CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 20 ottobre 2021
679.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO
Pag. 400

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (Atto n. 285).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali;

   premesso che:

    lo schema di decreto, che si compone di 6 articoli, è volto a garantire la conformità del nostro ordinamento alla citata direttiva 2016/343/UE; la relazione illustrativa dello schema chiarisce in proposito che, alla luce della prima relazione della Commissione europea sull'attuazione data dagli Stati alla citata direttiva (UE) 2016/343, «al fine di prevenire il possibile avvio di una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, con il presente decreto legislativo vengono dettate le sole disposizioni necessarie a garantire una più precisa e completa conformità alle previsioni dello strumento eurounitario»;

    nello specifico, la medesima relazione illustrativa afferma che per quanto il citato documento della Commissione europea «non contenga espliciti riferimenti alle normative dei singoli Stati membri, talune delle criticità rilevate dalla Commissione, che hanno già dato luogo all'apertura di procedure di infrazione nei confronti di vari paesi, appaiono suscettibili di essere riscontrate in relazione all'attuale quadro giuridico italiano». Tali criticità attengono in particolare al rispetto degli articoli 4, 5 e 10 della direttiva, relativi, rispettivamente, all'esigenza di garantire che l'indagato o imputato: non sia oggetto di dichiarazioni di autorità pubbliche, o di decisioni giudiziarie diverse da quelle relative alla colpevolezza, in cui esso venga pubblicamente presentato come colpevole, fino a che questa non sia stata legalmente provata (articolo 4); non sia sottoposto a mezzi di coercizione fisica anche in aula di udienza, durante il processo, o comunque in altre circostanze pubbliche (art. 5: sono fatti salvi i casi in cui l'adozione dei mezzi suddetti sia resa necessaria da specifiche esigenze di sicurezza); abbia a disposizione un ricorso effettivo in caso di violazione delle suddette garanzie (articolo 10), e cioè un rimedio processuale che – conformemente a quanto precisato dal considerando n. 44 – abbia «per quanto possibile, l'effetto di porre l'indagato o imputato nella posizione in cui questi si sarebbe trovato se la violazione non si fosse verificata, così da salvaguardare il diritto a un equo processo e i diritti della difesa»;

   rilevato, in particolare, che:

    l'articolo 2 della direttiva definisce l'ambito di applicazione specificando che essa si applica a qualsiasi persona indagata o imputata in un procedimento penale e riguarda tutte le fasi di quel procedimento;

    il capo II, rubricato «presunzione di innocenza», prevede anzitutto che gli Stati membri assicurino che agli indagati e imputati sia riconosciuta la presunzione di innocenza fino a quando non ne sia stata legalmente provata la colpevolezza (articolo 3), al fine di rendere effettivo il principio della presunzione di innocenza, gli Pag. 401Stati membri dell'Unione europea sono chiamati ad adottare le misure necessarie per garantire che, fino a quando la colpevolezza di un indagato o imputato non sia stata legalmente provata, le dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche e le decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza non presentino la persona come colpevole, ciò lasciando impregiudicati gli atti della pubblica accusa volti a dimostrare la colpevolezza dell'indagato o imputato e le decisioni preliminari di natura procedurale adottate da autorità giudiziarie o da altre autorità competenti e fondate sul sospetto o su indizi di reità (articolo 4, paragrafo 1);

    gli Stati membri sono poi chiamati a provvedere affinché siano predisposte le misure appropriate in caso di violazione del predetto obbligo di non presentare gli indagati o imputati come colpevoli, obbligo che tuttavia non impedisce alle autorità pubbliche di divulgare informazioni sui procedimenti penali qualora ciò sia strettamente necessario per motivi connessi all'indagine penale o per l'interesse pubblico (articolo 4, paragrafi 2 e 3);

    gli Stati membri sono altresì tenuti ad adottare misure appropriate per garantire che gli indagati e imputati non siano presentati come colpevoli, in tribunale o in pubblico, attraverso il ricorso a misure di coercizione fisica, salvo che queste ultime si rivelino necessarie per ragioni legate al caso di specie, in relazione alla sicurezza o al fine di impedire che gli indagati o imputati fuggano o entrino in contatto con terzi (articolo 5);

    la direttiva stabilisce inoltre l'obbligo per gli Stati membri di assicurare che l'onere della prova della colpevolezza incomba sulla pubblica accusa (articolo 6) e il diritto per gli indagati e gli imputati di rimanere in silenzio in merito al reato contestato e quello di non autoincriminarsi e l'esercizio di tali diritti non può essere utilizzato contro di loro né essere considerato quale prova che essi abbiano commesso il reato loro ascritto (articolo 7); essa riconosce altresì il diritto di presenziare il processo (articolo 8) e in determinate circostanze quello a un nuovo processo (articolo 9);

    in base all'articolo 10 della direttiva, gli Stati membri provvedono affinché gli indagati e imputati dispongano di mezzi di ricorso effettivo in caso di violazione dei diritti conferiti dalla direttiva medesima;

   considerato che:

    sull'attuazione dell'articolo 4 della direttiva si concentra in particolare l'articolo 2 dello schema di decreto legislativo, che introduce il divieto, per le autorità pubbliche, di presentare all'opinione pubblica l'indagato o l'imputato in un procedimento penale come «colpevole» prima che sia intervenuto un provvedimento definitivo di condanna; la violazione del divieto comporta il diritto dell'indagato/imputato di chiedere all'autorità pubblica di rettificare la dichiarazione resa, al netto dell'eventuale obbligo di risarcimento del danno e di eventuali sanzioni penali o disciplinari;

    l'articolo 3 dello schema di decreto interviene sul decreto legislativo n. 106 del 2006, in tema di organizzazione degli uffici del pubblico ministero, per modificarne l'articolo 5, relativo ai rapporti del procuratore della Repubblica con gli organi di informazione. La normativa vigente viene integrata prevedendo, tra l'altro, che la diffusione di informazioni sui procedimenti penali sia consentita solo se «strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini» o quando «ricorrono altre rilevanti ragioni di interesse pubblico» e che il procuratore della Repubblica, personalmente o attraverso un magistrato delegato, possa interagire con gli organi di informazione esclusivamente attraverso comunicati ufficiali o, nei casi di «particolare rilevanza pubblica dei fatti», con conferenze stampa;

    il riferimento alle «rilevanti ragioni di interesse pubblico» di cui alla novella del comma 1, lettera b), del citato articolo 3, che abiliterebbe il Procuratore della Repubblica o un magistrato delegato ovvero gli ufficiali di polizia giudiziaria all'uopo autorizzati, alla diffusione di informazioni sui procedimenti penali, andrebbe meglio Pag. 402specificato, onde evitare eccessivi margini di discrezionalità interpretativa e favorire un corretto bilanciamento tra la salvaguardia del principio della presunzione di innocenza e la tutela del diritto all'informazione; a tal fine, occorre tenere conto di quanto previsto dalla direttiva oggetto di recepimento, che al considerando numero 18, dopo aver affermato che «l'obbligo di non presentare gli indagati o imputati come colpevoli non dovrebbe impedire alle autorità pubbliche di divulgare informazioni sui procedimenti penali, qualora ciò sia strettamente necessario per motivi connessi all'indagine penale, come nel caso in cui venga diffuso materiale video e si inviti il pubblico a collaborare nell'individuazione del presunto autore del reato» richiama, come ulteriore, distinto e autonomo presupposto per la diffusione delle predette informazioni, il principio dell'«interesse pubblico», ponendo a tal fine quale esempio il «caso in cui, per motivi di sicurezza, agli abitanti di una zona interessata da un presunto reato ambientale siano fornite informazioni o la pubblica accusa o un'altra autorità competente fornisca informazioni oggettive sullo stato del procedimento penale al fine di prevenire turbative dell'ordine pubblico»; il medesimo considerando aggiunge che «il ricorso a tali ragioni dovrebbe essere limitato a situazioni in cui ciò sia ragionevole e proporzionato, tenendo conto di tutti gli interessi» e che, «in ogni caso, le modalità e il contesto di divulgazione delle informazioni non dovrebbero dare l'impressione della colpevolezza dell'interessato prima che questa sia stata legalmente provata»;

   valutato che il provvedimento, nel garantire una più precisa e completa conformità dell'ordinamento nazionale alle previsioni della direttiva europea, esprime un equo bilanciamento tra il diritto all'informazione e la presunzione di innocenza, ma che andrebbero tuttavia meglio chiariti, in coerenza con la medesima direttiva, i casi in cui rilevanti ragioni di interesse pubblico possano consentire la diffusione di informazioni sui procedimenti penali, ciò onde evitare un'applicazione differenziata ed eccessivamente discrezionale del disposto normativo,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   ai fini della corretta attuazione dell'articolo 4 della direttiva in ordine ai riferimenti in pubblico alla colpevolezza, si valuti, tenuto conto di quanto previsto nel considerando numero 18 della medesima direttiva richiamato in premessa, l'opportunità di riformulare l'articolo 3, comma 1, onde chiarire che le ragioni di interesse pubblico, che consentono, al pari dei casi di stretta necessità per la prosecuzione delle indagini, la diffusione di informazioni sui procedimenti penali, debbano essere specifiche ed adeguatamente motivate.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione) (Atto n. 289).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione) (atto del Governo n. 289);

   considerate le finalità della direttiva oggetto di recepimento, e segnatamente gli obiettivi generali di promuovere la concorrenza nella fornitura delle reti di comunicazione elettronica e delle risorse correlate e contribuire allo sviluppo del mercato interno rimuovendo gli ostacoli residui, unitamente a quello di promuovere gli interessi dei cittadini dell'Unione europea, garantendo la connettività e l'ampia disponibilità e utilizzo delle reti ad altissima capacità – comprese le reti fisse, mobili e senza fili – e dei servizi di comunicazione elettronica, garantendo i massimi vantaggi in termini di scelta, prezzo e qualità sulla base di una concorrenza efficace, preservando la sicurezza delle reti e dei servizi, garantendo un livello di protezione degli utenti finali elevato e uniforme tramite la necessaria normativa settoriale e rispondendo alle esigenze – ad esempio in termini di prezzi accessibili – di gruppi sociali specifici, in particolare utenti finali con disabilità, utenti finali anziani o utenti finali con esigenze sociali particolari, nonché la scelta e l'accesso equivalente degli utenti finali con disabilità;

