CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 11 novembre 2021
692.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata (C. 3289 Governo, approvato dal Senato, e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

   esaminato il disegno di legge delega per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie nonché una serie di misure urgenti per la razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie e in materia di esecuzione forzata (AC 3298), approvato dal Senato il 21 settembre 2021;

   preso atto che il disegno di legge, composto da un unico articolo suddiviso in 44 commi, presenta un duplice contenuto, contenendo oltre alla delega al Governo alla riforma del processo civile, corredata dai relativi specifici principi e criteri direttivi, alcune modifiche di disposizioni sostanziali e processuali relative ai procedimenti in materia di diritto di famiglia, esecuzione forzata e accertamento dello stato di cittadinanza;

   considerata l'evidente correlazione tra la competitività del Paese e l'efficienza della giustizia civile e ricordato in particolare che la riforma dei processi civile e penale rientra tra le iniziative di riforma incluse nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), al fine di dare risposta alla raccomandazione specifica della Commissione europea relativa alla riduzione della durata dei processi civili e al contrasto della corruzione (country specific recommendation CSR n. 4 del 2019);

   considerato altresì che nel cronoprogramma relativo all'attuazione del PNRR il raggiungimento del traguardo (target) rappresentato dall'approvazione del disegno di legge delega di riforma del processo civile è previsto entro la fine del 2021, mentre l'esercizio della delega è previsto entro il 2022 e che al rispetto di tale tempistica, congiuntamente al raggiungimento degli altri target previsti nel cronoprogramma di attuazione del PNRR, è condizionato l'ottenimento dei fondi europei del Recovery and resilience facility (RRF);

   valutate in particolare le disposizioni di più diretto interesse per la Commissione, tra cui:

    il comma 10 dell'articolo 1, ai sensi quale viene prevista l'introduzione di una nuova ipotesi di revocazione della sentenza civile quando il contenuto di una sentenza passata in giudicato sia successivamente dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo contrario, in tutto o in parte, alla relativa Convenzione ovvero a uno dei suoi Protocolli;

    il comma 14 dell'articolo 1, il quale prevede che nell'esercizio della delega, il Governo, provvedendo alla revisione dei procedimenti in camera di consiglio e alle modifiche del procedimento sommario di cognizione di primo grado, debba tenere conto di ulteriori specifici principi e criteri direttivi concernenti il riordino della disciplina relativa alle controversie in materia di attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri, al fine di conformare la legislazione nazionale alla normativa europea ed inserendo nel quadro normativo nazionale disposizioni che regolino i rapporti in alcune materie di ambito civilistico del diritto internazionale privato;

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    i commi 27 e seguenti che introducono novelle al codice civile e al codice di procedura civile, e relative disposizioni di attuazione, finalizzate alla razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie, ivi inclusa la materia dei presupposti e delle procedure per l'adozione da parte della pubblica autorità del provvedimento di allontanamento dei minori dall'ambiente familiare – temi disciplinati anche dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea;

   valutata l'assenza di profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.