CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 dicembre 2021
717.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, con Allegati (C. 3307 Governo).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 3307, recante «Adesione dell'Italia alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, con Allegati, fatta a Vienna il 15 novembre 1972»;

   evidenziato come la Convenzione, alla quale si propone di aderire, abbia l'obiettivo di semplificare le procedure doganali ed istituisca a tal fine tra gli Stati sottoscrittori un'area di libero scambio per gli oggetti in metalli preziosi, costituendo dunque uno strumento fondamentale per consentire la libera circolazione di tali prodotti in numerosi mercati rilevanti per le esportazioni italiane;

   rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l'adesione del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, con Allegati (C. 3323 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 3323, approvato dal Senato, recante «Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l'adesione del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, con Allegati, fatto a Berlino il 19 marzo 2018»;

   evidenziato come la partecipazione del Regno Unito alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X, potrà arricchire il valore e le potenzialità scientifiche European X-Ray Free Electron Laser (XFEL), apportando un vantaggio al progetto e producendo peraltro effetti positivi anche per l'Italia, posto che essa, come evidenziato nella Relazione tecnica allegata al disegno di legge, vedrà ridursi la propria quota di partecipazione;

   rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Commissione europea sulla sede del Centro di controllo Galileo in Italia, con Allegati (C. 3324 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 3324, approvato dal Senato, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Commissione europea sulla sede del Centro di controllo Galileo in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 19 novembre 2019 e a Bruxelles il 28 novembre 2019»;

   evidenziato come l'Accordo di cui si propone la ratifica regoli la presenza sul territorio nazionale del Centro di controllo Galileo (GCC) del sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) nell'ambito del «programma Galileo» dell'Unione europea;

   rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 4

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra (C. 3325 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 3325, approvato dal Senato, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra, fatto a Tokyo il 17 luglio 2018»;

   evidenziato come, secondo quanto precisato nella relazione illustrativa al disegno di legge presentato al Senato, con l'Accordo di cui si propone la ratifica le Parti intendano rafforzare notevolmente il partenariato globale bilaterale, promuovendo la cooperazione politica e settoriale e le azioni congiunte su questioni di reciproco interesse, anche in relazione alle sfide regionali e mondiali;

   rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 5

Testo unificato delle proposte di legge C. 242 Fiano, C. 255 Guidesi, C. 318 Rampelli, C. 451 Bordonali, C. 705 Polverini, C. 837 Sandra Savino, C. 1121 Vito e C. 1859 Brescia. Disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale.

NUOVO TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME NUOVO TESTO BASE

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(Ambito di applicazione)

  1. La presente legge reca, anche in attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, disposizioni integrative della disciplina delle modalità e degli strumenti di coordinamento tra Stato, regioni, province autonome di Trento e Bolzano ed enti locali, previsti dal decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48.
  2. La presente legge reca altresì disposizioni in materia di polizia locale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione. Le predette disposizioni si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano in conformità con i relativi statuti speciali e le norme di attuazione.

Art. 2.
(Definizioni)

  1. Ai fini della presente legge si intende per:

   a) sicurezza integrata, l'insieme degli interventi assicurati, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano e dagli enti locali, nonché da altri soggetti istituzionali, al fine di concorrere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, alla promozione e all'attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere delle comunità territoriali;

   b) sicurezza urbana: il bene pubblico che, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni;

   c) polizia amministrativa locale: le funzioni e i compiti amministrativi che, ai sensi dell'articolo 159, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernono le misure dirette ad evitare danni o pregiudizi che possono essere arrecati ai soggetti giuridici ed alle cose nello svolgimento di attività relativa alle materie nelle quali vengono esercitate le competenze degli enti locali, senza che ne risultino lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica;

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   d) polizia amministrativa regionale: le funzioni e i compiti amministrativi che, ai sensi dell'articolo 159, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernono le misure dirette ad evitare danni o pregiudizi che possono essere arrecati ai soggetti giuridici ed alle cose nello svolgimento di attività relativa alle materie nelle quali vengono esercitate le competenze delle regioni, senza che ne risultino lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica;

  2. Ai fini della presente legge si intende, altresì, per:

   a) funzioni di polizia locale: le funzioni attribuite dalla legge dello Stato agli enti locali, in materia di polizia amministrativa locale, di tutela della sicurezza urbana e del territorio extraurbano e di prevenzione, accertamento e repressione degli illeciti, negli ambiti e nel rispetto delle attribuzioni e delle competenze individuati dalla legge;

   b) Corpo di polizia locale: l'articolazione a rilevanza esterna di cui si avvale l'ente locale per l'esercizio della funzione di polizia locale, il cui ordinamento e servizio è disciplinato dalla presente legge, nonché dalle norme adottate in attuazione della stessa legge;

   c) Conferenza unificata: la Conferenza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

   d) ANCI: l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia;

   e) UPI: l'Unione province d'Italia;

   f) UNCEM: l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani;

   g) Forze di polizia: le Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121;

   h) C.E.D.: il Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121;

  3. Ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lett. p), della Costituzione, dell'articolo 14, commi 27 e ss., del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e della legge 7 aprile 2014, n. 56, la funzione di polizia locale costituisce funzione fondamentale dei comuni, anche in forma associata.

Capo II
POLITICHE INTEGRATE PER LA SICUREZZA

Art. 3
(Regolamenti di polizia urbana)

  1. Al decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis
(Regolamenti di polizia urbana)

  1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 5, comma 2, i comuni, nel rispetto delle competenze demandate allo Stato e alle regioni e dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e dagli obblighi internazionali, stabiliscono, con i regolamenti di polizia urbana, oltre alle misure di cui all'articolo 9, comma 3, anche obblighi e divieti al fine di assicurare l'uso e il mantenimento del suolo pubblico, la piena fruizione dello spazio pubblico, il decoro urbano, la tutela della quiete pubblica, nonché di rimuovere le situazioni che possono favorire l'insorgere di fenomeni di criminalità, in particolare di tipo predatorio».

Art. 4
(Disposizioni per il rafforzamento dello scambio informativo in materia di sicurezza urbana)

  1. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali rafforzano, nelle materie, negli ambiti e con gli strumenti di rispettiva competenza, Pag. 32lo scambio informativo per lo sviluppo di efficaci ed efficienti politiche di sicurezza integrata e di sicurezza urbana, ai sensi del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48.
  2. All'articolo 7 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: «1-ter. I patti di cui all'articolo 5 possono prevedere che il comune capoluogo, la città metropolitana e la provincia, negli ambiti di rispettiva competenza, effettuano, a cadenza annuale, una mappatura degli indicatori rilevanti e un'analisi dei principali fenomeni di degrado e marginalità sociale. La mappatura e le analisi sviluppate sono trasmesse al prefetto, che concorda con i sindaci della provincia l'eventuale aggiornamento dei predetti patti e la rimodulazione degli interventi per la sicurezza urbana.

Art. 5
(Integrazione dei settori di intervento in materia di sicurezza integrata)

  1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: “c-bis) cooperazione, tra Stato, regioni ed enti locali, negli ambiti di rispettiva competenza, per la partecipazione a iniziative e progetti promossi dall'Unione europea”.
  2. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dal comma 1, si provvede, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ad aggiornare, su proposta del Ministro dell'interno, con accordo sancito in sede di Conferenza unificata, le linee generali per la promozione della sicurezza integrata di cui all'articolo 2, comma 1, del predetto decreto-legge n. 14 del 2017. Le Amministrazioni interessate provvedono a dare attuazione alle previsioni del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»
  3. Gli accordi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, possono essere finalizzati a promuovere:

   a) la predisposizione di protocolli informativi dedicati, volti ad agevolare lo scambio informativo tra la polizia locale e le Forze di polizia presenti sul territorio negli ambiti e secondo le modalità stabilite dalle linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata previste dall'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48;

   b) nel rispetto dei piani coordinati di controllo del territorio di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 26 marzo 2001, n. 128, l'attuazione da parte delle polizie locali dipendenti dai Comuni capoluogo, nell'intero arco delle ventiquattro ore, di servizi di polizia stradale sulla viabilità urbana, anche di pronto intervento per la rilevazione degli incidenti stradali, adeguati rispetto alle esigenze del territorio di competenza;

   c) la collaborazione delle polizie locali con le associazioni di cittadini non armati per la tutela della sicurezza urbana, nei limiti stabiliti dall'articolo 1, commi 40, 41, 42 e 43, della legge 15 luglio 2009, n. 94;

   d) forme di collaborazione, negli ambiti di specifica competenza, finalizzate alla realizzazione di progetti per la riqualificazione di aree urbane degradate;

   e) campagne di informazione istituzionale per l'educazione alla legalità.

Art. 6
(Raccordo istituzionale per il monitoraggio dell'attuazione degli accordi in materia di sicurezza integrata e dei patti in materia di sicurezza urbana)

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, Pag. 33il prefetto del comune capoluogo di regione convoca, con cadenza almeno semestrale, una conferenza regionale per la verifica dello stato di attuazione degli accordi di cui al predetto articolo 3 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48. La conferenza è presieduta dal prefetto del capoluogo di regione ed è composta dal presidente della regione, dai prefetti delle province, dai questori e dagli altri responsabili di livello provinciale delle Forze di polizia e dai sindaci dei comuni capoluogo di provincia. Il prefetto del capoluogo di regione, sentito il presidente della regione, può invitare a partecipare alle sedute della conferenza ulteriori soggetti pubblici o privati interessati all'attuazione degli accordi di cui al citato articolo 3 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48.
  2. La conferenza di cui al comma 1 si avvale, per le attività istruttorie, di studio, collaborazione e consulenza e per il raccordo tra i diversi livelli di governo presenti sul territorio regionale, di un comitato tecnico paritetico tra Stato, regione ed enti locali, istituito presso la prefettura del capoluogo di regione. Il comitato è presieduto da un dirigente della carriera prefettizia in servizio presso la prefettura del capoluogo di regione, designato dal prefetto, ed è composto in modo da assicurare la rappresentanza paritaria da personale in servizio presso le prefetture della regione, designato dai rispettivi prefetti, e da membri nominati, tra i propri dipendenti, rispettivamente dalla regione e dai comuni capoluogo di provincia. Per la partecipazione al comitato non spettano compensi, gettoni di presenza o rimborsi spese e le relative attività sono svolte con le risorse umane, strumentali e logistiche disponibili a legislazione vigente.
  3. Il prefetto del capoluogo di regione riferisce al Ministro dell'interno l'esito della verifica compiuta nell'ambito della conferenza di cui al comma 1.
  4. Il prefetto del capoluogo di provincia convoca, con cadenza almeno semestrale, un'apposita conferenza di livello provinciale per la verifica dell'attuazione dei patti di cui all'articolo 5 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48. Alla conferenza di cui al presente comma, partecipano, oltre al prefetto che la presiede, il sindaco del comune capoluogo e i sindaci degli altri comuni interessati. Il prefetto può invitare a partecipare alle sedute della conferenza ulteriori soggetti pubblici o privati interessati all'attuazione dei predetti patti.
  5. Il prefetto del comune capoluogo di provincia riferisce al Ministro dell'interno l'esito della verifica compiuta nell'ambito della conferenza di cui al comma 1.

Capo III
NORME SULL'ORDINAMENTO E IL SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE

Art. 7.
(Funzioni di polizia locale)

  1. Per l'esercizio delle funzioni di polizia locale di cui sono titolari, i comuni, le città metropolitane e le province istituiscono, anche nelle forme associate previste dalla legge, Corpi di polizia locale che assicurano le funzioni di vigilanza e di controllo sul rispetto delle norme vigenti e di prevenzione, accertamento e repressione degli illeciti nelle materie attribuite, delegate o trasferite all'ente locale di appartenenza, e nelle seguenti materie, nei limiti delle proprie attribuzioni e delle competenze assegnate dalla legge all'ente locale da cui dipendono:

   a) polizia amministrativa locale;

   b) polizia dell'edilizia e dell'urbanistica;

   c) polizia del commercio;

   d) esercizio del prelievo ittico e venatorio;

   e) polizia ambientale, fermo restando i compiti riservati alle Forze di polizia e ai Corpi forestali delle Regioni a statuto specialePag. 34 e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

   f) polizia stradale, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere d-bis) ed e), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

   g) vigilanza sul patrimonio pubblico dell'ente di appartenenza;

   h) funzione di supporto all'attività di accertamento dei tributi di competenza dell'ente di appartenenza, attraverso il rilevamento di dati, fatti e situazioni;

   i) concorso alle attività di soccorso in caso di calamità e disastri o altre emergenze di protezione civile secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e nel rispetto delle previsioni della presente legge.

