CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 dicembre 2021
714.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

DL 152/2021: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. C. 3354 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 7.

  All'emendamento 7.12 dei Relatori, al comma 4-bis, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 11.300.000 euro per l'anno 2022 e a 7.100.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
0.7.12.13. Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:

  4-bis. In coerenza con gli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza connessi con la missione 1 – componente 1 «Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA», allo scopo di favorire la transizione digitale del Ministero della difesa e potenziare le capacità dei processi di conservazione digitale degli archivi e dei sistemi di controllo di qualità delle unità produttive in gestione all'Agenzia industrie difesa, nonché per la realizzazione di interventi di ammodernamento, manutenzione straordinaria e messa in sicurezza degli impianti, è autorizzato a favore della predetta Agenzia un contributo di 11.300.000 euro per l'anno 2022 e di 7.100.000 euro per l'anno 2023. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo previsto dall'articolo 615 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
7.12. I Relatori.

ART. 10.

  Nel capo IV del titolo I, dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Potenziamento degli interventi in materia di nuove competenze dei lavoratori previsti nell'ambito del programma React EU e del Piano nazionale di ripresa e resilienza e disposizioni in materia di ammortizzatori sociali)

  1. Le risorse del Fondo Nuove Competenze, di cui all'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono incrementate di 100 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Il limite delle minori entrate contributive di cui all'articolo 41, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è rideterminato in 108,8 milioni di euro per l'anno 2021 in 54,4 milioni di euro per l'anno 2022.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, e alle minori entrate derivanti dal comma 2, valutatePag. 112 in 3,3 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede:

   a) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2021, mediante le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del comma 2 per il medesimo anno 2021;

   b) quanto a 3,3 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10.01. (Nuova formulazione) Viscomi, Mura, Carla Cantone.

ART. 16.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Disposizioni in materia di contratti di fornitura di energia elettrica per clienti vulnerabili, in condizioni di povertà energetica e clienti domestici)

  1. A decorrere dalla data prevista dall'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, per la cessazione del servizio di maggior tutela per i clienti domestici, in via transitoria e nelle more dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio di vendita a tutele graduali, i clienti domestici continuano a essere riforniti di energia elettrica dal servizio di tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, secondo gli indirizzi definiti con decreto del Ministro della transizione ecologica.
  2. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente adotta, ai sensi dell'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, disposizioni per assicurare l'assegnazione del servizio a tutele graduali per i clienti domestici, mediante procedure competitive da concludersi entro il 10 gennaio 2024, garantendo la continuità della fornitura di energia elettrica.
  3. Qualora alla suddetta data di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, non siano state adottate le misure previste dall'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, nei confronti dei clienti vulnerabili e in povertà energetica continua ad applicarsi il servizio di tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, secondo gli indirizzi definiti con il decreto del Ministro della transizione ecologica di cui al comma 1 del presente articolo.
  4. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, le parole: «che ne facciano richiesta» sono soppresse.
  5. Ai fini dell'individuazione dei clienti vulnerabili di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, definisce le modalità di acquisizione del consenso per il trattamento dei dati sensibili e di trasmissione delle informazioni da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale al Sistema informativo integrato gestito dalla società Acquirente unico Spa.
16.05. (Nuova formulazione) Davide Crippa, Raduzzi, Sodano, Torto, Ubaldo Pagano, Trancassini, Comaroli, Pettarin, Prestigiacomo, Del Barba, Fassina.

ART. 22.

  Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Il decreto tiene conto, inoltre, della classificazione dei territori dei comuni collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 6 ottobre 2017, n. 158.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Il decreto di cui al comma 1 può essere rimodulato, con le modalità previste dal medesimo comma 1, entro il 31 dicembrePag. 113 2023, sulla base degli esiti del monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi, anche ridefinendo la ripartizione su base territoriale delle risorse finanziarie, fermo restando il rispetto del termine ultimo per la realizzazione degli interventi stabilito al quarto trimestre dell'anno 2025. Le rimodulazioni possono essere elaborate integrando i criteri di riparto stabiliti dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2016 con ulteriori criteri, anche riferiti alla performance operativa dei soggetti attuatori degli interventi.
  1-ter. La ripartizione delle ulteriori risorse finanziarie della missione 2, componente 4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza il cui coordinamento è attribuito al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, relative a interventi già individuati nell'ambito della programmazione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all'articolo 24-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, finalizzate all'attuazione di interventi pubblici volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico, entro il limite di 400 milioni di euro, sulla base dei piani definiti d'intesa tra il citato Dipartimento e le regioni e le province autonome entro il 31 dicembre 2021 nel rispetto dei criteri stabiliti dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2016, può essere rimodulata entro il 31 dicembre 2023 con appositi decreti dei presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, anche nella qualità di Commissari delegati titolari di contabilità speciali per l'attuazione di ordinanze di protezione civile, previa intesa con il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base degli esiti del monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi, anche ridefinendo la ripartizione su base territoriale delle risorse finanziarie, fermo restando il rispetto del termine ultimo per la realizzazione degli interventi stabilito al quarto trimestre dell'anno 2025.
  1-quater. Il comma 3 dell'articolo 74-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è abrogato.
  1-quinquies. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

   «2-ter. Entro il 1° luglio 2022, le gestioni del servizio idrico in forma autonoma per le quali l'ente di governo dell'ambito non si sia ancora espresso sulla ricorrenza dei requisiti per la salvaguardia di cui al comma 2-bis, lettera b), confluiscono nella gestione unica individuata dal medesimo ente. Entro il 30 settembre 2022, l'ente di governo dell'ambito provvede ad affidare al gestore unico tutte le gestioni non fatte salve ai sensi del citato comma 2-bis».
*22.6. (Nuova formulazione) Ubaldo Pagano, De Luca, Boccia.
*22.10. (Nuova formulazione) Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*22.11. (Nuova formulazione) Bagnasco, Musella, Prestigiacomo.
*22.4. (Nuova formulazione) Pastorino, Fassina.
*22.7. (Nuova formulazione) Gagliardi.
*22.9. (Nuova formulazione) Bagnasco, Prestigiacomo, D'Attis.

