CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 novembre 2021
696.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Prevenzione della dispersione scolastica mediante l'introduzione sperimentale delle competenze non cognitive nel metodo didattico (C. 2372 Lupi).

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Sostituirlo con il seguente:

«Art. 1.
(Sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi scolastici)

  1. Al fine di favorire la cultura della competenza, tesa a integrare i saperi disciplinari con l'armonico sviluppo delle abilità relazionali e sociali, di promuovere il successo formativo, prevenendo analfabetismi funzionali, povertà educativa e dispersione scolastica, il Ministero dell'istruzione, a partire dall'anno scolastico 2024/2025, promuove l'introduzione dello sviluppo delle competenze non cognitive, quali le abilità relazionali e comunicative, la flessibilità mentale, la capacità di affrontare e di risolvere situazioni critiche o problematiche e la capacità empatica, nelle attività educative e didattiche delle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado.
  2. Con decreto del Ministro dell'istruzione sono definite le Linee guida per lo sviluppo delle competenze non cognitive di cui al comma 1, che individuano, ove non già previsti, specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi specifici di apprendimento, in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonché con il documento Indicazioni nazionali e nuovi scenari e con le Indicazioni nazionali per i licei e le Linee guida per gli istituti tecnici e professionali vigenti».

  Conseguentemente all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: per un triennio con le seguenti: per un biennio.
1.1. Casa.

  Al comma 1, sostituire le parole: a partire dall'anno scolastico 2022/2023, l'introduzione con le seguenti: per tre anni scolastici consecutivi a partire dall'anno scolastico 2022/2023, l'introduzione in via sperimentale.
1.3. Frassinetti, Mollicone, Bucalo, Albano.

  Al comma 1, sostituire le parole: dall'anno scolastico 2022/2023 con le seguenti: dall'anno scolastico 2025/2026.
1.2. Casa.

ART. 2.

  Al comma 1, sostituire le parole: ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado con le seguenti: ai soli docenti delle scuole di ogni ordine e grado che sono state autorizzate alla sperimentazione.
2.9. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Albano.

  Al comma 1, dopo le parole: di ogni ordine e grado, inserire le seguenti: compresi i docenti in aspettativa, in congedo ed inseriti nelle graduatorie in attesa di incarico di docenza o supplenza.
2.3. Vietina, Carelli.

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  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini della predisposizione del Piano straordinario di azioni formative nell'ambito della sperimentazione finalizzata all'introduzione dello sviluppo delle competenze non cognitive, è previsto che l'insegnamento dell'educazione civica e dello sviluppo di competenze non cognitive sia affidato a docenti laureati in scienze dell'educazione, nell'ambito dei prescritti percorsi scolastici innovativi.
2.4. Vietina, Carelli.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini della predisposizione del Piano straordinario di azioni formative nell'ambito della sperimentazione finalizzata all'introduzione dello sviluppo delle competenze non cognitive, si deve garantire la presenza di docenti laureati in scienze dell'educazione, per valorizzare e istituzionalizzare le loro specifiche competenze nell'ambito di percorsi scolastici innovativi.
2.5. Vietina, Carelli.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Piano formativo è rivolto anche ai docenti neoimmessi in ruolo che svolgono l'anno di formazione e prova.

  Conseguentemente, sostituire il comma 2 con i seguenti:

  2. Agli oneri finanziari derivanti dalle attività di formazione dei docenti di cui al comma 1 sulle tematiche afferenti lo sviluppo delle competenze non cognitive, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il Piano nazionale della formazione dei docenti, di cui all'articolo 1, comma 124, della medesima legge 13 luglio 2015, n. 107, è aggiornato al fine di comprendervi le attività di cui al primo periodo.
  2-bis. Al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse e di armonizzare gli adempimenti relativi alla formazione dei docenti di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche effettuano una ricognizione dei loro bisogni formativi anche promuovendo accordi di rete nonché, in conformità al principio di sussidiarietà orizzontale, specifici accordi in ambito territoriale.
2.7. Casa.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Alla formazione dei docenti per lo sviluppo delle competenze non cognitive di cui all'articolo 1 si provvede, a decorrere dall'anno 2022, mediante le risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
2.1. Toccafondi, Di Giorgi.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Alla formazione dei docenti per lo sviluppo delle competenze non cognitive, a decorrere dall'anno 2022, si provvede con le risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
2.2. Aprea, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti.

