CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 18 novembre 2021
697.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020 (C. 2670-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 2.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 93-bis», comma 1, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: due mesi.
2.3. Rotelli, Mantovani, Donzelli.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 93-bis», comma 2, dopo il primo periodo aggiungere i seguenti: Secondo modalità stabilite nel Regolamento, è adottato, in via sperimentale, un meccanismo per il controllo digitale di tale documento. Il documento può essere altresì conservato su supporto informatico da parte dell'utilizzatore purché sia di immediata esibizione a richiesta dell'organo accertatore.

  Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: sessanta.
2.6. Grippa.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 93-bis», comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: in apposito elenco del sistema informativo del P.R.A. con le seguenti: in apposito elenco del sistema informativo del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

  Conseguentemente, al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) all'articolo 94, dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:

   «4-ter. Nel sistema informativo del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è formato ed aggiornato l'elenco dei veicoli immatricolati all'estero per i quali è richiesta la registrazione ai sensi del comma 2 dell'articolo 93-bis, secondo la medesima disciplina prevista per l'iscrizione dei veicoli ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 187. Tale elenco costituisce una base di dati disponibile per tutte le finalità previste dall'articolo 51, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. L'elenco è pubblico.».
2.4. Rotelli, Mantovani, Donzelli.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 93-bis», comma 5, sopprimere la lettera d).
2.5. Rotelli, Mantovani, Donzelli.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 93-bis», comma 6, dopo le parole: San Marino aggiungere le seguenti: e nella Confederazione Svizzera.

  Conseguentemente, dopo le parole: territorio sanmarinese aggiungere le seguenti: e svizzero.
2.2. Bianchi, Di Muro.

  A comma 1, lettera b), capoverso «Art. 93-bis», comma 6, dopo le parole: San Marino aggiungere le seguenti: e nel Principato di Monaco.

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  Conseguentemente, dopo le parole: territorio sanmarinese aggiungere le seguenti: e monegasco.
2.1. Di Muro, Bianchi.

ART. 4.

  Sopprimere il comma 2.
*4.1. Cirielli, Mantovani, Donzelli.
*4.3. Mantovani, Lollobrigida, Foti, Donzelli, Cirielli.

  Al comma 2, capoverso comma «3.», dopo le parole: ente pubblico aggiungere le seguenti: o privato.

  Conseguentemente, sopprimere le parole: o collaboratore.
4.2. Mantovani, Lollobrigida, Foti, Donzelli, Cirielli.

ART. 43.

  Al comma 1, dopo la parola: trasmette aggiungere le seguenti: e illustra.
43.1. Mantovani.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ove una delle due Camere ne faccia richiesta sono trasmesse senza indugio, per il tramite del Ministro per i rapporti con il Parlamento, informazioni e documenti aggiuntivi aggiornati su singoli progetti finanziati;

  Conseguentemente:

   al comma 2, dopo le parole: finalizzata al monitoraggio aggiungere le seguenti: e al controllo;

   al comma 2, sostituire le parole: conseguimento soddisfacente con le seguenti: completo conseguimento;

   al comma 3, dopo le parole: soggetti responsabili e attuatori dei progetti aggiungere le seguenti: o di qualsiasi altro soggetto in grado di fornire elementi utili all'attività conoscitiva;

   al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le Commissioni parlamentari acquisiscono inoltre ogni informazione finalizzata al monitoraggio del raggiungimento delle milestones previste dal piano nazionale di ripresa e resilienza e per il raggiungimento dei pilastri definiti nell'articolo 3 e degli obiettivi generali e specifici enunciati dall'articolo 4 del regolamento UE 2021/241.;

   al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Governo tiene conto di tali indirizzi nell'attuazione e ne riferisce nella successiva relazione periodica.;

   dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

   «4-bis. Nelle ipotesi di cui all'articolo 21 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, il Governo trasmette alle Camere, per il tramite del Ministro per i rapporti con il Parlamento, prima dell'invio alla Commissione europea, l'eventuale proposta di un piano per la ripresa e la resilienza modificato o di un nuovo piano per la ripresa e la resilienza in tempo utile per il suo esame.».
43.2. Galizia.