CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 4 novembre 2021
688.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO
Pag. 107

ALLEGATO

Disciplina delle attività funerarie e cimiteriali, della cremazione e della conservazione o dispersione delle ceneri. Testo unificato C. 928 Brambilla, C. 1143 Foscolo e C. 1618 Pini.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 3.

  Al comma 1, alinea, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di omogeneità di norme.
*3.1. Carnevali, Lepri, De Filippo, Rizzo Nervo, Siani, Campana, Schirò.
*3.3. Iorio, Sarli, Sportiello, Nappi.

ART. 4.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: e delle strutture obitoriali con le seguenti: , delle strutture obitoriali e dei crematori.
*4.2. (Nuova formulazione) Carnevali, Siani, Lepri, Rizzo Nervo, De Filippo, Schirò, Campana.
*4.4. (Nuova formulazione) Pella, Novelli, Bagnasco, Brambilla, Bond, Mugnai, Versace.
*4.6. (Nuova formulazione) Gemmato, Bellucci.
*4.7. (Nuova formulazione) Iorio, Sarli, Sportiello, Nappi.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: e di controllo aggiungere le seguenti: sull'applicazione dei contenuti della presente legge.
**4.3. Carnevali, Lepri, De Filippo, Rizzo Nervo, Siani, Campana, Schirò.
**4.5. Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.

ART. 7.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente: 7-bis. Le imprese funebri autorizzate in uno degli Stati membri dell'Unione europea possono svolgere direttamente l'attività in Italia a norma del decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 391. Le imprese extracomunitarie devono necessariamente avvalersi di una impresa funebre italiana o comunitaria.
7.5. Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.

ART. 8.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 5. Alle imprese funebri è vietata la sottoscrizione di accordi o convenzioni con strutture sanitarie, sociosanitarie, socioassistenziali pubbliche e private ed obitori per lo svolgimento di servizi funebri, nonché accordi e convenzioni con i comuni per lo svolgimento di servizi mortuari istituzionali presso i locali dell'impresa funebre o presso le strutture di cui all'articolo 14.
8.4. (Nuova formulazione) Carnevali, Lepri, De Filippo, Rizzo Nervo, Siani, Campana, Schirò.