  Al comma 2, sostituire le parole: 350.000 euro con le seguenti: a un milione di euro.
2.6. Vietina, Carelli.

  Al comma 2, dopo le parole: a decorrere dall'anno 2022 inserire le seguenti: e fino al termine del triennio di sperimentazione.
2.8. Colmellere.

ART. 3.

  Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , caratterizzate da nuovi metodi didattici volti ad acquisire apertura mentale, capacità di giudizio, argomentazione e interazione, attitudini a risolvere i problemi, favorendo autostima, stabilità emotiva, abilità, flessibilità e creatività.
3.2. Vietina, Carelli.

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  Al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:

   b-bis) all'individuazione di percorsi formativi innovativi, caratterizzati da metodologie didattiche di sperimentazione, che favoriscano il recupero motivazionale degli studenti, con specifico riguardo sia alla dispersione manifesta che alla dispersione occulta dei giovani che non studiano e non lavorano, improntate alle migliori pratiche anche derivanti da progetti di scuola-lavoro o di partenariato con organizzazioni di volontariato, parrocchie, associazioni sportive.
3.4. Vietina, Carelli.

  Al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:

   b-bis) all'individuazione di percorsi formativi innovativi, caratterizzati da metodologie didattiche di sperimentazione, improntate alle migliori pratiche, anche derivanti da progetti di scuola-lavoro, che favoriscano il recupero motivazionale degli studenti, con specifico riguardo sia alla dispersione manifesta che alla dispersione occulta dei giovani che non studiano e non lavorano.
3.3. Vietina, Carelli.

  Al comma 5, sostituire le parole: rappresentanti dell'INVALSI e dell'INDIRE con le seguenti: rappresentanti dell'INVALSI, dell'INDIRE, della dirigenza scolastica, dei dirigenti tecnici e del personale docente per ogni ordine e grado di scuola.
3.5. Casa.

  Sopprimere il comma 8.
3.6. Colmellere.

  Sostituire il comma 8 con il seguente:

  8. Per l'attuazione della sperimentazione di cui al presente articolo, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, un apposito fondo finalizzato all'introduzione del nuovo metodo didattico, con dotazione di un milione di euro per gli anni 2022/2023 e 2023/2024. Le risorse di cui al precedente periodo sono ripartite tra le istituzioni scolastiche ammesse, singolarmente o in rete, alla sperimentazione, al fine di individuare figure professionali che possano supportare al meglio le misure da realizzare, anche in relazione ad attività di orientamento e inclusione.
3.8. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Albano.

  Sostituire il comma 8 con il seguente:

  8. Per l'attuazione della sperimentazione di cui al presente articolo, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, una quota pari a 350.000 euro annui a decorrere dal 2022 è destinata alle istituzioni scolastiche ammesse alla sperimentazione. Con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse.
3.1. Aprea, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Al fine di incentivare lo sviluppo delle competenze non cognitive nel metodo didattico, le istituzioni scolastiche possono prevedere, all'interno del loro Piano triennale dell'offerta formativa (Ptof), percorsi che promuovono la collaborazione con le famiglie degli studenti.
3.7. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Albano.

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ALLEGATO 2

Prevenzione della dispersione scolastica mediante l'introduzione sperimentale delle competenze non cognitive nel metodo didattico (C. 2372 Lupi).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

  Al comma 1, sostituire le parole: il Ministero dell'istruzione promuove, a partire dall'anno scolastico 2022/2023, l'introduzione dello sviluppo con le seguenti: il Ministero dell'istruzione, a partire dall'anno scolastico 2022/2023 favorisce lo sviluppo.
1.50. Il Relatore.

