CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 25 novembre 2021
702.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021 (C. 3208 Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE POSTE IN VOTAZIONE

ART. 1.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Unitamente agli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2, in ottemperanza alla risoluzione n. 6-00029 in merito agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (legge europea 2018), approvata dal Senato il 5 dicembre 2018, nella parte in cui impegna il Governo «ad adempiere agli obblighi stabiliti dall'articolo 7 della legge n. 234 del 2012 e pertanto a riferire regolarmente, migliorando la qualità, la rilevanza e l'efficacia delle informazioni relative agli atti di indirizzo approvati dalle Camere in merito alla formazione delle politiche e della normativa dell'Unione europea, agevolando ulteriormente la verifica della coerenza dell'azione europea del Governo con gli orientamenti del Parlamento, sia nel testo della Relazione che nelle tabelle allegate», il Governo è tenuto altresì a presentare alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica l'analisi dell'impatto che il recepimento delle norme europee adottate ai sensi degli articoli da 3 a 13 avrà sulle dinamiche economiche, sociali e occupazionali in Italia.
1.2. Mantovani.

ART. 4.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da: stabilire fino a: riduzione di prezzo; con le seguenti: stabilire le specifiche modalità di indicazione del prezzo precedente in caso di riduzioni di prezzo per prodotti immessi sul mercato da meno di trenta giorni, nonché in caso di aumenti progressivi della riduzione di prezzo, ed escludere, in ogni caso, dalla disciplina della indicazione del prezzo precedente i beni che possono deteriorarsi o scadere rapidamente;.
4.15. (Nuova formulazione) Mantovani, Donzelli, Lollobrigida.

(Approvato)

ART. 5.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sia attribuita aggiungere le seguenti: , ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2020/1503,.
5.1. Ruggieri, Rossello, Battilocchio, Marrocco, Elvira Savino.

(Approvato)

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: sia attribuita aggiungere le seguenti: , ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1503,.
5.2. Elvira Savino, Rossello, Battilocchio, Marrocco, Ruggieri.

(Approvato)

ART. 10.

  Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) adeguare e semplificare le norme vigenti al fine di eliminare processi e vincoli ormai obsoleti;.
10.2. Rossello, Battilocchio, Marrocco, Ruggieri, Elvira Savino.

(Approvato)

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ART. 11.

  Al comma 2, lettera a), dopo le parole: province autonome di Trento e di Bolzano, aggiungere le seguenti: e gli organi da esse individuate e dopo le parole: secondo le rispettive competenze, aggiungere le seguenti: nonché adeguare e riorganizzare le attività sotto il profilo delle risorse finanziarie, delle dotazioni strumentali e di personale.
11.4. Rossello, Battilocchio, Marrocco, Ruggieri, Elvira Savino.

(Approvato)

ART. 12.

  Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

   e) in adeguamento ai nuovi obblighi introdotti dal regolamento (UE) 2019/1009, in ordine alla responsabilità degli operatori economici sulla conformità dei prodotti fertilizzanti della Unione europea e per un più elevato livello di protezione della salute, della sicurezza dei consumatori e dell'ambiente, ridurre e semplificare gli oneri informativi e procedimenti amministrativi a carico degli operatori professionali, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, al fine di ridurre costi e termini procedimentali.
12.1. Pettarin, Dall'Osso.

(Approvato)

ART. 13.

  Al comma 1, dopo le parole: entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge aggiungere le seguenti: previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
13.1. La Relatrice.

(Approvato)

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/1151 che modifica la direttiva 92/83/CEE relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche)

  1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/1151 del Consiglio, del 29 luglio 2020 che modifica la direttiva 92/83/CEE relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche il seguente principio e criterio direttivo specifico:

   prevedere che, in relazione alla disposizione di cui all'articolo 1 della direttiva (UE) 2020/1151, in base al quale devono essere considerati tutti gli ingredienti della birra, compresi quelli aggiunti dopo il completamento della fermentazione, ai fini della misurazione dei gradi Plato, si continui a utilizzare la metodologia sinora applicata, fino al 31 dicembre 2030, per garantire un'agevole transizione verso una metodologia armonizzata.
13.02. (Nuova formulazione) Pettarin, Cosimo Sibilia.

(Approvato)

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ALLEGATO 2

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia
all'Unione europea, riferita all'anno 2020 (Doc. LXXXVII, n. 4).

