CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 3 novembre 2021
687.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-06922 Gariglio: Condizioni fatiscenti della stazione ferroviaria di Torino Stura, con particolare riferimento alla tutela delle persone diversamente abili.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  In riferimento alle criticità segnalate nella stazione ferroviaria di Torino Stura, Rete Ferroviaria Italiana (RFI) ha rappresentato quanto segue.
  Circa le restrizioni in ingresso/uscita dal fabbricato viaggiatori della stazione di Torino Stura, RFI ha comunicato che esse dipendono dalla messa in sicurezza dell'area, interessata dal crollo di una parte della facciata in paramano del fabbricato stesso.
  L'intervento di ripristino del fabbricato, già finanziato, è di imminente avvio e sarà e concluso nella primavera del 2022.
  Quanto alla chiusura dei servizi igienici, RFI ha evidenziato che essa è conseguenza di reiterati atti vandalici che, nonostante i ripetuti interventi di ripristino dei locali, producevano un contesto di pericolo per i viaggiatori.
  Al riguardo, RFI sta valutando le modalità attraverso cui procedere alla riapertura dei servizi igienici in un contesto di sicurezza.
  Infine, quanto alle piattaforme elevatrici presenti all'interno della stazione, RFI ha comunicato di avere già programmato la loro sostituzione con ascensori che consentano l'accesso anche alle persone con ridotta mobilità.

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ALLEGATO 2

5-06921 De Girolamo: Condizioni di esonero dal divieto di circolazione sul territorio nazionale con un veicolo immatricolato all'estero applicate ai lavoratori transfrontalieri.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  In merito alle iniziative per modificare le condizioni di esonero dal divieto di circolazione sul territorio nazionale per i lavoratori transfrontalieri in base all'articolo 93, comma 1-quinquies, lettera c), del Codice della strada, ricordo che lo stesso articolo – che disciplina la circolazione dei veicoli immatricolati all'estero – vieta la loro conduzione da parte di persone residenti in Italia prevedendo, tuttavia, alcune deroghe.
  Con l'articolo 16-ter del decreto-legge 16 luglio 2020 (cosiddetto decreto semplificazioni), di modifica del citato articolo 93, sono stati superati alcuni limiti alla circolazione previsti per talune categorie. Nonostante l'ampliamento dei soggetti che possono circolare in deroga al divieto generale, effettivamente con riguardo ai frontalieri residenti in Italia permangono alcune criticità.
  Per detti lavoratori, infatti, la deroga è applicabile soltanto quando lo spostamento casa-lavoro e viceversa sia effettuato con un veicolo immatricolato a nome del conducente, con la conseguenza che i soggetti residenti in Italia che prestano un'attività di lavoro in favore di un'impresa avente sede in uno Stato confinante o limitrofo non appartenente all'Unione europea o aderente allo Spazio economico europeo, a differenza dei dipendenti di imprese aventi sede in un Paese membro dell'UE o aderente allo SEE, non possono circolare sul territorio nazionale con un veicolo immatricolato all'estero a nome dell'impresa presso la quale lavorano.
  Anche al fine di superare le criticità sopra descritte, rappresento che gli Uffici del Ministero, unitamente a quelli del Ministero dell'interno, hanno condiviso una proposta normativa volta a disciplinare in modo più organico e sistematico il fenomeno dell'«esterovestizione veicolare». Sul tema, peraltro, ho direttamente interessato le amministrazioni competenti al fine di giungere ad una rapida soluzione. È stata così elaborata una proposta normativa, ora confluita nel disegno di legge europea, approvato dalla Camera dei Deputati ed attualmente all'esame del Senato (A.S. 2169).