  2. Per le finalità di cui all'articolo 8, comma 6, il personale del Corpo di polizia locale esercita, nei limiti delle proprie attribuzioni, anche funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza. A tal fine, al personale del Corpo di polizia locale è riconosciuta, secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla presente legge, la qualifica di agente di pubblica sicurezza. Il personale del Corpo di polizia locale svolge, altresì, funzioni di polizia giudiziaria, secondo le disposizioni recate dalla presente legge e dal codice di procedura penale, rivestendo a tal fine le qualifiche di ufficiale ed agente di polizia giudiziaria nei termini stabiliti dall'articolo 8, comma 4.
  3. Le funzioni di cui ai commi 1 e 2 sono esercitate dal Corpo di polizia locale nel territorio dell'ente di appartenenza, nonché nel territorio di altri enti locali della provincia e della città metropolitana, secondo le condizioni stabilite dalla presente legge.
  4. Le funzioni di polizia amministrativa locale e regionale spettano ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni per quanto di competenza, secondo quanto disposto dalla legge statale o regionale in attuazione dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione.
  5. Le funzioni di polizia locale sono svolte dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane secondo le competenze stabilite per legge.

Art. 8.
(Qualifiche del personale della polizia locale)

  1. I comuni, le città metropolitane e le province definiscono, con il regolamento di cui all'articolo 10, l'ordinamento del personale dei rispettivi Corpi di polizia locale. L'ordinamento del predetto personale si articola, di norma, nelle seguenti qualifiche:

   a) agenti;

   b) coordinatori;

   c) funzionari addetti al coordinamento e controllo;

   d) funzionari responsabili di organizzazioni complesse;

   e) comandanti dei Corpi di polizia locale.

  2. Le qualifiche di cui al comma 1 sono conferite dal sindaco o dal presidente della provincia o della città metropolitana all'atto dell'assunzione in servizio o dei successivi avanzamenti di carriera.
  3. Per le assunzioni a tempo indeterminato di personale della polizia locale, gli enti locali fissano nei rispettivi bandi di concorso requisiti anagrafici e di idoneità fisica, psichica e attitudinale analoghi a quelli previsti per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato. Per l'accertamento dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui al primo periodo gli enti locali possono stipulare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto dei vincoli di bilancio, apposite convenzioni con la Regione di appartenenza o con enti privati accreditati in ambito sanitario operanti sul territorio regionale. I titoli di studio per l'accesso alle qualifiche previste dal comma 1, ad eccezione del comandante per il quale si osserva quanto previsto dall'articolo 14, sono stabiliti in sede di accordo nazionale per i dipendenti degli enti locali.Pag. 35
  4. Il personale di cui al comma 1, lettera a), ricopre la qualifica di agente di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 57, comma 2, lettera b), del codice di procedura penale. Il personale delle qualifiche di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e) ricopre la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 57, comma 1, lettera b-bis), del codice di procedura penale.
  5. Per le finalità di cui al comma 6, il prefetto, su richiesta del sindaco, del sindaco metropolitano o del presidente della provincia, conferisce al personale dei Corpi di polizia locale la qualifica di agente di pubblica sicurezza, dopo aver accertato il possesso dei seguenti requisiti:

   a) godimento dei diritti civili e politici;

   b) non aver subito una sentenza di condanna, anche non definitiva, a una pena detentiva per delitto non colposo. Ai fini del presente comma si considera equivalente alla sentenza di condanna la sentenza con la quale viene disposta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, l'applicazione della pena su richiesta delle parti per un delitto non colposo, nonché l'ordinanza di cui all'articolo 464-quater del medesimo codice di procedura penale;

   c) non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;

   d) non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici ovvero licenziato per giustificato motivo o giusta causa da una pubblica amministrazione;

   e) buona condotta.

  6. Il personale del Corpo di polizia locale in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza collabora, nell'ambito delle attribuzioni e nel territorio dell'ente di appartenenza, con le Forze di polizia, previa disposizione del sindaco, del sindaco metropolitano o del presidente della provincia, quando ne venga fatta, per specifici servizi od operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità di pubblica sicurezza.
  7. Il termine per la conclusione del procedimento di conferimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza è stabilito in novanta giorni.
  8. Il Prefetto dichiara la perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza, su segnalazione del sindaco, del sindaco metropolitano o del presidente della provincia ovvero di altro organo competente, qualora accerti il venir meno di uno dei requisiti di cui al comma 5.
  9. Il comandante è responsabile verso il sindaco, il presidente della giunta provinciale o il sindaco della città metropolitana dell'attuazione delle direttive e dei provvedimenti adottati dall'ente in riferimento alla sicurezza urbana e all'esercizio delle funzioni di polizia locale. È responsabile in via esclusiva della disciplina, dell'addestramento, della formazione e dell'impiego tecnico operativo degli appartenenti alla polizia locale. Gli operatori della polizia locale sono tenuti ad eseguire le disposizioni impartite dai superiori gerarchici nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.
  10. Al personale appartenente al Corpo di polizia locale competono esclusivamente le funzioni e i compiti previsti dalla presente legge, dalle leggi regionali e dal regolamento del rispettivo Corpo. Distacchi e comandi possono essere autorizzati esclusivamente per finalità riferite alle funzioni di polizia locale e purché l'operatore rimanga soggetto alla disciplina dell'organizzazione di appartenenza. La mobilità esterna tra enti diversi è consentita previo nulla osta delle amministrazioni interessate.
  11. Le regioni, con proprio regolamento, definiscono le caratteristiche delle divise, dei distintivi di qualifica e delle livree dei veicoli dei Corpi di polizia locale della regione. I predetti regolamenti sono adottati previo parere favorevole reso dal Ministero dell'interno entro sessanta giorni dalla richiesta, finalizzato a verificare che le caratteristiche delle divise, dei distintivi di qualifica e delle livree dei veicoli dei Corpi di polizia locale siano definite in termini da escludere una stretta somiglianza con quelle delle Forze di polizia e delle Forze armate dello Stato.