(Approvato)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. Al termine della sperimentazione di cui all'articolo 3, sulla base dei risultati della stessa, con decreto del Ministro dell'istruzione sono definite le Linee guida per lo sviluppo delle competenze non cognitive di cui al comma 1, che individuano, ove non già previsti, specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi specifici di apprendimento, in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonché con il documento Indicazioni nazionali e nuovi scenari e con le Indicazioni nazionali per i licei e le Linee guida per gli istituti tecnici e professionali vigenti.
1.1. (Nuova formulazione) Casa.

(Approvato)

ART. 2.

  Al comma 1, sostituire le parole: Per accompagnare l'introduzione dello sviluppo con le seguenti: Per favorire lo sviluppo.
2.50. Il Relatore.

(Approvato)

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Alla formazione dei docenti per lo sviluppo delle competenze non cognitive di cui all'articolo 1 si provvede, a decorrere dall'anno 2022, mediante le risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
*2.7. (Nuova formulazione) Casa.
*2.1. Toccafondi, Di Giorgi.

(Approvato)

  Al comma 3, sostituire le parole: dall'INDIRE, in raccordo con il Ministero dell'istruzione e con la collaborazione con le seguenti: dal Ministero dell'istruzione con la collaborazione dell'INDIRE,.
2.51. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 3.

  Al comma 1, sostituire le parole: quattro mesi con le seguenti: sei mesi.
3.50. Il Relatore.

(Approvato)

  Al comma 1, sostituire le parole: finalizzata all'introduzione dello sviluppo con le seguenti: ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, finalizzata allo sviluppo.
3.51. Il Relatore.

(Approvato)

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  Al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:

   b-bis) all'individuazione di percorsi formativi innovativi, caratterizzati da metodologie didattiche di sperimentazione, che favoriscano il recupero motivazionale degli studenti, con specifico riguardo sia alla dispersione manifesta sia alla dispersione implicita, improntate alle migliori pratiche anche derivanti da progetti di scuola-lavoro o di partenariato con organizzazioni del terzo settore e del volontariato, comprese parrocchie e associazioni sportive.
3.4. (Nuova formulazione) Vietina, Carelli.

(Approvato)

  Al comma 4, sostituire le parole: è autorizzata con decreto del Ministero dell'istruzione con le seguenti: è autorizzata con decreti dei direttori degli uffici scolastici regionali.
3.52. Il Relatore.

(Approvato)

  Al comma 4, sostituire le parole: Il Ministero si avvale dell'INDIRE e dell'INVALSI con le seguenti: Il Ministero si avvale della collaborazione.
3.53. Il Relatore.

(Approvato)

  Al comma 5, sostituire le parole: rappresentanti dell'INVALSI e dell'INDIRE con le seguenti: rappresentanti dell'INVALSI, dell'INDIRE, della dirigenza scolastica, dei dirigenti tecnici e del personale docente per ogni ordine e grado di scuola.
3.5. Casa.

(Approvato)

ART. 4.

  Al comma 2, sostituire le parole: quattro mesi con le seguenti: otto mesi.
4.50. Il Relatore.

(Approvato)