RELAZIONE PER L'ASSEMBLEA APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2020, è stata presentata dal Governo in adempimento degli obblighi fissati dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234.
  Ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della citata legge n. 234, il Governo è tenuto a trasmettere al Parlamento – entro il 28 febbraio di ogni anno – un documento che fornisca tutti gli elementi conoscitivi necessari per valutare la partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno precedente.
  Si tratta, pertanto, del principale strumento per una verifica ex post dell'attività svolta dal Governo e della condotta assunta nelle sedi decisionali europee, nel quadro di una costante interlocuzione e di un raccordo con il Parlamento su tali temi.
  A questo scopo, il documento deve indicare:

   a) gli sviluppi del processo di integrazione europea registrati nell'anno di riferimento, con particolare riguardo alle attività del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione europea, alle questioni istituzionali, alla politica estera e di sicurezza comune nonché alle relazioni esterne dell'Unione europea, alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni e agli orientamenti generali delle politiche dell'Unione;

   b) la partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e in generale alle attività delle istituzioni europee per la realizzazione delle principali politiche settoriali, con particolare riferimento alle linee negoziali che hanno caratterizzato la partecipazione italiana;

   c) l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale, l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti europea, accompagnati da una valutazione di merito sui principali risultati annualmente conseguiti;

   d) il seguito dato e le iniziative assunte in relazione ai pareri, alle osservazioni e agli atti di indirizzo delle Camere.

