ALLEGATO
DL 172/2021: Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali (C. 3442 Governo, approvato dal Senato).
PARERE APPROVATO
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 3442, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali»;
rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento appaia principalmente riconducibile alle materie «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato», «ordinamento civile», e «profilassi internazionale», attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere g), l) e q), della Costituzione;
osservato come rilevino inoltre le materie «tutela della salute», «tutela e sicurezza del lavoro», «ordinamento sportivo», «promozione e organizzazione di attività culturali», attribuite alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
ricordato che, in base alla giurisprudenza della Corte costituzionale, le misure di contrasto alla pandemia Covid-19 sono ricondotte alla materia «profilassi internazionale», e che la competenza legislativa per il contenimento della pandemia spetta, dunque, in esclusiva allo Stato;
richiamato che l'articolo 16, primo comma, della Costituzione dispone che «ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza»;
segnalato come la Corte costituzionale abbia evidenziato che la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l'articolo 32 della Costituzione se il trattamento è diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell'uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale;
osservato come un numero significativo di disposizioni del provvedimento risulti novellata ovvero modificata implicitamente dai decreti-legge n. 221, n. 228 e n. 229 del 2021 e n. 1 del 2022, tutti ancora in corso di conversione (rispettivamente con i disegni di legge AS. 2488, AC. 3431, AS. 2489 e AC. 3434);
ricordato come in precedenti analoghe occasioni il Comitato permanente per i pareri della I Commissione ha rilevato l'opportunità di approfondire – alla luce delle caratteristiche della decretazione d'urgenza, come delineata dall'articolo 77 della Costituzione – le conseguenze dell'intreccio tra più provvedimenti d'urgenza sul lineare svolgimento della procedura parlamentare di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge, quale definita a livello costituzionale e specificata negli stessi regolamenti parlamentari,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.