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ALLEGATO 3

5-07089 Aprea: Sulla scuola media statale per ciechi Vivaio di Milano.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Onorevole Aprea,
  in merito alla questione da Lei rappresentata riferisco quanto esposto dal competente Ufficio scolastico regionale per la Lombardia.
  La Scuola Media Statale per Ciechi è attualmente ospitata presso l'istituto dei Ciechi di via Vivaio a Milano. Nel corrente anno scolastico gli alunni che risultano iscritti sono complessivamente 240, dei quali 38 con disabilità, suddivisi in 11 classi.
  Onorevole, apprendo dall'Ufficio scolastico regionale che il Comune di Milano ha valutato la possibilità di non rinnovare il contratto di affitto con l'istituto dei Ciechi per la sua eccessiva onerosità.
  Tuttavia, posso rassicurarLa sul fatto che lo stesso si è impegnato a trovare una nuova sede per la scuola solo a partire dall'anno scolastico 2022/2023 al fine di consentire la conclusione dell'anno scolastico in corso nella sede attuale.
  La specificità progettuale dell'istituto, le sue peculiari metodologie didattiche, inclusive nel senso pieno, sono all'origine del D.D. del 7 aprile 2000, con cui il Ministero dell'istruzione ha autorizzato la deroga ai parametri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1988 per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche.
  La scuola è stata riconosciuta, infatti, tra quegli istituti «particolarmente specializzati e a divisione limitata nell'ambito regionale e nazionale» e figura negli elenchi delle scuole speciali redatto dal Ministero dell'istruzione.
  Pertanto, la specificità amministrativa, ma ancor più la specificità progettuale dell'offerta formativa fanno ritenere legittima e, in considerazione dell'eccellenza che l'istituto rappresenta, opportuna, la continuità del progetto Vivaio, sottraendola ad un'operazione di dimensionamento che non terrebbe in debita considerazione il basilare principio di sussidiarietà della scuola.
  Onorevole, pur trattandosi di scuola sottodimensionata, lo status di scuola speciale e sperimentale della Scuola Media Statale per ciechi dovrebbe, indubbiamente, sottrarre la stessa ad azioni di aggregazione, fusione e soppressione in esito alle ordinarie procedure di dimensionamento scolastico.
  Nondimeno, non si può dimenticare che il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature rimane nelle competenze dell'Ente Locale, e nella fattispecie del Comune di Milano, d'intesa con l'istituzione scolastica medesima.
  Onorevole, posso assicurare che il Ministero manterrà costante l'attenzione sul tema da lei segnalato.

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ALLEGATO 4

5-07088 Di Giorgi: Sugli idonei del concorso per cattedre STEM.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Onorevole Di Giorgi,
  il Suo quesito mi permette di rimarcare la grande importanza rivestita dalle materie STEM. Attraverso la promozione delle relative competenze, infatti, si intende operare su nuovo paradigma educativo volto a creare la «cultura» scientifica e la «forma mentis» necessarie per lo sviluppo del pensiero computazionale. Le discipline STEM sono essenziali, dunque, per rendere le nostre studentesse e i nostri studenti dei cittadini consapevoli.
  Per tale ragione, con i fondi del PNRR, il Ministero si pone l'obiettivo di introdurre le discipline STEM in tutti i cicli scolastici.
  A tal fine e in virtù dell'elevato numero di posti vacanti e disponibili, l'articolo 59, comma 14, del decreto-legge «Sostegni bis» ha previsto, in via straordinaria, che le procedure concorsuali ordinarie, già bandite con decreto dipartimentale n. 499 dell'aprile 2020, si svolgano secondo le modalità di cui al successivo comma 15, attraverso l'espletamento di un'unica prova computer based, come dettagliatamente descritta con il decreto dipartimentale n. 826 del giugno scorso.
  È importante sottolineare che ai sensi dell'articolo 59, comma 18, del citato decreto-legge, i candidati potranno comunque partecipare, per le corrispondenti classi di concorso, alla procedura concorsuale ordinaria, da espletarsi secondo le modalità stabilite dal richiamato decreto n. 499.
  Da ciò discende che i candidati idonei che hanno superato le prove concorsuali e, quindi, conseguito l'abilitazione, per la relativa classe di concorso, pur non avendo diritto all'immissione in ruolo, hanno potuto presentare apposita istanza finalizzata all'inserimento negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle Graduatorie Provinciali di Istituto (GPS), purché la relativa procedura concorsuale si fosse conclusa entro il 31 luglio 2021.
  Per effetto di tale inserimento negli elenchi aggiuntivi, agli idonei è stato consentito di stipulare contratti a tempo determinato per la copertura dei posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili, rimasti tali anche al termine delle ordinarie operazioni di immissione in ruolo, salvi i posti di cui ai decreti dipartimentali n. 498 e 499 del 21 aprile 2020.
  Al riguardo, preme evidenziare che, attraverso tali contratti, i docenti avranno la possibilità di svolgere un percorso di formazione iniziale e prova, come previsto dall'articolo 1, comma 117, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
  Inoltre, al termine di tale percorso, in caso di valutazione positiva, i candidati potranno accedere ad una prova disciplinare valutata da una commissione esterna, superata la quale, gli stessi saranno assunti con contratto a tempo indeterminato e confermati in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021 o, se successiva, dalla data di inizio del servizio.
  Onorevole, è intenzione del Ministero dell'istruzione individuare la più idonea soluzione alla problematica da Lei evidenziata.

