CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 10 novembre 2021
691.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata. (C. 3289 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione,

   esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 3289, approvato dal Senato, recante Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata;

   rilevato che l'articolo 1, comma 4, lettera a), inserisce, tra i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega recante modifiche alle discipline della procedura di mediazione e della negoziazione assistita, il riordino e la semplificazione della disciplina degli incentivi fiscali relativi alle procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie;

   osservato che alcuni degli incentivi fiscali menzionati dal citato articolo 1, comma 4, lettera a), sono riferiti esclusivamente alla mediazione e non anche alla negoziazione assistita;

   osservato inoltre che l'articolo 1, comma 15, nel delegare il Governo a modificare la disciplina dell'arbitrato, non prevede, tra i relativi principi e criteri direttivi, il riconoscimento di alcuna agevolazione fiscale;

   ritenuto pertanto opportuno – anche al fine di incentivare il ricorso a procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie – che la Commissione di merito valuti la possibilità di prevedere incentivi fiscali anche per la negoziazione assistita e l'arbitrato;

   rilevato altresì che l'articolo 1, comma 4, lettera a), prevede un monitoraggio del rispetto del limite di spesa destinato alle misure di cui alla medesima lettera a), che, al verificarsi di eventuali scostamenti rispetto al predetto limite di spesa, preveda un aumento del contributo unificato di iscrizione a ruolo, di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002;

   sottolineata in proposito l'opportunità di evitare un aumento di tale contributo, che rischia di gravare anche sui soggetti più deboli,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   valuti la Commissione di merito, all'articolo 1, comma 4, lettera a), l'opportunità di prevedere, per il caso di scostamenti rispetto al limite di spesa destinato alle misure previste dalla medesima lettera a), modalità di copertura alternative all'aumento del contributo unificato di iscrizione a ruolo.

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ALLEGATO 2

5-07032 Centemero: Proroga del credito d'imposta IPO (Initial pubblic offering).

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, fanno riferimento alla disciplina del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI – introdotto con la legge di bilancio 2018 e successivamente prorogato con la legge n. 178 del 2020 – ed evidenziano gli effetti positivi derivati dall'introduzione di tale misura.
  Con riferimento a detta agevolazione gli Onorevoli chiedono di sapere se non si ritenga opportuno rendere strutturale il credito d'imposta IPO e, nelle more, di prorogarne l'efficacia di un ulteriore anno, ovvero se non sia confermata la volontà di portare a conclusione, con la fine dell'anno in corso, un tale importante strumento di capitalizzazione delle imprese.
  Al riguardo, sentiti gli Uffici competenti, si rappresenta quanto segue.
  Giova, preliminarmente, il quadro normativo di riferimento.
  L'articolo 1, comma 89 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha previsto in favore delle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, che iniziano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, il riconoscimento di un credito d'imposta, nel caso di ottenimento dell'ammissione alla quotazione, fino ad un importo massimo nella misura di 500.000 euro, del 50 per cento dei costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2021 per la predetta finalità.
  L'incentivo è riconosciuto nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall'articolo 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, la cui vigenza è stata prorogata sino al 2023.
  La misura è stata comunicata alla Commissione europea dal Ministero dello sviluppo economico (SA.51064), in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 92, della legge n. 205 del 2017, che rinvia al predetto Dicastero quanto agli adempimenti europei, nonché a quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato.
  Tanto premesso, ove si intendesse introdurre un'iniziativa normativa volta a rendere strutturale l'agevolazione in questione o a prorogarla per un ulteriore anno, occorrerebbe reperire idonea copertura finanziaria.

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ALLEGATO 3

5-07033 Martinciglio: Criticità relative alle procedure di indennizzo dei FIR.

TESTO DELLA RISPOSTA

  La Commissione tecnica del FIR, come noto, è stata istituita dal legislatore con specifiche prerogative di autonomia ed indipendenza di azione, valutazione e deliberazione dei suoi componenti – anche in conseguenza degli obblighi derivanti dalla normativa europea – per provvedere all'esame delle fattispecie di violazione della normativa in materia bancaria e finanziaria e la determinazione della misura dell'indennizzo dovuto.
  Il Ministero dell'economia e delle finanze mantiene una costante interlocuzione con detta Commissione per monitorare l'andamento dell'attività e per supportarne le funzioni.
  In relazione ai tempi delle procedure, occorre tenere presente preliminarmente la proroga del termine di presentazione delle istanze di indennizzo, termine differito dalla previsione legislativa iniziale del 16 febbraio 2020 fino alla data del 16 giugno 2020. Solo dopo questa data si è potuto iniziare l'esame delle domande, con le eventuali integrazioni e modifiche apportate medio tempore dagli istanti.
  Il notevole numero delle istanze pervenute, oltre al rispetto delle vigenti misure di sicurezza richieste dalla particolare emergenza sanitaria per il personale addetto ai lavori, costituiscono ulteriori fattori necessariamente incidenti sulla tempistica. Non va infine trascurato che un significativo numero di risparmiatori ha fruito di ulteriori termini istruttori accordati per integrazioni documentali e che l'attività istruttoria del FIR è interconnessa con funzioni istruttorie e produzioni documentali assegnate anche alle banche, al Fondo interbancario di tutela dei depositi (FITD) e all'Agenzia delle entrate.
  Ciò premesso, va rilevato che, nel corso dell'ultimo semestre, l'attività della Commissione ha comunque prodotto una sensibile accelerazione nella definizione delle pratiche e nella conseguente erogazione degli indennizzi agli aventi diritto. Si evidenzia a tale proposito che da un riscontro effettuato alla data del 16 aprile del corrente anno erano state approvate 40.800 istanze ed erogati quasi 140 milioni di euro mentre al 31 ottobre 2021 la Commissione tecnica ha definito n. 111.836 istanze, per un importo complessivamente riconosciuto pari a circa euro 674 milioni di euro.
  È in corso, altresì, l'attività prodromica all'esame delle istanze pertinenti alla procedura ordinaria di accertamento delle violazioni, la quale presenta indubbie complessità che esigono specifiche valutazioni rispetto alla procedura forfettaria.
  Si rappresenta, infine, che, nell'ambito del continuo monitoraggio dell'andamento dell'attività della Commissione tecnica, sono in corso interlocuzioni per verificare le criticità ed individuare eventuali soluzioni per assicurare il completamento della procedura nel più breve tempo possibile.