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ALLEGATO 3

5-06923 Tasso: Sede della Protezione civile nella regione Puglia e riconoscimento dello status di servizio di interesse economico generale all'Aeroporto «Gino Lisa» di Foggia.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  In merito al riconoscimento di Servizio di interesse economico generale (Sieg) per l'aeroporto Gino Lisa di Foggia, rappresento che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha rilasciato, già nel 2019, il proprio nulla osta alla sottoscrizione della relativa Convenzione tra la società di gestione degli aeroporti di Puglia e la regione Puglia.
  Come evidenziato dagli onorevoli interroganti, il predetto riconoscimento è finalizzato a valorizzare il ruolo dell'aeroporto di Foggia nell'ambito delle attività di protezione civile regionale e per le esigenze di mobilità del territorio di riferimento.
  Sulla base di informazioni assunte, evidenzio che l'allocazione dei servizi di protezione civile regionali si sviluppa su una pluralità di centri territoriali, tra i quali rientra quello istituito presso l'aeroporto di Foggia.
  Nell'evidenziare che, all'attualità, il Ministero non ha ricevuto dalla regione alcuna comunicazione in ordine ad un diverso utilizzo dello scalo in argomento che potrebbe comportare la perdita per lo stesso del riconoscimento del Sieg, si rappresenta che risultano previste assunzioni di personale del Corpo dei Vigili del Fuoco, da destinare a detto scalo, nonché programmati lavori di ristrutturazione delle infrastrutture aeroportuali rivolti a implementare il ruolo strategico di detto scalo nel sistema di protezione civile regionale.

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ALLEGATO 4

5-06924 Baldelli: Normazione delle specifiche tecniche e costruttive relativamente alle corsie ciclabili.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alla necessità di regole tecniche per la realizzazione degli interventi per la mobilità sostenibile, in particolare per le corsie ciclabili, comunico che, proprio nei giorni scorsi, in ragione della delega conferitami in materia, ho avviato l'iter per la costituzione di un tavolo di confronto con le diverse amministrazioni a vario titolo coinvolte e con i rappresentanti dell'ANCI per individuare, sulla base dell'istruttoria svolta dagli Uffici ministeriali, un percorso condiviso volto a definire la disciplina di dettaglio, anche alla luce delle nuove norme introdotte dal decreto-legge n. 121 del 2021 e dagli emendamenti approvati in sede di conversione del medesimo decreto-legge. L'obiettivo è adeguare la disciplina regolamentare vigente alle novità introdotte dal legislatore, per evitare situazioni di incertezza come quelle richiamate dall'interrogante.
  Attraverso tale confronto verranno verificate le soluzioni individuate relativamente alla disciplina tecnica per le corsie ciclabili ed alla sicurezza della circolazione.

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ALLEGATO 5

5-06925 Traversi: Emanazione dei decreti attuativi del decreto legislativo n. 81 del 2008 concernenti le attività lavorative a bordo delle navi, in ambito portuale e nel trasporto ferroviario.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alla richiesta di provvedimenti normativi in materia di sicurezza del lavoro ferroviario e marittimo (portuale, navale, navi da pesca), rappresento che presso il Ministero del lavoro sono istituiti tavoli tecnici, anche in collaborazione con il Ministero della salute, aventi come obiettivo la modifica e l'aggiornamento del Testo unico della sicurezza n. 81 del 2008.
  Nel corso dei diversi incontri è emersa la comune volontà di procedere ad una modifica complessiva del citato Testo Unico, nel quale inserire anche le disposizioni relative al lavoro ferroviario e marittimo.
  Per quanto concerne le iniziative poste in essere dal Ministero, si evidenzia che è stata già elaborata una proposta normativa, nella forma di una delega al Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione, che consenta di procedere all'adozione di dette disposizioni, ma anche di disporre di un adeguato apparato sanzionatorio anche di natura penale.
  Detta proposta normativa è stata sottoposta alla valutazione delle altre Amministrazioni coinvolte ed il Ministero sta attuando tutte le iniziative necessarie per pervenire in tempi brevi alla predisposizione di un testo condiviso da sottoporre successivamente all'approvazione del Parlamento.

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ALLEGATO 6

5-06926 Rotelli: Inefficienze e soppressioni di treni sulla linea ferroviaria Nord Roma-Viterbo.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Gli onorevoli interroganti segnalano disservizi all'utenza per soppressione di treni sulla linea ferroviaria Roma Nord, che unisce il centro della capitale con Viterbo, da imputare alla formazione obbligatoria USTIF dei macchinisti, nonché all'organizzazione e ai turni del personale.
  Preliminarmente, si evidenzia che la linea ferroviaria in argomento è di proprietà della regione Lazio ed è esercita da ATAC S.p.A., società in house di Roma Capitale; ATAC svolge sia le funzioni di gestore della rete che di gestore del servizio in base ad un regime contrattuale di affidamento, derivante da Contratto di Servizio pubblico, sottoscritto tra regione e ATAC a maggio 2017, in proroga fino al 31 dicembre 2021.
  Per quanto riguarda le attività di competenza delle Amministrazioni statali, l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (ANSFISA) ha rappresentato che, in attuazione del decreto legislativo n. 50 del 2014, ATAC, in data 30 settembre 2019, ha formalizzato all'Agenzia la richiesta di Certificato di Idoneità all'Esercizio (CIE), necessario per svolgere le attività ferroviarie.
  Per garantire la continuità del servizio, nelle more dell'ottenimento del CIE, ATAC è stata autorizzato a proseguire la propria attività in virtù dei provvedimenti precedentemente rilasciati.
  Il procedimento di rilascio del CIE è tuttora in corso, in ragione della necessità di integrare gli elementi informativi forniti dall'ATAC unitamente all'istanza, ivi compresi quelli afferenti alla formazione dei macchinisti, cui l'Azienda provvede tramite centri di formazione autorizzati.
  Nell'evidenziare che, con un recente provvedimento, ANSFISA, anche in considerazione del periodo emergenziale COVID-19, ha prorogato al 31 dicembre 2023 i termini per l'adeguamento al nuovo regime abilitativo, l'Agenzia ha comunicato che sta fornendo e continuerà a fornire ogni possibile supporto ad ATAC nell'ambito del procedimento di rilascio del CIE, nonché in tutte le attività di competenza della medesima Agenzia.

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ALLEGATO 7

5-06955 Nobili: Emanazione del decreto sui sistemi di rilevamento a distanza della violazione dell'obbligo di assicurazione.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  In relazione al quesito posto, rappresento che in materia di disposizioni relative all'attuazione del controllo automatico della violazione dell'obbligo assicurativo dei veicoli, successivamente alle previsioni di cui all'articolo 31, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, il legislatore è ulteriormente intervenuto con l'articolo 1, comma 597, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016) che ha modificato la lettera g-bis dell'articolo 201, comma 1-bis, del Codice della strada, inserendo tra le fattispecie delle violazioni accertabili in modo automatico con appositi dispositivi di rilevamento anche le violazioni della mancata assicurazione, oltre che della mancata revisione dei veicoli.
  Un ulteriore intervento è stato operato con l'articolo 1, comma 23, lettera a), della legge n. 124 del 4 agosto 2017, con il quale è stata inserita una nuova lettera g-ter nel citato comma 1-bis dell'articolo 201 del Codice della strada, relativa alla violazione dell'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi.
  Quanto alle attività poste in essere per attuare le predette disposizioni, occorre premettere che l'assenza di copertura assicurativa costituisce una particolare fattispecie di illecito che riguarda le condizioni amministrative del veicolo, differendo sostanzialmente da tutte le altre violazioni accertabili in modo automatico con dispositivi approvati od omologati che consentono la contestazione differita di violazioni quali i divieti relativi a determinati punti o ambiti stradali (rosso semaforico, limite di velocità, ZTL, aree pedonali, corsie riservate, e altro).
  Infatti, l'assenza di copertura assicurativa determina di per sé l'impossibilità di circolazione del veicolo e, pertanto, non è astrattamente compatibile con una contestazione differita, nella quale sussiste uno iato temporale tra il momento di rilevazione della violazione e quello di notifica della contestazione.
  Ne discende la necessità che, in tale ipotesi, all'accertamento consegua una notifica «in tempo reale» mediante canali telematici al trasgressore/proprietario del veicolo.
  Inoltre, occorre evitare l'effettuazione di accertamenti multipli della medesima violazione da parte di diversi dispositivi automatici dislocati sulla rete stradale, gestiti anche da diversi organi di polizia, con improprie moltiplicazioni delle sanzioni pecuniarie e relative spese di notifica.
  Al fine di superare dette criticità il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha avviato, in collaborazione con i rappresentanti dei Ministeri dell'interno e dello sviluppo economico e del Garante della privacy, un'approfondita attività istruttoria che si prevede di concludere entro la fine del corrente mese.

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ALLEGATO 8

5-06956 Maccanti: Semplificazione delle procedure di accesso alle agevolazioni fiscali e tributarie sui veicoli destinati alle persone con disabilità.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  In merito alla documentazione necessaria per ottenere le agevolazioni fiscali e tributarie per l'acquisto di veicoli da parte di persone disabili, evidenzio come nel corso della discussione dell'Atto Camera 3278 di conversione del decreto-legge n. 121 del 2021 (cosiddetto decreto infrastrutture) siano stati presentati, da più parti politiche, diversi emendamenti orientati alla semplificazione delle relative procedure.
  Come è noto, si è giunti all'approvazione dell'emendamento che si è concretizzato nell'articolo 1-bis recante semplificazioni nelle agevolazioni sui veicoli per le persone con disabilità, in base al quale, per il riconoscimento delle agevolazioni previste dall'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relative all'acquisto di veicoli, i soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, abilitati alla guida presentano una copia semplice della patente posseduta, ove essa contenga l'indicazione di adattamenti, anche di serie, per il veicolo agevolabile da condurre, prescritti dalle commissioni mediche locali di cui all'articolo 119, comma 4, del Codice della strada.
  Il comma 2 rinvia ad un decreto di natura non regolamentare, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto, l'aggiornamento, da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, del decreto 16 maggio 1986 recante disposizioni per l'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto con aliquota ridotta dei veicoli adattati ad invalidi.
  Proprio oggi il Senato concluderà l'esame della citata legge di conversione e quindi presto avremo questa importante semplificazione nel senso auspicato dagli onorevoli interroganti.

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ALLEGATO 9

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021 (C. 3208 Governo).

EMENDAMENTI TRASMESSI DALLA XIV COMMISSIONE

ART. 13.

  Al comma 1, dopo le parole: entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge aggiungere le seguenti: previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
13.1. La Relatrice.

  Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

   sostituire la lettera b) con la seguente:

   «b) ai fini di un adeguamento e armonizzazione della normativa nazionale a quella europea sul trasporto stradale di merci e persone, predisporre un riassetto organico e una revisione complessiva della disciplina vigente, ivi compresa la ridefinizione dell'apparato sanzionatorio per la violazione delle disposizioni in materia di trasporto su strada, attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative infrazioni, introducendo altresì sanzioni ad hoc per l'esercizio della professione di trasportatore, di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1072/2009, nonché le modalità di contestazione delle violazioni e di notificazione delle sanzioni»;

   dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

   «c-bis) in attuazione degli obblighi di cui all'articolo 16 del Regolamento (CE) n. 1071/2009, aggiornare il Registro Elettronico Nazionale delle imprese di trasporto su strada (REN) con ulteriori dati riguardanti: il numero di immatricolazione dei veicoli a disposizione dell'impresa, il numero di persone occupate nell'impresa al 31 dicembre dell'anno precedente e il fattore di rischio, a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/22/CE, concernente il sistema di classificazione del rischio, al fine di agevolare l'interconnessione dei registri a livello europeo, la riduzione dei costi amministrativi e migliorarne l'efficacia.».
13.3. De Girolamo, Pettarin, Cosimo Sibilia.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Il Governo è delegato ad adeguare la normativa nazionale al regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, come modificato dal regolamento (UE) 2020/1054 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020 al fine di prevedere la deroga di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera r), del regolamento (CE) n. 561/2006.

  Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: 1073/2009, aggiungere le seguenti: nonché alle disposizioni del regolamento (CE) n. 561/2006.
13.2. Marrocco, Rossello, Battilocchio, Ruggieri, Elvira Savino.

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ALLEGATO 10

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021 (C. 3208 Governo).

PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE

  La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

   esaminati gli emendamenti 13.1 della relatrice, De Girolamo 13.3 e Marrocco 13.2 riferiti al disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021» (C. 3208 Governo),

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

   sull'emendamento 13.1 della relatrice;

PARERE CONTRARIO

   sugli emendamenti De Girolamo 13.3 e Marrocco 13.2.