CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 10 novembre 2021
691.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata (C. 3289 Governo, approvato dal Senato e abb.).

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,

   esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 3289, approvato dal Senato della Repubblica, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie, nonché in materia di esecuzione forzata;

   preso atto che il disegno di legge, adottato come testo base, reca deleghe al Governo volte a introdurre modifiche alla disciplina del processo civile e degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, finalizzate al raggiungimento di obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione delle procedure, nel rispetto della garanzia del contraddittorio;

   ricordato che il Piano nazionale di ripresa e resilienza indica l'entrata in vigore della legislazione attuativa per la riforma del processo civile tra i traguardi da conseguire entro la fine dell'anno in corso nel perseguimento degli obiettivi del Piano;

   segnalato che, tra i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega per la modifica delle discipline della mediazione e della negoziazione assistita, l'articolo 1, comma 4, lettera q), prevede l'estensione della possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita anche per le controversie individuali di lavoro, di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, senza che la stessa costituisca una condizione di procedibilità, con l'assistenza necessaria di un avvocato e, ove le parti lo ritengano, anche dei rispettivi consulenti del lavoro;

   considerato che la medesima lettera q) prevede che sia fatto salvo quanto previsto dall'articolo 412-ter del codice di procedura civile, secondo cui la conciliazione e l'arbitrato, nelle materie di cui al citato articolo 409 del medesimo codice, possono essere svolti altresì presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative e stabilisce che alle forme di negoziazione assistita previste dalla delega non si applichino le disposizioni dell'articolo 2113 del codice civile in materia di invalidità delle rinunzie e transazioni relative a diritti dei prestatori di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti collettivi;

   rilevato che il comma 11 dell'articolo 1 riguarda l'esercizio della delega in materia di controversie di lavoro e di previdenza e fissa, quale unico principio e criterio direttivo, l'unificazione e il coordinamento della disciplina dei procedimenti di impugnazione dei licenziamenti, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro;

   considerato che la norma ha l'obiettivo di superare l'attuale doppio binario per la soluzione delle controversie di lavoro, che prevede, da un lato, l'applicazione del cosiddetto «rito Fornero» di cui all'articolo 1, commi da 47 a 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, per i rapporti di lavoro instaurati prima del 7 marzo 2015 e, dall'altro, l'applicazione della disciplina processuale generale relativa alle controversie in materia di lavoro per i rapporti di lavoro instaurati dopo la medesima data del 7 marzo 2015;

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   osservato che il medesimo comma 11 intende ricondurre la disciplina processuale a quella generale prevista per le controversie di lavoro, individuando tuttavia una corsia preferenziale per la trattazione dei procedimenti di impugnazione dei licenziamenti;

   rilevato che, come osservato dalla Commissione per l'elaborazione di proposte di interventi in materia di processo civile e di strumento alternativi, costituita con decreto del Ministro della giustizia 12 marzo 2021, la previsione di un unico rito consentirebbe, da un lato, di razionalizzare il quadro normativo, che prevede discipline fortemente differenziate esclusivamente sulla base del momento dell'assunzione del lavoratore e, dall'altro, di superare le difficoltà interpretative e applicative emerse in sede di applicazione delle disposizioni processuali previste dall'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92;

   sottolineato che la previsione di un unico rito per le controversie in materia di licenziamenti consentirebbe anche il superamento delle difficoltà riscontrabili nella trattazione unitaria di controversie che riguardino lavoratori assunti in tempi diversi, con inevitabili ricadute sia sull'economia processuale, sia sulle possibilità di successo delle eventuali proposte conciliative;

   segnalato che il comma 18 dell'articolo 1 reca principi e criteri per la modifica della disciplina relativa all'Ufficio per il processo, prevedendo altresì l'istituzione di tale ufficio anche presso la Corte di Cassazione e la Procura generale;

   osservato che il Piano nazionale di ripresa e resilienza inserisce tra gli obiettivi prioritari, nel settore della giustizia, la piena attuazione dell'Ufficio del processo, stanziando allo scopo 2.342,1 milioni di euro, al fine di migliorare le performance degli uffici giudiziari e contribuire agli obiettivi dell'abbattimento dell'arretrato e della riduzione della durata dei procedimenti civili e penali;

   preso atto che il comma 19 dell'articolo 1, al fine di dare attuazione alle disposizioni relative all'Ufficio del processo, autorizza il Ministero della giustizia ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato cinquecento unità di personale da inquadrare nella III area funzionale, fascia economica F1,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE