 5, le parole: «anteriormente alla data di inizio della sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis dell'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,» sono soppresse.
*3.265. Durigon, Gusmeroli, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.
*3.343. Miceli.
*3.359. Prisco, Trancassini, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.
*3.361. Rizzetto, Trancassini, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.
*3.469. Gagliardi, D'Ettore.
*3.147. Rampelli, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli.
*3.402. Milanato, Sarro, Pella.
*3.31. Napoli, Ruffino.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. Al comma 4-bis dell'articolo 14 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «15 novembre 2021» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «30 giugno 2022».
  5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 15,1 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato Pag. 112di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3.305. Martinciglio.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. Al fine di consentire la ripresa delle attività turistiche montane, si prevede per tutto l'anno 2022, la sospensione del pagamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU) in favore di tutti gli operatori economici del settore turistico montano, che dimostrino una perdita di esercizio riferita all'anno 2021, rispetto all'anno 2019 almeno pari al 50 per cento del fatturato.
  5-ter. All'onere derivante dal comma 5-bis, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3.303. Elisa Tripodi, Masi, De Carlo, Serritella, Faro, Iorio, Di Lauro.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. Al fine di consentire la ripresa delle attività turistiche, per tutto l'anno 2022 è sospeso il pagamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU) da parte di tutti gli operatori economici del settore turistico che dimostrino una perdita di esercizio riferita all'anno 2021, rispetto all'anno 2019, almeno pari al 50 cento del fatturato.
  5-ter. All'onere derivante dal comma 5-bis, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3.304. Elisa Tripodi, Masi, De Carlo, Serritella, Faro, Iorio, Di Lauro.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 1, terzo periodo, le parole: «e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, 2021, 2022, 2023 e 2024» e le parole: «e al quarto» sono sostituite dalle seguenti: «, al quarto, al quinto, al sesto e al settimo».
  5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, valutati in 2,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.336. Patassini, D'Eramo, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 3, secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
  5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, valutati in 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.337. Patassini, D'Eramo, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

Pag. 113

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 706, le parole: «fino al 31 marzo 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022»;

   b) al comma 707, le parole: «82,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «330 milioni».

  5-ter. All'onere derivante dal comma 5-bis, pari a 247,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.308. Grimaldi, Manzo, De Carlo, Faro.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 706, le parole: «fino al 31 marzo 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022»;

   b) al comma 707, le parole: «82,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «330 milioni».
*3.256. Miceli.
*3.394. Pella, Sarro, Calabria, Milanato.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 39-quater del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

   «3-bis. La facoltà di cui al comma 1 è estesa anche agli enti che, in sede di determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione 2018, non risultano aver adottato la modalità di calcolo semplificata.
   3-ter. Unicamente al fine di consentire l'applicazione di tale facoltà, ciascun ente procede:

   a) a ricalcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019 utilizzando la modalità di calcolo semplificata di cui al punto 3.3 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

   b) a confrontare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità così calcolato, sommato allo stanziamento assestato iscritto nel bilancio 2020 per il fondo crediti di dubbia esigibilità, al netto degli utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti, con l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato in sede di rendiconto 2020;

   c) a ripianare l'eventuale maggiore disavanzo emergente in sede di approvazione del risultato di amministrazione del rendiconto 2020 in non più di quindici annualità, a decorrere dall'esercizio finanziario 2022, in quote annuali costanti».
**3.249. Miceli.
**3.18. Ruffino.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al fine di assicurare le necessarie semplificazioni al processo di gestione e di controllo della TARI:

   a) il comma 691 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dal seguente:

   «691. I comuni, possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI al soggetto a cui risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti.»;

   b) al comma 792 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

   «f) gli enti, i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del Pag. 114decreto legislativo n. 446 del 1997 e all'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si avvalgono per la riscossione coattiva delle entrate degli enti, delle norme di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo decreto n. 602 del 1973;».
*3.250. Miceli.
*3.19. Ruffino.
*3.387. Pella, Sarro, Calabria, Milanato.
*3.192. Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 60, comma 7-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «In relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da SARS-CoV-2, tale misura è estesa all'esercizio successivo a quello di cui al primo periodo».

  Conseguentemente, il comma 711 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è abrogato.
**3.165. Dal Moro.
**3.426. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.
**3.237. Bellucci, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 994 è inserito il seguente:

   «994-bis. I comuni capoluogo di provincia, e i comuni con più di 30.000 abitanti sedi di università statali, in condizioni di riequilibrio finanziario pluriennale, che hanno un disavanzo di amministrazione pro-capite superiore a 700 euro, come risultante nella banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) al 31 dicembre 2020, ridotto dai contributi eventualmente ricevuti a titolo di ripiano del disavanzo indicati al comma 568, possono aderire, entro il 31 marzo 2022 in luogo della rimodulazione e/o riformulazione del piano di riequilibrio, alla procedura prevista dal comma 572. In alternativa al contributo previsto dal comma 567, i predetti enti locali possono richiedere l'accesso al fondo di rotazione, anche nel caso in cui vi abbiano già fatto ricorso, nella misura massima di 150 euro per abitante, da utilizzare ai sensi del comma 992-bis e da restituire con le modalità previste dall'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. Per tutta la durata del cronoprogramma, di cui al comma 573 e seguenti sono sospesi i termini di cui all'articolo 243-quater del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e quelli dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 149, limitatamente alla dichiarazione di dissesto finanziario. Ai predetti enti si applicano le procedure previste dai commi da 567 a 580, in quanto compatibili. Nel caso di insufficienza della disponibilità di risorse a valere sul fondo di rotazione rispetto alle richieste degli enti, con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali è indicato per ciascun ente richiedente l'importo erogabile in proporzione delle richieste».
*3.160. Boccia, Ubaldo Pagano, Pezzopane.
*3.367. Prisco, Trancassini, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.
*3.386. Pella, Sarro, Calabria, Milanato.
*3.11. Ruffino.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Le entrate degli enti locali derivanti dall'alienazione di infrastrutture di rete e, in particolare, quelle relative alla Pag. 115distribuzione del gas, maturate nel corso del quinquennio 2021-2025, possono essere utilizzate per il rimborso degli eventuali oneri contrattuali, sia di parte corrente che di parte capitale, dovuti al gestore già incaricato dell'erogazione dei servizi, in conseguenza degli esiti della gara per l'assegnazione della gestione.
**3.197. Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
**3.396. Pella, Sarro, Calabria, Milanato.
**3.368. Prisco, Trancassini, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.
**3.28. Ruffino.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 992, le parole: «possono comunicare, entro i successivi trenta giorni da tale data, la volontà di esercitare la facoltà di rimodulazione del suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale» sono sostituite dalle seguenti: «possono comunicare, entro i successivi sessanta giorni da tale data, la facoltà di rimodulare o riformulare il suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale»;

   b) il comma 994 è sostituito dal seguente:

   «994. Entro i successivi centocinquanta giorni dalla data della comunicazione di cui ai commi 992 e 993 gli enti locali presentano una proposta di rimodulazione o riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale».
*3.158. Boccia, Ubaldo Pagano.
*3.365. Prisco, Trancassini, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.
*3.384. Pella, Sarro, Calabria, Milanato.
*3.9. Ruffino.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 151 o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono a effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile.
**3.6. Ruffino.
**3.242. Ubaldo Pagano, Boccia, De Luca, Miceli.
**3.381. Pella, Sarro, Calabria, Milanato.
**3.293. Manzo, Faro.
**3.190. Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. In relazione alle problematiche di comunicazione al sito del Ministero dell'economia e delle finanze, entro i termini stabiliti dalle leggi vigenti, delle delibere riguardanti i tributi comunali per il 2021, connesse alle difficoltà dovute al perdurare della pandemia da COVID-19, per l'anno 2021, in deroga all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le aliquote e i regolamenti concernenti i tributi comunali hanno effetto per l'intero anno di riferimento a condizione che risultino comunque pubblicati sul sito internet del dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 novembre 2021. Gli eventuali adeguamenti nei pagamenti dovuti in ragione delle variazioni di cui al periodo precedente possono essere effettuati dai contribuenti interessati entro il Pag. 116termine per la prima rata dell'IMU 2022, senza applicazione di sanzioni e interessi.
*3.4. Ruffino.
*3.240. Boccia, Ubaldo Pagano, De Luca, Miceli.
*3.380. Pella, Sarro, Calabria, Milanato.
*3.188. Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
*3.292. Manzo, Faro.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al comma 1091 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole da: «ed il rendiconto» fino a: «18 agosto 2000, n. 267, possono» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 151 o per effetto di norme di legge, possono, anche in caso di esercizio provvisorio,»;

   b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «L'ammontare di tali incentivi non viene considerato ai fini del calcolo dei limiti di spesa di personale previsti dall'articolo 1, comma 557 e seguenti e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».
**3.20. Ruffino.
**3.251. Miceli.
**3.388. Pella, Sarro, Calabria, Milanato.
**3.193. Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. A decorrere dal 2022, i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare i piani economico-finanziari del servizio rifiuti e le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. In caso di già avvenuta approvazione del bilancio di previsione, il comune effettua le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.
*3.7. Ruffino.
*3.243. Pezzopane, Ubaldo Pagano.
*3.127. Pastorino, Fornaro, Fassina.
*3.191. Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
*3.294. Manzo, Faro.
*3.351. Ciaburro, Caretta, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.
*3.382. Pella, Sarro, Calabria, Milanato.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 1, comma 19, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le imprese che hanno l'esercizio non coincidente con l'anno solare, il contributo a fondo perduto di cui al comma 16 spetta anche a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018». A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite nuove modalità e termini per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 1, comma 23, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.
3.166. Dal Moro.

  Dopo il comma 5, è inserito il seguente:

  5-bis. All'articolo 1, comma 19, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,Pag. 117 con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le imprese che hanno l'esercizio non coincidente con l'anno solare, il contributo a fondo perduto di cui al comma 16 spetta anche a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018». A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 2022, sono stabilite nuove modalità e termini per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 1, comma 23, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.
*3.238. Bellucci, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.
*3.427. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.
*3.68. Gadda, Marco Di Maio, Del Barba.
*3.38. Incerti, Cenni, Critelli, Avossa, Cappellani, Frailis.
*3.88. Del Barba, Marco Di Maio.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 784 è inserito il seguente:

   «784-bis. Il fondo di cui al comma 784 è incrementato di 75 milioni di euro per il 2022 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, da ripartire a favore delle città metropolitane per due terzi in proporzione dei fabbisogni standard relativi alle funzioni esclusive delle città metropolitane e per un terzo sulla base dello schema di riparto approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
3.248. Boccia, De Luca, Navarra.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 992 è inserito il seguente:

   «992-bis. Gli enti locali che hanno approvato i piani di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono utilizzare il fondo di rotazione per la stabilità finanziaria, di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014 n. 164, quale copertura finanziaria dei disavanzi di amministrazione, dei debiti fuori bilancio o degli accantonamenti per le passività potenziali rilevati con il medesimo piano di riequilibrio. Le risorse del fondo di rotazione costituiscono copertura finanziaria e misura di risanamento ai sensi del comma 6, lettera c), dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.».
*3.159. Boccia, Ubaldo Pagano.
*3.10. Ruffino.
*3.366. Prisco, Trancassini, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.
*3.385. Pella, Sarro, Calabria, Milanato.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al comma 821 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) la lettera h) è sostituita dalla seguente: «h) in caso di omesso o insufficiente versamento del canone risultante dalla concessione o autorizzazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471»;

   b) dopo la lettera h), sono aggiunte le seguenti:

   «h-bis) per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si Pag. 118applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento e un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui alla lettera h-ter), ferma restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, ove ne ricorrano i presupposti;

   h-ter) la sanzione di cui alla lettera i) è ridotta a un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del canone, se dovuto, della sanzione e degli interessi;

   h-quater) le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alle violazioni del codice della strada, sono irrogate mediante l'accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n. 160 del 2019;

   h-quinquies) l'ente locale può disporre con proprio regolamento l'applicazione di sanzioni ridotte a fronte della regolarizzazione spontanea o sollecitata del mancato pagamento del canone.».
**3.247. Miceli.
**3.15. Ruffino.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 19 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2020», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021»;

   b) al comma 3, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Con riferimento al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021, al rendimento nozionale sono applicate le aliquote di cui agli articoli 11 e 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in vigore al periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2022.»;

   c) al comma 4, dopo le parole: «Nel caso di applicazione del comma 3,» sono inserite le seguenti: «con riferimento al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con riferimento al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui al presente comma riferibili al medesimo periodo d'imposta.»;

   d) al comma 5, dopo le parole: «Nel caso di mancata applicazione del comma 3,» sono inserite le seguenti: «con riferimento al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con riferimento al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui al presente comma riferibili al medesimo periodo d'imposta.».
*3.142. Trancassini, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.
*3.267. Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Gusmeroli.
*3.372. Lupi.
*3.415. Polidori, Squeri, D'Attis, Torromino, Calabria.
*3.97. Trano.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al comma 819 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   1) alla lettera a), dopo le parole: «suolo pubblico» sono aggiunte le seguenti: «con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile; l'occupazione, anche abusiva, di aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio»;

Pag. 119

   2) alla lettera b), la parola: «privato» è sostituita dalle seguenti: «privato; la diffusione di messaggi pubblicitari con mezzi, comunque utilizzati, ivi inclusa l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica».
**3.246. Miceli.
**3.14. Ruffino.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al comma 817 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli enti determinano le tariffe con criteri di ragionevolezza e gradualità tenendo conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici presenti nel comune e delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale, nonché della ritraibilità economica e dell'impatto ambientale delle occupazioni e degli impianti oggetto del prelievo, in modo che le tariffe per categorie omogenee non eccedano di oltre il 50 per cento le tariffe applicate per i prelievi soppressi a decorrere dal 2021».
*3.245. Miceli.
*3.13. Ruffino.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 243-quater del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «All'esito dell'istruttoria, entro il termine perentorio dei successivi trenta giorni, la Commissione redige una relazione finale, con gli eventuali allegati, che è trasmessa entro cinque giorni dalla sottoscrizione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.».

   b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «entro il termine» è aggiunta la seguente: «perentorio»;

   c) al comma 3, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «In assenza di deliberazione nei termini di cui al periodo precedente, l'ente locale è legittimato a dare esecuzione al piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato dal Consiglio nei termini di cui all'articolo 243-bis, comma 5.».

   d) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

   «3-bis. In fase di istruttoria, la sezione regionale di controllo della Corte dei conti può, per una sola volta, formulare rilievi o richieste istruttorie, cui l'ente locale è tenuto a fornire risposta entro trenta giorni. In tale periodo, i termini di cui al comma 3 sono sospesi.».
3.161. Boccia, Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Tenuto conto delle misure straordinarie ed urgenti adottate nel corso del 2020 e 2021 in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicate su tutto il territorio nazionale, che hanno comportato, tra l'altro, la chiusura delle strutture destinate ai servizi pubblici a domanda individuale, agli enti locali che non avessero rispettato, alla data del 31 dicembre 2021, i livelli minimi di copertura dei costi di gestione di cui all'articolo 243, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applica la sanzione pari all'1 per cento delle entrate correnti risultanti dal certificato di bilancio 2019, di cui al comma 5 del medesimo articolo 243.
*3.252. Miceli.
*3.194. Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
*3.389. Pella, Sarro, Calabria, Milanato.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Tenuto conto delle misure straordinarie ed urgenti adottate nel corso del 2020 e 2021 in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicate su tutto il territorio Pag. 120nazionale, che hanno comportato, tra l'altro, la chiusura delle strutture destinate ai servizi pubblici a domanda individuale, agli enti locali che non avessero rispettato, alla data del 31 dicembre 2021, i livelli minimi di copertura dei costi di gestione di cui all'articolo 243, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applica la sanzione pari all'1 per cento delle entrate correnti risultanti dal certificato di bilancio 2019, di cui al comma 5 del medesimo articolo 243.
3.21. Ruffino.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Per gli anni 2022 e 2023, in considerazione degli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali, in deroga al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria», annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 95 per cento dell'importo totale di cui agli allegati al bilancio stesso. Le medesime misure si applicano all'accantonamento relativo al rendiconto 2021. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 79, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
*3.241. De Luca, Boccia, Ubaldo Pagano, Navarra, Miceli.
*3.189. Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
*3.126. Pastorino, Fornaro, Fassina.
*3.352. Ciaburro, Caretta, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Per gli anni 2022 e 2023, in considerazione degli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali, in deroga al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria», annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 95 per cento dell'importo totale di cui agli allegati al bilancio stesso. Le medesime misure si applicano all'accantonamento relativo al rendiconto 2021. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 79, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
3.5. Ruffino.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 11-terdecies, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021 n. 87, le parole: «al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2022».
*3.257. Miceli.
*3.397. Pella, Sarro, Calabria, Milanato.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni

   a) il comma 818 è sostituito dal seguente:

   «818. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti»;

   b) il comma 837 è sostituito dal seguente:

   «837. A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati Pag. 121anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti».
3.253. Miceli.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 992 è aggiunto il seguente:

   «992-bis. I comuni capoluogo di provincia, qualora accertino che il riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, presenti risultanze errate tali da compromettere il processo di risanamento oggetto del piano di riequilibrio approvato, provvedono alla rettifica delle risultanze del riaccertamento straordinario e alla riformulazione del piano di riequilibrio nei termini di cui al comma 992 del presente articolo. Il Collegio dei revisori dei Conti esprime il proprio parere con particolare riferimento alla compromissione del processo di risanamento derivante dalle errate risultanze del riaccertamento straordinario dei residui».
3.436. Cannizzaro.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Per le province delle regioni a statuto ordinario, per i liberi consorzi comunali della regione Sicilia e per le province della regione Sardegna in dissesto finanziario che presentano l'ipotesi di bilancio riequilibrato entro il 31 dicembre 2022, dimostrando l'impossibilità di realizzare l'equilibrio finanziario durevole nel periodo di riferimento dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, sulla base della relazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 2013, n. 142, e del Collegio Revisori dell'ente, dal 1° gennaio 2023 decorre il nuovo termine di cinque anni di cui al comma 1-ter dell'articolo 259 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000.
3.295. Ficara.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Il comma 79 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito dal seguente:

   «79. Nel corso degli anni 2022, 2023 e 2024 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2022-2024, 2023-2025 e 2024-2026 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per gli esercizi 2022, 2023 e 2024 nella missione “Fondi e accantonamenti” ad un valore pari al 90 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145».
*3.278. Iezzi, Rixi, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*3.462. Gagliardi.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i comuni possono concedere riduzioni della TARI mediante l'utilizzo delle risorse assegnate nell'anno 2021 ai sensi del decreto di cui al decreto del Ministero dell'interno del 24 giugno 2021 e non utilizzate per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma Pag. 122827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
3.170. Ribolla, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al comma 831-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente» sono sostituite dalle seguenti: «da calcolarsi sulla base di una tariffa di 350 euro per metro quadrato fino a una superficie dell'impianto non superiore a 20 metri quadrati. Per le superfici eccedenti i 20 metri quadrati la misura di cui al periodo precedente è ridotta al 10 per cento. In caso di sito condiviso da più di un gestore (co-siting), il canone annuo risultante dai periodi precedenti è ridotto, per ciascun operatore, del 50 per cento».
*3.392. Pella, Sarro, Calabria, Milanato.
*3.24. Ruffino.
*3.485. Lotti.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al comma 820 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «del comma 819» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 819, di esclusiva competenza comunale,».
**3.254. Miceli.
**3.23. Ruffino.
**3.391. Pella, Sarro, Calabria, Milanato.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 220 del 26 novembre 2021, in attesa della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti le funzioni fondamentali degli enti locali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, in deroga alla lettera c) del comma 449 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per l'anno 2022 è sospeso l'incremento del 5 per cento annuo della quota perequativa del fondo di solidarietà comunale di cui alla lettera c) del comma 449 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
3.280. Iezzi, Di Muro, Rixi, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 220 del 26 novembre 2021, in attesa della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti le funzioni fondamentali degli enti locali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, a decorrere dall'anno 2022 è sospeso l'incremento del 5 per cento annuo della quota perequativa del fondo di solidarietà comunale di cui alla lettera c) del comma 449 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
*3.279. Di Muro, Iezzi, Rixi, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*3.463. Gagliardi.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. A decorrere dal 2022, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i comuni approvano i piani economico-finanziari del servizio rifiuti e le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, con riferimento all'esercizio in corso dal 1° gennaio precedente. Nel caso in cui le delibere di cui al periodo precedente siano approvate successivamente all'approvazione Pag. 123del bilancio di previsione, le relative variazioni contabili confluiscono nella prima variazione di bilancio utile.
3.333. Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Limitatamente agli anni 2021 e 2022, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 dicembre 2021 e 31 dicembre 2022 e al 31 gennaio 2022 e 31 gennaio 2023.».
3.310. Iovino.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 53 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

   «1-ter. Le risorse di cui al presente articolo, assegnate e non utilizzate, possono essere impiegate dai comuni fino al 31 dicembre 2022 anche per il finanziamento di ulteriori spese e interventi di carattere sociale».
3.213. Belotti.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Gli enti locali sono autorizzati a utilizzare le risorse assegnate a valere sul Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come rifinanziato dall'articolo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dall'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, entro il 30 giugno 2022. Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3.226. Deidda, Prisco, Trancassini, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. A decorrere dal 2022, i comuni possono, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare i piani economico-finanziari del servizio rifiuti, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.
3.290. Buompane, Faro.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 1, comma 924, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «e l'ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo» sono sostituite dalle seguenti: «e il valore residuo mediante rateizzazione fino ad un massimo di dodici rate mensili»;

   b) le parole: «i versamenti relativi al mese di dicembre 2022 devono essere effettuati» sono sostituite dalle seguenti: «il versamento relativo al mese di novembre 2023 deve essere effettuato».
*3.185. Tiramani, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*3.1. Lapia.

Pag. 124

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 1, comma 924, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «e l'ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo» sono sostituite dalle seguenti: «e il valore residuo mediante rateizzazione in dodici rate mensili»;

   b) le parole: «i versamenti relativi al mese di dicembre 2022 devono essere effettuati» sono sostituite dalle seguenti: «il versamento relativo al mese di novembre 2023 deve essere effettuato».
**3.186. Tiramani, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
**3.3. Lapia.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1-ter, ultimo periodo, dopo la parola: «2021» sono inserite le seguenti: «e 2022» e dopo le parole: «al rendiconto 2020» sono inserite le seguenti: «e 2021»;

   b) al comma 2, le parole: «2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «2020, 2021 e 2022».
3.288. Buompane, Faro, Adelizzi, Donno, Flati, Gallo, Gubitosa, Lovecchio, Manzo, Misiti.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 119, comma 8-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: «dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» sono aggiunte le seguenti: «dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242».
3.377. Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. L'articolo 24 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, si interpreta nel senso che le sospensioni si applicano, ai fini dell'applicazione delle relative agevolazioni, anche ai termini di decadenza previsti per i trasferimenti di immobili in corso di costruzione che presentino le caratteristiche dell'abitazione non di lusso.
*3.62. Annibali, Del Barba, Marco Di Maio.
*3.260. Molinari, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Per il solo anno 2021, ai fini dell'individuazione della tariffa TARI, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, hanno validità le comunicazioni inviate telematicamente dai comuni, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il 31 dicembre 2021.
3.379. Paolo Russo.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis Al fine di consentire agli enti territoriali di fronteggiare le conseguenze economiche negative prodotte dalla perdurante pandemia da COVID-19 per gli esercizi 2022, 2023 e 2024 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 56-bis, comma 11, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, Pag. 125convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
3.435. Giacometto, Porchietto.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 24 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: «il 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «la data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19».
*3.61. Annibali, Del Barba, Marco Di Maio.
*3.259. Molinari, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «Per gli anni dal 2015 al 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2015 al 2025».
**3.284. Sut, Faro.
**3.286. Buffagni.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al comma 3 dell'articolo 13-decies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
*3.143. Trancassini, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.
*3.268. Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Gusmeroli.
*3.373. Lupi.
*3.416. D'Attis, Anna Lisa Baroni, Squeri, Prestigiacomo, Paolo Russo, Cannizzaro, Gentile, Polidori, Porchietto, Giacometto, Calabria.
*3.321. Martinciglio.
*3.98. Trano.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 866, lettera b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, non si applica dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022.
3.287. Buffagni.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 44, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
3.331. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Pella, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Paolo Russo.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 44, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
3.52. De Luca.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,Pag. 126 con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
3.376. Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 24 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».
3.63. Del Barba, Marco Di Maio.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al comma 140 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al secondo periodo, le parole: «15 febbraio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022».
3.275. Faro.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 1, comma 767, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «31 gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2022».

  Conseguentemente, al comma 565 dell'articolo 1 della medesima legge n. 342 del 2021, al primo periodo le parole: «31 gennaio 2022», sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2022».
*3.244. Boccia, Ubaldo Pagano, De Luca, Miceli.
*3.8. Ruffino.
*3.353. Ciaburro, Caretta, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.
*3.364. Prisco, Trancassini, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.
*3.383. Pella, Sarro, Calabria, Milanato.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, al comma 3, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
3.64. Del Barba, Marco Di Maio.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 1, comma 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la lettera d-bis) è soppressa.
3.289. Faro, Adelizzi, Buompane, Donno, Flati, Gallo, Gubitosa, Lovecchio, Manzo, Misiti.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguente:

  5-bis. All'articolo 57, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «anni 2020 e 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «anni 2020, 2021 e 2022».

  Agli oneri derivanti dal presente comma, quantificati in 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.338. Patassini, D'Eramo, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. Per i soggetti che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono prorogati al 31 luglio 2022, con possibilità di pagamento fino a un massimo di 4 rate mensili fino a dicembre 2022, i termini dei versamenti che scadono nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e Pag. 127il 30 giugno 2022 relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta; all'imposta sul valore aggiunto; ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.
  6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, valutati in 205 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3.263. Molinari, Bitonci, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino, Viviani, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Per i soggetti che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono prorogati al 31 luglio 2022, con possibilità di pagamento fino a un massimo di 4 rate mensili fino a dicembre 2022, i termini dei versamenti che scadono nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022 relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta; all'imposta sul valore aggiunto; ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.
*3.424. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.
*3.345. Caretta, Ciaburro, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.
*3.70. Gadda, Del Barba, Marco Di Maio.
*3.33. Incerti, Cenni, Critelli, Avossa, Cappellani, Frailis.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Al comma 4-sexies dell'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «in essere al 1° marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «in essere al 1° marzo 2021».
**3.36. Incerti, Cenni, Critelli, Avossa, Cappellani, Frailis.
**3.71. Gadda, Del Barba, Marco Di Maio.
**3.347. Ciaburro, Caretta, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.
**3.202. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
**3.483. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 1, comma 3-bis, alinea, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: «1° luglio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2023».
*3.32. Cenni, Incerti, Critelli, Avossa, Cappellani, Frailis.
*3.69. Gadda, Del Barba, Marco Di Maio.
*3.344. Caretta, Ciaburro, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.
*3.80. Marco Di Maio, Del Barba.
*3.262. Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Cantalamessa, Cavandoli,Pag. 128 Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino, Viviani.
*3.410. Calabria, Sarro, Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.
*3.482. Bitonci, Gusmeroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. All'articolo 1, comma 981, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
  6-ter. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 982, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è rifinanziato anche per l'anno 2024, per un ammontare pari a 10 milioni di euro.
  6-quater. Agli oneri derivanti dal comma 6-ter, pari a euro 10 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.327. Golinelli.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 1, comma 981, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
*3.34. Incerti, Cenni, Critelli, Avossa, Cappellani, Frailis.
*3.326. Golinelli.
*3.346. Caretta, Ciaburro, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. Il termine di cui all'articolo 5 della delibera CIPE, n. 5 del 28 gennaio 2015, per la realizzazione degli interventi di metanizzazione da parte dei comuni è prorogato di 40 mesi.
  6-ter. All'articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, dopo il comma 5-quinquies è aggiunto il seguente:

   «5-sexies. Per gli interventi di metanizzazione ammessi al finanziamento di cui al presente articolo, il termine di presentazione degli atti di collaudo alle amministrazioni competenti è di novanta giorni dall'approvazione del collaudo da parte dell'amministrazione comunale».

  6-quater. Dopo l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 319, è aggiunto il seguente:

   «319-bis. Le risorse finanziarie di cui al comma 319 non ancora erogate sono assegnate alle regioni nel cui territorio ricadono i comuni o i consorzi di comuni beneficiari di finanziamento per la realizzazione delle reti urbane di distribuzione del gas metano ai sensi della delibera CIPE n. 5 del 28 gennaio 2015 e in base alla graduatoria vigente. Le competenze in materia di istruttoria tecnica, concessione dei finanziamenti e di erogazione delle risorse finanziarie ai comuni sono trasferite alle regioni, che approvano altresì l'aggiornamento dei cronoprogrammi dei progetti in attuazione dell'articolo 23, comma 4-bis, del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164, in base a un tempo massimo di realizzazione dei progetti di 42 mesi dall'approvazione del progetto esecutivo. Il mancato rispetto dei tempi di realizzazione comporta la perdita del finanziamento per la parte dei lavori non completata nei termini. Le regioni possono utilizzare per l'attività di assistenza tecnica fino all'uno per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 319 non ancora erogate. Le regioni provvedono a inviare semestralmente al CIPESS e al Ministero della transizione ecologica una relazione sulla esecuzione del programma».
3.211. Topo.

Pag. 129

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 59 sono aggiunti i seguenti:

   «59-bis. SACE può concedere, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, garanzie, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato nella forma di protezione del rischio di prima o seconda perdita, su portafogli di finanziamenti concessi, ovvero per garanzie fornite o crediti presenti o futuri derivanti da garanzie fornite, sotto qualsiasi forma, alle imprese che prestano servizi collegati all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La protezione suddetta sarà ripartita tra SACE e il mutuante ovvero il garante in modo tale da non pregiudicare per il mutuante ovvero per il garante gli effetti di deconsolidamento e di significativo trasferimento del rischio. Le garanzie di cui al presente comma possono essere concesse anche dalle società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130».

  6-ter. Alla legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) il comma 1-ter è sostituito dal seguente:

   «1-ter. Le società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 possono, anche contestualmente e in aggiunta alle operazioni realizzate con le modalità di cui ai commi 1 e 1-bis del presente articolo ovvero all'articolo 7, comma 1, lettera a), concedere finanziamenti e garanzie a favore di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle imprese che presentino un totale di bilancio inferiore a 2 milioni di euro, direttamente ovvero per il tramite di una banca o di un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che agisce in nome proprio, nel rispetto delle seguenti condizioni:

   a) i prenditori dei finanziamenti e i soggetti garantiti siano individuati da una banca o da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, i quali possono svolgere altresì i compiti indicati all'articolo 2, comma 3, lettera c);

   b) i titoli emessi dalle stesse per finanziare l'erogazione dei finanziamenti o la concessione delle garanzie siano destinati ad investitori qualificati come definiti ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

   c) la banca o l'intermediario finanziario di cui alla lettera a) trattenga un significativo interesse economico nell'operazione, nel rispetto delle modalità stabilite dalle disposizioni di attuazione della Banca d'Italia.»;

    2) al comma 1-quater, dopo le parole: «Nel caso in cui il finanziamento» sono inserite le seguenti: «o la garanzia».

   b) all'articolo 3, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Nel patrimonio di cui al periodo precedente sono inclusi anche i beni e diritti che in qualunque modo costituiscano la garanzia del rimborso dei crediti relativi a ciascuna operazione, ancorché di proprietà del soggetto cedente, nonché i proventi derivanti dalla loro escussione o realizzo.».
3.209. Lorenzin.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. All'articolo 23 del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, comma 4, lettera a), le parole: «pari ad almeno il 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari ad almeno il 20 per cento».
  6-ter. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli verifica, alla scadenza del biennio successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 26 Pag. 130ottobre 1995, n. 504, comma 4, lettere a) e b) e, in caso di motivate condizioni organizzative, finanziarie, economiche, logistiche e territoriali, dichiarate dal soggetto gestore, che non hanno consentito il raggiungimento delle prescrizioni e requisiti, l'Agenzia adotta un provvedimento di autorizzazione temporanea alla gestione del deposito fiscale assegnando un termine non superiore a sei mesi per adeguarsi. Decorso inutilmente tale termine, l'attività non si intende autorizzata. L'efficacia dei provvedimenti emanati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli ai sensi del citato articolo 23, comma 4 e non ancora definitivi alla data del 31 dicembre 2021, è prorogata di un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3.109. Buratti.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2022»;

   b) al secondo periodo, le parole: «15 novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «15 novembre 2022»;

   c) al terzo periodo, le parole: «15 novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «15 novembre 2022».

  6-ter. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all'11 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è aumentata all'11 per cento.
*3.219. Navarra, Ubaldo Pagano.
*3.231. Trancassini, Prisco, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.
*3.457. Pella, Mandelli, D'Attis, Cannizzaro, Milanato.
*3.475. D'Ettore.
*3.116. Dal Moro, Ubaldo Pagano, Benamati.
*3.200. Lazzarini, Bitonci, Gusmeroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Cavandoli, Covolo, Tiramani.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2022»;

   b) al secondo periodo, le parole: «15 novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022»;

   c) al terzo periodo, le parole: «15 novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».

  6-ter. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all'11 per cento e l'aliquota di cui all'articoloPag. 131 7, comma 2, della medesima legge è aumentata all'11 per cento.
**3.449. D'Attis, Pella, Prestigiacomo.
**3.129. Fornaro, Fassina.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2022»;

   b) al secondo periodo, le parole: «15 novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022»;

   c) al terzo periodo, le parole: «15 novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».

  6-ter. Agli oneri di cui al comma 6-bis, quantificati in 200 milioni di euro per l'anno 2022 e a 115 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3.448. Mandelli, D'Attis, Pella, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2022»;

   b) al secondo periodo, le parole: «15 novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022»;

   c) al terzo periodo, le parole: «15 novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».

  6-ter. All'onere derivante dal comma 6-bis, pari 74 milioni di euro annui dall'anno 2025 all'anno 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.105. Buratti, Fragomeli, Boccia, Bonomo, Ciagà, Sani, Topo.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2022»;

   b) al secondo periodo, le parole: «15 novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022»;

   c) al terzo periodo, le parole: «15 novembre 21» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».

  6-ter. Rimane ferma l'applicazione a quanto previsto dal comma 6-bis delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1123, della legge 30 dicembre 2020 n. 178.
  6-quater. Agli oneri derivanti dai commi 6-bis e 6-ter si provvede ai sensi dell'articolo 24.
3.447. Giacomoni, Pella.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 Pag. 132febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2022»;

   b) al secondo periodo, le parole: «15 novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «15 novembre 2022»;

   c) al terzo periodo, le parole: «15 novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «15 novembre 2022».
3.478. Gagliardi.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2022»;

   b) al secondo periodo, le parole: «15 novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022»;

   c) al terzo periodo, le parole: «15 novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».
3.276. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al secondo periodo, le parole: «15 novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;

   b) al terzo periodo, le parole: «15 novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

  6-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 6-bis, pari a 9 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3.156. Buratti.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 39-terdecies, comma 3, le parole: «1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2023»; le parole: «1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2024»;

   b) all'articolo 62-quater, comma 1-bis, le parole: «1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2023»; le parole: «1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2024».

  6-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 6-bis si provvede mediante variazioni delle componenti e delle misure di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, anche al fine di un ravvicinamento del livello di tassazione e della struttura fiscale a quelli mediamente applicati negli Stati membri dell'Unione europea. Le variazioni delle componenti e delle misure di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, sono stabilite in misura tale da assicurare gettito su base annua non inferiore a 75 milioni di euro per l'anno 2022 e a 75 milioni di euro per l'anno 2023.
  6-quater. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembrePag. 133 2014, n. 188, finalizzato a stabilire le variazioni di cui al comma 2 è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3.104. Buratti, Nardi, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Soverini, Zardini.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 39-terdecies, comma 3, le parole: «1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2023»; le parole: «1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2024»;

   b) all'articolo 62-quater, comma 1-bis, le parole: «1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2023»; le parole: «1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2024»

  6-ter. Agli oneri di cui al comma 6-bis, pari a 75 milioni di euro per l'anno 2022 e a 75 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.103. Buratti, Nardi, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Soverini, Zardini.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: «31 dicembre 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
  6-ter. All'articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: «31 dicembre 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
  6-quater. Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dai commi 6-bis e 6-ter, nel limite di spesa complessivo di 1.500.000 euro per l'anno 2022.
3.100. Trano.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. Per le imprese del settore dello spettacolo, la moratoria straordinaria prevista all'articolo 56, comma 2, lettera c), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per la parte concernente il pagamento delle rate dei mutui in scadenza prima del 31 dicembre 2021, è prorogata sino al 30 giugno 2022.
  6-ter. Per le finalità di cui al comma 6-bis la dotazione della sezione speciale del Fondo di garanzia PMI di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2021.
  6-quater. All'onere derivante dal comma 6-ter, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.272. Carbonaro, Vacca.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. Per la promozione, attraverso lo strumento dei voucher per la digitalizzazione di cui all'articolo 6, commi da 1 a 3, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, dell'acquisto di software, hardware o servizi finalizzati alla digitalizzazione di micro, piccole e medie imprese, lo stanziamento di cui al comma 2 del citato articolo 6 è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
  6-ter. All'onere derivante dal comma 6-bis, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo Pag. 134di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.323. Giarrizzo, Alaimo.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 706 le parole: «31 marzo 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;

   b) al comma 707 le parole: «82,5 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «330 milioni di euro per l'anno 2022».

  6-ter. All'onere di cui al comma 6-bis, quantificato in 244,5 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3.453. Paolo Russo.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 1, comma 706, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «31 marzo 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

  Conseguentemente, il fondo di cui al comma 707 della medesima legge n. 234 del 2021 è incrementato di 247,5 milioni di euro per l'anno 2022. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3.432. D'Attis, Pella, Prestigiacomo, Cannizzaro, Mandelli, Paolo Russo.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 1, comma 706, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «31 marzo 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 1, comma 707, della legge n. 234 del 2021 è incrementato di 82,5 milioni di euro per l'anno 2022. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.
3.431. D'Attis, Pella, Prestigiacomo, Cannizzaro, Mandelli, Paolo Russo.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 1, comma 706, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «31 marzo 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

  Conseguentemente, il fondo di cui al comma 707 della medesima legge è incrementato di 247,5 milioni di euro.
3.26. Ruffino.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 1, comma 706, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «31 marzo 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
3.51. Corda, Forciniti, Trano, Costanzo.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini di impugnazione degli atti di accertamento, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti d'imposta, di liquidazione e di rettifica, per i quali i termini di decadenza scadono tra l'8 marzo e il 31 dicembre 2020, emessi entro il 31 dicembre 2020 e notificati nel 2021, sono sospesi sino al 31 dicembre 2021.Pag. 135
  6-ter. Al decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, l'articolo 3-bis è abrogato.
3.460. Pella, Milanato.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «Sino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Sino al 31 dicembre 2022».
  6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, valutati in 24,9 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.178. Bitonci, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
*3.106. Buratti, Fragomeli, Boccia, Bonomo, Ciagà, Sani, Topo.
*3.167. Dal Moro.
*3.277. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.
*3.239. Bellucci, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Il termine di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, relativo agli incentivi per la valorizzazione edilizia e disposizioni in materia di vigilanza assicurativa, è differito al 31 dicembre 2022.
3.215. Vazio, Lacarra, Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. All'articolo 38, comma 12, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: «4 milioni di euro per l'anno 2020» sono aggiunte le seguenti: «e di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024».
  6-ter. Agli oneri di cui al comma 6-bis, pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.322. Giarrizzo, Alaimo.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 1, comma 1012, della legge 31 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «degli anni 2022 e 2023» sono inserite le seguenti: «e 2024». All'onere derivante dal presente comma, pari a 200.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*3.128. Fassina, Fornaro.
*3.464. Pettarin.
*3.218. Lacarra.
*3.184. Badole, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 1, comma 53, numero 2), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le Pag. 136parole: «1° aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2022».
**3.72. Gadda, Marco Di Maio, Del Barba.
**3.348. Caretta, Ciaburro, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.
**3.203. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
**3.37. Cenni, Incerti, Critelli, Avossa, Cappellani, Frailis.
**3.484. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 718, sono inseriti i seguenti:

   «718-bis. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 125, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, alle SIIQ sono assimilate le società residenti in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni i cui titoli di partecipazione siano negoziati in uno dei mercati regolamentati di cui al comma 119 e comunque anche in Italia, le quali svolgano in via preponderante l'attività di locazione immobiliare, siano soggette all'obbligo di distribuire la maggior parte del risultato dell'attività di locazione immobiliare come determinato in conformità alla normativa dello Stato di residenza della società, e che siano inoltre soggette a regimi fiscali speciali.”;

   b) al comma 141-bis:

    1) al primo periodo, le parole: “sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze adottato ai sensi del comma 1 dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917” sono sostituite con le seguenti: “consentono un adeguato scambio di informazioni e che rispettano i requisiti di cui al secondo periodo del comma 125”;

    2) al secondo periodo, le parole: “20 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “5 per cento”;

   c) dopo il comma 141-bis è inserito il seguente: “141-ter. I conferimenti della totalità degli attivi e dei passivi costituenti stabili organizzazioni di cui al comma 141-bis in favore di società che abbiano optato per il regime speciale di cui al comma 125 comportano lo scioglimento della stabile organizzazione conferente e la diretta imputazione della partecipazione nella società conferitaria alla casa-madre estera. I predetti conferimenti non costituiscono realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni conferiti. Tuttavia, la casa-madre cui viene imputata la partecipazione nella società conferitaria deve assumere, quale valore delle partecipazioni ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell'universalità di beni e diritti conferita e la società conferitaria subentra nella posizione della conferente in ordine agli elementi dell'universalità stessa. Ai predetti conferimenti si applica, in ogni caso, il trattamento fiscale di cui al comma 140-ter in relazione all'intero patrimonio conferito. In conseguenza delle operazioni di cui ai periodi precedenti, le riserve in sospensione d'imposta presenti nel fondo di dotazione della stabile organizzazione che viene chiusa, incluse quelle tassabili solo in caso di distribuzione, sono ricostituite nelle riserve disponibili del patrimonio netto della società conferitaria, compreso il capitale sociale, nel primo bilancio di esercizio successivo al conferimento e il vincolo precedentemente gravante sul fondo di dotazione viene meno senza alcun effetto impositivo in capo alla stabile organizzazione conferente. La diretta imputazione della partecipazione nella società conferitaria alla casa-madre estera a seguito della restituzionePag. 137 alla stessa del fondo di dotazione e della chiusura della stabile organizzazione in Italia non produce alcun effetto impositivo. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto l'imputazione della partecipazione alla casa-madre costituisce, in ogni caso, operazione non rilevante ai fini del calcolo del pro-rata di detraibilità ai sensi dell'articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. I conferimenti di cui ai periodi precedenti non interrompono il regime di tassazione di gruppo di cui agli articoli 117 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, cui partecipa la stabile organizzazione in veste di consolidante. A seguito del conferimento e della contestuale chiusura della stabile organizzazione, la società conferitaria assume la veste di consolidante in luogo della stabile organizzazione, subentrandole in tutte le posizioni soggettive rilevanti nell'ambito del persistente regime di tassazione di gruppo”.

   718-ter. I redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti da contratti di assicurazione sulla vita di cui al ramo I del comma 1 dell'articolo 2 del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, da assoggettare a ritenuta, ai sensi dell'articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, o a imposta sostitutiva, ai sensi dell'articolo 26-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono determinati al netto della quota dei proventi degli investimenti qualificati di cui ai commi 88 e 89 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, iscritti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle attività della gestione separata istituita dalla compagnia di assicurazione, per un ammontare non superiore all'1 per cento delle attività della gestione separata risultanti nel rendiconto del periodo precedente. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per determinare la quota dei proventi di cui al periodo precedente.».
3.82. Ungaro, Marco Di Maio, Del Barba.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. L'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 25 settembre 2021 è prorogata al 1° settembre 2024.
*3.220. Navarra.
*3.232. Trancassini, Prisco, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.
*3.458. Mandelli, Pella, Sarro, Milanato, Cannizzaro.
*3.476. D'Ettore.
*3.201. Binelli, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
*3.117. Dal Moro, Sani.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Per il settore delle telecomunicazioni, nel caso in cui il soggetto titolare dell'atto di concessione del suolo pubblico non abbia alcun rapporto diretto con l'utente finale ma si limiti, tramite la sua infrastruttura, a permettere ai soggetti titolari del contratto di vendita di distribuire il bene al cliente finale, l'interpretazione di cui all'articolo 5, comma 14-quinquies, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, non si applica fino al 31 dicembre 2022. Per tali soggetti, nell'anno 2022, il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro onnicomprensivi ai sensi dell'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
**3.90. Zordan.
**3.233. Butti, Trancassini, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.
**3.29. Pizzetti.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma Pag. 13814-quinquies, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, fino al 31 dicembre 2022 l'interpretazione autentica si intende riferita esclusivamente ai settori dell'energia elettrica e del gas.
*3.91. Capitanio, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*3.234. Butti, Trancassini, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.
*3.30. Pizzetti.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 201, è aggiunto il seguente:

   «201-bis. Le risorse del fondo di cui al comma 201 sono conservate nel conto dei residui per l'anno 2022. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto e fabbisogno, quantificati in 85.000 euro per il medesimo anno, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».
3.204. Nardi.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo la lettera n-bis), è inserita la seguente:

   «n-ter) in attesa dell'autorizzazione della Commissione europea, di cui al precedente comma, i suddetti fondi costituiti da contributi pubblici possono essere utilizzati, venendo meno ogni vincolo originario di destinazione, per la concessione alle piccole e medie imprese consorziate o socie sia di garanzie, sia di finanziamenti oppure per operazioni finalizzate alla rinegoziazione e al consolidamento di finanziamenti ai sensi del presente articolo ovvero per la copertura degli interventi in garanzia degli stessi confidi escussi per l'inadempimento delle imprese con ricavi nell'esercizio 2020 non superiori a 5 milioni di euro che abbiano avuto nel 2020 o nel 2021 una riduzione del fatturato pari almeno al trenta per cento rispetto alla media dei fatturati degli anni 2016 2017, 2018 e 2019. Alle imprese e, nell'ipotesi di copertura degli interventi in garanzia, ai confidi beneficiari si applica il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013. I fondi restano nella titolarità degli enti pubblici eroganti per essere loro restituiti, al netto delle perdite sulle operazioni effettuate, trascorsi trent'anni dall'entrata in vigore della presente disposizione. In caso di liquidazione anche giudiziale dei confidi il relativo credito è subordinato a quelli degli altri creditori. I fondi sono computati nel patrimonio di vigilanza dei confidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 395. Con decreto non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti criteri uniformi di rendicontazione verso gli enti titolari dei fondi per le utilizzazioni sopra previste. Il predetto decreto può contenere altre modalità per l'applicazione della presente misura».
3.300. Martinciglio, Faro.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 6, comma 1, primo periodo, le parole: «alla data del 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2021».

   b) all'articolo 7, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «31 dicembre 2020» sono inserite le seguenti: «e al 31 dicembre 2021».
*3.229. Trancassini, Prisco, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.

Pag. 139

*3.473. D'Ettore.
*3.114. Dal Moro, Benamati.
*3.198. Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
*3.455. Mandelli, Cannizzaro, Pella, Prestigiacomo, Milanato.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1028, le parole: «dal 1° luglio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di attuazione dello standard DVB-T2 codifica HVEC»;

   b) al comma 1032, le parole: «, dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022 e, comunque, non prima della data di attuazione del DVB T2 con codifica HEVC direttamente correlata ai relativi bandi di assegnazione della capacità trasmissiva e attuazione della nuova pianificazione numerica sul telecomando LCN».

  6-ter. Nel periodo di transizione dal DVB-T al T2 codifica HEVC, per assicurare all'emittenza locale il regolare proseguimento dell'esercizio e servizio all'utenza è assegnata una frequenza aggiuntiva coordinata a quelle previste dalla pianificazione di primo e secondo livello. Per evitare fenomeni di accaparramento, la capacità trasmissiva assegnata agli FSMA locali è equamente ripartita fra i concorrenti fino al minimo tecnico per trasmettere un programma con modalità SD (Standard Definition). La eventuale capacità trasmissiva in esubero è assegnata mediante bando ministeriale. Per sopperire alla carenza di frequenze destinate allo sviluppo della radio digitale DAB (Digital Audio Broadcasting) in tutto il territorio nazionale inserire il canale 13 della banda VHF nel Piano di assegnazione delle frequenze. Gli operatori di rete nazionali e locali hanno l'obbligo di ospitare sulle reti del DVB-T2 i Fornitori di Contenuti Media Audiovisivi (FSMA) locali interessati ad essere veicolati sulla piattaforma digitale abbinata al digitale televisivo Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) a condizioni eque e trasparenti secondo specifica normativa da emanare in concomitanza della transizione digitale DVB-T2 cura dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
3.132. Lucaselli, Prisco, Trancassini, Montaruli, Rampelli.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Alle province che, alla data del 31 dicembre 2021, hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto, è attribuito, per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024, un contributo nell'importo complessivo di 15 milioni di euro annui. Il contributo di cui al periodo precedente è ripartito, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo criteri e importi da definire, su proposta dell'Unione delle province italiane, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da conseguire entro il 31 gennaio 2022. Qualora l'intesa non sia raggiunta, ovvero non sia stata presentata alcuna proposta, il decreto è comunque adottato, entro il 10 febbraio 2022, ripartendo il contributo stesso in proporzione alla massa passiva residua da ripianare.
*3.401. Paolo Russo, Sarro, Pella, Milanato.
*3.271. Boccia, Ubaldo Pagano, Navarra, De Menech, Miceli.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Al comma 866, articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera b) è soppressa.
**3.281. Iezzi, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Pag. 140Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
**3.270. Miceli, Navarra, De Menech.
**3.399. Paolo Russo, Sarro, Pella, Milanato.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera f-bis), sono inserite le seguenti:

   «f-ter) acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90;

   f-quater) “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi e realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili, di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».
3.101. Gavino Manca, Benamati, Bonomo, Nardi, Soverini, Zardini.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. Ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 9-ter, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».
  6-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 68 del presente decreto. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti e i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dalla presente disposizione.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 3 (Diritti sociali e politiche sociali per la famiglia), programma 3.2, azione 9, Reddito di cittadinanza:

   2021:

    CP: – 90.000.000;
    CS: – 90.000.000.

   2022:

    CP: – 90.000.000;
    CS: – 90.000.000.

   2023:

    CP: – 90.000.000;
    CS: – 90.000.000.
3.225. Deidda, Prisco, Trancassini, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini di cui al primo periodo, sono da intendersi ricomprese nell'ambito degli investimenti per la progettazione e realizzazione anche le spese sostenute per attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, ivi inclusi studi, analisi, attività di supporto amministrativo alle strutture operative, azioni di informazione e comunicazione, consultazione degli stakeholders, nonché spese legate a reti informatiche destinate all'elaborazione e allo scambio delle informazioni».
3.208. Topo.

Pag. 141

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. Al comma 2, dell'articolo 8 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: «a decorrere dal 15 gennaio 2020» sono sostituite dalla seguenti: «a decorrere dal 15 gennaio 2023» e sono aggiunte, in fine, i seguenti periodi: «Ai soggetti che, pur avendo diritto al rinvio, non ne hanno fatto richiesta, si applica la riduzione degli importi dovuti nella misura di cui al presente comma. Il maggior versamento effettuato è rimborsato, anche attraverso rateizzazione in cinque anni, nel limite di 15 milioni annui, per gli anni da 2023 a 2027. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma.».
  6-ter. All'onere derivante dal comma 6-bis, valutato in 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.342. Patassini, D'Eramo, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 11-sexiesdecies, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le parole: «1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2023».
3.115. Dal Moro.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Gli enti locali possono utilizzare fino al 31 dicembre 2022, anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria del bilancio, gli avanzi vincolati eventualmente formatisi per il mancato utilizzo di risorse statali o regionali assegnate nel 2020 e nel 2021 per motivi collegati al contrasto degli effetti sanitari, economici e sociali dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, fermi restando gli eventuali vincoli di destinazione indicati dalle norme di assegnazione. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione previsti dalle norme vigenti con riferimento al 2021, in attesa dell'estensione della rendicontazione stessa agli utilizzi ulteriori dei fondi in questione disposti dal presente comma.
3.205. Ubaldo Pagano, Fragomeli.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Al comma 161 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di proroga dell'agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione per il Sud, dopo le parole: «si applica fino al 31 dicembre 2029» sono aggiunte le seguenti: «e, in ogni caso, si applica nel territorio dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e nei comuni ricadenti in un'area di crisi industriale complessa delle regioni Marche, Umbria e Lazio». Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, valutati in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 100 milioni di euro per gli anni 2028 e 2029 e 20 milioni di euro per l'anno 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.340. Patassini, D'Eramo, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

Pag. 142

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 18-quater, commi 1 e 3, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022».
*3.335. Patassini, D'Eramo, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
*3.108. Topo.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Al fine di sostenere ed incentivare l'adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro e in considerazione del protrarsi dell'emergenza sanitaria connessa alla diffusione da COVID-19, al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 120:

    1) al comma 1 dopo la parola: «2020» sono inserite le seguenti: «, 2021 e 2022»;

    2) al comma 2, primo periodo, le parole: «dal 1° gennaio al 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2021 e 2022»;

   b) all'articolo 122, comma 1, dopo le parole: «intermediari finanziari.» sono aggiunte le seguenti: «Il termine di cui al primo periodo è prorogato per i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui all'articolo 120 del presente decreto al 31 dicembre 2022.»
3.325. Invidia.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Nelle more dell'attuazione del piano di verifiche di cui alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, all'articolo 21, comma 1, lettera a), nonché in ragione delle peculiari condizioni giuridiche applicabili agli immobili di riferimento, la base imponibile per il calcolo dell'IVIE relativa agli immobili ubicati nel Regno Unito posseduti da soggetti fiscalmente residenti in Italia corrisponde al valore catastale, ottenuto sulla base delle tabelle di conversione, qualora l'immobile sia stato acquistato anteriormente al 1° gennaio 2021. In attesa del perfezionamento degli accordi di cooperazione viene prorogata, per gli immobili acquistati prima del 31 dicembre 2021 e fino al 31 dicembre 2022, la disciplina previgente. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3.83. Ungaro, Del Barba, Marco Di Maio.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Nelle more dell'attuazione del piano di verifiche di cui alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, all'articolo 21, comma 1, lettera a), nonché in ragione delle peculiari condizioni giuridiche applicabili agli immobili di riferimento, per i soli anni 2021, 2022 e 2023 la base imponibile per il calcolo dell'IVIE relativa agli immobili ubicati nel Regno Unito posseduti da soggetti fiscalmente residenti in Italia corrisponde al valore catastale, ottenuto sulla base delle tabelle di conversione, qualora l'immobile sia stato acquistato anteriormente al 1° gennaio 2021.
3.84. Ungaro, Del Barba, Marco Di Maio.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Ai fini dell'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, per gli interventi di adozione di misure antisismiche, la cui procedura autorizzativa ha avuto avvio tra il 1° maggio 2019 e il 16 gennaio 2020, nelle zone classificate a rischio sismico 2 e 3, ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Pag. 143n. 108 dell'11 maggio 2006, l'asseverazione di cui all'articolo 3 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 28 febbraio 2017, n. 58, così come successivamente modificato, può essere protocollata anche successivamente alla data di deposito della richiesta autorizzativa, e comunque non oltre la data di inizio dei lavori.
3.217. Ubaldo Pagano, Lacarra.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2022» e le parole: «limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile» sono soppresse.
  6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3.296. Ruocco, Martinciglio, Buompane.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «31 dicembre 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».
*3.145. Trancassini, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.
*3.375. Lupi.
*3.418. Squeri, Calabria, Milanato, Paolo Russo, Sarro, Tartaglione, Gentile, Cannizzaro, D'Attis, Prestigiacomo, Pella, Torromino, Porchietto, Polidori, Giacometto.
*3.93. Lotti.
*3.99. Trano.
*3.85. Vitiello, Del Barba, Marco Di Maio.
*3.480. Baratto.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. I termini previsti all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, sono differiti alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.
3.107. Buratti, Fragomeli, Boccia, Bonomo, Ciagà, Sani, Topo.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. I termini previsti all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, sono differiti al 31 marzo 2022, data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.
3.48. Casu, Gariglio.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Le misure previste dall'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, sono prorogate fino al 31 marzo 2022. Le disposizioni di cui al presente comma operano in conformità all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono essere integrate le disposizioni operative del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 Pag. 144del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3.46. Villarosa.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Le misure previste dall'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono prorogate fino al 31 marzo 2022. Le disposizioni di cui al presente comma operano in conformità all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono essere integrate le disposizioni operative del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.
3.45. Villarosa.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Le misure previste dall'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono prorogate fino al 31 marzo 2022. Le disposizioni di cui al presente comma operano in conformità all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono essere integrate le disposizioni operative del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
3.47. Villarosa.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

  6-bis. In considerazione dei ritardi nell'aggiornamento dei registratori telematici alla versione 7.0 del software di riferimento, l'Agenzia dell'entrate, con propri provvedimenti, dispone la proroga al 30 giugno 2022 del termine per l'adeguamento degli strumenti tecnologici per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, provvedendo ad accettare fino a quella data, le trasmissioni con il software precedente. Le sanzioni connesse al ritardo nell'installazione dell'aggiornamento, applicate dal 1° febbraio 2022 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono nulle.
3.412. Squeri, Calabria, D'Attis, Paolo Russo, Prestigiacomo, Porchietto.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Con riferimento gli accordi sottoscritti prima del 4 giugno 2021, le fatture elettroniche trasmesse e ricevute dal Sistema di interscambio dell'Agenzia delle entrate continuano a essere portate in conservazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, recante disposizioni sulle modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto, fino alla comunicazione esplicita di un recesso da parte del contribuente, anche attraverso i suoi incaricati o delegati, ovvero fino alla risoluzione dell'accordo.
3.298. Martinciglio.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Il comma 7 dell'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è abrogato.
3.378. Buratti.

Pag. 145

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. All'articolo 1, comma 17, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «31 dicembre 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2022».
  6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3.297. Martinciglio, Faro.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 1, comma 808, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I soggetti che alla data di entrata in vigore della legge n. 160 del 2019 erano già iscritti all'Albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997 sono esonerati dall'obbligo di adeguare il proprio capitale sociale alle modalità di versamento solo in danaro o tramite polizza assicurativa o fideiussione bancaria introdotte dal comma 807, fermo restando il rispetto delle misure minime richieste, e fatta salva la possibilità di diminuzione del capitale sociale per tutta o parte della quota eccedente».
3.212. Topo.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. Il termine previsto al 16 dicembre 2022, della seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativamente agli immobili e relative pertinenze destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, è prorogato al 30 giugno 2023, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
  6-ter. All'onere derivante dal comma 6-bis, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.301. Alemanno.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Il comma 749 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, è sostituito dal seguente:

   «749. L'imposta municipale propria non si applica ai fabbricati di civile abitazione (ERP) posseduti dagli Istituti autonomi per le case popolari (ex IACP) o degli Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, destinati all'assistenza abitativa, essendo assimilabili per finalità e caratteristiche agli alloggi sociali definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, indipendentemente dall'effettiva assegnazione o locazione.»
3.316. Donno, D'Orso.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Al comma 846 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ferme restando le facoltà di cui ai periodi precedenti, in considerazione dell'incertezza nella determinazione della base d'asta, gli enti locali possono prorogare fino al 31 dicembre 2025 l'affidamento del servizio di accertamento e riscossione del canone unico in capo al soggetto o ai soggetti cui risulta affidato il servizio alla data del 31 dicembre 2021, anche per effetto di eventuali proroghe tecniche e anche previa sospensione di procedure di affidamento già in corso.».
*3.25. Ruffino.

Pag. 146

*3.283. Iezzi, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*3.255. Miceli.
*3.393. Pella, Sarro, Calabria, Milanato.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 112, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «Limitatamente al periodo d'imposta 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Limitatamente ai periodi d'imposta 2022 e 2023».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 12,2 milioni di euro per l'anno 2022 e in 1,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
**3.324. Barzotti.
**3.222. Murelli, Giaccone, Durigon, Caffaratto, Legnaioli, Moschioni, Snider.
**3.371. Lupi.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 112, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «Limitatamente al periodo d'imposta 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Limitatamente ai periodi d'imposta 2020, 2021 e 2022».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 12,2 milioni di euro per l'anno 2022 e in 1,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3.140. Lucaselli, Prisco, Trancassini, Montaruli, Rampelli.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Sono annullati per i debiti di importo residuo, gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2020, alla data di entrata in vigore del presente decreto.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 500 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante le disposizioni di cui all'articolo 77, comma 10, lettera h), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
3.319. Misiti.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione degli immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i cui proprietari abbiano presentato richiesta di parere alla Soprintendenza entro la data del 1° novembre 2021 e, sono in attesa di riscontro ovvero, pur avendo ricevuto riscontro vi è l'impossibilità di terminare i lavori entro la data del 31 dicembre 2021, per i quali l'aliquota di detrazione è prorogata sino al 2023 al 90 per cento.»
3.274. Donno, D'Orso.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. La detrazione di cui all'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, spetta unicamente ove gli interventi siano ultimati entro sei mesi dalla fine dell'esercizio finanziario in cui sono state documentate le relative spese sostenute.
3.299. Alemanno.

Pag. 147

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, relativo alle concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale, dopo le parole: «non può essere inferiore a euro 500» sono inserite le seguenti: «Dal 1° gennaio 2022,l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime per qualsiasi tipologia di attività avente natura non imprenditoriale, non può essere inferiore ad euro 500».
3.471. Gagliardi.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, relativo alle concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale, le parole: «Per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2021 e 2022».
3.470. Gagliardi.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «negli esercizi 2018, 2019, 2020 e 2021 è altresì differito» sono sostituite dalle seguenti: «negli esercizi 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 è altresì differito» e le parole: «al primo, al secondo, al terzo e al quarto anno immediatamente successivi» sono sostituite dalle seguenti: «al primo, al secondo, al terzo, al quarto, al quinto anno e al sesto anno immediatamente successivo».
*3.400. Paolo Russo, Sarro, Pella, Milanato.
*3.282. Iezzi, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i termini previsti dall'articolo 18, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono così prorogati per l'anno 2022:

   a) il rendiconto relativo all'anno 2021 è approvato da parte del consiglio entro il 30 settembre 2022, con preventiva approvazione da parte della giunta entro il 30 giugno 2022;

   b) il bilancio consolidato relativo all'anno 2021 è approvato entro il 30 novembre 2022.

  6-ter. Per l'anno 2022, il termine previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'adozione dei bilanci di esercizio dell'anno 2021 degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), e lettera c), del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 è prorogato al 30 giugno 2022.
  6-quater. I termini di cui all'articolo 32, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono così modificati per l'anno 2022:

   a) i bilanci di esercizio dell'anno 2021 degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), e lettera c), del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il 31 luglio 2022;

   b) il bilancio consolidato dell'anno 2021 del Servizio sanitario regionale è approvato dalla giunta regionale entro il 30 settembre 2022.
3.54. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i termini previsti dall'articolo 18, comma 1, lettere b) Pag. 148e c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono così prorogati per l'anno 2022:

   a) il rendiconto relativo all'anno 2021 è approvato da parte del consiglio entro il 30 settembre 2022, con preventiva approvazione da parte della giunta entro il 30 giugno 2022;

   b) il bilancio consolidato relativo all'anno 2021 è approvato entro il 30 novembre 2022.
*3.407. Pella.
*3.291. Faro.
*3.350. Ciaburro, Caretta, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «15 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «15 giugno 2022»;

   b) le parole: «fino al 31 dicembre 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022».
3.311. Currò, Faro.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013 n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014, anche per l'anno 2021 e 2022, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 dicembre dei medesimi anni.
3.414. Cattaneo, D'Attis, Paolo Russo, Calabria, Tartaglione, Prestigiacomo, Gentile, Squeri, Porchietto, Polidori, Torromino.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014, anche per l'anno 2022, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2021.
3.302. Cancelleri, D'Orso, Faro.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 1, comma 601, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Esclusivamente per le operazioni di rinegoziazione di cui al presente comma, non si applica la verifica di cui all'articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. In deroga al termine di cui al primo periodo, le regioni interessate possono trasmettere la domanda a firma congiunta di cui al medesimo periodo entro il 30 marzo 2022».
3.428. Pella, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Paolo Russo.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 5-ter dell'articolo 40 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, che prevedono un canone forfetario di 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente per gli operatori che forniscono servizi di pubblica utilità di reti ed infrastrutture Pag. 149di comunicazione elettronica, decorre a partire dal 1° gennaio 2023.
3.92. Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 23, comma 12, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «l'autorizzazione di cui al medesimo comma viene sospesa fino a quando ne sia comprovato il ripristino entro il termine di un anno» sono sostituite dalle seguenti: «l'autorizzazione di cui al medesimo comma viene temporaneamente ritenuta vigente per consentirne solo il coerente adeguamento entro il termine massimo di ventiquattro mesi».
*3.89. Marco Di Maio, Del Barba.
*3.112. Dal Moro.
*3.163. Dal Moro.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

  6-bis. Le disposizioni dell'articolo 163 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogate per gli importi dovuti per il periodo contabile del mese di giugno 2022. I soggetti obbligati sono autorizzati a versare gli importi relativi al mese di giugno 2022 entro il 30 novembre 2022, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno.
3.450. D'Attis.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. In ragione del perdurare dell'emergenza dovuta alla situazione epidemiologica conseguente alla diffusione pandemica del virus SARS-CoV-2, all'articolo 40-bis, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «13 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «26 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022».
  6-ter. All'articolo 40-bis, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
3.96. Trano.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 19-ter del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo le parole: «1° gennaio 2023» sono inserite le seguenti: «con esclusione dei prodotti di Monopolio e concessione dello Stato, venduti dalle rivendite autorizzate, identificate con il codice ATECO 47.26.00, con aggi fissi».
3.362. Trancassini, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. All'articolo 34-bis, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «a decorrere dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2022»;

   b) le parole: «pari ad euro 1.032.914» sono sostituite dalle seguenti: «pari ad euro 2.000.000».

  6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, valutati in 1 milione di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.87. Del Barba, Marco Di Maio.

Pag. 150

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. All'articolo 34-bis, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «a decorrere dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2022»;

   b) le parole: «pari ad euro 1.032.914» sono sostituite dalle seguenti: «pari ad euro 2.000.000».

  6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, valutati in 967.086 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.59. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 34-bis, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «a decorrere dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2022»;

   b) le parole: «pari ad euro 1.032.914» sono sostituite dalle seguenti: «pari ad euro 2.000.000».
*3.236. Bellucci, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.
*3.452. Mandelli, Paolo Russo, Pella.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, comma 29, lettera b) le parole: «fatta eccezione per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160» sono soppresse;

   b) all'articolo 1, comma 39, le parole: «nell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022, 2023 e 2024».
3.273. Serritella.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. In ragione del perdurare dell'emergenza dovuta alla situazione epidemiologica conseguente alla diffusione pandemica del virus SARS-CoV-2, all'articolo 16, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;
  6-ter. All'articolo 16, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
3.95. Trano.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1054, le parole: «ovvero entro il 30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero entro il 31 dicembre 2022»;

   b) al comma 1056, le parole: «ovvero entro il 30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero entro il 31 dicembre 2022».
*3.440. Pella, Prestigiacomo.
*3.139. Lucaselli, Prisco, Trancassini, Montaruli, Rampelli.
*3.39. Cenni, Incerti, Critelli, Avossa, Cappellani, Frailis.
*3.320. Lovecchio.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 64, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni,Pag. 151 dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

   b) al comma 3, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
3.309. Martinciglio, De Carlo, Terzoni, Tuzi, Faro.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 1, comma 24, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «è presentata entro il 10 settembre 2021», sono sostituite dalle seguenti: «è presentata entro il 31 marzo 2022».
3.119. Pellicani.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. All'articolo 1 comma 24 del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «10 settembre 2021», sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2021».
  6-ter. I soggetti che hanno diritto ai benefici del fondo perduto cosiddetto «Fondo Perequativo» possono presentare le domande entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3.317. Grimaldi.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 1, comma 24, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «è presentata entro il 10 settembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «è presentata entro la scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi 2020 fissata al 30 novembre 2021».
3.118. Pellicani.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 21 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 5, la parola: «centotrenta» è sostituita dalla seguente: «centoquaranta»;

   b) al comma 7, lettera b), le parole: «tecnico-economica» sono soppresse.
3.285. Varrica, D'Orso.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 1, comma 452, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «degli anni 2019, 2020 e 2021» sono inserite le seguenti: «2022, 2023 e 2024».

  Conseguentemente, all'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*3.86. Marco Di Maio, Del Barba.
*3.451. Mandelli, Paolo Russo, Pella.
*3.60. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini.
*3.235. Bellucci, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Per l'anno 2022 la trasmissione telematica dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuata su parti comuni di edifici residenziali può essere effettuata dagli amministratori di condominio entro il termine del 15 aprile.
3.461. Rosso, Pella, D'Attis, Prestigiacomo.

Pag. 152

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «31 dicembre 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».
*3.466. Gagliardi.
*3.355. Foti, Prisco, Trancassini, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Le disposizioni di cui al comma 1-bis dell'articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, trovano applicazione anche per l'anno 2022 con riferimento al rendiconto della gestione 2021.
**3.102. Emanuela Rossini, Schullian, Plangger, Gebhard.
**3.349. Ciaburro, Caretta, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.
**3.58. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini.
**3.405. Pella.
**3.181. Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Sutto.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Ai commi 2, primo periodo, e 2-bis, primo periodo, dell'articolo 4 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «a maggio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «a marzo 2022».
3.479. Baratto.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 1, comma 29, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «o sulle parti comuni dell'edificio» sono inserite le seguenti: «, compresi quelli fatturati nel periodo tra il 12 novembre 2021 e il 31 dicembre 2021,».
3.179. Cavandoli, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 49, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022» e le parole: «1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2023».
*3.144. Trancassini, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.
*3.269. Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Boldi, Gusmeroli.
*3.374. Lupi.
*3.439. D'Attis, Squeri, Pella, Calabria, Milanato, Paolo Russo, Sarro, Tartaglione, Gentile, Cannizzaro, Prestigiacomo, Torromino, Porchietto, Polidori, Giacometto.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 19-ter del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, al comma 1, lettera b), le parole: «1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2030».
3.363. Trancassini, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 3, comma 11-quater, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: «31 Pag. 153dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
*3.420. Squeri, D'Attis, Calabria, Prestigiacomo, Paolo Russo, Torromino, Polidori.
*3.177. Patassini, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster.
*3.73. Moretto, Del Barba, Marco Di Maio.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 823, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche all'esercizio 2022 con riferimento alle risorse non utilizzate al 31 maggio del medesimo anno.
3.206. Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 1, comma 823, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 le parole: «Le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio» sono sostituite dalle seguenti: «Le risorse non utilizzate entro il 31 maggio 2022».
3.207. Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Al comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le parole: «al 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2019».
3.318. Misiti.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 122, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022».
3.120. Pellicani.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1116 le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;

   b) al comma 1117 dopo la parola: «2020» sono aggiunte le seguenti: «ed in 8,7 milioni di euro per l'anno 2022.»
3.409. Pella, Anna Lisa Baroni.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 1, comma 1056, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «entro il 30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2022».
3.370. Lupi.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
*3.354. Foti, Prisco, Trancassini, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.
*3.465. Gagliardi.
*3.332. Gribaudo, De Luca, Ubaldo Pagano, Madia, Viscomi, Bruno Bossio, Rizzo Nervo, Quartapelle Procopio, Pini, Schirò.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
3.67. Marco Di Maio, Del Barba.

Pag. 154

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Per l'anno 2022 il termine di cui all'articolo 1, comma 125-ter, primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, è prorogato al 1° gennaio 2023.
*3.199. Ribolla, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
*3.230. Trancassini, Prisco, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.
*3.456. Pella, Mandelli, D'Attis, Cannizzaro, Prestigiacomo, Paolo Russo, Milanato.
*3.474. D'Ettore.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 2 del decreto-legge n. 146 del 2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 215 del 2021 le parole: «centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».
3.357. Montaruli, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 2 del decreto-legge n. 146 del 2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 215 del 2021 le parole: «centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sedici mesi».
3.358. Montaruli, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 808, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è prorogato al 31 dicembre 2024.
3.162. Boccia.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 1, comma 706, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «commi da 2 a 5» sono sostituite dalle seguenti: «commi da 2 a 4» ed è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le disposizioni in materia di esonero di cui all'articolo 9-ter, comma 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022».
3.433. D'Attis, Pella, Prestigiacomo, Cannizzaro, Mandelli, Paolo Russo.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 1, comma 706, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «commi da 2 a 5» sono sostituite dalle seguenti: «commi da 2 a 4» ed è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le disposizioni in materia di esonero di cui all'articolo 9-ter, comma 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono prorogate fino al 30 giugno 2022».
3.434. D'Attis, Pella, Prestigiacomo, Cannizzaro, Mandelli, Paolo Russo.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 784 è inserito il seguente:

   «784-bis. Il fondo di cui al comma 784 è incrementato di 75 milioni di euro per il 2022 e di 150 milioni di euro a decorrere dal 2023, da ripartire a favore delle città metropolitane per due terzi in proporzione dei fabbisogni standard relativi alle funzioni esclusive delle città metropolitane e per un terzo sulla base dello schema di riparto approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard».
3.16. Ruffino.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 818 è sostituito dal seguente:

   «818. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di Pag. 155comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti»;

   b) il comma 837 è sostituito dal seguente:

   «837. A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti».
3.22. Ruffino.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

   «c) abbia deliberato ed eseguito dopo l'entrata in vigore del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 ed entro il 30 giugno 2022 un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato; per l'accesso alla misura prevista dal comma 12 l'aumento di capitale non è inferiore a 250.000 euro.»;

   b) al comma 9, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti nel primo semestre del 2022 il credito d'imposta di cui al comma 8 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, successivamente all'approvazione del bilancio per l'esercizio 2021 ed entro la data del 30 novembre 2022»;

   c) al comma 12, al primo periodo, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022» e dopo le parole: «entro i limiti della dotazione del Fondo» sono inserite le seguenti: «e nel limite massimo di 500 milioni di euro per le sottoscrizioni da effettuare nell'anno 2022»;

   d) al comma 18, le parole: «entro il 30 giugno 2021, fermo restando il limite massimo di cui al comma 12, primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2022».

  6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis nel limite di spesa di 500 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
3.437. Prestigiacomo, Pella.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono prorogate al 2022.
  6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, valutati in euro di 110 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3.438. Musella.

  Aggiungere, infine, il seguente comma:

  6-bis. Al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività preordinate alle finalità di cui al comma 4 dell'articolo 58-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157, il ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede Pag. 156ad erogare direttamente al Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare denominato «Previdenza Italia», istituito in data 21 febbraio 2011, al massimo entro il 31 marzo di ciascun anno, le risorse di cui al comma 5 del citato articolo 58-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157. In via transitoria per l'anno 2021, le risorse di cui al primo periodo sono erogate entro il 28 febbraio 2022.
3.429. Polverini.

  Aggiungere, infine, i seguenti commi:

  6-bis. Il comma 185 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito dal seguente:

   «185. Alle imprese che a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi 188, 189 e 190 in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili».

  6-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 6-bis, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di saldo netto da finanziare valutati in 640,5 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
3.442. Pella, D'Attis.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  6-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, in materia di agevolazioni per trasferimenti di interni fabbricati nei confronti di imprese di costruzione o di ristrutturazione, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
3.481. Cappellacci.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  6-bis. All'articolo 38-ter, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2022».
  6-ter. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 7 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.441. Prestigiacomo, Pella.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  6-bis. Al comma 148-ter dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in fine prima del punto sono aggiunte le seguenti parole: «per quanto attiene i contributi dell'anno 2019 e di otto mesi per quanto attiene i contributi dell'anno 2020».
3.443. D'Attis, Pella.

  Aggiungere in fine il seguente comma:

  6-bis. All'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32, le parole: «Fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2022».
3.35. Cenni, Incerti, Critelli, Avossa, Cappellani, Frailis.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Dopo il comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, è aggiungo il seguente:

   «4-bis. Le disposizioni del precedente comma non si applicano nei confronti dei Pag. 157soggetti non residenti di cui al comma 3-bis dell'articolo 24 del testo unico delle imposte sui redditi».
3.50. Schirò.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. A decorrere dal periodo tributario successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2022, all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al ventinovesimo comma, primo periodo le parole: «alla scadenza del termine utile per il pagamento stabilito con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463» sono sostituite dalle seguenti: «al momento della costituzione del presupposto impositivo coincidente con il termine del primo giorno del periodo d'imposta»;

   b) al ventinovesimo comma, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «La tassa automobilistica è corrisposta ogni anno, in un'unica soluzione. L'obbligazione tributaria è riferita a 12 mesi a decorrere dal mese di immatricolazione del veicolo. Il termine per il primo pagamento della tassa automobilistica è fissato nell'ultimo giorno del mese successivo a quello di immatricolazione ovvero di uscita da qualsiasi sospensione dell'obbligo tributario. Per le scadenze successive alla prima, il termine per il pagamento è fissato nell'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza. Il pagamento della tassa automobilistica può essere corrisposto per 4 mesi a decorrere dal mese di immatricolazione del veicolo, in base a quanto previsto dal decreto del Ministero delle finanze 18 novembre 1998, n. 462 recante “Regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463”. Nel caso di pagamento frazionato ciascun quadrimestre costituisce un'autonoma obbligazione tributaria. Se dovuta, contestualmente alla tassa automobilistica, viene assolta anche la tassa automobilistica dovuta per la massa rimorchiabile».
3.55. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Al comma 3 dell'articolo 10 del decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei confronti dei soggetti residenti all'estero titolari delle prestazioni di cui al primo periodo erogate sia in virtù della normativa nazionale italiana sia in applicazione di una convenzione internazionale di sicurezza sociale stipulata dall'Italia».
3.49. Schirò.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Ai fini di sostenere gli investimenti e a causa del perdurare della pandemia da COVID-19, non si applica per l'esercizio 2022, la disciplina prevista all'articolo 111, comma 2-novies, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

  Conseguentemente, è ridotto in misura corrispondente il contributo di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 per l'anno 2022 per l'importo spettante a ciascuna regione. Le regioni stanziano il medesimo importo per investimenti con le medesime finalità e secondo le modalità e procedure previste dai commi da 134 a 138, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 per l'anno 2022.
*3.403. Pella.
*3.57. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo le parole: «L'ammontare dell'imposta è fissato, con legge Pag. 158della regione entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo» sono sostituite dalle seguenti: «L'ammontare dell'imposta è fissato, con legge regionale in vigore entro il 30 settembre di ogni anno per l'anno successivo»;

   b) al secondo periodo le parole: «31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre».
**3.56. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini.
**3.404. Pella.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Ai fini dell'attribuzione di contributi agli enti locali, di natura corrente o in conto capitale, commisurati alla popolazione o alla fascia demografica di appartenenza, il riferimento al dato demografico comunale è quello più favorevole tra il dato più elevato e la media aritmetica della popolazione comunale risultante dagli ultimi tre censimenti permanenti effettuati dall'ISTAT.
*3.221. Iezzi, Bitonci, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*3.422. Pella, Milanato.

  Aggiungere in fine il seguente comma:

  6-bis. La certificazione di cui al comma 781 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 dell'avvenuta realizzazione degli investimenti effettuati nell'anno 2021, di cui al comma 780 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è effettuata entro il 31 maggio 2022.
3.2. Bartolozzi.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Al secondo comma dell'articolo 56 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «In considerazione del protrarsi dell'emergenza COVID-19, per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «In considerazione del protrarsi dell'emergenza COVID-19, per l'anno 2022».
3.406. Pella.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Proroga dei termini in materia di rivalutazione quote societarie)

  1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003 n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2022»;

   b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022»;

   c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».

  2. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all'11 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è aumentata all'11 per cento.
3.01. Fusacchia.

Pag. 159

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Contributi a fondo perduto per operatori ambulanti del commercio su aree pubbliche)

  1. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica «COVID-19», è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore degli operatori ambulanti del commercio su aree pubbliche.
  2. Il contributo a fondo perduto spetta, indipendente dal fatturato, ai titolari di autorizzazione e di concessione di posteggio e l'ammontare del contributo per singolo beneficiario è pari a 2.000 euro.
3.02. Corda, Forciniti, Trano, Costanzo.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Proroga di misure di sostegno alla liquidità delle imprese)

  1. All'articolo 1, comma 53, lettera a) della legge 30 dicembre 2021, n. 234, apportare le seguenti modificazioni:

   1) al numero 2, le parole: «1° aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2023»;

   2) al numero 4, le parole: «1° aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2023».
*3.03. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini.
*3.019. Sani, Fragomeli, Ubaldo Pagano, Boccia, Buratti, Ciagà, Topo.
*3.060. Albano, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.
*3.0119. Calabria, Sarro, Pella.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Proroga di misure di sostegno alla liquidità delle imprese)

  1. All'articolo 1, comma 53, lettera a) della legge 30 dicembre 2021, n. 234, apportare le seguenti modificazioni:

   1) al numero 2, le parole: «1° aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2023» e dopo le parole: «della legge 23 dicembre 1996, n. 662.» sono inserite le seguenti: «A decorrere dal 1° aprile 2022, la garanzia del Fondo può essere rilasciata, su richiesta del soggetto beneficiario e ferma restando la sussistenza dei requisiti previsti per l'accesso al Fondo, anche previo pagamento di un premio di mercato, calcolato secondo le modalità definite da un decreto del Ministero dello sviluppo economico.»;

   2) al numero 4, le parole: «1° aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2023».
**3.04. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini.
**3.020. Ciagà, Fragomeli, Ubaldo Pagano, Boccia, Buratti, Sani, Topo.
**3.061. Albano, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.
**3.0120. Calabria, Sarro, Pella.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Proroga di misure di sostegno alla liquidità delle imprese)

  1. All'articolo 1, comma 54, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Fino al 31 dicembre 2022 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 1, lettere e), f), g-bis), g-ter), g-quater), h), i), l), o) e p) del sopra richiamato articolo 13, per quanto compatibili con gli altri regimi di aiuto applicati dallo stesso Fondo».
*3.05. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini.
*3.062. Albano, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.
*3.021. Buratti, Fragomeli, Ubaldo Pagano, Boccia, Ciagà, Sani, Topo.
*3.0121. Calabria, Sarro, Pella.

Pag. 160

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Proroga di misure di sostegno alla liquidità delle imprese)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 55 è sostituito dal seguente:

   «55. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 le garanzie del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono concesse nella misura massima dell'80 per cento di ciascuna operazione finanziaria, l'importo massimo garantito per singola impresa è pari a 5 milioni di euro e la garanzia è concessa mediante applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia allegate al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, fatta salva l'ammissibilità alla garanzia del Fondo dei soggetti rientranti nella fascia 5 del medesimo modello di valutazione. A decorrere dal 1° gennaio 2023, le operazioni finanziarie concesse, per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 1 e 2 del predetto modello di valutazione sono garantite dal Fondo nella misura massima del 60 per cento dell'importo della medesima operazione finanziaria, mentre per tutte le altre operazioni finanziarie la garanzia del Fondo è concessa nella misura massima dell'80 per cento dell'importo della medesima operazione finanziaria. In relazione alla riassicurazione, le predette misure massime del 60 per cento e dell'80 per cento sono riferite alla misura della copertura del Fondo di garanzia rispetto all'importo dell'operazione finanziaria sottostante, come previsto dall'articolo 7, comma 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 2017; restano ferme le maggiori coperture previste, in relazione a particolari tipologie di soggetti beneficiari, dal predetto decreto ministeriale 6 marzo 2017.».
**3.06. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini.
**3.0122. Calabria, Sarro, Pella.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Misure in merito alla disciplina del collegio consultivo tecnico)

  1. All'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023».
3.08. Del Barba, Marco Di Maio.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Termini di consegna beni ordinati entro il 31 dicembre 2021)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1054, le parole: «ovvero entro il 30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero entro il 31 dicembre 2022»;

   b) al comma 1056, le parole: «ovvero entro il 30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero entro il 31 dicembre 2022».
*3.09. Fregolent, Marco Di Maio, Del Barba.
*3.053. Navarra.
*3.0123. Calabria, Sarro, Pella.
*3.07. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini.

Pag. 161

*3.017. Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Nardi, Ubaldo Pagano, Soverini, Zardini.
*3.063. Albano, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa)

  1. All'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 le parole: «16 maggio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023» e le parole: «ai commi 1-bis e 2» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 2»;

   b) il comma 1-bis è abrogato.
3.011. Del Barba, Marco Di Maio.

  Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

Art. 3-bis.
(Proroga del termine per la nomina degli organi di controllo nelle società a responsabilità limitata e nelle società cooperative)

  1. All'articolo 379, comma 3, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «dei bilanci relativi all'esercizio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «dei bilanci relativi all'esercizio 2023».
3.012. Del Barba, Marco Di Maio.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Proroga moratoria per le PMI)

  1. Al comma 1, dell'articolo 16, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «30 giugno 2022».
*3.015. Trano.
*3.018. Vallascas, Trano, Forciniti.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Proroga trasparenza contributi pubblici)

  1. L'articolo 11-sexiesdecies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è sostituito con il seguente:

   «11-sexiesdecies. Per l'anno 2021 gli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 125-bis, della legge 4 agosto 2017 n. 124 relativi all'anno precedente possono essere adempiuti, senza sanzioni, congiuntamente a quelli per l'anno 2022 entro il 30 giugno 2022.»;

  2. All'articolo 1, comma 125-bis, della legge 4 agosto 2017 n. 124 le parole: «sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza» sono sostituite con le seguenti: «sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza oppure dell'associazione professionale a cui aderisce il depositario delle scritture contabili comunicato all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. I soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile possono, in alternativa, pubblicare gli importi e le informazioni nella nota integrativa e quelli che lo redigono ai sensi dell'articolo 2435-ter in apposita sezione dell'istanza XBRL di deposito del bilancio.»;
  3. All'articolo 1, comma 125-quinquies, della legge 4 agosto 2017 n. 124 le parole: «sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza» sono sostituite con le seguenti: «sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza oppure dell'associazione professionale a cui Pag. 162aderisce il depositario delle scritture contabili comunicato all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.».
3.016. Trano.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Proroga di misure di sostegno alla liquidità delle imprese)

  1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 55 è sostituito dal seguente:

   «55. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 le garanzie del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono concesse nella misura massima dell'80 per cento di ciascuna operazione finanziaria, l'importo massimo garantito per singola impresa è pari a 5 milioni di euro e la garanzia è concessa mediante applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia allegate al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, fatta salva l'ammissibilità alla garanzia del Fondo dei soggetti rientranti nella fascia 5 del medesimo modello di valutazione. A decorrere dal 1° gennaio 2023, le operazioni finanziarie concesse, per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 1 e 2 del predetto modello di valutazione sono garantite dal Fondo nella misura massima del 60 per cento dell'importo della medesima operazione finanziaria, mentre per tutte le altre operazioni finanziarie la garanzia del Fondo è concessa nella misura massima dell'80 per cento dell'importo della medesima operazione finanziaria. In relazione alla riassicurazione, le predette misure massime del 60 per cento e dell'80 per cento sono riferite alla misura della copertura del Fondo di garanzia rispetto all'importo dell'operazione finanziaria sottostante, come previsto dall'articolo 7, comma 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 2017; restano ferme le maggiori coperture previste, in relazione a particolari tipologie di soggetti beneficiari, dal predetto decreto ministeriale 6 marzo 2017.».
3.022. Topo, Fragomeli, Ubaldo Pagano, Boccia, Buratti, Ciagà, Sani.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Proroga per l'emanazione delle tabelle uniche nazionali)

  1. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, all'articolo 138, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, alinea, le parole: «con decreto» sono sostituite dalle seguenti: «con due distinti decreti»;

   b) al comma 1, alinea, le parole: «entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 1° maggio 2022»;

   c) al comma 1, alinea, le parole da: «su proposta del Ministro dello sviluppo economico» a «Ministro della giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «il primo, di cui alla successiva lettera a), su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, e il secondo, di cui alla successiva lettera b), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, sentito IVASS,»;

   d) al comma 1, alinea, le parole: «una specifica tabella unica» sono sostituite dalle seguenti: «specifiche tabelle uniche»;

   e) al comma 2, le parole: «La tabella unica nazionale è redatta» sono sostituite Pag. 163dalle seguenti: «Le tabelle uniche nazionali sono redatte».
3.023. Buratti.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Proroga scadenze Rottamazione-ter e saldo e stralcio)

  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole: «se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge n. 119 del 2018, entro il 9 dicembre 2021.» sono sostituite dalle seguenti: «se effettuato, con il pagamento dell'unica o della prima rata entro il 31 gennaio 2022, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge n. 119 del 2018. Le restanti rate sono da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2022.».
  2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 81 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

   a) quanto a 65 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   b) quanto a 16 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
3.024. Bitonci, Gusmeroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche al decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73)

  1. All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «entro il 15 giugno 2021», sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 giugno 2022», e le parole: «31 dicembre 2021» ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere integrate le disposizioni operative del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
  3. Per l'attuazione della disposizione di cui al presente articolo, la dotazione della sezione speciale del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 200 milioni di euro per l'anno 2022.
  4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:
  5. quanto a 65 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
  6. quanto a 135 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3.025. Bitonci, Gusmeroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

Pag. 164

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1, commi da 16 a 27, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è riconosciuto anche ai soggetti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, entro il 30 novembre 2021.
  2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di effettuazione delle istanze da presentare, al fine di ottenere il contributo di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

   a) quanto a 65 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   b) quanto a 85 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3.026. Frassini, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Proroga dei termini relativi a esenzione pagamento IMU e sospensione mutui per i soggetti colpiti dagli eventi sismici del 2012)

  1. Per i comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.
  2. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 2-bis comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è prorogata all'anno 2024 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come da ultimo prorogata dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 articolo 57 comma 17, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, Pag. 165n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere negli anni 2022 e 2023, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  3. Gli oneri di cui al comma 2, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2024, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
  4. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2023. Ai relativi oneri si provvede con le risorse disponibili nelle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 precedentemente stanziate per tale finalità.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quanto al comma 1 pari a 7,5 milioni per ciascuna delle annualità 2022 e 2023, quanto ai commi 2 e 3 quantificati in euro 700.000 per ciascuna delle successive annualità 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3.027. Cestari, Golinelli, Ferraresi, Dara, Fiorini, Bignami, Zolezzi, Zanichelli, Ascari, Sarti, Carbonaro, Spadoni, Fassina, D'Attis, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Esenzione IMU per immobili degli enti pubblici messi a disposizione di altri enti)

  1. All'articolo 1, comma 759, lettera a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «Servizio sanitario nazionale,» sono inserite le seguenti: «utilizzati direttamente o concessi ad altre amministrazioni e».
3.028. Bellachioma, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Riapertura di termini in materia di rivalutazione di beni di impresa e di rideterminazione di valori di acquisto)

  1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022»;

   b) al secondo periodo, le parole: «15 novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022»;

   c) al terzo periodo, le parole: «15 novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 19,3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.029. Bitonci, Gusmeroli, Lazzarini, Ribolla, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Cavandoli, Covolo, Tiramani.

Pag. 166

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Semplificazione della rettifica degli allegati a e a/2 al rendiconto degli enti locali per gli anni 2021 e 2022)

  1. In deroga alle modalità previste per la deliberazione del rendiconto della gestione di cui all'articolo 227 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, qualora l'ente locale abbia approvato il rendiconto senza aver inviato la certificazione di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, la rettifica degli allegati al rendiconto 2021 e 2022 relativi al risultato di amministrazione (allegato a) e all'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2) di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è effettuata dal responsabile del servizio finanziario, sentito l'organo di revisione, salvo che non riguardi il valore complessivo del risultato di amministrazione. Il rendiconto aggiornato è tempestivamente trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
3.030. Lazzarini, Bitonci, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Caparvi.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Anticipazioni per il pagamento dell'IVA sulle fatture relative a interventi di ricostruzione o riparazione degli edifici strumentali delle imprese)

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 30, dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente:

   «Il contribuente anche fuori dai casi previsti nel precedente terzo comma può chiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile, risultante dalla dichiarazione annuale, limitatamente all'imposta relativa agli interventi di riparazione e ricostruzione di immobili danneggiati da eventi calamitosi per i quali siano erogati contributi pubblici finalizzati a fronteggiare l'eccezionale evento calamitoso».

   b) All'articolo 38-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 2, le parole: «all'articolo 19, comma 3, lettera a-bis).» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 19, comma 3, lettera a-bis), nonché nelle ipotesi di cui al quinto comma dell'articolo 30»;

    2) al comma 3, le parole: «n. 102. Alla», sono sostituite dalle seguenti: «n. 102. Tranne che per le ipotesi in cui il rimborso è chiesto per l'imposta relativa agli interventi di riparazione e ricostruzione di immobili danneggiati da eventi calamitosi, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, alla».

  2. All'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 7-bis sono inseriti i seguenti:

   «7-ter. Al fine di far fronte alle difficoltà finanziarie delle imprese connesse al pagamento dell'IVA per le fatture relative agli interventi per la ricostruzione o riparazione degli edifici strumentali danneggiati dal sisma, oggetto di contributo ai sensi decreto, il Commissario straordinario è autorizzato ad erogare anticipazioni, a valere sulla contabilità speciale di cui al comma 3.
   7-quater. Con i provvedimenti previsti dal comma 2 dell'articolo 2, sono individuate le modalità e le condizioni per la concessione delle anticipazioni di cui al precedente comma, nel limite massimo del 5 per cento delle risorse disponibili sulla contabilità speciale, nonché la disciplina per il recupero delle somme anticipate entro la data di erogazione dell'ultimo stato di avanzamento lavori relativo all'intervento edilizio di riparazione o ricostruzionePag. 167 dell'edificio, anche mediante l'acquisizione dei crediti IVA maturati in relazione agli acquisti collegati al medesimo intervento e chiesti a rimborso.».
3.031. Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modificazioni alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, in materia di rendite corrisposte in Italia da parte dell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera)

  1. All'articolo 76, comma 1-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La ritenuta di cui al comma 1 è applicata nella medesima percentuale anche nei casi in cui l'accredito avviene sul conto corrente svizzero».
3.032. Snider, Di Muro.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Proroga termini in materia di riduzione di capitale)

  1. All'articolo 6 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo le parole: «in corso alla data del 31 dicembre 2020» sono aggiunte le seguenti: «e per quelle emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2021,».
3.033. Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Proroga disposizioni di esonero e semplificazione di cui all'articolo 9-ter, commi da 2 a 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 per il commercio su aree pubbliche ed i pubblici esercizi)

  1. All'articolo 1, comma 706, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «31 marzo 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022.».
*3.034. Frassini, Ribolla, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
*3.013. Del Barba, Marco Di Maio.
*3.071. Trancassini, Prisco, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.
*3.0125. Pella, Sarro, Calabria, Milanato.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Criteri di riparto fondo enti in riequilibrio finanziario)

  1. Con riferimento al riparto per l'anno 2022 del fondo di cui all'articolo 1, commi 775, 776 e 777 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, i criteri stabiliti dal decreto ministeriale 16 aprile 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2021, n. 103, sono aggiornati prevedendo i seguenti valori soglia: IVSM superiore al valore 95 e capacità fiscale inferiore a 525. A tal fine, il Fondo di cui all'articolo 1, commi 775, 776, 777 della legge n. 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato per l'anno 2022 di 50 milioni di euro.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come Pag. 168incrementato dall'articolo 194, comma 1, del presente provvedimento.
3.035. Molinari, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Mutui di liquidità per anticipazione somme di finanziamenti già ottenuti da enti in riequilibrio finanziario)

  1. I comuni, il cui piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni, risulti già approvato alla data del 31 dicembre 2020 e che abbiano rinunciato al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria di cui all'articolo 243-ter del medesimo decreto legislativo, sono autorizzati a sottoscrivere anticipazioni per liquidità, esclusivamente con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per un importo non superiore al 30 per cento dei singoli finanziamenti per investimenti già concessi. L'erogazione delle somme di finanziamento oggetto dell'anticipazione può essere versata direttamente alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ad estinzione del mutuo per liquidità concesso.
3.036. Molinari, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Anticipazione di tesoreria per enti in riequilibrio finanziario)

  1. Per i comuni, il cui piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni, risulti già approvato alla data del 31 dicembre 2020, la cui deliberazione di consiglio comunale di ricorso alla procedura di riequilibrio sia stata adottata prima del 31 gennaio 2020 e che abbiano rinunciato al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria di cui all'articolo 243-ter del medesimo decreto legislativo, l'obiettivo di piano relativo all'azzeramento dell'anticipazione di tesoreria, di cui all'articolo 222 del citato decreto legislativo, fissato al 31 dicembre 2021, è prorogato al 31 dicembre 2023 e non determina mancato rispetto del piano di riequilibrio.
3.037. Molinari, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Proroga di termini in materia di società partecipate)

  1. In considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, non si applicano in relazione agli esercizi in corso nel 2021 e ai relativi risultati.
3.038. Molinari, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Proroga di termini in materia di società partecipate)

  1. In considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 5, Pag. 169del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, non si applicano in relazione agli esercizi in corso nel 2021 e ai relativi risultati, limitatamente per le agenzie turistiche locali di cui all'articolo 8 della legge regionale 11 luglio 2016, n. 14.
3.039. Molinari, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di piani di riequilibrio finanziario)

  1. All'articolo 1, comma 767, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «31 gennaio 2022», sono sostituite dalle seguenti parole: «28 febbraio 2022», e al comma 565 della medesima legge, al primo periodo le parole: «31 gennaio 2022», sono sostituite dalle seguenti parole: «28 febbraio 2022».
  2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 992, le parole: «possono comunicare, entro i successivi trenta giorni da tale data, la volontà di esercitare la facoltà di rimodulazione del suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale» sono sostituite dalle parole: «possono comunicare, entro i successivi sessanta giorni da tale data, la facoltà di rimodulare o riformulare il suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale».

   b) il comma 994, è sostituito dal seguente: «Entro i successivi centocinquanta giorni dalla data della comunicazione di cui ai commi 992 e 993 gli enti locali presentano una proposta di rimodulazione o riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale».