   rilevato che il provvedimento sostituisce gli articoli da 1 a 98 del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 con gli articoli da 1 a 98-undertricies, strutturati in tre Parti e tre Titoli, che sostituiscono gli attuali Titolo I, recante le disposizioni generali e comuni, e Titolo II, che disciplina le reti e i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico;

   richiamati i princìpi e i criteri direttivi di delega previsti dall'articolo 4 della legge di delegazione europea 2019-2020, in forza del quale è adottato lo schema di decreto legislativo, e valutato il carattere tecnico di molte delle disposizioni ivi contenute, caratterizzate da elevata complessità e specificità settoriale;

  esprime, per i profili di competenza,

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) con riferimento all'articolo 7 del testo novellato del decreto legislativo n. 259 del 2003, si valuti l'opportunità di attribuire specifici e chiari poteri all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCom), volti a orientare efficacemente i comportamenti di soggetti non regolati, la cui offerta di servizi può nondimeno generare effetti concreti e rilevanti sulle infrastrutture di rete e, in ultima analisi, sulla qualità del servizio offerto agli utenti, onde evitare asimmetrie concorrenziali tra soggetti già sottoposti alla regolazione dell'AGCom e soggetti che, allo stato attuale, non lo sono;

   b) con riferimento all'articolo 54 del testo novellato del decreto legislativo n. 259 del 2003, che in attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), della legge di delegazione interviene in materia di oneri per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, Pag. 404 si ravvisa l'esigenza di rispettare il principio secondo il quale gli Stati membri non devono prevedere canoni ed altri oneri a carico di soggetti che non hanno il controllo né l'utilizzo materiale delle infrastrutture che occupano il suolo pubblico comunale;

   c) con riferimento all'articolo 98-septies decies, in materia di durata dei contratti e diritto di recesso, si valuti l'opportunità di stabilire in quaranta giorni il termine entro cui l'utente possa esercitare il diritto di recesso dal contratto o per cambiare operatore, senza incorrere in penali né costi di disattivazione; inoltre, si valuti l'opportunità di prevedere, secondo quanto consentito dall'articolo 105 della direttiva, che il consumatore abbia il diritto di decidere il termine del periodo massimo di impegno con il fornitore del servizio tra 12 e 24 mesi, con la possibilità di separare dal contratto del servizio telefonico l'eventuale contratto per l'acquisto di un device, prevedendo altresì che il consumatore non possa essere obbligato a fruire di eventuali servizi aggiuntivi per un periodo eccedente la durata dell'abbonamento telefonico.

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ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (Atto n. 295).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/C, adottato in base alla delega legislativa contenuta nella legge di delegazione europea 2019-2020 (legge 22 aprile 2021, n. 53), che all'articolo 9 reca anche principi e criteri direttivi specifici;

   considerate le finalità della direttiva oggetto di recepimento, volta ad armonizzare ulteriormente e modernizzare il quadro giuridico dell'Unione in materia di diritto d'autore, adattandolo all'ambiente digitale contemporaneo e salvaguardando al tempo stesso un elevato livello di protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi, adeguando la legislazione UE alle sempre nuove modalità di creazione, produzione, distribuzione e sfruttamento delle opere;

   ricordato che il provvedimento si compone di tre articoli, il primo dei quali è a sua volta suddiviso, al comma 1, in 14 lettere che apportano significative modifiche alla legge sul diritto d'autore del 1941 (legge 22 aprile 1941, n. 633), tra cui, in particolare:

    la lettera b), che nell'intento di recepire l'articolo 15 della direttiva introduce nella legge sul diritto d'autore un nuovo articolo 43-bis che nel riconoscere agli editori i diritti esclusivi di riproduzione e di comunicazione al pubblico per l'utilizzo online delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico, prevede una deroga con riferimento agli «estratti molto brevi», demandando inoltre a un regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), la definizione dei criteri di riferimento per la determinazione dell'equo compenso e prevedendo che gli editori debbano riconoscere agli autori una quota dello stesso, in misura compresa tra il 2 e il 5 per cento per i lavoratori autonomi o in misura definita mediante accordi collettivi per i lavoratori dipendenti;

    la lettera g), che, tra l'altro, disciplina l'utilizzo di testi e dati per fini di ricerca scientifica;

    la lettera l), che disciplina l'utilizzo di contenuti protetti da parte dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti;

   visto il parere reso dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

  esprime, per i profili di competenza,

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   valuti il Governo l'opportunità di:

    a) prevedere, nell'ambito della disciplina di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), citata in premessa, l'adozione di una procedura di determinazione dell'equo compenso che abbia cura di non favorire ingiustificatamente gli editori incumbent, demandando all'AGCOM, in sede di adozione del regolamento di cui al nuovo articolo 43-bis, comma 8, della legge sul diritto d'autore, il compito di precisare, previo confronto con tutte le parti interessate e tenuto conto dell'evoluzione del mercato, criteri metodologici per la determinazione Pag. 406dell'equo compenso che evitino improprie discriminazioni a sfavore degli editori nuovi entranti e di dimensioni minori, al contempo senza penalizzare gli editori di maggiori dimensione e le relative professionalità e prospettive di mercato;

    b) circoscrivere più precisamente, mediante parametri oggettivi e di immediata applicazione, la nozione di «estratto molto breve», di cui al comma 7 del citato articolo 43-bis, di cruciale importanza per la distinzione tra l'opera che deve essere oggetto di remunerazione e la sua rappresentazione sintetica che non beneficia di tutela, ciò al fine di ridurre il margine di ambiguità, connesso a valutazioni discrezionali, della definizione normativa prevista;

    c) confermare che gli organismi di ricerca menzionati all'articolo 1, comma 1, lettera g), capoverso Art. 70-ter, comma 4 – per i quali non si prevedono restrizioni alla possibilità di riproduzione, per fini di ricerca scientifica, di testi o dati a cui gli stessi organismi abbiano legittimamente accesso – includano anche i soggetti che partecipano a progetti nell'ambito dei programmi di ricerca e innovazione previsti dal diritto dell'Unione europea, limitatamente alle attività ricomprese nei predetti progetti;

    d) esplicitare all'articolo 1, comma 1, lettera l) – che introduce il Titolo II-quater nella legge 22 aprile 1941, n. 633, volto a disciplinare l'utilizzo di contenuti protetti da parte dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti – che l'utilizzo di tali contenuti debba avvenire nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e di tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche;

    e) prevedere esplicitamente esenzioni al diritto di limitare la riproduzione di opere, con riferimento a opere di architettura o di scultura, per la massima valorizzazione del patrimonio culturale italiano, e di opere incluse in modo occasionale in altri materiali, tra cui forme creative digitali, nel rispetto dei principi del Codice dei beni culturali e delle prerogative attribuite alle sovraintendenze con riguardo ai beni assoggettati alla disciplina del medesimo Codice;

    f) inserire – nel rispetto della direttiva in recepimento e della legge di delegazione – le modifiche normative necessarie per garantire che anche agli artisti interpreti ed esecutori di fonogrammi che cedono il diritto di messa a disposizione di cui all'articolo 80, comma 2, lettera d), della legge 22 aprile 1941, n. 633, per lo sfruttamento in streaming on demand delle registrazioni a cui hanno partecipato spetti il diritto ad un compenso adeguato e proporzionato da parte delle piattaforme che le hanno utilizzate, nonché prevedere che tale diritto al compenso sia gestito dagli organismi di gestione collettiva ed entità di gestione indipendente di cui al decreto legislativo n. 35 del 2017, di attuazione della direttiva (UE) 2014/26;

    g) prevedere forme di monitoraggio dell'attuazione della disciplina introdotta dallo schema di decreto in esame, previo confronto con gli organismi di gestione collettiva e gli enti di gestione indipendenti di cui al decreto legislativo n. 35 del 2017, di attuazione della direttiva (UE) 2014/26, con particolare riferimento alla procedura di determinazione e applicazione dell'equo compenso, prevedendo altresì la sua periodica valutazione di impatto volta a misurare la sua efficacia rispetto agli obiettivi previsti dalla direttiva di efficace protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi anche per i contenuti diffusi online, senza pregiudicarne una fruizione ampia e diversificata;

    h) precisare che i reclami dei soggetti interessati devono essere di facile accessibilità e gratuiti per gli utenti.

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ALLEGATO 4

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021 (C. 3208 Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  All'allegato A sopprimere il numero 5.
1.1. Golinelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Unitamente agli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2, in ottemperanza alla risoluzione n. 6-00029 in merito agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (legge europea 2018), approvata dal Senato il 5 dicembre 2018, nella parte in cui impegna il Governo «ad adempiere agli obblighi stabiliti dall'articolo 7 della legge n. 234 del 2012 e pertanto a riferire regolarmente, migliorando la qualità, la rilevanza e l'efficacia delle informazioni relative agli atti di indirizzo approvati dalle Camere in merito alla formazione delle politiche e della normativa dell'Unione europea, agevolando ulteriormente la verifica della coerenza dell'azione europea del Governo con gli orientamenti del Parlamento, sia nel testo della Relazione che nelle tabelle allegate», il Governo è tenuto altresì a presentare alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica l'analisi dell'impatto che il recepimento delle norme europee adottate ai sensi degli articoli da 3 a 13 avrà sulle dinamiche economiche, sociali e occupazionali in Italia.
1.2. Mantovani.

ART. 3.

  Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

   r-bis) a far sì che quanto espresso all'articolo 86-quinquies, lettera J), della direttiva (UE) 2019/2121 preveda la presa visione del «Progetto di trasformazione transfrontaliera» e il massimo coinvolgimento delle parti sociali al fine di garantire la tutela dell'occupazione e scongiurare la conflittualità.
3.1. Mantovani.

  Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

   r-bis) a rendere disponibili le relazioni di cui all'articolo 86-sexies, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2019/2121 almeno otto settimane prima della data dell'assemblea generale di cui all'articolo 86-nonies della medesima direttiva.
3.2. Mantovani.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

  1. All'articolo 50, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:

   «l-bis) le prestazioni pensionistiche erogate agli ex lavoratori frontalieri in stato di quiescenza pensionistica, in quanto rientranti nella categoria dei percettori di redditi da lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

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  2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2014, n. 190.
3.01. Di Muro.

(Inammissibile)

ART. 4.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatto salvo l'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo n. 206 del 2005»;

   b) alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, tenendo in particolare conto del valore delle vendite dei beni o servizi oggetto dell'infrazione e dell'eventualità che, a causa della novità della fattispecie e dell'assenza di precedenti, vi fosse un ragionevole dubbio sulla qualificazione di uno specifico comportamento come violazione della normativa rilevante;»

   c) alla lettera d), sostituire le parole: «articoli 1, 3 e 4» con le seguenti: «articoli 3 e 4» e dopo le parole «siano esercitati» aggiungere le seguenti: «nel rispetto dei massimali edittali indicati alla lettera e) del presente comma e previo rafforzamento delle garanzie procedimentali in favore del professionista,»;

   d) sostituire la lettera e) con la seguente:

   «e) prevedere che il massimo edittale delle sanzioni inflitte a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2934 nonché di quelle derivanti dalla violazione delle norme contenute negli articoli da 18 a 27-quater, da 33 a 38 e da 45 a 67 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, sia pari al 4 per cento del fatturato annuo del professionista nello Stato membro o negli Stati membri interessati, in caso di infrazione diffusa o dell'infrazione diffusa avente una dimensione unionale, e all'1 per cento in caso di fattispecie di esclusivo rilievo nazionale. Nelle fattispecie di cui agli articoli da 33 a 38 del codice del consumo, la previsione di cui al primo periodo si applica con esclusivo riferimento alle infrazioni diffuse o alle infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale e, in ogni caso, nelle sole ipotesi in cui un professionista continui a utilizzare clausole contrattuali che sono state dichiarate vessatorie con una decisione definitiva dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato»
*4.4. Elvira Savino, Rossello, Battilocchio, Marrocco, Ruggieri.
*4.12. Mollicone, Mantovani.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatto salvo l'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo n. 206 del 2005»;

   b) alla lettera d), sopprimere le seguenti parole: «anche in relazione alle fattispecie di esclusivo rilievo nazionale, cui si applicano le disposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005,»;

   c) sostituire la lettera e) con la seguente:

   «e) prevedere che il massimo edittale delle sanzioni inflitte a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2934 nonché di quelle derivanti dalla violazione delle norme contenute negli articoli da 18 a 27-quater, da 33 a 38 e da 45 a 67 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, quando queste vengono applicate per sanzionare una infrazione diffusa o una infrazione diffusa di dimensione unionale, sia pari al 4 per cento del fatturato annuo del professionista nello Stato membro o negli Stati membri interessati. Nel caso della direttiva 93/13/CEE, la previsione di cui al primo periodo si applica con esclusivo riferimento alle ipotesi in cui un professionista continui a Pag. 409utilizzare clausole contrattuali che sono state dichiarate vessatorie con una decisione definitiva dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato»
**4.3. Ruggieri, Rossello, Battilocchio, Marrocco, Elvira Savino.
**4.11. Mollicone, Mantovani.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera c), sostituire le parole: «nelle materie oggetto della» con le seguenti: «per conformarlo a quanto richiesto dalla» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e precisando che, al momento di decidere di applicare la sanzione e di fissare l'ammontare della stessa, debba tenersi in debito conto anche il valore delle vendite dei beni o servizi oggetto dell'infrazione e l'eventualità che, a causa della novità della fattispecie e dell'assenza di precedenti, vi fosse un ragionevole dubbio sulla qualificazione di uno specifico comportamento come violazione della normativa rilevante»;

   b) alla lettera d), sopprimere le seguenti parole: «anche in relazione alle fattispecie di esclusivo rilievo nazionale, cui si applicano le disposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005» e sostituire le parole: «del medesimo codice» con le seguenti: «del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005»;

   c) alla lettera e), sostituire le parole: «regolamento (UE) 2017/2934 nonché di quelle derivanti dalla violazione delle norme contenute negli articoli da 18 a 27-quater, da 33 a 38 e da 45 a 67 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, sia almeno» con le seguenti: «regolamento (UE) 2017/2394 per le violazioni diffuse o diffuse aventi dimensione unionale»;

   d) dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   «e-bis): prevedere che per le violazioni di cui all'articolo 1 della direttiva (UE) 2019/2161, le sanzioni siano limitate esclusivamente alle ipotesi in cui un professionista continui a utilizzare clausole contrattuali che sono state dichiarate vessatorie con una decisione definitiva dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;».
4.2. Rossello, Battilocchio, Marrocco, Ruggieri, Elvira Savino.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché di meccanismi di diffida nel caso di violazioni sanabili e prevedendo che, qualora la violazione sia commessa da imprese aventi i parametri di microimpresa, di cui alla raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, la sanzione amministrativa sia ridotta a un terzo.
*4.5. Battilocchio, Squeri, Rossello, Marrocco, Ruggieri, Elvira Savino.
*4.13. Mantovani, Donzelli, Lollobrigida.