ART. 30.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3:

    1) all'alinea, le parole: entro novanta giorni sono sostituite dalle seguenti: entro centoventi giorni;

    2) alla lettera b), dopo le parole: in favore del precedente soggetto attuatore dei soli costi dallo stesso sostenuti e documentati inserire le seguenti: , derivanti da obbligazioni giuridicamente vincolanti;

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   b) al comma 6 dopo le parole: con comprovata competenza inserire la seguente: multidisciplinare;

   c) aggiungere, in fine, il seguente comma:

  6-bis. Ai fini dell'autorizzazione delle opere concernenti la realizzazione di centri intermodali ferroviari in aree adiacenti ai porti, le medesime aree sono equiparate alle zone territoriali omogenee B previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n, 1444, ai fini dell'applicabilità della disciplina stabilita dall'articolo 142, comma 2, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
*30.6. (Nuova formulazione) Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*30.9. (Nuova formulazione) D'Attis, Rospi, Paolo Russo.
*30.1. (Nuova formulazione) Silvestroni, Rotelli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*30.2. (Nuova formulazione) Gariglio, Andrea Romano, Casu, Pizzetti, Bruno Bossio, Cantini, Del Basso De Caro.

  Nel capo IV del titolo II, dopo l'articolo 30, aggiungere i seguenti:

Art. 30-bis.
(Interoperabilità tra la piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata per la soluzione delle crisi d'impresa e altre banche di dati)

  1. La piattaforma telematica nazionale istituita ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, è collegata alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia e alle banche di dati dell'Agenzia delle entrate, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'agente della riscossione.
  2. L'esperto nominato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, accede alle banche di dati di cui al comma 1, previo consenso prestato dall'imprenditore ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ed estrae la documentazione e le informazioni necessari per l'avvio o la prosecuzione delle trattative con i creditori e con le parti interessate.
  3. L'accesso ai dati attraverso la piattaforma telematica di cui al comma 1 non modifica la disciplina relativa alla titolarità del trattamento, ferme restando le specifiche responsabilità ai sensi dell'articolo 28 del citato regolamento (UE) 2016/679 spettanti al soggetto gestore della piattaforma nonché le responsabilità dei soggetti che trattano i dati in qualità di titolari autonomi del trattamento.

Art. 30-ter.
(Scambio di documentazione e di dati contenuti nella piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata per la soluzione delle crisi d'impresa tra l'imprenditore e i creditori)

  1. I creditori accedono alla piattaforma telematica nazionale di cui all'articolo 30-bis, comma 1, e inseriscono al suo interno le informazioni sulla propria posizione creditoria e i dati eventualmente richiesti dall'esperto di cui al medesimo articolo 30-bis, comma 2. Essi accedono ai documenti e alle informazioni inseriti nella piattaforma dall'imprenditore al momento della presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto indipendente o nel corso delle trattative. La documentazione e le informazioni inserite nella piattaforma sono accessibili previo consenso prestato, dall'imprenditore e dal singolo creditore, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

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Art. 30-quater.
(Istituzione di un programma informatico per la sostenibilità del debito e l'elaborazione di piani di rateizzazione automatici nell'ambito della composizione negoziata per la soluzione delle crisi d'impresa)

  1. Sulla piattaforma telematica nazionale di cui all'articolo 30-bis, comma 1, è reso disponibile un programma informatico gratuito che elabora i dati necessari per accertare la sostenibilità del debito esistente e che consente all'imprenditore di condurre il test pratico di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento.
  2. Se l'indebitamento complessivo dell'imprenditore non supera l'importo di 30.000 euro e, all'esito dell'elaborazione condotta dal programma di cui al comma 1, tale debito risulta sostenibile, il programma elabora un piano di rateizzazione. L'imprenditore comunica la rateizzazione ai creditori interessati dalla stessa avvertendoli che, se non manifestano il proprio dissenso entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, il piano si intenderà approvato e sarà eseguito secondo le modalità e i tempi nello stesso indicati. Resta salva l'applicazione delle disposizioni in materia di crediti di lavoro e di riscossione dei crediti fiscali e previdenziali. Restano altresì ferme le responsabilità per l'inserimento nel programma di dati o informazioni non veritieri.
  3. Le informazioni e i dati da inserire nel programma informatico, le specifiche tecniche per il suo funzionamento e le modalità di calcolo del tasso di interesse applicabile ai crediti rateizzati sono definiti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 30-quinquies.
(Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati)

  1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione segnalano all'imprenditore e, ove esistente, all'organo di controllo, nella persona del presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale, tramite posta elettronica certificata o, in mancanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo risultante dall'anagrafe tributaria:

   a) per l'Istituto nazionale della previdenza sociale, il ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore:

    1) per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30 per cento di quelli dovuti nell'anno precedente e all'importo di euro 15.000;

    2) per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all'importo di euro 5.000;

   b) per l'Agenzia delle entrate, l'esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all'imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, superiore all'importo di euro 5.000;

   c) per l'Agenzia delle entrate-Riscossione, l'esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori, per le imprese individuali, all'importo di euro 100.000, per le società di persone, all'importo di euro 200.000 e, per le altre società, all'importo di euro 500.000.

  2. Le segnalazioni di cui al comma 1 sono inviate:

   a) dall'Agenzia delle entrate, entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni di cui all'articolo 21-Pag. 116bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

   b) dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, entro sessanta giorni decorrenti dal verificarsi delle condizioni o dal superamento degli importi indicati nel medesimo comma 1.

  3. La segnalazione di cui al comma 1 contiene l'invito a richiedere la composizione negoziata di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, se ne ricorrono i presupposti.
  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano:

   a) per l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in relazione ai debiti accertati a decorrere dal 1° gennaio 2022;

   b) per l'Agenzia delle entrate, in relazione ai debiti risultanti dalle comunicazioni periodiche relative al primo trimestre dell'anno 2022;

   c) per l'Agenzia delle entrate-Riscossione, in relazione ai carichi affidati all'agente della riscossione a decorrere dal 1° luglio 2022.

  Conseguentemente, alla rubrica del capo IV del titolo II, dopo le parole: Servizi digitali sono aggiunte le seguenti: e disposizioni in materia di crisi d'impresa.
30.01. Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Paolo Russo.

ART. 31.

  All'articolo aggiuntivo 31.010 dei Relatori, dopo il comma 1, inserire il seguente: 1-bis. In relazione alle esigenze di cui al comma 1 con specifico riferimento alle relative attività di supporto riferite ai progetti ivi indicati nonché per le finalità di cui all'articolo 9, comma 10, del presente decreto, presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato sono istituiti un posto di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza studio e ricerca e un posto di funzione dirigenziale di livello non generale di consulenza, studio e ricerca e presso il Dipartimento del tesoro è istituito un posto di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza studio e ricerca e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 598.858 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
0.31.010.47. Fassina.

  All'articolo aggiuntivo 31.010 dei Relatori, al comma 2 sostituire le parole: venti giorni con le seguenti: trenta giorni.
0.31.010.2. Raduzzi, Trano.