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Art. 9.
(Esercizio delle funzioni di polizia locale)

  1. Il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco della città metropolitana ovvero l'assessore o, nel caso delle province, il consigliere delegato, nell'esercizio delle funzioni di competenza, impartiscono le direttive e vigilano sul funzionamento del Corpo di polizia locale.
  2. L'autorità giudiziaria, anche in base ad appositi accordi con il sindaco o il presidente della provincia o il sindaco della città metropolitana, può avvalersi del personale della polizia locale. In tal caso, il personale della polizia locale dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria.
  3. Qualora l'autorità giudiziaria, ai sensi del comma 2, disponga, con proprio provvedimento, che il personale della polizia locale svolga per determinate e specifiche indagini attività al di fuori del territorio di competenza, eventuali spese aggiuntive conseguenti alla missione stessa sono poste immediatamente a carico del Ministero della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 26 marzo 2001, n. 128, nei casi di cui all'articolo 8, comma 6, della presente legge, il personale della polizia locale dipende operativamente dalla competente autorità di pubblica sicurezza, nel rispetto delle intese intercorse e per il tramite del comandante del corpo di polizia locale.
  5. I comuni, le città metropolitane e le province, con il regolamento di cui all'articolo 10, individuano i casi in cui il personale dei Corpi di polizia locale può svolgere i compiti di cui all'articolo 7 al di fuori del territorio dell'ente di appartenenza, per le seguenti finalità:

   a) collegamento o rappresentanza;

   b) soccorso in caso di calamità e disastri, d'intesa fra le amministrazioni interessate e previa comunicazione al prefetto competente nel territorio in cui si esercitano le funzioni;

   c) ausilio delle altre polizie locali, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, previa stipula di appositi accordi fra le amministrazioni interessate e previa comunicazione al prefetto competente nel territorio 1 in cui si esercitano le funzioni.

Art. 10.
(Regolamenti sull'ordinamento e sul servizio dei Corpi di polizia locale)

  1. I comuni, le città metropolitane, le province, con uno o più regolamenti, disciplinano, oltre a quanto previsto dall'articolo 9, comma 5, l'organizzazione del Corpi di polizia locale e l'ordinamento del relativo personale, secondo i seguenti criteri:

   a) determinazione della dotazione organica complessiva del Corpo, secondo criteri di funzionalità ed economicità, in rapporto al numero degli abitanti, ai flussi della popolazione, all'estensione e alla morfologia del territorio, alle caratteristiche socio-economiche della comunità locale, nel rispetto dei parametri definiti dalle regioni ai sensi dell'articolo 11;

   b) determinazione della dotazione organica delle singole qualifiche del personale del corpo in modo da assicurare la funzionalità e l'efficienza delle strutture del corpo stesso;

   c) definizione dell'organizzazione del corpo, nel rispetto di criteri di efficienza, efficacia ed economicità, degli altri principi stabiliti dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché del principio del decentramento per circoscrizioni o per zone;

   d) esclusione della dipendenza del corpo da altre articolazioni amministrative dell'ente di appartenenza o da responsabili di altri uffici, diversi dal comandante;

   e) disciplina dell'ordinamento e dello stato giuridico del personale del Corpo, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1.

  2. Nel caso di istituzione in forma associata del Corpo di polizia locale, il relativo atto costitutivo disciplina l'adozione dei regolamenti di cui al comma 1, fissandone i contenuti essenziali.Pag. 37
  3. I regolamenti adottati dagli enti locali ai sensi dei commi 1 e 2 sono comunicati alla regione e al Ministero dell'interno per il tramite del prefetto competente per territorio.

Capo IV
PROMOZIONE DEL COORDINAMENTO TRA I CORPI DI POLIZIA LOCALE

Art. 11.
(Funzioni e compiti delle regioni)

  1. La potestà legislativa e regolamentare delle regioni in materia di polizia locale è esercitata nel rispetto dei principi della presente legge. Le regioni, attraverso le proprie leggi e regolamenti promuovono un efficace coordinamento tra gli enti locali, l'elevazione delle capacità professionali dei Corpi di polizia locale, assicurando, a tal fine, il rispetto di livelli qualitativi essenziali nell'esercizio della funzione di polizia locale sull'intero territorio regionale.
  2. Le regioni, nell'esercizio della potestà legislativa di cui al comma 1 e nei limiti delle risorse umane disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli di bilancio, disciplinano:

   a) le norme generali per l'istituzione dei Corpi di polizia locale, nonché i parametri sulla base dei quali i comuni, le città metropolitane e le province determinano, con il regolamento di cui all'articolo 10, la dotazione organica dei dipendenti Corpi;

   b) gli standard qualitativi essenziali di funzionamento dei Corpi di polizia locale dei comuni, delle città metropolitane e delle province della regione;

   c) la formazione e l'aggiornamento professionale sia del personale già in servizio che di quello di nuova assunzione, mediante la promozione di strutture e iniziative formative anche di carattere interregionale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48;

   d) le misure volte a promuovere e incentivare la gestione associata tra i comuni della funzione di polizia locale, al fine di assicurare l'efficacia, la continuità e l'adeguatezza del servizio di polizia locale, tenendo conto anche della contiguità e della specificità territoriale dei comuni, nonché del bacino demografico di riferimento;

   e) le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi e della dotazione per la difesa e la tutela personale degli operatori della polizia locale, con esclusione dell'armamento;

   f) le caratteristiche delle uniformi e dei segni distintivi, secondo quanto stabilito dall'articolo 8, comma 11;

   g) le iniziative volte a promuovere e incentivare la collaborazione dei comuni, delle città metropolitane e delle regioni con altri enti pubblici o privati ai fini del migliore più efficace e più efficiente espletamento del servizio di polizia locale;

   h) gli eventuali interventi di finanziamento o di cofinanziamento di convenzioni tra Stato, regioni ed enti locali in materia di sicurezza integrata ed urbana.

