CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 13 gennaio 2022
726.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO
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ALLEGATO

DL 172/2021: Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali. C. 3442 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

   esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali (C. 3442 Governo, approvato dal Senato);

   per quanto compete alla Commissione, l'articolo 4, comma 1, lettera c), estende l'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei mezzi di trasporto;

   l'articolo 4, comma 1, lettera c), n. 1), estende l'obbligo di certificazione verde COVID-19, in particolare del green pass c.d. base, a decorrere dal 6 dicembre 2021, per l'accesso ai treni interregionali, ai mezzi di trasporto pubblico locale e regionale, agli autobus impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale e ai traghetti impiegati nei collegamenti nello Stretto di Messina e con le isole Tremiti;

   in dettaglio, la modifica viene apportata operando sull'elenco dei mezzi di trasporto contenuto nell'articolo 9-quater del decreto-legge n. 52 del 2021: si tratta dell'elenco tassativo di mezzi di trasporto (aerei, traghetti, treni ad Alta Velocità e Intercity, autobus NCC, funivie e impianti chiusi analoghi) per i quali, a far data dal 1° settembre 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza (ora prorogato al 31 marzo 2022), è stato previsto l'accesso ai soli soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, quindi sia con il green pass di base, cioè ottenuto con tampone rapido o molecolare, che con quello c.d. «rafforzato» o super green pass, cioè a seguito di vaccinazione o guarigione;

   occorre peraltro sottolineare che la norma su cui ci accingiamo ad esprimere il parere è stata oggetto di due successive modifiche ad opera rispettivamente del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 e del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, entrambi attualmente all'esame del Senato per la conversione in legge (rispettivamente A.S. 2448 e 2449), atti sui quali si chiede che vi sia attenzione in ordine al trasporto da e per le isole;

   in particolare l'articolo 1, comma 2 del decreto-legge n. 229 del 2021 ha previsto l'accesso ai mezzi di trasporto, elencati nell'articolo 9-quater che ho richiamato, solo con il c.d. green pass rafforzato e il decreto-legge n. 221 del 2021, oltre a prorogare l'obbligo del green pass per l'accesso agli stessi mezzi fino al 31 marzo 2022, vi ha introdotto altresì l'obbligo di mascherine FFP2;

   pertanto l'estensione del green pass ai mezzi di trasporto che ho citato, operata dal decreto-legge n. 172 che stiamo esaminando per il parere, attualmente si riferisce al solo green pass rafforzato, in base a quanto disposto dai successivi decreti-legge n. 221 del 2021 e n. 229 del 2021, che non consentono più l'accesso ai citati mezzi di trasporto con il solo green pass «base»;

   le altre disposizioni di competenza sono contenute nei numeri 2) e 3) dello stesso articolo 4, comma 1, lettera c), e modificano i commi 2 e 3 dello stesso articolo 9-quater, prevedendo:

    che gli obblighi di certificazione verde per l'accesso ai mezzi di trasporto non si applichino ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale: viene cioè sostituito il previgente rinvio mobile e più Pag. 43generico ai «soggetti esclusi» per età dalla campagna di vaccinazione contro il COVID-19, con il riferimento più preciso ai minori di età inferiore a dodici anni (la modifica è analoga a quella che viene apportata più in generale dall'art. 5, comma 1 dello stesso decreto n. 172, per identificare i soggetti esclusi dall'obbligo di green pass);

    che per i mezzi del trasporto pubblico locale o regionale le verifiche possano essere svolte secondo modalità a campione;

   il comma 2 dell'articolo 4 prevede infine l'applicazione dal 6 dicembre 2021 delle disposizioni in questione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.