  All'articolo aggiuntivo 31.010 dei Relatori, al comma 3 sostituire le parole: si applicano con le seguenti: i comuni possono applicare.
0.31.010.37. Del Barba.

  All'emendamento 31.010 dei Relatori, al comma 6 sostituire le parole: a supporto dei comuni del Mezzogiorno con le seguenti: a supporto degli enti locali del Mezzogiorno.
*0.31.010.27. Paolo Russo, Prestigiacomo.

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*0.31.010.34. Mancini.
*0.31.010.46. Fassina, Torto.

  All'articolo aggiuntivo 31.010 dei Relatori, al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: I contratti di cui al presente comma non danno in alcun caso luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Agenzia.
0.31.010.39. Del Barba, Pettarin.

  All'articolo aggiuntivo 31.010 dei Relatori, al comma 8 dopo le parole: ai bandi attuativi del PNRR, aggiungere le seguenti: inclusi i bandi che prevedono iniziative per la valorizzazione della cultura e della tradizione dei comuni italiani
0.31.010.42. (Nuova formulazione) Baldini, Buompane, Raduzzi, Manzo, Torto.

  All'emendamento 31.010 dei relatori, dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

  8-bis. I comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono procedere, con oneri a carico dei propri bilanci, all'assunzione di collaboratori con contratto a tempo determinato per le esigenze degli uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco o degli assessori di cui all'articolo 90 del predetto testo unico, nei limiti dell'80 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'ultimo rendiconto precedente alla deliberazione della citata procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.
*0.31.010.32. (Nuova formulazione) Mancini.
*0.31.010.25. (Nuova formulazione) Paolo Russo, Prestigiacomo.
*0.31.010.44. (Nuova formulazione) Fassina.

  Dopo l'articolo aggiuntivo 31.010 dei Relatori, aggiungere il seguente:

Art. 31-ter
(Potenziamento amministrativo del Ministero dell'università)

  1. All'articolo 64 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 6-ter.1 è inserito il seguente:

   «6-ter.2 Per effetto del processo di riorganizzazione del Ministero dell'università e della ricerca di cui al decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, al fine di consentire una maggiore flessibilità gestionale e una più efficace realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR, a decorrere dall'anno 2022, i limiti di cui all'articolo 6, commi 7 e 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono rideterminati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In ragione del processo di riorganizzazione di cui al primo periodo è rideterminata, altresì, la consistenza del fondo per la retribuzione della posizione e di risultato del personale dirigenziale di prima e di seconda fascia in servizio presso il Ministero dell'università e della ricerca. Agli oneri derivanti dall'attuazione del secondo periodo, pari a 950.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6. All'articolo 1, comma 1050, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole “non dirigenziale” sono soppresse.».

  2. Per le medesime finalità di cui al comma 6-ter.1 dell'articolo 64 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e in ragione del processo di riorganizzazionePag. 118 del Ministero dell'università e della ricerca, per la progettazione e la gestione dell'ANIS, di cui all'articolo 62-quinquies del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il predetto Ministero si avvale della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sulla base di specifica convenzione anche di durata pluriennale. Con la convenzione di cui al primo periodo è altresì disciplinato l'avvalimento della citata società anche ai fini della digitalizzazione dei servizi e dei processi organizzativi e amministrativi interni, nonché per la gestione giuridica ed economica del personale.

  Conseguentemente all'articolo 7, sostituire il comma 5, con il seguente:

  5. La società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, eroga servizi in qualità di infrastruttura nazionale cloud a favore delle amministrazioni per le quali opera sulla base di affidamenti in house e dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), nonché delle altre amministrazioni centrali che si avvalgono della predetta società ai sensi dell'articolo 51 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, come modificato dal presente articolo.
0.31.010.28. (Nuova formulazione) Saccani Jotti, Aprea, Mandelli.

  Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

Art. 31-bis.
(Potenziamento amministrativo dei comuni e misure a supporto dei comuni del Mezzogiorno)

  1. Al solo fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), i comuni che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dai predetti progetti possono, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, nel limite di una spesa aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, per la percentuale distinta per fascia demografica indicata nella tabella 1 annessa al presente decreto. Le predette assunzioni sono subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio. La spesa di personale derivante dall'applicazione del presente comma, anche nel caso di applicazione del regime di «scavalco condiviso» previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali, non rileva ai fini dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  2. Le disposizioni del comma 1, per le finalità e con le modalità ivi previste, si applicano anche ai comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-bis, 243-ter e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico, come ridenominata ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 Pag. 119dicembre 2012, n. 213, da effettuare entro venti giorni dal ricevimento della richiesta inoltrata dai comuni interessati.
  3. Alle assunzioni a tempo determinato previste dai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni previste dagli articoli 1, comma 3, 3-bis e 3-ter del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
  4. Al fine del concorso alla copertura dell'onere sostenuto dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per le assunzioni previste dai commi 1 e 2, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Le predette risorse sono ripartite tra i comuni attuatori dei progetti previsti dal PNRR con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sulla base del monitoraggio delle esigenze assunzionali. A tale fine i comuni interessati comunicano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le esigenze di personale connesse alla carenza delle professionalità strettamente necessarie all'attuazione dei predetti progetti il cui costo non è sostenibile a valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario.
  5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  6. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nonché al fine di accelerare la definizione e l'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, l'Agenzia per la coesione territoriale può stipulare contratti di collaborazione, di durata non superiore a trentasei mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, con professionisti e personale in possesso di alta specializzazione, da destinare a supporto dei comuni del Mezzogiorno, nel limite di una spesa complessiva di 67 milioni di euro, a carico delle disponibilità del Programma operativo complementare al PON «Governance e capacità istituzionale 2014-2020», di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 47/2016 del 10 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 2017, integrato sul piano finanziario dalla deliberazione del CIPE n. 36/2020 del 28 luglio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 2 settembre 2020.
  7. Il personale di cui al comma 6 è selezionato dall'Agenzia per la coesione territoriale con le modalità e le procedure di cui all'articolo 1, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. L'Agenzia, previa ricognizione dei fabbisogni degli enti beneficiari, avuto anche riguardo agli esiti della procedura concorsuale di cui all'articolo 1, commi 179 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e a quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, individua, sentiti il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro il 20 febbraio 2022, gli enti cui destinare il personale di cui al comma 6 del presente articolo e provvede alla relativa contrattualizzazione e assegnazione entro i successivi sessanta giorni.
  8. Il personale di cui ai commi 6 e 7 presta assistenza tecnica e operativa qualificata presso gli enti di assegnazione e svolge, in particolare, le seguenti funzioni: supporto all'elaborazione di studi di fattibilità tecnico-economica nonché degli ulteriori livelli progettuali; analisi e predisposizionePag. 120 delle attività necessarie alla partecipazione ai bandi attuativi del PNRR, dei programmi operativi nazionali e regionali a valere sui fondi strutturali, nonché degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione; verifica, controllo e monitoraggio dell'esecuzione dei lavori al fine del rispetto degli obiettivi intermedi e finali previsti dal programma di finanziamento.

