CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 1 dicembre 2021
706.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Disciplina dell'ippicoltura e delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore. C. 2531 Gadda.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire il comma 1 con il seguente:

   «1. La presente legge reca disposizioni per la disciplina delle attività di ippicoltura, svolte in forma individuale o associata, applicabili a tutti gli equidi, destinati alla produzione di alimenti per il consumo umano (DPA) e non destinati alla produzione di alimenti (NON DPA)»;

   b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

   «1-bis. L'allevamento e le attività di gestione della riproduzione, della gestazione, della nascita e dello svezzamento degli equidi, svolte in forma imprenditoriale e dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico animale o di una fase necessaria del ciclo stesso, sono attività agricole ai sensi dell'articolo 2135, comma 1, del codice civile.
   1-ter. Le attività di seguito elencate, esercitate dall'imprenditore agricolo, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, comma 3, del codice civile e qualora svolte a favore di terzi ai redditi delle stesse derivanti si applica l'articolo 56-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 1986, n. 917:

   a) l'esercizio e la gestione di stazioni di fecondazione, l'assistenza e la gestione alla produzione del seme;

   b) la doma, l'addestramento, l'allenamento, la custodia e il ricovero dei cavalli;

   c) la valorizzazione e la promozione delle razze autoctone e non autoctone, anche attraverso le manifestazioni ludiche, nonché l'impiego per scuole di equitazione, in raduni di turismo equestre, per scopi, sociali e ippoterapia con personale qualificato;

   d) la gestione e il mantenimento in proprio o per conto terzi, anche non allevatori, di equidi di qualunque età anche qualora non più impiegati in attività di qualunque genere;

   e) la promozione in ogni sede di attività di studio delle tecniche di ippicoltura, tirocini e attività formative in collaborazione con istituti scolastici e gli allevamenti presenti sul territorio e le cliniche veterinarie universitarie;

   f) la promozione e l'insegnamento delle attività di mascalcia.

   1-quater. La formazione in materia di discipline equestri, nonché l'assistenza tecnica nel settore dell'allevamento e delle competizioni equestri e ippiche, sono attività di prestazione di servizi utili allo sviluppo del settore agricolo e della intera filiera della ippicoltura.»;

   c) sopprimere il comma 2;

   d) al comma 4, sostituire le parole: «di cui al comma 1» con le seguenti: «di cui al comma 1-bis»;

  Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni finanziarie)

   1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, Pag. 150comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*1.1. (Nuova formulazione) Gadda, Scoma.
*1.8. (Nuova formulazione) Critelli, Incerti, Cenni, Avossa, Cappellani, Frailis.
*1.20. (Nuova formulazione) Caretta, Ciaburro.
*1.21. (Nuova formulazione) Paolo Russo, Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni.
*1.7. (Nuova formulazione) Critelli, Incerti, Cenni, Avossa, Cappellani, Frailis.
*1.13. (Nuova formulazione) Cadeddu, Bilotti, Cillis, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Per la cessione e la vendita degli equidi disciplinati dalla presente legge, nonché di quelli impiegati nell'attività sportiva professionale giunti a fine carriera, l'aliquota IVA è allineata allo scaglione di imposta agevolata al 10 per cento.
1.12. Cadeddu, Bilotti, Cillis, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

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ALLEGATO 2

Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. C. 3354 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La Commissione XIII,

   esaminato, per le parti di competenza, il provvedimento in titolo, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose»;

   rilevato che:

    l'articolo 10 del provvedimento prevede l'istituzione di un fondo per finanziare l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 2021;

    tale fondo, al quale sono destinate risorse per complessivi 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, è istituito per finanziare l'attività di supporto fornita al «Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica» in merito all'attuazione delle misure contenute nel PNRR;

    appare opportuno procedere alla soppressione dello specifico riferimento al predetto dipartimento, in modo da ampliare la portata applicativa della norma e consentire anche agli altri dipartimenti del MIPAAF di utilizzare le risorse assegnate al Fondo, del quale andrebbe, inoltre, incrementata la dotazione da 1, 5 a 2 milioni di euro;

   considerato che:

    l'articolo 45 dispone alcune modificazioni alla vigente disciplina che autorizza gli organismi pagatori a compensare gli aiuti comunitari con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, già scaduti alla data del pagamento degli aiuti medesimi, compresi gli interessi di legge a qualsiasi titolo maturati e le somme dovute a titolo di sanzione;