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ALLEGATO 4

5-07034 Angiola: Impiego di agenti della Guardia di finanza presso l'Istituto poligrafico e zecca dello Stato.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame l'Onorevole interrogante, nel richiamare le disposizioni contenute nella legge di bilancio 2021 che hanno previsto l'impiego di un'aliquota di personale del Corpo della guardia di finanza per lo svolgimento di servizi di sorveglianza e tutela presso l'istituto poligrafico e Zecca dello Stato, chiede di conoscere quali siano le motivazioni che hanno determinato tale soluzione che, a parere dell'interrogante, determinerebbe maggiori oneri per la fiscalità generale al contempo distraendo parte delle risorse del Corpo istituzionalmente assegnate a compiti di prevenzione e contrasto dei reati.
  Al riguardo, sentito il Comando Generale della Guardia di Finanza, si rappresenta quanto segue.
  La collaborazione tra la Guardia di finanza e l'istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. è stata da ultimo «codificata» – come ricordato dall'Interrogante – dall'articolo 1, commi 1001 e 1002, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 («Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»), in relazione allo svolgimento da parte del Corpo dei servizi di sorveglianza e tutela sulla realizzazione dei beni di cui all'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559, prodotti dall'istituto per conto dello Stato, e per l'espletamento dei correlati servizi di scorta. A tal fine si prevede l'impiego di una specifica aliquota di personale complessivamente non superiore a 200 unità, dispiegate presso le varie sedi produttive dell'IPZS e operante anche con modalità «dinamiche» (con riferimento alle attività di scorta afferenti alla movimentazione dei beni prodotti dall'Istituto).
  Il trattamento economico accessorio spettante al personale del Corpo effettivamente impiegato nella menzionata aliquota nonché le spese di funzionamento, logistiche e per le dotazioni strumentali necessarie per lo svolgimento dei medesimi servizi sono posti a carico dell'IPZS.
  Il successivo comma 1003 del citato articolo 1, inoltre, ha disposto la stipula di un'apposita convenzione tra l'IPZS e la Guardia di finanza, volta a definire il numero di unità di personale da impiegare nel suddetto limite nonché le modalità operative della collaborazione e di sostenimento dei correlati oneri, «anche ai sensi dell'articolo 2133 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66».
  La disciplina in rassegna risulta concepita nell'ottica di rafforzare il dispositivo di vigilanza posto a supporto e salvaguardia delle attività dell'IPZS, le quali rivestono un'importanza strategica per la tutela di interessi primari del Ministero dell'economia e delle finanze, direttamente connessi alla sicurezza, anche in termini di tracciabilità e anticontraffazione, dei beni dal medesimo Istituto prodotti, coniati o fabbricati, tra i quali documenti soggetti a rendiconto (passaporti, carte d'identità elettroniche, ricettari medici, etc.), valori (carta filigranata e francobolli), sigilli ufficiali e marchi metallici recanti l'emblema dello Stato nonché monete di Stato in conformità a leggi vigenti o a corso legale. Detta esigenza ancora più rilevante anche a seguito della certificazione rilasciata dalla Banca Centrale Europea allo stabilimento di Foggia dell'IPZS ai fini della produzione di carta filigranata per la realizzazione di banconote per conto della Banca d'Italia.
  Con riferimento a tali profili, è opportuno evidenziare che l'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, nel riordinare gli ambiti di specialità delle Forze Pag. 49di polizia, ha affidato alla Guardia di finanza, tra l'altro, il comparto della «sicurezza in materia di circolazione dell'euro e degli altri mezzi di pagamento». In attuazione di tale previsione, il Ministro dell'interno, con proprio decreto del 15 agosto 2017, ha emanato la «Direttiva sui comparti di specialità delle Forze di polizia e sulla razionalizzazione dei presidi», attribuendo al Corpo, tra l'altro, coerentemente con la propria funzione di polizia economico-finanziaria, una competenza preminente nella prevenzione e nel contrasto delle violazioni in materia di valuta, titoli, valori, mezzi di pagamento nazionale, europei ed esteri, nonché nelle movimentazioni finanziarie e di capitali.
  Al fine di dare piena attuazione alle previsioni della normativa in rassegna, in data 21 settembre 2021 è stata infine formalizzata una apposita convenzione tra la Guardia di finanza e l'IPZS, con cm sono state definite le modalità di esecuzione delle suddette attività di collaborazione nonché di instaurazione di ulteriori sinergie di carattere operativo, connesse in particolare ai flussi di dati e informazioni trattati dall'istituto nonché volte ad acquisire know-how, prodotti e soluzioni integrati di sicurezza e anticontraffazione, di interesse ai fini dei compiti istituzionali del Corpo.
  In tale quadro, la sinergia operativa tra IPZS e Guardia di finanza appare del tutto connaturata alle rispettive funzioni e missioni istituzionali. La stessa, peraltro, è ben preesistente alle citate previsioni introdotte dalla legge di bilancio 2021 e si basa su un modello collaborativo consolidato e collaudato, nell'ambito del quale il Corpo già forniva supporto all'istituto ai fini della sorveglianza e della tutela sulla relativa attività produttiva/realizzativa, come previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 agosto 2003, adottato in attuazione dell'articolo 8 del d.P.R. 24 luglio 1967. n. 806.
  Il menzionato intervento, infine, non solo non ha determinato nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ma ha anche previsto forme di riequilibrio e ristoro delle spese sostenute dall'istituzione per l'espletamento dell'attività de qua.