  3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 992, è inserito il seguente:

   «992-bis. Gli enti locali che hanno approvato i piani di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono utilizzare il fondo di rotazione per la stabilità finanziaria, di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge 12 settembre 2014, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 2014 n. 164, quale copertura finanziaria dei disavanzi di amministrazione, dei debiti fuori bilancio o degli accantonamenti per le passività potenziali rilevati con il medesimo piano di riequilibrio. Le risorse del fondo di rotazione costituiscono copertura finanziaria e misura di risanamento ai sensi del comma 6, lettera, dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267».

  4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 994 è inserito il seguente:

   «994-bis. I comuni capoluogo di provincia, e i comuni con più di trentamila abitanti sedi di università statali, in condizioni di riequilibrio finanziario pluriennale, che hanno un disavanzo di amministrazione pro-capite superiore a 700 euro, come risultante in BDAP al 31 dicembre 2020, ridotto dai contributi indicati al comma 568 eventualmente ricevuti a titolo di ripiano del disavanzo, possono aderire, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, in luogo della rimodulazione e/o riformulazione del piano di riequilibrio, alla procedura prevista dal comma 572. In luogo del contributo previsto dal comma 567, i predetti enti locali possono invece richiedere l'accesso al fondo di rotazione, anche nel caso in cui vi abbiano già fatto ricorso, nella misura massima di 150 euro per abitante, da utilizzare ai sensi del comma 992-bis e da restituire con le modalità previste dall'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. Per tutta la durata del cronoprogramma, di cui ai commi 573 e seguenti sono sospesi i termini di cui all'articolo 243-quater del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, e quelli dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, limitatamentePag. 170 alla dichiarazione di dissesto finanziario. Ai predetti enti si applicano le procedure previste dai commi da 567 a 580, in quanto compatibili. Nel caso di insufficienza della disponibilità di risorse a valere sul fondo di rotazione rispetto alle richieste degli enti, con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, è indicato per ciascun ente richiedente l'importo erogabile in proporzione delle richieste».
3.040. Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

   (Misure di semplificazione nella gestione dei disavanzi degli enti locali)

  1. Al comma 898, articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «a quello iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione» sono sostituite dalle seguenti: «alle somme del disavanzo da recuperare iscritte nelle tre annualità del bilancio di previsione».
  2. Al comma 897, articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per il triennio 2022-2024, gli enti locali in stato di dissesto finanziario che non abbiano ancora depositato il rendiconto della liquidazione di cui all'articolo 256 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 167 e che si trovano in disavanzo di amministrazione, possono applicare al bilancio di previsione le somme vincolate confluite nel risultato di amministrazione per un importo pari alla quota riscossa e non spesa.».
  3. All'articolo 111 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

   «4-bis. Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.»
*3.041. Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
*3.0112. Pella, Sarro, Calabria, Milanato.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di canone unico patrimoniale)

  1. Al comma 817, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è aggiunto il seguente periodo: «Gli enti determinano le tariffe con criteri di ragionevolezza e gradualità tenendo conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici presenti nel comune e delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale, nonché della ritraibilità economica e dell'impatto ambientale delle occupazioni e degli impianti oggetto del prelievo, in modo che le tariffe per categorie omogenee non eccedano di oltre il 50 per cento le tariffe applicate per i prelievi soppressi a decorrere dal 2021».
  2. Al comma 819, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), dopo le parole: «suolo pubblico» sono aggiunte le seguenti: «con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile; l'occupazione, anche abusiva, di aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio»;

   b) alla lettera b), la parola: «privato» è sostituita con le seguenti: «privato; la diffusione di messaggi pubblicitari con mezzi, comunque utilizzati, ivi inclusa l'effettuazionePag. 171 della pubblicità visiva o acustica».

  3. Al comma 821, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) la lettera h) è sostituita con la seguente:

   «h) in caso di omesso o insufficiente versamento del canone risultante dalla concessione o autorizzazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471»;

   b) dopo la lettera h) sono aggiunte le seguenti lettere:

   «h-bis) per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui alla lettera h-ter), ferma restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, ove ne ricorrano i presupposti;

   h-quater) la sanzione di cui alla lettera i) è ridotta ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del canone, se dovuto, della sanzione e degli interessi;

   h-quinquies) le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alle violazioni del codice della strada, sono irrogate mediante l'accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019;

   h-sexies) l'ente locale può disporre con proprio regolamento l'applicazione di sanzioni ridotte a fronte della regolarizzazione spontanea o sollecitata del mancato pagamento del canone.».

  4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 784 è inserito il seguente:

   «784-bis. Il fondo di cui al comma 784 è incrementato di 75 milioni di euro per il 2022 e di 150 milioni di euro a decorrere dal 2023, da ripartire a favore delle città metropolitane per due terzi in proporzione dei fabbisogni standard relativi alle funzioni esclusive delle città metropolitane e per un terzo sulla base dello schema di riparto approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard».
3.042. Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Ribolla.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Estensione della facoltà di cui all'articolo 39-quater del decreto-legge n. 162 del 2019)

  1. All'articolo 39-quater del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

   «3-bis. La facoltà di cui al comma 1 è estesa anche agli enti che, in sede di determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione 2018, non risultano aver adottato la modalità di calcolo semplificata.
   3-ter. Unicamente al fine di consentire l'applicazione di tale facoltà, ciascun ente procede:

   a) a ricalcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, utilizzando la modalità di calcolo semplificata di cui al punto 3.3 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

   b) a confrontare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità così calcolato, sommato allo stanziamento assestato iscritto nel bilancio 2020 per il fondo crediti di dubbia esigibilità, al netto degli utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti, con l'importo del fondo Pag. 172crediti di dubbia esigibilità accantonato in sede di rendiconto 2020;

   c) a ripianare l'eventuale maggiore disavanzo emergente in sede di approvazione del risultato di amministrazione del rendiconto 2020 in non più di quindici annualità, a decorrere dall'esercizio finanziario 2022, in quote annuali costanti.»
*3.043. Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
*3.0117. Pella, Sarro, Calabria, Milanato.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche in materia di canone unico)

  1. Alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni

   a) il comma 818 è sostituito dal seguente:

   «818. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti»;

   b) il comma 837 è sostituito dal seguente:

   «837. A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti».

  2. Al comma 820, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 le parole: «del comma 819.» sono sostituite con le parole: «del comma 819, di esclusiva competenza comunale,».
  3. Al comma 831-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente» sono sostituite con le seguenti: «da calcolarsi sulla base di una tariffa di 350 euro per metro quadrato fino ad una superficie dell'impianto non superiore a 20 metri quadrati. Per le superfici eccedenti i 20 metri quadrati la misura di cui al periodo precedente è ridotta al 10 per cento. In caso di sito condiviso da più di un gestore (co-siting), il canone annuo risultante dai periodi precedenti è ridotto, per ciascun operatore, del 50 per cento».
  4. Al comma 846 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Ferme restando le facoltà di cui ai periodi precedenti, in considerazione dell'incertezza nella determinazione della base d'asta, gli enti locali possono prorogare fino al 31 dicembre 2025 l'affidamento del servizio di accertamento e riscossione del canone unico in capo al soggetto o ai soggetti cui risulta affidato il servizio alla data del 31 dicembre 2021, anche per effetto di eventuali proroghe tecniche e anche previa sospensione di procedure di affidamento già in corso.»
  5. All'articolo 1, comma 706, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «31 marzo 2022», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

  Conseguentemente, il fondo di cui al comma 707 della medesima legge è incrementato di 247,5 milioni di euro.
3.044. Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Fondo mutui prima casa)

  1. All'articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni,Pag. 173 dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, al comma 3 sostituire le parole: «31 dicembre 2022» con le seguenti: «31 dicembre 2023.».
3.045. Iezzi, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Lucchini.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Riduzione TARI per le imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande)

  1. La tassa sui rifiuti (TA.RI.) di cui all'articolo 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 concernente gli immobili rientranti nella categoria catastale C2 è ridotta per l'anno 2022 del 50 per cento per le imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*3.046. Soverini, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Nardi, Zardini.
*3.0157. Incerti, Cenni, Critelli, Avossa, Cappellani, Frailis.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Esecuzione dei vaccini in farmacia)

  1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, dopo la lettera e-ter) è aggiunta la seguente:

   «e-quater) la somministrazione di vaccini da parte di farmacisti opportunamente formati a seguito del superamento di specifici corsi abilitanti organizzati dall'Istituto Superiore di Sanità».
3.047. Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1059, primo periodo, la parola: «esclusivamente» è soppressa;

   b) dopo il comma 1059-bis, è aggiunto il seguente:

   «1059-ter. I soggetti beneficiari del credito d'imposta per gli investimenti di cui ai commi 1056, 1057 e 1058 del presente articolo possono optare, in luogo dell'utilizzo in compensazione, per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni. I cessionari utilizzano il credito ceduto in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in sette quote annuali di pari importo, ovvero in cinque quote annuali di pari importo per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2021. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione nonché le modalità attuative per la cessione del credito, da effettuarsi in via telematica, prevedendo il visto di conformità sulla documentazione che attesti la cessione.».
3.048. Ubaldo Pagano.

Pag. 174

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Proroga del termine per la presentazione della domanda per l'accesso Fondo indennizzo risparmiatori).

  1. I risparmiatori che entro il termine di cui all'articolo 1, comma 237, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, non abbiano presentato, tramite la apposita procedura di compilazione telematica, l'istanza di indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2019, possono presentare entro il termine del 15 maggio 2022 la domanda per accedere alle prestazioni di cui all'articolo 1, commi da 493 a 506, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  2. Nello stesso termine di cui al precedente comma, i risparmiatori in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 1, comma 494 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che abbiano presentato istanze di erogazione dell'indennizzo possono integrarle, anche ove già definite, al fine di sanare eventuali vizi o errori, in modo da poter accedere alle prestazioni del Fondo indennizzo risparmiatori di cui all'articolo 1, comma 501, della medesima legge 30 dicembre 2018, n. 145.
3.049. Lacarra, Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Proroga delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 125-ter della legge 4 agosto 2017, n. 124)

  1. Per l'anno 2022, il termine di cui all'articolo 1, comma 125-ter, primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, è prorogato al 1° gennaio 2023.
*3.050. Navarra, Ubaldo Pagano.
*3.0144. Gagliardi.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni in favore degli operatori commerciali su aree pubbliche e dei pubblici esercizi).

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 706, le parole: «31 marzo 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;

   b) al comma 707, le parole: «82,5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «330 milioni di euro».

  2. Al fine di sostenere le attività di commercio su aree pubbliche colpite dalla crisi conseguente alla pandemia da COVID-19, ai soggetti beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 28, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è riconosciuta un'ulteriore indennità di euro 1.000 mensili per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2022.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.051. Lacarra.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Fermo il rispetto degli equilibri di bilancio, gli enti locali possono finanziare, per finalità assistenziali a carattere mutualistico, le iniziative di welfare aziendale previste dall'articolo 72, comma 1 del CCNL del 21 maggio 2018, personale comparto funzioni locali, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e dell'articolo 11-bis, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135,convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 e concedere ai propri dipendenti,Pag. 175 iscritti a casse di previdenza istituite nell'ambito delle rispettive strutture organizzative, già destinatarie di contribuzione pubblica e assoggettate a procedure di liquidazione a causa di squilibrio finanziario, un contributo di solidarietà finalizzato esclusivamente al recupero del capitale corrispondente ai contributi obbligatori effettivamente versati dai predetti dipendenti. Il contributo di solidarietà è integralmente recuperato, assicurando il graduale riassorbimento con quote annuali e per un massimo di 20 annualità, attraverso le seguenti modalità:

   a) avvalendosi della facoltà prevista all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, e successive modifiche e integrazioni;

   b) mediante economie di gestione effettivamente conseguite a valere sulle dotazioni di spesa corrente per acquisti di beni e servizi ordinariamente stanziate nei bilanci preventivi, accertate con l'approvazione dei rendiconti di gestione e vincolate, a tal fine, nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione con obbligo di specifico dettaglio nella relazione illustrativa;

   c) mediante una dotazione annualmente non superiore al cinque per cento della restante quota del cinquanta per cento dei proventi al codice della strada di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non destinati ai sensi del comma 4 del medesimo articolo;

   d) mediante una dotazione annualmente non superiore al cinque per cento dei proventi derivanti da diritti di segreteria e rogito.

  2. Le modalità di determinazione e di erogazione dei ratei del contributo di solidarietà sono definite con decreto Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente provvedimento.
  3. In deroga a quanto previsto dalla contrattazione nazionale collettiva di lavoro, gli enti locali possono attivare formule assicurative per prestazioni integrative a favore dei dipendenti in caso di contagio da COVID-19.
3.052. Lacarra.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Proroga in materia di tabacchi lavorati e prodotti succedanei dei prodotti da fumo)

  1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 39-terdecies, comma 3, le parole: «1° gennaio 2022» e «1° gennaio 2023» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «1° gennaio 2023» e «1° gennaio 2024»;

   b) all'articolo 62-quater, comma 1-bis, le parole: «1° gennaio 2022» e «1° gennaio 2023» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «1° gennaio 2023» e «1° gennaio 2024».

   c) agli oneri del presente articolo pari a 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre n. 190.
3.054. Bitonci, Frassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster, Cavandoli, Cantalamessa, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di trasparenza di erogazioni e sovvenzioni pubbliche percepite dalle imprese)

  1. L'articolo 11-sexiesdecies del decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52, convertito, con Pag. 176modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è sostituito con il seguente: «Per l'anno 2021 gli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 125-bis, della legge 4 agosto 2017 n. 124 relativi all'anno precedente possono essere adempiuti, senza sanzioni, congiuntamente a quelli per l'anno 2022 entro il 30 giugno 2022.»;
  2. All'articolo 1, comma 125-bis, della legge 4 agosto 2017 n. 124 le parole: «sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza» sono sostituite con le seguenti: «sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza oppure dell'associazione professionale a cui aderisce il depositario delle scritture contabili comunicato all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. I soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile possono, in alternativa, pubblicare gli importi e le informazioni nella nota integrativa e quelli che lo redigono ai sensi dell'articolo 2435-ter in apposita sezione dell'istanza XBRL di deposito del bilancio.».
  3. All'articolo 1, comma 125-quinquies, della legge 4 agosto 2017 n. 124 le parole: «sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza» sono sostituite con le seguenti: «sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza oppure dell'associazione professionale a cui aderisce il depositario delle scritture contabili comunicato all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.»
*3.055. Albano, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.
*3.078. Bitonci, Gusmeroli, Ribolla, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
*3.0132. Calabria, Sarro.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Proroga decorrenza mensile comunicazioni al STS)

  1. Per l'anno 2022 la trasmissione dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS) per la predisposizione, da parte dell'Agenzia delle entrate della dichiarazione dei redditi precompilata ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 e i relativi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze vanno adempiuti: entro il 30 settembre 2022 per il 1° semestre 2022; entro il 31 gennaio 2023 per il secondo semestre 2022.
3.056. Albano, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Decorrenza nuovi «metadati» 2022 AGID per il settore privato)

  1. All'articolo 71 del CAD istituito con il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche, dopo il comma 1-ter, è aggiunto il seguente:

   «1-quater. I “metadati” definiti nelle regole tecniche si applicano ai documenti informatici trattati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 del presente codice. L'utilizzo dei medesimi per i documenti trattati dai privati sarà definito entro ventiquattro mesi dall'attuazione delle regole tecniche, previa consultazione con le associazioni di categoria e professionali rappresentative del settore privato».
*3.057. Albano, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.
*3.082. Bitonci, Gusmeroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

Pag. 177

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Decreto-legge Sostegni-bis recupero IVA fallimenti – norma interpretativa)

  1. All'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, le parole: «si applicano alle procedure concorsuali avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite con le seguenti: «si applicano alle procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021 compreso»
3.058. Albano, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Detrazione IVA fatture di fine anno)

  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100 come modificato dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono abrogate le parole: «fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente».
3.059. Albano, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Proroga esonero canone unico pubblici esercizi)

  1. All'articolo 1, comma 706 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «31 marzo 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
3.064. De Toma, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Proroga moratoria per le PMI).

  1. All'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 le parole: «limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile» sono soppresse;

   b) al comma 1 le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalla seguenti: «fino al 30 giugno 2022»;

   c) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. La misura di cui al comma 1 determina l'allungamento del piano di ammortamento per un periodo non superiore a sessanta mesi. Il riavvio del piano di ammortamento decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al comma 1».
3.065. Zucconi, De Toma, Trancassini, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Concessioni del demanio lacuale e fluviale)

  1. Allo scopo di ridurre il contenzioso relativo alle concessioni lacuali e fluviali, i procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, concernenti il pagamento dei relativi canoni, possono essere definiti, previa domanda all'ente gestore e all'Agenzia del demanio da parte del concessionario, mediante versamento in un'unica soluzione, di un importo, pari al 30 per cento delle somme richieste dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo, ovvero rateizzato fino a un massimo di sei annualità, di un importo pari al 60 per cento delle somme richieste dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo.Pag. 178
  2. La domanda per accedere alla definizione dei procedimenti giudiziari o amministrativi di cui al comma precedente è presentata entro il 30 aprile 2022 ed entro il 31 dicembre 2022 sono versati l'intero importo dovuto, se in un'unica soluzione, o la prima rata, se rateizzato.
  3. Ai fini della definizione dei predetti procedimenti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 dell'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 35.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.066. Zucconi, Trancassini, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Ristoro dei costi fissi sostenuti dalle imprese della distribuzione dei prodotti alimentari e delle bevande)

  1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, pari ad una percentuale del 20 per cento dell'ammontare dei costi fissi sostenuti dalle imprese nel periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021.
  2. Ai fini del presente articolo, per costi fissi si intendono quelli documentati e sostenuti dalle aziende indipendentemente dal livello di produzione nel periodo di cui al comma 1 e non coperti da altre misure di sostegno previste nell'ambito dall'emergenza epidemiologica COVID-19. Vi rientrano l'ammontare dei canoni di locazione, i costi per le materie prime, di consumo e di merci, i canoni dei software di amministrazione e assistenza per sistemi gestionali e informatici di esercizio, le spese di manutenzione e di assicurazione degli automezzi, le spese per la sanificazione e l'adeguamento dei locali alle prescrizioni sanitarie.
  3. Il contributo di cui al comma 1 spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 20 per cento rispetto all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2020.
  4. Per le finalità di cui al presente articolo è costituito presso il Ministero dello sviluppo economico, un Fondo dotato di 40 milioni di euro per l'anno 2022.
  5. In alternativa al contributo di cui al comma 1, alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto per l'anno 2022 un credito d'imposta nella misura del 20 per cento dell'ammontare dei costi fissi di cui al comma 2, qualora sussistano le medesime condizioni di cui al comma 3.
  6. Il credito d'imposta di cui al comma 5 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.
  7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegnoPag. 179 di cui al presente articolo, l'elenco dei costi fissi per cui ammesso il contributo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.
  8. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.
  9. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*3.067. Zucconi, Trancassini, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.
*3.094. Di Sarno.
*3.099. Tarantino, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Iezzi, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*3.0145. Gagliardi.
*3.0154. Cenni, Incerti, Critelli, Avossa, Cappellani, Frailis.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Contributo alle imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande che hanno subito perdite per deperimento merce)

  1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di euro 50 mila, pari ad una percentuale del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite, per il deperimento dei prodotti alimentari e di bevande, acquistati su base previsionale dalle imprese del settore ma per i quali non vi è stato l'acquisto da parte dei pubblici esercizi di destinazione del prodotto, in ragione delle chiusure e delle limitazioni operative da questi subite e determinate dalle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
  2. Il contributo di cui al comma 1 è riferito alla inutilizzabilità del prodotto alimentare e delle bevande, poiché deperiti o scaduti, in giacenza nei magazzini delle imprese di cui al comma 1. L'ammontare del prodotto deperito o scaduto è calcolato sulla base dei dati di registro di carico e scarico merci, dei dati di giacenza di cui al bilancio annuale nonché dalle vendite del periodo. Le modalità di calcolo dell'ammontare del prodotto sui cui è determinato il contributo di cui al presente articolo, sono definite con provvedimento di cui al comma 6.
  3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili. Per tale finalità, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo rotativo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022.
  4. In alternativa al contributo di cui al comma 1, alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto per l'anno 2022 un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite per il deperimento della merce di cui al comma 2.
  5. Il credito d'imposta di cui al comma 4 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente Pag. 180della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.
  6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.
  7. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.
  8. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
**3.070. Zucconi, Trancassini, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.
**3.0148. Gagliardi.
**3.0155. Cenni, Incerti, Critelli, Avossa, Cappellani, Frailis.
**3.097. Di Sarno.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Riduzione TARI per le imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande)

  1. La tassa sui rifiuti (TA.RI.) di cui all'articolo 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 concernente gli immobili rientranti nella categoria catastale C2 è ridotta per l'anno 2022 del 50 per cento per le imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*3.069. Zucconi, Trancassini, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.
*3.0147. Gagliardi.
*3.096. Di Sarno.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Misure di semplificazione nella gestione dei disavanzi degli enti locali)

  1. Al comma 898, articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole «a quello iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione» sono sostituite dalle seguenti: «alle somme del disavanzo da recuperare iscritte nelle tre annualità del bilancio di previsione».
  2. Al comma 897, articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per il triennio 2022-2024, gli enti locali in stato di dissesto finanziario che non abbiano ancora depositato il rendiconto della liquidazione di cui all'articolo 256 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 167 e che si trovano in disavanzo di amministrazione, possono applicare al bilancio di previsione le somme vincolate confluite nel risultato di amministrazione per un importo pari alla quota riscossa e non spesa.».
  3. All'articolo 111 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, comma 4-bis è sostituito dal seguente:

   «4-bis. Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ripianato Pag. 181nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.»
**3.072. Ubaldo Pagano, Boccia, De Luca, Miceli.
**3.0158. Ruffino.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Proroga del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda per discoteche, sale da ballo, night-club e simili)

  1. Per le imprese operanti nel settore di cui al codice ATECO 93.29.10, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi da giugno 2021 a maggio 2022.
  2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
  4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 24 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*3.073. Zennaro, Frassini, Ribolla, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
*3.0142. Pettarin.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Per l'anno 2022, è riconosciuto un contributo pari a complessivi 13 milioni di euro ai comuni compresi nella fascia demografica fino a 10.000 abitanti che hanno subìto tagli del fondo di solidarietà comunale, per effetto delle disposizioni sul contenimento della spesa pubblica di cui all'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, applicate sulle quote di spesa relative ai servizi sociosanitari assistenziali (RSA) e ai servizi idrici integrati. Il contributo spettante a ciascun comune e` determinato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 28 febbraio 2022, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, tenendo conto del maggior taglio, di cui al citato decreto-legge n. 95 del 2012, subìto per effetto della spesa sostenuta per i servizi RSA e idrico integrato coperta con entrate ad essi direttamente riconducibili. Ai fini del riparto, si considerano solo i comuni per quali l'incidenza sulla spesa corrente media risultante dai certificati ai rendiconti del triennio 2010-2012 supera il 3 per cento, nel caso del servizio RSA, e l'8 per cento, nel caso del servizio idrico integrato.

  Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo Pag. 182di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.074. Belotti, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. L'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è soppresso.
3.075. Belotti, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Norma di interpretazione autentica in materia di rimborso fiscale)

  1. L'articolo 38, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1973 n. 602, si interpreta, in relazione ai tributi periodici per i quali è previsto il versamento di acconti e di un eventuale saldo annuale, nel senso che il termine di decadenza per l'istanza di rimborso decorre dalla scadenza del termine di versamento del saldo. Il suddetto termine decorre dal versamento dell'acconto solo nei casi di totale inesistenza, fin dal momento del versamento di tale acconto, dell'obbligazione tributaria.
3.076. Centemero, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Norma di interpretazione autentica in materia di abuso del diritto o elusione fiscale)

  1. L'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 si interpreta nel senso che non configura abuso del diritto, pur se non rappresenti l'unica modalità astrattamente utilizzabile per lo scopo dell'operazione, la cessione a terzi di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, anche se oggetto di rideterminazione del loro valore di acquisto con applicazione dell'imposta sostitutiva, effettuata in presenza di utili o riserve di utili nel bilancio della società le cui partecipazioni sono cedute e nei bilanci delle società controllate, purché la cessione avvenga a favore di soggetti non controllati, non collegati, o di cui comunque il cedente non sia il beneficiario effettivo.
3.077. Centemero, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Proroga termini in materia fiscale e dichiarativa)

  1. All'articolo 11, comma 2-quater, del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471 è aggiunto il seguente periodo: «L'eventuale tardiva trasmissione dei dati secondo le modalità della fatturazione elettronica non sono anche sintomo di violazioni degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 6 laddove l'operazionePag. 183 abbia tempestivamente concorso alla liquidazione dell'IVA».
3.080. Bitonci, Gusmeroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Proroga termini in materia di decorrenza mensile comunicazioni al STS)

  1. Per l'anno 2022 la trasmissione dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS) per la predisposizione, da parte dell'Agenzia delle entrate della dichiarazione dei redditi precompilata ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 e i relativi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze vanno adempiuti: entro il 30 settembre 2022 per il 1° semestre 2022; entro il 31 gennaio 2023 per il secondo semestre 2022.
3.081. Bitonci, Gusmeroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Proroga termini in materia termini in materia fiscale e dichiarativa)

  1. All'articolo 18 comma 2 del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «si applicano alle procedure concorsuali avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «si applicano alle procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021 compreso».
3.083. Bitonci, Gusmeroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Proroga termini in materia termini in materia fiscale e dichiarativa)

  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100 come modificato dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono abrogate le parole: «fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente».
3.084. Bitonci, Gusmeroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Esonero canone occupazione suolo pubblico per pubblici esercizi, mercati e fiere)

  1. Alla legge 31 dicembre 2021, n. 234 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 706, le parole: «31 marzo 2022.» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2022. Sono altresì esonerati fino alla stessa data i titolari di concessioni o autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.»;

   b) Al comma 707, le parole: «di 82,5 milioni di euro», sono sostituite con le seguenti: «di 345 milioni di euro».

Pag. 184

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 262,5 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
3.086. Di Muro, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Esonero canone occupazione suolo pubblico per pubblici esercizi, mercati e fiere)

  1. Alla legge 31 dicembre 2021, n. 234 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) la comma 706, le parole: «31 marzo 2022.» sono sostituite con le seguenti: «30 giugno 2022». Sono altresì esonerati fino alla stessa data i titolari di concessioni o autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

   b) al comma 707, le parole: «di 82,5 milioni di euro», sono sostituite con le seguenti: «di 173,5 milioni di euro».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 91 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
3.087. Di Muro, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Esonero canone occupazione suolo pubblico per pubblici esercizi, mercati e fiere).

  1. I titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono esonerati fino al 31 dicembre 2022 dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 837 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.088. Di Muro, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Riduzione canone occupazione suolo pubblico per mercati)

  1. Il canone di cui all'articolo 1, commi 837 e seguenti della legge 27 dicembre Pag. 1852019, n. 160, dovuto dagli esercenti il commercio su aree pubbliche per l'occupazione di spazi e aree nei mercati e nelle fiere è ridotto, per l'anno 2022, al 20 per cento del suo ammontare definito dai regolamenti comunali.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 2.5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.089. Di Muro, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni finalizzate allo sblocco degli avanzi di amministrazione per rilanciare l'economia cittadina nelle aree urbane più disagiate)

  1. I comuni destinatari delle risorse per interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano, di cui all'articolo 14, della legge 7 agosto 1997, n. 266, successivamente abrogato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, trasmettono, al Ministero dello sviluppo economico, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un programma di interventi per le finalità di cui al cui all'articolo 14, della legge 7 agosto 1997, n. 266, di durata non superiore a due anni.
  2. Ai fini di cui al comma 1, si provvede mediante la quota libera e restante delle risorse già trasferite ai comuni dal Ministero dello sviluppo economico per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 14, della legge 7 agosto 1997, n. 266.
  3. Il Ministero dello sviluppo economico, entro 45 giorni dalla trasmissione del programma di interventi di cui al comma 1, ne accerta la compatibilità rispetto alle finalità di cui all'articolo 14, della legge 7 agosto 1997, n. 266.
  4. I comuni presentano annualmente al Ministero dello sviluppo economico una relazione di sintesi degli interventi avviati e delle spese sostenute per i programmi approvati. Le risorse per le quali non risultino trasmessi i programmi entro il termine di cui al comma 1, o per le quali i programmi non siano successivamente approvati dall'amministrazione comunale, sono versate dai comuni, previa comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, all'entrata del bilancio dello Stato.
3.090. Flati.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Istituzione del Fondo di solidarietà in favore dei proprietari locatori)

  1. Al fine di ridurre gli effetti economici negativi derivanti dalla proroga dei termini della sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, disposta dall'articolo 13, comma 13 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, e dall'articolo 40-quater del decreto-legge n. 41 del 22 marzo 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è istituito un fondo di solidarietà presso il Ministero dell'economia e delle finanze in favore dei proprietari locatori con una dotazione complessiva di 30 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato all'erogazione di un contributo nei confronti dei medesimi proprietari che, pur avendo ottenuto una convalida di sfratto per morosità entro il 30 giugno 2021, non abbiano potuto mettere in esecuzione il provvedimento a causa della sospensione della esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, stabilita dall'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, e prorogata dall'articolo 13, comma 13 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito,Pag. 186 con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21.
  2. Il contributo è concesso:

   a) per ciascun mese in cui il proprietario locatore ha subito la sospensione dell'esecuzione fino ad una durata massima di 16 mesi ed è dovuto in misura pari al 50 per cento del canone mensile stabilito nel contratto di locazione e comunque entro il limite complessivo massimo di euro 6.400;

   b) a condizione che la morosità non sia stata sanata, anche in parte, dal conduttore e persista al momento della presentazione dell'istanza da parte del locatore proprietario.

  3. Il contributo è riconosciuto esclusivamente in relazione alle locazioni ad uso abitativo e a condizione che il proprietario locatore sia persona fisica e che il cui contributo alla formazione del reddito ISEE derivante dalla locazione sia superiore al 40 per cento e non sia proprietario di più di due immobili.
  4. L'erogazione del contributo è effettuata dall'Agenzia delle entrate che con provvedimento del suo direttore, da emanare entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, definisce le modalità ed i tempi di presentazione delle istanze, nonché la documentazione da produrre a corredo.
  5. Il Ministero dell'economia e delle finanze si rivale sul conduttore inadempiente per il recupero delle risorse erogate quando il conduttore sia titolare di redditi da lavoro o di pensione e l'inadempimento non sia dovuto a morosità incolpevole ovvero quando il conduttore sia titolare di diritto di proprietà o di usufrutto o di diritto di abitazione su altro immobile da adibire ad abitazione per sé e i propri familiari conviventi nella medesima provincia in cui si trovi l'immobile locato. Per la definizione di morosità incolpevole si rinvia a quanto stabilito dall'articolo 2 del decreto del Ministero dei trasporti del 30 marzo 2016.
  6. Al fine di assicurare una gestione ottimale delle risorse del Fondo, l'Agenzia delle entrate provvede a verifiche fiscali e patrimoniali nei confronti sia dei proprietari locatori beneficiari sia dei conduttori finalizzate all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni ed autocertificazioni rese e del possesso dei requisiti previsti dal presente articolo per la concessione dei contributi.
  7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione – periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
3.091. D'Orso.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Proroga per l'emanazione delle tabelle uniche nazionali)

  1. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, all'articolo 138, il termine indicato al comma 1 è prorogato al 1° maggio 2022.

  Conseguentemente, al medesimo articolo, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 primo periodo è sostituito dal seguente: Al fine di garantire il diritto delle vittime dei sinistri a un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subito e di razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori, con due distinti decreti del Presidente della Repubblica, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, il primo, di cui alla successiva lettera a), su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, e il secondo, di cui alla successiva lettera b), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, sentito IVASS, si provvede alla predisposizione di una specifiche Pag. 187tabelle uniche, su tutto il territorio della Repubblica;

   b) al comma 2, le parole: La tabella unica nazionale è redatta sono sostituite dalle seguenti: Le tabelle uniche nazionali sono redatte.
3.092. Alemanno.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Proroga disposizioni di esonero e semplificazione di cui all'articolo 9-ter, commi da 2 a 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 per il commercio su aree pubbliche ed i pubblici esercizi)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) comma 706, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «31 marzo 2022» sono sostituite dalle parole: «30 giugno 2022»;

   b) al comma 707, le parole: «82,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «200 milioni».

  2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.093. De Carlo, Faro.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Proroga del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda per discoteche, sale da ballo, night-club e simili)

  1. Per le imprese operanti nel settore di cui al codice ATECO 93.29.10, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi da giugno 2021 a maggio 2022.
  2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
  4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 24 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*3.098. Lovecchio.
*3.0108. Montaruli, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Proroga credito d'imposta per i canoni di locazione e affitto di aziende e riconoscimento pregresso per le imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande per il canale ho.re.ca)

  1. All'articolo 4 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) ai commi 2 primo periodo e 2-bis primo periodo, le parole: «a maggio 2021» Pag. 188sono sostituite dalle seguenti: «a marzo 2022»;

   b) dopo il comma 2-ter è inserito il seguente:

   «2-quater. Per le imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande per il canale ho.re.ca, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di giugno, ottobre, novembre e dicembre 2020».

  2. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
**3.0100. Bitonci, Iezzi, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.
**3.095. Di Sarno.
**3.0146. Gagliardi.
**3.068. Zucconi, Trancassini, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.
**3.0156. Cenni, Incerti, Critelli, Avossa, Cappellani, Frailis.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Prosecuzione zona franca urbana per il sisma centro Italia)

  1. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3 le parole: «entro il 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2024»;

   b) al comma 4, le parole: «e per i cinque anni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «e per i nove anni successivi» e le parole: «e il 2022» sono sostituite dalle seguenti: «, il 2022, il 2023, il 2024, il 2025 e il 2026»;

   c) al comma 6, al primo periodo, le parole: «e di 60 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «e di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026» e al secondo periodo le parole: «dal 2019 al 2022» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2019 al 2026» e dopo le parole: «le agevolazioni sono concesse a valere» è inserita la seguente: «anche».

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.0101. Patassini, D'Eramo, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Proroga termini in materia fiscale di Rottamazione-ter e saldo e stralcio)

  1. I termini dei versamenti della Rottamazione-ter e dal saldo e stralcio previste dal decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 e successive modificazioni, con scadenza nel periodo dal 1° Pag. 189gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, vengono riscadenzate e decorrono, con la stessa cadenza trimestrale e con il nuovo termine, dal 28 febbraio 2022 al 30 novembre 2023. Le rate non scadute al 31 dicembre 2021 decorreranno con le stesse cadenze trimestrali dal 28 febbraio 2024 sino ad estinzione.
3.0102. Gusmeroli, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Differimento di termini amministrativo-contabili)

  1. Limitatamente all'anno 2021, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 dicembre 2021 e al 31 gennaio 2022.
  2. Limitatamente all'anno 2022, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 dicembre 2022 e al 31 gennaio 2023.
3.0103. Costa, Angiola.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Rimodulazione della tassa di concessione governativa del porto di fucile)

  1. In ragione della mancata possibilità di esercizio ed utilizzo della licenza di porto di arma lunga per il tiro al volo di cui alla legge 18 giugno 1969, n. 323, e di porto di fucile anche per uso di caccia di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, a causa delle misure di contenimento da COVID-19, la riscossione della tassa di concessione governativa di cui alla tariffa articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, non è applicata nell'anno 2022 ed è ridotta del 50 per cento per l'anno 2023.
  2. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 460 milioni di euro per il 2022 ed a 230 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3.0105. Caretta, Ciaburro, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Proroga del Superbonus 110 per cento per le aree montane)

  1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente:

   «1-quinquies. Il termine del 30 giugno 2022, di cui al comma 1, è prorogato al 31 dicembre 2023 per tutti i lavori aventi luogo nei comuni classificati come montani ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97, fino al 31 dicembre 2023».

  2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, valutati in 880 milioni di euro per l'anno 2023, 1.340 milioni di euro per l'anno 2024 ed in 978 milioni di euro per l'anno 2025, Pag. 190si provvede mediante utilizzo per un corrispondente importo delle risorse stanziate nel Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia, di cui all'articolo 1, commi da 1037 a 1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
3.0106. Ciaburro, Caretta, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Sospensione sanzioni per enti in deficitarietà strutturale)

  1. Tenuto conto delle misure straordinarie ed urgenti adottate nel corso del 2020 e 2021 in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicate su tutto il territorio nazionale, che hanno comportato, tra l'altro, la chiusura delle strutture destinate ai servizi pubblici a domanda individuale, agli enti locali che non avessero rispettato, alla data del 31 dicembre 2021, i livelli minimi di copertura dei costi di gestione di cui all'articolo 243, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applica la sanzione pari all'1 per cento delle entrate correnti risultanti dal certificato di bilancio 2019, di cui al comma 5 del medesimo articolo 243.
3.0107. Ciaburro, Caretta, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Proroga per l'emanazione delle tabelle uniche nazionali)

  1. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, all'articolo 138, il termine indicato al comma 1 è prorogato al 1° maggio 2022.

  Conseguentemente, al medesimo articolo 138 di cui al precedente comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: con decreto sono sostituite dalle seguenti: con due distinti decreti;

   b) al comma 1, dopo le parole: Consiglio dei ministri, le parole da: su proposta del Ministro dello sviluppo economico a: Ministro della giustizia sono sostituite dalle seguenti: il primo, di cui alla successiva lettera a), su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, e il secondo, di cui alla successiva lettera b), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, sentito IVASS,.

   c) al comma 1, le parole: «una specifica tabella unica» sono sostituite dalle seguenti: «specifiche tabelle uniche»;

   d) al comma 2, le parole: «La tabella unica nazionale è redatta» sono sostituite dalle seguenti: «Le tabelle uniche nazionali sono redatte».
*3.0109. Prisco, Trancassini, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.
*3.0134. D'Attis.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Credito d'imposta beni strumentali area sisma)

  1. Al comma 1 dell'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 33,6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui Pag. 191all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  3. L'efficacia dei commi 1 e 2 è sottoposta alla valutazione preventiva della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.
3.0110. Rachele Silvestri, Albano, Trancassini, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Per gli anni 2022 e 2023, in considerazione degli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali, in deroga al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria», annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 95 per cento dell'importo totale di cui agli allegati al bilancio stesso. Le medesime misure si applicano all'accantonamento relativo al rendiconto 2021. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 79, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
3.0111. Pella, Bagnasco, Sarro, Calabria, Milanato.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Al comma 817, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è aggiunto il seguente periodo: «Gli enti determinano le tariffe con criteri di ragionevolezza e gradualità tenendo conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici presenti nel comune e delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale, nonché della ritraibilità economica e dell'impatto ambientale delle occupazioni e degli impianti oggetto del prelievo, in modo che le tariffe per categorie omogenee non eccedano di oltre il 50 per cento le tariffe applicate per i prelievi soppressi a decorrere dal 2021».
3.0113. Pella, Sarro, Calabria, Milanato.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Al comma 819, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), dopo le parole: «suolo pubblico» sono aggiunte le seguenti: «con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile; l'occupazione, anche abusiva, di aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio»;

   b) alla lettera b), la parola: «privato» è sostituita con le seguenti: «privato; la diffusione di messaggi pubblicitari con mezzi, comunque utilizzati, ivi inclusa l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica».
3.0114. Pella, Sarro, Calabria, Milanato.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Al comma 821, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) la lettera h) è sostituita con la seguente:

   «h) in caso di omesso o insufficiente versamento del canone risultante dalla concessione o autorizzazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471»;

   b) dopo la lettera h) sono aggiunte le seguenti:

   «h-bis) per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusionePag. 192 difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui alla lettera h-ter), ferma restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, ove ne ricorrano i presupposti;

   h-ter) la sanzione di cui alla lettera i) è ridotta ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del canone, se dovuto, della sanzione e degli interessi;

   h-quater) le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alle violazioni del codice della strada, sono irrogate mediante l'accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019;

   h-quinquies) l'ente locale può disporre con proprio regolamento l'applicazione di sanzioni ridotte a fronte della regolarizzazione spontanea o sollecitata del mancato pagamento del canone.».
3.0115. Pella, Sarro, Calabria, Milanato.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 784 è inserito il seguente:

   «784-bis. Il fondo di cui al comma 784 è incrementato di 75 milioni di euro per il 2022 e di 150 milioni di euro a decorrere dal 2023, da ripartire a favore delle città metropolitane per due terzi in proporzione dei fabbisogni standard relativi alle funzioni esclusive delle città metropolitane e per un terzo sulla base dello schema di riparto approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard».

  2. All'onere di cui al comma 1, pari a 75 milioni per il 2022 e a 150 milioni a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.0116. Pella, Sarro, Calabria, Milanato.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 818 è sostituito dal seguente:

   «818. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti»;

   b) il comma 837 è sostituito dal seguente:

   «837. A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti».
3.0118. Pella, Sarro, Calabria, Milanato.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni in tema di compensazione di crediti)

  1. All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4, dopo le parole: «previste dalle leggi vigenti» aggiungere le seguentiPag. 193 parole: «o per un errore nella individuazione dei presupposti del credito»;

   b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma 5-bis:

   «Il precedente comma 5 si interpreta nel senso che il presupposto costitutivo del credito si intende mancante, in tutto o in parte, solo in presenza di documentazione falsa, artifici o altre condotte fraudolente, posti in essere dal contribuente per l'indebito utilizzo del credito.».
3.0124. Calabria, Sarro, Pella.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Proroga moratoria per le PMI)

  1. All'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è apportata la seguente modificazione: al comma 1, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «30 giugno 2022».
  2. A copertura degli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante riduzione nei limiti di 60 milioni di euro per l'anno 2022, del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.
3.0126. Pella, Calabria, Mazzetti, D'Attis, Mandelli, Cattaneo.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Fondo prima casa)

  1. All'articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, al comma 3 sostituire le parole: «31 dicembre 2022» con le seguenti: «31 dicembre 2023».
  2. A copertura degli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante riduzione nei limiti di 10 milioni di euro per l'anno 2023, del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3.0127. Calabria, Mazzetti, Pella, Cattaneo, D'Attis, Mandelli.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Semplificazione e razionalizzazione di alcuni adempimenti contabili in materia di imposta sul valore aggiunto)

  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, come modificato dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 le parole: «fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente» sono soppresse.
3.0128. Calabria, Sarro.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Recupero dell'IVA su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali)

  1. All'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «si applicano alle procedure concorsuali avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite con le seguenti: «si applicano alle procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021 compreso».
3.0129. Calabria, Sarro.

Pag. 194

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Trasmissione dati spese sanitarie)

  1. Per l'anno 2022 la trasmissione dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS) per la predisposizione, da parte dell'Agenzia delle entrate della dichiarazione dei redditi precompilata ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 e i relativi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze vanno adempiuti: entro il 30 settembre 2022 per il 1° semestre 2022 ed entro il 31 gennaio 2023 per il secondo semestre del 2022.
3.0130. Calabria, Sarro.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto)

  1. All'articolo 11, comma 2-quater, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è aggiunto in fine il seguente periodo: «L'eventuale tardiva trasmissione dei dati secondo le modalità della fatturazione elettronica non rappresenta violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 6 del presente decreto, laddove l'operazione abbia tempestivamente concorso alla liquidazione dell'IVA mensile/trimestrale di riferimento».
3.0131. Calabria, Sarro.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Proroga del credito d'imposta per gli aumenti di capitale di cui all'articolo 26 del decreto-legge n. 34 del 2020)

  1. L'applicabilità del credito d'imposta per gli aumenti di capitale di cui all'articolo 26 del decreto-legge 15 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è prorogata, con le modalità ivi previste agli aumenti di capitale deliberati tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022 ed è utilizzabile anche per i conferimenti al capitale sociale di immobili. Per l'anno 2022 non si applica il limite minimo di ricavi previsto dalla lettera a) del comma 1 del medesimo articolo 26 del decreto-legge n. 34 del 2020. Il credito di imposta è utilizzabile a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione della ricapitalizzazione, e fino al 31 dicembre 2022. Al relativo onere per l'anno 2022 si provvede a valere sulle risorse residue del Fondo di cui al comma 10 del medesimo articolo 26 del decreto-legge n. 34 del 2020.
3.0133. Martino, D'Attis.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32)

  1. All'articolo 21, comma 2, le parole: «Fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2022».
*3.0135. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.
*3.010. Gadda, Del Barba, Marco Di Maio.
*3.0104. Caretta, Ciaburro, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Recupero di crediti relativi a somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo e di comunicazioni di avviso bonario)

  1. All'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre Pag. 1951973, n. 602, apportare le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «sia con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo sia con le somme dovute a seguito delle comunicazioni di irregolarità emesse ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.»;

   b) dopo le parole: «a seguito dell'iscrizione a ruolo», inserire le seguenti: «o delle somme dovute a seguito delle comunicazioni di avviso bonario»;

   c) dopo le parole: «l'estinzione del debito a ruolo», inserire le seguenti: «del debito derivante dalle comunicazioni di irregolarità emesse ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972».

  2. All'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, dopo le parole: «e loro consorzi e associazioni,» inserire le seguenti: «compresi gli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO),».
3.0136. Siracusano, Novelli, Pella.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Indennità per operatori commerciali su aree pubbliche)

  1. Al fine di contrastare l'ulteriore chiusura delle piccole attività di commercio su aree colpite dalla crisi conseguente dalla pandemia da COVID-19 e di sostenere le stesse al fine di consentire loro di superare le gravissime difficoltà causate anche dalla prolungata sospensioni delle fiere, delle sagre, degli eventi e dei mercati, adottate con ordinanze di sospensione dei comuni in applicazione dei decreti del presidente del consiglio dei ministri e delle ordinanze delle regioni, e che hanno già beneficiato delle indennità di cui all'articolo 28 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è riconosciuta una indennità di 1.000 euro per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, ovvero una indennità forfettaria di 2.400, nel limite di spesa massima complessiva di 530 milioni di euro per l'anno 2022. All'onere di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3.0137. Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. L'articolo 10, comma 1, n. 20, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpreta nel senso che non vi sono comprese le prestazioni di formazione rese alle Agenzie per il lavoro da enti e/o società di formazione finanziate attraverso il fondo bilaterale istituito ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le quali risultano pertanto imponibili ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.
3.0138. Pella, Milanato.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1-ter, lettera b) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 si applicano anche per le spese sostenute a decorrere dall'entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157.
3.0139. Pella, Milanato.

Pag. 196

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Garanzia e controgaranzia SACE e società di cartolarizzazione)

  1. Nell'ambito delle proroghe delle misure di cui all'articolo 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, disposte dalla legge 30 dicembre 2021 n. 234, all'articolo 1 della citata legge, dopo il comma 59 sono aggiunti i seguenti:

   «59-bis. SACE può concedere, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, garanzie, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato nella forma di protezione del rischio di prima e/o seconda perdita, su portafogli di finanziamenti concessi, ovvero per garanzie fornite o crediti presenti o futuri derivanti da garanzie fornite, sotto qualsiasi forma, alle imprese che prestano servizi collegati all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. La protezione suddetta sarà ripartita tra SACE e il/i mutuante/i (o garante/i) in modo tale da non pregiudicare per il/i mutuante/i / garante/i gli effetti di deconsolidamento e di significativo trasferimento del rischio.
   59-ter. Le garanzie di cui al comma 59-bis possono essere concesse anche dalle società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130. A tal fine alla legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, al comma 1-ter sono apportate le seguenti modifiche:

    1) le parole: “nei confronti” sono sostituite con le seguenti: “e garanzie a favore”;

    2) alla lettera a), dopo le parole: “i prenditori dei finanziamenti” sono inserite le seguenti: “e i soggetti garantiti”;

    3) alla lettera b), dopo le parole: “l'erogazione dei finanziamenti” sono inserite le seguenti: “o la concessione delle garanzie”;

   b) al comma 1-quater, dopo le parole: “Nel caso in cui il finanziamento” sono inserite le seguenti: “o la garanzia”;

   c) all'articolo 3, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “Nel patrimonio di cui al periodo precedente sono inclusi anche i beni e diritti che in qualunque modo costituiscano la garanzia del rimborso dei crediti relativi a ciascuna operazione, ancorché di proprietà del soggetto cedente, nonché i proventi derivanti dalla loro escussione o realizzo.”».
3.0140. D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Proroga misure urgenti in materia di accesso al credito)

  1. Nell'ambito delle proroghe delle misure di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, disposte dalla legge 30 dicembre 2021 n. 234, all'articolo 1 della predetta legge sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 53 lettera a) sono apportate le seguenti modifiche:

    1) al punto 2, le parole: «1° aprile 2022» sono sostituite con le seguenti: «1° gennaio 2023». Inoltre, sono aggiunte, alla fine le seguenti parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2022, la garanzia del Fondo può essere rilasciata anche, su richiesta del soggetto beneficiario, previo pagamento del premio teorico di mercato calcolato ai sensi di quanto previsto dal “Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI” (N. 182/2010), notificato dal Ministero dello sviluppo economico ed approvato dalla Commissione europea con decisione N. 4505 del 6 luglio 2010, ovvero dal “Metodo italiano di calcoloPag. 197 dell'equivalente sovvenzione lordo per aiuti sotto forma di garanzia concessi a mid-cap” (SA.43296), notificato dal Ministero dello sviluppo economico ed approvato dalla Commissione europea con decisione N. 2517 del 28 aprile 2016.»;

    2) al punto 4, le parole: «1° aprile 2022» sono sostituite con le seguenti: «1° gennaio 2023».

   b) al comma 55 dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Le operazioni finanziarie concesse in favore dei soggetti beneficiari diversi da quelli rientranti nelle fasce indicate nel periodo precedente sono garantite dal Fondo nella misura dell'80 per cento dell'importo della medesima operazione finanziaria»;

   c) dopo il comma 55, è aggiunto il seguente:

   «55-bis. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2022:

   a) sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura del 80 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25 per cento dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione;

   b) la garanzia del Fondo può essere cumulata con un'ulteriore garanzia concessa da confidi o da altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, a valere su risorse proprie, fino alla copertura del 100 per cento del finanziamento concesso;

   c) per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico-alberghiero, compreso il settore termale, e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a euro 500.000, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;

   d) non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017».

  2. Agli oneri di cui al presente articolo, entro un limite massimo di spesa pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.0141. D'Ettore, Ruffino.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Proroga Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19)

  1. Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall'epidemia di COVID-19 anche per l'anno 2022, la moratoria dei mutui di cui all'articolo 56, comma 2, lettere a), b) e c), comma 6, lettere a) e c), e comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica fino al 31 dicembre 2022.
  2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come incrementata dall'articolo 194 delle presente legge.
3.0143. Ruffino, Baratto.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Proroga moratoria per le PMI)

  1. All'articolo 16 comma 1 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con Pag. 198modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2022».
3.0149. Gagliardi.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 53, lettera a), sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al numero 2), le parole: «1° aprile 2022» sono sostituite con le seguenti: «1° gennaio 2023» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1° gennaio 2022, la garanzia del Fondo può essere rilasciata anche, su richiesta del soggetto beneficiario, previo pagamento del premio teorico di mercato calcolato ai sensi di quanto previsto dal “Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI” (N. 182/2010), notificato dal Ministero dello sviluppo economico e approvato dalla Commissione europea con decisione N. 4505 del 6 luglio 2010, ovvero dal “Metodo italiano di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo per aiuti sotto forma di garanzia concessi a mid-cap’” (SA.43296), notificato dal Ministero dello sviluppo economico e approvato dalla Commissione europea con decisione N. 2517 del 28 aprile 2016.»;

    2) al numero 4), le parole: «1° aprile 2022» sono sostituite con le seguenti: «1° gennaio 2023»;

   b) al comma 55, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Le operazioni finanziarie concesse in favore dei soggetti beneficiari diversi da quelli rientranti nelle fasce indicate nel periodo precedente sono garantite dal Fondo nella misura dell'80 per cento dell'importo della medesima operazione finanziaria»;

   c) dopo il comma 55, è aggiunto il seguente:

   «55-bis. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura del 80 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25 per cento dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione. La garanzia del Fondo può essere cumulata con un'ulteriore garanzia concessa da confidi o da altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, a valere su risorse proprie, fino alla copertura del 100 per cento del finanziamento concesso. Per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico-alberghiero, compreso il settore termale, e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a euro 500.000, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti. Non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017.».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, delle legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.0152. Fassina.

Pag. 199

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.1.

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 53, lettera a), numero 2), è sostituito dal seguente:

    «2) alla lettera a), le parole: “a titolo gratuito” sono sostituite dalle seguenti: “a titolo gratuito. A decorrere dal 1° gennaio 2023, le garanzie sono concesse previo pagamento di una commissione da versare al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. A decorrere dal 1° gennaio 2022, la garanzia del Fondo può essere rilasciata anche, su richiesta del soggetto beneficiario, previo pagamento del premio teorico di mercato calcolato ai sensi di quanto previsto dal ‘Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI’ (N. 182/2010), notificato dal Ministero dello sviluppo economico ed approvato dalla Commissione europea con decisione N. 4505 del 6 luglio 2010, ovvero dal ‘Metodo italiano di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo per aiuti sotto forma di garanzia concessi a mid-cap’ (SA.43296), notificato dal Ministero dello sviluppo economico ed approvato dalla Commissione europea con decisione N. 2517 del 28 aprile 2016.”».

   b) al comma 53, lettera a), numero 4), le parole: «1° aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2023»;

   c) al comma 55 dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Le operazioni finanziarie concesse in favore dei soggetti beneficiari diversi da quelli rientranti nelle fasce indicate nel periodo precedente sono garantite dal Fondo nella misura dell'80 per cento dell'importo della medesima operazione finanziaria»;

   d) dopo il comma 55, è aggiunto il seguente:

   «55-bis. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2022:

   a) sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura del 80 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25 per cento dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione.;

   b) la garanzia del Fondo può essere cumulata con un'ulteriore garanzia concessa da confidi o da altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, a valere su risorse proprie, fino alla copertura del 100 per cento del finanziamento concesso;

   c) per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero, compreso il settore termale, e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a euro 500.000, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;

   d) non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017».
3.0153. Lorenzin, Dal Moro.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Proroga delle misure in materia di turn-over delle Unioni di Comuni)

  1. All'articolo 3, comma 5-sexies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo le parole: «per il Pag. 200triennio 2019-2021» sono aggiunte dalle seguenti: «e per il triennio 2022-2024».
3.0159. Ruffino.

ART. 4.

  Al comma 1, sostituire le parole da: le parole fino a: 31 dicembre 2022 con le seguenti: sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

   b) al comma 2, dopo le parole: «prevedono limitazioni del massimale degli assistiti in carico» sono inserite le seguenti: «fino a un massimo di 1.000 assistiti con il supporto della figura del tutor di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, il cui termine previsto al comma 3 è ridotto a cinque anni» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Le ore di attività svolte dai suddetti medici devono essere considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, da computare nel monte ore complessivo previsto dall'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368».
4.57. Carnevali, Lorenzin, Siani, De Filippo, Rizzo Nervo, Pini, Lepri.

  Al comma 1, sostituire le parole da: le parole fino a: 31 dicembre 2022 con le seguenti: sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

   b) al comma 2, dopo le parole: «prevedono limitazioni del massimale degli assistiti in carico» sono inserite le seguenti: «fino a un massimo di 800 assistiti con il supporto della figura del tutor di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 il cui termine previsto al comma 3 è ridotto a cinque anni» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Le ore di attività svolte dai suddetti medici devono essere considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, da computare nel monte ore complessivo previsto dall'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368».
4.128. Carnevali, Lorenzin, Siani, De Filippo, Rizzo Nervo, Pini, Lepri.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2022 con le seguenti: 30 aprile 2022.
4.17. Trano.

  Al comma 2, sostituire le parole: 31 dicembre 2022 con le seguenti: 30 aprile 2022.
4.18. Trano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. L'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente:

   «1. Fino al 31 dicembre 2022, in deroga agli articoli 49 e 50 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è consentito l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai professionisti che intendono esercitare, in via autonoma o dipendente, nel territorio nazionale, anche presso strutture sanitarie o socio-sanitarie di carattere residenziale, semiresidenziale, ambulatoriale o domiciliare, private autorizzate o accreditate, purché impegnate nell'emergenza da COVID-19 anche sotto forma di gestione o prevenzione dei contagi tra la popolazione assistita, una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario in base a una qualifica professionale conseguita all'estero. Gli interessati presentano istanza, corredata da un certificato di iscrizione all'albo o da un titolo di studio abilitante all'esercizio della professionePag. 201 del Paese di provenienza, anche in copia semplice, alle regioni e alle province autonome, che possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti ai sensi degli articoli 2-bis e 2-ter del presente decreto.
   2. Per la medesima durata indicata al comma 1, l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione nonché, anche in forma autonoma, presso strutture sanitarie o socio-sanitarie di carattere residenziale, semiresidenziale, ambulatoriale o domiciliare, private autorizzate o accreditate, purché impegnate nell'emergenza da COVID-19 anche sotto forma di gestione o prevenzione dei contagi tra la popolazione assistita, per l'esercizio temporaneo di professioni sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario è consentita, in deroga all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a tutti i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea, titolari di un permesso di soggiorno che consenta di svolgere attività lavorativa, fermo restando ogni altro limite di legge.».
4.156. Anna Lisa Baroni, D'Attis.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

   2-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 1 è sostituito dal seguente:
   «1. Fino al 31 dicembre 2022, in deroga agli articoli 49 e 50 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è consentito l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai professionisti che intendono esercitare, in via autonoma o dipendente, nel territorio nazionale, presso strutture sanitarie o socio-sanitarie private o accreditate impegnate nell'emergenza da COVID-19 anche sotto forma di gestione o prevenzione dei contagi tra la popolazione residente nei servizi residenziali o gestione al domicilio, una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario in base a una qualifica professionale conseguita all'estero. Gli interessati presentano istanza, corredata di un certificato di iscrizione all'albo del Paese di provenienza, alle regioni e alle province autonome, che possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti ai sensi degli articoli 2-bis e 2-ter del presente decreto. Il titolo di studio conseguito all'estero e l'iscrizione all'albo del Paese di provenienza possono essere prodotti in copia semplice anche per i provenienti da paesi non comunitari.».
4.102. Mammì, Lorefice, D'Arrando.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

   «5-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 5, anche al fine di contrastare gli effetti della situazione epidemiologica conseguente alla diffusione pandemica del virus SARS-CoV-2, entro il termine dello stato di emergenza, come prorogato dall'articolo 1 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale è istituito il “servizio dell'infermiere di famiglia” con una propria articolazione organizzativa e funzionale afferente e diretta dalla Direzione delle professioni sanitarie, in collaborazione con i distretti socio-sanitari e i medici di medicina generale/pediatri di libera scelta. In ogni casa della comunità è istituita la direzione delle professioni sanitarie con articolazione organizzativa di Unità operativa complessa e il Servizio dell'infermiere di famiglia, con la presenza di 2 infermieri ogni 10.000 abitanti. Al fine di riconoscere e valorizzare le competenze specialistiche dell'infermiere di famiglia sono altresì istituiti, in collaborazione con le università percorsi di formazione specialistica con master universitari di I e di II livello. Al fine di assicurare livelli di management e governance di presa in carico delle persone con Pag. 202fragilità e cronicità, delle dimissioni protette ospedale – territorio con modelli organizzativi a gestione infermieristica, negli ospedali di comunità sono attivati dipartimenti delle professioni sanitarie.».
4.105. Mammì, Lorefice, D'Arrando, Faro.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di assicurare a tutti gli iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale di cui al triennio 2018-2021 la possibilità di essere ammessi alle graduatorie uniche regionali valevoli per l'anno 2023 e di conseguire in tempo utile i titoli all'uopo necessari, concorrendo equamente all'assegnazione degli incarichi:

   a) il termine di presentazione della domanda per l'inserimento nelle graduatorie regionali valevoli per l'anno 2023 è prorogato al 15 aprile 2022;

   b) il termine per il conseguimento e l'autocertificazione del titolo di formazione in medicina generale, necessario ai fini dell'ammissione alle graduatorie di cui alla lettera a), è prorogato al 31 dicembre 2022;

   c) i medici che presentano domanda per l'inserimento nelle graduatorie di cui alla lettera a) e che non risultano in possesso del titolo di formazione in medicina generale alla data del 15 settembre 2022 sono ammessi con riserva alle graduatorie medesime. In sede di formazione delle graduatorie, ai medici di cui alla presente lettera è virtualmente attribuito il punteggio relativo al possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale, ancorché non ancora conseguito. La riserva è sciolta positivamente e il relativo punteggio in graduatoria confermato solo in caso di conseguimento del titolo di formazione in medicina generale entro la data del 31 dicembre 2022.
4.75. Sutto, Boldi, Panizzut, Foscolo, De Martini, Lazzarini, Paolin, Tiramani, Zanella, Bitonci, Di Muro.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 4 della legge 26 dicembre 1999, n. 42, dopo il comma 4-bis, è aggiunto il seguente:

   «4-ter. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti e fatta salva la posizione di coloro che sono già iscritti nell'elenco speciale a esaurimento di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro della salute 9 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2019, sono abilitati all'iscrizione a tale elenco speciale ad esaurimento coloro che, sulla base di corsi triennali attivati entro il 31 dicembre 2018, abbiano conseguito entro il 31 dicembre 2021 il titolo di massofisioterapista nonché i massofisioterapisti che, sempre sulla base di corsi triennali attivati entro il 31 dicembre 2018, abbiano conseguito il suddetto titolo senza aver ancora maturato i trentasei mesi di attività lavorativa. L'iscrizione, da effettuarsi entro il 30 giugno 2022, avviene con riserva e diviene definitiva solo a seguito della prova del compimento dei trentasei mesi di attività da maturarsi entro il 30 giugno 2025.».
4.25. Ferri, Baldini, Frate, Del Barba, Marco Di Maio.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. In ragione del perdurare dell'emergenza dovuta alla situazione epidemiologica conseguente alla diffusione pandemica del virus SARS-CoV-2, nelle more della definizione del contratto nazionale di lavoro del triennio 2019-2021 del comparto sanità, le indennità di cui all'articolo 1, commi 409 e 414, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono transitoriamente erogate: per quanto previsto dal comma 409 nella misura individuale annua pari a euro 950 per le categorie D e D livello economico super, oltre agli oneri contributivi e fiscali a carico dell'amministrazione; per quanto previsto dal comma 414 nella misura individuale annua pari ad euro 615 per le categorie D e D livello economico super ed euro 420 per la categoria B livello economicoPag. 203 super, oltre agli oneri contributivi e fiscali a carico dell'amministrazione.
4.103. Mammì, Lorefice, D'Arrando, Ruggiero, Faro.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. In ragione del perdurare dell'emergenza dovuta alla situazione epidemiologica conseguente alla diffusione pandemica del virus SARS-CoV-2 e al fine di contrastare l'attuale e la futura carenza di medici di medicina generale e di fornire maggior supporto alle esigenze sanitarie territoriali garantendo il medesimo diritto d'accesso a tutti i corsisti medici subentrati al corso di formazione specifica in medicina generale relativo al triennio 2018/2021, il termine di utilizzo della graduatoria dei candidati risultati idonei, attualmente prorogato al 15 settembre 2021, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021.
4.100. Villani, D'Arrando, Lorefice, Grippa, Faro.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Per contrastare l'attuale e la futura carenza di medici di medicina generale, limitatamente al corso di formazione specifica in medicina generale di cui al triennio 2018/2021, il termine di utilizzo della graduatoria dei candidati risultati idonei, già prorogato con il decreto del Ministro della salute 6 agosto 2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 2019, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2022 per consentire a ciascuna regione e provincia autonoma di assegnare, secondo l'ordine della graduatoria stessa, i posti che si siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi.
4.59. Lucaselli, Prisco, Trancassini, Montaruli, Rampelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di continuare a far fronte alle esigenze straordinarie derivanti dalla diffusione del SARS-CoV-2 e di garantire i livelli essenziali di assistenza, al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, articolo 2-bis, comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole «iscritti all'ultimo e al penultimo», con le parole «a partire dal primo».
4.150. Anna Lisa Baroni, Calabria, Bagnasco, Novelli, D'Attis.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 1, comma 268, lettera a), della legge n. 234 del 2021, dopo le parole: «limitatamente ai medici specializzandi di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo e» sono inserite le seguenti: «il personale sanitario in possesso di laurea già reclutato a tempo determinato mediante le selezioni di cui all'articolo».
4.115. Parentela.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Limitatamente al corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al triennio 2018-2021, il termine per l'iscrizione alla graduatoria unica regionale di medicina generale, valevole per l'anno 2023, è prorogato al 31 dicembre 2022.
4.173. Bologna.

  Sopprimere il comma 3.
4.19. Trano.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le finalità di cui al precedente periodo gli incarichi di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale in scadenza nell'anno 2022, sono prorogati per un anno.
4.160. Caon.

Pag. 204

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. In ragione del perdurare dell'emergenza dovuta alla situazione epidemiologica conseguente alla diffusione pandemica del virus SARS-CoV-2 e nelle more di un riordino del sistema sanitario di emergenza-urgenza, per gli anni 2022 e 2023, al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nell'ambito del sistema di emergenza-urgenza extraospedaliera, le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere, sono autorizzate a inquadrare nel ruolo sanitario anche i medici convenzionati di emergenza territoriale su domanda e all'esito di una procedura concorsuale, in coerenza con il piano dei fabbisogni di personale e nel rispetto delle seguenti condizioni:

   a) aver svolto attività di emergenza-urgenza per il Servizio sanitario nazionale per almeno cinque anni, anche non consecutivi, verificati dalle istituzioni competenti e in possesso dell'idoneità all'emergenza;

   b) risultino, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, operanti nel servizio sanitario di urgenza ed emergenza medica con contratto di lavoro in convenzione a tempo indeterminato e determinato;

   c) abbiano maturato, anche in forma non continuativa, almeno 5 anni di anzianità di servizio alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-legge;

   d) previo superamento di una prova di valutazione, svolta da apposita commissione, istituita presso la ASL di riferimento e presieduta dal direttore del medesimo SET 118, in conformità agli articoli 3, 4, 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 1997, n. 502.

  3-ter. A decorrere dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-legge, i medici convenzionati di emergenza territoriale con incarico a tempo indeterminato e determinato sono ammessi in sovrannumero alla scuola di specializzazione di medicina di emergenza e urgenza, fermo restando quanto previsto dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
  3-quater. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, valutati in 5 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni.
4.172. Bologna, Mugnai.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. In ragione del perdurare dell'emergenza dovuta alla situazione epidemiologica conseguente alla diffusione pandemica del virus SARS-CoV-2, al fine di migliorare il servizio e di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nell'ambito del sistema di emergenza-urgenza extraospedaliera, le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere, per gli anni 2022 e 2023, sono autorizzate ad inquadrare nel ruolo sanitario anche i medici convenzionati di emergenza territoriale che ne facciano richiesta, allorché, in coerenza con il piano dei fabbisogni di personale:

   a) superino una prova di valutazione, svolta da una apposita commissione, istituita presso la ASL di riferimento e presieduta dal direttore del medesimo SET 118 in conformità agli articoli 3, 4, 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 1997, n. 502;

   b) alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, operino nel servizio sanitario di urgenza ed emergenza medica con contratto di lavoro in convenzione a tempo indeterminato e determinato;

   c) abbiano maturato, anche in forma non continuativa, almeno 5 anni di anzianità di servizio alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto.

  3-ter. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 3-bis, valutati in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni Pag. 2052022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  3-quater. A decorrere dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, i medici convenzionati di emergenza territoriale con incarico a tempo indeterminato e determinato sono ammessi in soprannumero alla scuola di specializzazione di medicina di emergenza e urgenza, fermo restando quanto previsto dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
*4.81. Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.
*4.98. Villani, Provenza, Nappi, Lorefice, D'Arrando.
*4.159. Pentangelo, Novelli, Bagnasco, Labriola, Cannizzaro.
*4.53. De Filippo, Carnevali, Siani, Pini, Rizzo Nervo, Lepri.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Per le medesime finalità di cui al comma precedente, al fine di migliorare il servizio e di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nell'ambito del sistema di emergenza-urgenza extraospedaliera, le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere, per gli anni 2022 e 2023, sono autorizzate a inquadrare nel ruolo sanitario anche i medici convenzionati di emergenza territoriale che ne facciano richiesta, allorché, in coerenza con il piano dei fabbisogni di personale: superino una prova di valutazione, svolta da una apposita commissione, istituita presso la ASL di riferimento e presieduta dal direttore del medesimo SET 118 in conformità agli articoli 3, 4, 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 1997, n. 502; alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, operino nel servizio sanitario di urgenza ed emergenza medica con contratto di lavoro in convenzione a tempo indeterminato e determinato; abbiano maturato, anche in forma non continuativa, almeno 5 anni di anzianità di servizio alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al presente comma, valutati in 5 milioni di euro dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  3-ter. A decorrere dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, i medici convenzionati di emergenza territoriale con incarico a tempo indeterminato e determinato sono ammessi in soprannumero alla scuola di specializzazione di medicina di emergenza e urgenza, fermo restando quanto previsto dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
  .
4.39. Stumpo, Fornaro, Fassina.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Fino al 31 dicembre 2025 il requisito di cui alla lettera b) del comma 1 è assolto anche con anzianità di servizio di almeno cinque anni antecedenti la data del concorso, con esercizio di funzioni proprie del professionista chimico iscritto all'albo, attestata secondo le modalità di legge. L'attestazione concorre anche al fine dell'attribuzione del punteggio di cui all'articolo 47, comma 5, lettera a), per un punteggio pari a 0,50.».
*4.168. Mandelli, Pella.
*4.61. Ferro, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,Pag. 206 con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «Fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2022».
**4.136. Prisco, Trancassini, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.
**4.151. Bagnasco, Mandelli, Novelli, Calabria.
**4.177. Bologna.
**4.85. Ubaldo Pagano.
**4.120. Misiti.

  Al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

   d-bis) al comma 492, le parole: «A decorrere dal 2022» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 2023»;

   d-ter) al comma 496, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La garanzia dell'accesso alle prestazioni e la rivalutazione del fabbisogno di cui al presente comma deve essere assicurata anche dalle regioni in prosieguo del piano di rientro. Nell'individuazione dell'ultima compensazione va escluso il riferimento all'anno 2020 a causa delle limitazioni dovute alla pandemia da COVID-19».
*4.29. Del Barba, Marco Di Maio.
*4.146. Paolo Russo.

  Al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) La contrattazione collettiva nazionale di cui al comma 411 è conclusa entro il 30 giugno 2022. In tale sede, per i collaboratori del ruolo tecnico e professionale va valutata come requisito di anzianità per la progressione interna, incarichi di funzione o di posizione, l'attività documentata svolta con rapporto di lavoro libero professionale o attività coordinata e continuativa presso enti o pubbliche amministrazioni ovvero attività documentata presso studi professionali privati, società o istituti di ricerca, aventi contenuto analogo a quelli previsti per i corrispondenti profili del ruolo medesimo.
4.83. Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, la lettera a-bis) è sostituita dalla seguente:

   «a-bis) previa notifica e autorizzazione della Commissione europea, la durata massima dei finanziamenti di cui agli articoli 1 e 1-bis.1 del presente decreto è innalzata a 12 anni. Su richiesta delle parti i finanziamenti aventi una durata non superiore a 6 anni, già garantiti da SACE S.p.A. ai sensi degli articoli 1 e 1-bis.1 del presente decreto, possono essere estesi fino a una durata massima di 12 anni o sostituiti con nuovi finanziamenti aventi una durata fino a 12 anni ai sensi della presente lettera a-bis). Le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio ovvero per l'estensione delle garanzie di cui all'articolo 1 del presente decreto saranno determinate in conformità alla comunicazione della Commissione europea recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, previa notifica e autorizzazione della Commissione europea, come specificato sul piano procedurale e documentale da SACE S.p.A.».
4.65. Boniardi, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Le operazioni di sgombero finalizzate all'esecuzione degli ordini di demolizione disposti ai sensi dell'articolo 31, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono sospese fino al termine dell'emergenza sanitaria da ultimo prorogata dall'articolo 1, Pag. 207comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221.
4.161. Sarro, Pentangelo, Paolo Russo, Ferraioli, Casciello, Calabria, Gentile, Milanato, Tartaglione.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 34 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 10-sexies, le parole: «2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «2021, 2022 e 2023» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di ampliare la platea di volontari, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2023, le cui risorse saranno ripartite secondo i criteri fissati dal decreto del Ministero della salute di cui al comma 10-septies, sulla base del numero dei soggetti supplementari da reclutare e della necessità di incrementare il numero dei centri che costituiscono la Rete Italiana Screening Polmonare, al fine di garantire una più ampia copertura del territorio nazionale».

   b) al comma 10-octies le parole: «e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «, 2022 e 2023».
*4.171. Bologna.
*4.132. Gemmato, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.
*4.12. Benigni.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 1, comma 293, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «operante nei servizi di pronto soccorso» sono aggiunte le seguenti: «e gli operatori in servizio presso il 118».
**4.110. Donno.
**4.123. Villani, Grippa.

  Sopprimere il comma 6.
*4.2. Sarli, Termini, Suriano, Benedetti, Massimo Enrico Baroni, Corda, Spessotto, Testamento, Siragusa, Ehm.
*4.7. Siragusa, Paolo Nicolò Romano, Sarli.
*4.37. Trano.
*4.40. Fassina, Fornaro.

  Sostituire il comma 6 con i seguenti:

  6. All'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, le parole: «a decorrere dal 30 giugno 2022,» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 31 marzo 2022».
  6-bis. La proroga di cui al comma 6, relativa all'uso di animali nelle procedure per le ricerche sulle sostanze d'abuso di cui all'articolo 5, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, non si applica alla ricerca su stimolanti e allucinogeni nonché sull'etanolo e nicotina, né per gli xenotrapianti.
4.4. Sarli, Termini, Suriano, Benedetti, Massimo Enrico Baroni, Corda, Spessotto, Testamento, Siragusa, Ehm.

  Sostituire il comma 6 con i seguenti:

  6. All'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, le parole: «a decorrere dal 30 giugno 2022,» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 31 marzo 2022».
  6-bis. La proroga di cui al comma 6, relativa all'uso di animali nelle procedure per le ricerche sulle sostanze d'abuso di cui all'articolo 5, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, non si applica alla ricerca su stimolanti e allucinogeni nonché sull'etanolo e nicotina.
4.3. Sarli, Termini, Suriano, Benedetti, Massimo Enrico Baroni, Corda, Spessotto, Testamento, Siragusa, Ehm.

  Sostituire il comma 6 con il seguente:

  6. All'articolo 42 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, in materia di ricerche Pag. 208sugli animali utilizzati a fini scientifici, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettere d) ed e), e all'articolo 16, comma 1, lettera d), si applicano a decorrere dalla certificazione dell'effettiva disponibilità di metodi alternativi idonei a sostituire integralmente o parzialmente le identiche sperimentazioni su modelli animali, sulla base del monitoraggio di cui al comma 2; la disposizione di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c), si applica fino al 31 dicembre 2016.»;

   b) al comma 2, le parole: «entro il 30 giugno 2016» è sostituita dalle seguenti: «entro il 30 giugno di ogni anno».
*4.13. Raciti.
*4.92. Magi.
*4.111. Ianaro.
*4.73. Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.
*4.174. Bologna.

  Sostituire il comma 6 con il seguente:

  6. All'articolo 42 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «a decorrere dal 30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° luglio 2025»;

   b) al comma 2, le parole: «entro il 30 giugno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno di ogni anno».
**4.74. Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.
**4.112. Ianaro.
**4.175. Bologna.
**4.93. Magi.
**4.14. Raciti.

  Sostituire il comma 6 con il seguente:

  6. Al comma 1, dell'articolo 42 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, le parole: «la disposizione di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c), si applica fino al 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «tale proroga non si applica per la ricerca sulle seguenti sostanze d'abuso: etanolo, cocaina, anfetaminici, LSD, nicotina.».
4.8. Siragusa, Paolo Nicolò Romano, Sarli.

  Al comma 6, sostituire le parole: 30 giugno 2022 con le seguenti: 30 giugno 2023.
*4.95. Magi.
*4.97. Ianaro.

  Al comma 6, sostituire le parole: 30 giugno 2022 con le seguenti: 31 dicembre 2022.
**4.94. Magi.
**4.96. Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Al comma 6 sostituire le parole: 30 giugno 2022 con le seguenti: 31 marzo 2022.
4.118. Flati.

  Al comma 6, sostituire le parole: 30 giugno 2022 con le seguenti: 31 marzo 2022, fatte salve le sperimentazioni in corso all'entrata in vigore della presente disposizione che dovranno concludersi al termine della relativa autorizzazione e non potranno essere rinnovate.

  Conseguentemente, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 41, comma 2, lettera c-bis) del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, le parole: «euro 2.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 10.000.000» e le parole: «per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022» sono soppresse.
4.42. Fassina, Fornaro.

Pag. 209

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. All'articolo 41 comma 2 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, la lettera c-bis) è sostituita con la seguente:

   «c-bis) con un importo annuale pari ad euro 5.000.000 per ciascuno degli anni del triennio 2023-2025, da destinare ad enti pubblici di ricerca, individuati con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca, per l'attività di formazione finalizzata agli studi, alla ricerca e allo sviluppo di metodi nell'ambito dei nuovi approcci metodologici (NAM) senza uso degli animali per la sperimentazione.».

  6-ter. Agli oneri di cui al comma 6-bis, pari a euro 5.000.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
4.5. Sarli, Termini, Suriano, Benedetti, Massimo Enrico Baroni, Corda, Spessotto, Testamento, Siragusa, Ehm.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 982, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è rifinanziato anche per l'anno 2024, per un ammontare pari a 10 milioni di euro.
  6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a euro 10 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.131. Caretta, Ciaburro, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis All'articolo 41, alla lettera c-bis), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, apportare le seguenti modificazioni:

   a) la parola: «2.000.000» è sostituita dalla seguente: «4.000.000»;

   b) le parole: «2020-2022» sono sostituite dalle seguenti: «2023-2025»;

   c) le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento»;

   d) le parole: «80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «90 per cento».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.9. Siragusa, Paolo Nicolò Romano, Sarli.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 1, comma 133, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «A decorrere dal 2022, una quota pari al 5 per cento del gettito erariale derivante del settore dei giochi è annualmente destinata alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo».
4.89. Bellucci, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Le attività per la cura e riabilitazione delle dipendenze patologiche sono finanziate con appositi fondi a carico del Fondo sanitario nazionale che sono allo scopo vincolati, in misura pari all'1,5 per cento dell'ammontare del Fondo stesso.
4.90. Bellucci, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Al comma 7, sostituire le parole: 31 marzo 2022 con le seguenti: 31 dicembre 2022.

  Conseguentemente:

   al comma 8, sostituire le parole: e per il primo trimestre dell'anno 2022 con le seguenti: e per l'anno 2022;

Pag. 210

   dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Al fine di fronteggiare le straordinarie esigenze derivanti dalla diffusione del COVID-19, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la possibilità di cumulo tra reddito e trattamento pensionistico prevista per gli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica anche agli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29.
4.71. Foscolo, Boldi, Panizzut, De Martini, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Belotti, Dara, Viviani.

  Al comma 7, sostituire le parole: 31 marzo 2022 con le seguenti: 31 dicembre 2022.

  Conseguentemente, al comma 8, sostituire le parole: e per il primo trimestre dell'anno 2022 con le seguenti: e per l'anno 2022.
*4.50. De Filippo, Carnevali, Rizzo Nervo, Pini, Siani, Lepri.
*4.70. Boldi, Foscolo, Panizzut, De Martini, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Belotti, Dara, Viviani.

  Al comma 7, sostituire e parole: 31 marzo 2022 con le seguenti: 30 giugno 2022.

  Conseguentemente, al comma 8, sostituire la parola: trimestre con la seguente: semestre.
4.163. Novelli.

  Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, i seguenti:

  8-bis. All'articolo 18, comma 1, alinea, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: «e 2021» ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «, 2021 e 2022».
  8-ter. All'articolo 38, comma 1-novies, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019 n. 58, le parole: «e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, 2021 e 2022».
*4.20. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini.
*4.149. Pella.
*4.67. Lorenzin.
*4.148. Calabria, Pella.
*4.36. Trano, Leda Volpi.
*4.99. D'Uva.
*4.114. Ianaro, Lorefice, D'Arrando.

  Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, i seguenti:

  8-bis. Nelle more della revisione della remunerazione della filiera distributiva del farmaco è prorogata al 31 dicembre 2023 la possibilità di stipulare accordi di remunerazione sperimentale con le farmacie previsto dall'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, per la distribuzione convenzionata dei farmaci esclusi dalla lista PHT senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, mantenendo le scontistiche applicate dall'industria al prezzo ex-factory per la cessione al Servizio sanitario nazionale anche per la vendita nel canale convenzionale delle farmacie aperte al pubblico.
  8-ter. L'Agenzia italiana del farmaco provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla revisione del prontuario della distribuzione diretta (PHT), destinando i medicinali per i quali siano cessate le esigenze di controllo ricorrente da parte della struttura pubblica alla distribuzione in regime convenzionale attraverso le farmacie aperte al pubblico, come previsto dalla Determinazione AIFA 29 ottobre 2004, pubblicata nel supplemento ordinario n. 162 alla Gazzetta Ufficiale del 4 novembre 2004, n. 259, e alla definizione degli accordi di remunerazione Pag. 211sperimentale con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private.
4.55. Rizzo Nervo, Lorenzin, Carnevali, Siani, De Filippo, Pini, Lepri.

  Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, i seguenti:

  8-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 5 novembre 2016, n. 218, hanno effetto a decorrere dal termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, limitatamente al Consiglio di amministrazione dell'Istituto superiore di sanità, che delibera, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, le modifiche allo statuto secondo quanto disciplinato al comma 8-ter. Con successivo decreto, da adottare ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del predetto decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, è nominato il nuovo consiglio di amministrazione. Sino alla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al secondo periodo, resta in carica il consiglio di amministrazione nominato con decreto del Ministro della salute 2 marzo 2020.
  8-ter. In attuazione di quanto previsto dal comma 8-bis del presente articolo, al comma 5 dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 giugno 2016, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera b) le parole: «due esperti designati» sono sostituite dalle seguenti: «un esperto designato»;

   b) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

   «c-bis) un esperto eletto dai ricercatori e tecnologici dell'Istituto».

  8-quater. Le disposizioni di cui ai commi 8-bis e 8-ter non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
*4.44. De Filippo.
*4.122. Azzolina.

  Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, i seguenti:

  8-bis. In ragione del perdurare dell'emergenza dovuta alla situazione epidemiologica conseguente alla diffusione pandemica del virus SARS-CoV-2 all'articolo 25-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 dopo le parole: «per gli anni 2020 e 2021», aggiungere le seguenti: «nonché per gli anni 2022 e 2023»;

   b) al comma 1 sostituire le parole: «nonché ai soggetti detenuti in carcere» con le seguenti: «, ai soggetti detenuti in carcere nonché alle persone a cui è stato diagnosticato il diabete mellito di Tipo 2 e/o un danno renale»;

  8-ter. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis, pari a 14.000.000 di euro per il biennio 2022-2023 si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.51. Carnevali, Siani, De Filippo, Lepri, Pini, Rizzo Nervo.

  Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

  8-bis. In ragione del perdurare dell'emergenza dovuta alla situazione epidemiologica conseguente alla diffusione pandemica del virus SARS-CoV-2 all'articolo 25-sexies, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dopo le parole: «per gli anni 2020 e 2021» sono aggiunte le seguenti: «nonché per gli anni 2022 e 2023».
4.52. Carnevali, Siani, De Filippo, Lepri, Pini, Rizzo Nervo.

  Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, i seguenti:

  8-bis. Al fine di contrastare efficacemente e contenere il diffondersi della variantePag. 212 Omicron del virus COVID-19, all'articolo 1, comma 691, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «31 marzo 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».
  8-ter. Per valorizzare le professionalità acquisite nel corso dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nell'ambito della sanità militare, il Ministero della difesa, anche in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente, è autorizzato ad avviare, a decorrere dal 1° luglio 2022, procedure straordinarie di stabilizzazione del personale ufficiale medico, con il grado di tenente, e del personale sottufficiale infermiere, con il grado di maresciallo, arruolato temporaneamente ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dell'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché dell'articolo 19-undecies, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, alla cessazione del medesimo periodo di ferma eccezionale.
  8-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-bis, pari a 5 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-ter, nel limite massimo di 12,5 milioni di euro per il 2022 e di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondete riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.166. Maria Tripodi.

  Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, i seguenti:

  8-bis. All'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
  8-ter. All'articolo 33 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 6-bis è sostituito con il seguente:

   «6-bis. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021 e 30 milioni di euro per l'anno 2022 destinato a promuovere, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, il benessere e la persona, tramite l'erogazione, fino all'esaurimento delle relative risorse, di buoni per sostenere l'accesso ai servizi psicologici delle fasce più deboli della popolazione, con priorità per i pazienti affetti da patologie oncologiche, nonché per il supporto psicologico dei bambini e degli adolescenti in età scolare.»;

   b) il comma 6-ter è sostituito con il seguente:

   «6-ter. I buoni di cui al comma 6-bis non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile dei beneficiari e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo 2022, sono disciplinate le modalità di modalità di presentazione della domanda e di erogazione di cui al comma 6-bis, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato.».

  8-quater. Agli oneri derivanti dal comma 8-ter, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, Pag. 213comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.27. Noja, Occhionero, Marco Di Maio, Del Barba.

  Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, i seguenti:

  8-bis. Al fine di consentire adeguati interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico dell'ospedale spoke «Santa Maria degli Ungheresi» di Polistena, dell'ospedale spoke di Locri e degli ospedali generali «Tiberio Evoli» di Melito Porto Salvo e Giovanni XXIII di Gioia Tauro, data la straordinarietà della situazione emergenziale relativamente alle gravissime carenze infrastrutturali e strumentali, è autorizzata la spesa per ciascun presidio ospedaliero di 1 milione di euro per l'anno 2022, di cui fino al 50 per cento da utilizzare per opere di riqualificazione, ampliamento, adeguamento, ammodernamento edilizi del pronto soccorso e per la fornitura di strumentazione tecnica adeguata nei medesimi servizi di pronto soccorso; la percentuale restante è utilizzata per i medesimi interventi nei restanti reparti ospedalieri.
  8-ter. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4.108. Misiti.

  Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, i seguenti:

  8-bis. Nelle more della revisione della remunerazione della filiera distributiva del farmaco è prorogata al 31 dicembre 2023 la possibilità di stipulare accordi di remunerazione sperimentale con le farmacie previsto dall'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, per la distribuzione convenzionata dei farmaci esclusi dalla lista PHT, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, mantenendo le scontistiche applicate dall'industria al prezzo ex-factory per la cessione al Servizio sanitario nazionale anche per la vendita nel canale convenzionale delle farmacie aperte al pubblico.
  8-ter. L'Agenzia italiana del farmaco provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, alla revisione del Prontuario della distribuzione diretta (PHT), destinando i medicinali per i quali siano cessate le esigenze di controllo ricorrente da parte della struttura pubblica alla distribuzione in regime convenzionale attraverso le farmacie aperte al pubblico, come previsto dalla determinazione AIFA 29 ottobre 2004, pubblicata nel supplemento ordinario n. 162 alla Gazzetta Ufficiale del 4 novembre 2004, n. 259, e alla definizione degli accordi di remunerazione sperimentale con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private.
*4.176. Bologna.
*4.11. Benigni.
*4.134. Gemmato, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.
*4.155. Sorte, D'Attis.

  Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, i seguenti:

  8-bis. Allo scopo di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita nell'eccezionalità delle emergenza pandemica, nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'articolo 92, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, gli enti del Servizio sanitario nazionale riservano i posti disponibili messi a concorso, nella misura massima del 50 per cento, al personale del ruolo tecnico amministrativo informatico e professionale in servizio alla Pag. 214data di entrata in vigore della presente legge che alla data del 30 giugno 2022 abbia maturato almeno dodici mesi di servizio, anche non continuativi, con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile con i medesimi enti.
  8-ter. Ai lavoratori di cui al comma 8-bis, nelle procedure concorsuali espletate per titoli e per titoli ed esami, indette dalle amministrazioni dello stato anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici, espletate per titoli, per titoli di esami, è riconosciuta l'esperienza nell'emergenza pandemica assegnandogli un punteggio non inferiore a quello riconosciuto ai lavoratori a tempo determinato per il servizio prestato nella pubblica amministrazione per il medesimo profilo.
4.30. Del Barba, Marco Di Maio.

  Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, i seguenti:

  8-bis. Al fine di garantire l'integrale utilizzo delle risorse del fondo per la tutela della vista, all'articolo 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «2021, 2022 e 2023», sono sostituite dalle seguenti: «2022, 2023 e 2024.» All'onere di cui al presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
  8-ter. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede all'adozione del decreto di cui all'articolo 1, comma 439, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4.145. Paolo Russo.

  Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, i seguenti:

  8-bis. Per la realizzazione dello screening oftalmologico straordinario mobile, affidato dal Ministero della salute alla sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità ai sensi del comma 453, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 454, del medesimo articolo 1 della legge 145 del 2018 è incrementata di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, e di 400.000 euro per l'anno 2024.
  8-ter. all'onere di cui al comma 8-bis, pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 400.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
4.144. Paolo Russo.

  Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, i seguenti:

  8-bis. La previsione di spesa di cui all'articolo 21-ter, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è incrementata di euro 2 milioni per l'anno 2022 e di euro 300.000 a decorrere dall'anno 2023.
  8-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-bis, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2022 e in 300.000 euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Pag. 215finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  Conseguentemente, all'articolo 21-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dalla medesima data prevista per i soggetti nati negli anni dal 1959 al 1965»;

   b) al comma 2, le parole: «a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dalla medesima data prevista per i soggetti nati negli anni dal 1959 al 1965».
*4.43. Fassina, Fornaro.
*4.64. Boccia.

  Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, i seguenti:

  8-bis. All'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le parole: «per il triennio 2019-2021» sono sostituite dalle seguenti: «per il quadriennio 2022-2025».
  8-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-bis, valutati in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025.
4.125. Iezzi, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

  8-bis. All'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le parole: «per il triennio 2019-2021» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2022-2025».
*4.127. Villani, Lorefice, D'Arrando.
*4.152. Bagnasco, Mandelli, Novelli, Calabria.
*4.24. Marco Di Maio, Del Barba.
*4.135. Montaruli, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

  8-bis. All'articolo 104 del testo unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, al primo periodo le parole: «3.000 metri», sono sostituite dalle seguenti: «5.000 metri».
4.162. D'Attis.

  Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

  8-bis. In ragione del perdurare dell'emergenza dovuta alla situazione epidemiologica conseguente alla diffusione pandemica del virus Sars-CoV-2, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2024, gli Istituti di ricovero e cura (IRCSS) a carattere scientifico, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, accedono ai fondi di cui al comma 1, dell'articolo 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67, per opere di ristrutturazionePag. 216 edilizia e ammodernamento del patrimonio strutturale e tecnologico, in ragione del 10 per cento dello stanziamento annuo per detta finalità con equa ripartizione tra istituti di diritto pubblico e privato. La ripartizione dei suddetti fondi avviene attraverso diretta destinazione agli IRCSS, tramite decreto del Ministero della salute, sulla base di apposita graduatoria stabilita di concerto con le amministrazioni regionali competenti. Il termine di validità delle suddette graduatorie è stabilito in 5 anni dal momento della assegnazione dei fondi, durante i quali gli istituti beneficiari dovranno mantenere la destinazione degli immobili ristrutturati ad attività di assistenza sanitaria e la strumentazione tecnologica acquistata non potrà essere ceduta a terzi per il medesimo numero di anni.
*4.121. Misiti.
*4.84. Ubaldo Pagano.
*4.138. Lupi.
*4.170. D'Ettore.
*4.22. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini.
*4.165. D'Attis, Pella.
*4.137. Prisco, Trancassini, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.
*4.124. Iezzi, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*4.23. Marco Di Maio, Del Barba.

  Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

  8-bis. All'articolo 7 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, secondo periodo, le parole: «da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro il 31 dicembre 2022»;

   b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

   «2-bis. In via transitoria e fino alla adozione del decreto che definisce l'ordinamento didattico della formazione universitaria in osteopatia nonché gli eventuali percorsi formativi integrativi, l'attività di formazione professionale e di aggiornamento in osteopatia è avviata e prosegue, fino al termine dell'intero periodo formativo, presso l'osteopata, operante in forma individuale, associata o con stabile organizzazione, che asseveri, ai sensi degli articoli 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, il rispetto delle linee guida, metodologie, tecniche e prassi individuate dall'Organizzazione mondiale della sanità sia nello svolgimento in proprio della professione che nei percorsi formativi avviati sotto la propria direzione e responsabilità. L'equipollenza dei titoli rilasciati in applicazione della presente disposizione è definita e riconosciuta con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui al comma 2.».
4.68. Lorenzin, Gariglio.

  Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

  8-bis. All'articolo 33 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022»;

   b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'anno 2021 e per l'anno 2022, la spesa di 8 milioni di euro annui. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale cui concorre lo Stato è incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2021, mentre per l'anno 2022 alla spesa di 8 milioni di euro si provvede a valere sul livello del finanziamentoPag. 217 del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per il medesimo anno. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario. La ripartizione complessiva del finanziamento di 8 milioni di euro per entrambi gli anni è riportata nella tabella C allegata al presente decreto.»;

   c) al comma 3, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022»;

   d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

   «5. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata, per l'anno 2021 e per l'anno 2022, la spesa complessiva annua di 19.932.000 euro. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 19.932.000 euro per l'anno 2021, mentre per l'anno 2022 alla spesa di 19.932.000 euro si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per il medesimo anno. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario. La ripartizione complessiva del finanziamento pari a 19.932.000 euro per entrambi gli anni è riportata nella tabella D allegata al presente decreto.»;

   e) il comma 6-bis è sostituito dai seguenti:

   «6-bis. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022 destinato a promuovere, sotto forma di buoni e nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, il benessere e la persona, favorendo l'accesso ai servizi psicologici delle fasce più deboli della popolazione, con priorità per i pazienti affetti da patologie oncologiche, nonché per il supporto psicologico dei bambini e degli adolescenti in età scolare. I buoni di cui al presente comma non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile dei beneficiari e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Il riparto delle somme in dotazione del Fondo è stabilito secondo quanto disposto dal comma 6-ter.
   6-ter. Il Fondo di cui al comma 6-bis copre la concessione di:

   a) un “buono avviamento”, concesso fino ad esaurimento di 15 milioni di euro annui di cui alla dotazione del Fondo stesso e finalizzato ad ampliare la platea di chi si rivolge ai servizi psicologici e di psicoterapia;

   b) un “buono sostegno”, concesso fino ad esaurimento di 35 milioni di euro annui di cui alla dotazione del Fondo stesso e finalizzato a sostenere economicamente chi si rivolge ai servizi psicologici e di psicoterapia;

   6-quater. Le modalità di presentazione della domanda e di erogazione dei buoni sono stabilite con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Nell'emanazione del decreto di cui al presente comma si tiene conto dei seguenti princìpi:

   a) il “buono avviamento” consiste nell'erogazione di un contributo di 150 euro per i cittadini maggiorenni cui non è stato diagnosticato un disturbo mentale e che non hanno avuto accesso ad altre agevolazioni in materia di salute mentale, ivi compreso il “buono sostegno”. La domanda per richiedere il buono di cui alla presente lettera può essere presentata ogni 24 mesi;

   b) il “buono sostegno” consiste nell'erogazione di un contributo di 1600 euro Pag. 218annui per persone fisiche che abbiano valore dell'indicatore della situazione economica equivalente fino a 15.000 euro, 800 euro per persone fisiche che abbiano valore dell'indicatore della situazione economica equivalente compreso tra i 15.000 e i 50.000 euro, 400 euro per persone fisiche che abbiano valore dell'indicatore della situazione economica equivalente compreso tra i 50.000 e i 90.000 euro. Sono escluse dalla platea dei potenziali beneficiari le persone fisiche che abbiano valore dell'indicatore della situazione economica equivalente superiore ai 90.000 euro. La domanda per richiedere il buono di cui alla presente lettera può essere presentata ogni anno.».
*4.63. Caiata, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.
*4.88. Bellucci, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

  8-bis. All'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:

   «4-ter. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti e fatta salva la posizione di coloro che sono già iscritti nell'elenco speciale ad esaurimento di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro della salute 9 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2019, sono abilitati all'iscrizione a tale elenco speciale ad esaurimento coloro che, sulla base di corsi triennali attivati entro il 31 dicembre 2018, hanno conseguito entro il 31 dicembre 2021 il titolo di massofisioterapista nonché i massofisioterapisti che, sempre sulla base di corsi triennali attivati entro il 31 dicembre 2018, abbiano conseguito il suddetto titolo senza aver ancora maturato i trentasei mesi di attività lavorativa. L'iscrizione, da effettuarsi entro il 30 giugno 2022, avviene con riserva e diviene definitiva solo a seguito della prova del compimento dei trentasei mesi di attività da maturarsi entro il 31 dicembre 2025.».
**4.154. D'Attis.
**4.45. Carè.
**4.79. Ribolla.
**4.139. Lupi.

  Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

  8-bis. Al comma 1 dell'articolo 19-septies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dopo le parole: «nell'anno 2021», sono aggiunte le seguenti: «e nell'anno 2022».
*4.69. Lorenzin.
*4.76. Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.
*4.164. Bagnasco, Pella, Sarro.
*4.32. Marco Di Maio, Del Barba.

  Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

  8-bis. All'articolo 25, comma 4-novies, del decreto-legge 30 novembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, al secondo periodo, le parole: «con legge regionale nonché alla sottoscrizione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183,» sono sostituite dalle seguenti: «con legge regionale, emanata successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, nonché alla sottoscrizione, entro il 31 maggio 2022,».
**4.38. Navarra.
**4.41. Stumpo, Fornaro.

  Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, i seguenti:

  8-bis. I termini di presentazione delle domande volte al riconoscimento dell'indennizzo previsto a favore dei soggetti affetti da sindrome da talidomide ai sensi dell'articolo 2, comma 363, della legge 24 Pag. 219dicembre 2007, n. 244, e dell'articolo 21-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono riaperti per cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In considerazione del lasso temporale trascorso dalla commercializzazione del farmaco talidomide, l'omesso reperimento della documentazione sanitaria attestante la prescrizione, l'assunzione o la patologia materna che ha richiesto la somministrazione del farmaco stesso non può costituire, in ogni caso, condizione ostativa all'accoglimento della domanda.
  8-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede, con proprio decreto, ad apportare le modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 2 ottobre 2009, n. 163, necessarie ai fini del recepimento e dell'attuazione di quanto previsto dal comma 8-bis.
  8-quater. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis, valutati in 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.80. Foscolo, Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

  Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

  8-bis. Al fine di sviluppare iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera i), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, a decorrere dall'anno accademico 2022/2023 è istituita la scuola di specializzazione in patologia e chirurgia vertebrale, cui possono accedere i laureati in medicina e chirurgia. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i profili specialistici, gli obiettivi formativi e i relativi percorsi didattici funzionali al conseguimento delle necessarie conoscenze culturali e abilità professionali della scuola di specializzazione. Con il medesimo decreto è altresì introdotto il corso di patologia e chirurgia vertebrale nell'ambito dei corsi obbligatori delle scuole di specializzazione in pediatria, neurochirurgica e ortopedia e traumatologia. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 1,8 milioni di euro all'anno per l'anno 2022, in 3,6 milioni di euro per l'anno 2023, in 5,4 milioni di euro per l'anno 2024 e in 7,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera i), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.
4.62. Ferro, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, i seguenti:

  8-bis. Al fine di sostenere il benessere della persona, favorendo l'accesso ai servizi psicologici, anche in risposta ai maggiori bisogni di salute conseguenti all'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2022-2024, finalizzato all'erogazione di buoni per sostenere l'accesso ai servizi psicologici e di psicoterapia.
  8-ter. Il buono di cui al comma 8-bis, non è conteggiato ai fini dell'imposta sul reddito di cui all'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché ai fini del calcolo dell'ISEE, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
  8-quater. Con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro Pag. 220dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sono definite le modalità e i criteri per la fruizione del voucher di cui al comma 8-bis. Il medesimo decreto definisce altresì le condizioni e le cause di decadenza del medesimo beneficio.
  8-quinquies. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 8-bis, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022-2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.157. Bagnasco, Mandelli, Versace, Calabria, Novelli.

  Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

  8-bis. Al fine di promuovere il benessere della persona, favorendo l'accesso ai servizi psicologici e di psicoterapia a tutte le fasce della popolazione, la disposizione di cui all'articolo 33, comma 6-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è prorogata anche per gli anni 2022, 2023 e 2024. Le risorse di cui al precedente periodo sono impiegate dalle regioni per la realizzazione di progetti sperimentali che prevedono, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, la collaborazione tra gli psicologi e i medici di base al fine di garantire la presa in carico degli assistiti che, su specifica prescrizione del medico di base, hanno bisogno di assistenza psicologica o psicoterapeutica. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato. All'onere derivante dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.107. D'Arrando, Di Lauro, Berti, Giordano, Corneli, Lorefice, Faro.

  Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

  8-bis. Al fine di ampliare le attività di rilevamento dei contagi da SARS-CoV-2, fino al medesimo termine, prorogato dal decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dotati di spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la sicurezza degli assistiti e la tutela della riservatezza, possono effettuare i test antigenici rapidi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, secondo le modalità e i prezzi previsti nel protocollo d'intesa di cui citato articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105. Per l'attuazione del presente comma, il Sistema tessera sanitaria rende disponibile anche agli esercizi commerciali di cui al citato articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, la nuova funzionalità, già resa disponibile per le farmacie, per consentire l'adesione al predetto protocollo d'intesa. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4.101. Mammì, D'Arrando, Melicchio, Penna, Lorefice, Faro.

  Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

  8-bis. Al fine di ampliare le attività di rilevamento dei contagi da SARS-CoV-2, fino al medesimo termine di cui di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni,Pag. 221 dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, come prorogato dal decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, al fine di ampliare le attività di rilevamento dei contagi da SARS-CoV-2, gli esercenti le professioni infermieristiche in modalità libero professionale, possono eseguire test antigenici rapidi, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87; gli stessi sono altresì autorizzati all'emissione delle certificazioni verdi COVID-19, accedendo alla piattaforma nazionale digital green certificate, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera e), del medesimo decreto-legge n. 52 del 2021.
4.106. Mammì, Lorefice, D'Arrando.

  Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

  8-bis. In considerazione dell'emergenza pandemica in corso, al fine di assicurare alla città di Roma la presenza di un presidio sanitario di assoluta prossimità, è erogato un contributo di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 destinati all'ospedale Fatebenefratelli – San Giovanni Calibita dell'Isola Tiberina –, quale struttura sanitaria polifunzionale di riconosciuto valore sociale. Le somme sono destinate al risanamento strutturale, alla messa in sicurezza, all'efficientamento energetico e all'ammodernamento impiantistico della struttura e sono erogate al soggetto gestore previa approvazione della relativa progettazione da parte degli organi competenti presso regione Lazio. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 7 milioni euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4.169. Marrocco, D'Attis, Paolo Russo, Calabria, Milanato, Sarro, Tartaglione, Gentile, Cannizzaro, Prestigiacomo, Pella.

  Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

  8-bis. All'articolo 3-quater, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021 n. 165, le parole: «Fino al termine dello stato di emergenza di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2022» e le parole: «a quattro ore» sono sostituite dalle seguenti: «a sei ore».
4.48. Carnevali, De Filippo, Siani, Pini, Lepri, Rizzo Nervo.

  Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

  8-bis. All'articolo 3-quater, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, le parole: «Fino al termine dello stato di emergenza di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2022».
4.47. Carnevali, De Filippo, Siani, Pini, Lepri, Rizzo Nervo.

  Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

  8-bis. All'articolo 3-quater, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, le parole: «a quattro ore» sono sostituite dalle seguenti: «a otto ore».
4.31. Del Barba, Marco Di Maio.

Pag. 222

  Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

  8-bis. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «Per la medesima durata indicata al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2022».
4.54. Carnevali, Rizzo Nervo, Pini, Lepri, De Filippo, Siani.

  Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

  8-bis: All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 403 è aggiunto il seguente:

   «403-bis. In ragione del perdurare dell'emergenza della diffusione pandemica del virus SARS-CoV-2 e al fine di fronteggiare gli incrementi di bisogni terapeutici dovuti alle riduzioni delle attività diagnostiche registrate a causa della suddetta emergenza, per il biennio 2022-2023, in via sperimentale, il termine di cui al comma 403 della presente legge può essere esteso fino a sessanta mesi. Per le finalità di cui al precedente periodo, l'Agenzia italiana del farmaco ha la facoltà di valutare, anche su istanza delle aziende titolari di autorizzazione all'immissione in commercio per le quali il requisito di innovatività piena è in corso di validità alla data del 1° gennaio 2022 o in fase di riconoscimento nel biennio 2022-2023, l'applicazione di quanto previsto dal presente comma.».
*4.15. Raciti.
*4.91. Trizzino.
*4.10. Rostan.
*4.28. Del Barba, Marco Di Maio.
*4.109. Ianaro, Lorefice, D'Arrando, Misiti.

  Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

  8-bis. Alla luce dell'eccezionalità dell'emergenza sanitaria in atto, fino al 31 dicembre 2023 è sospesa l'attuazione dei provvedimenti generali di programmazione delle regioni di riduzione della dotazione dei posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del Servizio sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 15, comma 13, lettera c), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in tema di riduzione dello standard dei posti letto ospedalieri accreditati. Agli oneri derivanti dal presente comma valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.78. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

  Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

  8-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 34, comma 7, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, relative alla possibilità per le regioni e le province autonome di prevedere il coinvolgimento degli erogatori privati accreditati nell'attività di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2, attraverso l'integrazione, per tale finalità, degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, anche in deroga, per la quota destinata alle prestazioni di somministrazione dei vaccini, all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, prevista dall'articolo 1, comma 465, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.
4.126. Lorenzin.

  Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

  8-bis. Al fine di garantire l'accesso all'innovazione al più ampio numero possibilePag. 223 di pazienti potenzialmente eleggibili e di implementare correttamente modelli innovativi di pagamento pluriannuali di terapie che prevedono un'unica somministrazione a fronte di benefici che si producono nel tempo, l'impegno di spesa per l'acquisto di medicinali per terapie avanzate, così come definite dal regolamento n. 1394 del 2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, 13 novembre 2007, rateizzato in più anni e condizionato al risultato, viene assunto negli esercizi in cui si prevede debbano essere disposti i pagamenti secondo le scadenze contrattualmente stabilite nell'ambito di modelli negoziali innovativi di cui al comma 5 dell'articolo 4 del decreto del Ministero della salute 2 agosto 2019.
4.77. Vanessa Cattoi, Boldi, Comaroli, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

  Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

  8-bis. Al comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e le parafarmacie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 14 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono altresì tenute ad assicurare, sino al 30 giugno 2022, la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, secondo le modalità e i prezzi previsti nel protocollo d'intesa di cui al comma 1.».
4.178. Scanu.

  Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

  8-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, relative alla possibilità di assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, il personale del ruolo sanitario e gli operatori socio-sanitari, anche qualora non più in servizio, che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, incluse le selezioni di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: «30 giugno 2022» sono aggiunte le seguenti: «ovvero il termine è prorogato di 6 mesi qualora le procedure concorsuali siano state indette successivamente alla data del 30 giugno 2020.»
4.117. Ruggiero, Lorefice, D'Arrando, Masi.

  Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

  8-bis. L'esercizio delle professioni sanitarie e socio-sanitario è consentito, in qualunque forma e regime, anche a coloro che hanno conseguito all'estero la qualifica di operatore sanitario o socio-sanitario sulla base di un titolo di studio riconosciuto come equipollente dal Ministero dell'università e della ricerca. I predetti soggetti possono, altresì, partecipare alle procedure concorsuali di riferimento, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca per le assunzioni al pubblico impiego nella provincia autonoma di Bolzano e di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4.35. Ungaro, Del Barba, Marco Di Maio.

  Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

  8-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 438, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è prorogata per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Al relativo onere, pari a 100.000 euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale Pag. 224di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4.58. Mura, Carnevali, Siani, De Filippo, Rizzo Nervo, Pini, Lepri, Lacarra.

  Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

  8-bis. Al fine di assicurare l'assistenza ai bambini affetti da malattia oncologica le risorse di cui all'articolo 1, comma 338, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate, per l'anno 2022 di 2 milioni di euro e per l'anno 2023 di 2 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal primo periodo suddivisi in 2 milioni di euro per l'anno 2022 e di 2 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
4.1. Lapia.

  Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

  8-bis. All'articolo 1, comma 900, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024». Al relativo onere, pari a 200.000 euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4.46. Zardini.

  Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

  8-bis. Al comma 1 dell'articolo 15, del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, oppure a un perito industriale con specializzazione in chimica in possesso di attestazione di avere frequentato con profitto uno specifico corso di formazione in ambito regionale. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri, le modalità e i contenuti della formazione professionale per il conseguimento dell'attestazione di cui al primo periodo.».
4.130. Pretto, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

  8-bis. Il termine di registrazione al Sistema sulle sorgenti di radiazioni ionizzanti e sui rifiuti radioattivi (STRIMS), di cui all'articolo 241 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, e i conseguenti adempimenti da parte dei medici veterinari detentori di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di rifiuti radioattivi sono differiti di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e comunque fino all'adozione delle linea guida del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, applicabile alla professione veterinaria, da emanarsi a cura Pag. 225del Ministero competente e sentite le rappresentanze della categoria.
4.119. Flati.

  Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

  8-bis. In ragione del perdurare dell'emergenza dovuta alla situazione epidemiologica conseguente alla diffusione pandemica del virus SARS-CoV-2, il termine per l'assolvimento dell'obbligo formativo, ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell'articolo 2, commi da 357 a 360, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per il triennio 2017-2019 fissato al 31 dicembre 2021, è prorogato al 31 dicembre 2022. Entro lo stesso termine i professionisti sanitari possono spostare i crediti maturati per il recupero del debito formativo relativamente ai periodi formativi 2014-2020.
4.143. Stumpo, Fornaro, Fassina.

  Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

  8-bis. Al fine di contrastare l'attuale e la futura carenza di medici di medicina generale e in considerazione del perdurare dell'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del virus SARS-CoV-2, per i medici corsisti del corso di formazione specifica in medicina generale del triennio 2018/2021 che presentano domanda per l'inclusione con riserva nelle graduatorie uniche regionali di medicina generale e di pediatria valevoli per l'anno 2023 il termine del 15 settembre 2022 fissato per il conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale è prorogato al 31 dicembre 2022, in ragione di quanto disposto dal decreto del Ministero della salute, 14 gennaio 2019.
4.104. Nappi, Ianaro, D'Arrando, Lorefice, Faro.

  Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

  8-bis. Al fine di contrastare l'attuale e futura carenza di medici di medicina generale e in considerazione del perdurare dell'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del virus SARS-CoV-2, per i medici corsisti del Corso di formazione specifica in medicina generale del triennio 2018/2021 che presentano domanda per l'inclusione con riserva nelle graduatorie uniche regionali di medicina generale e di pediatria valevoli per l'anno 2023 il termine del 15 settembre 2022, fissato per il conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale, è prorogato al 31 dicembre 2022.
4.6. Menga.

  Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

  8-bis. All'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «In ragione del perdurare dell'emergenza dovuta alla situazione epidemiologica conseguente alla diffusione pandemica del virus SARS-CoV-2» sono soppresse;

   b) al secondo periodo, le parole: «si applicano fino al termine dello stato di emergenza connesso al COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «si applicano fino al 31 dicembre 2023».
4.82. Tiramani.

  Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

  8-bis. All'articolo 35 comma 5-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «In ragione del perdurare dello stato di emergenza dovuta alla situazione epidemiologica conseguente alla diffusione pandemica del virus SARS-CoV-2, le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale del ruolo sanitario e degli operatori socio-sanitari rimangono vigenti Pag. 226per un termine di tre anni dalla data di approvazione.».
4.116. Ruggiero, Lorefice, D'Arrando, Masi.

  Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

  8-bis. All'articolo 6-bis del comma 1, decreto-legge 23 luglio 2021, n. 175, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
4.49. Pini, Carnevali, De Filippo, Siani, Lepri, Rizzo Nervo.

  Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

  8-bis. All'articolo 48, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2002, n. 101, in materia di norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, le parole: «Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 marzo 2023,».
4.140. Stumpo, Fornaro, Fassina.

  Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

  8-bis. All'articolo 31-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2022»;

   b) al comma 4, le parole: «per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2022».
4.141. Stumpo, Fornaro, Fassina.

  Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

  8-bis. All'articolo 38-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: «a decorrere dal triennio formativo 2023-2025» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal triennio formativo 2026-2028».
4.72. Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

  Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

  8-bis. All'articolo 5, comma 4-bis, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, le parole: «per la stagione 2021/2022», sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «per la stagione 2021/2022 e 2022/2023».
4.33. Marco Di Maio, Del Barba.

  Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

  8-bis. Al comma 1 dell'articolo 17-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «fino al 30 aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024».
4.66. Bellachioma, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

  8-bis. All'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: «28 febbraioPag. 227 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».
4.142. Stumpo, Fornaro, Fassina.

  Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

  8-bis. Ai fini dell'iscrizione nella graduatoria unica regionale di medicina generale per l'anno 2023, l'attestato di formazione specifica in medicina generale può essere conseguito entro la data del 31 dicembre 2022.
4.147. Paolo Russo, Novelli.

  Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

  8-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
4.34. Ungaro, Del Barba, Marco Di Maio, Vitiello.

  Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

  8-bis. Al comma 1 dell'articolo 27-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: «alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica determinato dal COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2022».
4.133. Gemmato, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

  8-bis. All'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32, le parole: «fino alla data del 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla data del 31 dicembre 2022».
*4.16. Incerti, Cenni, Critelli, Avossa, Cappellani, Frailis.
*4.129. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino, Iezzi, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*4.158. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.
*4.26. Gadda, Del Barba, Marco Di Maio.

  Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

  8-bis. Al comma 2, lettera c), dell'articolo 15 dell'Accordo collettivo nazionale del 23 marzo 2005 le parole: «entro il 15 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre».
4.87. Trizzino.

  Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

  8-bis. All'articolo 1, comma 548-bis, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
4.113. Ianaro, Lorefice, D'Arrando.

  Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

  8-bis. Sono prorogate fino al termine dell'emergenza sanitaria le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
4.86. Bucalo, Frassinetti, Albano, Prisco, Trancassini, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.

Pag. 228

  Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

  8-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 422, le parole: «un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria», sono sostituite dalle seguenti: «un ruolo dirigenziale della ricerca sanitaria e un ruolo non dirigenziale delle attività di supporto alla ricerca sanitaria»;

   b) al comma 423, primo periodo, dopo le parole: «il rapporto di lavoro del personale» aggiungere le seguenti: «della ricerca»; e le parole: «in una apposita sezione, con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento» sono sostituite dalle seguenti: «rispettivamente della dirigenza e del comparto in apposite sezioni in ciascuna area con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento per il personale dirigenziale la retribuzione tabellare iniziale, con esclusione dell'indennità di esclusività,»;

   c) al comma 424, le parole: «del contratto collettivo nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «dei contratti collettivi nazionali»; dopo le parole: «90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali oneri sono incrementati per euro 5 milioni per l'anno 2022 e di euro 10 milioni per l'anno 2023»;

   d) al comma 428 le parole: «possono inquadrare a tempo indeterminato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale, compresi quelli della dirigenza per il solo personale della ricerca sanitaria» sono sostituite dalle seguenti: «inquadrano a tempo indeterminato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale, rispettivamente nella dirigenza per il solo personale della ricerca sanitaria, e nel comparto per il personale di supporto,»;

   e) al comma 431 sostituire le parole da: «è ammesso» fino a: «n. 368» sono sostituite dalle seguenti: «ha diritto ad essere ammesso in sovrannumero ai corsi di specializzazione universitaria cui ha accesso, negli Atenei prescelti, con diritto allo svolgimento del tirocinio professionalizzante nell'IRCCS o IZS sede di lavoro».
4.56. Siani, Carnevali, De Filippo, Rizzo Nervo, Lepri, Pini.

  Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

  8-bis. Le misure di cui all'articolo 19-novies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono prorogate anche per l'esercizio 2022. Al relativo onere si provvede mediante riduzione di euro 40 milioni di euro per l'esercizio 2022 del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.21. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Proroga dei termini per l'accesso del credito d'imposta per la sanificazione ambienti di lavoro di cui all'articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106)

  1. Il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è riconosciuto, con le modalità ivi previste, per le spese sostenute al medesimo titolo nei mesi gennaio febbraio e marzo 2022.
  2. All'articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 dopo le parole: «agosto 2021» sono aggiunte le seguenti: «e nei mesi di gennaio febbraio e marzo 2022»;

   b) al comma 1 aggiungere, in fine, le parole: «e nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2022.»;

Pag. 229

   c) il comma 5 è sostituito dal seguente: «Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, e a 100 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede:

    1) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 77;

    2) quanto a 100 milioni per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale del Ministero dell'economia e delle finanze».
4.01. Sodano.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Proroga dei termini per l'accesso del credito d'imposta sanificazione ambienti di lavoro di cui all'articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106)

  1. Il Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e riconosciuto, con le modalità ivi previste, per le spese sostenute al medesimo titolo nei mesi gennaio febbraio e marzo 2022.
  2. All'articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 dopo le parole: «agosto 2021» sono aggiunte le seguenti: «e nei mesi gennaio febbraio e marzo 2022»;

   b) al comma 1 aggiungere, in fine, le parole: «e nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2022.»;

  3. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dei gli stanziamenti di cui al Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del medesimo Ministero.
4.05. Del Barba, Marco Di Maio.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Proroga dei termini per l'accesso del credito d'imposta sanificazione ambienti di lavoro di cui all'articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106)

  1. Il Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e riconosciuto, con le modalità ivi previste, per le spese sostenute al medesimo titolo nei mesi gennaio febbraio e marzo 2022.
  2. All'articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 dopo le parole: «agosto 2021» sono aggiunte le seguenti: «e nei mesi gennaio febbraio e marzo 2022» e aggiungere, in fine, le parole: «e nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2022.»;

   b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

   «5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, e a 100 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede:

    1) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 77;

    2) quanto a 100 milioni per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione per l'anno 2022, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio 2022-2024, nell'ambito del Programma “Fondi di riserva e speciali” della Missione “Fondi da ripartire” dello Pag. 230stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del medesimo Ministero.».
*4.02. Napoli, Ruffino.
*4.019. Miceli.
*4.021. Rizzetto, Trancassini, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.
*4.06. Marco Di Maio, Del Barba.
*4.018. Di Muro, Alessandro Pagano, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*4.025. Gagliardi, D'Ettore.
*4.020. Prisco, Trancassini, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Stabilizzazione del personale della ricerca e di supporto alla ricerca sanitaria)

  1. Allo scopo di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche nell'ambito dello sviluppo delle attività di ricerca e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale della ricerca sanitaria, e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria che ha prestato servizio anche durante l'emergenza pandemica, degli IRCCS e IZS pubblici, nei limiti di spesa consentiti dal comma 424 della legge 205 del 27 dicembre 2017 e ferma restando, quanto a requisiti e procedure, l'applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025 possono assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, il personale del ruolo della ricerca sanitaria, delle attività di supporto alla ricerca sanitaria che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, incluse le assunzioni definite dall'articolo 1, comma 432, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e che abbiano maturato al 31 dicembre 2022 e per ciascun anno fino 31 dicembre 2025, alle dipendenze di un ente del servizio sanitario nazionale almeno 3 anni, anche non continuativi, di cui almeno 6 mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione.
  2. In deroga a quanto previsto al comma 428 della legge n. 205 del 2017 e alle previsioni di cui al decreto del Ministero della salute n. 164 del 20 novembre 2019 in tema di valutazione del personale della ricerca sanitaria, fino al 31 dicembre 2025 il requisito per accedere alle procedure di assunzione è aver avuto un triennio con valutazione positiva e valutazione di idoneità al termine del triennio. Con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero della semplificazione e della Pubblica Amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono proporzionalmente adeguati i criteri di cui al decreto ministeriale 164 del 20 novembre 2019.
  3. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 423, le parole: «rapporti di lavoro a tempo determinato» sono sostituite dalle seguenti: «rapporti di lavoro a tempo indeterminato o determinato»;

   b) al comma 424, le parole: «contratto di lavoro subordinato a tempo determinato» sono sostituite dalle seguenti: «contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato»;

   c) al comma 426, le parole: «contratto di lavoro subordinato a tempo determinato» sono sostituite dalle seguenti: «contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato».
**4.07. Trano, Leda Volpi.
**4.09. Fassina, Fornaro.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Proroga di termini in materia di edilizia)

  1. Al comma 8-bis, dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,Pag. 231 con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Unicamente per i comuni classificati totalmente montani in esito all'applicazione dell'articolo 1 della legge n. 991 del 1952 “Determinazione dei territori montani”, disponibile sul Sistema informativo della montagna (SIM), quale più recente classificazione statistica disponibile alla data del 1° gennaio 2021, aggiornata con le fusioni intervenute, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo».
  2. Alle minori entrate si provvede con le risorse del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.
4.08. Emanuela Rossini, Plangger, Schullian, Gebhard.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Proroga termini in materia di acquisto di dispositivi medici facciali filtranti)

  1. Ai fini della trasmissione automatica dei dati al sistema tessera sanitaria, sono codificate come AD (Spese relative all'acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE) le spese sostenute per l'acquisto di dispositivi medici facciali filtranti (mascherine FFP2 e FFP3) compresi nell'elenco della circolare n. 20/E/2011, nonché i dispositivi medici non compresi in tale elenco, purché i medesimi prodotti riportino, oltre alla marcatura CE, la conformità alle direttive europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE.
4.010. Iezzi, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Misure per l'accelerazione del processo di ricostruzione – Modifiche al decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45)

  1. All'articolo 17-bis, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «30 aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2023»

   b) dopo le parole: «nonché a quelli entro 30 chilometri di distanza da quelli di cui ai predetti allegati 1, 2 e 2-bis,» sono aggiunte le seguenti: «e ai comuni sede di presidio ospedaliero il cui territorio è classificato come zona sismica ad alto rischio (zona 1) anche se non facenti parte del cratere sismico».
4.011. Grippa.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis
(Misure per la somministrazione di test rapidi antigenici nelle parafarmacie)

  1. Al fine di ampliare le attività di tracciamento dei contagi da SARS-CoV-2, negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, «cosiddette parafarmacie», dotati di spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario ed atti a garantire la riservatezza degli assistiti, è possibile, mediante personale sanitario qualificato, effettuare su base volontaria, test rapidi antigenici, sino al 31 marzo 2022.
  2. I soggetti di cui al comma 1 si avvalgono di modalità telematiche approvate dal Pag. 232Ministero della salute per trasmettere, senza ritardo, i dati relativi alla somministrazione di test rapidi antigenici per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2.
  3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le modalità attraverso le quali deve essere effettuata la trasmissione dei dati indicati al comma 2 sono approvate previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.
4.012. Donno.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Nuove disposizioni in materia di prodotti a base di cannabis sativa)

  1. Alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, comma 3, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

   «f) alla produzione di derivati, solidi o liquidi, destinati ad essere commercializzati per uso da fumo o da inalazione, nel rispetto delle condizioni di cui al successivo articolo 2.»;

   b) all'articolo 2, comma 2, dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti:

   «h) prodotti, solidi o liquidi, comprese le infiorescenze fresche o essiccate, con limite di tetraidrocannabinolo (THC) non superiore allo 0,5 per cento che, con o senza trasformazione industriale, tenuto conto delle proprietà e delle normali attese dei consumatori, possono essere fumati o inalati senza combustione.

   i) oli con limite di tetraidrocannabinolo (THC) non superiore allo 0,5 per cento.»;

   c) all'articolo 2, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

   «3-bis. I prodotti di cui alla lettera h), destinati ad essere fumabili o inalabili, sono assimilati rispettivamente ai tabacchi lavorati di cui agli articoli 39-bis e seguenti del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ed ai liquidi da inalazione con nicotina di cui all'articolo 62-quater del medesimo decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
   3-ter. La distribuzione dei prodotti fumabili di cui alla lettera h) è effettuata esclusivamente per il tramite di depositari autorizzati ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2014. La vendita ai consumatori è effettuata in via esclusiva oltre che dalle rivendite di generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957 n. 1293, dagli esercizi di cui al comma 5-bis dell'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Con decreto direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono specificate le modalità di applicazione delle disposizioni di cui alla presente lettera in relazione alla specificità del prodotto.
   3-quater. Ai fini dell'applicazione dell'accisa, di cui dal decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, alle sole infiorescenze di cui alla lettera h) si applica l'aliquota di base del 23,5 per cento.».

  2. Al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 14, comma 1, lettera a), il numero 6 è soppresso;

   b) all'articolo 14, comma 1, lettera b), il numero 1 è sostituto dal seguente:

    «1) la cannabis, compresi i prodotti da essa ottenuti, con una percentuale di tetraidrocannabinolo (THC) superiore allo 0,5 per cento, i loro analoghi e le sostanze ottenute per sintesi o semisintesi che siano riconducibili per struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico al tetraidrocannabinolo.».
4.013. Gallinella, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Gagnarli, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

Pag. 233

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Proroga di termini in materia di sanità)

  1. All'articolo 17-bis, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «, per i successivi quarantotto mesi a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,», sono sostituite con le seguenti: «, sino al 31 dicembre 2025,».
4.014. Colletti, Forciniti, Trano.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di effettuazione di test molecolari e antigenici rapidi)

  1. Al fine di ampliare le attività di rilevamento dei contagi da SARS-CoV-2, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dotati di spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza, possono effettuare test molecolari e antigenici rapidi, di cui, rispettivamente, all'articolo 9, comma 1, lettere c) e d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, secondo le modalità e i prezzi previsti nel protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126.
4.015. Colletti, Forciniti, Trano.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge. 4 agosto 2006, n. 248)

  1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, possono effettuare i servizi e le prestazioni professionali erogati dalle farmacie pubbliche e private di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, all'articolo 1, commi 418, 419 e 420 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'articolo 20, comma 2, lettera h), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.
4.016. Colletti, Forciniti, Trano.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Proroga dei contratti in scadenza per il personale di laboratorio e di reparto preposto al funzionamento dei percorsi di screening neonatale)

  1. Al fine di garantire il funzionamento dei percorsi di screening neonatale, articolati in personale di laboratorio e di reparto, per garantire la compiuta attuazione della legge 19 agosto 2016 n. 167, le risorse di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 19 agosto 2016, n. 167, sono vincolate, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'attuazione dei programmi di screening neonatali di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 167.
  2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i Pag. 234criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 1.
  3. Nell'ambito dei criteri di cui al comma 2 del presente articolo il Ministero della salute di concerto con la Conferenza unificata Stato-regioni, è attribuito all'Istituto superiore di sanità (ISS), che si avvarrà della collaborazione del «Centro di Coordinamento degli screening neonatali», il compito di svolgere l'attività di monitoraggio e raccolta dei dati, provenienti dalle regioni, sull'attuazione dei programmi di screening neonatali di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 167, sull'efficacia degli stessi e sulla corretta gestione delle risorse di cui al comma 1. L'Istituto superiore di sanità (ISS) pubblica annualmente, sul proprio sito istituzionale, i dati acquisiti dalle regioni.
4.017. Leda Volpi, Trano, Forciniti, Maniero.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Proroga delle deroghe alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie)

  1 Al comma 1 dell'articolo 6-bis del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2024».
4.022. Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia dell'Ordine nazionale dei biologi)

  1. Il Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi in scadenza il 4 dicembre 2022 è prorogato al 31 dicembre 2022.
  2. All'articolo 9 della legge 11 gennaio 2018, n. 3:

   a) al comma 1, le parole: «da 14», sono sostituite dalle seguenti: «2, 5, da 7»;

   b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. All'articolo 6 della legge 24 maggio 1967, n. 396, le parole: “dal requisito di cui alla lettera d) dell'articolo 5” sono sostituite dalle seguenti: “dall'abilitazione alla professione di biologo.”»;

   c) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

   «3-bis. Alla scadenza del mandato del Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi, l'Ordine nazionale dei biologi assume la denominazione di Federazione nazionale degli Ordini dei biologi, alla quale si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, come modificato dalla presente legge. La Federazione nazionale degli Ordini dei biologi subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell'Ordine nazionale dei biologi. Fino alla prima elezione degli organi della Federazione nazionale degli Ordini dei biologi, le attività di ordinaria amministrazione sono svolte da un commissario straordinario nominato con decreto del Ministro della salute.».
4.023. Pella.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifica della composizione del consiglio di amministrazione dell'Istituto superiore di sanità)

  1. Il comma 5 dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, è sostituito dal seguente:

   «5. Il Consiglio di amministrazione è nominato dal Ministro della salute, dura in carica quattro anni, ed è composto da cinque membri: il presidente e quattro Pag. 235esperti di alta, e riconosciuta professionalità documentata attraverso la presentazione di curricula, professionalità nelle materie tecnico-scientifiche e giuridiche che rientrano nell'ambito delle attribuzioni dell'Istituto, così individuati:

   a) un esperto designato dal Ministro della salute;

   b) un esperto designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano di cui, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

   c) un esperto designato dal Ministro dell'università e della ricerca;

   d) un esperto eletto dai ricercatori e tecnologi dell'Istituto.».

  2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, il consiglio di amministrazione dell'Istituto superiore di sanità delibera, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, le modifiche allo statuto in attuazione di quanto previsto al comma 1. Con successivo decreto, da adottare ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del predetto decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, è nominato il nuovo consiglio di amministrazione. Sino alla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al secondo periodo, resta in carica il consiglio di amministrazione nominato con decreto del Ministro della salute 2 marzo 2020.
4.024. Pella.

ART. 5.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

  1-bis. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2024»;

   b) alla fine del comma, è aggiunto il seguente periodo:

   «Le misure recate dal decreto di cui all'articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 81, si intendono applicate anche ai locali e alle strutture delle università e delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica». Conseguentemente, all'articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 81, le parole: «Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca» e le parole: «Con lo stesso decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Con gli stessi decreti».

  1-ter. Nelle more del completamento dei lavori di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi ai sensi del comma 1-bis, sono adottate misure gestionali di mitigazione e compensazione del rischio anche avvalendosi di personale in possesso dei requisiti previsti per gli addetti antincendio in attività a rischio di incendio elevato, ivi compreso il personale di cui agli articoli 8 e seguenti del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
5.51. Saccani Jotti, Aprea, Mandelli.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. A garanzia del contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e fino alla scadenza dello stato di emergenza, gli enti di cui all'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, possono, in deroga all'articolo 6 del decreto del Presidente Pag. 236della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, realizzare, se richiesto dalle istituzioni scolastiche, strutture precarie, smontabili, per coprire porzioni di spazi esterni da dedicare all'accoglienza degli alunni per evitare assembramenti e garantire ingressi scaglionati all'interno degli edifici da parte di alunni e docenti.
5.26. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Trancassini, Prisco, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Per gli edifici scolastici sottoposti a vincolo paesaggistico, gli interventi di cui all'articolo 1 del decreto del Ministero dell'istruzione n. 343 del 2 dicembre 2021 devono intendersi non di sostituzione (demolizione e ricostruzione) ma di abbandono e nuova costruzione nella medesima area.
5.20. Patelli, Belotti, Colmellere, De Angelis, Mariani, Racchella, Toccalini, Zicchieri.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1, comma 331, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la parola: «2015» è sostituita dalla seguente: «2023».
5.27. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Albano, Trancassini, Prisco, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Il termine di cui all'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, relativo allo svolgimento dell'attività dei gruppi di lavoro per l'inclusione scolastica, è prorogato al 31 marzo 2022 ferma restando la facoltà, anche dopo tale data, di poter continuare a effettuare in videoconferenza le sedute dei gruppi di lavoro suindicati, dandone comunicazione all'istituzione scolastica presso la quale sono istituiti.
5.42. De Toma, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. All'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 1, alinea, le parole: «e 2021/2022» sono sostituite dalle seguenti: «, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024» e le parole: «possono derogare» sono sostituite dalla seguente: «derogano».
5.41. Patassini, D'Eramo, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Dopo comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Il termine di cui al comma 4, primo periodo, dell'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è prorogato, per i soli posti di sostegno, all'anno scolastico 2022/2023; sono parimenti prorogate le relative procedure. Sono fatte salve le immissioni in ruolo da disporre ai sensi della legislazione vigente. È altresì integrata la graduatoria dei vincitori del concorso di cui al medesimo articolo 59, comma 14, con i soggetti che hanno conseguito nella prova orale il punteggio minimo previsto dal comma 15 del medesimo articolo. L'immissione in ruolo dei soggetti di cui al periodo precedente avviene tenuto fermo quanto stabilito dai commi 17 e 18 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
  3-ter. Al fine di rendere effettiva la proroga di cui al comma 3-bis, fino al termine delle lezioni di tutti i contratti del personale scolastico sottoscritti in ragione dell'emergenza epidemiologica ai sensi dell'articolo 58, comma 4-ter, lettere a) e b), Pag. 237del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, all'articolo 1, comma 326, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «400 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «550 milioni».
  3-quater. Al comma 9-bis dell'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, terzo periodo, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022»;
  3-quinquies. All'articolo 3, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, le parole: «al 31 agosto 2022» sono sostituite dalle seguenti: «, per ragioni di emergenza sanitaria, al 31 agosto 2023».
5.21. Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Prestipino, Lattanzio, Nitti, Rossi, Orfini, Ciampi.

  Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

  3-bis. All'articolo 1, comma 326, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «può essere prorogato» sono sostituite con le seguenti: «è prorogato»;

   b) al secondo periodo, le parole: «400 milioni» sono sostituite con le seguenti: «500 milioni».

  3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente, pari a 100 milioni per l'anno 2022, si provvede per 61 milioni mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e per 39 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
5.35. Casa.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 1, comma 326, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al primo periodo le parole: «può essere prorogato» sono sostituite con le seguenti: «è prorogato»; conseguentemente al secondo periodo le parole: «400 milioni» sono sostituite con: «800 milioni».
5.28. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Albano, Prisco, Trancassini, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. All'articolo 1, comma 765, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2022, 2023, 2024».
  3-quater. Agli oneri di cui al comma 3-bis, pari a 400.000 euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024, importo che costituisce limite di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, dell'incremento, disposto dall'articolo 1, comma 503, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.
5.38. Azzolina.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 18-bis, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole da: «Per l'anno scolastico 2016/2017», fino a: «regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81,» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine di garantire un'attività didattica qualificata e il più possibile individualizzata, indispensabile per la rigenerazione sociale dei territori in questione, per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022 /2023 e 2023/2024, i dirigenti degli Uffici Scolastici Regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche Pag. 238ed educative site nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia, che ospitano alunni sfollati o che vivono in soluzioni abitative di emergenza, oppure i cui edifici sono stati dichiarati parzialmente o totalmente inagibili a seguito di tali eventi sismici, e a quelle ospitate in strutture temporanee di emergenza, al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative, derogano al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81,». Per compensare i maggiori oneri derivanti dall'adozione delle misure di cui al presente comma, pari a 2,85 milioni per ciascun anno dal 2023 al 2024, si provvede mediante corrispondete riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.8. Pezzopane, Melilli, Morani, Morgoni, Verini, Braga, Buratti, Morassut, Pellicani, Rotta.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di garantire l'economicità e l'efficienza dell'azione amministrativa ed evitare la dispersione di risorse professionali fondamentali per la realizzazione degli obiettivi programmatici definiti dal Ministero dell'istruzione, con particolare riferimento alla promozione di politiche efficaci per la valorizzazione della professionalità dei Dirigenti Scolastici, sono riaperti i termini per l'inserimento nella graduatoria generale di merito approvata con decreto prot. n. AOODPIT 1205 del 1° agosto 2019 e modificata con i decreti AOODPIT nn. 1229 del 7 agosto 2019, 977 e 978 del 5 agosto 2020, 986 del 6 agosto 2020, 995 del 12 agosto 2020 e 998 del 14 agosto 2020, 1357 del 12 agosto 2021, relativa alla procedura concorsuale per dirigente scolastico indetta con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, in via transitoria fino al 30 giugno 2022 limitatamente ai soggetti già vincitori della stessa procedura concorsuale che abbiano rinunciato al ruolo ai sensi dell'art. 15 comma 4 del D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259 che possono richiedere di essere ricollocati in coda alla graduatoria generale di merito. All'attuazione di quanto disposto al presente comma, si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5.48. Aprea, Casciello, Saccani Jotti, Palmieri, Sarro, Pella.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al quarto periodo, sostituire le parole: «entro il 31 dicembre 2021» con le seguenti: «entro il 31 marzo 2022»;

   b) all'ultimo periodo, sostituire le parole: «Le graduatorie di cui al presente comma decadono con l'immissione in ruolo dei vincitori» con le seguenti: «I candidati che partecipano alla procedura per la scuola secondaria di primo o secondo grado e risultano idonei nella prova disciplinare, ma non vincitori rispetto alla posizione con cui sono collocati nella graduatoria della classe di concorso, partecipano, con oneri a proprio carico, a un percorso di formazione, anche in collaborazione con le università, che ne integra le competenze professionali e che prevede una prova conclusiva, secondo modalità definite dal decreto del Ministro dell'istruzione di cui al periodo precedente. In caso di positiva valutazione del percorso di formazione e della prova conclusiva il candidato acquisisce Pag. 239l'abilitazione per la classe di concorso per cui ha partecipato».
*5.4. Muroni.
*5.12. Fornaro, Fassina.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di corrispondere alle esigenze delle istituzioni scolastiche connesse all'emergenza epidemiologica, all'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, ultimo periodo, le parole «possono conseguire l'abilitazione all'insegnamento alle condizioni di cui al comma 9, lettera g)» sono sostituite dalle seguenti: «conseguono l'abilitazione all'insegnamento come previsto al comma 9 lettera e) del presente articolo»;

   b) al comma 9, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) la compilazione di un elenco non graduato dei soggetti che, avendo conseguito nelle prove di cui alle lettere a) e d) il punteggio minimo previsto dal comma 10, conseguono l'abilitazione per la relativa classe di concorso».

   c) al comma 9, la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) l'abilitazione all'esercizio della professione docente per la relativa classe di concorso, dei vincitori della procedura immessi in ruolo».;

   d) al comma 9, la lettera g) è soppressa.
5.23. Ciampi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 2-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, il comma 1, è sostituito dal seguente:

   «1. Per garantire il regolare svolgimento delle attività nonché l'erogazione del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia paritarie qualora si verifichi l'impossibilità di reperire, per i relativi incarichi in sostituzione, personale docente con il prescritto titolo di abilitazione, è consentito, in via straordinaria, per l'anno scolastico 2021/2022 e per l'anno scolastico 2022/2023, prevedere incarichi temporanei attingendo anche alle graduatorie degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. Il servizio prestato a seguito dei suddetti incarichi temporanei non è valido per gli aggiornamenti delle graduatorie di istituto delle scuole statali».
*5.1. Ruffino.
*5.18. Bitonci, Belotti, Colmellere, De Angelis, Mariani, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.
*5.32. Miceli.
*5.43. Pella, Sarro, Calabria, Milanato.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Il comma 12 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, è sostituito dal seguente:

   «12. I dirigenti delle istituzioni scolastiche individuano entro il mese di novembre dell'anno scolastico precedente al triennio di riferimento, le linee strategiche di azione dell'istituzione scolastica per la successiva predisposizione del piano triennale dell'offerta formativa, coerenti con l'atto di indirizzo. Entro il mese di giugno dell'anno scolastico precedente al triennio di riferimento il collegio docenti predispone il piano triennale dell'offerta formativa (PTOF). Il piano contiene anche la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario, nonché la definizione delle risorse occorrenti in base alla quantificazione disposta per le istituzioni scolastiche. Entro il mese ottobre del primo anno di vigenza del triennio di riferimento il consiglio d'istituto approva il PTOF. Il piano può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre».
5.36. Tuzi.

Pag. 240

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sostituire le parole: «Le graduatorie di cui al presente comma decadono con l'immissione in ruolo dei vincitori» con le seguenti: «I candidati che partecipano alla procedura e risultano idonei nella prova disciplinare, ma non vincitori rispetto alla posizione con cui sono collocati nella graduatoria della classe di concorso, partecipano, con oneri a proprio carico, a un percorso di formazione, anche in collaborazione con le università, che ne integra le competenze professionali e che prevede una prova conclusiva, secondo modalità definite dal decreto del Ministro dell'istruzione di cui al periodo precedente. In caso di positiva valutazione del percorso di formazione e della prova conclusiva il candidato acquisisce l'abilitazione per la classe di concorso per cui ha partecipato».
5.24. Ciampi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. L'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applica anche alla progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi del personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto a tempo pieno le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre interi anni scolastici a decorrere dal 2011/2012, anche in mancanza del requisito culturale di cui alla tabella B allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Alle graduatorie risultanti dalla procedura, di cui al primo periodo sono riservati, nel triennio 2019-21, 803 posti. L'esame dovrà essere svolto esclusivamente in modalità telematica e consisterà in un colloquio orale in forma semplificata.
5.5. Muroni.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 59, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 11, è inserito il seguente:

   «11-bis. I concorsi per il personale docente nelle scuole con lingua di insegnamento slovena del Friuli Venezia Giulia sono indetti, ai sensi dell'articolo 426 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia, il quale, fermo restando lo svolgimento di un'unica prova scritta, adatta le disposizioni di cui ai commi 10 e 11, concernenti la struttura e le modalità di predisposizione delle prove scritte, alle specificità delle scuole con lingua di insegnamento slovena».
5.16. Piccoli Nardelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Sono riaperte le graduatorie delle procedure concorsuali di cui al DD n. 826 dell'11 giugno 2021 svolte anche in deroga alla normativa vigente ai sensi dell'articolo 59, comma 14, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, in ragione degli obiettivi perseguiti tramite il Piano nazionale di ripresa e resilienza circa il rafforzamento delle materie scientifiche e tecnologiche e dell'elevato numero dei posti vacanti e disponibili. I candidati risultati idonei alle citate procedure sono inseriti nelle graduatorie di cui al comma 17 del medesimo articolo 59, del citato decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, ai fini dell'immissione in ruolo.
5.47. Casciello, Pella, Paolo Russo, Sarro, D'Attis.

  Dopo comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 1, comma 7, della legge 13 luglio 2015, n. 107, lettera e) le parole: «della sostenibilità ambientale» sono soppresse e, dopo la lettera e), è inserita la seguente:

   «e-bis) applicazione dell'approccio sistemico ai problemi ambientali per lo sviluppoPag. 241 delle competenze e conoscenze volte a promuovere la partecipazione attiva degli studenti e delle studentesse alla transizione ecologica del Paese, con particolare riguardo all'uso consapevole delle risorse, al consumo responsabile e alla creazione (promozione) di nuove professionalità tese a proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre».
5.37. Tuzi.

  Dopo comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 49, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, le parole: «I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto» sono sostituite con le seguenti: «I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, ad eccezione della rendicontazione 2021 che sarà da predisporre entro il 2023 mediante presentazione di apposito rendiconto».
5.40. Iezzi, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73 recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

  «4-bis. All'esito dell'aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, da concludersi entro il 30 giugno 2022, la procedura di cui al comma 4 si applica anche per l'a.s. 2022/23».
5.3. Muroni.

  Dopo comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73 recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 15 lettera c) sopprimere le parole: «nel limite dei posti messi a concorso»;

   b) al comma 17, dopo le parole: «In ogni caso le immissioni in ruolo», sopprimere le seguenti: «dei vincitori, nel limite previsto dal bando di concorso per la specifica regione e classe di concorso».
5.7. Muroni.

  Dopo comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 59, comma 17, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «Le graduatorie delle procedure di cui al comma 14», sono inserite le seguenti: «nonché quelle delle procedure concorsuali per la Classe di Concorso A018 per titoli ed esami svolto dai docenti di scuola secondaria di II grado di Filosofia e Scienze Umane di Lazio, Sardegna e Toscana»;

   b) le parole: «30 ottobre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022».
5.52. Scanu.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni,Pag. 242 dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

  «4-bis. La procedura di assegnazione dei posti comuni e di sostegno, all'esito dell'aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, da concludersi entro il 30 giugno 2022, è prorogata a tutto l'anno scolastico 2022/2023».
*5.13. Fassina, Fornaro, Pastorino.
*5.14. Fassina, Fornaro.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. A partire dal 1° settembre 2022, all'articolo 58 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, la lettera f) del comma 2 è abrogata. Conseguentemente è abrogato l'articolo 1, comma 17-novies, del decreto-legge n. 126 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. All'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, come modificato dalla legge n. 145 del 2018, sono soppresse le parole da: «Il docente è tenuto» fino a: «relativo concorso».
5.6. Muroni.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 60, comma 7-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «In relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da SARS-CoV-2, tale misura è estesa all'esercizio successivo a quello di cui al primo periodo». L'articolo 1, comma 711, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è abrogato.
5.10. Marco Di Maio, Del Barba.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. La disposizione di cui all'art. 58, comma 5, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 va interpretato nel senso che il termine ivi previsto è di natura ordinatoria. La revoca dei contributi può essere disposta solo ove gli adempimenti ivi previsti non siano stati effettuati alla data di presentazione delle richieste di contributo.
5.9. De Luca.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. A decorrere dall'anno accademico 2021/2022 i professori delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di cui alla legge 21 dicembre 1999 n. 508, hanno titolo a chiedere la proroga a permanere in servizio fino al termine dell'anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età. Non sono previsti oneri aggiuntivi a carico dello Stato.
5.31. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. A decorrere dall'anno accademico 2021-2022 ai docenti delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di cui alla legge 21 dicembre 1999 n. 508, è consentito chiedere la proroga a permanere in servizio fino al termine dell'anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età.
5.46. Versace, Calabria, Cannizzaro, D'Attis.

  Dopo comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 18-decies, terzo periodo, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: «Ministro dell'istruzione» sono aggiunte le seguenti: «, da emanare entro e non oltre il 1° marzo 2022,».
5.11. Trano, Forciniti.

Pag. 243

  Dopo comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Per garantire una più efficace attuazione degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, con riferimento ai Piani di edilizia scolastica già approvati e successivamente confluiti nel PNRR, tutte le scadenze per l'aggiudicazione dei lavori sono fissate al 31 dicembre 2022.
*5.2. Ruffino.
*5.33. De Menech, Ubaldo Pagano, Boccia, Navarra, Miceli.
*5.45. Paolo Russo, Sarro, Pella, Milanato, Calabria.
*5.39. Iezzi, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Dara, Belotti, Colmellere, De Angelis, Mariani, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.

  Dopo comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «eccezion fatta per il settore dell'edilizia scolastica per il quale si intende confermata».
5.34. Navarra, De Menech, Miceli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: «del decimo anno successivo» sono sostituite dalle seguenti: «dal dodicesimo anno successivo» e le parole: «dall'undicesimo anno» sono sostituite dalle seguenti: «dal tredicesimo anno».
5.49. Saccani Jotti, Pella, D'Attis.

  Dopo comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 24, comma 6, della legge n. 240 del 2010 sono soppresse le seguenti parole: «fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre dell'undicesimo anno successivo».
5.29. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Trancassini, Prisco, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole: «fino al 31 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 marzo 2022».
5.19. Morrone, Belotti, Colmellere, De Angelis, Mariani, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.

  Dopo comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 17, comma 228-ter, quarto periodo, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole: «10 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «100 per cento».
5.15. Fassina, Fornaro.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. La disposizione di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata non oltre il 28 febbraio 2022.
5.25. Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Prestipino, Lattanzio, Nitti, Rossi, Orfini, Ciampi.

  Dopo comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 51, comma 2, della legge n. 108 del 2021, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «eccezion fatta per il settorePag. 244 dell'edilizia scolastica per il quale si intende confermata».
5.50. Paolo Russo.

  Dopo comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 24, comma 6, della legge n. 240 del 2010, sostituire la parola: «undicesimo» con la seguente: «quindicesimo».
5.30. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Trancassini, Prisco, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Incremento dell'organico dei posti di sostegno e dell'organico dei posti comuni nelle scuole di ogni ordine e grado per corrispondere al fabbisogno educativo del Next Generation UE)

  1. A decorrere dall'anno scolastico 2022/2023, la dotazione organica complessiva di personale docente delle istituzioni scolastiche statali è incrementata, rispetto a quanto previsto dall'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché dalle norme ivi richiamate, nel limite di euro 785 milioni nell'anno 2022, 2.355 milioni nell'anno 2023, 2.400 milioni nell'anno 2024, 2.450 milioni nell'anno 2025, 2.500 milioni nell'anno 2026, 2.550 milioni nell'anno 2027, 2.600 milioni nell'anno 2028, 2.650 milioni nell'anno 2029, 2.700 milioni nell'anno 2030, 2.750 milioni nell'anno 2031 e 2.800 milioni annui a decorrere dall'anno 2032. Il suddetto incremento di organico comporta la trasformazione in organico di diritto di 50.000 posti di sostegno attualmente funzionanti in deroga in via di mero fatto e la costituzione in organico di 10.000 posti di potenziamento di cui almeno 4.000 dedicati alla scuola per l'infanzia, almeno 2.000 destinati all'incremento del tempo pieno nella scuola primaria e almeno 3.000 destinati alla scuola secondaria di secondo grado per incrementare le azioni di recupero necessarie a colmare il divario educativo verificatosi a causa dell'emergenza pandemica e per attivare nelle scuole di ogni grado della scuola secondaria l'insegnamento dell'educazione civica.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede:

   a) quanto a 654 milioni di euro per l'anno 2022 e 1.962,50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, mediante riduzione del fondo a disposizione del Ministero dell'istruzione per il pagamento delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche;

   b) quanto a 135,00 milioni di euro per l'anno 2022, 392,50 milioni di euro per l'anno 2023, 437,50 milioni di euro per l'anno 2024, 487,50 milioni di euro per l'anno 2025, 537,50 milioni di euro per l'anno 2026, 587,50 milioni di euro per l'anno 2027, 637,50 milioni di euro per l'anno 2028, 687,50 milioni di euro per l'anno 2029, 737,50 milioni di euro per l'anno 2030, 787,50 milioni di euro per l'anno 2031 e 837,50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2032, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, con propri decreti, a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
5.05. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Percorsi abilitanti speciali per docenti e insegnanti tecnico-pratici nella scuola secondaria e Corsi di specializzazione per l'insegnamentoPag. 245 di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado)

  1. All'articolo 15 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «relativa all'insegnamento è» sono sostituite dalle seguenti: «costituisce requisito prioritario per l'insegnamento in tutte le scuole ed istituzioni del sistema pubblico di istruzione e formazione, conseguentemente risulta titolo»;

   b) il comma 6 è abrogato;

   c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «6-bis. In sede di prima applicazione della presente disposizione e nelle more dell'espletamento dei concorsi ordinari di cui all'articolo 2 nonché dei percorsi accademici ordinari finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, sono istituiti nelle università e nelle istituzioni AFAM percorsi annuali di specializzazione finalizzati al rilascio dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria. I suddetti corsi sono riservati, senza l'espletamento di alcuna procedura selettiva, a tutti coloro che abbiano prestato almeno tre anni di servizio anche non continuativi nelle scuole del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione, ivi compresi i docenti del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), purché gli insegnamenti svolti siano ricompresi nelle classi di concorso previste dalle disposizioni vigenti e che siano in possesso di idoneo titolo di studio, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso a corsi di specializzazione all'insegnamento nella scuola secondaria; i percorsi di specializzazione sono altresì riservati a tutto il personale docente in servizio nelle scuole statali con contratto a tempo indeterminato e in possesso dei requisiti di accesso previsti per la classe di concorso prescelta e ai dottori e dottorandi di ricerca che siano inseriti nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e siano in possesso, oltre che dell'idoneo titolo di studio, anche dei 24 CFU/CFA previsti dal presente decreto. Qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla programmazione delle attività didattiche delle università o delle istituzioni AFAM, il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, determina, con proprio provvedimento, la ripartizione, a domanda, dei candidati tra le varie sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento dei corsi in annualità diverse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che rispettino l'esperienza lavorativa specifica e il merito»..

  2. All'articolo 16 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 6 è abrogato;

   b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «6-bis. In sede di prima applicazione della presente disposizione, il corso di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno nelle scuole del sistema pubblico di istruzione di ogni ordine e grado è riservato, senza l'espletamento di alcuna procedura selettiva, a tutti coloro, ivi compresi i docenti con contratto a tempo indeterminato nelle scuole statali, che abbiano prestato almeno tre anni di servizio anche non continuativi su posto di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione e che siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento o, comunque, dei requisiti richiesti per partecipare alle selezioni ordinarie per l'ammissione ai corsi di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso ai corsi di specializzazione per l'insegnamento di sostegno. Qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla programmazione delle attività didattiche delle università o delle istituzioni AFAM, il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, determina, con proprio provvedimento,Pag. 246 la ripartizione, a domanda, dei candidati tra le varie sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento dei corsi in annualità diverse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che rispettino l'esperienza lavorativa specifica e il merito».
5.06. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Concorso Riservato DSGA Facenti Funzione)

  1. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2021-2022 e di salvaguardare e valorizzare la professionalità acquisita negli anni dal personale assistente amministrativo utilizzato in funzione di direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) della scuola, ai sensi delle disposizioni vigenti sulla sostituzione del personale del medesimo profilo professionale, con l'obiettivo anche di contribuire a superare e limitare i numerosi contenziosi con il Ministero dell'istruzione, nonché di contemperare le esigenze del personale assistente amministrativo facente funzione di DSGA e quelli dei candidati al concorso ordinario per DSGA di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applica anche alla progressione all'area dei DSGA del personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre anni scolastici a decorrere dall'anno scolastico 2000/2001.
  2. Per i medesimi fini di cui al comma 1, si procede anche in deroga al requisito del possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno.
  3. Le graduatorie risultanti dal concorso di cui al comma 1 sono utilizzate, ferma restando la priorità di assicurare alle graduatorie del concorso di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il numero di posti specificamente previsto dal bando, vale a dire il 70 per cento dei posti disponibili per ciascuna regione, sul restante 30 per cento, già riservato ai DSGA facenti funzione dal bando stesso, nonché su tutti gli altri posti vacanti e disponibili che risultino comunque disponibili. A tal fine sono considerati utili, per lo scorrimento delle graduatorie del concorso ordinario e per quelle della procedura selettiva di cui sopra, anche i posti vacanti dell'organico relativo all'anno scolastico 2021-2022 Le medesime graduatorie sono utilizzate, con decorrenza immediata, anche per le sostituzioni dei DSGA che dovessero rendersi necessarie per sopraggiunte disponibilità negli organici di diritto e di fatto.
  4. Con decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'istruzione definisce i punteggi da attribuire a ciascun candidato, avendo particolare attenzione alla valorizzazione del servizio svolto in qualità di responsabile amministrativo e di DSGA e alla valorizzazione del possesso del titolo di laurea, con particolare riguardo a quello specificatamente previsto per l'accesso al profilo, alla partecipazione ad attività di formazione specifica per il profilo di DSGA, al superamento del test di ammissione e alla relativa formazione, alla procedura selettiva per l'accesso alla mobilità verticale di cui al decreto ministeriale 9 febbraio 2012, n. 17, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 31 marzo 2012, al possesso della 2ª posizione economica, nonché al possesso della 1ª posizione economica.
5.07. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Superamento contenziosi concorso DS 2017)

  1. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa in un quadro emergenziale di fabbisogno di Pag. 247figure di dirigente scolastico e di prevenire le ripercussioni dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi alle prove scritte e orali del concorso di cui al decreto direttoriale del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione di 120 ore con prova finale, come già disciplinato dal comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, riservato ai ricorrenti avverso gli esiti delle prove concorsuali che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito alle prove scritte e orali del concorso per dirigente scolastico di cui al Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017.
  2. I candidati che abbiano superato la prova finale saranno graduati, secondo gli esiti della prova ed in base ai titoli posseduti, in uno specifico elenco aggiuntivo che verrà aggiunto in coda alla graduatoria generale nazionale del concorso bandito con il decreto direttoriale del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del corso intensivo di cui al comma 1 si provvede mediante totale autofinanziamento dello stesso da parte dei ricorrenti nonché all'utilizzo dei materiali e dei moduli formativi già in possesso degli USR per i corsi di formazione in servizio del personale dirigente.
5.08. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Provvedimento d'urgenza per il superamento del contenzioso relativo ai concorsi a posti di dirigente scolastico banditi anteriormente al 2017)

  All'art. 1, comma 88, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

   b-bis) i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della presente disposizione di legge, alcuna sentenza definitiva ovvero abbiano concluso l'intera procedura selettiva in forza di provvedimenti giurisdizionali cautelari, nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella gazzetta ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, ovvero al decreto direttoriale n. 499 del 20 luglio 2015 per l'accesso al corso intensivo per accesso al ruolo di dirigente scolastico ai sensi dei commi 87 e seguenti dell'articolo 1 della presente legge. I soggetti che superano la procedura prevista al precedente comma 87 sono inclusi in coda alle graduatorie regionali, di cui al comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni.
5.09. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Proroga reclutamento dei docenti specializzati dalle Graduatorie provinciali supplenze finalizzato a garantire il diritto all'istruzione degli studenti con disabilità)

  1. Al fine di arginare l'«Emergenza Sostegno» e garantire i diritti delle studentesse e degli studenti con disabilità, maggiormente penalizzati dall'acuirsi e dal persistere della pandemia da COVID-19, la procedura prevista dall'articolo 59, comma Pag. 2484, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, viene prorogata per le assunzioni riguardanti i posti vacanti e disponibili nelle scuole di ogni ordine e grado previsti per l'anno scolastico 2022-2023, limitatamente ai soggetti presenti nelle graduatorie provinciali per le supplenze di prima fascia riservate ai docenti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno, di cui all'articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.
5.01. Tasso.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Misure connesse all'emergenza epidemiologica a garanzia dei diritti delle studentesse e degli studenti con disabilità)

  1. Al fine di arginare l'«Emergenza Sostegno» e garantire i diritti delle studentesse e degli studenti con disabilità, maggiormente penalizzati dall'acuirsi e dal persistere della pandemia COVID-19, la procedura prevista dall'articolo 59, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge del 23 luglio 2021, n. 106, viene prorogata per le assunzioni riguardanti i posti vacanti e disponibili nelle scuole di ogni ordine e grado previsti per l'anno scolastico 2022-2023, limitatamente ai soggetti presenti nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze di I Fascia riservate ai docenti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno, di cui all'articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.
5.013. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Proroga termini per assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche)

  1. Al fine di assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche e l'efficace gestione delle problematiche conseguenti all'emergenza sanitaria da COVID-19, alla mobilità interregionale dei dirigenti scolastici relativa al triennio 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 in ciascuna regione è riservato il cento per cento dei posti vacanti e disponibili annualmente nella regione, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 9, comma 4, del CCNL 2016-2009 dell'Area V della dirigenza scolastica, come modificato dall'art. 53 del CCNL 2016-2018 dell'Area Istruzione e Ricerca. Per gli aa.ss. 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 è consentito ai dirigenti scolastici di richiedere la mobilità interregionale anche prima della scadenza dell'incarico triennale.
5.02. Muroni.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Proroga termini in materia di ristori per discoteche, sale da ballo, night-club e simili)

  1. Al fine di sostenere le attività economiche con codici ATECO «93.29.10 – Discoteche, sale da ballo, night-club e simili», «90.01.09 – altre rappresentazioni artistiche» e «90.02.09 – altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche», all'articolo 2 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e la data del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2022» e dopo le parole: «per l'anno 2021» aggiungere le seguenti: «e di 30 milioni per l'anno 2022».
5.03. Rossi, Gribaudo.

Pag. 249

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Proroga di termini in materia di Sport)

  1. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sono prorogate fino al 31 dicembre 2025 per interventi effettuati dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
  2. All'articolo 10-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, le parole: «ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2021, sono prorogate fino al 31 dicembre 2023,» sono sostituite dalle seguenti: «sono prorogate fino al 31 dicembre 2026».
5.04. Rossi, Lotti, Prestipino, De Menech.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Sblocco delle assegnazioni provvisorie, delle utilizzazioni e della stipula di contratti a tempo determinato del personale di ruolo.)

  1. Al comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il medesimo personale può presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione tanto nell'ambito della provincia di appartenenza che per altra provincia; ugualmente può accettare il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo».
5.010. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Sblocco del vincolo di tre anni per i neo trasferiti)

  All'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sostituire le parole: «in una qualunque sede della provincia richiesta», con le seguenti: «nella prima sede di preferenza espressa per la provincia richiesta».
5.011. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Soppressione del vincolo di permanenza sulla sede per i docenti)

  1. All'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2022/2023, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, il passaggio di cattedra o di ruolo, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica a partire dall'anno successivo a quello di immissione in ruolo. Gli stessi docenti possono ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso a partire dall'anno stesso di immissione in ruolo».;

   b) il comma 3-bis è abrogato.
5.012. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Ammissione di tutti gli idonei del concorso ordinario per le discipline STEM)

  1. Al fine di assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2022/2023, si dispone, l'inserimento di tutti gli idonei del concorso ordinario, indetto per la scuola secondaria Pag. 250di cui al DD n. 826 dell'11 giugno 2021, in una graduatoria di merito ai fini delle immissioni in ruolo.
5.014. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Misure in merito al funzionamento del Consiglio Superiore Pubblica Istruzione –CSPI)

  All'articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, apportare le seguenti modificazioni:

   a) Al comma 1, sostituire ovunque ricorrano le parole: «sette giorni», con le seguenti: «dieci giorni»;

   b) Al comma 2-bis, sostituire le parole: «la componente elettiva del CSPI è prorogata al 31 agosto 2021», con le seguenti: «la componente elettiva del CSPI è prorogata al 31 agosto 2023».
5.015. Fornaro, Fassina.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Razionalizzazione e revisione dei termini di riparto in materia di fondi per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità)

  1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di ulteriori 100 milioni di euro a decorrere dal 2022. Ai relativi costi si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 70, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
  2. All'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «enti territoriali» sono sostituite dalle seguenti: «Regioni, province e città metropolitane», le parole: «70 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «100 milioni» e le parole: «30 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «100 milioni».
5.016. Bitonci, Lazzarini, Frassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Mobilità straordinaria)

  1. All'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Per l'a.s. 2022/2023 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale, su tutti i posti vacanti e disponibili , anche nell'organico di fatto, rivolto a tutto il personale docente di ruolo».
5.017. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Albano, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Mobilità dei dirigenti delle istituzioni scolastiche)

  1. Nel perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per i dirigenti scolastici neo-assunti negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 è autorizzata una mobilità straordinaria su tutti i posti vacanti e disponibili per l'anno scolastico 2022/2023.
5.018. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Albano, Trancassini, Prisco, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizione Organico di sostegno)

  1. In considerazione dell'attuale situazione di emergenza sanitaria, per garantire Pag. 251la necessaria continuità didattica degli insegnanti di sostegno, sono trasformati i posti in deroga attivati ai sensi dell'articolo 9, comma 15, della legge 30 luglio 2010, n. 122, per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
  2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 del presente articolo si provvede a valere sullo stanziamento del Fondo per l'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 960, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
5.019. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Albano, Trancassini, Prisco, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Conferma Ruoli)

  1. Per il personale docente assunto a tempo indeterminato con riserva, in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca procede alla conferma dei ruoli, nel caso di superamento dell'anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno svolto. Conseguentemente, è disposto l'annullamento dei provvedimenti di licenziamento già notificati dall'amministrazione. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente comma.
5.020. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Albano, Prisco, Trancassini, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

  1. All'articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: «per la copertura», aggiungere le seguenti: «del 50%»;

   b) il comma 2 è sostituito con il seguente:

   «2. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, contestualmente al concorso di cui al comma 1, una procedura straordinaria per titoli riservata agli insegnanti di religione cattolica in possesso dell'idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano competente per territorio e 36 mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, per il 50% dei posti vacanti e disponibili a partire dall'anno scolastico 2023/2024 e per gli anni successivi, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».;

   c) al comma 3, dopo la parola: «concorso», aggiungere le seguenti: «e della procedura straordinaria» e dopo le parole: «in ruolo», aggiungere le seguenti: «sul 100 cento per cento dei posti vacanti e disponibili».
5.021. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Albano, Prisco, Trancassini, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

  1. All'articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) Al comma 1, dopo le parole: «per la copertura» aggiungere le seguenti: «del 50 per cento»;

Pag. 252

   b) il comma 2 è sostituito con i seguenti:

   «2. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, contestualmente al concorso di cui al comma 1, una procedura straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica che siano in possesso del titolo previsto dai punti 4.2. e 4.3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 2012, dell'idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano competente per territorio e che abbiano svolto almeno 36 mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali;
   2-bis. Alla procedura straordinaria di cui al comma 2 è assegnato il 50 per cento dei posti vacanti e disponibili per il triennio 2021/2022-2023/2024 e per gli anni successivi sino a totale esaurimento di ciascuna graduatoria di merito, ferme restando le procedure autorizzata di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
   2-ter. Il contenuto del bando relativo alla procedura straordinaria di cui al comma 2, i termini di presentazione delle istanze, le modalità di svolgimento della prova orale didattico-metodologica, di valutazione della stessa e dei titoli ai fini della predisposizione delle graduatorie di merito ripartite per ambiti diocesani, nonché la composizione della commissione di valutazione sono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione».

   c) al comma 3, dopo la parola: «concorso», aggiungere le seguenti: «e della procedura straordinaria».
5.022. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Albano, Prisco, Trancassini.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Proroga del termine di validità delle graduatorie provinciali per le supplenze e delle graduatorie ad esaurimento)

  1. All'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 4, al termine del primo periodo, dopo le parole: «graduazione degli aspiranti»., sono inseriti i seguenti periodi: «L'ordinanza adottata ai sensi del precedente periodo e le graduatorie costituite in attuazione conservano efficacia anche per l'anno scolastico 2022/2023. Con decreto del Ministro dell'istruzione si procede, per l'anno scolastico 2022/2023, alla costituzione degli elenchi aggiuntivi per i soggetti che acquisiscono l'abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il termine indicato nel decreto medesimo».
  2. Il termine per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, già aggiornate per il triennio 2019/2020-2021/2022, è prorogato all'anno scolastico 2022/2023 per il triennio successivo. Conseguentemente, le prime fasce delle graduatorie di istituto di cui all'articolo 11, comma 1, dell'Ordinanza ministeriale 10 luglio 2020, n. 60, sono aggiornate a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024.
5.023. Aprea, Saccani Jotti, Sarro, Pella.

ART. 6.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, al primo periodo, le parole: «del decimo anno» sono sostituite dalle seguenti: «del dodicesimo anno» e, al terzo periodo, le parole: «dall'undicesimo anno» sono sostituite dalle seguenti: «dal tredicesimo anno».
*6.40. Frassinetti, Trancassini, Prisco, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.
*6.43. D'Attis.
*6.55. Gagliardi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1, comma 655, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «fino all'anno accademicoPag. 253 2020/2021 incluso» sono sostituite dalle seguenti «fino all'anno accademico 2021/2022 incluso».
6.51. Casciello, Pella, Sarro, Paolo Russo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 21, comma 4, quarto periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono soppresse le parole: «Fino al 31 dicembre 2026,».
*6.22. Centemero, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
*6.56. Gagliardi.
*6.41. Frassinetti, Trancassini, Prisco, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. A decorrere dall'anno 2022, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, è istituito un fondo perequativo finalizzato a compensare, a parità di impegno orario, la differenza di trattamento retributivo tra il personale docente delle Istituzioni di alta formazione artistica e musicale e quello delle altre istituzioni di formazione superiore. Per l'anno 2022 la consistenza del fondo è pari a 15 milioni di euro. Con legge di bilancio si provvederà annualmente alla quantificazione degli stanziamenti eventualmente necessari negli esercizi 2023 e successivi. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.
  2-ter. A decorrere dall'anno accademico 2021/2022 i professori delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, hanno titolo, su propria richiesta, a permanere in servizio fino al termine dell'anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età.
6.37. Adelizzi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 65 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 6 le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022».

   b) al comma 7, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e 3,25 milioni per il 2022».

  Conseguentemente, agli oneri di cui al comma 2-bis, valutati in 3,25 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6.5. Fiano.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 3-quater, comma 2, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, in materia di programmazione e reclutamento del personale del comparto Afam, le parole: «a decorrere dall'anno accademico 2022/2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno accademico 2023/2024».
6.8. Nitti, Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Lattanzio, Rossi, Prestipino, Orfini, Ciampi.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. A decorrere dall'anno accademico 2021/2022, i titolari di insegnamento presso le Istituzioni di alta formazione artistica Pag. 254musicale e coreutica, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, possono presentare domanda di mantenimento in servizio fino al termine dell'anno accademico nel corso del quale hanno compiuto il settantesimo anno di età. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6.34. Carbonaro.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. Nelle more del completamento del processo di riforma di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, e della transizione del settore dell'alta formazione artistica musicale e coreutica al sistema universitario, a decorrere dall'anno 2022, sono stanziati 50 milioni di euro al fine di incrementare la retribuzione professionale docente alta formazione come previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro Afam e adeguare progressivamente il profilo economico stipendiale del personale docente Afam al personale docente universitario.
6.24. Frassinetti, Mollicone, Bucalo, Trancassini, Prisco, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Le procedure di chiamata nel ruolo di professore associato e professore ordinario ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 31 dicembre 2010, n. 240, sono prorogate al 31 dicembre 2022.
6.26. Gubitosa.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «fino all'anno accademico 2020/2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno accademico 2021/2022».
6.7. Toccafondi, Marco Di Maio, Del Barba.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Le somme residue relative ai mutui concessi per interventi di edilizia universitaria dalla Cassa depositi e prestiti Spa, a valere sui limiti d'impegno di cui all'articolo 144, comma 1, tabella 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono essere erogate anche successivamente alla scadenza dell'ammortamento dei predetti mutui ai fini della realizzazione degli interventi riguardanti l'opera oggetto del mutuo concesso ovvero del diverso utilizzo autorizzato dalla Cassa depositi e prestiti Spa nel corso del periodo di ammortamento, previo parere favorevole del Ministero dell'università e della ricerca. L'erogazione delle suddette somme è effettuata dalla Cassa depositi e prestiti Spa entro il 31 dicembre 2023, su domanda dei soggetti mutuatari, in relazione allo stato di avanzamento lavori, previo nulla osta del Ministero dell'università e della ricerca.
6.21. Lorenzin.

  Al comma 4, sostituire le parole: Le disposizioni di cui all'articolo 6, con le seguenti: All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, dopo le parole: «delle professioni di odontoiatra,», è inserita la seguente: «farmacologo,». Le disposizioni di cui al medesimo articolo,.
6.35. Ianaro, Lorefice, D'Arrando.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 31 marzo 2022 con le seguenti: 31 dicembre 2022.
6.29. Scutellà, Perantoni.

  Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:

   a) al secondo periodo sopprimere le parole: agrotecnico e agrotecnico laureato;

   b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini dell'ampliamento dei titoli universitari abilitanti ai sensi dell'articolo 4 Pag. 255della legge 8 novembre 2021, n. 163, e in coerenza con gli obiettivi della Riforma 1.6 della componente M4C1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE)2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, per le classi di laurea che danno titolo all'accesso alla professione di agrotecnico ai sensi dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, il tirocinio è svolto all'interno del corso di studio.
6.54. Pella, D'Attis.

  Al comma 4, dopo le parole: Ministro dell'istruzione inserire il seguente periodo: Ai fini dell'ampliamento dei titoli universitari abilitanti ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 novembre 2021, n. 163, e in coerenza con gli obiettivi della Riforma 1.6 della componente M4C1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE)2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, per le classi di laurea che danno titolo all'accesso alla professione di agrotecnico ai sensi dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, il tirocinio è svolto all'interno del corso di studio.
6.11. Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Prestipino, Nitti, Lattanzio, Rossi, Orfini, Ciampi.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Le graduatorie relative a concorsi per l'assunzione di personale di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, il cui termine di scadenza cade entro il 31 dicembre 2022, sono prorogate di un anno.
  4-ter. Per le finalità di cui al comma 4-bis il comma 6 dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è sostituito dal seguente:

   «6. La normativa vigente per il personale docente delle università si applica, in relazione allo stato giuridico ed economico, anche al personale docente e tecnico delle istituzioni di cui all'articolo 1. Limitatamente alla copertura dei posti in organico che si rendono disponibili si fa ricorso alle graduatorie nazionali vigenti. Esaurite le graduatorie, gli insegnamenti sono conferiti tramite procedure concorsuali disciplinate dal regolamento di cui al comma 7, lettera e). Il personale non docente, in servizio nelle istituzioni di cui all'articolo 1 alla data di entrata in vigore della presente legge con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è inquadrato presso di esse in analogia a quanto previsto per il personale amministrativo delle università. Ai direttori amministrativi in servizio nelle istituzioni di cui al comma 1 alla data di entrata in vigore della presente disposizione è attribuita la dirigenza. I direttori, limitatamente al periodo di attribuzione dell'incarico, assumono tutte le funzioni precedentemente attribuite ai presidenti ed hanno funzioni e attribuzioni dirigenziali. I direttori presiedono i consigli di amministrazione assumendo altresì tutte le funzioni precedentemente attribuite ai presidenti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2002.».
6.52. Paolo Russo.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4-quater le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;

   b) dopo il comma 4-quater è inserito il seguente:

   «4-quinquies. Con riferimento alle procedure di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, poste in essere dagli enti pubblici di ricerca, si tiene conto dei requisiti di cui al comma 2, lettera b), del predetto articolo 20, maturati al 31 dicembre 2021, anche in deroga a norme di proroga del predetto termine.».

  4-ter. Alla lettera b) del comma 310 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, Pag. 256n. 234, la parola: «40» è sostituita con la seguente: «30» e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «. Gli enti pubblici di ricerca possono utilizzare, entro il limite di 10 milioni di euro, ripartiti con le modalità di cui al secondo periodo, anche le procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi di ruolo al terzo livello professionale per l'accesso al secondo livello avviate tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore delle disposizioni relative alla messa ad esaurimento dei profili di ricercatore e tecnologo di terzo livello».
6.28. Melicchio.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al fine di consentire la pubblicazione e la diffusione del Rapporto annuale sulla situazione sociale del Paese a decorrere dall'anno 2022 è autorizzato un contributo annuo di 500.000 euro a favore della Fondazione Centro studi investimenti sociali – Censis.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6.53. Giacomoni.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. In deroga all'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il mandato dei rettori espletato durante il periodo dell'emergenza sanitaria da COVID-19, vista l'eccezionalità della contingenza pandemica, considerata la necessità di favorire al massimo lo sviluppo delle attività produttive e l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, al fine di garantire la continuità ed efficienza delle attività delle università, è prorogato per ulteriore biennio non rinnovabile, oltre la naturale scadenza, con parere favorevole espresso con la maggioranza di almeno i due terzi dei componenti del senato accademico. La disposizione di cui al presente comma trova applicazione per i rettori che hanno ricoperto la carica durante gli anni accademici 2019/2020 e 2020/2021 e sono in servizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione. La proroga non può comunque superare l'ordinario termine di collocamento in quiescenza al 70° anno di età.
6.12. Pezzopane.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai rettori che hanno espletato il mandato durante il periodo dell'emergenza sanitaria COVID-19, vista l'eccezionalità della contingenza pandemica, considerata la necessità di favorire al massimo lo sviluppo delle attività produttive e l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, al fine di garantire la continuità ed efficacia delle attività delle università, è attribuita la facoltà di riproporre alla scadenza del mandato la propria candidatura per ulteriore biennio non rinnovabile.».
6.42. Paolo Russo.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. In ragione del perdurare dell'emergenza dovuta alla situazione epidemiologica conseguente alla diffusione pandemica del virus SASR-CoV-2, e al fine di consentire la prosecuzione per l'anno 2022 delle attività di formazione per la creazione di figure di alta professionalità che possano soddisfare i requisiti richiesti dalle imprese per una innovazione dei processi produttivi, anche con specifico riguardo all'applicazione di metodologie innovative rigorose per la risoluzione di problemi complessi, all'articolo 1, comma 244, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2021 e 2022». Ai fini dell'attuazione della disposizione di cui al periodo precedente, presso il Ministero dell'università e della ricerca è istituito un apposito fondo a cui sono, altresì, Pag. 257trasferiti i residui delle autorizzazioni di spesa di cui al citato articolo 1, comma 244, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché di cui all'articolo 1, comma 534, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e, a tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le modalità attuative del progetto di cui al predetto articolo 1, comma 244, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ivi comprese le modalità di impiego delle risorse di cui al presente comma, sono stabilite in apposita convenzione tra la Scuola europea di industrial engineering and management ed il Politecnico di Bari, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 300.000 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6.49. D'Attis.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. In ragione del perdurare dell'emergenza dovuta alla situazione epidemiologica conseguente alla diffusione pandemica del virus SASR-CoV-2, e al fine di consentire la prosecuzione per l'anno 2022 delle attività di formazione per la creazione di figure di alta professionalità che possano soddisfare i requisiti richiesti dalle imprese per una innovazione dei processi produttivi, anche con specifico riguardo all'applicazione di metodologie innovative rigorose per la risoluzione di problemi complessi, il finanziamento, previsto per l'anno 2021, di cui all'articolo 1, comma 244, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogato per l'anno 2022, da iscrivere in apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca. Al medesimo fondo sono altresì trasferiti i residui delle autorizzazioni di spesa di cui al citato articolo 1, comma 244, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché di cui all'articolo 1, comma 534, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e, a tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le modalità attuative del progetto di cui al primo periodo, ivi comprese le modalità di impiego delle risorse di cui al presente comma, sono stabilite in apposita convenzione tra la Scuola europea di industrial engineering and management ed il Politecnico di Bari, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 300.000 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6.48. D'Attis.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 1, comma 244, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 le parole: «per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2021 e 2022». Ai fini dell'attuazione della disposizione di cui al periodo precedente, presso il Ministero dell'università e della ricerca è istituito un apposito fondo a cui sono, altresì, trasferiti i residui delle autorizzazioni di spesa di cui al citato articolo 1, comma 244, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché di cui all'articolo 1, comma 534, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e, a tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le modalità attuative del progetto di cui al citato articolo 1, comma 244, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ivi comprese le modalità di impiego delle risorse di cui al presente comma, sono stabilite in apposita convenzione tra la Scuola europea di industrial engineering and management ed il Politecnico di Bari, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 300.000 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, Pag. 258comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6.50. D'Attis.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 33 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «2-septies. In considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di quanto previsto dal comma 2-bis, i dottorandi che terminano il percorso di dottorato nell'anno accademico 2020-2021, che abbiano beneficiato della proroga ai sensi dell'articolo 33, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, possono presentare una ulteriore richiesta di proroga, non superiore a tre mesi, dal termine finale del corso, senza ulteriore finanziamento delle borse di studio a carico della finanza pubblica. Della proroga del termine finale del corso possono fruire anche i dottorandi non percettori di borsa di studio nonché i pubblici dipendenti in congedo per la frequenza di un dottorato di ricerca. In tale ultimo caso la pubblica amministrazione di appartenenza ha facoltà di prolungare il congedo per un periodo pari a quello della proroga del corso di dottorato. È fatta salva in ogni caso la possibilità dei singoli atenei e delle pubbliche amministrazioni di finanziare, in tutto o in parte, con proprie risorse le borse di studio corrispondenti al periodo della proroga richiesta. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente comma ha decorrenza dal 31 gennaio 2022, termine finale del corso, prescrivendo la rimessione dei termini per i dottorandi che facciano richiesta della proroga, anche se a tale data avessero già consegnato la tesi di dottorato, o gli elaborati finali del progetto di ricerca.».
6.18. Fassina.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. In considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di consentire una tempestiva ed efficace riprogrammazione delle attività di ricerca e di garantire la giusta qualità e maturità ai relativi progetti, i dottorandi che terminano il percorso di dottorato nell'anno accademico 2020/2021 che abbiano beneficiato della proroga ai sensi dell'articolo 33, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, possono presentare un'ulteriore richiesta di proroga, non superiore a tre mesi, del termine finale del corso, senza ulteriore finanziamento della borsa di studio. Della proroga del termine finale del corso possono fruire anche i dottorandi non percettori di borsa di studio, nonché i pubblici dipendenti in congedo per la frequenza di un dottorato di ricerca. In tale ultimo caso la pubblica amministrazione di appartenenza ha facoltà di prolungare il congedo per un periodo pari a quello della proroga del corso di dottorato.
6.16. Fassina, Fornaro.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. In considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di consentire una tempestiva ed efficace riprogrammazione delle attività di ricerca e di garantire la giusta qualità e maturità ai relativi progetti, i dottorandi che terminano il percorso di dottorato nell'anno accademico 2020/2021 e abbiano beneficiato della proroga ai sensi dell'articolo 33, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, possono presentare un'ulteriore richiesta di proroga, non superiore a tre mesi, del termine finale del corso. Della proroga del termine finale del corso possono fruire anche i dottorandi non percettori di borsa di studio, nonché i pubblici dipendenti in congedo per la frequenza di un dottorato di ricerca. In tale ultimo caso la pubblica amministrazione di appartenenza ha facoltà di prolungare il congedo per un periodo pari a quello della proroga del corso di dottorato.
6.20. Giovanni Russo, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

Pag. 259

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. In considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di consentire una tempestiva ed efficace riprogrammazione delle attività di ricerca e di garantire la giusta qualità e maturità ai relativi progetti, i dottorandi che terminano il percorso di dottorato nell'anno accademico 2020/2021 e che abbiano beneficiato della proroga ai sensi dell'articolo 33, commi 2-bis e 2-ter, della legge 21 maggio 2021, n. 69, possono presentare un'ulteriore richiesta di proroga, non superiore a tre mesi, del termine finale del corso. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6.27. Casa, Giarrizzo, Alaimo, Melicchio, Del Sesto.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. A decorrere dall'anno 2023 sono soppressi gli Ordini professionali degli agenti di cambio di Milano e Roma. A tal fine sono adottate le seguenti misure:

   a) all'articolo 201 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 1, le parole: «, a eccezione degli Ordini professionali di Milano e di Roma» sono soppresse;

    2) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

   «3-bis. A ciascun iscritto è riconosciuto un indennizzo, nella misura di euro trentamila, per ciascun anno a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e fino al raggiungimento del settantesimo anno di età.»;

   b) con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al numero 1);

   c) agli oneri di cui al presente comma, valutati in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
6.47. Cassinelli, Bagnasco, D'Attis.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 8, comma 7, della legge n. 3 del 2018, i titolari delle lauree magistrali nelle classi LM 17 – fisica, LM 58 – scienze dell'universo, LM 44 – modellistica matematico-fisica per l'ingegneria, delle lauree specialistiche nelle classi 20/S – fisica, 66/S – scienze dell'universo e 50/S – modellistica matematico-fisica per l'ingegneria o del diploma di laurea in fisica conseguito in base agli ordinamenti previgenti oppure della laurea nella classe L30 – scienze e tecnologie fisiche o del diploma di laurea in scienze e tecnologie fisiche conseguito in base agli ordinamenti previgenti che svolgono o abbiano svolto un'attività professionale prevista dal profilo della professione sanitaria di riferimento, in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di cinque anni, anche non continuativi, possono iscriversi nella rispettiva sezione dell'albo dei chimici e dei fisici – settore fisica entro il 30 giugno 2022.
*6.31. Bella.
*6.59. Mandelli, Pella.
*6.61. Ferro, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Il mandato dei componenti del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) in carica all'entrata in vigore Pag. 260del presente articolo è prorogato di sei mesi rispetto alla scadenza prevista dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 491. Limitatamente al prossimo rinnovo della composizione dell'organo, l'ordinanza di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 491, può stabilire anche modalità operative finalizzate allo svolgimento per via telematica delle operazioni elettorali, comunque in coerenza con le regole di svolgimento del procedimento elettorale di cui all'articolo 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 491. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
6.3. Fusacchia.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Per rafforzare le misure già disposte con il Piano nazionale di ripresa e resilienza, il numero delle borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione in medicina generale è incrementato, per il triennio 2022-2024, di mille unità per ciascun anno. I medici che hanno prestato servizio per almeno due anni, con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale sono esentati dal test per l'accesso alle medesime scuole di specializzazione. Al relativo onere, pari ad euro 1.800.000 per gli anni 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca.
6.2. Lapia.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Fino al 31 dicembre 2025 il requisito di cui alla lettera b) del comma 1 è assolto anche con anzianità di servizio di almeno cinque anni antecedenti la data del concorso, con esercizio di funzioni proprie del professionista chimico iscritto all'Albo, attestata secondo le modalità di legge. L'attestazione concorre anche al fine dell'attribuzione del punteggio di cui all'articolo 47, comma 5, lettera a) per un punteggio pari a 0,50».
6.30. Bella.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Ai fini dell'ampliamento dei titoli universitari abilitanti ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 novembre 2021, n. 163, e in coerenza con gli obiettivi della Riforma 1.6 della componente M4C1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE)2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, per le classi di laurea che danno accesso alla professione di agrotecnico ai sensi dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, il tirocinio è svolto all'interno del corso di studio.
6.39. Tuzi.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 2 della legge 21 febbraio 1991, n. 54, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera d), sono soppresse le parole: «inerenti le piccole e medie aziende e»;

   b) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

   «h) Progettazione, realizzazione, direzione, manutenzione di parchi, aree boscate, rinaturalizzazione ambientali e di progettazione, realizzazione, direzione e manutenzione di giardini, aree verdi, anche localizzati gli uni e gli altri in aree urbane;».
6.19. Ferro, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

Pag. 261

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo e delle altre istituzioni della formazione superiore, l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2020/2021 è prorogata al 15 giugno 2022. Conseguentemente è prorogato ogni altro termine connesso all'adempimento di scadenze didattiche o amministrative funzionali allo svolgimento delle predette prove.
*6.4. Fusacchia, Muroni, Lombardo, Cecconi, Fioramonti.
*6.6. Raciti.
*6.38. Licatini, Tuzi.
*6.17. Fassina, Fratoianni.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo, l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2020/2021 è prorogata al 15 giugno 2022. Conseguentemente è prorogato ogni altro termine connesso all'adempimento di scadenze didattiche o amministrative funzionali allo svolgimento delle predette prove.
6.1. Lapia.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente

  4-bis. In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo e delle altre istituzioni della formazione superiore, l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2021/2022 è prorogata al 15 giugno 2022.
6.10. Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Lattanzio, Rossi, Nitti, Prestipino, Orfini, Ciampi.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Fino al 31 dicembre del 2022,la procedura di cui al comma 5 dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, può essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'università medesima che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16 della predetta legge.
6.13. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al comma 6 dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo la parola: «decimo» è sostituita dalla seguente: «quindicesimo»;

   b) al secondo periodo le parole: «alla metà» sono sostituite dalle seguenti: «al 30 per cento»;

   c) all'ultimo periodo le parole: «alla metà» sono sostituite dalle seguenti: «al 30 per cento».
6.33. Del Sesto.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente

  4-bis. Al comma 6 dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo la parola: «decimo» è sostituita dalla seguente: «tredicesimo»;

   b) al secondo periodo le parole: «alla metà» sono sostituite dalle seguenti: «al 30 per cento»;

   c) all'ultimo periodo le parole: «alla metà» sono sostituite dalle seguenti: «al 30 per cento».
6.32. Del Sesto.

Pag. 262

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo le parole: «per la programmazione» sono aggiunte le seguenti: «escluse quelle previste dall'articolo 1, comma 297, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234»; le parole: «del decimo anno successivo» sono sostituite dalle seguenti: «del dodicesimo anno successivo» e le parole: «dall'undicesimo anno» sono sostituite dalle seguenti: «dal tredicesimo anno».
*6.25. Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
*6.15. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al fine di garantire la effettiva disponibilità dei docenti e ricercatori occorrenti per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, può essere esercitata la facoltà di cui all'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il periodo di realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.
6.14. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. I termini per la dispensa dall'ufficio dei notai sono estesi fino al settantottesimo anno di età. A tal fine all'articolo 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, la parola: «settantacinquesimo» è sostituita dalla seguente: «settantottesimo».
6.46. Cassinelli, Bagnasco, Pittalis, Cristina, D'Attis.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Alla legge 6 agosto 1926, n. 1365, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, terzo comma, la lettera b-bis) è soppressa;

   b) l'articolo 7 è abrogato.
6.45. Cassinelli, Bagnasco, Pittalis, Cristina, D'Attis.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Nell'ambito della tornata 2012, la durata dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è prorogata da nove a dieci anni.
6.9. Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Lattanzio, Rossi, Nitti, Prestipino, Orfini, Ciampi.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 1, comma 330, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «2020/2021» sono sostituite dalle seguenti: «2021/2022».
6.36. Ascari.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, in materia di disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali, le parole: «limitatamente alla sessione da indire per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per la sessione da indire per l'anno 2022 e per tutto il periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19».
6.23. Bucalo, Frassinetti, Prisco, Trancassini, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.