    in particolare, tra le disposizioni applicabili alle imprese agricole, si introduce l'espresso richiamo all'articolo 31 del decreto-legge n. 69 del 2013, concernente la disciplina del documento unico di regolarità contributiva (DURC); è inoltre previsto che la compensazione con i contributi previdenziali dovuti venga estesa anche agli aiuti nazionali;

    gli organismi pagatori riconosciuti hanno difficoltà nel rilasciare nei termini il documento unico di regolarità contributiva (DURC) necessario ai richiedenti per il perfezionamento della procedura, pur se in presenza di compensazione già effettuata, con il conseguente rischio di determinare rallentamenti o ritardi nella procedura;

    appare, pertanto, opportuno chiarire che, al fine della regolarità contributiva, la compensazione si considera perfezionata con l'effettuazione della trattenuta da parte organismi pagatori riconosciuti, pur se non sia stato ancora effettuato l'effettivo trasferimento delle relative somme dagli organismi pagatori all'INPS;

   rilevato altresì che:

    il titolo IV del provvedimento, agli articoli da 47 a 49, reca disposizioni in tema di investimenti e rafforzamento del sistema di prevenzione antimafia;

    al fine di agevolare l'attuazione degli interventi previsti dal PNRR concernenti il comparto agricolo, tra i quali in Pag. 152particolare, quelli relativi al Parco Agrisolare e all'innovazione e meccanizzazione del settore agricolo ed alimentare, occorrerebbe introdurre una disposizione aggiuntiva che, nel modificare gli articoli 83, comma 1-bis, e 91, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 159 del 2011, renda obbligatorie la documentazione e l'informazione antimafia esclusivamente in riferimento alle erogazioni correlate in via diretta alla superficie dei terreni agricoli, e quindi, commisurate all'entità delle superfici stesse (cosiddette misure a superficie), non anche a quelle connesse ad investimenti per i quali la presenza di superficie agricola rappresenta, invece, un mero elemento accidentale;

    occorrerebbe altresì modificare l'articolo 86, comma 2-bis, del medesimo decreto legislativo, in modo da consentire, a regime, l'utilizzabilità e l'efficacia della documentazione antimafia, anche in procedimenti diversi da quello per il quale è stata acquisita, riguardanti i medesimi soggetti;

    le prospettate modifiche delle disposizioni del Codice delle leggi antimafia determinerebbero un positivo impatto sull'attuazione delle misure previste dal PNRR, in termini di semplificazione e accelerazione dei relativi procedimenti,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   1) all'articolo 10, si valuti l'opportunità di apportare le seguenti modificazioni:

    a) al comma 1, sopprimere il riferimento al «Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica»;

    b) al comma 2, incrementare la dotazione del «Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» da 1,5 a 2 milioni di euro;

   2) all'articolo 45, che novella il comma 16 dell'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, si valuti l'opportunità di prevedere che, al fine della regolarità contributiva, la compensazione si intende perfezionata con l'effettuazione della trattenuta da parte degli organismi pagatori riconosciuti;

   3) dopo l'articolo 49, si valuti l'opportunità di inserire una disposizione aggiuntiva diretta a:

    a) modificare gli articoli 83, comma 1-bis, e 91, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 159 del 2011, in modo da rendere obbligatorie la documentazione e l'informazione antimafia esclusivamente in riferimento alle erogazioni correlate in via diretta alla superficie dei terreni agricoli;

    b) modificare l'articolo 86, comma 2-bis, del medesimo decreto legislativo, consentendo, a regime, l'utilizzabilità e l'efficacia della documentazione antimafia anche in procedimenti diversi da quello per il quale è stata acquisita, riguardanti i medesimi soggetti.

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ALLEGATO 3

Delega al Governo per la disciplina dell'agricoltura multifunzionale e altre disposizioni per la promozione dell'imprenditoria e del lavoro femminile nel settore agricolo. Testo unificato C. 2049 Spena, C. 2930 Cenni e C. 2992 Ciaburro.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. Ai fini del comma 1, con decreto, sono recepite le norme necessarie a dare attuazione alla direttiva 2010/41/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sull'applicazione del principio di parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano una attività autonoma e che abroga la direttiva 86/613/CEE del Consiglio.
1.1. Cenni.

ART. 2.

