CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 27 ottobre 2021
684.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (Atto n. 292).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante il recepimento della direttiva (UE) 2018/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

   rilevato che il termine di recepimento della direttiva (UE) 2001/2018, cosiddetta direttiva RED II, è scaduto il 30 giugno 2021 e che a seguito del mancato recepimento, il 26 luglio scorso, la Commissione europea ha aperto la procedura di infrazione n. 2021/0266;

   considerate le finalità della direttiva, volta a promuovere il maggiore ricorso all'energia da fonti rinnovabili, nell'ambito della più ampia strategia europea del «Green Deal» finalizzata al raggiungimento della neutralità climatica dell'Unione europea entro il 2050, previo il rispetto di traguardi intermedi di riduzione netta delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030 di almeno il 55 per cento rispetto ai livelli del 1990;

   ricordato che lo schema di decreto legislativo in esame si pone in linea con l'attuazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), predisposto dall'Italia, in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, per delineare il mix di soluzioni e strumenti maggiormente compatibile con i citati obiettivi da conseguire entro il 2030;

   rilevato in particolare che l'articolo 3 dello schema dichiara l'obiettivo del nostro Paese di conseguire un consumo finale lordo di energia facendo ricorso per almeno il 30 per cento sulla quota complessiva alle fonti rinnovabili, che vengono normativamente elencate all'articolo 2, comma 1, lettera a), e che l'Italia intende inoltre adeguare il predetto obiettivo per tenere conto di quanto previsto dalla cosiddetta «legge europea sul clima» di cui al regolamento UE n. 2021/1119, che ha fissato il citato obiettivo vincolante, per l'Unione europea, di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 per cento rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030;

   ricordato che lo schema di decreto prevede altresì una serie di disposizioni necessarie per dare attuazione alle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) in materia di energie rinnovabili, con la finalità di individuare un insieme di strumenti coordinati, già orientati all'aggiornamento degli obiettivi nazionali derivante dalla modifica della legge europea sul clima, in attuazione del pacchetto «fit far 55»;

   considerati i principi e criteri specifici di delega previsti dall'articolo 5 della legge di delegazione europea 2019-2020 (legge n. 53 del 2021), in forza del quale è adottato lo schema di decreto legislativo, volti tra l'altro a prevedere l'attuazione dei progetti e delle riforme previsti nel PNRR, incluso l'aggiornamento del PNIEC in materia di sviluppo delle FER (fonti di energie rinnovabili);

   rilevato a tale ultimo riguardo che nel PNRR le previste riforme di settore: «Semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti rinnovabili onshore e offshore, e adozione di un nuovo quadro giuridico per sostenere la produzione da fonti rinnovabili e proroga dei tempi e Pag. 137dell'ammissibilità degli attuali regimi di sostegno» (M2-C2-R.1.1) e «Nuova normativa per la promozione della produzione e del consumo di gas rinnovabile (biometano)» (M2-C2- R.1.2), incidono sullo stesso ambito di intervento dei criteri e principi di delega di cui al citato articolo 5 e che i relativi progetti di investimento, previsti nel PNRR e diretti allo sviluppo delle energie rinnovabili, inclusi i parchi agrisolari, la filiera dell'idrogeno, le reti e le infrastrutture di ricarica elettrica, assorbono oltre 17 miliardi di euro, cui si aggiungono le risorse per il trasporto locale sostenibile e i bus elettrici e i progetti IPCEI per promuovere l'impiego di idrogeno verde nell'industria siderurgica e chimica, al fine di soddisfare gli impieghi industriali che necessitano di intensità energetiche molto elevate che non possono essere soddisfatte dalla produzione di energia da fonti rinnovabili;

   considerato che lo schema di decreto, composto di 50 articoli, suddivisi in sette titoli, oltre ad 8 allegati, è volto ad accelerare la transizione dai combustibili tradizionali alle fonti rinnovabili, subordinatamente alla programmazione e realizzazione degli impianti sostitutivi e delle necessarie infrastrutture;

   preso atto dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della citata legge 22 aprile 2021, n. 53;

  esprime, per i profili di competenza,

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) con riferimento alla regolamentazione delle tariffe per gli impianti di piccola taglia, di cui all'articolo 7, si valuti l'opportunità di riconoscere, alle configurazioni in autoconsumo, anche individuale, un incentivo differenziato. Più in generale, si rileva l'esigenza di meglio valorizzare e incentivare, in coerenza con la direttiva in recepimento, l'autoconsumo individuale e di promuovere il ruolo dei prosumers, definendo un sistema di tariffazione ed oneri che tenga conto dei benefici derivanti dall'autoconsumo;

   b) all'articolo 15, si valuti di prevedere la possibilità che la quota dei proventi annuali derivanti dalla messa all'asta delle quote di emissione di CO2 destinata a copertura dei costi di incentivazione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica sia determinata tenendo conto, oltre che dell'incidenza di tali costi sulla base dei regimi di incentivazione attivi, anche alla copertura di meccanismi di perequazione da attivare in caso di improvvisi rialzi dei prezzi di mercato dell'energia;

   c) con riferimento all'articolo 31 si valuti l'esigenza di garantire un coordinamento con le disposizioni che disciplinano le comunità energetiche dei cittadini contenute nello schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2019/944/UE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia (Atto del Governo 294), nonché l'opportunità promuovere, attraverso appositi interventi normativi, la costituzione di comunità energetiche rinnovabili riconoscendo misure premiali ai relativi soci o membri, in funzione dell'adozione di comportamenti virtuosi sotto il profilo energetico o del grado di vulnerabilità, per fronteggiare fenomeni di povertà energetica;

   d) all'articolo 45, finalizzato a favorire lo sviluppo delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici, si valuti di sostituire l'incentivazione tariffaria con eventuali forme di incentivazione esplicita, sia al fine di non alterare il principio di correlazione dei corrispettivi per l'utilizzo dell'infrastruttura ai relativi costi, sancito anche dall'articolo 18 del Regolamento (UE) 943/2019, sia ai fini di una più agevole possibilità di verifica della compatibilità di tali eventuali misure di incentivo con la disciplina europea sugli aiuti di Stato;

   e) in via generale, si valuti l'opportunità di dare corso all'esigenza, espressa in sede di Conferenza Unificata, di aprire un tavolo di lavoro che affronti le tematiche dello sviluppo del fotovoltaico nelle zone agricole e quelle dell'incentivazione del biometano, Pag. 138 coinvolgendo gli enti territoriali nella stesura dei prossimi decreti attuativi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) al fine di favorire un più ampio confronto tra i diversi livelli di governo in ordine alla transizione ecologica e in particolare al complesso delle norme che regolano il settore dell'energia.