CAMERA DEI DEPUTATI
Venerdì 12 novembre 2021
693.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO
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ALLEGATO

DL 127/2021: Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening. C. 3363 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

  All'articolo 1 premettere il seguente:

Art. 01.

  1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, gli articoli da 9 a 9-quater e l'articolo 9-octies sono soppressi.

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli 1, 2 e 3.
01.01. Meloni, Lollobrigida, Gemmato, Bellucci.

  Sopprimerlo.
*1.1. Sodano.
*1.3. Gemmato, Bellucci.
*1.15. Costanzo, Sapia.

  Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», sopprimere il comma 1.
**1.4. Gemmato, Bellucci.
**1.16. Costanzo, Sapia.

  Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», al comma 1, primo periodo, premettere le seguenti parole: Qualora in Italia il numero dei ricoveri o dei decessi per Covid-19 superi la media ponderata degli stati membri dell'Unione Europea, e dopo le parole: 15 ottobre 2021, inserire le seguenti: o in successiva data in cui ciò si verifichi.
1.5. Gemmato, Bellucci.

  Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», sopprimere il comma 2.
1.17. Costanzo, Sapia.

  Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché a coloro che svolgono l'attività lavorativa in remoto o all'aperto.
1.6. Gemmato, Bellucci.

  Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano altresì ai soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato in luoghi di lavoro completamente all'aperto o che svolgono la prestazione lavorativa individualmente, secondo le caratteristiche e le modalità definite con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute, da emanare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, capoverso «Art. 9-septies», comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano altresì ai soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato in luoghi di lavoro completamente all'aperto o che svolgono la prestazione lavorativa individualmente, secondo le caratteristiche e le modalità definite con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di Pag. 17concerto con il Ministero della salute, da emanare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1.2. Sodano.

  Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», sopprimere i commi 4 e 5.
1.7. Gemmato, Bellucci.

  Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», sopprimere il comma 4.
1.18. Costanzo, Sapia.

  Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», sopprimere il comma 6.
1.19. Costanzo, Sapia.

  Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», sostituire il comma 6 con il seguente:

  6. Il personale di cui al comma 1, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, assicura comunque le prestazioni lavorative nelle modalità a distanza, laddove compatibili con la natura delle mansioni svolte ovvero anche attraverso temporanea adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento.

   Conseguentemente, sopprimere i commi 7, 8 e 9.
1.8. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Gemmato, Bellucci, Albano.

  Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», sopprimere il comma 7.
1.20. Costanzo, Sapia.

  Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ridotta a euro da 200 a 500 in occasione della prima violazione.
1.9. Gemmato, Bellucci.

  Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», aggiungere, in fine, il seguente comma:

  13-bis. Ai fini del rilascio delle certificazioni di cui al presente articolo, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2021/935 sul Green Pass europeo che riconosce la possibilità agli Stati di riconoscere in via straordinaria i vaccini non approvati dall'Agenzia europea per i medicinali, sono considerate valide le vaccinazioni effettuate da cittadini italiani in altri Stati o nell'ambito della sperimentazione per il preparato ReiThera.
1.10. Gemmato, Bellucci.

  Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  13-bis. In considerazione della ripresa delle attività in presenza è previsto entro il corrente anno scolastico l'avvio di una nuova sessione contrattuale per l'assegnazione:

   a) a tutto il personale scolastico, di un'indennità per il rischio biologico;

   b) ai videoterminalisti, di un'indennità specifica.

  13-ter. Le indennità di cui al comma 13-bis hanno carattere mensile è sono in ogni caso corrisposte in proporzione alle giornate lavorative svolte in presenza.
1.11. Frassinetti, Bucalo, Gemmato, Bellucci, Albano.

