CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 9 dicembre 2021
710.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo (C. 875-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

EMENDAMENTI

ART. 5.

  Al comma 1, sostituire le parole: «e del Corpo della Guardia di finanza» con le seguenti: «e delle Forze di Polizia a ordinamento militare».
5.1. Ferrari, Boniardi, Fantuz, Piccolo, Pretto.

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ALLEGATO 2

Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale (Nuovo testo unificato C. 1870 Ferrari, C. 1934 Deidda, C. 2045 Giovanni Russo, C. 2051 Del Monaco, C. 2802 Del Monaco e C. 2993 Ferrari).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 3.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Il comma 2 dell'articolo 878, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare, è sostituito dal seguente:

   «2. I militari in servizio temporaneo sono forniti di rapporto di impiego a tempo determinato e prestano servizio attivo in relazione alla durata della rispettiva ferma.».

  2-ter. Al comma 3 dell'articolo 1, del Decreto del Presidente della Repubblica del 29 dicembre 1973, n. 1032, dopo le parole: «anche durante il periodo in cui siano trattenuti o richiamati in servizio,» sono inserite le seguenti: «i militari in servizio temporaneo,».

  Conseguentemente, dopo l'articolo 9 della presente legge, inserire il seguente:

  «Art. 9-bis. (Disposizioni finanziarie). 1. Agli oneri di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 2-ter, valutati in 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

  Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 3, aggiungere, infine, le seguenti parole: e modifiche allo stato giuridico dei militari in servizio temporaneo.
3.1. Caon.

ART. 5.

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Trattamento economico del personale del Corpo militare della Croce rossa italiana)

  1. All'articolo 1757 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: 3-bis. L'articolo 1, della legge 10 giugno 1940, n. 653, continua ad applicarsi al personale richiamato del Corpo militare volontario della Croce rossa italiana.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 9 della presente legge, inserire il seguente:

  «Art. 9-bis. (Disposizioni finanziarie). 1. Agli oneri di cui all'articolo 5-bis, valutati in 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondete riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
5.01. Gregorio Fontana.

ART. 9.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «fermo restando le dotazioni organiche» aggiungere le seguenti: «di Forza armata e».
9.1. Del Monaco.

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ALLEGATO 3

Modifiche agli articoli 1058 e 1462 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di documentazione dei giudizi di idoneità all'avanzamento e di attribuzione del punteggio di merito nonché di conferimento di encomi ed elogi (C. 2715 Rizzo).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

  Al comma 1, sostituire il capoverso 7-bis con il seguente:

  «7-bis. La commissione redige il processo verbale del procedimento di attribuzione del punteggio di merito. Al processo verbale è allegato uno statino contenente le motivazioni dell'eventuale giudizio di non idoneità ovvero, per ciascun ufficiale risultato idoneo, il punto di merito attribuito dalla commissione, nonché i punti assegnati da ciascun componente della commissione secondo le modalità di cui ai commi 5, 6 e 7.».
1.2. Ferrari, Boniardi, Gobbato, Pretto, Fantuz, Lorenzo Fontana, Zicchieri, Piccolo, Castiello.

ART. 2.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   alla lettera a):

    1) al capoverso 2, sostituire le parole: «di attestata eccezionalità» con la seguente: «eccezionali».

    2) sostituire il capoverso 2-bis con il seguente: «2-bis. Prima di procedere alla pubblicazione dell'encomio solenne nell'apposita sezione del sito internet istituzionale del Ministero della difesa, di cui al comma 2, l'Amministrazione è tenuta ad acquisire il consenso espresso dell'interessato.

   sopprimere la lettera b).».
2.1. Ferrari, Boniardi, Gobbato, Pretto, Fantuz, Piccolo, Lorenzo Fontana, Castiello, Zicchieri.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis, dopo le parole: «impedire l'identificazione» aggiungere la seguente: «anche».
2.2. Il Relatore.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
2.100. Il Relatore.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  All'articolo 1084-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante Codice dell'ordinamento militare, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 1, dopo le parole: ai militari in servizio permanente sono soppresse le parole: che nell'ultimo quinquennio abbiano prestato servizio senza demerito.

    2) al comma 2, dopo le parole: di cui al comma 1 sono aggiunte le seguenti: soggiace alla medesima normativa vigente per le promozioni ad anzianità del servizio permanente effettivo ed.
2.01. Deidda, Ferro, Galantino.

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ALLEGATO 4

DL 146/2021: Misure urgenti in materia di economia e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (C. 3395 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  La IV Commissione (Difesa),

   esaminato il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (C. 3395 Governo, approvato dal Senato);

   rilevato che:

    l'articolo 13, al fine di rafforzare l'attività di vigilanza in materia di diritto del lavoro, legislazione sociale e sicurezza sui luoghi di lavoro, incrementa di 90 unità, in soprannumero rispetto all'organico attuale, il contingente di personale dell'Arma dei carabinieri, autorizzando l'Arma ad assumere 45 unità del ruolo ispettori e 45 unità del ruolo appuntati e carabinieri, a decorrere dal 1° settembre 2022;

    l'articolo 14, a seguito della ratifica dell'Intesa tra Italia e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze armate, reca una serie di modifiche al codice dell'ordinamento militare in materia di indennità, promozioni e avanzamento da attribuire ai cappellani militari;

    l'articolo 15, al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del Covid-19, ai commi 1 e 2 proroga, fino al 31 dicembre 2021, l'incremento delle ulteriori 753 unità di personale impiegato nell'ambito dell'operazione Strade sicure, mentre per la sicurezza del vertice G-20 di Roma, stabilisce un incremento di 400 unità del contingente di personale delle Forze armate, già autorizzato dall'articolo 1, comma 1023, della legge di bilancio per il 2021, autorizzando altresì l'impiego di assetti aero-navali.

    l'articolo 16 stabilisce, al comma 3, un incremento di 20 milioni per il 2021, per il potenziamento della componente aeronavale del Corpo delle capitanerie di porto, mentre al comma 9, autorizza la spesa di 340 milioni per incrementare le risorse disponibili nell'anno in corso per i programmi di ammodernamento e rinnovamento destinati alla difesa nazionale, attribuendo al Ministero della difesa il compito di provvedere alla corrispondente rimodulazione delle consegne e dei relativi cronoprogramma,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.