  Al comma 2, lettera a), dopo le parole: delle imprese, aggiungere la seguente: agricole.
2.2. Loss, Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.

  Al comma 2, lettera d), sostituire le parole da: a partire dall'istituzione di agri-asili e blu-asili, di agri-nidi e blu-nidi, fino alla fine della lettera, con le seguenti: nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, come modificato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, e delle normative regionali vigenti;
2.3. Loss, Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.

  Al comma 2, lettera g), dopo le parole: per potenziare l'offerta formativa e l'aggiornamento professionale aggiungere le seguenti: dei giovani, come definiti nel Regolamento (UE) N. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
2.16. Spena, Sandra Savino, Anna Lisa Baroni.

  Al comma 2, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e prevedendo la stipula di convenzioni col Servizio sanitario nazionale.
2.13. Spena, Sandra Savino, Anna Lisa Baroni.

  Al comma 2, lettera l), sostituire le parole: con particolare attenzione all'impiego di donne immigrate con le seguenti: al fine di promuovere la creazione di imprese agricole condotte da donne.
2.4. Loss, Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.

  Al comma 2, lettera m), dopo le parole agevolazioni fiscali aggiungere le seguenti: in particolare.
2.5. Loss, Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.

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  Al comma 2, dopo la lettera q) aggiungere la seguente:

   «r) per l'istituzione di borse di studio in favore degli studenti che discutono una tesi di laurea in materie attinenti alle finalità del Piano finalizzate a promuovere studi sulle donne imprenditrici nei settori dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura.»

  Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 12 milioni.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 10.
2.6. Loss, Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.

  Al comma 2, dopo la lettera q), aggiungere le seguenti:

   «r) per riconoscere il ruolo del coniuge coadiuvante nella gestione delle imprese agricole a gestione familiare;
   s) per agevolare l'accesso al credito, finalizzato all'avvio di attività imprenditoriali agricole, per donne e giovani appartenenti a fasce reddituali più svantaggiate.»
2.8. Ciaburro, Caretta.

  Al comma 2, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:

   «r) per riconoscere il ruolo del coniuge coadiuvante nella gestione delle imprese agricole a gestione familiare;»
2.9. Ciaburro, Caretta.

  Al comma 2, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:

   «r) per agevolare a donne e giovani in condizioni di particolare difficoltà economica l'accesso a bandi ed iniziative economiche finalizzate alla creazione di imprese agricole;»
2.10. Caretta, Ciaburro.

  Al comma 2, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:

   r) per promuovere e tutelare le tradizioni agricole, gastronomiche e culturali locali è sostenuta la rifunzionalizzazione e il recupero degli edifici, o di parte di essi, situati all'interno dell'azienda agricola di proprietà o dati in uso o in concessione da amministrazioni pubbliche o da privati, da adibire ad attività di turismo esperienziale per la realizzazione di attività culturali, sociali e ricreative legate all'agricoltura, come le fattorie sociali e quelle didattiche per fornire percorsi di cultura e di gastronomia locali, percorsi di educazione alimentare, attività ricreative e servizi di accoglienza turistica, prevedendo che gli immobili destinati alle attività multifunzionali non mutino la loro destinazione d'uso.
2.11. Spena, Sandra Savino, Anna Lisa Baroni.

  Al comma 2, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:

   r) per favorire l'agricoltura multifunzionale, incentivando l'apporto dal capitale mano considerato un valore aggiunto per la realizzazione di attività agricole in genere ed in particolare per la specializzazione colturale, il piccolo allevamento, la silvicoltura, il consumo immediato e la vendita diretta dei propri prodotti, anche trasformati, al consumatore finale o agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione in ambito locale, nonché l'affidamento diretto di servizi di salvaguardia, di manutenzione e di riqualificazione del territorio rurale, la produzione di energie alternative, l'utilizzo dei boschi a scopo didattico e per installazioni artistiche, valorizzandone la funzione sociale ed educativa;
2.12. Spena, Sandra Savino, Anna Lisa Baroni.

  Al comma 2, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:

   r) per incrementare le vendite a distanza prevedendo, in particolare in favore Pag. 155dei produttori certificati con marchi di qualità di vini o di spiriti e quelli delle strade del vino riconosciute, l'armonizzazione e la semplificazione della normativa in materia doganale e di riscossione delle accise.
2.15. Spena, Sandra Savino, Anna Lisa Baroni.