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ALLEGATO 5

5-07090 Frassinetti: Sull'algoritmo per l'assegnazione delle supplenze.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Onorevole Frassinetti,
  ritengo doveroso evidenziare che la finalità perseguita dal Ministero dell'istruzione con l'introduzione della procedura informatizzata de quo è stata quella di garantire il regolare avvio delle lezioni per l'anno scolastico corrente, consentendo agli aspiranti docenti di avere, con notevole anticipo rispetto agli anni precedenti, evidenza immediata e completa dell'offerta di posti a disposizione e con la possibilità di ricevere – soprattutto per coloro che godono di maggiore anzianità di servizio e punteggi alti nella rispettiva graduatoria – un incarico da supplenze annuale o fino al termine delle attività didattiche.
  Venendo agli aspetti tecnici della questione, occorre sottolineare che la procedura informatizzata utilizza un algoritmo sottoposto alle garanzie tipiche del procedimento amministrativo, in quanto operante come modulo organizzativo e strumento procedimentale istruttorio.
  Ciò consente non solo un rigoroso rispetto dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa, nonché del principio costituzionale del buon andamento, ex articolo 97 della Costituzione, ma anche di garantire agli aspiranti la piena imparzialità nell'attribuzione degli incarichi.
  Inoltre, proprio nell'ottica di garantire la maggior trasparenza e di consentire agli aspiranti di comprendere le modalità con le quali, attraverso il citato algoritmo, sono stati assegnati i posti disponibili per le supplenze, sul sito istituzionale del Ministero vi è una sezione dedicata alla procedura «Supplenze docenti 2021-2022» in cui sono stati messi a disposizione la «guida operativa alla compilazione dell'istanza» e il «focus sulla scelta delle preferenze».
  In merito alle problematiche da Lei denunciate, i dati in ordine a punteggi, posti e preferenze forniti all'algoritmo dalle Graduatorie provinciali delle supplenze (cosiddetto GPS), hanno riportato, in taluni casi, punteggi errati o numero di posti da attribuire non corrispondenti alle effettive disponibilità.
  Ciò è stato determinato dal fatto che molti docenti nel presentare l'istanza per partecipare alla procedura, hanno fornito dati imprecisi, relativamente ai concetti di «cattedra esterna», «preferenze analitiche» e «spezzone», selezionando singole preferenze invece di distretti o comuni e hanno indicato un numero di ore minime e massime non allineato alle effettive disponibilità per il tipo di insegnamento.
  Ad ogni modo, è fondamentale precisare che dalle verifiche tecniche effettuate a fronte delle segnalazioni e delle richieste di chiarimento inviate dagli Uffici, non sono stati riscontrati casi di elaborazione che abbiano alterato la graduatoria, assegnando incarichi e nomine in maniera errata.
  Del resto, occorre considerare che la piattaforma garantiva la possibilità per gli Uffici territoriali di correggere, qualora si fosse reso necessario, i punteggi e le posizioni in graduatoria degli aspiranti.
  Posso assicurare che il Ministero dell'istruzione ha effettuato le necessarie verifiche al fine di attivare a livello territoriale strumenti utili per correggere le disfunzioni segnalate dall'utenza.
  Onorevole, l'impegno che ci eravamo presi era quello di dare avvio all'anno scolastico con tutti i docenti in cattedra: questo impegno lo abbiamo mantenuto.