  In particolare, la relazione dovrebbe consentire al Parlamento di verificare se ed in quale misura il Governo abbia rappresentato a livello europeo una posizione coerente con gli indirizzi definiti dalle Camere, come previsto dall'articolo 7 della medesima legge n. 234 del 2012, salvo che non abbia potuto attenersi agli indirizzi medesimi per ragioni che comunque devono essere motivate.
  In via preliminare, occorre sottolineare come la Relazione consuntiva relativa al 2020 sia stata trasmessa al Parlamento il 24 giugno 2021, a quasi quattro mesi dalla scadenza del termine del 28 febbraio, previsto ai fini della presentazione dalla legge n. 234 del 2012. Il rispetto della tempistica per la presentazione del documento, oltre a rendere più efficace la valutazione dell'azione svolta dal Governo a livello europeo nell'anno di riferimento, è strumentale ad una corretta articolazione temporale della fase programmatica e dell'attuazione degli orientamenti nel quadro delle procedure definite dalla legge n. 234.
  La relazione consuntiva per il 2020, analogamente alle precedenti, è articolata in cinque parti e in cinque allegati. Il documento presenta una struttura complessivamente coerente con le previsioni della legge n. 234 del 2012. A differenza delle precedenti relazioni, l'articolazione del contenuto segue una impostazione per schede come quella della relazione programmatica Pag. 259per il 2021 (Doc. LXXXVI, n. 4). Per ciascuna scheda sono riportati, da una parte, i risultati conseguiti e, dall'altra, i nuovi obiettivi ovvero gli scostamenti rispetto agli obiettivi originari in conseguenza della ridefinizione ovvero dell'adattamento di alcune politiche determinati dalla pandemia.
  La prima parte della relazione è dedicata agli sviluppi del processo di integrazione europea e alle questioni istituzionali, caratterizzate dai negoziati volti alla definizione del Quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027, che è stato integrato dal programma Next Generation EU (NGEU), e dalle relazioni con la Gran Bretagna. Per quanto riguarda le relazioni con il Regno Unito, nel ricordare la conclusione dei negoziati per l'accordo sulle future relazioni alla fine di dicembre 2020, il documento indica la necessità da parte italiana di vigilare con attenzione sulla correttezza della sua applicazione.
  Quanto invece al nuovo bilancio pluriennale, il documento dà conto delle posizioni sostenute dal Governo nel corso del negoziato, che è stato fortemente condizionato dallo scoppio della crisi pandemica, e dell'azione svolta a sostegno del raggiungimento dell'accordo finale, grazie alla quale è stato possibile, tra l'altro, salvaguardare le allocazioni nazionali legate alle politiche tradizionali e il rafforzamento delle dotazioni per lo sviluppo rurale nell'ambito della politica agricola comune (PAC). Tra i risultati relativi alle questioni orizzontali, a compensazione della mancata previsione esplicita della revisione intermedia del QFP, la Commissione assume l'impegno a presentare entro il 1° gennaio 2024 un riesame del funzionamento del QFP, eventualmente accompagnato da pertinenti proposte di revisione.
  Nel ricordare le altre misure adottate per fronteggiare la crisi pandemica, la relazione evidenzia che la sfida sarà costituita dal tentativo di rendere permanenti e strutturali le misure fino a questo momento adottate, tra le quali lo strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione durante l'emergenza (SURE).
  La relazione contiene elementi di informazione sull'attività svolta dal Governo nel settore della «migliore regolamentazione» (better regulation), allo scopo di rafforzare l'utilizzo degli strumenti in tale ambito che consentono una valutazione degli effetti delle iniziative delle istituzioni europee sull'ordinamento nazionale e il loro impatto sui cittadini e sulle imprese.
  La seconda parte della Relazione è incentrata sulle specifiche misure adottate nel quadro delle politiche orizzontali e delle politiche settoriali. Si tratta della parte più consistente del documento, contenente indicazioni dettagliate relative a varie questioni, per ciascuna politica o settore di attività dell'Unione.
  Gran parte delle politiche è stata interessata dall'adozione di misure eccezionali per fronteggiare le conseguenze provocate dalla pandemia, ma anche di iniziative in attuazione dei nuovi orientamenti strategici della Commissione europea. La crisi pandemica ha, inoltre, influito sull'andamento del negoziato sul nuovo QFP, che è stato integrato dall'associato programma Next Generation EU (NGEU) per contrastare gli effetti economici e sociali della COVID-19 e per promuovere la ripresa dell'Europa sulla base della trasformazione verde e digitale dell'economia. Il nuovo bilancio ha un impatto trasversale su tutte le politiche. In molte parti del documento, infatti, si riporta l'andamento dei negoziati nel 2020 sul QFP e sui relativi programmi settoriali.
  Per quanto concerne l'attuazione delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale, e segnatamente l'attuazione della programmazione 2014-2020, la relazione evidenzia che tutti i 51 Programmi Operativi (PO) cofinanziati dal FESR e dal FSE hanno superato le soglie di spesa previste per evitare il disimpegno automatico a fine anno e che la spesa complessivamente certificata alla Commissione europea, comprensiva del cofinanziamento nazionale, è risultata pari a circa 21,3 miliardi di euro, con un incremento di 6,1 miliardi di euro rispetto ai 15,2 miliardi conseguiti al 31 dicembre 2019, raggiungendo il 42,1% del Pag. 260totale delle risorse programmate (50,5 miliardi di euro).
  La parte terza della relazione illustra le attività condotte nell'ambito della dimensione esterna, con riguardo alla politica estera e di sicurezza comune, nonché alla politica della difesa comune. Al riguardo, si valuta positivamente, come ribadito nel parere della III Commissione, il rilievo attribuito all'area mediterranea e l'impegno per mantenere la centralità del processo di allargamento dell'UE ai paesi dei Balcani occidentali nell'agenda europea.
  La parte quarta illustra le attività di comunicazione e formazione sull'attività dell'Unione europea condotte dal Governo nel 2020, con particolare riferimento alle iniziative per alimentare il dibattito sul futuro dell'Europa, mentre la parte quinta si occupa delle questioni riguardanti il coordinamento nazionale delle politiche europee, tra cui l'attività svolta dal Comitato interministeriale per gli affari dell'Unione europea (CIAE) in materia di coordinamento della posizione negoziale dell'Italia.
  Un apposito capitolo riguarda il contenzioso. In particolare, la Relazione evidenzia come, nel corso del 2020, si sia registrata l'archiviazione di 27 procedure d'infrazione, tra cui alcuni dossier particolarmente sensibili e complessi. Nel contempo sono pervenute 33 nuove contestazioni formali di inadempimento.
  Rispetto alle complessive 77 procedure di fine 2019, il numero delle procedure a carico dell'Italia a fine 2020 era aumentato attestandosi a 86, di cui 69 per violazione del diritto dell'Unione e 17 per mancata attuazione delle direttive dell'Unione europea, confermando il trend in crescita dal 2017 in avanti. Il numero maggiore di violazioni si confermava essere relativo a questioni in materia ambientale, con 20 procedure aperte.
  La Relazione riporta come, alla data del 31 dicembre 2020, vi siano ancora nove procedure pendenti ai sensi dell'articolo 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (per mancata esecuzione di una precedente sentenza della Corte di giustizia) e come, con riferimento a nove procedure, la Corte di giustizia dell'Unione europea abbia già pronunciato la sentenza di accertamento della violazione del diritto dell'Unione, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Al 31 dicembre 2020, l'Italia aveva già pagato sanzioni pecuniarie per 751 milioni di euro per le seguenti sei procedure d'infrazione: n. 2007/2229 sui contratti di formazione lavoro; n. 2012/2202 relativa al mancato recupero degli aiuti concessi a favore delle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia; n. 2007/2195 relativa alla gestione dei rifiuti in Campania; n. 2003/2077 relativa alle discariche abusive; n. 2004/2034 sul trattamento delle acque reflue urbane; n. 2014/2140 sul mancato recupero degli aiuti di stato concessi agli alberghi dalla Regione Sardegna.
  La XIV Commissione sta svolgendo un'indagine conoscitiva sugli strumenti per la prevenzione e la riduzione delle procedure di infrazione a carico dell'Italia, che sta consentendo di acquisire utili elementi di informazione e di valutazione circa lo stato del contenzioso e le criticità che determinano l'insorgere di nuove procedure di infrazione e la mancata positiva conclusione di procedure già avviate.
  Completano il documento una serie di allegati, che, in conformità con la normativa di riferimento, recano: l'elenco delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea e del Consiglio europeo tenutesi nel 2020 (appendice I); l'evidenziazione dei flussi finanziari dall'Unione europea all'Italia con la situazione degli accrediti registrati al 31 dicembre 2020 e degli interventi, in termini di impegni e pagamenti, alla data del 31 ottobre 2020 per la programmazione 2014-2020 (appendice II); i provvedimenti adottati nel 2020 in attuazione delle direttive europee (appendice III); i seguiti dati agli atti di indirizzo (o documenti conclusivi) approvati dalla Camera e dal Senato (appendice IV); l'elenco degli acronimi (appendice V).
  In particolare, il quarto allegato contiene un elenco degli atti approvati dalla Camera e dal Senato, su proposte legislative e altri documenti europei, e per ognuno di essi è riportato per intero il dispositivo, Pag. 261accompagnato da una descrizione delle azioni per darvi seguito.
  La Relazione non entra nel dettaglio dei seguiti dati agli atti di indirizzo approvati dal Parlamento in occasione dello svolgimento delle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri rese in vista dei Consigli europei, che pure contribuiscono alla definizione degli orientamenti su specifiche questioni in corso di negoziazione e delle linee generali della politica europea dell'Italia. La considerazione di tali atti nella relazione concorrerebbe alla verifica della coerenza complessiva dell'azione europea del Governo con gli orientamenti del Parlamento.
  Il documento ha, infine, ricevuto i pareri favorevoli di tutte le Commissioni permanenti e un parere non ostativo della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