  Al comma 1, lettera e), sopprimere le seguenti parole: , nonché di quelle derivanti dalla violazione delle norme contenute negli articoli da 18 a 27-quater, da 33 a 38 e da 45 a 67 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005,.
**4.6. Battilocchio, Squeri, Rossello, Marrocco, Ruggieri, Elvira Savino.
**4.14. Mantovani, Donzelli, Lollobrigida.

  Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: almeno pari al 4 per cento con le seguenti: non superiore al 4 per cento.
4.10. Mantovani.

  Al comma 1, lettera f), sostituire il primo periodo con il seguente: stabilire le specifiche modalità di indicazione del prezzo precedente in caso di riduzioni di prezzo per prodotti immessi sul mercato da meno di trenta giorni nonché in caso di aumenti progressivi della riduzione di prezzo, ed escludere, in ogni caso, dalla disciplina della indicazione del prezzo precedente i Pag. 410beni che possono deteriorarsi o scadere rapidamente;.
4.15. Mantovani, Donzelli, Lollobrigida.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: e per beni che possono deteriorarsi o scadono rapidamente aggiungere le seguenti: ad eccezione dei prodotti alimentari.
4.7. Battilocchio, Squeri, Rossello, Marrocco, Ruggieri, Elvira Savino.

  Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole da: prolungare a: recesso.
*4.9. Battilocchio, Squeri, Rossello, Marrocco, Ruggieri, Elvira Savino.
*4.1. Nardi.

  Al comma 1, lettera f), dopo la parola: recesso aggiungere le seguenti: , rispetto a pratiche commerciali aggressive o ingannevoli utilizzate.
4.8. Battilocchio, Squeri, Rossello, Marrocco, Ruggieri, Elvira Savino.

ART. 5.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sia attribuita aggiungere le seguenti: , ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2020/1503,.
5.1. Ruggieri, Rossello, Battilocchio, Marrocco, Elvira Savino.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: sia attribuita aggiungere le seguenti: , ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1503,.
5.2. Elvira Savino, Rossello, Battilocchio, Marrocco, Ruggieri.

ART. 6.

  Sopprimerlo.
6.1. Mantovani.

  Al comma 1, dopo le parole: interessi finanziari dell'Unione europea aggiungere le seguenti: in maniera diretta ed esclusiva.
6.3. Montaruli, Mantovani.

  Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: indipendentemente dalla circostanza che detta competenza sia esercitata.
6.4. Montaruli, Mantovani.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il Governo è delegato entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge a redigere uno specifico catalogo delle fattispecie lesive degli interessi finanziari dell'Unione europea.
6.2. Mantovani.

ART. 10.

  Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) adeguare la normativa nazionale vigente in materia di mangimi al Regolamento (UE) 2019/4, al fine di assicurare un miglioramento del livello di conformità dei mangimi medicati, degli standard produttivi e igienici, di garantire maggiore sicurezza della salute umana e degli animali, nonché contrastare il commercio illegale e i prodotti non conformi, semplificando, altresì, le procedure autorizzative ed eliminando processi e vincoli vigenti obsoleti, che generano confusioni sul piano applicativo sia negli operatori che nelle autorità competenti coinvolte nei controlli, e non in linea con quanto previsto dal medesimo Regolamento;.
10.3. Dall'Osso, Pettarin, Cosimo Sibilia.

Pag. 411

  Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) adottare misure adeguate per fornire indicazioni alle piccole e medie imprese (PMI) sul rispetto dei requisiti previsti dal presente regolamento;.
10.1. Marrocco, Rossello, Battilocchio, Ruggieri, Elvira Savino.

  Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) adeguare e semplificare le norme vigenti al fine di eliminare processi e vincoli ormai obsoleti;.
10.2. Rossello, Battilocchio, Marrocco, Ruggieri, Elvira Savino.

ART. 11.

  Al comma 1, dopo le parole: entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge aggiungere le seguenti: previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,.
*11.3. Scerra
*11.7. Pettarin, Bologna, Cosimo Sibilia.

  Al comma 2, lettera a), dopo le parole: province autonome di Trento e di Bolzano, aggiungere le seguenti: e gli organi da esse individuate e dopo le parole: secondo le rispettive competenze, aggiungere le seguenti: nonché adeguare e riorganizzare le attività sotto il profilo delle risorse finanziarie, delle dotazioni strumentali e di personale.
11.4. Rossello, Battilocchio, Marrocco, Ruggieri, Elvira Savino.

  Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

   dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

   «a-bis) in aderenza all'articolo 103 del Regolamento (UE) 2019/6 – che stabilisce che le norme in materia di rivendita al dettaglio di medicinali veterinari sono determinate dalla legislazione nazionale, salvo quanto altrimenti disposto dal medesimo regolamento – prevedere che la rivendita di medicinali veterinari è affidata in via esclusiva alle farmacie e parafarmacie, mantenendo distinti i ruoli fra chi prescrive (medici veterinari abilitati e iscritti all'Ordine professionale) e chi vende il prodotto farmaceutico, mantenendo, altresì, la possibilità di cessione del farmaco veterinario per inizio terapia, quale prestazione accessoria riconosciuta alla prestazione e responsabilità professionale medico veterinaria, comprendente il diritto-dovere del veterinario di detenere la necessaria scorta di medicinali (cosiddetto “armadietto”), ai sensi del comma 3 dell'articolo 84 del decreto legislativo n. 193 del 2006 e successive modificazioni, allo scopo di tutelare la salute degli animali ed evitare loro inutili sofferenze;

   a-ter) rafforzare le attività di controllo, monitoraggio e farmacovigilanza, con riferimento anche ai farmaci antivirali e antiparassitari, atte a fronteggiare il fenomeno dell'insorgenza dell'antibiotico-resistenza, a causa di un eccessivo consumo di antibiotici, per garantirne un uso corretto, la somministrazione razionale e la tracciabilità;

   a-quater) riconsiderare il fattore di correzione standardizzato per gli usi in deroga del medicinale veterinario, mediante apposite linee guida del Ministero della Salute, affinché, sulla base delle evidenze scientifiche, siano favorite procedure maggiormente vincolanti per i soggetti titolari delle attività di macellazione di animali sottoposti a trattamento farmacologico e da cui derivano prodotti destinati all'alimentazione umana;

   a-quinquies) definire obblighi stringenti per quanto riguarda la fase di produzione e l'intera filiera dei farmaci veterinari, per garantire condizioni di maggiore sicurezza e Pag. 412contrastare gli abusi e i rischi di contraffazione, estendendo, altresì, i vigenti obblighi di monitoraggio previsti per l'azienda di distribuzione, per il medico veterinario prescrittore e per il farmacista dispensatore, anche al soggetto produttore che deve documentare la quantità, la provenienza e la destinazione dei principi farmacologici attivi acquistati, di quelli trasformati e di quelli ceduti;».

   alla lettera d), alla fine del periodo, aggiungere le seguenti parole: «, anche con specifiche disposizioni volte al potenziamento delle attività regolatorie nazionali, delle segnalazioni degli eventi avversi, della vigilanza e contrasto di abusi e pratiche illegali, comprendenti forme clandestine di commercio e prevenire i rischi derivanti della vendita online dei medicinali veterinari;».
11.8. Bologna, Pettarin, Cosimo Sibilia.

  Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: prevedendo l'accorpamento delle comunicazioni in un'unica banca dati e comunque evitando la duplicazione delle comunicazioni a carico dei soggetti obbligati;.
*11.1. Berlinghieri.
*11.12. Colaninno, Gadda, Noja, Rosato.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) prevedere una netta distinzione di ruoli tra il veterinario che prescrive il farmaco e il farmacista che lo dispensa, consentendo al veterinario, al momento della visita, sia nel caso di animali da affezione che da reddito, unicamente la consegna di singole unità posologiche necessarie per l'avvio della terapia;.
11.9. Gemmato, Mantovani.

  Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) al fine di garantire a livello comunitario l'uniformità dei criteri di scelta degli antibiotici da utilizzare negli animali, adottare i criteri stabiliti nel Regolamento delegato UE del 26 maggio 2021 (C/2021/3552 final), che integra il regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i criteri per la designazione degli antimicrobici da riservare al trattamento di determinate infezioni nell'uomo.
*11.2. Berlinghieri.
*11.13. Colaninno, Gadda, Noja, Rosato.

  Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) mantenere la possibilità, attualmente prevista dall'articolo 84 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, di attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari, per il medico veterinario, nell'ambito della propria attività e qualora l'intervento professionale lo richieda, di consegnare all'allevatore o al proprietario degli animali le confezioni di medicinali veterinari della propria scorta allo scopo di iniziare la terapia.
11.14. Colaninno, Gadda, Noja, Rosato.

  Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   e-bis) confermare la facoltà di cessione dei medicinali veterinari da parte del medico veterinario allo scopo di iniziare la terapia in modo da garantire la tutela immediata del benessere animale.
11.5. Mantovani.

  Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   e-bis) predisporre strumenti adatti a scongiurare la vendita illegale di farmaci veterinari attraverso canali online, anche mediante l'implementazione di misure volte a limitare la possibilità di contraffazione della c.d. ricetta veterinaria elettronica di cui all'articolo 3 della legge 20 novembre 2017, n. 167.
11.6. Mantovani.

