CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 28 ottobre 2021
685.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1936 che modifica la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali (Atto n. 282).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1936 che modifica la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali (Atto del Governo n. 282);

   considerato che l'Unione europea ha definito quale obiettivo strategico l'avvicinarsi all'azzeramento degli incidenti mortali entro il 2050 e come obiettivo intermedio il dimezzamento, entro il 2030, del numero di feriti gravi rispetto al 2020; in questa prospettiva la direttiva (UE) 2019/1936 è volta a definire procedure atte a garantire un livello sistematicamente elevato di sicurezza stradale su tutta la rete TEN-T, sulla rete di autostrade e sulle strade principali nell'Unione; a tal fine la direttiva, il cui termine di recepimento è fissato al 17 dicembre 2021, modifica la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali, ampliando l'ambito di applicazione della normativa anche alle autostrade e strade principali al di fuori della rete TEN e a qualsiasi progetto di infrastrutture stradali nelle aree extraurbane, completato mediante fondi dell'UE;

   considerato, inoltre, che la direttiva:

    prevede, oltre all'attuale attività di «ispezione di sicurezza stradale», la nuova procedura di «valutazione della sicurezza stradale a livello di rete», su cui gli Stati membri devono presentare relazioni quinquennali, la prima delle quali entro il 31 ottobre 2025;

    introduce una consequenzialità tra le risultanze delle ispezioni di sicurezza stradale e le necessarie attività da porre in essere riferite alla sicurezza stessa, e la nuova attività ispettiva sui tratti della rete stradale contigui alle gallerie, oggetto della direttiva 2004/54/CE;

    stabilisce la nuova definizione di «utenti della strada vulnerabili», quali in particolare ciclisti, pedoni e motociclisti, che richiedono una particolare attenzione nell'applicazione delle procedure previste dalla direttiva, nonché misure per migliorare la riconoscibilità della segnaletica stradale orizzontale e verticale, sia per i conducenti umani che per i sistemi automatizzati di assistenza alla guida;

   valutato che lo schema di decreto provvede a dare attuazione alla direttiva mediante le opportune modifiche al decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, con cui era stata data attuazione alla direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali;

   considerato il parere reso sullo schema di decreto dalla Conferenza unificata nella seduta del 21 ottobre 2021,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) si valuti l'esigenza di tenere nel debito conto il parere della Conferenza unificata citato in premessa, con particolare riferimento alla possibilità di demandare alle Regioni e alle Province autonome, nel rispetto dei principi stabiliti dallo schema di decreto, la disciplina riguardante la gestione della sicurezza delle infrastrutture statali di competenza delle Regioni e degli Pag. 47Enti locali, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 2008/96/CE, come modificata dalla direttiva in recepimento, che consente agli Stati membri di escludere dal suo ambito di applicazione le strade che presentano un basso rischio per la sicurezza sulla base di motivi debitamente giustificati connessi ai volumi di traffico e alle statistiche sugli incidenti;

   b) ai fini del conseguimento dell'obiettivo strategico, richiamato in premessa, di tendenziale azzeramento degli incidenti mortali e di dimezzamento dei feriti gravi e, più in generale, in vista dell'attuazione della politica dell'Unione nell'ambito della strategia globale per una mobilità sostenibile e intelligente, si evidenzia l'esigenza di provvedere alla tempestiva approvazione del Piano Nazionale sulla Sicurezza Stradale 2021-2030, in coerenza con gli indirizzi definiti dalla Commissione europea nel documento recante il «Quadro strategico dell'UE per la sicurezza stradale 2021-2030 – Prossime tappe verso l'obiettivo “zero vittime”» (SWD(2019)0283) e nella comunicazione recante la «Strategia per una mobilità sostenibile e intelligente: mettere i trasporti europei sulla buona strada per il futuro» (COM(2020)0789), nonché con gli obiettivi e gli indirizzi dell'ONU per la sicurezza stradale (Risoluzione A/RES/74/299 «Migliorare la sicurezza stradale globale», adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 31 agosto 2020) raccordando, inoltre, i contenuti del Piano con gli interventi previsti nel PNRR.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2397 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio (Atto n. 304).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio;

   premesso che la citata direttiva:

    estende l'ambito di applicazione della disciplina europea sul riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna – precedentemente limitato al riconoscimento e all'armonizzazione dei requisiti relativi alla sola qualifica di conduttore di navi per il trasporto di merci e persone – al personale di coperta, agli esperti di gas naturale liquefatto e agli esperti di navigazione passeggeri di talune tipologie di imbarcazioni utilizzate sulle vie navigabili interne;

    prevede, all'articolo 39, paragrafo 3, anche al fine di ridurre i costi ed evitare aggravi procedurali, che gli Stati membri le cui vie navigabili interne non hanno un collegamento transfrontaliero con altri Stati membri possono recepire soltanto le disposizioni minime necessarie per il riconoscimento, sul proprio territorio, dei certificati professionali rilasciati secondo le norme europee;

   considerato che l'Italia è dunque esonerata dall'obbligo di recepire le disposizioni relative alla certificazione delle qualifiche, fermo restando l'obbligo di consentire l'accesso alla navigazione interna ai soggetti in possesso di un certificato dell'Unione;

   preso atto che, dato il limitato sviluppo della navigazione interna in Italia, il Governo ha ritenuto opportuno recepire le sole disposizioni minime necessarie al riconoscimento dei certificati professionali rilasciati a norma della direttiva medesima,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.