  Conseguentemente, dopo l'allegato 1 aggiungere la seguente tabella

Tabella 1
(Articolo 31-bis, comma 1)

Fascia demografica

Percentuale

1.500.000 abitanti e oltre

0,25

250.000-1.499.999 abitanti

0,3

60.000-249.999 abitanti

0,5

10.000-59.999 abitanti

1

5.000-9.999 abitanti

1,6

3.000-4.999 abitanti

1,8

2.000-2.999 abitanti

2,4

1.000-1.999 abitanti

2,9

Meno di 1.000 abitanti

3,5

31.010. I Relatori.

ART. 35.

  All'emendamento 35.4, al comma 4-bis, sostituire le parole da: è istituita fino alla fine del comma con le seguenti: è istituito presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia un ufficio di livello dirigenziale non generale di II fascia del Comparto funzioni centrali, per la gestione dell'area contrattuale, per l'acquisizione di beni, di servizi e di lavori, con funzioni di programmazione e di coordinamento. Conseguentemente, la dotazione organica dei dirigenti di II fascia della carriera amministrativa del medesimo Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è aumentata di un'unità.
0.35.4.5. (Nuova formulazione) D'Attis.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 4-bis. Per il potenziamento funzionale delle attribuzioni demandate all'amministrazione della giustizia minorile e di comunità, con decorrenza non anteriore al 1° luglio 2022, è istituita una apposita struttura di livello dirigenziale non generale di II fascia del Comparto funzioni centrali, per la gestione dell'area contrattuale per l'acquisizione di beni, di servizi e di lavori, con funzioni di programmazione e di coordinamento, del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia. Conseguentemente, la dotazione organica dei dirigenti di II fascia della carriera amministrativa del medesimo Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è aumentata di una unità.

   al comma 5, sostituire le parole: e 4 con le seguenti: , 4 e 4-bis;

   sostituire il comma 6 con il seguente: 6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.351.521 per l'anno 2022, di euro 1.674.739 per l'anno 2023, di euro 1.678.545 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di euro 1.682.350 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di euro 1.686.156 per ciascuno degli anni 2028 e 2029, di euro 1.689.961 per ciascuno degli anni 2030 e 2031 e di euro 1.693.767 annui a decorrere dall'anno 2032, cui si provvede, quanto a euro 1.351.521 per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, e, quanto a euro 1.674.739 per l'anno 2023, a euro 1.678.545 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a euro Pag. 1211.682.350 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a euro 1.686.156 per ciascuno degli anni 2028 e 2029, a euro 1.689.961 per ciascuno degli anni 2030 e 2031 e a euro 1.693.767 annui a decorrere dall'anno 2032, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
35.4. I Relatori.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Disposizioni per l'abbattimento dell'arretrato e la riduzione dei tempi di definizione dei procedimenti giudiziari)

  1. In relazione all'adozione dei migliori modelli organizzativi per l'abbattimento dell'arretrato e la riduzione dei tempi di definizione dei procedimenti giudiziari, secondo gli impegni assunti con il Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'alinea, dopo la parola: «sentiti,», sono inserite le seguenti: «per il settore penale, il procuratore della Repubblica presso il tribunale e, in ogni caso,» e dopo la parola: «civili» è inserita la seguente: «penali,»;

   b) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

   «b-bis) per il settore penale, i criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti pendenti, sulla base delle disposizioni di legge e delle linee guida elaborate dal Consiglio superiore della magistratura».
35.04. I Relatori.

  All'articolo aggiuntivo 35.05 dei Relatori, comma 4 sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: otto anni.
0.35.05.10. Raduzzi, Trano.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Rafforzamento degli obblighi di formazione e aggiornamento dei giudici delegati alle procedure concorsuali e incentivi in caso di trasferimento ad altro ufficio per assicurare gli impegni assunti con il PNRR in relazione alla specializzazione dei magistrati che svolgono funzioni in materia concorsuale)

  1. Il magistrato che svolge, anche in misura non prevalente, le funzioni di giudice delegato alle procedure concorsuali da non più di otto anni assicura la propria formazione e il proprio aggiornamento professionale e, a tale fine, è tenuto a frequentare, in ciascun anno decorrente dalla data di assunzione di tali funzioni, almeno due corsi di formazione e aggiornamento banditi dalla Scuola superiore della magistratura nella materia concorsuale.
  2. L'assolvimento agli obblighi di formazione e di aggiornamento di cui al comma 1 costituisce specifico indicatore della capacità di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, da inserire nei rapporti informativi redatti ai fini dei pareri per il conseguimento delle valutazioni di professionalità.
  3. In caso di trasferimento ad altro ufficio, la formazione e l'aggiornamento in conformità a quanto previsto dal comma 1 e la positiva esperienza maturata per non meno di tre anni nella materia concorsuale costituiscono criteri di prevalenza nell'assegnazione di posti che comportano la trattazione di procedimenti nella medesima materia.
  4. Al magistrato che ha svolto in misura prevalente le funzioni di giudice delegato alle procedure concorsuali per almeno cinque anni presso lo stesso ufficio giudiziario è assegnato un punteggio aggiuntivo in caso di partecipazione a bandi di concorso ordinari per il trasferimento ad altro ufficio.
  5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Consiglio superiore della magistratura adotta i necessari provvedimenti attuativi.
35.05. I Relatori.

Pag. 122

ART. 40.

  All'emendamento 40.6 dei relatori, apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: Al fine di consentire fino a: al completamento, con le seguenti: Nelle more;

   al comma 1, primo periodo, dopo le parole: decreto-legge n. 4 del 2019 aggiungere le seguenti: , al fine di consentire la continuità delle attività di assistenza tecnica per garantire l'avvio e il funzionamento del reddito di cittadinanza nelle fasi iniziali del programma ai sensi dell'articolo 12, comma 3, quinto, sesto e settimo periodo, del citato decreto-legge n. 4 del 2019, convertito con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, ANPAL Servizi Spa è autorizzata a prorogare i contratti stipulati con il personale che opera presso le sedi territoriali delle regioni medesime per svolgere le predette attività di assistenza tecnica fino al 30 aprile 2022.

   al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: La proroga di cui al primo periodo avviene nei limiti e a valere sulle risorse assegnate a ciascuna regione ai sensi dell'articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge n. 4 del 2019, e non ancora utilizzate per le assunzioni ivi previste.
*0.40.06.6. (Nuova formulazione) Torto, Invidia.
*0.40.06.7. (Nuova formulazione) Torto, Invidia.
*0.40.06.4. (Nuova formulazione) Bellachioma, Frassini, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster.
*0.40.06.2. (Nuova formulazione) Bitonci, Frassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster.
*0.40.06.3. (Nuova formulazione) Frassini, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster.

  Nel capo V del titolo II, dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Personale che presta assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle regioni per il funzionamento del reddito di cittadinanza)

  1. Al fine di consentire la continuità delle attività di assistenza tecnica per garantire l'avvio e il funzionamento del programma del reddito di cittadinanza nelle sue fasi iniziali ai sensi dell'articolo 12, comma 3, quinto periodo e seguenti, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le regioni e le province autonome sono autorizzate a subentrare nei contratti stipulati dalla società ANPAL Servizi Spa con il contingente di personale che opera presso le sedi territoriali delle regioni e province autonome medesime per svolgere le attività di assistenza tecnica e a prorogarli, per non più di sei mesi, fino al completamento delle procedure di selezione e di assunzione delle unità di personale da destinare ai centri per l'impiego di cui all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge n. 4 del 2019. Il subentro e la proroga di cui al primo periodo avvengono nei limiti e a valere sulle risorse assegnate a ciascuna regione e provincia autonoma ai sensi del citato articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge n. 4 del 2019, e non ancora utilizzate per le assunzioni ivi previste.
40.06. I Relatori.

ART. 43.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Modifica all'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, in materia di credito d'imposta per investimenti nelle regioniPag. 123 colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017)

  1. Al comma 3 dell'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta di cui al comma 1 si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”».
*43.04. (Nuova formulazione) Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Raduzzi, Sodano, Torto, Ubaldo Pagano, Trancassini, Pettarin, Prestigiacomo, Del Barba, Fassina.
*20.04. (Nuova formulazione) Pezzopane, Melilli, Morani, Morgoni, Verini.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo del servizio sanitario della regione Calabria)

  1. All'articolo 3 del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, le parole da: «, nel termine di trenta giorni» fino a: «sessanta giorni,» sono soppresse;

   b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. I progetti di edilizia sanitaria da finanziare ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, qualunque sia il livello di progettazione raggiunto, compresi gli interventi già inseriti nel Piano triennale straordinario di edilizia sanitaria e di adeguamento tecnologico della rete di emergenza, della rete ospedaliera e della rete territoriale, comprensivo del Programma di ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, e gli interventi inseriti negli accordi di programma già sottoscritti ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché gli altri programmi sottoscritti con il Ministero della Salute, sono attuati dal Commissario ad acta anche avvalendosi allo scopo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa – Invitalia, previo parere dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. Ove necessario in relazione alla complessità degli interventi, il Commissario ad acta può nominare esperti individuati all'esito di una selezione comparativa effettuata mediante avviso pubblico tra persone di comprovata esperienza ed elevata professionalità, nel rispetto delle previsioni del quadro economico generale degli interventi».
43.011. (Nuova formulazione) Cannizzaro, Maria Tripodi, Torromino, Prestigiacomo, D'Attis, Paolo Russo, Furgiuele.

Pag. 124

ALLEGATO 2

DL 152/2021: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. C. 3354 Governo.

CORREZIONI DI FORMA APPROVATE

  Ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del Regolamento, propongo le seguenti correzioni di forma riferite agli articoli del decreto-legge:

  All'articolo 1:

   al comma 2:

    all'alinea, le parole: «Per i soggetti» sono sostituite dalle seguenti: «Ai soggetti» e dopo le parole: «100.000 euro» sono inserite le seguenti: «per ciascun beneficiario»;

    alla lettera b), le parole: «qualora l'impresa o la società abbia i requisiti previsti dall'articolo 53 decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, per l'imprenditoria femminile» sono sostituite dalle seguenti: «per le imprese o le società aventi i requisiti previsti per l'imprenditoria femminile dall'articolo 53 del codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198», le parole: «le società di capitali» sono sostituite dalle seguenti: «per le società di capitali», le parole: «e le imprese individuali» sono sostituite dalle seguenti: «e per le imprese individuali» e le parole: «tra i 18 anni» sono sostituite dalle seguenti: «tra 18 anni compiuti»;

    alla lettera c), dopo le parole: «le imprese» sono inserite le seguenti: «o le società»;

   al comma 4, le parole: «alle strutture che svolgono» sono sostituite dalle seguenti: «alle imprese che esercitano» e le parole: «alle strutture ricettive» sono sostituite dalle seguenti: «alle imprese che gestiscono strutture ricettive»;

   al comma 5:

    all'alinea, le parole: «ivi incluso» sono sostituite dalla seguente: «compreso»;

    alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «del presente comma»;

    alla lettera d), la parola: «relativi» è sostituita dalla seguente: «relativamente»;

    alla lettera e), le parole: «spese per la digitalizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «interventi di digitalizzazione, con riferimento alle spese»;

   al comma 6, le parole: «regolamento UE n. 2020/852» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020»;

   al comma 7, le parole: «di tali costi» sono sostituite dalle seguenti: «di tali spese»;

   al comma 8:

    al primo periodo, dopo le parole: «Il credito d'imposta» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1 del presente articolo»;

    al quarto periodo, le parole: «preventivamente alla» sono sostituite dalle seguenti: «prima della», le parole: «alle imprese beneficiarie» sono sostituite dalle seguenti: «ai soggetti beneficiari» e dopo le parole: «d'intesa» sono inserite le seguenti: «tra il Ministero del turismo e l'Agenzia delle entrate»;

    al sesto periodo, la parola: «comprese» è sostituita dalla seguente: «compresi»;

   al comma 9, le parole: «Ministero del turismo, pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero del turismo pubblica» e le parole: «ivi inclusa» sono sostituite dalla seguente: «compresa»;

   al comma 10, secondo periodo, le parole: «sul sito istituzionale» sono sostituite Pag. 125dalle seguenti: «nel sito internet istituzionale»;

   al comma 11, le parole: «comma 1, si applicano» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1 si applicano» e le parole: «conclusi, alla» sono sostituite dalle seguenti: «conclusi alla»;

   al comma 12, le parole: «dell'entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «della data di entrata in vigore»;

   al comma 13, le parole: «è ulteriormente autorizzata la» sono sostituite dalle seguenti: «è autorizzata l'ulteriore»;

   al comma 14:

    al secondo periodo, le parole: «commi 1 e 2, sono» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 2 sono» e le parole: «regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 della Commissione europea» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013»;

    al terzo periodo, le parole: «registro nazionale aiuti di Stato» sono sostituite dalle seguenti: «Registro nazionale degli aiuti di Stato»;

    al comma 16, le parole: «e 5,» sono sostituite dalle seguenti: «e 5»;

    al comma 17, secondo periodo, le parole: «L'attuazione dell'intervento garantisce» sono sostituite dalle seguenti: «Nell'attuazione delle disposizioni del presente articolo è garantito» e dopo le parole: «comma 6-bissono inserite le seguenti: «secondo periodo,»;

    alla rubrica, dopo la parola: «Contributi» sono inserite le seguenti: «a fondo perduto».