  Al comma 2, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:

   q-bis) per valorizzare il contributo femminile dato allo sviluppo delle aree rurali, in termini socio-economici e di sviluppo locale, dando attuazione all'iniziativa europea denominata «Leader+».
2.14. Spena, Sandra Savino, Anna Lisa Baroni.

  Al comma 3, dopo la parola: Piano ovunque ricorra, inserire la seguente: nazionale.

  Conseguentemente, al comma 4, secondo periodo, dopo la parola: Piano inserire la seguente: nazionale.
2.7. Loss, Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.

  Alla rubrica, sopprimere la parola: annuale.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, lettera f) e all'articolo 4, comma 2, lettera i), sopprimere la parola: annuale.
2.1. Loss, Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.

ART. 3.

  Al comma 2, sopprimere la lettera a).
3.1. Loss, Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.

  Al comma 2, lettera b), dopo la parola: retribuzioni, aggiungere le seguenti: anche ai sensi della legge 5 novembre 2021, n. 162.
3.4. Cenni.

  Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: non autosufficienti.
3.2. Loss, Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.

  Al comma 2, lettera f), dopo la parola: contribuire aggiungere le seguenti: in accordo con l'Osservatorio di cui all'articolo 4.
3.3. Loss, Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.

ART. 4.

  Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

   b-bis) sensibilizzare le associazioni di impresa, sindacali, di filiera, di prodotto, delle professioni, dei comparti agricolo, agroalimentare, ittico, forestale, ad attuare pienamente il principio delle pari opportunità, della rappresentanza di genere nei loro organismi e nelle loro attività;
4.6. Cenni.

  Al comma 2, lettera f), dopo la parola: redige aggiungere le seguenti: in collaborazione con l'Ufficio di cui all'articolo 3.
4.1. Loss, Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.

  Al comma 2, lettera h), dopo le parole: tecnici superiori aggiungere le seguenti: agrari ed.
4.2. Loss, Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.

Pag. 156

  Sostituire il comma 3 con il seguente: 3. L'ONILFA si avvale della collaborazione delle associazioni di categoria agricole e del Consiglio dell'Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali, del Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati e del Collegio nazionale dei periti agrari e dei periti agrari laureati.
4.3. Loss, Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.

  Al comma 4, sostituire le parole: anche rappresentanti del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero con le seguenti: anche un rappresentante del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri ed uno del Ministero.
4.4. Loss, Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , rinnovabile due volte, per altri tre anni ciascuna.
4.5. Loss, Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.

ART. 5.

  Al comma 3, sostituire la parola: 10 con la seguente: 15.
5.1. Caretta, Ciaburro.

  Al comma 4, dopo le parole: nonché nelle aree inserire le seguenti: rurali e nelle aree.
5.2. Caretta, Ciaburro.

ART. 6.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: dodici con la seguente: ventiquattro.
6.2. Ciaburro, Caretta.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: dodici con la seguente: trentasei.
6.1. Ciaburro, Caretta.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. Il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali assicura l'applicazione del principio dell'equilibrio tra i sessi, almeno nella misura di un terzo, nelle nomine di propria competenza negli enti e negli organi da esso partecipati nonché nella scelta dei propri consulenti e dei componenti dei comitati di consulenza, di ricerca e di studio costituiti al suo interno, da computare sul numero complessivo delle designazioni o delle nomine effettuate nel corso dell'anno.
  5-ter. Il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano un'adeguata rappresentanza di genere in tutti gli organismi di monitoraggio e di partenariato impegnati nella redazione, nel monitoraggio e nella valutazione dei Piani Nazionali e Regionali dei settori dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura.
  5-quater. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo.
6.3. Cenni.

ART. 9.

  Al comma 1, sostituire la parola: 10 con la seguente: 15.
9.1. Ciaburro, Caretta.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

  1-bis. Al comma 504 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dopo le parole «mutui Pag. 157a tasso zero» sono aggiunte le seguenti «di importo non superiore al 60% della spesa ammissibile, nonché contributi a fondo perduto fino al 35% della spesa ammissibile».
  1-ter Il comma 505 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è sostituito dal seguente:

   505. «le agevolazioni di cui al comma 504 sono concesse nel limite di 500.000 euro per impresa, per la durata massima di 15 anni comprensiva del periodo di preammortamento, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli».
9.2. Cenni.

ART. 10.

  Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.
(Clausola di salvaguardia)

   1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.».
10.01. Schullian, Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini.