CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 9 novembre 2021
690.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
Pag. 8

ALLEGATO

Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata. C. 3289 Governo, approvato dal Senato, C. 1424 Colletti, C. 1427 Cataldi, C. 1475 Colletti, C. 1961 Meloni e C. 2466 Colletti.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1

  Sopprimerlo.
1.1. Colletti.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: e una revisione della geografia giudiziaria di primo grado, che valorizzi la giustizia di prossimità e favorisca le condizioni di accesso ad un sistema giudiziario di qualità.

  Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti interventi in materia di strumenti sussidiari alla giurisdizione sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di garantire il diritto di ciascuno cittadino di agire in giudizio per la tutela delle proprie posizioni giuridiche soggettive ai sensi dell'articolo 24, primo comma, della Costituzione;

   b) implementare gli Uffici di prossimità;

   c) cambiare la denominazione del Tribunale di Napoli Nord, generica e non identificativa, in Tribunale di Aversa, per una più facile individuazione della competenza territoriale per la vocatio in jus>.
1.84. Giovanni Russo, Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: e una revisione della geografia giudiziaria di primo grado, che valorizzi la giustizia di prossimità e favorisca le condizioni di accesso ad un sistema giudiziario di qualità.
1.83. Giovanni Russo, Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: e la valorizzazione dei servizi sussidiari alla giurisdizione.

  Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti interventi in materia di strumenti sussidiari alla giurisdizione sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) valorizzare gli strumenti sussidiari alla giurisdizione di cui all'articolo 30 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, anche integrandoli con gli uffici di prossimità e promuovendone l'utilizzo;

   b) istituire meccanismi di raccordo e stretta collaborazione non solo con gli uffici Pag. 9 giudiziari di riferimento ma altresì a livello nazionale;

   c) favorire la circolazione delle informazioni relative alla tutela dei diritti anche attraverso campagne mirate.
1.82. Varchi, Maschio, Vinci.

  Sopprimere il comma 3.
1.2. Colletti.

  Sopprimere il comma 4.
1.3. Colletti.

  Al comma 4, alinea, dopo le parole: il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche aggiungere le seguenti: al codice di procedura civile in materia di istruzione preventiva,

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:

   e-bis) prevedere la totale alternatività tra negoziazione assistita e mediazione, a scelta della parte attrice;

   e-ter) eliminare il rilievo officioso del difetto della condizione di procedibilità, mantenendo la sola mediazione delegata, che potrà essere disposta dal giudice solo laddove ritenga che vi siano, in concreto, le condizioni per un accordo stragiudiziale;
1.99. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 4, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) ai fini della composizione della lite, prevedere una fase precontenziosa obbligatoria mediante l'esperimento, in alternativa tra loro, della mediazione, della negoziazione assistita ovvero del procedimento di consulenza tecnica preventiva previsto all'articolo 696-bis del codice di procedura civile. Resta fermo l'obbligo di esperire unicamente la mediazione in materia condominiale e successoria, nonché in via preventiva, altresì, in materia di contratto di mandato e di rapporti di mediazione;.
1.5. Colletti.

  Al comma 4, sopprimere la lettera a).
1.4. Colletti.

  Al comma 4, lettera a), sesto periodo, sostituire la parola: riforma con la seguente: diminuzione.
1.6. Colletti.

  Al comma 4, lettera a), sopprimere l'ultimo periodo.
1.7. Colletti.

  Al comma 4, lettera d), sostituire le parole: individuare, in caso di mediazione obbligatoria nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo con le seguenti: in caso di mediazione obbligatoria nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo, individuare in capo all'opponente.
1.85. Lucaselli, Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 4 dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   e-bis) eliminare il rilievo officioso del difetto della condizione di procedibilità, mantenendo la sola mediazione delegata, che potrà essere disposta dal giudice solo laddove ritenga che vi siano, in concreto, le condizioni per un accordo stragiudiziale;
1.104. Delmastro Delle Vedove, Maschio, Varchi, Vinci.

  Al comma 4 dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   e-bis) prevedere la totale alternatività tra negoziazione assistita e mediazione, a scelta della parte attrice;.
1.103. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

Pag. 10

  Al comma 4, sostituire la lettera l) con la seguente:

   l) prevedere che il mediatore debba essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione forense;.
1.108. Maschio, Varchi, Vinci.

  Al comma 4, sopprimere la lettera o).
1.8. Colletti.

  Al comma 4, lettera o), primo periodo, dopo le parole: dal giudice aggiungere le seguenti: il cui pagamento sarà a spese del magistrato delegante.
1.10. Colletti.

  Al comma 4, lettera o), secondo periodo, sopprimere le parole: a seguito di mediazione o comunque.
1.9. Colletti.

  Al comma 4, sopprimere la lettera q).
*1.69. Ferri.
*1.97. Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 4, sopprimere la lettera r).
1.70. Raduzzi.

  Al comma 4, sopprimere le lettere s) e t).
1.106. Maschio, Varchi, Vinci.

  Al comma 4, sopprimere la lettera t).
1.105. Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 4, lettera t), numero 2), sostituire la parola: penali con la seguente: amministrative.
1.119. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 4, lettera t), numero 3), sostituire le parole: la possibilità per il giudice di disporne la rinnovazione con le seguenti: la possibilità per il giudice di disporne all'esito della prima udienza con richiesta motivata la rinnovazione, su domanda congiunta delle parti o per necessità di acquisire elementi di conoscenza sopravvenuti, anche relativi alla veridicità delle dichiarazioni rese.
1.86. Lucaselli, Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 4, dopo la lettera t), aggiungere la seguente:

   t-bis) prevedere che l'improcedibilità del giudizio per difetto di mediazione obbligatoria possa essere eccepita dalla parte che vi ha interesse entro e non oltre la prima udienza;.
1.107. Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 4, dopo la lettera u), aggiungere la seguente:

   v) affidare la fase monitoria del procedimento per ingiunzione ai Consigli dell'Ordine degli avvocati, attraverso una specifica selezione dei professionisti, fondata sulla verifica di adeguate competenze e dell'assenza di sanzioni disciplinari, nonché da una revisione del sistema delle incompatibilità.
1.89. Lucaselli, Varchi, Maschio, Vinci.

  Sopprimere il comma 5.
1.11. Colletti.

  Al comma 5, alinea, dopo la parola: monocratica aggiungere le seguenti: e di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
1.109. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

Pag. 11

  Al comma 5, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) prevedere che ogni atto introduttivo di un giudizio, compreso quello di impugnazione e opposizione e fatta eccezione per i giudizi ordinari dinanzi al giudice di pace, abbiano la forma del ricorso;

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le lettere b), c) e d).
1.15. Colletti.