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ALLEGATO 6

5-07087 Carelli: Sui lavori di restauro di Palazzo Ceva, sede del liceo Ennio Quirino Visconti di Roma.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Onorevole Carelli,
  l'istituto comprensivo «Ennio Quirino Visconti» di Roma, noto come «Viscontino», è situato al centro di Roma ed è composto da cinque plessi; tra questi Palazzo Ceva, dove sono collocate 16 delle 27 classi della scuola secondaria di primo grado.
  Indubbiamente, da molti anni, il Palazzo avrebbe bisogno di manutenzione. Infatti, la dirigente scolastica ha chiesto più volte al Municipio I di Roma di riparare le porte danneggiate, gli infissi dai quali entra acqua in casi di pioggia, e, soprattutto, di adeguare la struttura alle norme in materia di sicurezza.
  Inoltre, il terzo piano dell'istituto in argomento, dal 2007 a oggi, è un cantiere incompiuto perché il Municipio I non avrebbe stanziato i fondi necessari per completare i lavori. A ciò si aggiunga che il balcone di rappresentanza è retto da un ponteggio esterno.
  Nondimeno, si deve considerare che alcuni lavori di ripristino, tra i quali la sostituzione di tutti gli infissi e parte dell'infrastruttura tecnologica, sono stati realizzati autonomamente dalla scuola, grazie alla generosità di alcune famiglie.
  Per quanto attiene agli ulteriori interventi necessari, occorre precisare che questi ultimi non sono stati realizzati a causa della richiesta da parte del Comune di Roma di bloccare un finanziamento ottenuto dalla scuola attraverso la partecipazione, con un proprio progetto, a un bando del 2016 della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  Onorevole, confido che il competente Municipio I possa al più presto farsi parte diligente per la ripresa dei lavori di riqualificazione da Lei menzionati.
  Al riguardo, faremo in modo assicurarci che non vi siano ricadute negative sugli studenti, evitando sia la possibile perdita di luce ed aereazione, a seguito dell'installazione di pannelli pubblicitari coprenti sia la riduzione, anche temporanea, del numero di classi ospitate nelle aree dell'edificio non interessate dal cantiere e valuteremo l'opportunità di individuare possibili soluzioni.

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ALLEGATO 7

5-07091 Belotti: Sui termini previsti dai bandi di gara per l'esecuzione degli interventi di edilizia scolastica.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Onorevole Racchella,
  la sicurezza delle scuole è una delle priorità del Ministero dell'istruzione, così come l'esigenza di garantire una effettiva riduzione dei divari territoriali e delle disuguaglianze.
  L'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica, nella quale sono censiti oltre 40.200 edifici pubblici adibiti ad uso scolastico restituisce un quadro chiaro della situazione attuale di tutti gli edifici scolastici e dello «stato di salute» degli stessi.
  A fronte dei dati pubblici dell'Anagrafe dell'edilizia scolastica, consultabili sul sito del Ministero, negli ultimi sei anni, grazie ai finanziamenti ordinari dell'edilizia scolastica, è stato possibile intervenire sulla metà del patrimonio edilizio scolastico esistente, con più di 31.960 interventi strutturali e non, investendo oltre 10 miliardi di euro.
  Tuttavia, nonostante gli ingenti investimenti, risulta ancora necessario investire sull'edilizia scolastica.
  Per tale motivo, il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) costituisce un'occasione unica per il rilancio del Paese, in assoluta sinergia e complementarità con la prossima programmazione dei fondi strutturali 2021-2027 e con il Programma React-EU.
  A tal fine, oltre alle risorse RRF (Recovery and Resilience Facility), il Governo italiano ha contribuito al PNRR con quote di cofinanziamento nazionale e con «progetti in essere» che aumentano la disponibilità complessiva delle risorse e ne massimizzano i risultati.
  Pertanto, le linee di finanziamento da Lei indicate nell'interrogazione, autorizzate dopo il mese di febbraio 2020 in materia di edilizia scolastica, confluiscono direttamente nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le cui tempistiche e i cui target sono, come è noto, molto stringenti.
  Infatti, la celerità di attuazione degli interventi costituisce un'esigenza prioritaria per garantire il rispetto di tutti i target previsti nel PNRR e approvati dalla Commissione europea.
  D'altra parte, la sicurezza delle scuole è un valore altamente sostenuto – ricordo che la prossima settimana si svolgerà a Roma, presso il Ministero dell'istruzione, la Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole, istituita proprio per ricordare tutte le vittime della scuola, con particolare riferimento al tragico evento avvenuto nella Città di Rivoli presso il liceo scientifico statale Darwin il 22 novembre 2008, a quello della Scuola «Jovine» di San Giuliano di Puglia del 2002 e a quello della «Casa dello Studente» di L'Aquila del 2009, per evitare che si ripetano episodi simili.
  Onorevole, la sicurezza riveste un ruolo fondamentale e richiede sempre uno sforzo congiunto di tutti i soggetti istituzionali coinvolti e pur comprendendo la richiesta non possono essere concesse deroghe.
  È per tale motivo che, rispetto alle procedure e alle linee di finanziamento richiamate nella Sua interrogazione, non sono state previste proroghe.
  Mi consenta di precisare che, proprio al fine di rispettare le tempistiche e gli obiettivi del PNRR ed evitare di perdere la straordinaria opportunità che lo stesso rappresenta, il Ministero dell'istruzione si è impegnato al rispetto delle tempistiche, anche attraverso un supporto dedicato, e all'elaborazione delle modifiche normative che hanno consentito una netta e importante semplificazione delle procedure di affidamento dei lavori e dei servizi di ingegneria e architettura.