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ALLEGATO 5

5-07035 Fragomeli: Contributo a fondo perduto per i titolari di reddito agrario e per coloro che svolgono attività d'impresa, arte o professione, danneggiati dalla pandemia.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 16 a 27, del decreto-legge n. 73 del 2021 (cd. Sostegni bis) che hanno previsto l'erogazione di un contributo a fondo perduto, con finalità perequative e commisurato al peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo all'anno d'imposta 2020 rispetto al precedente anno d'imposta 2019, in favore dei soggetti titolari di reddito agrario o che svolgano attività d'impresa, arte o professione, con partita IVA attiva e con ricavi o compensi inferiori ai 10 milioni di euro.
  Le disposizioni sopra citate demandano ad un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione della percentuale minima di peggioramento del risultato d'esercizio per l'accesso al contributo. A tale proposito, gli Onorevoli interroganti chiedono di conoscere quali siano i tempi di emanazione del decreto medesimo e, conseguentemente, del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate che stabilirà termini e modalità di presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo.
  Al riguardo, sentiti gli Uffici competenti, si rappresenta quanto segue.
  Giova evidenziare che l'adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo 1, commi 19 e 20, del decreto-legge n. 73 del 2021 è subordinata alla preventiva approvazione della Commissione europea.
  A tal proposito il Dipartimento delle Finanze riferisce che la menzionata misura è stata notificata e registrata dalla Commissione europea in data 28 settembre 2021 (Caso SA. 100155).
  Da tale data il Dipartimento ha costantemente monitorato l'iter autorizzativo dell'agevolazione in questione, procedendo a ripetuti contatti con i competenti Servizi unionali i quali, in tale contesto, avevano a suo tempo rappresentato la possibilità che si pervenisse a una decisione entro lo scorso mese di ottobre.
  In data 27 ottobre 2021, i predetti Servizi hanno comunicato che la decisione concernente il contributo di cui trattasi (nonché del contributo a fondo perduto per le start-up ex articolo 1-ter del decreto-legge 41/2021) è in consultazione inter-servizi e che la stessa dovrebbe essere adottata entro il 10 novembre p.v. Tale informazione è stata da ultimo confermata dalla stessa Commissione in data 3 novembre 2021.
  Il Dipartimento rappresenta che sono attualmente in corso contatti con la Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione europea per ricevere notizia della tempestiva finalizzazione dell'iter autorizzativo della misura.