  Al comma 1, capoverso «Art. 9-quinquies», aggiungere, in fine, il seguente comma:

  13-bis. Per gli eventi avvenuti in seno alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado nel corso dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, è esclusa, ai sensi dell'articolo 51 del codice penale, la punibilità Pag. 18penale nei riguardi del Dirigente scolastico che abbia ottemperato a tutte le prescrizioni previste dalle linee guida «Piano scuola 2020/2021» e successive modifiche e integrazioni.
1.12. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Gemmato, Bellucci, Albano.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

  13-bis. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per ridurre il fenomeno dell'affollamento delle classi e diminuire il rapporto tra alunni, personale docente, educativo e amministrativo, con decreto legislativo il Governo, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le Confederazioni sindacali firmatarie del Patto per la Scuola al centro del Paese del 20 maggio 2021, provvede alla revisione ragionata dei parametri del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 2008, n. 81, di cui al protocollo di intesa del 6 agosto 2020 sottoscritto tra il Ministero dell'istruzione e i sindacati rappresentativi della scuola per il contenimento della diffusione di COVID-19».
1.13. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Gemmato, Bellucci, Albano.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Utilizzo dell'organico Covid-19 del personale ATA fino al 31 giugno 2022)

  1.Al fine di assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche e l'efficace gestione delle stesse nell'ambito dell'autonomia, il termine dei contratti relativi al personale ATA, sottoscritti ai sensi dell'articolo 231-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è prorogato al 30 giugno 2022.
1.01. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Gemmato, Bellucci, Albano.

ART. 2.

  Sopprimerlo.
*2.1. Sodano.
*2.2. Costanzo, Sapia.

  Al comma 1, capoverso «Art. 9-sexies», sopprimere il comma 2.
2.3. Costanzo, Sapia.

  Al comma 1, capoverso «Art. 9-sexies», sopprimere il comma 3.
2.4. Costanzo, Sapia.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni urgenti per l'accesso ai veicoli turistici)

  1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'accesso a bordo degli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, come previsto dall'articolo 9-quater, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e la capienza consentita è pari a quella massima di riempimento.
2.01. Gemmato, Bellucci.

Pag. 19

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso ai servizi ai servizi e alle attività di cui al comma 1, articolo 3 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105)

  1. Le persone che non siano ancora in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, possono accedere ai servizi e alle attività di cui al comma 1, articolo 3 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, esibendo le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2 oppure di un test salivare antigenico che dimostri l'assenza dell'antigene SARS-CoV-2 effettuati entro le quarantotto ore antecedenti all'accesso alle predette attività e servizi.
2.02. Gemmato, Bellucci.

  Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso ai servizi di ristorazione)

  1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, all'articolo 9-bis, comma 1, la lettera a) è soppressa.
2.03. Meloni, Gemmato, Bellucci.

  Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso ai servizi da parte dei minori di anni 18)

  1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, all'articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, le parole: «ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale» sono sostituite con le seguenti: «ai minori di anni 18».
2.04. Lollobrigida, Gemmato, Bellucci.

ART. 3.

  Sopprimerlo.
*3.1. Sodano.
*3.12. Costanzo, Sapia.

  Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», sopprimere il comma 1.
3.13. Costanzo, Sapia.

  Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», sopprimere il comma 2.
3.14. Costanzo, Sapia.

  Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 5, inserire il seguente:

  5-bis. Il datore di lavoro, previa attuazione delle misure di sicurezza volte a proteggere i dati personali dei lavoratori e nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, può registrare la sola data di scadenza della certificazione verde COVID-19. Il lavoratore ha l'obbligo di comunicare al datore di lavoro l'eventuale revoca della certificazione verde COVID-19 prima della data di scadenza. Il datore di lavoro non è responsabile per l'accesso ai luoghi di lavoro da parte di lavoratori che non abbiano comunicato l'avvenuta revoca della certificazione verde COVID-19. Resta ferma la facoltà per il datore di lavoro di attuare verifiche del possesso da parte del lavoratore della certificazione verde COVID-19.
3.2. Gemmato, Bellucci.

Pag. 20

  Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 5, inserire il seguente:

  5-bis. Il lavoratore, su richiesta del datore di lavoro, può comunicare ed esibire il termine di durata della validità della certificazione verde Covid-19. In tal caso, gli obblighi di verifica di cui ai commi 4 e 5 si intendono assolti, nei confronti del lavoratore medesimo, fino al predetto termine.
3.3. Gemmato, Bellucci.

  Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 5, inserire il seguente:

  5-bis. Ai datori di lavoro di cui al comma 1 è riconosciuto un contributo a fondo perduto per l'acquisto di dispositivi digitali per la lettura del codice a barre delle certificazioni verdi COVID-19 o di qualunque altra spesa necessaria ad adempiere alle verifiche di cui al presente articolo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare dieci venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità di accesso e l'ammontare del contributo.
3.8. Lucaselli, Gemmato, Bellucci.

  Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 5, inserire il seguente:

  5-bis. Nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89 comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il committente corrisponde all'appaltatore i maggiori costi riconducibili all'organizzazione e all'attuazione delle verifiche di cui al comma 4, quali, a mero titolo esemplificativo, quelli derivanti dall'attività svolta dai soggetti incaricati di cui al comma 5.
3.4. Gemmato, Bellucci.

  Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», sopprimere il comma 7.
3.15. Costanzo, Sapia.

  Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», sostituire il comma 7 con il seguente:

  7. Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, rinnovabile una sola volta, e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2021. Nel caso in cui il lavoratore sospeso si sia impegnato per iscritto a conseguire la certificazione entro una data precisa ovvero si trovi nel periodo intercorrente tra la somministrazione del vaccino e la decorrenza di validità del certificato stesso la sospensione non può superare la data in cui il lavoratore consegue il certificato stesso.
3.5. Gemmato, Bellucci.

  Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», comma 7, sopprimere le parole: rinnovabili fino al predetto termine del 31 dicembre 2021,.
3.9. Maschio, Varchi, Gemmato, Bellucci.

  Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 7, inserire il seguente:

  7-bis. Al contratto a tempo determinato stipulato ai sensi del comma 7 non trovano applicazione i limiti di cui agli articoli 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Non trova altresì applicazione il contributo addizionale di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
3.6. Gemmato, Bellucci.

  Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», sopprimere i commi 8, 9 e 10.
3.10. Varchi, Maschio, Gemmato, Bellucci.

Pag. 21

  Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», sopprimere il comma 8.
3.16. Costanzo, Sapia.

  Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

  10-bis. Il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti; la disposizione si applica anche ai lavori pubblici.
3.7. Gemmato, Bellucci.

  Al comma 1, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. Le disposizioni di cui ai commi 8, 9 e 10 non si applicano per le imprese con meno di quindici dipendenti.
3.11. Varchi, Maschio, Gemmato, Bellucci.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di obbligo vaccinale dei lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie)

  All'articolo 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Fino all'entrata in vigore del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per la finalità di cui al primo periodo del presente comma il lavoratore, su richiesta del datore di lavoro o del responsabile della struttura, è tenuto a esibire la certificazione verde Covid-19 da cui risulti l'avvenuto completamento del ciclo vaccinale e il relativo termine di validità. In tal caso, l'obbligo di verifica da parte del datore di lavoro o del responsabile della struttura si intende assolto, nei confronti del lavoratore medesimo, fino al predetto termine.».
3.01. Gemmato, Bellucci.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Articolo 3-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di obbligo vaccinale dei lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie)

  All'articolo 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, dopo il comma 5 è inserito il seguente comma: «5-bis. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia a decorrere dal quinto giorno successivo all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al precedente comma 3.».
3.02. Gemmato, Bellucci.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato)

  1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, primo periodo, le parole: «Fino al 30 giugno 2021» sono sostituite con le seguenti: «Fino al 31 dicembre 2021» e le parole: «in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita» sono sostituite con le seguenti: Pag. 22«che non possono effettuare la vaccinazione Covid-19 a causa di patologie ostative certificate»;

   b) al comma 2-bis le parole: «fino al 31 ottobre 2021» sono sostituite con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2021» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, in quanto compatibili, anche ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da malattie croniche o rare.».
3.03. Bellucci, Gemmato.

ART. 3-bis.

  Sopprimerlo.
3-bis.1. Costanzo, Sapia.