Pag. 413

  Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   e-bis) ridefinire le previsioni della materia trattata dall'articolo 84, comma 3, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, disponendo che la consegna dei farmaci da parte del veterinario all'allevatore o al proprietario degli animali, ed in particolare delle confezioni di medicinali veterinari della propria scorta e, nel caso di animali destinati alla produzione di alimenti, solo quelle da lui già utilizzate, deve essere effettuata esclusivamente per la prima somministrazione all'animale, a titolo gratuito e solo in quantità moderata e sufficiente a consentire l'inizio della terapia in attesa che i predetti soggetti si procurino in farmacia, dietro presentazione della ricetta redatta dal medico veterinario secondo le tipologie previste, le altre confezioni prescritte per il proseguimento della terapia medesima.
11.10. Gemmato, Mantovani.

  Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   e-bis) ridefinire il sistema di farmaco vigilanza e il relativo sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 84, comma 3, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, al fine di garantire la completa tracciabilità dei farmaci consegnati dal veterinario ai proprietari degli animali nell'ambito delle attività relative alle attività professionali svolte anche qualora consegnati ai proprietari di animali da compagnia.
11.11. Gemmato, Mantovani.

ART. 12.

  Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

   e) in adeguamento ai nuovi obblighi introdotti dal regolamento (UE) 2019/1009, in ordine alla responsabilità degli operatori economici sulla conformità dei prodotti fertilizzanti della Unione europea e di un più elevato livello di protezione della salute, della sicurezza dei consumatori e dell'ambiente, ridurre e semplificare gli oneri informativi e procedimenti amministrativi a carico degli operatori professionali, con particolare riguardo alle PMI, al fine di ridurre costi e termini procedimentali.
12.1. Pettarin, Dall'Osso.

ART. 13.

  Al comma 1, dopo le parole: entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge aggiungere le seguenti: previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
13.1. La Relatrice.

  Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

   sostituire la lettera b) con la seguente:

   «b) ai fini di un adeguamento e armonizzazione della normativa nazionale a quella europea sul trasporto stradale di merci e persone, predisporre un riassetto organico e una revisione complessiva della disciplina vigente, ivi compresa la ridefinizione dell'apparato sanzionatorio per la violazione delle disposizioni in materia di trasporto su strada, attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative infrazioni, introducendo altresì sanzioni ad hoc per l'esercizio della professione di trasportatore, di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1072/2009, nonché le modalità di contestazione delle violazioni e di notificazione delle sanzioni»;

   dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

   «c-bis) in attuazione degli obblighi di cui all'articolo 16 del Regolamento (CE) n. 1071/2009, aggiornare il Registro Elettronico Nazionale delle imprese di trasporto su strada (REN) con ulteriori dati riguardanti: Pag. 414il numero di immatricolazione dei veicoli a disposizione dell'impresa, il numero di persone occupate nell'impresa al 31 dicembre dell'anno precedente e il fattore di rischio, a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/22/CE, concernente il sistema di classificazione del rischio, al fine di agevolare l'interconnessione dei registri a livello europeo, la riduzione dei costi amministrativi e migliorarne l'efficacia.».
13.3. De Girolamo, Pettarin, Cosimo Sibilia.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Il Governo è delegato ad adeguare la normativa nazionale al regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, come modificato dal regolamento (UE) 2020/1054 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020 al fine di prevedere la deroga di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera r), del regolamento (CE) n. 561/2006.

  Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: 1073/2009, aggiungere le seguenti: nonché alle disposizioni del regolamento (CE) n. 561/2006.
13.2. Marrocco, Rossello, Battilocchio, Ruggieri, Elvira Savino.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della Direttiva (UE) 2020/1151 del Consiglio del 29 luglio 2020 che modifica la direttiva 92/83/CEE relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche)

  1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/1151 del Consiglio del 29 luglio 2020 che modifica la direttiva 92/83/CEE relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

   a) in sede di applicazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2020/1151, concernente l'innalzamento della gradazione alcolica della birra a bassa gradazione cui applicare le aliquote ridotte, e di aggiornamento della struttura delle accise sulle birre aromatizzate o dolcificate che include nella misurazione anche gli ingredienti aggiunti dopo la fermentazione, prevedere misure di salvaguardia volte alla differenziazione nel calcolo della tassazione delle Birre Radler, escludendo dal conteggio del grado Plato la parte di zuccheri aggiunti dopo il processo di fermentazione;

   b) prevedere che, in relazione alla disposizione di cui all'articolo 1 della direttiva (UE) 2020/1151, in base al quale debbano essere considerati tutti gli ingredienti della birra, compresi quelli aggiunti dopo il completamento della fermentazione, ai fini della misurazione dei gradi Plato, si continui a utilizzare la metodologia sinora applicata, fino al 31 dicembre 2030, per garantire un'agevole transizione verso una metodologia armonizzata.
13.02. Pettarin, Cosimo Sibilia.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di esterovestizione)

  1. All'articolo 93, comma 1-quinquies, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

   «c) ai lavoratori frontalieri, e a quei soggetti residenti in Italia che prestano un'attività di lavoro o collaborazione in favore di un'impresa avente sede in uno Stato confinante o limitrofo, i quali, con il veicolo ivi immatricolato a proprio nome o a nome del datore di lavoro, transitano in Italia;».
13.01. Di Muro.

(Inammissibile)