  All'articolo 2:

   al comma 1, primo periodo, la parola: «PMI»)» è sostituita dalla seguente: «PMI)»» e dopo le parole: «articolo 1, comma 4,» sono inserite le seguenti: «del presente decreto»;

   al comma 2, le parole: «comma 1, sono rilasciate» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1 sono rilasciate»;

   al comma 3, alinea, le parole: «comma 1, si applicano» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1 si applicano»;

   al comma 3-bis introdotto dall'emendamento 2.32 e identici, al primo e al secondo periodo, le parole: «turistico-ricettive» sono sostituite dalla seguente: «turistiche» e al secondo periodo sono premesse le seguenti parole: «Ai fini di cui al presente articolo,»;

   al comma 5, le parole: «d), ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «d) ed e),».

  All'articolo 3:

   al comma 4, le parole: «Comitato Interministeriale della» sono sostituite dalle seguenti: «Comitato interministeriale per la»;

   al comma 6:

    al primo periodo, le parole: «del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente articolo»;

    al comma 8, le parole: «da SACE S.p.a.» sono sostituite dalle seguenti: «dalla società SACE S.p.a.».

  All'articolo 4:

   al comma 2, terzo periodo, la parola: «comprese» è sostituita dalla seguente: «compresi»;

   al comma 3, secondo periodo, le parole: «registro nazionale aiuti di Stato» sono sostituite dalle seguenti: «Registro nazionale degli aiuti di Stato».

  Alla rubrica del capo II del titolo I sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e opere pubbliche».

  All'articolo 5:

   al comma 1:

    alla lettera a), numero 1), capoverso 7, secondo periodo, le parole: «alla rete Sistema» sono sostituite dalle seguenti: «alla Pag. 126rete del Sistema», le parole: «ed e alla accessibilità» sono sostituite dalle seguenti: «e all'accessibilità» e le parole: «performances del gestore» sono sostituite dalle seguenti: «prestazioni rese dal gestore»;

    alla lettera b), numero 2), capoverso 2:

     al primo periodo, le parole: «, di seguito CIPESS» sono sostituite dalla seguente: «(CIPESS)»

     al quinto periodo, le parole: «delle infrastrutture e della mobilità sostenibile» sono sostituite dalle seguenti: «delle infrastrutture e della mobilità sostenibili».

  All'articolo 6:

   al comma 1, capoverso Art. 53-bis:

    al comma 2, le parole: «comitato tecnico amministrativo» sono sostituite dalle seguenti: «comitato tecnico-amministrativo»;

    al comma 3, secondo periodo, le parole: «articolo 4, del decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 4 del decreto-legge» e dopo le parole: «dall'articolo 44, comma 3,» sono inserite le seguenti: «del presente decreto»;

   al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156».

  All'articolo 7:

   al comma 2, lettera b), capoverso 3-bis:

    al secondo periodo, le parole: «Difesa servizi S.p.A..» sono sostituite dalle seguenti: «Difesa servizi S.p.A.»;

    al terzo periodo, le parole: «dell'incarico, rapporto» sono sostituite dalle seguenti: «dell'incarico o del rapporto»;

    al quarto periodo, le parole: «a Difesa servizi S.p.A» sono sostituite dalle seguenti: «alla società Difesa servizi S.p.A.»;

   al comma 3, lettera b), le parole: «“e 4-ter” sono soppresse» sono sostituite dalle seguenti: «: “ai commi 1 e 4-ter” sono sostituite dalle seguenti: “al comma 1”».

  All'articolo 8:

   al comma 1, primo periodo, le parole: «, del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbario 2021» sono sostituite dalle seguenti: «del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021»;

   al comma 3, dopo la parola: «(DNSH)» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «»»;

   al comma 5, secondo periodo, la parola: «rinvenienti» è sostituita dalla seguente: «rivenienti».

  All'articolo 9:

   al comma 1, la parola: «2025» è sostituita dalla seguente: «2025.»;

   al comma 2:

    alla lettera a), le parole: «sono inserite le seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «è aggiunto il seguente periodo»;

    alla lettera c), le parole: «comma 861,» sono sostituite dalle seguenti: «comma 861»;

   al comma 11, terzo periodo, le parole: «A tal fine» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'attuazione del presente comma» e dopo le parole: «euro 600.000» è inserita la seguente: «annui»;

   al comma 15, terzo periodo, le parole: «degli anni 2022 al 2026» sono sostituite dalle seguenti: «degli anni dal 2022 al 2026»;

   al comma 16, le parole: «gli standard» sono sostituite dalle seguenti: «agli standard».

  All'articolo 10:

   al comma 1, le parole: «con modificazioni nella legge» sono sostituite dalle seguenti: «, con modificazioni, dalla legge»;

   al comma 2, le parole: «agricole, alimentari» sono sostituite dalle seguenti: «agricole alimentari».

  All'articolo 11:

   al comma 1:

    alla lettera a), numero 1), capoverso a-ter), le parole: «sul proprio sito istituzionalePag. 127» sono sostituite dalle seguenti: «nel proprio sito internet istituzionale» e le parole: «e, a tal fine, gli enti titolari dei SUAP si raccordano con il Commissario» sono sostituite dalle seguenti: «, che le trasmette al Commissario con le modalità determinate mediante accordo tra questo e gli enti titolari dei SUAP»;

    alla lettera b):

     al numero 1), le parole: «dopo le parole “in applicazione dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241” sono inserite le seguenti: “e seguenti”» sono sostituite dalle seguenti: «le parole: “dell'articolo 14-bis” sono sostituite dalle seguenti: “degli articoli 14-bis e seguenti”»;

     al numero 2), ultimo periodo, la parola: «abbiamo» è sostituita dalla seguente: «abbiano».

  All'articolo 13:

   al comma 1, capoverso 6-ter.1, primo periodo, le parole: «di Consip» sono sostituite dalle seguenti: «della società Consip Spa».