ART. 3-ter.

  Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:

Art. 3-quater.

  1. In caso di mancato rilascio della certificazione verde da COVID-19 per responsabilità della pubblica amministrazione, il lavoratore o chiunque sia tenuto ad esibire il possesso della medesima certificazione, è tenuto ad esibire una dichiarazione sostitutiva di certificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, si attesta il possesso di una delle certificazioni di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.
3-ter.01. Giovanni Russo, Gemmato, Bellucci.

ART. 4.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e il Ministro della salute si impegnano a rivedere, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il protocollo d'intesa di cui al comma 1 al fine di assicurare la somministrazione di test antigenici rapidi a prezzi ulteriormente contenuti, tenendo conto in particolare dell'esigenza di agevolare i minori di anni 18, i lavoratori che rientrano nel primo e secondo scaglione di reddito di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e i lavoratori in possesso di prima dose che non possono ottenere la certificazione verde COVID-19.
4.4. Ferro, Gemmato, Bellucci.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza i costi dei tamponi antigenici rapidi necessari per l'ottenimento della certificazione verde COVID-19 sono totalmente a carico dello Stato. Il Governo adotta, entro 15 giorni, i necessari provvedimenti per il rimborso delle prestazioni rese. Ai maggiori oneri per il rimborso totale del costo dei tamponi si provvede mediante definanziamento di pari valore delle risorse stanziate per l'erogazione del Reddito di Cittadinanza.
4.1. Meloni, Gemmato, Bellucci.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al comma 5 dell'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni, dalla legge 17 giugno Pag. 23 2021, n. 87, la parola: «quarantotto» è sostituita dalla seguente: «settantadue».
4.2. Gemmato, Caretta, Ciaburro, Bellucci.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni per la somministrazione di test antigenici rapidi)

  1. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, la somministrazione dei test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, necessari al fine di svolgere l'attività lavorativa in ambito pubblico e privato, per i lavoratori appartenenti ad un nucleo familiare con reddito annuo complessivo non superiore a 36.151,98 euro, è effettuata sulla base dell'applicazione di un costo maggiormente contenuto pari a 2,50 euro rispetto al prezzo previsto dal Protocollo d'intesa, di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126. Al fine di contribuire al contenimento dei costi dei test antigenici rapidi è autorizzata a favore del Commissario straordinario la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che sono, per il medesimo anno, corrispondentemente incrementate. Il Commissario straordinario provvede al trasferimento delle predette risorse alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria. Al relativo onere, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.01. Sodano.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Misure in materia di effettuazione di test salivari antigenici)

  1. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente:

   «c-ter) effettuazione di un test salivare antigenico che dimostri l'assenza dell'antigene SARS-CoV-2.».
4.02. Gemmato, Bellucci.

ART. 4-bis.

  Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:

Art. 4-ter.
(Disposizioni urgenti per la somministrazione gratuita di test anti COVID-19)

  1. All'articolo 34, comma 9-quater, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole: «del predetto decreto-legge n. 105 del 2021,» sono aggiunte le seguenti: «e per gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, nonché i cittadini che svolgono attività lavorative in posti di lavoro dove è vigente l'obbligo di possesso di certificazione verde COVID-19,».
  2. Per le finalità di cui al comma 1, il fondo di cui all'articolo 34, comma 9-quater, del citato decreto-legge n. 73 del 2021, è incrementato di 50 milioni di euro.
  3. Agli oneri di cui al comma 2, pari a 50 milioni di euro, per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4-bis.01. Caretta, Ciaburro, Gemmato, Bellucci.

Pag. 24

ART. 5.

  Al comma 1, lettera d) capoverso comma 4-bis, sostituire le parole: dodici mesi, con le seguenti: quindici mesi.
5.2. Gemmato, Bellucci.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 9-bis, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo le parole: «esclusi per età dalla campagna vaccinale» sono inserite le seguenti: «, ai soggetti in possesso di certificazione medica attestante sospetta pericardite o disturbi dell'apparato cardiovascolare, ovvero a coloro che, a seguito di effettuazione di un test sierologico, sia accertata la presenza di anticorpi IgG in quantità uguale o superiore al valore stabilito con circolare del Ministero della salute».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Durata e modalità d'impiego delle certificazioni verdi COVID-19».
5.1. Sodano.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Misure in materia di controllo delle certificazioni verdi COVID-19)

  1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, all'articolo 9-bis, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I predetti titolari o gestori nonché i soggetti deputati al controllo delle certificazioni di cui al comma 10 dell'articolo 9, sono esonerati da ogni responsabilità civile e penale connessa all'accesso illegittimo di soggetti che esibiscano certificazioni verdi COVID-19 false e non rilevate dalle verifiche digitali di cui al comma 3 e ad eventuali e conseguenti contagi contratti dai fruitori delle attività o dei servizi di cui al comma 1.».
5.01. Gemmato, Bellucci.

ART. 6.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di attività sportiva al chiuso)

  1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le strutture sportive, culturali, ricreative ed educative che svolgano attività al chiuso, sono esonerati dall'obbligo di richiesta della certificazione verde COVID-19 ai ragazzi che frequentano regolarmente le scuole di ogni ordine e grado.
6.01. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Gemmato, Bellucci, Albano.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifica dell'articolo 96 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297)

  1. All'articolo 96, comma 4, del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297, dopo le parole: «previo assenso» sono aggiunte le seguenti: «non vincolante»;
6.02. Bucalo, Frassinetti, Varchi, Mollicone, Gemmato, Bellucci, Albano.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni urgenti per la somministrazione gratuita di test antigenici rapidi nell'ambito degli impianti di risalita)

  1. Al fine di contenere le disuguaglianze economiche e sociali derivanti dall'impiego Pag. 25diffuso delle certificazioni verdi COVID-19, sino al 31 dicembre 2021 le risorse del Fondo per la gratuità dei tamponi di cui all'articolo 34, comma 9-quater, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono destinate altresì alla somministrazione di test molecolari ed antigenici rapidi, anche su campione salivare, presso gli impianti di risalita su tutto il territorio nazionale, anche mediante la predisposizione di appositi punti dedicati all'effettuazione dei test antigenici rapidi, anche salivari.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, il fondo di cui all'articolo 34, comma 9-quater, del citato decreto-legge n. 73 del 2021, è incrementato di 70 milioni di euro.
  3. Agli oneri di cui al comma 2, pari a 70 milioni di euro, per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  4. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di conversione della presente legge di conversione, sono stabilite le modalità di riparto delle risorse del Fondo di cui al comma 2, nonché di predisposizione dei punti di somministrazione dei test antigenici rapidi di cui al comma 1.
6.03. Ciaburro, Caretta, Lollobrigida, Gemmato, Bellucci.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi nell'ambito degli impianti di risalita)

  1. Al fine di contenere le criticità tecnico-logistiche derivanti dall'impiego diffuso delle certificazioni verdi COVID-19 nell'ambito degli impianti di risalita, il Ministro della salute definisce, d'intesa con il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, le necessarie misure per consentire l'erogazione di test antigenici rapidi, anche salivari, nell'ambito degli impianti di risalita sul territorio nazionale, mediante installazione di appositi punti di prelievo, installati nelle immediate pertinenze degli impianti stessi, ai fini dell'ottenimento della certificazione verde COVID-19.
6.04. Ciaburro, Caretta, Lollobrigida, Gemmato, Bellucci.

ART. 8-bis.

  Dopo l'articolo 8-bis, aggiungere il seguente:

Art. 8-ter.
(Monitoraggio e valutazione delle disposizioni)

  1. Il Ministro della salute, al termine della cessazione dello stato di emergenza e, in ogni caso, non oltre il 31 gennaio 2022, anche alla luce dell'andamento dei dati epidemiologici e della campagna di vaccinazione, valuta i risultati ottenuti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto-legge, dandone comunicazione al Parlamento.
8-bis.01. Giovanni Russo, Gemmato, Bellucci.