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ALLEGATO 8

5-07092 Fusacchia: Sulla valorizzazione professionale dei DSGA.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Onorevole Fusacchia,
  il Suo quesito mi consente di condividere il Suo giudizio sulla fondamentale importanza del lavoro svolto dai Direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA).
  I DSGA, infatti, sono figure centrali per la gestione e l'organizzazione delle istituzioni scolastiche, soprattutto alla luce del crescente aggravio dei carichi di lavoro che le segreterie scolastiche hanno affrontato negli ultimi anni.
  Il ruolo chiave dei DSGA è stato, altresì, messo pienamente in luce dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 ancora in atto. I nostri Direttori dei servizi generali e amministrativi hanno garantito la riapertura in sicurezza delle loro istituzioni scolastiche gestendo le risorse assegnate dal Ministero, acquisendo i dispositivi di protezione, dando ascolto e risposta a tutte le esigenze provenienti dal personale scolastico e dalla comunità di studenti e genitori.
  Onorevole, ciò premesso, sotto il profilo dell'inquadramento giuridico è fondamentale precisare che, ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché dell'articolo 46 del Contratto collettivo nazionale - Comparto Scuola 2006/2009 e, in particolare, della Tabella A al medesimo allegata, il profilo professionale in esame si configura quale posizione apicale, con conseguente progressione economica attribuita sulla base dell'anzianità di servizio maturata dagli interessati nel ruolo di appartenenza e connessa liquidazione degli emolumenti aggiuntivi disciplinati dalla contrattazione collettiva di riferimento, attribuiti in relazione allo svolgimento delle funzioni.
  Sebbene, sul versante economico, occorre rimarcare che, ai sensi dell'articolo 88 del CCNL del comparto del 2007, con le risorse del Fondo di istituto (FIS) è retribuita la quota variabile dell'indennità di direzione spettante al DSGA.
  Per quanto riguarda il lavoro straordinario, la Sequenza contrattuale del 25 giugno 2008 ha eliminato la possibilità prevista dall'articolo 89 del richiamato CCNL del 2007 di retribuire fino a cento ore eccedenti l'orario obbligatorio di servizio. E ciò perché l'indennità di direzione assorbe il compenso per le prestazioni eccedenti, previste dall'articolo 56, comma 4, del summenzionato Contratto.
  A ciò aggiungo che il DSGA può accedere ai compensi previsti, come disposto dalla lettera b) dell'articolo 89 per attività e prestazioni aggiuntive connesse a progetti finanziati con risorse dell'UE, da enti pubblici e da soggetti privati.
  In ultimo, la dichiarazione congiunta tra il Ministero e le Organizzazioni sindacali ha evidenziato la necessità di valorizzare il personale scolastico, con particolare riferimento ai DSGA e ha, tra l'altro, previsto che questi ultimi possano beneficiare delle risorse stanziate dal decreto-legge n. 104 del 2020 per remunerare le prestazioni aggiuntive del personale delle scuole delegate per attività di supporto agli uffici per le procedure relative alla validazione delle GPS e per gli altri adempimenti previsti dal decreto-legge menzionato e dalle relative disposizioni applicative.
  Onorevole, al quadro sin qui delineato aggiungo che è mia ferma intenzione approfondire e proporre soluzioni nelle sedi istituzionali e nei tavoli che si apriranno al fine di valorizzare il tema da Lei segnalato.

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ALLEGATO 9

5-07086 Carbonaro: sulla proroga dei contratti Covid del personale ATA fino al termine delle attività didattiche.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Onorevole Casa,
  la ringrazio per il Suo quesito che mi dà la possibilità di ripercorrere e ribadire, anche in questa sede, che il mondo della Scuola ha fatto un grande lavoro per assicurare agli oltre otto milioni di studenti di tornare a frequentare ambienti di apprendimento sicuri e pienamente rispettosi della normativa in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica, nei quali costruire la dimensione relazionale e sociale, cruciale per l'acquisizione dei «saperi».
  Questo nella consapevolezza che la pandemia e la conseguente sospensione della didattica in presenza ha determinato un impoverimento degli apprendimenti dei ragazzi ed ha penalizzato soprattutto gli studenti più fragili.
  L'impegno in questa direzione è testimoniato dai 1,680 miliardi stanziati con i decreti-legge «Sostegni» e «Sostegni bis» per la messa in sicurezza delle scuole, per le dotazioni organiche aggiuntive {Organico COVID), per gli acquisti di dispositivi di protezione individuale e degli ambienti e per il potenziamento del trasporto scolastico, un passaggio, quest'ultimo, imprescindibile per garantire l'avvio in sicurezza del nuovo anno scolastico.
  Cionondimeno, tali iniziative non avrebbero prodotto risultati se non fossero state accompagnate dall'encomiabile impegno quotidiano profuso da parte di tutto il personale scolastico, che ha sempre dimostrato senso di grande responsabilità collettiva e di solidarietà.
  Ne è ulteriore conferma anche l'elevato tasso di adesione alla campagna vaccinale. Tali sforzi hanno, infatti, garantito il bilanciamento tra due diritti aventi pari dignità costituzionale, vale a dire il diritto alla salute e il diritto all'istruzione.
  Onorevole, il Ministero è consapevole che resta fondamentale fornire a ciascun contesto territoriale e scolastico un rafforzamento delle misure precauzionali necessarie ad assicurare il contenimento dell'emergenza epidemiologica e consentire lo svolgimento in sicurezza delle lezioni in presenza.
  In tale prospettiva, in sede di conversione in legge del richiamato decreto «Sostegni bis», integrando le misure allo scopo disposte con l'articolo n. 58 del decreto stesso, abbiamo assicurato, fino al 30 dicembre 2021, ulteriori risorse per la conferma dell'organico per il personale docente e ATA necessario per far fronte alle esigenze delle istituzioni scolastiche connesse all'emergenza epidemiologica (cosiddetto organico COVID).
  Onorevole, il tema da Lei posto è di vivo interesse per il Ministero e Le assicuro che continueremo a garantire ogni sforzo affinché tutte le scuole di questo Paese siano luoghi sicuri, di sostenibilità, di accoglienza e di socialità. Come sa nel disegno di legge di bilancio per il 2022 vi è una misura che reca risorse finanziarie per la proroga del personale docente Covid, anche in vista della conclusione dello stato di emergenza al 31 dicembre 2021. Onorevole, è nostra volontà porre in essere le più idonee iniziative per prorogare i «contratti Covid» anche a favore del personale Ata.