Pag. 263

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Alla legge 2 agosto 1999, n. 264, apportare le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «sono programmati», sono aggiunte le seguenti: «, in via transitoria e fino all'anno accademico 2020-2021,».

   b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

   «1-bis. A partire dall'anno accademico 2021-2022, gli studenti che richiedono l'iscrizione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, in farmacia, in odontoiatria e protesi dentaria, chimica e tecniche farmaceutiche, scienze biologiche, biotecnologie, accedono, senza numero chiuso o programmato per il solo primo anno accademico, ad un'area comune sanitaria che prevede identici corsi ed esami finali. L'ammissione al secondo anno dei medesimi corsi di laurea è autorizzata dagli atenei previo superamento di un'apposita prova di verifica, unica per tutti i corsi di laurea e di contenuto identico nel territorio nazionale, sulla base del programma degli studi effettuati nell'area comune sanitaria durante il primo anno accademico, volta ad accertare l'attitudine alle discipline oggetto dei corsi medesimi, con pubblicazione del relativo bando almeno sessanta giorni prima del loro svolgimento. La comunicazione degli esiti della prova comune avviene entro i quindici giorni successivi.
   1-ter. Il Ministro dell'università e della ricerca determina, con proprio decreto, le modalità e i contenuti delle prove di ammissione, di cui al comma 1-bis, nonché le modalità di prenotazione, senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato.».
6.58. Vietina.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, dopo le parole: «sono programmati», sono aggiunte le seguenti: «, in via transitoria e fino all'anno accademico 2020-2021,».
6.57. Vietina.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 3, comma 10-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le parole da: «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto provvede ad avviare un processo di semplificazione dell'iter per ottenere il riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero, definendo un elenco di atenei internazionali. Nelle more della definizione del processo di cui al periodo precedente, i titoli di studio, professionali e di servizio conseguiti all'estero utili ai fini dell'attribuzione di punteggio nei concorsi pubblici sono valutati dalle commissioni esaminatrici, fermi restando i controlli anche a campione svolti dalle amministrazioni all'atto dell'assunzione. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina adottata al livello dell'Unione europea, alla dichiarazione di equivalenza dei titoli di studio conseguiti all'estero e necessari per l'ammissione alle procedure concorsuali provvede la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, sentiti il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca. Nelle more dell'acquisizione della dichiarazione di cui al periodo precedente è disposta l'ammissione con riserva dei candidati che abbiano avanzato richiesta di equivalenza. La dichiarazione di equivalenza è resa esclusivamente ai candidati utilmente collocati nella graduatoria ai fini dell'assunzione conseguente al superamento di concorso pubblico. È facoltà delle amministrazioni procedere alle assunzioni dei candidati ammessi con riserva prima del rilascio della dichiarazione di equivalenza, prevedendo una clausola di risoluzione espressa per il caso di mancato ottenimento della dichiarazione. Le disposizioni di cui al presente comma operano anche con riguardo ai bandi di concorso già emanati o contenenti clausole difformi.».
6.44. Sarro, Pella.

Pag. 264

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni in favore dei lavoratori impatriati altamente qualificati)

  1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 2-quater sono inseriti i seguenti:

   «2-quinquies. L'opzione di cui al comma 2-bis è prorogata esclusivamente per i cittadini italiani non iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), che siano rientrati in Italia prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, purché abbiano svolto all'estero un'attività di studio, conseguendo una specializzazione post lauream.
   2-sexies. Termini e modalità per l'esercizio della proroga di cui al comma 2-quinquies, nonché le modalità di riapertura dei termini per l'esercizio dell'opzione da parte dei soggetti di cui al comma 2-quinquies, il cui primo periodo di fruizione si è concluso il 31 dicembre 2020 e che non hanno esercitato l'opzione entro i termini precedentemente indicati, sono aggiornate con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».
*6.01. Ungaro, Marco Di Maio, Del Barba.
*6.03. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Estensione finanziamenti agli enti pubblici di ricerca, di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 310, lettera a), dopo le parole: «è ripartita tra gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca» sono inserite le seguenti: «e tra gli altri enti pubblici di ricerca ricompresi nel decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218»;

   b) al comma 310, lettera b), le parole: «sono stabiliti i criteri di riparto tra gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca delle risorse di cui alla presente lettera» sono sostituite dalle seguenti: «sono stabiliti i criteri di riparto tra gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca e tra gli altri enti pubblici di ricerca ricompresi nel decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, delle risorse di cui alla presente lettera»;

   c) al comma 310, lettera c), dopo le parole: «enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca» sono inserite le seguenti: «e degli altri enti pubblici di ricerca ricompresi nel decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218»;

   d) dopo il comma 324 è aggiunto il seguente:

   «324-bis. Il Ministro dell'università e della ricerca, con decreto, definisce, anche attraverso la creazione di uno specifico comparto di contrattazione per gli enti pubblici di ricerca e un successivo organico riordino degli stessi enti, una governance unitaria degli enti pubblici di ricerca ricompresi nel decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, con conseguente definizione anche degli strumenti per la verifica dei risultati, la valutazione dei vertici degli enti, la definizione delle norme di finanziamento e la verifica del loro utilizzo, nonché della protezione intellettuale dei risultati»;

   e) dopo il comma 760 è aggiunto il seguente:

   «760-bis. I fondi di cui al comma 760 sono destinati altresì all'assunzione a tempo indeterminato del personale precario appartenente alla categoria degli operai agricoli del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria.».
6.02. Saitta.

Pag. 265

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. All'articolo 2-ter, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, alle lettere a) e b) le parole: «fino al 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».
6.04. Maccanti, Rixi, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Proroga credito di imposta ricerca biomedica)

  1. All'articolo 31-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Al fine di favorire lo sviluppo della ricerca biomedica e la capacità degli enti di ricerca nazionali di competere a livello europeo, per gli anni 2021 e 2022, agli enti di ricerca privati senza finalità di lucro è riconosciuto, nel limite di spesa di 11 milioni di euro, un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 17 per cento delle spese per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinati alla ricerca scientifica.»;

   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Ai fini della determinazione del credito d'imposta di cui al comma 1 sono ammissibili i costi di competenza sostenuti dai soggetti beneficiari, ai sensi dell'articolo 109 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, del periodo d'imposta di riferimento, direttamente collegati all'acquisto di reagenti e apparecchiature connesse alle attività di ricerca ovvero nel caso in cui i soggetti beneficiari acquistino reagenti e apparecchiature al fine di promuovere la ricerca biomedica svolta da parte di terzi nonché nel caso in cui reagenti e apparecchiature siano acquistate da terzi nell'ambito di progetti di ricerca finanziati da enti di ricerca senza scopo di lucro.»;

   c) al comma 3 le parole: «le spese ammissibili ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui al comma 1,» sono soppresse;

   d) il comma 4 è sostituito dal seguente

   «4. Per gli anni 2021 e 2022, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 11 milioni di euro l'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

  2. All'onere di cui al comma 1, lettera d), quantificato in 11 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6.05. Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Proroga credito di imposta ricerca biomedica)

  1. All'articolo 31-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Al fine di favorire lo sviluppo della ricerca biomedica e la capacità degli enti di ricerca nazionali di competere a livello europeo, per gli anni dal 2021 al 2024, agli enti di ricerca privati senza finalità di lucro Pag. 266è riconosciuto, nel limite di spesa di 11 milioni di euro, un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 17 per cento delle spese per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinati alla ricerca scientifica.»;

   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Ai fini della determinazione del credito d'imposta di cui al comma 1 sono ammissibili i costi di competenza sostenuti dai soggetti beneficiari, ai sensi dell'articolo 109 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, del periodo d'imposta di riferimento, direttamente collegati all'acquisto di reagenti e apparecchiature connesse alle attività di ricerca ovvero nel caso in cui i soggetti beneficiari acquistino reagenti e apparecchiature al fine di promuovere la ricerca biomedica svolta da parte di terzi nonché nel caso in cui reagenti e apparecchiature siano acquistate da terzi nell'ambito di progetti di ricerca finanziati da enti di ricerca senza scopo di lucro.»;

   c) al comma 3 le parole: «le spese ammissibili ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui al comma 1,» sono soppresse;

   d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. Per gli anni dal 2021 al 2024, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 11 milioni di euro per ciascun anno, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

  2. All'onere di cui al comma 1, quantificato in 11 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6.06. Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Proroga credito di imposta ricerca biomedica)

  1. All'articolo 31-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Al fine di favorire lo sviluppo della ricerca biomedica e la capacità degli enti di ricerca nazionali di competere a livello europeo, per gli anni dal 2021 al 2026, agli enti di ricerca privati senza finalità di lucro è riconosciuto, nel limite di spesa di 11 milioni di euro, un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 17 per cento delle spese per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinati alla ricerca scientifica.»;

   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Ai fini della determinazione del credito d'imposta di cui al comma 1 sono ammissibili i costi di competenza sostenuti dai soggetti beneficiari, ai sensi dell'articolo 109 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, del periodo d'imposta di riferimento, direttamente collegati all'acquisto di reagenti e apparecchiature connesse alle attività di ricerca ovvero nel caso in cui i soggetti beneficiari acquistino reagenti e apparecchiature al fine di promuovere la ricerca biomedica svolta da parte di terzi nonché nel caso in cui reagenti e apparecchiature siano acquistate da terzi nell'ambito di progetti di ricerca finanziati da enti di ricerca senza scopo di lucro.»;

   c) al comma 3 le parole: «le spese ammissibili ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui al comma 1,» sono soppresse;

   d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. Per gli anni dal 2021 al 2026, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a Pag. 26711 milioni di euro l'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

  2. All'onere di cui al comma 1, quantificato in 11 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6.07. Paolo Russo.

ART. 7.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di promuovere la ripresa dello spettacolo viaggiante e delle attività circensi danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le disposizioni di proroga in materia di esonero dal pagamento del canone patrimoniale di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono estese, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2022, anche ai soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 337, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 6.000.000 si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 65, comma 7, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
7.14. Galizia, Tuzi, Faro.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. All'articolo 65 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 6 le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022»;

   b) al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «12,95 milioni di euro per l'anno 2021» sono inserite le seguenti: «e 3,25 milioni di euro per l'anno 2022»;

   c) al comma 7, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare, rispettivamente, entro il 30 settembre 2021 relativamente all'anno 2021 ed entro il 31 marzo 2022 relativamente all'anno 2022».

  4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 3,25 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondete riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7.5. Fiano, Nardi, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Soverini, Zardini.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 28, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano fino al 30 giugno 2022 per gli immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività del settore spettacolo.
  4-ter. All'onere derivante dal comma 4-bis, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
7.15. Carbonaro, Vacca.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertitoPag. 268 con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, riferito alla proroga del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, la parola: «2021», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «2022».
  4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, valutati in 259,2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7.11. Mollicone, Frassinetti, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. I termini per la partecipazione alle procedure di selezione pubblica di cui all'articolo 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, finalizzata all'acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali, per il settore o i settori specifici richiesti tra quelli indicati nell'allegato B del medesimo decreto legislativo n. 42 del 2004, sono riaperti dal 1° maggio 2022 al 31 luglio 2022, limitatamente ai soggetti che alla data del 31 dicembre 2014 avevano maturato una adeguata competenza professionale nell'ambito del restauro dei beni culturali e delle superfici decorate dei beni architettonici. Ai fini del presente articolo il possesso dei requisiti per l'accesso alla procedura di cui al presente comma è valutato ai sensi di quanto disposto dalle linee guida di cui al comma 1-ter dell'articolo 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
7.20. Casciello, Aprea, Palmieri, Saccani Jotti, Sarro, Pella.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3-bis, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, si applicano anche ai termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso alle misure di sostegno al reddito per l'anno 2020 in favore dei soggetti di cui all'articolo 1, commi 515 e 516, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel limite di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa massima. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spesa. Alla copertura finanziaria si provvede mediante riduzione, nei limiti predetti, di corrispondenti importi del capitolo 1481 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Missione agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma 1.3 politiche competitive della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e dei mezzi tecnici di produzione.
7.24. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al fine di valorizzare l'esperienza professionale maturata nei rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 il comune di Matera, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, da riassorbire nel cinque anni successivi, può, fino al 31 dicembre 2023, assumere a tempo indeterminato il personale non dirigenziale che abbia maturato i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Le spese per il suddetto personale non concorrono alla definizione dell'ammontare della riduzione della spesa di personale ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Per le finalità di cui al presente comma è assegnato al comune di Matera un contributo di 900.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 607 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2021, n. 234.
7.19. Casino, Casciello, D'Attis, Paolo Russo, Prestigiacomo, Calabria, Milanato, Sarro, Tartaglione, Gentile, Cannizzaro.

Pag. 269

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al fine di consentire al comune di Matera di concludere le procedure amministrative attinenti alla nomina a capitale europea 2019 rimaste in sospeso a causa degli effetti prodotti dall'epidemia da COVID-19, in deroga ai limiti di durata previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dagli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 5 giugno 2015, n. 81, nonché dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego, all'articolo 1, comma 346, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al primo periodo la parola: «2021» è sostituita dalla seguente: «2023»;

   b) al secondo periodo, la parola: «2021» è sostituita dalla seguente: «2023»;

   c) al quinto periodo la parola: «2021» è sostituita dalla seguente: «2023».

  Conseguentemente, agli oneri di cui al presente comma pari a euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7.18. Casino, Casciello, D'Attis, Paolo Russo, Prestigiacomo, Calabria, Milanato, Sarro, Tartaglione, Gentile, Cannizzaro.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:

   «1-quater. Al fine di sostenere i comuni a rischio di spopolamento della regione Sardegna attraverso la realizzazione di festival musicali che hanno acquisito prestigio nazionale ed internazionale, è previsto a decorrere dal 2022 un contributo di 125.000 euro annui a favore dell'associazione concertistica Jana Project, con sede nel comune di Alghero, ed un contributo di 125.000 euro annui a favore dell'associazione culturale Rocce Rosse & Blues, con sede nel comune di Osini, per la realizzazione del festival internazionale “Coast to Coast Festival”, che coinvolge ventuno comuni sardi. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo unico per lo spettacolo, di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.».
7.1. Lapia.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 1, comma 758, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2022». Al relativo onere, pari a 1.200.000 euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
7.7. Topo.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al fine di garantire la continuità nella valorizzazione delle attività di missione pubblica dell'Istituto dell'enciclopedia italiana, in particolare per l'aggiornamento della base dati della biografia nazionale e dell'osservatorio della lingua italiana, anche attraverso la fruizione digitale dell'opera, il contributo previsto dall'articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, è stanziato, con eguale ammontare, anche per gli anni 2023 e 2024. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Pag. 270Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7.13. Adelizzi, Boccia, Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 1, comma 759, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024». Al relativo onere, pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
7.6. Frailis, Mura.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al fine di sostenere la ripresa delle attività dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante, all'articolo 65, comma 6, decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160», sono sostituite dalle parole: «sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2022, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».
7.2. Benigni.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, riferito alla proroga del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, la parola: «2021», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «2022». Agli oneri derivanti, valutati in 259,2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
7.12. Mollicone, Frassinetti, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 1, comma 219 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444,» sono inserite le seguenti: «ovvero nei territori dei parchi nazionali o regionali e nei siti riconosciuti dall'Unesco patrimonio dell'umanità,».
7.16. Giaccone, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 33, comma 2-bis, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «I medesimi dottorandi potranno altresì presentare richiesta di proroga di ulteriori due mesi del termine finale del corso, senza erogazione della borsa di studio per il periodo corrispondente.».
7.8. Comencini, Belotti, Colmellere, De Angelis, Mariani, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, comma 1, dopo le parole: «in via transitoria» sono Pag. 271aggiunte le seguenti: «, fino all'esecuzione della prova di idoneità prevista dalle linee guida del decreto ministeriale 10 agosto 2019».
7.9. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Trancassini, Prisco, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 1, comma 655, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «fino all'anno accademico 2020/2021 incluso» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno accademico 2021/2022 incluso».
7.17. Miceli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Il periodo di durata massima di cui all'articolo 29, comma 3-bis, primo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è incrementato di ulteriori 12 mesi.
*7.10. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.
*7.3. Marco Di Maio, Del Barba.
*7.4. Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Lattanzio, Prestipino, Rossi, Orfini, Ciampi.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Per le imprese del settore dello spettacolo dal vivo le misure di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano fino al 31 marzo 2022. Il credito d'imposta al comma 1 del medesimo articolo 28 si applica ai soggetti di cui al periodo precedente nella misura del 70 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività a condizione che abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2021 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno 2019. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 200 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
7.23. Prestigiacomo, Sarro.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Il Ministero della cultura è autorizzato a prorogare, con propri provvedimenti, i termini dell'avviso pubblico DG-S/22/12/2021/Decreto 1972 per la presentazione di proposte di intervento per la promozione dell'ecoefficienza e riduzione dei consumi energetici nelle sale teatrali e nei cinema, pubblici e privati, da finanziare nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo – Componente 3 – Turismo e cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 «Patrimonio culturale per la prossima generazione», Investimento 1.3: Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei – Obiettivi 2 e 3.
7.22. Prestigiacomo, Sarro.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al comma 5, dell'articolo 183, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 7, le parole: «per l'anno 2021, anche sulla base delle attività effettivamente svolte e rendicontate nell'intero anno 2020.» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2021 e per l'anno 2022, anche sulla base delle attività effettivamente svolte e rendicontate rispettivamente nell'intero anno 2020 e nell'anno 2021».
7.21. Prestigiacomo, Sarro.

Pag. 272

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

  1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021 n. 152, convertito, con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: «100.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «200.000 euro».
7.01. Bitonci, Frassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Andreuzza, Binelli, Colla, Fiorini, Galli, Micheli.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

  1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «Sino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Sino al 31 dicembre 2022».
7.02. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.

ART. 8.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 42 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 6, le parole: «con decorrenza giuridica ed economica 1° gennaio 2016» sono sostituite con le seguenti: «con decorrenza giuridica 1° luglio 2013 ed economica primo luglio 2015»;

   b) al comma 7, le parole: «con decorrenza giuridica ed economica 1° gennaio 2017» sono sostituite con le seguenti: «con decorrenza giuridica 1° luglio 2013 ed economica primo luglio 2015»;

   c) al comma 8, le parole: «con decorrenza giuridica ed economica 1° gennaio 2016, nel rispetto dell'ordine di ruolo» sono sostituite con le seguenti: «con decorrenza giuridica 1° luglio 2013 ed economica primo luglio 2015»;

   d) il comma 9 è soppresso.
8.53. Cassinelli, Bagnasco, D'Attis.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 56-quater del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024»;

   b) al comma 2, prima delle parole: «entro trenta giorni», sono inserite le seguenti: «per l'anno 2021,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e, per gli anni dal 2022 al 2024, entro il 31 marzo di ciascun anno»;

   c) al comma 3, dopo le parole: «si tiene conto», sono aggiunte le seguenti: «, per l'anno 2021,» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Agli stessi fini, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si tiene conto delle spese sostenute dai comuni interessati nell'anno precedente, nonché dell'incidenza di tali spese sul totale delle spese correnti di ciascun ente rilevate dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), sulla base di una dichiarazione degli enti stessi da effettuare esclusivamente per via telematica con modalità e termini stabiliti mediante decreto del Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 15 febbraio 2022. Sulla base delle dichiarazioni degli enti, il Ministero dell'interno può determinare normalizzazione dei costi unitari per minore preso in carico, a rettifica d'ufficio di dichiarazioni da considerarsi anomale. In caso di insufficienza dei fondi disponibili per soddisfare il fabbisogno risultante dalle dichiarazioni presentate, il riparto avviene per Pag. 273ciascun anno in proporzione dei fabbisogni dichiarati, eventualmente rettificati ai sensi del periodo precedente»;

   d) al comma 4, le parole: «pari a 3 milioni di euro, si provvede» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021 e a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede, per l'anno 2021,» e, in fine, sono aggiunte le parole: «e, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
8.23. Fragomeli, Pezzopane.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «Per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite con le seguenti: «Fino al 31 dicembre 2023»;

   b) al comma 2, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2016»;

   c) al comma 3, le parole: «alla data del 1° gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 1° gennaio 2022».
8.24. Magi, Costa.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al comma 1 dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Quando risulta necessario a salvaguardare il superiore interesse del minorenne, in luogo dell'esercente la responsabilità genitoriale, dell'arresto o del fermo è informata altra persona idonea maggiorenne».
8.35. Saitta.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: «nove anni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci anni».
8.29. Saitta, Ascari.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. All'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2023».
  3-ter. All'onere derivante dal comma 3-bis, pari a 150 mila euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8.28. D'Uva.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. All'articolo 255, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite con le seguenti: «quarantotto mesi».
  3-ter. All'articolo 1, comma 925, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «dodici mesi» sono sostituite con le seguenti: «quarantotto mesi».
8.25. Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Sopprimere il comma 4.
*8.4. Potenti, Turri, Bisa, Tateo, Morrone, Paolini, Tomasi, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*8.33. Palmisano.

Pag. 274

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Al fine di garantire la piena funzionalità degli uffici giudiziari e di far fronte alle gravi scoperture di organico, il Ministero della giustizia, anche per valorizzare il contributo sinora offerto, nonché l'esperienza maturata nell'ambito delle attività svolte presso gli uffici giudiziari, è autorizzato a prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato fino ad almeno 36 mesi degli operatori giudiziari assunti per 24 mesi e di quelli assunti, o che saranno assunti dal 1° gennaio 2022, per 12 mesi, in relazione alla stessa procedura concorsuale e alla stessa graduatoria, in seguito al Bando dell'amministrazione giudiziaria, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 15 settembre 2020, ed effettuate in applicazione, rispettivamente, dell'articolo 255 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché dell'articolo 1, commi 925 e 926, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
  4-ter. All'onere derivante dal comma 4-bis, pari a euro 25.016.027 per l'anno 2022 e ad euro 37.524.040 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8.32. Di Sarno, Barbuto, Grippa, Ascari.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. All'articolo 11, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, primo periodo, le parole: «a decorrere dal 14 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 14 settembre 2024»;

   b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

   «3-bis. Le piante organiche del personale amministrativo dei tribunali soppressi delle circoscrizioni di L'Aquila e Chieti sono ripristinate e prorogate al 14 settembre 2024».

  4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione comma 4-bis, pari a euro 443.333 per l'anno 2022, euro 1.520.000 per l'anno 2023 e a euro 1.076.667 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 11-quaterdecies con la seguente: (Proroghe di misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 in ambito penitenziario, in materia di interventi urgenti per gli uffici giudiziari e di organizzazione dei tribunali).
8.16. D'Eramo, Zennaro, Bellachioma, Tateo, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. In considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19, la cronica carenza degli organici nel Corpo della polizia penitenziaria e di garantire l'efficienza degli istituti penitenziari, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 984, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la graduatoria del concorso pubblico per l'assunzione di 754 allievi agenti del ruolo maschile e femminile della polizia penitenziaria, indetto con decreto ministeriale 11 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 18 del 5 marzo 2019, è prorogata al 31 dicembre 2023.
  4-ter. Al fine di cui al comma 4-bis, il Ministero della giustizia provvede con assunzioni aggiuntive degli allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria mediante scorrimento, in via prioritaria rispetto ad Pag. 275altre procedure concorsuali bandite per lo svolgimento delle medesime funzioni, fino ad esaurimento della graduatoria di cui al comma 4-bis, previo accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali di cui agli articoli 12 e 13 del predetto decreto.
8.54. D'Attis, Siracusano, Gentile, Sandra Savino, Pella, Sarro.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, sino alla conferma di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, i criteri di liquidazione delle indennità previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, per i giudici di pace, dall'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, per i giudici onorari di tribunale e per i vice procuratori onorari, come rivalutate secondo gli indici ISTAT.
  4-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 4-bis, pari a 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8.61. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Giannone.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

   b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

   c) al comma 3 le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

  4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis, pari a euro 300.000 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*8.13. Topo, Navarra, Miceli, Raciti, Buratti, Andrea Romano.
*8.58. Prestigiacomo, Siracusano.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, primo periodo, le parole: «a decorrere dal 14 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 14 settembre 2024»;

   b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

   «3-bis. Le piante organiche del personale amministrativo dei tribunali soppressi delle circoscrizioni di L'Aquila e Chieti sono ripristinate e prorogate al 14 settembre 2024.».

  4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a euro 443.333 per l'anno 2022, a euro 1.520.000 per l'anno 2023 e a euro 1.076.667 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
**8.15. Bellachioma, Tateo, D'Eramo, Zennaro, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
**8.26. Vacca.
**8.7. D'Alessandro, Marco Di Maio, Del Barba.
**8.50. Prisco, Trancassini, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.

Pag. 276

**8.2. Pezzopane.
**8.59. Pella.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

   «3-bis. Non è soggetto al contributo unificato e a marca da bollo il procedimento di composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3.».

  4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, valutati in 3,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8.18. Patassini, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

   «3-bis. Le piante organiche del personale amministrativo dei tribunali soppressi delle circoscrizioni di Foggia e Lucera sono ripristinate e prorogate al 14 settembre 2024.».

  4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 800.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8.34. Lovecchio, Faro.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. All'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
  4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis, pari a euro 100.000 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*8.57. Prestigiacomo, Siracusano.
*8.12. Navarra, Miceli, Raciti.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. All'articolo 1, comma 925, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la parola: «dodici» è sostituita con la seguente: «ventiquattro».
  4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8.55. Zanettin.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. L'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, è sostituito dal seguente:

«Art. 10
(Ripristino di sezioni distaccate insulari)

   1. Sono ripristinate in maniera permanente le seguenti sezioni distaccate:

   a) di Ischia, nel circondario del tribunale di Napoli, e avente giurisdizione sul territorio dei comuni di Barano d'Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Ischia, Lacco Ameno, Serrara Fontana;

   b) di Lipari, nel circondario del tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto avente giurisdizione sul territorio dei comuni di Leni, Lipari, Malfa, Santa Marina Salina;

Pag. 277

   c) di Portoferraio, nel circondario del tribunale di Livorno, avente giurisdizione sul territorio dei comuni di Campo nell'Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio Marina, Rio nell'Elba.

   2. Nelle sezioni distaccate di cui al presente articolo sono trattati tutti gli affari civili e penali, sui quali il tribunale giudica in composizione monocratica, compresa la trattazione di affari afferenti alla volontaria giurisdizione ed alle esecuzioni mobiliari, quando il luogo in ragione del quale è determinata la competenza per territorio rientra nella circoscrizione delle sezioni medesime.
   3. Nella sede principale del tribunale sono trattate le controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie. Nella stessa sede sono altresì svolte, in via esclusiva, le funzioni del giudice per le indagini preliminari e del giudice dell'udienza preliminare. Tuttavia, in deroga a quanto previsto dal primo periodo, il Ministro della giustizia previa deliberazione non vincolante del Consiglio superiore della magistratura assunta sulla proposta del presidente del tribunale sentito il Consiglio dell'ordine degli avvocati, può disporre che nelle sezioni distaccate siano trattate anche le cause concernenti controversie di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie.
   4. In considerazione di particolari esigenze, il presidente del tribunale, sentite le parti, può disporre che una o più udienze relative a procedimenti civili o penali da trattare nella sede principale del tribunale siano tenute nella sezione distaccata, o che una o più udienze relative a procedimenti da trattare nella sezione distaccata siano tenute nella sede principale.
   5. I magistrati assegnati alle sezioni distaccate del tribunale ordinario possono svolgere funzioni anche presso la sede principale, secondo criteri determinati con la procedura tabellare prevista dall'articolo 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
   6. Nelle sezioni distaccate non sono istituiti posti di presidente di sezione.
   7. Alla copertura dell'organico del personale amministrativo delle sezioni distaccate di cui al presente articolo, si provvede, nei limiti della dotazione organica, mediante assegnazione del personale già in servizio presso le rispettive sedi principali alla data di cui al comma 4; quanto agli eventuali esuberi o carenze di organico, si provvede mediante le ordinarie procedure di trasferimento.».

  4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, valutati in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  4-quater. Il Ministro della giustizia è altresì autorizzato ad emanare proprio decreto utile a garantire l'operatività e le opportune dotazioni di personale con copertura di spesa. Il predetto stanziamento viene collocato, con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.
8.5. Potenti, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. L'articolo 31 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è sostituito con il seguente:

«Art. 31.

   1. I giudici di pace, i giudici onorari di tribunale e i viceprocuratori in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto che optino per la incompatibilità assoluta con altra attività lavorativa pubblica o privata, sono stabilizzati nelle loro funzioni, con verifiche solo ordinarie, mantenendo, anche in caso di modifica del loro status, le funzioni giudicanti autonome e requirenti fino al compimento del settantesimo anno di età svolte al momento della entrata in vigore della presente legge, comunque in armonia con il limite di età Pag. 278previsto per i magistrati di carriera, e con la gradualità della responsabilità disciplinare e civile prevista per quest'ultimi. Inoltre, gli stessi, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, potranno svolgere, nell'ambito delle proprie competenze acquisite, compiti di organizzazione e formazione dei nuovi giudici onorari.
   2. Eventuali situazioni di incompatibilità devono essere rimosse entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
   3. I giudici di pace, i giudici onorari di tribunale e i viceprocuratori in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge che non optino per la incompatibilità assoluta possono essere confermati alla scadenza del primo quadriennio di cui al decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, o di cui all'articolo 32, comma 8, a domanda e a norma dell'articolo 18, commi da 1 a 4, per ciascuno dei successivi quadrienni. In tal caso l'incarico cessa al raggiungimento del settantesimo anno di età. In ogni caso, l'incarico cessa al compimento del raggiungimento dei limiti di età come previsto dall'articolo 1 del presente decreto. In tal caso, ai magistrati onorari che non optano in via esclusiva non è riconosciuta la indennità di funzione.
   4. I giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari che ne facciano richiesta possono essere assegnati all'ufficio del giudice di pace.
   5. Il trattamento economico dei magistrati onorari stabilizzati ai sensi del comma 1 è parificato a quello dei magistrati di tribunale che abbiano superato la prima valutazione di professionalità (categoria reddituale HH03).
   6. In assolvimento agli obblighi derivanti dall'articolo 97 della Costituzione, la procedura concorsuale è assorbita dalle plurime verifiche quadriennali della M.O., dalla immissione nelle funzioni, indi idonee e sufficienti a rispondere al requisito costituzionale.».

  4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis, stimati in euro 420 milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 194.
8.40. Trizzino.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 31 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nelle modalità di cui all'articolo 13, commi 2, 3 e 4, della legge 12 luglio 2017, n. 113»;

   b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma precedente, il consiglio nazionale disciplina altresì il numero massimo di voti esprimibili e la tutela del genere meno rappresentato, in conformità con i criteri di cui l'articolo 4 della legge 12 luglio 2017, n. 113.».
8.8. Trano, Forciniti.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»; conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Ischia, è prorogato al 1° gennaio 2025;

   b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»; conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Lipari, è prorogato al 1° gennaio 2025;

   c) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: Pag. 279«31 dicembre 2024»; conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Portoferraio, è prorogato al 1° gennaio 2025.
*8.46. Vitiello, Ferri, Marco Di Maio, Del Barba.
*8.51. Prisco, Trancassini, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.
*8.52. Topo, Andrea Romano.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012,n. 155, le parole: «a decorrere dal 14 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 14 settembre 2023». Agli oneri derivanti dall'applicazione del primo periodo, pari a euro 500.000 per l'anno 2022 e ad euro 1.500.000 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, per euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
8.17. Zennaro, Tateo, D'Eramo, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Sono prorogate al 31 dicembre 2025 le piante organiche del personale amministrativo dei tribunali delle circoscrizioni di L'Aquila e Chieti soppressi. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e per tutto il periodo corrispondente all'arco temporale della proroga si provvede con appositi provvedimenti del Ministero della giustizia alla riapertura di una pianta organica flessibile di tale personale da assegnarsi ai singoli distretti con individuazione anche dei posti giudicanti e requirenti, il tutto ai sensi dell'articolo 4, comma 1 e 2, della legge 13 febbraio 2001, n. 481, come modificato dall'articolo 1, comma 432, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
  .
8.43. Colletti, Forciniti, Trano.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. L'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito con il seguente:

   «2. I componenti del consiglio sono eletti dall'assemblea degli iscritti nell'albo a maggioranza assoluta di voti segreti. Ciascun elettore può esprimere il voto con un numero di nomi non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere.».
8.9. Trano, Forciniti.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. L'articolo 1, comma 629, lettera c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si interpreta nel senso che, fino all'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 29, comma 6, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, come introdotto dall'articolo 1, comma 629, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, secondo e terzo periodo, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, non si applicano ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del predetto decreto.
8.36. Saitta.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, dopo le parole: «nella sessione di cui Pag. 280all'articolo 101, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,» sono inserite le seguenti: «e nella sessione di cui all'articolo 6, comma 7-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21,».
8.11. Bazoli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Fino al 31 dicembre 2022, è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti amministrativi e penali, anche esecutivi, per violazioni delle norme edilizie, paesaggistiche e dei vincoli demaniali, relative all'area demaniale del comprensorio denominato «Falconera» nel comune di Caorle, in attesa della conclusione della procedura ex articolo 35 del codice navale già pendente.
8.62. Fogliani, Andreuzza, Bazzaro, Vallotto.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Nell'ambito delle procedure di riqualificazione previste dall'articolo 21-quater del decreto-legge 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, è autorizzato lo scorrimento della graduatoria generale di merito relativa alla procedura selettiva interna per passaggio al profilo professionale di funzionario UNEP, Area III, F1 – AVVISO N. 2 del 19 settembre 2016.
8.27. Di Sarno.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al fine di ridurre l'arretrato e dare attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), fino al 31 dicembre 2022 non sono disposti ulteriori collocamenti fuori ruolo di magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, avvocati e procuratori dello Stato.
8.42. Costa.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: «nove anni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci anni».
*8.44. Colletti, Forciniti, Trano.
*8.21. Varchi, Maschio, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.
*8.20. Delmastro Delle Vedove, Prisco, Trancassini, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.
*8.14. Dori, Fornaro, Fassina.
*8.1. Cardinale.
*8.37. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
*8.41. Costa.
*8.60. Sandra Savino, Novelli, Tartaglione.
*8.19. Verini.
*8.47. Miceli.
*8.3. Morgoni.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: «nove anni» sono sostituite dalle seguenti: «undici anni».
8.30. Saitta, D'Orso.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: «nove anni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci anni».
*8.45. Colletti, Forciniti, Trano.
*8.22. Varchi, Maschio, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

Pag. 281

*8.31. Saitta, D'Orso.
*8.48. Miceli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato A, n. 18, 19 e 20, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, sono prorogati fino al 31 dicembre 2024 e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.
8.6. Annibali, Vitiello, Marco Di Maio, Del Barba.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 22 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «possono chiedere l'iscrizione coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano maturato i requisiti per detta iscrizione secondo la previgente normativa,» con le seguenti: «maturando i requisiti previsti dalla normativa previgente, possono chiedere l'iscrizione coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti all'Albo degli avvocati»;

   b) il comma 4 è abrogato.
8.49. Miceli.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Proroga termini tribunali isole minori)

  1. Per l'attuazione degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, al fine di accelerare lo svolgimento dei processi per la gestione del carico pregresso di cause civili e penali e per l'efficientamento degli edifici giudiziari, all'articolo 8, comma 6-septies, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2023»;

   b) alla lettera b), le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2023»;

   c) alla lettera c), le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2023».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 300.000 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*8.02. Topo, Navarra, Miceli, Raciti, Buratti, Andrea Romano.
*8.08. Prestigiacomo, Siracusano.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Proroga termini sezione distaccata di Lipari)

  1. Per l'attuazione degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, al fine di accelerare lo svolgimento dei processi per la gestione del carico pregresso di cause civili e penali e per l'efficientamento degli edifici giudiziari, all'articolo 8, comma 6-septies, lettera b), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2023».
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 100.000 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
**8.01. Navarra, Miceli, Raciti.
**8.07. Prestigiacomo, Siracusano.

Pag. 282

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Articolo 8-bis.
(Disposizioni in materia di accesso al procedimento di composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3)

  1. Al fine di garantire misure di sostegno ai soggetti colpiti da gravi situazioni debitorie, è istituito presso il Ministero della giustizia un fondo con dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 per facilitare l'accesso al procedimento di composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3.
  2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri di assegnazione delle risorse del fondo di cui al presente articolo.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8.03. Patassini, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Articolo 8-bis.
(Ulteriori proroghe in materia di giustizia)

  1. Alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 22, comma 4, le parole: «nove anni» sono sostituite dalle seguenti: «undici anni»;

   b) all'articolo 49, comma 1, le parole: «nove anni» sono sostituite dalle seguenti: «undici anni».
8.05. Saitta, D'Orso.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Articolo 8-bis.
(Ulteriori proroghe in materia di giustizia)

  1. Alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 22, comma 4, le parole: «nove anni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci anni»;

   b) all'articolo 49, comma 1, le parole: «nove anni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci anni».
8.04. Saitta, D'Orso.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Articolo 8-bis.
(Proroga dell'applicazione delle modifiche inerenti le circoscrizioni di L'Aquila e Chieti)

  1. All'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, primo periodo, le parole: «a decorrere dal 14 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 14 settembre 2024»;

   b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

   «3-bis. Le piante organiche del personale amministrativo dei tribunali soppressi delle circoscrizioni di L'Aquila e Chieti sono ripristinate e prorogate al 14 settembre 2024.».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 443.333 per l'anno 2022, a euro 1.076.667 per l'anno 2023 e a euro 800.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo Pag. 283di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8.06. Grippa.

ART. 9.

  Sopprimere il comma 1.
9.25. Trano.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Fino al 31 dicembre 2022, i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, in quanto compatibili, anche ai lavoratori immunodepressi e ai familiari conviventi di persone immunodepresse.
9.89. Ferro, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1, comma 251-ter, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «fino al 31 dicembre 2021», sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022». Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, pari a 11,12 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9.144. Davide Aiello, Segneri.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 85 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla rubrica, dopo le parole: «associazioni di promozione sociale», sono aggiunte le seguenti: «e delle società di mutuo soccorso»;

   b) al comma 1, dopo le parole: «associazioni di promozione sociale», sono aggiunte le seguenti: «e dalle società di mutuo soccorso, costituite in forma associativa».
9.101. Gribaudo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 85 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) alla rubrica, dopo le parole: «associazioni di promozione sociale», sono aggiunte le seguenti: «e delle società di mutuo soccorso»;

   b) al comma 1, dopo le parole: «associazioni di promozione sociale», sono aggiunte le seguenti: «e dalle società di mutuo soccorso, costituite in forma associativa».
*9.85. Trancassini, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.
*9.120. Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Gusmeroli.
*9.166. Lupi.
*9.176. D'Attis, Squeri, Polidori, Calabria, Tartaglione.

Pag. 284

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, sostituire le parole: «Fino al 30 giugno 2021» con le seguenti: «Fino al 31 dicembre 2022»;

   b) al comma 2-bis, sostituire le parole: «fino al 31 ottobre 2021» con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2022».
9.88. Ferro, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 13-quaterdecies, primo periodo, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sostituire le parole: «70 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «70 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022».
9.118. Bellucci, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, e dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le fabbricerie sono equiparate agli enti religiosi.
9.11. Mauri.

  Al comma 3, lettera b), capoverso 10-ter, sostituire la parola: ammesse con la seguente: tenute.
*9.74. Fassina, Fornaro, De Lorenzo.
*9.9. Muroni.
*9.47. Trano, Costanzo.
*9.127. Mura, Viscomi, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Lacarra.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, come modificato dall'articolo 13 decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, dopo le parole: «all'attività dei lavoratori autonomi occasionali» sono inserite le seguenti: «svolta nei luoghi di lavoro del committente nel territorio dello Stato o con strumenti messi a disposizione direttamente o indirettamente dal committente».
9.175. Calabria, Sarro.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Nella prima fase applicativa non sono sanzionabili, se effettuate entro il 31 marzo 2022, le comunicazioni previste per le attività dei lavoratori autonomi occasionali dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, come modificato dall'articolo 13 del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146.
9.174. Calabria, Sarro.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2022».
9.31. Noja, Marco Di Maio, Del Barba.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. L'integrazione salariale straordinaria per cessata attività, concessa ai sensi dell'articolo 44, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e successive modificazioni, con scadenza nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, può essere prorogata, su richiesta dell'azienda beneficiaria, per un massimo di dodici mesi, qualora le attività necessarie al processo di cessazione dell'attività aziendale avviata e/o Pag. 285alla salvaguardia dell'occupazione abbiano incontrato fasi di particolare complessità.
  4-ter. Per la proroga della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività produttiva, di cui al comma 4-bis, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la partecipazione del Ministero dello sviluppo economico e della regione interessata stabilisce la stipula di un ulteriore specifico Accordo.
9.147. Aresta.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3-bis, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, si applicano anche ai termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso alle misure di sostegno al reddito per l'anno 2020 in favore dei soggetti di cui all'articolo 1, commi 515 e 516 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, nel limite di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa massima. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spesa. Alla copertura finanziaria si provvede mediante riduzione, nei limiti predetti, di corrispondenti importi del capitolo 1481 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma 1.3 Politiche competitive della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e dei mezzi tecnici di produzione.
*9.41. Marco Di Maio, Del Barba.
*9.92. Dal Moro, Cenni.
*9.117. Bellucci, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 1, comma 253, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 253:

    1) dopo le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2022 ai sensi» sono aggiunte le seguenti: «dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e»;

    2) dopo le parole: «importo pari a 6.000 euro» sono aggiunte le seguenti: «per addetto»;

   b) il comma 254 è soppresso.
9.151. Lovecchio.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021 n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 253, dopo le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2022 ai sensi», aggiungere le seguenti: «dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e» e dopo le parole: «importo pari a 6.000 euro» aggiungere le seguenti: «per addetto»;

   b) il comma 254 è soppresso.
9.90. Buratti.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021 n. 234, al comma 253, apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2022 ai sensi» aggiungere le seguenti: «dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e» ;

   b) dopo le parole: «importo pari a 6.000 euro» aggiungere le seguenti: «per addetto»:

   c) il comma 254 è soppresso.
9.2. Lapia.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sostituire le parole: «fino al 31 Pag. 286dicembre 2021» con le seguenti: «fino al 31 marzo 2022».
9.116. Bellucci, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 26, comma 9, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

   «b-bis) prevedere nei confronti dei lavoratori con contratto a tempo pieno e indeterminato che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 7 anni e che sottoscrivono con il datore di lavoro un'intesa volta a ridurre la prestazione lavorativa in misura non inferiore al 50 per cento rispetto alla prestazione a tempo pieno, la corresponsione, limitatamente al periodo necessario ad accedere nell'ambito di processi di agevolazione all'esodo alle prestazioni straordinarie di sostegno al reddito di cui alla lettera b) del presente comma, di un trattamento corrispondente alla retribuzione che sarebbe spettata per la prestazione lavorativa non effettuata ed il versamento alla competente gestione assicurativa obbligatoria della contribuzione correlata determinata in base all'articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183; la relativa copertura economica è assicurata attraverso i contributi di finanziamento di cui all'articolo 33, primo e secondo comma. Alle suddette trasformazioni a tempo parziale non si applicano a decorrere dal 1° aprile 2022 le disposizioni contenute nell'articolo 8, comma 8, del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81, né eventuali norme contrattuali che prevedano limiti quantitativi di costituzione dei rapporti di lavoro a tempo parziale;»;

   b) all'articolo 28, comma 2, al secondo periodo le parole: «, in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente fino a quindici dipendenti,» sono soppresse.
*9.104. Ubaldo Pagano.
*9.150. Lovecchio.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 26, comma 9, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

   «b-bis) prevedere nei confronti dei lavoratori con contratto a tempo pieno e indeterminato che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 7 anni e che sottoscrivono con il datore di lavoro un'intesa volta a ridurre la prestazione lavorativa in misura non inferiore al 50 per cento rispetto alla prestazione a tempo pieno, la corresponsione, limitatamente al periodo necessario ad accedere nell'ambito di processi di agevolazione all'esodo alle prestazioni straordinarie di sostegno al reddito di cui alla lettera b) del presente comma, di un trattamento corrispondente alla retribuzione che sarebbe spettata per la prestazione lavorativa non effettuata ed il versamento alla competente gestione assicurativa obbligatoria della contribuzione correlata determinata in base all'articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183; la relativa copertura economica è assicurata attraverso i contributi di finanziamento di cui all'articolo 33, primo e secondo comma. Alle suddette trasformazioni a tempo parziale non si applicano a decorrere dal 1° aprile 2022 le disposizioni contenute nell'articolo 8, comma 8, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, né eventuali norme contrattuali che prevedano limiti quantitativi di costituzione dei rapporti di lavoro a tempo parziale;»;

   b) all'articolo 28, comma 2, al secondo periodo le parole: «, in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente fino a quindici dipendenti,» sono soppresse.
9.190. D'Attis.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e fino al 31 dicembre 2023 la possibilità di optare per il prepensionamento di cui all'articolo Pag. 2871, comma 500, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 è estesa ai lavoratori poligrafici che abbiano raggiunto i medesimi requisiti di anzianità contributiva di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, le quali abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data compresa tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2019, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Per il raggiungimento dei requisiti di anzianità contributiva si considerano validi i periodi figurativi versati con Naspi. Il limite di spesa di cui al medesimo articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è incrementato, con importi che costituiscono tetto di spesa, di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, di 35 milioni di euro per l'anno 2026 e di 25 milioni di euro per gli anni 2027 e 2028. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al presente comma secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente. Qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l'attuazione del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente. Ai soggetti di cui al presente comma non si applicano le disposizioni dell'articolo 12, commi da 12-bis a 12-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di adeguamento alla speranza di vita.
  5-ter. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 5-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9.143. Carabetta.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. Il Fondo per le vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
  5-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 356, le parole: «nella misura percentuale del 15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura percentuale del 20 per cento»;

   b) al comma 357, le parole: «pari a euro 10.000» sono sostituite dalle seguenti: «pari a euro 15.000»;

   c) al comma 358, al secondo periodo, le parole: «di 10.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «15.000 euro»;

   d) al comma 359, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «le risorse di cui ai commi 356 e 357 sono destinate alle prestazioni previste dagli stessi».

  5-quater. All'articolo 1, comma 278, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al primo periodo, dopo le parole: «nonché di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» sono aggiunte le seguenti: «nonché di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024».

   b) al quarto periodo, dopo le parole: «diretti delle cessate organizzazioni portali» sono sostituite dalle seguenti: «nonché aventi ad oggetto il rimborso ad INAIL delle somme destinate dall'Istituto a prestazioni indennitarie e spese accessorie in favore di lavoratori portuali deceduti per tali patologie e di loro superstiti».

  5-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, e 80 milioniPag. 288 di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9.33. Paita, Del Barba, Marco Di Maio.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito dalla legge 17 dicembre 2021 n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «per una durata massima di tredici settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021», sono sostituite dalle seguenti: «per una durata massima di ventisei settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 marzo 2022»;

   b) al comma 2, le parole: «per una durata massima di nove settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per una durata massima di ventidue settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 marzo 2022».
*9.14. Casu.
*9.75. Fassina, Fornaro, De Lorenzo.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. In coerenza con i principi di economicità, efficacia ed efficienza, i contratti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, stipulati dai soggetti designati per l'assistenza tecnica ai programmi pluriennali cofinanziati con fondi dell'Unione europea, possono avere una durata complessiva superiore a ventiquattro mesi, anche non consecutivi, ma non eccedente la durata di attuazione dei relativi programmi. Tali contratti indicano, a pena di nullità, il programma al quale è riferita la prestazione lavorativa e possono essere rinnovati o prorogati anche per una durata diversa da quella iniziale.
9.60. Viviani, Giaccone, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Minardo, Moschioni, Murelli, Parolo.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 44, comma 11-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo le parole: «operanti in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta alla data di entrata in vigore della presente disposizione ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134» sono aggiunte le seguenti «e quelle coinvolte nei Tavoli di crisi attivi presso la Struttura per le crisi d'impresa di cui al comma 852 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296».
9.135. Sut.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 112, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «Limitatamente ai periodi d'imposta 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti «Limitatamente ai periodi d'imposta 2020, 2021 e 2022». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 12,2 milioni di euro per l'anno 2022 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*9.32. Marattin, Del Barba, Marco Di Maio.
*9.56. Dal Moro, Benamati, Bonomo.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Il trattamento di cui all'articolo 45 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, può essere autorizzato per ulteriori 12 mesi, previo accordo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle Pag. 289infrastrutture e della mobilità sostenibili e delle regioni interessate, per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 94 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
9.77. Fassina, Fornaro, De Lorenzo.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il quinto periodo è sostituito dal seguente: «La disposizione di cui al periodo precedente ha efficacia fino al 30 giugno 2023».
9.59. Viviani, Giaccone, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Minardo, Moschioni, Murelli, Parolo.

  Al comma 6, dopo le parole: organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte all'anagrafe delle ONLUS alla data del 22 novembre 2021 sono aggiunte le seguenti: , ovvero le Fondazioni e le Associazioni riconosciute che svolgono attività d'interesse sociale o di ricerca scientifica,.
9.200. Bologna.

  Al comma 6, sopprimere le parole da: limitatamente alle organizzazioni non lucrative a: 31 ottobre 2022.
9.134. Viviani, Di Muro, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Al comma 6, dopo le parole: del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2020, sostituire le parole: entro il 31 ottobre 2022 con le seguenti: entro il 31 dicembre 2022.
9.24. Trano.

  Sostituire il comma 7 con i seguenti:

  7. Al fine di proseguire le azioni di consolidamento delle attività di valutazione e gestione del fenomeno infortunistico COVID-19 correlato e di assicurare la tempestiva erogazione agli assistiti delle prestazioni riabilitative di tipo multiassiale basate sulle specifiche esigenze terapeutiche post COVID-19, nonché di proseguire le attività di sostegno al Servizio sanitario nazionale nella campagna di vaccinazione pubblica, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) può continuare ad avvalersi del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come prorogato ai sensi dell'articolo 13-duodevicies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e di cui all'articolo 19-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, in essere alla data del 31 dicembre 2021, mediante l'attivazione, previa verifica di idoneità, di contratti a tempo determinato, per un periodo di trentasei mesi, a decorrere dal 1° ottobre 2022 e con contestuale incremento della relativa dotazione organica. Al relativo onere, pari ad euro 4.540.817 per l'anno 2022, pari ad euro 18.163.270 per gli anni 2023 e 2024 ed euro 13.622.452 per l'anno 2025 si provvede a valere sulle risorse di bilancio. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 2.338.521 per l'anno 2022 ed euro 9.354.084 per gli anni 2023 e 2024 ed euro 7.015.563 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  7-bis. Nelle more del completamento delle procedure di cui al comma 7, gli incarichi in essere alla data del 31 dicembre 2021 sono prorogati fino al 30 settembre 2022. Al relativo onere pari a euro Pag. 29010.890.000 si provvede a valere sul bilancio dell'INAIL, sulle risorse per la copertura dei rapporti in convenzione con i medici specialisti ambulatoriali. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 5.608.350 per l'anno 2022, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
9.27. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini.

  Sostituire il comma 7 con i seguenti:

  7. Al fine di proseguire le azioni di consolidamento delle attività di valutazione e gestione del fenomeno infortunistico COVID-19 correlato e di assicurare la tempestiva erogazione agli assistiti delle prestazioni riabilitative di tipo multiassiale basate sulle specifiche esigenze terapeutiche post COVID-19, nonché di proseguire le attività di sostegno al Servizio sanitario nazionale nella campagna di vaccinazione pubblica, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) può continuare ad avvalersi del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come prorogato ai sensi dell'articolo 13-duodevicies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e di cui all'articolo 19-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, in essere alla data del 31 dicembre 2021, mediante l'attivazione, previa verifica di idoneità, di contratti a tempo determinato, per un periodo di trentasei mesi, a decorrere dal 1° ottobre 2022 e con contestuale incremento della relativa dotazione organica. Al relativo onere, pari ad euro 4.540.817 per l'anno 2022, pari ad euro 18.163.270 per gli anni 2023 e 2024 ed euro 13.622.452 per l'anno 2025 si provvede a valere sulle risorse di bilancio.
  Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 2.338.521 per l'anno 2022 ed euro 9.354.084 per gli anni 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  7-bis. Nelle more del completamento delle procedure di cui al comma 7, gli incarichi in essere alla data del 31 dicembre 2021 sono prorogati fino al 30 settembre 2022.
  7-ter. Agli oneri finanziari, pari a euro 10.890.000, si provvede a valere sul bilancio dell'Inail, sulle risorse per la copertura dei rapporti in convenzione con i medici specialisti ambulatoriali. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 5.608.350 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
9.4. Sodano.

  Sostituire il comma 7 con i seguenti:

  7. Al fine di proseguire le azioni di consolidamento delle attività di valutazione e gestione del fenomeno infortunistico COVID-19 correlato e di assicurare la tempestiva erogazione agli assistiti delle prestazioni riabilitative di tipo multiassiale basate sulle specifiche esigenze terapeutiche post COVID-19, nonché di proseguire le attività di sostegno al Servizio sanitario nazionale nella campagna di vaccinazione pubblica, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) può continuare ad avvalersi del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come prorogato ai sensi dell'articolo 13-duodevicies del decreto-Pag. 291legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e di cui all'articolo 19-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, in essere alla data del 31 dicembre 2021, mediante l'attivazione, previa verifica di idoneità, di contratti a tempo determinato, per un periodo di trentasei mesi, a decorrere dal 1° ottobre 2022 e con contestuale incremento della relativa dotazione organica. Al relativo onere, pari ad euro 4.540.817 per l'anno 2022, pari ad euro 18.163.270 per gli anni 2023 e 2024 ed euro 13.622.452 per l'anno 2025 si provvede a valere sulle risorse di bilancio. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 2.338.521 per l'anno 2022 ed euro 9.354.084 per gli anni 2023 e 2024 ed euro 7.015.563 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  7-bis. Nelle more del completamento delle procedure di cui al comma 7, gli incarichi in essere alla data del 31 dicembre 2021 sono prorogati fino al 30 settembre 2022. Al relativo onere pari a euro 10.890.000 si provvede a valere sul bilancio dell'INAIL, sulle risorse per la copertura dei rapporti in convenzione con i medici specialisti ambulatoriali. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 5.608.350 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9.54. Navarra.

  Sostituire il comma 7 con i seguenti:

  7. Al fine di proseguire le azioni di consolidamento delle attività di valutazione e gestione del fenomeno infortunistico COVID-19 correlato e di assicurare la tempestiva erogazione agli assistiti delle prestazioni riabilitative di tipo multiassiale basate sulle specifiche esigenze terapeutiche post COVID-19, nonché di proseguire le attività di sostegno al Servizio sanitario nazionale nella campagna di vaccinazione pubblica, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) può continuare ad avvalersi del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come prorogato ai sensi dell'articolo 13-duodevicies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e di cui all'articolo 19-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, in essere alla data del 31 dicembre 2021, mediante l'attivazione, previa verifica d'idoneità, di contratti a tempo determinato, per un periodo di trentasei mesi, a decorrere dal 1° ottobre 2022 e con contestuale incremento della relativa dotazione organica. Al relativo onere, pari a euro 4.540.817 per l'anno 2022, pari a euro 18.163.270 per gli anni 2023 e 2024 ed euro 13.622.452 per l'anno 2025 si provvede a valere sulle risorse di bilancio. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 2.338.521 per l'anno 2022 ed euro 9.354.084 per gli anni 2023 e 2024 ed euro 7.015.563 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  7-bis. Nelle more del completamento delle procedure di cui al comma 7, gli incarichi in essere alla data del 31 dicembre 2021 sono prorogati fino al 30 settembre 2022. Al relativo onere pari a euro 10.890.000 si provvede a valere sul bilancio dell'Inail, sulle risorse per la copertura dei rapporti in convenzione con i medici specialisti ambulatoriali. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 5.608.350 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo Pag. 292di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9.133. Iezzi, Sutto, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Sostituire il comma 7 con i seguenti:

  7. Al fine di proseguire le azioni di consolidamento delle attività di valutazione e gestione del fenomeno infortunistico COVID-19 correlato e di assicurare la tempestiva erogazione agli assistiti delle prestazioni riabilitative di tipo multiassiale basate sulle specifiche esigenze terapeutiche post COVID-19, nonché di proseguire le attività di sostegno al Servizio sanitario nazionale nella campagna di vaccinazione pubblica, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) può continuare ad avvalersi del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come prorogato ai sensi dell'articolo 13-duodevicies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e di cui all'articolo 19-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, in essere alla data del 31 dicembre 2021, mediante l'attivazione, previa verifica di idoneità, di contratti a tempo determinato, per un periodo di trentasei mesi, a decorrere dal 1° ottobre 2022 e con contestuale incremento della relativa dotazione organica. Al relativo onere, pari ad euro 4.540.817 per l'anno 2022, pari ad euro 18.163.270 per gli anni 2023 e 2024 ed euro 13.622.452 per l'anno 2025 si provvede a valere sulle risorse di bilancio. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 2.338.521 per l'anno 2022 ed euro 9.354.084 per gli anni 2023 e 2024 ed euro 7.015.563 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  7-bis. Nelle more del completamento delle procedure di cui al comma 7, gli incarichi in essere alla data del 31 dicembre 2021 sono prorogati fino al 30 settembre 2022. Al relativo onere pari ad euro 10.890.000 si provvede a valere sul bilancio dell'Inail, sulle risorse per la copertura dei rapporti in convenzione con i medici specialisti ambulatoriali. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 5.608.350 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9.105. Ubaldo Pagano.

  Sostituire il comma 7 con i seguenti:

  7. Al fine di proseguire le azioni di consolidamento delle attività di valutazione e gestione del fenomeno infortunistico COVID-19 correlato e di assicurare la tempestiva erogazione agli assistiti delle prestazioni riabilitative di tipo multiassiale basate sulle specifiche esigenze terapeutiche post COVID-19, nonché di proseguire le attività di sostegno al Servizio sanitario nazionale nella campagna di vaccinazione pubblica, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) può continuare ad avvalersi del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come prorogato ai sensi dell'articolo 13-duodevicies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e di cui all'articolo 19-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, in essere alla data del 31 dicembre 2021, mediante l'attivazione, previa verifica di idoneità, di contratti a tempo determinato, per un periodo di trentasei mesi, a decorrere dal 1° ottobre 2022 e con contestuale incremento della relativa dotazione organica. Al relativo onere, pari Pag. 293ad euro 4.540.817 per l'anno 2022, pari ad euro 18.163.270 per gli anni 2023 e 2024 ed euro 13.622.452 per l'anno 2025 si provvede a valere sulle risorse di bilancio. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 2.338.521 per l'anno 2022 ed euro 9.354.084 per gli anni 2023 e 2024 ed euro 7.015.563 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  7-bis. Nelle more del completamento delle procedure di cui al comma 7, gli incarichi in essere alla data del 31 dicembre 2021 sono prorogati fino al 30 settembre 2022. Al relativo onere pari a euro 10.890.000 si provvede a valere sul bilancio dell'Inail, sulle risorse per la copertura dei rapporti in convenzione con i medici specialisti ambulatoriali. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 5.608.350 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*9.29. Marco Di Maio, Del Barba.
*9.160. Montaruli, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Sostituire il comma 7 con i seguenti:

  7. Al fine di proseguire le azioni di consolidamento delle attività di valutazione e gestione del fenomeno infortunistico COVID-19 correlato e di assicurare la tempestiva erogazione agli assistiti delle prestazioni riabilitative di tipo multiassiale basate sulle specifiche esigenze terapeutiche post COVID-19, nonché di proseguire le attività di sostegno al Servizio sanitario nazionale nella campagna di vaccinazione pubblica, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) può continuare ad avvalersi del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come prorogato ai sensi dell'articolo 13-duodevicies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e di cui all'articolo 19-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, in essere alla data del 31 dicembre 2021, mediante l'attivazione, previa verifica di idoneità, di contratti a tempo determinato, per un periodo di trentasei mesi, a decorrere dal 1° ottobre 2022 e con contestuale incremento della relativa dotazione organica. Al relativo onere, pari ad euro 4.540.817 per l'anno 2022, pari a euro 18.163.270 per gli anni 2023 e 2024 ed euro 13.622.452 per l'anno 2025 si provvede a valere sulle risorse di bilancio. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 2.338.521 per l'anno 2022 ed euro 9.354.084 per gli anni 2023 e 2024 ed euro 7.015.563 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  7-bis. Nelle more del completamento delle procedure di cui al comma 7, gli incarichi in essere alla data del 31 dicembre 2021 sono prorogati fino al 30 settembre 2022. Al relativo onere pari a euro 10.890.000 si provvede a valere sul bilancio dell'Inail, sulle risorse per la copertura dei rapporti in convenzione con i medici specialisti ambulatoriali. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 5.608.350 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9.171. Bagnasco, Mandelli, Versace, Calabria.

  Sostituire il comma 7 con i seguenti:

  7. Al fine di proseguire le azioni di consolidamento delle attività di valutazione e gestione del fenomeno infortunistico COVID-19 correlato e di assicurare la tempestiva erogazione agli assistiti delle prestazioni riabilitative di tipo multiassiale basate sulle specifiche esigenze terapeutiche Pag. 294post COVID-19, nonché di proseguire le attività di sostegno al Servizio sanitario nazionale nella campagna di vaccinazione pubblica, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) può continuare ad avvalersi del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come prorogato ai sensi dell'articolo 13-duodevicies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e di cui all'articolo 19-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, in essere alla data del 31 dicembre 2021, mediante l'attivazione, previa verifica di idoneità, di contratti a tempo determinato, per un periodo di trentasei mesi, a decorrere dal 1° ottobre 2022 e con contestuale incremento della relativa dotazione organica. Al relativo onere, pari ad euro 4.540.817 per l'anno 2022, pari ad euro 18.163.270 per gli anni 2023 e 2024 ed euro 13.622.452 per l'anno 2025 si provvede a valere sulle risorse di bilancio. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 2.338.521 per l'anno 2022 ed euro 9.354.084 per gli anni 2023 e 2024 ed euro 7.015.563 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  7-bis. Nelle more del completamento delle procedure di cui al comma 7, gli incarichi in essere alla data del 31 dicembre 2021 sono prorogati fino al 30 settembre 2022. Al relativo onere pari a euro 10.890.000 si provvede a valere sul bilancio dell'Inail, sulle risorse per la copertura dei rapporti in convenzione con i medici specialisti ambulatoriali. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 5.608.350 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9.130. Viscomi, Mura, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Lacarra.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:

  7. Al fine di proseguire le azioni di consolidamento delle attività di valutazione e gestione del fenomeno infortunistico COVID-19 correlato e di assicurare la tempestiva erogazione agli assistiti delle prestazioni riabilitative di tipo multiassiale basate sulle specifiche esigenze terapeutiche post COVID-19, nonché di proseguire le attività di sostegno al Servizio sanitario nazionale nella campagna di vaccinazione pubblica, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) può continuare ad avvalersi del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come prorogato ai sensi dell'articolo 13-duodevicies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e di cui all'articolo 19-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, in essere alla data del 31 dicembre 2021, mediante l'attivazione, previa verifica di idoneità, di contratti a tempo determinato, per un periodo di trentasei mesi, a decorrere dal 1° ottobre 2022 e con contestuale incremento della relativa dotazione organica. Al relativo onere, pari a euro 4.540.817 per l'anno 2022, pari a euro 18.163.270 per gli anni 2023 e 2024 ed euro 13.622.452 per l'anno 2025 si provvede a valere sulle risorse di bilancio. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 2.338.521 per l'anno 2022 ed euro 9.354.084 per gli anni 2023 e 2024 ed euro 7.015.563 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Pag. 295

  Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

  7-bis. Nelle more del completamento delle procedure di cui al comma 7, gli incarichi in essere alla data del 31 dicembre 2021 sono prorogati fino al 30 settembre 2022. Al relativo onere pari a euro 10.890.000 si provvede a valere sul bilancio dell'Inail, sulle risorse per la copertura dei rapporti in convenzione con i medici specialisti ambulatoriali.
  7-ter. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 5.608.350 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9.124. Villani, Lorefice, D'Arrando.

  Al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire le parole: «31 marzo 2022» con le seguenti: «30 settembre 2022»;

   b) al secondo e al terzo periodo, sostituire le parole: «pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «pari a euro 10.890.000 per l'anno 2022».
*9.109. Dieni.
*9.164. Rizzetto, Trancassini, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

  7-bis. Alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 131:

    1) al primo periodo le parole: «Alitalia Sai e Alitalia Cityliner» sono sostituite dalle seguenti: «Alitalia Sai, Alitalia Cityliner e Airitaly»;

    2) al terzo periodo le parole: «nel limite di 63,5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 193,6 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di 79,5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 209,6 milioni di euro per l'anno 2023».

   b) al comma 132, le parole: «nei limiti di spesa di 32,7 milioni di euro per l'anno 2022 e 99,9 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti di spesa di 67,5 milioni di euro per l'anno 2022 e 134,9 milioni di euro per l'anno 2023».

  7.ter. Agli oneri di cui al comma 7-bis, pari a 50,8 milioni nel 2022 e 51 milioni 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9.34. Marco Di Maio, Del Barba.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Al fine di proseguire le azioni di consolidamento delle attività di valutazione e gestione del fenomeno infortunistico COVID-19 correlato e di assicurare la tempestiva erogazione agli assistiti delle prestazioni riabilitative di tipo multiassiale basate sulle specifiche esigenze terapeutiche post COVID-19, nonché di proseguire le attività di sostegno al Servizio sanitario nazionale nella campagna di vaccinazione pubblica, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) può continuare ad avvalersi del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come prorogato ai sensi dell'articolo 13-duodevicies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e di cui all'articolo 19-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, in essere alla data del 31 marzo 2022, mediante l'attivazione, previa verifica di idoneità, di contratti a tempo determinato, per un periodo di trentasei mesi, a decorrere dal 1° aprile 2022 e con contestuale incremento della relativa dotazione organica. Al relativo onere, pari a Pag. 296euro 13.622.450 per l'anno 2022, pari a euro 18.163.270 per gli anni 2023 e 2024 ed euro 13.622.452 per l'anno 2025 si provvede a valere sulle risorse di bilancio. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 2.338.521 per l'anno 2022 ed euro 9.354.084 per gli anni 2023 e 2024 ed euro 7.015.563 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9.119. Dieni.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 26, commi 1, 2, 2-bis e 7-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano anche relativamente al periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 marzo 2022. Gli oneri a carico dell'INPS connessi con le tutele di cui ai commi 1, 2 e 2-bis del citato articolo 26 del decreto-legge n. 18 del 2020 sono finanziati dallo Stato nel limite massimo di spesa di 244,2 milioni di euro per l'anno per l'anno 2022, dando priorità agli eventi cronologicamente anteriori; il beneficio di cui al comma 7-bis del citato articolo 26 del decreto-legge n. 18 del 2020 è riconosciuto nel limite massimo di spesa complessivo pari a 47,1 milioni di euro per l'anno 2022 dando priorità agli eventi cronologicamente anteriori. L'INPS provvede al monitoraggio dei rispettivi limiti di spesa. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che tali limiti sono stati raggiunti anche in via prospettica, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande o non procede a ulteriori rimborsi. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente comma pari a 291,3 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
9.145. Invidia, Segneri, Tripiedi, Barzotti, Pallini, D'Orso.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 18 del 2020, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «Fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla fine dello stato di emergenza»;

   b) al comma 2, le parole: «al ricovero ospedaliero» sono sostituite dalle seguenti: «all'infortunio sul lavoro»;

   c) al comma 5, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla fine dello stato di emergenza»;

  Conseguentemente al comma 481 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 le parole: «al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «al termine dello stato di emergenza».
9.154. Ascari.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. I termini previsti dalle disposizioni dell'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come prorogati dall'articolo 1, comma 481, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificata dal decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, si applicano nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022.
9.153. D'Arrando, Lorefice.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, come modificato dall'articolo 13 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, dopo le parole: «all'attività dei lavoratori autonomi occasionali» sono aggiunte le seguenti: «svolta nei luoghi di lavoro del committente nel territorio dello Pag. 297Stato o con strumenti messi a disposizione direttamente o indirettamente dal committente».
9.108. Albano, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Le comunicazioni previste per le attività dei lavoratori autonomi occasionali dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, come modificato dall'articolo 13 decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215,nella prima fase applicativa non sono sanzionabili, se effettuate entro il 31 marzo 2022.
9.107. Albano, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Al comma 1, dell'articolo 31-quinquies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: «15 aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti: «15 aprile 2023».
9.1. Lombardo.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data, di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando, nei limiti definiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, le precedenti norme al riguardo ivi indicate, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti i quali, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, perfezionano i requisiti per il pensionamento successivamente alla data del 31 dicembre 2011:

   a) ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2022;

   b) ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2022;

   c) ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi d'incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato; il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi d'incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato; il cui rapporto sia cessato per decisione unilaterale nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno Pag. 298svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il 31 dicembre 2022;

   d) ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2022;

   e) con esclusione dei lavoratori del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il 31 dicembre 2022.

  8-ter. Per la determinazione dei requisiti di accesso al pensionamento dei soggetti di cui al comma 1 non trovano applicazione, a partire dal 1° gennaio 2018, gli adeguamenti relativi agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
  8-quater. Per la determinazione dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia delle lavoratrici dipendenti e autonome appartenenti alle categorie di cui al comma 1 non trovano applicazione, a partire dal 10 gennaio 2018, gli incrementi dei requisiti anagrafici previsti dall'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 11.
  8-quinquies. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori sopra riportata le specifiche procedure, previste per i precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa, anche in via prospettica, determinati ai sensi dei commi 8-bis, 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, primo periodo, del presente articolo, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzatePag. 299 ad usufruire dei benefìci previsti dal presente articolo.
9.126. Mura, Viscomi, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Lacarra.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. In via eccezionale, al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere del turismo e contenere gli effetti negativi del perdurare dell'epidemia da COVID-19, i datori di lavoro privati di cui all'articolo 61, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente articolo, domanda di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di ventisei settimane nel periodo tra il 1° gennaio e il 15 luglio 2022, secondo le modalità previste al comma 3. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale. I trattamenti di cui al presente comma sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 1.400 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
  8-ter. Le ventisei settimane dei trattamenti di cui al comma 1 sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il periodo di tredici settimane di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, decorso il periodo autorizzato.
  8-quater. Le domande di accesso ai trattamenti di cui al presente articolo sono inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.
  8-quinquies. In caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al presente articolo da parte dell'INPS, ferma restando la possibilità di ricorrere all'anticipazione di cui all'articolo 22-quater, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il datore di lavoro è tenuto a inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, oppure, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione.
  8-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1.400 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2022, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2022, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
9.106. Bitonci, Frassini, Fiorini, Micheli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Pag. 300Giaccone, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Snider.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. In via eccezionale, al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere del turismo e contenere gli effetti negativi del perdurare dell'epidemia da COVID-19, i datori di lavoro privati di cui all'articolo 61, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare per i lavoratori, in forza alla data di entrata in vigore del presente articolo, domanda di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di ventisei settimane nel periodo tra il 1° gennaio e il 15 luglio 2022, secondo le modalità previste al comma 3. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale. I trattamenti di cui al presente comma sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
  8-ter. Le ventisei settimane dei trattamenti di cui al comma 1 sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il periodo di tredici settimane di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, decorso il periodo autorizzato.
  8-quater. Le domande di accesso ai trattamenti di cui al presente articolo sono inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.
  8-quinquies. In caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al presente articolo da parte dell'INPS, ferma restando la possibilità di ricorrere all'anticipazione di cui all'articolo 22-quater, comma 4, del decreto-legge n. 18 del 2020, il datore di lavoro è tenuto a inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo d'integrazione salariale, oppure, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione.
  8-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
9.131. Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. In via eccezionale, al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere del turismo e contenere gli effetti negativi del perdurare dell'epidemia da COVID-19, i datori di lavoro privati di cui all'articolo 61, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente articolo, domanda di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di ventisei settimane nel periodo tra il 1° Pag. 301gennaio e il 15 luglio 2022, secondo le modalità previste al comma 3. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale. I trattamenti di cui al presente comma sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
  8-ter. Le ventisei settimane dei trattamenti di cui al comma 1 sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il periodo di tredici settimane di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, decorso il periodo autorizzato.
  8-quater. Le domande di accesso ai trattamenti di cui al presente articolo sono inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.
  8-quinquies. In caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al presente articolo da parte dell'INPS, ferma restando la possibilità di ricorrere all'anticipazione di cui all'articolo 22-quater, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il datore di lavoro è tenuto a inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, oppure, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione.
  8-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
9.167. Calabria.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. In via eccezionale, al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere del turismo e contenere gli effetti negativi del perdurare dell'epidemia da COVID-19, i datori di lavoro privati di cui all'articolo 61, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente articolo, domanda di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di ventisei settimane nel periodo tra il 1° gennaio e il 15 luglio 2022, secondo le modalità previste al comma 8-quater. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale. I trattamenti di cui al presente comma sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
  8-ter. Le ventisei settimane dei trattamenti di cui al comma 1 sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il periodo di tredici settimane di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, decorso il periodo autorizzato.
  8-quater. Le domande di accesso ai trattamenti di cui al presente articolo sono inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.Pag. 302
  8-quinquies. In caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al presente articolo da parte dell'INPS, ferma restando la possibilità di ricorrere all'anticipazione di cui all'articolo 22-quater, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il datore di lavoro è tenuto a inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo d'integrazione salariale, oppure, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione.

  8-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
9.161. Prisco, Montaruli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. In via eccezionale, al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere del turismo e contenere gli effetti negativi del perdurare dell'epidemia da COVID-19, i datori di lavoro privati del comparto del turismo come individuati ai sensi dell'articolo 61, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente articolo, domanda di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di ventisei settimane nel periodo tra il 1° gennaio e il 15 luglio 2022, secondo le modalità previste al comma 8-quater. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale. I trattamenti di cui al presente comma sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
  8-ter. Le ventisei settimane dei trattamenti di cui al comma 1 sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il periodo di tredici settimane di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, decorso il periodo autorizzato.
  8-quater. Le domande di accesso ai trattamenti di cui al presente articolo sono inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.
  8-quinquies. In caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al presente articolo da parte dell'INPS, ferma restando la possibilità di ricorrere all'anticipazione di cui all'articolo 22-quater, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il datore di lavoro è tenuto a inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo d'integrazione salariale, oppure, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione.
  8-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9.146. Orrico, Serritella, De Carlo, Masi, Iorio, Faro.

Pag. 303

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. In via eccezionale, al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere del turismo e contenere gli effetti negativi del perdurare dell'epidemia da COVID-19, i datori di lavoro privati di cui all'articolo 61, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di ventisei settimane nel periodo tra il 1° gennaio e il 15 luglio 2022, secondo le modalità previste al comma 3. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale. I trattamenti di cui al presente comma sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
  8-ter. Le ventisei settimane dei trattamenti di cui al comma 1 sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il periodo di tredici settimane di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, decorso il periodo autorizzato.
  8-quater. Le domande di accesso ai trattamenti di cui al presente articolo sono inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.
  8-quinquies. In caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al presente articolo da parte dell'INPS, ferma restando la possibilità di ricorrere all'anticipazione di cui all'articolo 22-quater, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il datore di lavoro è tenuto a inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, oppure, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione.
  8-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9.191. D'Ettore.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. In via eccezionale, al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere del turismo e contenere gli effetti negativi del perdurare dell'epidemia da COVID-19, i datori di lavoro privati di cui all'articolo 61, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente articolo, domanda di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di ventisei settimane nel periodo tra il 1° gennaio e il 15 luglio 2022, secondo le modalità previste al comma 3. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale. I trattamenti di cui al presente comma sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il Pag. 304limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
  8-ter. Le ventisei settimane dei trattamenti di cui al comma 1 sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il periodo di tredici settimane di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, decorso il periodo autorizzato.
  8-quater. Le domande di accesso ai trattamenti di cui al presente articolo sono inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.
  8-quinquies. In caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al presente articolo da parte dell'INPS, ferma restando la possibilità di ricorrere all'anticipazione di cui all'articolo 22-quater, comma 4, del decreto-legge n. 18 del 2020, il datore di lavoro è tenuto a inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo d'integrazione salariale, oppure, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione.
  8-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9.50. Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Nardi, Soverini, Zardini.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere del turismo e contenere gli effetti negativi del perdurare dell'epidemia da COVID-19, i datori di lavoro privati di cui all'articolo 61, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente articolo, domanda di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di ventisei settimane nel periodo tra il 1° gennaio e il 15 luglio 2022, secondo le modalità previste al comma 3. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale. I trattamenti di cui al presente comma sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
  8-ter. Le ventisei settimane dei trattamenti di cui al comma 1 sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il periodo di tredici settimane di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, decorso il periodo autorizzato.
  8-quater. Le domande di accesso ai trattamenti di cui al presente articolo sono inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.
  8-quinquies. In caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al presente articolo da parte dell'INPS, ferma restando la possibilità di ricorrere all'anticipazione di cui all'articolo 22-quater, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il datore di lavoro è tenuto a inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo d'integrazione salariale, oppure, se posteriore, entro il termine di trenta Pag. 305giorni dall'adozione del provvedimento di concessione.
  8-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9.152. Manzo, Faro.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di sostenere le attività commerciali particolarmente colpite dalle conseguenti ripercussioni economiche, i trattamenti d'integrazione salariale di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono concessi per ulteriori tredici settimane nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2022. I trattamenti di cui al presente comma sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 657,9 milioni di euro per l'anno 2022, ripartito in 304,3 milioni di euro per i trattamenti di assegno ordinario e in 353,6 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
  8-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 8-bis, i trattamenti d'integrazione salariale di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono concessi per ulteriori nove settimane nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2022. I trattamenti di cui al presente comma sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 140,5 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
  8-quater. I trattamenti di cui ai commi 8-bis e 8-ter sono concessi ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il periodo ai sensi del richiamato articolo 11 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146.
  8-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 8-bis e 8-ter, pari a 798,4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
9.70. Murelli, Moschioni, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Giaccone, Legnaioli, Minardo, Parolo, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. I datori di lavoro delle aziende di trasporto turistico di persone, in servizio di trasporto pubblico di linea e non di linea, effettuato con navi minori in acque marittime e nelle acque interne lacuali, fluviali e lagunari, identificati, secondo la classificazione delle attività economiche Ateco2007, con i codici 50.10.00 e 50.30.00, che, a decorrere dalla data del 1° febbraio 2022, sospendono o riducono l'attività lavorativa, possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, domanda di concessione del trattamento ordinario d'integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di diciassette settimane nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 Pag. 306maggio 2022. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale.
  8-ter. Per la presentazione delle domande di cui al comma 8-bis si seguono le procedure di cui all'articolo 8, commi 3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.
  8-quater. Ai datori di lavoro di cui al comma 8-bis, resta precluso fino al 30 maggio 2022 l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Fino alla medesima data di cui al primo periodo, resta altresì preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano, altresì, sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.
  8-quinquies. I trattamenti di cui al comma 8-bis sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 6 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
  8-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 8-quinquies, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9.35. Del Barba, Marco Di Maio.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. All'articolo 1, comma 346, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), le parole: «centoventesimo mese» sono sostituite dalle seguenti: «centotrentaduesimo mese»;

   b) alla lettera b), le parole: «centoventesimo mese» sono sostituite dalle seguenti: «centotrentaduesimo mese»;

   c) alla lettera c), le parole: «centoventesimo mese» sono sostituite dalle seguenti: «centotrentaduesimo mese»;

   d) alla lettera d), le parole: «centoventesimo mese» sono sostituite dalle seguenti: «centotrentaduesimo mese»;

   e) alla lettera e), le parole: «centoventesimo mese» sono sostituite dalle seguenti: «centotrentaduesimo mese».

  8-ter. Per le finalità di cui al comma 8-bis, le istanze da parte dei lavoratori interessati vanno presentate entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Si applica l'articolo 1, comma 346, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
  8-quater. I benefici di cui al comma 8-bis sono riconosciuti nel limite di 2.000 soggetti e nel limite massimo di spesa di 32 milioni di euro per l'anno 2022, di 30 milioni di euro per l'anno 2023, di 25 milioni di euro per l'anno 2024, di 15 milioni di euro per l'anno 2025, di 2 milioni di euro per l'anno 2026 e di 0,5 milioni di euro per l'anno 2027.
  8-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 8-bis, 8-ter e 8-quater, pari a 32 milioni di euro per l'anno 2022, 30 milioni di euro per l'anno 2023, 25 milioni di euro per l'anno 2024, 15 milioni di euro per l'anno 2025, 2 milioni di euro per l'anno 2026 e 0,5 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, con propri decreti, a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
9.73. Giaccone, Durigon, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Minardo, Moschioni, Parolo.

Pag. 307

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere del turismo e contenere gli effetti negativi del perdurare dell'epidemia da COVID-19, i datori di lavoro privati di cui all'articolo 61, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente articolo, domanda di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di ventisei settimane nel periodo tra il 1° gennaio e il 15 luglio 2022, secondo le modalità previste al comma 3. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale.
  8-ter. Le ventisei settimane dei trattamenti di cui al comma 1 sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il periodo di tredici settimane di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, decorso il periodo autorizzato.
  8-quater. Le domande di accesso ai trattamenti di cui al presente articolo sono inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.
  8-quinquies. In caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al presente articolo da parte dell'INPS, ferma restando la possibilità di ricorrere all'anticipazione di cui all'articolo 22-quater, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il datore di lavoro è tenuto a inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo d'integrazione salariale, oppure, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione.
9.40. Marco Di Maio, Del Barba.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:

   «2-ter. Fino al 31 marzo 2022, i lavoratori di cui al comma 2, nonché i lavoratori dipendenti pubblici e privati riconosciuti temporaneamente inidonei alla mansione lavorativa per cause legate all'emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui all'articolo 83, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, conservano il diritto a percepire l'indennità di malattia per tutto il periodo di assenza dal servizio dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19.».

  8-ter. Le disposizioni di cui al comma 8-bis si applicano anche per il periodo compreso tra il 18 marzo 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
  8-quater. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) connessi con le tutele di cui al comma 8-bis sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
  8-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 8-quater, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 Pag. 308novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
9.68. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. All'articolo 26, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «Fino al 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 marzo 2022».
  8-ter. Le disposizioni di cui al comma 8-bis si applicano anche per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
  8-quater. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) connessi con le tutele di cui al comma 8-bis, sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
  8-quinquies. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefìci di cui al comma 8-bis, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2022.
  8-sexies. Agli oneri derivanti dai commi 8-quater e 8-quinquies, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
9.65. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata sino al 31 marzo 2022 per i soli lavoratori dipendenti del settore privato.
  8-ter. Le disposizioni di cui al comma 8-bis si applicano anche per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
  8-quater. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) connessi con le tutele di cui al comma 8-bis, sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
  8-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 8-quater, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
9.66. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «Fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 marzo 2022».
  8-ter. Le disposizioni di cui al comma 8-bis si applicano anche per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e la data di Pag. 309entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
  8-quater. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) connessi con le tutele di cui al comma 8-bis, sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
  8-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 8-quater, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
9.64. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 241, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché piani formativi aziendali d'incremento e adeguamento delle competenze di disoccupati e di inoccupati finalizzati all'inserimento lavorativo presso le aziende richiedenti»;

   b) al comma 242, dopo le parole: «mantenimento del livello occupazionale nell'impresa» sono aggiunte le seguenti: «nonché percorsi di incremento e adeguamento delle competenze di disoccupati e di inoccupati finalizzati alla crescita occupazionale dell'impresa richiedente» e dopo le parole: «decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148» sono inserite le seguenti: «e che finanziano percorsi d'incremento e adeguamento delle professionalità di disoccupati e di inoccupati finalizzati all'inserimento lavorativo presso le aziende richiedenti,».

  8-ter. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis, valutati in 61,7 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
*9.93. Patassini, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster.
*9.115. Trancassini, Prisco, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. All'articolo 112, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 253, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «Limitatamente ai periodi d'imposta 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Limitatamente ai periodi d'imposta 2020, 2021 e 2022»;

   b) al comma 2, le parole: «Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 12,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 1,1 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 12,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 1,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022»;

  8-ter. All'onere di cui all'articolo 8-bis, quantificato in 13,3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva Pag. 310e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
9.185. Mandelli, Pella, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis, Milanato.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. All'articolo 1 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Con riferimento alle imprese di cui all'articolo 25-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, anche al fine di consentire l'accesso al trattamento di pensione di cui all'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in deroga all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 22, comma 5, del citato decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per gli anni 2022 e 2023 il trattamento d'integrazione salariale può essere concesso anche in caso di superamento dei limiti temporali di utilizzo nel quinquennio mobile di cui al comma 2.».

  8-ter. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis, stimati in 12 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
9.71. Comaroli, Paternoster.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. Fino al 15 giugno 2022, i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
  8-ter. Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
  8-quater. Le disposizioni di cui ai commi 8-bis e 8-ter si applicano anche ai lavoratori immunodepressi e ai familiari conviventi di persone immunodepresse.
9.128. Mura, Carnevali, Viscomi, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Lacarra.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. All'articolo 112, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 253, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «Limitatamente ai periodi d'imposta 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Limitatamente ai periodi d'imposta 2020, 2021 e 2022»;

   b) al comma 2, le parole: «Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 12,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 1,1 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 12,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 1,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

  8-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 13,3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9.99. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Minardo, Moschioni, Parolo,Pag. 311 Snider, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. All'articolo 1, comma 481, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, così come modificato dall'articolo 2-ter della legge 24 settembre 2021, n. 133, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla data di cessazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020».
  8-ter. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis, pari a 135,1 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

   a) nella misura di 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 13-duodecies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;

   b) nella misura di 35,1 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
9.30. Noja, Marco Di Maio, Del Barba.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «31 dicembre 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022»;

   b) al comma 2, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022»;

   c) al comma 2-bis, le parole: «31 ottobre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022»;

   d) al comma 5, dopo le parole: «976,7 milioni di euro per l'anno 2021» sono aggiunte le seguenti: «e di 200 milioni di euro per l'anno 2022»;

   e) al comma 7-bis, le parole: «per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti «per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

  8-ter. Agli oneri di cui al comma 8-bis, pari a 388,3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9.194. D'Ettore, Mugnai.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. In considerazione dell'eccezionale congiuntura economica connessa all'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, nonché dell'attuale fase di rilancio dell'economia, al fine di garantire la continuità occupazionale, al comma 1.1. dell'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole: «30 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
  8-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 8-bis, al comma 1 dell'articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022». A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 93 del citato decreto-legge non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti.
9.53. Buratti.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. In considerazione dell'eccezionale congiuntura economica connessa all'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, nonché dell'attuale fase di rilancio dell'economia, al fine di garantire la continuità occupazionale, al comma 1.1. dell'articolo 19 Pag. 312del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole: «30 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;
  8-ter. Per le medesime finalità di cui al comma precedente, al comma 1, dell'articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022». A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 93 del citato decreto-legge non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti.
9.180. Zangrillo, Pella, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «31 dicembre 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022»;

   b) al comma 5, dopo le parole: «976,7 milioni di euro per l'anno 2021» sono aggiunte le seguenti: «e di 200 milioni di euro per l'anno 2022»;

   c) al comma 7-bis, le parole: «per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

  8-ter. All'onere di cui al comma 8-bis, quantificato in 388,3 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
9.184. Mandelli, Pella, Cannizzaro, Zangrillo, Sarro, Bagnasco, Milanato.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «31 dicembre 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022»;

   b) al comma 5, dopo le parole: «976,7 milioni di euro per l'anno 2021» sono aggiunte le seguenti: «e di 200 milioni di euro per l'anno 2022»;

   c) al comma 7-bis, le parole: «per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

  8-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 388,3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9.98. Giaccone, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Minardo, Moschioni, Murelli, Parolo, Snider, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. L'integrazione salariale straordinaria per cessata attività, avente scadenza nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, concessa ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, può essere prorogata, su richiesta dell'azienda beneficiaria, per un massimo di dodici mesi, qualora le attività necessarie al processo di cessazione dell'attività aziendale avviata e/o alla salvaguardia dell'occupazione abbiano incontrato fasi di particolare complessità.
  8-ter. Ai fini della proroga di cui al comma 8-bis è richiesta la stipula di un ulteriore, specifico, accordo in sede di Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la partecipazione del Ministero dello Pag. 313sviluppo economico e della regione interessata.
9.181. D'Attis, Zangrillo, Polverini, Pella.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. All'articolo 26 del decreto-legge convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «Fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 marzo 2022»;

   b) al comma 2, le parole: «Fino al 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 marzo 2022»;

   c) al comma 7-bis, le parole: «per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

  8-ter. Agli oneri di cui al comma 8-bis, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni.
9.198. Vietina, Mugnai.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. All'articolo 1, comma 969, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, dopo le parole: «del settore privato» sono inserite le seguenti: «e del settore pubblico» e le parole: «pari a 1.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 2.000 euro»;

   b) al terzo periodo, le parole: «5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «20 milioni di euro».

  8-ter. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
9.61. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. All'articolo 1, comma 969, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «pari a 1.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 2.000 euro»;

   b) al terzo periodo, le parole: «5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «10 milioni di euro».

  8-ter. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
9.62. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. All'articolo 1, comma 969, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, dopo le parole: «del settore privato» sono inserite le seguenti: «e del settore pubblico»;

   b) al terzo periodo, le parole: «5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «10 milioni di euro».

  8-ter. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre Pag. 3142008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
9.63. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022» ovunque ricorrono;

   b) al comma 5, dopo le parole: «976,7 milioni di euro per l'anno 2021» sono aggiunte le seguenti: «e di 200 milioni di euro per l'anno 2022»;

   c) al comma 7-bis, le parole: «per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

  8-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9.55. Dal Moro.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «tredici settimane» sono sostituite dalle seguenti: «ventisei settimane»;

   b) le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022».

  8-ter. Le prestazioni integrative salariali di cui al comma 8-bis sono concesse nel limite di spesa di 150 milioni per l'anno 2022. Agli oneri di cui al comma 8-bis, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9.201. Baratto.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, non si applicano, fino al 30 giugno 2022, agli importi del trattamento di mobilità in deroga, corrisposti nei casi di proroghe successive alla seconda, ai lavoratori beneficiari delle suddette misure delle aree di crisi industriale complessa.
  8-ter. Agli oneri derivanti dal precedente comma, nel limite di 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
9.139. Amitrano, Segneri.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Le disposizioni dell'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano fino al 31 marzo 2022.
9.84. Lepri, Carnevali, Siani, De Filippo, Rizzo Nervo, Pini.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Al fine di proseguire le azioni di consolidamento delle attività di valutazione e gestione del fenomeno infortunistico COVID-19 correlato e di assicurare la tempestiva erogazione agli assistiti delle prestazioni riabilitative di tipo multiassiale basate sulle specifiche esigenze terapeutiche post COVID-19, nonché di proseguire le attività di sostegno al Servizio sanitario nazionale nella campagna di vaccinazione pubblica, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) può continuare ad avvalersi del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'articolo Pag. 31510 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come prorogato ai sensi dell'articolo 13-duodevicies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e di cui all'articolo 19-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, in essere alla data del 31 marzo 2022, mediante l'attivazione, previa verifica di idoneità, di contratti a tempo determinato, per un periodo di trentasei mesi, a decorrere dal 1° aprile 2022 e con contestuale incremento della relativa dotazione organica. Al relativo onere, pari ad euro 13.622.450 per l'anno 2022, pari ad euro 18.163.270 per gli anni 2023 e 2024 ed euro 13.622.452 per l'anno 2025 si provvede a valere sulle risorse di bilancio. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 2.338.521 per l'anno 2022 ed euro 9.354.084 per gli anni 2023 e 2024 ed euro 7.015.563 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9.165. Rizzetto, Trancassini, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. All'articolo 1, comma 216, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per il 2022), dopo il comma 11-quater, è aggiunto il seguente:

   «11-quinquies. Per il periodo a decorrere dal 1° gennaio 2022 fino a non oltre il 28 febbraio 2022, ai datori di lavoro di cui all'articolo 11, commi 1 e 2 del decreto legislativo 21 ottobre 2021, n. 146, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare per i lavoratori in forza al 31 dicembre 2021 rispettivamente per quanto al comma 1, domanda di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di 8 settimane nel periodo tra il 1° gennaio e il 28 febbraio 2022 e per quanto al comma 2 domanda di trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di 12 settimane nel periodo tra il 1° gennaio e il 1° aprile 2022, secondo le modalità previste al comma 4 dello stesso articolo. Le prestazioni integrative salariali di cui al presente comma sono concesse nel limite di spesa di 700 milioni da attingere da quanto previsto dal comma 120 della presente legge nonché dal determinarsi di economie rispetto alle somme stanziate per una o più tipologie dei trattamenti previsti dall'articolo 8 del decreto-legge n. 41 del 23 marzo 2021, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.».
9.8. Muroni.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Al fine di sostenere la piena ripresa delle attività economiche, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e fino al 30 giugno 2022 può essere autorizzata una proroga di ulteriori sei mesi, previo ulteriore accordo da stipulare in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la partecipazione del Ministero dello sviluppo economico e della regione interessata, per le aziende che abbiano particolare rilevanza strategica sul territorio qualora abbiano avviato il processo di cessazione aziendale, le cui azioni, necessarie al suo completamento e per la salvaguardia occupazionale, abbiano incontrato fasi di particolare complessità anche rappresentate dal Ministero dello sviluppo economico. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del primo periodo del presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 278, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 che, a tal fine, sono integrate di 50 milioni di euro per l'anno 2022. All'onere derivante dal secondo periodo del Pag. 316presente comma pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui al comma all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
9.182. D'Attis.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 98, le parole: «in numero di uno a decorrere dal 1° gennaio 2022, di due a decorrere dal 1° gennaio 2023, di tre a decorrere dal 1° gennaio 2024, di cinque a decorrere dal 1° gennaio 2027 e di sei a decorrere dal 1° gennaio 2028,» sono sostituite dalle seguenti: «in numero di sei a decorrere dal 1° gennaio 2022,» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano al personale che cessa dal servizio, per raggiunti requisiti anagrafici, perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, a decorrere dall'anno 2022».

   b) il comma 100 è sostituito dal seguente:

   «100. Per le finalità di cui al comma 98, è autorizzata la spesa, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da destinare ai trasferimenti a sostegno delle gestioni previdenziali, di euro 25 milioni a decorrere dall'anno 2022 e, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il maggior onere contributivo effettivo a carico dell'amministrazione, di euro 28 milioni a decorrere dall'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
*9.82. Fassina, Fornaro.
*9.45. Trano, Costanzo.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. All'articolo 17 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, primo periodo, le parole: «fino alla data di adozione del decreto di cui al comma 2 e comunque non oltre il 28 febbraio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 marzo 2022»;

   b) al comma 1, secondo periodo, le parole: «39,4 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «59,4 milioni di euro per l'anno 2022»;

   c) al comma 2, le parole: «fino al 28 febbraio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 marzo 2022»;

   d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 3, pari a 96,7 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e quanto a 76,7 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
9.67. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Al fine di promuovere interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e assicurare la continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali, a decorrere dal 1° gennaio 2022, alle società cooperative costituite dai lavoratori di aziende in crisi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e alle cooperative Pag. 317costituite, ai sensi dell'articolo 23, comma 3-quater, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla data della costituzione della cooperativa, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo d'importo pari a 6.000 euro per addetto su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
9.91. Buratti.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. Fino al 31 marzo 2022, i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
  8-ter. Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
  8-quater. Le disposizioni di cui ai commi 8-bis e 8-ter si applicano anche ai lavoratori immunodepressi e ai familiari conviventi di persone immunodepresse.
*9.42. Trano, Costanzo.
*9.78. Fassina, Fornaro, De Lorenzo.
*9.5. Muroni.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. All'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193, attuativo della legge 30 marzo 2001 n. 152, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti commi:

   «2-bis. Il mandato può essere sottoscritto dal mandatario con firma autografa o in forma digitale secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
   2-ter. Ferma restando la necessità di assicurare la corretta modalità di attribuzione e rendicontazione dell'attività ai fini del finanziamento di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, il mandato di cui ai precedenti commi può essere sottoscritto a distanza e conferito in via telematica, con le modalità di cui al comma 2-bis. In caso di mandato con firma autografa conferito per via telematica, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 8, lettera b), del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.».
9.103. Gribaudo.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 36 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituita dalla seguente:

   «a) acquisire in via telematica il mandato di patrocinio di cui all'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193, attuativo della legge 30 marzo 2001 n. 152. A questi fini, in considerazione dell'eccezionalità della situazione determinata dalla diffusione del COVID-19, per l'attività svolta durante tutta la durata del periodo di emergenza sanitaria, il mandato si intende validamente acquisito quando da un insieme di elementi si possa inequivocabilmente rilevare la volontà dell'assistito di richiedere l'intervento del patronato per una determinata prestazione,Pag. 318 anche nell'ipotesi in cui possano non risultare presenti gli elementi richiesti dal citato articolo 4 del decreto ministeriale 10 ottobre 2008, n. 193».
9.102. Gribaudo.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. I datori di lavoro delle attività del comparto turistico identificate secondo la classificazione delle attività economiche ATECO 2007 che, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2022, sospendono o riducono l'attività lavorativa, possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di concessione del trattamento ordinario d'integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di 13 settimane nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale. Per la presentazione delle domande si osservano le procedure di cui all'articolo 8, commi 3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.
*9.39. Del Barba, Marco Di Maio.
*9.97. Durigon, Moschioni, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
*9.114. Trancassini, Prisco, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.
*9.170. Pella, Sarro, Calabria, Milanato.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Il comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, così come modificato dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, è sostituito dal seguente:

   «1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 20.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 20.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.».
**9.94. Alessandro Pagano, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
**9.183. Prestigiacomo.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Il trattamento di cui all'articolo 45 del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, può essere autorizzato per ulteriori 12 mesi, previo accordo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la partecipazione del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e delle regioni interessate, per i trattamenti d'integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 94 decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, così come modificato dal decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126.
9.16. Casu.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Il trattamento di cui all'articolo 45 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 può essere autorizzato per ulteriori 12 mesi, previo accordo Pag. 319presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la partecipazione del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e delle regioni interessate, per i trattamenti d'integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 94 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
9.125. Mura, Viscomi, Frailis, Gavino Manca, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Lacarra.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Nei limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma 10-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le domande di rimborso delle prestazioni d'integrazione salariale di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, riferite ai periodi legati all'emergenza epidemiologica e già fruiti dai lavoratori interessati, possono essere presentate entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spesa.
9.52. Fragomeli, Buratti, Boccia, Ciagà, Sani, Topo.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. All'articolo 112, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 253, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «Limitatamente ai periodi d'imposta 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Limitatamente ai periodi d'imposta 2020, 2021 e 2022»;

   b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 12,2 milioni di euro per l'anno 2020, in 1,1 milioni di euro per l'anno 2021, e in 12,2 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
9.195. D'Ettore.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. All'articolo 112, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 253, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «Limitatamente ai periodi d'imposta 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Limitatamente ai periodi d'imposta 2020, 2021 e 2022»;

   b) al comma 2, le parole: «Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 12,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 1,1 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 12,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 1,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».
9.111. Trancassini, Prisco, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «Il periodo trascorso» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 marzo 2022, il periodo trascorso»;

Pag. 320

   b) al comma 2 le parole: «Fino al 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 marzo 2022, il periodo trascorso»;

   c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Dal 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022 gli oneri a carico dell'INPS connessi con le tutele di cui ai commi 1 e 2 sono finanziati dallo Stato, dando priorità agli eventi cronologicamente anteriori».
*9.38. Del Barba, Marco Di Maio.
*9.96. Durigon, Bitonci, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Minardo, Moschioni, Murelli, Parolo, Snider, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
*9.155. De Carlo.
*9.169. Pella, Sarro, Calabria, Milanato.
*9.113. Trancassini, Prisco, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. All'articolo 26 del decreto-legge convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «Fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 30 giugno 2022»;

   b) al comma 2, le parole: «Fino al 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 30 giugno 2022»;

   c) al comma 7-bis, le parole: «per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

  8-ter. Agli oneri di cui al comma 8-bis, pari a 390 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9.199. Vietina, Mugnai.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Al comma 5, dell'articolo 46 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «Per l'esercizio finanziario 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli esercizi finanziari 2021 e 2022». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni per l'anno 2022, si provvede per 12 milioni di euro mediante il fondo di cui all'articolo 58-bis del decreto-legge n. 124 del 26 ottobre 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e per 38 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
9.122. Gribaudo, Viscomi, Mura, Carla Cantone, Lepri, Lacarra.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Al decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, articolo 1-ter, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2017»;

   b) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2022».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
9.148. Buompane.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. All'articolo 26-bis della legge del 24 giugno 1997, n. 196 è aggiunto il seguente comma:

   «1-bis. Le prestazioni di formazione rese all'Agenzia per il lavoro da enti di formazionePag. 321 accreditati, finanziate attraverso il fondo FORMA.TEMP, istituito ai sensi dell'articolo 5 della presente legge, non sono da ritenersi assimilabili a quelle, esenti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, individuate dall'articolo 10, comma 1, n. 20, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, risultando quindi imponibili ai fini di tale tributo».
9.187. Pella, Zangrillo, D'Attis.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. All'articolo 31-quinquies del decreto-legge 28 ottobre n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, le parole: «alla data del 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2022»;

   b) alla fine del medesimo comma le parole: «entro il 15 aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti: «successivamente alla dichiarazione di termine dello stato di emergenza da parte del Governo e, comunque, entro il 15 aprile 2023».
9.17. Casu.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «31 dicembre 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022»;

   b) al comma 5, dopo le parole: «976,7 milioni di euro per l'anno 2021» sono aggiunte le seguenti: «e di 200 milioni di euro per l'anno 2022»;

   c) al comma 7-bis, le parole: «per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2021 e 2022».
9.110. Trancassini, Prisco, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. All'articolo 31-quinquies, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) le parole: «alla data del 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2022»;

   b) le parole: «entro il 15 aprile 2022» sono sostituite con le parole: «successivamente alla dichiarazione di termine dello stato di emergenza da parte del Governo e, comunque, entro il 15 aprile 2023».
9.37. Marco Di Maio, Del Barba.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, nel limite massimo di spesa pari a 320 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9.197. Vietina, Mugnai.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. All'articolo 5 del decreto legislativo n. 230 del 2021 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) nel titolo le parole: «25.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «40.000 euro»;

   b) al comma 2, lettera a), le parole: «non superiore a 25.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a 40.000 euro»;

   c) al comma 7, la lettera a), è sostituita dalla seguente: «per l'intero, a decorrere dal 1° marzo 2022 e fino al 28 febbraio Pag. 3222025», e conseguentemente sopprimere le lettere b) e c).
9.18. Casu.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 292, le parole: «Nell'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Nell'anno 2022»;

   b) al comma 294, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;

   c) al comma 295, le parole: «fino al 31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022»;

   d) al comma 296, le parole: «per il solo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2021 e 2022».
9.83. Fassina, Fornaro, Palazzotto, Timbro.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Il contributo straordinario di cui al comma 5 dell'articolo 46 del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è prorogato per gli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024 per una quota pari a 12 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 12 milioni per gli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante il fondo di cui all'articolo 58-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.
9.123. Gribaudo, Viscomi, Mura, Carla Cantone, Lepri, Lacarra.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Al fine di fronteggiare i perduranti effetti prodotti dalla pandemia da COVID-19, evitando ricadute negative in ambito occupazionale, fino al 31 dicembre 2022, fermo restando il limite massimo complessivo di ventiquattro mesi, i contratti di lavoro subordinato a termine possono essere rinnovati anche in assenza delle causali di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
9.189. Zangrillo, Pella, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dall'articolo 13 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, dopo le parole: «all'attività dei lavoratori autonomi occasionali» sono aggiunte le seguenti: «svolta nei luoghi di lavoro del committente nel territorio dello Stato o con strumenti messi a disposizione direttamente o indirettamente dal committente».
9.49. Trano.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Al comma 1 dell'articolo 37-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi compresi i ministeri e gli uffici periferici di loro diretta pertinenza, anche nel caso in cui titolare del progetto sia un ente diverso».
9.15. Casu.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Le comunicazioni previste per le attività dei lavoratori autonomi occasionali dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, come modificato dall'articolo 13 del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, non sono sanzionabili nella prima fase applicativa, se effettuate entro il 31 marzo 2022.
9.81. Fassina, Fornaro.