  All'articolo 14:

   al comma 1, le parole: «l'interdisciplinarietà» sono sostituite dalle seguenti: «l'interdisciplinarità»;

   al comma 2, le parole: «di interdisciplinarietà» sono sostituite dalle seguenti: «di interdisciplinarità».

  All'articolo 16:

   al comma 1:

    alla lettera a), le parole: «e del Ministro delle politiche agricole, alimentari» sono sostituite dalle seguenti: «e con il Ministro delle politiche agricole alimentari» e le parole: «principio «chi inquina paga» sono sostituite dalle seguenti: «principio «chi inquina paga»,»;

    alla lettera b), le parole: «sistema comune di gestione delle risorse idriche (SIGRIAN)» sono sostituite dalle seguenti: «Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura (SIGRIAN)»;

   al comma 2, lettera a), le parole: «corredati dai» sono sostituite dalle seguenti: «corredati dei»;

   al comma 3, le parole: «idrogeologico» sono» sono sostituite dalle seguenti: «idrologico.» sono» e le parole: «dalle seguenti: «dei piani» sono sostituite dalle seguenti: «dalle seguenti: «, dei piani»;

   al comma 4, le parole: «dal seguente» sono sostituite dalle seguenti: «dai seguenti»;

   al comma 5, lettera b), dopo le parole: «a 1.500» è inserita la seguente: «euro».

  All'articolo 17:

   al comma 1, le parole: «d'intesa con la» sono sostituite dalle seguenti: «previa intesa in sede di».

  All'articolo 18:

   al comma 1, lettera c):

    all'alinea, le parole: «articolo 15;» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 15:»;

    al numero 1), le parole: «della consultazione»:» sono sostituite dalle seguenti: «della consultazione»;»;

    alla rubrica, le parole: «Proposta di riduzione» sono sostituite dalla seguente: «Riduzione».

  All'articolo 20:

   al comma 1, lettera b), capoverso 31-ter, le parole: «sistema di monitoraggio.» sono sostituite dalle seguenti: «sistema di monitoraggio»;»;

   al comma 3, primo periodo, le parole: «delle milestone e dei target collegati» sono sostituite dalle seguenti: «dei collegati obiettivi intermedi (milestone) e finali (target)».

  All'articolo 21:

   al comma 4, dopo le parole: «Intervento 2.2 b)» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «»», le parole: «BEI, CEB,» sono sostituite dalle seguenti: «la Banca Pag. 128europea degli investimenti (BEI), la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB), la» e le parole: «e sistema» sono sostituite dalle seguenti: «e il sistema»;

   al comma 7:

    alla lettera c), le parole: «oggetto riuso» sono sostituite dalle seguenti: «oggetto di riuso»;

    alla lettera e), le parole: «previsto dall'all'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «previsto dall'articolo»;

    alla lettera f), le parole: «metri quadri area» sono sostituite dalle seguenti: «metri quadrati dell'area»;

   al comma 10:

    al primo periodo, la parola: «siglato» è sostituita dalla seguente: «sottoscritto» e la parola: «indirizzi» è sostituita dalle seguenti: «gli indirizzi»;

    al secondo periodo, le parole: «rispetto DNSH» sono sostituite dalle seguenti: «rispetto del principio DNSH»;

   al comma 11, primo periodo, le parole: «inerenti le procedure» sono sostituite dalle seguenti: «inerenti alle procedure» e le parole: «dei milestone e target collegati» sono sostituite dalle seguenti: «dei collegati obiettivi intermedi (milestone) e finali (target)».

  All'articolo 22:

   al comma 1, primo periodo, le parole: «in Conferenza» sono sostituite dalle seguenti: «in sede di Conferenza».

  All'articolo 23:

   alla rubrica, le parole: «Utilizzo risorse del Fondo Sviluppo e Coesione» sono sostituite dalle seguenti: «Utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione».

  All'articolo 24:

   al comma 2:

    al quinto periodo, le parole: «ed è affidata» sono sostituite dalle seguenti: «e sono affidate»;

    al sesto periodo, le parole: «le tempistiche del» sono sostituite dalle seguenti: «i tempi previsti dal»;

   al comma 4, le parole: «per il sud» sono sostituite dalle seguenti: «per il Sud»;

   al comma 5:

    al primo periodo, le parole: «nelle more del regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «nelle more dell'adozione del regolamento»;

    al secondo periodo, le parole: «non derivano» sono sostituite dalle seguenti: «non devono derivare».

  All'articolo 25:

   al comma 1, la parola: «Researce» è sostituita dalla seguente: «Research».

  All'articolo 26:

   al comma 1:

    alla lettera a), la parola: «CUN» è sostituita dalle seguenti: «Consiglio universitario nazionale»;

    alla lettera b), dopo le parole: «chiara fama» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

   al comma 2, lettera a), capoverso 5-bis:

    al primo periodo, la parola: «bilanci,» è sostituita dalla seguente: «bilancio» e la parola: «CUN» è sostituita dalle seguenti: «Consiglio universitario nazionale»;

    al terzo periodo, le parole: «sul proprio sito» sono sostituite dalle seguenti: «nel proprio sito internet istituzionale»;

    alla lettera b), la parola: «ovvero» è sostituita dalla seguente: «, ovvero» e le parole: «comma 5-bissono sostituite dalle seguenti: «comma 5-bis».

  All'articolo 27:

   al comma 1:

    all'alinea, le parole: «di ripresa e di resilienza» sono sostituite dalle seguenti: «di ripresa e resilienza»;

Pag. 129

    alla lettera a), le parole: «dall'ANPR» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR)»;

    alla lettera c), le parole: «in ANPR» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ANPR» e le parole: «finanza pubblica.» sono sostituite dalle seguenti: «finanza pubblica»;

    alla lettera e), numeri 1) e 2), le parole: «in ANPR» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ANPR».

  All'articolo 28:

   al comma 1, dopo le parole: «Camere di commercio» sono inserite le seguenti: «, industria, artigianato e agricoltura»;

   al comma 2:

    al primo periodo, la parola: «sentita» è sostituita dalla seguente: «sentite»;

    al terzo periodo, le parole: «risorse degli interventi» sono sostituite dalle seguenti: «risorse destinate agli interventi».

  All'articolo 29:

   al comma 2, la parola: «migliorando» è sostituita dalle seguenti: «allo scopo di migliorare»;

   al comma 3, primo periodo, le parole: «sono definite, le modalità» sono sostituite dalle seguenti: «sono definite le modalità»;

   al comma 4:

    al primo periodo, la parola: «definite» è sostituita dalla seguente: «definiti»;

    al quinto periodo, le parole: «non derivano» sono sostituite dalle seguenti: «non devono derivare»;

   al comma 5, primo periodo, le parole: «Agli enti» sono sostituite dalle seguenti: «Alle fondazioni».