  Al comma 5, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

   c-bis) prevedere che l'atto introduttivo abbia i contenuti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 6 del terzo comma dell'articolo 163 del codice di procedura civile nonché l'avvertimento che il convenuto ha il termine di novanta giorni dalla notifica dell'atto introduttivo per depositare memoria di costituzione;

   c-ter) prevedere che il ricorso sia nullo se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti nei numeri 1) e 2) del terzo comma dell'articolo 163 del codice di procedura civile, ovvero se mancano gli avvertimenti previsti dal numero 7) del terzo comma dell'articolo 163 del codice di procedura civile;

   c-quater) prevedere che se il convenuto non si costituisca in giudizio, il giudice, ove rilevi la nullità ai sensi del primo comma, ne disponga d'ufficio la rinnovazione entro un termine perentorio, rinnovazione che sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione;

   c-quinquies) prevedere che se la rinnovazione non venga eseguita, il giudice ordini la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingua a norma dell'articolo 307, comma terzo, del codice di procedura civile;

   c-sexies) prevedere che l'atto introduttivo sia altresì nullo se siano omessi o risultino assolutamente incerti i requisiti stabiliti nei numeri 3) e 4) del terzo comma dell'articolo 163 del codice di procedura civile ed il giudice, rilevata la nullità, fissi all'attore un termine perentorio per rinnovare l'atto introduttivo o, se il convenuto si sia costituito, per integrare la domanda;

   c-septies) prevedere che l'attore, entro dieci giorni dalla notificazione dell'atto introduttivo, debba iscrivere la causa a ruolo depositando, secondo le modalità previste dalla normativa sul processo civile telematico, la nota di iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo contenente l'originale dell'atto introduttivo notificato ovvero copia conforme dell'atto introduttivo notificato, la procura ed i documenti offerti in comunicazione;.

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

   i-bis) il giudice inviti le parti a precisare le conclusioni e su richiesta delle parti fissi l'udienza per la discussione orale della causa, oppure assegni termine perentorio non superiore a quaranta giorni prima dell'udienza per il deposito di note difensive ed un ulteriore termine non superiore a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di note di replica;.
1.101. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 5, sopprimere la lettera d).
1.17. Colletti.

  Al comma 5, lettera e), dopo la parola: difese, aggiungere le seguenti: nonché l'eventuale chiamata del terzo.
1.18. Colletti.

  Al comma 5, lettera f), sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: a pena di decadenza.
1.110. Maschio, Varchi, Vinci.

Pag. 12

  Al comma 5, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g-bis) prevedere che gli atti depositati dalle parti siano visibili a partire dal giorno successivo a quello della scadenza del termine per il deposito;.
1.19. Colletti.

  Al comma 5, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g-bis) stabilire un congruo termine, a pena di decadenza, per l'integrazione e la precisazione di tutte le istanze istruttorie delle parti successivo alla prima udienza di comparizione;.
1.111. Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 5, sopprimere la lettera i).
1.20. Colletti.

  Al comma 5, lettera i), al numero 1) premettere il seguente:

    01) prevedere che le parti, con richiesta congiunta da inviare almeno cinque giorni prima dell'udienza fissata, possano richiedere di non presenziare, facendo salvi gli effetti di quanto richiesto;.
1.27. Colletti.

  Al comma 5, lettera i), sopprimere il numero 1).
1.88. Lucaselli, Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 5, lettera i), numero 1), sopprimere il secondo periodo.
1.112. Maschio, Varchi, Vinci.

  Al comma 5, lettera i), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

    1-bis) prevedere che all'udienza fissata per la prima comparizione e per la trattazione, il giudice istruttore, qualora ritenga che la causa sia matura per la decisione, senza ulteriore assunzione di prova, possa rimettere le parti dinanzi al Collegio, con ordinanza reclamabile entro dieci giorni; alla medesima udienza, qualora debba essere definita separatamente una questione preliminare, dirimente rispetto alla definizione del giudizio, prevedere che il giudice istruttore possa rimettere le parti dinanzi al collegio. Disporre, altresì, che il giudice istruttore, in analogia con il processo del lavoro, possa ordinare, d'ufficio, l'ammissione di ogni mezzo di prova, fatta eccezione del giuramento decisorio;.
1.22. Colletti.

  Al comma 5, lettera i), sostituire il numero 2) con il seguente:

    2) il giudice provvede sulle istanze istruttorie entro trenta giorni dal termine concesso alle parti per la precisazione e l'integrazione definitiva delle stesse, predisponendo il calendario del processo e disponendo che l'udienza per l'assunzione delle prove sia fissata entro sessanta giorni;
1.113. Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 5, lettera i), numero 2), dopo la parola: prove aggiungere le seguenti: e l'udienza per l'ammissione e il relativo giuramento del consulente tecnico d'ufficio.
1.21. Colletti.

  Al comma 5, lettera i), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

    3) prevedere che il giudice, ai sensi dell'articolo 81-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, concluda l'udienza in un solo giorno.
1.16. Colletti.

  Al comma 5, lettera i), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

    3) prevedere che il giudice possa disporre d'ufficio l'ammissione di ogni mezzo Pag. 13di prova, a eccezione del giuramento decisorio.
1.23. Colletti.

  Al comma 5, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

   i-bis) prevedere, all'articolo 202 del codice di procedura civile, che la prova testimoniale debba essere assunta preferibilmente in una sola udienza;.
1.24. Colletti.

  Al comma 5, lettera l), sostituire il numero 1), con il seguente:

    1) prevedere la soppressione dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile;.

  Conseguentemente, alla medesima lettera l), sopprimere il numero 2).
1.12. Colletti.

  Al comma 5, lettera l), numero 2), sostituire il punto 2.2.) con il seguente:

  2.2.) modificare i termini di cui all'articolo 190 del codice di procedura civile rispettivamente da sessanta a trenta e da venti a trenta;.
1.25. Colletti.

  Al comma 5, lettera l), dopo il punto 2.3), aggiungere il seguente:

  2.4) prevedere la fase dell'impugnazione semplificata per la quale entro venti giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza, le parti, qualora non vi sia stata pronuncia sul calcolo degli interessi e della svalutazione monetaria, possono impugnare la sentenza dinanzi al giudice che la ha emessa. Prevedere che il giudice, ricevuta l'istanza, la comunichi alle altre parti concedendo loro il termine di dieci giorni per il deposito di memorie e che, entro i venti giorni successivi, il giudice depositi il provvedimento e che, in caso di accoglimento, sostituisca la sentenza impugnata provvedendo, eventualmente, ad autonoma condanna al pagamento delle spese legali. Disporre, altresì, che i termini per l'impugnazione della sentenza di primo grado siano sospesi sino alla definizione del presente giudizio.
1.26. Colletti.

  Al comma 5, lettera n), sopprimere il numero 3).
1.13. Colletti.

  Al comma 5, lettera o), numero 1), dopo le parole: su istanza di parte aggiungere le seguenti: e nell'ambito della sola prima udienza di comparizione e trattazione della causa.
1.87. Lucaselli, Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 5, sopprimere la lettera p).
1.14. Colletti.

  Al comma 7, sostituire la lettera b), con la seguente:

   b) prevedere che la cognizione del giudice di pace, per le materie a esso attribuite, compresa quella riferita alle esecuzioni mobiliari, sia limitata ai giudizi aventi valore complessivo non superiore ai 10.000 euro;.
1.28. Colletti.

  Al comma 7, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   c) modificare il comma 12 dell'articolo 10 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, limitando la competenza del giudice di pace alle sole controversie relative al condominio degli edifici, al risarcimento danni derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti sino al limite di valore di euro 50.000,00 e alle opposizioni alle sanzioni amministrative, escluse quelle per le Pag. 14quali attualmente è competente il tribunale.
1.100. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 8, sopprimere la lettera a).
1.29. Colletti.

  Al comma 8, sopprimere la lettera b).
1.30. Colletti.

  Al comma 8, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) prevedere che la costituzione dell'appellato avvenga mediante controricorso da notificare all'appellante e successivo deposito nel fascicolo telematico entro un termine perentorio fino a venti giorni prima della data di udienza;.
1.102. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 8, sopprimere la lettera c).
1.31. Colletti.

  Al comma 8, sopprimere la lettera e).
1.32. Colletti.

  Al comma 8, lettera f), sopprimere il numero 3).
*1.35. Colletti.
*1.114. Maschio, Varchi, Vinci.

  Al comma 8, lettera f), numero 3), sostituire le parole: euro 10.000, con le seguenti: euro 1.000.
1.36. Colletti.

  Al comma 8, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

   i-bis) modificare il primo comma dell'articolo 350 del codice di procedura civile prevedendo che la trattazione delle cause innanzi alla corte di appello sia in composizione collegiale quando il valore delle stesse sia superiore a euro 100.000 o indeterminabile, nonché prevedere che nella trattazione collegiale, il presidente del collegio, possa delegare uno dei suoi componenti per l'assunzione dei mezzi istruttori; prevedere, in tutti gli altri casi e davanti al tribunale, che l'appello sia trattato e deciso dal giudice monocratico;.
1.34. Colletti.

  Al comma 8, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

   i-bis) modificare il primo comma dell'articolo 350 del codice di procedura civile prevedendo che la trattazione delle cause innanzi alla Corte di appello sia in composizione collegiale quando il valore delle stesse sia superiore a euro 50.000 o indeterminabile, nonché prevedere che nella trattazione collegiale, il presidente del collegio, possa delegare uno dei suoi componenti per l'assunzione dei mezzi istruttori. Prevedere, in tutti gli altri casi e davanti al tribunale, che l'appello sia trattato e deciso dal giudice monocratico;.
1.33. Colletti.

  Al comma 9, lettera a), sopprimere le seguenti parole: e sintetica.
1.37. Colletti.

  Al comma 11, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) prevedere all'articolo 431, settimo comma, del codice di procedura civile che l'importo di euro 10.000, sia ridotto a euro 1.000;.
1.38. Colletti.

Pag. 15

  Sostituire il comma 12, con il seguente:

  12. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina del processo di esecuzione, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) prevedere che ogni opposizione agli atti esecutivi e all'esecuzione avente natura tributaria sia fatta a mezzo di ricorso davanti al giudice del tribunale competente per materia o valore e per territorio ai sensi dell'articolo 27 del codice di procedura civile e che l'eventuale giudizio di merito si svolga dinanzi al medesimo giudice competente per l'opposizione;

   b) prevedere l'abrogazione del comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
1.42. Colletti.

  Al comma 12, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) prevedere che gli atti di transazione intervenuti tra le parti, assistite dal difensore, e dai quali risulti in modo espresso e non equivoco la volontà di conferirgli efficacia esecutiva costituiscono titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 474 del codice di procedura civile; disporre che non costituiscono titolo esecutivo gli atti soggetti a pubblicità immobiliare o commerciale salvo il caso in cui gli stessi siano ricevuti da un notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge;.
1.43. Colletti.

  Al comma 12, sopprimere la lettera h).
1.71. Raduzzi.

  Al comma 12, lettera h), sopprimere le parole: senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti del codice di procedura civile.
1.72. Raduzzi.

  Al comma 12, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

   n-bis) prevedere la possibilità per il debitore esecutato di proporre, fino all'udienza prevista dal primo comma dell'articolo 569 del codice di procedura civile, un'istanza di sospensione delle attività esecutive per un periodo compreso tra novanta e centoventi giorni, sulla base di quanto disposto dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3, al fine di predisporre un piano volto alla vendita volontaria del bene, ai sensi dell'articolo 268 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;.

  Conseguentemente, al medesimo comma 12, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:

   p-bis) prevedere, nell'ambito del pronunciamento del decreto di trasferimento, l'obbligo da parte del giudice di sospendere la vendita nei casi in cui ritiene che il prezzo offerto, relativamente al bene espropriato, sia notevolmente inferiore a quello giusto;.
1.73. Raduzzi.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina del procedimento di ingiunzione, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) prevedere che gli avvocati possano emettere decreti ingiuntivi in proprio, liquidandosi anche le proprie competenze in base ai parametri minimi previsti dalla legge, entro il valore di euro 3.000, senza possibilità di provvisoria esecuzione, prevedendo che l'opposizione possa essere presentata entro quaranta giorni e stabilendo che acquisti efficacia di titolo esecutivo solo a seguito di decreto ai sensi dell'articolo Pag. 16647 del codice di procedura civile e che, all'atto della richiesta del decreto, la parte debba pagare il contributo unificato previsto dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115; prevedere, altresì, che, qualora a seguito dell'opposizione il giudice verifichi che il decreto difetti ab origine dei requisiti per l'emissione, la parte debba pagare una somma pari al quadruplo del contributo unificato;

   b) prevedere che in caso di rigetto ai sensi dell'articolo 640, secondo comma, del codice di procedura civile, tale provvedimento sia reclamabile ai sensi dell'articolo 669-terdecies del medesimo codice;

   c) prevedere che le ordinanze di cui agli articoli 648 e 649 del codice di procedura civile siano impugnabili con le modalità previste dall'articolo 669-terdecies del medesimo codice;

   d) all'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile, prevedere che se è proposto reclamo per un provvedimento del giudice monocratico sia competente un altro giudice monocratico e non il collegio;

   e) prevedere che debbano essere considerate prove scritte ai sensi dell'articolo 634 del codice di procedura civile anche le fatture elettroniche corredate dalla prova di consegna rilasciata dal sistema di interscambio.
1.39. Colletti.

  Al comma 13, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: senza costi aggiuntivi per gli istanti.
1.40. Colletti.

  Al comma 16, lettera b), sopprimere le seguenti parole: favorendo la formazione di associazioni nazionali di riferimento.
1.44. Colletti.

  Al comma 16, sopprimere la lettera e).
1.45. Colletti.

  Al comma 17, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) prevedere che in caso di mancata funzionalità del sistema informatico del Ministero della giustizia tale da non consentire alla parte di caricare gli atti processuali e i documenti nel sistema informatico e dunque di rispettare i termini processuali, vi sia automatica rimessione in termini delle parti processuali;.
1.46. Colletti.

  Al comma 17, lettera p), sopprimere le parole: di regola.
1.115. Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 17, lettera p), sostituire le parole da: con facoltà fino alla fine del periodo con le seguenti: con facoltà per il giudice di disporre l'udienza presso il domicilio dello stesso nei casi di impossibilità a comparire del destinatario della misura di protezione.
1.116. Maschio, Varchi, Vinci.

  Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

  17-bis. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina in materia di responsabilità sanitaria di cui alla legge 8 marzo 2017, n. 24, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) prevedere che l'articolo 7 della legge 8 marzo 2017, n. 24, sia sostituito dal seguente:

«Art. 7.
(Contratto di assistenza sanitaria e responsabilità medica)

  1. Le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e l'esercente la professione Pag. 17 sanitaria rispondono, nei confronti del paziente, ai sensi degli articoli 1218, 1223 e 1228 del codice civile. Le strutture sanitarie rispondono anche per i danni alle persone o alle cose derivanti dall'inadeguata organizzazione, dalla carenza e dall'inefficienza delle dotazioni o delle attrezzature delle medesime strutture sanitarie»;

   b) prevedere che l'articolo 8 della legge 8 marzo 2017, n. 24, sia sostituito dal seguente:

«Art. 8.
(Tentativo obbligatorio di conciliazione)

  1. Chi intende esercitare un'azione innanzi al giudice civile relativa a una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria è tenuto preliminarmente, a pena di improcedibilità della domanda di risarcimento, a proporre ricorso ai sensi dell'articolo 696-bis del codice di procedura civile dinanzi al giudice competente ovvero, in alternativa, a esperire il procedimento di mediazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. In tali casi non trova applicazione l'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice, ove rilevi il mancato esperimento del procedimento ai sensi dell'articolo 696-bis del codice di procedura civile ovvero del procedimento di mediazione ai sensi del citato articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 28 del 2010, dichiara improcedibile la domanda.
  2. Ove il procedimento di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile non si concluda entro il termine di dieci mesi dal deposito del ricorso ovvero il procedimento di mediazione non si concluda entro il termine di tre mesi, la domanda diviene procedibile.
  3. In caso di mancata partecipazione al procedimento di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile il giudice, con il provvedimento che definisce il giudizio, condanna le parti che non hanno partecipato al pagamento delle spese di consulenza, indipendentemente dall'esito del giudizio.»;

   c) prevedere che all'articolo 9 della legge 8 marzo 2017, n. 24, siano apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 2, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;

    2) al comma 7, le parole: «se l'esercente la professione sanitaria ne è stato parte» sono soppresse;

   d) prevedere che l'articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24, sia sostituito dal seguente:

«Art. 10.
(Obbligo di assicurazione)

  1. Le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche devono essere provviste di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera, ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, anche per danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le medesime strutture, compresi coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento nonché di sperimentazione e di ricerca clinica. La disposizione del primo periodo si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina. Le strutture di cui al primo periodo stipulano, altresì, polizze assicurative o adottano altre analoghe misure per la copertura della responsabilità civile verso terzi degli esercenti le professioni sanitarie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9. Le disposizioni del periodo precedente non si applicano in relazione agli esercenti la professione sanitaria di cui al comma 3.
  2. Le strutture sanitarie e sociosanitarie private devono essere provviste di copertura Pag. 18 assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera, ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, anche per danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le medesime strutture, compresi coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento nonché di sperimentazione e di ricerca clinica. La disposizione del primo periodo si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina. Le strutture di cui al primo periodo stipulano, altresì, polizze assicurative per la copertura della responsabilità civile verso terzi degli esercenti le professioni sanitarie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9. Le disposizioni del periodo precedente non si applicano in relazione agli esercenti la professione sanitaria di cui al comma 3.
  3. Per l'esercente la professione sanitaria che svolga la propria attività al di fuori di una delle strutture di cui al comma 1 del presente articolo o che presti la sua opera all'interno della stessa in regime libero-professionale resta fermo l'obbligo di cui all'articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.
  4. Al fine di garantire efficacia alle azioni di cui all'articolo 9 e all'articolo 12, comma 2, ciascun esercente la professione sanitaria operante a qualunque titolo in strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private provvede alla stipula, con oneri a proprio carico, di un'adeguata polizza di assicurazione per colpa grave.
  5. Le strutture di cui ai commi 1 e 2 rendono nota, mediante pubblicazione nel proprio sito internet, la denominazione dell'impresa che presta la copertura assicurativa della responsabilità civile verso i terzi e verso i prestatori d'opera di cui ai medesimi commi 1 e 2, indicando per esteso i contratti, le clausole assicurative ovvero le altre analoghe misure che determinano la copertura assicurativa.
  6. Con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute, definisce i criteri e le modalità per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo esercitate dall'IVASS sulle imprese di assicurazione che intendano stipulare polizze con le strutture di cui ai commi 1 e 2 e con gli esercenti la professione sanitaria.
  7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti l'IVASS, l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), le associazioni nazionali rappresentative delle strutture private che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie, la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, le Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali interessate, nonché le associazioni di tutela dei cittadini e dei pazienti, sono determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie, prevedendo l'individuazione di classi di rischio a cui far corrispondere massimali differenziati. Il medesimo decreto stabilisce i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio, richiamate dai commi 1 e 2; disciplina altresì le regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di un'impresa di assicurazione nonché la previsione nel bilancio delle strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza Pag. 19 dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati. A tali fondi si applicano le disposizioni dell'articolo 1, commi 5 e 5-bis, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67.
  8. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro della salute e sentito l'IVASS, sono individuati i dati relativi alle polizze di assicurazione stipulate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 e alle altre analoghe misure adottate ai sensi dei commi 1 e 7 e sono stabiliti, altresì, le modalità e i termini per la comunicazione di tali dati da parte delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e degli esercenti le professioni sanitarie all'Osservatorio. Il medesimo decreto stabilisce le modalità e i termini per l'accesso a tali dati.»;

   e) prevedere che l'articolo 12 della legge 8 marzo 2017, n. 24, sia sostituito dal seguente:

«Art. 12.
(Azione diretta del danneggiato)

  1. Il danneggiato e gli aventi causa hanno diritto di agire direttamente per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione che presta la copertura assicurativa, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione.
  2. Per l'intero massimale di polizza l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.
  3. Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno.
  4. L'azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione al quale sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile.»;

   f) prevedere che l'articolo 15 della legge 8 marzo 2017, n. 24, sia sostituito dal seguente:

«Art. 15.
(Procedura del risarcimento)

  1. La richiesta di risarcimento, presentata al responsabile ovvero alla sua impresa di assicurazione, deve recare l'indicazione degli aventi diritto al risarcimento nonché, se richiesto, la documentazione medica riguardante il danneggiato non in possesso del responsabile e dell'impresa di assicurazione. Entro centoventi giorni dalla ricezione di tale documentazione, l'impresa di assicurazione o il responsabile formulano al danneggiato una congrua e motivata offerta per il risarcimento, ovvero comunicano specificatamente i motivi per i quali non ritengono di fare tale offerta.
  2. Il danneggiato, in pendenza del termine di cui al comma 1, non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alla persona da parte dell'impresa di assicurazione o del responsabile. Qualora ciò accada, i termini per l'offerta risarcitoria o per la comunicazione dei motivi per i quali l'impresa non ritiene di fare tale offerta sono sospesi.
  3. In caso di richiesta incompleta, l'impresa di assicurazione o il responsabile richiedono al danneggiato, entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, le necessarie integrazioni; in tal caso il termine di cui al comma 1 decorre nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi.
  4. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, l'impresa di assicurazione ovvero il responsabile provvede al pagamento entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.
  5. Entro il termine di cui al comma 4, l'impresa di assicurazione corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta ovvero che non abbia fatto pervenire alcuna risposta entro trenta giorni. La somma in Pag. 20tal modo corrisposta è imputata nella liquidazione definitiva del danno.
  6. In caso di sentenza a favore del danneggiato, quando la somma offerta ai sensi del comma 1 sia inferiore alla metà di quella liquidata, al netto di eventuali spese, rivalutazione e interessi, il giudice trasmette, contestualmente al deposito in cancelleria, copia della sentenza all'IVASS per gli accertamenti relativi all'osservanza delle disposizioni del presente articolo.
  7. L'impresa di assicurazione, quando corrisponde compensi professionali per l'eventuale assistenza prestata da professionisti, è tenuta a richiedere la documentazione probatoria relativa alla prestazione stessa e a indicarne il corrispettivo separatamente rispetto alle voci di danno nella quietanza di liquidazione. L'impresa che abbia provveduto direttamente al pagamento dei compensi dovuti al professionista ne dà comunicazione al danneggiato, indicando l'importo corrisposto.».
1.41. Colletti.

  Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

  17-bis. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) prevedere alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 13, la soppressione delle parole: «e per i processi civili di valore indeterminabile»;

   b) prevedere che alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 13, dopo le parole: «euro 260.000» siano inserite le seguenti: «e per i processi civili di valore indeterminabile ma comunque non superiore a euro 260.000»;

   c) prevedere che alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 13, dopo le parole: «euro 520.000» siano inserite le seguenti: «e per i processi civili di valore indeterminabile ma comunque non superiore a euro 520.000»;

   d) prevedere che alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 13, dopo le parole: «euro 520.000» siano inserite le seguenti: «e per i processi di valore indeterminabile ma comunque superiore a tale somma»;

   e) prevedere l'abrogazione del comma 1-bis, dell'articolo 13, nella parte in cui prevede l'aumento della metà del contributo unificato per i giudizi di impugnazione;

   f) prevedere l'abrogazione del comma 1-quinquies, dell'articolo 13;

   g) prevedere l'abrogazione del comma 2-bis dell'articolo 13;

   h) prevedere al comma 3-bis dell'articolo 13 la soppressione delle parole: «il proprio numero di fax ai sensi dell'articolo 125, primo comma, del codice di procedura civile e»;

   i) prevedere al comma 6-bis.1 dell'articolo 13 la soppressione delle parole: «e il proprio recapito fax, ai sensi dell'articolo 136 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,»;

   l) prevedere che il giudice possa decidere esclusivamente nel limite della domanda prevista dall'indicazione di valore, esclusi le spese del giudizio nonché gli interessi e la svalutazione monetaria;

   m) prevedere che con la decisione che definisce il giudizio il giudice indichi quale parte deve pagare la registrazione della sentenza secondo il principio della soccombenza e non tenendo conto del principio di solidarietà.
1.47. Colletti.

  Al comma 18, lettera b), numero 1), sopprimere le parole: la predisposizione di bozze di provvedimenti.
*1.48. Colletti.
*1.80. Varchi, Maschio, Vinci.

Pag. 21

  Al comma 19, sostituire la parola: 500 con la seguente: 1.500.
1.49. Colletti.

  Al comma 23, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

   a-bis) definire e disciplinare giuridicamente lo stato dei minori fuori della famiglia come nuova categoria di vittime sociali;

   a-ter) istituire una banca di dati centralizzata e completa delle informazioni riguardanti i minori collocati al di fuori della famiglia di origine, basata su indicatori uniformi e comuni per tutto il territorio nazionale, al fine di monitorare il numero e le caratteristiche dei minori fuori della famiglia, le tipologie del percorso di accoglienza nonché i tempi e le modalità di uscita dallo stesso;.
1.93. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 23, lettera l), primo periodo, sopprimere le seguenti parole: disponendo le sanzioni per la mancata comparizione senza giustificato motivo.
1.117. Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 23, lettera l), sopprimere le seguenti parole: prevedere che la mancata comparizione senza giustificato motivo sia valutata ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile, e possa altresì essere tenuta in considerazione ai fini delle spese di lite.
1.118. Maschio, Varchi, Vinci.

  Al comma 23, sostituire la lettera s) con la seguente:

   s) prevedere che il giudice esegua personalmente l'ascolto del minore e disponendo in ogni caso la videoregistrazione dell'audizione del minore d'età;.
1.74. Giannone.

  Al comma 23, lettera t), sostituire le parole: del minore anche infradodicenne, ove capace di esprimere la propria volontà, con le seguenti: del minore di anni otto e anche di età inferiore ove capace di discernimento, in presenza di uno psicologo infantile.
1.95. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 23, lettera dd), dopo le parole: del curatore speciale del minore; aggiungere i seguenti periodi: la nomina, anche d'ufficio del difensore del minore, individuata in un avvocato iscritto nell'elenco nazionale previsto dall'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, in possesso di una formazione specifica nel diritto minorile; prevedere che nello svolgimento del proprio incarico, il difensore d'ufficio valuti il migliore interesse del minore nel rispetto dei diritti costituzionalmente garantiti allo stesso e delle Convenzioni internazionali vigenti in materia, agisce in completa autonomia e si ispira al principio di minima offensività per il minore rispetto ai tempi e ai contenuti del procedimento; prevedere che il difensore d'ufficio del minore non possa assumere la difesa di un minore qualora sia o sia stato, anche in procedimenti aventi un oggetto diverso, difensore di un adulto appartenente allo stesso nucleo familiare del minore interessato;
1.94. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 24, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ad eccezione della prima udienza presidenziale, della prima udienza della fase di merito, delle udienze aventi ad oggetti i provvedimenti ex articoli 330 e 333 del codice civile e delle udienze in cui il giudice deve poter valutare la situazione in cui vive il minore e i rapporti con la famiglia.
1.91. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Pag. 22

  Al comma 24, sostituire la lettera n) con la seguente:

   n) stabilire che, nei procedimenti civili che rientrano nelle loro rispettive competenze, secondo quanto previsto nelle lettere b) e c), le sezioni circondariali e le sezioni distrettuali giudichino in composizione collegiale, con collegio composto da due magistrati togati e da due magistrati onorari;.
1.90. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

  Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

  26-bis. L'articolo 366 del codice civile è sostituito dal seguente:

   «1. I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso dell'altro genitore, dei parenti o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato.
   2. Il Tribunale deve decidere su tutte le domande proposte dalle parti; il Tribunale, sentite le parti costituite, può disporre misure diverse da quelle richieste dalle parti stesse. I provvedimenti emessi se incidenti sulle potestà genitoriali o sulla libertà di movimento del genitore o del figlio, sono sempre ricorribili per Cassazione, anche se emessi in sede cautelare o esecutiva. Se richiesto da una delle parti, debbono essere sentite a testimone le autorità che hanno redatto rapporti riguardanti il minore o la situazione genitoriale, ammettendo, se richiesto dalle parti, prova contraria sulle circostanze dedotte. Gli accertamenti tecnici, se richiesto delle parti, debbono essere svolti con le modalità previste dall'articolo 191 del codice di procedura civile. In ogni caso, negli accertamenti richiesti dal Tribunale alle autorità pubbliche, deve essere sempre garantita la partecipazione di un consulente nominato dalle parti. Terminata l'istruttoria, che può essere delegata ad un giudice istruttore, il Tribunale invita le parti al deposito di memorie difensive in vista della decisione, ovvero fissa udienza di discussione. Le controversie relative al diritto di eseguire il titolo esecutivo, ovvero al modo di eseguire lo stesso, sono decise, dal Tribunale che ha emesso il provvedimento, secondo il disposto degli articoli 615 e seguenti del codice di procedura civile.
   3. Nei casi di urgente necessità, le parti o il pubblico ministero possono chiedere al Tribunale l'adozione di provvedimenti temporanei ed urgenti. In tal caso il Tribunale delega un Giudice cui è affidata la trattazione del procedimento. Si applica l'articolo 669-sexies del codice di procedura civile. I termini per l'integrazione del contraddittorio sono stabiliti dal Giudice. La cancelleria provvede alla notifica del decreto di fissazione udienza. Il provvedimento di accoglimento o rigetto fissa l'udienza collegiale per la trattazione a cognizione piena del ricorso. Avverso il provvedimento del Giudice di accoglimento o rigetto, si applica il reclamo previsto dall'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile.
   4. Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori e il minore sono assistiti da un difensore.».
1.98. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

  Sostituire il comma 27 con il seguente:

  27. L'articolo 403 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 403.

   1. Quando il minore si trovi in uno stato, accertato o evidente, di abbandono morale o materiale o, comunque, si trovi esposto, nell'ambito familiare, a sistematica violenza o a grave pericolo per il suo benessere fisico e psichico, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in un ambiente sicuro, fino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione, valutando, in via prioritaria, la possibilità di una collocazione presso parenti entro il quarto grado di accertata idoneità che abbiano rapporti significativi con il minore e garantendo il diritto alla continuità affettiva con le figure di riferimento del minore. Pag. 23
   2. Qualora non sussistano fondati motivi ostativi che possano pregiudicare l'interesse del minore, l'intervento della pubblica autorità deve essere eseguito presso la sua residenza o il suo domicilio, con modalità atte a tutelarne l'equilibrio emotivo e psicologico, previo avviso al magistrato di turno competente e ai genitori o ai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale.
   3. Il magistrato, sentiti il minore e i suoi genitori o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, accerta la fondatezza delle ragioni dell'intervento della pubblica autorità e promuove, entro quarantotto ore, l'adozione degli opportuni provvedimenti ai sensi dell'articolo 336 del presente codice nonché, ove ne ricorrano le condizioni, degli articoli 9 e 10 della legge 4 maggio 1983, n. 184. Contro il provvedimento di cui al terzo comma chiunque vi abbia interesse può proporre reclamo mediante ricorso al tribunale per i minorenni, che si pronuncia in camera di consiglio entro quarantotto ore dal ricevimento del ricorso. Il reclamo deve essere proposto nel termine di cinque giorni dalla notificazione del provvedimento di cui al primo periodo.».
1.96. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 27, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) al primo comma, le parole: «Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere all'educazione di lui» sono sostituite dalle seguenti: «Quando è documentata una reale ed obiettiva situazione di fatto in cui il minore è moralmente o materialmente abbandonato o si trova esposto, nell'ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psico-fisica e vi è dunque emergenza di provvedere. In presenza di un significativo legame parentale psicologico ed affettivo con il minore è escluso lo stato di abbandono»;.
1.75. Giannone.

  Al comma 30, primo capoverso, numero 1), sopprimere le parole: o in cui uno dei genitori abbia chiesto la decadenza dell'altro.
1.79. Giannone.

  Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

  31-bis. All'articolo 91 del codice di procedura civile, primo comma, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «La parte soccombente ha il diritto di ottenere copia della ricevuta di avvenuta corresponsione degli onorari di difesa.».
1.67. Colletti.

  Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

  31-bis. All'articolo 112, del codice di procedura civile, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il limite di valore della domanda a cui il giudice è vincolato è dato dalla dichiarazione di valore della parte.».
1.66. Colletti.

  Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

  31-bis. All'articolo 125 del codice di procedura civile, primo comma, l'ultimo periodo è soppresso.

  Conseguentemente, al medesimo articolo, dopo il comma 34, aggiungere il seguente:

  34-bis. Al comma 3-bis dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono soppresse le seguenti parole: «il proprio numero di fax ai sensi dell'articolo 125, primo comma, del codice di procedura civile e».
1.51. Colletti.

Pag. 24

  Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

  31-bis. All'articolo 191, del codice di procedura civile, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

   «Nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria implicanti la valutazione di problemi di particolare complessità e che riguardano materie di differenti specializzazioni medico-cliniche, l'autorità giudiziaria affida lo svolgimento della consulenza tecnica e della perizia a un medico legale e a uno specialista nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento avendo cura che i soggetti da nominare, scelti tra gli iscritti negli albi dei consulenti di cui all'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del presente codice e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e dei periti di cui all'articolo 67 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, non siano in posizione di conflitto di interessi nello specifico procedimento o in altri procedimenti connessi.

   Nei casi di cui al terzo comma l'incarico è conferito al collegio e, nella determinazione del compenso globale, non si applica l'aumento del 40 per cento per ciascuno degli altri componenti del collegio previsto dall'articolo 53 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.».
1.52. Colletti.

  Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

  31-bis. All'articolo 192, primo comma, del codice di procedura civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e con l'avvertimento che costituisce causa di astensione o di ricusazione l'avere, negli ultimi cinque anni, intrattenuto rapporti personali o professionali continuativi con taluna delle parti o con soggetti a essi riferibili. Di tali circostanze il consulente deve dare conoscenza alle parti e al giudice a mezzo di posta elettronica certificata e con dichiarazione depositata in cancelleria almeno tre giorni prima dell'udienza di comparizione. Il consulente, nominato nelle cause di responsabilità medico-sanitaria, deve altresì dichiarare se sussiste un rapporto di collaborazione o di consulenza continuata con imprese di assicurazione ovvero con una delle parti.».
1.53. Colletti.

  Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

  31-bis. All'articolo 193 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'adempimento della funzione comporta il divieto per il consulente di assumere incarichi professionali per conto di alcuna delle parti nei ventiquattro mesi successivi al giuramento»;

   b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Il consulente deve dare inizio alle operazioni peritali non prima di sette giorni e, comunque, non oltre trenta giorni dalla data dell'udienza in cui ha prestato il giuramento».
1.54. Colletti.

  Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

  31-bis. Gli articoli 348-bis e 348-ter del codice di procedura civile sono abrogati.
1.50. Colletti.

  Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

  31-bis. All'articolo 350 del codice di procedura civile, il primo comma è sostituito dal seguente:

   «Davanti alla corte di appello la trattazione dell'appello è collegiale per le cause Pag. 25di valore superiore a euro 100.000 e per le cause di valore indeterminabile; nella trattazione collegiale il presidente del collegio può delegare per l'assunzione dei mezzi istruttori uno dei suoi componenti. In tutti gli altri casi e davanti al tribunale l'appello è trattato e deciso dal giudice monocratico.».
1.65. Colletti.

  Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

  31-bis. All'articolo 350 del codice di procedura civile, il primo comma è sostituito dal seguente:

   «Davanti alla corte di appello la trattazione dell'appello è collegiale per le cause di valore superiore a euro 50.000 e per le cause di valore indeterminabile; nella trattazione collegiale il presidente del collegio può delegare per l'assunzione dei mezzi istruttori uno dei suoi componenti. In tutti gli altri casi e davanti al tribunale l'appello è trattato e deciso dal giudice monocratico.».
1.64. Colletti.

  Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:

  32-bis. L'articolo 696-bis del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 696-bis.
(Consulenza tecnica preventiva)

   1. Lo svolgimento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell'articolo 696, ai fini dell'accertamento della responsabilità e della relativa determinazione dei danni o dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Il giudice procede a norma del terzo comma del medesimo articolo 696.
   2. Si applicano gli articoli da 191 a 203 in quanto compatibili. Su istanza di parte il giudice può ordinare l'esibizione di prove ai sensi dell'articolo 210 nonché autorizzare la chiamata in causa del terzo ai sensi degli articoli 106 e 269.
   3. Su istanza di parte, da depositare entro venti giorni dal deposito della relazione finale di cui all'articolo 195, terzo comma, il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti per la discussione sulla relazione stessa.
   4. Il giudice, qualora ne ravvisi la necessità, può disporre la comparizione del consulente per chiarimenti in un'apposita udienza, concedergli un termine per integrare la relazione ovvero applicare l'articolo 196.
   5. Ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito.».
1.55. Colletti.

  Sopprimere il comma 33.
1.77. Giannone.

  Al comma 34, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 13.
(Albo dei consulenti tecnici)

   1. Presso ogni tribunale e corte di appello è istituito un albo dei consulenti tecnici.
   2. L'iscrizione all'albo può avvenire in qualsiasi momento.
   3. L'albo è diviso in categorie. Devono essere sempre comprese nell'albo le categorie: 1) medico-chirurgica; 2) industriale; 3) commerciale; 4) agricola; 5) bancaria; 6) assicurativa; 7) della neuropsichiatria infantile, della psicologia dell'età evolutiva e della psicologia giuridica o forense.
   4. Gli albi della categoria di cui al terzo comma, numero 1), contengono, per ciascun iscritto, l'indicazione della specializzazione maturata nonché, in sede di revisione Pag. 26 degli albi, il numero degli incarichi conferiti e di quelli revocati. 5. Gli albi devono essere revisionati con cadenza almeno triennale, al fine di garantire, oltre a quella medico-legale, un'idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie, tra i quali nominare i consulenti tenendo conto della disciplina interessata nel procedimento.».
1.56. Colletti.

  Al comma 34, lettera a), sopprimere le parole: e della psicologia giuridica o forense.

  Conseguentemente, al medesimo comma 34, lettera b), numero 2), sopprimere le parole: o psicologia giuridica o forense.
1.76. Giannone.

  Al comma 34, lettera a), sostituire le parole: e della psicologia giuridica o forense con le seguenti: e della medicina legale.

  Conseguentemente, al medesimo comma 34, lettera b), numero 2) sostituire le parole: o psicologia giuridica o forense con le seguenti: o medicina legale.
1.78. Giannone.

  Al comma 34, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 14, secondo comma, le parole: «, previa comunicazione al consiglio che tiene l'albo a cui appartiene il professionista stesso», sono soppresse.
1.57. Colletti.

  Al comma 34, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 14, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Gli albi sono pubblici. L'accesso è consentito telematicamente ai giudici, al personale di cancelleria e agli avvocati»;.
1.58. Colletti.

  Al comma 34, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   c) all'articolo 15, il secondo comma è abrogato.
1.59. Colletti.

  Al comma 34, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   c) all'articolo 16, secondo comma, il numero 3) è soppresso.
1.60. Colletti.

  Al comma 34, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   c) all'articolo 18, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «tre».
1.61. Colletti.

  Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:

  36-bis. Alla legge 8 marzo 2017, n. 24, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Art. 7.
(Contratto di assistenza sanitaria e responsabilità medica)

   1. Le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e l'esercente la professione sanitaria rispondono, nei confronti del paziente, ai sensi degli articoli 1218, 1223 e 1228 del codice civile. Le strutture sanitarie rispondono anche per i danni alle persone o alle cose derivanti dall'inadeguata organizzazione, dalla carenza e dall'inefficienza delle dotazioni o delle attrezzature delle medesime strutture sanitarie.»;

Pag. 27

   b) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 8.
(Tentativo obbligatorio di conciliazione)

   1. Chi intende esercitare un'azione innanzi al giudice civile relativa a una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria è tenuto preliminarmente, a pena di improcedibilità della domanda di risarcimento, a proporre ricorso ai sensi dell'articolo 696-bis del codice di procedura civile dinanzi al giudice competente ovvero, in alternativa, a esperire il procedimento di mediazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. In tali casi non trova applicazione l'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice, ove rilevi il mancato esperimento del procedimento ai sensi dell'articolo 696-bis del codice di procedura civile ovvero del procedimento di mediazione ai sensi del citato articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 28 del 2010, dichiara improcedibile la domanda.
   2. Ove il procedimento di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile non si concluda entro il termine di dieci mesi dal deposito del ricorso ovvero il procedimento di mediazione non si concluda entro il termine di tre mesi, la domanda diviene procedibile.
   3. In caso di mancata partecipazione al procedimento di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile il giudice, con il provvedimento che definisce il giudizio, condanna le parti che non hanno partecipato al pagamento delle spese di consulenza, indipendentemente dall'esito del giudizio»;

   c) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 2, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;

    2) al comma 7, le parole: «se l'esercente la professione sanitaria ne è stato parte» sono soppresse;

   d) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Art. 10.
(Obbligo di assicurazione)

   1. Le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche devono essere provviste di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera, ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, anche per danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le medesime strutture, compresi coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento nonché di sperimentazione e di ricerca clinica. La disposizione del primo periodo si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina. Le strutture di cui al primo periodo stipulano, altresì, polizze assicurative o adottano altre analoghe misure per la copertura della responsabilità civile verso terzi degli esercenti le professioni sanitarie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9. Le disposizioni del periodo precedente non si applicano in relazione agli esercenti la professione sanitaria di cui al comma 3.
   2. Le strutture sanitarie e sociosanitarie private devono essere provviste di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera, ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, anche per danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le medesime strutture, compresi coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento nonché di sperimentazione e di ricerca clinica. La disposizione del primo periodo si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero in regime di convenzione Pag. 28 con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina. Le strutture di cui al primo periodo stipulano, altresì, polizze assicurative per la copertura della responsabilità civile verso terzi degli esercenti le professioni sanitarie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9. Le disposizioni del periodo precedente non si applicano in relazione agli esercenti la professione sanitaria di cui al comma 3.
   3. Per l'esercente la professione sanitaria che svolga la propria attività al di fuori di una delle strutture di cui al comma 1 del presente articolo o che presti la sua opera all'interno della stessa in regime libero-professionale resta fermo l'obbligo di cui all'articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.
   4. Al fine di garantire efficacia alle azioni di cui all'articolo 9 e all'articolo 12, comma 2, ciascun esercente la professione sanitaria operante a qualunque titolo in strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private provvede alla stipula, con oneri a proprio carico, di un'adeguata polizza di assicurazione per colpa grave.
   5. Le strutture di cui ai commi 1 e 2 rendono nota, mediante pubblicazione nel proprio sito internet, la denominazione dell'impresa che presta la copertura assicurativa della responsabilità civile verso i terzi e verso i prestatori d'opera di cui ai medesimi commi 1 e 2, indicando per esteso i contratti, le clausole assicurative ovvero le altre analoghe misure che determinano la copertura assicurativa.
   6. Con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute, definisce i criteri e le modalità per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo esercitate dall'IVASS sulle imprese di assicurazione che intendano stipulare polizze con le strutture di cui ai commi 1 e 2 e con gli esercenti la professione sanitaria.
   7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti l'IVASS, l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), le associazioni nazionali rappresentative delle strutture private che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie, la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, le Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali interessate, nonché le associazioni di tutela dei cittadini e dei pazienti, sono determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie, prevedendo l'individuazione di classi di rischio a cui far corrispondere massimali differenziati. Il medesimo decreto stabilisce i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio, richiamate dai commi 1 e 2; disciplina altresì le regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di un'impresa di assicurazione nonché la previsione nel bilancio delle strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati. A tali fondi si applicano le disposizioni dell'articolo 1, commi 5 e 5-bis, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67.
   8. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro della salute e sentito l'IVASS, sono individuati i dati relativi alle polizze di assicurazione stipulate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 e alle altre analoghe misure adottate Pag. 29 ai sensi dei commi 1 e 7 e sono stabiliti, altresì, le modalità e i termini per la comunicazione di tali dati da parte delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e degli esercenti le professioni sanitarie all'Osservatorio. Il medesimo decreto stabilisce le modalità e i termini per l'accesso a tali dati.»;

   e) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Art. 12.
(Azione diretta del danneggiato)

   1. Il danneggiato e gli aventi causa hanno diritto di agire direttamente per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione che presta la copertura assicurativa, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione.
   2. Per l'intero massimale di polizza l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.
   3. Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno.
   4. L'azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione al quale sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile»;

   f) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

«Art. 15.
(Procedura del risarcimento)

   1. La richiesta di risarcimento, presentata al responsabile ovvero alla sua impresa di assicurazione, deve recare l'indicazione degli aventi diritto al risarcimento nonché, se richiesto, la documentazione medica riguardante il danneggiato non in possesso del responsabile e dell'impresa di assicurazione. Entro centoventi giorni dalla ricezione di tale documentazione, l'impresa di assicurazione o il responsabile formulano al danneggiato una congrua e motivata offerta per il risarcimento, ovvero comunicano specificatamente i motivi per i quali non ritengono di fare tale offerta.
   2. Il danneggiato, in pendenza del termine di cui al comma 1, non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alla persona da parte dell'impresa di assicurazione o del responsabile. Qualora ciò accada, i termini per l'offerta risarcitoria o per la comunicazione dei motivi per i quali l'impresa non ritiene di fare tale offerta sono sospesi.
   3. In caso di richiesta incompleta, l'impresa di assicurazione o il responsabile richiedono al danneggiato, entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, le necessarie integrazioni; in tal caso il termine di cui al comma 1 decorre nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi.
   4. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, l'impresa di assicurazione ovvero il responsabile provvede al pagamento entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.
   5. Entro il termine di cui al comma 4, l'impresa di assicurazione corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta ovvero che non abbia fatto pervenire alcuna risposta entro trenta giorni. La somma in tal modo corrisposta è imputata nella liquidazione definitiva del danno.
   6. In caso di sentenza a favore del danneggiato, quando la somma offerta ai sensi del comma 1 sia inferiore alla metà di quella liquidata, al netto di eventuali spese, rivalutazione e interessi, il giudice trasmette, contestualmente al deposito in cancelleria, copia della sentenza all'IVASS per gli accertamenti relativi all'osservanza delle disposizioni del presente articolo.
   7. L'impresa di assicurazione, quando corrisponde compensi professionali per l'eventuale assistenza prestata da professionisti, è tenuta a richiedere la documentazione probatoria relativa alla prestazione stessa e a indicarne il corrispettivo separatamente Pag. 30 rispetto alle voci di danno nella quietanza di liquidazione. L'impresa che abbia provveduto direttamente al pagamento dei compensi dovuti al professionista ne dà comunicazione al danneggiato, indicando l'importo corrisposto.».
1.62. Colletti.

  Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:

  36-bis. Alla legge 8 marzo 2017, n. 24, l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 8.
(Tentativo obbligatorio di conciliazione)

   1. Chi intende esercitare un'azione innanzi al giudice civile relativa a una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria è tenuto preliminarmente, a pena di improcedibilità della domanda di risarcimento, a proporre ricorso ai sensi dell'articolo 696-bis del codice di procedura civile dinanzi al giudice competente ovvero, in alternativa, a esperire il procedimento di mediazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. In tali casi non trova applicazione l'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice, ove rilevi il mancato esperimento del procedimento ai sensi dell'articolo 696-bis del codice di procedura civile ovvero del procedimento di mediazione ai sensi del citato articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 28 del 2010, dichiara improcedibile la domanda.
   2. Ove il procedimento di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile non si concluda entro il termine di dieci mesi dal deposito del ricorso ovvero il procedimento di mediazione non si concluda entro il termine di tre mesi, la domanda diviene procedibile.
   3. In caso di mancata partecipazione al procedimento di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile il giudice, con il provvedimento che definisce il giudizio, condanna le parti che non hanno partecipato al pagamento delle spese di consulenza, indipendentemente dall'esito del giudizio.».
1.63. Colletti.

  Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:

  36-bis. Al decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il Capo I, Titolo III, è abrogato.
1.68. Colletti.

  Sostituire il comma 38, con il seguente:

  38. Per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi 4, lettera a), 9, lettera e), numero 3), e 19, e dei decreti legislativi da essa previsti, è autorizzata la spesa di 4,4 milioni di euro per l'anno 2022 e di 60,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Al relativo onere si provvede, quanto a 4,4 milioni di euro per l'anno 2022 e a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, quanto a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto a 30,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente Pag. 31 utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
1.81. Maschio, Varchi, Vinci.

  Al comma 38, primo periodo, sostituire le parole: e 19 con le seguenti: , 19 e da 23 a 34.

  Conseguentemente, dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

  40-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 23 a 34, è autorizzata la spesa di 4,4 milioni di euro per l'anno 2022 e di 60,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Al relativo onere si provvede, quanto a 4,4 milioni di euro per l'anno 2022 e a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, quanto a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto a 30,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
1.92. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.