Pag. 323

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Nella prima fase applicativa non sono sanzionabili, se effettuate entro il 31 marzo 2022, le comunicazioni previste per le attività dei lavoratori autonomi occasionali dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dall'articolo 13 del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.
9.48. Trano.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. All'articolo 10-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dopo la parola: «contabilizzazione,» sono aggiunte le seguenti: «ivi compreso l'ente bilaterale di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, articolo 2, comma 1, lettera h)».
9.149. Buompane, Galizia.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. All'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2021 n. 92, dopo il primo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «Per i lavoratori a tempo parziale, di cui al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, la somma dovuta dal datore di lavoro è proporzionata all'orario di lavoro individualmente svolto».
*9.3. Sodano.
*9.10. Napoli, Ruffino.
*9.87. Rampelli, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli.
*9.95. Alessandro Pagano, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*9.157. Miceli.
*9.162. Rizzetto, Trancassini, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.
*9.192. Gagliardi, D'Ettore.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Il termine per l'utilizzo della procedura semplificata di comunicazione dello smart working di cui all'articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, è ulteriormente prorogato fino al 30 giugno 2022.
9.141. Pallini, Invidia, Barzotti, Baldino.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Sono esclusi dagli obblighi d'immediata disponibilità i soggetti maggiorenni indirizzati ai servizi sociali».
9.138. Cancelleri.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Con riferimento al settore della pesca, il termine per l'entrata in vigore della disposizione di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, introdotta dall'articolo 1, comma 217, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è differito al 1° luglio 2022.
*9.58. Sani.
*9.177. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. All'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «fino al 31 ottobre 2021», sono sostituite dalle seguenti:Pag. 324 «fino al termine dell'emergenza sanitaria».
**9.6. Muroni.
**9.79. Fassina, Fornaro, De Lorenzo.
**9.43. Trano, Costanzo.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «Fino al 31 dicembre 2021», sono sostituite dalle seguenti: «Fino al termine dell'emergenza sanitaria».
*9.7. Muroni.
*9.44. Trano, Costanzo.
*9.80. Fassina, Fornaro, De Lorenzo.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. All'articolo 41-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «fino al 30 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 settembre 2023».
9.36. Marco Di Maio, Del Barba.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. All'articolo 3, comma 4-sexies, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, le parole: «Per gli anni 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2020».
9.72. Giaccone, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Minardo, Moschioni, Murelli, Parolo.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. All'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le parole: «per almeno 10 anni», sono sostituite dalle seguenti: «per almeno 5 anni».
9.136. Cancelleri.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 125, le parole: «per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2021 e 2022».
*9.129. Viscomi, Mura, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Lacarra.
*9.140. Amitrano.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 125, le parole: «per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2021 e 2022».
9.163. Rizzetto, Trancassini, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. All'articolo 31-quinquies, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: «15 aprile 2022» sono sostitute dalle seguenti: «15 aprile 2023».
9.69. Patassini, Basini, Belotti, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. All'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaioPag. 325 2019, n. 4, le parole: «nella misura dell'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 60 per cento».
9.137. Cancelleri.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. All'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «31 dicembre 2022», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
9.100. Gribaudo, De Luca, Ubaldo Pagano, Madia, Viscomi, Bruno Bossio, Rizzo Nervo, Quartapelle Procopio, Pini, Schirò.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Al comma 1, dell'articolo 31-quinquies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: «15 aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
9.121. Trizzino.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogate fino alla data del 31 marzo 2022.
9.142. Pallini, Invidia, Segneri, Barzotti, Baldino.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole: «fino al 31 luglio 2021» sono aggiunte le seguenti: «da gennaio e dicembre 2022».
9.159. Montaruli, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, articolo 31-quinquies, comma 1, le parole: «15 aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti: «15 aprile 2023».
9.172. Novelli, D'Attis.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. All'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 dopo le parole: «di cui all'articolo 19» sono aggiunte le seguenti: «entro il 30 giugno 2022».
*9.57. Dal Moro, Benamati.
*9.112. Trancassini, Prisco, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.
*9.132. Di Muro, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*9.186. Mandelli, Zangrillo, Pella, Milanato, Cannizzaro.
*9.196. D'Ettore.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Al comma 1.1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole: «fino al 30 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 settembre 2023».
**9.158. Foti, Prisco, Trancassini, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.
**9.156. Lucchini, Patassini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
**9.28. Marco Di Maio, Del Barba.
**9.51. Vallascas, Trano, Forciniti.

Pag. 326

**9.173. Calabria, Pella, Mazzetti, D'Attis.
**9.193. Gagliardi.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. All'articolo 1, comma 131, della legge 31 dicembre 2021, n. 234, al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
9.86. Rampelli, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. All'articolo 19, comma 1.1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole: «30 settembre 2022», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
9.188. Zangrillo, Pella, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. In considerazione della contrazione del mercato del lavoro connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di garantire una maggiore tutela occupazionale e consentire altresì l'accesso al prepensionamento di cui all'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le aziende di cui all'articolo 25-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono richiedere per l'anno 2022, in deroga agli articoli 4, comma 1 e 22, comma 5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, il superamento dei limiti temporali di utilizzo della cassa integrazione nel quinquennio mobile di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69.
  8-ter. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9.26. Comaroli, Paternoster.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 131 è sostituito con il seguente:

   «131. Al fine di garantire la continuità del sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner coinvolti dall'attuazione del programma della procedura di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dei lavoratori di Air Italy in liquidazione, il trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, può essere prorogato di ulteriori 12 mesi. Il predetto trattamento può proseguire anche successivamente alla conclusione dell'attività del commissario e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2023. Il predetto trattamento e le relative proroghe è esteso altresì ai lavoratori di Air Italy in liquidazione. La proroga dei trattamenti di cui al presente comma è riconosciuta nel limite di 79,5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 209,6 milioni di euro per l'anno 2023.»;

   b) al comma 132, al secondo e quarto periodo, sostituire le parole: «32,7 milioni di euro per l'anno 2022 e 99,9 milioni di euro per l'anno 2023», con le seguenti: «66,7 milioni di euro per l'anno 2022 e 133,9 milioni di euro per l'anno 2023».

  Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
9.168. Cappellacci, Pittalis.

Pag. 327

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 21 ottobre 2021, n. 146, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti «31 marzo 2022», e le parole: «per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto», sono sostituite dalle seguenti: «per i lavoratori delle compagnie aeree, gestori aeroportuali e alle società di servizi operanti nel settore del trasporto aereo, fortemente colpito dalla crisi generata dalla pandemia COVID-19».
*9.46. Trano, Costanzo.
*9.76. Fassina, Fornaro, De Lorenzo.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. All'articolo 2 della legge 30 marzo 2001 n. 152, comma 1, lettera b), le parole: «almeno quattro Paesi stranieri» sono soppresse.
9.179. D'Attis, Pella.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia d'indennizzo per cessazione dell'attività commerciale)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 283, è inserito il seguente:

   «283-bis. A decorrere dall'anno 2022, gli indennizzi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, che a partire da tale data saranno concessi ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, sono incompatibili con la titolarità di qualsiasi trattamento pensionistico diretto a carico di qualunque forma previdenziale obbligatoria, a eccezione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222.»;

  2. All'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, dopo le parole: «più di 62 anni di età, se uomini, ovvero più di 57 anni di età, se donne» sono aggiunte le seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2023 il requisito anagrafico di accesso al trattamento è pari a più di 64 anni di età»;
  3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 380, è inserito il seguente:

   «380-bis. Dal 1° gennaio 2023 l'aliquota contributiva di cui al comma 380 è dovuta nella misura dello 0,24 per cento. La contribuzione di cui al presente comma per la quota pari allo 0,22 per cento è destinata al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 207 del 1996, mentre la restante quota pari allo 0,02 per cento è devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali».

  4. All'articolo 11-ter, comma 1, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128 le parole: «tra il 1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «tra il 1° gennaio 2014».
*9.01. Marco Di Maio, Del Barba.
*9.02. Trano.
*9.03. Trancassini, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.
*9.024. Lupi.
*9.025. Polidori, Squeri, D'Attis, Torromino, Paolo Russo, Prestigiacomo, Calabria.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di indennizzo per cessazione dell'attività commerciale)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 283, è inserito il seguente:

   «283-bis. A decorrere dall'anno 2022, gli indennizzi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, che Pag. 328a partire da tale data saranno concessi ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, sono incompatibili con la titolarità di qualsiasi trattamento pensionistico diretto a carico di qualunque forma previdenziale obbligatoria, a eccezione dell'assegno ordinario d'invalidità di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222».

  2. All'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 dopo le parole: «più di 62 anni di età, se uomini, ovvero più di 57 anni di età, se donne» sono aggiunte le seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2023 il requisito anagrafico di accesso al trattamento è pari a più di 64 anni di età, se uomini, ovvero più di 62 anni di età, se donne».
  3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 380, è inserito il seguente:

   «380-bis. Dal 1° gennaio 2023 l'aliquota contributiva di cui al comma 380 è dovuta nella misura dello 0,24 per cento. La contribuzione di cui al presente comma per la quota pari allo 0,22 per cento è destinata al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 207 del 1996, mentre la restante quota pari allo 0,02 per cento è devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali».

  4. All'articolo 11-ter, comma 1, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128 le parole: «tra il 1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «tra il 1° gennaio 2014».
9.04. Gribaudo.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Proroga delle misure in favore dei lavoratori fragili, dei genitori con figli con disabilità e dei caregiver familiari)

  1. All'articolo 26, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «Fino al 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 marzo 2022».
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
  3. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) connessi con le tutele di cui al comma 1, sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
  4. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefìci di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2022.
  5. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  6. All'articolo 17 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, primo periodo, le parole: «fino alla data di adozione del decreto di cui al comma 2 e comunque non oltre il 28 febbraio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 marzo 2022»;

   b) al comma 1, secondo periodo, le parole: «39,4 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «59,4 milioni di euro per l'anno 2022»;

   c) al comma 2, le parole: «fino al 28 febbraio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 marzo 2022»;

Pag. 329

   d) il comma 4 è sostituito con il seguente: «Agli oneri derivanti dai commi 1 e 3, pari a 96,7 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e quanto a 76,7 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

  7. Le disposizioni di cui all'articolo 39 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogate fino al 31 marzo 2022 e, comunque, fino al termine dello stato di emergenza.
  8. All'articolo 21-ter, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «Fino al 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 marzo 2022 e, comunque, fino al termine dello stato di emergenza».
9.05. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  1. Al fine di sostenere i commercianti che hanno cessato l'attività commerciale, fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 283 e 284, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e al successivo articolo 11-ter del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, l'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996 n. 207, è riconosciuto, nella misura e secondo le modalità ivi previste, anche ai soggetti che hanno cessato l'attività commerciale nel 2016 e perfezionato il requisito della cancellazione dalla camera di commercio nel 2017. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale amministrato da INPS.
9.06. Murelli, Giaccone, Durigon, Caffaratto, Legnaioli, Moschioni, Snider.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Tutela dei lavorati con fragilità, dei genitori con figli con disabilità e dei caregivers)

  1. Al fine di garantire il diritto alla salute ai lavoratori fragili nonché la possibilità di lavorare in modalità agile per i caregiver ed i genitori di figli con disabilità fino al termine dello stato di emergenza, sono previste le seguenti proroghe:

   a) all'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 aprile 2020, n. 27:

    1) al comma 2, primo periodo, le parole: «Fino al 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 marzo 2022 e, comunque, fino al termine dello stato di emergenza»;

    2) al comma 2-bis, le parole: «fino al 31 ottobre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 marzo 2022 e, comunque, fino al termine dello stato di emergenza»;

    3) le disposizioni di cui all'articolo 39 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 sono prorogate fino al 31 marzo 2022 e, comunque, fino al termine dello stato di emergenza;

    4) al comma 1 dell'articolo 21-ter del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «fino al 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti «fino al 31 marzo 2022 e, comunque,Pag. 330 fino al termine dello stato di emergenza».
9.09. Bellucci, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Proroga termini in materia di Comunicazioni lavoro autonomo occasionale)

  1. Nella prima fase applicativa non sono sanzionabili, se effettuate entro il 31 marzo 2022, le comunicazioni previste per le attività dei lavoratori autonomi occasionali dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, come modificato dall'articolo 13 decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.
9.010. Bitonci, Gusmeroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Proroga termini in materia di comunicazioni lavoro autonomo occasionale)

  1. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dall'articolo 13 decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, dopo le parole: «all'attività dei lavoratori autonomi occasionali» sono aggiunte le seguenti: «svolta nei luoghi di lavoro del committente nel territorio dello Stato o con strumenti messi a disposizione direttamente o indirettamente dal committente».
9.011. Bitonci, Gusmeroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di indennizzo per cessazione dell'attività commerciale)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 283, è inserito il seguente:

   «283-bis. A decorrere dall'anno 2022, gli indennizzi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, che a partire da tale data saranno concessi ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, sono incompatibili con la titolarità di qualsiasi trattamento pensionistico diretto a carico di qualunque forma previdenziale obbligatoria, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222».

  2. All'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 dopo le parole: «più di 62 anni di età, se uomini, ovvero più di 57 anni di età, se donne» sono aggiunte le seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2023 il requisito anagrafico di accesso al trattamento è pari a più di 64 anni di età».
  3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 380, è inserito il seguente:

   «380-bis. Dal 1° gennaio 2023 l'aliquota contributiva di cui al comma 380 è dovuta nella misura dello 0,24 per cento. La contribuzione di cui al presente comma per la quota pari allo 0,22 per cento è destinata al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 207 del 1996, mentre la restante quota pari allo 0,02 per cento è devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali».

  4. All'articolo 11-ter, comma 1, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito,Pag. 331 con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128 le parole: «tra il 1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «tra il 1° gennaio 2014».
  5. All'onere derivante dal presente articolo, valutati in 37,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9.012. Murelli, Giaccone, Durigon, Caffaratto, Legnaioli, Moschioni, Snider.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza)

  1. Il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, di cui all'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2022.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9.013. Alaimo, Giarrizzo, D'Orso.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Maggiorazione valore catastale delle piazzole attrezzate per gli allestimenti mobili nelle strutture ricettive all'aperto).

  1. All'articolo 1, comma 21, legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, compresi i manufatti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 installati nelle strutture ricettive all'aperto previamente autorizzate. Il valore della rendita catastale della piazzola di sosta attrezzata per i manufatti previsti all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, viene maggiorata del 20 per cento rispetto al valore unitario della piazzola di sosta non attrezzata».
9.014. Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Proroga dei termini per l'accesso del credito d'imposta sanificazione ambienti di lavoro di cui all'articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106)

  1. Il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è riconosciuto, con le modalità ivi previste, per le spese sostenute al medesimo titolo nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.
  2. All'articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 dopo le parole: «agosto 2021» sono aggiunte le seguenti: «e nei mesi gennaio, febbraio e marzo 2022»;

   b) al comma 1 aggiungere, in fine, le parole: «e nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2022.»;

   c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

   «5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, e a 100 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede:

    1) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 77;

Pag. 332

    2) quanto a 100 milioni per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione per l'anno 2022, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio 2022-2024, nell'ambito del Programma “Fondi di riserva e speciali” della Missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.».
9.015. Buompane, Faro, Manzo.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Finanziamento del fondo «Scuole dei mestieri»)

  1. Al fine d'incentivare l'integrazione tra il sistema delle politiche attive del lavoro e il sistema industriale nazionale, la transizione occupazionale e la formazione dei lavoratori attivi nell'ambito dei settori particolarmente specializzanti, al fondo denominato «Scuole dei mestieri» di cui all'articolo 48 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è assegnata una dotazione pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri e le modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
  3. All'onere derivante dal presente articolo, pari ad euro 50.0000.000 a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9.016. Alaimo, Giarrizzo.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)

  1. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «Fino al 31 dicembre 2021,» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 marzo 2022,».
  2. All'onere derivante dal comma 1, nel limite massimo di spesa pari a 360 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9.017. Invidia, Barzotti, Segneri.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni di proroga in materia di lavoratori fragili)

  1. La disposizione dell'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 28 febbraio 2022.
  2. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 195,15 milioni di euro per l'anno 2022.Pag. 333
  3. All'onere derivante dal comma 1 e 2, pari complessivamente a 450 milioni di euro, si provvede quanto a 350 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9.018. Segneri, Invidia, Barzotti, Tripiedi, Faro.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Proroga personale che presta assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle regioni per il funzionamento del reddito di cittadinanza)

  1. All'articolo 40-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: «30 aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto 2022».
9.019. Invidia, Tucci, Barzotti, Segneri, Buompane, D'Orso.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Estensione beneficio contributivo alle imprese filiera HORECA)

  1. Al fine di garantire l'incremento delle assunzioni di personale nel canale ho.re.ca in ragione delle difficoltà di reclutamento registrate dalle imprese e dai pubblici esercizi operanti nel settore, nel periodo di progressiva uscita dalla fase emergenziale, il beneficio contributivo di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è riconosciuto altresì per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022 dalle imprese operanti nel settore dell'ho.re.ca ivi comprese le imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande, che nel medesimo periodo, assumono a tempo indeterminato lavoratori subordinati indipendentemente dalla loro età anagrafica. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*9.020. Di Sarno.
*9.034. Cenni, Incerti, Critelli, Avossa, Cappellani, Frailis.
*9.031. Gagliardi.
*9.07. Zucconi, Trancassini, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Proroga cassa integrazione COVID-19)

  1. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «tredici settimane» sono sostituite dalle seguenti: «ventisei settimane»;

   b) le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022».

  2. Le prestazioni integrative salariali di cui al comma 1 sono concesse nel limite di spesa di 150 milioni per l'anno 2022.
  3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi precedenti, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni,Pag. 334 dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
9.021. Di Sarno.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Proroga delle misure a tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato)

  1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «Fino al 31 dicembre 2021», sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla fine dello stato di emergenza»;

   b) al comma 2, le parole: «al ricovero ospedaliero», sono sostituite dalle seguenti: «all'infortunio sul lavoro»;

   c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Dal 31 gennaio 2020 fino alla fine dello stato di emergenza gli oneri a carico dell'INPS connessi con le tutele di cui ai commi 1 e 2 sono finanziati dallo Stato nel limite massimo di spesa di 663,1 milioni di euro per l'anno 2020, di 976,7 milioni di euro per l'anno 2021 e di 300 milioni di euro per l'anno 2022 dando priorità agli eventi cronologicamente anteriori.».

  2. All'articolo 1, comma 481, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «al 31 dicembre 2021», sono sostituite dalle seguenti: «al termine dello stato di emergenza».
  3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9.022. Invidia.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Proroga cassa integrazione COVID-19)

  1. All'articolo 11 comma 1 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «tredici settimane» sono sostituite dalle seguenti: «ventisei settimane»;

   b) le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022».

  2. Le prestazioni integrative salariali di cui al comma 1 sono concesse nel limite di spesa di 150 milioni per l'anno 2022.
  3. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 150 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
9.023. Murelli, Giaccone, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Iezzi, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Proroga Cassa COVID-19 per i datori di lavoro del settore dello spettacolo dal vivo)

  1. I datori di lavoro operanti nel settore dello spettacolo dal vivo, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data del 1° gennaio 2022, domanda di assegno ordinario e di Pag. 335cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di tredici settimane nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2022, secondo le modalità previste dal comma 2 del presente articolo, nel limite massimo di spesa pari a 620 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 220, della legge 30 dicembre 2021 n. 234. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
  2. Le domande di accesso ai trattamenti di cui al presente articolo sono inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.
9.026. Prestigiacomo, Sarro.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)

  1. Al decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 11, comma 1, le parole: «per una durata massima di tredici settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per una durata massima di ventisei settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 marzo 2022»;

   b) all'articolo 11, comma 2, le parole: «per una durata massima di nove settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per una durata massima di ventidue settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 marzo 2022».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, quantificati in 306 milioni di euro per l'anno 2022 e 334 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9.027. Pittalis, Cappellacci, Cassinelli, Cristina, Siracusano, Polidori.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Proroga Cassa integrazione Air Italy)

  1. Il trattamento di cui all'articolo 45 del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, può essere autorizzato per ulteriori 12 mesi, previo accordo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la partecipazione del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile e delle regioni interessate, per i trattamenti d'integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 94 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come modificato dal decreto-legge n. 104 del 2020.
  2. Agli oneri di cui al presente articolo, quantificati in 25 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9.028. Pittalis, Cappellacci, Cassinelli, Cristina, Siracusano.

Pag. 336

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Proroga delle elezioni per gli organismi di rappresentanza unitaria del personale)

  1. All'articolo 31-quinquies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, le parole: «alla data del 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2022».

   b) al comma 1 le parole: «entro il 15 aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti: «successivamente alla dichiarazione di termine dello stato di emergenza da parte del Governo e, comunque, entro il 15 aprile 2023».
9.029. Pittalis, Cappellacci, Cassinelli, Cristina, Siracusano.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Proroga cassa COVID-19 per i datori di lavoro del comparto turistico-ricettivo)

  1. I datori di lavoro operanti nel settore turistico-recettivo, ivi compresi i comparti fiere, congressi ed eventi pubblici e privati, allestitori e complessi termali, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data del 1° gennaio 2022, domanda di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di tredici settimane nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2022, secondo le modalità previste dal comma 2 del presente articolo, nel limite massimo di spesa pari a 620 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 220, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
  2. Le domande di accesso ai trattamenti di cui al presente articolo sono inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.
9.030. D'Attis, Zangrillo, Polverini, Pella.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Proroga cassa integrazione COVID-19)

  1. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «tredici settimane» sono sostituite dalle seguenti: «ventisei settimane»;

   b) le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022».

  2. Le prestazioni integrative salariali di cui al comma 1 sono concesse nel limite di spesa di 150 milioni per l'anno 2022.
  3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corresponsione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*9.032. Gagliardi.

Pag. 337

*9.035. Incerti, Cenni, Critelli, Avossa, Cappellani, Frailis.
*9.08. Zucconi, Trancassini, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Proroga termini per il collocamento in quiescenza)

  1. I dipendenti pubblici di ruolo in servizio a tempo indeterminato già nei ruoli delle Forze armate, di polizia e del Corpo dei vigili del fuoco, se titolari di una pensione erogata ai sensi dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, che cessano dal servizio per raggiunti limiti di età, non avendo, in tale ultimo impiego, maturato il periodo contributivo di venti anni, hanno diritto a essere trattenuti in servizio, anche in deroga alle previsioni normative dei singoli ordinamenti, sino al raggiungimento del periodo di contribuzione previdenziale utile al riconoscimento del trattamento di pensione e, comunque, non oltre il compimento del settantacinquesimo anno di età. Conseguentemente è prorogato il termine di collocamento in quiescenza dei predetti dipendenti pubblici per il tempo necessario al conseguimento del requisito minimo di anzianità contributiva.
  2. L'istanza di trattenimento in servizio deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre sei mesi antecedenti alla data prevista per la cessazione del servizio.
  3. I dipendenti pubblici di cui al comma 1, che al momento dell'entrata in vigore della presente legge, residuano di un periodo di servizio inferiore a sei mesi, possono presentare l'istanza di trattenimento sino alla data prevista per la cessazione dal servizio.
  4. Dall'attuazione della presente norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
9.033. Mugnai, Marin, D'Ettore, Ripani, Cosimo Sibilia, Bologna, Vietina, Pettarin.

ART. 10.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 marzo 2022 con le seguenti: 31 dicembre 2022.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 13, comma 6-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: «31 dicembre 2021», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022» e l'ultimo periodo è soppresso.
10.77. Grippa, Scagliusi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 marzo 2022 con le seguenti: 31 dicembre 2022.
*10.38. Paita, Del Barba, Marco Di Maio.
*10.94. Maccanti, Rixi, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*10.18. Gariglio, Bruno Bossio, Casu, Andrea Romano, Pizzetti, Cantini, Del Basso De Caro.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. per le finalità di cui al comma 1 all'articolo 172, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

   «7-bis. I veicoli di categoria M2 ed M3, immatricolati in Italia, o immatricolati all'estero e condotti da residenti in Italia, adibiti ad uso scuolabus devono essere munitiPag. 338 di cinture di sicurezza. Ai predetti veicoli che ne siano sprovvisti non è consentita la circolazione.».

  1-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 172, comma 7-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dal comma 1-bis, del presente articolo, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023. Al fine dell'attuazione delle predette disposizioni per l'anno 2022 è autorizzata la spesa di 2.500.000 di euro. All'onere di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
10.136. Rosso, Baldelli, Pentangelo, Sozzani, Pella.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 16-ter, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2022».
  1-ter. Agli oneri di cui al comma precedente, valutati in 45 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10.64. Lucaselli, Prisco, Trancassini, Montaruli, Rampelli.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 75-bis è sostituito con il seguente:

   «75-bis. A decorrere dal 1° luglio 2023, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica venduti in Italia devono essere dotati di un sistema frenante su ciascuna ruota e di indicatori luminosi di svolta. Per i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica già in circolazione prima di tale data, è fatto obbligo di adeguarsi entro il 1° gennaio 2025.».

   b) il comma 75-terdecies è sostituito con il seguente:

   «75-terdecies. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono circolare, ove non sia esplicitamente precluso, nelle aree pedonali, su percorsi pedonali, ciclabili o ciclopedonali, su corsie ciclabili, su strade a priorità ciclabile, su piste ciclabili in sede propria e su corsia riservata, su strade urbana con limite di velocità pari o inferiore a 50 chilometri orari e sia consentita la circolazione dei velocipedi in carreggiata, ovvero su strada extraurbana esclusivamente ove sia ammessa la circolazione dei velocipedi in sede loro riservata.».
10.84. De Lorenzis.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 75-bis le parole: «1° gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2024»;

   b) al comma 75-terdecies le parole: «ovvero dovunque sia consentita la circolazione dei velocipedi» sono sostituite dalle seguenti: «nonché sulle strade extraurbane, se è presente una pista ciclabile, esclusivamente all'interno della medesima».
10.137. Rosso, Sozzani, Pella.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per consentire la regolare effettuazione degli esami pratici di guida di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel contesto di insufficiente organico degli uffici del Dipartimento per la mobilità sostenibile del MinisteroPag. 339 delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, è utilizzato, fino al 31 dicembre 2022, nelle more di adeguamento dell'organico stesso, il personale in quiescenza di detta amministrazione già abilitato alla funzione esaminatrice, remunerato dalle autoscuole ai sensi dell'articolo 19 della legge 1° dicembre 1986, n. 870.
10.9. Bruno Bossio, Gariglio, Pizzetti, Cantini, Andrea Romano, Casu, Del Basso De Caro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore degli autoservizi pubblici non di linea e bus, di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, e alla legge 11 agosto 2003, n. 218, previa comunicazione delle imprese già ammesse, alla data di entrata in vigore del presente decreto, alle misure di sostegno previste dall'articolo 56, comma 2, lettera c), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il 15 marzo 2022 secondo le medesime modalità di cui al comma 2 del suddetto articolo 56, è prorogato il termine delle predette misure di sostegno, fino al 30 giugno 2022.
10.110. Trancassini, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Dopo il comma 4 dell'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

   «4-bis. Per i veicoli di interesse storico e collezionistico la revisione è disposta ogni quattro anni. Tali veicoli saranno esentati dalla prova di analisi dei gas di scarico e la revisione verrà effettuata indifferentemente presso gli uffici della motorizzazione civile ovvero presso le strutture private autorizzate a prescindere dalla data di costruzione.».
*10.99. Tombolato, Rixi, Maccanti, Donina, Capitanio, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Zanella, Zordan, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*10.123. Cattaneo, D'Attis, Paolo Russo, Calabria, Tartaglione, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il termine di cui all'articolo 92, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo al divieto di applicazione di decurtazioni di corrispettivo in ragione delle minori percorrenze realizzate dai gestori dei servizi di trasporto pubblico locale, è ulteriormente differito al 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica.
**10.127. Pentangelo, Sarro.
**10.108. Gemmato, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il termine di cui all'articolo 17-ter del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, relativo all'applicazione dei diritti applicati ai passeggeri imbarcati presso gli scali nazionali su voli aventi per destinazione un aeroporto del Regno Unito, è differito al 31 dicembre 2022.
*10.45. Ungaro, Marco Di Maio, Del Barba.
*10.96. Donina, Rixi, Maccanti, Capitanio, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi,Pag. 340 Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*10.125. Nevi, D'Attis, Calabria, Milanato, Paolo Russo, Sarro, Tartaglione, Gentile, Cannizzaro, Prestigiacomo, Pella.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le autorizzazioni per esercitarsi alla guida, di cui all'articolo 122, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, rilasciate tra il 1° ottobre e il 9 novembre 2021, sono prorogate di 6 mesi e ad esse si applica l'articolo 121, comma 11, del medesimo decreto legislativo.
**10.83. Grippa.
**10.102. Maccanti, Donina, Rixi, Capitanio, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
**10.46. Del Barba, Marco Di Maio.
**10.130. Rosso, Pella.
**10.8. Bruno Bossio, Gariglio, Pizzetti, Cantini, Andrea Romano, Casu, Del Basso De Caro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 13, comma 6-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «31 dicembre 2021», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;

   b) l'ultimo periodo è soppresso.
*10.131. Rosso, Pella.
*10.103. Maccanti, Donina, Rixi, Capitanio, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*10.47. Marco Di Maio, Del Barba.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, le parole: «entro due anni», sono sostituite dalle seguenti: «entro tre anni».
10.28. Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini, Schullian.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Il termine di cui all'articolo 5 delibera CIPE, n. 5 del 28 gennaio 2015, per la realizzazione degli interventi di metanizzazione da parte dei comuni è prorogato di 40 mesi.
  2-ter. All'articolo 9, della legge 7 agosto 1997, n. 266, dopo il comma 5-quinquies è aggiunto il seguente:

   «5-sexies. Per gli interventi di metanizzazione ammessi al finanziamento di cui al presente articolo, il termine di presentazione degli atti di collaudo alle amministrazioni competenti è di 90 giorni dall'approvazione del collaudo da parte dell'amministrazione comunale.».

  2-quater. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 319, è aggiunto il seguente:

   «319-bis. Le risorse finanziarie di cui al comma 319 non ancora erogate sono assegnate alle regioni nel cui territorio ricadono i comuni o i consorzi di comuni beneficiari di finanziamento per la realizzazione delle reti urbane di distribuzione del gas metano ai sensi della delibera CIPE n. 5 del 28 gennaio 2015 e in base alla graduatoria vigente. Le competenze in materia di istruttoria tecnica, concessione dei finanziamenti e di erogazione delle risorse finanziarie ai comuni sono trasferite alle regioni, che approvano altresì l'aggiornamento dei cronoprogrammi dei progetti in attuazione dell'articolo 23, comma 4-bis, del decreto legislativo del 23 maggio 2000, Pag. 341n. 164, in base a un tempo massimo di realizzazione dei progetti di 42 mesi dall'approvazione del progetto esecutivo. Il mancato rispetto dei tempi di realizzazione comporta la perdita del finanziamento per la parte dei lavori non completata nei termini. Le regioni possono utilizzare per l'attività di assistenza tecnica fino all'uno per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 319 non ancora erogate. Le regioni provvedono a inviare semestralmente al CIPESS e al Ministero della transizione ecologica una relazione sulla esecuzione del programma.».
10.29. De Luca.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore degli autoservizi pubblici non di linea e bus, di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, e alla legge 11 agosto 2003, n. 218, previa comunicazione delle imprese già ammesse, alla data di entrata in vigore del presente decreto, alle misure di sostegno previste dall'articolo 56, comma 2, lettera c), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il 15 marzo 2022 secondo le medesime modalità di cui al comma 2 del suddetto articolo 56, è prorogato il termine delle predette misure di sostegno, fino al 30 giugno 2022.
10.10. Bruno Bossio.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di assicurare continuità nell'operatività delle amministrazioni pubbliche correlata all'esigenza di permanere negli immobili conferiti o trasferiti ai fondi comuni di investimento immobiliare già costituiti ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, anche in considerazione del prolungamento dell'eccezionale congiuntura economica connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché dei suoi effetti di alterazione dell'ordinario andamento del mercato immobiliare, al citato articolo 4 del decreto-legge n. 351 del 2001 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2-sexies, alinea, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite con le seguenti: «31 marzo 2022»;

   b) al comma 2-sexies, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché di quanto stabilito dall'articolo 16-sexies del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2021, n. 215, oltre che degli importi determinabili a seguito di accordi novativi di obbligazioni, oneri, indennizzi, indennità o maggiorazioni gravanti sul conduttore o, comunque, sulle amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ai sensi dei contratti di locazione in corso nonché dei connessi accordi di manleva o d'indennizzo»;

   c) al comma 2-septies: la parola: «ventiquattro» è sostituita dalla seguente: «quarantotto».
*10.126. Pella, D'Attis, Prestigiacomo.
*10.61. Fassina.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. Ai sensi dell'articolo 1 comma 2 della legge 27 luglio 2000 n. 212, il primo periodo dell'articolo 6, comma 12, della legge 28 febbraio 1994, n. 84, si interpreta nel senso che le aree ivi indicate, al pari di quelle identificate ai sensi dell'articolo 1, commi 618-620, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dalla legge 25 dicembre 2017, n. 205, nonché di quelle di cui al decreti del Commissario generale del Governo italiano per il territorio di Trieste n. 29 del 19 gennaio 1955 e n. 53 del 23 dicembre 1959, sono territori in cui, in applicazione dell'articolo 1, secondo capoverso, del regolamento (UE) n. 952/2013, continuano ad essere applicate le disposizioniPag. 342 più favorevoli di cui agli articolo da 1 a 20 dell'Allegato VIII al Trattato di Pace di Parigi del 10 febbraio 1947, reso esecutivo con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, ratificato con legge 25 novembre 1952, n. 3054, il Memorandum di Londra del 5 ottobre 1954, i decreti commissariali n. 29 del 19 gennaio 1955 e n. 53 del 23 dicembre 1959 e il decreto ministeriale 20 dicembre 1925, n. 1693, e le disposizioni del decreto ministeriale del 13 luglio 2017 (Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 2017).
10.65. Panizzut, Bubisutti, Moschioni.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, al comma 3, sostituire le parole: «30 giugno 2022» con: «31 dicembre 2023».
*10.145. Trano.
*10.30. Gribaudo, De Luca.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. All'articolo 199, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al primo periodo le parole: «e di 4 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, di 4 milioni di euro per l'anno 2021 e di 2 milioni per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022,» e al terzo periodo le parole: «Fino a concorrenza del limite di spesa di 4 milioni di euro previsto» sono sostituite dalle seguenti: «Fino a concorrenza dei limiti di spesa previsti».
  3-ter. A decorrere dall'anno 2022, le Autorità di sistema portuale destinano, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, una quota pari all'uno per cento delle entrate proprie derivanti dalle tasse di imbarco e sbarco delle merci di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, per finanziare misure di incentivazione al pensionamento anticipato per i lavoratori dipendenti appartenenti alle imprese titolari di autorizzazioni e/o concessioni ai sensi degli articoli 16 e 18 della medesima legge ovvero ai terminal portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone titolari di concessioni ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione nonché per i dipendenti delle Autorità di sistema portuale, che applichino il Contratto collettivo nazionale di lavoro dei lavoratori dei porti. Le risorse economiche di cui al comma 2, comunque non eccedenti ad analoghe disposizioni previste nella legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono trasferite annualmente ad un Fondo nazionale costituito a tale scopo. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto direttoriale della competente direzione generale, sentite le parti stipulanti il Contratto collettivo nazionale di lavoro dei lavoratori dei porti e la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale, indicai criteri generali per l'attuazione delle misure di cui al comma 2.
  3-quater. Gli ormeggiatori e i barcaioli iscritti nei registri di cui agli articoli 208 e 216 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono dichiarati inabili al lavoro portuale esclusivamente dal personale medico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, ai fini della cancellazione dai predetti registri e del riconoscimento della pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma con particolare riguardo ai requisiti sanitari per l'accertamento della inabilità al lavoro portuale, sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 0,3 milioni per il 2022, a 0,4 milioni per il 2023, a 0,4 milioni per il 2024, a 0,5 milioni per Pag. 343il 2025, 0,5 milioni per il 2026, a 0,6 milioni per il 2027, a 0,6 milioni per il 2028, a 0,6 milioni per il 2029, a 0,7 milioni per il 2030, a 0,7 milioni per il 2031, a 0,7 milioni per il 2032, a 0,7 milioni per il 2033 e a 0,7 milioni per il 2034, si provvede corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  3-quinquies. Il Fondo per le vittime dell'amianto, di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato della somma di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 356, le parole: «nella misura percentuale del 15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura percentuale del 20 per cento»;

   b) al comma 357, le parole: «pari a euro 10.000» sono sostituite dalle seguenti: «pari a euro 15.000»;

   c) al comma 358, al secondo periodo, le parole: «di 10.000 euro» sono sostituite dalle parole: «di 15.000 euro»;

   d) al comma 359, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «le risorse di cui ai commi 356 e 357 sono destinate alle prestazioni previste dagli stessi.».

  3-sexies. All'articolo 1, comma 278, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al primo periodo dopo le parole: «nonché di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022», sono aggiunte le seguenti: «nonché di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024».

   b) al quarto periodo dopo le parole: «Delle risorse del predetto Fondo possono avvalersi anche le Autorità di sistema portuale soccombenti in sentenze esecutive, o comunque parti debitrici in verbali di conciliazione giudiziale, aventi a oggetto risarcimenti liquidati in favore di superstiti di coloro che sono deceduti per patologie asbesto-correlate, compresi coloro che non erano dipendenti diretti delle cessate organizzazioni portuali», sono aggiunte le seguenti: «nonché aventi ad oggetto il rimborso ad Inail delle somme destinate dall'Istituto a prestazioni indennitarie e spese accessorie in favore di lavoratori portuali deceduti per tali patologie e di loro superstiti».
10.21. Gariglio, Andrea Romano, Pellicani, Casu, Pizzetti, Bruno Bossio, Del Basso De Caro, Cantini.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. All'articolo 199, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «e di 4 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, di 4 milioni di euro per l'anno 2021 e di 2 milioni di euro per il primo semestre 2022»;

   b) al terzo periodo, le parole: «Fino a concorrenza del limite di spesa di 4 milioni di euro previsto» sono sostituite dalle seguenti: «fino a concorrenza dei limiti di spesa previsti».

  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  3-quater. A decorrere dall'anno 2022, le Autorità di sistema portuale destinano, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, una quota pari all'uno per cento delle entrate proprie derivanti dalle tasse di imbarco e sbarco delle merci di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, per finanziare misure di incentivazione al pensionamento anticipato per i lavoratori dipendenti appartenenti alle imprese titolari di autorizzazioni o di concessioni ai sensi degli articoli 16 e 18 della medesima legge ovvero ai terminal portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone titolari di concessioni ai sensi dell'articoloPag. 344 36 del codice della navigazione nonché per i dipendenti delle Autorità di sistema portuale, che applichino il Contratto collettivo nazionale di lavoro dei lavoratori dei porti.
  3-quinquies. Le risorse economiche di cui al comma 3-quater, comunque non eccedenti ad analoghe disposizioni previste nella legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono trasferite annualmente ad un Fondo nazionale all'uopo costituito.
  3-sexies. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti stipulanti il Contratto collettivo nazionale di lavoro dei lavoratori dei porti e la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale, sono stabilite le modalità attuative del comma 3-quater.
10.37. Paita, Del Barba, Marco Di Maio.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. All'articolo 199, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al primo periodo le parole: «e di 4 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, di 4 milioni di euro per l'anno 2021 e di 2 milioni per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022,»;

   b) al terzo periodo le parole: «Fino a concorrenza del limite di spesa di 4 milioni di euro previsto» sono sostituite dalle seguenti: «Fino a concorrenza dei limiti di spesa previsti».

  3-ter. A decorrere dall'anno 2022, le Autorità di sistema portuale destinano, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, una quota pari all'uno per cento delle entrate proprie derivanti dalle tasse di imbarco e sbarco delle merci di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, per finanziare misure di incentivazione al pensionamento anticipato per i lavoratori dipendenti appartenenti alle imprese titolari di autorizzazioni o di concessioni ai sensi degli articoli 16 e 18 della medesima legge ovvero ai terminal portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone titolari di concessioni ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione nonché per i dipendenti delle Autorità di sistema portuale, che applichino il Contratto collettivo nazionale di lavoro dei lavoratori dei porti.
  3-quater. Le risorse economiche di cui al comma 3-ter, comunque non eccedenti ad analoghe disposizioni previste nella legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono trasferite annualmente ad un Fondo nazionale all'uopo costituito.
  3-quinquies. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti stipulanti il Contratto collettivo nazionale di lavoro dei lavoratori dei porti e la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale, sono stabilite le modalità attuative del comma 3-ter.
*10.88. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*10.19. Gariglio, Andrea Romano, Pizzetti, Bruno Bossio, Casu, Cantini, Del Basso De Caro.
*10.78. Scagliusi.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021 n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 406 le parole: «28 febbraio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022»;

Pag. 345

   b) al comma 407 le parole: «15 gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022».

  3-ter. La ripartizione tra gli enti territoriali delle risorse di cui all'articolo 1, commi 405 e 407, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, avviene nel rispetto, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dei seguenti princìpi fondamentali concernenti il governo del territorio:

   a) rispetto dei princìpi di non discriminazione e trasparenza nell'individuazione degli enti territoriali destinatari del finanziamento;

   b) adozione di procedure che prevedano la previa manifestazione d'interesse da parte dell'ente territoriale, attraverso la presentazione di appositi progetti relativi agli interventi da finanziare;

   c) obbligo di motivazione dell'attribuzione del finanziamento, con l'indicazione del significativo impatto che la realizzazione del progetto può avere.

  3-quater. Ai fini del rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica previsto dall'articolo 119, comma secondo, nonché dall'articolo 117, comma 3, della Costituzione, le disposizioni di cui al comma 3-ter si applicano anche alle risorse trasferite a qualsiasi titolo agli enti locali da parte delle regioni a statuto ordinario per interventi infrastrutturali o comunque concernenti la viabilità e la mobilità, l'arredo urbano e l'edilizia scolastica, anche sulla base di stanziamenti precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione e non ancora interamente ripartiti.
10.51. Fragomeli, Ciagà, Carnevali.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. All'articolo 51, comma 7, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2022».
  3-ter. All'articolo 34, comma 3, lettera b), del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le parole: «entro il 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2022».
  3-quater. Al comma 790 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I contributi possono essere erogati anche nel corso dell'esercizio 2022, all'esito della procedura di assegnazione e riparto effettuata con il decreto ministeriale di cui al precedente periodo.».
10.25. Gariglio, Bruno Bossio, Pizzetti, Andrea Romano, Casu, Cantini, Del Basso De Caro.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. All'articolo 51 comma 7 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «per l'anno 2021» sono sostituite da: «per l'anno 2022»;
  3-ter. All'articolo 34, comma 3, lettera b), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le parole: «entro il 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2022».
  3-quater. Al comma 790 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I contributi possono essere erogati anche nel corso dell'esercizio 2022, all'esito della procedura di assegnazione e riparto effettuata con il decreto ministeriale di cui al precedente periodo.».
*10.4. Ruffino.
*10.114. Pella, Sarro, Calabria, Milanato.
*10.111. Prisco, Trancassini, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. All'articolo 1, comma 338, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019» sono inserite le seguenti: «, a 5 milioni di euro per l'anno 2022, a 1 milione Pag. 346di euro per l'anno 2023 e a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036».
  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, a 1 milione di euro per l'anno 2023 e a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
10.48. Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Lattanzio, Rossi, Nitti, Prestipino, Orfini, Ciampi.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. All'articolo 199 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, ultimo periodo le parole: «sono prorogate di due anni» sono sostituite dalle seguenti: «sono prorogate di tre anni»;

   b) al comma 3, lettera a), ultimo periodo, le parole: «è prorogata di 12 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «è prorogata di 36 mesi»;

   c) al comma 3, lettera b), ultimo periodo, le parole: «è prorogata di 24 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «è prorogata di 36 mesi».

  3-ter. All'articolo 5, comma 3-bis, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, dopo le parole: «codice della navigazione» sono inserite le seguenti: «nonché delle concessioni per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto ai passeggeri».
10.23. Gariglio, Andrea Romano, Casu, Pizzetti, Bruno Bossio, Cantini, Del Basso De Caro.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. All'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «fissato al 31 dicembre 2021» sono sostituite con le seguenti: «fissato al 30 giugno 2022»;

   b) le parole: «fissato al 30 giugno 2022» sono sostituite con le seguenti: «fissato al 31 dicembre 2022».

  3-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a modificare l'articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 marzo 2019, per adeguarlo alle disposizioni previste dal comma 3-bis, disponendo l'estensione da 180 a 360 giorni del termine di scadenza di conferma della prenotazione dei contributi relativi ai veicoli di categoria M1, M1 speciali e N1 nell'apposita piattaforma informatica e prevedendone, altresì, l'applicazione per le procedure in corso alla data di entrata in vigore del decreto modificativo.
10.85. Chiazzese, Sut.

  Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

  3-bis. All'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e sue successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2022».
  3-ter. All'articolo, 1 comma 657, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e sue successive modificazioni, le parole: «31 dicembrePag. 347 2021» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2022».
  3-quater. Ai fini dell'attuazione dei commi 3-bis e 3-ter, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle eventuali risorse residue del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e sue successive modificazioni, a favore dei contributi di cui all'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché dei contributi di cui all'articolo 1, comma 657, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, questi ultimi da riferirsi ai soli veicoli esclusivamente elettrici.
*10.86. Chiazzese, Sut.
*10.144. Muroni, Fusacchia, Fioramonti, Cecconi, Lombardo.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, l'articolo 3-bis è sostituito dal seguente:

   «3-bis. All'articolo 199, comma 3, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: “12 mesi” sono sostituite con le seguenti: “24 mesi”».

  3-ter. La proroga di cui al precedente comma 3 non si applica in presenza di procedure di evidenza pubblica già definite con l'aggiudicazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione. Qualora le procedure di evidenza pubblica di cui al precedente periodo risultino già avviate a tale data, la proroga è limitata al tempo strettamente necessario all'aggiudicazione delle stesse.
10.60. Fornaro, Fassina.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. All'articolo 200-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, primo periodo, le parole: «e di 20 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022»;

   b) al comma 1, secondo periodo, le parole: «entro il 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2022».

  3-ter. All'onere derivante dal comma 3-bis, pari a 5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni.
10.143. Bologna.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Alla tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il n. 127-undevicies, aggiungere il seguente:

   «127-duodevicies. Interventi di sistemazione e consolidazione del territorio al fine di prevenire e mitigare dissesti idrogeologici.».

  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, valutati in 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10.74. Di Muro, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. All'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63, convertito, con Pag. 348modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le parole: «dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021» sono sostituite con le seguenti: «dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2024».
  3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022 e 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10.44. Del Barba, Marco Di Maio.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. All'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e sue successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2022»;
  3-ter. All'articolo 1, comma 657, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e sue successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2022.».
10.87. Chiazzese, Sut.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, apportare le seguenti modifiche:

   a) al comma 201, sostituire le parole: «anno 2021» con le seguenti: «anno 2022»;

   b) al comma 202, sostituire le parole: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «entro il 30 giugno 2022».
10.1. Nardi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 44-ter, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al fine di completare tutti gli interventi ricompresi nel contratto istituzionale di sviluppo per la realizzazione dell'itinerario Sassari-Olbia, all'articolo 9, comma 9-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: «31 dicembre 2020», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
*10.5. Gavino Manca, Frailis, Mura, Casu, Lotti, Delrio.
*10.97. Zoffili, Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, i commi 5-bis, 5-ter e 5-quater sono sostituiti dai seguenti:

   «5-bis. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito il Fondo denominato “Programma patenti giovani autisti per l'autotrasporto”, con una dotazione pari a euro 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, per le finalità di cui al comma 5-ter.
   5-ter. Le risorse del Fondo di cui al comma 5-bis sono destinate alla concessione in favore dei cittadini di età compresa fra i diciotto e i trentacinque anni, di un “voucher patente autotrasporto”, pari all'80 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 2.500, a partire dal 1° aprile 2022 e fino al 31 dicembre 2026, per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone e di merci.
   5-quater. Il “voucher patente autotrasporto” può essere richiesto per una sola volta ed esclusivamente per la finalità di cui al comma 5-ter e non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatorePag. 349 della situazione economica equivalente.
   5-quinquies. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio di cui al comma 5-ter, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.
   5-sexies. Una quota del Fondo di cui al comma 5-bis, nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2022, è destinata alla realizzazione e implementazione della piattaforma telematica per l'erogazione del beneficio di cui al comma 5-ter. Al medesimo fine del periodo precedente, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può avvalersi, mediante stipula di apposite convenzioni, di SOGEI S.p.a. e di CONSAP S.p.a., anche nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Eventuali economie conseguite in sede di realizzazione della piattaforma di cui al primo periodo sono in ogni caso destinate all'erogazione del beneficio di cui al comma 5-ter.
   5-septies. Agli oneri derivanti dai commi 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-sexies, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma “Fondi di riserva e speciali” della Missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.».
**10.40. Paita, Marco Di Maio, Del Barba.
**10.76. Grippa, Scagliusi.
**10.90. Maccanti, Rixi, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
**10.20. Gariglio, Bruno Bossio, Casu, Andrea Romano, Pizzetti, Cantini, Del Basso De Caro.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Il termine di cui all'articolo 17-ter del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, relativo all'applicazione dei diritti applicati ai passeggeri imbarcati presso gli scali nazionali su voli aventi per destinazione un aeroporto del Regno Unito, è differito al 31 dicembre 2022.
10.6. Pizzetti, Gariglio.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al comma 143, articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «I termini di cui al primo periodo sono prorogati di sei mesi, con riferimento alle opere oggetto di contributi assegnati entro il 31 dicembre 2021, fermi restando in ogni caso i termini e le condizioni di cui al comma 139-ter».
10.66. Pezzopane, Miceli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 1, comma 816, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo la parola: «concesse» sono aggiunte le seguenti: «, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».
10.7. Pellicani.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al comma 831-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente» sono sostituite con le seguenti: «da calcolarsi sulla base di una tariffa di 350 euro Pag. 350per metro quadrato fino ad una superficie dell'impianto non superiore a 20 metri quadrati. Per le superfici eccedenti i 20 metri quadrati la misura di cui al periodo precedente è ridotta al 10 per cento. In caso di sito condiviso da più di un gestore (co-siting), il canone annuo risultante dai periodi precedenti è ridotto, per ciascun operatore, del 50 per cento».
10.68. Miceli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Le autorità competenti possono applicare l'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1370 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, anche nel caso in cui il contraente, anche in esecuzione e/o ad integrazione degli interventi afferenti il Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell'Unione europea del 13 luglio 2021, il Fondo complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ed il Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile predisposto ai sensi dell'articolo 1, commi 613-615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si vincoli ad effettuare, in autofinanziamento anche parziale e sulla base di un Piano economico finanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti con particolare riguardo agli obiettivi di efficienza ed efficacia attesi, investimenti rilevanti aventi un periodo di ammortamento significativamente superiore rispetto alla scadenza dell'affidamento. In tali ipotesi, ai fini del calcolo dell'estensione di cui all'articolo 4, paragrafo 4, che non può in ogni caso superare il termine del 31 dicembre 2026, si tiene conto della durata complessiva dell'affidamento cumulativa anche di tutti i provvedimenti adottati in conformità al predetto regolamento.
*10.33. Marco Di Maio, Del Barba.
*10.116. D'Attis, Pella.
*10.100. Maccanti, Rixi, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*10.140. Pettarin, D'Ettore.

  Dopo comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 49, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto» sono sostituite con le seguenti: «I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, ad eccezione della rendicontazione 2021 che sarà da rendicontare entro il 2023, mediante presentazione di apposito rendiconto».
10.69. Miceli, De Menech.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. Al comma 5-bis dell'articolo 43, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: «la vita tecnica degli impianti di risalita in scadenza nel 2018, nel 2019 e nel 2020, limitatamente agli skilift situati nei territori delle regioni Abruzzo e Marche, è prorogata al 31 dicembre 2021, previa verifica della loro idoneità, ai fini della sicurezza dell'esercizio, da parte dei competenti uffici ministeriali» sono sostituite dalle seguenti: «la vita tecnica degli impianti di risalita in scadenza nel 2018, nel 2019, nel 2020 e nel 2021, limitatamente agli skilift situati nei territori delle regioni Abruzzo e Marche, è prorogata al 31 dicembre 2022, previa verifica della loro idoneità, ai fini della sicurezza dell'esercizio, da parte dei competenti uffici ministeriali. In ogni caso, la verifica di idoneità di cui al periodo Pag. 351precedente si considera comunque effettuata laddove l'impianto, entro i tre mesi antecedenti la scadenza della vita tecnica, abbia espletato i controlli dello stesso livello di una revisione generale di cui all'articolo 2.3.1 del decreto ministeriale n. 203 del 2015 ed ottenuto il prescritto nullaosta».
10.106. Lucentini, Patassini, D'Eramo, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 43, comma 5-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: «la vita tecnica degli impianti di risalita in scadenza nel 2018 e nel 2019, limitatamente agli skilift situati nei territori delle regioni Abruzzo e Marche, è prorogata al 31 dicembre 2020, previa verifica della loro idoneità, ai fini della sicurezza dell'esercizio, da parte dei competenti uffici ministeriali», sono sostituite dalle seguenti: «la vita tecnica degli impianti di risalita in scadenza nel 2018, nel 2019, nel 2020 e nel 2021, limitatamente agli skilift situati nei territori delle regioni Abruzzo e Marche, prorogata al 31 dicembre 2022, previa verifica della loro idoneità, ai fini della sicurezza dell'esercizio, da parte dei competenti uffici ministeriali. Detta verifica di idoneità si considera effettuato laddove l'impianto, entro i tre mesi antecedenti la scadenza della vita tecnica, abbia espletato i controlli dello stesso livello di una revisione generale di cui all'articolo 2.3.1 del decreto ministeriale n. 203 del 2015 ed ottenuto il prescritto nullaosta».
10.122. Baldelli, Calabria, D'Attis, Martino.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. In deroga all'articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, il nuovo aggiornamento dei canoni relativi alle concessioni demaniali indicate nel decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 14 dicembre 2021, n. 500, decorre dal 1° gennaio 2023. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili adotta entro il 31 ottobre 2022 un decreto recante i criteri sulla base dei quali l'aggiornamento è determinato.
10.24. Gariglio, Andrea Romano, Casu, Pizzetti, Bruno Bossio, Cantini, Del Basso De Caro.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: «31 dicembre 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
10.11. Bruno Bossio, De Filippo, Gariglio, Casu, Andrea Romano, Pizzetti, Cantini, Del Basso De Caro.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 2, comma 2-septiesdecies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «di Roma Capitale» sono sostituite con le seguenti: «di Roma Capitale e del comune di Palermo»;

   b) le parole: «Roma capitale è autorizzata a stipulare, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nell'ambito dei rapporti di collaborazione con lo Stato di cui all'articolo 24, comma 6, della legge 5 maggio 2009, n. 42, apposita convenzione con la società ANAS S.p.a.» sono sostituite con le seguenti: «Roma capitale e comune di Palermo sono autorizzate a stipulare entro il 31 marzo 2022, nell'ambito dei rapporti di collaborazione con lo Stato di cui all'articolo 24, comma 6, della legge Pag. 3525 maggio 2009, n. 42, apposite convenzioni con la società ANAS S.p.a.»;

   c) le parole: «nel limite di 5 milioni di euro» sono sostituite con le seguenti: «nel limite di 8 milioni di euro».
10.70. Varrica, Alaimo, D'Orso.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di garantire la continuità del servizio, in considerazione delle maggiori esigenze connesse alla prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 e dell'obiettivo di potenziamento strutturale dell'offerta di mobilità pubblica sostenibile, le società a totale o maggioritaria partecipazione degli enti locali e le aziende speciali degli stessi, concessionarie dei servizi di trasporto pubblico locale possono, con oneri a carico dei propri bilanci ed in coerenza con la programmazione organica, procedere all'assunzione diretta a tempo indeterminato dei soggetti dei rapporti di lavoro a tempo determinato in regime di somministrazione presso le stesse ai sensi del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, purché instaurati a seguito di selezioni ad evidenza pubblica e già oggetto di proroghe in costanza dello stato di emergenza sanitaria.
10.119. Pella.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Nell'ambito del piano per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e degli interventi infrastrutturali per le Olimpiadi invernali che si svolgeranno a Milano e Cortina nel 2026 è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per il 2022, per il finanziamento del contratto di programma 2021-2025 tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e ANAS Spa per ampliare e potenziare l'attuale progetto di costruzione del nuovo ponte in adiacenza all'esistente ponte Manzoni di Lecco, prevedendo il raddoppio delle corsie di marcia e i connessi svincoli di ingresso e uscita. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10.58. Fragomeli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Per l'anno 2022, una quota annua pari a 500 milioni di euro è finalizzata al finanziamento, secondo scorrimento della graduatoria, delle opere ammesse e non finanziate individuate nell'allegato 2 del decreto del Ministero dell'interno 30 dicembre 2021. Agli oneri di cui al primo periodo, pari a 500 milioni per l'anno 2022 si provvede:

   a) quanto a 200 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   b) quanto a 200 milioni a valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

   c) quanto a 100 milioni a valere sul Fondo per l'attuazione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie di cui all'articolo 1, comma 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
10.54. Fragomeli, Braga, Boccia, Buratti, Ciagà, Sani, Topo, De Menech, Pellicani.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 1, comma 56, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, primo periodo, dopo le parole: «entro tre mesi» sono aggiunte le seguenti: «, o entro sei mesi nel caso sia sopravvenuta la necessità di ripetere la procedura di affidamento, validamente attivata entro il termine ordinario, per cause non ascrivibili alla responsabilità dell'ente,».
10.67. Miceli.

Pag. 353

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

   «3-bis. All'articolo 199, comma 3, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: “12 mesi” sono sostituite con le seguenti: “24 mesi” ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La proroga di cui al primo periodo non si applica in presenza di procedure di evidenza pubblica già definite con l'aggiudicazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione. Qualora le procedure di evidenza pubblica di cui al precedente periodo risultino già avviate a tale data, la proroga è limitata al tempo strettamente necessario all'aggiudicazione delle stesse.”».
*10.80. Scagliusi.
*10.92. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*10.15. Gariglio, Andrea Romano, Casu, Bruno Bossio, Pizzetti, Cantini, Del Basso De Caro.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Le autorità marittime, nell'ambito delle rispettive competenze, fino all'approvazione dei piani regolatori portuali, nelle aree demaniali marittime in cui risultano già assentite concessioni per la realizzazione di pontili galleggianti a carattere stagionale, nella vigenza di esse, possono autorizzare la realizzazione dei relativi ampliamenti, miglioramenti strutturali e di impianti ad essi complementari, che si rendono opportuni per migliorarne la funzionalità e la sicurezza, nel rispetto delle prescrizioni previste dall'articolo 31 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, per le strutture di interesse turistico-ricreative dedicate alla nautica da diporto.
10.34. Nobili, Del Barba, Marco Di Maio.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Il comma 2 dell'articolo 51 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è sostituito dal seguente:

   «2. La proroga di cui al comma 1, lettera b), numero 1), si applica alle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, limitatamente agli interventi inseriti nei contratti di programma ANAS-Mit 2016-2020 e RFI-Mit 2017-2021 e relativi aggiornamenti, in relazione all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, e per l'esecuzione dei relativi contratti.».
*10.72. Zolezzi.
*10.139. Pella.
*10.43. Paita, Marco Di Maio, Del Barba.
*10.57. Buratti.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 43 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

   «5-bis. In deroga al regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 203, la vita tecnica degli impianti di risalita in scadenza nel 2018, nel 2019, nel 2020 e nel 2021, limitatamente agli skilift siti nel territorio delle regioni Abruzzo e Marche, è prorogata al 31 dicembre 2022, previa verifica della loro idoneità ai fini della sicurezzaPag. 354 dell'esercizio da parte dei competenti uffici ministeriali.».
10.107. D'Eramo, Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Dopo comma 3, inserire il seguente:

  3-bis. All'articolo 49, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto» sono sostituite con le seguenti: «I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, ad eccezione della rendicontazione 2021 che sarà da rendicontare entro il 2023, mediante presentazione di apposito rendiconto».
10.115. Paolo Russo, Sarro, Pella, Milanato.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le eventuali risorse non utilizzate al 31 dicembre 2021 possono essere destinate al finanziamento dei servizi aggiuntivi 2022 e al potenziamento delle attività di controllo finalizzate ad assicurare che l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico locale avvenga in conformità alle misure di contenimento e di contrasto dei rischi sanitari derivanti dalla diffusione del COVID-19».
*10.22. Gariglio, Casu, Bruno Bossio, Pizzetti, Andrea Romano, Cantini, Del Basso De Caro.
*10.120. Pella.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 2-ter, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, alle lettere a) e b) le parole: «fino al 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».
10.55. Buratti.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 199 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, ultimo periodo le parole: «sono prorogate di due anni» sono sostituite dalle seguenti: «sono prorogate di quattro anni»;

   b) al comma 3, lettera a), ultimo periodo, le parole: «è prorogata di 12 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «è prorogata di 36 mesi»;

   al comma 3, lettera b), ultimo periodo, le parole: «è prorogata di 24 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «è prorogata di 48 mesi».
10.89. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 1073, è aggiunto il seguente:

   «1073-bis. Per l'anno 2022, a valere sugli stanziamenti previsti dal comma 1072, una quota annua pari a 300 milioni di euro è finalizzata al finanziamento dell'ulteriore scorrimento delle opere ammesse e non finanziate individuate nell'allegato b del decreto del Ministero dell'interno 8 novembre 2021 nel rispetto dei criteri di cui Pag. 355all'articolo 1, commi da 141 a 145, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».
10.53. Fragomeli, Braga, Boccia, Buratti, Ciagà, Sani, Topo, De Menech, Pellicani.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di garantire la continuità dell'erogazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale in relazione alla situazione di emergenza causata dalla epidemia da COVID-19, gli enti affidanti possono disporre la proroga dei contratti scaduti o in scadenza ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, o nei limiti temporali di cui all'articolo 92, comma 4-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27.
*10.101. Maccanti, Rixi, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*10.141. Pettarin, D'Ettore.
*10.134. Pella, D'Attis.
*10.31. Del Barba, Marco Di Maio.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. Il termine previsto dall'articolo 92, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, della legge 24 aprile 2020, n. 27, come prorogato dall'articolo 6 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126 e dal punto 5-bis dell'Allegato A al medesimo decreto-legge n. 105 del 2021, è differito al 31 marzo 2022, data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.
**10.79. Scagliusi.
**10.17. Gariglio, De Filippo, Ubaldo Pagano, Andrea Romano, Casu, Pizzetti, Bruno Bossio, Del Basso De Caro, Cantini.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 25-bis, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022». Agli oneri di cui al presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10.124. Cassinelli, Torromino, D'Attis, Pastorino, Gariglio.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 72 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

   «2-bis. Anas S.p.A. è autorizzata ad utilizzare entro il 31 dicembre 2023, per l'assunzione con contratti di lavoro a tempo determinato del personale in possesso di alta specializzazione di cui al comma 2, le risorse di cui al medesimo comma non utilizzate al 31 dicembre 2021.».
*10.71. Zolezzi.
*10.138. Sozzani, Pella.
*10.56. Buratti.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 1073, è aggiunto il seguente:

   «1073-bis. Per l'anno 2022, a valere sugli stanziamenti previsti dal comma 1072, una quota annua pari a 500 milioni di euro è finalizzata al finanziamento, secondo scorrimento della graduatoria, delle opere ammesse e non finanziate individuate nell'allegatoPag. 356 2 del decreto del Ministero dell'interno 30 dicembre 2021.».
10.52. Fragomeli, Braga, Boccia, Buratti, Ciagà, Sani, Topo, De Menech, Pellicani.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 103 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Gli obblighi di cui al secondo periodo del comma precedente non si applicano ai veicoli ultratrentennali o ai veicoli storici iscritti ai registri di cui all'articolo 60 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.».
10.98. Tombolato, Rixi, Maccanti, Donina, Capitanio, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Zanella, Zordan, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 2, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «La proroga di cui al primo periodo è estesa di un ulteriore anno, per i servizi di distribuzione di carbolubrificanti in cui sono presenti almeno dieci postazioni di ricarica elettrica fast».
10.112. Paolo Russo.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Per l'anno 2022, al fine di fronteggiare gli eccezionali aumenti dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, gli enti locali che abbiano in essere contratti di appalto per interventi di edilizia scolastica, possono utilizzare sia nella fase di affidamento dei lavori, sia nei successivi stati di avanzamento, gli eventuali ribassi d'asta.
10.50. Fragomeli, Boccia, Buratti, Ciagà, De Menech, Sani, Topo.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 103-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022».
10.16. Gariglio, Casu, Bruno Bossio, Andrea Romano, Pizzetti, Cantini, Del Basso De Caro.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis All'articolo 92 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4-bis, le parole: «31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022».

   b) il comma 4-quater è soppresso.
*10.32. Del Barba, Marco Di Maio.
*10.109. Trancassini, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.
*10.118. D'Attis, Pella.
*10.142. Pettarin, D'Ettore.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 200, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
**10.14. Gariglio, Pizzetti, Andrea Romano, Casu, Bruno Bossio, Cantini, Del Basso De Caro.
**10.91. Maccanti, Rixi, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Di Muro, Pag. 357Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 200-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «da utilizzare entro il 31 dicembre 2021» sono soppresse.
10.12. Gariglio, Bruno Bossio, Pizzetti, Andrea Romano, Casu, Cantini, Del Basso De Caro.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 200-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «da utilizzare entro il 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «da utilizzare entro il 31 dicembre 2022».
*10.13. Gariglio, Bruno Bossio, Pizzetti, Andrea Romano, Casu, Cantini, Del Basso De Caro.
*10.35. Noja, Del Barba, Marco Di Maio.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 1, comma 816, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo la parola: «concesse» sono aggiunte le seguenti parole: «, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».
**10.41. Moretto, Marco Di Maio, Del Barba.
**10.75. Scagliusi.
**10.95. Fogliani, Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le parole: «dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021» sono sostituite con le seguenti: «dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2024».
10.105. Lucchini, Patassini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 13, comma 7-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, al primo periodo, le parole: «31 gennaio 2020», sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2020».
10.104. Morrone, Raffaelli, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: «31 dicembre 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
10.132. D'Attis, Pella, Sarro.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 103-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «fino al 31 Pag. 358dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022».
*10.81. Scagliusi.
*10.93. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 1, comma 5-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023».
10.42. Paita, Del Barba, Marco Di Maio.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023».
10.73. Terzoni, Maraia, Martinciglio.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, comma 136, primo paragrafo, le parole: «entro otto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro dodici mesi»
10.121. Pella.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 24 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
10.2. Siragusa.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di garantire la prosecuzione degli interventi in corso di cui alla legge 29 novembre 1990, n. 380, le somme residue relative ai mutui contratti dalla regione Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 4, comma 176, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il cui piano di rimborso è scaduto e che pertanto risultano a tale data non utilizzate, devono intendersi utilizzabili per le medesime finalità dalla regione Emilia-Romagna fino alla completa definizione degli interventi. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è autorizzato ad erogare alla regione Emilia-Romagna le somme residue relative ai mutui di cui al comma che precede, riversate dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. al Ministero stesso, sulla base dei documenti giustificativi delle spese connesse alla realizzazione dei predetti interventi.
10.49. Rossi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al comma 143, articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «I termini di cui al primo periodo sono prorogati di sei mesi, con riferimento alle opere oggetto di contributi assegnati entro il 31 dicembre 2021, fermi restando in ogni caso i termini e le condizioni di cui al comma 139-ter».
10.113. Pella, Sarro, Calabria, Milanato.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 103, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2.1. La validità delle patenti rilasciate in Italia quali titoli abilitativi alla guida è prorogata al 31 dicembre 2022.».
10.129. Musella.

Pag. 359

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. La validità delle patenti rilasciate in Italia quali titoli abilitativi alla guida è prorogata al 31 dicembre 2022 e, in ogni caso, al novantesimo giorno successivo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza se successiva al predetto termine.
10.128. Musella.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 29-bis, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2022».
10.82. Zolezzi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  3-bis. Ai sensi dell'articolo 9 del regolamento 2009/1071/UE, come modificato dall'articolo 1, numero 7, del regolamento (UE) 2020/1055, sono dispensate dall'esame, per la dimostrazione dell'idoneità all'esercizio della professione di trasportatore su strada, le persone che dimostrano di aver diretto, in maniera continuativa, l'attività in una o più imprese italiane o di altro Stato dell'Unione europea di trasporto di merci su strada, che effettuano operazioni di trasporto internazionale esclusivamente con veicoli a motore singoli o insiemi di veicoli, la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non superi le 3,5 tonnellate, da almeno dieci anni precedenti il 20 agosto 2020 e siano in attività alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
10.27. Casu, Gariglio.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. All'articolo 8, comma 6, secondo periodo, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, le parole da: «la provincia» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «le sedi decentrate appositamente individuate nel bando di concorso».
10.36. Paita, Marco Di Maio, Del Barba.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. Gli attestati di idoneità professionale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, possono essere conseguiti su tutto il territorio nazionale.
10.39. Paita, Marco Di Maio, Del Barba.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Proroga di termini in materia di prenotazione contributo ecobonus)

  1. All'articolo 8 comma 2 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «fissato al 31 dicembre 2021» sono sostituite con le seguenti: «fissato al 30 giugno 2022»;

   b) le parole: «fissato al 30 giugno 2022» sono sostituite con le seguenti: «fissato al 31 dicembre 2022».

  2. Il Ministero dello sviluppo economico, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, provvede a modificare l'articolo 6 del Decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 marzo 2019, prevedendo un'estensione da 180 a 360 giorni del termine di scadenza di conferma della prenotazione dei contributi relativi ai veicoli di categoria M1, M1 speciali e N1 nell'apposita piattaforma informatica. L'estensione si applica anche alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del decreto modificativo.
*10.02. Muroni, Fusacchia, Fioramonti, Cecconi, Lombardo.

Pag. 360

*10.031. Squeri, Porchietto, D'Attis, Calabria, Prestigiacomo, Paolo Russo, Torromino, Polidori.
*10.040. Fornaro, Fassina.
*10.027. Molinari, Bitonci, Rixi, Maccanti, Capitanio, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*10.04. Vianello, Forciniti, Trano.
*10.06. Marco Di Maio, Moretto, Ungaro, Del Barba.
*10.014. Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Nardi, Soverini, Zardini.
*10.039. Lucaselli, Prisco, Trancassini, Montaruli, Rampelli.
*10.011. Trano.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Rifinanziamento Fondo automotive)

  1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare secondo la seguente ripartizione, che costituisce limite di spesa:

   a) 40 milioni di euro ai contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli con emissioni comprese nella fascia 0-60 grammi (g) di anidride carbonica (CO2) per chilometro (Km), di cui all'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

   b) 10 milioni di euro ai contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, di cui all'articolo 1, comma 657, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, di cui euro 8 milioni riservati ai veicoli esclusivamente elettrici;

  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede alla soppressione all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dei seguenti commi: 301, 732, 737, 749, 751, 758, 759, 761, 772, 773, 781, 782, 792, 802, 805, 817, 865, 872, 878, 880, 882, 883, 894, 897, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 910, 911, 952, 974, 990, 991, 1007.
10.05. Raduzzi, Forciniti, Trano.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizione urgenti in materia di trasporto merci)

  1. Ferme restando le funzioni ed attribuzioni degli spedizionieri doganali iscritti all'albo da almeno tre anni che esercitino l'attività professionale, non vincolati da rapporto di lavoro subordinato e dei centri di assistenza doganale CAD, già riconosciuti dalle legge 22 dicembre 1960, n. 1612, dal decreto del Ministero delle finanze 11 dicembre 1992, n. 549, e dalla legge 25 luglio 2000, n. 213, agli stessi, su richiesta dell'operatore interessato, vengono delegate dall'amministrazione doganale le attività istruttorie di competenza dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell'articolo 29, comma 3, del regolamento (UE) 2447/2015, nonché le attività istruttorie di competenza dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli finalizzate all'ottenimento delle autorizzazioni previste dal Regolamento (UE) n. 952/2013 nelle fasi del rilascio, dell'appuramento o della proroga, per regimi doganali, luoghi approvati ed esportatori autorizzati.
  2. Le attività istruttorie che gli spedizionieri doganali e i centri di assistenza doganale possono effettuare ai sensi del comma precedente dovranno essere asseverate con le modalità previste dall'articolo 21, commi 1 e 2, della legge 25 luglio 2000, n. 213, e possono prevedere controlli documentali e controlli fisici dei luoghi, nonché attività di pre-audit presso le imprese.Pag. 361
  3. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Ministero delle finanze 11 dicembre 1992, n. 549, è soppresso.
  4. Nell'articolo 1, comma 2, della legge 25 luglio 2000, n. 213, dopo le parole: «gli spedizionieri doganali iscritti agli albi di cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti: «nonché i centri di assistenza doganale».
10.07. Paita, Del Barba, Marco Di Maio.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120)

  1. All'articolo 2-ter, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, alle lettere a) e b) le parole: «fino al 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».
*10.08. Paita, Del Barba, Marco Di Maio.
*10.025. Zolezzi.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Proroga di termini in materia di ecobonus veicoli)

  1. All'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e sue successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2022».
  2. All'articolo 1, comma 657, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e sue successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2022».
**10.010. Trano.
**10.013. Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Nardi, Soverini, Zardini.
**10.038. Lucaselli, Prisco, Trancassini, Montaruli, Rampelli.
**10.01. Muroni, Fusacchia, Fioramonti, Cecconi, Lombardo.
**10.026. Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Tombolato, Donina, Maccanti, Rixi, Capitanio, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Zanella, Zordan, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
**10.032. Porchietto, Squeri, Calabria, Milanato, Paolo Russo, Sarro, Tartaglione, Gentile, Cannizzaro, D'Attis, Prestigiacomo, Pella.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Scioglimento del collegio consultivo tecnico)

   1. All'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023».
10.012. Vallascas, Forciniti, Trano.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Proroga termini affidamento opere di messa in sicurezza di edifici e territorio).

  1. Al comma 143, articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «I termini di cui al primo periodo sono prorogati di sei mesi, con riferimento alle opere oggetto di contributi assegnati entro il 31 dicembre 2021, fermi restando in ogni caso i termini e le condizioni di cui al comma 139-ter».
10.016. Pastorino, Fornaro, Fassina.

Pag. 362

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Misure in materia di addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili)

  1. All'articolo 25-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025».
  2. All'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 75, dopo le parole: «1° luglio 2013» sono aggiunte le seguenti: «e fino al 31 dicembre 2023»;

   b) dopo il comma 75 è aggiunto il seguente:

   «75-bis. Per l'anno 2023, l'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili di cui al precedente comma 75, pari a due euro a passeggero imbarcato, non si applica nei confronti dei passeggeri in partenza dagli scali aeroportuali nazionali che, sulla base degli ultimi dati di traffico annuali disponibili, pubblicati dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), hanno registrato un traffico complessivo di passeggeri pari o inferiore a cinque milioni di unità.».

  3. All'articolo 6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, dopo le parole: «tre euro a passeggero» sono aggiunte le seguenti: «fino al 31 dicembre 2024».

   b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

   «2-bis. A partire dal 1° gennaio 2025 l'addizionale comunale sui diritti di imbarco è incrementata di un euro e cinquanta centesimi a passeggero imbarcato. Tale incremento è destinato ad alimentare il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, costituito ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291.
   2-ter. In deroga a quanto previsto dal comma 2, per l'anno 2024 l'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili di cui al presente articolo è pari a un euro e cinquanta centesimi nei confronti dei passeggeri in partenza dagli scali aeroportuali nazionali che, sulla base degli ultimi dati di traffico annuali disponibili, pubblicati dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), hanno registrato un traffico complessivo di passeggeri pari o inferiore a cinque milioni di unità. L'incremento dell'addizionale di cui al presente comma è destinato ad alimentare nella misura del cento per cento il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, costituito ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291».

  4. All'articolo 204 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: «1° luglio 2021» sono aggiunte le parole: «e fino al 31 dicembre 2024».
  5. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1328, dopo le parole: «a decorrere dall'anno 2007» sono aggiunte le seguenti: «e fino al 31 dicembre 2025».

   b) dopo il comma 1328, è aggiunto il seguente:

   «1328-bis. Per l'anno 2025, l'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili di cui al precedente comma 1328, pari a cinquanta centesimi di euro a passeggero imbarcato, non si applica nei confronti dei passeggeri in partenza dagli scali aeroportuali nazionali che, sulla base degli ultimi Pag. 363dati di traffico annuali disponibili, pubblicati dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), hanno registrato un traffico complessivo di passeggeri pari o inferiore a cinque milioni di unità.».

  6. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 11, all'inizio del secondo periodo, sono aggiunte le parole: «fino al 31 dicembre 2025»;

   b) dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:

   «11-bis. Per l'anno 2025, l'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili di cui al precedente comma 11, pari a un euro a passeggero imbarcato, non si applica nei confronti dei passeggeri in partenza dagli scali aeroportuali nazionali che, sulla base degli ultimi dati di traffico annuali disponibili, pubblicati dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), hanno registrato un traffico complessivo di passeggeri pari o inferiore a cinque milioni di unità.».

  7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 13,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10.017. Zennaro, D'Eramo, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Ammodernamento di un tratto della Strada Statale n. 118 Corleonese-Agrigentina)

  1. Al fine di garantire l'ammodernamento della Strada Statale n. 118 Corleonese-Agrigentina, dal chilometro 17.300 (bivio Ficuzza) al chilometro 31.000 (Corleone) comprensivo dei lotti L2 (stralcio), L4 e L5, considerata un'opera indispensabile e strategica per lo sviluppo dell'area dei Sicani, del Corleonese e della valle del Sosio, in coerenza con la promozione e lo sviluppo nel settore della sostenibilità delle infrastrutture e della mobilità, della innovazione tecnologica, organizzativa e dei materiali, è stanziata la somma di euro 10.000.000 per l'anno 2021, 20.000.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in euro 10.000.000 per l'anno 2021 e 20.000.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10.018. Alaimo.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di permesso di costruire)

  1. Il permesso di costruire per gli interventi di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, che comportano lo scarico di acque reflue domestiche ovvero industriali, nonché la richiesta di allacciamento alla rete dei servizi idrici integrati non devono essere rilasciati ove i sistemi di depurazione delle acque reflue, delle reti fognarie e dei sistemi di adduzione regionali siano assenti, non funzionanti e non conformi, alle disposizioni in materia ambientale dell'Unione europea e nazionali di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
10.019. Licatini.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare)

  1. Nell'ambito del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare, Pag. 364sono resi disponibili 30 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 437 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per ciascuna delle province autonome di Trento e Bolzano per finanziare due proposte per ciascuna provincia a seguito di valutazione da parte dell'Alta Commissione secondo i criteri e le modalità di cui al decreto interministeriale 16 settembre 2020, n. 395. Le proposte sono presentate entro il 31 marzo 2022 e la loro ammissibilità valutata entro il 30 aprile 2022. Il finanziamento è effettuato, per ciascuna annualità, nei limiti delle disponibilità di competenza e cassa a legislazione vigente.
10.020. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale)

  1. Al fine di consentire uno sviluppo equilibrato dei sistemi di trasporto pubblico locale sull'intero territorio nazionale, una quota delle risorse, nel limite massimo di 500 milioni di euro, a valere sul rifinanziamento della legge n. 296 del 2006, articolo 1, comma 1016, di cui alla legge di bilancio per il 2022, può essere destinata anche a interventi di realizzazione o di manutenzione straordinaria di sistemi di trasporto pubblico, anche di traslazione, non aventi le caratteristiche di sistemi di trasporto rapido di massa.
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previa intesa con la Conferenza unificata, da emanarsi entro il 31 marzo 2022, sono finanziati i progetti ammissibili presentati da comuni, città metropolitane e regioni ai sensi dell'Avviso 2 per la ripartizione del Fondo investimenti, nonché di quelle delle province autonome di Trento e Bolzano, nel limite di 75 milioni di euro, e di quelle relative agli impianti di traslazione.
10.021. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini, Gariglio.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Proroga del termine per la verifica di vulnerabilità sismica)

  1. All'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «entro il 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2022».
10.022. Di Muro, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Proroga dei termini per il ricorso alla convenzione ConsipAutobus 3 del 2 agosto 2018 e potenziamento del trasporto pubblico locale e regionale)

  1. Al fine di porre in essere ogni misura utile al fine di contenere la diffusione del virus COVID-19 e velocizzare le procedure amministrative, in modo tale da potenziare il servizio pubblico locale e regionale ed incentivare le imprese nel settore del trasporto pubblico, all'articolo 200, comma 7, terzo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «31 dicembre 2021», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
10.023. Maraia.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Proroga di termini in materia di infrastrutture e mobilità sostenibili)

  1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, Pag. 365n. 190, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2022, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Le risorse sono destinate agli incentivi di cui all'articolo 1, comma 297, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ed erogate con le modalità definite con decreto interministeriale 9 dicembre 2020, n. 566.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 671, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
10.024. Serritella.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. Per rispondere a esigenze imprescindibili di sicurezza della circolazione e ridurre i tempi di attesa presso le motorizzazioni civili, ai soggetti che abbiano conseguito una patente di categoria A o B su un veicolo con cambio diverso da quello manuale, dopo 24 mesi dal conseguimento della patente, in corrispondenza della categoria conseguita, è rimosso il codice «armonizzato» 78 di cui alla Circolare – 29 gennaio 2013 – Prot. n. 2461.
10.028. Capitanio, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Scioglimento del collegio consultivo tecnico)

  1. All'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023».
10.029. Mazzetti, Pella, Calabria, Cattaneo.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Proroga di termini in materia di tassa di ancoraggio per le navi da crociera)

  1. In ragione della straordinaria emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di fronteggiare la riduzione del traffico crocieristico nei porti italiani e di promuovere la ripresa delle attività turistiche ad esso connesse, all'articolo 73-quater del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, al comma 1 le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2022».
  2. Al comma 2 del medesimo articolo, le parole: «con una dotazione di 2,2 milioni di euro per l'anno 2021. La disponibilità del Fondo è destinata a compensare, nel limite di 2,2 milioni di euro per l'anno 2021,», sono sostituite alle seguenti: «con una dotazione di 2,2 milioni di euro per l'anno 2021 e di 1,1 milioni di euro per l'anno 2022. La disponibilità del Fondo è destinata a compensare, nel limite di 2,2 milioni di euro per l'anno 2021 e di 1,1 milioni di euro per l'anno 2022,».
  3. Alla fine del comma 5 del medesimo articolo aggiungere il seguente periodo: «Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,1 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico».
10.030. Mandelli.

Pag. 366

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Proroga di termini in materia di tassa di ancoraggio per le navi da crociera)

  1. In ragione della straordinaria emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di fronteggiare la riduzione del traffico crocieristico nei porti italiani e di promuovere la ripresa delle attività turistiche ad esso connesse, all'articolo 73-quater del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, al comma 1 le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2022».
  2. Al comma 2 del medesimo articolo, le parole: «con una dotazione di 2,2 milioni di euro per l'anno 2021. La disponibilità del Fondo è destinata a compensare, nel limite di 2,2 milioni di euro per l'anno 2021,», sono sostituite alle seguenti: «con una dotazione di 2,2 milioni di euro per l'anno 2021 e di 1,1 milioni di euro per l'anno 2022. La disponibilità del Fondo è destinata a compensare, nel limite di 2,2 milioni di euro per l'anno 2021 e di 1,1 milioni di euro per l'anno 2022,».
  3. Al comma 5 del medesimo articolo dopo le parole: «pari a 2,2 milioni di euro per l'anno 2021» aggiungere le seguenti: «e di 1,1 milioni di euro per l'anno 2022».
10.033. Tartaglione, Pella.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Dispensa dall'esame di idoneità professionale per imprese operanti con veicoli con massa inferiore alle 3,5 t)

  1. Ai sensi dell'articolo 1, numero 7), del regolamento (UE) 2020/1055 sono dispensate dall'esame per la dimostrazione dell'idoneità professionale per l'esercizio della professione di trasportatore su strada le persone che dimostrano di aver diretto, in maniera continuativa, l'attività in una o più imprese italiane o di altro Stato dell'Unione europea di trasporto di merci su strada, che effettuano operazioni di trasporto internazionale esclusivamente con veicoli a motore singoli o insiemi di veicoli, la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non superi le 3,5 tonnellate, da almeno dieci anni precedenti il 20 agosto 2020 e siano in attività alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*10.034. Rosso, Mandelli, Pella, Milanato, Cannizzaro.
*10.036. D'Ettore.
*10.015. Dal Moro.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. All'articolo 2-ter, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, alle lettere a) e b) le parole: «fino al 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».
10.035. Pella, Sozzani, Rosso.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Proroga incentivi all'acquisto di auto elettriche e ibride)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 77, le parole: «entro il 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2022» e la parola: «esclusivamente» è soppressa;

   b) il comma 78 è sostituito dal seguente:

   «78. Il contributo di cui al comma 77 è concesso nel limite complessivo massimo di Pag. 367spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2022. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un apposito Fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022».

  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10.037. Gagliardi.

ART. 11.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
11.16. Trano.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 30 giugno 2022 con le seguenti: 31 dicembre 2022.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 1, lettera b), sostituire le parole: 1° luglio 2022 con le seguenti: al 1° gennaio 2023;

   al comma 2, sostituire le parole: Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione con le seguenti: Entro il 31 ottobre 2022.
*11.9. Cenni, Incerti, Critelli, Avossa, Cappellani, Frailis.
*11.67. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino, Iezzi, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*11.20. Gadda, Del Barba, Marco Di Maio.
*11.111. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 30 giugno 2022 con le seguenti: 31 dicembre 2022.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), sostituire le parole: 1° luglio 2022 con le seguenti: 1° gennaio 2023.
**11.18. Fregolent, Marco Di Maio, Del Barba.
**11.10. Schullian, Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini.
**11.103. Nevi, D'Attis, Calabria, Milanato, Paolo Russo, Sarro, Tartaglione, Gentile, Cannizzaro, Prestigiacomo, Pella.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di semplificare le operazioni di raccolta dei rifiuti speciali, al comma 14, primo periodo, dell'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «deve essere effettuata nel termine massimo di 48 ore» sono sostituite dalle seguenti: «deve essere effettuata nel più breve termine di tempo tecnicamente possibile».
11.93. Caon, D'Attis, Calabria.

  Al comma 2, sostituire le parole: Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione con le seguenti: Entro il 31 ottobre 2022.
11.55. Gallinella, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Gagnarli, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , compresa la possibilità di indicazione delle informazioni mediante gli strumenti di digitalizzazione.
*11.53. Deiana.
*11.104. Nevi, D'Attis, Calabria, Milanato, Paolo Russo, Sarro, Tartaglione, Gentile, Cannizzaro, Prestigiacomo, Pella.

Pag. 368

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Fino al 31 dicembre 2022 è sospesa l'applicazione dell'articolo 219-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  2-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 219-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non si applicano alle imprese del settore dell'Hotellerie-Restaurant-Catering (HORECA).
**11.19. Fregolent, Marco Di Maio, Del Barba.
**11.78. Frassini, Patassini, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 182-ter, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativo alla gestione dei rifiuti, anche di imballaggi, aventi analoghe proprietà di biodegradabilità e compostabilità rispetto ai rifiuti organici, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025» e le parole: «siano tracciati in maniera tale da poter essere distinti e separati dalle plastiche convenzionali nei comuni impianti di selezione dei rifiuti e negli impianti di riciclo organico» sono sostituite dalle seguenti: «sia assicurata la tracciabilità di tali flussi e dei rispettivi dati, al fine di computare il relativo riciclo organico negli obiettivi nazionali di riciclaggio dei rifiuti urbani e dei rifiuti di imballaggi.».
11.4. Braga, Pezzopane, Buratti, Morassut, Morgoni, Pellicani, Rotta.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: «Entro sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «Entro novanta giorni», ed è inserito, in fine, il seguente periodo: «Nell'ambito del piano di azione di cui al precedente periodo, per gli interventi di bonifica e risanamento ambientale e rigenerazione della Zona Falcata di Messina, è stanziato un contributo pari a 2 milioni per l'anno 2022, 3 milioni per l'anno 2023, 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026; all'assegnazione delle risorse, complessivamente pari a 20 milioni di euro, si provvede a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, mediante deliberazione CIPESS con la quale si individua, altresì, il soggetto attuatore.».
11.105. Siracusano.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. I titolari delle utenze o forniture asservite ad immobili inagibili a causa del sisma situati nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che inviano o hanno inviato, entro la data del 30 aprile 2022, al gestore del servizio idrico integrato e/o all'esercente la vendita di energia elettrica e gas richiesta di disattivazione, hanno diritto alla proroga della gratuità della disattivazione dell'utenza/fornitura asservita all'immobile inagibile. A seguito della ricostruzione del medesimo immobile e in relazione alle menzionate utenze/forniture, i soggetti interessati hanno diritto altresì a richiedere, fino al 31 dicembre 2024 la riattivazione gratuita del punto.
11.80. Patassini, D'Eramo, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: I soggetti di cui all'articoloPag. 369 32, comma 3, della legge 23 luglio 2009, n. 99, possono sottoscrivere i contratti di approvvigionamento all'estero di energia elettrica in tutti i mercati dei Paesi europei. Gli oneri di sistema connessi alla presente misura non possono in ogni caso superare annualmente l'ammontare medio di tali oneri, calcolato dalla data di istituzione della medesima misura fino a tutto il 2021.
*11.87. Trancassini, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli, Osnato.
*11.76. Patassini, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
*11.26. Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Nardi, Soverini, Zardini.
*11.98. Cattaneo, Squeri, Nevi, D'Attis, Paolo Russo, Torromino, Prestigiacomo, Calabria, Cannizzaro, Gentile.
*11.25. Fregolent, Del Barba, Marco Di Maio.
*11.42. Iezzi, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis All'articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, dopo il comma 5-quinquies è inserito il seguente:

   «5-sexies. Per gli interventi di metanizzazione ammessi al finanziamento di cui al presente articolo, il termine di presentazione degli atti di collaudo alle amministrazioni competenti è di 90 giorni dall'approvazione del collaudo da parte dell'amministrazione comunale.».

  4-ter All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 319, è inserito il seguente:

   «319-bis. Le risorse finanziarie di cui al comma 319 non ancora erogate sono assegnate alle regioni nel cui territorio ricadono i comuni o i consorzi di comuni beneficiari di finanziamento per la realizzazione delle reti urbane di distribuzione del gas metano ai sensi della delibera CIPE n. 5 del 28 gennaio 2015 e in base alla graduatoria vigente. Le competenze in materia di istruttoria tecnica, concessione dei finanziamenti e di erogazione delle risorse finanziarie ai comuni sono trasferite alle regioni, che approvano altresì l'aggiornamento dei cronoprogrammi dei progetti in attuazione dell'articolo 23, comma 4-bis, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, in base a un tempo massimo di realizzazione dei progetti di 42 mesi dall'approvazione del progetto esecutivo, prorogabile una sola volta. Il mancato rispetto dei tempi di realizzazione comporta la perdita del finanziamento per la parte dei lavori non completata nei termini. Le regioni possono utilizzare per l'attività di assistenza tecnica fino all'uno per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 319 non ancora erogate. Le regioni provvedono a inviare semestralmente al CIPESS e al Ministero della transizione ecologica una relazione sulla esecuzione del programma.».
11.115. Paolo Russo, Casciello.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. All'articolo 13, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante Statuto speciale per il Trentino-Alto-Adige, le parole: «31 dicembre 2023 ancorché scadute, sono prorogate di diritto», sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2024 o alla successiva data eventualmente individuata dallo Stato per analoghe concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sul territorio nazionale, sono prorogate di diritto, ancorché scadute».
  4-ter. Le modifiche di cui al comma 4-bis sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto-Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 Pag. 370agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni.
11.13. Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini, Schullian.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 59, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2025»;

   b) al comma 60, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2025».

  4-ter. All'articolo 16-ter, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: «da concludersi entro il 10 gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, al fine di consentire la cessazione dell'efficacia del servizio di maggior tutela a far data dal 1° gennaio 2025,».
11.63. Sut.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al fine di salvaguardare la produzione di energia idroelettrica e allo scopo sia di assicurare l'attuazione delle misure finalizzate a contrastare i cambiamenti climatici che di perseguire, entro il 2030, gli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), i contingenti di potenza di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 150 del 29 giugno 2016 sono incrementati delle quote di potenza allocata e non utilizzata di cui ai registri IDRO_RG2016 e IDRO_RR2016 (Tabelle C) in applicazione delle disposizioni di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 159 del 10 luglio 2012 – Supplemento Ordinario n. 143. Il Gestore dei servizi energetici entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto stabilisce i predetti incrementi e provvede a riformulare le relative graduatorie sulle base delle richieste già trasmesse ai sensi del predetto decreto del Ministero dello sviluppo economico 23 giugno 2016.
11.95. Caon.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al fine di consentire l'accesso delle aziende per i servizi alla persona nell'ambito del perimetro applicativo degli incentivi per efficientamento energetico e antisismico, con effetto a decorrere dagli interventi effettuati nell'anno 2022, alla lettera d-bis) del comma 9 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «dalle Aziende pubbliche di servizi alla persona e dagli enti di diritto pubblico derivanti dal riordino delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ai sensi del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207;». All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
11.96. Anna Lisa Baroni, D'Attis, Calabria, Paolo Russo.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per autotrazione, per il primo trimestre dell'anno 2022 è disposto il rinvio dei termini dei versamenti del contributo fissato trimestralmente dal Comitato Fondo bombole metano di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 7 giugno 1990, n. 145, e all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1991, n. 404.Pag. 371
  4-ter. I versamenti sospesi di cui al comma 4-bis, devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e di interessi, in 12 rate mensili, a decorrere dal 1° gennaio 2023.
  4-quater. Agli oneri derivanti dai commi 4-bis e 4-ter, valutati in 9 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11.73. Patassini, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Le misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore gas naturale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito con modificazioni, dalla legge 25 novembre 2021, n. 171, prorogate per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 dall'articolo 1, comma 506, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si interpretano nel senso che anche le somministrazioni di energia termica prodotta con impianti alimentati a gas naturale nell'ambito di un Contratto servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento per i consumi stimati o effettivi.
*11.86. Trancassini, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.
*11.99. Squeri, D'Attis, Calabria, Prestigiacomo, Paolo Russo, Torromino, Polidori.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Le misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore gas naturale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 2021, n. 171, prorogate per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 dall'articolo 1, comma 506, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si interpretano nel senso che anche le somministrazioni di energia termica prodotta con impianti alimentati a gas naturale sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento per i consumi stimati o effettivi.
**11.28. Gavino Manca, Nardi, Benamati, Bonomo, Soverini, Zardini.
**11.74. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
**11.100. Squeri, D'Attis, Calabria, Prestigiacomo, Paolo Russo, Torromino, Polidori.
**11.24. Moretto, Marco Di Maio, Del Barba.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 503, le parole: «primo trimestre» sono sostituite dalle seguenti: «primo quadrimestre»;

   b) al comma 504, le parole: «primo trimestre» sono sostituite dalle seguenti: «primo quadrimestre»;

   c) al comma 506, dopo le parole: «gennaio, febbraio e marzo», ovunque ricorrano, sono inserite le seguenti: «e aprile»;

   d) al comma 507, le parole: «primo trimestre» sono sostituite dalle seguenti: «primo quadrimestre» e le parole: «medesimo trimestre» sono sostituite dalle seguenti: «medesimo quadrimestre»;

   e) al comma 508, le parole: «primo trimestre», ovunque ricorrano, sono sostituitePag. 372 dalle seguenti: «primo quadrimestre».
11.46. Trizzino.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Fino alla data di pubblicazione delle procedure d'asta previste dai decreti di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 gli incentivi previsti dall'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, secondo le procedure e modalità definite dai commi da 954 a 957 della medesima legge, sono prorogati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il bando è pubblicato entro il 30 settembre 2022.
*11.72. Benvenuto, Lucchini, Badole, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Gastaldi.
*11.14. Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini, Schullian.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 1, comma 122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «ciascuno degli anni dal 2018 al 2024». All'onere derivante dal presente comma, pari a euro 100.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11.56. Zolezzi.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al comma 509 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 le parole: «a dieci mesi» sono sostituite dalle seguenti: «a dodici mesi» e le parole: «30 aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti: «al 30 giugno 2022».
11.60. Trizzino.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al comma 509 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «a dieci mesi» sono sostituite dalle seguenti: «a dodici mesi».
11.47. Trizzino.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al comma 509 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «30 aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti: «al 30 giugno 2022».
11.59. Trizzino.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, le parole: «entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto o dall'inizio della pratica», sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2022».
*11.41. Lucaselli, Prisco, Trancassini, Montaruli, Rampelli.
*11.90. Calabria, Sarro, Pella.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al fine di sostenere la continuità dell'esercizio delle attività imprenditoriali agricole garantendo il corretto impiego delle dotazioni meccaniche aziendali, la revisione delle macchine agricole di cui al decreto ministeriale 20 maggio 2015 come modificato dal decreto ministeriale 28 febbraio 2019 è prorogata secondo i seguenti termini:

   a) per i veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 1983: revisione a far data dall'anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto ministeriale 20 maggio 2015;

Pag. 373

   b) per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1995: revisione a far data dai due anni successivi alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto ministeriale 20 maggio 2015;

   c) per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2018: revisione a far data dai tre anni successivi alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto ministeriale 20 maggio 2015;

   d) per i veicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2019: revisione a far data dai quattro anni successivi alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto ministeriale 20 maggio 2015, secondo l'anno di immatricolazione.
**11.81. Caretta, Ciaburro, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.
**11.106. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.
**11.11. Schullian, Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini.
**11.5. Incerti, Cenni, Critelli, Avossa, Cappellani, Frailis.
**11.71. Donina, Rixi, Maccanti, Capitanio, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, dopo le parole: «in formato elettronico» sono aggiunte le seguenti: «salvo i casi di non allineamento dei sistemi informatici tra software privati e Vetinfo per cui è consentita una proroga al 30 aprile 2022».
*11.8. Incerti, Cenni, Critelli, Avossa, Cappellani, Frailis.
*11.109. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.
*11.84. Caretta, Ciaburro, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.
*11.70. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino, Iezzi, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*11.23. Gadda, Del Barba, Marco Di Maio.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. Per l'anno 2022, il termine per la comunicazione in via telematica all'Agenzia delle entrate dell'opzione per la cessione del credito a soggetti terzi, ovvero per il contributo sotto forma di sconto, di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e relativa alle spese sostenute nell'anno 2021, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, di cui all'articolo 119 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, è prorogato al 30 giugno 2022.
  5-ter. Le spese sostenute, a decorre dal 12 novembre 2021, per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni di cui al comma 1-ter dell'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono detraibili, sulla base dell'aliquota prevista in relazione agli interventi di cui al comma 2, del medesimo articolo 121.
  5-quater. In via sperimentale, per l'anno 2022 e solo per i centri storici, gli interventi di isolamento termico di cui all'articolo 119, comma 1, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono ammessi alla detrazione anche se realizzati sia per mezzo di materiali termoisolanti rigidi o granulari, sia per mezzo di materiali a base di elementi nanotecnologiciPag. 374 al carbonio, sia per mezzo di materiali biocompositi a base di canapa o argilla con emissività termica superiore a 0,90.
  5-quinquies. Al comma 1-ter dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono premesse le seguenti parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2022,».
11.88. Fragomeli, Nardi, Benamati, Boccia, Bonomo, Buratti, Gavino Manca, Sani, Soverini, Topo, Zardini.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Per l'anno 2022, il termine per la comunicazione in via telematica all'Agenzia delle entrate dell'opzione per la cessione del credito a soggetti terzi, ovvero per il contributo sotto forma di sconto, di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e relativa alle spese sostenute nell'anno 2021, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, di cui all'articolo 119 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, è prorogato al 30 giugno 2022.
11.30. Fragomeli, Nardi, Benamati, Boccia, Bonomo, Buratti, Ciagà, Gavino Manca, Sani, Soverini, Topo, Zardini.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono aggiunti i seguenti periodi: «Le finalità di cui all'articolo 20, comma 1, secondo periodo, si intendono vincolate a perseguire lo sviluppo delle attività economiche e produttive legate al mare e al litorale, incluse quelle turistiche, all'incremento dell'occupazione e della crescita nel settore della pesca professionale, a interventi di risanamento e miglioramento ambientale sul mare e sulla costa. Almeno il trenta per cento del valore dell'aliquota corrisposto è riservato a forme di indennizzo da destinare alle marinerie del territorio nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni. Nel riparto delle risorse, destinate a indennizzare le marinerie, si tiene conto anche della distanza tra le piattaforme dove si svolgono le ricerche e le coltivazioni e il porto di appartenenza dei beneficiari. La quota di indennizzo di cui ai precedenti periodi, destinata al settore della pesca, si calcola sull'aliquota di competenza regionale prima della erogazione in percentuale ai comuni beneficiari, ed è versata dalla regione direttamente alle marinerie aventi diritto, sulla base delle indicazioni delle organizzazioni e associazioni della pesca professionale dei territori interessati, già costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti i comuni in cui sono collocati i porti di appartenenza dei beneficiari e le rispettive Capitanerie di porto. Per ogni annualità, a decorrere dal 2014, i comuni rendicontano alla regione le modalità di impiego delle somme ricevute, al fine di verificare l'effettiva destinazione delle risorse alle finalità di cui ai precedenti periodi. Alle aliquote versate dai concessionari non si applica la disciplina degli aiuti di Stato».
11.113. Torromino, Cannizzaro, Maria Tripodi, Gentile.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. All'articolo 4-quinquies, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2019, n. 229, con il quale si istituisce il Programma sperimentale Mangiaplastica, le parole: «euro 5 milioni per l'anno 2022, euro 4 milioni per l'anno 2023 ed euro 2 milioni per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «euro 11 milioni per l'anno 2022». La variazione dello stanziamento per l'anno 2022 è finalizzata all'erogazione del contributo ai comuni beneficiari individuati a seguito della prima edizione del Programma sperimentale Mangiaplastica, conseguentemente la fase sperimentale del programma da ritenersi conclusa con il bando emanato nel 2021.
  5-ter. Il Ministro della transizione ecologica è autorizzato ad apportare le occorrentiPag. 375 modificazioni al decreto ministeriale 2 settembre 2021.
  5-quater. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11.37. Lucchini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. All'articolo 40-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «agli anni 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «agli anni 2020, 2021 e 2022».
  5-ter. La misura di cui al comma 5-bis si applica fino alla data di pubblicazione del decreto di incentivazione dei piccoli impianti a biogas previsti all'articolo 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
*11.21. Gadda, Marco Di Maio, Del Barba.
*11.82. Ciaburro, Caretta, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.
*11.15. Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini, Schullian.
*11.68. Molinari, Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino, Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Iezzi, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster.
*11.6. Cenni, Incerti, Critelli, Avossa, Cappellani, Frailis.
*11.107. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 1, comma 828, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «per l'anno 2022 a favore dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2022 a favore dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, i relativi costi trovano copertura nel fondo di cui al precedente comma 498».
11.3. Braga, Pezzopane, Buratti, Morassut, Morgoni, Pellicani, Rotta.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al fine di consentire per l'anno 2022 gli interventi di efficientamento energetico e di adeguamento antisismico nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nonché nelle zone sottoposte a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, mediante abbattimento e ricostruzione di edifici alieni alle tipologie costruttive di tali aree, al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come modificato dall'articolo 10 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera b), le parole: «e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42» sono sostituite dalle seguenti: «e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 3, lettere a) e d), nonché comma 4, lettere f) ed l), del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42». Nelle aree di pregio individuate ai sensi del secondo periodo del comma 1-ter dell'articolo 2-bis, in assenza dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati,Pag. 376 gli interventi di demolizione e ricostruzione con diversa sagoma e volumetria sono ammissibili, nel rispetto degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti nei casi in cui, con delibera comunale a seguito di asseverazione da parte di architetto firmatario, si accerti che l'immobile è di tipologia costruttiva diversa e successiva rispetto a quella dell'area in cui insiste;

   b) alla lettera d), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tali aree, in assenza dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, gli interventi di demolizione e ricostruzione con diversa sagoma e volumetria sono ammissibili, nel rispetto degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti nei casi in cui, con delibera comunale a seguito di asseverazione da parte di architetto firmatario, si accerti che l'immobile è di tipologia costruttiva diversa e successiva rispetto a quella dell'area in cui insiste.».
11.92. Caon, D'Attis, Calabria.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° luglio 2022, il titolare di ciascuna concessione di coltivazione, ivi comprese le produzioni ottenute in regime di permesso di ricerca, è tenuto a corrispondere annualmente allo Stato il valore di un'aliquota del prodotto della coltivazione pari al 20 per cento della quantità di idrocarburi liquidi estratti in terraferma, ivi compresi i pozzi che partono dalla terraferma, e pari al 14 per cento della quantità di idrocarburi liquidi estratti in mare, con eliminazione delle esenzioni di cui ai commi 3, 6, 6-bis, 7 e 7-bis del presente articolo e con esclusione della deducibilità delle royalties versate alle regioni»;

   b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

   «1-bis. Al fine di finanziare interventi di riconversione industriale e occupazionale, gli importi rivenienti dalle maggiorazioni di aliquota di cui al comma 1, sono destinati al Fondo denominato “Fondo per la transizione dei territori dove sono ubicate attività economiche legate al settore estrattivo” istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica.
   1-ter. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le procedure per l'utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 1-bis.»;

   c) al comma 7-ter, le parole: «Per i versamenti dovuti per gli anni dal 2020 al 2022», sono sostituite dalle seguenti: «Per i versamenti dovuti a decorrere dal 2020».
11.62. Cillis, Maraia.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Fino alla data di pubblicazione delle procedure d'asta previste dai decreti di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, gli incentivi previsti dall'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, secondo le procedure e modalità definite dai commi da 954 a 957 della medesima legge, sono prorogati per l'anno 2022 senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il bando è pubblicato entro il 30 settembre 2022.
11.27. Bonomo, Benamati, Gavino Manca, Nardi, Soverini, Zardini.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Il termine di cui all'articolo 119, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioniPag. 377 dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è prorogato fino al 31 dicembre 2023.
11.12. Pezzopane, Nardi, Braga, Buratti, Morassut, Morgoni, Pellicani, Rotta.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al fine di accelerare il percorso di crescita sostenibile del Paese in coerenza con gli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico, in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino all'approvazione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI) di cui all'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, i permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in essere, sia per aree in terraferma che in mare, sono sospesi, con conseguente interruzione di tutte le attività di prospezione e ricerca in corso di esecuzione, fermo restando l'obbligo di messa in sicurezza dei siti interessati dalle stesse attività. La sospensione si applica anche ai procedimenti amministrativi, ivi inclusi quelli di valutazione di impatto ambientale, relativi al conferimento di nuovi permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi e di nuove concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi.
11.48. Maraia, Sut.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Il comma 1 dell'articolo 37-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è sostituito dal seguente:

   «1. Al fine di prevenire la contaminazione del suolo dovuta all'utilizzo di alcuni tipi di correttivi nell'agricoltura, all'allegato 3, tabella 2.1 “Correttivi calcici e magnesiaci”, colonna 7 “Note” relative al numero 21 “Gesso di defecazione” e al numero 22 “Carbonato di calcio di defecazione”, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “Nel caso di utilizzo di fanghi di depurazione dovranno essere condotte analisi per la verifica di quanto previsto dal decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, per lotti omogenei di dimensioni non superiori alle sei mila tonnellate. Il produttore di gesso di defecazione da fanghi e di carbonato di defecazione ha l'obbligo di tenere tracciabilità dei componenti costituenti i lotti, conservata dal produttore per almeno tre anni”».
*11.61. Iezzi, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino, Viviani.
*11.97. Cattaneo, D'Attis.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. Al fine di garantire la continuità delle attività istituzionali e la programmazione degli interventi di bonifica entro 2 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro della cultura, sentite le regioni e le province autonome interessate, i seguenti consorzi sono trasformati in enti parco ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e sono riconosciuti parchi nazionali geominerari:

   a) Parco tecnologico e archeologico delle Colline Metallifere Grossetane, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 9 maggio 2002;

   b) Parco museo delle miniere dell'Amiata, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2002;

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   c) Parco unico minerario delle miniere di zolfo delle Marche e dell'Emilia-Romagna istituito con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 20 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 7 luglio 2005.

  5-ter. Agli enti parco di cui al comma 5-bis si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 9, commi da 12 a 15, 10, 11, ad eccezione del comma 3, da 12 a 16, 21, 29, 30 e 37 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni.
11.1. Sani.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. Il termine di emanazione del decreto del Ministro della transizione ecologica di cui di cui all'articolo 6-ter, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è stabilito alla data del 31 marzo 2022.
  5-ter. All'articolo 6-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) nella rubrica, le parole: «dell'alluminio» sono sostituite dalle seguenti: «del materiale»;

   b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1-bis. Le risorse del fondo cui al comma 1 sono destinate ad investimenti finalizzati al miglioramento delle tecnologie di selezione, ovvero sistemi Eddy Current Separators, al fine di prevedere il recupero e il riciclo del materiale piccolo e leggero o sottovaglio.».
11.51. Deiana.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 4, le parole: «30 giugno 2022», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022 e per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo. All'onere derivante dal presente comma valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2022, 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
11.79. Patassini, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, le parole: «da emanare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto» e le parole: «confermando altresì quanto previsto negli originari programmi di lavoro» sono soppresse e dopo le parole: «con salvezza degli atti e dei provvedimenti emanati» sono aggiunte le seguenti: «e comunque al massimo sino al 31 dicembre 2039, in connessione ai piani di investimento pluriennale programmati e agli ammortamenti degli impianti e degli investimenti effettuati, in corso e programmati previsti in tali piani di sviluppo e sulla base delle linee guida da adottarsi dalle regioni entro novanta giorni.».
*11.65. Potenti, Lucchini.
*11.89. Ceccanti, Ciampi, Cenni, Sani, Cantini, Di Giorgi, Buratti.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Fino alla data di pubblicazione delle procedure d'asta previste dai decreti di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo n. 199 del 2021 di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001, l'accesso Pag. 379agli incentivi previsti dall'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, secondo le procedure e modalità definite dai commi da 954 a 957 della medesima legge, come modificato dall'articolo 40-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 e successive modificazioni, è prorogato senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, limitatamente agli anni 2022 e 2023. Il bando è pubblicato entro il 30 settembre 2022.
11.116. Ruffino.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, dopo le parole: «legislazione vigente.» sono aggiunte le seguenti: «Limitatamente a quanto previsto dall'articolo 1, comma 9, lettera a), e dall'articolo 1, comma 10, lettere a) e b), del presente decreto, per le sole disposizioni riguardanti i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca, le amministrazioni e le autorità interessate provvedono agli adempimenti previsti entro il 31 dicembre 2023.».
11.36. Rotta.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 837, è inserito il seguente:

   «837-bis. Al fine di consentire un'adeguata politica di gestione delle specie ittiche alieutiche, fino al 31 dicembre 2023, non trova applicazione l'articolo 12, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, per le sole disposizioni riguardanti l'immissione in natura di specie non autoctone immesse in data antecedente all'applicazione del decreto direttoriale 2 aprile 2020.».
11.35. Rotta, Pezzopane, Braga, Buratti, Morassut, Morgoni, Pellicani.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 837, è inserito il seguente:

   «837-bis. Al fine di consentire un'adeguata politica di gestione delle specie ittiche alieutiche, fino al 31 dicembre 2023, non trova applicazione l'articolo 12, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, per le sole disposizioni riguardanti l'immissione in natura di specie non autoctone la cui immissione era autorizzata in data antecedente all'applicazione del decreto direttoriale 2 aprile 2020.».
11.40. Rotta, Pezzopane, Braga, Buratti, Morassut, Morgoni, Pellicani.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 40 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, di attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, la parola: «2023» è sostituita dalle seguenti: «2025 e comunque non prima di un anno dall'entrata in vigore del regolamento delegato di cui all'articolo 30, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.».
*11.77. Lucchini, Patassini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
*11.85. Foti, Prisco, Trancassini, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.
*11.102. Squeri, D'Attis, Calabria, Prestigiacomo, Paolo Russo, Torromino, Polidori.

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  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. A decorrere dall'anno 2023, al fine di adeguare la tassazione dei consumi energetici al principio «chi inquina paga» il testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, è abrogato. A copertura delle minori entrate di cui al precedente periodo, a decorrere dal medesimo anno le regioni possono prevedere un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, erogata dagli impianti di distribuzione ubicati nelle rispettive regioni, in misura compresa da tra 0,15 e 0,30 al litro.
11.94. Caon.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 61 le parole: «l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «ciascuno degli anni 2021 e 2022» ;

   b) al comma 62, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

  5-ter. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11.38. Lucchini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. In via sperimentale, per l'anno 2022 e solo per i centri storici, gli interventi di isolamento termico di cui all'articolo 119, comma 1, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono ammessi alla detrazione anche se realizzati sia per mezzo di materiali termoisolanti rigidi o granulari, sia per mezzo di materiali a base di elementi nanotecnologici al carbonio, sia per mezzo di materiali biocompositi a base di canapa o argilla con emissività termica superiore a 0,90.
11.33. Fragomeli, Nardi, Benamati, Boccia, Bonomo, Buratti, Gavino Manca, Sani, Soverini, Topo, Zardini.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 180, dopo il comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto il seguente comma:

   «3-bis. Le trasmissioni di informazioni di cui al precedente comma, ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, non si applicano relativamente a prodotti che possano mettere a rischio l'interesse essenziale della difesa e/o sicurezza nazionale».
11.117. Silli.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al comma 4-octies dell'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come modificato dall'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: «in scadenza nel 2020 e nel 2021 o in corso di rinnovo» sono sostituite dalle seguenti: «in scadenza nel 2020, nel 2021 e nel 2022 o in corso di rinnovo».
*11.22. Gadda, Marco Di Maio, Del Barba.
*11.108. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.
*11.83. Ciaburro, Caretta, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

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*11.7. Incerti, Cenni, Critelli, Avossa, Cappellani, Frailis.
*11.69. Liuni, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino, Iezzi, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Le spese sostenute, a decorre dal 12 novembre 2021, per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni di cui al comma 1-ter dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono detraibili, sulla base dell'aliquota prevista in relazione agli interventi di cui al comma 2 del medesimo articolo 121.
11.32. Fragomeli, Nardi, Benamati, Boccia, Bonomo, Buratti, Ciagà, Gavino Manca, Sani, Soverini, Topo, Zardini.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al fine di dare continuità agli investimenti del biogas agricolo e favorire lo sviluppo dell'economia circolare in ambito agricolo, all'articolo 40-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, 2021 e 2022».
*11.58. Cassese, Bilotti, Cadeddu, Cillis, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.
*11.101. Squeri, Nevi, Spena, D'Attis, Calabria, Prestigiacomo, Paolo Russo, Torromino, Polidori.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. La rideterminazione delle modalità di riscossione degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è effettuata entro due mesi dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
11.66. Davide Crippa, Sut.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 147, comma 2-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «1° luglio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2022»;

   b) al secondo periodo, le parole: «30 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
11.52. Daga, Maraia.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022» e dopo le parole: «è riconosciuto» sono aggiunte le seguenti: «previo stanziamento delle risorse derivanti dall'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza».
11.118. Baratto.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera d-bis) è aggiunta la seguente:

   «d-ter) dalle strutture sanitarie accreditate al Servizio sanitario nazionale e dalle scuole paritarie;».
11.34. Fragomeli, Boccia, Bonomo, Buratti, Ciagà, Sani, Topo.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Il termine per la presentazione da parte dei comuni dei progetti di rigenerazionePag. 382 urbana di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ai fini dell'assegnazione dei relativi contributi, è prorogato al 15 febbraio 2022.
11.114. Pella, Cattaneo.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300» sono inserite le seguenti: «nonché degli ambiti territoriali ottimali (ATO)».
11.50. Cancelleri.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, dopo le parole: «ad emissione nulla» sono inserite le seguenti: «e possibile utilizzo delle acque calde in piscine ludiche e natatorie».
11.57. Manzo.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: «31 dicembre 2021», sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023».
11.54. Martinciglio.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «31 dicembre 2021», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
*11.29. Gavino Manca, Nardi, Ubaldo Pagano, Benamati, Bonomo, Soverini, Zardini.
*11.43. Verini.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo le parole: «sottoposti a tutela ai sensi» sono inserite le seguenti: «della Parte seconda».
11.39. Lucchini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al comma 1-ter dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono premesse le seguenti parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2022,».
11.31. Fragomeli, Nardi, Benamati, Boccia, Bonomo, Buratti, Ciagà, Gavino Manca, Sani, Soverini, Topo, Zardini.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al comma 6 dell'articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole: «entro il termine di sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine di centoventi giorni».
11.49. Maraia, Sut.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al comma 1 dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».
*11.75. Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

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*11.91. Mazzetti, Mandelli.
*11.17. Fregolent, Del Barba, Marco Di Maio.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al comma 6-quater dell'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le parole: «entro il 1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 1° gennaio 2023».
11.45. Miceli.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Le entrate degli enti locali derivanti dall'alienazione di infrastrutture di rete e, in particolare, quelle relative alla distribuzione del gas, maturate nel corso del quinquennio 2021-2025, possono essere utilizzate per il rimborso degli eventuali oneri contrattuali, sia di parte corrente che di parte capitale, dovuti al gestore già incaricato dell'erogazione dei servizi, in conseguenza degli esiti della gara per l'assegnazione della gestione.
11.44. Miceli.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Misure temporanee per la raccolta e il trattamento dei RAEE del Raggruppamento 3 di cui all'Allegato 1 del decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185)

  1. Al fine di consentire la corretta raccolta e l'adeguato trattamento di talune categorie di RAEE e di promuovere pratiche virtuose di recupero dei rifiuti in un'ottica di economia circolare, nel rispetto degli obiettivi di cui alla Missione M2C1.1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché di prevenire infiltrazioni mafiose e traffici illeciti di rifiuti, per 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono adottate le seguenti misure straordinarie e temporanee per la gestione dei rifiuti del Raggruppamento 3 di cui all'Allegato 1 del decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185:

   a) il deposito temporaneo, di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb), e all'articolo 185-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché il deposito presso i centri di raccolta comunali di cui al decreto ministeriale 8 aprile 2008 e il deposito preliminare alla raccolta presso i distributori di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, fatte salve le disposizioni in materia di prevenzione incendi, sono consentiti fino ad un quantitativo massimo doppio;

   b) ai soggetti titolari di autorizzazione alla gestione rifiuti rilasciata ai sensi degli articoli 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e del titolo III-bis della parte II del medesimo decreto, per le operazioni di deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13), nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei piani di emergenza di cui all'articolo 26-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 1° dicembre 2018, è consentito l'aumento della capacità annua e istantanea di stoccaggio nel limite massimo dell'80 per cento, a condizione che detto limite rappresenti una modifica non sostanziale ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006. La disposizione si applica anche ai titolari di autorizzazione per l'effettuazione di operazioni di recupero ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ferme restando le quantità massime fissate dal decreto ministeriale 5 febbraio 1998 (Allegato 4), dal decreto ministeriale n. 161 del 12 giugno 2002 e dal decreto ministeriale n. 269 del 17 novembre 2005.

  2. Gli ampliamenti degli stoccaggi di rifiuti possono essere effettuati nelle medesime aree autorizzate, ovvero in aree interne al perimetro della ditta aventi i medesimi presidi ambientali e nel rispetto Pag. 384delle norme tecniche di stoccaggio relative alle caratteristiche del rifiuto.
  3. Le deroghe concesse allo stoccaggio di rifiuti di cui al comma 1, lettera b), non comportano un adeguamento delle garanzie finanziarie.
*11.01. Muroni, Fusacchia, Fioramonti, Cecconi, Lombardo.
*11.019. Cattaneo, D'Attis, Paolo Russo, Calabria, Tartaglione, Prestigiacomo, Mazzetti.
*11.03. Braga, Pezzopane, Buratti, Morassut, Morgoni, Pellicani, Rotta.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art 11-bis.
(Proroga di termini in materia di detrazioni fiscali per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad elettricità)

  1. All'articolo 16-ter, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
  2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 45 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
**11.02. Muroni, Fusacchia, Fioramonti, Cecconi, Lombardo.
**11.022. Porchietto, Squeri, Calabria, Milanato, Paolo Russo, Sarro, Tartaglione, Gentile, Cannizzaro, D'Attis, Prestigiacomo, Pella.
**11.014. Donina, Tombolato, Maccanti, Rixi, Capitanio, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Zanella, Zordan, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
**11.06. Ungaro, Del Barba, Marco Di Maio.
**11.07. Trano.
**11.08. Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Nardi, Soverini, Zardini.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis
(Proroghe in materia risparmio di risorse idriche)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 61, le parole: «l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «ciascuno degli anni 2021 e 2022»;

   b) al comma 62, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

  2. Per il «Fondo per il risparmio di risorse idriche» di cui al comma 61 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è prevista una dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della transizione ecologica per 20 milioni di euro per l'anno 2022.
11.04. Fiorini.

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  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Sistemi di qualificazione degli installatori)

  1. All'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «, alternativamente, alle lettere a), a-bis), b), o d) dell'articolo 4, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 4, comma 1»;

   b) il comma 1-bis è soppresso;

   c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. A decorrere dal 1° gennaio 2022, l'aggiornamento della qualifica professionale di cui al comma 1 si effettua ogni cinque anni, sulla base di corsi di formazione della durata non inferiore a 16 ore e nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'Allegato 4. Ai corsi di formazione avviati prima dell'entrata in vigore della presente legge di conversione si applicano le regole previgenti.».
*11.05. Marco Di Maio, Del Barba.
*11.027. D'Ettore.
*11.015. Patassini, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster.
*11.026. Gagliardi.
*11.024. Mandelli, Pella, Milanato, Cannizzaro.
*11.09. Dal Moro, Benamati, Sani.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Misure in materia di concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale)

  1. All'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3 le parole: «fino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020»;

   b) al comma 6 le parole: «siano in corso procedimenti penali» sono sostituire con le seguenti: «siano intervenute sentenze penali definitive»;

   c) al comma 7 le parole: «alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2020»;

   d) al comma 8 le parole: «15 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021» e le parole: «30 settembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2022».

  2. Al comma 7 dell'articolo 100 del medesimo decreto-legge n. 104 del 2020 le parole: «dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo» di cui alle lettere a) e b) si interpretano che, calcolato il 30 per cento sul complessivo dell'importo richiesto per il pagamento, si detraggono le somme eventualmente già versate a tale medesimo titolo; sono fatti salvi i pagamenti già eseguiti alla data di entrata in vigore del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, eventualmente eccedenti il 30 per cento.
11.010. Lucchini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Misure urgenti per la riqualificazione del «quartiere Bucaletto» di Potenza)

  1. Al fine di attuare, in via d'urgenza, la demolizione, la rimozione, lo smaltimento Pag. 386e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, il risanamento, la bonifica, la riqualificazione urbana e ambientale del quartiere «Bucaletto» del comune di Potenza, ove insistono moduli di legno, amianto e cemento, nonché il ricollocamento abitativo delle persone ivi residenti, entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, il prefetto di Potenza è nominato commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per l'espletamento delle attività necessarie. L'incarico del commissario straordinario è della durata di dodici mesi e può essere prorogata o rinnovata non oltre il 31 dicembre 2025. L'incarico è a titolo gratuito.
  2. Con il decreto del Presidente della Repubblica di nomina del commissario straordinario ai sensi del comma 1, si provvede alla definizione di una struttura di supporto per l'esercizio delle funzioni commissariali nei limiti di quanto previsto al comma 3, nonché ai relativi compiti.
  3. La struttura di supporto di cui al comma 2, posta alle dirette dipendenze del commissario straordinario, è composta da un contingente massimo di sette unità di personale non dirigenziale appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti dal commissario straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Detto personale è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima. Al personale della struttura è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri. La struttura cessa la sua attività alla scadenza dell'incarico del commissario. Gli oneri relativi al trattamento economico accessorio sono a carico esclusivo della contabilità speciale intestata al commissario straordinario ai sensi del comma 10.
  4. Per le attività strumentali agli interventi di demolizione e rigenerazione urbana, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture, il commissario straordinario può avvalersi, anche in qualità di soggetti attuatori, di uffici statali, nonché di società a totale capitale dello Stato e di società da esse controllate, di strutture del comune di Potenza e delle società controllate dal medesimo, nonché, previa intesa, degli uffici della regione Basilicata, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri, sulla base di appositi protocolli d'intesa nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  5. Il commissario straordinario, entro sessanta giorni dalla sua nomina, provvede, con propria ordinanza, ad indicare l'esatta perimetrazione dell'area interessata, anche ai fini della successiva individuazione delle strutture abitative da sottoporre a sgombero e demolizione, e alla predisposizione di un piano degli interventi previsti dal comma 1, da realizzare nei limiti delle risorse disponibili allo scopo.
  6. Il piano di cui al comma 5 deve indicare, ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i codici unici di progetto delle opere che si intendono realizzare ed il relativo cronoprogramma, in coerenza con il profilo di spesa autorizzato. Il monitoraggio degli interventi ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, è effettuato dal soggetto che svolge le funzioni di stazione appaltante. Il piano deve altresì stabilire i termini per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti, come desumibili dalle informazioni presenti nel sistema di monitoraggio in relazione all'approvazione della proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.Pag. 387
  7. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il commissario straordinario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Il commissario straordinario può assumere le funzioni di stazione appaltante, in applicazione all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
  8. Per la predisposizione del piano di cui al comma 5, il commissario acquisisce, in fase consultiva, le proposte del comune di Potenza, con le modalità e nei termini stabiliti dal commissario straordinario, e comunque entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta. Il commissario, in raccordo con le strutture competenti per le politiche abitative, effettua gli investimenti utili al ricollocamento abitativo delle persone residenti nell'area perimetrata, ivi incluso l'acquisto e il conferimento al patrimonio del comune di Potenza di immobili da destinare a unità abitative.
  9. Il piano di rigenerazione urbana delle aree di cui al comma 5, garantisce la piena compatibilità e il rispetto dei piani di evacuazione aggiornati a seguito della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 12 maggio 2014.
  10. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al commissario straordinario, nella quale confluiscono le risorse autorizzate dal comma 11 nonché le ulteriori risorse pubbliche all'uopo eventualmente destinate.
  11. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, saranno destinate le seguenti risorse finanziarie, già assegnate agli enti di competenza ovvero 33 milioni di euro, rinvenienti da programmi di intervento del «Piano Città» del comune di Potenza del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del «Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia» della Presidenza del Consiglio dei ministri, e dei Fondi strutturali europei della regione Basilicata «ITI-Sviluppo Urbano di Potenza» destinati alla costruzione di fabbricati in località Bucaletto. Inoltre sono destinati 24 milioni di euro per la definitiva riqualificazione del quartiere. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Agli oneri relativi alle spese di personale e di funzionamento della struttura pari a 0,10 milioni di euro per l'anno 2022 e 0,15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  12. In caso di mancato rispetto dei termini per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti stabiliti dal piano di cui al comma 5, le risorse sono revocate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle risultanze del monitoraggio di cui al comma 6, e sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
11.011. Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma.

Pag. 388

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Proroga dei termini previsti dal decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2015)

  1. Per le strutture sanitarie che hanno aderito al piano di adeguamento antincendio previsto dal decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2015 e che, per cause di forza maggiore dovute alle nuove condizioni legate al contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, e che siano impossibilitate a completare i lavori programmati entro le scadenze previste oltre la prima, sono prorogati di ulteriori due anni i termini di cui:

   a) all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), per le attività in regola con gli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b);

   b) all'articolo 2, comma 2, lettere c) e d), per le attività in regola con gli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b).

  2. Per le strutture sanitarie che hanno aderito al piano di adeguamento antincendio previsto dal decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2015 e che, per cause di forza maggiore dovute alle nuove condizioni legate al contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, e che siano impossibilitate a completare i lavori programmati entro le scadenze previste oltre la prima, sono prorogati di tre anni i termini di cui:

   a) all'articolo 2, comma 1, lettera e), per le attività in regola con gli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b);

   b) all'articolo 2, comma 2, lettera e), per le attività in regola con gli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b).

  3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli enti e i privati responsabili delle strutture di cui al presente articolo, individuate nelle categorie B e C ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, possono richiedere al comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio, la valutazione del progetto, di cui all'articolo 3 del medesimo decreto, anche alla luce delle possibilità introdotte dal decreto del Ministro dell'interno del 19 marzo 2021, relativo al completo adeguamento dell'attività e che recepisce le variazioni intercorse alle strutture e agli impianti per fronteggiare le esigenze legate al contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.
11.012. Cavandoli, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Proroga termini scadenza concessioni idroelettriche)

  1. All'articolo 13, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige le parole: «31 dicembre 2023, ancorché scadute, sono prorogate di diritto» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2024 o alla successiva data eventualmente individuata dallo Stato per analoghe concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sul territorio nazionale, sono prorogate di diritto, ancorché scadute,».
  2. Le modifiche di cui al comma 1 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale Pag. 389per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni.
11.013. Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Sutto.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Misure per incrementare la raccolta differenziata)

  1. All'articolo 205, comma 6-quater, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le parole: «entro il 1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 1° gennaio 2023».
*11.016. Lucchini, Patassini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
*11.018. Pella, Sarro, Calabria, Milanato.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Misure urgenti a sostegno della produzione di energia idroelettrica)

  1. Al fine di salvaguardare la produzione di energia idroelettrica ed allo scopo sia di assicurare l'attuazione delle misure finalizzate a contrastare i cambiamenti climatici che di perseguire, entro il 2030, gli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), gli impianti iscritti in posizione tale da non rientrare nel contingente di potenza previsto per il registro IDRO_RG2016 (Tabella C) di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 150 del 29 giugno 2016, possono accedere agli incentivi previsti dal suddetto decreto, mediante utilizzo degli 89,00 MW esclusi dagli incentivi di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 159 del 10 luglio 2012 – Supplemento Ordinario n. 143.
  2. Analogamente gli interventi di rifacimenti iscritti in posizione tale da non rientrare nel contingente di potenza previsto per il registro dedicato IDRO RR2016 di cui al decreto ministeriale 23 giugno 2016 possono accedere agli incentivi previsti dal suddetto decreto, mediante utilizzo dei 36,00 MW esclusi dagli incentivi di cui al decreto ministeriale 6 luglio 2012.
  3. L'ammissione agli incentivi avverrà a condizione che l'impianto sia in possesso del titolo autorizzativo e del titolo concessorio entrambi validi ed efficaci nonché dell'attestazione di cui all'articolo 4 comma 9 del decreto 23 giugno 2016; i termini per l'entrata in esercizio dell'impianto, anche a seguito dell'intervento di rifacimento, di cui agli articoli 11, comma 1, e 17, comma 5, del decreto ministeriale 23 giugno 2016, decorreranno dalla data di pubblicazione della graduatoria aggiornata.
  4. Tale disciplina trova applicazione anche per gli impianti e gli interventi di rifacimento che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, risultano essere in esercizio o in fase di realizzazione.
  5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano agli impianti o interventi di rifacimento che hanno presentato domanda di iscrizione ai registri di cui al decreto ministeriale 4 luglio 2019 e che dovessero risultare iscritti in posizione utile nelle relative graduatorie.
  6. Agli impianti iscritti in posizione utile vengono applicate le tariffe incentivanti riportate nella seguente tabella, risultanti dalla riduzione del 20 per cento delle tariffe indicate nell'allegato 1 del decreto ministeriale 23 giugno 2016:

Pag. 390

Fonte rinnovabile

Tipologia

Potenza

Vita utile
degli impianti

Tariffa

Idraulica

Ad acqua fluente

1<P<250

20

168

250<P<500

20

156

500<P<1000

20

120

1000<P<5000

25

100

A bacino o
a serbatoio

1<P<5000

25

80,8

  7. Per gli interventi di rifacimento il livello di incentivazione spettante è determinato applicando le condizioni e le modalità indicate in Allegato 2 del decreto ministeriale 6 luglio 2012 ai valori delle tariffe incentivanti per i nuovi impianti stabilite nella tabella di cui al comma 6.
11.017. Patassini, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale liquefatto imprese che svolgono attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto)

  1. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di incentivare il processo di efficientamento energetico nel settore trasporto merci, alle, a decorrere dal 1° gennaio 2022 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento del costo di acquisto al netto dell'imposta sul valore aggiunto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e al suddetto credito non si applica il limite previsto dall'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 25 milioni euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
11.020. Cattaneo, D'Attis.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Proroga adozione del PiTESAI e misure per l'incremento della produzione nazionale di gas naturale)

  1. Il termine per l'adozione del Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee (PiTESAI) di cui al comma 1 dell'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, è differito al 30 settembre 2022. Nelle more dell'attuazione del suddetto piano, al fine di contenere l'aumento dei prezzi dei settori elettrico e del gas, mediante incremento della produzione nazionale di gas naturale i soggetti titolari concessioniPag. 391 di coltivazione di idrocarburi gassosi in essere, nonché i soggetti che alla data del 13 febbraio 2019 avevano presentato istanza di proroga e quelli per i quali i titoli concessori siano scaduti a decorrere della medesima data, sono autorizzati ad incrementare la propria produzione sino alla quota massima consentita dalle misure di sicurezza relative a ciascun impianto. Le suddette attività sono considerate di pubblica utilità ai sensi l'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. In sede di predisposizione del PiTESAI si tiene comunque conto delle necessità di sicurezza e stabilità dell'approvvigionamento energetico nazionale. Dal 1° gennaio 2022 e sino al termine del periodo di emergenza negli approvvigionamenti, da stabilirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, le concessioni scadute o in scadenza si intendono prorogate e la produzione nazionale di gas naturale è immessa al consumo esclusivamente sul territorio dello Stato. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, sono definiti i criteri per l'utilizzo e la valorizzazione della risorsa.
11.021. Squeri, Barelli, Calabria, Milanato, Paolo Russo, Sarro, Tartaglione, Gentile, Cannizzaro, D'Attis, Prestigiacomo, Pella, Torromino, Porchietto, Polidori, Giacometto.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis
(Proroga di termini ed altre disposizioni in materia di economia circolare)

  1. All'articolo 1, comma 831, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023».
  2. Al fine di promuovere la diffusione di pratiche ecologiche nella fase di produzione del biogas e ridurre l'uso di fertilizzanti chimici, aumentare l'approvvigionamento di materia organica nei suoli e limitare i costi di produzione, i Piani di utilizzazione agronomica prevedono la sostituzione dei fertilizzanti chimici di sintesi con il digestato equiparato di cui al comma 3.
  3. All'articolo 52 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2-bis, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il digestato di cui al presente comma è considerato equiparato quando è ottenuto dalla digestione anaerobica di sostanze e materiali di cui agli articoli 22 e 24 del decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016 in ingresso in impianti di produzione di biogas e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, impiegato secondo modalità a bassa emissività e ad alta efficienza di riciclo dei nutrienti. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della transizione ecologica sono definite le caratteristiche e le modalità di impiego del digestato equiparato.»;

   b) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

   «2-bis.1. Il decreto di cui al comma 2-bis deve tener conto dei seguenti criteri direttivi:

   a) prevedere che per quanto attiene agli effetti fertilizzanti e all'efficienza di uso la percentuale di azoto ammoniacale su azoto totale sia almeno il 65 per cento; che il livello di efficienza di impiego del digestato equiparato sia almeno l'80 per cento rispetto alle condizioni di utilizzo; che vi sia un'idonea copertura dei contenitori di stoccaggio della frazione liquida ottenuta dalla separazione; che sia prevista una distribuzione in campo con sistemi a bassa emissività e l'utilizzo di sistemi di tracciabilità della distribuzione con sistemi GPS;

   b) prevedere, al fine di risanare le zone vulnerabili dall'inquinamento da nitrati, che la quantità di azoto da apporto Pag. 392del digestato equiparato non deve, in ogni caso, superare il fabbisogno di azoto ammesso per la coltura;

   c) prevedere che l'utilizzazione agronomica del digestato equiparato sia subordinata all'esecuzione di almeno due analisi chimiche che dimostrino il rispetto delle caratteristiche dichiarate, da trasmettere, a cura dell'interessato, alla competente autorità regionale o provinciale.».

  4. Il comma 527 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è abrogato.
11.023. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

  1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è sostituita dalla seguente:

   «d) “interventi di ristrutturazione edilizia”, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. L'intervento può prevedere altresì, nei casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli edifici sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli costruiti prima del 1967 e ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria».
11.025. Tartaglione.

ART. 12.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 100, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: «per l'anno 2021» sono inserite le seguenti: «e per l'anno 2022»;

   b) al comma 4, le parole: «entro sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2022».

  1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, Pag. 393comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
12.13. Frassini, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. All'articolo 29-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, relativo alla concessione di buoni per l'acquisto di servizi termali, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «In considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica in atto, i buoni emessi e non fruiti alla data del giorno successivo dell'entrata in vigore del presente decreto sono validi per ulteriori centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. L'ente termale, previa emissione della relativa fattura, può chiedere il rimborso del valore del buono fruito dall'utente non oltre centoventi giorni dal termine dell'erogazione dei servizi termali».
12.20. Ianaro, Lorefice, D'Arrando.

  Al comma 2, sostituire le parole da: è inserito il seguente fino alla fine del comma con le seguenti: sono inseriti i seguenti: «L'ente termale, previa emissione della relativa fattura, può chiedere il rimborso del valore del buono fruito dall'utente non oltre centoventi giorni dal termine dell'erogazione dei servizi termali. In considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica in atto, i buoni emessi e non fruiti alla data dell'8 gennaio 2022, sono validi per ulteriori centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».
12.1. Ceccanti.

  Al comma 2, dopo le parole: dell'erogazione dei servizi termali., aggiungere il seguente periodo: In considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica in atto, i buoni emessi e non fruiti alla data dell'8 gennaio 2022 sono validi per ulteriori centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
*12.6. Zardini, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Nardi, Soverini.
*12.14. Lorenzin.
*12.10. Bitonci, Patassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
*12.29. Mazzetti, Pella, Cattaneo.
*12.2. Fiorini.
*12.4. Moretto, Marco Di Maio, Del Barba.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. In considerazione del protrarsi dell'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, al fine di sostenere le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, nel limite di 50 milioni di euro per l'anno 2022 e di 50 milioni per l'anno 2023, al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, le parole: «fino al 31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 aprile 2022»;

   b) all'articolo 122, comma 1, dopo le parole: «intermediari finanziari.» sono aggiunte le seguenti: «Il termine di cui al primo periodo è prorogato, per i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui all'articolo 28 del presente decreto-legge, al 30 giugno 2022.».

  2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo Pag. 394di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
12.19. Masi, Faro, Orrico, Serritella, Elisa Tripodi, De Carlo, Manzo, Di Lauro, Iorio, Sut, Giarrizzo, Perconti, Palmisano.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. In ragione del perdurare dell'emergenza dovuta alla situazione epidemiologica conseguente alla diffusione pandemica del virus SARS-CoV-2, al fine di sostenere le imprese che operano nel settore del turismo anche attraverso l'incentivazione dei flussi turistici, all'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 1 le parole: «2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «2020, 2021 e 2022» e le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;

   b) al comma 5-bis le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2022».

  2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022 e a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
12.17. Palmisano, Masi, Orrico, Serritella, Elisa Tripodi, De Carlo, Manzo, Di Lauro, Iorio, Sut, Giarrizzo, Perconti.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. All'articolo 1, comma 21, legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «funzionali allo specifico processo produttivo» sono inserite le seguenti: «, compresi i manufatti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, installati nelle strutture ricettive all'aperto previamente autorizzate.».
  2-ter. Il valore della rendita catastale della piazzola di sosta attrezzata per i manufatti previsti all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, viene maggiorata del 20 per cento rispetto al valore unitario della piazzola di sosta non attrezzata.
12.24. Calabria.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. I trabocchi, compresi quelli da molo, i caliacenti e i bilancini esistenti sulla costa e sui porti, qualora tutelati o valorizzati da leggi regionali, sono esclusi dalla procedura di selezione prevista dall'articolo 12 della direttiva n. 123 del 2006 e dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 59 del 2010 come espressione di valori sociali, culturali, estetici, tecnologici tipici e paesaggistici degli stessi. Per i trabocchi trova applicazione il regime derogatorio ammesso nel considerando n. 40 della direttiva n. 123 del 2006, sussistendo motivi imperativi d'interesse generale e di necessità dettati dal regime di tutela, salvaguardia e conservazione della specificità e dell'esiguo numero dei trabocchi esistenti, con il divieto di nuove costruzioni, idoneo a garantire che la realizzazione dell'obiettivo perseguito non vada oltre quanto necessario al raggiungimento dello stesso, rappresentato dalla tutela e valorizzazione della specificità dei manufatti, tipici e caratterizzanti l'identità dei luoghi e dell'ingegno locale, come espressione di antichi valori sociali e culturali, con finalità di conservazione del patrimonio nazionale storico e tradizionale.
12.16. Colletti, Forciniti, Trano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 Pag. 395luglio 2021, n. 106, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

   «4-bis. Possono accedere ai contributi di cui al comma 1 anche i lavoratori autonomi professionisti titolari di partita IVA che operano nei medesimi settori del wedding, dell'intrattenimento, dell'organizzazione di feste e cerimonie e dell'Hotellerie-Restaurant-Catering (HORECA).
   4-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del comma 4-bis, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 e tenendo altresì conto della differenza tra il fatturato annuale del 2020 e il fatturato annuale del 2019.».
12.7. Fassina, Fornaro.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti nuovi criteri e modalità attuative per l'utilizzo delle risorse tornate nelle disponibilità del fondo ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 1° luglio 2021, tenendo conto delle criticità registrate in fase di prima attuazione del decreto stesso.».
12.23. Manzo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. A partire dall'anno 2022, il valore della rendita catastale della piazzola di sosta attrezzata per i manufatti previsti all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, viene maggiorata del 20 per cento rispetto al valore unitario della piazzola di sosta non attrezzata. Ai sensi del secondo periodo dell'articolo 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i manufatti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono da considerarsi attrezzature se installati nelle strutture ricettive all'aperto previamente autorizzate.
12.27. Squeri, D'Attis.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. In ragione del perdurare dell'emergenza dovuta alla situazione epidemiologica conseguente alla diffusione pandemica del virus SARS-CoV-2, al fine di sostenere le imprese che operano nel settore del turismo, anche attraverso l'incentivazione dei flussi turistici, all'articolo 176, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «2020, 2021 e 2022» e le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022.».
12.21. Masi, Faro, Orrico, Serritella, Elisa Tripodi, De Carlo, Manzo, Di Lauro, Iorio, Sut, Giarrizzo, Perconti, Palmisano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 30 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, dopo il comma 11-ter è inserito il seguente:

   «11-ter.1. Al fine di tutelare l'occupazione e di consentire l'uscita delle imprese dalla difficile situazione di eccezionale crisi economica dovuta agli effetti della pandemia da COVID-19, la durata delle concessioni e delle locazioni ad uso commerciale, previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, e in scadenza entro il 31 Pag. 396dicembre 2021 è prorogata in via eccezionale al 31 dicembre 2024.».
12.28. Pella, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «ventiquattro mesi», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «trentasei mesi»;

   b) al comma 12, le parole: «31 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2022».
*12.12. Frassini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
*12.25. Pella, Sarro, Calabria, Milanato.
*12.15. Trancassini, Prisco, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 28 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Un'indennità pari a 1.000 euro, ovvero un'indennità forfettaria di euro 2.400, è riconosciuta per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 agli operatori commerciali su aree pubbliche.».
12.9. Rampelli, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 706, le parole: «31 marzo 2022» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2022»;

   b) al comma 707, le parole: «82,5 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite con le seguenti: «330 milioni di euro per l'anno 2021».
12.8. Rampelli, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole: «entro il 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2022».
12.18. D'Ippolito.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 176, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «15 settembre 2022».
12.5. Marco Di Maio, Del Barba.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 176, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».
*12.11. Frassini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
*12.26. Pella, Sarro, Calabria, Milanato.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al comma 4-bis dell'articolo 30 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge Pag. 39721 maggio 2021, n. 69, le parole: «24 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «30 mesi».
12.22. Faro, Serritella.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Il termine per la cessione dei crediti d'imposta riconosciuti dai provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 ai canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda delle imprese turistico-ricettive è prorogato al 31 dicembre 2022.
  2-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative della disposizione di cui al precedente comma 2-bis da effettuarsi in via telematica.
12.3. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Proroga di termini in materia credito d'imposta manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia)

  1. Nel limite delle risorse già stanziate dall'articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dall'articolo 1, comma 300, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dall'articolo 12-bis, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, il credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle spese di cui al comma 12-ter, fino ad un massimo di 60.000 euro, inerenti la partecipazione di imprese di qualsiasi dimensione a manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia, si applica anche agli anni 2022 e 2023. È abrogato il comma 4 dell'articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.
  2. Sono oggetto del credito di imposta di cui dall'articolo 12-bis, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, per gli anni 2022-2023 le spese inerenti a: 1) affitto spazi espositivi, ivi comprese le tasse iscrizione e assicurazione; 2) allestimento tutto compreso, inclusa progettazione; 3) pulizia; 4) trasporto campionari per fiera, assicurazioni, facchinaggio; 5) stoccaggio prodotti e materiali; 6) noleggio impianti audio-video e strumentazione varia; 7) hostess e interpreti; 8) servizi di ristorazione; 9) pubblicità, promozione e comunicazione, brochure, poster, cartelloni, flyer, cataloghi, listini, video, multimedia per la fiera.
  3. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le spese ammissibili ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, le procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e di revoca del beneficio e le modalità di restituzione del credito d'imposta indebitamente fruito.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
12.01. Fiorini.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  1. I datori di lavoro di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, Pag. 398n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza al 31 dicembre 2021, domanda di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di quattordici settimane nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2022, secondo le modalità previste all'articolo 11 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale.
*12.02. Moschioni, Durigon, Boniardi, Murelli, Giaccone, Bitonci, Frassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Micheli, Andreuzza, Binelli, Galli, Colla.
*12.08. Zucconi, Trancassini, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  1. All'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti nuovi criteri e modalità attuative per l'utilizzo delle risorse tornate nelle disponibilità del fondo ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 1° luglio 2021, tenendo conto delle criticità registrate in fase di prima attuazione del decreto stesso.».
**12.03. Lucchini, Bitonci, Frassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Micheli, Andreuzza, Binelli, Galli, Colla.
**12.010. Zucconi, Trancassini, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Proroga moratoria per le PMI e misure per il sostegno alla liquidità delle imprese)

  1. All'articolo 13 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «31 dicembre 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2022».
  2. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «15 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022» e le parole: «31 dicembre 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
  3. La proroga di cui al comma precedente è riferita anche alla quota interessi.
*12.04. Bitonci, Gusmeroli, Frassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
*12.07. Zucconi, Trancassini, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.
*12.013. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

Pag. 399

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19:

   a) all'ultimo periodo dell'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «fino al 31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2022»;

   b) alle imprese turistico-ricettive è riconosciuto un credito d'imposta di importo pari all'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dovuta per il secondo semestre 2021 e per il primo semestre 2022 in relazione agli immobili e alle relative pertinenze in cui le imprese stesse esercitano la propria attività; i beneficiari di tale credito d'imposta possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso credito ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

   c) il credito d'imposta di cui alla lettera a) non è cumulabile con il credito d'imposta di cui alla lettera b) e viceversa.

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 380 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
12.05. Gusmeroli, Bitonci, Frassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Proroga del credito di imposta affitti e dell'esonero Imu)

  1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19:

   a) all'ultimo periodo dell'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «fino al 31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2022»;

   b) alle imprese turistico-ricettive è riconosciuto un credito d'imposta di importo pari all'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dovuta per il secondo semestre 2021 e per il primo semestre 2022 in relazione agli immobili e alle relative pertinenze in cui le imprese stesse esercitano la propria attività; i beneficiari di tale credito d'imposta possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso credito ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosiPag. 400 dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

   c) il credito d'imposta di cui alla lettera a) non è cumulabile con il credito d'imposta di cui alla lettera b) e viceversa.
*12.09. Zucconi, Trancassini, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.
*12.015. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  1. Le disposizioni in materia di esonero di cui al comma 5 dell'articolo 9-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022 e si applicano anche alle imprese turistico-ricettive.
12.06. Zucconi, Trancassini, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di ippodromi)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 870, le parole: «di recente apertura» sono soppresse;

   b) al comma 871, le parole: «aperti nel 2021» sono soppresse.
12.012. Ascari, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Proroga in materia di trattamenti di integrazione salariale)

  1. I datori di lavoro di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza al 31 dicembre 2021, domanda di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di quattordici settimane nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2022, secondo le modalità previste all'articolo 11 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale.
12.014. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Proroga di operatività del bonus terme)

  1. All'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, Pag. 401n. 126, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti nuovi criteri e modalità attuative per l'utilizzo delle risorse tornate nelle disponibilità del fondo ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 1° luglio 2021, tenendo conto delle criticità registrate in fase di prima attuazione del decreto stesso.».
12.016. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Proroga in materia di prevenzione incendi)

  1. All'articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

   «i) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2023, previa presentazione al Comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2022, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2022.».
*12.017. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
*12.011. Zucconi, Trancassini, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  1. Le disposizioni dei commi 2, 4 e 5 dell'articolo 9-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e successive modifiche e integrazioni, sono prorogate sino al 31 dicembre 2022 e si applicano anche alle imprese turistico-ricettive.
  2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2022. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2022. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato.
12.018. Di Muro, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

Pag. 402

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Proroga semplificazione autorizzazioni concessione suolo pubblico)

  1. A far data dal 1° aprile 2022 e fino al 31 dicembre 2022, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
  2. A far data dal 1° aprile 2022 e comunque non oltre il 31 dicembre 2022, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo precedente è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
12.020. Manzo, Faro.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Proroga termini in materia di canoni demaniali marittimi)

  1. All'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al secondo periodo, le parole: «Per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2021 e 2022»;

   b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2022 per le attività di pesca e acquacoltura l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime non può essere superiore a euro 1.500.».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 15 milioni a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
12.021. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino, Potenti, Rixi, Iezzi, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Morrone, Raffaelli.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Proroga dei rapporti concessori relativi agli impianti sportivi pubblici)

  1. Al comma 2, primo periodo, dell'articolo 216 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «comunque non superiore a ulteriori tre anni» sono sostituite dalle parole: «comunque non inferiore a ulteriori cinque anni e non superiore a ulteriori dieci anni».
  2. All'articolo 100, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di sostenere le FederazioniPag. 403 sportive nazionali Enti di promozione sportiva e discipline associate, associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD o SSD), colpite dall'emergenza epidemiologica COVID-19, le concessioni a tali soggetti degli impianti sportivi su terreni demaniali o comunali, che siano in attesa di rinnovo o scadute ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2021, sono prorogate fino al 31 dicembre 2025 ovvero di ulteriori 5 anni se in scadenza dopo la data del 31 dicembre 2021, allo scopo di consentire il riequilibrio economico-finanziario delle associazioni stesse.».
  3. Per l'anno 2022 il fine di sostenere le associazioni e le società sportive dilettantistiche (ASD o SSD), la cui attività è stata interrotta o limitata a causa delle misure di contenimento sanitario, gli importi dovuti, siano essi derivanti da canoni concessori, da corresponsione di indennità di occupazione o a qualsiasi altro titolo, sono ulteriormente ridotti in misura del 50 per cento. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti le misure di ristoro degli enti concedenti, sulla base delle esigenze da questi prospettate, nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2022.
  4. Agli oneri derivante dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
12.022. Barelli, Calabria, Milanato, Paolo Russo, Sarro, Tartaglione, Gentile, Cannizzaro, D'Attis, Prestigiacomo, Pella, Squeri, Torromino, Porchietto, Polidori, Giacometto.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Misure di sostegno finanziario alle imprese operanti nel comparto turistico)

  1. Limitatamente alle imprese operanti nel comparto turistico, le misure di sostegno previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogate, limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile, fino alla data del 31 dicembre 2022.

  Conseguentemente sono prorogati, fino alla stessa data del 31 dicembre 2022, i termini di cui all'articolo 56, commi 6 e 8.
12.023. D'Attis, Pella.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Proroga decontribuzione per alberghi e imprese turistico-ricettive)

  1. All'articolo 43 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Ai datori di lavoro privati del settore alberghi e delle imprese turistico-ricettive a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2022, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Inail. L'esonero è riparametrato e applicato su base mensile».

   b) al comma 2, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022»;

Pag. 404

   c) al comma 4, le parole: «nel limite di minori entrate contributive pari a 770,9 milioni di euro per l'anno 2021 e a 0,1 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di minori entrate contributive pari a 257 milioni di euro per l'anno 2022 e a 0,03 milioni di euro per l'anno 2024»;

   d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

   «6. Alle minori entrate derivanti dai commi da 1 a 5, pari a 257 milioni di euro per l'anno 2022 e valutate in 32,4 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 257 milioni di euro per l'anno 2022 e a 32,4 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
12.024. Della Frera, Rizzone, Ripani, Scanu.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Proroga decontribuzione per turismo, terme, commercio, settore creativo, culturale e dello spettacolo)

  1. All'articolo 43 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «entro il 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2022»;

   b) al comma 2, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022»;

   c) al comma 4, le parole: «nel limite di minori entrate contributive pari a 770,9 milioni di euro per l'anno 2021 e a 0,1 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di minori entrate contributive pari a 770,9 milioni di euro per l'anno 2022 e a 0,1 milioni di euro per l'anno 2024».

   d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

   «6. Alle minori entrate derivanti dai commi da 1 a 5, pari a 770,9 milioni di euro per l'anno 2022 e valutate in 97,1 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 770,9 milioni di euro per l'anno 2022 e a 97,1 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
12.025. Della Frera, Rizzone, Ripani, Scanu.

ART. 13.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, sono premesse le seguenti parole: «A partire dal 30 marzo 2022», nonché dopo le parole: «nonché su richiesta del Ministero della transizione ecologica agli interventi di bonifica dei siti contaminati di interesse nazionale» sono aggiunte le seguenti: «e alle misure di prevenzione e per il ripristino ambientale conformi all'Allegato 3 alla parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».
13.4. Rotta, Pezzopane, Braga, Buratti, Morassut, Morgoni, Pellicani.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, i contratti di lavoro subordinato del personale dipendente dei Comuni, con popolazione inferiore a 100.000 abitanti, interessati dagli interventi di cui al decreto ministeriale 7 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° febbraio 2021, n. 26, sono prorogati fino al 31 dicembre 2026. I comuni di cui al primo periodo sono altresì autorizzati ad assumere personale a tempo determinato con contratti aventi scadenza non superiore al Pag. 40531 dicembre 2026. Le amministrazioni interessate provvedono ai sensi del presente comma con l'utilizzo delle risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
13.14. Iezzi, Badole, Rixi, Frassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster, Cavandoli, Cantalamessa, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 21, è aggiunto il seguente:

   «21-bis. Con decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Commissario nominato ai sensi del comma 13 indica, tra le opere la cui conferenza dei servizi di cui ai commi 3 e 16 si sia conclusa entro il 30 settembre 2021, quelle previste dal decreto di cui al comma 21 che, in quanto non indispensabili al regolare svolgimento degli eventi sportivi e comunque necessarie ai territori interessati, possono essere ultimate entro il 31 dicembre 2025».
*13.3. Buratti.
*13.9. Zolezzi.
*13.25. Pella.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al comma 1-quater dell'articolo 94 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «anno 2020» sono sostitute dalle seguenti: «anno 2022». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
13.15. Zanella, Capitanio, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 1, comma 564, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da trasferire, direttamente, su apposita contabilità speciale allo stesso intestata.»
13.5. Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Fino al termine della durata dello stato di emergenza, il Commissario Straordinario del Governo, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ai fini dell'esercizio delle competenze attribuite dall'articolo 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è autorizzato alla nomina, con validità fino al 31 dicembre 2025, di un numero non superiore a otto esperti, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 9 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, per il supporto ai procedimenti amministrativi di attuazione degli interventi previsti dal Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza nei territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. Ai costi relativi, il Commissario straordinario provvede con le risorse previste per le spese di funzionamento dall'articolo 43-bis, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.Pag. 406
  4-ter. Fino al termine della proroga dello stato di emergenza, il Commissario Straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è autorizzato alla delega di funzioni attuative degli interventi di ricostruzione ai sub-commissari nominati ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
  4-quater. All'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 1-quinquies sono aggiunti i seguenti:

   «1-sexies. Fino al termine della proroga dello stato di emergenza, al fine di accelerare il processo di ricostruzione e per far fronte alle impellenti esigenze legate ai compiti e funzioni istituzionali, il Commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e gli uffici speciali per la ricostruzione post-sisma 2016 possono, in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, ed incarichi dirigenziali e direttivi a soggetti già lavoratori privati o pubblici con professionalità amministrativa, contabile o tecnica, collocati in quiescenza. La durata degli incarichi non può essere superiore ad un anno e comunque non oltre il termine della gestione straordinaria. Agli incarichi conferiti ai sensi della presente disposizione non si applica il divieto di cumulo tra i relativi redditi e il trattamento pensionistico in godimento.
   1-septies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-sexies si fa fronte, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio statale, nell'ambito delle risorse già assegnate ai sensi del comma 1 del presente articolo e al successivo articolo 50-bis, comma 1-ter, ovvero con oneri a carico delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria».
*13.1. Pezzopane, Melilli, Morani, Morgoni, Verini, Braga, Buratti, Morassut, Pellicani, Rotta.
*13.18. Patassini, D'Eramo, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
*13.12. Terzoni, Emiliozzi, Cataldi, Maurizio Cattoi, Roberto Rossini, Gallinella, Ciprini.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Nei confronti delle persone fisiche non titolari di partita IVA che, alla data dell'ottobre 2021, risultavano residenti nel territorio dei comuni della provincia di Catania, Messina, Siracusa e Ragusa sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra ottobre 2021 e il 31 marzo 2022. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
  4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA aventi la sede legale e operativa nei territori dei comuni indicati al medesimo comma.
  4-quater. La sospensione di cui alle lettere 4-bis e 4-ter non si applica alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta. In caso di impossibilità dei sostituti ad effettuare gli adempimenti e i versamenti delle predette ritenute nei termini previsti, è applicabile l'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 8 dicembre 1977, n. 472.
  4-quinquies. I soggetti indicati ai commi 4-ter e 4-quater che hanno usufruito della sospensione di cui al comma 1, eseguono i versamenti, senza applicazione di sanzioni Pag. 407e interessi, in unica soluzione entro il 16 luglio 2023, ovvero, a decorrere dalla stessa data, mediante rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo da versare entro il 16 di ogni mese. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della sospensione, sono effettuati entro il mese di luglio 2023.
  4-sexies. In vigenza del periodo di sospensione di cui al comma 4-bis:

   a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

   b) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti;

   c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive in relazione a fermi e ipoteche già iscritti;

   d) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

   e) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

  4-septies. Per sopperire alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, i comuni di cui al comma 1 possono contrarre appositi finanziamenti attraverso Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
13.20. Varchi, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. All'articolo 6, comma 2 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole: «31 dicembre 2021», sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
  4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del fondo speciale di conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
13.7. Federico.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 14-bis del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalle legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

   «2-bis. Tenuto conto degli eventi sismici di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 6 settembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 13 settembre 2018, e del conseguente numero di procedimenti gravanti sui comuni della Provincia di Campobasso indicati nell'allegato 1, gli stessi possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di spesa di euro 445.000 per l'anno 2022, ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile fino a 10 unità complessive per il medesimo anno. Ai relativi oneri, nel limite di euro 445.000 per l'anno 2022, si provvede con le risorse disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della Provincia di Campobasso, di cui all'articolo 8.
   2-ter. Nei limiti della risorse finanziarie previste dal comma 2-bis e delle unità di personale assegnate con i provvedimenti di Pag. 408cui al comma 3, i comuni della provincia di Campobasso, con efficacia limitata all'anno 2022, possono incrementare la durata della prestazione lavorativa dei rapporti di lavoro a tempo parziale già in essere con professionalità di tipo tecnico o amministrativo, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.»;

   b) al comma 3, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 2-bis».
13.10. Federico.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 18 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo il comma 4-bis, sono aggiunti i seguenti:

   «4-ter. In alternativa a quanto stabilito dal precedente comma 2, nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 8, il Commissario straordinario può avvalersi di un'apposita struttura interna alla regione composta dal personale appartenente alla medesima amministrazione o ad enti strumentali di quest'ultima, nonché della collaborazione delle strutture e degli uffici regionali, provinciali, comunali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.
   4-quater. Al personale non dirigenziale della struttura di cui al comma 4-ter, entro il limite di quattro unità, può essere autorizzata la corresponsione, nel limite massimo complessivo di trenta ore mensili pro-capite, di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dalla normativa vigente. Ai titolari di incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa della struttura interna, anche in deroga agli articoli 24 e 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è riconosciuta una indennità mensile pari al 30 per cento della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dal rispettivo ordinamento, commisurata ai giorni di effettivo impiego.».
13.11. Federico.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al fine di garantire continuità nell'erogazione dei contributi mensili previsti per l'autonoma sistemazione dei soggetti evacuati per gli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della regione Liguria nel periodo dal 14 ottobre all'8 novembre 2019, nel periodo dal 22 al 24 novembre 2019 e nel periodo dal 20 al 21 dicembre 2019, per ulteriori dodici mesi dalla scadenza dei relativi stati di emergenza, dichiarati a norma dell'articolo 24 del codice della Protezione Civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, le deliberazioni dello stato di emergenza di rilievo nazionale di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 21 novembre 2019 per il periodo 14 ottobre-8 novembre 2019, scaduto in data 1° dicembre 2021, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 2 dicembre 2019 per il periodo 22-24 novembre 2019, scaduto in data 1° dicembre 2021, sono prorogate sino alla data del 1° dicembre 2022 e la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2020 per il periodo 20-21 dicembre 2019, in scadenza al 13 febbraio 2022, è prorogata sino alla data del 13 febbraio 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle risorse disponibili già assegnate al Commissario delegato e non ancora programmate.
13.26. Gagliardi.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Fino al termine della durata della gestione commissariale, il Commissario straordinario nominato per gli eventi sismici nell'isola di Ischia esercita le funzioni previste dall'articolo 18, secondo comma, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, Pag. 409convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, con i poteri di ordinanza previsti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, per gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità. Si applicano agli interventi della ricostruzione privata le disposizioni previste dall'articolo 12 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, in quanto compatibili.
*13.2. Topo.
*13.24. Pentangelo, Sarro.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al secondo periodo, le parole: «entro diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro ventiquattro mesi»;

   b) dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: «Per garantire la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse di cui al comma 95 destinati agli interventi infrastrutturali prioritari in ambito portuale e oggetto di commissariamento ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, è autorizzata la spesa di 11 milioni per il 2022 e di 35 milioni annui per il 2023 e il 2024. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.».
13.13. Varrica.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

   «28-bis. Il comma 2 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si interpreta nel senso che l'estensione del periodo di validità delle concessioni di beni demaniali non comporta alcuna estensione automatica della durata dei contratti che il concessionario abbia eventualmente stipulato con soggetti terzi, anche con riguardo all'eventuale affidamento della gestione delle attività oggetto della concessione, né della durata della eventuale autorizzazione con la quale l'autorità concedente abbia autorizzato il concessionario a stipulare tali contratti o ad affidare a terzi la gestione di tali attività.»
13.16. Rixi, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Con riferimento agli stati di emergenza dichiarati con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 21 novembre 2019, per le avversità atmosferiche del periodo 14 ottobre-8 novembre 2019, del 2 dicembre 2019, per le avversità atmosferiche del periodo 22-24 novembre 2019, e del 13 febbraio 2020 per le avversità atmosferiche del periodo 20-21 dicembre, è consentita la continuità dell'erogazione dei contributi mensili previsti per l'autonoma sistemazione ai soggetti evacuati, per un periodo di ulteriori dodici mesi dalla scadenza del relativo stato di emergenza. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle risorse già disponibili e già assegnate al Commissario delegato e non ancora programmate.
13.19. Foscolo, Di Muro, Rixi, Viviani, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini,Pag. 410 Patassini, Paternoster, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole: «31 dicembre 2021», sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
  4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a euro 10 milioni, da destinare alla ricostruzione nei territori dei comuni della provincia di Campobasso, si provvede a valere sul Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 8 del medesimo decreto-legge n. 32 del 2019.
13.8. Federico.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

  4-bis. I benefici della ripartizione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre del 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per l'adozione di misure urgenti per lo svolgimento dell'anno scolastico 2021/2022, già decretato dal Ministero dell'istruzione con decreto R.0000049 in data 30 giugno 2020, sono estesi ai territori che hanno subito danni causati da eventi sismici alla data successiva del 24 agosto 2016.
13.22. Varchi, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. La disposizione di cui all'articolo 60, comma 1, numero 2), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto del 2000, n. 267, non si applica nell'ipotesi di soggetti titolari di cariche elettive nominati commissari straordinari ai sensi della normativa vigente per lo svolgimento di attività istituzionalmente inerenti alla carica stessa.
13.17. Rixi, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Ai rimborsi di cui all'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, si provvede mediante utilizzo del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute.
13.21. Varchi, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 54-ter, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio del 2021, n. 106, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
13.23. Prestigiacomo.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 42-bis, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: «per un solo anno» sono sostituite dalle seguenti: «per tre anni».
13.6. Ficara.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Anticipazioni per il pagamento dell'IVA sulle fatture relative a interventi di ricostruzione Pag. 411o riparazione degli edifici strumentali delle imprese)

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

   1) all'articolo 30, dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente: «Il contribuente anche fuori dai casi previsti nel precedente terzo comma può chiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile, risultante dalla dichiarazione annuale, limitatamente all'imposta relativa agli interventi di riparazione e ricostruzione di immobili danneggiati da eventi calamitosi per i quali siano erogati contributi pubblici finalizzati a fronteggiare l'eccezionale evento calamitoso»;

   2) all'articolo 38-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 2, le parole: «all'articolo 19, comma 3, lettera a-bis).» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 19, comma 3, lettera a-bis), nonché nelle ipotesi di cui al quinto comma dell'articolo 30»;

    b) al comma 3, le parole: «n. 102. Alla», sono sostituite dalle seguenti: «n. 102. Tranne che per le ipotesi in cui il rimborso è chiesto per l'imposta relativa agli interventi di riparazione e ricostruzione di immobili danneggiati da eventi calamitosi, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, alla».

  2. All'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre del 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 7-bis sono inseriti i seguenti:

   «7-ter. Al fine di far fronte alle difficoltà finanziarie delle imprese connesse al pagamento dell'IVA per le fatture relative agli interventi per la ricostruzione o riparazione degli edifici strumentali danneggiati dal sisma, oggetto di contributo ai sensi decreto, il Commissario straordinario è autorizzato ad erogare anticipazioni, a valere sulla contabilità speciale di cui al comma 3.
   7-quater. Con i provvedimenti previsti dal comma 2 dell'articolo 2, sono individuate le modalità e le condizioni per la concessione delle anticipazioni di cui al precedente comma, nel limite massimo del 5 per cento delle risorse disponibili sulla contabilità speciale, nonché la disciplina per il recupero delle somme anticipate entro la data di erogazione dell'ultimo stato di avanzamento lavori relativo all'intervento edilizio di riparazione o ricostruzione dell'edificio, anche mediante l'acquisizione dei crediti IVA maturati in relazione agli acquisti collegati al medesimo intervento e chiesti a rimborso».
*13.01. Pezzopane, Melilli, Morani, Morgoni, Verini, Braga, Buratti, Morassut, Pellicani, Rotta.
*13.06. Del Barba, Marco Di Maio.
*13.021. Trancassini, Albano, Rachele Silvestri, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.
*13.037. Baldelli, Pella, Nevi, Polidori, Calabria, D'Attis, Martino.
*13.030. Terzoni, Emiliozzi, Roberto Rossini, Maurizio Cattoi, Cataldi, Gallinella, Ciprini.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Proroga di termini legislativi in favore delle popolazioni dei territori dell'Italia centrale colpiti dal sisma)

  1. Al comma 1 dell'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022». Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, pari a 30,9 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.Pag. 412
  2. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 1, terzo periodo, le parole: «e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, 2021, 2022, 2023 e 2024» e le parole: «e al quarto» sono sostituite dalle seguenti: «, al quarto, al quinto, al sesto e al settimo».
  3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2, pari a 10 milioni di euro per ciascun anno 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  4. All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;

   b) al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

  5. All'articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
  6. Lo Stato concorre agli oneri derivanti dai commi 4 e 5, nel limite di spesa complessivo di 1.500.000 euro per l'anno 2022 cui si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  7. All'articolo 57, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «anni 2020 e 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «anni 2020, 2021 e 2022». Ai relativi oneri, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  8. Allo scopo di assicurare la prosecuzione dei processi di ricostruzione privata nei territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, all'articolo 1, comma 362, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «all'anno 2047» sono sostituite dalle seguenti: «all'anno 2048» e all'articolo 1, comma 466, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 per venticinque anni», sono sostituite dalle seguenti: «di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 per ventisette anni» e le parole «e di ulteriori 100 milioni di euro annui», sono sostituite dalle seguenti «e di ulteriori 76 milioni di euro annui».
  9. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il primo periodo del comma 1 dell'articolo 18-bis è sostituito dal seguente: «Al fine di garantire un'attività didattica qualificata ed il più possibile individualizzata, indispensabile per la rigenerazione sociale dei territori in questione, per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022 /2023 e 2023/2024, i dirigenti degli Uffici Scolastici Regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative site nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia, che ospitano alunni sfollati o che vivono in soluzioni abitative di emergenza, oppure i cui edifici sono stati dichiarati parzialmente o totalmente inagibili a seguito di tali eventi sismici, e a quelle ospitate in strutture temporanee di emergenza, al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative, derogano al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81». Agli oneri derivanti dall'adozionePag. 413 delle misure di cui al presente comma, pari a 2,85 milioni per ciascun anno dal 2023 al 2024, si provvede mediante corrispondete riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  10. Il termine di cui all'articolo 119, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è prorogato fino al 31 dicembre 2023.
  11. All'articolo 1-sexies, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: «nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025 nei comuni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del».
13.02. Pezzopane, Melilli, Morani, Morgoni, Verini, Braga, Buratti, Morassut, Pellicani, Rotta.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Proroga durata finanziamenti CDP per la ricostruzione privata)

  1. Allo scopo di assicurare la prosecuzione dei processi di ricostruzione privata nei territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, all'articolo 1, comma 362, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «all'anno 2047» sono sostituite dalle seguenti: «all'anno 2048» e all'articolo 1, comma 466, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 per venticinque anni», sono sostituite dalle seguenti: «di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 per ventisette anni» e le parole: «e di ulteriori 100 milioni di euro annui», sono sostituite dalle seguenti: «e di ulteriori 76 milioni di euro annui».
13.03. Pezzopane, Melilli, Morani, Morgoni, Verini, Braga, Buratti, Morassut, Pellicani, Rotta.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Proroga di termini per la conclusione delle procedure amministrative del comune di Matera attinenti alla nomina di Capitale Europea della Cultura per l'anno 2019)

  1. Al fine di consentire al comune di Matera di concludere tutte le procedure amministrative attinenti alla nomina di capitale europea della cultura per l'anno 2019, rimaste in sospeso a causa degli effetti prodotti dalla pandemia dovuta al COVID-19, all'articolo 1, comma 346, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

   b) al secondo periodo le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

  2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso il comune di Matera, la proroga fino al 31 dicembre 2023 si intende in deroga, limitatamente alle predette annualità, ai limiti di durata previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 5 giugno 2015, n. 81.
  3. Al fine di valorizzare l'esperienza professionale maturata nei rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comune di Matera, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, da riassorbire nel cinque anni successivi, può, fino al 31 dicembre 2023, assumere a tempo indeterminato il personale non dirigenziale che abbia maturato i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 20, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.Pag. 414
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
13.04. De Filippo.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere i seguenti:

Art. 13-bis.
(Proroga termini e ulteriori disposizioni relative al sisma 2016)

  1. Al comma 1 dell'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022». Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, pari a 30,9 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  2. All'articolo 44, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, terzo periodo, le parole: «e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, 2021, 2022, 2023 e 2024» e le parole: «e al quarto» sono sostituite dalle seguenti: «, al quarto, al quinto, al sesto e al settimo».

  3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2, pari a 10 milioni di euro per ciascun anno 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni.
  4. All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;

   b) al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

  5. All'articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
  6. Lo Stato concorre agli oneri derivanti dai commi 4 e 5, nel limite di spesa complessivo di 1.500.000 euro per l'anno 2022 cui si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  7. All'articolo 57, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «anni 2020 e 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «anni 2020, 2021 e 2022». Ai relativi oneri, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  8. Allo scopo di assicurare la prosecuzione dei processi di ricostruzione privata nei territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, all'articolo 1, comma 362, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «all'anno 2047» sono sostituite dalle seguenti: «all'anno 2048» e all'articolo 1, comma 466, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 per venticinque anni», sono sostituite dalle seguenti: «di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 per ventisette anni» e le parole: «e di ulteriori 100 milioni di euro annui», sono sostituite dalle seguenti: «e di ulteriori 76 milioni di euro annui».Pag. 415
  9. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il primo periodo del comma 1 dell'articolo 18-bis è sostituito dal seguente: «Al fine di garantire un'attività didattica qualificata ed il più possibile individualizzata, indispensabile per la rigenerazione sociale dei territori in questione, per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022 /2023 e 2023/2024, i dirigenti degli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative site nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia, che ospitano alunni sfollati o che vivono in Soluzioni Abitative di Emergenza, oppure i cui edifici sono stati dichiarati parzialmente o totalmente inagibili a seguito di tali eventi sismici, e a quelle ospitate in strutture temporanee di emergenza, al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative, derogano al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81». Per l'adozione delle misure di cui al presente comma, pari a 2,85 milioni per ciascun anno dal 2023 al 2024, si provvede mediante corrispondete riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  10. Il termine di cui all'articolo 119, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è prorogato fino al 31 dicembre 2023.
  11. All'articolo 1-sexies, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: «nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025 nei comuni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del».

Art. 13-ter.
(Disposizioni urgenti in materia di gestione commissariale sisma e rispetto dei termini di attuazione del PNRR)

  1. Fino al termine della durata dello stato di emergenza, il Commissario Straordinario del Governo, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ai fini dell'esercizio delle competenze attribuite dall'articolo 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è autorizzato alla nomina, con validità fino al 31 dicembre 2025, di un numero non superiore a otto esperti, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 9 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, per il supporto ai procedimenti amministrativi di attuazione degli interventi previsti dal Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza nei territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101. Ai costi relativi, il Commissario straordinario provvede con le risorse previste per le spese di funzionamento dall'articolo 43-bis, secondo comma, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.
  2. Fino al termine della proroga dello stato di emergenza, il Commissario Straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è autorizzato alla delega di funzioni attuative degli interventi di ricostruzione ai sub commissari nominati ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
  3. All'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, Pag. 416n. 229, dopo il comma 1-quinquies sono aggiunti i seguenti:

   1-sexies. Fino al termine della proroga dello stato di emergenza, al fine di accelerare il processo di ricostruzione e per far fronte alle impellenti esigenze legate ai compiti e funzioni istituzionali, il Commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e gli Uffici Speciali per la Ricostruzione post sisma 2016 possono, in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, ed incarichi dirigenziali e direttivi a soggetti già lavoratori privati o pubblici con professionalità amministrativa, contabile o tecnica, collocati in quiescenza. La durata degli incarichi non può essere superiore a un anno e comunque non oltre il termine della gestione straordinaria. Agli incarichi conferiti ai sensi della presente disposizione non si applica il divieto di cumulo tra i relativi redditi e il trattamento pensionistico in godimento.
   1-septies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-sexies, si fa fronte, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio statale, nell'ambito delle risorse già assegnate ai sensi del comma 1 del presente articolo e al successivo articolo 50-bis, comma 1-ter, ovvero con oneri a carico delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.
13.010. Pezzopane, Melilli, Morani, Morgoni, Verini, Braga, Buratti, Morassut, Pellicani, Rotta.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Proroga termini e altre disposizioni relative al sisma 2016)

  1. All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: «31 dicembre 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
  2. All'articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
  3. All'articolo 44, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «e 2021» sono sostituite con le seguenti: «,2021, 2022, 2023 e 2024» e le parole: «e al quarto» sono sostituite con le seguenti: «, al quarto, al quinto, al sesto e al settimo».
  4. All'articolo 57, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «anni 2020 e 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «anni 2020, 2021 e 2022».
  5. All'articolo 1, comma 362, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «all'anno 2047» sono sostituite dalle seguenti: «all'anno 2048».
  6. All'articolo 1, comma 466, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 per venticinque anni», sono sostituite dalle seguenti: «di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 per ventisette anni» e le parole: «e di ulteriori 100 milioni di euro annui», sono sostituite dalle seguenti: «e di ulteriori 76 milioni di euro annui».
  7. L'articolo 18-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è sostituito dal seguente: «Per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022 /2023 e 2023/2024, i dirigenti degli Uffici Scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative site nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, nonché Pag. 417nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia, che ospitano alunni sfollati o che vivono in soluzioni abitative di emergenza, oppure i cui edifici sono stati dichiarati parzialmente o totalmente inagibili a seguito di tali eventi sismici, e a quelle ospitate in strutture temporanee di emergenza, al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative, derogano al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, al fine di garantire un'attività didattica qualificata ed il più possibile individualizzata, indispensabile per la rigenerazione sociale dei territori in questione».
  8. Fino al termine della durata dello stato di emergenza, il Commissario straordinario del Governo, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ai fini dell'esercizio delle competenze attribuite dall'articolo 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è autorizzato alla nomina, con validità fino al 31 dicembre 2025, di un numero non superiore a otto esperti, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 9 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, per il supporto ai procedimenti amministrativi di attuazione degli interventi previsti dal Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza nei territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. Agli oneri derivanti dal presente comma, il Commissario straordinario provvede con le risorse previste per le spese di funzionamento dall'articolo 43-bis, secondo comma, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.
  9. Fino al termine della proroga dello stato di emergenza, il Commissario straordinario è autorizzato alla delega di funzioni attuative degli interventi di ricostruzione ai sub commissari nominati ai sensi dell'articolo 11, secondo comma, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
  10. Dopo il comma 1-quinquies dell'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono aggiunti i seguenti:

   «1-sexies. Fino al termine della proroga dello stato di emergenza, al fine di accelerare il processo di ricostruzione e per far fronte alle impellenti esigenze legate ai compiti e funzioni istituzionali, il Commissario e gli Uffici Speciali per la Ricostruzione post-sisma 2016 possono, in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, ed incarichi dirigenziali e direttivi a soggetti già lavoratori privati o pubblici con professionalità amministrativa, contabile o tecnica, collocati in quiescenza. La durata degli incarichi non può essere superiore ad un anno e comunque non oltre il termine della gestione straordinaria. Agli incarichi conferiti ai sensi della presente disposizione non si applica il divieto di cumulo tra i relativi redditi e il trattamento pensionistico in godimento.
   1-septies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-sexies, si fa fronte, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio statale, nell'ambito delle risorse già assegnate ai sensi del comma 1 del presente articolo e al successivo articolo 50-bis, comma 1-ter, ovvero con oneri a carico delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria».

  11. All'articolo 1-sexies, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: «nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al» Pag. 418sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025 nei comuni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del».
13.05. Del Barba, Marco Di Maio.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Proroga termini e altre disposizioni relative agli eventi sismici 2016 del Centro Italia)

  1. Allo scopo di assicurare la proroga dei processi di ricostruzione privata nei territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, all'articolo 1, comma 362, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «all'anno 2047», sono sostituite dalle seguenti: «all'anno 2048», e all'articolo 1, comma 466, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 per venticinque anni», sono sostituite dalle seguenti: «di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 per ventisette anni», e le parole: «e di ulteriori 100 milioni di euro annui», sono sostituite dalle seguenti: «e di ulteriori 76 milioni di euro annui».
  2. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, articolo 18-bis, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022 /2023 e 2023/2024, i dirigenti degli Uffici Scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative site nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia, che ospitano alunni sfollati o che vivono in Soluzioni Abitative di Emergenza, oppure i cui edifici sono stati dichiarati parzialmente o totalmente inagibili a seguito di tali eventi sismici, e a quelle ospitate in strutture temporanee di emergenza, al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative, derogano al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, al fine di garantire un'attività didattica qualificata ed il più possibile individualizzata, indispensabile per la rigenerazione sociale dei territori in questione.».
  3. Per l'adozione delle misure di cui al comma 2, è autorizzata la spesa di euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2022-2024, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  4. Fino al termine della durata dello stato di emergenza, il Commissario Straordinario del Governo, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ai fini dell'esercizio delle competenze attribuite dall'articolo 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è autorizzato alla nomina, con validità fino al 31 dicembre 2025, di un numero non superiore a otto esperti, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 9 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, per il supporto ai procedimenti amministrativi di attuazione degli interventi previsti dal Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza nei territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. Ai costi relativi, il Commissario straordinario provvede con le risorse previste per le spese di funzionamento dall'articolo 43-bis, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.
  5. Fino al termine della proroga dello stato di emergenza, il Commissario Straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre Pag. 4192016, n. 229, è autorizzato alla delega di funzioni attuative degli interventi di ricostruzione ai sub commissari nominati ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
  6. All'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 1-quinquies sono aggiunti i seguenti:

   «1-sexies. Fino al termine della proroga dello stato di emergenza, al fine di accelerare il processo di ricostruzione e per far fronte alle impellenti esigenze legate ai compiti e funzioni istituzionali, il Commissario straordinario e gli Uffici Speciali per la ricostruzione post-sisma 2016 possono, in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, ed incarichi dirigenziali e direttivi a soggetti già lavoratori privati o pubblici con professionalità amministrativa, contabile o tecnica, collocati in quiescenza. La durata degli incarichi non può essere superiore ad un anno e comunque non oltre il termine della gestione straordinaria. Agli incarichi conferiti ai sensi della presente disposizione non si applica il divieto di cumulo tra i relativi redditi e il trattamento pensionistico in godimento.
   1-septies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-sexies, si fa fronte, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio statale, nell'ambito delle risorse già assegnate ai sensi del comma 1 del presente articolo e al successivo articolo 50-bis, comma 1-ter, ovvero con oneri a carico delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.».

  7. All'articolo 1-sexies, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: «nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al», sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025 nei comuni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del.»
13.036. Baldelli, Calabria, Sarro, Nevi, Polidori, Paolo Russo, Pella, D'Attis, Martino.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Incremento fondo per far fronte alle conseguenze degli eventi atmosferici verificatosi nella provincia di Mantova)

  1. All'articolo 1, comma 813, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «di 1 milione di euro» sono sostituite dalle seguenti: «di 2 milioni di euro».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
13.07. Colaninno, Del Barba, Marco Di Maio.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Proroga delle esenzioni dal pagamento dell'IMU per gli immobili inagibili)

  1. Per i comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazionePag. 420 dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 7,5 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
13.08. Rossi.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Proroga al 31 dicembre 2022 della sospensione dei mutui concessi agli enti locali colpiti dal sisma del 2012)

  1. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 2-bis, comma 43, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-bis, comma 43, secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è prorogata all'anno 2023 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come da ultimo prorogata dall'articolo 57, comma 17, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2022, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  2. Gli oneri di cui al comma 1, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2023, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 700.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
13.09. Rossi.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni in materia di sisma nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria)

  1. All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:
  1. le parole: «31 dicembre 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;
  2. All'articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;
  3. All'articolo 18-quater, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «fino al 31 dicembre Pag. 4212021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022»;
  4. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 28, commi 7 e 13-ter, le parole: «31 dicembre 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;

   b) all'articolo 28-bis le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022», e le parole: «previa certificazione del Commissario straordinario» sono sostituite dalle seguenti: «previa certificazione della Regione»;

   c) all'articolo 44, sono apportate le seguenti modifiche:

    1) al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «e 2021» con le seguenti: «,2021, 2022, 2023 e 2024»;

    2) sostituire le parole: «e al quarto» con le seguenti: «, al quarto, al quinto, al sesto e al settimo.»;

   d) all'articolo 48 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al primo periodo le parole: «fino all'anno di imposta 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno d'imposta 2021»;

    2) al secondo periodo le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2022»;

  5. All'articolo 57, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «anni 2020 e 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «anni 2020, 2021 e 2022»;
  6. Le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.
  7. All'articolo 8, comma 1-ter, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022» e la parola: «dichiarino» è sostituita dalle seguenti: «abbiano dichiarato».
13.011. Morani, Morgoni.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Proroga termine esenzione IMU per gli immobili di alcuni comuni interessati dagli eventi sismici del 2012 nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)

  1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1116 le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2022»;

   b) al comma 1117 dopo la parola: «2021» sono aggiunte le seguenti: «ed in 8,7 milioni di euro per l'anno 2022».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 8,7 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
13.012. Rossi.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Proroga sospensione mutui privati e imprese del cratere Centro Italia)

  1. All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio Pag. 4222017, n. 19, le parole: «31 dicembre 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
  2. All'articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
  3. Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, nel limite di spesa complessivo di 1.500.000 euro per l'anno 2022.
13.013. Trancassini, Albano, Rachele Silvestri, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Proroga sospensione mutui privati e imprese del cratere Centro Italia)

  1. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modifiche: al comma 1, terzo periodo, le parole: «e 2021» sono sostituite con le seguenti: «,2021, 2022, 2023 e 2024» e le parole: «e al quarto» sono sostituite con le seguenti: «, al quarto, al quinto, al sesto e al settimo».
13.014. Trancassini, Albano, Rachele Silvestri, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Proroga rimborso TARI ai comuni del cratere Centro Italia)

  1. All'articolo 57, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «anni 2020 e 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «anni 2020, 2021 e 2022». Ai relativi oneri, quantificati in 10 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
13.015. Trancassini, Albano, Rachele Silvestri, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Proroga durata finanziamenti CDP per la ricostruzione privata)

  1. Allo scopo di assicurare la proroga dei processi di ricostruzione privata nei territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, all'articolo 1, comma 362, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «all'anno 2047» sono sostituite dalle seguenti: «all'anno 2048» e all'articolo 1, comma 466, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 per venticinque anni», sono sostituite dalle seguenti: «di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 per ventisette anni» e le parole: «e di ulteriori 100 milioni di euro annui», sono sostituite dalle seguenti: «e di ulteriori 76 milioni di euro annui».
13.016. Trancassini, Albano, Rachele Silvestri, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Proroga misure sul diritto allo studio di cui al decreto-legge n. 189 del 2016)

  1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla Pag. 423legge 15 dicembre 2016, n. 229, il primo periodo del comma 1 dell'articolo 18-bis è sostituito dal seguente: «Per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022 /2023 e 2023/2024, i dirigenti degli Uffici Scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative site nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia, che ospitano alunni sfollati o che vivono in Soluzioni Abitative di Emergenza, oppure i cui edifici sono stati dichiarati parzialmente o totalmente inagibili a seguito di tali eventi sismici, e a quelle ospitate in strutture temporanee di emergenza, al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative, derogano al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, al fine di garantire un'attività didattica qualificata ed il più possibile individualizzata, indispensabile per la rigenerazione sociale dei territori in questione.».
13.017. Trancassini, Albano, Rachele Silvestri, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni per il rispetto dei termini di attuazione del Fondo Nazionale Complementare al PNRR nei crateri 2009 e 2016)

  1. Fino al termine della durata dello stato di emergenza, il Commissario Straordinario del Governo, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ai fini dell'esercizio delle competenze attribuite dall'articolo 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è autorizzato alla nomina, con validità fino al 31 dicembre 2025, di un numero non superiore a otto esperti, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 9 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, per il supporto ai procedimenti amministrativi di attuazione degli interventi previsti dal Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza nei territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. Ai costi relativi, il Commissario straordinario provvede con le risorse previste per le spese di funzionamento dall'articolo 43-bis, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.
  2. Fino al termine della proroga dello stato di emergenza, il Commissario Straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è autorizzato alla delega di funzioni attuative degli interventi di ricostruzione ai sub commissari nominati ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
13.018. Trancassini, Albano, Rachele Silvestri, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Ulteriori disposizioni finalizzate all'accelerazione della ricostruzione)

  1. All'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 1-quinquies sono aggiunti i seguenti:

   «1-sexies. Fino al termine della proroga dello stato di emergenza, al fine di accelerarePag. 424 il processo di ricostruzione e per far fronte alle impellenti esigenze legate ai compiti e funzioni istituzionali, il Commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e gli Uffici Speciali per la Ricostruzione post-sisma 2016 possono, in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, ed incarichi dirigenziali e direttivi a soggetti già lavoratori privati o pubblici con professionalità amministrativa, contabile o tecnica, collocati in quiescenza. La durata degli incarichi non può essere superiore a un anno e comunque non oltre il termine della gestione straordinaria. Agli incarichi conferiti ai sensi della presente disposizione non si applica il divieto di cumulo tra i relativi redditi e il trattamento pensionistico in godimento.
   1-septies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-sexies, si fa fronte, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio statale, nell'ambito delle risorse già assegnate ai sensi del comma 1 del presente articolo e al successivo articolo 50-bis, comma 1-ter, ovvero con oneri a carico delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria».

  2. All'articolo 1-sexies, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: «nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025 nei comuni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del».
13.019. Trancassini, Albano, Rachele Silvestri, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Proroga termini e altre disposizioni relative al sisma 2016)

  1. All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole: «31 dicembre 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
  2. All'articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
  3. Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, nel limite di spesa complessivo di 1.500.000 euro per l'anno 2022.
  4. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modifiche: al comma 1, terzo periodo, le parole: «e 2021» sono sostituite con le seguenti: «,2021, 2022, 2023 e 2024» e le parole: «e al quarto» sono sostituite con le seguenti: «, al quarto, al quinto, al sesto e al settimo».
  3. All'articolo 57, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «anni 2020 e 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «anni 2020, 2021 e 2022». Ai relativi oneri, quantificati in 10 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
  4. Allo scopo di assicurare la proroga dei processi di ricostruzione privata nei territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, all'articolo 1, comma 362, Pag. 425lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «all'anno 2047» sono sostituite dalle seguenti: «all'anno 2048» e all'articolo 1, comma 466, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 per venticinque anni», sono sostituite dalle seguenti: «di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 per ventisette anni» e le parole «e di ulteriori 100 milioni di euro annui», sono sostituite dalle seguenti: «e di ulteriori 76 milioni di euro annui».
  5. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, come convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 1, primo capoverso, dell'articolo 18-bis è sostituito dal seguente: «Per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022 /2023 e 2023/2024, i dirigenti degli Uffici Scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative site nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia, che ospitano alunni sfollati o che vivono in Soluzioni Abitative di Emergenza, oppure i cui edifici sono stati dichiarati parzialmente o totalmente inagibili a seguito di tali eventi sismici, e a quelle ospitate in strutture temporanee di emergenza, al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative, derogano al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, al fine di garantire un'attività didattica qualificata ed il più possibile individualizzata, indispensabile per la rigenerazione sociale dei territori in questione.».
  6. Fino al termine della durata dello stato di emergenza, il Commissario Straordinario del Governo, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ai fini dell'esercizio delle competenze attribuite dall'articolo 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è autorizzato alla nomina, con validità fino al 31 dicembre 2025, di un numero non superiore a otto esperti, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 9 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, per il supporto ai procedimenti amministrativi di attuazione degli interventi previsti dal Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza nei territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. Ai costi relativi, il Commissario straordinario provvede con le risorse previste per le spese di funzionamento dall'articolo 43-bis, secondo comma, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.
  7. Fino al termine della proroga dello stato di emergenza, il Commissario Straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito , con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è autorizzato alla delega di funzioni attuative degli interventi di ricostruzione ai sub commissari nominati ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
  8. All'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 1-quinquies sono aggiunti i seguenti:

   «1-sexies. Fino al termine della proroga dello stato di emergenza, al fine di accelerare il processo di ricostruzione e per far fronte alle impellenti esigenze legate ai compiti e funzioni istituzionali, il Commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e gli Uffici Speciali per la Ricostruzione post-sisma 2016 possono, in deroga all'articolo 5, comma 9, del Pag. 426decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, ed incarichi dirigenziali e direttivi a soggetti già lavoratori privati o pubblici con professionalità amministrativa, contabile o tecnica, collocati in quiescenza. La durata degli incarichi non può essere superiore ad un anno e comunque non oltre il termine della gestione straordinaria. Agli incarichi conferiti ai sensi della presente disposizione non si applica il divieto di cumulo tra i relativi redditi e il trattamento pensionistico in godimento.
   1-septies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-sexies, si fa fronte, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio statale, nell'ambito delle risorse già assegnate ai sensi del comma 1 del presente articolo e al successivo articolo 50-bis, comma 1-ter, ovvero con oneri a carico delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria».

  9. All'articolo 1-sexies, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: «nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025 nei comuni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del».
13.020. Trancassini, Albano, Rachele Silvestri, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. Al fine di non gravare ulteriormente i cittadini dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 con onerosi tagli ai servizi pubblici essenziali è prevista la sospensione decennale dei vincoli di spesa imposti dai provvedimenti di finanza pubblica e dei processi di accorpamento tra enti locali e tra autonomie funzionali se non su base volontaria. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
13.022. Trancassini, Albano, Rachele Silvestri, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. Al fine di non gravare ulteriormente i cittadini dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 con onerosi tagli ai servizi pubblici essenziali è prevista la sospensione decennale dei vincoli di spesa imposti dai provvedimenti di finanza pubblica e dei processi di accorpamento tra enti locali e tra autonomie funzionali se non su base volontaria, con particolare riferimento ai servizi educativi e scolastici. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
13.023. Trancassini, Albano, Rachele Silvestri, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Proroga delle strutture tecniche di supporto alle Amministrazioni centrali dello Stato)

  1. Al fine di garantire la continuità delle attività di coordinamento, gestione, attuazione,Pag. 427 monitoraggio e controllo del Piano nazionale di ripresa e resilienza sono prorogati, fino al 31 dicembre 2026, gli incarichi in essere presso le Strutture tecniche di supporto previste dall'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che operano nell'ambito delle Amministrazioni centrali dello Stato.
  2. Gli oneri derivanti dalla proroga di cui al comma 1, pari a 1.415 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, sono posti a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, nonché sulle risorse di bilancio delle Amministrazioni interessate, ordinariamente già destinate allo scopo.
13.024. Deiana.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Proroga del credito di imposta per investimenti in beni strumentali nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici).

  1. All'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022»;

   b) al comma 3, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30,9 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
13.025. Terzoni, Emiliozzi, Roberto Rossini, Maurizio Cattoi, Cataldi, Gallinella, Ciprini.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Proroga disposizioni in materia di eventi sismici)

  1. Per i comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 7,5 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  3. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 2-bis, comma 43, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 Pag. 428ottobre 2017, n. 148, è prorogata all'anno 2023 la sospensione, prevista dal comma 456, dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come da ultimo prorogata dall'articolo 57, comma 17, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2022, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  4. Gli oneri di cui al comma 3, sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2023, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
  5. Agli oneri derivanti dai precedenti commi 3 e 4 quantificati in 700.000 euro per ciascuna delle successive annualità 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  6. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2022. Ai relativi oneri si provvede con le risorse disponibili nelle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, precedentemente stanziate per tale finalità.
  7. All'articolo 3-bis, comma 4-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
13.026. Ferraresi, Zolezzi, Zanichelli, Ascari, Sarti, Carbonaro, Spadoni, Fassina.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Infrastrutture autostradali e stradali)

  1. Al comma 7-bis dell'articolo 206 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
  2. All'articolo 35, comma 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le tratte diverse da quelle previste dal secondo periodo sono assegnate, all'esito del procedimento di revisione della concessione di cui al terzo periodo, alla società ANAS Spa che provvede altresì alla realizzazione dell'intervento viario “Manna – Camporeale”, anche attraverso l'adeguamento delle infrastrutture stradali al servizio della nuova Stazione AV/AC “Hirpinia”, nei limiti delle risorse che si renderanno disponibili a tale fine nell'ambito del contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e la società ANAS Spa relativo al periodo 2021-2025. Per la progettazione ed esecuzione dell'intervento viario di cui al precedente periodo, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto di programma relativo al periodo 2021-2025 e fino al completamento dei lavori, l'amministratore delegato pro tempore della società ANAS Spa è nominato commissario straordinario, con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al commissario straordinario non Pag. 429spettano compensi, gettoni di presenza e indennità comunque denominate».
13.027. Maraia.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Proroga termini e altre disposizioni relative al sisma 2016)

  1. All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: «31 dicembre 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
  2. All'articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
  3. Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, nel limite di spesa complessivo di 1.500.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  4. All'articolo 44, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «,2021, 2022, 2023 e 2024» e le parole: «e al quarto» sono sostituite dalle seguenti: «, al quarto, al quinto, al sesto e al settimo».
  5. All'onere derivante dal comma 4, pari a 10 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
13.028. Gubitosa, Cataldi, Donno, Lovecchio, Adelizzi, Buompane, Faro, Flati, Manzo, Gallo, Misiti, Terzoni, Emiliozzi, Maurizio Cattoi, Roberto Rossini, Gallinella, Ciprini.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Proroga di termini legislativi in favore delle popolazioni dei territori dell'Italia centrale colpiti dal sisma)

  1. Al comma 1 dell'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022». Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, pari a 30,9 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  2. All'articolo 44, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 1, terzo periodo, le parole: «e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, 2021, 2022, 2023 e 2024» e le parole: «e al quarto» sono sostituite dalle seguenti: «, al quarto, al quinto, al sesto e al settimo».
  3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2, pari a 10 milioni di euro per ciascun degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni.
  4. All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;

   b) al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

  5. All'articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, Pag. 430n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
  6. Lo Stato concorre agli oneri derivanti dai commi 4 e 5, nel limite di spesa complessivo di 1.500.000 euro per l'anno 2022 cui si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  7. All'articolo 57, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «anni 2020 e 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «anni 2020, 2021 e 2022». Ai relativi oneri, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  8. Allo scopo di assicurare la prosecuzione dei processi di ricostruzione privata nei territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, all'articolo 1, comma 362, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «all'anno 2047» sono sostituite dalle seguenti: «all'anno 2048» e all'articolo 1, comma 466, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 per venticinque anni», sono sostituite dalle seguenti: «di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 per ventisette anni» e le parole: «e di ulteriori 100 milioni di euro annui», sono sostituite dalle seguenti: «e di ulteriori 76 milioni di euro annui».
  9. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, come convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 1, primo capoverso, dell'articolo 18-bis è sostituito dal seguente: «Al fine di garantire un'attività didattica qualificata ed il più possibile individualizzata, indispensabile per la rigenerazione sociale dei territori in questione, per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022 /2023 e 2023/2024, i dirigenti degli Uffici Scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative site nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia, che ospitano alunni sfollati o che vivono in Soluzioni Abitative di Emergenza, oppure i cui edifici sono stati dichiarati parzialmente o totalmente inagibili a seguito di tali eventi sismici, e a quelle ospitate in strutture temporanee di emergenza, al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative, derogano al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81». Agli oneri derivanti dall'adozione delle misure di cui al presente comma, pari a 2,85 milioni per ciascun anno dal 2023 al 2024, si provvede mediante corrispondete riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  10. All'articolo 1-sexies, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: «nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025 nei comuni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del».
*13.029. Terzoni, Emiliozzi, Roberto Rossini, Maurizio Cattoi, Cataldi, Gallinella, Ciprini.
*13.032. Patassini, D'Eramo, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

Pag. 431

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Proroga delle strutture tecniche di supporto alle Amministrazioni centrali dello Stato)

  1. Al fine di garantire la continuità delle attività di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del Piano nazionale di ripresa e resilienza sono prorogati, fino al 31 dicembre 2026, gli incarichi in essere presso le Strutture tecniche di supporto previste dall'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che operano nell'ambito delle Amministrazioni centrali dello Stato.
  2. Gli oneri derivanti dalla proroga di cui al comma 1 sono posti a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, nonché sulle risorse di bilancio delle Amministrazioni interessate, ordinariamente già destinate allo scopo.
**13.038. Siracusano.
**13.031. Benvenuto, Lucchini, Badole, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Proroga rinvio ammortamento mutui enti locali per eventi sismici del 2016 Italia centrale)

  1. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 1, terzo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «e 2021» sono sostituire con le seguenti: «,2021, 2022, 2023 e 2024»;

   b) le parole: «e al quarto» sono sostituite con le seguenti: «, al quarto, al quinto, al sesto e al settimo».

  2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante riduzione, nei limiti di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022-2024, del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.
13.033. Nevi, Calabria, Baldelli, Polidori, D'Attis, Martino, Pella.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Proroga della sospensione dei mutui dei privati su immobili inagibili per eventi sismici del 2016 Italia centrale)

  1. All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: «31 dicembre 2021», ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
  2. All'articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
  3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante riduzione, nei limiti di 100 milioni di euro per l'anno 2022, del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 302.
13.034. Nevi, Calabria, Baldelli, Polidori, D'Attis, Mazzetti, Martino, Pella.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Proroga rimborso TARI per eventi sismici del 2016 Italia Centrale)

  1. All'articolo 57, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, Pag. 432con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, dopo le parole: «2020 e 2021», sono aggiunte le seguenti: «e di 10 milioni di euro per l'anno 2022,»;

   b) al terzo periodo, dopo le parole: «2020 e 2021», sono aggiunte le seguenti: «e di 10 milioni di euro per l'anno 2022».

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
13.035. Nevi, Calabria, Baldelli, Polidori, D'Attis, Pella, Martino.

ART. 14.

  Sopprimere il comma 1.
14.3. Raduzzi, Forciniti, Trano.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sostituire le parole: 31 marzo 2022 con le seguenti: 30 giugno 2022;

   b) al comma 2, sostituire le parole: 30 giugno 2022 con le seguenti: 31 dicembre 2022.
14.12. Durigon, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

   1. al comma 2 è aggiunto in fine il seguente periodo: «A decorrere dal 1° marzo 2022, la Società diviene altresì soggetto attuatore degli interventi, non ancora completati alla data del 31 dicembre 2021, ricompresi nel piano di cui all'articolo 61, comma 17, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96; conseguentemente, la Società subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi sorti in relazione alla gestione commissariale di cui all'articolo 61, comma 13, del medesimo decreto-legge n. 50 del 2017, la quale gestione cessa pertanto di avere efficacia.»;

   2. al comma 11, dopo il terzo periodo è aggiunto in fine il seguente: «Al fine di consentire lo svolgimento, per l'anno 2022, delle funzioni attribuite alla Società, relativamente alle opere individuate con decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è autorizzato al trasferimento di una somma pari a 14 milioni di euro per l'anno 2022, utilizzando le risorse di cui all'articolo 1, comma 18, della medesima legge n. 160 del 2019.»;

   3. al comma 11-bis, le parole: «ricompresi nel piano predisposto dalla Società ai sensi del» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al».
14.41. Iezzi, Bitonci, Badole, Rixi, Frassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster, Cavandoli, Cantalamessa, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma:

  2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 dopo il comma 378 è aggiunto il seguente:

   «378-bis. Il credito d'imposta di cui al comma precedente nonché quello di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e ai commi da 9-bis a 9-quater dell'articolo 67 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è riconosciuto anche ai Pag. 433quotidiani e ai periodici non posti in vendita con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento. La spesa per l'acquisto della carta è calcolata sulla media degli acquisti effettuati negli ultimi 5 anni».
*14.28. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.
*14.52. Casciello, Aprea, Palmieri, Saccani Jotti, Sarro, Pella.
*14.11. Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di non ritardare il processo relativo alla ridestinazione delle frequenze della banda dei 700 MHz ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga e al contempo di non causare disservizi agli utenti dei servizi televisivi in ambito locale, nelle aree tecniche ove è pianificata una sola frequenza di primo livello in ambito locale, l'Agcom, prima dello switch off, provvede ad una ricognizione dei progetti di rete degli Operatori di rete assegnatari delle frequenze di primo livello e di eventuali criticità in ordine alla concreta ricevibilità del segnale da parte degli utenti ed eventualmente a modificare i vincoli di pianificazione.
14.10. Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Rixi, Zanella.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. L'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dall'articolo 1, comma 10-quaterdecies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 e successivamente dall'articolo 7, comma 4-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, si interpreta nel senso che il differimento dei termini previsti dall'articolo 1, comma 810, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applica anche alle imprese editrici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.
14.26. Navarra.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. L'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che il differimento dei termini previsti dall'articolo 1, comma 810, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applica anche alle imprese editrici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), b), e c), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.
14.56. Siracusano.

  Sopprimere i commi 3 e 4.
14.36. Spadafora, Currò.

  Sopprimere il comma 3.
*14.37. Currò.
*14.40. Colletti, Forciniti, Trano.

  Sopprimere il comma 3.

  Conseguentemente, al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 3 con le seguenti: corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14.4. Librandi, Marco Di Maio, Del Barba.

  Al comma 3, sostituire le parole: 31 dicembre 2021 con le seguenti: 30 giugno 2022.

Pag. 434

  Conseguentemente al comma 4 sostituire le parole: 0,558 milioni con le seguenti: 0,279 milioni.
14.54. Pella, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Al comma 3, aggiungere infine il seguente periodo: Al fine di consentire lo svolgimento, per l'anno 2022, delle funzioni attribuite alla società Infrastrutture Milano Cortina 2026 Spa ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, relativamente alle opere individuate con decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è autorizzato al trasferimento di una somma non superiore alla metà della quota massima prevista all'articolo 3 del medesimo decreto-legge n. 16 del 2020, comma 11, nel limite di 14 milioni di euro per l'anno 2022, utilizzando le risorse di cui all'articolo 1, comma 18, della medesima legge n. 160 del 2019.
14.27. Bitonci, Frassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster, Cavandoli, Cantalamessa, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. All'articolo 1, comma 924 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono apportate le seguenti modifiche:

   a) Le parole: «e l'ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo» sono sostituite dalle seguenti: «e il valore residuo mediante rateizzazione fino ad un massimo di dodici rate mensili»;

   b) Le parole: «i versamenti relativi ai mesi di dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «il versamento relativo al mese di novembre 2023»;

  3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, quantificati in 203,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione mediante corrispondente riduzione corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14.48. Pittalis, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Siracusano, Rossello.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. All'articolo 1, comma 924 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono apportate le seguenti modifiche:

   a) le parole: «e l'ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo» sono sostituite dalle seguenti: «e il valore residuo mediante rateizzazione in dodici rate mensili»;

   b) le parole: «i versamenti relativi ai mesi di dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «il versamento relativo al mese di novembre 2023».

  3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, quantificati in 203,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione mediante corrispondente riduzione corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14.47. Pittalis, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Siracusano, Rossello.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 1, comma 24, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «10 settembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2021».
  Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, di riapertura dei terminiPag. 435 di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione.
14.33. Trancassini, Prisco, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 1, comma 24, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «10 settembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2021».
  Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, di riapertura dei termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione.
14.49. Pella, Sarro, Calabria, Milanato.

  Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

  3-bis. Dopo il comma 8 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è inserito il seguente:

   «8-bis. Per le persone fisiche esercenti attività professionali in assenza di autonoma organizzazione, la previsione di cui al precedente comma 8 ha effetto retroattivo, nei limiti della prescrizione».

  3-quater. Alle minori entrate derivanti dal comma 3-bis si provvede con le risorse del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.
14.2. Aprile.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Dopo il comma 8 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è inserito il seguente:

   «8-bis. Per le persone fisiche esercenti attività professionali in assenza di autonoma organizzazione, la previsione di cui al precedente comma 8 ha effetto retroattivo, nei limiti della prescrizione».
14.1. Aprile.

  Al comma 4, le parole: 0,558 milioni sono sostituite dalle seguenti: 2,558 milioni e, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: nonché, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2022, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
14.53. Novelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 912, è inserito il seguente:

   «912-bis. I redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti da contratti di assicurazione sulla vita di cui al ramo I del comma 1 dell'articolo 2 del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, da assoggettare a ritenuta, ai sensi dell'articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, o a imposta sostitutiva, ai sensi dell'articolo 26-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono determinati al netto della quota dei proventi degli investimenti qualificati di cui ai commi 88 e 89 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, iscritti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle attività della gestione separata istituita dalla compagnia di assicurazione, per un ammontare non superiore all'1 per cento delle attività della gestione separata risultanti nel rendiconto del periodo precedente. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per determinare la quota dei proventi di cui al periodo precedente».

  4-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4-bis, pari a 9,9 Pag. 436milioni di euro per il 2023 e 10,9 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14.19. Buratti.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 10, primo comma, il numero 18) è sostituito dal seguente:

    «18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ovvero individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'esenzione si applica anche se la prestazione sanitaria costituisce una componente di una prestazione di ricovero e cura resa alla persona ricoverata da un soggetto diverso da quelli di cui al successivo numero 19), quando tale soggetto a sua volta acquisti la suddetta prestazione sanitaria presso un terzo e per l'acquisto trovi applicazione l'esenzione di cui al presente numero; in tal caso, l'esenzione opera per la prestazione di ricovero e cura fino a concorrenza del corrispettivo dovuto da tale soggetto al terzo;»;

   b) alla tabella A, parte terza, il n. 120) è sostituito dal seguente:

    «120) prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217; prestazioni di ricovero e cura, comprese le prestazioni di maggiore comfort alberghiero, diverse da quelle esenti ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 18) e n. 19); prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate dai soggetti di cui all'articolo 10, primo comma, n. 19), e da case di cura non convenzionate; prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate presso i soggetti di cui all'articolo 10, primo comma, n. 19);».

  4-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma 4-bis, pari a 21 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente, riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14.20. Buratti.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Al comma 3-bis, articolo 104, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al primo periodo, sostituire le parole: «per l'anno 2020 e nel limite di 5 milioni di euro», con le parole: «per ciascuno degli anni 2022-2023 e 2024 e nel limite di 5 milioni di euro annui»;

   b) al secondo periodo, sostituire le parole: «per l'anno 2020», con le parole: «per ciascun anno del triennio 2022-2024».

  4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14.50. Versace, Mandelli, Sarro, D'Attis, Prestigiacomo, Novelli, Bagnasco.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 125, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, alle SIIQ sono assimilate le società residenti in uno Stato membro dell'Unione Pag. 437europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni i cui titoli di partecipazione siano negoziati in uno dei mercati regolamentati di cui al comma 119 e comunque anche in Italia, le quali svolgano in via preponderante l'attività di locazione immobiliare, siano soggette all'obbligo di distribuire la maggior parte del risultato dell'attività di locazione immobiliare come determinato in conformità alla normativa dello Stato di residenza della società, e che siano inoltre soggette a regimi fiscali speciali.»;

   b) al comma 141-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al primo periodo, le parole: «sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze adottato ai sensi del comma 1 dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» sono sostituite dalle seguenti: «consentono un adeguato scambio di informazioni e che rispettano i requisiti di cui al secondo periodo del comma 125»;

    2) al secondo periodo, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «5 per cento»;

   c) dopo il comma 141-bis, è aggiunto il seguente:

  141-ter. I conferimenti della totalità degli attivi e dei passivi costituenti stabili organizzazioni di cui al comma 141-bis in favore di società che abbiano optato per il regime speciale di cui al comma 125 comportano lo scioglimento della stabile organizzazione conferente e la diretta imputazione della partecipazione nella società conferitaria alla casa-madre estera. I predetti conferimenti non costituiscono realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni conferiti. Tuttavia, la casa-madre cui viene imputata la partecipazione nella società conferitaria deve assumere, quale valore delle partecipazioni ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell'universalità di beni e diritti conferita e la società conferitaria subentra nella posizione della conferente in ordine agli elementi dell'universalità stessa. Ai predetti conferimenti si applica, in ogni caso, il trattamento fiscale di cui al comma 140-ter in relazione all'intero patrimonio conferito. In conseguenza delle operazioni di cui ai periodi precedenti, le riserve in sospensione d'imposta presenti nel fondo di dotazione della stabile organizzazione che viene chiusa, incluse quelle tassabili solo in caso di distribuzione, sono ricostituite nelle riserve disponibili del patrimonio netto della società conferitaria, compreso il capitale sociale, nel primo bilancio di esercizio successivo al conferimento e il vincolo precedentemente gravante sul fondo di dotazione viene meno senza alcun effetto impositivo in capo alla stabile organizzazione conferente. La diretta imputazione della partecipazione nella società conferitaria alla casa-madre estera a seguito della restituzione alla stessa del fondo di dotazione e della chiusura della stabile organizzazione in Italia non produce alcun effetto impositivo. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto l'imputazione della partecipazione alla casa-madre costituisce, in ogni caso, operazione non rilevante ai fini del calcolo del pro-rata di detraibilità ai sensi dell'articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. I conferimenti di cui ai periodi precedenti non interrompono il regime di tassazione di gruppo di cui agli articoli 117 e seguenti del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 cui partecipa la stabile organizzazione in veste di consolidante. A seguito del conferimento e della contestuale chiusura della stabile organizzazione, la società conferitaria assume la veste di consolidante in luogo della stabile organizzazione, subentrandole in tutte le posizioni soggettive rilevanti nell'ambito del persistente regime di tassazione di gruppo.
14.18. Buratti.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, come modificato dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 23 Pag. 438ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: «fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente» sono soppresse.
14.17. Trano.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 18, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «si applicano alle procedure concorsuali avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite con le seguenti: «si applicano alle procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021 compreso».
14.16. Trano.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. In considerazione del persistente stato di crisi del settore editoriale, le disposizioni di cui all'articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento all'anno di contribuzione 2022. Le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per l'annualità 2021. In caso di insufficienza delle risorse stanziate, resta applicabile il criterio del riparto proporzionale di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.
14.9. Lattanzio, Sensi.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 11, comma 2-quater, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è aggiunto il seguente periodo: «L'eventuale tardiva trasmissione dei dati secondo le modalità della fatturazione elettronica non sono anche sintomo di violazioni degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 6 laddove l'operazione abbia tempestivamente concorso alla liquidazione dell'IVA».
14.14. Trano.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al fine di garantire una più equa proporzionalità nella distribuzione dei contributi a valere sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 comma 160 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

   «2. L'ammontare annuo dello stanziamento destinato alle emittenti commerciali è ripartito secondo i criteri e le aliquote sotto riportate:

   a) in parti uguali tra tutti i soggetti beneficiari ammessi: 50 per cento;

   b) in proporzione al punteggio attribuito esclusivamente con riferimento al criterio di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b): 50 per cento;

   2-bis. Nell'ambito dell'istruttoria per la predisposizione delle graduatorie di cui all'articolo 5, il Ministero determina l'entità delle risorse risultanti dalla ripartizione di cui al comma 2, calcola la parte fissa del contributo dividendo l'importo di cui al comma 1, lettera a), tra tutti i soggetti beneficiari ammessi e attribuisce in maniera proporzionale al punteggio ottenuto da ciascuna emittente l'importo di cui al comma 1, lettera b).».
14.38. Scagliusi, Luciano Cantone, Galizia, Alemanno.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Per l'anno 2022 la trasmissione dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS) per la predisposizione, da parte dell'Agenzia delle Pag. 439entrate della dichiarazione dei redditi precompilata ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 e i relativi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze vanno adempiuti entro il 30 settembre 2022 per il 1° semestre 2022 ed entro il 31 gennaio 2023 per il secondo semestre 2022.
14.15. Trano.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 1, comma 3-bis, alinea, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come modificato dall'articolo 5, comma 14-ter, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, le parole: «1° luglio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2023».
14.13. Trano.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

  4-bis. Al fine di salvaguardare il pluralismo nel settore dell'emittenza radiotelevisiva locale, consentendo la migrazione delle emittenti escluse dalla nuova codifica MPEG-4 su standard DVBT, l'operatività delle graduatorie dei Fornitori di servizi di media audiovisivi (Fima) in ambito locale delle reti di 1° livello 2° livello è posposta al 1° gennaio 2023. Entra tale data il Ministero delle sviluppo economico e Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) individuano le modalità per consentire capacità trasmissiva alle emittenti escluse, mediante modifica in riduzione dello standard Mbit/s. Le emittenti escluse partecipano alla procedura di assegnazione della frequenza multimediale n. 12 del Piano Nazionale Assegnazione Frequenze (PNAF) di cui alla Delibera 407/21/CONS dell'AGCOM.
14.51. Caon.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Il termine per il pagamento dell'imposta municipale propria (IMU), di cui all'articolo 1, commi 738 e 739, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dovuta per l'anno 2021 è prorogato al 31 dicembre 2022 per le unità immobiliari per le quali siano venuti meno i requisiti della residenza anagrafica e della dimora abituale di cui all'articolo 1, comma 741, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160 in conseguenza della dichiarazione di inagibilità del fabbricato di cui faccia parte tale unità immobiliare. La proroga di cui al precedente periodo si applica ai fabbricati costituiti da almeno venti unità immobiliari, a condizione che la dichiarazione di inagibilità del fabbricato sia dovuta a causa non imputabile al proprietario.
14.5. Noja, Mor, Marco Di Maio, Del Barba.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

  4-bis. In considerazione del persistente stato di crisi del settore editoriale, le disposizioni di cui all'articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento all'anno di contribuzione 2022. Le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per l'annualità 2021. In caso di insufficienza delle risorse stanziate, resta applicabile il criterio del riparto proporzionale di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.
*14.31. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.
*14.35. Magi.
*14.21. Fornaro, Fassina.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Il contributo di cui all'articolo 30-quater, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è riconosciuto, alle condizioni e con le modalità ivi previste, nel limite di spesa di 2 Pag. 440milioni di euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.
14.7. Sensi.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. I versamenti dovuti in ragione della rateizzazione ottenuta a seguito della comunicazione prevista dagli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633, in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento sono considerati tempestivi, senza l'applicazione di ulteriori sanzioni e interessi, se effettuati entro il 30 aprile 2022. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
14.6. Del Barba, Marco Di Maio.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

  4-bis. Al fine di facilitare l'applicazione di specifiche convenzioni agli enti inquadrati nella NATO, all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 504 del 1995, sostituire le parole: «alle Forze armate» con le seguenti: «al Personale».

  Conseguentemente, aggiungere, dopo le parole: Nord Atlantico le seguenti: , ovvero di enti inquadrati o dipendenti dall'Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord,. Infine sostituire le parole: delle Forze armate nazionali con le seguenti: del Personale nazionale.
14.57. Dall'Osso, Silli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «sessanta mesi» sono sostituite dalle seguenti: «settantadue mesi».
14.8. Frailis, Sensi, Lattanzio.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, al comma 14-quinquies, lettera b) dopo le parole: «attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali» sono aggiunte le seguenti: «la produzione e».
14.43. Patassini, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Agli atti traslativi, a titolo oneroso, della proprietà di beni immobili ubicati nei terreni montani come delimitati ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, di valore economico inferiore a 5.000 euro, si applica l'imposta di registro nella misura fissa di 200 euro.
14.44. Ciaburro, Caretta, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

  4-bis. Fino al termine dello stato di emergenza sono sospesi i termini di pagamento e la notifica di nuove cartelle di pagamento in favore dei contribuenti residenti dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
14.45. Trancassini, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

Pag. 441

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 10-ter, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 121 del 23 luglio 2021, le parole: «sono prorogate fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «sono prorogate fino al 31 dicembre 2025».
14.24. Belotti, Colmellere, De Angelis, Mariani, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

  4-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 119, comma 9, lettera e), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, quanto disposto al comma 1 del medesimo articolo è prorogato al 30 giugno 2023.
14.25. Mariani, Belotti, Colmellere, De Angelis, Patelli, Racchella, Toccalini, Zicchieri.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «Sino al 31 dicembre 2021» sono sostituite come segue: «Sino al 31 dicembre 2022».
14.46. Lupi.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. L'esenzione di cui alla lettera d) del comma 758 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applica anche ai terreni agricoli presenti sul territorio del comune di Campofelice di Fitalia.
14.39. Alaimo.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «sessanta mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ottantaquattro mesi».
14.32. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «sessanta mesi» sono sostituite dalle seguenti: «settantadue mesi».
*14.30. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.
*14.34. Magi.
*14.22. Fornaro, Fassina.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
14.55. Rospi.

  Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

  8-bis. All'articolo 1 comma 24, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «10 settembre 2021» sono sostituite con le seguenti: «30 novembre 2021».
  8-ter. Per le finalità di cui al comma 8-bis, i termini di presentazione delle istanze di cui all'articolo 1 comma 23, del citato decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, sono riaperti. Le istanze di cui al presente comma devono essere presentate, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
14.42. Maccanti, Rixi, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi,Pag. 442 Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere i seguenti:

Art. 14-bis.
(Bipartizione del Fondo per il pluralismo dell'informazione e altre misure di sostegno alle emittenti televisive locali)

  1. È stornato l'importo fino a 25 milioni di euro dal fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge n. 198 del 2016 da destinare ai FSMA televisivi locali commerciali e comunitari i cui ricavi siano non superiore a 500 mila euro privo di televendite.
  2. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) sostituire la lettera a) con la seguente:

   «a) il 70 per cento è destinato alle emittenti televisive locali (FSMA), di cui il 15 per cento è destinato alle emittenti comunitarie in parti uguali, fatta salva la possibilità di partecipare alla ripartizione prevista per le emittenti commerciali. Il restante 55 per cento è ripartito alle emittenti commerciali in proporzione alla forza lavoro in organico assunta da ciascuna impresa con qualifiche attinenti la programmazione televisiva e l'informazione»;

    2) alla lettera b), sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «30 per cento».

  3. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, sono abrogati l'articolo 4 e i commi 1 e 2 dell'articolo 7.
  4. All'articolo 38, comma 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, aggiungere in fine il periodo: «le emittenti televisive locali fornitori di servizi media audiovisivi FSMA a carattere comunitario non possono superare il 10 per cento del tempo dedicato alla pubblicità».
  5. Nei bandi pubblici è soppresso il requisito dal dato di ascolto che non sia certificato dalla Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ai sensi della legge 31 luglio 1997, n. 249, articolo 1, comma 3, lettera b), numero 11).
  6. Gli FSMA televisivi locali commerciali e comunitari ricevono dagli operatori di rete una capacità trasmissiva annuale in franchigia di Mbit/s 1,5 il cui costo di affitto sarà a carico del fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge n. 198 del 2016 secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico preventivamente sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative intendendosi per tali le associazioni che abbiano almeno il 10 per cento degli iscritti del comparto radiotelevisivo locale regolarmente registrati nel Libro soci dichiarati sotto forma di autodichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
  7. All'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, dopo il comma 2-quinquies è aggiunto il seguente:

   «2-sexies. Le imprese radiofoniche e televisive che svolgono attività di informazione d'interesse generale sia in ambito locale che in ambito nazionale hanno gli stessi e pari diritti di accesso alle provvidenze riservate all'editoria di cui alla presente legge. Le eventuali domande oggetto di controversie, pendenti presso l'amministrazione al 31 ottobre 2021, si considerano positivamente risolte con la tombale approvazione».

Art. 14-ter.
(Delega al Governo per istituzione Tavolo problematiche emittenza locale e nazionale)

  1. Ai fini di un coordinamento tecnico-sindacale per la modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, «Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione Pag. 443dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali» e della tabella di marcia per della transizione della televisione digitale dal DBV-T al T2 con compressione finale HEVC, affinché sia attenuato l'impatto con le problematiche esistenziali dell'emittenza locale, dell'occupazione e dell'interesse generale dell'utenza, è demandata al Governo la costituzione di un Tavolo tecnico di lavoro specifico con la partecipazione degli operatori nazionali e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative intendendosi per tali le associazioni che abbiano almeno il 10 per cento degli iscritti del comparto radiotelevisivo locale regolarmente registrati nel libro soci dichiarati sotto forma di autodichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 14-quater.
(Innovazione tecnologica e altre misure di sostegno alle emittenti televisive locali)

  1. All'articolo 1, comma 1032, legge 27 dicembre 2017, sostituire le parole: «, dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2022» con le parole: «dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 e comunque non prima della data di attuazione del DVB T2 con codifica HEVC direttamente correlata ai relativi bandi di assegnazione della capacità trasmissiva e attuazione della nuova pianificazione numerica sul telecomando LCN».
  2. All'articolo 1, comma 1028, legge 27 dicembre 2017, sostituire le parole: «1° luglio 2022» con le parole: «dalla data di attuazione dello standard DVB-T2 codifica HVEC».
  3. Nel periodo di transizione dal DVB-T al T2 codifica HEVC, per assicurare all'emittenza locale il regolare proseguimento dell'esercizio e servizio all'utenza è assegnata una frequenza aggiuntiva coordinata a quelle previste dalla pianificazione di primo e secondo livello.
  4. Per evitare fenomeni di accaparramento, la capacità trasmissiva assegnata agli FSMA locali, è equamente ripartita fra i concorrenti fino al minimo tecnico per trasmettere un programma con modalità SD (Standard Definition). La eventuale capacità trasmissiva in esubero è assegnata mediante bando ministeriale.
  5. Per sopperire alla carenza di frequenze destinate allo sviluppo della Radio Digitale DAB (Digital Audio Broadcasting) in tutto il territorio nazionale inserire il canale 13 della banda VHF nel Piano di Assegnazione delle Frequenze.
  6. Gli Operatori di rete nazionali e locali hanno l'obbligo di ospitare sulle reti del DVB-T2 i Fornitori di Contenuti Media Audiovisivi (FSMA) locali interessati ad essere veicolati sulla piattaforma digitale abbinata al digitale televisivo Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) a condizioni eque e trasparenti secondo specifica normativa da emanare in concomitanza della transizione digitale DVB-T2 cura dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
14.01. Muroni, Fusacchia, Fioramonti, Cecconi, Lombardo.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Bipartizione del Fondo per il pluralismo dell'informazione e altre misure di sostegno alle emittenti televisive locali).

  1. È stornato l'importo fino a 25 milioni di euro dal fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198 da destinare ai FSMA televisivi locali commerciali e comunitari i cui ricavi siano non superiori a 500 mila euro privo di televendite.
  2. All'articolo 2, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) la lettera a) è sostituita con la seguente: «a) il 70 per cento è destinato alle emittenti televisive locali (FSMA), di cui il 15 per cento è destinato alle emittenti comunitarie in parti uguali, fatta salva la possibilità di partecipare alla ripartizione Pag. 444prevista per le emittenti commerciali. Il restante 55 per cento è ripartito alle emittenti commerciali in proporzione alla forza lavoro in organico assunta da ciascuna impresa con qualifiche attinenti la programmazione televisiva e l'informazione»;

    2) alla lettera b), sostituire le parole: «15 per cento» con le parole: «30 per cento».

  3. Al Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, sono abrogati l'articolo 4 e i commi 1 e 2 dell'articolo 7.
  4. All'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, aggiungere in fine il seguente periodo: «le emittenti televisive locali fornitori di servizi media audiovisivi FSMA a carattere comunitario non possono superare il 10% del tempo dedicato alla pubblicità».
  5. Nei bandi pubblici è soppresso il requisito dal dato di ascolto che non sia certificato dalla Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ai sensi della legge 31 luglio 1997, n. 249, articolo 1, comma 3, lettera b), numero 11).
  6. Gli FSMA televisivi locali commerciali e comunitari ricevono dagli operatori di rete una capacità trasmissiva annuale in franchigia di Mbit/s 1,5 il cui costo di affitto sarà a carico del fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198 secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico preventivamente sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative intendendosi per tali le associazioni che abbiano almeno il 10 per cento degli iscritti del comparto radiotelevisivo locale regolarmente registrati nel libro soci dichiarati sotto forma di autodichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
  7. All'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, dopo il comma 2-quinquies è inserito il seguente: «2-sexies. Le imprese radiofoniche e televisive che svolgono attività di informazione d'interesse generale sia in ambito locale che in ambito nazionale hanno gli stessi e pari diritti di accesso alle provvidenze riservate all'editoria di cui alla presente legge. Le eventuali domande oggetto di controversie, pendenti presso l'amministrazione al 31 ottobre 2021, si considerano positivamente risolte con la tombale approvazione».
*14.02. Sodano.
*14.018. Lacarra.
*14.047. Pella, D'Attis.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Innovazione tecnologica e altre misure di sostegno alle emittenti televisive locali).

  1. All'articolo 1, comma 1032, della legge 27 dicembre 2017, le parole: «, dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2022» sono sostituite con le parole: «dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 e comunque non prima della data di attuazione del DVB T2 con codifica HEVC direttamente correlata ai relativi bandi di assegnazione della capacità trasmissiva e attuazione della nuova pianificazione numerica sul telecomando LCN».
  2. All'articolo 1, comma 1028, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «1° luglio 2022» sono sostituite con le parole: «dalla data di attuazione dello standard DVB-T2 codifica HVEC».
  3. Nel periodo di transizione dal DVB-T al T2 codifica HEVC, per assicurare all'emittenza locale il regolare proseguimento dell'esercizio e servizio all'utenza è assegnata una frequenza aggiuntiva coordinata a quelle previste dalla pianificazione di primo e secondo livello.
  4. Per evitare fenomeni di accaparramento, la capacità trasmissiva assegnata agli FSMA locali, è equamente ripartita fra i concorrenti fino al minimo tecnico per trasmettere un programma con modalità SD (Standard Definition). La eventuale capacità trasmissiva in esubero è assegnata mediante bando ministeriale.Pag. 445
  5. Per sopperire alla carenza di frequenze destinate allo sviluppo della Radio Digitale DAB (Digital Audio Broadcasting) in tutto il territorio nazionale inserire il canale 13 della banda VHF nel Piano di Assegnazione delle Frequenze.
  6. Gli Operatori di rete nazionali e locali hanno l'obbligo di ospitare sulle reti del DVB-T2 i Fornitori di Contenuti Media Audiovisivi (FSMA) locali interessati ad essere veicolati sulla piattaforma digitale abbinata al digitale televisivo Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) a condizioni eque e trasparenti secondo specifica normativa da emanare in concomitanza della transizione digitale DVB-T2 cura dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
**14.03. Sodano.
**14.049. Pella.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Proroga norme in matteria di editoria)

  1. In considerazione del persistente stato di crisi del settore editoriale, le disposizioni di cui all'articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento all'anno di contribuzione 2022. Le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per l'anno di contribuzione 2021.
*14.04. Zardini, Sensi.
*14.010. Paita, Del Barba, Marco Di Maio.
*14.012. Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*14.044. Casciello, Aprea, Palmieri, Saccani Jotti, Pella, Sarro.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Proroga di termini in materia di servizi e tecnologie di tipo banda ultra larga)

  1. Al fine di favorire lo sviluppo dei servizi e delle tecnologie di tipo a banda ultra larga e di garantire una maggiore efficienza nell'uso dello spettro, i diritti d'uso delle frequenze in banda 26 e 28 GHz in scadenza al 31 dicembre 2022, possono, su domanda dei titolari da effettuare entro il 30 giugno 2022, essere oggetto di revisione delle condizioni tecniche e di proroga fino al 31 dicembre 2029, con decorrenza dal 1° gennaio 2023 e nel rispetto del principio di neutralità tecnologica.
  2. Qualora si renda necessario la liberazione di frequenze in banda 26 GHz in uso per lo sviluppo di servizi in tecnologia 5G ai sensi della decisione (UE) 2019/784 della Commissione del 14 maggio 2019, poi aggiornata con la decisione (UE) 2020/590 della Commissione del 24 aprile 2020,il Ministero dello sviluppo economico entro il 30 giugno 2022 individua in favore degli operatori titolari del diritto d'uso delle frequenze in banda 26 GHz, porzioni di spettro, in coerenza con il piano nazionale di ripartizione delle frequenze, di cui art. 1, comma 1026 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, idonee all'esercizio dei servizi erogati mediante l'uso delle frequenze da liberare.
14.05. Bruno Bossio.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Proroga misure di incentivazione del welfare aziendale)

  1. All'articolo 112, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, Pag. 446con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «Limitatamente al periodo d'imposta 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Limitatamente ai periodi d'imposta 2020, 2021 e 2022».
  2. Agli oneri derivanti dalla disposizione, valutati in 12,2 milioni di euro per l'anno 2022 e in 1,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*14.036. Patassini, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
*14.038. Calabria, Sarro, Pella.
*14.06. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Sospensione degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali nei bilanci 2021)

  1. All'articolo 1, comma 711 della legge 23 dicembre 2021, n. 234, le parole: «il 100 per cento dell'ammortamento» sono sostituite dalle seguenti: «l'ammortamento».
**14.07. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini.
**14.039. Calabria, Sarro, Pella.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Modifiche alla disciplina della rivalutazione dei beni e del riallineamento dei valori fiscali)

  1. All'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 8-quater sono aggiunti i seguenti:

   «8-quinquies. Qualora dalla dichiarazione dei redditi emerga una perdita di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la quota delle attività per imposte anticipate che si riferisce alla deduzione della quota di ammortamento annua di un cinquantesimo del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che ha concorso alla formazione della perdita è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui viene rilevata la perdita di cui al presente comma. La perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente è computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi per un ammontare pari alla perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente, ridotta dei componenti negativi di reddito che hanno dato luogo alla quota di attività per imposte anticipate, trasformata in crediti d'imposta ai sensi del presente comma. Qualora dalla dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive emerga un valore della produzione netta negativo, la quota delle attività per imposte anticipate, che si riferisce alla deduzione della quota di ammortamento annua di un cinquantesimo del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che ha concorso alla formazione del valore della produzione netta negativo, è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione di cui al periodo precedente decorre dalla data di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive in cui viene rilevato il valore della produzione netta negativo di cui al presente comma. Sono altresì convertibili in crediti di imposta le quote di minusvalenza dell'avviamento e delle altre attività immateriali deducibili ai sensi del precedente comma 8-ter che abbiano concorso alla formazione di una perdita di cui all'articoloPag. 447 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o di un valore della produzione negativo ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
   8-sexies. I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione di cui al precedente comma 8-quinquies non sono produttivi di interessi e possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono essere ceduti secondo quanto previsto dall'articolo 43-bis o dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero essere chiesti a rimborso. I crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive».

  2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e il riallineamento sono eseguiti.
  3. Al comma 624 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il credito derivante dalla restituzione delle imposte sostitutive versate non è comunque soggetto ai limiti alla compensazione previsti dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.».
*14.016. Lucaselli, Prisco, Trancassini, Montaruli, Rampelli.
*14.040. Calabria, Sarro, Pella.
*14.08. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini.
*14.020. Navarra.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Modifiche alla disciplina della rivalutazione dei beni e del riallineamento dei valori fiscali)

  1. All'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 8-quater sono aggiunti i seguenti:

   «8-quinquies. Qualora dalla dichiarazione dei redditi emerga una perdita di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la quota delle attività per imposte anticipate che si riferisce alla deduzione della quota di ammortamento annua di un cinquantesimo del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che ha concorso alla formazione della perdita è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui viene rilevata la perdita di cui al presente comma. La perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente è computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi per un ammontare pari alla perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente, ridotta dei componenti negativi di reddito che hanno dato luogo alla quota di attività per imposte anticipate, trasformata in crediti d'imposta ai sensi del presente comma. Qualora dalla dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive emerga un valore della produzione netta negativo, la quota delle attività per imposte anticipate, che si riferisce alla deduzione della quota di ammortamento annua di un cinquantesimo del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che ha concorso alla formazione del valore della produzione netta negativo, è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione di cui al periodoPag. 448 precedente decorre dalla data di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive in cui viene rilevato il valore della produzione netta negativo di cui al presente comma. Sono altresì convertibili in crediti di imposta le quote di minusvalenza dell'avviamento e delle altre attività immateriali deducibili ai sensi del precedente comma 8-ter che abbiano concorso alla formazione di una perdita di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o di un valore della produzione negativo ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
   8-sexies. I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione di cui al precedente comma 8-quinquies non sono produttivi di interessi e possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono essere ceduti secondo quanto previsto dall'articolo 43-bis o dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero essere chiesti a rimborso. I crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive».

  2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e il riallineamento sono eseguiti.
  3. Al comma 624 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il credito derivante dalla restituzione delle imposte sostitutive versate non è comunque soggetto ai limiti alla compensazione previsti dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.».
**14.023. Albano, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.
**14.034. Lovecchio.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Misure urgenti in materia di ricerca biomedica di IRCCS e IZS)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 422, le parole da: «un ruolo non dirigenziale» fino alla fine del periodo sono sostituite con le seguenti: «un ruolo dirigenziale della ricerca sanitaria ed un ruolo non dirigenziale delle attività di supporto alla ricerca sanitaria»;

   b) al comma 423, il primo periodo è sostituito con il seguente: «Il rapporto di lavoro del personale della ricerca di cui al comma 422 è disciplinato, sulla base di quanto previsto nei commi da 424 a 434, nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Sanità, rispettivamente della dirigenza e del comparto in apposite sezioni in ciascuna area con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento per il personale dirigenziale la retribuzione tabellare iniziale, con esclusione dell'indennità di esclusività, quelli della categoria apicale degli altri ruoli del comparto e valorizzando, con riferimento al personale della ricerca sanitaria, la specificità delle funzioni e delle attività svolte, con l'individuazione, con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo determinato di cui al comma 424, di specifici criteri, connessi anche ai titoli professionali nonché alla qualità e ai risultati della ricerca, ai fini dell'attribuzione della fascia economica»;

   c) al comma 424,

    1) le parole: «del contratto collettivo nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «dei contratti collettivi nazionali»;

    2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali oneri sono incrementati per euro 5 milioni per l'anno 2022 e di euro 10 milioni per l'anno 2023»;

Pag. 449

   d) al comma 428, le parole: «possono inquadrare a tempo indeterminato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale, compresi quelli della dirigenza per il solo personale della ricerca sanitaria» sono sostituite dalle seguenti: «inquadrano a tempo indeterminato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale, rispettivamente nella dirigenza per il solo personale della ricerca sanitaria, e nel comparto per il personale di supporto»;

   e) il comma 431, è sostituito con il seguente: «431. Il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato di cui ai commi 424 e 432 ha diritto ad essere ammesso in sovrannumero ai corsi di specializzazione universitaria cui ha accesso, negli Atenei prescelti, con diritto allo svolgimento del tirocinio professionalizzante nell'IRCCS o IZS sede di lavoro».
*14.09. Noja, Del Barba, Marco Di Maio.
*14.042. Bagnasco, Mandelli, D'Attis, Novelli, Versace.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Misure urgenti in materia di ricerca biomedica di IRCCS e IZS)

  1. In considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19 e al fondamentale supporto svolto dalla ricerca biomedica, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:

   al comma 422: le parole: «un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria», sono sostituite con le seguenti: «un ruolo dirigenziale della ricerca sanitaria ed un ruolo non dirigenziale delle attività di supporto alla ricerca sanitaria»;

   al comma 423 al primo capoverso: dopo le parole: «il rapporto di lavoro del personale» sono aggiunte le seguenti parole: «della ricerca»;

   dopo le parole: «nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Sanità» le parole: «in una apposita sezione, con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento» sono sostituite dalle seguenti: «rispettivamente della dirigenza e del comparto in apposite sezioni in ciascuna area con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento per il personale dirigenziale la retribuzione tabellare iniziale, con esclusione dell'indennità di esclusività,»;

   al comma 424: dopo le parole: «a tempo determinato, nel rispetto» le parole: «del contratto collettivo nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «dei contratti collettivi nazionali»; dopo le parole: «90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.» è aggiunto il seguente periodo: «Tali oneri sono incrementati per euro 5 milioni per l'anno 2022 e di euro 10 milioni per l'anno 2023»;

   al comma 428 le parole: «possono inquadrare a tempo indeterminato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale, compresi quelli della dirigenza per il solo personale della ricerca sanitaria» sono sostituite dalle seguenti: «inquadrano a tempo indeterminato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale, rispettivamente nella dirigenza per il solo personale della ricerca sanitaria, e nel comparto per il personale di supporto,»;

   al comma 431 le parole da: «è ammesso» alle parole: «n. 368», sono sostituite con le seguenti: «ha diritto ad essere ammesso in sovrannumero ai corsi di specializzazione universitaria cui ha accesso, negli Atenei prescelti, con diritto allo svolgimento del tirocinio professionalizzante nell'IRCCS o IZS sede di lavoro».
14.031. Ianaro, Lorefice, D'Arrando.

Pag. 450

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Misure urgenti in materia di ricerca biomedica di IRCCS e IZS)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 422, le parole: «un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria», sono sostituite dalle seguenti: «un ruolo dirigenziale della ricerca sanitaria ed un ruolo non dirigenziale delle attività di supporto alla ricerca sanitaria»;

   b) al comma 423, primo periodo, dopo le parole: «il rapporto di lavoro del personale» sono aggiunte le seguenti: «della ricerca», e le parole: «in una apposita sezione, con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento» sono sostituite dalle seguenti: «rispettivamente della dirigenza e del comparto in apposite sezioni in ciascuna area con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento per il personale dirigenziale la retribuzione tabellare iniziale, con esclusione dell'indennità di esclusività»;

   c) al comma 424 le parole: «del contratto collettivo nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «dei contratti collettivi nazionali», e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Tali oneri sono incrementati per euro 5 milioni per l'anno 2022 e di euro 10 milioni per l'anno 2023»;

   d) al comma 428 le parole: «possono inquadrare a tempo indeterminato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale, compresi quelli della dirigenza per il solo personale della ricerca sanitaria» sono sostituite dalle seguenti: «inquadrano a tempo indeterminato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale, rispettivamente nella dirigenza per il solo personale della ricerca sanitaria, e nel comparto per il personale di supporto,»;

   e) al comma 431 le parole da: «è ammesso» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «ha diritto ad essere ammesso in sovrannumero ai corsi di specializzazione universitaria cui ha accesso, negli Atenei prescelti, con diritto allo svolgimento del tirocinio professionalizzante nell'IRCCS o IZS sede di lavoro».
14.037. Prisco, Trancassini, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Proroga di termini in materia di servizi e tecnologie di tipo banda ultra larga)

  1. Al fine di favorire lo sviluppo dei servizi e delle tecnologie di tipo a banda ultra larga e di garantire una maggiore efficienza nell'uso dello spettro, i diritti d'uso delle frequenze in banda 26 e 28 GHz in scadenza al 31 dicembre 2022, possono, su domanda dei titolari da effettuare entro il 30 giugno 2022, essere oggetto di revisione delle condizioni tecniche e di proroga fino al 31 dicembre 2029, con decorrenza dal 1° gennaio 2023 e nel rispetto del principio di neutralità tecnologica.
  2. Qualora si renda necessario la liberazione di frequenze in banda 26 GHz in uso per lo sviluppo di servizi in tecnologia 5G ai sensi della decisione (UE) 2019/784 della Commissione del 14 maggio 2019, poi aggiornata con la decisione (UE) 2020/590 della Commissione del 24 aprile 2020, il Ministero dello sviluppo economico entro il 30 giugno 2022 individua in favore degli operatori titolari del diritto d'uso delle frequenze in banda 26 GHz, porzioni di spettro, in coerenza con il piano nazionale di ripartizione delle frequenze, di cui art. 1, comma 1026 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, idonee all'esercizio dei servizi erogati mediante l'uso delle frequenze da liberate.
*14.011. Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Di Muro, Iezzi, Pag. 451Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*14.035. Carabetta.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Proroga riduzione del Fondo del pluralismo e l'innovazione dell'informazione)

  1. La riduzione della quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198 relativa alla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico prevista nell'ultimo comma dell'articolo 67, comma 13, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, è posticipata al 2024. Conseguentemente, sostituire al medesimo articolo 67, comma 13, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 le parole: «45 milioni» con le parole: «30 milioni per il 2023 e 45 milioni a decorrere dal 2024» e dopo le parole: «15 milioni di euro» aggiungere le parole: «a decorrere dal 2024»
  2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2023, 45 milioni per l'anno 2024 e 15 milioni a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14.013. Zanella, Patassini.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Delega al Governo per istituzione Tavolo problematiche emittenza locale e nazionale)

  1. Ai fini di un coordinamento tecnico-sindacale per la modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, «Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali» e della tabella di marcia per della transizione della televisione digitale dal DBV-T al T2 con compressione finale HEVC, affinché sia attenuato l'impatto con le problematiche esistenziali dell'emittenza locale, dell'occupazione e dell'interesse generale dell'utenza, è demandata al Governo la costituzione di un Tavolo tecnico di lavoro specifico con la partecipazione degli operatori nazionali e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative intendendosi per tali le associazioni che abbiano almeno il 10 per cento degli iscritti del comparto radiotelevisivo locale regolarmente registrati nel libro soci dichiarati sotto forma di autodichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
*14.014. Alessandro Pagano.
*14.019. Lacarra, Ubaldo Pagano.
*14.048. Pella.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Misure economiche di natura compensativa alle televisioni locali)

  1. Le misure economiche di natura compensativa di cui al comma 1039 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modificazioni e integrazioni, percepite dalle emittenti televisive locali a titolo risarcitorio a seguito del rilascio delle frequenze di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 13 aprile 2021, non sono assoggettate a tassazione ai fini delle imposte sui redditi.
  2. Agli oneri di cui al comma 1 valutati in euro 100 milioni annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, Pag. 452comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
14.015. Rixi.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Proroga dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione)

  1. Al comma 3 dell'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 sono apportate le seguenti modificazioni le parole: «e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021», sono sostituite dalle seguenti: «, 2021 e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio 2022» e alla fine del periodo le parole: «30 novembre 2021», sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2022».
  2. All'articolo 2 del decreto-legge del 21 ottobre 2021 n. 146, convertito con modificazioni dalla Legge del 17 dicembre 2021, n. 215, le parole: «31 dicembre 2021» sono modificate dalle seguenti: «30 giugno 2022».
  3. I debitori che, alla data del 22 ottobre 2021, siano incorsi in decadenza da piani di dilazione di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in essere alla data dell'8 marzo 2020 sono automaticamente riammessi ai medesimi piani, relativamente ai quali il termine di pagamento delle rate sospese ai sensi dell'articolo 68, commi 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, è fissato al 30 giugno 2022, ferma restando l'applicazione a tali piani delle disposizioni dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.
  4. Con riferimento ai carichi ricompresi nei piani di dilazione di cui al comma 3:

   a) restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione alla data di conversione in legge del presente decreto e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi;

   b) restano acquisiti, relativamente ai versamenti delle rate sospese dei predetti piani eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, nonché le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
*14.017. Bitonci, Gusmeroli, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
*14.041. Pella, Sarro, Calabria, Milanato.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Proroga al 31 dicembre 2022 dell'esterometro trimestrale)

  1. All'articolo 1, comma 3-bis, alinea, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come modificato dall'articolo 5, comma 14-ter, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, le parole: «1° luglio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2023».
14.021. Albano, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14.
(Trasmissione dati esterometro con il flusso della fattura elettronica – precisazioni sanzionatorie)

  1. All'articolo 11, comma 2-quater, del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471 Pag. 453è aggiunto infine il seguente periodo: «L'eventuale tardiva trasmissione dei dati secondo le modalità della fatturazione elettronica non sono anche sintomo di violazioni degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 6 laddove l'operazione abbia tempestivamente concorso alla liquidazione dell'IVA».
14.022. Albano, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Maggiorazione valore catastale delle piazzole attrezzate per gli allestimenti mobili)

  1. All'articolo 1, comma 21, legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «funzionali allo specifico processo produttivo» sono inserite le seguenti: «, compresi i manufatti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 installati nelle strutture ricettive all'aperto previamente autorizzate.
  Il valore della rendita catastale della piazzola di sosta attrezzata per i manufatti previsti all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, viene maggiorata del 20 per cento rispetto al valore unitario della piazzola di sosta non attrezzata».
14.024. Albano, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Proroga in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali)

  1. Alle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative, a quelle destinate alla pesca, all'acquacoltura e alle attività produttive ad essa connesse, alle attività sportive, nonché a quelle destinate ad approdi e a punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto, in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è riconosciuta l'estensione della durata della concessione per un periodo di trentacinque anni a decorrere dalla medesima data.
  2. Il comune deve comunicare ai titolari delle concessioni demaniali l'estensione della durata della concessione per il periodo di cui al comma 1, garantendo tale applicazione anche nelle more dell'approvazione degli atti amministrativi necessari all'esecuzione di tale estensione.
  3. La durata della nuova concessione demaniale marittima, lacuale e fluviale, con le finalità di cui al comma 1, non deve limitare la libera concorrenza oltre il tempo necessario a garantire l'ammortamento degli investimenti materiali e immateriali nonché un'equa remunerazione dei capitali investiti. In ogni caso la durata della nuova concessione demaniale non può essere inferiore a venti anni e superiore a trenta anni.
  4. La durata della nuova concessione, nei limiti di cui al comma 3, è fissata dal comune nella procedura di selezione.
  5. Ove vi sia necessità di concedere un utilizzo temporalmente limitato del demanio marittimo, lacuale e fluviale, la concessione temporanea può essere rilasciata per il periodo strettamente necessario all'utilizzo.
  6. Il procedimento per il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali su aree disponibili è avviato dal comune, in conformità ai princìpi di concorrenza e trasparenza, con bando pubblico d'iniziativa propria o a seguito di una specifica richiesta proveniente dal soggetto interessato all'utilizzo del bene.
  7. Con atto della giunta regionale, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono approvate le disposizioni che individuano le fasi del procedimento che i comuni devono seguire nell'assegnazione delle nuove concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, il Pag. 454peso da attribuire ai parametri di cui al comma 12 e i criteri per determinare la durata delle concessioni in rapporto al loro valore.
  8. Il bando per l'assegnazione delle nuove concessioni marittime, lacuali e fluviali è pubblicato per almeno quindici giorni consecutivi nell'albo pretorio e nel sito internet istituzionale del comune dove si trova l'area da assegnare in concessione e, in ragione del valore della concessione, secondo le forme di pubblicazione prescritte in materia di contratti pubblici.
  9. Le spese di pubblicità sono rimborsate dall'aggiudicatario della concessione entro sessanta giorni dall'aggiudicazione.
  10. I comuni procedono all'accertamento dei requisiti di ordine generale posseduti dai candidati ai sensi dell'articolo 80 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  11. I comuni indicano nel bando i requisiti di capacità economico-finanziaria che devono essere posseduti dai soggetti partecipanti alla procedura di selezione, nonché gli altri requisiti di capacità morale e professionale che ritengono opportuno richiedere.
  12. Nella scelta comparativa tra più domande di concessione demaniale marittima, lacuale e fluviale costituiscono validi parametri di valutazione, conformi a quanto disposto dall'articolo 37 del codice della navigazione:

   a) l'utilizzo di attrezzature non fisse e completamente amovibili;

   b) la professionalità e l'esperienza maturate nel settore delle attività turistico-ricreative;

   c) la capacità economico-finanziaria;

   d) l'offerta di tariffe ridotte per specifiche categorie di utenza;

   e) i servizi accessori offerti all'utenza;

   f) la qualità di impianti e manufatti e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile;

   g) il personale impiegato nell'esercizio della concessione;

   h) l'impegno alla gestione diretta delle attività per l'intera durata della concessione o per un determinato periodo di tempo;

   i) ogni ulteriore elemento utile alla valutazione comparativa, conforme ai parametri di cui all'articolo 37 del codice della navigazione.

  13. I parametri di cui al comma 12 sono specificati e ponderati dal comune nel bando di cui al comma 6, in relazione alle peculiarità di ciascuna concessione messa a bando.
  14. Lo stesso soggetto non può essere titolare o contitolare a qualsiasi titolo di più di una concessione nell'ambito dello stesso comune.
  15. L'autorizzazione all'affidamento della gestione delle attività oggetto della concessione demaniale marittima, lacuale e fluviale è rilasciata ai sensi dell'articolo 45-bis del codice della navigazione.
14.025. Zucconi, Trancassini, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di concessioni idroelettriche)

  1. In relazione all'urgenza di porre in essere interventi efficaci di rilancio dell'economia nazionale stante la grave situazione economica determinata dalla diffusione epidemiologica del COVID-19, considerati i vincolanti obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico al 2030 e di completa decarbonizzazione al 2050, e ritenuto altresì che la strategicità della risorsa idroelettrica richieda la rapida attuazione di un significativo piano di investimenti, tenuto altresì conto della situazione di assenza di investimenti nel settore, come evidenziato dalle risultanze a chiusura delle procedure di infrazione aperte nei confronti di diversi Stati membri, i concessionari di grandi derivazioni idroelettriche, anche nel caso in cui la concessione sia scaduta, che attuino con oneri a Pag. 455proprio carico un rilevante piano di investimenti avente ad oggetto, secondo un programma sottoposto alla preventiva autorizzazione dell'amministrazione concedente, interventi di manutenzione straordinaria, nonché di miglioramento tecnologico e strutturale, necessari per assicurare la maggiore efficienza dei beni costituenti il ramo d'azienda e interventi necessari per assicurare la migliore conservazione dei volumi di invaso e ottimizzare la funzionalità degli organi di servizio e di manovra o di miglioramento e risanamento ambientale, hanno diritto ad una rideterminazione in aumento della durata della concessione per un numero di anni proporzionato all'entità degli investimenti previsti, secondo parametri stabiliti con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, previa intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) da formulare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma.
  2. I titolari di concessioni geotermiche entro novanta giorni dall'emanazione del decreto di cui al comma 1, a pena di decadenza della proroga, dovranno sottoporre all'Amministrazione concedente, con il coinvolgimento di tutte le altre Amministrazioni ed enti interessati, il piano degli investimenti proposto con la richiesta di rideterminazione della durata della concessione sulla base del piano degli investimenti proposto, nel rispetto dei parametri adottati ai sensi del precedente comma 1.
14.026. Zucconi, Trancassini, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Proroga dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione)

  1. Al comma 3 dell'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 sono apportate le seguenti modificazioni le parole: «e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021», sono sostituite dalle seguenti: «, 2021 e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio 2022» e alla fine del periodo le parole: «30 novembre 2021», sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2022»;
  2. All'articolo 2 del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole: «31 dicembre 2021» sono modificate dalle seguenti: «30 giugno 2022»;
  3. I debitori che, alla data del 22 ottobre 2021, siano incorsi in decadenza da piani di dilazione di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in essere alla data dell'8 marzo 2020 sono automaticamente riammessi ai medesimi piani, relativamente ai quali il termine di pagamento delle rate sospese ai sensi dell'articolo 68, commi 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, è fissato al 30 giugno 2022, ferma restando l'applicazione a tali piani delle disposizioni dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.
  4. Con riferimento ai carichi ricompresi nei piani di dilazione di cui al comma 3:

   a) restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione alla data di conversione in legge del presente decreto e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi;

   b) restano acquisiti, relativamente ai versamenti delle rate sospese dei predetti piani eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, nonché le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte ai sensi dell'articolo 27, Pag. 456comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
14.027. Trancassini, Prisco, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere i seguenti:

Art. 14-bis.
(Bipartizione del Fondo per il pluralismo dell'informazione e altre misure di sostegno alle emittenti televisive locali)

  1. È stornato l'importo fino a 25 milioni di euro dal fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198 da destinare ai FSMA televisivi locali commerciali e comunitari i cui ricavi siano non superiore a 500 mila euro privo di televendite.
  2. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

   sostituire la lettera a) con la seguente: «a) il 70 per cento è destinato alle emittenti televisive locali (FSMA), di cui il 15 per cento è destinato alle emittenti comunitarie in parti uguali, fatta salva la possibilità di partecipare alla ripartizione prevista per le emittenti commerciali. Il restante 55 per cento è ripartito alle emittenti commerciali in proporzione alla forza lavoro in organico assunta da ciascuna impresa con qualifiche attinenti la programmazione televisiva e l'informazione».

   alla lettera b), sostituire le parole: «15 per cento» con le parole: «30 per cento».

  3. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, sono abrogati:

   l'articolo 4;

   i commi 1 e 2 dell'articolo 7.

  4. All'articolo 38, comma 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, aggiungere il periodo: «le emittenti televisive locali fornitori di servizi media audiovisivi FSMA a carattere comunitario non possono superare il 10% del tempo dedicato alla pubblicità».
  5. Nei bandi pubblici è soppresso il requisito dal dato di ascolto che non sia certificato dalla Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ai sensi della legge 31 luglio 1997, n. 249, articolo 1, comma 3, lettera b, punto 11.
  6. Gli FSMA televisivi locali commerciali e comunitari ricevono dagli operatori di rete una capacità trasmissiva annuale in franchigia di Mbit/s 1,5 il cui costo di affitto sarà a carico del fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198 secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico preventivamente sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative intendendosi per tali le associazioni che abbiano almeno il 10 per cento degli iscritti del comparto radiotelevisivo locale regolarmente registrati nel libro soci dichiarati sotto forma di autodichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
  7. All'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, dopo il comma 2-quinquies è inserito il seguente: «2-sexies. Le imprese radiofoniche e televisive che svolgono attività di informazione d'interesse generale sia in ambito locale che in ambito nazionale hanno gli stessi e pari diritti di accesso alle provvidenze riservate all'editoria di cui alla presente legge. Le eventuali domande oggetto di controversie, pendenti presso l'amministrazione al 31 ottobre 2021, si considerano positivamente risolte con la tombale approvazione».

Art. 14-ter.
(Delega al Governo per istituzione Tavolo problematiche emittenza locale e nazionale)

  1. Ai fini di un coordinamento tecnico-sindacale per la modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, «Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Pag. 457Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali» e della tabella di marcia per della transizione della televisione digitale dal DBV-T al T2 con compressione finale HEVC, affinché sia attenuato l'impatto con le problematiche esistenziali dell'emittenza locale, dell'occupazione e dell'interesse generale dell'utenza, è demandata al Governo la costituzione di un Tavolo tecnico di lavoro specifico con la partecipazione degli operatori nazionali e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative intendendosi per tali le associazioni che abbiano almeno il 10 per cento degli iscritti del comparto radiotelevisivo locale regolarmente registrati nel libro soci dichiarati sotto forma di autodichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 14-quater.
(Innovazione tecnologica e altre misure di sostegno alle emittenti televisive locali)

  1. All'articolo 1, comma 1032, legge 27 dicembre 2017, n. 205, sostituire le parole: «, dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2022» con le parole: «dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 e comunque non prima della data di attuazione del DVB T2 con codifica HEVC direttamente correlata ai relativi bandi di assegnazione della capacità trasmissiva e attuazione della nuova pianificazione numerica sul telecomando LCN».
  2. All'articolo 1, comma 1028, legge 27 dicembre 2017, n. 205, sostituire le parole: «1° luglio 2022» con le parole: «dalla data di attuazione dello standard DVB-T2 codifica HVEC».
  3. Nel periodo di transizione dal DVB-T al T2 codifica HEVC, per assicurare all'emittenza locale il regolare proseguimento dell'esercizio e servizio all'utenza è assegnata una frequenza aggiuntiva coordinata a quelle previste dalla pianificazione di primo e secondo livello.
  4. Per evitare fenomeni di accaparramento, la capacità trasmissiva assegnata agli FSMA locali, è equamente ripartita fra i concorrenti fino al minimo tecnico per trasmettere un programma con modalità SD (Standard Definition). La eventuale capacità trasmissiva in esubero è assegnata mediante bando ministeriale.
  5. Per sopperire alla carenza di frequenze destinate allo sviluppo della radio digitale DAB (Digital Audio Broadcasting) in tutto il territorio nazionale inserire il canale 13 della banda VHF nel piano di assegnazione delle frequenze.
  6. Gli Operatori di rete nazionali e locali hanno l'obbligo di ospitare sulle reti del DVB-T2 i Fornitori di Contenuti Media Audiovisivi (FSMA) locali interessati ad essere veicolati sulla piattaforma digitale abbinata al digitale televisivo Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) a condizioni eque e trasparenti secondo specifica normativa da emanare in concomitanza della transizione digitale DVB-T2 cura dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
14.028. Angiola.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Proroga attuazione standard DVB-T2)

  1. Alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, comma 1028, le parole: «1° luglio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di attuazione dello standard DVB-T2 codifica HVEC»;

   b) all'articolo 1, comma 1032, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022 e comunque non prima della data di attuazione del DVB T2 con codifica HEVC direttamente correlata ai relativi bandi di assegnazione della capacità trasmissiva e attuazione della nuova pianificazione numerica sul telecomando LCN.».
14.030. Scagliusi, Luciano Cantone.

Pag. 458

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Esonero canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria per i pubblici esercizi)

  1. All'articolo 1, comma 706, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «fino al 31 marzo 2022» sono sostituite con le seguenti: «fino al 30 giugno 2022».
  2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 46,5 milioni di euro per l'anno 2022. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2022. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato.
14.032. Di Muro, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Esonero canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria per i pubblici esercizi)

  1. Per le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, l'esonero del pagamento del canone di occupazione per l'utilizzazione del suolo pubblico, già prorogato ai sensi dell'articolo 1, comma 706 della legge 31 dicembre 2021, n. 234, al 31 marzo 2022 è ulteriormente prorogato fino al 30 giugno 2022.
  2. A far data dal 1° aprile 2022 e fino al 31 dicembre 2022, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
  3. A far data dal 1° aprile 2022 e comunque non oltre il 31 dicembre 2022, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo precedente è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
  4. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 46,5 milioni di euro per l'anno 2022. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2022. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato.
14.033. Di Muro, Iezzi, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

Pag. 459

  Dopo l'Articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Proroga termini in materia di rivalutazione di beni di impresa e di rideterminazione di valori di acquisto)

  1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022»;

   b) al secondo periodo, le parole: «15 novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «15 novembre 2022»;

   c) al terzo periodo, le parole: «15 novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «15 novembre 2022».

  2. Alle minori entrate previste dal precedente comma, pari a 37 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14.043. Zanettin, D'Attis, Cattaneo, Giacometto, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Porchietto, Pentangelo.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione)

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente lettera: «d-bis) le emittenti commerciali locali potranno presentare domanda per l'inserimento nelle graduatorie a carattere comunitario partecipando al riparto secondo quanto previsto nell'articolo 7»;

   b) all'articolo 6, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Nell'ambito dell'istruttoria per la predisposizione delle graduatorie di cui all'articolo 5, nella parte relativa alle emittenti televisive commerciali, sulla base del punteggio totale che ciascuna emittente consegue dalla somma dei punteggi relativi ai parametri indicati nella tabella 1, recante aree e aliquote, e dalle maggiorazioni di punteggio di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, il Ministero forma una graduatoria, procedendo al riparto delle somme secondo il punteggio individuale conseguito per ciascuno dei tre parametri indicati nella tabella 1. Alle emittenti radiofoniche commerciali il Ministero attribuisce le risorse in misura proporzionale al punteggio individuale conseguito per ciascuna delle tre aree indicate nella tabella 1.».
14.045. D'Attis.

ART. 15.

  Al comma 1, capoverso 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'ambito delle risorse di cui al comma 1, al fine di sostenere e incentivare misure volte a favorire le opportunità educative e per il contrasto alla povertà educativa, per promuovere e sviluppare gli studi delle discipline SSH (social sciences e humanities), per l'anno 2022 è autorizzata la spesa di 500 mila euro da destinare all'università di Tor Vergata per potenziare la capacità del sistema nazionale degli studi riguardanti la letteratura e la lingua italiana in prospettiva interdisciplinare ed europea mediante una ricerca con indirizzo letterario sul tema del romanzo di formazione italiano, che prevede anche l'acquisizione di materiale documentale.
15.1. Pella.

Pag. 460

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Disposizioni in materia di potenziamento dell'assistenza a tutela della salute mentale e dell'assistenza psicologica e psicoterapica)

  1. Al fine di potenziare i servizi di salute mentale a beneficio di tutte le fasce d'età della popolazione e migliorarne la sicurezza e la qualità, anche in considerazione della crisi sanitaria causata dall'epidemia da SARS-CoV-2, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 marzo 2022, adottano un programma triennale di interventi per l'assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi mentali e affette da disturbi correlati allo stress al fine di garantire e di rafforzare l'uniforme erogazione dei livelli di assistenza di cui agli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 in tutto il territorio nazionale e in particolare per il raggiungimento dei suddetti obiettivi:

   a) rafforzare i servizi di neuropsichiatria per l'infanzia e l'adolescenza, ai sensi dell'articolo 26 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, potenziando l'assistenza ospedaliera in area pediatrica e l'assistenza territoriale con particolare riferimento all'ambito semiresidenziale;

   b) potenziare l'assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi mentali, ai sensi dell'articolo 26 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017;

   c) potenziare l'assistenza a supporto delle persone affette da disturbi della nutrizione e dell'alimentazione.

  2. I programmi di cui al comma 1 sono trasmessi al Ministero della salute, entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, ai fini del monitoraggio della valutazione degli obiettivi e delle attività individuati da ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e di Bolzano. Il Ministero della salute ne verifica la completezza e la coerenza rispetto agli obiettivi di cui al comma 1 e può proporre modifiche e integrazioni. L'attuazione del programma triennale di cui al comma 1 da parte delle regioni e delle province autonome costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano annualmente una relazione sullo stato di attuazione del citato programma triennale al comitato permanente per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 9 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sancita in data 23 marzo 2005. In caso di mancata attuazione del programma triennale nei termini previsti si applica la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
  3. Per potenziare l'assistenza per il benessere psicologico individuale e collettivo, in particolare in relazione all'aumento durante l'emergenza pandemica e la conseguente crisi sanitaria delle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 marzo 2022, adottano un programma triennale di interventi per il sostegno e l'assistenza psicologica e psicoterapeutica al fine di garantire e di rafforzare l'uniforme erogazione dei livelli di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 in tutto il territorio nazionale e in particolare per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

   a) ampliare e sostenere la platea di quanti si rivolgono ai percorsi di assistenza psicologica e psicoterapeutica con un sistema di voucher legato all'Isee;

   b) istituzione a livello distrettuale di un «consultorio psicologico» al quale possono rivolgersi, direttamente e senza barriere, i cittadini per ascolto, consulenza e sostegno.

Pag. 461

  A tal fine sono previsti:

    1) uno stanziamento da 40 milioni per i voucher così erogati, su base annuale, in relazione all'Isee;

    2) uno stanziamento da 7 milioni per l'istituzione a livello distrettuale di un «consultorio psicologico». Al suddetto stanziamento sono aggiunte le risorse di cui al comma 290, lettere c) ed e), della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

    3) uno stanziamento pari a 3 milioni finalizzato all'incremento del monte ore dell'assistenza specialistica ambulatoriale convenzionata interna, con riguardo alle branche di psicologia e psicoterapia, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, con ore aggiuntive da assegnare nel rispetto dell'accordo collettivo nazionale vigente. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente comma, lettera b), le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono procedere, in deroga agli ordinari limiti assunzionali, al reclutamento straordinario di psicologi psicoterapeuti, a tempo determinato, per la durata di 36 mesi, nel limite degli importi indicati alla lettera b), comma 3, del presente articolo, nonché all'incremento del monte ore dell'assistenza specialistica ambulatoriale convenzionata interna, con riguardo alle branche di psicologia e psicoterapia, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, con ore aggiuntive da assegnare nel rispetto dell'accordo collettivo nazionale vigente, nel limite degli importi sopra indicati alla lettera c) del presente comma.

  4. Il fondo per l'Alzheimer e le demenze di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 5 milioni di euro, a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, che è corrispondentemente incrementato a decorrere dall'anno 2022, per il triennio 2022-2024, mediante le risorse di cui all'articolo 194.
15.01. Sensi, Madia, Quartapelle Procopio.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Rifinanziamento Fondo distribuzione derrate alimentari agli indigenti)

  1. All'articolo 1, comma 719, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «di 3 milioni di euro per l'anno 2022 e 2 milioni di euro per l'anno 2023».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
15.02. Gadda, Marco Di Maio, Del Barba.

ART. 16

  Sopprimere i commi 1, 2, e 4.
16.19. Maschio, Varchi, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Al comma 1, sostituire le parole: fino alla data del 31 dicembre 2022 con le seguenti: fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.
16.26. Costa.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2022 con le seguenti: 31 marzo 2022.

  Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: 31 dicembre 2022 con le seguenti: 31 marzo 2022.
16.20. Maschio, Varchi, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Al comma 1 sostituire le parole: 31 dicembre 2022 con le seguenti: 30 giugno 2023.

Pag. 462

  Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Nelle more di cui al precedente periodo, all'articolo 3 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Ove la condanna riguardi uno dei reati di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, l'inconferibilità di cui al comma 1 ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Nel caso in cui via sia stata la sola condanna alla pena della reclusione e non sia stata, invece, inflitta alcuna pena accessoria dell'interdizione, l'inconferibilità avrà la durata pari alla pena della reclusione comminata dal giudice penale. Comunque, l'inconferibilità non potrà essere superiore ai cinque anni, laddove la pena della reclusione comminata dal giudice penale dovesse superare i cinque anni.»;

   b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. Ove la condanna riguardi uno degli altri reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, l'inconferibilità ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione.».
16.39. Siracusano.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2022 con le seguenti: 31 marzo 2022.
*16.40. Mandelli, Tartaglione.
*16.30. Iezzi, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*16.35. Prisco, Trancassini, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 4, 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, 9, e all'articolo 23-bis, commi 3, 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in materia di processo civile e penale, continuano ad applicarsi fino alla data di cessazione dello stato di emergenza come deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020.

  Conseguentemente al comma 1, sostituire le parole: di cui all'articolo 23, commi 2, 4, 6, 7, 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 9, 9-bis e 10 con le seguenti: di cui all'articolo 23, commi 2, 6, 7, 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 9-bis e sostituire le parole: articoli 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, e 24 con le seguenti: articoli 23-bis, commi 1, 2 e 24.
16.3. Annibali, Vitiello, Marco Di Maio, Del Barba.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. I termini di adempimento di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, relativo ai concordati preventivi ivi inclusi quelli omologati entro il 31 dicembre 2020, agli accordi di ristrutturazione, agli accordi di composizione della crisi e ai piani del consumatore, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2022.
16.10. Morani.

Pag. 463

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, le parole: «ai piani presentati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto», sono sostituite dalle seguenti: «a richiesta di parte, anche ai piani previsti nei concordati omologati entro il 31 dicembre 2020».
*16.11. Morani.
*16.16. Albano, Prisco, Trancassini, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.
*16.18. Patassini, Bitonci, Frassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo le parole: «23 febbraio 2020» sono aggiunte le seguenti: «e delle procedure omologate entro il 31 dicembre 2020».
**16.15. Albano, Prisco, Trancassini, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.
**16.17. Patassini, Bitonci, Frassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Fino al 31 dicembre 2023, la detrazione di pena prevista dall'articolo 54, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, ai fini della liberazione anticipata di cui al medesimo articolo è pari in ogni caso a settantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. L'incremento della detrazione di pena di cui al presente comma è concesso anche ai condannati che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, hanno già usufruito della liberazione anticipata prevista dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, a condizione che nel corso dell'esecuzione della misura successiva alla concessione del beneficio abbiano continuato a dare prova di partecipazione all'opera di rieducazione. La detrazione di pena prevista dalla presente legge si applica anche ai semestri di pena in corso di espiazione alla data del 1° gennaio 2022.
16.22. Magi, Costa.

  Al comma 3, sostituire le parole: 31 marzo 2022 con le seguenti: 30 aprile 2022. Entro il termine di cui al primo periodo il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, previa ricognizione di tutti i posti vacanti a livello nazionale, bandisce una procedura di interpello per il trasferimento in tali posti dei componenti delle commissioni tributarie.

  Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 4, comma 40, primo periodo, della legge 21 novembre 2011, n. 183, dopo la parola: «bandite» sono aggiunte le seguenti: «, almeno una volta l'anno e comunque sempre con priorità rispetto alle procedure concorsuali,».
*16.9. Fassina.
*16.38. Pella.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. In materia di processo amministrativo, fino al 31 marzo 2022, la trattazione delle cause si svolge da remoto con le modalità di cui all'articolo 13-quater delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Sono fatti salvi i provvedimenti assunti ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126.
**16.8. Topo.
**16.31. Bazoli.
**16.24. Corneli.

Pag. 464

**16.25. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
**16.7. Vitiello, Del Barba, Marco Di Maio.
**16.37. Milanato, Sarro, Pella.
**16.14. Navarra, Ubaldo Pagano, Lacarra.
**16.29. Cavandoli, Tateo, Iezzi, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. All'articolo 7-bis, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, sostituire il comma 1 con il seguente:

   «1. Fino al 31 marzo 2022, la trattazione delle cause viene svolta da remoto secondo le modalità previste dall'articolo 13-quater delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 2 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104».
16.27. Colletti, Forciniti, Trano.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. I pagamenti spontanei o quelli effettuati a seguito di avvisi di accertamento esecutivo, relativi ai tributi locali stabiliti dal decreto legislativo n. 507 del 1993 e dagli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 per l'anno 2020, e per il canone patrimoniale unico di cui all'articolo 1, commi 816-847, della legge n. 160 del 2019 per l'anno 2021 e non oggetto di esenzione o di riduzione per disposizioni di legge, se eseguiti entro il 31 marzo 2022 dai contribuenti autorizzati e soggetti a tali tributi e canoni, non daranno luogo all'applicazione di sanzioni per tardivo pagamento e alla maturazione degli interessi legali.
16.1. Ceccanti.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. I pagamenti spontanei o quelli effettuati a seguito di avvisi di accertamento esecutivo, relativi ai tributi locali di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, agli articoli 62 e 63 per l'anno 2020, e per il canone patrimoniale unico di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l'anno 2021 e non oggetto di esenzione o di riduzione per disposizioni di legge, non daranno luogo all'applicazione di sanzioni per tardivo pagamento e alla maturazione degli interessi legali se eseguiti entro il 30 giugno 2022 dai contribuenti autorizzati e soggetti a tali tributi e canoni.
*16.4. Marco Di Maio, Del Barba.
*16.36. Paolo Russo.
*16.33. Montaruli, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*16.21. Ribolla, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Zennaro.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. I termini di cui all'allegato A del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, punto 18 (Articolo 28, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà), punto 19 (Articolo 29, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, Durata straordinaria dei permessi premio), punto 20 (Articolo 30, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, Detenzione domiciliare)Pag. 465 sono prorogati al 31 dicembre 2022.
16.13. Verini, Giorgis, Bazoli, Morani, Bordo, Zan.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, e di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014, anche per l'anno 2021 e 2022, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2020 e 2021.
16.28. Iezzi, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e fino al 31 dicembre 2022, a causa del perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e del rispetto delle misure di contenimento disposte, nell'ambito delle obbligazioni contrattuali tra privati, tutti i termini previsti dalla legge per l'esercizio del diritto di prelazione sono prorogati di diritto di 90 giorni.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare nonché disposizioni in materia di obbligazioni contrattuali tra privati.
16.23. Palmisano, Galizia.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Al comma 1 dell'articolo 4-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, al terzo periodo, le parole: «fino al 31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla definitiva chiusura delle apposite contabilità speciali».
16.32. Patassini, D'Eramo, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Al comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
16.12. Zennaro, D'Eramo, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Al comma 4 dell'articolo 22 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: «nove» è sostituita dalla seguente: «undici».
*16.2. Cavandoli, Turri, Bisa, Tateo, Morrone, Potenti, Paolini, Tomasi, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*16.6. Vitiello, Marco Di Maio, Del Barba.

Pag. 466

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. All'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: «nove» è sostituita dalla seguente: «dieci».
**16.5. Vitiello, Annibali, Ferri, Marco Di Maio, Del Barba.
**16.34. Prisco, Trancassini, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Disposizioni in materia di IVA a credito maturata nell'ambito della gestione delle riserve naturali affidate al Raggruppamento Carabinieri Biodiversità nonché di somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni ed enti pubblici in virtù di accordi di programma, convenzioni e intese)

  1. Al fine di implementare le capacità operative dei reparti dell'organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 174-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, all'articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

   «4-bis. A decorrere dall'anno 2022, sul conto corrente aperto presso la Cassa depositi e prestiti S.p.a. di cui al comma 4 affluiscono le somme:

   a) rimborsate dall'Agenzia delle entrate quale credito IVA maturato dal Raggruppamento Carabinieri Biodiversità nell'ambito della gestione delle riserve naturali a esso affidate;

   b) versate da amministrazioni ed enti pubblici in virtù di accordi di programma, convenzioni e intese stipulati, a far data dal 1° gennaio 2022, con reparti dell'organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 174-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

  4-ter. Le relative riassegnazioni avvengono secondo le modalità stabilite dal medesimo articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.».
16.42. Maria Tripodi.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Disposizioni in materia di indennità supplementare di comando ai comandanti delle stazioni carabinieri)

  1. Il comma 919 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è sostituito dal seguente:

   «919. A decorrere dall'anno 2021, le risorse finanziare assegnate all'Arma dei carabinieri sui competenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa per riconoscere l'indennità di cui all'articolo 52, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, al personale incaricato di comando di stazioni e tenenze dell'organizzazione territoriale, sono incrementate di 7,6 milioni di euro annui.».
16.41. Maria Tripodi.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis
(Disposizioni in materia di riorganizzazione del Comando unità carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare)

  1. Ai fini di completare la riorganizzazione del Comando unità carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare, all'articolo 174-bis, comma 2-ter, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole da: «il Comando carabinieri per la tutela forestale e il Comando carabinieri per la tutela della biodiversità e dei parchi» sono sostituite dalle seguenti: «il Comando carabinieri per la tutela forestale e Pag. 467dei parchi e il Comando carabinieri per la tutela della biodiversità».
16.43. Maria Tripodi.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis
(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 27, comma 1, lettera a), dopo le parole: «agli agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle regioni» aggiungere le seguenti: «nonché agli agenti dipendenti delle regioni medesime»;

   b) all'articolo 29, comma 1, dopo le parole: «gli agenti dipendenti degli enti locali» sono aggiunte le seguenti: «nonché gli agenti dipendenti delle regioni medesime».
16.01. De Menech.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifiche all'articolo 57 del codice di procedura penale)

  1. All'articolo 57 del codice di procedura penale, secondo comma, lettera b), dopo le parole: «nell'ambito del territorio di appartenenza, le guardie» aggiungere le seguenti: «delle regioni, limitatamente alle funzioni di competenza, e».
16.02. De Menech.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis
(Proroga rinegoziazione mutui)

  1. All'articolo 41-bis, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) che la richiesta sia presentata entro il termine del 31 dicembre 2023, a condizione che al momento della presentazione sia pendente una procedura esecutiva immobiliare sul bene, il cui pignoramento sia stato notificato entro il 31 dicembre 2021;».

  2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
16.03. Martinciglio.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Proroga fondo spese legali imputati assolti)

  1. All'articolo 1, comma 1020, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) sostituire le parole: «annui a decorrere dall'anno» con le seguenti: «per l'anno»;

   b) dopo la parola: «2021» sono inserite le seguenti: «e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022».

  2. All'onere di cui al comma 1, quantificato 12 milioni a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, Pag. 468nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali», della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del medesimo Ministero.
16.04. Siracusano, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Rossello, Giannone.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis

  1. È possibile definire gli avvisi di accertamento notificati entro il 31 dicembre 2019 per i quali pende giudizio dinanzi alla Corte di cassazione sezione tributaria allorquando il giudizio sia stato promosso dall'Agenzia delle entrate mediante impugnazione di sentenza favorevole al contribuente resa dalle corti tributarie regionali.
  2. La definizione è possibile purché ricorrano i seguenti presupposti:

   a) il contribuente sia una persona giuridica costituita nella forma di società di capitali, non quotata, con meno di 50 dipendenti;

   b) il singolo contenzioso non superi, al netto di more e interessi, il valore di euro 500.000;

   c) la fattispecie contestata al contribuente dall'Agenzia delle entrate sia quella dell'inerenza o dell'abuso del diritto;

   d) il contribuente, al momento della presentazione dell'istanza di definizione, sia in regola con il pagamento di tasse (regolarità fiscale) e contributi (DURC);

   e) il contribuente, al momento della presentazione dell'istanza di definizione, non sia cessato né estinto né sottoposto a una delle procedure di cui alla Legge fallimentare (concordato, fallimento etc.);

   f) il contribuente sia una società attiva.

  3. L'istanza per la definizione del contenzioso dovrà essere presentata all'Agenzia delle entrate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e dovrà essere corredata dei seguenti allegati:

   a) copia dell'avviso di accertamento dal quale risulti la data certa di avvenuta notifica;

   b) certificato di iscrizione al ruolo della Corte di cassazione sezione tributaria che ne accerti la pendenza;

   c) visura camerale aggiornata;

   d) DURC aggiornato;

   e) copia del documento di identità del legale rappresentante della società.

  4. L'Agenzia delle entrate, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza di definizione, verifica la sussistenza di tutti i requisiti in capo alla società richiedente e comunica l'ammissione della stessa al beneficio della definizione agevolata ai sensi della presente legge.
  5. La società istante, entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell'Agenzia delle entrate che ammette al beneficio, dovrà versare all'erario un importo pari al 10 per cento dell'ammontare delle somme accertate detratte le sanzioni e le more.
  6. L'importo di cui al comma 5 potrà essere versato in unica soluzione ovvero mediante un piano di rateizzazione che potrà andare da un minimo di 60 fino a un massimo di 120 rate. Alle rate saranno applicati gli interessi di legge.
16.05. Tartaglione.

ART. 17.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Proroga termini in materia di accessibilità siti internet)

  1. Al comma 2-bis dell'articolo 4 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, le parole: «28 Pag. 469giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
17.02. Palmieri, Versace, Bagnasco, Novelli, Bond.

ART. 18.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 18.
(Modifiche alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, e proroga in materia di monitoraggio delle produzioni cerealicole)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 139:

    1) le parole da: «chiunque» fino a: «è tenuto» sono sostituite dalle seguenti: «le aziende agricole, le cooperative, i consorzi, le imprese commerciali, le imprese di importazione e le imprese di prima trasformazione che detengano a qualsiasi titolo, cereali e farine di cereali, sono tenute»;

    2) la parola: «5», è sostituita dalla seguente: «30»;

   b) al comma 140, le parole da: «entro sette giorni», fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «entro il giorno 20 del terzo mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni stesse»

   c) al comma 141, la parola: «decreti», è sostituita dalle seguenti: «con uno o più decreti» e le parole: «da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro il 30 aprile 2022».

   d) il comma 142 è sostituito dal seguente:

   «142. I soggetti che, pur essendo obbligati, non istituiscono il registro previsto dal comma 139, sono passibili della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 4.000; si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 2.000 euro a chiunque non rispetti le modalità di tenuta telematica del predetto registro stabilite con il decreto di cui al comma 141. Il dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è designato quale autorità competente alla irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma».
18.17. Cillis, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Al comma 1, sostituire le parole: da adottare entro il 30 aprile 2022 con le seguenti: da adottare entro il 1° gennaio 2023.
*18.8. Marco Di Maio, Del Barba.
*18.21. Montaruli, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, sostituire le parole: entro il 30 aprile 2022 con le seguenti: entro il 31 dicembre 2022.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

   1-bis. All'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «L'obbligo di registrazione non si applica, in ogni caso, alle imprese che esercitano il commercio al dettaglio, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, né alle attività che esercitino la panificazione per la vendita diretta al consumatore».
**18.14. Trancassini, Prisco, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.
**18.19. Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino, Iezzi, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Pag. 470Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
**18.23. Pella, Sarro, Calabria, Milanato.
**18.13. Marco Di Maio, Del Barba.

  Al comma 1, sostituire le parole: 30 aprile 2022 con le seguenti: 30 aprile 2023.
*18.11. Gadda, Marco Di Maio, Del Barba.
*18.4. Incerti, Cenni, Critelli, Avossa, Cappellani, Frailis.

  Al comma 1, sostituire le parole: 30 aprile 2022 con le seguenti: 31 dicembre 2022.
**18.5. Incerti, Cenni, Critelli, Avossa, Cappellani, Frailis.
**18.9. Gadda, Del Barba, Marco Di Maio.
**18.18. Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino, Iezzi, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
**18.25. Spena, Nevi, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, le parole: «Chiunque non adempie agli obblighi di registrazione di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «A partire dal 1° gennaio 2023, chiunque non adempie agli obblighi di registrazione di cui al comma 1 e, a partire dal 1° gennaio 2023, di cui al comma 2».
  1-ter. All'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 2006 n. 150 le parole: «Fino al 28 gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 28 gennaio 2023»

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Proroga in materia di monitoraggio delle produzioni cerealicole, lattiero casearie e zootecnico
*18.3. Cenni, Incerti, Critelli, Avossa, Cappellani, Frailis.
*18.10. Gadda, Marco Di Maio, Del Barba.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2022»;

   b) al secondo periodo, le parole: «15 novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022»;

   c) al terzo periodo, le parole: «15 novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».

  1-ter. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all'11 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è aumentata all'8 per cento.
**18.20. Ciaburro, Caretta, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.
**18.2. Cenni, Incerti, Critelli, Avossa, Cappellani, Frailis.
**18.27. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.
**18.12. Gadda, Del Barba, Marco Di Maio.

Pag. 471

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di favorire l'accesso al credito da parte delle imprese agricole, ivi comprese le operazioni di rinegoziazione di mutui pregressi, le disposizioni del comma 4-sexies dell'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogate nell'anno 2022. A tal fine è autorizzata, in favore dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare-ISMEA, la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2022 per la concessione di garanzie ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Le predette risorse sono versate su un conto corrente di tesoreria centrale per consentire la concessione delle garanzie a titolo gratuito nei limiti previsti dai regolamenti (UE) numero 717/2014, 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione. Agli oneri di cui alla presente disposizione, pari a 10 milioni euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
18.24. Nevi, D'Attis, Paolo Russo, Spena.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di incentivare, rafforzare ed incrementare le maggiori attività rese nella elaborazione e coordinamento delle linee della politica agricola, agroalimentare, forestale, per la pesca, il settore ippico a livello nazionale, europeo ed internazionale, e per far fronte, altresì, anche alle funzioni di controllo ed ispezione per la tutela del made in Italy, a decorrere dall'anno 2022, il Fondo risorse decentrate di cui all'articolo 76 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni centrali 2016-2018 relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è incrementato di un importo complessivo pari a 1.000.000 euro annui, in deroga ai limiti e termini finanziari previsti dalla legislazione vigente. È, altresì, incrementato di 80.000 euro, a decorrere dall'anno 2022, il Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale di livello dirigenziale contrattualizzato. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e, in parte, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
18.15. Trancassini, Prisco, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di assicurare il mantenimento dei necessari standard di funzionalità del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e delle relative strutture interne, anche connesse con l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché per incentivare, potenziare e incrementare le attività ed i compiti ad esso spettanti, a decorrere dall'anno 2022, in deroga ai limiti e termini finanziari previsti dalla legislazione vigente, l'indennità di amministrazione del personale non dirigente è incrementata per un importo di complessivi euro 2.000.000 annui, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione.
  1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e, in parte, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
18.16. Trancassini, Prisco, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.

Pag. 472

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 139 le parole: «e farine di cereali» sono soppresse;

   b) al comma 14 le parole: «e di sfarinati a base di cereali» sono soppresse,
18.26. Spena, Nevi, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Il termine per le denunce dei pozzi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, è riaperto e fissato in dodici mesi, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. I canoni di derivazione irrigua sono dovuti dalla data di accoglimento della relativa domanda, senza applicazione di sanzioni. Le regioni adottano, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, provvedimenti finalizzati alla semplificazione degli adempimenti, con particolare riferimento alle utenze minori.

  Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di denuncia dei pozzi.
18.29. Spena.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Proroga in materia di rivalutazione dei terreni agricoli)

  1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1°gennaio 2022»;

   b) al secondo periodo, le parole: «15 novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022»;

   c) al terzo periodo, le parole: «15 novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».

  2. Alle minori entrate si provvede con le risorse del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.
18.02. Schullian, Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Proroga in materia di patentini fitosanitari)

  1. All'articolo 78, comma 4-octies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «in scadenza nel 2020 e nel 2021» sono sostituite dalle seguenti: «in scadenza nel 2020, nel 2021 e nel 2022»;

   b) le parole: «fino al novantesimo giorno» sono sostituite dalle seguenti: «fino al centottantesimo giorno».
18.04. Incerti, Cenni, Critelli, Avossa, Cappellani, Frailis.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Disposizioni a sostegno delle società di corse per le attività di organizzazione delle corse ippiche)

  1. All'articolo 1, comma 870, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «un Pag. 473fondo di 3 milioni di euro per l'anno 2022 e 4 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «un fondo di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
18.06. Marco Di Maio, Del Barba.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Proroga termini in materia di aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto su animali vivi ceduti per l'attività venatoria)

  1. All'articolo 18-bis, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022»
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 0,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
18.016. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino, Iezzi, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Proroga dei termini di presentazione delle domande di intervento in favore delle imprese agricole danneggiate dalle infezioni di Xylella fastidiosa)

  1. Il termine per la presentazione alle autorità regionali competenti delle domande di intervento in favore delle imprese agricole danneggiate dalle infezioni di Xylella fastidiosa ai sensi della declaratoria dell'esistenza del carattere di eccezionalità di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 214988 del 10 maggio 2021, recante «Integrazione decreto di declaratoria eccezionalità danni causati da organismi nocivi (Xylella fastidiosa) nei territori della regione Puglia dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 e dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019» è differito, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, al 30 aprile 2022.
18.07. Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Approvvigionamento idrico isole minori)

  1. All'articolo 1, comma 753, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024».
18.08. Navarra.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Utilizzazione agricola dei terreni indisponibili)

  1. Al fine di salvaguardare il diritto di prelazione agraria su i terreni demaniali o soggetti al regime dei beni demaniali di qualsiasi natura o del patrimonio indisponibile appartenenti ad enti pubblici, territoriali o non territoriali, ivi compresi i Pag. 474terreni golenali, che siano oggetto di affitto o di concessione amministrativa, il comma 4-bis dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, è sostituito dal seguente:

   «4-bis. Fatto salvo il diritto di prelazione di cui all'articolo 4-bis della legge 3 maggio 1982, n. 203, qualora alla scadenza di cui al comma 4 abbiano manifestato interesse all'affitto o alla concessione amministrativa giovani imprenditori agricoli, di età compresa tra i 18 e i 40 anni, l'assegnazione dei terreni avviene al canone base indicato nell'avviso pubblico o nel bando di gara, in caso di pluralità di richieste da parte dei predetti soggetti, fermo restando il canone base, si procede mediante sorteggio tra gli stessi.».
18.09. Sut.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Prolungamento dei termini di applicazione delle semplificazioni in materia di credito di imposta per gli investimenti realizzati da imprese agricole e della pesca)

  1. Al fine di estendere anche all'anno 2022 le misure di semplificazione in materia di agricoltura e pesca riguardanti la fruizione del credito di imposta in favore delle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, come introdotte dall'articolo 56-ter, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108:

   a) all'articolo 1, comma 1062, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica di cui al periodo precedente può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico o agrotecnico laureato, da un perito agrario o perito agrario laureato»;

   b) all'articolo 1, comma 195, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e successive modificazioni, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica di cui al periodo precedente può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico o agrotecnico laureato, da un perito agrario o perito agrario laureato.».
*18.010. L'Abbate, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Gagnarli, Gallinella, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.
*18.011. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
*18.019. Loss, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino, Iezzi, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*18.028. Trancassini, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Proroga della rideterminazione della soglia minima dei canoni demaniali marittimi).

  1. Al comma 4 dell'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «Per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2021 e 2022».
  2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 12 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
18.012. L'Abbate, Galizia, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Gagnarli, Gallinella, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

Pag. 475

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Modifiche alla disciplina dell'uso di prodotti fitosanitari da parte degli utilizzatori non professionali)

  1. All'articolo 55-ter del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera a), sono apportate le seguenti modificazioni:

    i) sostituire il n. 1) con il seguente:

    «1) al comma 1, le parole: “per 24 mesi dalla suddetta data” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2022”»;

    ii) sostituire il n. 2) con il seguente:

    «2) al comma 2, le parole: “di 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “del 31 dicembre 2022”»;

   b) al comma 1, lettera b), sostituire il n. 1) con il seguente:

    «1) al comma 1, lettera b), le parole: “per 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2022”».
18.013. Liuni, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino, Iezzi, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Proroga in materia del registro dei produttori del legno)

  1. L'obbligo di iscrizione al registro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178, e di cui al decreto ministeriale 9 febbraio 2021 non si applica alle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, alle imprese forestali e ai proprietari forestali che immettono sul mercato esclusivamente legno di propria produzione o prodotti da esso derivati fino al 31 dicembre 2023.
*18.014. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino, Iezzi, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*18.027. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.
*18.024. Caretta, Ciaburro, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.
*18.032. Cenni, Incerti, Critelli, Avossa, Cappellani, Frailis.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Proroga in materia del registro dei produttori del legno)

  1. Il termine entro il quale le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, le imprese forestali e i proprietari forestali che immettono sul mercato esclusivamente legno di propria produzione o prodotti da esso derivati, devono iscriversi al registro degli operatori che commercializzano legno, istituito con l'articolo 4 del decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178, è prorogato al 31 dicembre 2023.
18.03. Schullian, Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Riapertura di termini in materia di rivalutazione di beni di impresa e di rideterminazione di valori di acquisto)

  1. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, Pag. 476con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2022>»;

   b) al secondo periodo, le parole: «15 novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022»;

   c) al terzo periodo, le parole: «15 novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».

  2. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all'11 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge, è aumentata all'8 per cento.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
18.015. Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino, Iezzi, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Proroga termini in materia di quote latte)

  1. All'articolo 8-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 10-ter le parole: «entro e non oltre il 15 luglio 2019, sono sospesi fino a tale data,» sono sostituite dalle seguenti: «e in attuazione delle Sentenze delle Corte di giustizia dell'Unione europea del 27 giugno 2019 C-348/18 e C-46/18, sono sospese fino all'avvenuto ricalcolo degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare del latte fino e comunque non oltre il 31 dicembre 2022, le procedure di recupero per compensazione nonché,»;

   b) dopo il comma 10-sexies è aggiunto il seguente:

   «10-septies. Per consentire alle aziende debitrici in materia di quote latte di accedere agli aiuti previsti dalla PAC o da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, compresi i contributi a fondo perduto per far fronte all'emergenza del COVID-19, ai sensi e nella vigenza della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863, “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, e successive modificazioni:

   a) sono compensati gli importi dovuti e non rimborsati in materia di quote latte, comprensivi degli interessi maturati, nel limite previsto dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863;

   b) sono revocati i pignoramenti in essere».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 90 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
18.017. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino, Iezzi, Di Muro, Fogliani,Pag. 477 Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Proroga dei termini in materia di documentazione e informazione antimafia)

  1. All'articolo 24, comma 1-bis, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
18.05. Incerti, Cenni, Critelli, Avossa, Cappellani, Frailis.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Disposizioni per il sostegno dell'agricoltura di montagna e delle zone svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE)

  1. Le disposizioni previste dal comma 12 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, si applicano anche ai contratti di affitto e comodato per le finalità di cui al decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454. Tale previsione trova immediata applicazione per i controlli effettuati in materia.
18.020. Loss, Vanessa Cattoi, Binelli, Sutto, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino, Iezzi, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Sospensione dei termini degli adempimenti per agriturismi)

  1. Al fine di assicurare la tenuta economica ed occupazionale del comparto agrituristico, sono prorogati al 31 luglio 2022, i termini di cui all'articolo 70 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, che scadono tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022, a favore delle aziende del predetto comparto. I pagamenti sospesi possono essere effettuati in un'unica soluzione, ovvero mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, entro il 31 dicembre 2022, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
18.021. Molinari, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino, Iezzi, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Proroga termini in materia di CISOA ai lavoratori della pesca e della piccola pesca)

  1. All'articolo 1, comma 217, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) sostituire le parole: «A decorrere dal 2022,» con le seguenti: «A decorrere dalla conclusione dei lavori del Tavolo tecnicoPag. 478 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'INPS e, comunque, non prima del 30 giugno 2022,»;

   b) sostituire le parole: «per periodi diversi da quelli di» con le seguenti: «anche per i periodi di».
18.022. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino, Iezzi, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Proroga termini in materia di trattamenti di integrazione salariale)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3-bis, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, si applicano anche ai termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso alle misure di sostegno al reddito per l'anno 2020 in favore dei soggetti di cui all'articolo 1, commi 515 e 516, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel limite di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022, che costituisce tetto di spesa massima. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spesa.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
18.023. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino, Iezzi, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Morrone, Raffaelli.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Proroga alla fruizione del bonus cuochi)

  1. Alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 117 le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

   b) al comma 119 le parole: «nel limite massimo di spesa complessivo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite massimo di spesa complessivo di 1 milione di euro per l'anno 2021 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024»;

   c) il comma 123 è sostituito dal seguente:

   «123. Le disposizioni dei commi da 117 a 122 si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea per gli aiuti “de minimis”.».

  2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante riduzione pari a 1 milione di euro per gli anni 2022 e 2023 e a 2 milioni di euro per l'anno 2024 del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
18.025. Spena, D'Attis, Paolo Russo, Calabria, Prestigiacomo, Sarro, Tartaglione, Gentile.

Pag. 479

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Detrazione per interventi di manutenzione e recupero dei terreni agricoli e per l'acquisto di attrezzature funzionali agli interventi stessi)

  1. Per l'anno 2022, la detrazione di cui al comma 1 dell'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta anche per le spese documentate rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono terreni agricoli in base a un titolo idoneo per interventi di manutenzione, recupero e ripristino idrogeologico dei terreni stessi, ivi comprese le attrezzature strettamente funzionali alle suddette attività, per un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro per ettaro o frazione dello stesso e a 1.000 euro per ciascuno degli ettari o frazione degli stessi, successivi al primo, e, comunque, entro l'importo massimo di 20.000 euro per ciascun contribuente.
  2. All'onere di cui al comma 1 nel limite di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Qualora, per effetto dell'applicazione del comma 1, l'importo complessivo delle detrazioni spettanti risulti superiore al suddetto limite, l'agevolazione spettante a ciascun avente diritto è proporzionalmente ridotta, sino a concorrenza del limite di cui al precedente periodo.
18.026. Cassinelli, Bagnasco, D'Attis.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Proroga di termini in materia di produzioni innovative in siti chiusi e clima controllato)

  1. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1-bis le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024» e le parole: «che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi» sono sostituite dalle seguenti: «il cui intero ciclo produttivo si svolge all'interno di un sito chiuso, con procedure automatizzate ed in ambienti a clima controllato e con livelli di filtrazione dell'aria adeguati per la limitazione delle particelle aerotrasportate, che escludono ogni forma di contaminazione microbiologica, fisica e chimica che possa rendere i prodotti pericolosi per la salute, ai sensi del regolamento (CE) n. 178/2002.»;

   b) al comma 1-ter, dopo le parole: «i parametri igienico-sanitari», inserire le seguenti: «, le tecniche e tecnologie di produzione, e le linee guida del ciclo produttivo dei prodotti di cui al comma 1-bis».
18.029. Incerti, Cenni, Critelli, Avossa, Cappellani, Frailis.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Continuità nella produzione dell'energia da impianti di biogas di piccola taglia)

  1. Fino alla data di pubblicazione delle procedure d'asta previste dai decreti di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo n. 199 del 2021 di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001, gli incentivi previsti dall'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, secondo le procedure e modalità definite dai commi da 954 a 957 della medesima legge, sono prorogati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il bando è pubblicato entro il 30 settembre 2022.
18.030. Cenni, Incerti, Critelli, Avossa, Cappellani, Frailis.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Proroga in materia di apertura degli uffici dei casellari giudiziali in occasione delle operazioni pre-elettorali)

  1. All'articolo 3-bis del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, convertito, con modificazioni,Pag. 480 dalla legge 3 maggio 2021 n. 58, ove ricorrano, le parole: «anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2022».
18.031. Gregorio Fontana, Sarro, Pella.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Proroga di disposizioni e tariffe di competenza regionali in materia di controlli nel settore alimentare).

  1. All'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32, le parole: «Fino alla data del 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla data del 31 dicembre 2022».
18.01. Schullian, Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini.

ART. 19.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. In considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19, al fine di prevenire i rischi di contagio, nonché di assicurare il pieno esercizio dei diritti civili e politici, fino al 30 aprile 2023, le firme degli elettori necessarie ai fini dell'articolo 18-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, possono essere raccolte anche mediante documento informatico, sottoscritto con firma elettronica qualificata, a cui è associato un riferimento temporale validamente opponibile ai terzi. I presentatori della lista predispongono un documento informatico che reca le specifiche indicazioni previste dalle istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature del Ministero dell'interno, e consente l'acquisizione del nome, del cognome, del luogo e della data di nascita del sottoscrittore, il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero. Le firme elettroniche qualificate raccolte non sono soggette all'autenticazione prevista dal comma 1. I presentatori della lista, ai fini della raccolta delle firme elettroniche qualificate degli elettori, possono chiedere l'elenco dei collegi elettorali, con l'indicazione dei comuni inclusi in ciascun collegio, al Ministero dell'interno che provvede entro 72 ore dalla richiesta. Le firme raccolte elettronicamente possono essere depositate come duplicato informatico, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera i-quinquies), del Codice dell'amministrazione digitale, mediante invio, nella stessa data in cui viene effettuato il deposito di eventuali firme autografe raccolte allo stesso scopo, al domicilio digitale di cui all'articolo 3, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale, della Corte d'appello territorialmente competente, ovvero come copia analogica di documento informatico se dotate del contrassegno a stampa di cui all'articolo 23, comma 2-bis, del medesimo codice.
19.1. Magi, Costa.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. In considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19, al fine di prevenire i rischi di contagio nonché di assicurare il pieno esercizio dei diritti civili e politici, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 36, della legge 6 maggio 2015, n. 52, per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, sono prorogate alle prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare, o in una componente del gruppo misto, in almeno una delle due Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi.
19.3. Lupi.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. In considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19, al fine di prevenire i rischi di contagio nonché di Pag. 481assicurare il pieno esercizio dei diritti civili e politici, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 36, della legge 6 maggio 2015, n. 52, per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, sono prorogate fino al 30 aprile 2023 per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al 15 settembre 2021 o che nelle precedenti elezioni politiche abbiano ottenuto almeno un seggio con un proprio contrassegno.
19.2. Magi, Costa.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Per i medesimi fini di cui al comma 1, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 36, della legge 6 maggio 2015, n. 52, per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, sono prorogate alle prime elezioni successive all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con riferimento anche ai partiti o ai gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al 31 dicembre 2021.
19.4. D'Ettore, Rizzone.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Disposizioni sui cittadini italiani votanti all'estero)

  1. Alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 2, il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Le rappresentanze diplomatiche e consolari inviano a ciascun elettore un plico contenente un apposito modulo per l'aggiornamento dei dati anagrafici e di residenza all'estero che lo riguardano e una busta affrancata con l'indirizzo dell'ufficio consolare competente, da rispedire entro trenta giorni, se necessario, per apportare correzioni e aggiornamenti ai suddetti dati anagrafici e di residenza all'estero.»;

   b) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5.

   1. Presso ciascun consolato è istituito un ufficio elettorale che provvede, per il territorio di propria competenza, all'aggiornamento dell'elenco dei cittadini italiani residenti all'estero finalizzato alla predisposizione delle liste elettorali per le votazioni di cui all'articolo 1, comma 1.
   2. Gli elenchi di cui al comma 1 e i relativi periodici aggiornamenti sono inviati, a cura dei singoli uffici elettorali consolari, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che predispone un unico elenco generale degli elettori residenti all'estero. Tale elenco è trasmesso al Ministero dell'interno, che lo integra con i dati dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) e predispone le relative liste elettorali della circoscrizione estero, da utilizzare in occasione delle votazioni.
   3. Sono ammessi ad esprimere il proprio voto in Italia solo i cittadini residenti all'estero che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3.»;

   c) all'articolo 8:

    1) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A pena di inammissibilità, nella successione interna delle liste i candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere»;

    2) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

   «4-bis. Gli elettori che ricoprono o che hanno ricoperto nei tre anni precedenti la data delle elezioni cariche di Governo o cariche politiche elettive a qualsiasi livello o incarichi nella magistratura o nelle Forze armate in uno Stato estero non possono essere candidati per le elezioni della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica nella circoscrizione estero. In conformità al decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, di attuazione della direttiva 94/80/CE del Consiglio, del 19 dicembre 1994, la disposizione di cui al periodo precedente non si applica relativamente ad incarichi Pag. 482ricoperti a livello comunale, provinciale e regionale in uno Stato membro dell'Unione europea.»;

    3) dopo il comma 4-bis, è aggiunto il seguente:

   «4-ter. I deputati e i senatori decadono dalla carica con effetto immediato all'atto dell'accettazione della candidatura per le elezioni politiche in uno Stato estero.».

  2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, come sostituito dal comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3. All'articolo 6 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Nell'ambito della circoscrizione estero sono individuate le seguenti ripartizioni comprendenti Stati e territori afferenti a:

   a) Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia;

   b) America meridionale;

   c) America settentrionale e centrale, Africa, Asia, Oceania e Antartide.».

  4. All'articolo 11 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Il Ministero dell'interno provvede alla stampa e alla consegna del plico elettorale agli uffici elettorali consolari entro il ventitreesimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia. Il plico, contrassegnato da un codice QR che ne consenta la tracciabilità, è nominativo e sigillato e contiene la scheda elettorale con le caratteristiche del modello di cui alle tabelle A, B, C e D allegate alla presente legge, nella quale sono riprodotti in facsimile i contrassegni di tutte le liste di candidati presentate nella ripartizione, nonché la relativa busta e una busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare competente, contrassegnata da un codice QR identificativo dell'elettore. Sul plico deve essere indicato l'indirizzo dell'ufficio consolare competente in caso di mancato recapito. Il plico contiene, altresì, un foglio con le indicazioni delle modalità di espressione del voto, le liste dei candidati nella ripartizione di appartenenza di cui all'articolo 6, comma 1, nonché le proposte e i programmi elettorali delle medesime liste concorrenti, il cui contenuto non deve superare i duemila caratteri. Le schede elettorali inserite nel plico sono di carta consistente e di colore diverso per ciascuna votazione e per ciascuna ripartizione. L'ordine dei contrassegni è stabilito secondo le modalità previste per le liste di candidati dall'articolo 24, numero 2), del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Accanto ad ogni contrassegno, nell'ambito degli stessi spazi, sono stampate le righe per l'attribuzione del voto di preferenza».

  5. All'articolo 12 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) i commi 1 e 2 sono abrogati;

   b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. Non oltre diciotto giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia, ciascun ufficio elettorale consolare, sotto il controllo del comitato elettorale di cui all'articolo 12-bis, invia agli elettori di cui all'articolo 1, comma 1, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con altro sistema che ne attesti la ricezione da parte dell'elettore stesso, il plico nominativo di cui all'articolo 11, comma 2.»;

   c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

   «6. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata e contrassegnata dal codice QR identificativo dell'elettore e la spedisce all'ufficio elettorale consolare competentePag. 483 non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento.»;

   d) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

   «6-bis. Le buste inviate dagli elettori agli uffici elettorali consolari e i plichi non recapitati sono custoditi in un apposito spazio individuato dall'ufficio elettorale consolare e dal comitato elettorale, in modo da garantirne l'inviolabilità fino al momento dello scrutinio di cui al comma 7.»;

   e) il comma 7 è sostituito dal seguente:

   «7. Sono oggetto dello scrutinio e dello spoglio di cui all'articolo 14 esclusivamente le buste di cui al comma 6 del presente articolo, pervenute all'ufficio elettorale consolare non oltre le ore 18, ora locale, del venerdì antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia»;

   f) il comma 8 è sostituito dal seguente:

   «8. I responsabili degli uffici elettorali consolari, sotto il controllo dei comitati elettorali, provvedono a invalidare le buste pervenute dopo la scadenza del termine di cui al comma 7.».

  6. Dopo l'articolo 12 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è inserito il seguente:

«Art. 12-bis.

   1. In occasione di ciascuna consultazione elettorale o referendaria, presso gli uffici consolari sono costituiti appositi comitati elettorali, con compiti di controllo su ciascuna delle operazioni previste dagli articoli 11 e 12.
   2. I membri del comitato elettorale sono nominati, tra gli aventi diritto al voto nell'ambito della circoscrizione estero, dal capo dell'ufficio consolare, su designazione dei presentatori delle liste e delle associazioni degli emigrati presenti nella stessa circoscrizione.
   3. Il comitato elettorale, in particolare, provvede al controllo delle operazioni di ricevimento dei plichi di cui all'articolo 11, comma 2, di spedizione agli elettori di cui all'articolo 12, comma 3, di ricezione e di custodia delle buste di cui all'articolo 12, comma 6-bis, di invalidazione delle buste ai sensi dell'articolo 12, comma 8, e di invio delle buste all'ufficio centrale per la circoscrizione estero competente per la ripartizione.
   4. Le decisioni del comitato elettorale sono valide se adottate a maggioranza dei componenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.
   5. I comitati elettorali segnalano le eventuali anomalie riscontrate entro 24 ore alle autorità diplomatico-consolari, che le comunicano entro le successive 48 ore alle autorità competenti.».

  7. Alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Art. 7.

   1. Presso le Corti d'appello di Roma, Milano e Napoli, entro tre giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di convocazione dei comizi elettorali, sono istituiti gli uffici centrali per la circoscrizione estero, rispettivamente per le ripartizioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 6. Ciascun ufficio centrale è composto da sei magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente e uno con funzioni di vicepresidente vicario, scelti dal presidente della Corte d'appello. Ciascun ufficio opera con la presenza di almeno tre componenti, tra cui il presidente o il vicepresidente.»;

   b) all'articolo 13, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Presso gli uffici centrali per la circoscrizione estero di cui all'articolo 7, comma 1, sono costituiti seggi elettorali per un minimo di duemila e un massimo di tremila elettori residenti all'estero, con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli elettori. Ciascun seggio elettorale è competente per lo spoglio dei voti provenienti Pag. 484dalla ripartizione estera di competenza. I seggi sono dotati delle strumentazioni ottiche idonee per l'identificazione degli elementi connotativi dell'elettore contenuti nel codice QR apposto sulla busta chiusa contenente le schede. L'assegnazione delle buste contenenti le schede ai singoli seggi è effettuata a cura dell'ufficio centrale per la circoscrizione estero competente per ripartizione»;

   c) all'articolo 14:

    1) al comma 2, le parole: «l'ufficio centrale» sono sostituite dalle seguenti: «ciascun ufficio centrale»;

    2) al comma 3:

     2.1) all'alinea, le parole: «dell'ufficio centrale» sono sostituite dalle seguenti: «dal competente ufficio centrale»;

     2.2) alla lettera a), le parole: «dall'ufficio centrale per la circoscrizione estero» sono sostituite dalle seguenti: «dal competente ufficio centrale»;

     2.3) alla lettera b), le parole: «da un'unica ripartizione elettorale estera» sono sostituite dalle seguenti: «dalla ripartizione elettorale estera di competenza»;

     2.4) alla lettera c), numero 2), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e verifica la corrispondenza degli elementi identificativi contenuti nel codice QR inserito nelle buste con i dati inseriti nell'elenco di cui all'articolo 5, comma 1».

  8. All'articolo 15, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, l'alinea è sostituito dal seguente: «Concluse le operazioni di scrutinio, l'ufficio centrale per la circoscrizione estero competente per ciascuna delle ripartizioni di cui all'articolo 6:».
  9. All'articolo 17, comma 3, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, dopo le parole: «sui giornali quotidiani e periodici» sono inserite le seguenti: «locali e».
  10. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, le modifiche e le integrazioni necessarie al fine dell'attuazione delle disposizioni introdotte dalla presente legge.
  11. All'articolo 2 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2-bis. I candidati nella circoscrizione estero ricevono dagli uffici consolari l'elenco degli indirizzi di posta e di posta elettronica di tutti gli elettori residenti nella circoscrizione elettorale di riferimento.».
19.01. Ungaro, Del Barba, Marco Di Maio.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Disposizioni per la sicurezza del voto)

  1. Alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 2, il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Le rappresentanze diplomatiche e consolari inviano a ciascun elettore un plico contenente un apposito modulo per l'aggiornamento dei dati anagrafici e di residenza all'estero che lo riguardano e una busta affrancata con l'indirizzo dell'ufficio consolare competente, da rispedire entro trenta giorni, se necessario, per apportare correzioni e aggiornamenti ai suddetti dati anagrafici e di residenza all'estero»;

   b) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5.

   1. Presso ciascun consolato è istituito un ufficio elettorale che provvede, per il territorio di propria competenza, all'aggiornamento dell'elenco dei cittadini italiani residenti all'estero finalizzato alla predisposizione delle liste elettorali per le votazioni di cui all'articolo 1, comma 1.
   2. Gli elenchi di cui al comma 1 e i relativi periodici aggiornamenti sono inviati, a cura dei singoli uffici elettorali consolari, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che predisponePag. 485 un unico elenco generale degli elettori residenti all'estero. Tale elenco è trasmesso al Ministero dell'interno, che lo integra con i dati dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) e predispone le relative liste elettorali della circoscrizione estero, da utilizzare in occasione delle votazioni.
   3. Sono ammessi ad esprimere il proprio voto in Italia solo i cittadini residenti all'estero che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3.»;

   c) all'articolo 8:

    1) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A pena di inammissibilità, nella successione interna delle liste i candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere»;

    2) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

   «4-bis. Gli elettori che ricoprono o che hanno ricoperto nei tre anni precedenti la data delle elezioni cariche di Governo o cariche politiche elettive a qualsiasi livello o incarichi nella magistratura o nelle Forze armate in uno Stato estero non possono essere candidati per le elezioni della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica nella circoscrizione Estero. In conformità al decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, di attuazione della direttiva 94/80/CE del Consiglio, del 19 dicembre 1994, la disposizione di cui al periodo precedente non si applica relativamente ad incarichi ricoperti a livello comunale, provinciale e regionale in uno Stato membro dell'Unione europea»;

    3) dopo il comma 4-bis, è aggiunto il seguente:

   «4-ter. I deputati e i senatori decadono dalla carica con effetto immediato all'atto dell'accettazione della candidatura per le elezioni politiche in uno Stato estero.».

  2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, come sostituito dal comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3. All'articolo 11 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Il Ministero dell'interno provvede alla stampa e alla consegna del plico elettorale agli uffici elettorali consolari entro il ventitreesimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia. Il plico, contrassegnato da un codice QR che ne consenta la tracciabilità, è nominativo e sigillato e contiene la scheda elettorale con le caratteristiche del modello di cui alle tabelle A, B, C e D allegate alla presente legge, nella quale sono riprodotti in facsimile i contrassegni di tutte le liste di candidati presentate nella ripartizione, nonché la relativa busta e una busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare competente, contrassegnata da un codice QR identificativo dell'elettore. Sul plico deve essere indicato l'indirizzo dell'ufficio consolare competente in caso di mancato recapito. Il plico contiene, altresì, un foglio con le indicazioni delle modalità di espressione del voto, le liste dei candidati nella ripartizione di appartenenza di cui all'articolo 6, comma 1, nonché le proposte e i programmi elettorali delle medesime liste concorrenti, il cui contenuto non deve superare i duemila caratteri. Le schede elettorali inserite nel plico sono di carta consistente e di colore diverso per ciascuna votazione e per ciascuna ripartizione. L'ordine dei contrassegni è stabilito secondo le modalità previste per le liste di candidati dall'articolo 24, numero 2), del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Accanto ad ogni contrassegno, nell'ambito degli stessi spazi, sono stampate le righe per l'attribuzione del voto di preferenza».

  4. All'articolo 12 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) i commi 1 e 2 sono abrogati;

Pag. 486

   b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. Non oltre diciotto giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia, ciascun ufficio elettorale consolare, sotto il controllo del comitato elettorale di cui all'articolo 12-bis, invia agli elettori di cui all'articolo 1, comma 1, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con altro sistema che ne attesti la ricezione da parte dell'elettore stesso, il plico nominativo di cui all'articolo 11, comma 2.»;

   c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

   «6. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata e contrassegnata dal codice QR identificativo dell'elettore e la spedisce all'ufficio elettorale consolare competente non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento»;

   d) dopo il comma 6, è inserito il seguente:

   «6-bis. Le buste inviate dagli elettori agli uffici elettorali consolari e i plichi non recapitati sono custoditi in un apposito spazio individuato dall'ufficio elettorale consolare e dal comitato elettorale, in modo da garantirne l'inviolabilità fino al momento dello scrutinio di cui al comma 7.»;

   e) il comma 7 è sostituito dal seguente:

   «7. Sono oggetto dello scrutinio e dello spoglio di cui all'articolo 14 esclusivamente le buste di cui al comma 6 del presente articolo, pervenute all'ufficio elettorale consolare non oltre le ore 18, ora locale, del venerdì antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia.»;

   f) il comma 8 è sostituito dal seguente:

   «8. I responsabili degli uffici elettorali consolari, sotto il controllo dei comitati elettorali, provvedono a invalidare le buste pervenute dopo la scadenza del termine di cui al comma 7.».

  5. Dopo l'articolo 12 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è inserito il seguente:

«Art. 12-bis.

   1. In occasione di ciascuna consultazione elettorale o referendaria, presso gli uffici consolari sono costituiti appositi comitati elettorali, con compiti di controllo su ciascuna delle operazioni previste dagli articoli 11 e 12.
   2. I membri del comitato elettorale sono nominati, tra gli aventi diritto al voto nell'ambito della circoscrizione estero, dal capo dell'ufficio consolare, su designazione dei presentatori delle liste e delle associazioni degli emigrati presenti nella stessa circoscrizione.
   3. Il comitato elettorale, in particolare, provvede al controllo delle operazioni di ricevimento dei plichi di cui all'articolo 11, comma 2, di spedizione agli elettori di cui all'articolo 12, comma 3, di ricezione e di custodia delle buste di cui all'articolo 12, comma 6-bis, di invalidazione delle buste ai sensi dell'articolo 12, comma 8, e di invio delle buste all'ufficio centrale per la circoscrizione estero competente per la ripartizione.
   4. Le decisioni del comitato elettorale sono valide se adottate a maggioranza dei componenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.
   5. I comitati elettorali segnalano le eventuali anomalie riscontrate entro 24 ore alle autorità diplomatico-consolari, che le comunicano entro le successive 48 ore alle autorità competenti.».

  6. Alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Art. 7

  1. Presso le Corti d'Appello di Roma, Milano e Napoli, entro tre giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di convocazione dei comizi elettorali,Pag. 487 sono istituiti gli uffici centrali per la circoscrizione estero, rispettivamente per le ripartizioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 6. Ciascun ufficio centrale è composto da sei magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente e uno con funzioni di vicepresidente vicario, scelti dal presidente della Corte d'appello. Ciascun ufficio opera con la presenza di almeno tre componenti, tra cui il presidente o il vicepresidente.»;

   b) all'articolo 13, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Presso gli uffici centrali per la circoscrizione estero di cui all'articolo 7, comma 1, sono costituiti seggi elettorali per un minimo di duemila e un massimo di tremila elettori residenti all'estero, con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli elettori. Ciascun seggio elettorale è competente per lo spoglio dei voti provenienti dalla ripartizione estera di competenza. I seggi sono dotati delle strumentazioni ottiche idonee per l'identificazione degli elementi connotativi dell'elettore contenuti nel codice QR apposto sulla busta chiusa contenente le schede. L'assegnazione delle buste contenenti le schede ai singoli seggi è effettuata a cura dell'ufficio centrale per la circoscrizione estero competente per ripartizione»;

   c) all'articolo 14:

    1) al comma 2, le parole: «l'ufficio centrale» sono sostituite dalle seguenti: «ciascun ufficio centrale»;

    2) al comma 3:

     2.1) all'alinea, le parole: «dell'ufficio centrale» sono sostituite dalle seguenti: «dal competente ufficio centrale»;

     2.2) alla lettera a), le parole: «dall'ufficio centrale per la circoscrizione estero» sono sostituite dalle seguenti: «dal competente ufficio centrale»;

     2.3) alla lettera b), le parole: «da un'unica ripartizione elettorale estera» sono sostituite dalle seguenti: «dalla ripartizione elettorale estera di competenza»;

     2.4) alla lettera c), numero 2), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e verifica la corrispondenza degli elementi identificativi contenuti nel codice QR inserito nelle buste con i dati inseriti nell'elenco di cui all'articolo 5, comma 1».

  7. All'articolo 15, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, l'alinea è sostituito dal seguente: «Concluse le operazioni di scrutinio, l'ufficio centrale per la circoscrizione estero competente per ciascuna delle ripartizioni di cui all'articolo 6:».
  8. All'articolo 17, comma 3, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, dopo le parole: «sui giornali quotidiani e periodici» sono inserite le seguenti: «locali e».
  9. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, le modifiche e le integrazioni necessarie al fine dell'attuazione delle disposizioni introdotte dalla presente legge.
  10. All'articolo 2 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2-bis. I candidati nella circoscrizione estero ricevono dagli uffici consolari l'elenco degli indirizzi di posta e di posta elettronica di tutti gli elettori residenti nella circoscrizione elettorale di riferimento.».
19.03. Ungaro, Del Barba, Marco Di Maio.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Ripartizione circoscrizione elettorale estero)

  1. All'articolo 6 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Nell'ambito della circoscrizione estero sono individuate le seguenti ripartizioni comprendenti Stati e territori afferenti a:

   a) Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia;

Pag. 488

   b) America meridionale;

   c) America settentrionale e centrale, Africa, Asia, Oceania e Antartide.».
19.02. Ungaro, Del Barba, Marco Di Maio.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Proroga delle elezioni degli organismi della rappresentanza sindacale).

  1. All'articolo 31-quinquies, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: «15 aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti: «15 aprile 2023».
19.04. De Lorenzo.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Proroga dell'esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni per le elezioni di Camera e Senato)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 36, della legge 6 maggio 2015, n. 52, per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, sono prorogate alle prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al 15 settembre 2021 o che nelle precedenti elezioni politiche abbiano ottenuto almeno un seggio con un proprio contrassegno.
19.05. Magi, Costa.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Proroga dell'esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni per le elezioni di Camera e Senato)

  1. Per le elezioni successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 2, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, si applicano anche ai partiti o ai gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al 31 dicembre 2021 o che nelle precedenti elezioni politiche abbiano ottenuto almeno un seggio con un proprio contrassegno.
19.06. D'Ettore, Rizzone.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Proroga dell'esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni per le elezioni di Camera e Senato)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 2, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, sono prorogate alle elezioni successive all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e si applicano anche ai partiti o ai gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al 31 dicembre 2021.
19.07. D'Ettore, Rizzone.

ART. 20.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 1, comma 24, del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «10 settembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2021».
  1-ter. I soggetti che hanno diritto ai benefici del fondo perduto cosiddetto «Fondo Perequativo» di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge Pag. 48923 luglio 2021, n. 106, possono presentare le istanze di cui al comma 23 della medesima norma, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione.
20.1. Baldini, Ferri, Del Barba, Marco Di Maio.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1-ter, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

   «4-bis. Possono accedere ai contributi di cui al comma 1 anche i lavoratori autonomi professionisti titolari di partita IVA che operano nei medesimi settori del wedding, dell'intrattenimento, dell'organizzazione di feste e cerimonie e dell'Hotellerie-Restaurant-Catering (HORECA).
   4-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del comma 4-bis, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 e tenendo altresì conto della differenza tra il fatturato annuale del 2020 e il fatturato annuale del 2019.».
20.3. Moretto, Del Barba, Marco Di Maio.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 15 inserire il seguente:

   «15-bis. Gli aiuti di cui al comma 13 sono concessi per l'importo massimo ad impresa di 1,8 milioni di euro per la Sezione 3.1 e, ove ne ricorrano i presupposti, di 10 milioni di euro per la Sezione 3.12, nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2022. In ogni caso, le imprese hanno facoltà di scelta nell'imputazione degli aiuti a ciascuna delle due suindicate sezioni.».

   b) al comma 16 le parole: «dei commi da 13 a 15» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi da 13 a 15-bis».
20.6. Bitonci, Lazzarini, Frassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 13, comma 1, lettera a), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 1° aprile 2022, la garanzia diretta è concessa previo pagamento di una commissione da versare al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la riassicurazione e la controgaranzia sono di contro rilasciate a titolo gratuito;».
20.2. Moretto, Marco Di Maio, Del Barba.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, dopo il comma 15 è inserito il seguente:

   «15-bis. Gli aiuti di cui al comma 13 sono concessi per l'importo massimo ad impresa di 1,8 milioni di euro per la Sezione 3.1 e di 10 milioni di euro per la Sezione 3.12, nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2022.».

  Conseguentemente, al comma 16 le parole: dei commi da 13 a 15 sono sostituite dalle seguenti: dei commi da 13 a 15-bis.
20.7. Moretto, Marco Di Maio, Del Barba.

Pag. 490

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. È impegnata – a valere sul Capitolo 7959 piano di gestione 1 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale – la somma di 5 milioni di euro, in favore di una campagna informativa pubblica dedicata ai connazionali residenti all'estero.
20.5. Ungaro, Marco Di Maio, Del Barba.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1 comma 721, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 le parole: «secondo criteri che ne circoscrivano l'applicazione in favore di soggetti con difficoltà di inclusione sociale» sono soppresse.
20.4. Ungaro, Del Barba, Marco Di Maio.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Proroghe in materia di trasparenza nelle erogazioni pubbliche)

  1. All'articolo 11-sexiesdecies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le parole: «Per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2021 e 2022» e le parole «1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2023».
*20.03. Gadda, Del Barba, Marco Di Maio.
*20.018. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino, Iezzi, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*20.01. Incerti, Cenni, Critelli, Avossa, Cappellani, Frailis.
*20.024. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Disposizioni in materia di sospensione temporanea dell'ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali)

  1. All'articolo 60, comma 7-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «nell'esercizio 2021 e 2022».
20.04. Del Barba, Marco Di Maio.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Proroga del Fondo centrale di garanzia PMI)

  1. All'articolo 13, decreto-legge 9 aprile 2020, n. 40, comma 1, le parole: «Fino al 31 dicembre 2020,», sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2022,».
  2. Agli oneri derivanti si compensa mediante utilizzo dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.
20.05. Trano.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Proroga delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 125, 125-bis, 125-ter e 126, della legge 4 agosto 2017, n. 124).

  1. Per l'anno 2022 i termini di cui all'articolo 1, commi 125, 125-bis, 125-ter e Pag. 491126, della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono prorogati al 1° gennaio 2024.
20.07. Ribolla, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

  1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   «a) A decorrere dal 1° aprile 2022, la garanzia diretta è concessa previo pagamento di una commissione una tantum, nella misura, rispetto all'importo garantito, dello 0,25 per cento per le micro imprese, dello 0,5 per cento per le piccole imprese e dell'1 per cento per le medie imprese, da versare sul Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la riassicurazione e la controgaranzia sono di contro rilasciate a titolo gratuito»;

   b) alla lettera e), dopo le parole: «debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione.», sono aggiunte le seguenti: «Il credito aggiuntivo di cui al presente comma non è richiesto qualora il nuovo finanziamento abbia durata non inferiore a 60 mesi e consenta un incremento della durata residua del finanziamento oggetto di rinegoziazione pari ad almeno il 30 per cento.»;

   c) alla lettera n-bis, prima delle parole: «: previa autorizzazione della Commissione europea al fine di rafforzare il supporto all'emergenza da COVID-19», sono aggiunte le seguenti: «fino a concorrenza dell'importo definito al punto 3.1, nell'ambito delle Misure Temporanee in materia di aiuti di Stato ai sensi della comunicazione della Commissione europea, del 19 marzo 2021, e successive modificazioni (Aiuti sotto forma disovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali) ovvero,».
20.010. Ubaldo Pagano, Lacarra.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Proroga delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 125-ter, della legge 4 agosto 2017, n. 124)

  1. All'articolo 11-sexiesdecies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «l'anno» sono sostituite dalle seguenti: «gli anni»;

   b) dopo la parola: «2021» sono inserite le seguenti: «e 2022»;

   c) le parole: «1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2023»;

   d) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per qualsiasi sovvenzione, sussidio, vantaggio, contributo o aiuto concessi da pubbliche amministrazioni alle imprese per far fronte agli effetti della pandemia di COVID-19, per cui è previsto l'obbligo, per i soggetti pubblici eroganti, di registrare tali misure di sostegno nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, non sussiste l'obbligo di cui all'articolo 1, comma 125-bis, della legge 4 agosto 2017, n. 124, né quello di dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 125-quinquies, della medesima legge».
*20.014. Trancassini, Prisco, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.
*20.021. Pella, Sarro, Calabria, Milanato.
*20.08. Ribolla, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Pag. 492Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

  1. All'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, lettera e), dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Il credito aggiuntivo di cui al precedente comma non è richiesto qualora il nuovo finanziamento abbia durata non inferiore a 60 mesi e consenta un incremento della durata residua del finanziamento oggetto di rinegoziazione pari ad almeno il 30 per cento».
20.017. Patassini, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Proroga di termini relativi agli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994)

  1. Alle imprese colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994 che abbiano versato contributi previdenziali e premi assicurativi relativi al triennio 1995-1997 per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, secondo i requisiti previsti dalla decisione (UE) 2016/195 della Commissione, del 14 agosto 2015, è assegnato un contributo di importo non superiore al limite previsto dai regolamenti della Commissione europea relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea per gli aiuti de minimis, secondo le modalità definite con il decreto di cui al comma 4, a seguito di presentazione di apposita istanza all'Agenzia delle entrate.
  2. Il termine di prescrizione per la presentazione dell'istanza di cui al comma 1, per i contributi versati per il triennio 1995-1997 per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, decorre dal 1° marzo 2022.
  3. Per le finalità di cui al comma 1 è stanziata la somma di euro 5 milioni per l'anno 2019 e 5 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. All'onere derivante dal presente comma pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  4. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2022, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso al contributo di cui al comma 1, nonché le modalità per il riparto delle risorse di cui al comma 3.
  5. Sono abrogati i commi 771, 772, 773 e 774 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.
20.019. Giaccone, Boldi, Pettazzi, Gastaldi, Molinari, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(IRAP – proroga versamento)

  1. All'articolo 42-bis, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «31 gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».
*20.020. Calabria, Sarro, Pella.

Pag. 493

*20.06. Lucaselli, Prisco, Trancassini, Montaruli, Rampelli.
*20.02. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Moratorie al credito per le imprese)

  1. All'articolo 56, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite con le seguenti: «30 giugno 2022».
  2. All'articolo 56, comma 6, lettere a) e c), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite con le seguenti: «30 giugno 2022».
  3. All'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite con le seguenti: «30 giugno 2022» e le parole: «nel corso dell'anno 2020» sono sostituite con le seguenti: «nel corso dell'anno 2022».
  4. All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «15 giugno 2021» sono sostituite con le seguenti: «15 febbraio 2022» e le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite con le seguenti: «30 giugno 2022».
**20.022. Pella, Sarro, Calabria, Milanato.
**20.09. Cestari, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
**20.015. Trancassini, Prisco, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Misure a favore dei familiari delle vittime e delle persone gravemente lese a seguito di eventi sismici)

  1. Ai familiari delle vittime degli eventi sismici che hanno interessato il territorio della regione Abruzzo il 6 aprile 2009 e i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria dal 24 agosto 2016, nonché alle persone che hanno riportato una disabilità grave o gravissima in conseguenza diretta dei medesimi eventi, si applicano le misure per favorire l'inserimento nel mercato del lavoro di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68.
  2. Ai soggetti di cui al comma 1, si applicano, anche in deroga ai limiti di età ivi stabiliti, le disposizioni dei commi da 100 a 107 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
  3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche tramite l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, assicura l'informazione del pubblico sulle misure di sostegno previste dal presente articolo.
  4. In favore degli orfani o, in alternativa, dei genitori o del coniuge superstite, ovvero dei fratelli o delle sorelle conviventi e a carico, qualora siano gli unici superstiti, di coloro che sono deceduti o sono divenuti permanentemente invalidi a seguito degli eventi di cui al comma 1, ovvero che sono deceduti a causa dell'aggravarsi delle lesioni o delle infermità determinate dai medesimi eventi, si applicano le disposizioni dell'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di diritto al collocamento obbligatorio.
  5. A decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 e dall'anno accademico 2022/2023, sono istituite borse di studio annuali, per la scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado e per i corsi universitari, riservate agli orfani delle vittime degli eventi calamitosi di cui al comma 1 e ai figli delle persone che hanno riportato una disabilità grave o gravissima in conseguenza diretta Pag. 494dei medesimi eventi. Le borse di studio sono esenti da ogni imposizione fiscale e sono assegnate nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui.
  6. Con decreti del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca, in base alle rispettive competenze, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione delle borse di studio di cui al comma 4.
  7. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al presente articolo, nei limiti di 20 milioni di euro annui, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
20.023. Labriola, Calabria, Polidori, Nevi, Martino, Mandelli.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Patrimonializzazione confidi)

  1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, la lettera n-bis) è sostituita dalla seguente:

   «n-bis) fino a concorrenza dell'importo definito al punto 3.1, nell'ambito delle Misure Temporanee in materia di aiuti di Stato ai sensi della Comunicazione della Commissione europea, del 19 marzo 2021, e successive modificazioni (Aiuti sotto forma disovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali) ovvero, previa autorizzazione della Commissione europea al fine di rafforzare il supporto all'emergenza da COVID-19 prestato dalle cooperative e dai confidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, i soggetti di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17 febbraio 2017, possono imputare al fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi pubblici, con esclusione di quelli derivanti dalle attribuzioni annuali di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108, esistenti alla data del 31 dicembre 2019. Tali risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio netto, anche ai fini di vigilanza, dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione. Le eventuali azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie delle banche o dei confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo né sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. La relativa deliberazione, da assumere entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio, è di competenza dell'assemblea ordinaria».
*20.025. Pella.
*20.011. Trancassini, Prisco, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.
*20.016. Patassini, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

  1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

   «e) sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura dell'80 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento, Pag. 495i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 per cento dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione ovvero, per i finanziamenti deliberati dal soggetto finanziatore in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in misura pari ad almeno il 25 per cento dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione. Il credito aggiuntivo di cui al precedente comma non è richiesto qualora il nuovo finanziamento abbia durata non inferiore a 60 mesi e consenta un incremento della durata residua del finanziamento oggetto di rinegoziazione pari ad almeno il 30 per cento. Nei casi di cui alla presente lettera il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione che attesta la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia;».
**20.012. Trancassini, Prisco, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.
**20.026. Pella.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

  1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   «a) a decorrere dal 1° aprile 2022, la garanzia diretta è concessa previo pagamento di una commissione da versare al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la riassicurazione e la controgaranzia sono di contro rilasciate a titolo gratuito»;
*20.013. Trancassini, Prisco, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.
*20.027. Pella.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Nuovi aiuti in favore degli operatori commerciali su aree pubbliche)

  1. Agli operatori commerciali su aree pubbliche rientranti nelle categorie di cui ai codici Ateco 4780, 4781, 4782 e 4789, che, nel periodo intercorrente tra i mesi di marzo e novembre 2021, non abbiano ripreso l'attività nelle fiere e nei mercati e abbiano subito un calo di fatturato pari ad almeno il 30 per cento rispetto al medesimo periodo del 2019, viene riconosciuto un contributo a fondo perduto pari a:

   a) alla maggior somma tra euro 3.000 e il 20 per cento del fatturato dichiarato nel periodo marzo/novembre 2019, se la perdita di fatturato è compresa tra il 30 e il 50 per cento;

   b) alla maggior somma tra euro 5.000 e il 30 per cento del fatturato dichiarato nel periodo marzo/novembre 2019 se la perdita di fatturato è compresa tra il 50 e l'80 per cento;

   c) alla maggior somma tra euro 15.000 e il 40 per cento del fatturato dichiarato nel periodo marzo/novembre 2019 se la perdita di fatturato è superiore all'80 per cento.

  2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di presentazione delle istanze e di erogazione delle somme di cui al comma 1.
  3. Il contributo è erogato direttamente dall'Agenzia delle entrate entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza da parte Pag. 496dell'interessato, secondo le modalità individuate con il decreto di cui al comma 2.
20.028. Baldini, Ferri, Marco Di Maio, Del Barba.

ART. 21.

  Sopprimerlo.
*21.3. Muroni, Fusacchia, Fioramonti, Cecconi, Lombardo.
*21.20. D'Attis, Elvira Savino, Giannone, Rospi.
*21.22. Labriola.
*21.1. De Giorgi.
*21.13. Fregolent, Del Barba, Marco Di Maio.
*21.17. Boccia, Braga, Ubaldo Pagano, Lacarra.
*21.12. Vianello, Forciniti, Trano, Colletti, Cabras, Corda, Paolo Nicolò Romano, Raduzzi, Maniero, Testamento, Leda Volpi, Spessotto, Giuliodori, Vallascas, Costanzo, Sapia.
*21.2. Ermellino.
*21.18. Cassese, L'Abbate, Galizia, Alemanno, Donno, Brescia, De Lorenzis, Giuliano, Masi, Scagliusi, Ruggiero, Aresta, Lovecchio, Palmisano, Faro, Sut, Maraia, Orrico.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Per gli interventi volti in via esclusiva alla tutela della sicurezza e della salute, al ripristino e bonifica ambientale dei siti facenti capo all'ex Ilva S.p.A. e delle aree escluse rimaste in capo e gestite dall'Ilva in amministrazione straordinaria, nonché, in via subordinata, per la riqualificazione e riconversione produttiva dei siti contaminati, nei comuni di Taranto e di Statte, sono stanziati ulteriori 200 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2022-2024.
  3-ter. A copertura degli oneri di cui comma 3-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
21.21. Labriola.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. In considerazione dell'interesse strategico rivestito, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, dallo sviluppo e dalla realizzazione dei progetti di cui al presente comma, al fine di sostenere investimenti in tecnologie, nonché di consentire l'implementazione dell'ideazione, progettazione, qualifica e l'industrializzazione di nuove tecnologie abilitanti proprietarie consistenti in droni sottomarini, in Italia, nei relativi siti già operativi di Marghera e Trieste, investendo nel processo produttivo che si avvale di una filiera italiana competente, è autorizzata la spesa complessiva di 14,7 milioni di euro per l'anno 2022 per il finanziamento della realizzazione di un progetto pilota di drone sottomarino specificatamente destinato alla tutela della biodiversità attraverso il monitoraggio delle praterie sottomarine ed alla supervisione ovvero esecuzione di campagne di re-impianto per inserzione controllata dei rizomi, nonché per le operazioni di monitoraggio della salute della fauna marina. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero della transizione ecologica, stipula una o più convenzioni con il soggetto attuatore, individuando, tra l'altro, le modalità di monitoraggio, il cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi, determinati in coerenza con gli stanziamenti di cui al presente comma, nonché le modalità di revoca in caso di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale.
  4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 14,7 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi Pag. 497di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.
*21.16. Buratti.
*21.23. Pella, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. In considerazione dell'interesse strategico rivestito, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, dallo sviluppo e dalla realizzazione dei progetti di cui al presente comma al fine di sostenere investimenti in tecnologie nonché di consentire l'implementazione dell'ideazione, progettazione, qualifica e l'industrializzazione di nuove tecnologie abilitanti proprietarie consistenti in droni sottomarini, in Italia, nei relativi siti già operativi di Marghera e Trieste, investendo nel processo produttivo che si avvale di una filiera italiana competente, è autorizzata la spesa complessiva di 14,7 milioni di euro per l'anno 2022 per il finanziamento della realizzazione di un progetto pilota di drone sottomarino specificatamente destinato alla tutela della biodiversità attraverso il monitoraggio delle praterie sottomarine ed alla supervisione ovvero esecuzione di campagne di re-impianto per inserzione controllata dei rizomi nonché per le operazioni di monitoraggio della salute della fauna marina. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero della transizione ecologica, stipula una o più convenzioni con il soggetto attuatore, individuando, tra l'altro, le modalità di monitoraggio, il cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi, determinati in coerenza con gli stanziamenti di cui al presente comma, nonché le modalità di revoca in caso di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale.
  4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 14,7 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
21.19. Panizzut, Bubisutti, Moschioni, Iezzi, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 15 è inserito il seguente:

   «15-bis. Gli aiuti di cui al comma 13 sono concessi per l'importo massimo ad impresa di 1,8 milioni di euro per la Sezione 3.1 e di 10 milioni di euro per la Sezione 3.12, nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2022.»;

   b) al comma 16 le parole: «dei commi da 13 a 15» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi da 13 a 15-bis».
21.14. Marco Di Maio, Del Barba.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al comma 143 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «I termini di cui al primo periodo sono prorogati di sei mesi, con riferimento alle opere oggetto di contributi assegnati entro il 31 dicembre 2021, fermi restando in ogni caso i termini e le condizioni di cui al comma 139-ter».
21.7. Ruffino.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021 n. 87, all'articolo 11-terdecies, comma 1, sostituire le parole: «al Pag. 49831 dicembre 2021» con le seguenti: «al 31 dicembre 2022».
21.11. Ruffino.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1116, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;

   b) al comma 1117, dopo la parola: «2020» sono aggiunte le seguenti: «ed in 8,7 milioni di euro per l'anno 2022».
21.15. Ruffino.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Maggiorazione valore catastale delle piazzole attrezzate per gli allestimenti mobili nelle strutture ricettive all'aperto)

  1. All'articolo 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «funzionali allo specifico processo produttivo» sono inserite le seguenti: «, compresi i manufatti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, installati nelle strutture ricettive all'aperto previamente autorizzate».
  2. Il valore della rendita catastale della piazzola di sosta attrezzata per i manufatti previsti all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, viene maggiorata del 20 per cento rispetto al valore unitario della piazzola di sosta non attrezzata.
21.047. D'Ettore.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Proroga di termini in materia di concessioni per i siti di stoccaggio temporaneo delle macerie, nonché al regime giuridico di accumulo, detenzione, trasporto e avvio a recupero dei materiali, in relazione alle macerie derivanti dai sismi del 2016 e 2017 in centro Italia)

  1. All'articolo 28, commi 7 e 13-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «31 dicembre 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
  2. All'articolo 28-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022», e le parole: «previa certificazione del Commissario straordinario» sono sostituite dalle seguenti: «previa certificazione della regione».
*21.010. Del Barba, Marco Di Maio.
*21.023. Morani, Morgoni.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Proroga di termini in materia di proroga dei ratei di mutuo da parte dei comuni del cratere sismico del centro Italia)

  1. All'articolo 44, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, 2021, 2022, 2023 e 2024» e le parole: «e al quarto» sono sostituite dalle seguenti: «, al quarto, al quinto, al sesto e al settimo».
  2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascun anno 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
21.02. Pezzopane, Melilli, Morani, Morgoni, Verini, Braga, Buratti, Morassut, Pellicani, Rotta.

Pag. 499

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Proroga di termini in materia di proroga dei ratei di mutuo da parte dei comuni del cratere sismico del centro Italia).

  1. All'articolo 44, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «,2021, 2022, 2023 e 2024» e le parole: «e al quarto» sono sostituite dalle seguenti: «, al quarto, al quinto, al sesto e al settimo.».
*21.016. Pastorino, Fornaro, Fassina.
*21.037. Prisco, Trancassini, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.
*21.06. Del Barba, Marco Di Maio.
*21.048. Ruffino.
*21.026. Morani, Morgoni.
*21.040. Pella, Baldelli, Nevi, Sarro, Calabria, Milanato.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Proroga di termini in materia di esclusione da redditi dei fabbricati inagibili ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 in centro Italia.)

  1. All'articolo 48, comma 16, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «fino all'anno di imposta 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno d'imposta 2022»;

   b) al secondo periodo le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2022».
**21.012. Del Barba, Marco Di Maio.
**21.025. Morani, Morgoni.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Proroga di termini in materia di sospensione del pagamento delle rate dei mutui per gli immobili inagibili o distrutti, relativi ad attività economiche e produttive, nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta)

  1. All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;

   b) al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

  2. All'articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
  3. Lo Stato concorre agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, nel limite di spesa complessivo di 1.500.000 euro per l'anno 2022 cui si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
21.03. Pezzopane, Melilli, Morani, Morgoni, Verini, Braga, Buratti, Morassut, Pellicani, Rotta.

Pag. 500

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Proroga di termini in materia di sospensione del pagamento delle rate dei mutui per gli immobili inagibili o distrutti, relativi ad attività economiche e produttive, nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta)

  1. All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: «31 dicembre 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
  2. All'articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
  3. Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dai commi 2-bis e 2-ter, nel limite di spesa complessivo di 1.500.000 euro per l'anno 2022.
*21.017. Pastorino, Fornaro, Fassina.
*21.041. Pella, Nevi, Baldelli, Sarro, Calabria, Milanato.
*21.07. Marco Di Maio, Del Barba.
*21.038. Prisco, Trancassini, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.
*21.049. Ruffino.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Proroga di termini in materia di sospensione del pagamento delle rate dei mutui per gli immobili inagibili o distrutti, relativi ad attività economiche e produttive, nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta)

  1. All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: «31 dicembre 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
  2. All'articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
21.021. Morani, Morgoni.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Proroga di termini in materia di rimborso del credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017)

  1. All'articolo 18-quater, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022». Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, pari a 30,9 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
21.01. Pezzopane, Melilli, Morani, Morgoni, Verini, Braga, Buratti, Morassut, Pellicani, Rotta.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Proroga di termini in materia di rimborso del credito d'imposta per investimenti nelle Pag. 501regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017)

  1. All'articolo 18-quater, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022.».
*21.011. Marco Di Maio, Del Barba.
*21.024. Morani, Morgoni.
*21.030. Pezzopane.
*21.043. Pella, Sarro, Calabria, Milanato.
*21.050. Ruffino.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Proroga di termini in materia di proroga esenzioni utenze in zona rossa e agevolazioni per immobili inagibili)

  1. Le esenzioni previste dall'articolo 2-bis, comma 25, secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.
  2. All'articolo 8, comma 1-ter, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022» e la parola: «dichiarino» è sostituita dalle seguenti: «abbiano dichiarato».
**21.09. Marco Di Maio, Del Barba.
**21.022. Morani, Morgoni.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Proroga della disciplina relativa alle lievi difformità edilizie e alle pratiche pendenti ai fini dell'accelerazione dell'attività di ricostruzione o di riparazione degli edifici privati)

  1. All'articolo 1-sexies, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: «nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025 nei comuni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del».
21.05. Pezzopane, Melilli, Morani, Morgoni, Verini, Braga, Buratti, Morassut, Pellicani, Rotta.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico nelle aree individuate dal Piano di Assetto Idrogeologico ad alto rischio di frana o idraulico: differimento termine affidamento lavori)

  1. All'articolo 1, comma 143, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 le lettere a), b), c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

   «a) per le opere con costo fino a 100.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro dodici mesi;

   b) per le opere il cui costo è compreso tra 100.001 euro e 750.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro sedici mesi;

   c) per le opere il cui costo è compreso tra 750.001 euro e 2.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro ventuno mesi;

   d) per le opere il cui costo è compreso tra 2.500.001 euro e 5.000.000 di euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro ventisei mesi.».
*21.031. Miceli.
*21.033. Lucchini, Patassini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bitonci, Bellachioma,Pag. 502 Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
*21.044. Pella, Sarro, Calabria, Milanato.
*21.051. Ruffino.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico nelle aree individuate dal Piano di Assetto Idrogeologico ad alto rischio di frana o idraulico: differimento termine affidamento lavori)

  1. All'articolo 1, comma 143, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per le sole opere di messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico nelle aree individuate dal Piano di Assetto Idrogeologico ad alto rischio di frana o idraulico i predetti termini sono posticipati di sei mesi.».
21.054. Ruffino.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico nelle aree individuate dal Piano di Assetto Idrogeologico ad alto rischio di frana o idraulico: differimento termine affidamento lavori)

  1. All'articolo 1, comma 143, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per le sole opere di messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico nelle aree individuate dal Piano di Assetto Idrogeologico ad alto rischio di frana o idraulico i predetti termini sono posticipati di sei mesi.».
21.034. Lucchini, Patassini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Misure di semplificazione nella gestione dei disavanzi degli enti locali)

  1. All'articolo 1, comma 897, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per il triennio 2022-2024, gli enti locali in stato di dissesto finanziario che non abbiano ancora depositato il rendiconto della liquidazione di cui all'articolo 256 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 167 e che si trovano in disavanzo di amministrazione, possono applicare al bilancio di previsione le somme vincolate confluite nel risultato di amministrazione per un importo pari alla quota riscossa e non spesa.».
  2. All'articolo 1, comma 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «a quello iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione» sono sostituite dalle seguenti: «alle somme del disavanzo da recuperare iscritte nelle tre annualità del bilancio di previsione».
  3. All'articolo 111 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

   «4-bis. Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.».
21.015. Pastorino, Fornaro, Fassina.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Proroga di termini in materia di esenzione canoni occupazione aree pubbliche e pubblicitàPag. 503 per le attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici del 2016 e 2017, ricompresi nel cratere sismico)

  1. Per l'anno 2022, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-ter del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, è incrementato, per l'anno 2022, di 4 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
21.08. Del Barba, Marco Di Maio.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Estensione della facoltà di cui all'articolo 39-quater del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8)

  1. All'articolo 39-quater del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

   «3-bis. La facoltà di cui al comma 1 è estesa anche agli enti che, in sede di determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione 2018, non risultano aver adottato la modalità di calcolo semplificata.
   3-ter. Unicamente al fine di consentire l'applicazione di tale facoltà, ciascun ente procede:

    1) a ricalcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, utilizzando la modalità di calcolo semplificata di cui al punto 3.3 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

    2) a confrontare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità così calcolato, sommato allo stanziamento assestato iscritto nel bilancio 2020 per il fondo crediti di dubbia esigibilità, al netto degli utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti, con l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato in sede di rendiconto 2020;

    3) a ripianare l'eventuale maggiore disavanzo emergente in sede di approvazione del risultato di amministrazione del rendiconto 2020 in non più di quindici annualità, a decorrere dall'esercizio finanziario 2022, in quote annuali costanti.».
21.035. Miceli.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Proroga di termini in materia di rimborso della TARI ai comuni ricompresi nel cratere sismico del 2016 e 2017)

  1. All'articolo 57, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «anni 2020 e 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «anni 2020, 2021 e 2022». Ai relativi oneri, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articoloPag. 504 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
21.04. Pezzopane, Melilli, Morani, Morgoni, Verini, Braga, Buratti, Morassut, Pellicani, Rotta.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Proroga di termini in materia di rimborso della TARI ai comuni ricompresi nel cratere sismico del 2016 e 2017)

  1. All'articolo 57, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «anni 2020 e 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «anni 2020, 2021 e 2022».
*21.027. Morani, Morgoni.
*21.039. Prisco, Trancassini, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.
*21.042. Pella, Sarro, Calabria, Milanato.
*21.013. Marco Di Maio, Del Barba.
*21.052. Ruffino.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Misure per incrementare la raccolta differenziata)

  1. All'articolo 205, comma 6-quater, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «entro il 1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 1° gennaio 2023».
21.053. Ruffino.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Sospensione degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali nei bilanci 2021)

  1. All'articolo 1, comma 711, della legge 23 dicembre 2021, n. 234, le parole: «il 100 per cento dell'ammortamento» sono sostituite dalle seguenti: «l'ammortamento».
21.018. Lucaselli, Prisco, Trancassini, Montaruli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Misure urgenti in materia di contratti pubblici)

  1. Per fronteggiare gli eccezionali rincari nei prezzi di acquisto di alcune materie prime verificatisi nel corso dell'anno 2021 e tuttora in corso, anche a causa di sfavorevoli e imprevedibili congiunture internazionali generate dalla crisi pandemica in atto, per tutti i contratti di servizi e di forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione, anche in deroga alle previsioni legali o contrattuali in materia di revisioni prezzi agli stessi applicabili, si procede a compensazioni secondo le modalità previste dal presente articolo.
  2. Qualora l'aumento dei prezzi delle materie prime abbia prodotto una variazione del valore dei beni oggetto di fornitura o delle prestazioni previste, determinando un aumento del prezzo complessivo del contratto in misura superiore all'8 per cento, se riferito esclusivamente all'anno 2021, e del 10 per cento complessivo se riferito a più anni, all'affidatario è riconosciuta la facoltà di ottenere, con istanza presentata a partire dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo commisurata ai maggiori Pag. 505costi sostenuti che eccedono le soglie indicate.
  3. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico del contratto, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso contratto e previste annualmente dal proprio bilancio. Le stazioni appaltanti possono anche utilizzare le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili di spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.
*21.020. Lucaselli, Prisco, Trancassini, Montaruli, Rampelli.
*21.028. Navarra.
*21.046. Calabria, Sarro, Pella.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Misure urgenti in materia di contratti pubblici)

  1. Per fronteggiare gli eccezionali rincari nei prezzi di acquisto di alcune materie prime verificatisi nel corso dell'anno 2021 e tuttora in corso, a causa di sfavorevoli congiunture internazionali impreviste ed imprevedibili generate dalla crisi pandemica in atto, per tutti i contratti di servizi e di forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione, anche in deroga alle previsioni legali o contrattuali in materia di revisioni prezzi agli stessi applicabili, si procede a compensazioni secondo le modalità previste dal presente articolo.
  2. Qualora l'aumento dei prezzi delle materie prime abbia prodotto una variazione del valore dei beni oggetto di fornitura o delle prestazioni previste, determinando un aumento del prezzo complessivo del contratto in misura superiore all'8 per cento se riferito esclusivamente all'anno 2021 e del 10 per cento complessivo se riferito a più anni, all'affidatario è riconosciuta la facoltà di ottenere, con istanza presentata a partire dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo commisurata ai maggiori costi sostenuti che eccedono le soglie indicate.
  3. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico del contratto, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso contratto e previste annualmente dal proprio bilancio. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili di spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della legge di conversione della presente disposizione, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.
**21.029. Albano, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.
**21.032. Adelizzi, Terzoni, Sut, Maraia.
**21.014. Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Nardi, Ubaldo Pagano, Soverini, Zardini.

Pag. 506

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Misure urgenti in materia di contratti pubblici)

  1. Per compensare l'eccessiva onerosità economica e finanziaria sopravvenuta dei contratti pubblici in corso, la cui esecuzione negli anni 2020, 2021 e 2022, a seguito dell'emergenza sanitaria COVID-19, abbia subito modifiche riguardo alle modalità di svolgimento da parte degli operatori economici, generando maggiori oneri tali da alterare l'equilibrio del contratto medesimo, è consentita, fino al 30 giugno 2022, su istanza dell'affidatario, la rinegoziazione dei termini contrattuali, in relazione alla riprogrammazione delle attività a causa dell'adozione delle misure di prevenzione e di contenimento del contagio.
*21.019. Lucaselli, Prisco, Trancassini, Montaruli, Rampelli.
*21.045. Calabria, Sarro, Pella.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Rinnovo concessioni)

  1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i comuni possono concludere il procedimento amministrativo di rinnovo delle concessioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 novembre 2020, emanato ai sensi dell'articolo 181, comma 4-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, fino al 31 dicembre 2023.
21.036. De Toma, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

ART. 22.

  Al comma 1, capoverso comma 1, primo periodo, dopo le parole: della Repubblica di San Marino aggiungere le seguenti: e ai soggetti vaccinati all'estero con un vaccino non autorizzato da Ema.

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e per vaccini non autorizzati da Ema.
22.7. Prisco, Albano, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Al comma 1, capoverso comma 1, sopprimere il secondo periodo.
22.3. Sapia, Trano, Forciniti.

  Al comma 1, capoverso comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 28 febbraio 2022 con le seguenti: 31 marzo 2022.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 6, comma 1-bis, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, le parole: «28 febbraio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022».
22.5. Billi.

  Al comma 1, capoverso comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 28 febbraio 2022 con le seguenti: 31 marzo 2022.
*22.2. Raduzzi, Forciniti, Trano.
*22.4. Billi, Di Muro, Morrone, Raffaelli, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

   1-bis. Le certificazioni di vaccinazione rilasciate dalle competenti autorità sanitarie nazionali estere, a seguito di vaccinazione con vaccini autorizzati da EMA o con Pag. 507i vaccini riconosciuti equivalenti, sono considerate come equipollenti alla certificazione verde COVID-19 italiana per tutto il periodo di loro validità, anche se superiore a quello previsto per gli analoghi certificati vaccinali rilasciati dallo Stato italiano.
**22.8. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
**22.6. Zucconi, Trancassini, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Disposizioni in materia di effettuazione di test antigenici rapidi da parte degli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e fino al 31 dicembre 2022, al fine di ampliare le attività di rilevamento dei contagi da SARS-CoV-2, gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dotati di spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la sicurezza degli assistiti e la tutela della riservatezza, possono effettuare test antigenici rapidi, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, secondo le modalità e i prezzi previsti nel protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126.
  2. Ai fini di cui al presente articolo, gli esercizi di cui al comma 1 si avvalgono di modalità telematiche sicure, approvate dal Ministero della salute, per trasmettere, senza ritardo, i dati relativi alla somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 alla regione o alla provincia autonoma di riferimento.
  3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le modalità attraverso le quali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, deve essere effettuata la trasmissione dei dati indicati al comma 2, sono approvate previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.
  4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
22.01. Fassina, Fornaro.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Disposizioni in materia di effettuazione di test antigenici rapidi da parte degli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e fino alla scadenza del termine di emergenza sanitaria, al fine di ampliare le attività di rilevamento dei contagi da SARS-CoV-2, gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dotati di spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la sicurezza degli assistiti e la tutela della riservatezza, possono effettuare test antigenici rapidi, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, secondo le modalità e i prezzi previsti nel protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126.
  2. Ai fini di cui al presente articolo, gli esercizi di cui al comma 1 si avvalgono di modalità telematiche sicure, approvate dal Ministero della salute, per trasmettere, senza Pag. 508ritardo, i dati relativi alla somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 alla regione o alla provincia autonoma di riferimento.
  3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le modalità attraverso le quali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, deve essere effettuata la trasmissione dei dati indicati al comma 2, sono approvate previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge n. 131 del 2003.
  4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
22.02. Fassina, Fornaro.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.

  1. In considerazione del perdurare della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus da COVID-19, per gli enti locali strutturalmente deficitari i cui organi siano stati sciolti per infiltrazione mafiosa ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che per l'esercizio finanziario 2021 non siano riusciti a garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero la copertura minima dei costi di bilancio, si prevede, per gli anni 2021 e 2022, la proroga dei trattamenti in materia di funzioni fondamentali dei comuni di cui all'articolo 18-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, già riconosciuti nell'anno 2019, anche quando questi risultino in stato di dissesto finanziario, come definito all'articolo 244 del medesimo testo unico, per un periodo superiore a 5 anni e comunque inferiore a 7 anni, in deroga a quanto stabilito dal decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 e successive modifiche ed integrazioni.
22.03. Giovanni Russo, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Credito d'imposta per investimenti in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)

  1. Al fine di sostenere ed incentivare l'adozione di misure in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno degli infortuni e morti sui luoghi di lavoro, nonché di tutela della salute e sicurezza, a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano, che effettuano spese per attività di cui al comma 2, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 30 per cento, nel limite massimo di 40.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria.
  2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1, le spese sostenute:

   a) per la piena applicazione della legge vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni, ai lavoratori che, in qualsiasi forma contrattuale, svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano, attraverso piattaforme anche digitali;

   b) per attività di formazione attraverso corsi di specializzazione e di perfezionamento di durata non inferiore a sei mesi, svolti in Italia o all'estero, negli ambiti legati allo sviluppo di nuove tecnologie e all'approfondimento delle conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0, quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, sicurezza cibernetica, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo-macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali, nonché specificatamente dei rischi connessi all'utilizzo di tali tecnologie;

   c) per la piena attuazione delle misure di cui al capo IV, Cantieri temporanei o Pag. 509mobili, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni, ivi inclusi:

    1) l'acquisto di macchinari, impianti, attrezzature di lavoro, ponteggi, opere provvisionali, dispositivi di protezione individuale, parapetti, ponti a sbalzo, sottoponti e altro materiale che risponda con tempestività ed efficacia all'evoluzione dei fattori di rischio;

    2) la definizione di criteri di progettazione e realizzazione degli interventi, al fine di eliminare o ridurre al minimo il rischio di caduta dall'alto nei lavori in quota o in sospensione, con particolare riferimento alle misure preventive e protettive finalizzate a mettere in sicurezza il percorso di accesso e transito, nonché la costante esecuzione dei lavori, e a garantire sistemi di protezione, distinguendo in temporanei o permanenti, sistemi personali o collettivi;

    3) l'attività di formazione di durata non inferiore a sei mesi, svolti in Italia o all'estero, negli ambiti legati agli specifici rischi per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, connessi ai lavori in quota o in sospensione, anche sulla base degli indicatori di gravosità determinati dall'Inail.

  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.
  5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo, comprese quelle finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, e l'eventuale individuazione di ulteriori spese ammissibili o soggetti aventi diritto oltre quelli indicati ai comma 1 e 2, nel rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 1.
  6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
22.04. Invidia, Sut.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.

  1. All'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parole: «nove anni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci anni»
22.05. Morgoni.

ART. 23.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 7 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo il comma 1-octies sono aggiunti i seguenti:

   «1-nonies. Fermi i restanti requisiti, la conoscenza della lingua italiana non è requisitoPag. 510 necessario per l'esercizio delle professioni di medico e infermiere a bordo di navi mercantili o croceristiche nazionali adibite alla navigazione marittima, a condizione che la società di gestione assicuri la presenza a bordo di personale sanitario in possesso delle competenze linguistiche idonee ad assicurare la comunicazione tra l'assistito e lo staff sanitario.
   1-decies. I professionisti di cui al comma 1-nonies che non hanno la conoscenza della lingua italiana si iscrivono presso la sezione speciale dell'albo appositamente istituita dal Presidente dell'Ordine nella cui circoscrizione territoriale è tenuto il registro a cui è iscritta la nave mercantile o croceristica nazionale adibita alla navigazione marittima, a bordo della quale esercitano la professione sanitaria. L'iscrizione alla sezione speciale autorizza all'esercizio della professione esclusivamente per l'assistenza sanitaria a bordo delle navi di cui al primo periodo.
   1-undecies. In considerazione delle risultanze dello specifico monitoraggio effettuato sulla qualità dell'assistenza sanitaria erogata a bordo delle navi di cui al comma 1-nonies, il Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentito il Ministro del turismo, con decreto da adottare decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del presente comma e, successivamente, con cadenza biennale, può disporre la cessazione dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1-nonies e 1-decies».
23.1. Rixi, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Stabilizzazione del personale della ricerca e di supporto alla ricerca sanitaria)

  1. Allo scopo di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche nell'ambito dello sviluppo delle attività di ricerca e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale della ricerca sanitaria, e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria degli IRCCS pubblici e degli IZS impegnato anche durante l'emergenza pandemica da COVID-19, nei limiti di spesa consentiti dal comma 424 della legge 205 del 27 dicembre 2017, dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025 le Amministrazioni, nel rispetto del piano triennale dei fabbisogni di personale e in deroga a quanto previsto al comma 428 dell'articolo 1 della legge 205 del 27 dicembre 2017 possono assumere a tempo indeterminato nella categoria e fascia economica in cui è attualmente inquadrato, il personale del ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria, di cui al comma 422 dell'articolo 1 della medesima legge, che:

   a) sia stato reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali ai sensi della legge 205 del 27 dicembre 2017, compreso il personale assunto ai sensi del comma 432 della stessa legge.

   b) abbia maturato al 31 dicembre 2022 e per ciascun anno fino 31 dicembre 2025, alle dipendenze di un ente del servizio sanitario nazionale almeno 3 anni di servizio, anche non continuativi, di cui almeno 6 mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione.
23.023. Carnevali, Quartapelle Procopio, De Filippo, Siani, Lepri, Pini, Rizzo Nervo.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Proroga dei termini per la regolarizzazione delle denunce dei pozzi per la captazione d'acqua) a norma dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275)

  1. All'articolo 96, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: Pag. 511«31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
23.01. Villarosa.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Misure in materia di incentivi per la valorizzazione edilizia).

  1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
  2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondere riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
23.02. Marco Di Maio, Del Barba.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Misure in materia di incentivi per la valorizzazione edilizia)

  1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
*23.05. Trano.
*23.06. Vallascas, Forciniti.
*23.016. Lucchini, Patassini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
*23.017. Foti, Prisco, Trancassini, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.
*23.018. Mazzetti, Calabria, Cattaneo, Pella, Prestigiacomo, Mandelli.
*23.022. Gagliardi.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Modifiche alla misura agevolativa «Resto al Sud» di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91)

  1. A seguito del perdurare dello stato di emergenza pandemico da COVID-19 e delle forti ripercussioni nei confronti del tessuto produttivo e delle imprese, nel caso in cui l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – Invitalia, accerti che il mancato rispetto del requisito di cui all'articolo 13, comma 1, lettera g) del decreto ministeriale 9 novembre 2017, n. 174 da parte del soggetto beneficiario della misura di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, derivi da fatti o atti non imputabili al medesimo soggetto e ricollegabili all'emergenza pandemica, lo stesso non è tenuto alla restituzione dei contributi eventualmente ricevuti.
23.03. Marco Di Maio, Del Barba.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Proroga IMU ridotta per soggetti non residenti titolari di pensione)

  1. All'articolo 1, comma 743, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, dopo le parole: «all'anno 2022» sono inserite le seguenti: «e 2023»;

   b) le parole: «3 milioni» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «6 milioni».

Pag. 512

  2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 3 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
23.04. Del Barba, Marco Di Maio.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Misure in materia di agevolazioni fiscali)

  1. All'articolo 24 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e successivamente modificato dall'articolo 3, comma 11-quinquies, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
23.07. Vallascas, Trano, Forciniti.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Fondo Prima Casa)

  1. All'articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, al comma 3, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2023».
23.08. Vallascas, Forciniti, Trano.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura)

  1. Al fine di assicurare di garantire continuità alle iniziative previste dal Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura adottato con decreto ministeriale 28 dicembre 2016, di seguito Programma, è disposta la prosecuzione fino al 30 aprile 2022 delle azioni ivi descritte, e comunque non oltre l'entrata in vigore del prossimo Programma per il periodo 2022-2024.
  2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede entro il 30 marzo 2022 ad erogare a favore dei soggetti attuatori, già individuati nel corso del precedente Programma, non meno del 50 per cento delle somme ad essi attribuiti per l'annualità 2021, così come risultanti nei pertinenti capitoli 1477 e 1488 della tabella 13 allegata alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, contenente ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024.
  3. Allo scopo di garantire il perseguimento degli obbiettivi del Programma, allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma 1.3 Politiche competitive della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e dei mezzi tecnici di produzione, le risorse del fondo di solidarietà nazionale della pesca sono incrementate di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 di cui 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 a favore delle associazioni di categoria e organismi specializzati per la realizzazione di programmi di sviluppo del settore della pesca e 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 per l'assistenza delle famiglie di pescatori deceduti in mare.
23.09. Sani.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

  1. All'articolo 7 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo il comma 1-octies sono aggiunti i seguenti:

   «1-novies. Fermi i restanti requisiti, la conoscenza della lingua italiana non è requisitoPag. 513 necessario per l'esercizio delle professioni di medico e infermiere a bordo di navi mercantili o croceristiche nazionali adibite alla navigazione marittima, a condizione che la società di gestione assicuri la presenza a bordo di personale sanitario in possesso delle competenze linguistiche idonee ad assicurare la comunicazione tra l'assistito e lo staff sanitario.
   1-decies. I professionisti di cui al comma 1-nonies che non hanno la conoscenza della lingua italiana si iscrivono presso la sezione speciale dell'albo appositamente istituita dal Presidente dell'Ordine nella cui circoscrizione territoriale è tenuto il registro a cui è iscritta la nave mercantile o croceristica nazionale adibita alla navigazione marittima, a bordo della quale esercitano la professione sanitaria. L'iscrizione alla sezione speciale autorizza all'esercizio della professione esclusivamente per l'assistenza sanitaria a bordo delle navi di cui al primo periodo.
   1-undecies. In considerazione delle risultanze dello specifico monitoraggio effettuato sulla qualità dell'assistenza sanitaria erogata a bordo delle navi di cui al comma 1-nonies, il Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentito il Ministro del turismo, con decreto da adottare decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del presente comma e, successivamente, con cadenza biennale, può disporre la cessazione dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1-novies e 1-decies».
23.010. Lorenzin, Gariglio.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

  1. All'articolo 1 comma 534, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «300 milioni di euro per l'anno 2022» sono aggiunte le seguenti: «, 300 milioni di euro per l'anno 2023, 300 milioni di euro per l'anno 2024, 300 milioni di euro per l'anno 2025».
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 300.000.000 per il 2023, 300.000.000 per il 2024, 300.000.000 per il 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
23.012. Trancassini, Prisco, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Limite alla proroga della durata dei contratti su concessioni e autorizzazioni di beni demaniali)

  1. All'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, dopo il comma 28 è aggiunto il seguente:

   «28-bis. Il comma 2 dell'articolo 103, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si interpreta nel senso che l'estensione del periodo di validità delle concessioni di beni demaniali non comporta alcuna estensione automatica della durata dei contratti che il concessionario abbia eventualmente stipulato con soggetti terzi, anche con riguardo all'eventuale affidamento della gestione delle attività oggetto della concessione, né della durata della eventuale autorizzazione con la quale l'autorità concedente abbia autorizzato il concessionario a stipulare tali contratti o ad affidare a terzi la gestione di tali attività.»
23.013. Iezzi, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

Pag. 514

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Disposizioni in materia di prodotti che contengono nicotina)

  1. Dopo l'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è inserito il seguente:

«Art. 62-quater.1.
(Imposta di consumo sui prodotti che contengono nicotina).

  1. I prodotti, diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa, contenenti nicotina e preparati allo scopo di consentire, senza combustione e senza inalazione, l'assorbimento di tale sostanza da parte dell'organismo, anche mediante involucri funzionali al loro consumo, sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari a 22 euro per chilogrammo; sono esclusi dalla medesima imposta i prodotti di cui al presente comma autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219. Al fine della determinazione dell'imposta di cui al presente comma si è tenuto in considerazione anche il peso dei predetti involucri, se presenti.
  2. È obbligato al pagamento dell'imposta il fabbricante, per i prodotti di cui al comma 1 ottenuti nel territorio dello Stato e l'importatore, per i prodotti di cui al medesimo comma 1 provenienti da Paesi terzi. Per i prodotti di cui al comma 1 provenienti da un altro Stato dell'Unione europea, è obbligato al pagamento dell'imposta il soggetto cedente che adempie al medesimo pagamento e agli obblighi previsti dal presente articolo per il tramite di un rappresentante fiscale, avente sede nel territorio dello Stato, autorizzato ai sensi del comma 4.
  3. Il soggetto che intende fabbricare i prodotti di cui al comma 1 è preventivamente autorizzato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli; a tal fine il medesimo soggetto trasmette alla predetta Agenzia un'istanza, in forma telematica, in cui indica, oltre ai dati che saranno individuati con la determinazione di cui al comma 15, il possesso dei requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, dall'articolo 3 del regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, la denominazione e il contenuto dei prodotti di cui al comma 1 che si intende realizzare, la quantità di prodotto presente in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico nonché gli altri elementi informativi previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.
  4. Il rappresentante fiscale di cui al comma 2, designato dal soggetto cedente i prodotti di cui al comma 1 provenienti da un altro Stato dell'Unione europea, è preventivamente autorizzato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. A tal fine il medesimo rappresentante trasmette, alla predetta Agenzia, un'istanza, in forma telematica, in cui indica, oltre ai dati che saranno individuati con la determinazione di cui al comma 15, il possesso dei requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, dall'articolo 3 del regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, la denominazione e il contenuto dei prodotti di cui al comma 1, provenienti da altri Paesi dell'Unione europea, che saranno immessi in consumo nel territorio dello Stato, la quantità di prodotto presente in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico nonché gli altri elementi informativi previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.
  5. Il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta è tenuto a garantire, in uno dei modi stabiliti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, l'imposta di cui al comma 1 dovuta per ciascun periodo di imposta. Per il fabbricante, la cauzione è pari al 10 per cento dell'imposta gravante sul prodotto mediamente in giacenza nei dodici mesi solari precedenti e, comunque, non inferiore alla media dell'imposta dovuta in relazione a ciascuno dei dodici mesi solari precedenti. Per il rappresentante fiscale di Pag. 515cui al comma 2, la predetta cauzione è determinata nella misura corrispondente alla media dell'imposta dovuta in relazione a ciascuno dei dodici mesi solari precedenti.
  6. L'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei commi 3 e 4, è revocata in caso di violazione delle disposizioni in materia di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo di cui al comma 1. La predetta autorizzazione decade nel caso in cui i soggetti autorizzati ai sensi dei commi 3 e 4 perdano il possesso di uno o più requisiti soggettivi di cui ai medesimi commi 3 e 4 o qualora sia venuta meno la garanzia così come disciplinata dal comma 5.
  7. Per i soggetti obbligati di cui al comma 2, diversi dagli importatori dei prodotti di cui al comma 1, l'imposta dovuta è determinata sulla base degli elementi indicati nella dichiarazione mensile che il soggetto obbligato deve presentare, ai fini dell'accertamento, entro il mese successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce. Entro lo stesso termine è effettuato il versamento dell'imposta dovuta.
  8. Per i prodotti di cui al comma 1 provenienti da Paesi terzi, l'imposta di cui al comma 1 è accertata e riscossa dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con le modalità previste per i diritti di confine.
  9. I prodotti di cui al comma 1, destinati ad essere immessi in consumo nel territorio dello Stato, sono inseriti in un'apposita tabella di commercializzazione. A tal fine i fabbricanti e, per i prodotti provenienti da Paesi terzi, gli importatori chiedono l'inserimento dei prodotti di cui al comma 1 nella predetta tabella indicando la denominazione e il contenuto dei medesimi prodotti. Allo stesso adempimento è tenuto il rappresentante di cui al comma 2 per i prodotti di cui al comma 1, provenienti da altri Paesi dell'Unione europea, che il soggetto cedente di cui al comma 2 intende immettere in consumo nel territorio dello Stato. L'inserimento nella tabella di commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 è effettuato solo per i prodotti di cui risulti consentita la vendita per il consumo nel territorio dello Stato.
  10. A decorrere dal 1° gennaio 2023, la circolazione dei prodotti di cui al presente articolo è legittimata dall'applicazione, sui singoli condizionamenti, di appositi contrassegni di legittimazione.
  11. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 è soggetta alla vigilanza dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi delle disposizioni, per quanto applicabili, dell'articolo 18.
  12. La vendita dei prodotti di cui al comma 1 è effettuata esclusivamente per il tramite delle rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293.
  13. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti, per gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie, le modalità e i requisiti per l'autorizzazione alla vendita e per l'approvvigionamento dei prodotti di cui al comma 1 secondo i seguenti criteri:

   a) prevalenza, per gli esercizi di vicinato, escluse le farmacie e le parafarmacie, dell'attività di vendita dei prodotti di cui al comma 1;

   b) effettiva capacità di garantire il rispetto del divieto di vendita ai minori;

   c) non discriminazione tra i canali di approvvigionamento;

   d) presenza dei medesimi requisiti soggettivi previsti per le rivendite di generi di monopolio. Nelle more dell'adozione della determinazione di cui al primo periodo, agli esercizi di cui al presente comma è consentita la prosecuzione dell'attività.

  14. Le disposizioni degli articoli 291-bis, 291-ter e 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applicano anche con riferimento ai prodotti di cui al comma 1 secondo il criterio in base al quale un grammo di tabacco lavorato convenzionale equivale a 10 grammi di prodotti di cui al comma 1 determinati al lordo del peso di eventuali involucri funzionali al consumo degli stessi prodotti. Si applicano altresì ai medesimi prodotti di cui al comma 1 le disposizioni degli articoli Pag. 51696 della legge 17 luglio 1942, n. 907, e 5 della legge 18 gennaio 1994, n. 50 nonché le disposizioni di cui all'articolo 50.
  15. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza ai fini dell'autorizzazione di cui ai commi 3 e 4, le modalità di presentazione e i contenuti della richiesta di inserimento dei prodotti di cui al comma 1 nella tabella di commercializzazione di cui al comma 9 nonché le modalità di tenuta dei registri e documenti contabili in conformità, per quanto applicabili, a quelle vigenti per i tabacchi lavorati. Con il medesimo provvedimento sono emanate le ulteriori prescrizioni necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5.»
23.014. Lovecchio.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Proroghe in materia di emergenza da SARS-CoV-2)

  1. Sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, fino alla data del 31 marzo 2022.
  2. All'articolo 2-ter, comma 1, lettera a), della legge 24 settembre 2021, n. 133, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite con le seguenti: «31 marzo 2022». Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, nel limite di 100 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
23.015. Amitrano.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Misure in tema di proroga incentivi al recupero delle facciate degli edifici)

  1. All'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dall'articolo 1, comma 39, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «90 per cento».
  2. A copertura degli oneri di cui comma 1, stimati in 230 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2009 n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
23.019. Mazzetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Proroga assegno unico ed universale per i figli a carico)

  1. All'articolo 5 del decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla rubrica, le parole: «25.000 euro» sono sostituite con le seguenti: «40.000 euro»;

   b) al comma 2, lettera a), le parole: «non superiore a 25.000 euro» sono sostituite con le seguenti: «non superiore a 40.000 euro»;

   c) al comma 7, la lettera a) è sostituita con la seguente: «a) per l'intero, a decorrere dal 1° marzo 2022 e fino al 28 febbraio 2025».

   d) le lettere b) e c) sono soppresse.
23.020. Pittalis, Cappellacci, Cassinelli, Cristina, Siracusano.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Disposizioni in materia di aree demaniali)

  1 All'articolo 6, comma 2-bis, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito, con Pag. 517modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 140, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, sono aggiunte infine le seguenti parole: «, tenendo conto delle modificazioni della morfologia del territorio nel tempo»;

   b) il secondo periodo è soppresso.
23.021. Tartaglione.