  All'articolo 30:

   al comma 2, le parole: «legge del 3 agosto 2017» sono sostituite dalle seguenti: «legge 3 agosto 2017» e le parole: «comma 583, legge» sono sostituite dalle seguenti: «comma 583, della legge»;

   al comma 3, lettera b), le parole: «afferenti le attività» sono sostituite dalle seguenti: «afferenti alle attività»;

   al comma 6, terzo periodo, dopo le parole: «1.426.000 euro» è inserita la seguente: «annui».

  All'articolo 31:

   al comma 1:

    alla lettera a), capoverso 7-quater, primo periodo, le parole: «comma 7-bis.1,» sono sostituite dalle seguenti: «comma 7-ter» e le parole: «all'iscrizione della cassa previdenziale» sono sostituite dalle seguenti: «dell'iscrizione alla cassa previdenziale»;

    alla lettera b), la parola: «regioni» è sostituita dalla seguente: «regioni,»;

    alla lettera c), le parole: «, nel numero massimo» sono sostituite dalle seguenti: «nel numero massimo».

  All'articolo 33:

   al comma 1, le parole: «tra Amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «tra le amministrazioni»;

   al comma 4, primo periodo, le parole: «30 marzo, 2001» sono sostituite dalle seguenti: «30 marzo 2001» e dopo le parole: «delle istituzioni scolastiche e» sono inserite le seguenti: «del personale»;

   al comma 5, le parole: «i fuori ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «i collocamenti fuori ruolo».

  All'articolo 34:

   al comma 1, le parole: «competenza, almeno triennale,» sono sostituite dalla seguente: «competenza»;

   al comma 2, le parole: «e almeno un colloquio» sono sostituite dalle seguenti: «e mediante almeno un colloquio»;

   al comma 4, le parole: «per euro 4,3 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «per 4,3 milioni di euro».

Pag. 130

  All'articolo 35:

   al comma 1, le parole: «il secondo periodo, è sostituito» sono sostituite dalle seguenti: «il secondo periodo è sostituito»;

   al comma 2, lettera a), numero 3), capoverso d-bis), la parola: «implementazione» è sostituita dalla seguente: «attuazione»;

   al comma 5:

    al primo periodo, le parole: «della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto»;

    al secondo periodo, le parole: «Sugli stessi decreti» sono sostituite dalle seguenti: «Sullo stesso regolamento»;

  All'articolo 36:

   al comma 1, lettera d), le parole: «e della semplificazione normativa e» sono sostituite dalle seguenti: «e della semplificazione normativa,».

  All'articolo 39:

   al comma 1, lettera a), le parole: «dal seguente: «L'inviato» sono sostituite dalle seguenti: «dal seguente: «3. L'inviato».

  All'articolo 40:

   al comma 1, lettera a, numero 2), la parola: «soppressa» è sostituita dalla seguente: «abrogata».

  All'articolo 41:

   al comma 1:

    alla lettera b), capoverso 10-bis, primo periodo, la parola: «relativa» è sostituita dalla seguente: «relativamente» e le parole: «il Commissario straordinario, propone» sono sostituite dalle seguenti: «il Commissario straordinario propone»;

    alla lettera c), capoverso 11-bis, terzo periodo, le parole: «e amministrativo e tecnico e ausiliario» sono sostituite dalle seguenti: «, amministrativo, tecnico e ausiliario»;

    alla lettera d), le parole: «, delle infrastrutture e dei trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili»;

    alla lettera f), capoverso 13-bis.2, primo periodo, le parole: «sia messo a rischio, il conseguimento» sono sostituite dalle seguenti: «sia messo a rischio il conseguimento».

  All'articolo 42:

   al comma 1, lettera b), le parole: «e amministrativo» sono sostituite dalla seguente: «, amministrativo».

  All'articolo 43:

   al comma 1, lettera d), capoverso 3-bis, primo periodo, le parole: «può avvalersi fino a un massimo di tre subcommissari» sono sostituite dalle seguenti: «può avvalersi di subcommissari, fino al numero massimo di tre»;

   al comma 2, la parola: «fondi», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «Fondi».

  All'articolo 44:

   alla rubrica, le parole: «in materia di Alitalia» sono sostituite dalle seguenti: «concernenti la società Alitalia in amministrazione straordinaria».

  All'articolo 46:

   al comma 1, primo periodo, le parole: «la ripartenza» sono sostituite dalle seguenti: «la ripresa» e le parole: «in favore di» sono sostituite dalle seguenti: «in favore della società».

  All'articolo 47:

   al comma 1:

    alla lettera a), la parola: «art.» è sostituita dalla seguente: «articolo», la parola: «Tribunale» è sostituita dalla seguente: «tribunale» e le parole: «lett. b),).» sono sostituite dalle seguenti: «, lettera b)»;

    alla lettera c), capoverso 7, secondo periodo, le parole: «al prefetto dove ha sede» sono sostituite dalle seguenti: «al prefetto della provincia in cui ha sede».

Pag. 131

  All'articolo 48:

   al comma 1:

    alla lettera a), numero 2), capoverso 2-quater, le parole: «mafiosa, possono» sono sostituite dalle seguenti: «mafiosa possono»;

    alla lettera b), capoverso 7, dopo le parole: «dell'informazione» è inserita la seguente: «antimafia» e le parole: «sono suscettibili» sono sostituite dalle seguenti: «siano suscettibili».

  All'articolo 49:

   al comma 1, capoverso Art. 94-bis:

    al comma 1:

     alla lettera b), le parole: «o del patrimonio e del volume di affari» sono sostituite dalle seguenti: «o al patrimonio e al volume di affari»;

     alla lettera c), le parole: «eventuali forme di finanziamento» sono sostituite dalle seguenti: «i finanziamenti, in qualsiasi forma, eventualmente erogati»;

    al comma 2, secondo periodo, la parola: «quantificato» è sostituita dalla seguente: «determinato»;

    al comma 5, la parola: «Tribunale» è sostituita dalla seguente: «tribunale»;

   al comma 2, le parole: «Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, altresì,» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni dell'articolo 94-bis del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche».

  All'articolo 50:

   al comma 1, le parole: «29 settembre, 1973» sono sostituite dalle seguenti: «29 settembre 1973» e la parola: «c.p.c.».» è sostituita dalle seguenti: «del codice di procedura civile»».

  All'articolo 51:

   al comma 1, le parole: «Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni del presente decreto» sono soppresse.