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ALLEGATO 3

DL 139/2021: Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali (C. 3374 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

   esaminato il disegno di legge C. 3374 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge del DL 139/2021, recante «Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali»;

   valutato in particolare l'articolo 9, che interviene in materia di protezione di dati personali, prevedendo, tra l'altro, che il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri possa trovare fondamento e base giuridica, oltre che nella legge e – nei casi previsti dalla legge – nel regolamento, anche in «atti amministrativi generali» e che tale ampliamento della base giuridica valga anche per il trattamento dei dati particolari (sanità pubblica, medicina del lavoro, archiviazione nel pubblico interesse o per ricerca scientifica o storica o a fini statistici) disciplinato dall'articolo 2-sexies del decreto legislativo n. 196 del 2003 (c.d. Codice della privacy) e per il trattamento dei dati personali per fini di sicurezza nazionale o difesa, disciplinato dall'articolo 58 del Codice;

   considerato che il trattamento dei dati personali, perché sia lecito, deve fondarsi sul consenso dell'interessato o su altra base legittima prevista dal regolamento europeo generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), o dal diritto dell'Unione o degli Stati membri come indicato nel medesimo regolamento;

   tenuto conto che il provvedimento richiama espressamente il necessario rispetto dell'articolo 6 del citato Regolamento (UE) 2016/679, al fine di assicurare che il trattamento dei dati personali per l'esecuzione di compiti di interesse pubblico non arrechi pregiudizio effettivo e concreto alla tutela dei diritti e delle libertà degli interessati e rilevato che il regolamento comunitario, al considerando n. 41, non impone che la base giuridica del trattamento dei dati personali per compiti di interesse pubblico debba essere costituita da un atto legislativo,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.