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ALLEGATO 6

5-07036 Martino: Rimborsi delle addizionali provinciali sulle accise elettriche pagate negli anni 2010 e 2011.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento alle procedure necessarie per richiedere il rimborso delle addizionali provinciali sulle accise elettriche pagate negli anni 2010-2011 ed abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 2012, in quanto contrastanti con il diritto comunitario.
  In proposito, la Corte di Cassazione ha stabilito che il rimborso non possa essere richiesto dal cliente direttamente allo Stato – estraneo al rapporto d'imposta che intercorre unicamente tra l'erario ed il fornitore stesso – bensì agendo in giudizio contro il fornitore che, a sua volta, potrà presentare istanza di rimborso alla Stato solo una volta che sia passata in giudicato la sentenza che riconosce la ripetizione d'indebito. Questo meccanismo, tuttavia, costringerebbe i fornitori a dover anticipare ingenti somme di denaro, che lo Stato ha già incassato, con pesanti ripercussioni sulla solidità economica delle stesse società fornitrici.
  Tanto premesso, gli Onorevoli interroganti chiedono quali iniziative anche di carattere normativo si intendano adottare, «per evitare che pochi fornitori debbano anticipare la restituzione dell'intero gettito delle addizionali 2010-2011 alla potenziale moltitudine di utenti, accollandosi un onere [che] spetterebbe allo Stato».
  Al riguardo, sentiti gli Uffici competenti, si rappresenta quanto segue.
  Giova preliminarmente osservare che, fino alla loro definitiva soppressione, avvenuta a decorrere dal 1° aprile 2012, le addizionali sull'energia elettrica, originariamente istituite dall'articolo 6 del decreto-legge 511/1988, convertito, con modificazioni, dalla legge 20/1989, erano applicate ai consumi di energia elettrica unitamente, dapprima, all'imposta erariale di consumo e, successivamente, all'accisa sull'energia elettrica.
  Le addizionali erano versate direttamente ai comuni, relativamente alle forniture di energia elettrica per le utenze domestiche, e alle Province per le utenze diverse da quelle domestiche. All'Erario erano corrisposte esclusivamente quelle relative a forniture di energia elettrica con potenza disponibile superiore a 200 kW e quelle relative al consumo di energia elettrica, prodotta e acquistata per uso proprio, eccezion fatta per le forniture nella regione Valle d'Aosta e nei territori delle province autonome di Trento e Bolzano, per le quali le addizionali erano versate rispettivamente alla regione nonché ai comuni e alle province.
  Con i decreti legislativi concernenti rispettivamente il federalismo municipale e provinciale, emanati in attuazione della legge delega n. 42/2009 in materia di federalismo fiscale, venne disposta, a decorrere dal 1° gennaio 2012, la soppressione delle addizionali comunale e provinciale nelle sole regioni a statuto ordinario, che fu seguita, a decorrere dal 1° aprile 2012, dall'abolizione anche nelle regioni a statuto speciale (per effetto della abrogazione della norma che le istituiva) e ciò allo scopo di assicurare il rispetto del principio di derivazione comunitaria «un'unica aliquota per medesimo impiego», che risultava essere minato dal mantenimento delle addizionali in queste ultime regioni.
  Sul presupposto, infondato, che le addizionali sull'energia elettrica fossero incompatibili con la normativa unionale in materia di accisa, alcuni consumatori avanzarono istanze per il rimborso del tributo e, a fronte dei provvedimenti di diniego emessi dagli Uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, adirono il giudice Pag. 52tributario sin dal 2012 dando corso ad una serie di giudizi.
  La Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato (ex multis la sentenza n. 27099.19 menzionata impropriamente nell'interrogazione) che il consumatore finale di energia elettrica non è legittimato ad avanzare richiesta di rimborso dell'addizionale, in quanto, come è per l'accisa – la cui disciplina si estende all'addizionale in virtù dell'articolo 60 del TUA –, è estraneo al rapporto tributario, che intercorre tra l'Amministrazione finanziaria (o l'ente percettore) e il soggetto venditore, che fornisce l'energia elettrica ai consumatori e riveste la qualifica di soggetto obbligato.
  L'utente consumatore può esclusivamente esercitare nei confronti del fornitore l'azione di ripetizione della parte di prezzo corrispondente al tributo che non gli sarebbe dovuta essere addebitata nell'ambito del rapporto di natura privatistica intercorrente tra i due soggetti, dimostrando in sede giudiziaria la fondatezza della propria pretesa unitamente all'ammontare del credito vantato.
  All'esito di tale giudizio, il soggetto obbligato, condannato alla restituzione al consumatore delle somme addebitate a titolo di rivalsa, è legittimato ad avanzare, sulla base dell'articolo 14, comma 4, del testo unico delle accise, istanza di rimborso nei confronti dell'ente beneficiario dell'addizionale (come detto lo Stato, o la provincia o il comune).
  Come messo in rilievo dalla Corte stessa, il sistema descritto nel quale, da un lato, il venditore del bene che ha versato erroneamente alle autorità tributarie un'imposta può chiederne il rimborso e, dall'altro, l'acquirente di tale bene può esercitare un'azione civilistica di ripetizione dell'indebito nei confronti di tale venditore, rispetta i principi di neutralità e di effettività, consentendo all'acquirente, gravato dell'imposta erroneamente fatturata, di ottenere il rimborso delle somme indebitamente versate.
  Ciò posto, oltre a richiamare la separazione dei rapporti giuridici tra Amministrazione finanziaria e venditore (in relazione al pagamento dell'imposta) e tra cedente e cessionario (per quanto riguarda la rivalsa), occorre sottolineare che l'accertamento in giudizio del caso concreto risulta ineludibile per il fatto che deve essere accertato, in primis, se il rimborso vantato dal consumatore finale sia effettivamente dovuto; ciò verificando l'effettivo pagamento delle bollette e della corretta esposizione in esse del tributo in questione.
  Tanto premesso, si precisa, infine, che il riferimento all'ordinanza del Tribunale di Torino, resa in data 20 aprile 2021, non pare avallare la tesi espressa dagli Onorevoli interroganti nel question-time in parola in quanto, nella stessa ordinanza, i giudici sembrano affermare che, basandosi sul solo diritto nazionale, l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica sarebbe comunque legittima, così come sarebbe parimenti legittimo l'esercizio del diritto di rivalsa del fornitore sull'utente finale. In tal senso, sempre sulla base di quanto previsto dal diritto nazionale, il fornitore non sarebbe tenuto a restituire all'utente finale la soppressa imposta addizionale: l'obbligo alla restituzione del tributo in questione sarebbe fondato, infatti, unicamente sulla disapplicazione di una disciplina nazionale per preteso contrasto con una direttiva dell'Unione europea. Tale disapplicazione, tuttavia, non sarebbe consentita al giudice in una controversia tra privati.

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ALLEGATO 7

5-07031 Ungaro: Imposta municipale applicabile alle unità immobiliari possedute dai residenti all'estero.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame l'Onorevole interrogante fa riferimento all'agevolazione introdotta dal comma 48 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021) che ha previsto, una riduzione pari al 50 per cento dell'imposta municipale unica (IMU) per i pensionati residenti all'estero e iscritti all'AIRE, a partire dall'anno 2021 in relazione ad una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto.
  A tal proposito, l'Onorevole interrogante chiede di conoscere, in particolare, quale sia il numero delle persone che hanno avuto accesso all'agevolazione e quali siano le risorse utilizzate da parte dei comuni interessati del Fondo istituito dal successivo comma 49 quale parziale forma di ristoro per i comuni che vedono ridotte le proprie entrate a seguito dell'applicazione della misura sopra citata.
  Al riguardo, sentiti gli Uffici competenti, si rappresenta quanto segue.
  In attuazione del cennato articolo 1 comma 49 della legge n. 178 del 20202 è stato emanato il decreto ministeriale 24 giugno 2021, con il quale è stato disposto il riparto in favore dei comuni del Fondo in questione.
  L'articolo 1 del decreto stabilisce che le somme stanziate sono parzialmente ripartite per l'ammontare di 8.758.232,84 euro, sulla base degli importi di cui all'allegato A e secondo i criteri e le modalità specificati nell'allegato B «Nota metodologica» mentre la restante parte verrà distribuita con un prossimo provvedimento.
  Occorre soggiungere che nella citata nota metodologica è riportato, tra l'altro, che «il ristoro delle minori entrate di spettanza comunale è stimato sulla base delle informazioni desumibili dalla Banca dati immobiliare del Dipartimento delle Finanze che integra i dati catastali con altri dati di natura fiscale tra cui gli importi dei versamenti IMU (deleghe mod. F24)» e che «considerata la necessità comunque di procedere al ristoro della quota prevalente della perdita di gettito puntualmente valutabile, si rinvia a un successivo provvedimento, previa acquisizione di ulteriori dati informativi, il riparto della differenza per il corrente anno e la quantificazione dell'importo complessivo da attribuire a regime per gli anni successivi al 2021».
  Tanto premesso, nel precisare che, attualmente, non si è in possesso dei dati richiesti, occorre rilevare, per completezza, che i soggetti passivi che hanno goduto dell'agevolazione in discorso presentano la dichiarazione IMU, solo facoltativamente in via telematica, entro l'anno successivo a quello in cui si è goduto del beneficio stesso e che la menzionata dichiarazione deve essere presentata esclusivamente al comune competente, ai sensi del comma 769 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019.