Art. 12
(Formazione per la polizia locale)

  1. Al fine di garantire l'acquisizione, l'aggiornamento e la specializzazione delle competenze utili a svolgere nel modo più efficace il servizio di polizia locale, ogni regione promuove piani formativi iniziali e di aggiornamento del personale della polizia locale. Le regioni definiscono, anche in associazione tra loro, i programmi didattici, i metodi di insegnamento e di studio, le modalità di organizzazione e di svolgimento dei corsi per la formazione iniziale degli agenti e dei funzionari dei Corpi di polizia locale, nonché quelli per l'addestramento, l'aggiornamento e la specializzazione professionale nelle materie di specifica competenza dei medesimi Corpi. Le regioni definiscono, altresì, anche in forma associata specifici corsi di formazione e Pag. 38aggiornamento per i comandanti dei Corpi di polizia locale.
  2. Le regioni assicurano l'istituzione, anche in associazione tra loro e, comunque, nei limiti delle risorse umane disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli di bilancio, di scuole per la formazione, l'addestramento, l'aggiornamento professionale del personale dei Corpi di polizia locale dei rispettivi territori. Le predette scuole assicurano altresì la specializzazione nelle materie di specifica competenza dei medesimi Corpi di polizia locale. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, concernenti l'aggiornamento professionale integrato per gli operatori della polizia locale e delle Forze di polizia.
  3. Le regioni promuovono la stipulazione di convenzioni con le università presenti nel territorio per l'istituzione di corsi accademici attinenti alle materie utili all'ottimale svolgimento della funzione di polizia locale, che comprendono discipline e scienze penalistiche, criminologiche, tecnico investigative, amministrativistiche, psicologiche e sociologiche.

Art. 13
(Funzioni associate di polizia locale)

  1. Le regioni possono promuovere e adottare misure di incentivazione della gestione associata da parte dei comuni della funzione di polizia locale, nel rispetto comunque di quanto stabilito dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché dell'articolo 14, commi da 28 a 31-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  2. Nella gestione associata della funzione di polizia locale, al Corpo di polizia locale deve essere conferito l'insieme delle funzioni individuate all'articolo 7.
  3. Nel caso di gestione in forma associata della funzione di polizia locale, l'atto costitutivo della forma associativa stabilisce l'organo cui spettano le funzioni di direzione e di vigilanza sull'esercizio della funzione stessa.
  4. Le regioni promuovono politiche volte a favorire il raggiungimento dei requisiti organizzativi per la gestione in forma associata della funzione di polizia locale. I requisiti organizzativi sono definiti, anche con riguardo al numero minimo di operatori, nel rispetto dei criteri e dei parametri di cui all'articolo 11, comma 2, con deliberazione adottata, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla Conferenza unificata.
  5. In fase di prima attuazione ed entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni, le province, le città metropolitane e le associazioni di comuni potranno sviluppare piani assunzionali, avendone la disponibilità finanziaria, anche in deroga ai vincoli normativi specifici, finalizzati al raggiungimento di standard essenziali quantitativi e qualitativi di funzionamento dei Corpi di polizia locale, previsti dal comma 4 e dall'articolo 11, comma 2, lettera b).

Art. 14.
(Elenchi pubblici regionali dei comandanti dei Corpi di polizia locale e degli idonei allo svolgimento della funzione di comandante)

  1. Le regioni provvedono, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli di bilancio, all'istituzione e all'aggiornamento degli elenchi pubblici regionali dei comandanti dei Corpi di polizia locale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera e), e degli idonei allo svolgimento della funzione di comandante ai sensi dei commi 2, 3 e 4. È consentita l'iscrizione in più elenchi regionali.
  2. L'idoneità di cui al comma 1 si consegue previo superamento di uno specifico corso formativo in presenza, con esame finale, organizzato dalle regioni e disciplinato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla Conferenza unificata.Pag. 39
  3. Per essere ammessi al corso di cui al comma 2 è necessario, oltre al possesso dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 5:

   a) aver conseguito una laurea magistrale o specialistica a contenuto giuridico o economico, presso un'Università della Repubblica italiana o un istituto di istruzione universitario equiparato. Si considerano a contenuto giuridico ed economico, tra le lauree magistrali o specialistiche individuate con decreti ministeriali, adottati in attuazione dell'articolo 4, comma 2, del regolamento approvato con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, quelle conseguite sulla base di un numero di crediti formativi universitari in discipline afferenti, rispettivamente, ai settori scientifico-disciplinari «IUS» e «SECS», non inferiore a due terzi del totale, considerando esclusivamente i crediti acquisiti mediante superamento di esami in trentesimi;

   b) aver prestato per almeno cinque anni servizio nelle polizie locali.

  4. L'organizzazione del corso di cui al comma 2 è assicurata dalle regioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  5. In sede di prima attuazione della presente legge, sono considerati idonei i comandanti dei Corpi di polizia municipale e i responsabili dei servizi di polizia locale di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 7 marzo 1986, n. 65, che siano inquadrati nella categoria D del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali.
  6. Qualora sia accertato il venir meno, in capo ad un iscritto agli elenchi di cui al comma 1, del possesso di uno dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 5, le regioni provvedono alla sua cancellazione dai rispettivi elenchi.
  7. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, l'incarico di comandante è conferito, previo svolgimento di una selezione pubblica, ai sensi dell'articolo 110 del Testo unico delle leggi dell'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai soggetti iscritti negli elenchi di cui al comma 1, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 5.
  8. L'inserimento in uno degli elenchi pubblici regionali di cui al comma 1 abilita l'iscritto a partecipare alle selezioni pubbliche di cui al comma 7 anche nelle altre regioni.

Capo V
STRUMENTI, DOTAZIONI E ISTITUTI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE

Art. 15
(Armamento del personale della polizia locale)

  1. Il personale della polizia locale, munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza, porta senza licenza le armi in dotazione individuale anche fuori dall'ambito territoriale dell'ente di appartenenza. Il predetto personale, in relazione al tipo di servizio, nei termini e nelle modalità previste con il regolamento adottato dall'ente locale di appartenenza ai sensi del comma 4, può altresì portare le armi in dotazione di reparto nell'ambito territoriale del medesimo ente locale e al di fuori di esso limitatamente allo svolgimento dei compiti individuati ai sensi dell'articolo 9, comma 5.
  2. Le modalità e i casi di porto delle armi di cui al comma 1 sono stabiliti con regolamento, adottato con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. Con il regolamento di cui al comma 2 sono, altresì, stabiliti:

   a) i requisiti addestrativi richiesti per l'affidamento delle armi;

   b) i casi di revoca o di sospensione dell'affidamento stesso;

   c) il numero e la tipologia delle armi in dotazione individuale e di reparto, individuate in relazione al tipo di servizio;

Pag. 40

   d) le modalità di tenuta e di custodia delle armi;

   e) i criteri per l'addestramento all'uso delle armi anche presso i poligoni di tiro autorizzati.

  4. I comuni, le province e le città metropolitane, nel rispetto delle disposizioni recate dal regolamento di cui al comma 2:

   a) disciplinano l'organizzazione e il funzionamento delle armerie dei dipendenti corpi di polizia locale;

   b) individuano le armi che possono essere assegnate in dotazione individuale e quelle che costituiscono dotazione di reparto dei predetti corpi di polizia locale;

   c) individuano i servizi in relazione ai quali le armi possono essere portate, nonché le modalità e i termini del porto stesso.

  2. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, continuano ad osservarsi le disposizioni del regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'interno, di cui all'articolo 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65.

Art. 16.
(Strumenti di autotutela)

  1. Il personale della polizia locale, nello svolgimento del servizio, oltre all'arma, deve essere dotato di strumenti utili alla tutela della propria incolumità personale, individuati ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera e).
  2. Gli operatori della polizia locale, nello svolgimento di servizi esterni, possono essere dotati di strumentazioni di geo-localizzazione e di videoregistrazione delle attività, secondo modalità stabilite con regolamento adottato dalle regioni, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 17.
(Patente di servizio e veicoli della polizia locale)

  1. La patente di servizio è obbligatoria per condurre i veicoli in dotazione ai Corpi di polizia locale.
  2. La patente di servizio è rilasciata secondo le modalità previste con il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato di concerto con il Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 139, comma 2, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La patente di servizio è rilasciata previa frequenza di un corso teorico-pratico che prevede anche simulazioni di guida in emergenza ed è valida in tutto il territorio nazionale. La validità della patente di servizio è subordinata alla validità della patente civile posseduta dall'appartenente alla polizia locale.
  3. Ai veicoli in dotazione ai Corpi di polizia locale sono rilasciate speciali targhe di immatricolazione, identificative della appartenenza alla polizia locale ai sensi dell'articolo 93, comma 11, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dell'articolo 246, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Tali veicoli possono essere condotti solo da personale in possesso della patente di servizio di cui al comma 1 ed essere utilizzati solo per i servizi di istituto. I predetti veicoli sono esentati dal pagamento dei pedaggi autostradali.

Art. 18
(Disposizioni in materia di accesso alle banche dati da parte del personale della polizia locale)

  1. Il personale dei Corpi di polizia locale accede, nell'esercizio delle funzioni istituzionali previste dalla presente legge e nell'ambito delle proprie attribuzioni, ai sistemi informativi automatizzati del Pubblico registro automobilistico e della Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, nonché delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. In deroga all'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, il predetto personale può altresì accedere, qualora in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza,Pag. 41 al C.E.D., alle condizioni e secondo le modalità previste dal presente articolo.
  2. Ai sensi dell'articolo 16-quater, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, degli articoli 9 e 10 del decreto-legge 20 febbraio 2014, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, nonché dell'art. 18 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, il personale dei Corpi di polizia locale in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza accede, per le finalità di cui al comma 1, ai seguenti dati contenuti nel C.E.D.:

   a) schedario dei veicoli rubati;

   b) schedario dei documenti d'identità rubati o smarriti;

   c) permessi di soggiorno rilasciati e rinnovati, in relazione a quanto previsto dall'articolo 54, comma 5-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;

   d) provvedimenti di ricerca o di rintraccio esistenti nei confronti delle persone sottoposte a controllo e identificazione;

   e) provvedimenti di foglio di via obbligatorio, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, esistenti nei confronti delle persone sottoposte a controllo e identificazione;

   f) provvedimenti di divieto di accesso di cui all'articolo 10 del predetto decreto-legge n. 17 del 2014, esistenti nei confronti delle persone sottoposte a controllo e identificazione.

  3. Il personale dei Corpi di polizia locale, addetto ai servizi di polizia stradale ed in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza può essere, altresì, abilitato all'inserimento dei dati relativi ai veicoli rubati o ai documenti rubati o smarriti di cui al comma 2, lettere b) e c), acquisiti autonomamente, nel predetto C.E.D., ai sensi dell'art. 16-quater, comma 1-bis, del decreto-legge n. 8 del 1993. Nei casi di sequestro o dissequestro di un veicolo, si applica quanto previsto dall'art. 213, comma 10-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
  4. Con il decreto di cui all'articolo 16-quater, comma 2, del decreto-legge n. 8 del 1993, sono stabilite le modalità di collegamento con i sistemi informativi indicati al comma 1.
  5. All'articolo 21, comma 2, della legge 26 marzo 2001, n. 128, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con il medesimo regolamento sono definite le modalità con le quali i Corpi di polizia locale trasmettono, per il tramite delle Questure e dei Commissariati di pubblica sicurezza ovvero, laddove essi non siano presenti, per il tramite dei Comandi dell'Arma dei Carabinieri, ai fini dell'inserimento negli archivi del predetto Centro elaborazione dati, il contenuto di atti, informative e documenti prodotti nel corso delle attività di prevenzione e repressione dei reati e di quelle amministrative, nonché i dati essenziali delle notizie qualificate di reato».
  6. Il personale dei Corpi di polizia locale in possesso della qualifica di agente pubblica sicurezza può altresì accedere, per le finalità di cui al comma 1, alle informazioni contenute nel sistema informatico dedicato per la tracciabilità delle armi e delle munizioni, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104. Il collegamento con il predetto sistema è effettuato secondo le modalità stabilite con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della difesa, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e, per quanto di rispettiva competenza, l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM.
  7. L'appartenente al Corpo di polizia locale che comunica o fa uso di dati e informazioni in violazione delle disposizioni del presente articolo, o al di fuori dei fini previsti dallo stesso, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a sei mesi.Pag. 42
  8. Gli enti locali, per lo svolgimento da parte dei dipendenti Corpi di polizia locale dei propri compiti, sono esentati dal pagamento delle tasse di concessione per le licenze di esercizio di impianto radio e di videosorveglianza.
  9. Le disposizioni di cui al presente articolo sono attuate con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 19.
(Numero unico europeo 112)

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 75-bis del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e dall'articolo 14 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, adottato, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di collegamento tra il numero unico europeo 112 e le sale operative dei Corpi di polizia locale.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono attuate con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 20.
(Disposizioni in materia di contrattazione)

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 3-bis è inserito il seguente: «3-ter In deroga ai commi 2 e 3, il personale, anche dirigenziale, della polizia locale è disciplinato da autonome disposizioni ordinamentali».
  2. In sede di contrattazione sono adottate apposite misure in grado di valorizzare le professionalità e le specificità delle strutture di polizia locale e l'articolazione funzionale del relativo personale. Al fine di tenere conto delle professionalità e delle specificità presenti nelle strutture della polizia locale e delle attività da esse svolte, nell'ambito del Comparto funzioni locali e ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono costituite apposite sezioni: una per il personale dirigenziale e una per il personale non dirigenziale, con costituzione di autonomo e separato fondo.
  3. Al personale della polizia locale è garantita un'adeguata presenza negli organismi di rappresentanza unitaria del personale, anche mediante l'istituzione di specifici collegi elettorali, in conformità all'articolo 42, comma 10, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.
  4. Al fine di garantire le specificità della polizia locale e della relativa articolazione funzionale, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la contrattazione integrativa per la polizia locale è basata su una quota di salario accessorio definita dal contratto collettivo nazionale del lavoro, anche utilizzando fonti di finanziamento aggiuntive derivanti da entrate a specifica destinazione.
  5. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e le organizzazioni sindacali e di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge definiscono, per quanto di rispettiva competenza, un codice di comportamento degli appartenenti ai Corpi di polizia locale.

Art. 21.
(Disposizioni previdenziali, assicurative e di tutela degli appartenenti alla polizia locale)

  1. Agli appartenenti alla polizia locale si applicano, in materia previdenziale, assicurativa e infortunistica, disposizioni definite per la categoria.
  2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della Pag. 43presente legge, è istituita una specifica classe di rischio per il personale della polizia locale, adeguata ai compiti da esso svolti ed equivalente al trattamento previsto per gli appartenenti alle Forze di polizia, ed è stabilita una nuova disciplina in materia di infortuni sul lavoro e di assenze per malattia degli appartenenti alla polizia locale, in conformità a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, nel limite di quota parte delle risorse indicate al comma 4.
  3. Con regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i trattamenti pensionistici e i requisiti per l'accesso alla pensione degli appartenenti alla polizia locale, in conformità a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, nel limite di quota parte delle risorse indicate al comma 4.
  4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite di spesa complessiva pari a 120 milioni di euro annui, si provvede fino a 100 milioni mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato dell'8 per cento delle risorse annue di cui all'articolo 208 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da parte di ciascun ente locale per i proventi ad esso spettanti, secondo le modalità stabilite dai regolamenti di cui al presente articolo, e per 20 milioni mediante ricorso alle risorse di cui all'articolo 1, comma 995, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
  5. Nei confronti degli appartenenti ai Corpi di polizia locale continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di vittime del dovere.
  6. Nei procedimenti a carico degli appartenenti ai Corpi di polizia locale in possesso delle qualifiche di agente di pubblica sicurezza o di ufficiale o agente di polizia giudiziaria per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, si applica l'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152.

Capo VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 22.
(Disposizioni transitorie e finali)

  1. Le regioni adeguano la propria normativa alle disposizioni della presente legge entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.
  2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni, le città metropolitane e le province adeguano, alla luce delle disposizioni recate dalla presente legge, i regolamenti concernenti l'ordinamento e il servizio dei rispettivi Corpi di polizia locale, stabilendo anche i criteri per l'inquadramento, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, del personale dei medesimi Corpi nelle qualifiche previste dall'articolo 8, comma 1.
  3. Le amministrazioni comunali che, in attuazione della presente legge, procedono all'associazione degli esistenti Corpi e servizi di polizia locale, entro tre mesi dalla costituzione dei Corpi di polizia locale associati convocano le organizzazioni sindacali rappresentative e la rappresentanza sindacale unitaria per procedere a uniformare il salario accessorio degli appartenenti a tali Corpi associati, assicurando comunque un trattamento economico almeno pari a quello già in godimento. Il presente comma si applica anche nella ipotesi di Corpi di polizia locale associati già esistenti i cui appartenenti non beneficiano di un salario accessorio uniformato.
  4. Al fine di procedere agli adempimenti di cui al presente articolo, gli enti di cui al comma 2 possono usufruire delle entrate derivanti, per la parte loro spettante, dagli articoli 16 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e dall'articolo 208 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fermo restando quanto Pag. 44previsto dai commi 4, 5 e 5-bis del medesimo articolo.
  5. I Corpi di polizia locale sono autorizzati a mantenere le dotazioni e ad utilizzare le proprie uniformi storiche per lo svolgimento di particolari servizi di rappresentanza.
  6. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e all'istituzione, laddove non già istituiti, dei Corpi di polizia locale, anche in forma associata, i servizi di polizia municipale e di polizia provinciale continuano a svolgere, nel territorio di competenza, i compiti istituzionali previsti dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 23.
(Abrogazione e modificazione di norme)

  1. La legge 7 marzo 1986, n. 65, è abrogata.
  2. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 12, comma 1, lettere d-bis) ed e), le parole «e ai servizi» sono soppresse;

   b) all'articolo 208, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «5-ter. Una quota pari all'8 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata al finanziamento del fondo per gli appartenenti alla polizia locale in materia infortunistica, assicurativa, assistenziale e previdenziale, ovvero per l'adeguamento degli standard qualitativi e quantitativi essenziali dei Corpi di polizia locale disposti dalla normativa vigente».

  3. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nei riguardi dei Corpi di polizia locale, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto dei parametri individuati al primo periodo del presente comma, secondo modalità stabilite con regolamento adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».
  4. All'articolo 57 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente: «b-bis) i comandanti e i funzionari della polizia locale»;

   b) al comma 2, lettera b), le parole: «, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio» sono sostituite dalle seguenti: «gli agenti e i coordinatori della polizia locale»;

   c) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. I comandanti, i funzionari, i coordinatori e gli agenti delle polizie locali esercitano le funzioni di polizia giudiziaria connesse all'ambito territoriale dell'ente di appartenenza nonché, relativamente alle attribuzioni dello stesso ente, in occasione dell'esecuzione di interventi nelle condizioni di cui all'articolo 382, ovvero dello svolgimento di missioni esterne, disposte anche per il compimento di atti e l'esecuzione di attività ai sensi dell'articolo 370».

  2. All'articolo 1, comma 221, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «e della polizia municipale» sono soppresse.

Pag. 45

ALLEGATO 6

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Denise Pipitone (Doc. XXII, n. 55).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 2.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e favorendo comunque l'equilibrata rappresentanza di genere».
2.2. (Nuova formulazione) Marco Di Maio, Vitiello.

ART. 3.

  Al comma 3, aggiungere, infine, le seguenti parole: «, limitatamente ai procedimenti, indagini o inchieste effettuati nell'ambito della scomparsa di Denise Pipitone».
3.1. (Nuova formulazione) La Relatrice.

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ALLEGATO 7

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Denise Pipitone (Doc. XXII, n. 55).

PROPOSTA EMENDATIVA DELLA RELATRICE

ART. 3.

  Al comma 3, aggiungere, infine, le seguenti parole: «, a condizione che si tratti di procedimenti, indagini o inchieste effettuati nell'ambito della scomparsa di Denise Pipitone».
3.1. La Relatrice.

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ALLEGATO 8

Modifica all'articolo 18-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di rilascio del permesso di soggiorno alle vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio (C. 3200 Ascari).

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. All'articolo 13, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'espulsione è in ogni caso disposta se lo straniero è indagato per reati contro un minore».
1.1. Montaruli, Prisco, Meloni.

(Inammissibile)

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 13, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

   «c-bis) è sottoposto a procedimento penale per il reato di cui all'articolo 558-bis del codice penale».
1.2. Montaruli, Prisco, Meloni.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 5:

    1) il comma 1-bis è abrogato;

    2) al comma 6, le parole: «, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano» sono soppresse;

   b) all'articolo 6, il comma 1-bis è abrogato;

   c) all'articolo 19:

    1) al comma 1, le parole: «di orientamento sessuale, di identità di genere,» sono soppresse;

    2) al comma 1.1, primo periodo, le parole: «o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6» sono soppresse e il terzo e quarto periodo sono soppressi;

    3) il comma 1.2 è soppresso;

    4) al comma 2, lettera d-bis), le parole: «gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie» sono sostituite dalle seguenti: «condizioni di salute di particolare gravità» e le parole: «e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro» sono soppresse;

   d) all'articolo 20-bis:

    1) al comma 1, la parola: «grave» è sostituita dalle seguenti: «contingente ed eccezionale»;

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    2) al comma 2:

   a) dopo la parola: «rinnovabile» sono inserite le seguenti: «per un periodo ulteriore di sei mesi»;

   b) la parola: «grave» è sostituita dalla seguente: «eccezionale»;

   c) sono aggiunte, in fine, le parole: «, ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro»;

   e) all'articolo 27-ter:

    1) al comma 9-bis, primo periodo:

   a) sono premesse le seguenti parole: «In presenza dei requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), e fermo restando il rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 34, comma 3,»;

   b) dopo le parole: «di cui al comma 7» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

    2) al comma 9-ter, le parole: «permesso di soggiorno di cui al comma 9-bis, lo straniero» sono sostituite dalle seguenti: «permesso di soggiorno di cui al comma 9-bis del presente articolo, lo straniero, oltre alla documentazione relativa al possesso dei requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), e al rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 34, comma 3,»;

   f) all'articolo 32, comma 1-bis, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.

  Conseguentemente sostituire il titolo con il seguente: Modifica del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero in materia di rilascio del permesso di soggiorno.
1.01. Iezzi, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 5, dopo il comma 5-ter, è aggiunto il seguente:

   «5-quater. Non può essere rinnovato il permesso di soggiorno del cittadino straniero extracomunitario a carico del quale risultano accertate violazioni delle disposizioni in materia fiscale o contributiva.»;

   b) all'articolo 9-bis, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

   «6-bis. Il rinnovo del permesso di soggiorno è altresì rifiutato se ricorrono le condizioni dell'articolo 5, comma 5-quater.».

  Conseguentemente sostituire il titolo con il seguente: Modifica del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero in materia di rilascio del permesso di soggiorno.
1.02. Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 13, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'espulsione è in ogni caso disposta se lo straniero è indagato per reati contro un minore.».
1.03. Montaruli, Prisco, Meloni.

(Inammissibile)

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ALLEGATO 9

Modifiche agli articoli 74 e 77 della Costituzione, concernenti l'introduzione del rinvio parziale delle leggi di conversione dei decreti-legge da parte del Presidente della Repubblica e di limiti costituzionali alla decretazione d'urgenza (C. 3145 cost. Baldino e C. 3226 cost. Ceccanti).

PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 74 della Costituzione)

  1. L'articolo 74 della Costituzione è sostituito dal seguente:

  «Art. 74. – Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare una legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
  Il Presidente della Repubblica può richiedere una nuova deliberazione limitatamente ad una o più parti di una legge qualora la parte non oggetto del rinvio possa autonomamente sussistere. In tale caso procede alla promulgazione della parte che non ha costituito oggetto del rinvio. Nel caso delle leggi di conversione dei decreti, possono essere promulgate solo le disposizioni conformi all'articolo 77, quinto comma. Per le disposizioni non conformi ai requisiti ivi previsti si applica il primo comma.
  Per le disposizioni non conformi ai requisiti previsti dall'articolo 77, quinto comma, si applicano il primo e il secondo comma.
  Se le Camere approvano nuovamente la legge, o le sue parti rinviate, il Presidente della Repubblica procede alla promulgazione».

Art. 2.
(Modifiche all'articolo 77 della Costituzione)

  1. L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:

  «Art. 77. – Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
  Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve immediatamente trasmetterli al Presidente della Repubblica, che, accertata la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di cui al quinto comma, li emana. Il Governo deve, nel giorno stesso, presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.
  Il disegno di legge di conversione, presentato dal Governo alle Camere, è iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea in tempo utile ad assicurare che la prima deliberazione avvenga non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione.
  I decreti emanati ai sensi del comma 1 perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
  I decreti e le leggi di conversione devono contenere soltanto disposizioni specifiche e di immediata applicazione, aventi contenuto omogeneo e corrispondente al titolo. Non possono disciplinare materie per le quali è prescritta la procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte delle Camere, né attribuire poteri regolamentari né rinnovare disposizioni adottate con decreti non convertiti».